PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS 17 ( Parte I)

Contratti assicurativi Principio contabile in (3) parti [ Parte I - Parte II - Parte III ]

(*) REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 17

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO PARTE I
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 2
3 - 13
14 - 24
25 - 71
72 - 77
78 - 79
80 - 92
93 - 132
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE / VARIAZIONI / AGGIORNAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2022/1491 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2022

PARTE I

Sono aggiunti i paragrafi C2A, C28A-C28E, C33A e il titolo prima del paragrafo C28A. Per facilitare la lettura, questi paragrafi non sono stati sottolineati.


OBIETTIVO

1. L’IFRS 17 Contratti assicurativi stabilisce i principi per la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l’informativa in relazione ai contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione del Principio stesso. Obiettivo dell’IFRS 17 è garantire che l’entità fornisca informazioni pertinenti che diano un quadro fedele dei contratti. Le informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l’effetto dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità.

2. L’entità deve applicare l’IFRS 17 tenendo conto dei suoi diritti e delle sue obbligazioni sostanziali, siano essi derivanti da contratto, legge o regolamento. Per contratto si intende l’accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili. L’esigibilità dei diritti e delle obbligazioni nel contratto è disciplinata dalla legge. Il contratto può essere scritto, orale o derivare implicitamente dalle pratiche commerciali abituali dell’entità. Per termini contrattuali si intendono tutti i termini del contratto, espliciti o impliciti, ma l’entità non deve tener conto dei termini privi di sostanza commerciale (ossia, che non hanno alcun effetto identificabile sulla componente economica del contratto). Per termini contrattuali impliciti si intendono tra l’altro i termini imposti per legge o regolamento. Le pratiche e le procedure di conclusione dei contratti con i clienti variano da una giurisdizione all’altra, da un settore all’altro e da un’entità all’altra. Possono inoltre variare anche all’interno della stessa entità (per esempio in funzione della categoria di clienti o della natura dei beni o servizi verso cui vi è l’impegno).

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. L’entità deve applicare l’IFRS 17 ai seguenti contratti:

a) i contratti assicurativi, inclusi i contratti di riassicurazione, che emette;
b) i contratti di riassicurazione che detiene; e
c) i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali che emette, purché l’entità emetta anche contratti assicurativi.

4. Ogni riferimento ai contratti assicurativi contenuto nell’IFRS 17 si applica anche ai seguenti contratti:

a) i contratti di riassicurazione detenuti, tranne nei casi seguenti:

i) quando il riferimento riguarda i contratti assicurativi emessi; e
ii) nei casi di cui ai paragrafi 60-70 A;

b) i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali di cui al paragrafo 3, lettera c), ad eccezione del riferimento ai contratti assicurativi di cui al paragrafo 3, lettera c), e nel caso descritto al paragrafo 71.

5. Ogni riferimento ai contratti assicurativi emessi contenuto nell’IFRS 17 si applica anche ai contratti assicurativi acquisiti dall’entità in un trasferimento di contratti assicurativi o in un’aggregazione aziendale, diversi dai contratti di riassicurazione detenuti.

6. La definizione di contratto assicurativo è contenuta nell’appendice A e ulteriormente precisata nell’appendice B, paragrafi B2-B30.

7. L’entità non deve applicare l’IFRS 17 agli elementi seguenti:

a) le garanzie fornite al cliente dal produttore, dal commerciante o dal dettagliante in relazione alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio (cfr. IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti);
b) le attività e le passività del datore di lavoro derivanti da piani di benefici per i dipendenti (cfr. lo IAS 19 Benefici per i dipendenti e l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni) e le obbligazioni per benefici pensionistici rilevate dai piani pensionistici a benefici definiti (cfr. lo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione);
c) i diritti o le obbligazioni contrattuali dipendenti dall’utilizzo futuro o dal diritto di utilizzo di un elemento non finanziario (per esempio, taluni tipi di diritti di licenza, royalties, pagamenti variabili per leasing e altri canoni potenziali di locazione ed elementi simili: cfr. l’IFRS 15, lo IAS 38 Attività immateriali e l’IFRS 16 Leasing);
d) le garanzie sul valore residuo concesse dal produttore, dal commerciante o dal dettagliante e le garanzie sul valore residuo concesse dal locatario, quando sono incorporate in un leasing (cfr. IFRS 15 e IFRS 16);
e) i contratti di garanzia finanziaria, a meno che l’emittente abbia precedentemente dichiarato espressamente di considerarli contratti assicurativi e abbia applicato loro il trattamento contabile previsto per i contratti assicurativi. L’emittente deve scegliere se applicare a tali contratti di garanzia finanziaria l’IFRS 17 o lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative e l’IFRS 9 Strumenti finanziari. L’emittente può effettuare tale scelta per ogni singolo contratto, ma la scelta fatta è poi irrevocabile;
f) i corrispettivi potenziali da pagare o da ricevere in un’operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali);
g) i contratti assicurativi in cui l’entità è l’assicurato, a meno che si tratti di contratti di riassicurazione detenuti [cfr. paragrafo 3, lettera b)];
h) i contratti di carta di credito o contratti analoghi, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se, e solo se, l’entità non riflette la valutazione del rischio assicurativo associato al singolo cliente nella determinazione del prezzo del contratto con detto cliente (cfr. IFRS 9 e altri IFRS applicabili). Tuttavia, se, e solo se, l’IFRS 9 impone all’entità di separare la componente di copertura assicurativa (cfr. paragrafo 2.1, lettera e), punto iv), dell’IFRS 9) incorporata nel contratto, l’entità deve applicare l’IFRS 17 a detta componente.

8. Alcuni contratti soddisfano la definizione di contratto assicurativo, sebbene il loro obiettivo primario sia la fornitura di servizi a un prezzo fisso. L’entità che emette tali contratti può scegliere di applicare loro l’IFRS 15 invece dell’IFRS 17 se, e solo se, sono soddisfatte specifiche condizioni. L’entità può effettuare tale scelta per ogni singolo contratto, ma la scelta fatta è poi irrevocabile. Le condizioni sono le seguenti:

a) il prezzo fissato dall’entità per il contratto concluso con il cliente non riflette una valutazione del rischio associato a detto cliente;
b) il contratto prevede come corrispettivo per il cliente la prestazione di servizi, anziché il pagamento in contanti; e
c) il rischio assicurativo trasferito dal contratto deriva principalmente dall’utilizzo dei servizi da parte del cliente, anziché dall’incertezza sul costo di tali servizi.

8A Alcuni contratti rientrano nella definizione di contratto assicurativo, ma limitano il risarcimento per gli eventi assicurati all’importo altrimenti necessario per estinguere l’obbligazione dell’assicurato creata dal contratto (ad esempio prestiti con rinuncia in caso di morte). L’entità deve scegliere di applicare l’IFRS 17 o l’IFRS 9 a detti contratti che emette a meno che siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17 a norma del paragrafo 7. L’entità deve compiere detta scelta per ogni portafoglio di contratti assicurativi e la scelta è irrevocabile.

Combinazione di contratti assicurativi

9. Un insieme o una serie di contratti assicurativi conclusi con la stessa controparte o con una controparte ad essa collegata può conseguire, o può essere destinato a conseguire, un effetto commerciale complessivo. Per rappresentare la sostanza di tali contratti, può essere necessario considerare l’insieme o la serie di contratti nel loro complesso. Per esempio, se i diritti o le obbligazioni di un contratto non fanno che annullare integralmente i diritti o le obbligazioni di un altro contratto concluso contestualmente con la stessa controparte, l’effetto combinato dei due contratti è l’inesistenza dei diritti o delle obbligazioni.

Separazione delle componenti del contratto assicurativo (paragrafi B31-B35)

10. Il contratto assicurativo può contenere una o più componenti che rientrerebbero nell’ambito di applicazione di un altro Principio se costituissero contratti distinti. Per esempio, il contratto assicurativo può includere una componente di investimento o una componente di servizi diversi dai servizi assicurativi (o entrambe). Per determinare e contabilizzare le componenti del contratto, l’entità deve applicare i paragrafi 11-13.

11. L’entità deve:

a) applicare l’IFRS 9 per determinare se vi è un derivato incorporato da separare e, in caso affermativo, in che modo contabilizzarlo;
b) separare la componente di investimento dal contratto assicurativo primario se, e solo se, si tratta di una componente distinta (cfr. paragrafi B31-B32). L’entità deve applicare l’IFRS 9 per contabilizzare la componente di investimento separata, a meno che si tratti di contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 [cfr. paragrafo 3, lettera c)].

12. Dopo aver applicato il paragrafo 11 per separare eventuali flussi finanziari legati a derivati incorporati e a componenti di investimento distinte, l’entità deve separare dal contratto assicurativo primario gli impegni di trasferire all’assicurato beni o servizi distinti diversi dai servizi assicurativi, applicando il paragrafo 7 dell’IFRS 15. L’entità deve contabilizzare gli impegni applicando l’IFRS 15. Per separare gli impegni, in applicazione del paragrafo 7 dell’IFRS 15, l’entità deve applicare i paragrafi B33-B35 dell’IFRS 17 e, in sede di rilevazione iniziale, deve:

a) applicare l’IFRS 15 per ripartire i flussi finanziari in entrata tra la componente assicurativa e gli impegni di fornire beni o servizi distinti diversi dai servizi assicurativi; e
b) ripartire i flussi finanziari in uscita tra la componente assicurativa e i beni per cui vi è l’impegno o i servizi per cui vi è l’impegno diversi dai servizi assicurativi, contabilizzati applicando l’IFRS 15, in modo che:

i) i flussi finanziari in uscita correlati direttamente a ciascuna componente siano a questa attribuiti; e
ii) i flussi finanziari in uscita restanti siano attribuiti secondo modalità sistematiche e razionali che riflettano i flussi finanziari in uscita che l’entità si aspetterebbe se la componente costituisse un contratto distinto.

13. Dopo aver applicato i paragrafi 11-12, l’entità deve applicare l’IFRS 17 a tutte le restanti componenti del contratto assicurativo primario. Di seguito, tutti i riferimenti contenuti nell’IFRS 17 ai derivati incorporati si applicano ai derivati che non sono stati separati dal contratto assicurativo primario e tutti i riferimenti alle componenti di investimento si applicano alle componenti di investimento che non sono state separate dal contratto assicurativo primario (tranne nei paragrafi B31-B32).


LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

14. L’entità deve individuare i portafogli di contratti assicurativi. Un portafoglio comprende i contratti soggetti a rischi simili e gestiti congiuntamente. Si presume che i contratti appartenenti alla stessa linea di prodotti comportino rischi analoghi e debbano pertanto far parte dello stesso portafoglio se gestiti congiuntamente. I contratti appartenenti a linee di prodotti diverse (per esempio, una rendita fissa a premio unico rispetto a un’assicurazione vita temporanea classica) non dovrebbero comportare rischi simili e dovrebbero pertanto far parte di portafogli diversi.

15. I paragrafi 16-24 si applicano ai contratti assicurativi emessi. Le disposizioni relative al livello di aggregazione dei contratti di riassicurazione detenuti sono stabilite al paragrafo 61.

16. L’entità deve suddividere il portafoglio di contratti assicurativi emessi almeno nei gruppi seguenti:

a) il gruppo dei contratti che al momento della rilevazione iniziale sono onerosi, se ne esistono;
b) il gruppo dei contratti che al momento della rilevazione iniziale non hanno alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito, se ne esistono; e
c) il gruppo costituito dagli altri contratti del portafoglio, se ne esistono.

17. Se dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili che le consentano di concludere che un insieme di contratti sarà tutto classificato nello stesso gruppo, in applicazione del paragrafo 16, l’entità può valutare l’insieme per determinare se i contratti sono onerosi (cfr. il paragrafo 47) o se non hanno alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito (cfr. paragrafo 19). Se non dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili che le consentano di concludere che un insieme di contratti sarà tutto classificato nello stesso gruppo, l’entità deve determinare il gruppo di appartenenza dei contratti considerandoli singolarmente.

18. Per i contratti emessi ai quali l’entità applica il metodo della ripartizione dei premi (cfr. paragrafi 53-59), l’entità deve supporre che nessuno dei contratti del portafoglio sia oneroso al momento della rilevazione iniziale, a meno che i fatti e le circostanze indichino il contrario. L’entità deve valutare se i contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale non abbiano alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito valutando la probabilità di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze applicabili.

19. Per i contratti emessi ai quali l’entità non applica il metodo della ripartizione dei premi (cfr. paragrafi 53-54), per valutare se i contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale non abbiano alcuna possibilità significativa di diventarlo in seguito, l’entità deve basarsi su quanto segue:

a) la probabilità di cambiamenti delle ipotesi tali che, qualora si verifichino, i contratti diventerebbero onerosi;
b) le informazioni sulle stime fornite nell’informativa interna dell’entità. Pertanto, nel valutare se i contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale non hanno alcuna possibilità significativa di diventarlo in seguito:

i) l’entità non deve tralasciare le informazioni fornite nella sua informativa interna circa l’effetto dei cambiamenti delle ipotesi relative ai diversi contratti sulla possibilità che diventino onerosi; tuttavia
ii) l’entità non è tenuta a raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nell’informativa interna circa l’effetto dei cambiamenti delle ipotesi relative ai diversi contratti.

20. Se, in applicazione dei paragrafi 14-19, i contratti di uno stesso portafoglio rientrano in gruppi diversi solo perché leggi o regolamenti limitano specificamente la capacità dell’entità di fissare un prezzo o un livello di prestazioni diversi in funzione delle caratteristiche dell’assicurato, l’entità può includere tali contratti nello stesso gruppo. L’entità non deve applicare per analogia questo paragrafo ad altri elementi.

21. L’entità può suddividere i gruppi di cui al paragrafo 16. Per esempio, l’entità può decidere di suddividere i portafogli in:

a) vari gruppi di contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale, se l’informativa interna dell’entità fornisce informazioni che consentono di distinguere:

i) livelli diversi di reddittività; o
ii) differenze nella possibilità che i contratti diventino onerosi dopo la rilevazione iniziale; e

b) più di un gruppo di contratti onerosi al momento della rilevazione iniziale, se l’informativa interna dell’entità fornisce informazioni aventi un livello di dettaglio maggiore circa la misura dell’onerosità dei contratti.

22. L’entità non deve classificare nello stesso gruppo i contratti emessi a più di un anno di distanza. L’entità deve pertanto, se necessario, suddividere ulteriormente i gruppi di cui ai paragrafi 16-21.

23. Un gruppo di contratti assicurativi deve comprendere un unico contratto se ciò risulta dall’applicazione dei paragrafi 14-22.

24. L’entità deve applicare ai gruppi di contratti determinati applicando i paragrafi 14-23 le disposizioni sulla rilevazione e sulla valutazione dell’IFRS 17. L’entità deve costituire i gruppi al momento della rilevazione iniziale e aggiungere contratti ai gruppi applicando il paragrafo 28. L’entità non deve rivalutare successivamente la composizione dei gruppi. Per valutare un gruppo di contratti, l’entità può stimare i flussi finanziari di adempimento a un livello di aggregazione superiore al gruppo o al portafoglio, purché l’entità sia in grado di includere in modo appropriato nella valutazione del gruppo i flussi finanziari di adempimento, in applicazione del paragrafo 32, lettera a), del paragrafo 40, lettera a), punto i), e del paragrafo 40, lettera b), attraverso la ripartizione delle stime tra i gruppi di contratti.

RILEVAZIONE

25. L’entità deve rilevare il gruppo di contratti assicurativi che essa emette a partire dalla prima delle seguenti date:
a) la data d’inizio del periodo di copertura del gruppo di contratti;
b) la data alla quale è dovuto il primo pagamento da parte di un assicurato titolare di un contratto compreso nel gruppo; e
c) in caso di gruppo di contratti onerosi, la data alla quale il gruppo diventa oneroso.

26. Se il contratto non stabilisce una data di pagamento, si considera che il primo pagamento dell’assicurato è dovuto alla data in cui è ricevuto. L’entità è tenuta a determinare se vi sono contratti che costituiscono un gruppo di contratti onerosi, applicando il paragrafo 16 prima della prima delle date indicate al paragrafo 25, lettere a) e b), se i fatti e le circostanze indicano che un tale gruppo esiste.

27. [eliminato]

28. Per rilevare un gruppo di contratti assicurativi in un periodo di riferimento, l’entità deve tener conto solo dei contratti che individualmente soddisfano uno dei criteri di cui al paragrafo 25 e deve stimare i tassi di attualizzazione alla data della rilevazione iniziale (cfr. paragrafo B73) e le unità di copertura fornite nel periodo di riferimento (cfr. paragrafo B119). Fatti salvi i paragrafi 14-22, l’entità può includere altri contratti nel gruppo dopo la fine del periodo di riferimento. L’entità deve aggiungere un contratto al gruppo nel periodo di riferimento in cui il contratto soddisfa uno dei criteri di cui al paragrafo 25. Ciò può comportare un cambiamento dei tassi di attualizzazione determinati alla data della rilevazione iniziale in applicazione del paragrafo B73. L’entità deve applicare i tassi rivisti a partire dall’inizio del periodo di riferimento nel quale i nuovi contratti sono aggiunti al gruppo.

Flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione (paragrafi B35 A–B35D)

28A L’entità deve ripartire i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione tra i gruppi di contratti assicurativi secondo un metodo sistematico e razionale applicando i paragrafi B35 A-B35B, a meno che scelga di considerarli come costi applicando il paragrafo 59, lettera a).

28B L’entità che non applica il paragrafo 59, lettera a), deve rilevare come attività i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione pagati (o i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione per i quali è stata rilevata una passività applicando un altro IFRS) prima che sia rilevato il relativo gruppo di contratti assicurativi. L’entità deve rilevare detta attività per ogni gruppo di contratti assicurativi collegati.

28C L’entità deve eliminare contabilmente l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione quando questi sono inclusi nella valutazione del rispettivo gruppo di contratti assicurativi in applicazione del paragrafo 38, lettera c), punto i), o del paragrafo 55, lettera a), punto iii).

28D Se applica il paragrafo 28, l’entità deve applicare i paragrafi 28B-28C conformemente al paragrafo B35C.

28E Alla fine di ciascun periodo di riferimento l’entità deve valutare la recuperabilità dell’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione se i fatti e le circostanze indicano che l’attività potrebbe aver subito una riduzione di valore (cfr. paragrafo B35D). Se individua una perdita per riduzione di valore, l’entità deve rettificare il valore contabile dell’attività e rilevare la perdita per riduzione di valore nell’utile (perdita) d’esercizio.

28F L’entità deve rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio lo storno di parte o della totalità della perdita per riduzione di valore precedentemente rilevata in applicazione del paragrafo 28E e aumentare il valore contabile dell’attività, qualora le condizioni all’origine della riduzione di valore non sussistano più o siano migliorate.

VALUTAZIONE (PARAGRAFI B36-B119F)

29. L’entità deve applicare i paragrafi 30-52 a tutti i gruppi di contratti assicurativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, con le seguenti eccezioni:

a) per i gruppi di contratti assicurativi che soddisfano uno dei criteri di cui al paragrafo 53, l’entità può semplificare la valutazione del gruppo utilizzando il metodo della ripartizione dei premi descritto ai paragrafi 55-59;
b) per i gruppi di contratti di riassicurazione detenuti, l’entità deve applicare i paragrafi 32-46 come prescritto ai paragrafi 63-70 A. Il paragrafo 45 (sui contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta) e i paragrafi 47-52 (sui contratti onerosi) non si applicano ai gruppi di contratti di riassicurazione detenuti;
c) per i gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali, l’entità deve applicare i paragrafi 32-52 con le modifiche di cui al paragrafo 71.

30. Ai fini dell’applicazione dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere a un gruppo di contratti assicurativi che generano flussi finanziari in valuta estera, l’entità deve trattare il gruppo di contratti, compreso il margine sui servizi contrattuali, come elemento monetario.

31. Nel bilancio dell’entità che emette contratti assicurativi, i flussi finanziari di adempimento non devono riflettere il rischio di inadempimento da parte dell’entità (il rischio di inadempimento è definito nell’IFRS 13 Valutazione del fair value).

Valutazione in sede di rilevazione iniziale (paragrafi B36-B95F)

32. In sede di rilevazione iniziale l’entità deve valutare il gruppo di contratti assicurativi al totale dei due importi seguenti:

a) i flussi finanziari di adempimento, che comprendono i seguenti elementi:

i) le stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi 33-35);
ii) una rettifica per tener conto del valore temporale del denaro e dei rischi finanziari connessi con i flussi finanziari futuri, nella misura in cui tali rischi finanziari non sono inclusi nelle stime dei flussi finanziari futuri (paragrafo 36); e
iii) un aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafo 37);

b) il margine sui servizi contrattuali, valutato applicando i paragrafi 38-39.

Stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi B36-B71)

33. Nella valutazione del gruppo di contratti assicurativi l’entità deve includere tutti i flussi finanziari futuri compresi entro il limite di ciascun contratto del gruppo (cfr. paragrafo 34). In applicazione del paragrafo 24, l’entità può stimare i flussi finanziari futuri a un livello di aggregazione superiore e ripartire poi i flussi finanziari di adempimento risultanti tra i singoli gruppi di contratti. Le stime dei flussi finanziari futuri devono:

a) includere, in maniera oggettiva, tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, ottenibili senza costi o sforzi eccessivi, sull’importo, sulla tempistica e sull’incertezza dei flussi finanziari futuri (cfr. paragrafi B37-B41). A tal fine, l’entità deve stimare il valore atteso (ossia la media ponderata per la probabilità) di tutta la gamma di risultati possibili;
b) rispecchiare il punto di vista dell’entità, purché le stime delle variabili di mercato pertinenti siano coerenti con i prezzi di mercato osservabili per tali variabili (cfr. paragrafi B42-B53);
c) essere aggiornate: le stime devono riflettere le condizioni esistenti alla data della valutazione, comprese le ipotesi sul futuro a quella data (cfr. paragrafi B54-B60);
d) essere esplicite: l’entità deve stimare l’aggiustamento per il rischio non finanziario separatamente dalle altre stime (cfr. paragrafo B90). L’entità deve anche stimare i flussi finanziari separatamente dalla rettifica per il valore temporale del denaro e dal rischio finanziario, a meno che la tecnica di valutazione più appropriata combini queste stime (cfr. paragrafo B46).

34. I flussi finanziari rientrano nel limite del contratto assicurativo se derivano dai diritti e dalle obbligazioni sostanziali esistenti nel periodo di riferimento nel quale l’entità può costringere l’assicurato a pagare i premi o nel quale l’entità ha un’obbligazione sostanziale a fornirgli servizi assicurativi (cfr. paragrafi B61-B71). L’obbligazione sostanziale a fornire servizi assicurativi si estingue quando:

a) l’entità è in grado di valutare nuovamente i rischi dell’assicurato e può, di conseguenza, fissare un prezzo o un livello di prestazioni che riflette pienamente tali rischi; o
b) sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri:

i) l’entità è in grado di valutare nuovamente i rischi del portafoglio di contratti assicurativi in cui è incluso il contratto in oggetto e può, di conseguenza, fissare un prezzo o un livello di prestazioni che riflette pienamente il rischio del portafoglio; e
ii) la determinazione dei premi fino alla data in cui i rischi sono nuovamente valutati non tiene conto dei rischi relativi ai periodi successivi alla data della nuova valutazione.

35. L’entità non deve rilevare come passività o come attività gli importi relativi a premi o sinistri attesi non rientranti nel limite del contratto assicurativo. Tali importi si riferiscono a contratti assicurativi futuri.

Tassi di attualizzazione (paragrafi B72-B85)

36. L’entità deve rettificare le stime dei flussi finanziari futuri per riflettere il valore temporale del denaro e i rischi finanziari connessi ai flussi finanziari futuri, nella misura in cui i rischi finanziari non sono inclusi nelle stime dei flussi finanziari futuri. I tassi di attualizzazione applicati alle stime dei flussi finanziari futuri di cui al paragrafo 33 devono:

a) riflettere il valore temporale del denaro, le caratteristiche dei flussi finanziari e le caratteristiche di liquidità dei contratti assicurativi;
b) essere coerenti con i prezzi correnti di mercato osservabili (se ve ne sono) degli strumenti finanziari i cui flussi finanziari hanno caratteristiche corrispondenti a quelle dei contratti assicurativi, per esempio, in termini di scadenze, valuta e liquidità; e
c) escludere l’effetto di fattori che pur influenzando i prezzi di mercato osservabili non influenzano i flussi finanziari futuri dei contratti assicurativi.

Aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafi B86-B92)

37. L’entità deve rettificare la stima del valore corrente dei flussi finanziari futuri per rispecchiare la remunerazione che l’entità esige per assumere l’incertezza sull’importo e sulla tempistica dei flussi finanziari dovuta al rischio non finanziario.

Margine sui servizi contrattuali

38. Il margine sui servizi contrattuali è una componente dell’attività o della passività del gruppo di contratti assicurativi che rappresenta l’utile non realizzato che l’entità rileverà nel futuro al momento della prestazione dei servizi assicurativi. L’entità deve valutare il margine sui servizi contrattuali in sede di rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi a un importo che, a meno che si applichi il paragrafo 47 (sui contratti onerosi) o il paragrafo B123 A [sui ricavi assicurativi in relazione al paragrafo 38, lettera c), punto ii)], non determini ricavi o costi derivanti:

a) dalla rilevazione iniziale di un importo per i flussi finanziari di adempimento, valutati applicando i paragrafi 32-37;
b) dai flussi finanziari derivanti dai contratti inclusi nel gruppo a quella data;
c) dall’eliminazione contabile alla data di rilevazione iniziale di:

i) attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione applicando il paragrafo 28C; e
ii) qualsiasi altra attività o passività precedentemente rilevata per flussi finanziari connessi al gruppo di contratti come specificato al paragrafo B66 A.

39. Per i contratti assicurativi acquisiti nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi o di un’aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, l’entità deve applicare il paragrafo 38 conformemente ai paragrafi B93-B95F.

Valutazioni successive

40. Alla fine di ciascun periodo di riferimento il valore contabile del gruppo di contratti assicurativi deve essere pari alla somma:

a) della passività per residua copertura comprendente i seguenti elementi:

i) i flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi futuri attribuiti al gruppo a tale data, valutati applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92;
ii) il margine sui servizi contrattuali del gruppo a tale data, valutato applicando i paragrafi 43-46; e

b) la passività per sinistri accaduti, comprendente i flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi passati attribuiti al gruppo a tale data, valutati applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92.

41. L’entità deve rilevare ricavi e costi per le seguenti variazioni del valore contabile della passività per residua copertura:

a) ricavi assicurativi: per la riduzione della passività per residua copertura in ragione dei servizi prestati nel corso del periodo, valutati applicando i paragrafi B120-B124;
b) costi per servizi assicurativi: per le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli recuperi di tali perdite (cfr. paragrafi 47-52); e
c) ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi: per l’effetto del valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario, come specificato al paragrafo 87.

42. L’entità deve rilevare ricavi e costi per le seguenti variazioni del valore contabile della passività per sinistri accaduti:

a) costi per servizi assicurativi: per l’aumento della passività a causa di sinistri accaduti e per i costi sostenuti nel periodo, escluse le componenti di investimento;
b) costi per servizi assicurativi: per le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento relativi ai sinistri accaduti e ai costi sostenuti; e
c) ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi: per l’effetto del valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario, come specificato al paragrafo 87.

Margine sui servizi contrattuali (paragrafi B96-B119B)

43. Il margine sui servizi contrattuali alla fine del periodo di riferimento rappresenta il profitto del gruppo di contratti assicurativi non ancora rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in quanto si riferisce al servizio che sarà prestato in futuro in base ai contratti del gruppo.

44. Per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, il valore contabile del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti alla fine del periodo di riferimento è pari al valore contabile all’inizio del periodo di riferimento rettificato per gli elementi seguenti:

a) l’effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b) l’interesse maturato sul valore contabile del margine sui servizi contrattuali nel periodo di riferimento, valutato ai tassi di attualizzazione specificati al paragrafo B72, lettera b);
c) le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi futuri, come specificato nei paragrafi B96-B100, a meno che:

i) l’aumento dei flussi finanziari di adempimento ecceda il valore contabile del margine sui servizi contrattuali, dando luogo ad una perdita [cfr. paragrafo 48, lettera a)]; o
ii) la diminuzione dei flussi finanziari di adempimento sia attribuita alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 50, lettera b);

d) l’effetto delle differenze di cambio sul margine sui servizi contrattuali; e
e) l’importo rilevato come ricavi assicurativi in ragione del trasferimento dei servizi assicurativi nel periodo, determinato mediante ripartizione del margine sui servizi contrattuali restante alla fine del periodo di riferimento (prima della ripartizione) nel periodo di copertura corrente e restante, applicando il paragrafo B119.

45. Per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta (cfr. paragrafi B101-B118), il valore contabile del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti alla fine del periodo di riferimento è pari al valore contabile all’inizio del periodo di riferimento rettificato per gli elementi specificati alle successive lettere da a) a e). L’entità non è tenuta a presentare le rettifiche separatamente, ma per alcune di esse, o per la totalità, può invece determinare un importo complessivo. Le rettifiche si riferiscono ai seguenti elementi:

a) l’effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b) la variazione dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti [cfr. paragrafo B104, lettera b), punto i)], a meno che:

i) si applichi il paragrafo B115 (sull’attenuazione del rischio);
ii) la diminuzione dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti ecceda il valore contabile del margine sui servizi contrattuali, dando luogo ad una perdita (cfr. paragrafo 48); o
iii) l’aumento dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti annulli l’importo di cui al punto ii);

c) le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi futuri, come specificato nei paragrafi B101-B118, a meno che:

i) si applichi il paragrafo B115 (sull’attenuazione del rischio);
ii) l’aumento dei flussi finanziari di adempimento ecceda il valore contabile del margine sui servizi contrattuali, dando luogo ad una perdita (cfr. paragrafo 48); o
iii) la diminuzione dei flussi finanziari di adempimento sia attribuita alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 50, lettera b);

d) l’effetto delle differenze di cambio sul margine sui servizi contrattuali; e
e) l’importo rilevato come ricavi assicurativi in ragione della prestazione nel periodo di servizi assicurativi, determinato mediante ripartizione del margine sui servizi contrattuali restante alla fine del periodo di riferimento (prima della ripartizione) al periodo di copertura corrente e a quello restante, applicando il paragrafo B119.

 

46. Alcune variazioni del margine sui servizi contrattuali compensano le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi alla passività per residua copertura, il che lascia invariato il valore contabile totale di quest’ultima. Nella misura in cui le variazioni del margine sui servizi contrattuali non compensano le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi alla passività per residua copertura, l’entità deve, in applicazione del paragrafo 41, rilevare ricavi e costi per dette variazioni.

Contratti onerosi

47. Il contratto assicurativo è oneroso alla data della rilevazione iniziale se la somma dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al contratto, dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione rilevati in precedenza e dei flussi finanziari derivanti dal contratto alla data della rilevazione iniziale costituisce un flusso in uscita netto. L’entità deve raggruppare tali contratti separatamente dai contratti che non sono onerosi, in applicazione del paragrafo 16, lettera a). Se si applica il paragrafo 17, l’entità può definire il gruppo di contratti onerosi valutando l’insieme dei contratti piuttosto che i singoli contratti. L’entità deve rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio la perdita per il deflusso netto per il gruppo di contratti onerosi, con conseguente valore contabile della passività per il gruppo pari ai flussi finanziari di adempimento e margine sui servizi contrattuali del gruppo pari a zero.

48. Il gruppo di contratti assicurativi diventa oneroso (o più oneroso) in sede di valutazione successiva se i seguenti importi superano il valore contabile del margine sui servizi contrattuali:

a) le variazioni sfavorevoli relative a servizi futuri dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo derivanti da variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri e dall’aggiustamento per rischio non finanziario; e
b) per i gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, la diminuzione dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.

In applicazione del paragrafo 44, lettera c), punto i), del paragrafo 45, lettera b), punto ii), e del paragrafo 45, lettera c), punto ii), l’entità deve rilevare una perdita nell’utile (perdita) d’esercizio pari all’entità dell’eccedenza.

49. L’entità deve determinare (o aumentare) la componente di perdita della passività per residua copertura per il gruppo oneroso in modo da rispecchiare le perdite rilevate applicando i paragrafi 47-48. La componente di perdita determina gli importi presentati nell’utile (perdita) d’esercizio come recuperi di perdite sui gruppi onerosi e, di conseguenza, esclusi dalla determinazione dei ricavi assicurativi.

50. Dopo aver rilevato la perdita sul gruppo oneroso di contratti assicurativi, l’entità deve:

a) ripartire su base sistematica le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento della passività per residua copertura specificate al paragrafo 51 tra:

i) la componente di perdita della passività per residua copertura; e
ii) la passività per residua copertura, ad esclusione della componente di perdita;

b) unicamente la componente di perdita fino a che tale componente sia ridotta a zero:

i) le eventuali diminuzioni successive relative a servizi futuri dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo derivanti da variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri e l’aggiustamento per rischio non finanziario; e
ii) gli eventuali aumenti successivi dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.

Nell’applicare il paragrafo 44, lettera c), punto ii), il paragrafo 45, lettera b), punto iii), e il paragrafo 45, lettera c), punto iii), l’entità deve rettificare il margine sui servizi contrattuali solo per l’eccesso della diminuzione rispetto all’importo attribuito alla componente di perdita.

51. Le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento della passività per residua copertura da attribuire in applicazione del paragrafo 50, lettera a), sono le seguenti:

a) le stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri per sinistri e costi svincolati dalla passività per residua copertura a causa dei costi per servizi assicurativi sostenuti;
b) le variazioni dell’aggiustamento per il rischio non finanziario rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio in ragione della riduzione dal rischio; e
c) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione.

52. La ripartizione sistematica di cui al paragrafo 50, lettera a), determina importi totali attribuiti alla componente di perdita conformemente ai paragrafi 48-50 pari a zero alla scadenza del periodo di copertura di un gruppo di contratti.

Metodo dell’allocazione dei premi

53. L’entità può semplificare la valutazione del gruppo di contratti assicurativi utilizzando il metodo dell’allocazione dei premi descritto ai paragrafi 55-59 se, e solo se, alla creazione del gruppo:

a) l’entità ritiene ragionevolmente che la valutazione della passività per residua copertura risultante da tale semplificazione non sarebbe significativamente diversa da quella che si otterrebbe applicando le disposizioni dei paragrafi 32-52; o
b) il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo (compresi i servizi assicurativi derivanti da tutti i premi compresi entro il limite contrattuale determinato a detta data applicando il paragrafo 34) non supera un anno.

54. Il criterio di cui al paragrafo 53, lettera a), non è soddisfatto se alla creazione del gruppo l’entità si aspetta, nell’intervallo di tempo prima del verificarsi del sinistro, una variabilità significativa dei flussi finanziari di adempimento che avrebbe un’incidenza sulla valutazione della passività per residua copertura. La variabilità dei flussi finanziari di adempimento aumenta, per esempio, in funzione dei seguenti fattori:

a) l’entità dei flussi finanziari futuri relativi ai derivati eventualmente incorporati nei contratti; e
b) la durata del periodo di copertura del gruppo di contratti.

55. Quando utilizza il metodo dell’allocazione dei premi, l’entità deve valutare la passività per residua copertura come segue:

a) in sede di rilevazione iniziale il valore contabile della passività è pari ai seguenti elementi:

i) i premi eventualmente ricevuti al momento della rilevazione iniziale;
ii) meno eventuali flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione a detta data, a meno che l’entità scelga di rilevare i pagamenti come costi in applicazione del paragrafo 59, lettera a); e
iii) più o meno eventuali importi derivanti dall’eliminazione contabile a detta data di:

1. eventuali attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione applicando il paragrafo 28C; e
2. qualsiasi altra attività o passività precedentemente rilevata per flussi finanziari connessi al gruppo di contratti come specificato al paragrafo B66 A.

b) alla fine di ogni successivo periodo di riferimento il valore contabile della passività è pari al valore contabile all’inizio del periodo di riferimento:

i) più i premi ricevuti nel corso del periodo;
ii) meno i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione, a meno che l’entità scelga di rilevare i pagamenti come costi applicando il paragrafo 59, lettera a);
iii) più eventuali importi relativi all’ammortamento dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione rilevati come costi nel periodo di riferimento; a meno che l’entità scelga di rilevare i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione come costi applicando il paragrafo 59, lettera a);
iv) più eventuali rettifiche della componente di finanziamento, applicando il paragrafo 56;
v) meno l’importo rilevato come ricavi assicurativi per servizi forniti in detto periodo (cfr. paragrafo B126); e
vi) meno eventuali componenti di investimento pagate o trasferite alla passività per sinistri accaduti.

56. Se i contratti assicurativi del gruppo hanno una componente di finanziamento significativa, l’entità deve rettificare il valore contabile della passività per residua copertura per riflettere il valore temporale del denaro e l’effetto del rischio finanziario utilizzando i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo 36 come determinati in sede di rilevazione iniziale. L’entità non è tenuta a rettificare il valore contabile della passività per residua copertura per riflettere il valore temporale del denaro e l’effetto del rischio finanziario, se al momento della rilevazione iniziale l’entità si aspetta che l’intervallo di tempo tra la fornitura di ciascuna parte dei servizi e la data di pagamento del relativo premio non superi un anno.

57. Se in un qualsiasi momento durante il periodo di copertura i fatti e le circostanze indicano che un gruppo di contratti assicurativi è oneroso, l’entità deve calcolare la differenza tra i due elementi seguenti:

a) il valore contabile della passività per residua copertura determinato applicando il paragrafo 55; e
b) i flussi finanziari di adempimento relativi alla residua copertura del gruppo, applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92. Tuttavia, se in applicazione del paragrafo 59, lettera b), non rettifica la passività per sinistri accaduti per il valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario, l’entità non include detta rettifica nei flussi finanziari di adempimento.

58. Nella misura in cui i flussi finanziari di adempimento di cui al paragrafo 57, lettera b), superano il valore contabile di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo, l’entità deve rilevare una perdita nell’utile (perdita) d’esercizio e aumentare la passività per residua copertura.

59. Nell’applicare il metodo dell’allocazione dei premi l’entità:

a) può scegliere di rilevare gli eventuali flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione come costi, nel momento in cui sostiene detti costi, purché al momento della rilevazione iniziale il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo non superi un anno;
b) deve valutare la passività per sinistri accaduti per il gruppo di contratti assicurativi all’importo dei flussi finanziari di adempimento relativi ai sinistri accaduti, applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92. Tuttavia, l’entità non è tenuta a rettificare i flussi finanziari futuri per il valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario, se si prevede che tali flussi finanziari saranno pagati o ricevuti entro un termine non superiore a un anno a decorrere dalla data in cui il sinistro si è verificato.

Contratti di riassicurazione detenuti

60. Per i contratti di riassicurazione detenuti le disposizioni dell’IFRS 17 sono modificate come indicato nei paragrafi 61-70 A.

61. L’entità deve dividere i portafogli di contratti di riassicurazione detenuti applicando i paragrafi 14-24, tranne che i riferimenti ai contratti onerosi in detti paragrafi sono sostituiti dal riferimento ai contratti per i quali esiste un guadagno netto al momento della rilevazione iniziale. Per alcuni contratti di riassicurazione detenuti, l’applicazione dei paragrafi 14-24 darà come risultato un gruppo comprendente un unico contratto.

Rilevazione

62. Invece di applicare il paragrafo 25, l’entità deve rilevare il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti a partire dalla prima delle seguenti date:

a) la data d’inizio del periodo di copertura del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti; e
b) la data in cui l’entità rileva un sottostante gruppo oneroso di contratti assicurativi applicando il paragrafo 25, lettera c), se l’entità ha stipulato il relativo contratto di riassicurazione detenuto ricompreso nel gruppo di contratti di riassicurazione detenuti a tale data o prima di essa.

62A Nonostante il paragrafo 62, lettera a), l’entità deve rinviare la rilevazione del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti che offrono una copertura proporzionata fino alla data in cui sia inizialmente rilevato ogni contratto assicurativo sottostante, se tale data è successiva all’inizio del periodo di copertura del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

Valutazione

63. Nell’applicare le disposizioni relative alla valutazione di cui ai paragrafi 32-36 ai contratti di riassicurazione detenuti, nella misura in cui anche i contratti sottostanti sono valutati secondo gli stessi paragrafi, l’entità ai fini della stima del valore corrente dei flussi finanziari futuri relativi al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti deve utilizzare ipotesi coerenti con quelle utilizzate per stimare il valore corrente dei flussi finanziari futuri relativi al/ai gruppo/i di contratti assicurativi sottostanti. Inoltre, l’entità deve includere nelle stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri relativi al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti l’effetto del rischio di inadempimento dell’emittente del contratto di riassicurazione, compresi gli effetti di garanzie reali e di perdite dovute a controversie.

64. Invece di applicare il paragrafo 37, l’entità deve determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario in modo che corrisponda all’importo del rischio trasferito dal titolare del gruppo di contratti di riassicurazione all’emittente di tali contratti.

65. Le disposizioni del paragrafo 38, relative alla determinazione del margine sui servizi contrattuali in sede di rilevazione iniziale, sono modificate per tener conto del fatto che nel caso di un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti non vi sono utili non realizzati, quanto piuttosto un costo netto o un utile netto per l’acquisto della riassicurazione. Pertanto, a meno che si applichi il paragrafo 65 A, al momento della rilevazione iniziale l’entità deve rilevare il costo netto o l’utile netto per l’acquisto del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti come margine sui servizi contrattuali valutato a un importo pari alla somma:

a) dei flussi finanziari di adempimento;
b) dell’importo eliminato contabilmente a tale data delle attività o passività rilevate in precedenza per i flussi finanziari relativi al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti;
c) dei flussi finanziari che sorgono a tale data; e
d) dei ricavi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio in applicazione del paragrafo 66 A.

65A Se il costo netto di acquisizione della copertura riassicurativa si riferisce a eventi accaduti prima dell’acquisto del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo B5, l’entità deve rilevare detto costo immediatamente nell’utile (perdita) d’esercizio come costo.

66. Invece di applicare il paragrafo 44, per un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti l’entità deve valutare il margine sui servizi contrattuali alla fine del periodo di riferimento come pari al valore contabile determinato all’inizio del periodo di riferimento, rettificato per:

a) l’effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b) l’interesse accreditato sul valore contabile del margine sui servizi contrattuali, valutato ai tassi di attualizzazione specificati al paragrafo B72, lettera b);
ba) i ricavi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo di riferimento applicando il paragrafo 66 A;
bb) i recuperi della componente di recupero delle perdite rilevata applicando il paragrafo 66B (cfr. paragrafo B119F) nella misura in cui tali recuperi non siano variazioni dei flussi finanziari di adempimento del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti;
c) le variazioni dei flussi finanziari di adempimento, valutate ai tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera c), nella misura in cui la variazione si riferisca a servizi futuri, a meno che:

i) la variazione derivi da una variazione dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo di contratti assicurativi sottostanti che non determina una rettifica del margine sui servizi contrattuali per detto gruppo di contratti assicurativi sottostanti; o
ii) la variazione derivi dall’applicazione dei paragrafi 57-58 (sui contratti onerosi), se l’entità valuta il gruppo di contratti assicurativi sottostanti applicando il metodo dell’allocazione dei premi;

d) l’effetto delle differenze di cambio sul margine sui servizi contrattuali; e
e) l’importo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in ragione dei servizi ricevuti nel periodo, determinato mediante ripartizione del margine sui servizi contrattuali restante alla fine del periodo di riferimento (prima della ripartizione), relativo al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, al periodo di copertura corrente e a quello restante, applicando il paragrafo B119.

66A L’entità deve rettificare il margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti e, di conseguenza, rilevare i ricavi, quando l’entità rileva una perdita al momento della rilevazione iniziale del gruppo oneroso di contratti assicurativi sottostanti o dell’aggiunta di contratti di assicurazione onerosi a un gruppo (cfr. paragrafi B119C-B119E).

66B L’entità deve determinare (o rettificare) la componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti in modo da rispecchiare il recupero delle perdite rilevate applicando il paragrafo 66, lettera c), punti i)-ii), e il paragrafo 66 A. La componente di recupero delle perdite determina gli importi presentati nell’utile (perdita) d’esercizio come recuperi di recuperi delle perdite sui gruppi di contratti di riassicurazione detenuti e, di conseguenza, esclusi dalla allocazione dei premi versati al riassicuratore (cfr. paragrafo B119F).

67. Le variazioni dei flussi finanziari di adempimento dovute alle variazioni del rischio di inadempimento dell’emittente del contratto di riassicurazione detenuto non si riferiscono ai servizi futuri e non rettificano il margine sui servizi contrattuali.

68. I contratti di riassicurazione detenuti non possono essere onerosi. Di conseguenza, non si applicano le disposizioni dei paragrafi 47-52.

Metodo dell’allocazione dei premi per i contratti di riassicurazione detenuti

69. L’entità può utilizzare il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 55-56 e 59 (adattato in modo da riflettere le caratteristiche dei contratti di riassicurazione detenuti che differiscono da quelle dei contratti assicurativi emessi, per esempio il fatto che generano costi o riduzioni di costi piuttosto che ricavi) per semplificare la valutazione del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, se alla creazione del gruppo:

a) l’entità ritiene ragionevolmente che la conseguente valutazione non produrrebbe un risultato significativamente diverso da quello che si otterrebbe applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 63-68; o
b) il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti (compresa la copertura assicurativa derivante da tutti i premi compresi entro il limite contrattuale determinato a detta data applicando il paragrafo 34) non supera un anno.

70. La condizione di cui al paragrafo 69, lettera a), non può essere soddisfatta, se alla creazione del gruppo l’entità si aspetta, nell’intervallo di tempo prima del verificarsi del sinistro, una variabilità significativa dei flussi finanziari di adempimento che avrebbe un’incidenza sulla valutazione dell’attività per residua copertura. La variabilità dei flussi finanziari di adempimento aumenta, per esempio, in funzione dei seguenti fattori:

a) l’entità dei flussi finanziari futuri relativi ai derivati eventualmente incorporati nei contratti; e
b) la durata del periodo di copertura del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.

70A Se valuta un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti applicando il metodo dell’allocazione dei premi, l’entità applica il paragrafo 66 A rettificando il valore contabile dell’attività per residua copertura invece di rettificare il margine sui servizi contrattuali.

Contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali

71. Il contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali non include il trasferimento di un rischio assicurativo significativo. Di conseguenza, per i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali le disposizioni dell’IFRS 17 relative ai contratti assicurativi sono modificate come segue:

a) la data della rilevazione iniziale (cfr. paragrafi 25 e 28) è la data in cui l’entità diventa parte del contratto;
b) il limite contrattuale (cfr. paragrafo 34) è modificato in modo che nel limite contrattuale ricadano flussi finanziari derivanti dall’obbligazione sostanziale dell’entità di consegnare disponibilità liquide a una data presente o futura. L’entità non ha l’obbligazione sostanziale di consegnare disponibilità liquide se ha la capacità pratica di fissare, per l’impegno di consegnare disponibilità liquide, un prezzo che rifletta pienamente l’importo per cui vi è l’impegno e i relativi rischi;
c) la ripartizione del margine sui servizi contrattuali [cfr. paragrafo 44, lettera e), e paragrafo 45, lettera e)] è modificata in modo tale che l’entità rilevi il margine sui servizi contrattuali per tutta la durata del gruppo di contratti in modo sistematico così da riflettere il trasferimento dei servizi di investimento nel quadro del contratto.

MODIFICA ED ELIMINAZIONE CONTABILE

Modifica del contratto assicurativo

72. Se i termini del contratto assicurativo sono modificati, per esempio mediante accordo tra le parti del contratto o a seguito di modifica della regolamentazione, l’entità deve eliminare contabilmente il contratto iniziale e rilevare il contratto modificato come nuovo contratto, applicando l’IFRS 17 o altri Principi applicabili se, e solo se, è soddisfatta una delle condizioni di cui alle lettere da a) a c). L’esercizio di un diritto previsto dai termini del contratto non costituisce modifica. Le condizioni sono le seguenti:

a) se i termini modificati fossero stati inclusi alla stipula del contratto:

i) il contratto modificato sarebbe stato escluso dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17, in applicazione dei paragrafi 3-8 A;
ii) l’entità avrebbe separato componenti diverse del contratto assicurativo primario in applicazione dei paragrafi 10-13, per cui avrebbe applicato l’IFRS 17 a un diverso contratto assicurativo;
iii) il contratto modificato avrebbe avuto un limite contrattuale sostanzialmente diverso applicando il paragrafo 34; o
iv) il contratto modificato sarebbe stato incluso in un gruppo di contratti diverso in applicazione dei paragrafi 14-24;

b) il contratto iniziale soddisfaceva la definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta, ma il contratto modificato non soddisfa più tale definizione, o viceversa; o
c) l’entità ha applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o 69-70 al contratto iniziale, ma a causa delle modifiche il contratto non soddisfa più i criteri di ammissibilità per detto metodo di cui al paragrafo 53 o al paragrafo 69.

73. Se la modifica del contratto non soddisfa nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 72, l’entità deve trattare le variazioni dei flussi finanziari dovute alla modifica come variazioni delle stime dei flussi finanziari di adempimento applicando i paragrafi 40-52.

Eliminazione contabile

74. L’entità deve eliminare contabilmente il contratto assicurativo quando, e solo quando:

a) il contratto è estinto, ossia quando l’obbligazione specificata nel contratto assicurativo è scaduta, adempiuta o cancellata; o
b) è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 72.

75. Quando il contratto assicurativo è estinto, l’entità non è più esposta al rischio e non è quindi più tenuta a trasferire risorse economiche per soddisfare il contratto assicurativo. Per esempio, quando acquista una riassicurazione, l’entità deve eliminare contabilmente il/i contratto/i assicurativo/i sottostante/i se, e solo se, il/i contratto/i assicurativo/i sottostante/i è/sono estinto/i.

76. L’entità elimina contabilmente il contratto assicurativo dal gruppo di contratti, applicando le seguenti disposizioni dell’IFRS 17:

a) i flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo sono rettificati per eliminare il valore corrente dei flussi finanziari futuri e l’aggiustamento per il rischio non finanziario relativo ai diritti e alle obbligazioni che sono stati eliminati contabilmente dal gruppo, applicando il paragrafo 40, lettera a), punto i), e lettera b);
b) il margine sui servizi contrattuali del gruppo è rettificato per le variazioni dei flussi finanziari di adempimento di cui alla lettera a), nella misura di quanto disposto dal paragrafo 44, lettera c), e dal paragrafo 45, lettera c), a meno che si applichi il paragrafo 77; e
c) il numero di unità di copertura per i servizi assicurativi è rettificato in modo da riflettere le unità di copertura eliminate contabilmente dal gruppo e l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo di riferimento si basa sul numero rettificato applicando il paragrafo B119.

77. Quando elimina contabilmente il contratto assicurativo, perché lo trasferisce a un terzo o per rilevare un nuovo contratto in applicazione del paragrafo 72, invece di applicare il paragrafo 76, lettera b), l’entità deve:

a) rettificare il margine sui servizi contrattuali del gruppo al quale apparteneva il contratto eliminato contabilmente, nella misura di quanto disposto dal paragrafo 44, lettera c), e dal paragrafo 45, lettera c), per la differenza tra l’elemento di cui al punto i) e l’elemento di cui al punto ii), per i contratti trasferiti a terzi, o l’elemento di cui al punto iii) per i contratti eliminati contabilmente in applicazione del paragrafo 72:

i) la variazione del valore contabile del gruppo di contratti assicurativi derivante dall’eliminazione contabile del contratto, in applicazione del paragrafo 76, lettera a);
ii) il premio richiesto dal terzo;
iii) il premio che l’entità avrebbe applicato se alla data della modifica del contratto avesse stipulato un contratto con termini equivalenti a quelli del nuovo contratto, al netto di eventuali premi aggiuntivi applicati per la modifica;

b) valutare il nuovo contratto rilevato applicando il paragrafo 72, ipotizzando che l’entità abbia ricevuto il premio di cui alla lettera a), punto iii), alla data della modifica.

PRESENTAZIONE NEL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

78. L’entità deve presentare separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria il valore contabile dei portafogli di:

a) contratti assicurativi emessi che sono attività;
b) contratti assicurativi emessi che sono passività;
c) cessioni in riassicurazione che costituiscono attività; e
d) cessioni in riassicurazione che costituiscono passività.

79. L’entità deve includere eventuali attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi rilevati applicando il paragrafo 28B nel valore contabile dei relativi portafogli di contratti assicurativi emessi, ed eventuali attività o passività per flussi finanziari relativi a portafogli di contratti di riassicurazione detenuti [cfr. paragrafo 65, lettera b)] nel valore contabile dei portafogli di contratti di riassicurazione detenuti.

RILEVAZIONE E PRESENTAZIONE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO (PARAGRAFI B120-B136)

80. In applicazione dei paragrafi 41 e 42, l’entità deve disaggregare nelle seguenti voci gli importi rilevati nel prospetto (nei prospetti) dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (di seguito «prospetto/i del risultato economico»):

a) il risultato dei servizi assicurativi (paragrafi 83-86), comprendente i ricavi assicurativi e i costi per servizi assicurativi; e
b) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione (paragrafi 87-92).

81. L’entità non è tenuta a disaggregare la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario tra il risultato dei servizi assicurativi e i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione. Se non effettua questa disaggregazione, l’entità deve includere per intero la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario nel risultato dei servizi assicurativi.

82. L’entità deve presentare i ricavi o costi relativi ai contratti di riassicurazione detenuti separandoli dai ricavi o costi relativi ai contratti assicurativi emessi.

Risultato dei servizi assicurativi

83. L’entità deve presentare nell’utile (perdita) d’esercizio i ricavi assicurativi derivanti dai gruppi di contratti assicurativi emessi. I ricavi assicurativi devono riflettere la fornitura di servizi derivanti dal gruppo di contratti assicurativi per un importo che rispecchia il corrispettivo a cui l’entità si aspetta di avere diritto in cambio di tali servizi. I paragrafi B120-B127 specificano come l’entità deve valutare i ricavi assicurativi.

84. L’entità deve presentare nell’utile (perdita) d’esercizio i costi per servizi assicurativi derivanti da un gruppo di contratti assicurativi emessi, comprendenti i sinistri accaduti (esclusi i rimborsi di elementi di investimento), altri costi per servizi assicurativi sostenuti e altri importi, come descritto al paragrafo 103, lettera b).

85. I ricavi assicurativi e i costi per servizi assicurativi presentati nell’utile (perdita) d’esercizio devono escludere le componenti di investimento. L’entità non può presentare le informazioni sui premi nell’utile (perdita) d’esercizio se tali informazioni non sono conformi al paragrafo 83.

86. L’entità può presentare un importo unico per i ricavi e i costi derivanti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti (cfr. paragrafi 60-70 A), diversi dai ricavi finanziari o dai costi finanziari di assicurazione; oppure l’entità può presentare separatamente gli importi recuperati dal riassicuratore e l’allocazione dei premi versati che in totale danno un importo netto pari all’importo unico. Se presenta separatamente gli importi recuperati dal riassicuratore e l’allocazione dei premi pagati, l’entità deve:

a) trattare i flussi finanziari derivanti dalla riassicurazione subordinati al verificarsi dei sinistri coperti dai contratti sottostanti come parte dei sinistri di cui il contratto di riassicurazione detenuto prevede il rimborso;
b) portare gli importi che prevede di ricevere dal riassicuratore non subordinati al verificarsi dei sinistri coperti dai contratti sottostanti (per esempio, alcuni tipi di commissioni di cessione) a riduzione dei premi da pagare al riassicuratore;
ba) trattare gli importi relativi al recupero delle perdite rilevati applicando il paragrafo 66, lettera c), punti i)-ii), e i paragrafi 66 A-66B come importi recuperati dal riassicuratore; e
c) non presentare l’allocazione dei premi versati come riduzione delle entrate.

Ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi (cfr. paragrafi B128-B136)

87. I ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione comprendono la variazione del valore contabile del gruppo di contratti assicurativi dovuta ai seguenti elementi:

a) l’effetto del valore temporale del denaro e delle sue variazioni; e
b) l’effetto del rischio finanziario e delle sue variazioni; ad eccezione,
c) per i gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, delle variazioni che determinerebbero una rettifica del margine sui servizi contrattuali, ma non hanno detto effetto se si applica il paragrafo 45, lettera b), punto ii), o punto iii), lettera c), punto ii) o punto iii). Queste sono incluse nei costi per servizi assicurativi.

87A L’entità deve applicare:

a) il paragrafo B117 A ai ricavi o ai costi finanziari di assicurazione derivanti dall’applicazione del paragrafo B115 (attenuazione del rischio); e
b) i paragrafi 88 e 89 a tutti gli altri ricavi o costi finanziari di assicurazione.

88 Nell’applicare il paragrafo 87 A, lettera b), a meno che si applichi il paragrafo 89, l’entità deve scegliere se applicare l’uno o l’altro dei seguenti principi contabili:

a) includere nell’utile (perdita) d’esercizio i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione relativi al periodo di riferimento; o
b) disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione del periodo di riferimento per includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo determinato mediante la ripartizione sistematica del totale atteso dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione per tutta la durata del gruppo di contratti, applicando i paragrafi B130-B133.

89 In applicazione del paragrafo 87 A, lettera b), per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detiene gli elementi sottostanti, l’entità deve scegliere se applicare l’uno o l’altro dei seguenti principi contabili:

a) includere nell’utile (perdita) d’esercizio i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione relativi al periodo di riferimento; o
b) disaggregare i ricavi o i costi finanziari di assicurazione per il periodo per includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo che elimini i disallineamenti contabili con i ricavi o i costi inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio sugli elementi sottostanti detenuti, applicando i paragrafi B134-B136.

90 Se sceglie il principio contabile di cui al paragrafo 88, lettera b), o quello di cui al paragrafo 89, lettera b), l’entità deve includere nelle altre componenti di conto economico complessivo la differenza tra i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione, valutati sulla base delle disposizioni degli stessi paragrafi, e il totale dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione del periodo.

91 Se trasferisce il gruppo di contratti assicurativi o elimina contabilmente un contratto assicurativo applicando il paragrafo 77, l’entità:

a) deve riclassificare nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1 Presentazione del bilancio) gli eventuali importi residui relativi al gruppo (o al contratto) precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, perché l’entità aveva scelto il principio contabile di cui al paragrafo 88, lettera b);
b) non deve riclassificare nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) gli eventuali importi residui relativi al gruppo (o al contratto) precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, perché l’entità aveva scelto il principio contabile di cui al paragrafo 89, lettera b).

92 Il paragrafo 30 impone all’entità di trattare il contratto assicurativo come elemento monetario ai sensi dello IAS 21, ai fini della conversione degli elementi in valuta estera nella valuta funzionale dell’entità. L’entità include le differenze di cambio sulle variazioni del valore contabile dei gruppi di contratti assicurativi nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, a meno che esse riguardino variazioni del valore contabile di gruppi di contratti assicurativi inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 90, nel qual caso sono incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo.

INFORMATIVA

93 Le disposizioni in materia di informativa mirano a far sì che nelle note l’entità fornisca informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) del risultato economico e nel rendiconto finanziario, diano agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l’effetto che i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 hanno sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell’entità. A questo scopo, l’entità deve fornire informazioni quantitative e qualitative su tutti gli elementi seguenti:

a) importi rilevati nel bilancio per i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. paragrafi 97-116);
b) i giudizi significativi formulati e le relative modifiche in sede di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. paragrafi 117-120); e
c) la natura e l’entità dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. paragrafi 121-132).

94 L’entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l’obiettivo dell’informativa e l’enfasi da dare a ciascuno degli obblighi informativi. Se le informazioni fornite in applicazione dei paragrafi 97-132 non sono sufficienti per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 93, l’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie per realizzarlo.

95 L’entità deve aggregare o disaggregare le informazioni in maniera tale da evitare che informazioni utili siano oscurate includendo una profusione di dettagli irrilevanti o aggregando elementi aventi caratteristiche diverse.

96. I paragrafi 29-31 dello IAS 1 stabiliscono le disposizioni relative alla rilevanza e all’aggregazione delle informazioni. Come basi appropriate di aggregazione delle informazioni sui contratti assicurativi si possono considerare a titolo di esempio:

a) il tipo di contratto (per esempio, le principali linee di prodotti);
b) la zona geografica (per esempio, paesi o regioni); o
c) il settore oggetto di informativa ai sensi dell’IFRS 8 Settori operativi.

Spiegazione degli importi rilevati

97 Tra le informazioni previste dai paragrafi 98-109 A, solo quelle di cui ai paragrafi 98-100, 102-103, 105-105B e 109 A si applicano ai contratti ai quali è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi. Se utilizza il metodo dell’allocazione dei premi, l’entità deve anche indicare:

a) quale dei criteri di cui ai paragrafi 53 e 69 ha soddisfatto;
b) se ha effettuato una rettifica per il valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario in applicazione del paragrafo 56, del paragrafo 57, lettera b), e del paragrafo 59, lettera b); e
c) il metodo scelto per rilevare i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi applicando il paragrafo 59, lettera a).

98 L’entità deve presentare le riconciliazioni che mostrano in che modo il valore contabile netto dei contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 è variato nel periodo di riferimento a causa dei flussi finanziari e dei ricavi e dei costi rilevati nel prospetto del risultato economico. Devono essere presentate riconciliazioni separate per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti. L’entità deve adattare le disposizioni dei paragrafi 100-109 per tener conto delle caratteristiche dei contratti di riassicurazione detenuti che differiscono da quelle dei contratti assicurativi emessi, per esempio, il fatto di generare costi o riduzioni di costi piuttosto che ricavi.

99 Nelle riconciliazioni l’entità deve fornire informazioni sufficienti in modo da permettere agli utilizzatori del bilancio di individuare le variazioni dei flussi finanziari e degli importi rilevati nel prospetto del risultato economico. Per rispettare questa disposizione, l’entità deve:

a) presentare, in forma tabellare, le riconciliazioni di cui ai paragrafi 100-105B; e
b) presentare per ciascuna riconciliazione il valore contabile netto all’inizio e alla fine del periodo di riferimento, disaggregato in un totale per i portafogli di contratti che costituiscono attività e in un totale per i portafogli di contratti che costituiscono passività, pari agli importi presentati nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria in applicazione del paragrafo 78.

100 L’entità deve presentare le riconciliazioni tra i saldi di apertura e di chiusura separatamente per ciascuno dei seguenti elementi:

a) le passività (o attività) nette per la componente della residua copertura, escludendo la componente di perdita;
b) la componente di perdita (cfr. paragrafi 47-52 e 57-58);
c) le passività per sinistri accaduti. Per i contratti assicurativi ai quali è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70 A, l’entità deve presentare riconciliazioni separate per gli elementi seguenti:

i) le stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri; e
ii) l’aggiustamento per il rischio non finanziario.

101 Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70 A, l’entità deve ugualmente presentare le riconciliazioni dei saldi di apertura e di chiusura separatamente per ognuno dei seguenti elementi:

a) le stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri;
b) l’aggiustamento per il rischio non finanziario; e
c) il margine sui servizi contrattuali.

102 L’obiettivo delle riconciliazioni di cui ai paragrafi 100 e 101 è fornire diversi tipi di informazioni sul risultato dei servizi assicurativi.

103 Nelle riconciliazioni richieste dal paragrafo 100 l’entità deve presentare separatamente, se del caso, ciascuno dei seguenti importi in relazione ai servizi:

a) i ricavi assicurativi;
b) i costi per servizi assicurativi, presentando separatamente;

i) i sinistri accaduti (ad esclusione delle componenti di investimento) e gli altri costi per servizi assicurativi;
ii) l’ammortamento dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi;
iii) le variazioni riferite ai servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi alle passività per sinistri accaduti; e
iv) le variazioni riferite ai servizi futuri, ossia le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli recuperi di tali perdite;

c) le componenti di investimento escluse dai ricavi assicurativi e dai costi per servizi assicurativi [combinate ai rimborsi dei premi, a meno che detti rimborsi siano presentati come parte dei flussi finanziari nel periodo come descritto al paragrafo 105, lettera a), punto i)].

104 Nelle riconciliazioni richieste dal paragrafo 101 l’entità deve presentare separatamente, se del caso, ciascuno dei seguenti importi in relazione ai servizi:

a) le variazioni riferite ai servizi futuri, in applicazione dei paragrafi B96-B118, presentando separatamente:

i) le variazioni delle stime che rettificano il margine sui servizi contrattuali;
ii) le variazioni delle stime che non rettificano il margine sui servizi contrattuali, ossia le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli recuperi di tali perdite; e
iii) l’effetto dei contratti inizialmente rilevati nel periodo di riferimento;

b) le variazioni riferite ai servizi attuali, ossia:

i) l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per rispecchiare il trasferimento dei servizi;
ii) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario che non si riferisce ai servizi futuri o passati; e
iii) le rettifiche basate sull’esperienza passata [cfr. paragrafo B97, lettera c), e paragrafo B113, lettera a)], esclusi gli importi relativi all’aggiustamento per il rischio non finanziario di cui al punto ii).

c) le variazioni riferite ai servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di adempimentorelativi ai sinistri accaduti [cfr. paragrafo B97, lettera b), e paragrafo B113, lettera a)].

105 Per completare le riconciliazioni di cui ai paragrafi 100-101, l’entità deve anche presentare, se del caso, separatamente ciascuno dei seguenti importi non riferiti ai servizi prestati nel periodo di riferimento:

a) i flussi finanziari nel periodo di riferimento, tra cui:

i) i premi ricevuti per contratti assicurativi emessi (o pagati per i contratti di riassicurazione detenuti);
ii) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi; e
iii) i pagamenti effettuati per i sinistri accaduti e gli altri costi per servizi assicurativi sostenuti per i contratti assicurativi emessi (o recuperati in virtù di contratti di riassicurazione detenuti), esclusi i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi;

b) l’effetto delle variazioni del rischio di inadempimento dell’emittente dei contratti di riassicurazione detenuti;
c) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione; e
d) ogni altra voce aggiuntiva necessaria per comprendere la variazione del valore contabile netto dei contratti assicurativi.

105A L’entità deve presentare la riconciliazione del saldo di apertura e di chiusura dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi rilevati applicando il paragrafo 28B. L’entità deve aggregare le informazioni per la riconciliazione a un livello coerente con quello per la riconciliazione dei contratti assicurativi, applicando il paragrafo 98.

105B L’entità deve indicare separatamente nella riconciliazione richiesta dal paragrafo 105 A tutte le perdite per riduzione di valore e i relativi recuperi applicando i paragrafi 28E-28F.

105A L’entità deve presentare la riconciliazione del saldo di apertura e di chiusura dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi rilevati applicando il paragrafo 28B. L’entità deve aggregare le informazioni per la riconciliazione a un livello coerente con quello per la riconciliazione dei contratti assicurativi, applicando il paragrafo 98.

105B L’entità deve indicare separatamente nella riconciliazione richiesta dal paragrafo 105 A tutte le perdite per riduzione di valore e i relativi recuperi applicando i paragrafi 28E-28F.

106. Per i contratti assicurativi emessi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59, l’entità deve presentare l’analisi dei ricavi assicurativi rilevati nel periodo di riferimento, tra cui:

a) gli importi delle variazioni della passività per residua copertura, come specificato al paragrafo B124, presentando separatamente:

i) i costi per servizi assicurativi sostenuti nel periodo di riferimento, come specificato al paragrafo B124, lettera a);
ii) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario, come specificato al paragrafo B124, lettera b);
iii) l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in ragione del trasferimento di servizi assicurativi nel periodo di riferimento, come specificato al paragrafo B124, lettera c); e
iv) altri importi, se del caso, per esempio, le rettifiche basate sull’esperienza passata per incassi di premi diversi da quelli relativi a servizi futuri, come specificato al paragrafo B124, lettera d);

b) l’importo della quota dei premi attribuiti al recupero dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafo B125).

107 Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70 A, l’entità deve presentare separatamente l’effetto sul prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria dei contratti assicurativi emessi e dei contratti di riassicurazione detenuti inizialmente rilevati nel periodo di riferimento, indicando il loro effetto al momento della rilevazione iniziale sugli elementi seguenti:

a) le stime del valore corrente dei futuri flussi finanziari in uscita, indicando separatamente l’importo dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi;
b) le stime del valore corrente dei futuri flussi finanziari in entrata;
c) l’aggiustamento per il rischio non finanziario; e
d) il margine sui servizi contrattuali.

108 Quando presenta le informazioni richieste dal paragrafo 107, l’entità deve indicare separatamente gli importi risultanti dagli elementi seguenti:

a) i contratti che ha acquisito da altre entità nel quadro del trasferimento di contratti assicurativi o di aggregazioni di imprese; e
b) i gruppi di contratti che sono onerosi.

109 Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70 A, l’entità deve indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio il margine sui servizi contrattuali che residua alla fine del periodo di riferimento. Le informazioni devono essere presentate separatamente per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti.

109A L’entità deve indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di eliminare contabilmente l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi applicando il paragrafo 28C.

Ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi

110 L’entità deve indicare e spiegare l’importo totale dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione nel periodo di riferimento. In particolare, l’entità deve spiegare il rapporto tra i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione e il rendimento degli investimenti sulle sue attività, per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le fonti dei ricavi finanziari o dei costi finanziari rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo.

111 Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, l’entità deve descrivere la composizione degli elementi sottostanti e indicare il loro fair value (valore equo).

112 Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, se sceglie di non rettificare il margine sui servizi contrattuali per alcune variazioni dei flussi finanziari di adempimento, in applicazione del paragrafo B115, l’entità deve indicare l’effetto di tale scelta sulla rettifica del margine sui servizi contrattuali nel periodo di riferimento in corso.

113 Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, se modifica la base di disaggregazione dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo, in applicazione del paragrafo B135, l’entità deve indicare gli elementi seguenti per il periodo nel quale è introdotta la modifica:

a) il motivo per cui l’entità ha dovuto modificare la base di disaggregazione;
b) l’importo di ogni rettifica operata, distintamente per ogni voce del bilancio interessata; e
c) il valore contabile, alla data della modifica, del gruppo di contratti assicurativi a cui la modifica è stata applicata.

Importi transitori

114 L’entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di individuare l’effetto dei gruppi di contratti assicurativi valutati alla data di transizione applicando il metodo dell’applicazione retroattiva modificata (cfr. paragrafi C6-C19 A) o il metodo del fair value (valore equo) (cfr. paragrafi C20-C24B) sul margine sui servizi contrattuali e sui ricavi assicurativi in periodi successivi. Pertanto, l’entità deve presentare la riconciliazione del margine sui servizi contrattuali di cui al paragrafo 101, lettera c), e l’importo dei ricavi assicurativi di cui al paragrafo 103, lettera a), separatamente per ciascuno dei tipi di contratti assicurativi seguenti:

a) i contratti assicurativi in essere alla data di transizione ai quali l’entità ha applicato il metodo dell’applicazione retroattiva modificata;
b) i contratti assicurativi in essere alla data di transizione ai quali l’entità ha applicato il metodo del fair value (valore equo); e
c) tutti gli altri contratti assicurativi.

115 Per tutti i periodi di riferimento per i quali l’entità fornisce, in applicazione del paragrafo 114, lettere a) o b), informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l’importanza dei metodi utilizzati e dei giudizi formulati per determinare gli importi transitori, essa deve spiegare in che modo ha determinato la valutazione dei contratti assicurativi alla data di transizione.

116 Se sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo, l’entità applica il paragrafo C18, lettera b), il paragrafo C19, lettera b), e il paragrafo C24, lettere b) e c), per determinare la differenza cumulativa tra i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione che sarebbero stati rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio e il totale dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione alla data di transizione per i gruppi di contratti assicurativi ai quali si applica la disaggregazione. Per tutti i periodi di riferimento in cui sono disponibili importi determinati applicando i predetti paragrafi, l’entità deve presentare la riconciliazione del saldo di apertura e di chiusura degli importi cumulati inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo per le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo correlate ai gruppi di contratti assicurativi. La riconciliazione deve includere, per esempio, gli utili o le perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo nel periodo di riferimento e gli utili o le perdite rilevati in precedenza nelle altre componenti di conto economico complessivo ma riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo di riferimento.

Giudizi significativi formulati ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17

117 L’entità deve indicare i giudizi significativi formulati ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17, nonché i relativi cambiamenti. In particolare, l’entità deve presentare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati, tra cui:

a) i metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 e i processi per stimare gli input di tali metodi. Se fattibile, l’entità deve anche fornire informazioni quantitative sugli input;
b) le eventuali modifiche dei metodi e dei processi per la stima degli input utilizzati per valutare i contratti, la ragione di ogni modifica e il tipo di contratti interessati;
c) se non già indicato in applicazione della lettera a), il metodo utilizzato:

i) per distinguere le variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri derivanti dall’esercizio del potere discrezionale dalle altre variazioni delle stesse stime, per i contratti senza elementi di partecipazione diretta (cfr. paragrafo B98);
ii) per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario, anche al fine di decidere se presentare le variazioni dell’aggiustamento per il rischio non finanziario disaggregate tra la componente di servizi assicurativi e la componente di finanziamento assicurativo, o se presentarle nella loro totalità nel risultato dei servizi assicurativi;
iii) per determinare i tassi di attualizzazione;
iv) per determinare le componenti di investimento; e
v) per determinare la ponderazione relativa delle prestazioni fornite dal servizio di copertura assicurativa e dai servizi collegati al rendimento degli investimenti o dal servizio di copertura assicurativa e dal servizio relativo agli investimenti (cfr. paragrafi B119-B119B).

118 Se, applicando il paragrafo 88, lettera b), o il paragrafo 89, lettera b), l’entità sceglie di disaggregare i ricavi o i costi finanziari di assicurazione in importi presentati nell’utile (perdita) d’esercizio e in importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo, l’entità deve fornire una spiegazione dei metodi utilizzati per determinare i ricavi o i costi finanziari di assicurazione rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio.

119 L’entità deve indicare l’intervallo di confidenza utilizzato per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario. Se applica una tecnica diversa da quella degli intervalli di confidenza per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario, l’entità deve indicare la tecnica utilizzata e l’intervallo di confidenza al quale corrisponde il risultato della tecnica utilizzata.

120 L’entità deve indicare la curva dei rendimenti (o la serie di curve dei rendimenti) utilizzata, in applicazione del paragrafo 36, per attualizzare i flussi finanziari che non variano in base ai rendimenti degli elementi sottostanti. Quando presenta questa informazione in forma aggregata per diversi gruppi di contratti assicurativi, l’entità deve comunicarla in forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.

Natura ed entità dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17

121 L’entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura, l’importo, la tempistica e l’incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. I paragrafi 122-132 specificano le informazioni che l’entità sarebbe di norma tenuta a fornire per soddisfare tale condizione.

122 Tali informazioni riguardano in particolare i rischi assicurativi e i rischi finanziari derivanti dai contratti assicurativi e il modo in cui sono gestiti. Per rischi finanziari si intendono di norma, ma non unicamente, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato.

123 Se le informazioni fornite dall’entità sulla sua esposizione al rischio alla fine del periodo di riferimento non sono rappresentative della sua esposizione al rischio durante il periodo di riferimento, l’entità deve indicarlo e precisare le ragioni della non rappresentatività, oltre a fornire informazioni supplementari rappresentative della sua esposizione al rischio durante il periodo.

124 Per ogni tipo di rischio derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire:

a) le esposizioni al rischio e la loro origine;
b) gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutare i rischi; e
c) qualsiasi modifica di a) o b) rispetto al periodo precedente.

125 Per ogni tipo di rischio derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire:

a) informazioni quantitative sintetiche sulla sua esposizione al rischio alla fine del periodo di riferimento. Le informazioni devono basarsi sulle informazioni comunicate internamente ai dirigenti dell’entità con responsabilità strategiche;
b) le informazioni richieste dai paragrafi 127-132, nella misura in cui non siano già state fornite in applicazione della lettera a).

126 L’entità deve fornire informazioni sugli effetti del quadro normativo che disciplina la sua attività, per esempio, i requisiti patrimoniali minimi o le garanzie sui tassi di interesse richieste. Se l’entità applica il paragrafo 20 per determinare i gruppi di contratti assicurativi ai quali applica le disposizioni sulla rilevazione e sulla valutazione dell’IFRS 17, tale fatto deve essere indicato.

Tutti i tipi di rischio - concentrazione del rischio

127 L’entità deve presentare informazioni sulle concentrazioni dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, precisando in che modo determina le concentrazioni e quale è la caratteristica comune che distingue ogni concentrazione (per esempio, il tipo di evento assicurato, il settore di attività, la zona geografica o la valuta). Per esempio, la concentrazione del rischio finanziario potrebbe derivare da garanzie sui tassi d’interesse che si attivano allo stesso livello per un gran numero di contratti. Ma potrebbe anche essere dovuta a una concentrazione del rischio non finanziario, per esempio, se l’entità che assicura le società farmaceutiche contro la responsabilità civile prodotti detiene anche investimenti nelle stesse società.

Rischio assicurativo e rischio di mercato - analisi di sensitività

128 L’entità deve fornire informazioni sulla sensitività alle variazioni delle variabili di rischio derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Per rispettare questa disposizione, l’entità deve presentare:

a) un’analisi di sensitività che mostri quale sarebbe stato l’effetto sull’utile (perdita) d’esercizio e sul patrimonio netto di cambiamenti delle variabili di rischio ragionevolmente possibili alla fine del periodo di riferimento:

i) per il rischio assicurativo: in modo da mostrare l’effetto sui contratti assicurativi emessi, prima e dopo l’attenuazione del rischio mediante i contratti di riassicurazione detenuti; e
ii) per ogni tipo di rischio di mercato: in modo da spiegare il rapporto esistente tra la sensibilità alle variazioni delle variabili di rischio derivanti dai contratti assicurativi e quelle derivanti dalle attività finanziarie detenute dall’entità;

b) i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività; e
c) le modifiche dei metodi e delle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto al periodo precedente, e le ragioni di dette modifiche.

129 Se prepara un’analisi di sensitività che dimostra l’effetto delle variazioni delle variabili di rischio su importi diversi da quelli specificati al paragrafo 128, lettera a), e se utilizza tale analisi di sensitività per gestire i rischi derivanti dai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità può utilizzare l’analisi di sensitività invece dell’analisi specificata al paragrafo 128, lettera a). L’entità deve inoltre fornire:

a) la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell’analisi di sensitività e l’illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base delle informazioni fornite; e
b) la spiegazione dell’obiettivo del metodo utilizzato e la descrizione degli eventuali limiti che possono risultarne nelle informazioni fornite.

Rischio assicurativo - sviluppo dei sinistri

130 L’entità deve fornire informazioni sui sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti dell’importo non attualizzato dei sinistri (ossia lo sviluppo dei sinistri). Le informazioni sullo sviluppo dei sinistri devono risalire al primo periodo nel corso del quale si è verificato un sinistro significativo per il quale alla fine del periodo di riferimento vi è ancora incertezza sull’importo e sulla tempistica dei pagamenti; non è però obbligatorio che le informazioni risalgano a oltre 10 anni prima della fine del periodo di riferimento. L’entità non è tenuta a fornire informazioni relative allo sviluppo dei sinistri per i sinistri nei quali l’incertezza sull’importo e sulla tempistica dei pagamenti è risolta di norma entro un anno. L’entità deve riconciliare le informazioni sullo sviluppo dei sinistri con il valore contabile aggregato dei gruppi di contratti assicurativi, che l’entità comunica in applicazione del paragrafo 100, lettera c).

Rischio di credito - altre informazioni

131 Per il rischio di credito derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire:

a) l’importo che rappresenta meglio la sua massima esposizione al rischio di credito alla fine del periodo di riferimento, separatamente per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti; e
b) informazioni sulla qualità creditizia delle cessioni in riassicurazione che costituiscono attività.

Rischio di liquidità - altre informazioni

132 Per il rischio di liquidità derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire:

a) la descrizione delle modalità di gestione del rischio di liquidità;
b) analisi separate delle scadenze per portafogli di contratti assicurativi emessi che sono passività e per portafogli di cessioni in riassicurazione che costituiscono passività che riportano, come minimo, i flussi finanziari netti dei portafogli per ciascuno dei primi cinque anni dopo la data di riferimento del bilancio e in aggregato nel periodo successivo ai primi cinque anni. L’entità non è tenuta a includere in tali analisi le passività per residua copertura valutate applicando i paragrafi 55-59 e paragrafi 69-70 A. L’analisi può assumere la forma di

:i) un’analisi, basata sulla tempistica stimata, dei residui flussi finanziari netti non attualizzati contrattuali; o
ii) un’analisi, basata sulla tempistica stimata, delle stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri;

c) gli importi pagabili a richiesta, spiegando il rapporto tra tali importi e il valore contabile dei relativi portafogli di contratti, se questa informazione non è stata fornita in applicazione della lettera b).

 

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