PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS 17 (Parte III)

Contratti assicurativi Principio contabile in (3) parti [ Parte I - Parte II - Parte III ]

(*) REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 17

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO PARTE II
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
B86 - B92
B93 - B95E
B96 - B100
B101 - B119B
B119C - B119F
B120 - B127
B128 - B137
C1 - C2
C3 - C33
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE / VARIAZIONI / AGGIORNAMENTI

PARTE III

Sono aggiunti i paragrafi C2A, C28A-C28E, C33A e il titolo prima del paragrafo C28A. Per facilitare la lettura, questi paragrafi non sono stati sottolineati.


Aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafo 37)

B86 L’aggiustamento per il rischio non finanziario riguarda il rischio derivante dai contratti assicurativi diverso dal rischio finanziario. Quest’ultimo è preso in considerazione nelle stime dei flussi finanziari futuri o nel tasso di attualizzazione utilizzato per rettificare i flussi finanziari. I rischi coperti dall’aggiustamento per il rischio non finanziario sono il rischio assicurativo e gli altri rischi non finanziari, come il rischio di estinzione anticipata e il rischio di costo (cfr. paragrafo B14).

B87 L’aggiustamento per il rischio non finanziario derivante dai contratti assicurativi corrisponde alla remunerazione richiesta dall’entità affinché le sia indifferente scegliere l’una o l’altra delle opzioni seguenti:

a) adempiere a una passività che ha una gamma di risultati possibili derivanti dal rischio non finanziario; e
b) adempiere a una passività che genererà flussi finanziari fissi il cui valore corrente atteso è lo stesso di quello dei contratti assicurativi.

Per esempio, l’aggiustamento per il rischio non finanziario corrisponderebbe alla remunerazione richiesta dall’entità affinché le sia indifferente, da un lato, adempiere a una passività il cui importo, a causa del rischio non finanziario, ha una probabilità del 50 per cento di essere di CU90 e una probabilità del 50 per cento di essere di CU110, o, dall’altro, adempiere a una passività fissata a CU100. Di conseguenza. L’aggiustamento per il rischio non finanziario fornisce agli utilizzatori del bilancio informazioni sull’importo chiesto dall’entità per l’incertezza circa l’importo e la tempistica dei flussi finanziari dovuta al rischio non finanziario.

B88 Poiché l’aggiustamento per il rischio non finanziario corrisponde alla remunerazione richiesta dall’entità per assumersi il rischio non finanziario derivante dall’incertezza circa l’importo e la tempistica dei flussi finanziari, essa riflette altresì:

a) il livello del vantaggio di diversificazione che l’entità include nella determinazione di tale remunerazione; e
b) i risultati sia favorevoli che sfavorevoli, in modo da riflettere il grado di avversione al rischio dell’entità.

B89 L’aggiustamento per il rischio non finanziario mira a valutare l’effetto dell’incertezza, diversa da quella relativa al rischio finanziario, che grava sui flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi. Deve pertanto riflettere tutti i rischi non finanziari connessi ai contratti assicurativi, ma non i rischi non derivanti dai contratti assicurativi, per esempio il rischio operativo generale.

B90 L’aggiustamento per il rischio non finanziario deve essere inclusa nella valutazione in modo esplicito, in quanto è concettualmente distinta dalle stime dei flussi finanziari futuri e dai relativi tassi di attualizzazione. L’entità non deve contabilizzarla due volte, per esempio includendola implicitamente nella determinazione delle stime dei flussi finanziari futuri o dei tassi di attualizzazione. I tassi di attualizzazione che sono comunicati conformemente al paragrafo 120 non devono includere alcun aggiustamento implicita per il rischio non finanziario.

B91 L’IFRS 17 non specifica la tecnica di stima da utilizzare per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario. Tuttavia, affinché possa riflettere la remunerazione che l’entità richiederebbe per assumersi il rischio non finanziario, tale aggiustamento deve presentare le caratteristiche seguenti:

a) sarà più elevata, se i rischi sono a bassa frequenza ed elevata gravità che non in caso contrario (rischi frequenti e di modesta gravità);
b) per rischi simili, sarà più elevata, se i contratti sono di lunga durata anziché brevi;
c) sarà più elevata, se la distribuzione di probabilità dei rischi è ampia anziché stretta;
d) sarà tanto più elevata quanto più la stima corrente e il suo andamento presentano incognite; e
e) sarà tanto meno elevata quanto più le esperienze recenti riducono l’incertezza circa l’importo e la tempistica dei flussi finanziari e viceversa.

B92 L’entità deve determinare, secondo il proprio giudizio, la tecnica di stima appropriata per l’aggiustamento per il rischio non finanziario. A tal fine, l’entità deve anche considerare se la tecnica fornisce informazioni concise e istruttive che consentano agli utilizzatori del bilancio di raffrontare la prestazione dell’entità e quella di altre entità. Conformemente al paragrafo 119, se applica una tecnica diversa da quella degli intervalli di confidenza per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario, l’entità deve comunicare la tecnica utilizzata e l’intervallo di confidenza al quale corrisponde il risultato della tecnica utilizzata.

Rilevazione iniziale dei contratti assicurativi acquisiti nell’ambito di cessioni di contratti assicurativi o di aggregazioni aziendali (paragrafo 39)

B93 Quando, nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un’impresa o nell’ambito di un’aggregazione aziendale nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, acquisisce contratti assicurativi emessi o contratti di riassicurazione detenuti, per definire i gruppi di contratti acquisiti, l’entità deve applicare i paragrafi 14-24 come se avesse concluso tali contratti alla data dell’operazione. B94 L’entità deve utilizzare il corrispettivo ricevuto o pagato per i contratti come approssimazione dei premi ricevuti. Questo corrispettivo non include il corrispettivo ricevuto o pagato per altre attività o passività acquisite nella stessa operazione. Nel caso di un’aggregazione aziendale nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, il corrispettivo ricevuto o pagato è il fair value (valore equo) dei contratti a tale data. Al fine di determinare tale fair value (valore equo), l’entità non deve applicare il paragrafo 47 dell’IFRS 13 (relativo alle caratteristiche di esigibilità a richiesta). B95 Salvo se applica alla passività per residua copertura il metodo dell’allocazione dei premi a norma dei paragrafi 55-59 e 69–70 A, in sede di rilevazione iniziale l’entità calcola il margine sui servizi contrattuali applicando il paragrafo 38, per i contratti assicurativi emessi acquisiti, e il paragrafo 65, per i contratti di riassicurazione detenuti acquisiti, utilizzando il corrispettivo ricevuto o pagato per i contratti come approssimazione dei premi ricevuti o pagati alla data della rilevazione iniziale.

B95A Se i contratti assicurativi emessi acquisiti risultano onerosi in applicazione del paragrafo 47, l’eccesso dei flussi finanziari di adempimento rispetto al corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato nel quadro dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli, per i contratti acquisiti in un’aggregazione aziendale nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, o come perdita nell’utile (perdita) d’esercizio per i contratti acquisiti nell’ambito di una cessione. L’entità deve determinare una componente di perdita della passività per residua copertura per render conto di tale eccesso e applicare i paragrafi 49-52 per attribuire le successive variazioni dei flussi finanziari di adempimento a tale componente di perdita.

B95B Per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti ai quali si applicano i paragrafi 66 A-66B, l’entità deve determinare la componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura alla data dell’operazione moltiplicando:

a) la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data dell’operazione; e
b) la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che alla data dell’operazione l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

B95C L’entità deve rilevare l’importo della componente di recupero delle perdite determinato applicando il paragrafo B95B nel quadro dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli per i contratti di riassicurazione detenuti acquisiti nell’ambito di un’aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, o come perdita nell’utile (perdita) d’esercizio per i contratti acquisiti nell’ambito di una cessione.

B95D Applicando i paragrafi 14-22, alla data dell’operazione l’entità può includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia contratti onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo B95B in tali casi, l’entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica e razionale per determinare la quota della componente di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

Attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi

B95E Quando acquisisce contratti assicurativi emessi nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un’impresa o di un’aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, l’entità deve rilevare al fair value (valore equo) l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi alla data dell’operazione per il diritto di ottenere: a) contratti assicurativi futuri che siano rinnovi di contratti assicurativi rilevati alla data dell’operazione; e b) contratti assicurativi futuri, diversi da quelli di cui alla lettera a), dopo la data dell’operazione, senza pagare nuovamente i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi che l’acquirente ha già pagato che sono direttamente attribuibili al portafoglio di contratti assicurativi connesso.

B95F Alla data dell’operazione l’ammontare di tutte le attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi non deve essere incluso nella valutazione del gruppo acquisito di contratti assicurativi in applicazione dei paragrafi B93-B95 A.

Variazioni del valore contabile del margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta (paragrafo 44)

B96 Per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, il paragrafo 44, lettera c), impone la rettifica del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi per tenere conto delle variazioni dei flussi finanziari di adempimento relative ai servizi futuri. Tali variazioni comprendono:

a) le rettifiche basate sull’esperienza passata derivanti da premi ricevuti nel periodo di riferimento per servizi futuri e relativi flussi finanziari, come flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi e imposte sui premi, valutate con i tassi di attualizzazione specificati al paragrafo B72, lettera c);
b) le variazioni delle stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri della passività per residua copertura, ad eccezione di quelle descritte al paragrafo B97, lettera a), valutate con i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera c);
c) le differenze tra le componenti di investimento attese di essere corrisposte nel corso del periodo di riferimento e le effettive componenti di investimento che diventano da corrispondere nel corso del periodo. Tali differenze sono determinate dal confronto tra i) l’effettiva componente di investimento divenuta da corrispondere nel corso del periodo e ii) il pagamento nel periodo che era atteso all’inizio del periodo più i ricavi o i costi finanziari di assicurazione connessi con il pagamento atteso prima che diventi da corrispondere;
ca) le differenze tra il prestito all’assicurato che si prevede diventi rimborsabile nel periodo e il prestito all’assicurato che diventa effettivamente rimborsabile nel periodo. Tali differenze sono determinate confrontando i) il prestito effettivo all’assicurato che diventa rimborsabile nel periodo con ii) il rimborso nel periodo atteso all’inizio del periodo più i ricavi o i costi finanziari di assicurazione relativi a detto rimborso atteso prima che diventi rimborsabile;
d) le variazioni dell’aggiustamento per il rischio non finanziario relative ai servizi futuri. L’entità non è tenuta a disaggregare la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario tra i) una variazione relativa al rischio non finanziario e ii) l’effetto del valore temporale del denaro e le variazioni del valore temporale del denaro. Se effettua tale disaggregazione, l’entità rettifica il margine sui servizi contrattuali per la variazione relativa al rischio non finanziario, valutata ai tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera c).

B97 L’entità non deve rettificare il margine sui servizi contrattuali per un gruppo di contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta per le seguenti variazioni dei flussi finanziari di adempimento, in quanto non si riferiscono a servizi futuri:

a) l’effetto del valore temporale del denaro e delle variazioni del valore temporale del denaro e dell’effetto del rischio finanziario e delle variazioni del rischio finanziario. Questi effetti comprendono:

i) l’eventuale effetto sui futuri flussi finanziari stimati;
ii) l’effetto, se disaggregato, sull’aggiustamento per il rischio non finanziario; e
iii) l’effetto della variazione del tasso di attualizzazione;

b) le variazioni nelle stime dei flussi finanziari di adempimento della passività per sinistri accaduti;
c) le rettifiche basate sull’esperienza passata, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo B96, lettera a).

B98 I termini di taluni contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta conferiscono all’entità un potere discrezionale sui flussi finanziari da versare agli assicurati. Le variazioni dei flussi finanziari discrezionali sono considerate relative ai servizi futuri e pertanto comportano una rettifica del margine sui servizi contrattuali. Al fine di determinare come individuare le variazioni dei flussi finanziari discrezionali, alla stipula del contratto l’entità deve specificare la base su cui prevede di determinare il proprio impegno in forza del contratto, per esempio un tasso di interesse fisso o un rendimento che varia in funzione dei rendimenti di determinate attività.

B99 L’entità deve utilizzare la base specificata per distinguere l’effetto che le variazioni delle ipotesi riguardanti il rischio finanziario esercitano sul suo impegno (effetto che non si traduce in una rettifica del margine sui servizi contrattuali) dall’effetto delle variazioni discrezionali di tale impegno (effetto che si traduce in una rettifica del margine sui servizi contrattuali).

B100 Se, alla stipula del contratto non è in grado di precisare ciò che considera il suo impegno in forza del contratto e ciò che considera discrezionale, l’entità deve considerare che il suo impegno corrisponde al rendimento implicito nella stima dei flussi finanziari di adempimento alla stipula del contratto, aggiornato per tenere conto delle ipotesi attuali relative al rischio finanziario.

Variazioni del valore contabile del margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta (paragrafo 45)

B101 I contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta sono contratti assicurativi che costituiscono sostanzialmente contratti di servizi di gestione degli investimenti, nell’ambito dei quali l’entità si impegna a fornire un rendimento dell’investimento in funzione di elementi sottostanti. Di conseguenza, sono definiti contratti assicurativi per i quali:

a) i termini contrattuali specificano che l’assicurato partecipa a una quota di un pool chiaramente definito di elementi sottostanti (cfr. paragrafi B105-B106);
b) l’entità si attende di pagare all’assicurato un importo pari a una quota considerevole dei rendimenti derivanti dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B107); e
c) l’entità si attende che ogni variazione degli importi da pagare all’assicurato sia attribuibile per una percentuale considerevole alla variazione del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B107).

B102 L’entità deve determinare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo B101 basandosi sulle sue aspettative alla stipula del contratto e non deve successivamente valutare nuovamente il rispetto delle condizioni, a meno che il contratto sia modificato (cfr. paragrafo 72).

B103 Nella misura in cui i contratti assicurativi di un gruppo influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di contratti di altri gruppi (cfr. paragrafi B67–B71), l’entità deve valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo B101 prendendo in considerazione i flussi finanziari che l’entità si aspetta di pagare agli assicurati, determinati applicando i paragrafi B68–B70.

B104 Le condizioni di cui al paragrafo B101 garantiscono che i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta sono contratti in forza dei quali l’obbligazione dell’entità nei confronti dell’assicurato corrisponde alla differenza tra gli elementi seguenti:

a) l’obbligazione di versare all’assicurato un importo corrispondente al fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; e
b) le commissioni variabili (cfr. paragrafi B110–B118) che l’entità deduce dalla lettera a) in cambio dei servizi futuri previsti dal contratto assicurativo e che corrispondono a quanto segue:

i) l’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; meno
ii) i flussi finanziari di adempimento che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti.

B105 La partecipazione alla quota di cui al paragrafo B101, lettera a), non preclude la possibilità per l’entità di modificare discrezionalmente gli importi da corrispondere all’assicurato. Deve tuttavia esistere un collegamento applicabile con gli elementi sottostanti (cfr. paragrafo 2).

B106 Il pool di elementi sottostanti di cui al paragrafo B101, lettera a), può comprendere qualsiasi elemento, per esempio un portafoglio di attività di riferimento, le attività nette dell’entità o un determinato sottoinsieme delle attività nette dell’entità, a condizione che sia chiaramente definito nel contratto. L’entità non è tenuta a detenere il pool identificato di elementi sottostanti. Si considera, tuttavia, che non esiste un pool chiaramente identificato di elementi sottostanti quando:

a) l’entità può modificare con effetto retroattivo gli elementi sottostanti che determinano l’importo dell’obbligazione dell’entità; o
b) non vi sono elementi sottostanti identificati, anche se all’assicurato può essere corrisposto un rendimento che rispecchia in generale la performance e le aspettative globali dell’entità o la performance e le aspettative di un sottoinsieme di attività detenuto dall’entità. Tale rendimento può consistere, per esempio, in un tasso accreditato oppure nel pagamento di un dividendo definito alla fine del periodo cui si riferisce. In tal caso l’obbligazione nei confronti dell’assicurato riflette il tasso accreditato o il dividendo che l’entità ha determinato e non è riferita a identificati elementi sottostanti.

B107 Secondo il paragrafo B101, lettera b), l’entità si attende di corrispondere all’assicurato una quota sostanziale dei rendimenti derivanti dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti e secondo il paragrafo B101, lettera c) l’entità si attende che una percentuale sostanziale di ogni variazione degli importi da corrispondere all’assicurato dipenderà dai cambiamenti del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti. L’entità deve:

a) interpretare il termine «sostanziale» in entrambi i predetti paragrafi nel contesto dell’obiettivo dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, che sono contratti in base ai quali l’entità fornisce servizi relativi ad investimenti in cambio di commissioni determinate in funzione degli elementi sottostanti; e
b) valutare la variabilità degli importi di cui ai paragrafi B101, lettere b), e c):

i) lungo la durata del contratto assicurativo; e
ii) sulla base della media ponderata per la probabilità dei valori attuali, e non sulla base del risultato più ottimistico o più pessimistico (cfr. paragrafi B37–B38).

B108 Per esempio, se l’entità si attende di pagare una quota considerevole del rendimento derivante dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti e si applica una garanzia di rendimento minimo, vi saranno scenari in cui:

a) i flussi finanziari che l’entità si attende di pagare all’assicurato variano in funzione delle variazioni del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti, in quanto il rendimento garantito e gli altri flussi finanziari che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti non superano il rendimento derivante dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; e
b) i flussi finanziari che l’entità si attende di pagare all’assicurato non variano in funzione delle variazioni del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti, in quanto il rendimento garantito e gli altri flussi finanziari che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti superano il rendimento derivante dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.

In questo esempio la valutazione, da parte dell’entità, della variabilità di cui al paragrafo B101, lettera c), rispecchierà la media ponderata per la probabilità dei valori attuali di tutti questi scenari.

B109 Ai fini dell’IFRS 17 i contratti di riassicurazione emessi e i contratti di riassicurazione detenuti non possono essere contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta.

B110 Nel caso dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, il margine sui servizi contrattuali è rettificato in modo da riflettere la natura variabile della commissione richiesta dall’entità. Di conseguenza, le variazioni degli importi di cui al paragrafo B104 sono trattate come previsto nei paragrafi B111–B114.

B111 Le variazioni riguardanti l’obbligazione di pagare all’assicurato un importo corrispondente al fair value (valore equo) degli elementi sottostanti [paragrafo B104, lettera a)] non sono collegate ai servizi futuri e non comportano una rettifica del margine sui servizi contrattuali.

B112 Le variazioni dell’importo della quota spettante all’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti [paragrafo B104, lettera b), punto i)] sono collegate ai servizi futuri e comportano pertanto una rettifica del margine sui servizi contrattuali in applicazione del paragrafo 45, lettera b).

B113 Le variazioni dei flussi finanziari di adempimento che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti [paragrafo B104, lettera b), punto ii)] comprendono:

a) le variazioni dei flussi finanziari di adempimento diverse da quelle di cui alla lettera b). Come per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, l’entità deve applicare i paragrafi B96-B97 per determinare in che misura tali variazioni siano collegate ai servizi futuri e comportino, in applicazione del paragrafo 45, lettera c), la rettifica del margine sui servizi contrattuali. Tutte le rettifiche sono valutate utilizzando i tassi di attualizzazione attuali;
b) le variazioni dell’effetto del valore temporale del denaro e dei rischi finanziari non derivanti dagli elementi sottostanti, per esempio l’effetto delle garanzie finanziarie. Tali variazioni sono collegate ai servizi futuri e comportano, in applicazione del paragrafo 45, lettera c), la rettifica del margine sui servizi contrattuali, salvo nella misura in cui si applica il paragrafo B115.

B114 L’entità non è tenuta a indicare separatamente le rettifiche del margine sui servizi contrattuali previste dai paragrafi B112 e B113; può invece determinare un importo complessivo per una parte o per la totalità delle rettifiche.

Attenuazione del rischio

B115 Nella misura in cui soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B116, l’entità può scegliere di non rilevare una variazione del margine sui servizi contrattuali per tener conto di alcune o di tutte le variazioni dell’effetto del valore temporale del denaro e del rischio finanziario:

a) sull’importo della quota di pertinenza dell’entità degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B112) se l’entità attenua l’effetto del rischio finanziario su tale importo utilizzando derivati o contratti di riassicurazione detenuti; e
b) sui flussi finanziari di adempimento di cui al paragrafo B113, lettera b), se l’entità attenua l’effetto del rischio finanziario sui flussi finanziari di adempimento utilizzando derivati, strumenti finanziari non derivati valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, o contratti di riassicurazione detenuti.

B116 Per applicare il paragrafo B115, l’entità deve avere un obiettivo di gestione del rischio e una strategia per attenuare il rischio finanziario come descritta al paragrafo B115, precedentemente documentati. Nell’applicare l’obiettivo e la strategia:

a) esiste una compensazione economica tra i contratti assicurativi e il derivato, lo strumento finanziario non derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o il contratto di riassicurazione detenuto (ossia il valore dei contratti assicurativi e detti elementi di attenuazione del rischio variano generalmente in senso opposto, in quanto reagiscono in modo analogo alle variazioni del rischio che si intende attenuare). L’entità non deve tenere conto delle differenze di valutazione contabile nel valutare se esiste la compensazione economica;
b) il rischio di credito non prevale sulla compensazione economica.

B117 L’entità deve determinare i flussi finanziari di adempimento del gruppo al quale si applica il paragrafo B115 in modo uniforme in ogni periodo di riferimento.

B117A Se attenua l’effetto del rischio finanziario utilizzando derivati o strumenti finanziari non derivati valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, l’entità include nell’utile (perdita) d’esercizio i ricavi o i costi finanziari di assicurazione per il periodo che derivano dall’applicazione del paragrafo B115. Se attenua l’effetto del rischio finanziario utilizzando contratti di riassicurazione detenuti, l’entità applica lo stesso principio contabile per la presentazione dei ricavi o costi finanziari di assicurazione derivanti dall’applicazione del paragrafo B115 che l’entità applica ai contratti di riassicurazione detenuti in applicazione dei paragrafi 88 e 90.

B118 Se, e solo se, una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo B116 cessa di essere soddisfatta l’entità cessa di applicare il paragrafo B115 a decorrere dalla stessa data. L’entità non deve apportare alcuna rettifica per variazioni precedentemente rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio.

Rilevazione del margine sui servizi contrattuali nell’utile (perdita) d’esercizio

B119 In ogni periodo di riferimento l’entità rileva nell’utile (perdita) d’esercizio un importo del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi per riflettere i servizi assicurativi, rientrante nell’ambito del gruppo, prestati in quel periodo [cfr. paragrafo 44, lettera e), paragrafo 45, lettera e), e paragrafo 66, lettera e)]. Per determinare tale importo l’entità:

a) definisce le unità di copertura del gruppo. Il numero delle unità di copertura di un gruppo corrisponde alla quantità di servizi inclusi in un contratto assicurativo previsti dai contratti del gruppo, determinata prendendo in considerazione, per ciascun contratto, la quantità di prestazioni previste dal contratto e il relativo periodo di copertura atteso;
b) ripartisce il margine sui servizi contrattuali alla fine del periodo di riferimento (prima di rilevare eventuali importi nell’utile (perdita) d’esercizio per riflettere i servizi assicurativi forniti nel periodo) equamente tra ciascuna unità di copertura fornita nel periodo corrente e quelle attese di essere fornite in futuro;
c) rileva nell’utile (perdita) d’esercizio l’importo attribuito alle unità di copertura fornite nel periodo considerato.

B119A Per applicare il paragrafo B119, il periodo dei servizi collegati al rendimento degli investimenti o del servizio relativo agli investimenti termina prima della o alla data in cui sono stati versati tutti gli importi dovuti agli attuali assicurati in relazione a detti servizi, senza considerare i pagamenti ai futuri assicurati inclusi nei flussi finanziari di adempimento in applicazione del paragrafo B68.

B119B I contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta possono fornire i servizi collegati al rendimento degli investimenti se, e solo se:

a) esiste una componente di investimento o l’assicurato ha il diritto di ritirare un dato importo;
b) l’entità si aspetta che la componente di investimento o l’importo dell’investimento che l’assicurato ha il diritto di ritirare includa un rendimento degli investimenti (per esempio, il rendimento degli investimenti potrebbe essere inferiore a zero in un contesto di tassi di interesse negativi); e
c) l’entità prevede di svolgere attività di investimento per generare i rendimenti degli investimenti.

Contratti di riassicurazione detenuti - rilevazione del recupero di perdite su contratti assicurativi sottostanti (paragrafi 66 A-66B)

B119C Il paragrafo 66 A si applica se, e solo se, il contratto di riassicurazione detenuto è stipulato prima o al momento in cui sono rilevati i contratti assicurativi onerosi sottostanti.

B119D Per applicare il paragrafo 66 A, l’entità deve determinare la rettifica del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti e i ricavi risultanti moltiplicando:

a) la perdita rilevata sui contratti assicurativi sottostanti; e
b) la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

B119E Applicando i paragrafi 14-22 l’entità può includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia contratti assicurativi onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo 66, lettera c), punti i)-ii), e il paragrafo 66 A in tali casi, l’entità deve utilizzare un metodo di ripartizione sistematico e razionale per determinare la quota delle perdite rilevate sul gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

B119F Dopo che ha determinato la componente di recupero delle perdite applicando il paragrafo 66B, l’entità deve rettificarla in modo da riflettere le variazioni della componente di perdita del gruppo oneroso di contratti assicurativi sottostanti (cfr. paragrafi 50-52). Il valore contabile della componente di recupero delle perdite non supera la quota del valore contabile della componente di perdita del gruppo oneroso dei contratti assicurativi sottostanti che l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

RICAVI ASSICURATIVI (PARAGRAFI 83 E 85)

B120 Il totale dei ricavi assicurativi per un gruppo di contratti assicurativi corrisponde al corrispettivo per i contratti, ossia all’importo dei premi versati all’entità:

a) rettificato per tenere conto dell’effetto del finanziamento; e
b) ad esclusione delle componenti di investimento.

B121 Il paragrafo 83 prevede che l’importo dei ricavi assicurativi rilevati nel periodo di riferimento rappresenti il trasferimento dei servizi verso cui vi è l’impegno per un importo che corrisponde al corrispettivo al quale l’entità si aspetta di avere diritto in cambio di tali servizi. Il corrispettivo totale per un gruppo di contratti incorpora i seguenti importi:

a) gli importi relativi alla prestazione dei servizi, in particolare:

i) le spese dei servizi assicurativi, esclusi gli importi relativi all’aggiustamento per il rischio non finanziario, inclusi in ii) e gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura;
ia) gli importi relativi all’imposta sul reddito specificamente imputabili all’assicurato;
ii) l’aggiustamento per il rischio non finanziario, esclusi gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura; e
iii) il margine sui servizi contrattuali;

b) gli importi relativi ai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi.

B122 I ricavi assicurativi per un periodo di riferimento che corrispondono agli importi di cui al paragrafo B121, lettera a), sono determinati come indicato ai paragrafi B123–B124. I ricavi assicurativi del periodo di riferimento che corrispondono agli importi di cui al paragrafo B121, lettera b), sono determinati come indicato al paragrafo B125.

B123 In applicazione dell’IFRS 15, quando fornisce servizi, l’entità elimina contabilmente l’obbligazione di prestazione connessa a tali servizi e rileva un ricavo. Coerentemente, in conformità all’IFRS 17, quando fornisce servizi in un periodo di riferimento, l’entità riduce la passività per residua copertura relativa ai servizi forniti e rileva un ricavo assicurativo. La riduzione della passività per residua copertura che dà luogo alla rilevazione del ricavo assicurativo non tiene conto delle variazioni di tale passività che non sono legate ai servizi che dovrebbero essere coperti dal corrispettivo ricevuto dall’entità. Si tratta delle variazioni seguenti:

a) le variazioni che non sono legate ai servizi forniti nel periodo di riferimento, per esempio:

i) le variazioni derivanti dai flussi finanziari in entrata provenienti da premi ricevuti;
ii) le variazioni nel periodo di riferimento che sono legate alle componenti di investimento;
iia) le variazioni dovute ai flussi finanziari derivanti da prestiti all’assicurato;
iii) le variazioni che sono legate alle imposte basate sulle operazioni riscosse per conto di terzi (quali l’imposta sui premi, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte su beni e servizi) [cfr. paragrafo B65, lettera i)];
iv) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione;
v) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafo B125); e
vi) l’eliminazione contabile delle passività cedute a terzi;

b) le variazioni che sono legate a servizi in cambio dei quali l’entità non si aspetta di ricevere alcun corrispettivo, ossia gli aumenti e le diminuzioni della componente di perdita della passività per residua copertura (cfr. paragrafi 47-52).

B123A Nella misura in cui elimina contabilmente l’attività per flussi finanziari diversi dai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi alla data di rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (cfr. paragrafo 38, lettera c), punto ii), e paragrafo B66 A), l’entità deve rilevare i ricavi e i costi assicurativi per l’importo eliminato contabilmente alla stessa data.

B124 Di conseguenza, i ricavi assicurativi del periodo di riferimento possono essere altresì analizzati come il totale per il periodo delle variazioni della passività per residua copertura che sono legate ai servizi in cambio dei quali l’entità si aspetta di ricevere un corrispettivo. Si tratta delle variazioni seguenti:

a) i costi per servizi assicurativi sostenuti nel periodo di riferimento (valutati in base agli importi attesi all’inizio del periodo), ad eccezione degli elementi seguenti:

i) gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 51, lettera a);
ii) i rimborsi delle componenti di investimento;
iii) gli importi che sono legati alle imposte basate sulle operazioni riscosse per conto di terzi (quali l’imposta sui premi, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte su beni e servizi) [cfr. paragrafo B65, lettera i)];
iv) i costi di acquisizione dell’assicurazione (cfr. paragrafo B125); e
v) l’importo relativo all’aggiustamento per il rischio non finanziario [cfr. b)];

b) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario, ad esclusione degli elementi seguenti:

i) le variazioni incluse nei ricavi finanziari o nei costi finanziari di assicurazione in applicazione del paragrafo 87;
ii) le variazioni che, essendo legate ai servizi futuri, comportano una rettifica del margine sui servizi contrattuali in applicazione del paragrafo 44, lettera c), e del paragrafo 45, lettera c); e
iii) gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 51, lettera b);

c) l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, in applicazione del paragrafo 44, lettera e), e del paragrafo 45, lettera e).
d) altri importi, se del caso, per esempio, le rettifiche basate sull’esperienza passata per incassi di premi diversi da quelli relativi a servizi futuri [cfr. paragrafo B96, lettera a)].

B125 L’entità deve determinare i ricavi assicurativi relativi ai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi ripartendo la porzione dei premi imputata al recupero di tali flussi finanziari a ciascun periodo di riferimento in modo sistematico sulla base del passare del tempo. Essa deve rilevare lo stesso importo come costi per servizi assicurativi.

B126 Quando l’entità applica il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 55-58, l’importo dei ricavi assicurativi per il periodo di riferimento corrisponde all’importo degli incassi di premi attesi attribuiti al periodo (escluse le componenti di investimento e rettificato, in applicazione del paragrafo 56, per tenere conto del valore temporale del denaro e dell’effetto del rischio finanziario, se del caso). L’entità deve ripartire l’importo degli incassi di premi attesi tra i periodi dei servizi assicurativi:

a) sulla base del passaggio del tempo; ma
b) se il ritmo atteso di riduzione dal rischio durante il periodo di copertura è significativamente diverso dal ritmo del passare del tempo, sulla base della tempistica secondo la quale si aspetta di sostenere i costi per servizi assicurativi.

B127 Se i fatti e le circostanze cambiano, l’entità deve modificare il criterio di ripartizione, se necessario, scegliendo il metodo appropriato tra quelli esposti al paragrafo B126, lettere a) e b).

RICAVI O COSTI DI NATURA FINANZIARIA RELATIVI A CONTRATTI ASSICURATIVI (PARAGRAFI 87-92)

B128 Conformemente al paragrafo 87 l’entità deve includere nei ricavi finanziari o nei costi finanziari di assicurazione l’effetto del valore temporale del denaro e del rischio finanziario e delle relative variazioni. Ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17:

a) le ipotesi sull’inflazione che sono fondate su un indice di prezzi o di tassi o sui prezzi di attività i cui rendimenti sono legati all’inflazione costituiscono ipotesi concernenti il rischio finanziario;
b) le ipotesi sull’inflazione che sono fondate sull’aspettativa dell’entità di specifiche variazioni dei prezzi non costituiscono ipotesi concernenti il rischio finanziario; e
c) le variazioni della valutazione del gruppo di contratti assicurativi dovute a variazioni del valore degli elementi sottostanti (escluse le aggiunte e i ritiri) sono variazioni derivanti dall’effetto del valore temporale del denaro e dal rischio finanziario e relative variazioni.

B129 Conformemente ai paragrafi 88-89 l’entità deve scegliere se disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione del periodo di riferimento tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo. L’entità deve applicare la propria scelta di principio contabile ai portafogli di contratti assicurativi. Quando determina, in applicazione del paragrafo 13 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, quale è il principio contabile più appropriato per il portafoglio di contratti assicurativi, l’entità deve prendere in considerazione le attività che detiene in tale portafoglio e il modo in cui le contabilizza.

B130 Se applica il paragrafo 88, lettera b), l’entità deve includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo determinato con una ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari totali attesi lungo la durata del gruppo di contratti assicurativi. In tale contesto la ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari totali attesi del gruppo di contratti assicurativi lungo la durata del gruppo è sistematica se:

a) si basa sulle caratteristiche dei contratti, prescindendo dai fattori che non influenzano i flussi finanziari attesi da tali contratti. Per esempio, la ripartizione dei ricavi finanziari o dei costi finanziari non deve basarsi sui rendimenti che l’entità si attende di rilevare relativamente a tali attività se detti rendimenti non influenzano i flussi finanziari dei contratti del gruppo;
b) fa sì che la somma degli importi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo lungo la durata del gruppo di contratti sia pari a zero. L’importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo corrisponde, a qualsiasi data, alla differenza tra il valore contabile del gruppo di contratti e l’importo al quale il gruppo sarebbe valutato applicando la ripartizione sistematica.

B131 Per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario non hanno un effetto considerevole sugli importi pagati all’assicurato, la ripartizione sistematica è determinata utilizzando i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto i).

B132 Per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario hanno un effetto sostanziale sugli importi pagati all’assicurato:

a) la ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dalle stime dei flussi finanziari futuri può essere determinata in uno dei modi seguenti:

i) utilizzando un tasso costante per ripartire l’importo atteso rivisto dei rimanenti ricavi finanziari o dei costi finanziari lungo la durata restante del gruppo di contratti; o
ii) in caso di contratti che utilizzano un tasso di accreditamento per determinare gli importi dovuti agli assicurati, utilizzando un’allocazione basata sugli importi accreditati nel periodo di riferimento e sugli importi che l’entità si attende di accreditare nei periodi di riferimento futuri;

b) la ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dall’aggiustamento per il rischio non finanziario, se disaggregati separatamente da altre variazioni delle rettifiche per il rischio non finanziario in applicazione del paragrafo 81, è determinata in modo coerente con la ripartizione dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dai flussi finanziari futuri;

c) la ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dal margine sui servizi contrattuali è determinata come segue:

i) per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, utilizzando i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera b); e
ii) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, in modo coerente con la ripartizione dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dai flussi finanziari futuri.

B133 È possibile che, nell’applicare ai contratti assicurativi il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59, l’entità sia tenuta ad attualizzare la passività per sinistri accaduti o scelga di farlo. In tal caso, può scegliere di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione in applicazione del paragrafo 88, lettera b), e dovrà quindi determinare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione da rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzando il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto iii).

B134 Il paragrafo 89 si applica se l’entità, o per scelta o per obbligo, detiene gli elementi sottostanti dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta. Se sceglie, in applicazione del paragrafo 89, lettera b), di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione, l’entità deve includere nell’utile (perdita) d’esercizio ricavi o costi che corrispondono esattamente ai ricavi o ai costi inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio per gli elementi sottostanti, in modo che la somma degli elementi presentati separatamente sia pari a zero.

B135 È possibile che all’entità spetti scegliere il principio contabile come previsto al paragrafo 89 in alcuni periodi di riferimento ma non in altri, a causa di un cambiamento del fatto che detenga o meno gli elementi sottostanti. Se si verifica tale cambiamento, la scelta di principio contabile che l’entità può compiere non è più quella di cui al paragrafo 88 ma quella di cui al paragrafo 89 o viceversa. Di conseguenza, l’entità potrebbe passare dal principio contabile di cui al paragrafo 88, lettera b), a quello di cui al paragrafo 89, lettera b), o viceversa. Se procede a tale cambiamento, l’entità deve fare quanto segue:

a) riclassificare nell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo in cui si verifica il cambiamento e nei periodi successivi l’importo cumulativo incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo alla data del cambiamento procedendo come segue:

i) se precedentemente applicava il paragrafo 88, lettera b), deve includere nell’utile (perdita) d’esercizio l’importo cumulativo incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo prima del cambiamento come se mantenesse il metodo di cui al paragrafo 88, lettera b), in funzione delle ipotesi che si applicavano immediatamente prima del cambiamento; e
ii) se precedentemente applicava il paragrafo 89, lettera b), deve includere nell’utile (perdita) d’esercizio l’importo cumulativo incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo prima del cambiamento come se mantenesse il metodo di cui al paragrafo 89, lettera b), in funzione delle ipotesi che si applicavano immediatamente prima del cambiamento;

b) non rideterminare le informazioni comparative dei periodi di riferimento precedenti.

B136 Quando applica il paragrafo B135, lettera a), l’entità non deve ricalcolare l’importo cumulativo precedentemente incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo come se la nuova disaggregazione fosse stata sempre applicata; e le ipotesi utilizzate per la riclassificazione nei periodi futuri non possono essere aggiornate dopo la data del cambiamento.

L’EFFETTO DELLE STIME CONTABILI FORMULATE NEI BILANCI INTERMEDI

B137 Se redige il bilancio intermedio in applicazione dello IAS 34 Bilanci intermedi, l’entità deve compiere la scelta di principio contabile se modificare il trattamento delle stime contabili formulate in precedenti bilanci intermedi quando applica l’IFRS 17 nei bilanci intermedi successivi e nel periodo di riferimento annuale. L’entità deve applicare la sua scelta di principio contabile a tutti i gruppi di contratti assicurativi da essa emessi e a tutti i gruppi di contratti di riassicurazione da essa detenuti.

Appendice C

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

C1 L’entità deve applicare l’IFRS 17 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023o in data successiva. Se l’entità applica l’IFRS 17 a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’applicazione anticipata è consentita alle entità che applicano l’IFRS 9 Strumenti finanziari alla data o prima della data di applicazione iniziale dell’IFRS 17.

C2 Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C1 e C3–C33:

a) la data di applicazione iniziale è la data di inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta l’IFRS 17; e
b) la data di transizione è la data di inizio dell’esercizio immediatamente precedente la data di applicazione iniziale.

C2A Prima applicazione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9 — Informazioni comparative, pubblicato nel dicembre 2021, ha aggiunto i paragrafi C28A-C28E e C33A. L'entità che sceglie di applicare i paragrafi C28A-C28E e C33A deve applicarli al momento della prima applicazione dell'IFRS 17.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

C3 A meno che sia impossibile farlo, o si applichi il paragrafo C5A, si applica l’IFRS 17 retroattivamente, tranne che:

a) l’entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; e
b) l’entità non deve applicare l’opzione di cui al paragrafo B115 per esercizi antecedenti la data di transizione. L’entità può applicare l’opzione di cui al paragrafo B115 prospettivamente alla data di transizione o successivamente se, e solo se, l’entità designa le relazioni di attenuazione del rischio entro la data in cui applica l’opzione.

C4 Per applicare retroattivamente l’IFRS 17, alla data di transizione l’entità deve:

a) identificare, rilevare e valutare ciascun gruppo di contratti assicurativi come se l’IFRS 17 fosse sempre stato applicato;
aa) identificare, rilevare e valutare le attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi come se l’IFRS 17 fosse sempre stato applicato (tranne che l’entità non è tenuta ad applicare la valutazione di recuperabilità di cui al paragrafo 28E prima della data di transizione);
b) eliminare contabilmente i saldi che non esisterebbero se si fosse sempre applicato l’IFRS 17; e
c) rilevare l’eventuale differenza netta nel patrimonio netto.

C5 Se, e solo se, non è possibile per l’entità applicare il paragrafo C3 per un gruppo di contratti assicurativi, l’entità deve applicare i seguenti metodi invece di applicare il paragrafo C4, lettera a):

a) il metodo dell’applicazione retroattiva modificata di cui ai paragrafi C6–C19 A, fatto salvo il paragrafo C6, lettera a); o
b) il metodo del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi C20–C24B.

C5A Nonostante il paragrafo C5, l’entità può scegliere di applicare il metodo del fair value (valore equo) conformemente ai paragrafi C20-C24B per il gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta cui potrebbe applicare l’IFRS 17 retroattivamente se, e solo se:

a) l’entità sceglie di applicare l’opzione di attenuazione del rischio di cui al paragrafo B115 al gruppo di contratti assicurativi prospettivamente dalla data di transizione; e
b) l’entità ha utilizzato derivati, strumenti finanziari non derivati valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, o contratti di riassicurazione detenuti per attenuare il rischio finanziario derivante dal gruppo di contratti assicurativi, come specificato al paragrafo B115, prima della data di transizione.

C5B Se, e solo se, per l’entità non è fattibile applicare il paragrafo C4, lettera aa) all’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi, l’entità deve applicare i seguenti metodi per valutare l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi:

a) il metodo dell’applicazione retroattiva modificata di cui ai paragrafi C14B–C14D e C17 A, fatto salvo il paragrafo C6, lettera a); o
b) il metodo del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi C24 A–C24B.

Metodo dell’applicazione retroattiva modificata

C6 Il metodo dell’applicazione retroattiva modificata mira a consentire all’entità di arrivare a un risultato il più possibile vicino a quello che avrebbe ottenuto con l’applicazione retroattiva, basandosi sulle informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi. Di conseguenza, l’entità che applica questo metodo deve:

a) utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili. In caso di impossibilità di ottenere tali informazioni l’entità deve applicare il metodo del fair value (valore equo);
b) utilizzare il più possibile informazioni che avrebbe utilizzato in caso di applicazione retroattiva integrale, nella misura in cui può ottenerle senza eccessivi costi o sforzi.

C7 Le modifiche che possono essere apportate all’applicazione retroattiva esposte ai paragrafi C9–C19 A riguardano i seguenti ambiti:

a) le valutazioni che sarebbero state fatte sui contratti assicurativi o gruppi di contratti assicurativi alla data di stipula o di rilevazione iniziale;
b) gli importi relativi al margine sui servizi contrattuali o alla componente di perdita dei contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta;
c) gli importi relativi al margine sui servizi contrattuali o alla componente di perdita dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta; e
d) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione.

C8 Per raggiungere l’obiettivo perseguito dal metodo dell’applicazione retroattiva modificata, l’entità può ricorrere a ciascuna delle modifiche di cui ai paragrafi C9–C19 A soltanto nella misura in cui non disponga delle informazioni ragionevoli e dimostrabili necessarie per l’applicazione retroattiva.

Valutazioni alla data della stipula o alla data della rilevazione iniziale

C9 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare le questioni seguenti, utilizzando le informazioni disponibili alla data di transizione:

a) come individuare i gruppi di contratti assicurativi, in applicazione dei paragrafi 14-24;
b) se il contratto assicurativo rientra nella definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta in applicazione dei paragrafi B101–B109;
c) come individuare i flussi finanziari discrezionali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta in applicazione dei paragrafi B98–B100; e
d) se il contratto di investimento rientra nella definizione di contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, applicando il paragrafo 71.

C9A Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve classificare come passività per sinistri accaduti una passività per il regolamento dei sinistri accaduti prima che sia stato acquisito il contratto assicurativo nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un’impresa o di una aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3.

C10 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità non è tenuta a dividere i gruppi affinché non includano i contratti emessi a più di un anno di distanza, compre previsto al paragrafo 22.

Determinazione del margine sui servizi contrattuali o della componente di perdita dei gruppi di contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta

C11 Nella misura consentita dal paragrafo C8, per i contratti senza elementi di partecipazione diretta l’entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la componente di perdita della passività per residua copertura (cfr. paragrafi 49-52) alla data di transizione applicando i paragrafi C12–C16C.

C12 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve stimare i flussi finanziari futuri alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi come l’importo dei flussi finanziari futuri alla data di transizione (o a una data anteriore se, in applicazione del paragrafo C4, lettera a), è possibile determinarli retroattivamente a tale data anteriore), rettificato in base ai flussi finanziari di cui si sa che si sono verificati tra la data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi e la data di transizione (o la data anteriore). I flussi finanziari che si sa si sono verificati comprendono i flussi finanziari derivanti da contratti che hanno cessato di esistere prima della data di transizione.

C13 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (o successivamente):

a) utilizzando una curva dei rendimenti osservabili che, per almeno tre anni immediatamente prima della data di transizione, corrisponda approssimativamente alla curva dei rendimenti stimata in applicazione dei paragrafi 36 e B72–B85, se tale curva esiste;
b) se la curva dei rendimenti osservabili di cui al paragrafo a) non esiste, stimando i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data della rilevazione iniziale (o successivamente), determinando un differenziale medio tra la curva dei rendimenti osservabili e la curva dei rendimenti stimata in applicazione dei paragrafi 36 e B72–B85, e applicando tale differenziale a detta curva dei rendimenti osservabili. Tale differenziale deve corrispondere alla media di almeno tre anni immediatamente prima della data di transizione.

C14 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (o successivamente) adeguando l’aggiustamento per il rischio non finanziario alla data di transizione in funzione del previsto riduzione dal rischio prima della data di transizione. Il previsto riduzione dal rischio deve essere determinato con riferimento alla riduzione dal rischio per i contratti assicurativi simili che l’entità emette alla data di transizione.

C14A Applicando il paragrafo B137, l’entità può scegliere di non modificare il trattamento delle stime contabili formulate nei bilanci intermedi precedenti. Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la componente di perdita alla data di transizione come se l’entità non avesse redatto bilanci intermedi prima della data di transizione.

C14B Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve utilizzare lo stesso metodo sistematico e ragionevole che prevede di utilizzare dopo la data di transizione quando applica il paragrafo 28 A per ripartire eventuali flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi pagati (o per i quali una passività è stata rilevata applicando un altro IFRS) prima della data di transizione (escludendo eventuali importi relativi a contratti assicurativi che hanno cessato di esistere prima della data di transizione):

a) ai gruppi di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione; e
b) ai gruppi di contratti assicurativi che si prevede saranno rilevati dopo la data di transizione.

C14C I flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi versati prima della data di transizione che sono attribuiti al gruppo di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione rettificano il margine sui servizi contrattuali del gruppo, nella misura in cui i contratti assicurativi che si prevede rientreranno nel gruppo siano stati rilevati a detta data (cfr. paragrafi 28C e B35C). Altri flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi pagati prima della data di transizione, compresi quelli attribuiti al gruppo di contratti assicurativi che si prevede saranno rilevati dopo la data di transizione, sono rilevati come attività, applicando il paragrafo 28B.

C14D Se l’entità non dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili necessarie per l’applicazione del paragrafo C14B, l’entità deve determinare i seguenti importi come pari a zero alla data di transizione:

a) la rettifica del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione e le attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi relativi al gruppo; e
b) l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi per i gruppi di contratti assicurativi che dovrebbero essere rilevati dopo la data di transizione.

C15 Quando l’applicazione dei paragrafi C12–C14D comporta un margine sui servizi contrattuali alla data della rilevazione iniziale, l’entità deve fare ciò che segue per determinare il margine sui servizi contrattuali alla data di transizione:

a) se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione applicabili in sede di rilevazione iniziale, utilizzare tali tassi per calcolare gli interessi capitalizzati sul margine sui servizi contrattuali; e
b) nella misura consentita dal paragrafo C8, determinare l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a causa del trasferimento dei servizi prima della data di transizione, confrontando le unità di copertura restanti a tale data con le unità di copertura fornite in forza del gruppo di contratti prima della data di transizione (cfr. paragrafo B119).

C16 Quando l’applicazione dei paragrafi C12–C14D determina una componente di perdita della passività per residua copertura alla data della rilevazione iniziale, l’entità deve determinare gli importi attribuiti a tale componente prima della data di transizione applicando i paragrafi C12–C14D e ripartendo tali importi su base sistematica.

C16A Per un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti che fornisce copertura a un gruppo oneroso di contratti assicurativi stipulati prima o al momento dell’emissione dei contratti assicurativi, alla data di transizione l’entità deve determinare una componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura (cfr. paragrafi 66 A-66B). Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare la componente di recupero delle perdite moltiplicando:

a) la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data di transizione (cfr. paragrafi C16 e C20); e
b) la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

C16B Applicando i paragrafi 14-22, alla data di transizione l’entità può includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia contratti assicurativi onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo C16 A in tali casi, l’entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica e razionale per determinare la quota della componente di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

C16C Se non dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili necessarie per l’applicazione del paragrafo C16 A, l’entità non deve individuare una componente di recupero delle perdite per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

Determinazione del margine sui servizi contrattuali o della componente di perdita dei gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta

C17 Nella misura consentita dal paragrafo C8, per i contratti con elementi di partecipazione diretta l’entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la componente di perdita della passività per residua copertura alla data di transizione come:

a) il fair value (valore equo) complessivo degli elementi sottostanti a tale data; meno
b) i flussi finanziari di adempimento a tale data; più o meno
c) la rettifica per

i) gli importi addebitati dall’entità agli assicurati (compresi gli importi dedotti dagli elementi sottostanti) prima di tale data;
ii) gli importi versati prima di tale data che non sarebbero variati sulla base degli elementi sottostanti;
iii) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario attribuibile alla riduzione dell’entità dal rischio prima di tale data. L’entità deve stimare tale variazione basandosi sullo svincolo dal rischio per i contratti assicurativi simili che l’entità emette alla data di transizione;
iv) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi pagati (o per i quali è stata rilevata una passività in applicazione di un altro IFRS) prima della data di transizione che sono attribuiti al gruppo (cfr. paragrafo C17 A);

d) se le operazioni di cui alle lettere da a) a c) danno luogo a un margine sui servizi contrattuali, sottrarre l’importo del margine sui servizi contrattuali che si riferisce ai servizi prestati anteriormente a tale data. Il risultato delle operazioni di cui alle lettere da a) a c) funge da approssimazione per il margine totale sui servizi contrattuali per tutti i servizi che devono essere forniti in forza del gruppo di contratti, ossia prima che un importo sia rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per i servizi forniti. L’entità deve stimare gli importi che sarebbero stati rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio per i servizi forniti confrontando le unità di copertura restanti alla data di transizione con le unità di copertura fornite in forza del gruppo di contratti prima di tale data; o
e) se le operazioni di cui alle lettere da a) a c) danno luogo a una componente di perdita, azzerare tale componente e aumentare dell’importo in questione la passività per residua copertura esclusa la componente di perdita.

C17A Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve applicare i paragrafi C14B-C14D per rilevare l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi e qualsiasi rettifica del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi [cfr. paragrafo C17, lettera c), punto iv)].

Ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi

C18 Le disposizioni seguenti si applicano per i gruppi di contratti assicurativi che, in applicazione del paragrafo C10, includono contratti emessi a più di un anno di distanza:

a) all’entità è consentito determinare i tassi di attualizzazione dei gruppi di cui al paragrafo B72, da lettera b) a lettera e), punto ii), alla data di transizione piuttosto che alla data della rilevazione iniziale e i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto iii), alla data di transizione anziché alla data di verifica del sinistro;

b) se sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra gli importi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio e quelli rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, in applicazione del paragrafo 88, lettera b), o del paragrafo 89, lettera b), l’entità deve determinare l’importo cumulativo dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo alla data di transizione al fine di applicare il paragrafo 91, lettera a), nei periodi di riferimento futuri. L’entità può determinare tale importo cumulativo applicando il paragrafo C19, lettera b), oppure considerandolo come segue:

i) pari a zero, a meno che si applichi il punto ii); e
ii) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134, pari all’importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per gli elementi sottostanti.

C19 Le disposizioni seguenti si applicano per i gruppi di contratti assicurativi che non includono contratti emessi a più di un anno di distanza:

a) se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione che si applicavano al momento della rilevazione iniziale (o successivamente), l’entità deve altresì determinare i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettere b)–e), in applicazione del paragrafo C13; e

b) se sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra gli importi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio e quelli rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, in applicazione del paragrafo 88, lettera b), o del paragrafo 89, lettera b), l’entità deve determinare l’importo cumulativo dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo alla data di transizione al fine di applicare il paragrafo 91, lettera a), nei periodi di riferimento futuri. L’entità deve determinare tale importo cumulativo come segue:

i) per i contratti assicurativi per i quali l’entità applica i metodi di ripartizione sistematica di cui al paragrafo B131, se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione al momento della rilevazione iniziale, utilizzando i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data della rilevazione iniziale, anch’essi determinati applicando il paragrafo C13;
ii) per i contratti assicurativi per i quali l’entità applica i metodi di ripartizione sistematica di cui al paragrafo B132, sulla base del fatto che le ipotesi relative al rischio finanziario che si applicavano alla data della rilevazione iniziale sono quelle che si applicano alla data di transizione, ossia considerando la differenza pari a zero;
iii) per i contratti assicurativi per i quali l’entità applica il metodo di ripartizione sistematica di cui al paragrafo B133, se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione al momento della rilevazione iniziale (o successivamente), utilizzando i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data di verifica del sinistro, anch’essi determinati applicando il paragrafo C13; e
iv) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134, considerando la differenza pari all’importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per gli elementi sottostanti.

C19A Applicando il paragrafo B137, l’entità può scegliere di non modificare il trattamento delle stime contabili formulate nei bilanci intermedi precedenti. Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare gli importi relativi ai ricavi o ai costi finanziari di assicurazione alla data di transizione come se non avesse redatto bilanci intermedi prima della data di transizione.

Metodo del fair value (valore equo)

C20 Per applicare il metodo del fair value (valore equo), l’entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la componente di perdita della passività per residua copertura alla data di transizione come la differenza tra il fair value (valore equo) del gruppo di contratti assicurativi in tale data e i flussi finanziari di adempimento valutati a tale data. Al fine di determinare tale fair value (valore equo), l’entità non deve applicare il paragrafo 47 dell’IFRS 13 Valutazione del fair value (relativo alle caratteristiche di esigibilità a richiesta).

C20A Per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti ai quali si applicano i paragrafi 66 A-66B (senza che vi sia bisogno di soddisfare la condizione di cui al paragrafo B119C) l’entità deve determinare la componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura alla data di transizione moltiplicando:

a) la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data di transizione (cfr. paragrafi C16 e C20); e
b) la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

C20B Applicando i paragrafi 14-22, alla data di transizione l’entità può includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia contratti assicurativi onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo C20A in tali casi, l’entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica e razionale per determinare la quota della componente di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

C21 Nell’applicazione del metodo del fair value (valore equo), l’entità può applicare il paragrafo C22 per determinare:

a) come individuare i gruppi di contratti assicurativi, in applicazione dei paragrafi 14-24;

b) se il contratto assicurativo rientra nella definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta in applicazione dei paragrafi B101–B109;

c) come individuare i flussi finanziari discrezionali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta in applicazione dei paragrafi B98–B100; e

d) se il contratto di investimento rientra nella definizione di contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, applicando il paragrafo 71.

C22 L’entità può scegliere di determinare le questioni di cui al paragrafo C21 utilizzando: a) informazioni ragionevoli e dimostrabili in relazione a quanto l’entità avrebbe determinato in considerazione dei termini del contratto e delle condizioni del mercato alla data di stipula o rilevazione iniziale, se del caso; o b) informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di transizione.

C22A Nell’applicare il metodo del fair value (valore equo), l’entità può scegliere di classificare come passività per sinistri accaduti una passività per il regolamento dei sinistri accaduti prima che sia stato acquisito il contratto assicurativo nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un’impresa o di una aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3.

C23 Nell’applicazione del metodo del fair value (valore equo), l’entità non è tenuta ad applicare il paragrafo 22 e può pertanto includere nel gruppo contratti emessi a più di un anno di distanza. L’entità deve suddividere i gruppi in modo che contengano unicamente contratti emessi a un anno (o meno) di distanza solo se dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili per effettuare la divisione. A prescindere dal fatto che applichi o meno il paragrafo 22, l’entità può determinare i tassi di attualizzazione dei gruppi di cui ai paragrafi B72, da lettera b) a lettera e), punto ii), alla data di transizione anziché alla data della rilevazione iniziale e i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto iii), alla data di transizione anziché alla data di verifica del sinistro.

C24 Nell’applicazione del metodo del fair value (valore equo), l’entità che sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo può determinare come segue l’importo cumulativo dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo alla data di transizione:

a) retroattivamente, ma solo se dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili per farlo; o
b) considerando l’importo pari a zero, a meno che si applichi la lettera c); e
c) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134, considerando l’importo pari all’importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per gli elementi sottostanti.

Attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi

C24A Nell’applicare il metodo del fair value (valore equo) all’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi [cfr. paragrafo C5B, lettera b)], alla data di transizione, l’entità deve determinare l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi a un importo pari ai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi che l’entità sosterrebbe alla data di transizione per il diritto di ottenere: a) recuperi di flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi derivanti dai premi di contratti assicurativi emessi prima della data di transizione ma non rilevati alla data di transizione; b) contratti assicurativi futuri che siano rinnovi di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione e i contratti assicurativi di cui alla lettera a); e c) contratti assicurativi futuri, diversi da quelli di cui alla lettera b), dopo la data di transizione, senza pagare nuovamente i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi che l’entità ha già pagato che sono direttamente attribuibili al portafoglio di contratti assicurativi connesso.

C24B Alla data di transizione l’entità deve escludere dalla valutazione dei gruppi di contratti assicurativi l’importo delle attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi.

Informazioni comparative

C25 A prescindere dal riferimento all’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale di cui al paragrafo C2, lettera b), l’entità può altresì presentare, ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17, informazioni comparative rettificate per qualsiasi periodo di riferimento precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se l’entità presenta informazioni comparative rettificate per un periodo di riferimento precedente, il riferimento alla «data di inizio dell’esercizio immediatamente precedente la data di applicazione iniziale» di cui al paragrafo C2, lettera b), va letto come «data di inizio del primo esercizio comparativo rettificato presentato».

C26 L’entità non è tenuta a fornire le informazioni di cui ai paragrafi 93-132 per ogni periodo di riferimento presentato prima dell’inizio dell’esercizio immediatamente precedente la data di applicazione iniziale.

C27 Se presenta informazioni comparative non rettificate relative a esercizi precedenti, l’entità deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.

C28 L’entità non è tenuta a presentare informazioni non pubblicate in precedenza relative allo sviluppo dei sinistri accaduti oltre cinque anni prima della fine dell’esercizio nel quale applica per la prima volta l’IFRS 17. Tuttavia, se non presenta tali informazioni deve indicarlo.

Entità che applicano per la prima volta l'IFRS 17 e l'IFRS 9 contemporaneamente

C28A L'entità che applica per la prima volta l'IFRS 17 e l'IFRS 9 contemporaneamente è autorizzata ad applicare i paragrafi C28B-C28E (classification overlay) al fine di presentare informazioni comparative su un'attività finanziaria se le informazioni comparative per tale attività finanziaria non sono state rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9. Le informazioni comparative per un'attività finanziaria non saranno rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 se l'entità sceglie di non rideterminare esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.15 dell'IFRS 9) o se l'entità ridetermina esercizi precedenti ma l'attività finanziaria è stata eliminata contabilmente durante tali esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.1 dell'IFRS 9).

C28B L'entità che applica il classification overlay a un'attività finanziaria deve presentare informazioni comparative come se le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 fossero state applicate a tale attività finanziaria. L'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di transizione [cfr. paragrafo C2, lettera b)] per determinare in che modo l'entità prevede che l'attività finanziaria sarà classificata e valutata al momento della prima applicazione dell'IFRS 9 (per esempio, l'entità potrebbe utilizzare valutazioni preliminari effettuate per preparare la prima applicazione dell'IFRS 9).

C28C Nell'applicare il classification overlay a un'attività finanziaria, l'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. Se, sulla base della classificazione determinata applicando il paragrafo C28B, l'attività finanziaria risulta soggetta alle disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9, ma l'entità non applica tali disposizioni in applicazione del classification overlay, l'entità deve continuare a presentare gli importi rilevati in relazione alla riduzione di valore nell'esercizio precedente in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. In caso contrario tali importi devono essere stornati.

C28D Qualsiasi differenza tra il precedente valore contabile di un'attività finanziaria e il valore contabile alla data di transizione risultante dall'applicazione dei paragrafi C28B-C28C deve essere rilevata nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) alla data di transizione.

C28E L'entità che applica i paragrafi C28B-C28D deve:

a) comunicare informazioni qualitative che permettano agli utilizzatori del bilancio di comprendere:

i) la misura in cui è stato applicato il classification overlay (per esempio, se è stato applicato a tutte le attività finanziarie eliminate contabilmente nell'esercizio comparativo);
ii) se e in che misura sono state applicate le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9 (cfr. paragrafo C28C);

b) applicare tali paragrafi solo alle informazioni comparative per gli esercizi compresi tra la data di transizione all'IFRS 17 e la data della prima applicazione dell'IFRS 17 (cfr. paragrafi C2 e C25); e
c) alla data della prima applicazione dell'IFRS 9, applicare le disposizioni transitorie di cui all'IRFS 9 (cfr. sezione 7.2 dell'IFRS 9).

Ridesignazione delle attività finanziarie

C29 Alla data di applicazione iniziale dell’IFRS 17, l’entità che ha applicato l’IFRS 9 ad esercizi anteriori a tale data:

a) può rivalutare se un’attività finanziaria ammissibile soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o al paragrafo 4.1.2 A, lettera a), dell’IFRS 9. Un’attività finanziaria è ammissibile solo se non è detenuta ai fini di un’attività che non presenta alcun nesso con i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Esempi di attività finanziarie che non sarebbero ammissibili alla rivalutazione sono le attività finanziarie detenute in relazione all’attività bancaria o le attività finanziarie detenute in fondi relativi a contratti di investimento che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17;
b) deve annullare la designazione precedente dell’attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se l’attività finanziaria non soddisfa più la condizione di cui al paragrafo 4.1.5 dell’IFRS 9 a causa dell’applicazione dell’IFRS 17;
c) può designare l’attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se la condizione di cui al paragrafo 4.1.5 dell’IFRS 9 è soddisfatta;
d) può designare l’investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 5.7.5 dell’IFRS 9;
e) può annullare la sua designazione anteriore dell’investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 5.7.5 dell’IFRS 9.

C30 L’entità deve applicare il paragrafo C29 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale dell’IFRS 17. Essa deve applicare tali designazioni e classificazioni retroattivamente. A tal fine deve applicare le disposizioni transitorie pertinenti dell’IFRS 9. La data di applicazione iniziale per tale scopo è la data di applicazione iniziale dell’IFRS 17.

C31 L’entità che applica il paragrafo C29 non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti al fine di riflettere tali modifiche delle designazioni o classificazioni. L’entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se l’entità ridetermina esercizi precedenti, il bilancio rideterminato deve rispettare tutte le disposizioni dell’IFRS 9 riguardanti le attività finanziarie interessate. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare, in apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda del caso) alla data dell’applicazione iniziale, qualsiasi differenza tra:

a) il valore contabile precedente di tali attività finanziarie; e
b) il valore contabile di tali attività finanziarie alla data di applicazione iniziale.

C32 Quando applica il paragrafo C29, l’entità deve indicare nell’esercizio in oggetto quanto segue per ogni categoria di tali attività finanziarie:

a) se si applica il paragrafo C29, lettera a)— i criteri sui quali si è basata per determinare le attività finanziarie ammissibili;
b) se si applica uno dei paragrafi C29, lettere da a) a e):

i) la categoria di valutazione e il valore contabile delle attività finanziarie interessate determinati immediatamente prima della data di applicazione iniziale dell’IFRS 17; e
ii) la nuova categoria di valutazione e il nuovo valore contabile delle attività finanziarie interessate determinati dopo l’applicazione del paragrafo C29;

c) se si applica il paragrafo C29, lettera b), il valore contabile delle attività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in applicazione del paragrafo 4.1.5 dell’IFRS 9 che non sono più designate in tal modo.

C33 Quando applica il paragrafo C29, l’entità deve fornire, nell’esercizio in questione, informazioni qualitative che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere:

a) in che modo ha applicato il paragrafo C29 alle attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in sede di applicazione iniziale dell’IFRS 17;
b) per quali motivi ha designato le attività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in applicazione del paragrafo 4.1.5 dell’IFRS 9 o ha annullato tale designazione; e
c) per quale motivo la sua nuova valutazione in applicazione dei paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2 A, lettera a), dell’IFRS 9 l’ha portata a conclusioni diverse.

C33A Per un'attività finanziaria eliminata contabilmente tra la data di transizione e la data della prima applicazione dell'IFRS 17, l'entità può applicare i paragrafi C28B-C28E (classification overlay) al fine di presentare informazioni comparative come se il paragrafo C29 fosse stato applicato a tale attività. Tale entità deve adeguare le disposizioni dei paragrafi C28B-C28E in modo che il classification overlay sia fondato sul modo in cui l'entità prevede che l'attività finanziaria sarebbe designata applicando il paragrafo C29 alla data della prima applicazione dell'IFRS 17.

RITIRO DI ALTRI IFRS

C34 L’IFRS 17 sostituisce l’IFRS 4 Contratti assicurativi, come modificato nel 2020.

 

PARTE I - PARTE II - PARTE III