PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS 17 (Parte II)

Contratti assicurativi Principio contabile in (3) parti [ Parte I - Parte II - Parte III ]

(*) REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 17

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO PARTE II
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
Def. dei termini
Guida operativa - B1
B2 - B30
B31 - B35
B35A - B35D
B36 - B85
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE / VARIAZIONI / AGGIORNAMENTI

PARTE II

Sono aggiunti i paragrafi C2A, C28A-C28E, C33A e il titolo prima del paragrafo C28A. Per facilitare la lettura, questi paragrafi non sono stati sottolineati.

 


Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.

Margine sui servizi contrattuali
Componente del valore contabile dell’attività o della passività relativa a un gruppo di contratti assicurativi che rappresenta l’utile non realizzato che l’entità rileverà una volta che avrà fornito i servizi assicurativi previsti dai contratti assicurativi inclusi nel gruppo.
Periodo di copertura
Periodo durante il quale l’entità fornisce servizi assicurativi. Il periodo include i servizi assicurativi riferiti a tutti i premi rientranti nel perimetro del contratto assicurativo.
Rettifica basata sull’esperienza

Differenza:

a) per gli incassi di premi (e i relativi flussi finanziari, quali i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi e le imposte sui premi assicurativi): tra la stima all’inizio del periodo degli importi attesi nel periodo e i flussi finanziari effettivi nel periodo; o
b) per i costi per servizi assicurativi (esclusi i costi di acquisizione dell’assicurazione): tra la stima all’inizio del periodo dei costi attesi che saranno sostenuti nel periodo e i costi effettivamente sostenuti nel periodo.

Rischio finanziario
Il rischio di una possibile variazione futura di una o più delle seguenti variabili specificate: tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile specificata, purché, nel caso di variabili non finanziarie, la variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali.
Flussi finanziari di adempimento
Stima esplicita, obiettiva e ponderata per la probabilità (ossia valore atteso) del valore corrente dei futuri flussi finanziari in uscita meno il valore corrente dei futuri flussi finanziari in entrata che si realizzeranno quando l’entità adempierà ai contratti assicurativi, compreso l’aggiustamento per il rischio non finanziario.
Gruppo di contratti assicurativi

Un insieme di contratti assicurativi derivanti dalla ripartizione di un portafoglio di contratti assicurativi, come minimo, in contratti emessi nell’arco di un periodo non superiore a un anno e che, al momento della rilevazione iniziale:

a) sono onerosi, se ne esistono;
b) ai contratti che non hanno alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito, se ne esistono; o
c) non rientrano né nella lettera a) né nella lettera b), se ne esistono.

Flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi
Flussi finanziari generati dai costi per la vendita, la sottoscrizione e l’avvio di un gruppo di contratti assicurativi (emessi o di cui si prevede l’emissione) direttamente attribuibili al portafoglio di contratti assicurativi a cui il gruppo appartiene. Tali flussi finanziari comprendono i flussi finanziari che non sono direttamente imputabili a singoli contratti o gruppi di contratti assicurativi nel portafoglio.
Contratto assicurativo
Contratto in base al quale una delle parti (l’emittente) accetta un rischio assicurativo significativo da un’altra parte (l’assicurato) concordando di indennizzare l’assicurato nel caso in cui lo stesso subisca danni conseguenti a uno specifico evento futuro incerto (l’evento assicurato).
Servizi assicurativi

I seguenti servizi che l’entità fornisce all’assicurato di un contratto assicurativo:

a) copertura di un evento assicurato (copertura assicurativa);
b) per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, la creazione di un rendimento degli investimenti per l’assicurato, se del caso (servizi collegati al rendimento degli investimenti); e
c) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, la gestione degli elementi sottostanti per conto dell’assicurato (servizio relativo agli investimenti).

Contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta

Contratto assicurativo per il quale, alla stipula:

a) i termini contrattuali specificano che l’assicurato partecipa a una quota di un pool chiaramente definito di elementi sottostanti;
b) l’entità si attende di pagare all’assicurato un importo pari a una quota considerevole dei rendimenti derivanti dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; e
c) l’entità si attende che una percentuale considerevole di ogni variazione degl i importi da pagare all’assicurato dipenderà dal variare del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.

Contratto assicurativo senza elementi di partecipazione diretta
Contratto assicurativo che non è un contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta.
Rischio assicurativo
Rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto assicurativo.
Evento assicurato
Evento futuro incerto, coperto da un contratto assicurativo che genera un rischio assicurativo.
Componente di investimento
Gli importi che, ai sensi del contratto assicurativo, l’entità è tenuta a corrispondere in ogni circostanza all’assicurato, indipendentemente dal verificarsi dell’evento assicurato.
Contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali

Strumento finanziario che riconosce contrattualmente a un determinato investitore il diritto di ricevere, a integrazione di un importo non soggetto alla discrezionalità dell’emittente, importi supplementari:

a) che si prevede rappresentino una quota significativa dei benefici contrattuali totali;
b) la cui tempistica o il cui importo sono contrattualmente soggetti alla discrezionalità dell’emittente; e
c) contrattualmente basati:

i) sul rendimento di uno specifico pool di contratti o di uno specifico tipo di contratto;
ii) sul rendimento, realizzato e/o non realizzato, dell’investimento su un pool specifico di attività detenute dall’emittente; o
iii) sull’utile o sulla perdita dell’entità o del fondo che emette il contratto.

Passività per sinistri accaduti

L’obbligazione dell’entità di:

a) accertare e di pagare richieste valide di indennizzo per gli eventi assicurati che si sono già verificati, compresi gli eventi accaduti ma per i quali la richiesta di indennizzo non è stata presentata, e altri costi assicurativi sostenuti; e
b) gli importi che non sono inclusi alla lettera a) e che sono relativi a:

i) i servizi assicurativi che sono già stati prestati; o
ii) eventuali componenti di investimento o altri importi non collegati alla prestazione di servizi assicurativi e che non rientrano nella passività per residua copertura.

Passività per residua copertura

L’obbligazione dell’entità di:

a) accertare e pagare richieste valide di indennizzo a norma di contratti assicurativi vigenti per gli eventi assicurati che si sono già verificati (ossia l’obbligo che si riferisce alla quota non scaduta della copertura assicurativa); e
b) gli importi nel quadro di contratti assicurativi vigenti che non sono inclusi alla lettera a) e che riguardano:

i) i servizi assicurativi non ancora prestati (ossia le obbligazioni correlate alla prestazione futura di servizi assicurativi); o
ii) eventuali componenti di investimento o altri importi non collegati alla prestazione di servizi assicurativi e che non sono stati trasferiti alle passività per sinistri accaduti.

Assicurato
La parte che ai sensi del contratto assicurativo ha diritto a essere indennizzata nel caso si verifichi un evento assicurato.
Portafoglio di contratti assicurativi
Contratti assicurativi soggetti a rischi simili e gestiti congiuntamente.
Contratto di riassicurazione
Contratto assicurativo emesso da un’entità (il riassicuratore) al fine di indennizzare un’altra entità per le richieste di indennizzo derivanti da uno o più contratti assicurativi emessi da quest’ultima (contratti sottostanti).
Aggiustamento per il rischio non finanziario
La remunerazione richiesta dall’entità per sopportare l’incertezza relativa all’importo e alla tempistica dei flussi finanziari derivante dal rischio non finanziario nel momento in cui l’entità adempierà a contratti assicurativi.
Elementi sottostanti
Gli elementi che determinano una parte degli importi da corrispondere all’assicurato. Gli elementi sottostanti possono essere di qualunque tipo, ad esempio un portafoglio di attività di riferimento, le attività nette dell’entità o un dato sottoinsieme delle attività nette dell’entità.

Appendice B

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.

B1 La presente appendice fornisce una guida su quanto segue:

a) la definizione di contratto assicurativo (cfr. paragrafi B2-B30);
b) la separazione delle componenti del contratto assicurativo (paragrafi B31-B35); ba) le attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi B35 A–B35D);
c) la valutazione (cfr. paragrafi B36-B119F);
d) i ricavi assicurativi (cfr. paragrafi B120–B127);
e) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione (cfr. paragrafi B128-B136); e
f) il bilancio intermedio (cfr. paragrafo B137).

DEFINIZIONE DI CONTRATTO ASSICURATIVO (APPENDICE A)

B2 La presente sezione fornisce una guida sulla definizione di contratto assicurativo di cui all’Appendice A, e tratta gli argomenti seguenti:

a) evento futuro incerto (cfr. paragrafi B3-B5);
b) pagamenti in natura (cfr. paragrafo B6);
c) distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi (cfr. paragrafi B7-B16);
d) rischio assicurativo significativo (cfr. paragrafi B17-B23);
e) variazioni del livello di rischio assicurativo (cfr. paragrafi B24-B25); e
f) esempi di contratti assicurativi (cfr. paragrafi B26-B30).

Evento futuro incerto

B3 L’incertezza (o rischio) costituisce l’essenza del contratto assicurativo. Di conseguenza, alla stipula del contratto assicurativo almeno uno dei seguenti elementi è incerto:

a) la probabilità che l’evento assicurato si verifichi;
b) il momento in cui l’evento assicurato si verificherà; o
c) l’importo che l’entità dovrà pagare se l’evento assicurato si verifica.

B4 In alcuni contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito dalla scoperta di una perdita nel corso della durata contrattuale, anche se detta perdita è dovuta a un evento verificatosi prima della stipula del contratto. In altri contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito da un evento che si verifica nel corso della durata contrattuale, anche se la conseguente perdita viene scoperta successivamente alla scadenza contrattuale.

B5 Alcuni contratti assicurativi coprono eventi che si sono già verificati ma il cui effetto finanziario è ancora incerto. Si pensi per esempio ai contratti assicurativi che forniscono la copertura assicurativa contro gli sviluppi avversi di un evento che si è già verificato. In tali contratti, l’evento assicurato è la determinazione del costo finale di tali sinistri.

Pagamenti in natura

B6 Alcuni contratti assicurativi impongono o consentono pagamenti in natura. In tali casi, l’entità estingue l’obbligazione di risarcire l’assicurato per gli eventi assicurati fornendogli beni o servizi. Si pensi per esempio al caso in cui l’entità sostituisce un articolo rubato invece di rimborsare all’assicurato l’importo della perdita subita. Un altro esempio è quando l’entità utilizza i propri ospedali e il proprio personale medico per fornire l’assistenza medica coperta dal contratto assicurativo. Tali contratti sono contratti assicurativi, anche se i sinistri sono liquidati in natura. I contratti di servizi a tariffa fissa che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8 sono anch’essi contratti assicurativi, ma, in applicazione del paragrafo 8, l’entità può scegliere di contabilizzarli applicando l’IFRS 17 o l’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

Distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi

B7 Per definizione, il contratto assicurativo implica che una parte accetti un rischio assicurativo significativo da un’altra parte. L’IFRS 17 definisce il rischio assicurativo come «rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto assicurativo.» Un contratto che espone l’emittente a un rischio finanziario senza che vi sia un rischio assicurativo significativo non è un contratto assicurativo.

B8 La definizione di rischio finanziario di cui all’Appendice A fa riferimento a variabili sia finanziarie che non finanziarie. Tra gli esempi di variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale si possono citare l’indice relativo alle perdite dovute ai terremoti in una particolare regione o l’indice delle temperature in una particolare città. Dai rischi finanziari sono da escludere i rischi derivanti da variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale, come il verificarsi o il non verificarsi di un incendio che danneggi o distrugga un’attività di detta parte. Inoltre, il rischio di variazioni del fair value (valore equo) di un’attività non finanziaria non costituisce rischio finanziario se il fair value (valore equo) riflette le variazioni dei prezzi di mercato di tali attività (ossia una variabile finanziaria) e la condizione di una specifica attività non finanziaria posseduta da una delle parti contrattuali (ossia una variabile non finanziaria). Per esempio, se la garanzia del valore residuo di uno specifico autoveicolo, rispetto al quale l’assicurato ha un interesse assicurabile, espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’autoveicolo, tale rischio costituisce un rischio assicurativo e non un rischio finanziario.

B9 Alcuni contratti espongono l’emittente al rischio finanziario oltre che a un rischio assicurativo significativo. Per esempio, molti contratti di assicurazione vita garantiscono agli assicurati un tasso di rendimento minimo, il che crea un rischio finanziario, e allo stesso tempo garantiscono benefici in caso di morte che possono eccedere in misura significativa il saldo del conto dell’assicurato, il che crea un rischio assicurativo nella forma di rischio di mortalità. Tali contratti sono contratti assicurativi.

B10 Ai sensi di alcuni contratti, l’evento assicurato determina il pagamento di una somma collegata a un indice dei prezzi. Tali contratti sono contratti assicurativi, purché il pagamento dovuto a seguito dell’evento assicurato sia di importo significativo. Per esempio, una rendita condizionata all’esistenza in vita del beneficiario collegata a un indice del costo della vita trasferisce il rischio assicurativo, perché il pagamento scaturisce da un evento futuro incerto: la sopravvivenza del beneficiario della rendita. Il collegamento all’indice dei prezzi è un derivato, ma trasferisce anche un rischio assicurativo, in quanto il numero dei pagamenti ai quali si applica l’indice dipende dalla sopravvivenza del beneficiario. Se il conseguente trasferimento del rischio assicurativo è significativo, il derivato soddisfa la definizione di contratto assicurativo, e quindi non deve essere separato dal contratto primario [cfr. paragrafo 11, lettera a)].

B11 Il rischio assicurativo è il rischio che l’entità accetta dall’assicurato. Ciò significa che l’entità deve accettare dall’assicurato un rischio al quale l’assicurato è già esposto. I nuovi rischi creati dal contratto a carico dell’entità o dell’assicurato non sono rischi assicurativi.

B12 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento all’effetto avverso per l’assicurato. Detta definizione non limita la somma pagata dall’entità ad un importo pari all’effetto finanziario dell’evento avverso. Per esempio, la definizione include la copertura assicurativa «valore a nuovo», che prevede un risarcimento dell’assicurato pari all’importo necessario per il reintegro di un bene usato e danneggiato con un nuovo bene. Analogamente, la definizione non limita il pagamento previsto dal contratto di assicurazione vita alla perdita finanziaria subita dalle persone che sono a carico del deceduto, né esclude i contratti che prevedono il pagamento di importi predeterminati per quantificare la perdita provocata dal decesso o da un incidente.

B13 Alcuni contratti prevedono un pagamento al verificarsi di uno specifico evento futuro incerto, ma non impongono come condizione del pagamento che l’assicurato abbia subito un evento avverso. Un tale contratto non è un contratto assicurativo, anche se l’assicurato lo utilizza per attenuare la sottostante esposizione al rischio. Per esempio, se l’assicurato utilizza un derivato per coprire una sottostante variabile finanziaria o non finanziaria correlata ai flussi finanziari derivanti da un’attività dell’entità, il derivato non costituisce un contratto assicurativo, in quanto il pagamento non è condizionato al fatto che l’assicurato abbia subito un evento avverso conseguente alla riduzione dei flussi finanziari generati dall’attività. La definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un evento futuro incerto in cui la condizione contrattuale per il pagamento è costituita dal verificarsi di un effetto avverso per l’assicurato. La condizione contrattuale non impone all’entità di condurre un’indagine per verificare che l’evento abbia effettivamente causato un effetto avverso, ma consente all’entità di rifiutare il pagamento se non è convinta che l’evento abbia effettivamente causato un effetto avverso.

B14 Il rischio di estinzione anticipata o il rischio di permanenza (ossia il rischio che l’assicurato possa estinguere il contratto a una data anteriore o posteriore alla data prevista dall’emittente al momento della definizione delle tariffe contrattuali) non costituiscono rischio assicurativo, in quanto la conseguente variabilità del pagamento a favore dell’assicurato non dipende da un evento futuro incerto avente un effetto avverso sull’assicurato. Analogamente, il rischio di costo (ossia, il rischio di incrementi inattesi dei costi amministrativi associati alla gestione di un contratto piuttosto che dei costi associati agli eventi assicurati) non è un rischio assicurativo in quanto un incremento inatteso dei costi non ha un effetto avverso sulla controparte.

B15 Di conseguenza, il contratto che espone l’entità al rischio di estinzione anticipata, al rischio di permanenza o al rischio di costo non è un contratto assicurativo a meno che esponga l’entità anche a un rischio assicurativo significativo. Tuttavia, se l’entità attenua il rischio utilizzando un secondo contratto per trasferire a un terzo una parte del rischio non assicurativo, il secondo contratto espone il terzo a un rischio assicurativo.

B16 L’entità può accettare un rischio assicurativo significativo dall’assicurato soltanto se è distinta da quest’ultimo. In caso di mutua assicuratrice, la mutua accetta il rischio da ciascun assicurato e raggruppa tale rischio. Anche se gli assicurati sopportano collettivamente i rischi messi in comune, in quanto detengono un’interessenza residua nell’entità di tipo mutualistico, quest’ultima è un’entità distinta che ha accettato i rischi.

Rischio assicurativo significativo

B17 Un contratto è un contratto assicurativo solo se trasferisce un rischio assicurativo significativo. I paragrafi B7-B16 trattano il rischio assicurativo. I paragrafi B18-B23 trattano invece la valutazione del carattere significativo del rischio assicurativo.

B18 Il rischio assicurativo è significativo se, e solo se, un evento assicurato potrebbe costringere l’emittente a corrispondere importi aggiuntivi significativi in qualsiasi scenario, ad esclusione degli scenari privi di sostanza commerciale (ossia che non hanno alcun effetto identificabile sull’aspetto economico dell’operazione). Qualora un evento assicurato dovesse comportare che sarebbero pagabili significativi importi aggiuntivi in ogni circostanza con sostanza commerciale, la condizione di cui alla frase precedente può essere soddisfatta anche se l’evento assicurato è estremamente improbabile o se il valore corrente atteso (ossia, pesato in base alle probabilità) dei potenziali flussi finanziari costituisce una parte esigua del valore corrente atteso dei flussi finanziari residui derivanti dal contratto assicurativo. 23.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 416/33

B19 Inoltre, un contratto trasferisce un rischio assicurativo significativo solo in uno scenario avente sostanza commerciale in cui vi è la possibilità che l’emittente subisca una perdita sulla base del valore corrente. Tuttavia, anche se un contratto di riassicurazione non espone l’emittente alla possibilità di una perdita significativa, si ritiene che il contratto trasferisca un rischio assicurativo significativo se in sostanza trasferisce al riassicuratore tutti i rischi assicurativi relativi alle quote riassicurate dei contratti assicurativi sottostanti.

B20 Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo B18 sono determinati sulla base del valore corrente. Se un contratto assicurativo richiede il pagamento quando si verifica un evento avente tempi incerti e se il pagamento non è rettificato per il valore temporale del denaro, vi possono essere situazioni in cui il valore corrente del pagamento aumenta, anche se il suo valore nominale è fisso. Come esempio si può citare l’assicurazione che prevede il pagamento di benefici fissi in caso di morte dell’assicurato, senza data di scadenza della copertura (denominata assicurazione caso morte a vita intera a premio unico). La morte dell’assicurato è certa ma è incerta la data della morte. È possibile che debbano essere effettuati pagamenti qualora l’assicurato muoia prima del previsto. Poiché tali pagamenti non vengono rettificati per il valore temporale del denaro, potrebbe esistere un rischio assicurativo significativo anche in assenza di perdita complessiva sul portafoglio di contratti. Analogamente, i termini contrattuali che rinviano il rimborso tempestivo all’assicurato possono eliminare il rischio assicurativo significativo. L’entità deve utilizzare i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo 36 per determinare il valore corrente degli importi aggiuntivi.

B21 Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo B18 fanno riferimento al valore corrente degli importi che eccedono quelli pagabili nel caso in cui l’evento assicurato non si fosse verificato (esclusi gli scenari privi di sostanza commerciale). Tali importi aggiuntivi includono i costi di gestione e di valutazione dei sinistri, ma escludono gli elementi seguenti:

a) la perdita della capacità di fatturare all’assicurato servizi futuri. Per esempio, in un contratto assicurativo sulla vita legato a un investimento, la morte dell’assicurato comporta che l’entità non potrà più prestare servizi di gestione degli investimenti e pretendere delle commissioni per tale attività. Tuttavia, questa perdita economica per l’entità non deriva da un rischio assicurativo, allo stesso modo in cui il gestore di un fondo comune non assume un rischio assicurativo in relazione al possibile decesso di un cliente. Di conseguenza, la perdita potenziale di commissioni future per la gestione degli investimenti non è rilevante ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;
b) la rinuncia, in caso di morte, alle commissioni che sarebbero state addebitate in caso di annullamento o riscatto. Poiché è il contratto che genera tali commissioni, la rinuncia a tali commissioni non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Di conseguenza, esse non sono rilevanti ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;
c) un pagamento condizionato a un evento che non determina una perdita significativa per l’assicurato. Per esempio, si consideri un contratto che obblighi l’emittente a pagare un milione di CU (1) se un bene subisce un danno fisico che determina una perdita economica non significativa per l’assicurato, pari a una CU. In tale contratto, l’assicurato trasferisce all’emittente il rischio non significativo di perdere una CU. Allo stesso tempo, il contratto genera per l’emittente il rischio, che non è un rischio assicurativo, di dover pagare 999 999CU qualora si verifichi l’evento specificato. Dato che non esiste alcuno scenario in cui l’evento assicurato determina una perdita significativa per l’assicurato, l’emittente non accetta un rischio assicurativo significativo dall’assicurato e pertanto il contratto non è un contratto assicurativo;
d) i possibili recuperi da riassicurazione, che l’entità contabilizza separatamente.

_________________________________
(1)Currency Unit (unità monetaria).

B22 L’entità deve valutare il carattere significativo del rischio assicurativo per ogni singolo contratto. Di conseguenza, il rischio assicurativo può essere significativo anche nel caso in cui la probabilità di perdite significative sul portafoglio o gruppo di contratti è minima.

B23 Da quanto esposto nei paragrafi B18-B22, consegue che se il contratto prevede un beneficio economico in caso di morte superiore all’importo pagabile in caso di sopravvivenza, il contratto è un contratto assicurativo, a meno che l’importo maggiore del beneficio economico in caso di morte sia un importo non significativo (valutato con riferimento al contratto stesso anziché all’intero portafoglio di contratti). Come evidenziato al paragrafo B21, lettera b), la rinuncia, in caso di morte, alle commissioni di cancellazione o di riscatto non è compresa nella valutazione se la rinuncia non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Analogamente, un contratto di rendita che liquida regolarmente delle somme per tutta la vita residua di un assicurato costituisce un contratto assicurativo, salvo che il valore complessivo dei pagamenti subordinati all’esistenza in vita siano irrilevanti.

Variazione del livello di rischio assicurativo

B24 Alcuni contratti trasferiscono il rischio assicurativo all’emittente dopo un dato periodo di tempo. Per esempio, si consideri un contratto che assicuri un rendimento specifico dell’investimento e che comprenda un’opzione che consenta all’assicurato di utilizzare i proventi dell’investimento alla scadenza per acquistare un contratto di rendita subordinata all’esistenza in vita agli stessi prezzi applicati dall’entità agli altri nuovi beneficiari al momento in cui l’assicurato esercita l’opzione. Un tale contratto trasferisce il rischio assicurativo all’emittente solo dopo l’esercizio dell’opzione, in quanto l’entità rimane libera di stabilire il prezzo della rendita secondo una formula che rifletterà il rischio assicurativo che le verrà trasferito a quella data. Di conseguenza, i flussi finanziari che deriverebbero dall’esercizio dell’opzione non rientrano nel limite contrattuale e prima di detto esercizio non vi sono flussi finanziari assicurativi rientranti nel limite contrattuale. Tuttavia, se specifica i tassi di rendita (o una base diversa dai prezzi di mercato per fissare i tassi di rendita), il contratto trasferisce un rischio assicurativo all’emittente, dato che quest’ultimo è esposto al rischio di tassi di rendita sfavorevoli nel momento in cui l’assicurato eserciterà l’opzione. In tal caso, i flussi finanziari che deriverebbero dall’esercizio dell’opzione ricadono nel perimetro del contratto.

B25 Il contratto che rientra nella definizione di contratto assicurativo rimane un contratto assicurativo fino a quando tutti i diritti e tutte le obbligazioni sono estinti (ossia, adempiuti, cancellati o scaduti), a meno che il contratto sia eliminato contabilmente in applicazione dei paragrafi 74-77, in ragione di una sua modifica.

Esempi di contratti assicurativi

B26 Si riportano di seguito esempi di contratti che sono contratti assicurativi se il rischio assicurativo trasferito è significativo:

a) assicurazione contro furto o danni ai beni;
b) assicurazione di responsabilità civile prodotti, di responsabilità civile professionale, di responsabilità civile o spese legali;
c) assicurazione vita e piani prepagati per spese funerarie (sebbene la morte sia un evento certo, incerto è il momento dell’evento ovvero, per alcuni tipi di assicurazione vita, è incerto se l’evento si verificherà nel periodo coperto dal contratto assicurativo);
d) rendite condizionate all’esistenza in vita del beneficiario e pensioni, ossia contratti che prevedono dei compensi per eventi futuri incerti – come la sopravvivenza del beneficiario o del pensionato – al fine di assicurare al beneficiario o al pensionato un livello di reddito che altrimenti subirebbe un effetto avverso a seguito della sua sopravvivenza. (In applicazione del paragrafo 7, lettera b), le passività del datore di lavoro derivanti dai piani di benefici per i dipendenti e dalle obbligazioni per prestazioni pensionistiche dei piani pensionistici a benefici definiti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17);
e) assicurazione di invalidità e per spese mediche;
f) fideiussione, assicurazione contro i danni causati dalla disonestà altrui, garanzia di buona esecuzione e garanzia di offerta, ossia, contratti che assicurano un indennizzo all’assicurato qualora un terzo non adempia un’obbligazione contrattuale, per esempio, l’obbligazione di costruire un edificio;
g) garanzie sul prodotto. Le garanzie sul prodotto emesse da un terzo su beni venduti dal produttore, commerciante o dettagliante rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia, in applicazione del paragrafo 7, lettera a), le garanzie sul prodotto emesse direttamente dal produttore, commerciante o dettagliante non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, ma rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15 o dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali;
h) assicurazione sul titolo (ossia, l’assicurazione contro la scoperta, nel titolo di proprietà di terreni o edifici, di vizi non evidenti al momento in cui il contratto assicurativo è stato emesso). In questo caso, l’evento assicurato è la scoperta del vizio nel titolo, non il vizio stesso;
i) assicurazione di viaggio (indennizzo in contanti o in natura all’assicurato per la perdita subita prima o durante il viaggio);
j) obbligazioni legate a eventi catastrofici che prevedono una riduzione del pagamento del capitale, degli interessi o di entrambi se uno specifico evento ha un effetto avverso sull’emittente dell’obbligazione (a meno che l’evento specifico non comporti un rischio assicurativo significativo; per esempio se l’evento è costituito dalla variazione di un tasso d’interesse o di un tasso di cambio);
k) swap assicurativi e altri contratti che prevedono un pagamento in funzione dell’evoluzione di variabili climatiche, geologiche o di altre variabili fisiche che sono specifiche di una delle parti contrattuali.

B27 Si riportano di seguito esempi di elementi che non sono contratti assicurativi:

a) contratti di investimento che hanno la forma giuridica di un contratto assicurativo ma che non trasferiscono un rischio assicurativo significativo all’emittente. Per esempio, i contratti di assicurazione vita in cui l’entità non sopporta alcun rischio significativo di mortalità o di morbilità non sono contratti assicurativi, ma piuttosto strumenti finanziari o contratti di servizio (cfr. paragrafo B28). I contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali non rientrano nella definizione di contratti assicurativi; rientrano, tuttavia, nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se emessi da un’entità che emette anche contratti assicurativi, in applicazione del paragrafo 3, lettera c);
b) contratti che hanno la forma giuridica dell’assicurazione ma che retrocedono tutti i rischi assicurativi significativi all’assicurato mediante meccanismi esecutivi non cancellabili che hanno l’effetto di rettificare, direttamente in funzione delle perdite assicurate, i pagamenti futuri che l’assicurato verserà all’emittente. Per esempio, alcuni contratti di riassicurazione finanziaria o alcuni contratti di un gruppo retrocedono tutto il rischio assicurativo significativo all’assicurato; tali contratti sono di norma strumenti finanziari o contratti di servizio (cfr. paragrafo B28);
c) l’autoassicurazione (ossia il fatto di conservare un rischio che avrebbe potuto essere coperto da un’assicurazione). In questi casi, non vi è contratto assicurativo perché non vi è accordo con un’altra parte. Pertanto, il contratto assicurativo concluso dall’entità con la società madre, una controllata o una società consorella non figura nel bilancio consolidato, perché non vi è contratto con un’altra parte. Il contratto assicurativo figura però nel bilancio individuale o separato dell’emittente o del titolare;
d) contratti (come i contratti nel gioco d’azzardo) che impongono un pagamento al verificarsi di uno specifico evento futuro incerto, ma che non richiedono, come condizione contrattuale per il pagamento, che l’evento determini un effetto avverso per l’assicurato. Tuttavia, ciò non esclude dalla definizione di contratto assicurativo i contratti che prevedono il pagamento di un importo prestabilito per quantificare la perdita causata da uno specifico evento, quale la morte o un incidente (cfr. anche paragrafo B12);
e) derivati che espongono una parte a un rischio finanziario ma non a un rischio assicurativo, in quanto impongono alla parte di effettuare (o le attribuiscono il diritto di ricevere) un pagamento basato esclusivamente sulle variazioni di uno o più dei seguenti elementi: tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
f) garanzie relative al credito che prevedono il pagamento anche se l’assicurato non ha subito perdite per il mancato pagamento da parte del debitore alla data prevista; tali contratti sono contabilizzati conformemente all’IFRS 9 Strumenti finanziari (cfr. paragrafo B29);
g) contratti che prevedono un pagamento sulla base di variabili climatiche, geologiche o di altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle parti contrattuali (generalmente noti come derivati climatici);
h) contratti che prevedono una riduzione dei pagamenti del capitale, degli interessi o di entrambi, che dipendono da variabili climatiche o geologiche o da qualsiasi altra variabile fisica, il cui effetto non è specifico per una parte del contratto (comunemente dette obbligazioni catastrofe).

B28 Ai contratti descritti al paragrafo B27 l’entità deve applicare altri Principi pertinenti, per esempio l’IFRS 9 e l’IFRS 15.

B29 Le garanzie relative al credito e i contratti di assicurazione del credito di cui al paragrafo B27, lettera f), possono assumere diverse forme giuridiche, per esempio quella della garanzia, di alcuni tipi di lettera di credito, del contratto di default del credito o del contratto assicurativo. Tali contratti sono contratti assicurativi, se impongono all’emittente di effettuare pagamenti prestabiliti per risarcire l’assicurato di una perdita subita perché uno specifico debitore non lo paga alla scadenza prevista dai termini contrattuali iniziali o modificati dello strumento di debito. Tuttavia, tali contratti assicurativi sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17, a meno che l’emittente abbia precedentemente dichiarato espressamente di considerarli contratti assicurativi e abbia applicato loro il trattamento contabile previsto per i contratti assicurativi [cfr. paragrafo 7, lettera e)].

B30 Le garanzie relative al credito e i contratti di assicurazione del credito che prevedono il pagamento, anche se l’assicurato non ha subito perdite per il mancato pagamento da parte del debitore alla data prevista, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, perché non trasferiscono un rischio assicurativo significativo. Tra tali contratti rientrano quelli che prevedono il pagamento:

a) a prescindere dal fatto che la controparte detenga lo strumento di debito sottostante; o
b) in caso di variazione del rating o dell’indice di credito, piuttosto che in caso di incapacità di un determinato debitore a effettuare pagamenti quando dovuto.

SEPARAZIONE DELLE COMPONENTI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO (PARAGRAFI 10-13)

Componenti di investimento [paragrafo 11, lettera b)]

B31 Secondo il paragrafo 11, lettera b), l’entità è tenuta a separare la componente di investimento distinta dal contratto assicurativo primario. La componente di investimento è distinta se, e solo se, sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la componente di investimento e la componente assicurativa non sono strettamente interconnesse;
b) un contratto avente termini equivalenti è venduto, o potrebbe essere venduto, separatamente sullo stesso mercato o nella stessa giurisdizione da entità che emettono contratti assicurativi o da altre parti. A tal fine l’entità deve tener conto di tutte le informazioni ragionevolmente disponibili. L’entità non è tenuta ad effettuare una ricerca approfondita per individuare se un componente di investimento sia venduta separatamente.

B32 La componente di investimento e la componente assicurativa sono strettamente interconnesse se, e solo se:

a) l’entità non è in grado di valutare una componente senza prendere in considerazione l’altra. Pertanto, se il valore di una componente varia in funzione del valore dell’altra, l’entità deve applicare l’IFRS 17 per contabilizzare insieme la componente di investimento e la componente assicurativa; o
b) l’assicurato non può beneficiare di una componente se l’altra non è presente. Pertanto, se l’estinzione anticipata o la scadenza di una componente del contratto determina l’estinzione anticipata o la scadenza dell’altra, l’entità deve applicare l’IFRS 17 per contabilizzare insieme la componente di investimento e la componente assicurativa.

Impegni a trasferire beni distinti o servizi diversi dai servizi assicurativi (paragrafo 12)

B33 Il paragrafo 12 impone all’entità di separare dal contratto assicurativo gli impegni di trasferire all’assicurato beni distinti o servizi assicurativi. Ai fini della separazione, l’entità non deve considerare le attività che deve svolgere per adempiere al contratto, a meno che l’entità trasferisca all’assicurato un bene o servizio diverso dai servizi assicurativi. Per esempio, l’entità può dover assolvere vari adempimenti amministrativi per predisporre il contratto. L’assolvimento degli adempimenti non comporta il trasferimento di un servizio all’assicurato.

B34 Il bene o il servizio diverso dai servizi assicurativi di cui vi è l’impegno verso l’assicurato è distinto se l’assicurato può trarre beneficio dal bene o servizio preso singolarmente o insieme ad altre risorse prontamente disponibili per l’assicurato. Risorse facilmente disponibili sono beni o servizi venduti separatamente (dall’entità stessa o da un’altra entità) o risorse che l’assicurato ha già ottenuto (dall’entità o a seguito di altre operazioni o eventi).

B35 Il bene o il servizio diverso dai servizi assicurativi per cui vi è l’impegno verso l’assicurato non è distinto se:

a) i flussi finanziari e i rischi associati al bene o servizio sono altamente interconnessi con i flussi finanziari e i rischi associati alle componenti assicurative nel contratto; e
b) l’entità fornisce un servizio significativo di integrazione del bene o del servizio con le componenti assicurative.

FLUSSI FINANZIARI CONNESSI ALL’ACQUISIZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI (PARAGRAFI 28 A-28F)

B35A Per applicare il paragrafo 28 A, l’entità deve utilizzare un metodo sistematico e razionale per attribuire:

a) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi direttamente attribuibili a un gruppo di contratti assicurativi:

i) a detto gruppo; e
ii) a gruppi che includeranno contratti assicurativi che si prevede deriveranno dal rinnovo dei contratti assicurativi del gruppo;

b) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi direttamente attribuibili a un portafoglio di contratti assicurativi, diversi da quelli di cui alla lettera a), a gruppi di contratti nel portafoglio.

B35B Alla fine di ciascun periodo di riferimento l’entità deve rivedere gli importi attribuiti come specificato al paragrafo B35 A per tener conto di eventuali cambiamenti nelle ipotesi che determinano gli input al metodo di ripartizione utilizzato. L’entità non deve modificare gli importi attribuiti a un gruppo di contratti assicurativi dopo che tutti i contratti sono stati aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo B35C).

B35C L’entità può aggiungere contratti assicurativi a un gruppo di contratti assicurativi in più di un periodo (cfr. paragrafo 28). In tal caso, l’entità deve eliminare contabilmente la quota dell’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi che si riferisce ai contratti assicurativi aggiunti al gruppo nel periodo in questione e continuare a rilevare l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi nella misura in cui l’attività si riferisce a contratti assicurativi che si prevede siano aggiunti al gruppo in un futuro periodo di riferimento.

B35D Per applicare il paragrafo 28E:

a) l’entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore nell’utile (perdita) d’esercizio e deve ridurre il valore contabile dell’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi in modo che il valore contabile dell’attività non superi i flussi finanziari netti attesi in entrata per il relativo gruppo di contratti assicurativi, determinati applicando il paragrafo 32, lettera a);
b) quando l’entità attribuisce i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi a gruppi di contratti assicurativi in applicazione del paragrafo B35 A, lettera a), punto ii), l’entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore nell’utile (perdita) d’esercizio e deve ridurre il valore contabile delle relative attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi nella misura in cui:

i) l’entità si aspetta che detti flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi superino i flussi finanziari netti in entrata per i rinnovi previsti, determinati applicando il paragrafo 32, lettera a); e
ii) l’eccesso determinato applicando la lettera b), punto i), non è già stato rilevato come perdita per riduzione di valore in applicazione della lettera a).

VALUTAZIONE (PARAGRAFI 29-71)

Stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi 33-35)

B36 La presente sezione disciplina:

a) l’uso obiettivo di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi (cfr. paragrafi B37–B41);
b) le variabili di mercato e le variabili non di mercato (cfr. paragrafi B42– B53);
c) l’utilizzo delle stime attuali (cfr. paragrafi B54–B60); e
d) i flussi finanziari compresi nel limite contrattuale (cfr. paragrafi B61–B71).

Uso obiettivo di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi [cfr. paragrafo 33, lettera a)]

B37 L’obiettivo della stima dei flussi finanziari futuri è determinare il valore atteso, ossia la media ponderata per la probabilità, dell’intera gamma di risultati possibili, considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi. Tra le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi rientrano le informazioni sugli eventi passati e sulle condizioni attuali e le previsioni sulle condizioni future (cfr. paragrafo B41). Le informazioni ricavate dai sistemi informativi dell’entità sono considerate informazioni disponibili senza eccessivi costi o sforzi.

B38 Il punto di partenza per la stima dei flussi finanziari è una serie di scenari che rifletta l’intera gamma di risultati possibili. Ciascuno scenario indica l’importo e la tempistica dei flussi finanziari relativi a un particolare risultato e la probabilità stimata di quest’ultimo. I flussi finanziari derivanti da ciascuno scenario vengono attualizzati e ponderati per la probabilità stimata di tale risultato ottenendo così il valore corrente atteso. Pertanto, l’obiettivo non è determinare il risultato più probabile o il risultato più probabile che improbabile per i flussi finanziari futuri.

B39 L’obiettivo di considerare l’intera gamma di risultati possibili consiste non già nel determinare ogni possibile scenario, bensì nell’incorporare, in maniera oggettiva, tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi. In pratica, non è necessario elaborare scenari espliciti se la stima che si ricava è coerente con l’obiettivo della valutazione consistente nel considerare, nella determinazione della media, tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi. Per esempio, se l’entità ritiene che la distribuzione di probabilità dei risultati è sostanzialmente coerente con una distribuzione di probabilità che può essere definita perfettamente con un numero limitato di parametri, sarà sufficiente stimare il numero limitato di parametri. Analogamente, in alcuni casi, una modellizzazione relativamente semplice può fornire una risposta con un margine di precisione accettabile, senza bisogno di numerose simulazioni dettagliate. Tuttavia, in alcuni casi, può accadere che i flussi finanziari siano determinati da fattori sottostanti complessi e rispondano in modo non lineare ai cambiamenti delle condizioni economiche. Ciò può succedere, per esempio, se i flussi finanziari riflettono una serie di opzioni implicite o esplicite tra loro correlate. In tali casi sarà probabilmente necessario ricorrere a modelli stocastici più sofisticati per raggiungere l’obiettivo della valutazione.

B40 Gli scenari elaborati devono comprendere stime oggettive della probabilità di danni catastrofali coperti da contratti in essere, prescindendo da possibili sinistri sulla base di possibili contratti futuri.

B41 L’entità deve stimare le probabilità e gli importi dei pagamenti futuri nell’ambito dei contratti in essere basandosi sulle informazioni ottenute, tra cui:

a) le informazioni sui sinistri già denunciati dagli assicurati;
b) le altre informazioni sulle caratteristiche note o stimate dei contratti assicurativi;
c) i dati storici relativi all’esperienza dell’entità, integrati, se necessario, con i dati storici provenienti da altre fonti. L’entità rettifica i dati storici affinché riflettano le condizioni attuali, per esempio, nei seguenti casi:

i) le caratteristiche della popolazione assicurata differiscono (o differiranno, per esempio, per effetto della selezione avversa) da quelle della popolazione sulla quale si basano i dati storici;
ii) vi sono indicazioni del fatto che i trend storici non si manterranno, che nuove tendenze emergeranno o che cambiamenti economici, demografici e di altra natura potrebbero avere un’incidenza sui flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi in essere; o
iii) vi sono stati cambiamenti, per esempio nelle procedure di sottoscrizione o nelle procedure di gestione dei sinistri, che potrebbero incidere sulla pertinenza dei dati storici per i contratti assicurativi;

d) le informazioni disponibili sui prezzi correnti dei contratti di riassicurazione o di altri strumenti finanziari (se esistenti) che coprono rischi simili, quali le obbligazioni legate a eventi catastrofici o i derivati climatici, e sui prezzi di mercato recenti delle cessioni di contratti assicurativi. L’entità deve rettificare tali informazioni per tenere conto delle differenze tra i flussi finanziari derivanti da tali contratti di riassicurazione o altri strumenti finanziari e i flussi finanziari che proverrebbero dall’adempimento, da parte dell’entità, dei contratti sottostanti stipulati con l’assicurato.

Variabili di mercato e variabili non di mercato

B42 L’IFRS 17 distingue due tipi di variabili:

a) le variabili di mercato: variabili che possono essere osservate sui mercati o dedotte direttamente dai mercati (per esempio i prezzi dei titoli quotati e i tassi di interesse); e
b) le variabili non di mercato: tutte le altre variabili (per esempio la frequenza o la gravità dei sinistri e la mortalità).

B43 Le variabili di mercato (per esempio i tassi di interesse osservabili) danno luogo generalmente a un rischio finanziario, mentre le variabili non di mercato (per esempio i tassi di mortalità) danno luogo generalmente a un rischio non finanziario. Tuttavia, non sempre è così. Per esempio, vi possono essere ipotesi concernenti rischi finanziari per i quali non possono essere osservate variabili sui mercati o esserne direttamente dedotte (per esempio tassi di interesse che non possono essere osservati sui mercati o essere direttamente dedotti dai mercati).

Variabili di mercato [paragrafo 33, lettera b)]

B44 Le stime delle variabili di mercato devono essere coerenti con i prezzi di mercato osservabili alla data di valutazione. L’entità deve massimizzare l’utilizzazione di input osservabili e non deve sostituire le proprie stime ai dati di mercato osservabili, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 79 dell’IFRS 13 Valutazione del fair value. In linea con l’IFRS 13, le variabili che devono essere dedotte (per esempio perché non esistono variabili di mercato osservabili) devono essere per quanto possibile coerenti con le variabili di mercato osservabili.

B45 I prezzi di mercato incorporano una gamma di opinioni sui possibili risultati futuri e rispecchiano anche le preferenze degli operatori di mercato in materia di rischio. Di conseguenza, non costituiscono una previsione puntuale del risultato futuro. Se il risultato effettivo differisce dal prezzo di mercato precedente, questo non significa che il prezzo di mercato era «errato».

B46 Il concetto di attività di replica o portafoglio di attività di replica è un’applicazione importante delle variabili di mercato. Un’attività di replica è un’attività i cui flussi finanziari corrispondono esattamente, in tutti gli scenari, ai flussi finanziari contrattuali di un gruppo di contratti assicurativi in termini di importo, tempistica e incertezza. In alcuni casi, può esistere un’attività di replica per alcuni dei flussi finanziari derivanti da un gruppo di contratti assicurativi. Il fair value (valore equo) di tale attività riflette sia il valore corrente atteso dei suoi flussi finanziari sia il rischio ad essi connesso. Se esiste un portafoglio di attività di replica per alcuni dei flussi finanziari derivanti da un gruppo di contratti assicurativi, l’entità può utilizzare il fair value (valore equo) di tali attività per valutare i flussi finanziari di adempimento pertinenti, anziché stimare esplicitamente tali flussi finanziari e il tasso di attualizzazione.

B47 L’IFRS 17 non impone all’entità di utilizzare la tecnica del portafoglio di replica. Tuttavia, l’entità che sceglie di utilizzare un’altra tecnica, sebbene esista un’attività di replica o un portafoglio di replica per alcuni dei flussi finanziari derivanti da contratti assicurativi, deve accertarsi che è improbabile che la tecnica del portafoglio di replica determinerebbe una valutazione dei flussi finanziari sostanzialmente diversa.

B48 Se esistono interdipendenze significative tra i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti delle attività e gli altri flussi finanziari, tecniche diverse da quella del portafoglio di replica, per esempio la modellizzazione stocastica, possono essere più affidabili o di più semplice attuazione. Occorre determinare secondo giudizio la tecnica che meglio risponde all’obiettivo di coerenza con le variabili di mercato osservabili nelle specifiche circostanze. In particolare, la tecnica utilizzata deve consentire una valutazione delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti assicurativi che sia coerente con i prezzi di mercato osservabili (se esistenti) per tali opzioni e garanzie.

Variabili non di mercato

B49 Le stime delle variabili non di mercato devono riflettere tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, sia interne che esterne.

B50A seconda delle circostanze, i dati esterni diversi da quelli di mercato (per esempio le statistiche nazionali sulla mortalità) possono avere maggiore o minore pertinenza dei dati interni (per esempio le statistiche sulla mortalità elaborate internamente). Per esempio, per stimare con obiettività la probabilità dei diversi scenari di mortalità per i propri contratti assicurativi, l’entità che emette contratti di assicurazione vita non deve basarsi esclusivamente sulle statistiche nazionali sulla mortalità, bensì deve tenere conto anche di tutte le altre informazioni ragionevoli e dimostrabili, di fonte interna o esterna, che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi. Quando stima tali probabilità, l’entità deve attribuire maggiore importanza alle informazioni più convincenti. Per esempio:

a) le statistiche interne sulla mortalità possono essere più convincenti dei dati nazionali sulla mortalità se i dati nazionali sono desunti da una popolazione numerosa che non è rappresentativa della popolazione assicurata. Un tale risultato potrebbe essere dovuto, per esempio, al fatto che le caratteristiche demografiche della popolazione assicurata potrebbero differire significativamente da quelle della popolazione nazionale, per cui l’entità dovrebbe attribuire un peso maggiore ai dati interni e un peso minore alle statistiche nazionali;
b) al contrario, se le statistiche interne sono derivate da una popolazione ridotta le cui caratteristiche dovrebbero essere simili a quelle della popolazione nazionale e le statistiche nazionali sono aggiornate, l’entità deve attribuire maggiore peso alle statistiche nazionali.

B51 Le probabilità stimate delle variabili non di mercato non devono contraddire le variabili di mercato osservabili. Per esempio, le probabilità stimate degli scenari relativi ai tassi di inflazione futuri devono essere per quanto possibile coerenti con le probabilità desumibili dai tassi di interesse di mercato.

B52 In alcuni casi l’entità può concludere che le variabili di mercato variano in modo indipendente dalle variabili non di mercato. In tal caso l’entità deve prendere in considerazione gli scenari che riflettono la gamma dei risultati possibili per le variabili non di mercato, utilizzando per ciascuno scenario lo stesso valore osservato della variabile di mercato.

B53 In altri casi le variabili di mercato e le variabili non di mercato possono essere correlate. Per esempio, l’entità può constatare una correlazione tra i tassi di estinzione anticipata (una variabile non di mercato) e i tassi di interesse (una variabile di mercato). Analogamente, può constatare una correlazione tra gli importi dei sinistri per le assicurazioni abitazione o automobile e il ciclo economico e quindi i tassi di interesse e gli importi dei costi. L’entità deve garantire che le probabilità degli scenari e le rettifiche per il rischio non finanziario relativo alle variabili di mercato siano coerenti con i prezzi osservati sul mercato dipendenti da tali variabili di mercato.

Utilizzo delle stime attuali [paragrafo 33, lettera c)]

B54 Per stimare i flussi finanziari legati ai diversi scenari e la probabilità di ciascuno scenario, l’entità deve utilizzare tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi. L’entità deve riesaminare e aggiornare le stime elaborate alla fine del periodo di riferimento precedente. A tal fine l’entità deve considerare se:

a) le stime aggiornate diano un quadro fedele delle condizioni esistenti alla fine del periodo di riferimento;
b) i cambiamenti delle stime diano un quadro fedele delle variazioni delle condizioni durante il periodo di riferimento. Supponiamo, per esempio, che all’inizio del periodo di riferimento le stime si collocavano all’estremità di una gamma ragionevole. Se le condizioni non sono cambiate, modificare le stime spostandole all’altra estremità della gamma alla fine del periodo di riferimento non darebbe un quadro fedele di quanto avvenuto nel corso del periodo. Se le stime più recenti dell’entità sono diverse dalle sue stime precedenti, ma le condizioni non sono cambiate, l’entità deve valutare se le nuove probabilità associate a ciascuno scenario siano giustificate. Per aggiornare le sue stime di tali probabilità, l’entità deve tenere conto sia degli elementi a sostegno delle sue stime precedenti sia di tutti i nuovi elementi disponibili, dando più peso agli elementi più convincenti.

B55 La probabilità associata a ciascuno scenario deve riflettere le condizioni esistenti alla fine del periodo di riferimento. Di conseguenza, conformemente allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento, un evento verificatosi dopo la fine del periodo di riferimento che risolve un’incertezza esistente alla fine del periodo di riferimento non costituisce un elemento a riprova delle condizioni esistenti a tale data. Supponiamo, per esempio, che alla fine del periodo di riferimento vi sia una probabilità del 20 per cento che si verifichi una violenta tempesta durante il restante periodo di sei mesi di un contratto assicurativo. Dopo la fine del periodo di riferimento, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio, si verifica una violenta tempesta. Il verificarsi della tempesta è una conoscenza acquisita a posteriori, che non deve essere presa in considerazione nei flussi finanziari di adempimento relativi al contratto. I flussi finanziari inclusi nella valutazione tengono invece conto della probabilità del 20 per cento esistente alla fine del periodo di riferimento (l’entità comunica, in applicazione dello IAS 10, che un evento che non comporta una rettifica si è verificato dopo la fine del periodo di riferimento).

B56 Le stime attuali dei flussi finanziari attesi non corrispondono necessariamente alle esperienze più recenti. Si supponga, per esempio, che l’esperienza di mortalità nel periodo di riferimento sia stata del 20 per cento superiore rispetto alla precedente esperienza di mortalità e alle precedenti aspettative di esperienza di mortalità. Vi sono diversi fattori che potrebbero aver causato l’improvviso cambiamento tra cui:

a) variazioni durature della mortalità;
b) variazioni delle caratteristiche della popolazione assicurata (per esempio, modifiche nella sottoscrizione o distribuzione, estinzioni anticipate selettive da parte di assicurati la cui salute è eccezionalmente buona);
c) fluttuazioni aleatorie; o
d) cause non ricorrenti determinate.

B57 L’entità deve esaminare le ragioni dei cambiamenti dell’esperienza di mortalità ed elaborare nuove stime dei flussi finanziari e delle probabilità alla luce dell’esperienza più recente, dell’esperienza precedente e di altre informazioni. Nell’esempio di cui al paragrafo B56, si arriverebbe di norma, come risultato, a una variazione del valore corrente atteso del beneficio economico in caso di morte, ma non in misura pari al 20 per cento. Nell’esempio di cui al paragrafo B56, se i tassi di mortalità restassero significativamente più elevati rispetto alle stime precedenti per ragioni che si presume persisteranno, la stima della probabilità assegnata agli scenari ad elevata mortalità aumenterebbe.

B58 Le stime delle variabili non di mercato devono tenere conto delle informazioni sul livello corrente degli eventi assicurati nonché delle informazioni sulle tendenze, per esempio il costante calo dei tassi di mortalità registrato da molto tempo in numerosi paesi. I flussi finanziari di adempimento devono essere determinati riflettendo le probabilità che verrebbero assegnate a ogni possibile scenario tendenziale, tenuto conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi.

B59 Analogamente, se i flussi finanziari attribuiti a un gruppo di contratti assicurativi sono sensibili all’inflazione, la determinazione dei flussi finanziari di adempimento deve riflettere le stime attuali dei possibili tassi di inflazione futuri. Poiché i tassi di inflazione e i tassi di interesse sono verosimilmente correlati, la valutazione dei flussi finanziari di adempimento deve riflettere le probabilità di ogni scenario di inflazione in modo che sia coerente con le probabilità desumibili dai tassi di interesse di mercato utilizzati nella stima del tasso di attualizzazione (cfr. paragrafo B51).

B60 Quando stima i flussi finanziari, l’entità deve tener conto delle attuali aspettative in ordine ad eventi futuri che potrebbero influenzare tali flussi finanziari. L’entità deve elaborare scenari di flussi finanziari che rispecchiano tali eventi futuri e stimare obiettivamente la probabilità di ciascuno di tali scenari. L’entità non deve tuttavia tener conto delle attuali aspettative in ordine a future modifiche della legislazione che potrebbero modificare o estinguere la sua obbligazione corrente nell’ambito del contratto assicurativo in essere o creare nuove obbligazioni, fino a quando la modifica della legislazione sia in vigore nella sostanza.

Flussi finanziari compresi nel limite contrattuale (paragrafo 34)

B61 Le stime dei flussi finanziari di uno scenario devono tenere conto di tutti i flussi finanziari compresi nel limite contrattuale in essere escludendo tutti gli altri flussi finanziari. Per determinare il limite contrattuale in essere, l’entità deve applicare il paragrafo 2.

B62 Molti contratti assicurativi presentano caratteristiche che consentono agli assicurati di agire per modificare l’importo, la tempistica o la natura degli importi che riceveranno o l’incertezza di tali importi. Tali caratteristiche comprendono in particolare le opzioni di rinnovo, di riscatto, di conversione e le opzioni di interrompere il pagamento dei premi pur continuando a percepire le prestazioni previste dal contratto. La valutazione del gruppo di contratti assicurativi deve riflettere, secondo il principio del valore atteso, le stime attuali dell’entità circa il modo in cui gli assicurati del gruppo eserciteranno le opzioni disponibili, e l’aggiustamento per il rischio non finanziario deve riflettere le stime attuali dell’entità in ordine alla misura in cui il comportamento effettivo degli assicurati potrebbe differire dal comportamento atteso. L’obbligo di determinare il valore atteso si applica indipendentemente dal numero di contratti del gruppo: per esempio, si applica anche se il gruppo è costituito da un unico contratto. La valutazione di un gruppo di contratti assicurativi non deve pertanto basarsi sull’ipotesi di una probabilità del 100 per cento che gli assicurati:

a) riscattino i loro contratti, se vi è una qualche probabilità che alcuni degli assicurati non lo facciano; o
b) mantengano i loro contratti, se vi è una qualche probabilità che alcuni degli assicurati non lo facciano.

B63 L’emittente di un contratto assicurativo che è tenuto, ai sensi del contratto stesso, a rinnovarlo oppure a mantenerlo in altro modo deve applicare il paragrafo 34 per determinare se i premi e i relativi flussi finanziari derivanti dal contratto rinnovato sono compresi nel limite contrattuale iniziale.

B64 Il paragrafo 34 fa riferimento alla capacità pratica dell’entità di fissare, a una data futura (data di rinnovo), un prezzo che riflette pienamente i rischi posti dal contratto a partire da tale data. L’entità ha tale capacità pratica se non è soggetta a vincoli che le impediscono di fissare lo stesso prezzo che applicherebbe a un nuovo contratto con le stesse caratteristiche del contratto in essere emesso in tale data, o se può modificare il livello dei benefici in modo che riflettano il prezzo fissato. Analogamente, l’entità ha la capacità pratica di fissare un prezzo se può modificare il prezzo del contratto in essere in funzione della variazione globale dei rischi posti dal portafoglio di contratti assicurativi, anche se il prezzo stabilito per ogni singolo assicurato non riflette la variazione del rischio posto specificamente da tale assicurato. Quando valuta se ha la capacità pratica di fissare un prezzo che riflette pienamente i rischi posti dal contratto oppure dal portafoglio, l’entità deve tenere conto di tutti i rischi che considererebbe se sottoscrivesse, alla data di rinnovo, contratti equivalenti per il servizio restante. Quando determina le stime dei flussi finanziari futuri alla fine del periodo di riferimento, l’entità deve ridefinire il limite del contratto assicurativo per tenere conto dell’effetto che i cambiamenti delle condizioni esercitano sui diritti e sulle obbligazioni sostanziali dell’entità.

B65 I flussi finanziari compresi nel perimetro del contratto assicurativo sono quelli direttamente connessi all’adempimento del contratto, compresi i flussi finanziari per i quali l’entità ha potere discrezionale in merito all’importo o alla tempistica. I flussi finanziari compresi nel perimetro includono:

a) i premi (comprese le rettifiche dei premi e i premi rateizzati) versati dall’assicurato ed eventuali ulteriori flussi finanziari derivanti da tali premi;
b) i pagamenti all’assicurato (o per suo conto), compresi i sinistri denunciati ma non ancora liquidati (sinistri denunciati), i sinistri accaduti ma non ancora denunciati e tutti i sinistri futuri per i quali l’entità ha un’obbligazione sostanziale (cfr. paragrafo 34);
c) i pagamenti all’assicurato (o per suo conto) che variano a seconda dei rendimenti degli elementi sottostanti;
d) i pagamenti all’assicurato (o per suo conto) che risultano da derivati, per esempio da opzioni e garanzie incorporate nel contratto, nella misura in cui tali opzioni e garanzie non siano separate dal contratto assicurativo [cfr. paragrafo 11, lettera a)];
e) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi attribuiti al portafoglio cui appartiene il contratto;
f) i costi di gestione dei sinistri (ossia i costi che l’entità sosterrà per l’accertamento, il trattamento e il regolamento dei sinistri in forza dei contratti assicurativi in essere, incluse le spese legali, gli onorari dei periti e i costi interni di accertamento e liquidazione dei sinistri);
g) i costi che l’entità sosterrà per fornire le prestazioni in natura previste dal contratto;
h) i costi di gestione e tenuta delle polizze, per esempio i costi di fatturazione dei premi e di trattamento delle modifiche delle polizze (per esempio conversioni e reintegri). Tali costi comprendono anche le commissioni ricorrenti che l’entità prevede di versare agli intermediari se un particolare assicurato continua a pagare i premi compresi nel perimetro del contratto assicurativo;
i) le imposte basate sulle operazioni (per esempio l’imposta sui premi, l’imposta sul valore aggiunto o le imposte su beni e servizi) e i prelievi (per esempio i contributi per i vigili del fuoco e i contributi al fondo di garanzia) che derivano direttamente dai contratti assicurativi in essere, o che possono essere loro imputati secondo un criterio ragionevole e coerente;
j) i pagamenti effettuati dall’assicuratore nella sua capacità di fiduciario per adempiere agli obblighi fiscali dell’assicurato e i relativi introiti;
k) i potenziali flussi finanziari in entrata derivanti dai recuperi (per esempio salvataggi e surrogazioni) su sinistri futuri coperti dai contratti assicurativi in essere e, nella misura in cui non soddisfino le condizioni per la rilevazione come attività distinte, i potenziali flussi finanziari in entrata derivanti dai recuperi sui sinistri pregressi;
ka) i costi che l’entità sosterrà:

i) per svolgere attività di investimento, nella misura in cui l’entità svolga detta attività per aumentare i benefici della copertura assicurativa per gli assicurati. Le attività di investimento aumentano i benefici della copertura assicurativa se l’entità svolge le attività con l’aspettativa di generare un rendimento degli investimenti di cui gli assicurati beneficerebbero qualora si verificasse l’evento assicurato;
ii) per fornire agli assicurati i servizi collegati al rendimento degli investimenti nei contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta (cfr. paragrafo B119B);
iii) per fornire il servizio relativo agli investimenti agli assicurati nei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta;

l) la ripartizione delle spese generali fisse e variabili (quali le spese per contabilità, risorse umane, tecnologie dell’informazione e supporto tecnico, ammortamento degli edifici, canoni di locazione, manutenzione e servizi di pubblica utilità) direttamente imputabili all’adempimento dei contratti assicurativi. Tali spese generali sono imputate ai gruppi di contratti impiegando metodi sistematici e razionali che sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili;
m) qualunque altro costo che può essere specificatamente addebitato all’assicurato in base ai termini del contratto.

B66 Nella stima dei flussi finanziari che deriveranno dall’adempimento di un contratto assicurativo in essere l’entità non deve includere i seguenti flussi finanziari:

a) i rendimenti di investimenti. Gli investimenti sono rilevati, valutati e presentati separatamente;
b) i flussi finanziari (in entrata e in uscita) derivanti da contratti di riassicurazione detenuti. I contratti di riassicurazione detenuti sono rilevati, valutati e presentati separatamente;
c) i flussi finanziari che possono derivare da contratti assicurativi futuri, ossia i flussi finanziari che non rientrano nel limite dei contratti in essere (cfr. paragrafi 34-35);
d) i flussi finanziari relativi a costi che non possono essere direttamente attribuiti al portafoglio di contratti assicurativi cui appartiene il contratto, per esempio alcuni costi di sviluppo di prodotti e di formazione. Tali costi sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio man mano che si verificano;
e) i flussi finanziari derivanti da un volume anormale di sprechi in termini di lavoro odi altre risorse nell’adempimento del contratto. Tali costi sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio man mano che si verificano;
f) le imposte sul reddito che l’assicuratore paga o incassa non nella sua qualità di fiduciario o che non sono specificamente imputabili all’assicurato ai sensi del contratto;
g) i flussi finanziari tra le diverse componenti dell’entità che redige il bilancio, per esempio tra fondi degli assicurati e fondi degli azionisti, se tali flussi finanziari non modificano l’importo che sarà versato agli assicurati;
h) i flussi finanziari derivanti da componenti separate dal contratto assicurativo e contabilizzate secondo altri Principi applicabili (cfr. paragrafi 10-13).

B66A Prima della rilevazione del gruppo di contratti assicurativi, l’entità può essere tenuta a rilevare un’attività o una passività per i flussi finanziari connessi al gruppo di contratti assicurativi diversi dai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi in ragione del verificarsi dei flussi finanziari o in forza delle disposizioni di un altro IFRS. I flussi finanziari sono correlati al gruppo di contratti assicurativi se sarebbero stati inclusi nei flussi finanziari di adempimento alla data della rilevazione iniziale del gruppo se fossero stati pagati o ricevuti dopo tale data. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 38, lettera c), punto ii), l’entità deve eliminare contabilmente detta attività o passività, nella misura in cui l’attività o la passività non sarebbe rilevata separatamente dal gruppo di contratti assicurativi se i flussi finanziari o l’applicazione dell’IFRS avvenissero alla data di rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi.

Contratti i cui flussi finanziari influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di altri contratti o ne sono influenzati

B67 Alcuni contratti assicurativi influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di altri contratti, imponendo quanto segue:

a) l’assicurato deve condividere con gli assicurati titolari di altri contratti i rendimenti di un determinato pool di elementi sottostanti; e
b) alternativamente:

i) gli assicurati devono subire una riduzione della loro quota dei rendimenti degli elementi sottostanti a causa dei pagamenti agli assicurati titolari di altri contratti che partecipano al pool, compresi i pagamenti derivanti da garanzie date ai titolari di tali altri contratti; o
ii) gli assicurati titolari di altri contratti devono subire una riduzione della loro quota dei rendimenti degli elementi sottostanti a causa dei pagamenti agli assicurati, compresi i pagamenti derivanti da garanzie date all’assicurato.

B68 Talvolta tali contratti influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di contratti di altri gruppi. I flussi finanziari di adempimento di ciascun gruppo riflettono la misura in cui l’entità risente dei flussi finanziari attesi dai contratti del gruppo, che i flussi siano destinati agli assicurati di tale gruppo o di un altro gruppo. Di conseguenza, i flussi finanziari di adempimento del gruppo:

a) comprendono i pagamenti in forza dei contratti in essere agli assicurati titolari di contratti di altri gruppi, indipendentemente dal fatto che tali pagamenti siano destinati ad assicurati attuali o futuri; e
b) escludono i pagamenti agli assicurati del gruppo che sono inclusi, in applicazione della lettera a), nei flussi finanziari di adempimento di un altro gruppo.

B69 Per esempio, nella misura in cui i pagamenti agli assicurati di un gruppo consistenti nella ripartizione dei rendimenti di elementi sottostanti passano da CU350 a CU250 a causa dei pagamenti di un importo garantito agli assicurati di un altro gruppo, i CU100 versati a titolo di garanzia saranno inclusi nei flussi finanziari di adempimento del primo gruppo (che saranno pertanto di CU350), mentre saranno esclusi dai flussi finanziari di adempimento del secondo gruppo.

B70 In pratica possono essere utilizzati diversi metodi per determinare i flussi finanziari di adempimento dei gruppi di contratti che influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di contratti appartenenti ad altri gruppi o che ne sono influenzati. In alcuni casi può succedere che l’entità sia in grado di determinare le variazioni degli elementi sottostanti e le conseguenti variazioni nei flussi finanziari solo a un livello di aggregazione superiore a quello dei gruppi. In tali casi l’entità deve imputare l’effetto delle variazioni degli elementi sottostanti a ciascun gruppo in maniera sistematica e razionale.

B71 Dopo che tutti i servizi assicurativi sono stati prestati ai contratti del gruppo, può succedere che i flussi finanziari di adempimento includano ancora somme che debbono essere versate agli attuali assicurati di altri gruppi o a futuri assicurati. L’entità non è tenuta a continuare ad attribuire tali flussi finanziari di adempimento a gruppi specifici ma può, al contrario, rilevare e valutare una passività per tali flussi finanziari di adempimento derivanti da tutti i gruppi.

Tassi di attualizzazione (paragrafo 36)

B72 Ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17 l’entità deve utilizzare i seguenti tassi di attualizzazione:

a) per valutare i flussi finanziari di adempimento: i tassi di attualizzazione attuali determinati applicando il paragrafo 36;
b) per determinare l’interesse maturato sul margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta in applicazione del paragrafo 44, lettera b): i tassi di attualizzazione determinati alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti applicando il paragrafo 36 ai flussi finanziari nominali che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti;
c) per valutare le variazioni del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta in applicazione del paragrafo B96, lettere a), b) e
d) i tassi di attualizzazione determinati in sede di rilevazione iniziale applicando il paragrafo 36; d) per rettificare, in applicazione del paragrafo 56, il valore contabile della passività per residua copertura dei gruppi di contratti ai quali è applicato il metodo dell’allocazione dei premi e che comportano una componente di finanziamento significativa: i tassi di attualizzazione determinati in sede di rilevazione iniziale applicando il paragrafo 36;
e) se l’entità sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 88), al fine di determinare l’importo dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio:

i) per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni nelle ipotesi concernenti il rischio finanziario non hanno un effetto considerevole sugli importi pagati all’assicurato in applicazione del paragrafo B131: i tassi di attualizzazione determinati alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti applicando il paragrafo 36 a flussi finanziari nominali che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti;
ii) per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario hanno un effetto considerevole sugli importi pagati all’assicurato in applicazione del paragrafo B132, lettera a), punto i): i tassi di attualizzazione che ripartiscono a un tasso costante lungo la durata restante del gruppo di contratti l’importo atteso rivisto dei ricavi o dei costi finanziari restanti; e
iii) per i gruppi di contratti ai quali è applicato il metodo dell’allocazione dei premi in applicazione del paragrafo 59, lettera b), e del paragrafo B133: i tassi di attualizzazione determinati alla data del sinistro verificatosi applicando il paragrafo 36 a flussi finanziari nominali che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti.

B73 Per determinare i tassi di attualizzazione alla data della rilevazione iniziale di un gruppo di contratti di cui al paragrafo B72, lettera da b) a e), l’entità può utilizzare tassi di attualizzazione medi ponderati per il periodo per il quale sono emessi i contratti del gruppo, che, in applicazione del paragrafo 22, non può superare un anno.

B74 Al fine di evitare doppi conteggi o omissioni, le stime dei tassi di attualizzazione devono essere coerenti con le altre stime utilizzate per valutare i contratti assicurativi, per esempio:

a) i flussi finanziari che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti devono essere attualizzati a tassi che non tengono conto della variabilità di tali rendimenti;
b) i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti degli elementi finanziari sottostanti devono essere:

i) attualizzati a tassi che tengono conto di tale variabilità; o
ii) rettificati per tenere conto di tale variabilità e attualizzati a un tasso che riflette la rettifica effettuata;

c) i flussi finanziari nominali (ovvero quelli che incorporano l’effetto dell’inflazione) devono essere attualizzati a tassi che tengono conto dell’effetto dell’inflazione; e
d) i flussi finanziari reali (ovvero quelli che non incorporano l’effetto dell’inflazione) devono essere attualizzati a tassi che non tengono conto dell’effetto dell’inflazione.

B75 Secondo il paragrafo B74, lettera b), i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti devono essere attualizzati a tassi che tengono conto di tale variabilità o rettificati per tenere conto di tale variabilità e attualizzati a un tasso che riflette la rettifica effettuata. La variabilità è un fattore rilevante, a prescindere dal fatto che essa derivi dai termini contrattuali o dall’esercizio del potere discrezionale da parte dell’entità, e a prescindere dal fatto che l’entità detenga o meno gli elementi sottostanti.

B76 I flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti aventi rendimenti variabili, ma che sono soggetti a una garanzia di rendimento minimo, non variano esclusivamente in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti, anche quando il rendimento garantito è inferiore a quello atteso sugli elementi sottostanti. Pertanto, l’entità deve rettificare il tasso che riflette la variabilità dei rendimenti degli elementi sottostanti per tenere conto dell’effetto della garanzia, anche quando il rendimento garantito è inferiore a quello atteso sugli elementi sottostanti.

B77 L’IFRS 17 non impone all’entità di suddividere i flussi finanziari stimati a seconda che varino o no in funzione del rendimento degli elementi sottostanti. Se non procede a tale suddivisione, l’entità deve applicare tassi di attualizzazione appropriati all’insieme dei flussi finanziari stimati, per esempio utilizzando tecniche di modellizzazione stocastica o tecniche di valutazione neutre sotto il profilo del rischio.

B78 I tassi di attualizzazione devono tenere conto solo dei fattori rilevanti, ossia dei fattori che derivano dal valore temporale del denaro, dalle caratteristiche dei flussi finanziari e dalle caratteristiche di liquidità dei contratti assicurativi. Può accadere che tali tassi di attualizzazione non siano direttamente osservabili sul mercato. Pertanto, se non sono disponibili tassi di mercato osservabili per uno strumento che presenta le medesime caratteristiche dei contratti assicurativi o se i tassi di mercato osservabili per strumenti simili, sebbene disponibili, non consentono di isolare i fattori che li distinguono dai contratti assicurativi, l’entità deve stimare i tassi appropriati. L’IFRS 17 non impone una particolare tecnica di stima per la determinazione dei tassi di attualizzazione. Quando applica una tecnica di stima, l’entità deve:

a) massimizzare l’utilizzazione di input osservabili (cfr. paragrafo B44) e, per quanto riguarda le variabili non di mercato, tener conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi, sia interne che esterne (cfr. paragrafo B49). In particolare, i tassi di attualizzazione utilizzati non devono essere in contrasto con i dati di mercato pertinenti disponibili, e le variabili non di mercato utilizzate non devono essere in contrasto con le variabili di mercato osservabili;
b) tener conto delle condizioni attuali del mercato dal punto di vista di un operatore di mercato;
c) valutare secondo il proprio giudizio il grado di similarità tra le caratteristiche dei contratti assicurativi valutati e quelle dello strumento per il quale sono disponibili prezzi di mercato osservabili e rettificare tali prezzi per riflettere le differenze rilevate.

B79 Il tasso di attualizzazione applicato ai flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti deve riflettere la curva dei rendimenti, nella valuta appropriata, degli strumenti che espongono il possessore a un rischio di credito nullo o trascurabile ed essere rettificato in funzione delle caratteristiche di liquidità del gruppo di contratti assicurativi. Tale rettifica deve riflettere le differenze tra le caratteristiche di liquidità del gruppo di contratti assicurativi e quelle delle attività utilizzate per determinare la curva dei rendimenti. Le curve dei rendimenti sono fondate su attività negoziate sui mercati attivi che il possessore può di norma vendere prontamente in qualsiasi momento senza dover sostenere costi significativi. Al contrario, nell’ambito di alcuni contratti assicurativi l’entità non può essere obbligata a effettuare pagamenti prima del verificarsi degli eventi assicurati o prima delle date specificate nel contratto.

B80 Nel caso dei flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti, l’entità può pertanto determinare i tassi di attualizzazione rettificando una curva dei rendimenti delle attività prive di rischio liquide per rispecchiare le differenze tra le caratteristiche di liquidità degli strumenti finanziari sottostanti i tassi osservati sul mercato e quelle dei contratti assicurativi (metodo induttivo).

B81 In alternativa, l’entità può determinare i tassi di attualizzazione appropriati per i contratti assicurativi basandosi su una curva dei rendimenti che tiene conto dei tassi di rendimento attuali del mercato che sono impliciti in una valutazione al fair value (valore equo) di un portafoglio di attività di riferimento (metodo deduttivo). L’entità deve rettificare tale curva dei rendimenti al fine di eliminare i fattori che non sono rilevanti per i contratti assicurativi, ma non è tenuta a rettificare la curva dei rendimenti per tenere conto delle differenze tra le caratteristiche di liquidità dei contratti assicurativi e quelle del portafoglio di riferimento.

B82 Ai fini della stima della curva dei rendimenti di cui al paragrafo B81 l’entità deve:

a) se, per le attività del portafoglio di riferimento, vi sono prezzi di mercato osservabili in mercati attivi, utilizzare tali prezzi (conformemente al paragrafo 69 dell’IFRS 13);
b) se il mercato non è attivo, rettificare i prezzi di mercato osservabili di attività simili per renderli comparabili ai prezzi di mercato delle attività da valutare (conformemente al paragrafo 83 dell’IFRS 13);
c) se non esiste un mercato per le attività del portafoglio di riferimento, ricorrere a una tecnica di stima. Per queste attività, l’entità deve fare quanto segue (conformemente al paragrafo 89 dell’IFRS 13): i) elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze in questione. Tra gli input, l’entità può includere i propri dati e, nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, accordare maggiore importanza alle stime a lungo termine che non alle fluttuazioni a breve termine; e ii) rettificare tali dati per tenere conto di tutte le informazioni ragionevolmente disponibili in merito alle ipotesi degli operatori di mercato.

B83 Ai fini della rettifica della curva dei rendimenti l’entità deve rettificare i tassi di mercato osservati in operazioni recenti su strumenti aventi caratteristiche simili per tener conto delle oscillazioni dei fattori di mercato dalla data dell’operazione, e deve rettificare i tassi di mercato osservati per tenere conto del grado di differenza tra lo strumento oggetto della valutazione e quello per cui sono osservabili i prezzi delle operazioni. Per i flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti delle attività del portafoglio di riferimento, tali rettifiche consistono in particolare:

a) nel tenere conto delle differenze tra l’importo, la tempistica e l’incertezza dei flussi finanziari delle attività del portafoglio e l’importo, la tempistica e l’incertezza dei flussi finanziari dei contratti assicurativi; e
b) nell’escludere i premi di rischio del mercato per il rischio di credito che riguardano esclusivamente le attività comprese nel portafoglio di riferimento.

B84 In linea di principio, per i flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti delle attività del portafoglio di riferimento, vi dovrebbe essere un’unica curva dei rendimenti delle attività prive di rischio illiquide che consente di eliminare qualsiasi incertezza circa l’importo e la tempistica di tali flussi. Tuttavia, nella pratica il metodo deduttivo e induttivo possono determinare curve dei rendimenti diverse, anche nella stessa valuta. Le differenze possono essere dovute al fatto che la stima delle rettifiche nell’ambito di ciascun metodo presenta limiti intrinseci e alla possibile mancanza, nel metodo deduttivo, di una rettifica per caratteristiche di liquidità diverse. L’entità non è tenuta a riconciliare il tasso di attualizzazione determinato secondo il metodo scelto e il tasso di attualizzazione che sarebbe stato determinato in caso di utilizzo dell’altro metodo.

B85 L’IFRS 17 non impone restrizioni per quanto riguarda il portafoglio di attività di riferimento utilizzato per l’applicazione del paragrafo B81. Tuttavia, l’entità dovrebbe apportare meno rettifiche per eliminare i fattori non pertinenti per i contratti assicurativi se utilizzasse un portafoglio costituito da attività di riferimento aventi caratteristiche simili a quelle dei contratti assicurativi. Per esempio, per i flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti sarebbero necessarie meno rettifiche se l’entità utilizzasse come punto di partenza strumenti di debito anziché strumenti rappresentativi di capitale. Per gli strumenti di debito, le rettifiche mirerebbero ad escludere dal rendimento totale delle obbligazioni l’effetto del rischio di credito e degli altri fattori che non sono rilevanti per i contratti assicurativi. Un modo per stimare l’effetto del rischio di credito è utilizzare il prezzo di mercato di un derivato su crediti come punto di riferimento.

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