PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS n.9 - International financial reporting standard (*) (**)

Strumenti finanziari - PARTE 2 DA L 323/91 A L 323/164 | vai alla parte 1 |

(*) Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari. Il Principio mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie.
(**) Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente.

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
B6.2.1 - B6.2.6
B6.3.1 - B6.3.25
B6.4.1 - B6.4.19
B6.5.1 - B6.5.39
B6.6.1 - B6.6.16
B7.2.1 - B7.2.4
BA1 - BA8
C1 - C4
C5
C6 - C7
C8 - C11
C12
C13 - C16
C17
C18
C19
C20 - C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28 - C29
C30
C31
C32 - C34
C35
C36
C37
C38 - C47
C48 - C49
C50
C51
C52
C53 - C55
C56
C57

REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -
REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021

 

 

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (CAPITOLO 6)

Strumenti di copertura (sezione 6.2)

Strumenti che soddisfano i criteri di ammissibilità

B6.2.1 I derivati incorporati in contratti ibridi ma non contabilizzati separatamente non possono essere designati come strumenti di copertura distinti.

B6.2.2 Gli strumenti propri rappresentativi del capitale dell'entità non sono attività o passività finanziarie dell'entità e quindi non possono essere designati come strumenti di copertura.

B6.2.3 Per le coperture del rischio di cambio, la componente di rischio di cambio degli strumenti finanziari non derivati è determinata in conformità allo IAS 21.

Opzioni vendute

B6.2.4 Ad eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute, il presente Principio non limita le circostanze in cui il derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designato come strumento di copertura. L'opzione venduta non è ammissibile come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di un'opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio un'opzione call usata per coprire un'obbligazione redimibile).

Designazione degli strumenti di copertura

B6.2.5 Per le coperture diverse dalle coperture del rischio di cambio, quando designa come strumento di copertura un'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità può solo designare lo strumento finanziario non derivato nella sua totalità oppure una sua quota.

B6.2.6 Uno strumento di copertura unico può essere designato come strumento di copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio come elementi coperti. Tali elementi coperti possono trovarsi in relazioni di copertura diverse.

Elementi coperti (sezione 6.3)

Elementi che soddisfano i criteri di ammissibilità

B6.3.1 L'impegno irrevocabile ad acquistare un'impresa in un'aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Detti altri rischi sono rischi generali di impresa.

B6.3.2 La partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo). La ragione è che il metodo del patrimonio netto rileva nell'utile (perdita) d'esercizio la quota di pertinenza dell'investitore dell'utile (perdita) maturato dalla partecipata piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. Per motivi analoghi, la partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo). La ragione è che il consolidamento rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile (perdita) maturato dalla controllata piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. La copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è la copertura dell'esposizione in valuta estera, non la copertura di fair value (valore equo) della variazione di valore dell'investimento.

B6.3.3 Il paragrafo 6.3.4 permette all'entità di designare come elementi coperti le esposizioni aggregate che sono la combinazione di un'esposizione e di un derivato. Per designare tale elemento coperto l'entità valuta se l'esposizione aggregata combina un'esposizione con un derivato così da creare un'esposizione aggregata diversa, gestita come esposizione unica a uno o più rischi specifici. In tal caso l'entità può designare l'elemento coperto in base all'esposizione aggregata. Per esempio:

a) l'entità può utilizzare un contratto future a 15 mesi sul caffè per coprire contro il rischio di prezzo (in USD) gli acquisti di una certa quantità di caffè che effettuerà molto probabilmente dopo 15 mesi. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione degli acquisti altamente probabili di caffè con il contratto future sul caffè può essere considerata un'esposizione di 15 mesi al rischio di cambio per un importo fisso in USD (alla stregua di qualsiasi flusso finanziario in uscita per un importo fisso in USD dopo 15 mesi);
b) l'entità può coprire il rischio di cambio per l'intera durata di un debito decennale a tasso fisso denominato in valuta estera. L'entità richiede tuttavia un'esposizione a tasso fisso nella sua valuta funzionale solo nel breve-medio periodo (ad esempio, due anni) e un'esposizione a tasso variabile nella sua valuta funzionale per il periodo restante fino alla scadenza. Al termine di ciascun intervallo di due anni (ossia su base rotativa (rolling) biennale) l'entità fissa l'esposizione ai tassi di interesse per i due anni successivi (se il livello dell'interesse è tale da indurre l'entità a fissare i tassi di interesse). In questo tipo di situazione, l'entità può stipulare uno swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni che permuta il debito a tasso fisso in valuta estera con un'esposizione a tasso variabile nella valuta funzionale. A questo si sovrappone un interest rate swap a due anni che, sulla base della valuta funzionale, permuta debito a tasso variabile con debito a tasso fisso. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione del debito a tasso fisso in valuta estera con lo swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni è considerata di fatto un'esposizione a un debito a tasso variabile a 10 anni nella valuta funzionale.

B6.3.4 Per designare l'elemento coperto in base all'esposizione aggregata, l'entità considera l'effetto combinato degli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e della determinazione dell'inefficacia della copertura. Tuttavia, gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata continuano ad essere contabilizzati separatamente. Questo significa, ad esempio, che:

a) i derivati che fanno parte di un'esposizione aggregata sono rilevati come attività o passività distinte valutate al fair value (valore equo);
b) se è designata una relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, il modo in cui il derivato è incluso come parte dell'esposizione aggregata deve essere coerente con la sua designazione come strumento di copertura a livello dell'esposizione aggregata. Per esempio, se esclude l'elemento forward di un derivato dalla designazione come strumento di copertura per la relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, l'entità lo deve escludere anche quando include il derivato come elemento coperto nell'esposizione aggregata. L'esposizione aggregata deve altrimenti includere il derivato, nella sua totalità o in parte.

B6.3.5 Il paragrafo 6.3.6 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata altamente probabile è ammissibile come elemento coperto in un'operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sull'utile (perdita) consolidato. A tale scopo, l'entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, un accordo a controllo congiunto o una filiale. Se il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata non influisce sull'utile (perdita) consolidato, l'operazione infragruppo non è ammissibile come elemento coperto. Ciò si verifica solitamente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo, a meno che si tratti di un'operazione con terzi correlati. Tuttavia, quando il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata ha un impatto sull'utile (perdita) consolidato, l'operazione infragruppo è ammissibile come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, può influire sull'utile (perdita) consolidato la vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari da parte dell'entità del gruppo che li ha fabbricati all'entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, perché gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l'operazione infragruppo programmata è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità acquirente.

B6.3.6 Se la copertura di un'operazione infragruppo programmata soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, l'utile (perdita) è rilevato nelle (è eliminato dalle) altre componenti di conto economico complessivo, in conformità al paragrafo 6.5.11. Il rischio di cambio dell'operazione coperta incide sull'utile (perdita) d'esercizio nel periodo o nei periodi in cui incide sull'utile (perdita) consolidato.

Designazione degli elementi coperti

B6.3.7 Una componente è un elemento coperto che è meno dell'elemento intero. Di conseguenza, la componente riflette soltanto una parte dei rischi dell'elemento di cui è parte o riflette i rischi limitatamente a un certo grado (ad esempio, nella designazione di una quota dell'elemento).

B6.3.8 Per essere ammissibile alla designazione come elemento coperto, la componente di rischio deve essere una componente identificabile separatamente dell'elemento finanziario o non finanziario e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento attribuibili alle variazioni di tale componente di rischio devono poter essere valutate attendibilmente.

B6.3.9 Per determinare quali componenti di rischio soddisfino i criteri di ammissibilità per la designazione come elemento coperto, l'entità valuta le componenti di rischio nel contesto della particolare struttura del mercato a cui sono collegati il rischio o i rischi e in cui è svolta l'attività di copertura. La determinazione implica una valutazione dei fatti e delle circostanze del caso, che differiscono secondo il rischio e secondo il mercato.

B6.3.10 Per designare le componenti di rischio come elementi coperti, l'entità valuta se esse siano indicate esplicitamente in un contratto (componenti di rischio definite contrattualmente) o se risultino invece implicitamente dal fair value (valore equo) o dai flussi finanziari dell'elemento di cui fanno parte (componenti di rischio non definite contrattualmente). Le componenti di rischio non definite contrattualmente possono collegarsi a elementi che non sono un contratto (ad esempio, operazioni programmate) o a contratti che non definiscono esplicitamente la componente (ad esempio, un impegno irrevocabile che comprende soltanto un prezzo unico anziché una formula di determinazione del prezzo legata a sottostanti diversi). Per esempio:

a) l'entità A ha un contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale il cui prezzo è determinato mediante applicazione di una formula definita contrattualmente che è legata alle merci e a altri fattori (ad esempio, gasolio, olio combustibile e altre componenti, quali le spese di trasporto). L'entità A copre la componente di gasolio di tale contratto di fornitura con un contratto forward sul gasolio. Essendo definita nei termini e condizioni del contratto di fornitura, la componente di gasolio è una componente di rischio definita contrattualmente. Pertanto, data la formula di determinazione del prezzo, l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è identificabile separatamente. Allo stesso tempo esiste un mercato dei contratti forward sul gasolio. Pertanto, l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è valutabile attendibilmente. Di conseguenza, l'esposizione al prezzo del gasolio nel contratto di fornitura è una componente di rischio ammissibile alla designazione come elemento coperto;
b) l'entità B copre i suoi acquisti futuri di caffè in base alle previsioni di produzione. La copertura ha inizio fino a 15 mesi prima della consegna per una parte del volume degli acquisti programmati. L'entità B aumenta via via il volume coperto (in funzione dell'approssimarsi della data di consegna). L'entità B gestisce il rischio di prezzo sul caffè mediante due tipi diversi di contratto:

i) contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori;
ii) contratti di fornitura di caffè della varietà Arabica dalla Colombia con consegna in uno specifico luogo di produzione. In questi contratti il prezzo della tonnellata di caffè risulta dall'applicazione di una formula di determinazione del prezzo, basata sul prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori più un differenziale di prezzo fisso più una retribuzione variabile dei servizi logistici. Il contratto di fornitura di caffè è un contratto esecutivo in base al quale l'entità B ottiene l'effettiva consegna del caffè.

Per le consegne relative al raccolto corrente, la stipula dei contratti di fornitura di caffè consente all'entità B di fissare il differenziale di prezzo tra l'effettiva qualità del caffè acquistato (Arabica della Colombia) e la qualità di riferimento che costituisce il sottostante del contratto future negoziato in una borsa valori. Per le consegne relative al raccolto successivo, tuttavia, il differenziale di prezzo non può essere fissato perché i contratti di fornitura di caffè non sono ancora disponibili. Per coprire la componente «qualità di riferimento» del rischio di prezzo sul caffè, l'entità B utilizza contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori, e questo per le consegne relative sia al raccolto corrente sia a quello successivo. L'entità B considera di essere esposta a tre rischi diversi: rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, rischio di prezzo sul caffè in funzione del differenziale tra il prezzo del caffè della qualità di riferimento e il prezzo del particolare caffè Arabica della Colombia che di fatto l'entità riceve e rischio legato ai costi logistici variabili. Per le consegne relative al raccolto corrente, una volta che l'entità B ha concluso un contratto di fornitura di caffè, il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento costituisce una componente di rischio definita contrattualmente, perché la formula di determinazione del prezzo include l'indicizzazione al prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori. L'entità B conclude che questa componente di rischio è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Per le consegne relative al raccolto successivo l'entità B non ha ancora stipulato nessun contratto di fornitura di caffè (vale a dire che tali consegne sono operazioni programmate). Di conseguenza, il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento è una componente di rischio non definita contrattualmente. Nell'analisi della struttura del mercato l'entità B tiene conto del modo in cui è determinato il prezzo delle consegne del particolare caffè in definitiva ricevute. In base a detta analisi della struttura del mercato, l'entità B conclude quindi che le operazioni programmate implicano anche un rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, che costituisce una componente di rischio identificabile separatamente e valutabile attendibilmente seppur non definita contrattualmente. Di conseguenza, l'entità B può designare le relazioni di copertura in base alle componenti di rischio (per il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento) sia per i contratti di fornitura di caffè sia per le operazioni programmate;
c) l'entità C comincia a coprire parte degli acquisti futuri di carburante avio fino a 24 mesi prima della consegna in base alle previsioni di consumo e aumenta via via il volume coperto. L'entità C copre quest'esposizione con tipi diversi di contratto secondo l'orizzonte temporale della copertura, con ripercussioni sulla liquidità di mercato dei derivati. Per gli orizzonti temporali più lontani (12-24 mesi) l'entità C utilizza i contratti sul petrolio greggio perché sono i soli ad avere liquidità di mercato sufficiente. Per gli orizzonti temporali di 6-12 mesi, l'entità C utilizza derivati sul gasolio perché hanno liquidità sufficiente. Per gli orizzonti temporali fino a sei mesi, l'entità C utilizza i contratti sul carburante avio. L'analisi della struttura del mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi e la valutazione dei fatti e delle circostanze del caso portano l'entità C a concludere quanto segue:

i) l'entità C opera in una zona geografica in cui il parametro di riferimento per il petrolio greggio è il Brent. Il petrolio greggio è una materia prima di riferimento che, in quanto fattore di produzione fondamentale, incide sul prezzo di vari prodotti petroliferi raffinati. Il gasolio è un parametro di riferimento per i prodotti petroliferi raffinati, utilizzato più in generale per la determinazione dei prezzi dei distillati di petrolio. Questo stato di cose si rispecchia anche nelle tipologie di strumenti finanziari derivati per i mercati del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati esistenti nel contesto in cui opera l'entità C, ad esempio:

il contratto future sul petrolio greggio di riferimento, ossia per il greggio Brent;
il contratto future sul gasolio di riferimento, che è utilizzato per la determinazione del prezzo dei distillati: i derivati sullo spread per il carburante avio, ad esempio, coprono la differenza di prezzo tra il carburante avio e tale gasolio di riferimento;
il derivato crack spread sul gasolio di riferimento (ossia il derivato sulla differenza di prezzo tra petrolio greggio e gasolio — margine di raffinazione), che è indicizzato sul petrolio greggio Brent;

ii) il prezzo dei prodotti petroliferi raffinati non dipende dal particolare petrolio greggio lavorato in una data raffineria, perché i prodotti di questo tipo (ad esempio, gasolio o carburante avio) sono prodotti standardizzati.

L'entità C considera pertanto che, sebbene nessun accordo contrattuale definisca il petrolio greggio o il gasolio, il rischio di prezzo sui suoi acquisti di carburante avio comprenda una componente di rischio di prezzo sul petrolio greggio basata sul Brent e una componente di rischio di prezzo sul gasolio. L'entità C conclude che queste due componenti di rischio sono identificabili separatamente e valutabili attendibilmente seppur non definite contrattualmente. Di conseguenza, l'entità C può designare le relazioni di copertura per gli acquisti di carburante avio programmati in base alle componenti di rischio (per il petrolio greggio o per il gasolio). Da quest'analisi discende anche che, se l'entità C utilizza, ad esempio, derivati sul petrolio greggio basati sul greggio West Texas Intermediate (WTI), le variazioni della differenza di prezzo tra il Brent e il WTI determinerebbero l'inefficacia della copertura;

d) l'entità D possiede uno strumento di debito a tasso fisso. Lo strumento è emesso in un contesto caratterizzato da un mercato in cui un'ampia gamma di analoghi strumenti di debito è raffrontata a un tasso di riferimento (ad esempio al LIBOR) in termini di spread e in cui gli strumenti a tasso variabile sono solitamente indicizzati a tale tasso di riferimento. Per gestire il rischio di tasso di interesse sono spesso usati interest rate swap in base a tale tasso di riferimento, a prescindere dallo spread tra quest'ultimo e gli strumenti di debito. Al variare del tasso di riferimento il prezzo degli strumenti di debito a tasso fisso subisce una variazione diretta e contestuale. L'entità D conclude che il tasso di riferimento è una componente identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Di conseguenza, per lo strumento di debito a tasso fisso l'entità D può designare le relazioni di copertura in base alla componente di rischio per il rischio di tasso di interesse di riferimento.

B6.3.11 Quando una componente di rischio è designata come elemento coperto, ad essa si applicano le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura così come si applicano agli altri elementi coperti che non sono componenti di rischio. Si applicano ad esempio i criteri di ammissibilità, compreso quello che vuole che la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura e che qualsiasi inefficacia della copertura sia valutata e rilevata.

B6.3.12 L'entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di un'opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione l'entità designa unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale dell'opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell'operazione programmata che incide sull'utile (perdita) d'esercizio.

B6.3.13 Esiste la presunzione relativa che, a meno di essere definito contrattualmente, il rischio d'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e non può quindi essere designato come componente di rischio di uno strumento finanziario. Limitatamente a pochi casi, date le circostanze specifiche del contesto inflazionistico e visto il pertinente mercato del debito, è tuttavia possibile individuare una componente di rischio per il rischio d'inflazione che è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente.

B6.3.14 Per esempio, l'entità emette strumenti di debito in un contesto in cui i titoli obbligazionari collegati all'inflazione presentano un volume e una struttura per scadenza tali da determinare un mercato sufficientemente liquido che permette di realizzare una struttura per scadenza dei tassi di interesse reali per le obbligazioni prive di cedola (zero-coupon). Questo implica che l'inflazione costituisce, per la rispettiva valuta, un fattore rilevante considerato separatamente dai mercati del debito. In tali circostanze la componente di rischio d'inflazione potrebbe essere determinata attualizzando i flussi finanziari dello strumento di debito coperto mediante la struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di cedola (zero-coupon), vale a dire analogamente al modo di determinare una componente di tasso di interesse (nominale) senza rischio. In molti casi, invece, la componente di rischio d'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente. Per esempio, l'entità emette solo obbligazioni a tasso d'interesse nominale in un contesto in cui il mercato dei titoli obbligazionari collegati all'inflazione non è sufficientemente liquido da permettere la realizzazione di una struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di cedola (zero-coupon). In tale situazione, l'analisi della struttura del mercato e la valutazione dei fatti e delle circostanze non permettono all'entità di concludere che l'inflazione è un fattore rilevante considerato separatamente dai mercati del debito. L'entità non può quindi confutare la presunzione relativa che il rischio d'inflazione non definito contrattualmente non sia identificabile separatamente né valutabile attendibilmente. Di conseguenza, la componente di rischio d'inflazione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto. Questo criterio si applica a prescindere dal fatto che l'entità abbia effettivamente sottoscritto uno strumento di copertura dell'inflazione. In particolare, l'entità non può semplicemente attribuire all'obbligazione a tasso d'interesse nominale i termini e le condizioni dello strumento effettivamente utilizzato per coprire il rischio d'inflazione.

B6.3.15 La componente di rischio d'inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all'inflazione rilevato (supponendo che non sia obbligatoria la contabilizzazione separata del derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché gli altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati dalla componente di rischio d'inflazione.

Componenti di un importo nominale

B6.3.16 In una relazione di copertura possono essere designati come elemento coperto due tipi di componenti di importo nominale: la componente che costituisce una quota di un elemento intero e la componente strato. Il tipo di componente cambia il risultato contabile. L'entità deve designare la componente ai fini contabili coerentemente con l'obiettivo di gestione del rischio.

B6.3.17 Un esempio di componente che costituisce una quota è il 50 per cento dei flussi finanziari contrattuali di un prestito.

B6.3.18 La componente strato può essere individuata a partire da una popolazione definita ma aperta oppure da un importo nominale determinato. Alcuni esempi:

a) parte del volume di un'operazione monetaria, ad esempio i flussi finanziari per FC10 derivanti da vendite denominate in valuta estera immediatamente successivi ai primi FC20 del marzo 201X (1);
b) parte di un volume fisico, ad esempio lo strato inferiore, pari a 5 milioni di metri cubi, del gas naturale immagazzinato nel deposito XYZ;
c) parte del volume di un'operazione fisica o di altro tipo, ad esempio i primi 100 barili di petrolio acquistati a giugno 201X oppure i primi 100 MWh di energia elettrica venduti a giugno 201X;
d) strato dell'importo nominale dell'elemento coperto, ad esempio: gli ultimi CU80 milioni di un impegno irrevocabile di CU100 milioni, lo strato inferiore di CU20 milioni di un'obbligazione a tasso fisso di CU100 milioni o lo strato superiore di CU30 milioni di un importo totale di CU100 milioni di uno strumento di debito a tasso fisso prepagabile al fair value (valore equo) (l'importo nominale determinato è CU100 milioni).

(1) Nel presente Principio gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU) e in «foreign currency units» (unità di valuta estera) (FC).

B6.3.19 L'entità deve definire in funzione di un importo nominale determinato la componente strato designata in un'operazione di copertura di fair value (valore equo). Per soddisfare le condizioni di ammissibilità per le operazioni di copertura di fair value (valore equo), l'entità deve effettuare una nuova valutazione dell'elemento coperto in termini di variazioni del fair value (valore equo) (ossia ricalcolare l'elemento in termini di variazioni del fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto). La rettifica della copertura di fair value (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio al più tardi al momento dell'eliminazione contabile dell'elemento. È pertanto necessario tracciare l'elemento cui si riferisce la rettifica della copertura di fair value (valore equo). Nel caso della componente strato in un'operazione di copertura di fair value (valore equo), questo implica che l'entità deve tracciare l'importo nominale secondo il quale è definita. Nel paragrafo B6.3.18, lettera d), per esempio, occorre tracciare l'importo nominale totale determinato di CU100 milioni per poter tracciare lo strato inferiore di CU20 milioni oppure lo strato superiore di CU30 milioni.

B6.3.20 Se le variazioni del rischio coperto incidono sul fair value (valore equo) dell'opzione di pagamento anticipato, la componente strato che comprende tale opzione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto in un'operazione di copertura di fair value (valore equo), a meno che, al momento di determinare la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto, lo strato designato includa l'effetto della relativa opzione di pagamento anticipato.

Relazione tra componenti e flussi finanziari totali di un elemento

B6.3.21 La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto dev'essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento. Tuttavia, tutti i flussi finanziari dell'intero elemento possono essere designati come elemento coperto e coperti soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per i cambiamenti attribuibili a variazioni del LIBOR o del prezzo di una merce di riferimento).

B6.3.22 Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è al di sotto del LIBOR, l'entità non può designare:

a) una componente della passività uguale all'interesse al LIBOR (più l'importo capitale in caso di operazioni di copertura di fair value (valore equo)];
b) una componente residua negativa.

B6.3.23 Tuttavia, nel caso di una passività finanziaria a tasso fisso il cui tasso di interesse effettivo è (per esempio) 100 punti base sotto il LIBOR, l'entità può designare come elemento coperto la variazione di valore dell'intera passività (ossia l'importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua creazione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l'entità può designare una componente di rischio uguale a un tasso di riferimento maggiore del tasso contrattuale pagato sull'elemento. L'entità può procedere in questo senso a condizione che il tasso di riferimento sia inferiore al tasso di interesse effettivo calcolato muovendo dall'ipotesi che l'entità abbia acquistato lo strumento il giorno di prima designazione dell'elemento coperto. Per esempio, si supponga che l'entità origini un'attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L'entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all'8 per cento e il fair value (valore equo) dell'attività è diminuito a CU90. L'entità calcola che, se avesse acquistato l'attività alla data di prima designazione del relativo rischio di tasso di interesse sul LIBOR come elemento coperto, il rendimento effettivo dell'attività, basato sul fair value (valore equo) di CU90 di quella data, sarebbe stato del 9,5 per cento. Poiché il LIBOR è inferiore a detto rendimento effettivo, l'entità può designare una componente di LIBOR pari all'8 per cento rappresentata in parte da flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla differenza tra il fair value (valore equo) corrente (ossia CU90) e l'importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).

B6.3.24 Nel caso di una passività finanziaria a tasso variabile con un interesse di (ad esempio) 20 punti base sotto il LIBOR a tre mesi (con floor a zero punti base), l'entità può designare come elemento coperto la variazione dei flussi finanziari dell'intera passività (ossia l'interesse LIBOR a tre mesi meno 20 punti base — floor incluso) attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Pertanto, finché la curva prospettica del LIBOR a tre mesi non scende al di sotto di 20 punti base per la vita residua della passività, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo. Tuttavia, se la curva prospettica del LIBOR a tre mesi scende al di sotto di 20 punti base per la vita residua della passività (o per parte di essa), l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di quella di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo.

B6.3.25 Analogo esempio di elemento non finanziario è quello di un dato tipo di petrolio greggio proveniente da un dato giacimento, il cui prezzo è determinato in base al pertinente greggio di riferimento. Se vende quel greggio in virtù di un contratto in cui è stabilita una formula di determinazione del prezzo che tariffa il barile a CU10 sotto il prezzo del greggio di riferimento, con un floor di CU15, l'entità può designare come elemento coperto nell'ambito del contratto la variabilità totale dei flussi finanziari attribuibile alla variazione del prezzo del greggio di riferimento. L'entità non può tuttavia designare una componente che sia uguale a tutta la variazione del prezzo del greggio di riferimento. Pertanto, finché (per ciascuna consegna) il prezzo forward non scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale positivo). Tuttavia, se per una o più consegne il prezzo forward scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di quella di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale positivo).

Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (sezione 6.4)

Efficacia della copertura

B6.4.1 L'efficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura compensano le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, quando l'elemento coperto è una componente di rischio, la pertinente variazione del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento è quella attribuibile al rischio coperto). L'inefficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.

B6.4.2 Al momento della designazione di una relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve condurre un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata. L'analisi (compresi gli aggiornamenti di cui al paragrafo B6.5.21 dovuti al riequilibrio della relazione di copertura) è la base su cui si fonda la valutazione dell'entità quanto al soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura.

B6.4.3 Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati, descritti nel paragrafo 6.5.6, devono riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell'efficacia della copertura.

Relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura

B6.4.4 La condizione che impone l'esistenza di una relazione economica implica che il valore dello strumento di copertura evolva, in genere, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso sottostante ovvero di sottostanti uniti da una relazione economica tale da determinarne una reazione analoga al rischio che viene coperto (ad esempio, greggio Brent e WTI).

B6.4.5 In presenza non dello stesso sottostante ma di sottostanti uniti da una relazione economica, possono verificarsi situazioni in cui il valore dello strumento di copertura evolve nella stessa direzione di quello dell'elemento coperto, ad esempio perché la differenza di prezzo tra i due sottostanti uniti dalla relazione varia anche in mancanza di un'evoluzione significativa dei sottostanti stessi. La coerenza con una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto resta assicurata se ci si può comunque attendere che, all'evolvere dei sottostanti, il valore dello strumento di copertura continui, in genere, a evolvere in direzione contraria di quello dell'elemento coperto.

B6.4.6 Nel valutare se esista o no una relazione economica occorre analizzare, tra l'altro, il possibile andamento della relazione di copertura nel corso della sua durata per stabilire se ci si possa attendere che consegua l'obiettivo di gestione del rischio. La mera esistenza di una correlazione statistica fra due variabili non corrobora di per sé la conclusione che esista una relazione economica.

Effetto del rischio di credito

B6.4.7 Poiché il modello di contabilizzazione delle operazioni di copertura si basa su un principio generale di compensazione tra utili e perdite sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto, l'efficacia della copertura dipende non soltanto dalla relazione economica tra questi elementi (ossia dall'evoluzione dei rispettivi sottostanti), ma anche dall'effetto del rischio di credito sul valore sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto. L'effetto del rischio di credito implica che, anche in presenza di una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto, il livello di compensazione può risultare discontinuo. La ragione può risiedere in una variazione del rischio di credito — dello strumento di copertura oppure dell'elemento coperto — di dimensione tale che il rischio di credito prevale sulle variazioni di valore determinate dalla relazione economica (ossia l'effetto delle variazioni dei sottostanti). La dimensione è tale da determinare una prevalenza quando, per suo effetto, la perdita (l'utile) derivante dal rischio di credito vanifica l'effetto delle variazioni, anche consistenti, dei sottostanti sul valore dello strumento di copertura o dell'elemento coperto. Se in un dato periodo i sottostanti evolvono solo modestamente, non si crea invece prevalenza per il fatto che variazioni di valore, anche modeste, legate al rischio di credito che interessano lo strumento di copertura o l'elemento coperto possano incidere sul valore più dei sottostanti.

B6.4.8 Esempio di rischio di credito che prevale in una relazione di copertura è il caso in cui l'entità copre con un derivato non assistito da garanzia reale un'esposizione al rischio di prezzo su una merce. Se la controparte del derivato subisce un grave deterioramento del merito creditizio, gli effetti di tale evoluzione potrebbero risultare preponderanti rispetto all'effetto delle variazioni del prezzo della merce sul fair value (valore equo) dello strumento di copertura, mentre le variazioni del valore dell'elemento coperto dipendono in ampia misura dalle variazioni del prezzo della merce.

Rapporto di copertura

B6.4.9 Nel rispetto dei requisiti di efficacia della copertura, il rapporto di copertura della relazione di copertura dev'essere lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità copre effettivamente e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. Se copre meno del 100 per cento dell'esposizione su un elemento, ad esempio l'85 per cento, l'entità deve designare quindi la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dall'85 per cento dell'esposizione e dalla quantità dello strumento di copertura che utilizza effettivamente per coprire tale 85 per cento. Analogamente, se, per esempio, copre un'esposizione mediante un importo nominale di 40 unità di un dato strumento finanziario, l'entità deve designare la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante da tale quantità di 40 unità (questo significa che non può usare un rapporto di copertura basato su una quantità di unità maggiore di quella che possiede in totale né su una minore) e dalla quantità dell'elemento coperto che copre effettivamente con tali 40 unità.

B6.4.10 Tuttavia, la designazione della relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dalle quantità dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determini, a sua volta, un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se necessario per evitare tale squilibrio, ai fini della designazione della relazione di copertura l'entità deve quindi rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che utilizza effettivamente.

B6.4.11 Esempi di considerazioni pertinenti ai fini della valutazione della non conformità del risultato contabile allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura:

a) eventualità che il rapporto di copertura previsto sia fissato in modo da non rilevare l'inefficacia della copertura in termini di coperture dei flussi finanziari o da poter rettificare la copertura di fair value (valore equo) per un numero maggiore di elementi coperti, al fine di incrementare l'uso della contabilizzazione al fair value (valore equo), senza tuttavia compensare le variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura;
b)eventualità che, pur determinando l'inefficacia della copertura, le particolari ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura abbiano una motivazione commerciale. Ad esempio, l'entità sottoscrive e designa una quantità dello strumento di copertura che non è la quantità che ha stabilito costituire la copertura migliore dell'elemento coperto, perché il volume standard degli strumenti di copertura non le permette di sottoscrivere quella quantità esatta di strumento di copertura («problema della dimensione dei lotti»). Un esempio è dato dall'entità che intende coprire l'acquisto di 100 tonnellate di caffè con contratti future standard sul caffè la cui dimensione contrattuale è di 37 500 libbre: le 100 tonnellate acquistate possono essere coperte o da cinque o da sei contratti, equivalenti, rispettivamente, a 85,0 e a 102,1 tonnellate. In questo caso l'entità designa la relazione di copertura mediante il rapporto di copertura risultante dal numero di contratti future sul caffè che utilizza effettivamente, perché l'inefficacia della copertura derivante dall'asimmetria tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura non dà luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura.

Frequenza con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura

B6.4.12 All'inizio della relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve valutare se tale relazione soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. L'entità deve procedere a tale valutazione, come minimo, a ciascuna data di riferimento del bilancio o, se precedente, alla variazione rilevante delle circostanze che influiscono sui requisiti di efficacia della copertura. La valutazione verte sulle aspettative riguardo all'efficacia della copertura ed è quindi solo indicativa degli sviluppi attesi.

Metodi con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura

B6.4.13 Il presente Principio non indica un metodo per valutare se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura. Tuttavia, l'entità deve seguire un metodo che inglobi le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura. In funzione di detti fattori, il metodo può consistere in una valutazione qualitativa o quantitativa.

B6.4.14 Per esempio, quando gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono allineati, l'entità potrebbe concludere, alla luce di una valutazione qualitativa di tali elementi portanti, che, in genere, il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4–B6.4.6).

B6.4.15 Il fatto che un derivato sia in o out of the money quando è designato come strumento di copertura non implica di per sé l'inadeguatezza di una valutazione qualitativa; sono le circostanze a determinare se la risultante inefficacia della copertura può assumere dimensioni che una valutazione qualitativa non riuscirebbe a inglobare adeguatamente.

B6.4.16 Per converso, se manca l'allineamento tra gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto, aumenta l'incertezza circa l'entità della compensazione. Di conseguenza, è più difficile prevedere l'efficacia della copertura nel corso della relazione di copertura. In tal caso, è possibile che solo una valutazione quantitativa permetta all'entità di concludere che tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4–B6.4.6). In determinate situazioni è possibile che sia necessaria una valutazione quantitativa anche per stabilire se il rapporto di copertura mediante il quale è designata la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (cfr. paragrafi B6.4.9–B6.4.11). Per queste due diverse finalità l'entità può seguire lo stesso metodo o metodi diversi.

B6.4.17 Se variano le circostanze che influiscono sull'efficacia della copertura, l'entità può dover cambiare il metodo con cui valuta se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura, così da assicurare che continuino ad esservi inglobate le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura.

B6.4.18 La gestione del rischio da parte dell'entità è la principale fonte di informazioni per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. Questo significa che le informazioni (o l'analisi) che il management utilizza nel processo decisionale possono costituire la base per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.

B6.4.19 La documentazione dell'entità riguardo alla relazione di copertura comprende le modalità con cui sono valutati i requisiti di efficacia della copertura, compresi il o i metodi seguiti. La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata ad ogni modifica del o dei metodi (cfr. paragrafo B6.4.17).

Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità (sezione 6.5)

B6.5.1 Un esempio di copertura di fair value (valore equo) è la copertura dell'esposizione ai cambiamenti di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso indotti dai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere effettuata dall'emittente o dal possessore.

B6.5.2 Lo scopo della copertura dei flussi finanziari è differire l'utile (perdita) sullo strumento di copertura a un periodo o periodi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio Un esempio di copertura dei flussi finanziari è l'utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile (sia esso valutato al costo ammortizzato o al fair value (valore equo)] in un debito a tasso fisso (ossia la copertura di un'operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse). Per converso, l'acquisto programmato di uno strumento rappresentativo di capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un esempio di elemento che non può costituire l'elemento coperto in una copertura di flussi finanziari, perché l'eventuale utile (perdita) differito sullo strumento di copertura non potrebbe essere riclassificato opportunamente nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso del periodo in cui si avrebbe compensazione. Per lo stesso motivo, non può costituire l'elemento coperto in una copertura di flussi finanziari nemmeno l'acquisto programmato di uno strumento rappresentativo di capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al fair value (valore equo) e le variazioni del fair value (valore equo) saranno presentate nelle altre componenti di conto economico complessivo.

B6.5.3 La copertura di un impegno irrevocabile (per esempio, la copertura di una variazione del prezzo del carburante relativa all'impegno contrattuale non rilevato di un'impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un'esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 6.5.4 la copertura del rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativamente essere contabilizzata come copertura di flusso finanziario.

Valutazione dell'inefficacia della copertura

B6.5.4 Per valutare l'inefficacia della copertura l'entità deve considerare il valore temporale del denaro. Questo significa che l'entità determina il valore dell'elemento coperto al valore attuale e, quindi, che la variazione di valore dell'elemento coperto comprende anche l'effetto del valore temporale del denaro.

B6.5.5 Per calcolare la variazione di valore dell'elemento coperto al fine di valutare l'inefficacia della copertura, l'entità può usare un derivato che abbia caratteristiche corrispondenti agli elementi portanti dell'elemento coperto (il cosiddetto «derivato ipotetico») e che, ad esempio per la copertura di un'operazione programmata, sia calibrato in base al livello di prezzo (o tasso) coperto. Per la copertura di un rischio bilaterale all'attuale livello di mercato, ad esempio, il derivato ipotetico rappresenterebbe un ipotetico contratto forward calibrato a un valore nullo al momento della designazione della relazione di copertura. Per la copertura di un rischio unilaterale, invece, il derivato ipotetico rappresenterebbe il valore intrinseco di un'ipotetica opzione che, al momento della designazione della relazione di copertura, si situa at the money, se il livello di prezzo coperto è il livello corrente di mercato, oppure out of the money, se il livello di prezzo coperto è superiore (o, nel caso della copertura di una posizione lunga, inferiore) al livello corrente di mercato. Il ricorso al derivato ipotetico è uno dei possibili modi per determinare la variazione di valore dell'elemento coperto. Replicando l'elemento coperto, il derivato ipotetico produce lo stesso risultato che si otterrebbe se la variazione di valore fosse calcolata con un metodo diverso. Il ricorso al derivato ipotetico non è quindi un metodo in sé, bensì un espediente matematico utilizzabile solo per calcolare il valore dell'elemento coperto. Il derivato ipotetico non può pertanto essere usato per incorporare nel valore dell'elemento coperto caratteristiche che esistono solo nello strumento di copertura (ma non nell'elemento coperto). Costituisce un esempio il debito denominato in valuta estera (sia esso a tasso fisso o a tasso variabile). Se usato per calcolare la variazione di valore di tale debito o il valore attuale della variazione cumulata dei relativi flussi finanziari, il derivato ipotetico non può semplicemente prevedere un costo per il cambio tra valute diverse, sebbene tale costo possa essere incluso nei derivati reali che implicano il cambio tra valute diverse (ad esempio, swap multivaluta su tassi di interesse).

B6.5.6 È possibile usare la variazione del valore dell'elemento coperto determinata mediante il derivato ipotetico anche per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.

Riequilibrio della relazione di copertura e variazioni del rapporto di copertura

B6.5.7 Il riequilibrio indica le rettifiche delle quantità designate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportate in una relazione di copertura esistente per mantenere un rapporto di copertura conforme ai requisiti di efficacia della copertura. La modifica delle quantità designate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportata per scopi diversi non costituisce un riequilibrio ai fini del presente Principio.

B6.5.8 Il riequilibrio è contabilizzato come una prosecuzione della relazione di copertura ai sensi dei paragrafi B6.5.9–B6.5.21. All'atto del riequilibrio è determinata l'inefficacia della copertura della relazione di copertura, che è rilevata immediatamente prima della rettifica di tale relazione.

B6.5.9 La rettifica del rapporto di copertura permette all'entità di reagire alle variazioni della relazione tra strumento di copertura e elemento coperto indotte dai sottostanti o dalle variabili di rischio. La relazione di copertura in cui lo strumento di copertura e l'elemento coperto hanno sottostanti diversi ma collegati, ad esempio, varia al variare della relazione tra tali due sottostanti (ad esempio, indici, tassi o prezzi di riferimento diversi ma collegati). Il riequilibrio permette quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che può essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.

B6.5.10 Per esempio, l'entità copre un'esposizione alla valuta estera A con un derivato su valute riferito alla valuta estera B; le valute A e B sono ancorate, vale a dire che il loro tasso di cambio è mantenuto entro una banda di oscillazione o al tasso fissato da una banca centrale o altra autorità. In caso di variazione del tasso di cambio fra le valute estere A e B (perché è stabilita una nuova banda di oscillazione o fissato un nuovo tasso), il riequilibrio della relazione di copertura in considerazione del nuovo tasso di cambio assicura che la relazione di copertura continui a soddisfare, anche nella nuova situazione, il requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di copertura. In caso di inadempimento riguardo al derivato su valute, invece, la variazione del rapporto di cambio non potrebbe assicurare che la relazione di copertura continui a soddisfare tale requisito di efficacia della copertura. Il riequilibrio non favorisce quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che non può essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.

B6.5.11 Non tutti i cambiamenti della portata della compensazione tra le variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura e il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto comportano una variazione della relazione fra strumento di copertura e elemento coperto. L'entità conduce un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata e valuta se i cambiamenti della portata della compensazione costituiscano:

a) fluttuazioni attorno al rapporto di copertura, che resta valido (ossia continua a riflettere adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto), oppure
b) un'indicazione del fatto che il rapporto di copertura non riflette più adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto.

L'entità effettua detta valutazione in base al requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di copertura, ossia assicurando che la relazione di copertura non rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determini un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Tale valutazione implica quindi una certa discrezionalità.

B6.5.12 La fluttuazione attorno a un rapporto di copertura costante (e quindi la collegata inefficacia della copertura) non può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura in risposta a ciascun risultato specifico. In tale situazione, pertanto, la variazione della portata della compensazione comporta la valutazione e la rilevazione dell'inefficacia della copertura, ma non impone un riequilibrio.

B6.5.13 Per converso, se le variazioni della compensazione indicano una fluttuazione attorno a un rapporto di copertura diverso da quello usato al momento per la relazione di copertura, ovvero una tendenza all'allontanamento da tale rapporto, l'inefficacia della copertura può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura (mentre mantenerlo inalterato aumenterebbe l'inefficacia della copertura). In tale situazione l'entità deve quindi valutare se la relazione di copertura rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determina un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. La rettifica del rapporto di copertura influisce anche sulla valutazione e sulla rilevazione dell'inefficacia della copertura, perché all'atto del riequilibrio dev'essere determinata l'inefficacia della copertura della relazione di copertura, che, conformemente al paragrafo B6.5.8, deve essere rilevata immediatamente prima di rettificare tale relazione.

B6.5.14 Il riequilibrio implica che, ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, una volta avviata la relazione di copertura l'entità rettifica le quantità dello strumento di copertura o dell'elemento coperto al variare delle circostanze che influiscono sul rapporto di copertura di detta relazione. In genere la rettifica dovrebbe riflettere le rettifiche delle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate. L'entità deve tuttavia rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate nei due casi seguenti:

a) il rapporto di copertura risultante da una variazione della quantità di strumento di copertura o di elemento coperto effettivamente utilizzata riflette uno squilibrio che determina un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura;
b) l'entità mantiene la quantità dello strumento di copertura e dell'elemento coperto effettivamente utilizzata, con un conseguente rapporto di copertura che, nella nuova situazione, riflette uno squilibrio che determina un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura (vale a dire che l'entità non può creare uno squilibrio omettendo di rettificare il rapporto di copertura).

B6.5.15 Il riequilibrio non si applica se è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio relativo alla relazione di copertura. La contabilizzazione delle operazioni di copertura deve invece cessare per tale relazione di copertura (nonostante che l'entità possa designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, secondo quanto descritto al paragrafo B6.5.28).

B6.5.16 In caso di riequilibrio della relazione di copertura, la rettifica del rapporto di copertura è possibile in vari modi:

a) può aumentare la ponderazione dell'elemento coperto (con contemporanea riduzione della ponderazione dello strumento di copertura) tramite:

i) un aumento del volume dell'elemento coperto oppure
ii) una riduzione del volume dello strumento di copertura;

b) può aumentare la ponderazione dello strumento di copertura (con contemporanea riduzione della ponderazione dell'elemento coperto) tramite:

i) un aumento del volume dello strumento di copertura oppure
ii) una riduzione del volume dell'elemento coperto.

Le variazioni del volume si riferiscono alle quantità che fanno parte della relazione di copertura. Una riduzione del volume non implica quindi necessariamente che l'elemento o l'operazione non esistono più o non è più previsto che si verifichino, bensì che non fanno parte della relazione di copertura. La riduzione del volume dello strumento di copertura, per esempio, può avere come conseguenza che l'entità mantenga un derivato, ma che solo parte di esso continui a costituire uno strumento di copertura nella relazione di copertura. Questa situazione potrebbe verificarsi soltanto in caso di riequilibrio tramite riduzione del volume dello strumento di copertura nella relazione di copertura, ma sempre con il mantenimento, da parte dell'entità, del volume non più necessario. In tal caso la quota non designata del derivato sarebbe contabilizzata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio — a meno che sia designata come strumento di copertura in una diversa relazione di copertura.

B6.5.17 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono anche la variazione del valore del volume supplementare di elemento coperto. Tali variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del riequilibrio piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 (prezzo forward all'inizio della relazione di copertura) e vi abbia poi aggiunto, in sede di riequilibrio, un volume di 10 tonnellate in un momento in cui il prezzo forward era di CU90, l'elemento coperto post-riequilibrio comprende due strati: 100 tonnellate coperte a CU80 e 10 tonnellate coperte a CU90.

B6.5.18 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dello strumento di copertura non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto lo strumento di copertura cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e abbia poi ridotto tale volume di 10 tonnellate in sede di riequilibrio, resta un importo nominale di 90 tonnellate di volume dello strumento di copertura (cfr. paragrafo B6.5.16 per le conseguenze sul volume in derivati -ossia le 10 tonnellate- non che fa più parte della relazione di copertura).

B6.5.19 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dello strumento di copertura non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore del volume supplementare di strumento di copertura. Le variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del riequilibrio piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e vi abbia poi aggiunto 10 tonnellate in sede di riequilibrio, lo strumento di copertura post-riequilibrio comprende un volume totale in derivati di 110 tonnellate. La variazione del fair value (valore equo) dello strumento di copertura è la variazione totale del fair value (valore equo) dei derivati che formano il volume totale di 110 tonnellate. Questi derivati possono avere (e probabilmente hanno) elementi portanti diversi (ad esempio i tassi forward) perché sono stati sottoscritti in momenti diversi (compresa la loro possibile designazione nella relazione di copertura dopo la rilevazione iniziale).

B6.5.20 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 e abbia poi, in sede di riequilibrio, ridotto tale volume di 10 tonnellate, l'elemento coperto post-riequilibrio è costituito da 90 tonnellate coperte a CU80. Le 10 tonnellate dell'elemento coperto che non fanno più parte della relazione di copertura sono contabilizzate conformemente ai requisiti per la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura (cfr. paragrafi 6.5.6–6.5.7 e B6.5.22–B6.5.28).

B6.5.21 Al momento del riequilibrio di una relazione di copertura, l'entità deve aggiornare l'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata (residua) (cfr. paragrafo B6.4.2). La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata di conseguenza.

Cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura

B6.5.22 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica prospettivamente dalla data in cui non sono più soddisfatti i criteri di ammissibilità.

B6.5.23 L'entità non deve riclassificare, e quindi non deve cessare, una relazione di copertura che:

a) risponde ancora all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità persegue ancora detto obiettivo di gestione del rischio);
b) continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del caso).

B6.5.24 Ai fini del presente Principio la strategia di gestione del rischio dell'entità è distinta dagli obiettivi di gestione del rischio che essa persegue. La strategia di gestione del rischio è stabilità al livello più alto a cui l'entità imposta le modalità di gestione del rischio. In genere la strategia di gestione del rischio individua i rischi ai quali è esposta l'entità e stabilisce come questa vi risponde. Una strategia di gestione del rischio resta in genere in vigore per un periodo prolungato e può prevedere una certa flessibilità di risposta alle mutate circostanze che si verificano durante la sua vigenza (ad esempio, differenze nei livelli dei tassi di interesse o nei prezzi delle merci che determinano una portata diversa della copertura). È di norma riportata in un documento generale che si riversa sui vari livelli dell'entità mediante linee politiche articolate in orientamenti più specifici. L'obiettivo di gestione del rischio per una data relazione di copertura si applica invece solo al livello della relazione stessa e riguarda il modo in cui lo specifico strumento di copertura designato è usato per coprire la specifica esposizione designata come elemento coperto. Pertanto, una strategia di gestione del rischio può comprendere molte relazioni di copertura diverse, i cui obiettivi di gestione del rischio riguardano l'esecuzione di tale strategia globale di gestione del rischio. Per esempio:

a) l'entità gestisce l'esposizione ai tassi di interesse sul finanziamento del debito attenendosi a una strategia che fissa, per l'entità nel suo complesso, le forcelle applicabili alla combinazione di finanziamenti tra tasso variabile e tasso fisso. La strategia prevede di mantenere il debito a tasso fisso a una percentuale compresa tra il 20 e il 40 per cento. L'entità decide, secondo una certa frequenza, come dare esecuzione alla strategia (ossia dove situarsi all'interno della forcella compresa tra il 20 e il 40 per cento per l'esposizione al tasso di interesse fisso) in funzione del livello dei tassi di interesse. Se questi sono bassi, l'entità opta per il tasso fisso per un volume di debito maggiore a quello che caratterizza i periodi di tassi di interesse elevati. L'entità ha un debito di CU100 a tasso variabile di cui permuta CU30 con un'esposizione a tasso fisso. L'entità approfitta dei bassi tassi di interesse per emettere, sotto forma di obbligazione a tasso fisso, altri CU50 di debito per finanziare un grande investimento. Dati i bassi tassi di interesse, l'entità decide di mantenere un'esposizione a tasso fisso pari al 40 per cento del debito totale, diminuendo di CU20 la misura in cui copriva in precedenza l'esposizione a tasso variabile e ottenendo quindi un'esposizione a tasso fisso pari a CU60. In quest'ipotesi la strategia di gestione del rischio resta di per sé invariata. Quel che cambia è invece l'esecuzione di tale strategia da parte dell'entità, il che significa che per i CU20 di esposizione a tasso variabile coperti in precedenza è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio (al livello della relazione di copertura). In questo caso, quindi, deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura per i CU20 dell'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza. Ne potrebbe conseguire la riduzione, di un importo nominale di CU20, della posizione swap ma, secondo le circostanze, l'entità potrebbe decidere di conservare il volume di swap, usandolo, ad esempio, per coprire un'altra esposizione, oppure potrebbe inserirlo in un portafoglio di negoziazione. Per converso, se permutasse invece parte del debito a tasso fisso con un'esposizione a tasso variabile, l'entità dovrebbe mantenere la contabilizzazione delle operazioni di copertura per l'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza;
b) alcune esposizioni derivano da posizioni che cambiano spesso, ad esempio il rischio su tasso di interesse di un portafoglio aperto di strumenti di debito. L'aggiunta di nuovi strumenti di debito e l'eliminazione contabile di altri modificano continuamente questo tipo di esposizione (in modo diverso dalla liquidazione di una posizione giunta a scadenza). Si tratta di un processo dinamico in cui sia l'esposizione sia gli strumenti di copertura usati per gestirla non restano gli stessi a lungo. Se ha un'esposizione di questo tipo, al variare dell'esposizione l'entità rettifica quindi spesso gli strumenti di copertura usati per gestire il rischio di tasso di interesse. Gli strumenti di debito con 24 mesi di vita residua, ad esempio, sono designati come elemento coperto per il rischio di tasso di interesse a 24 mesi. La stessa procedura si applica ad altri intervalli temporali o scadenze. Trascorso un breve periodo, l'entità cessa le relazioni di copertura designate in precedenza per scadenza (tutte, alcune o parte di una o più relazioni) e ne designa di nuove, sempre per scadenza, in funzione delle loro dimensioni e degli strumenti di copertura esistenti al momento. In quest'ipotesi la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura implica che per tali relazioni di copertura l'entità fa riferimento al nuovo strumento di copertura e al nuovo elemento coperto anziché a quelli designati in precedenza. La strategia di gestione del rischio resta invariata, ma viene a mancare l'obiettivo di gestione del rischio per le relazioni di copertura designate in precedenza, che in quanto tali non esistono più. In questa situazione la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica nella misura in cui è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio: dipende dalla situazione dell'entità e potrebbe riguardare, ad esempio, tutte le relazioni di copertura per una data scadenza, solo alcune di esse oppure solo parte di una di tali relazioni;
c) l'entità conduce una strategia di gestione del rischio con cui gestisce il rischio di cambio delle vendite programmate e i crediti che ne derivano. Secondo tale strategia l'entità gestisce il rischio di cambio come relazione specifica di copertura soltanto fino alla rilevazione del credito. Dopo quel momento, non gestisce più il rischio di cambio in base a tale relazione specifica di copertura; invece, gestisce assieme il rischio di cambio dei crediti, debiti e derivati (non collegati alle operazioni programmate in sospeso) denominati nella stessa valuta estera. Ai fini contabili, il sistema funziona come una copertura «naturale», perché l'utile (perdita) derivante dal rischio di cambio su tutti questi elementi è rilevato immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio. Ai fini contabili, quindi, se è designata per il periodo fino alla data di pagamento, la relazione di copertura deve cessare al momento della rilevazione del credito, perché non si applica più l'obiettivo di gestione del rischio della relazione di copertura originaria. Il rischio di cambio è ora gestito secondo la stessa strategia ma su una base diversa. Se invece l'entità ha un diverso obiettivo di gestione del rischio e gestisce il rischio di cambio come una singola relazione di copertura continuativa, specificamente per le vendite programmate e per il credito che ne deriva, fino alla data di regolamento, la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua fino a tale data.

B6.5.25 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere:

a) sulla relazione di copertura nel suo complesso oppure
b) su parte della relazione di copertura (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la parte restante).

B6.5.26 La relazione di copertura cessa integralmente quando cessa, nel suo complesso, di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:

a) la relazione di copertura non risponde più all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità non persegue più detto obiettivo di gestione del rischio);
b) è venduto o cessa lo strumento di copertura (per tutto il volume che era parte della relazione di copertura);
c) viene a mancare la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ovvero l'effetto del rischio di credito assume prevalenza sulle variazioni di valore determinate da detta relazione economica.

B6.5.27 La relazione di copertura cessa in parte (mentre la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la restante parte) quando solo una sua parte cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:

a) al riequilibrio della relazione di copertura il rapporto di copertura può essere rettificato in modo che parte del volume dell'elemento coperto sia esclusa dalla relazione di copertura (cfr. paragrafo B6.5.20); la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa quindi solo per il volume dell'elemento coperto che non fa più parte della relazione di copertura;
b) quando il verificarsi della parte del volume dell'elemento coperto che costituisce un'operazione programmata (o una sua componente) non è più altamente probabile, la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa solo per il volume dell'elemento coperto il cui verificarsi non è più altamente probabile. Se in passato l'entità ha tuttavia designato coperture di operazioni programmate per poi stabilire che non era più previsto che queste si verificassero, ne viene messa in discussione la capacità di prevedere con accuratezza le operazioni programmate nei casi che implicano operazioni programmate analoghe. Questo influisce sulla valutazione dell'alta probabilità di operazioni programmate analoghe (cfr. paragrafo 6.3.3) e quindi della loro eventuale ammissibilità come elementi coperti.

B6.5.28 L'entità può designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, per la quale è cessata (totalmente o parzialmente) la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Questa situazione non costituisce la prosecuzione di una relazione di copertura bensì un nuovo inizio. Per esempio:

a) uno strumento di copertura subisce un tale deterioramento del credito che l'entità lo sostituisce con un altro. Questo significa che la relazione di copertura originaria ha mancato l'obiettivo di gestione del rischio e cessa quindi totalmente. Il nuovo strumento di copertura è designato come copertura della stessa esposizione coperta in precedenza e forma una relazione di copertura nuova. Pertanto, le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto sono valutate a partire dalla data di designazione della nuova relazione di copertura e in riferimento ad essa, piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura originaria;
b) la relazione di copertura cessa prima della scadenza. Lo strumento di copertura di tale relazione di copertura può essere designato come strumento di copertura di un'altra relazione (ad esempio quando, al momento del riequilibrio, il rapporto di copertura è rettificato con un aumento del volume dello strumento di copertura oppure quando è designata una relazione di copertura completamente nuova).

Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni

B6.5.29 Un'opzione può essere considerata legata a un periodo di tempo quando il suo valore temporale rappresenta il costo della prestazione di protezione al possessore su un dato arco di tempo. L'aspetto pertinente per valutare se l'opzione copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. Pertanto, l'entità deve valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera a)] secondo la sua natura (sia la relazione di copertura una copertura di flusso finanziario o una copertura di fair value (valore equo)].

a) Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui il valore temporale si configura come costo. Il caso si verifica, per esempio, quando il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto che determina la rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi dell'operazione (ad esempio, l'entità copre un acquisto di merce, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il rischio di prezzo sulla merce e include i costi dell'operazione nella valutazione iniziale delle rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, il valore temporale dell'opzione influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto. Analogamente, l'entità che copre una vendita di merce, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include il valore temporale dell'opzione nel costo della vendita (il valore temporale è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).
b) Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura dell'elemento coperto è tale che il valore temporale si configura come costo dell'ottenimento della protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'operazione che implica il concetto di costo dell'operazione in conformità alla lettera a)]. Ad esempio, se le rimanenze di merci sono coperte per sei mesi contro un calo del fair value (valore equo) con un'opzione su merci della stessa durata, il valore temporale dell'opzione è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammortizzato in modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un'opzione su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione del valore temporale dell'opzione sull'arco di tale periodo di 18 mesi.

B6.5.30 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio, influiscono anche sul periodo di ammortamento del valore temporale di un'opzione che copre un elemento relativo a un periodo di tempo, il quale coincide con il periodo in cui, secondo la contabilizzazione delle operazioni di copertura, il valore intrinseco dell'opzione può incidere sull'utile (perdita) d'esercizio. Ad esempio, se è usata un'opzione su tassi di interesse (cap) per tutelare dagli aumenti dell'interesse passivo su un'obbligazione a tasso variabile, il valore temporale di tale cap è ammortizzato nell'utile (perdita) d'esercizio sull'arco dello stesso periodo durante il quale il suo valore intrinseco inciderebbe sull'utile (perdita) d'esercizio, vale a dire:

a) se il cap copre gli aumenti dei tassi di interesse durante i primi tre dei cinque anni di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato nell'arco dei primi tre anni;
b) se il cap è un'opzione con decorrenza posticipata (forward start option) che copre gli aumenti dei tassi di interesse per gli anni due e tre dei cinque di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato negli anni due e tre.

B6.5.31 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica anche alla combinazione di un'opzione acquistata e una venduta (ossia, opzione put e opzione call) che alla data di designazione come strumento di copertura ha valore temporale netto nullo (comunemente: «collar a costo zero»). In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del valore temporale nelle altre componenti di conto economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del valore temporale nell'arco dell'intero periodo della relazione di copertura è nulla. Pertanto, se il valore temporale dell'opzione riguarda:

a) un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo del valore temporale al termine della relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera b)], è nullo;
b) un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'ammortamento relativo al valore temporale è nullo.

B6.5.32 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica solo se il valore temporale riguarda l'elemento coperto (valore temporale allineato). Il valore temporale di un'opzione riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti dell'opzione (quali importo nominale, vita e sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti dell'opzione e l'elemento coperto, l'entità deve determinare il valore temporale allineato, ossia la quota del valore temporale inclusa nel premio (valore temporale effettivo) che riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.15). L'entità determina il valore temporale allineato ricorrendo alla valutazione dell'opzione che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.

B6.5.33 Se valore temporale effettivo e valore temporale allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.15, come segue:

a) se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è superiore al valore temporale allineato, l'entità deve:

i) determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al valore temporale allineato; e
ii) contabilizzare le differenze tra i due valori temporali nelle variazioni del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

b) se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è inferiore al valore temporale allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata di fair value (valore equo):

i) del valore temporale effettivo o, se inferiore,
ii) del valore temporale allineato.

L'eventuale parte restante della variazione di fair value (valore equo) del valore temporale effettivo deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari

B6.5.34 Un contratto forward può essere considerato relativo a un periodo di tempo perché il suo elemento forward rappresenta una remunerazione per un periodo di tempo (ovvero la durata per la quale è determinato). Tuttavia, l'aspetto pertinente per valutare se lo strumento di copertura copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. L'entità deve quindi valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafi 6.5.16 e 6.5.15, lettera a)] in base alla natura di tale elemento (sia la relazione di copertura una copertura di flussi finanziari o una copertura di fair value (valore equo)].

a) L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui l'elemento forward si configura come costo. Il caso si verifica, per esempio, quando l'elemento forward riguarda un elemento coperto che determina la rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi dell'operazione (ad esempio, l'entità copre un acquisto di rimanenze denominato in valuta estera, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il rischio di cambio e include i costi dell'operazione nella valutazione iniziale delle rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, l'elemento forward influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto. Analogamente, l'entità che copre contro il rischio di cambio una vendita di merce denominata in valuta estera, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include l'elemento forward nel costo della vendita (l'elemento forward è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).
b) L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura dell'elemento coperto è tale che l'elemento forward si configura come costo dell'ottenimento della protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'operazione che implica il concetto di costo dell'operazione in conformità alla lettera a)]. Ad esempio, se le rimanenze di merci sono coperte per sei mesi contro le variazioni del fair value (valore equo) con un contratto forward su merci della stessa durata, l'elemento forward del contratto forward è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammortizzato in modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un contratto forward su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione dell'elemento forward del contratto forward sull'arco di tale periodo di 18 mesi.

B6.5.35 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio, influiscono anche sul periodo di ammortamento dell'elemento forward di un contratto forward che copre un elemento relativo a un periodo di tempo, ossia sull'arco del periodo cui si riferisce l'elemento forward. Per esempio, se il contratto forward copre l'esposizione alla variabilità dei tassi di interesse a tre mesi per un periodo di tre mesi con inizio tra sei mesi, l'elemento forward è ammortizzato sull'arco del periodo che va dal mese sette al mese nove.

B6.5.36 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward conformemente al paragrafo 6.5.16 si applica anche se l'elemento forward è nullo alla data in cui il contratto forward è designato come strumento di copertura. In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del fair value (valore equo) attribuibili all'elemento forward nelle altre componenti di conto economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del fair value (valore equo) attribuibile all'elemento forward nell'arco dell'intero periodo della relazione di copertura è nullo. Quindi, se l'elemento forward di un contratto forward riguarda:

a) un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo relativo all'elemento forward al termine della relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 6.5.15, lettera b), e 6.5.16), è nullo;
b) un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'importo per l'ammortamento relativo all'elemento forward è nullo.

B6.5.37 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward in conformità al paragrafo 6.5.16 si applica solo se l'elemento forward riguarda l'elemento coperto (elemento forward allineato). L'elemento forward di un contratto forward riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti del contratto forward (quali importo nominale, vita e sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti del contratto forward e l'elemento coperto, l'entità deve determinare l'elemento forward allineato, ossia la quota dell'elemento forward inclusa nel contratto forward (elemento forward effettivo) che riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.16). L'entità determina l'elemento forward allineato ricorrendo alla valutazione del contratto forward che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.

B6.5.38 Se elemento forward effettivo e elemento forward allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.16, come segue:

a) se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è superiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve:

i) determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base all'elemento forward allineato;
ii) contabilizzare le differenze tra i due elementi forward nelle variazioni del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

b) se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è inferiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata di fair value (valore equo):

i) dell'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo o, se inferiore,
ii) dell'importo in valore assoluto dell'elemento forward allineato.

L'eventuale parte restante della variazione di fair value (valore equo) dell'elemento forward effettivo dev'essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

B6.5.39 Quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione di tale strumento come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)], la guida operativa si applica, nei paragrafi B6.5.34–B6.5.38, al differenziale dovuto alla valuta estera esattamente come si applica all'elemento forward di un contratto forward.

Copertura di un gruppo di elementi (sezione 6.6)

Copertura di una posizione netta

Ammissibilità alla contabilizzazione delle operazioni di copertura e designazione delle posizioni nette

B6.6.1 Le posizioni nette sono ammissibili alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se l'entità applica la copertura su base netta ai fini della gestione del rischio. Il fatto che l'entità usi tale tipo di copertura risulta dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. L'entità non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta solo per ottenere un determinato risultato contabile se questa pratica non è seguita nella gestione del rischio. La copertura delle posizioni nette deve essere uno degli elementi di una strategia ben consolidata di gestione del rischio. A tal fine è di norma necessaria l'approvazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di cui allo IAS 24.

B6.6.2 Per esempio, l'entità A, la cui valuta funzionale è la sua moneta locale, assume l'impegno irrevocabile di pagare tra nove mesi FC150 000 per spese pubblicitarie e l'impegno irrevocabile di vendere tra 15 mesi prodotti finiti per FC150 000. L'entità A sottoscrive un derivato in valuta estera con regolamento a nove mesi, tramite il quale riceve FC100 e paga CU70. L'entità A non ha altre esposizioni verso FC. L'entità A non gestisce il rischio di cambio su base netta. L'entità A non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura alla relazione tra il derivato in valuta estera e la posizione netta di FC100 (ottenuta con gli FC150 000 dell'impegno irrevocabile ad acquistare (i servizi pubblicitari) e gli FC149 900 (degli FC150 000) dell'impegno irrevocabile a vendere) per un periodo di nove mesi.

B6.6.3 Se effettivamente gestisce il rischio di cambio su base netta e non sottoscrive il derivato in valuta estera (perché aumenta la sua esposizione al rischio di cambio anziché ridurla), l'entità A si trova per nove mesi in una posizione coperta naturale. Di regola questa posizione coperta non si riflette nel bilancio, perché le operazioni sono rilevate in esercizi futuri diversi. La posizione netta pari a zero è ammissibile alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 6.6.6.

B6.6.4 Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, l'entità deve designare tutto il gruppo di elementi che comprende gli elementi che vanno a formare la posizione netta. L'entità non può designare un importo astratto indefinito di una posizione netta. Per esempio, l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili relativi a un acquisto tra 18 mesi per FC120. L'entità non può designare un importo astratto di una posizione netta per FC20. Deve invece designare un importo lordo per l'acquisto e un importo lordo per la vendita che, insieme, determinano la posizione netta coperta. L'entità deve designare posizioni lorde da cui derivi la posizione netta in modo da essere in grado di rispettare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità.

Applicazione delle disposizioni sull'efficacia della copertura alla copertura delle posizioni nette

B6.6.5 Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), quando copre una posizione netta, l'entità deve prendere in considerazione le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di fair value (valore equo). Per esempio, l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili relativi a un acquisto tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità deve prendere in considerazione la relazione tra:

a) la variazione di fair value (valore equo) sul contratto forward su cambi, assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita;
b) le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.

B6.6.6 Analogamente, se nell'esempio del paragrafo B6.6.5 ha una posizione netta pari a zero, per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità prende in considerazione la relazione tra le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita e le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.

Coperture dei flussi finanziari che costituiscono una posizione netta

B6.6.7 Quando l'entità copre un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia una posizione netta), l'ammissibilità della contabilizzazione delle operazioni di copertura dipende dal tipo di copertura. Se si tratta di una copertura di fair value (valore equo), la posizione netta è ammissibile come elemento coperto. Se si tratta invece della copertura di flussi finanziari, la posizione netta è ammissibile come elemento coperto solo se copre un rischio di cambio e se la sua designazione indica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) e ne precisa natura e volume.

B6.6.8 Per esempio, l'entità ha una posizione netta che consiste in uno strato inferiore di FC100 di vendite e in uno strato superiore di FC150 di acquisti. Vendite e acquisti sono denominati nella stessa valuta estera. Per specificare a sufficienza la designazione della posizione netta coperta, l'entità precisa nella documentazione originaria della relazione di copertura che le vendite possono riguardare il prodotto A o il prodotto B, e gli acquisti il macchinario di tipo A, il macchinario di tipo B o la materia prima A. L'entità indica altresì, per ciascuna natura, i volumi delle operazioni. L'entità documenta che lo strato inferiore delle vendite (FC100) si compone di un volume di vendite programmate dei primi FC70 di prodotto A e dei primi FC30 di prodotto B. Se prevede che tali volumi di vendite incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità lo specifica nella documentazione indicando, ad esempio, i primi FC70 ottenuti con le vendite del prodotto A che si prevede incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 1 e i primi FC30 ottenuti con le vendite del prodotto B che si prevede incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 2. L'entità documenta inoltre che lo strato inferiore degli acquisti (FC150) si compone degli acquisti dei primi FC60 di macchinari di tipo A, dei primi FC40 di macchinari di tipo B e dei primi FC50 di materia prima A. Se prevede che tali volumi di acquisti incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità specifica nella documentazione una disaggregazione dei volumi di acquisti secondo l'esercizio in cui si prevede incidano sull'utile (perdita) (analogamente a come documenta i volumi delle vendite). Per esempio, l'operazione programmata è specificata come segue:

a) i primi FC60 di acquisti di macchinari di tipo A che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei prossimi 10 esercizi a partire dall'esercizio 3;
b) i primi FC40 di acquisti di macchinari di tipo B che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei prossimi 20 esercizi a partire dall'esercizio 4;
c) i primi FC50 di acquisti di materia prima A il cui ricevimento è previsto nell'esercizio 3 e che si prevede siano venduti (ossia che incidano sull'utile (perdita)] in quello stesso esercizio o in quello successivo.

L'indicazione della natura dei volumi delle operazioni programmate comprende aspetti quali l'andamento dell'ammortamento di elementi degli immobili, impianti e macchinari dello stesso tipo, qualora tali elementi abbiano natura tale da far variare l'andamento dell'ammortamento in funzione dell'uso che l'entità fa di detti elementi. Per esempio, se l'entità usa gli elementi dei macchinari di tipo A in due processi produttivi diversi, dai quali derivano, rispettivamente, un ammortamento a quote costanti sull'arco di 10 esercizi e il metodo per unità di prodotto, la documentazione relativa al volume degli acquisti programmati di macchinari di tipo A disaggrega tale volume in base all'andamento dell'ammortamento applicabile.

B6.6.9 Ai fini della copertura dei flussi finanziari di una posizione netta, gli importi determinati in conformità al paragrafo 6.5.11 devono comprendere le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di fair value (valore equo). Tuttavia, le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno un effetto analogo allo strumento di copertura sono rilevate solo quando sono rilevate le operazioni a cui si riferiscono, ad esempio quando la vendita programmata è rilevata come entrata. Per esempio, l'entità ha un insieme di vendite programmate altamente probabili tra nove mesi per FC100 e un insieme di acquisti programmati altamente probabili tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare gli importi da rilevare nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettere a) e b), l'entità confronta

a) la variazione di fair value (valore equo) sul contratto forward su cambi assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore delle vendite programmate altamente probabili e
b) le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli acquisti programmati altamente probabili.

L'entità rileva tuttavia soltanto gli importi collegati al contratto forward su cambi fino al momento della rilevazione a bilancio delle operazioni relative alle vendite programmate altamente probabili, quando è rilevato l'utile (perdita) tratto dalle operazioni programmate (ossia la variazione di valore attribuibile alla variazione del tasso di cambio tra la designazione della relazione di copertura e la rilevazione dell'entrata).

B6.6.10 Analogamente, se nell'esempio ha una posizione netta pari a zero, l'entità confronta le variazioni legate al rischio di cambio del valore delle vendite programmate altamente probabili con le variazioni legate al rischio di cambio del valore degli acquisti programmati altamente probabili. Questi importi sono comunque rilevati solo quando sono rilevate a bilancio le collegate operazioni programmate.

Strati dei gruppi di elementi designati come elemento coperto

B6.6.11 Per gli stessi motivi indicati al paragrafo B6.3.19, la designazione delle componenti strato dei gruppi di elementi esistenti implica l'individuazione specifica dell'importo nominale del gruppo di elementi a partire dal quale è definita la componente strato coperta.

B6.6.12 Una stessa relazione di copertura può comprendere strati di vari gruppi diversi di elementi. Ad esempio, nella copertura di una posizione netta di un gruppo di attività e un gruppo di passività, la relazione di copertura può combinare una componente strato del gruppo di attività e una componente strato del gruppo di passività.

Presentazione dell'utile (perdita) sullo strumento di copertura

B6.6.13 Se sono coperti collettivamente in una copertura dei flussi finanziari, gli elementi possono riguardare voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. La presentazione dell'utile (perdita) di copertura in detto prospetto dipende dal gruppo di elementi.

B6.6.14 Se il gruppo di elementi è privo di posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di spese di cambio che riguardano voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, coperte per il rischio di cambio), l'utile (perdita) sullo strumento di copertura riclassificato deve essere suddiviso tra le diverse voci su cui incidono gli elementi coperti. La suddivisione dev'essere effettuata in modo sistematico e razionale e non può aumentare l'utile (perdita) netto derivante da uno strumento di copertura unico.

B6.6.15 Se il gruppo di elementi invece ha posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di vendite e di spese denominate in valuta estera che sono coperte assieme contro il rischio di cambio), l'entità deve presentare l'utile (perdita) di copertura in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. Citiamo ad esempio la copertura del rischio di cambio di una posizione netta di vendita in valuta estera per FC100 e di spesa in valuta estera per FC80 mediante un contratto forward su cambi di FC20. L'utile (perdita) sul contratto forward su cambi che (quando la posizione netta incide sull'utile (perdita)] è riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio dev'essere presentato in una voce distinta dalla vendita e dalla spesa coperte. Inoltre, se la vendita è effettuata in un periodo precedente a quello della spesa, l'entrata che ne deriva è, in conformità allo IAS 21, ancora valutata al tasso di cambio a pronti. Il collegato utile (perdita) di copertura è presentato in una voce distinta, in modo che l'utile (perdita) rifletta l'effetto della copertura della posizione netta, ed è apportata una rettifica corrispondente alla riserva per la copertura dei flussi finanziari. Se le spese coperte incidono sull'utile (perdita) in un periodo successivo, l'utile (perdita) di copertura precedentemente rilevato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari sulle vendite è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio e presentato come voce distinta dalle voci relative alle spese coperte, che, in conformità allo IAS 21, sono valutate al tasso di cambio a pronti.

B6.6.16 In alcuni tipi di copertura di fair value (valore equo), l'obiettivo principale della copertura non è tanto compensare la variazione di fair value (valore equo) dell'elemento coperto quanto trasformare i flussi finanziari dell'elemento coperto. Ad esempio, l'entità copre il rischio di tasso di interesse di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso mediante un interest rate swap. L'obiettivo della copertura attuata dall'entità è trasformare i flussi finanziari a interesse fisso in flussi finanziari a interesse variabile. Quest'obiettivo si riflette nella contabilizzazione della relazione di copertura mediante assegnazione all'utile (perdita) d'esercizio dell'interesse netto maturato sull'interest rate swap. In caso di copertura di una posizione netta (ad esempio, una posizione netta di un'attività a tasso fisso e una passività a tasso fisso), l'interesse netto maturato deve essere presentato in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. La ragione è che bisogna evitare di rappresentare con importi lordi che si compensano e che sarebbero rilevati in voci distinte l'utile (perdita) netto di uno strumento unico (ad esempio, non rappresentare con un interesse attivo lordo e un interesse passivo lordo il flusso d'interessi netto su un singolo interest rate swap).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CAPITOLO 7)

Disposizioni transitorie (sezione 7.2)

Attività finanziarie possedute per negoziazione

B7.2.1 Alla data dell'applicazione iniziale del presente Principio l'entità deve stabilire se l'obiettivo del modello di business cui si attiene per la gestione di una o più delle sue attività finanziarie soddisfi la condizione del paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione del paragrafo 4.1.2 A, lettera a), oppure se una data attività finanziaria sia ammissibile alla scelta di cui al paragrafo 5.7.5. A tal fine l'entità deve stabilire se le attività finanziarie rispondano alla definizione di «possedute per la negoziazione» come se le avesse acquistate alla data dell'applicazione iniziale.

Riduzione di valore

B7.2.2 All'atto della transizione l'entità dovrebbe cercare di approssimare il rischio di credito alla rilevazione iniziale considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi. L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare, alla data della transizione, se dalla rilevazione iniziale vi sia stato un aumento sensibile del rischio di credito. Se l'entità non è in grado di determinare senza eccessivi costi o sforzi se ciò sia avvenuto, si applica il paragrafo 7.2.20.

B7.2.3 Per determinare il fondo a copertura perdite sugli strumenti finanziari rilevati inizialmente (o gli impegni all'erogazione di finanziamenti o i contratti di garanzia finanziaria con cui l'entità è diventata parte del contratto) prima della data dell'applicazione iniziale, sia all'atto della transizione sia fino all'eliminazione contabile degli elementi in questione l'entità deve prendere in considerazione le informazioni rilevanti per determinare o approssimare il rischio di credito all'atto della rilevazione iniziale. Per determinare o approssimare il rischio di credito iniziale, in conformità ai paragrafi B5.5.1–B5.5.6 l'entità può prendere in considerazione informazioni interne e esterne, comprese informazioni sul portafoglio.

B7.2.4 L'entità che dispone di scarsi dati storici può usare informazioni tratte dai rapporti e dalle statistiche interni (eventualmente generati per decidere se lanciare un nuovo prodotto), informazioni su prodotti analoghi oppure, se pertinenti, le esperienze maturate da gruppi di pari con strumenti finanziari analoghi.

DEFINIZIONI (APPENDICE A)

Derivati

BA.1 Esempi tipici di contratti derivati sono i future e i contratti forward, swap e di opzione. Il derivato ha solitamente un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, lo strumento derivato non richiede al possessore o all'emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. Alternativamente, il derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto può richiedere un pagamento fisso di CU1 000 se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se non è specificato un importo nozionale.

BA.2 La definizione di derivato nel presente Principio include i contratti che sono regolati al lordo con la consegna dello strumento sottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso). L'entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere regolato al netto in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ad esempio un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce a prezzo fisso in data futura). Tale contratto rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che esso sia stato sottoscritto e continui ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le previste disposizioni d'acquisto, vendita o uso dell'entità. Il presente Principio si applica tuttavia a tali contratti per le esigenze di acquisto, vendita o uso previste se l'entità procede a una designazione in conformità al paragrafo 2.5 (cfr. paragrafi 2.4–2.7).

BA.3 Una delle caratteristiche del derivato è che ha un investimento netto iniziale minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti di cui è prevedibile una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato. Il contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Il currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value (valore equo) soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.

BA.4 L'acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata dell'impegno contrattuale non è rilevato come strumento derivato. Il presente Principio richiede invece un'apposita contabilizzazione di tali contratti standardizzati (cfr. paragrafi 3.1.2 e B3.1.3–B3.1.6).

BA.5 La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga un'attività di tale parte contrattuale. La variazione del fair value (valore equo) di un'attività non finanziaria è specifica del proprietario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se la garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell'auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell'auto.

Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione

BA.6 Generalmente la negoziazione riflette un'attiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione che sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal profitto dell'operatore.

BA.7 Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono:

a) passività derivate che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;
b) obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un'entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);
c) passività finanziarie che sono sostenute con l'intenzione di acquistarle a breve termine (ossia uno strumento di debito quotato che l'emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del fair value (valore equo)];
d) passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo. BA.8 Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per negoziazione.


Appendice C

Modifiche ad altri Principi

 

Se non altrimenti specificato, l'entità deve applicare le modifiche riportate nella presente Appendice quando applica l'IFRS 9 nella versione pubblicata nel luglio 2014. Le modifiche incorporano con aggiunte le modifiche pubblicate nell'Appendice C dell'IFRS 9 del 2009, del 2010 e del 2013. Le modifiche riportate nella presente Appendice incorporano anche le modifiche apportate dai Principi pubblicati prima dell'IFRS 9 (2014), anche se tali altri Principi non erano obbligatoriamente in vigore al momento della pubblicazione dell'IFRS 9 (2014). In particolare, le modifiche riportate nella presente Appendice incorporano le modifiche apportate dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

 

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

C1

Il paragrafo 29 è modificato come segue, i paragrafi 39B, 39G e 39U sono eliminati e sono aggiunti i paragrafi 29 A e 39Y:

29 L'entità può designare l'attività finanziaria precedentemente rilevata come attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19 A. L'entità deve indicare il fair value (valore equo) delle attività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.

29A L'entità può designare la passività finanziaria precedentemente rilevata come passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19. L'entità deve indicare il fair value (valore equo) delle passività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.

39B [eliminato]

39G [eliminato]

39U [eliminato]

39Y L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 29, B1-B6, D1, D14, D15, D19 e D20, ha eliminato i paragrafi 39B, 39G e 39U e ha aggiunto i paragrafi 29 A, B8-B8G, B9, D19 A-D19C, D33, E1 ed E2. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C2

Nell'appendice B, i paragrafi B1-B6 sono modificati come segue e sono aggiunti un titolo e i paragrafi B8- B8G e un titolo e il paragrafo B9:

B1 L'entità deve applicare le seguenti eccezioni:

a) eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);
b) contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi B4–B6);
c) partecipazioni di minoranza (paragrafo B7);
d) classificazione e valutazione delle attività finanziarie (paragrafi B8-B8C);
e) riduzione di valore delle attività finanziarie (paragrafi B8D-B8G);
f) derivati incorporati (paragrafo B9) e
g) finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12).

Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie

B2A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, il neo-utilizzatore deve applicare prospetticamente le disposizioni sull'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se il neo-utilizzatore ha eliminato contabilmente attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di un'operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non deve rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse soddisfino i requisiti per essere rilevate a seguito di un'operazione o di un evento successivo).

B3 Nonostante quanto disposto al paragrafo B2, l'entità può applicare retroattivamente le disposizioni relative all'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 a partire da una data a scelta dell'entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare l'IFRS 9 alle attività e passività finanziarie eliminate contabilmente come risultato di operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale delle operazioni.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

B4 Secondo quanto richiesto dall'IFRS 9, alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve:

a) valutare tutti i derivati al fair value (valore equo) e
b) eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.

B5 L'entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo l'IFRS 9 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è un'opzione venduta a se stante o un'opzione venduta netta, o quando l'elemento coperto è una posizione netta in una copertura dei flussi finanziari per un rischio diverso dal rischio di cambio). Tuttavia, se l'entità ha designato la posizione netta come elemento di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare come elemento di copertura conformemente agli IFRS un singolo elemento all'interno della posizione netta o la posizione netta stessa se soddisfa le disposizioni di cui al paragrafo 6.6.1 dell'IFRS 9, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.

B6 Se prima della data di passaggio agli IFRS l'entità ha classificato come operazione di copertura un'operazione che non soddisfa i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dell'IFRS 9, l'entità deve applicare i paragrafi 6.5.6 e 6.5.7 dell'IFRS 9 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.

Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari

B8 L'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4.1.2 o 4.1.2 A dell'IFRS 9.

B8A Se non è fattibile valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42R dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).

B8B Se non è fattibile valutare se il fair value (valore equo) dell'elemento di pagamento anticipato è insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, senza tener conto dell'eccezione per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42S dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).

B8C Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse effettivo di cui all'IFRS 9, il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS deve essere il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il nuovo costo ammortizzato della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS.

Riduzione di valore delle attività finanziarie

B8D L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9, fatti salvi i paragrafi 7.2.15 e 7.2.18-7.2.20 dello stesso IFRS.

B8E Alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui gli strumenti finanziari sono stati inizialmente rilevati (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria, alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6 dell'IFRS 9) e per compararlo al rischio di credito alla data del passaggio agli IFRS (cfr. anche paragrafi B7.2.2-B7.2.3 dell'IFRS 9).

B8F Per determinare se vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, l'entità può applicare:

a) le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.27-B5.5.29 dell'IFRS 9 e
b) la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9 per i pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul livello dello scaduto.

B8G Se alla data di passaggio agli IFRS determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dello strumento finanziario richiedesse un costo o uno sforzo eccessivi, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo B8E, lettera a)].

Derivati incorporati

B9 Il neo-utilizzatore degli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più recente tra le due seguenti: la data in cui è diventato parte del contratto o la data per la quale è richiesta la rideterminazione del valore conformemente al paragrafo B4.3.11 dell'IFRS 9.

C3

Nell'Appendice D, i paragrafi D1, D14, D15, D19 e D20 e il titolo che precede il paragrafo D19 sono modificati come segue e sono aggiunti i paragrafi D19 A-D19C e, dopo il paragrafo D32, un titolo e il paragrafo D33.

D1 L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

a)
j) designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafi D19-D19C);
k)
r) accordi a controllo congiunto (paragrafo D31);
s) costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (paragrafo D32); e
t) designazione dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafo D33).

L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

D14 Quando l'entità redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a) al costo, o
b) in conformità all'IFRS 9.

D15 Se il neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità allo IAS 27, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti importi nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria di apertura separato redatto in conformità agli IFRS:

a) al costo determinato in conformità allo IAS 27, o
b) al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:

i) il fair value (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS dell'entità nel suo bilancio separato, o
ii) il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a tale data.

Il neo-utilizzatore può scegliere il criterio i) o ii) di cui sopra per valutare la propria partecipazione in ciascuna controllata, joint venture o società collegata che decide di valutare utilizzando il sostituto del costo.

Designazione degli strumenti finanziari rilevati precedentemente

D19 L'IFRS 9 consente di designare la passività finanziaria (a condizione che soddisfi determinati criteri) come passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Nonostante detta disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare tutte le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 a tale data.

D19A L'entità può designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

D19B L'entità può designare l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come rilevato al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

D19C Per la passività finanziaria designata come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9 creerebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.

Valutazione al fair value (valore equo) delle attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale

D20 Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, l'entità può applicare prospetticamente le disposizioni del paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9 alle operazioni effettuate alla data del passaggio agli IFRS o dopo di essa.

Designazione dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari

D33 L'IFRS 9 consente di designare al momento dell'emissione taluni contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. il paragrafo 2.5 dell'IFRS 9). Nonostante questa disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare i contratti già esistenti a tale data come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma solo se a tale data soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 e l'entità designa tutti i contratti analoghi.

C4

Nell'Appendice E sono aggiunti un titolo e i paragrafi E1 e E2:

Esenzione dall'obbligo di rideterminare i valori delle informazioni comparative ai fini dell'IFRS 9

E1 Se il primo esercizio dell'entità redatto in conformità agli IFRS inizia prima del 1o gennaio 2019 e l'entità applica la versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), le informazioni comparative nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS non devono essere conformi all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative o alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), nella misura in cui le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 si riferiscono a elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Per detta entità, il riferimento alla «data di passaggio agli IFRS» deve essere inteso, solo nel caso dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9 (2014), come riferito all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS.

E2 L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014) nel primo anno di passaggio deve:

a) applicare le disposizioni dei precedenti principi contabili in luogo delle disposizioni dell'IFRS 9 alle informazioni comparative riguardanti gli elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9;
b) rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato nella redazione delle informazioni;
c) trattare qualsiasi rettifica del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo (ossia il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base a precedenti Principi contabili) rispetto al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS (ossia il primo esercizio che include informazioni conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014)] dovuto al cambiamento di principio contabile e fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 28, lettere a)-e) e lettera f), punto i), dello IAS 8. Il paragrafo 28, lettera f), punto i), si applica solo agli importi esposti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo;
d) applicare il paragrafo 17, lettera c), dello IAS 1 per fornire informazioni integrative aggiuntive, quando la conformità alle specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico dell'entità.

 

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

C5

Il paragrafo 6 è modificato come segue ed è aggiunto il paragrafo 63C:

6. Il presente IFRS non si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dei paragrafi 8-10 dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003) [nota omessa] oppure dei paragrafi 2.4-2.7 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

63C L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

IFRS 3 Aggregazioni aziendali

C6

I paragrafi 16, 42, 53, 56 e 58 sono modificati come segue, i paragrafi 64 A, 64D e 64H sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 64L.

16. In alcune situazioni, gli IFRS dispongono un diverso trattamento contabile, a seconda del modo in cui l'entità classifica o designa una particolare attività o passività. Esempi di classificazioni o designazioni che l'acquirente deve effettuare sulla base delle condizioni pertinenti in essere alla data di acquisizione includono:

a) la classificazione di particolari attività e passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o al costo ammortizzato o come attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari;
b) la designazione dello strumento derivato come strumento di copertura in conformità all'IFRS 9 e
c) la verifica per stabilire se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario in conformità all'IFRS 9 (che è una questione di «classificazione» nel senso in cui lo stesso IFRS utilizza questo termine).

42. Nell'aggregazione aziendale realizzata in più fasi l'acquirente deve ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'acquisita al rispettivo fair value (valore equo) alla data di acquisizione e rilevare l'utile o la perdita eventualmente risultanti nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo, come appropriato. Negli esercizi precedenti l'acquirente può aver rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni del valore della propria interessenza nell'acquisita. In tal caso, l'ammontare rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere rilevato analogamente a quanto stabilito nel caso in cui l'acquirente avesse dismesso direttamente l'interessenza posseduta in precedenza.

53. I costi correlati all'acquisizione sono i costi che l'acquirente sostiene per realizzare l'aggregazione aziendale. Questi costi includono provvigioni di intermediazione; spese di consulenza, legali, contabili, per perizie nonché altre spese professionali o consulenziali; costi amministrativi generali, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni interne; nonché i costi di registrazione ed emissione di titoli di debito e di titoli azionari. L'acquirente deve contabilizzare i costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, con un'unica eccezione. I costi di emissione di titoli di debito o di titoli azionari devono essere rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 32 e dall'IFRS 9.

56. Dopo la rilevazione iniziale e fino a quando la passività non è estinta, cancellata o scaduta, l'acquirente deve valutare la passività potenziale rilevata nell'aggregazione aziendale al valore maggiore tra:

a) l'ammontare che sarebbe rilevato in conformità allo IAS 37 e
b) l'importo rilevato inizialmente, dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità ai principi dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

La disposizione precedente non si applica ai contratti contabilizzati in conformità all'IFRS 9.

58. Alcune variazioni del fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che l'acquirente rileva dopo la data di acquisizione possono risultare da ulteriori informazioni ottenute dall'acquirente dopo tale data su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione. Tali variazioni sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione secondo quanto disposto dai paragrafi 45-49. Tuttavia, non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione le variazioni risultanti da eventi successivi alla data di acquisizione, quali il conseguimento di un obiettivo di reddito, il raggiungimento di un prezzo azionario specifico o il raggiungimento di un traguardo importante nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. L'acquirente deve contabilizzare le variazioni del fair value (valore equo) del corrispettivo potenziale che non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione nel modo seguente:

a)

gli altri corrispettivi potenziali che:

i) rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 devono essere valutati al fair value (valore equo) a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del fair value (valore equo) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9;
ii) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 devono essere valutati al fair value (valore equo) a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del fair value (valore equo) devono essere rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

64 A [eliminato]
64D [eliminato]
64H [eliminato]
64L L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 16, 42, 53, 56, 58 e B41 e ha eliminato i paragrafi 64 A, 64D e 64H. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C7

Nell'Appendice B, il paragrafo B41 è modificato come segue:

B41 L'acquirente non deve rilevare, alla data di acquisizione, un accantonamento per svalutazione separato per le attività acquisite nell'aggregazione aziendale e valutate ai rispettivi fair value (valore equo) alla data di acquisizione, perché gli effetti dell'incertezza sui flussi finanziari futuri sono già inclusi nella valutazione del fair value (valore equo). Per esempio, poiché il presente IFRS prevede che l'acquirente debba valutare i crediti acquisiti, inclusi i finanziamenti, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione nella contabilizzazione dell'aggregazione aziendale l'acquirente non rileva un accantonamento per svalutazione separato per i flussi finanziari contrattuali considerati non recuperabili a tale data o un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti.

 

IFRS 4 Contratti assicurativi

C8 [Non applicabile alle disposizioni]

C9

I paragrafi 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35 e 45 sono modificati come segue, i paragrafi 41C, 41D e 41F sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 41H:

3. Il presente IFRS non prende in considerazione altri aspetti dei criteri contabili adottati dagli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie gestite dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (cfr. lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 Strumenti finanziari), eccetto le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45.
4. L'entità non deve applicare il presente IFRS a:

a)
d) contratti di garanzia finanziaria, a meno che l'emittente abbia precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e non abbia adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, nel qual caso l'emittente può scegliere di applicare lo IAS 32, l'IFRS 7 e l'IFRS 9 o il presente IFRS a tali contratti di garanzia finanziaria. L'emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;
e)

7. L'IFRS 9 prevede che l'entità separi alcuni derivati incorporati dal relativo contratto primario, li valuti al fair value (valore equo) e includa le variazioni del fair value (valore equo) nell'utile (perdita) d'esercizio. L'IFRS 9 si applica ai derivati incorporati di un contratto assicurativo, fatta eccezione per i derivati incorporati che costituiscono di per sé un contratto assicurativo.

8. Un'eccezione alle disposizioni dell'IFRS 9 è costituita dal fatto che l'assicuratore non è tenuto a separare, e valutare al fair value (valore equo), l'opzione di un assicurato di riscattare il contratto assicurativo per un importo fisso (o per un importo basato su un importo fisso e un tasso di interesse), anche se il prezzo di esercizio differisce dal valore contabile della passività assicurativa primaria. Tuttavia, le disposizioni dell'IFRS 9 si applicano all'opzione put, o all'opzione di riscatto in contanti incorporata nel contratto assicurativo, se il valore di riscatto varia in risposta al cambiamento di una variabile finanziaria (come un prezzo o un indice relativo ad azioni o merci) o di una variabile non finanziaria che non è specifica di una delle controparti contrattuali. Inoltre, tali disposizioni si applicano anche se la capacità dell'assicurato di esercitare l'opzione put o l'opzione di riscatto è susseguente ad un cambiamento di dette variabili (per esempio, l'opzione put che può essere esercitata se un indice di mercato azionario raggiunge un livello stabilito).

12. Per separare un contratto, l'assicuratore deve:

a) applicare il presente IFRS alla componente assicurativa;
b) applicare l'IFRS 9 alla componente di deposito.

34. Alcuni contratti assicurativi contengono un elemento di partecipazione discrezionale, nonché una componente garantita. L'emittente di tali contratti:

a)
d) deve, se il contratto contiene un derivato incorporato rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, applicare l'IFRS 9 a tale derivato incorporato;
e)

Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari

35. Le disposizioni di cui al paragrafo 34 si applicano anche agli strumenti finanziari che contengono un elemento di partecipazione discrezionale. Inoltre:

a) se l'emittente classifica l'intero elemento di partecipazione discrezionale come passività, deve applicare la verifica di congruità delle passività, di cui ai paragrafi 15-19, all'intero contratto (ossia alla componente garantita e all'elemento di partecipazione discrezionale). L'emittente non è tenuto a determinare l'importo che deriverebbe dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita;
b) se l'emittente classifica tale elemento, o parte di esso, come una componente distinta del patrimonio netto, la passività rilevata per l'intero contratto non deve essere inferiore all'importo risultante dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita. Il suddetto importo deve includere il valore intrinseco, ma non necessariamente il valore temporale, dell'opzione di riscatto del contratto se il paragrafo 9 esenta tale opzione dalla valutazione al fair value (valore equo). L'emittente non è tenuto a indicare l'importo che deriverebbe dall'applicazione dell'IFRS 9 alla componente garantita, né a esporlo separatamente. Inoltre, l'emittente non è tenuto a determinare tale importo se la passività totale rilevata è chiaramente superiore;
c)

41C [eliminato]
41D [eliminato]
41F [eliminato]
41H L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 7, 8, 12, 34, 35, 45, l'Appendice A e i paragrafi B18-B20 e ha eliminato i paragrafi 41C, 41D e 41F. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.
45. Nonostante il paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, quando l'assicuratore cambia i principi contabili per le passività assicurative, gli è consentito, ma non richiesto, riclassificare alcune o tutte le attività finanziarie così che esse siano valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tale riclassificazione è consentita se l'assicuratore cambia i propri principi contabili quando applica per la prima volta il presente IFRS e se effettua un successivo cambiamento di principio consentito dal paragrafo 22. La riclassificazione è un cambiamento di principio contabile; pertanto si applica lo IAS 8.

C10

Nell'Appendice A la definizione del termine «componente di deposito» è modificata come segue:

Componente di deposito

La componente contrattuale non contabilizzata come derivato ai sensi dell'IFRS 9, mentre se fosse uno strumento separato rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

C11

Nell'Appendice B, i paragrafi B18-B20 sono modificati come segue:

B18 I seguenti sono esempi di contratti assicurativi, nel caso in cui il trasferimento di rischio assicurativo è significativo:

a)
g) contratti di assicurazione del credito che assicurano pagamenti prestabiliti al fine di risarcire l'assicurato della perdita subita a causa dell'inadempienza del debitore al pagamento dovuto sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate dello strumento di debito. Questi contratti potrebbero assumere diverse forme giuridiche, come una garanzia finanziaria, alcune forme di lettere di credito, un contratto per il default del derivato di credito o un contratto assicurativo. Tuttavia, sebbene questi contratti soddisfino la definizione di contratto assicurativo, essi soddisfano anche la definizione di contratto di garanzia finanziaria descritta nell'IFRS 9 e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 32 [nota omessa] e dell'IFRS 9, e non del presente IFRS (cfr. paragrafo 4, lettera d)]. Tuttavia, se l'emittente dei contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare lo IAS 32 [nota omessa] e l'IFRS 9 o il presente IFRS a tali contratti di garanzia finanziaria;
h)

B19 Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:

a)
e) strumenti derivati che espongono la parte al rischio finanziario ma non al rischio assicurativo, in quanto impongono alla parte di effettuare i pagamenti esclusivamente in base alle variazioni di una o più delle seguenti variabili specificate: tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile prestabilita, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (cfr. IFRS 9);
f) una garanzia relativa al credito (o una lettera di credito, un contratto per il default del derivato di credito o un contratto assicurativo del credito) che obbliga a pagamenti anche se l'assicurato non ha subito una perdita a causa dell'inadempienza del debitore al pagamento dovuto (cfr. IFRS 9);
g)

B20 Se i contratti di cui al paragrafo B19 generano attività o passività finanziarie, allora rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Tra l'altro, ciò implica che le parti contrattuali adottino quella che a volte viene definita contabilizzazione di deposito, che comporta quanto segue:

a)

 

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

C12

Il paragrafo 5 è modificato come segue, i paragrafi 44F e 44 J sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 44K:

5. Le disposizioni in materia di valutazione di cui al presente IFRS [nota omessa] non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dagli IFRS indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione:

a)
c) attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;
d)

44F [eliminato]

44J [eliminato]

44K L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato i paragrafi 44F e 44 J. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative

C13

I paragrafi 2-5, 8-11, 14, 20, 28-30, 36 e 42C-42E sono modificati come segue, i paragrafi 12, 12 A, 16, 22-24, 37, 44E, 44F e 44H-44 J, 44N, 44S-44 W e 44Y sono eliminati e sono aggiunti vari titoli e i paragrafi 5 A, 10 A, 11 A, 11B, 12B-12D, 16 A, 20 A, 21 A-21D, 22 A-22C, 23 A-23F, 24 A-24G, 35 A-35N, 42I-42S, 44Z e 44ZA.

2.Le disposizioni contenute nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e nell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

a) le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi a interessenze in una controllata, collegata o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32;
b)
d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente IFRS si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi, se l'IFRS 9 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, l'emittente deve applicare il presente IFRS ai contratti di garanzia finanziaria se applica l'IFRS 9 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se decide, in base al paragrafo 4, lettera d), dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione;
e) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, ai quali si applica il presente IFRS;
f)

4. Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS.

5. Il presente IFRS si applica ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

5A Le disposizioni in materia di informazioni integrative sul rischio di credito di cui ai paragrafi 35 A- 35N si applicano ai diritti che l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti prevede siano contabilizzati conformemente all'IFRS 9 ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore. Ogni riferimento a attività finanziarie o strumenti finanziari nei predetti paragrafi si intende riferito anche ai suddetti diritti, se non altrimenti specificato.

8. Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, specificate nell'IFRS 9, deve essere indicato o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:

a) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e ii) quelle obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9;
b)-d) [eliminati]
e) passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e ii) quelle che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9;
f) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
g) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
h) attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, indicando separatamente: i) le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 e ii) gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati come tali al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9.

Attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

9. Se l'entità ha designato come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio l'attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie) che sarebbe altrimenti valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato, essa deve indicare:

a) la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo 36, lettera a)] dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) alla data di chiusura dell'esercizio;
b) l'importo per il quale qualsiasi derivato su crediti correlato o strumento similare attenua la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo 36, lettera b)];
c) l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) attribuibile alle variazioni del rischio di credito dell'attività finanziaria determinato o:

i)

d) l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) di qualsiasi derivato su credito correlato o strumento similare indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell'esercizio sia il valore complessivo a partire da quando l'attività finanziaria è stata designata.

10. Se l'entità ha designato la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9), deve indicare:

a) cumulativamente, l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività);
b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto;
c)i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi;
d) se la passività è eliminata contabilmente nel corso dell'esercizio, l'importo (eventuale) esposto nelle altre componenti di conto economico complessivo realizzato con l'eliminazione contabile.

10A Se l'entità ha designato la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare tutte le variazioni del fair value (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9), deve indicare:

a) l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività); e
b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.

11. L'entità deve inoltre fornire:

a) la descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), del paragrafo 10 A, lettera a), e del paragrafo 5.7.7, lettera a), dell'IFRS 9, ivi compresa la spiegazione del perché il metodo è appropriato;
b) se l'entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), o del paragrafo 10 A, lettera a), o del paragrafo 5.7.7., lettera a), dell'IFRS 9 non rappresentino fedelmente la variazione del fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'entità ritiene rilevanti;
c) la descrizione dettagliata della metodologia o delle metodologie utilizzate per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo crei o ampli un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9). Se l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.8 dell'IFRS 9), tra le informazioni integrative deve essere inclusa la descrizione dettagliata delle relazioni economiche descritte nel paragrafo B5.7.6 dell'IFRS 9.

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

11A Se l'entità ha designato gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale come investimenti da valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9, essa deve indicare:

a) quali investimenti in strumenti rappresentativi di capitale sono stati designati come investimenti da valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;
b) i motivi dell'utilizzo di questa presentazione alternativa;
c) il fair value (valore equo) di ognuno di tali investimenti alla data di chiusura dell'esercizio;
d) i dividendi rilevati nel corso dell'esercizio, indicando separatamente quelli relativi agli investimenti eliminati contabilmente nel corso dell'esercizio e quelli relativi agli investimenti posseduti alla data di chiusura dell'esercizio; e)i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi.

11B Se l'entità ha eliminato contabilmente gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio, essa deve indicare:

a) i motivi della dismissione degli investimenti;
b) il fair value (valore equo) degli investimenti alla data dell'eliminazione contabile;
c) l'utile o la perdita cumulati derivanti dalla dismissione.

12–12A [eliminati]

12B L'entità deve indicare se nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti ha riclassificato attività finanziarie in conformità al paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9. Per ciascuno di tali eventi l'entità deve indicare:

a) la data della riclassificazione;
b) la spiegazione dettagliata del cambiamento di modello di business e la descrizione qualitativa del relativo effetto sul bilancio dell'entità;
c) l'importo riclassificato da e verso ogni categoria.

12C Per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione fino all'eliminazione contabile, per le attività riclassificate spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, l'entità deve indicare:

a) il tasso di interesse effettivo determinato alla data della riclassificazione e
b) gli interessi attivi rilevati.

12D Se dopo la data di chiusura dell'ultimo esercizio l'entità ha riclassificato attività finanziarie spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato o dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, essa deve indicare:

a) il fair value (valore equo) delle attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio e
b) l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività finanziarie non fossero state riclassificate.

14. L'entità deve indicare:

a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.23, lettera a), dell'IFRS 9 e
b) le clausole e condizioni della garanzia.

16. [eliminato]

16A Il valore contabile delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 non è ridotto da un fondo a copertura perdite e l'entità non deve presentare il fondo a copertura perdite separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come riduzione del valore contabile dell'attività finanziaria. Tuttavia, l'entità deve indicare il fondo a copertura perdite nelle note al bilancio.

20. L'entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note:

a) gli utili o le perdite netti generati da:

i) attività o passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, e quelli sulle attività o passività finanziarie che sono obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9 (per esempio, le passività finanziarie che soddisfano la definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9). Per le passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve indicare separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e l'ammontare rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
ii)-iv) [eliminati]
v) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
vi) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
vii) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9;
viii) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9, indicando separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio e l'ammontare che nell'esercizio è stato riclassificato all'atto dell'eliminazione contabile, da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile (perdita) d'esercizio;

b) il totale degli interessi attivi e il totale degli interessi passivi (calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo) delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 (indicando gli importi separatamente); o passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
c) ricavi e costi provenienti da commissioni (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo) derivanti da:

i) attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e
ii) gestione fiduciaria e altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, fondi pensione e altre istituzioni;

d) [eliminato]
e) [eliminato]

20A L'entità deve fornire l'analisi dell'utile o della perdita rilevati nel prospetto di conto economico complessivo derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, indicando separatamente gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile delle attività finanziarie. Tra le informazioni integrative rientrano i motivi dell'eliminazione contabile delle attività finanziarie.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

21A L'entità deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 21B- 24F per le esposizioni al rischio che l'entità copre e per le quali sceglie di applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura devono essere fornite informazioni integrative concernenti:

a) la strategia di gestione del rischio dell'entità e il modo in cui viene applicata per gestire il rischio;
b) il modo in cui le attività di copertura dell'entità possono influenzare l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei suoi flussi finanziari futuri e
c) l'effetto che la contabilizzazione delle operazioni di copertura ha avuto sul prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità, sul prospetto di conto economico complessivo e sul prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

21B L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste in un'unica nota o in una sezione distinta nel bilancio. Tuttavia, l'entità non deve duplicare le informazioni già presentate altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.
21C Quando i paragrafi 22 A-24F impongono di separare per categoria di rischio le informazioni da comunicare, l'entità deve determinare ciascuna categoria di rischio sulla base delle esposizioni al rischio che l'entità decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. L'entità deve determinare le categorie di rischio in modo coerente per tutte le informazioni integrative sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura.
21D Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 21 A, l'entità deve (salvo altrimenti specificato in seguito) determinare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di informazioni integrative, il livello appropriato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite. Tuttavia, l'entità deve utilizzare lo stesso livello di aggregazione o di disaggregazione utilizzato per rispettare le disposizioni in materia di comunicazione di informazioni collegate di cui al presente IFRS e all'IFRS 13 Valutazione del fair value.

Strategia di gestione del rischio

22. [eliminato]

22A L'entità deve spiegare la sua strategia di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio delle esposizioni al rischio che decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. La spiegazione dovrebbe consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare (per esempio):

a) in che modo sorgono i singoli rischi;
b) in che modo l'entità gestisce ogni rischio; ciò deve consentire di valutare anche se l'entità copre un elemento nella sua interezza contro tutti i rischi o se copre la componente (o le componenti) di rischio di un elemento e perché;
c) l'entità delle esposizioni al rischio che l'entità gestisce.

22B Ai fini del paragrafo 22 A, le informazioni dovrebbero includere tra l'altro la descrizione:

a) degli strumenti di copertura utilizzati a copertura delle esposizioni al rischio (e delle modalità di utilizzazione);
b) del modo in cui l'entità determina la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e
c) del modo in cui l'entità definisce il rapporto di copertura e quali sono le fonti di inefficacia della copertura.

22C Se l'entità designa una specifica componente di rischio come elemento coperto (cfr. paragrafo 6.3.7 dell'IFRS 9) essa deve fornire, oltre alle informazioni previste ai paragrafi 22 A e 22B, informazioni qualitative o quantitative riguardanti:

a) il modo in cui l'entità ha determinato la componente di rischio designata come elemento coperto (compresa la descrizione della natura della relazione tra la componente di rischio e l'elemento nel suo complesso) e
b) il modo in cui la componente di rischio è correlata all'elemento nel suo complesso (per esempio, la componente di rischio designata ha coperto storicamente in media l'80 per cento delle variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento nel suo complesso).

Ammontare, tempistica e grado di incertezza dei futuri flussi finanziari

23. [eliminato]
23A A meno che sia esentata dal paragrafo 23C, l'entità deve fornire informazioni quantitative per categoria di rischio per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di copertura e il modo in cui questi influenzano l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi finanziari futuri dell'entità.
23B Ai fini del paragrafo 23 A, l'entità deve fornire una ripartizione indicante:

a) il profilo della tempistica dell'importo nominale dello strumento di copertura e
b) se applicabile, il prezzo o il tasso medi (per esempio il prezzo strike o forward ecc.) dello strumento di copertura.

23C Nei casi in cui l'entità ridetermina spesso (ossia pone termine e riavvia) le relazioni di copertura, perché sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto cambiano spesso (ossia l'entità utilizza un processo dinamico in cui sia l'esposizione che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l'esposizione non rimangono gli stessi a lungo, come nell'esempio riportato nel paragrafo B6.5.24, lettera b), dell'IFRS 9), l'entità:

a) è esentata dal fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 23 A e 23B;
b) comunica:

i) informazioni sulla strategia ultima di gestione del rischio in relazione alle predette relazioni di copertura;
ii) la descrizione del modo in cui tiene conto della sua strategia di gestione del rischio nell'utilizzo della contabilizzazione delle operazioni di copertura e nella designazione di dette particolari relazioni di copertura e
iii) l'indicazione della frequenza alla quale le relazioni di copertura cessano o riprendono nel quadro del processo dell'entità relativo alle relazioni di copertura.

23D L'entità deve fornire per categoria di rischio la descrizione delle fonti dell'inefficacia della copertura che si prevede modifichino la relazione di copertura durante il relativo periodo di validità.

23E Se nella relazione di copertura emergono altre fonti di inefficacia della copertura, l'entità deve indicare dette fonti per categoria di rischio e spiegare l'inefficacia della copertura che ne risulta.

23F Per le coperture dei flussi finanziari, l'entità deve fornire la descrizione delle operazioni previste per le quali la contabilizzazione delle operazione di copertura, sebbene utilizzata nell'esercizio precedente, non è più prevista.

Effetti della contabilizzazione delle operazioni di copertura sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico

24. [eliminato]
24A L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi designati come strumenti di copertura separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura (copertura di fair value (valore equo), copertura dei flussi finanziari o copertura di un investimento netto in una gestione estera):

a) il valore contabile degli strumenti di copertura (presentando separatamente le attività finanziarie e le passività finanziarie);
b) la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento di copertura;
c) la variazione del fair value (valore equo) dello strumento di copertura utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio e
d) gli importi nominali (comprese le quantità, in tonnellate o metri cubi) degli strumenti di copertura.

24B L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi coperti, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:

a) per le coperture di fair value (valore equo):

i) il valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);
ii) l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di fair value (valore equo) sull'elemento coperto incluso nel valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);
iii) la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento coperto;
iv) la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio e
v) l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di fair value (valore equo) rimanenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per gli elementi coperti che hanno cessato di essere rettificati per gli utili e le perdite di copertura in conformità al paragrafo 6.5.10 dell'IFRS 9;

b) per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:

i) la variazione del valore dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio (ossia per le coperture dei flussi finanziari la variazione del valore utilizzato per determinare la parte inefficace della copertura da rilevare conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera c), dell'IFRS 9);
ii) i saldi della riserva per la copertura dei flussi finanziari e della riserva di conversione di valuta estera per le coperture continue contabilizzate conformemente al paragrafo 6.5.11 e al paragrafo 6.5.13, lettera a), dell'IFRS 9 e
iii) i saldi della riserva di copertura dei flussi di cassa e della riserva di conversione di valuta estera rimanenti dalle relazioni di copertura alle quali non si applica più la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

24C L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:

a) per le coperture di fair value (valore equo):

i) l'inefficacia della copertura, ossia la differenza tra l'utile o la perdita di copertura dello strumento di copertura e l'elemento coperto, rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo per le coperture di strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9) e
ii) la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura;

b) per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:

i) gli utili o le perdite di copertura dell'esercizio che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
ii) l'inefficacia della copertura rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
iii) la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura;
iv) l'ammontare riclassificato dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o dalla riserva di conversione di valuta estera nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. lo IAS 1) (distinguendo fra importi per i quali in precedenza era stata utilizzata la contabilizzazione delle operazioni di copertura ma per i quali non sono più previsti flussi finanziari futuri coperti, e gli importi che sono stati trasferiti perché l'elemento coperto ha inciso sull'utile o sulla perdita);
v) la voce del prospetto di conto economico complessivo che include la rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e
vi) per le coperture di posizioni nette, gli utili e le perdite di copertura rilevati in una voce distinta del prospetto di conto economico complessivo (cfr. il paragrafo 6.6.4 dell'IFRS 9).

24D Quando il volume delle relazioni di copertura a cui si applica l'esenzione di cui al paragrafo 23C non è rappresentativa dei volumi normali nel corso dell'esercizio (ossia il volume alla data di riferimento del bilancio non riflette i volumi nel corso dell'esercizio) l'entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui ritiene che i volumi non siano rappresentativi.

24E L'entità deve fornire la riconciliazione di ciascuna componente del patrimonio netto e l'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 1 che nell'insieme:

a) opera una distinzione, come minimo, tra gli importi che si riferiscono alle informazioni integrative di cui al paragrafo 24C, lettera b), punti i) e iv), e gli importi contabilizzati conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera d), punti i) e iii), dell'IFRS 9;
b) opera una distinzione tra gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza il valore temporale dell'opzione in conformità al paragrafo 6.5.15 dell'IFRS 9 e
c) opera una distinzione tra gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza tali importi in conformità al paragrafo 6.5.16 dell'IFRS 9.

24F L'entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 24E separatamente per categoria di rischio. La disaggregazione in base al rischio può essere fornita nelle note al bilancio.

Opzione di designare l'esposizione creditizia come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

24G Se l'entità ha designato uno strumento finanziario, o parte di esso, come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, perché utilizza un derivato su crediti per gestire il rischio di credito dello strumento finanziario, essa deve indicare:

a) per i derivati su crediti che sono stati utilizzati per gestire il rischio di credito degli strumenti finanziari designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, la riconciliazione di ciascun importo nominale e del fair value (valore equo) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
b) l'utile o la perdita rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di designazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e
c) alla data in cui cessa la valutazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario che è diventato il nuovo valore contabile conformemente al paragrafo 6.7.4, lettera b), dell'IFRS 9 e il valore nominale o l'importo del capitale relativi (l'entità non è tenuta a comunicare questa informazione integrativa negli esercizi successivi, se non per fornire informazioni comparative secondo quanto previsto dallo IAS 1).

28. In alcuni casi, l'entità non rileva l'utile o la perdita al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria o della passività finanziaria, perché il fair value (valore equo) non è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o una passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) né è basato su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (cfr. paragrafo B5.1.2 A dell'IFRS 9). In tali casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l'entità deve indicare:

a) i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell'utile (perdita) di esercizio la differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione per riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il prezzo dell'attività o della passività (cfr. paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9);
b) la differenza complessiva ancora da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio all'inizio e alla fine dell'esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza;
c) il motivo per cui l'entità ha concluso che il prezzo dell'operazione non era la prova migliore del fair value (valore equo), inclusa la descrizione dell'evidenza a supporto del fair value (valore equo).

29. L'indicazione del fair value (valore quo) non è necessaria:

a)
b) [eliminato]
c)

30. Nel caso descritto al paragrafo 29, lettera c), l'entità deve fornire informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di detti contratti e il loro fair value (valore equo), tra cui:

a)

Rischio di credito

Ambito di applicazione e finalità

35 A L'entità applica le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 35F-35N agli strumenti finanziari ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Tuttavia:

a) per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing, il paragrafo 35 J si applica ai crediti commerciali, alle attività derivanti da contratto e ai crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono rilevate conformemente al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, se dette attività finanziarie sono modificate quando sono scadute da più di 30 giorni e
b) il paragrafo 35K, lettera b), non si applica ai crediti impliciti nei contratti di leasing.

35B Le informazioni integrative sul rischio di credito fornite ai sensi dei paragrafi 35F-35N devono consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto del rischio di credito sull'importo, sulla tempistica e sul grado di incertezza dei flussi finanziari futuri. Per soddisfare questa finalità, le informazioni integrative sul rischio di credito devono comprendere:

a) informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito dell'entità e sul modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti, compresi i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per valutare le perdite attese;
b) informazioni quantitative e qualitative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli importi in bilancio derivanti da perdite attese su crediti, inclusi le variazioni dell'importo delle perdite attese su crediti e i relativi motivi e
c) informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità (ossia il rischio di credito insito nelle attività finanziarie e negli impegni dell'entità all'erogazione di crediti), comprese le concentrazioni significative del rischio di credito.

35C L'entità non deve ripetere informazioni già fornite altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazione sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

35D Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve (salvo altrimenti specificato) considerare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di pubblicità, il livello adeguato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.

35E Se le informazioni integrative fornite in conformità ai paragrafi 35F-35N sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.

Pratiche di gestione del rischio di credito

35F L'entità deve illustrare le sue pratiche di gestione del rischio di credito e il modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti. Per soddisfare questa finalità l'entità deve comunicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di comprendere e valutare:

a) il modo in cui l'entità ha stabilito se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, se e in che modo:

i) si ritiene che gli strumenti finanziari abbiano un basso rischio di credito in conformità al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, comprese le categorie di strumenti finanziari ai quali si applica e
ii) sia stata confutata la presunzione, di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9, che vi siano stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale quando le attività finanziarie sono scadute da più di 30 giorni;

b) le definizioni di inadempimento dell'entità, compresi i motivi per la scelta delle definizioni;
c) il modo in cui gli strumenti sono stati raggruppati, se le perdite attese su crediti sono state valutate su base collettiva;
d) il modo in cui l'entità ha determinato che le attività finanziarie sono deteriorate;
e) i principi in materia di svalutazione seguiti dall'entità, compresi gli indicatori dell'assenza di una ragionevole aspettativa di recupero e informazioni sui principi seguiti per le attività finanziarie che sebbene totalmente svalutate sono ancora soggette a esecuzione forzata e
f) il modo in cui sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.12 dell'IFRS 9 in materia di modifica dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, compreso il modo in cui l'entità:

i) determina se il rischio di credito dell'attività finanziaria che è stato modificato mentre il fondo a copertura perdite era valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito è migliorato al punto che il fondo a copertura perdite torna a essere valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi in conformità al paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9 e
ii) sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite per le attività finanziarie che soddisfano i criteri di cui al punto i) è successivamente nuovamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9.

35G L'entità deve illustrare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. A tal fine, l'entità indica:

a) la base degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per:

i) valutare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi e le perdite attese lungo tutta la vita del credito;
ii) determinare se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale e
iii) determinare se l'attività finanziaria è deteriorata;

b) il modo in cui nella determinazione delle perdite attese su crediti si è tenuto conto di informazioni indicative degli sviluppi attesi, comprese informazioni macroeconomiche e
c) le modifiche delle tecniche di stima o delle ipotesi significative formulate nel corso dell'esercizio e le ragioni di tali modifiche.

Informazioni quantitative e qualitative sugli importi derivanti dalle perdite attese su crediti

35H Per spiegare le variazioni del fondo a copertura perdite e le relative ragioni, l'entità deve fornire, in una tabella, per ciascuna classe di strumenti finanziari, la riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, indicando separatamente le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio per:

a) il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi;
b) il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:

i) gli strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
ii) le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e
iii) i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;

c) le attività finanziarie che sono attività deteriorate acquistate o originate. Oltre alla riconciliazione, l'entità deve indicare l'importo totale delle perdite attese su crediti non attualizzate al momento della rilevazione iniziale delle attività finanziarie inizialmente rilevate nel corso dell'esercizio.

35I Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni del fondo a copertura perdite indicato in conformità al paragrafo 35H, l'entità deve spiegare in che modo variazioni significative del valore contabile lordo degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio hanno contribuito alle variazioni del fondo a copertura perdite. Le informazioni devono essere fornite separatamente per gli strumenti finanziari che rappresentano il fondo a copertura perdite di cui al paragrafo 35H, lettere a)- c), e comprendere anche pertinenti informazioni qualitative e quantitative. Tra gli esempi di variazioni del valore contabile lordo degli strumenti finanziari che possono contribuire alle variazioni del fondo a copertura perdite si possono citare:

a) variazioni dovute a strumenti finanziari originati o acquistati nel corso dell'esercizio;
b) la modifica dei flussi finanziari contrattuali su attività finanziarie che non determinano l'eliminazione contabile di tali attività finanziarie in conformità all'IFRS 9;
c) variazioni dovute a strumenti finanziari che sono stati eliminati contabilmente (compresi quelli che sono stati svalutati totalmente) nel corso dell'esercizio e
d) variazioni dovute alla valutazione del fondo a copertura perdite ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o alle perdite attese lungo tutta la vita del credito.

35J Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l'effetto delle modifiche dei flussi finanziari contrattuali sulle attività finanziarie che non hanno determinano l'eliminazione contabile e l'effetto di tali modifiche sulla valutazione delle perdite attese su crediti, l'entità deve indicare:

a) il costo ammortizzato prima della modifica e l'utile o la perdita netti derivanti dalla modifica rilevati per le attività finanziarie per le quali i flussi finanziari contrattuali sono stati modificati nel corso dell'esercizio mentre il relativo fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e
b) il valore contabile lordo, alla data di chiusura dell'esercizio, delle attività finanziarie che hanno subito modifiche dopo la rilevazione iniziale quando il fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e per le quali il fondo a copertura perdite è cambiato nel corso dell'esercizio in un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.

35K Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sugli importi derivanti da perdite attese su crediti, per ogni classe di strumenti finanziari l'entità deve indicare:

a) l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
b) la descrizione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, tra cui:

i) la descrizione della natura e della qualità della garanzia reale posseduta;
ii) la spiegazione di ogni variazione significativa della qualità della garanzia reale o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito dovuta a deterioramento o modifiche dei principi dell'entità in materia di garanzie reali nel corso dell'esercizio e
iii) informazioni sugli strumenti finanziari per i quali l'entità non ha rilevato un fondo a copertura perdite in ragione della garanzia reale;

c) informazioni quantitative sulla garanzia reale posseduta e sugli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, la quantificazione della misura in cui la garanzia reale e gli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito attenuano il rischio di credito) per le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio.

35L L'entità deve indicare l'importo contrattuale in essere delle attività finanziarie che pur essendo state svalutate totalmente nel corso dell'esercizio sono ancora oggetto di esecuzione forzata.

Esposizione al rischio di credito

35M Per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l'esposizione al rischio di credito dell'entità e di comprendere le sue concentrazioni significative del rischio di credito, l'entità deve indicare, per ogni grado di rating del rischio di credito, il valore contabile lordo delle attività finanziarie e l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria. Tali informazioni sono fornite separatamente per gli strumenti finanziari:

a) per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi;
b) per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e che sono:

i) strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
ii) attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e
iii) crediti commerciali, attività derivanti da contratto e crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;

c) che sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. 35N Per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali l'entità applica il paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, le informazioni fornite a norma del paragrafo 35M possono basarsi su una matrice di accantonamento (cfr. paragrafo B5.5.35 dell'IFRS 9).

36. Per tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, ma ai quali non si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9, l'entità deve indicare per ogni classe di strumenti finanziari:

a) l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). Queste informazioni non sono richieste per gli strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;
b) la descrizione delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e del loro effetto finanziario (per esempio, la quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle garanzie reali e dagli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito (rappresentata secondo le indicazioni di cui alla lettera a) o dal valore contabile dello strumento finanziario);
c) [eliminato]
d)

37. [eliminato]

42C Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E–42H, l'entità ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, essa mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita oppure acquisisce nuovi diritti od obbligazioni contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E- 42H, quanto segue non comporta un coinvolgimento residuo:

a)
b) l'accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5, lettere a)-c), dell'IFRS 9.

Attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità

42D L'entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non ammissibili per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera a), alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità, l'entità deve indicare:

a)
f) quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del proprio coinvolgimento residuo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c), punto ii), e paragrafo 3.2.16 dell'IFRS 9), il valore contabile complessivo delle attività originarie prima del trasferimento, il valore contabile delle attività che l'entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.

Attività finanziarie trasferite eliminate contabilmente nella loro integralità

42E Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera b), quando l'entità elimina contabilmente nella loro integralità le attività finanziarie trasferite (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera a), e lettera c), punto i), dell'IFRS 9) pur conservando un coinvolgimento residuo, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue:

a)

APPLICAZIONE INIZIALE DELL'IFRS 9

42I Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9 l'entità deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività e passività finanziarie con riferimento alla data di applicazione iniziale:

a) la categoria di valutazione originaria e il valore contabile determinati conformemente allo IAS 39 o conformemente a una versione precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9 comporta più di una data di applicazione iniziale per disposizioni diverse);
b) la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi determinati in conformità all'IFRS 9;
c) l'importo delle attività e passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più designate in tal modo, distinguendo tra quelle per le quali l'IFRS 9 impone la riclassificazione e quelle che l'entità sceglie di riclassificare alla data di applicazione iniziale.

In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di applicazione iniziale. Pertanto il presente paragrafo può comportare comunicazioni effettuate a varie date di applicazione iniziale. L'entità deve presentare dette informazioni quantitative in una tabella, a meno che sia più idoneo un formato diverso.

42J Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità deve fornire informazioni qualitative per permettere agli utilizzatori di comprendere:

a) in che modo ha applicato le disposizioni in materia di classificazione di cui all'IFRS 9 alle attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in seguito all'applicazione dell'IFRS 9;
b) i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di applicazione iniziale.

In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di applicazione iniziale. Pertanto il presente paragrafo può comportare comunicazioni effettuate a varie date di applicazione iniziale.

42K Nell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9 (ossia quando l'entità realizza il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9 per le attività finanziarie) essa deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O del presente IFRS come previsto dal paragrafo 7.2.15 dell'IFRS 9.

42L Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve indicare le modifiche delle classificazioni delle attività e passività finanziarie alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, indicando separatamente: a) le modifiche del valore contabile sulla base della rispettiva categoria di valutazione secondo quanto previsto dallo IAS 39 (ossia non derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9) e b) le modifiche del valore contabile derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9.

Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42M Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e passività finanziarie che sono state riclassificate per essere valutate al costo ammortizzato e, nel caso delle attività finanziarie, che sono state riclassificate dal fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, a seguito del passaggio all'IFRS 9:

a) il fair value (valore equo) delle attività finanziarie o delle passività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio e
b) l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività o le passività finanziarie non fossero state riclassificate.

Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42N Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e le passività finanziarie che sono state riclassificate spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a seguito del passaggio all'IFRS 9:

a) il tasso di interesse effettivo determinato alla data di applicazione iniziale e
b) gli interessi attivi o passivi rilevati.

Se l'entità tratta il fair value (valore equo) dell'attività o passività finanziaria come il nuovo valore contabile lordo alla data di applicazione iniziale (cfr. il paragrafo 7.2.11 dell'IFRS 9), le informazioni integrative di cui al presente paragrafo sono comunicate per ciascun esercizio fino all'eliminazione contabile. Altrimenti, le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42O Quando l'entità presenta le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42K-42N, dette informazioni integrative e le informazioni integrative di cui al paragrafo 25 del presente IFRS devono permettere la riconciliazione tra:

a) le categorie di valutazione presentate in conformità allo IAS 39 e all'IFRS 9 e
b) la classe dello strumento finanziario alla data di applicazione iniziale.

42P Alla data di applicazione iniziale della sezione 5.5 dell'IFRS 9, l'entità è tenuta a comunicare informazioni integrative che permettano la riconciliazione tra il saldo di chiusura del fondo a copertura riduzioni di valore di cui allo IAS 39 e gli accantonamenti di cui allo IAS 37 e il saldo di apertura del fondo a copertura perdite determinato in conformità all'IFRS 9. Per le attività finanziarie, le informazioni devono essere fornite secondo la categoria di valutazione correlata delle attività finanziarie conformemente allo IAS 39 e all'IFRS 9, e deve essere indicato separatamente l'effetto delle variazioni della categoria di valutazione sul fondo a copertura perdite a tale data.

42Q Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità non è tenuta a presentare gli importi delle singole voci di bilancio che sarebbero state indicate conformemente alle disposizioni in materia di classificazione e valutazione (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione al costo ammortizzato delle attività finanziarie e relative alla riduzione di valore, di cui alle sezioni 5.4 e 5.5 dell'IFRS 9) di cui:

a) all'IFRS 9 per gli esercizi precedenti e
b) allo IAS 39 per l'esercizio in corso.

42R Conformemente al paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9, se alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9 non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 fino a quando le attività finanziarie non sono eliminate contabilmente.

42S Conformemente al paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9, se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se il fair value (valore equo) di un elemento di pagamento anticipato era insignificante ai sensi del paragrafo B4.1.12, lettera d), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 fino a quando le attività finanziarie non sono eliminate contabilmente.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44E [eliminato]
44F [eliminato]
44H–44J [eliminati]
44N [eliminato]
44S–44W [eliminati]
44Y [eliminato]

44Z L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2-5, 8-11, 14, 20, 28-30, 36, 42C-42E, l'Appendice A e i paragrafi B1, B5, B9, B10, B22 e B27, ha eliminato i paragrafi 12, 12 A, 16, 22-24, 37, 44E, 44F, 44H-44 J, 44N, 44S-44 W, 44Y, B4 e l'Appendice D e ha aggiunto i paragrafi 5 A, 10 A, 11 A, 11B, 12B-12D, 16 A, 20 A, 21 A- 21D, 22 A-22C, 23 A-23F, 24 A-24G, 35 A-35N, 42I-42S, 44ZA e B8 A-B8 J. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9. Le modifiche non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9.

44ZA Conformemente al paragrafo 7.1.2 dell'IFRS 9, per gli esercizi anteriori al 1o gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9, senza applicare le altre disposizioni dell'IFRS 9. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi dell'IFRS 9, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 del presente IFRS (come modificato dall'IFRS 9 (2010)].

C14

Nell'Appendice A è aggiunta la definizione di «grado di rating del rischio di credito», è eliminata la definizione di «scaduto» e l'ultimo paragrafo è modificato come segue:

grado di rating del rischio di credito

rating del rischio di credito basato sul rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario.

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nel paragrafo 9 dello IAS 39, nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nell'Appendice A dell'IFRS 13 e sono utilizzati nel presente IFRS nel significato specificato nello IAS 32, nello IAS 39, nell'IFRS 9 e nell'IFRS 13:

— costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
— attività derivanti da contratto
— attività finanziarie deteriorate
— eliminazione contabile
— derivato
— dividendi
— criterio dell'interesse effettivo
— strumento rappresentativo di capitale
— perdite attese su crediti
fair value (valore equo)
— attività finanziaria
— contratto di garanzia finanziaria
— strumento finanziario
— passività finanziaria
— passività finanziaria al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
— operazione programmata
— valore contabile lordo
— strumento di copertura
— posseduta per negoziazione
— utili o perdite per riduzione di valore
— fondo a copertura perdite
— attività finanziarie deteriorate acquistate o originate
— data di riclassificazione
— acquisto o vendita standardizzato.

C15

Nell'appendice B, i paragrafi B1, B5, B9, B10, B22 e B27 sono modificati come segue, il titolo che precede il paragrafo B4 e il paragrafo B4 sono eliminati e sono aggiunti un titolo prima del paragrafo B8 A e i paragrafi B8 A-B8 J:

B1 Il paragrafo 6 dispone che l'entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall'entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nell'IFRS 9 (che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e dove sono rilevate le variazioni del fair value (valore equo)].

B4 [eliminato]

B5 Il paragrafo 21 richiede che vengano indicati i criteri di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

a) per le passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:

i) la natura delle passività finanziarie che l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
ii) i criteri sulla base dei quali dette passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale; e
iii) in che modo l'entità ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 per una tale designazione.

aa) Per le attività finanziarie designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:

i) la natura delle attività finanziarie che l'entità ha designato come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e
ii) in che modo l'entità ha soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 per una tale designazione;

b) [eliminato]

c) se gli acquisti e le vendite standardizzati delle attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafo 3.1.2 dell'IFRS 9);

d) [eliminato]

e)

f) [eliminato]
g) [eliminato]

Pratiche di gestione del rischio di credito (paragrafi 35F-35G)

B8A Il paragrafo 35F, lettera b), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità ha definito l'inadempimento per i diversi strumenti finanziari e i motivi della scelta della definizione. In conformità al paragrafo 5.5.9 dell'IFRS 9, per determinare se debbano essere rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito occorre basarsi sull'aumento del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale. Tra le informazioni sulla definizione di inadempimento utilizzata dall'entità che possa aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire in che modo l'entità ha applicato le disposizioni in materia di perdite attese su crediti dell'IFRS 9 rientrano:

a) i fattori qualitativi e quantitativi presi in considerazione per definire l'inadempimento;
b) se sono state applicate definizioni diverse per tipi diversi di strumenti finanziari e
c) le ipotesi sul tasso di miglioramento (ossia il numero di attività finanziarie tornate a essere in bonis) dopo il verificarsi di un inadempimento sull'attività finanziaria.

B8B Per aiutare gli utilizzatori del bilancio a valutare i principi in materia di ristrutturazione e modifica seguiti dall'entità, il paragrafo 35F, lettera f), punto i), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite sulle attività finanziarie precedentemente comunicato in conformità al paragrafo 35F, lettera f), punto i), venga successivamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9. Le informazioni quantitative che possano aiutare gli utilizzatori a comprendere il successivo aumento del rischio di credito di attività finanziarie modificate possono includere informazioni sulle attività finanziarie modificate rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 35F, lettera f), punto i), per le quali il fondo a copertura perdite è tornato a essere valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito (ossia un tasso di deterioramento).

B8C Il paragrafo 35G, lettera a), impone la comunicazione di informazioni integrative relative alle basi degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Le ipotesi e gli input utilizzati dall'entità per valutare le perdite attese su crediti o per determinare la misura dell'aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale possono includere informazioni ottenute da dati storici interni o da relazioni di rating e ipotesi sulla vita attesa degli strumenti finanziari e la tempistica della vendita della garanzia reale.

Variazioni del fondo a copertura perdite (paragrafo 35H)

B8D In conformità al paragrafo 35H, l'entità è tenuta a spiegare le ragioni delle modifiche del fondo a copertura perdite nel corso dell'esercizio. Oltre alla riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, può essere necessario fornire una spiegazione dettagliata delle modifiche. La spiegazione dettagliata può includere l'analisi dei motivi delle modifiche del fondo a copertura perdite nell'esercizio, ivi compresi:

a) la composizione del portafoglio;
b) il volume di strumenti finanziari acquistati o originati e
c) la gravità delle perdite attese su crediti.

B8E Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria il fondo a copertura perdite è rilevato come accantonamento. L'entità deve comunicare le informazioni integrative concernenti le modifiche del fondo a copertura perdite per le attività finanziarie separatamente dalle informazioni integrative concernenti gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria. Tuttavia, se uno strumento finanziario include sia una componente di finanziamento (ossia un'attività finanziaria) che una componente di impegno (ossia un impegno all'erogazione di finanziamenti) non utilizzato e l'entità non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente di impegno all'erogazione di finanziamenti da quelle sulla componente di attività finanziaria, le perdite attese su crediti sull'impegno all'erogazione di finanziamenti dovrebbero essere rilevate insieme al fondo a copertura perdite dell'attività finanziaria. Nella misura in cui la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dell'attività finanziaria, le perdite attese su crediti dovrebbero essere rilevate come accantonamento.

Garanzie reali (paragrafo 35K)

B8F Il paragrafo 35K impone la comunicazione di informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sull'importo delle perdite attese su crediti. L'entità non è tenuta né a comunicare le informazioni sul fair value (valore equo) delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito né a quantificare l'esatto valore delle garanzie reali incluso nel calcolo delle perdite attese su crediti (ossia la perdita in caso di inadempimento).

B8G La descrizione dettagliata delle garanzie reali e del loro effetto sull'importo delle perdite attese su crediti potrebbe includere informazioni riguardanti:

a) le principali tipologie di garanzie reali possedute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (come esempi di questi ultimi si possono citare le garanzie personali, i derivati su credito, gli accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
b) il volume delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e della loro importanza ai fini del fondo a copertura perdite;
c) i principi e i processi di valutazione e gestione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
d) le principali tipologie di controparti delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e il loro merito di credito e
e) informazioni sulle concentrazioni del rischio nell'ambito delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito.

Esposizione al rischio di credito (paragrafi 35M-35N)

B8H Il paragrafo 35M richiede la comunicazione di informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità e sulle concentrazioni significative del rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. Si ha concentrazione del rischio di credito quando un certo numero di controparti è situato in una stessa regione geografica o è impegnato in attività simili e presenta caratteristiche economiche simili, per cui la loro capacità a far fronte alle obbligazioni contrattuali verrebbe compromessa in misura analoga da cambiamenti delle condizioni economiche o di altre condizioni. L'entità dovrebbe fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di capire se vi sono gruppi o portafogli di strumenti finanziari con particolari caratteristiche che potrebbero incidere su un'ampia parte del gruppo di strumenti finanziari, come la concentrazione di particolari rischi. Ciò potrebbe includere, per esempio, raggruppamenti in base al rapporto loan-to-value (prestito concesso/valore del bene), concentrazioni geografiche, settoriali o per tipo di emittente.

B8I Il numero di gradi di rating del rischio di credito utilizzati per comunicare le informazioni conformemente al paragrafo 35M deve essere conforme al numero che l'entità comunica ai dirigenti con responsabilità strategiche ai fini della gestione del rischio di credito. Se le informazione sul livello dello scaduto sono le uniche informazioni disponibili sul mutuatario e l'entità utilizza le informazioni sul livello dello scaduto per valutare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale conformemente al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, l'entità deve fornire l'analisi delle attività finanziarie per livello dello scaduto.

B8J Quando ha valutato le perdite attese su crediti su base collettiva, l'entità può non essere in grado di assegnare il valore contabile lordo di singole attività finanziarie o l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria al grado di rating del rischio di credito per il quale sono rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito. In tal caso, l'entità dovrebbe applicare le disposizioni di cui al paragrafo 35M agli strumenti finanziari che possono essere direttamente assegnati a un grado di rating del rischio di credito e indicare separatamente il valore contabile lordo degli strumenti finanziari per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono state valutate su base collettiva.

B9 Il paragrafo 35K, lettera a), e il paragrafo 36, lettera a), richiedono informazioni integrative sull'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell'entità. Nel caso di un'attività finanziaria, ciò è costituito di norma dal valore contabile lordo, al netto di:

a)

b) eventuali fondi a copertura perdite rilevati secondo quanto previsto dall'IFRS 9.

B10 Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al rischio di credito associata includono i seguenti elementi, ma non si limitato ad essi:

a) la concessione di finanziamenti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;

b)

B22 Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio, strumenti di debito acquisiti o emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio taluni impegni all'erogazione di finanziamenti).

B27 In conformità al paragrafo 40, lettera a), la sensitività dell'utile (perdita) d'esercizio (che deriva, per esempio, da strumenti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio) deve essere comunicata separatamente dalla sensitività delle altre componenti di conto economico complessivo (che deriva, per esempio, da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale le cui variazioni del fair value (valore equo) sono esposte nelle altre componenti di conto economico complessivo).

C16 L'Appendice D è eliminata.

 

IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato nel novembre 2009)

C17

8.1.1. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha sostituito il presente Principio. L'entità deve applicare l'IFRS 9 nella versione pubblicata nel luglio 2014 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare il presente Principio se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1o febbraio 2015. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio, deve indicare tale fatto e applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'Appendice C.

IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato nell'ottobre 2010)

C18

7.1.1. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha sostituito il presente Principio. L'entità deve applicare l'IFRS 9 nella versione pubblicata nel luglio 2014 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare il presente Principio se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1o febbraio 2015. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio ma non ha già applicato l'IFRS 9 pubblicato nel 2009, deve applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.1 A e 7.3.2). Se l'entità applica il presente Principio, deve indicare tale fatto e applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'Appendice C.

7.1.1A Nonostante le disposizioni del paragrafo 7.1.1, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.13 e B5.7.5-B 5.7.20 senza applicare le altre disposizioni del presente Principio. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dal presente Principio).

7.3.2. Il presente Principio sostituisce l'IFRS 9 pubblicato nel 2009. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare l'IFRS 9 pubblicato nel 2009 se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1o febbraio 2015.

IFRS 9 Strumenti finanziari (Contabilizzazione delle operazioni di copertura e modifiche all'IFRS 9, all'IFRS 7 e allo IAS 39)

C19

7.1.1. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha sostituito il presente Principio. L'entità deve applicare l'IFRS 9 nella versione pubblicata nel luglio 2014 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare il presente Principio se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1o febbraio 2015. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio, deve applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.1 A e 7.2.16). Se l'entità applica il presente Principio, deve indicare tale fatto e applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'Appendice C.

7.1.2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 7.1.1, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.13 e B5.7.5-B 5.7.20 senza applicare le altre disposizioni del presente Principio. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 pubblicato nell'ottobre 2010).

7.3.2. Il presente Principio sostituisce l'IFRS 9 pubblicato nel 2009 e l'IFRS 9 pubblicato nel 2010. Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare l'IFRS 9 pubblicato nel 2009 o l'IFRS 9 pubblicato nel 2010 se, e soltanto se, la data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1o febbraio 2015.

 

IFRS 13 Valutazione del fair value

C20

52. L'eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente alle attività e passività finanziarie e agli altri contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari (o dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato). I riferimenti alle attività e passività finanziarie nei paragrafi 48-51 e 53-56 dovrebbero essere interpretati come riferimenti che si applicano a tutti i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (o dello IAS 39, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato) o contabilizzati conformemente ad esso, a prescindere dal fatto che rispettino le definizioni di attività o passività finanziarie dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio.

C21

 

C5 L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 1 Presentazione del bilancio

C22

La definizione di «altre componenti di conto economico complessivo» di cui al paragrafo 7 e i paragrafi 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e 123 sono modificati come segue, i paragrafi 139E, 139G e139M sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 139O:

7. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Le altre componenti di conto economico complessivo comprendono le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come richiesto o consentito dagli altri IFRS.

Le voci delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:

a)
d) utili e perdite da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;
da) utili e perdite sulle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9;
e) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari e gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura che coprono investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
f) per particolari passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'importo della variazione di fair value (valore equo) attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9);
g) variazioni del valore temporale delle opzioni quando il valore intrinseco è separato dal valore temporale del contratto di opzione e si designano come strumento di copertura soltanto le variazioni del valore intrinseco (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9);
h) variazioni degli elementi forward dei contratti forward quando l'elemento forward è separato dall'elemento spot del contratto forward e si designano come strumento di copertura unicamente le variazioni del valore dell'elemento spot, e le variazioni del valore del differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario quando lo si esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. capitolo 6 dell'IFRS 9).

68. Il ciclo operativo dell'entità è il tempo che intercorre tra l'acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo dell'entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di 12 mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che sono vendute, utilizzate o realizzate nell'ambito del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per la negoziazione (tra gli esempi si possono citare alcune attività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9) e la parte corrente delle attività finanziarie non correnti.

71. Altre passività correnti non sono estinte nell'ambito del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o sono possedute principalmente per essere negoziate. Tra gli esempi si possono citare alcune passività finanziarie che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione dell'IFRS 9, gli scoperti bancari, la quota corrente delle passività finanziarie non correnti, i dividendi da pagare, le passività per imposte sul reddito e gli altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che sono relative a finanziamenti a lungo termine (ossia non sono parte del capitale circolante utilizzato nel normale ciclo operativo dell'entità) e non devono essere regolate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 74 e 75.

82. In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio deve comprendere le voci che presentano i seguenti importi relativi all'esercizio:

a) ricavi, presentando separatamente gli interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;
aa) utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
b) oneri finanziari;
ba) perdite per riduzione di valore (compresi i ripristini delle perdite per riduzione di valore o gli utili per riduzione di valore) determinati in conformità alla sezione 5.5 dell'IFRS 9;
c) quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
ca) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo) alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9);
cb) se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita cumulati precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio;

d)

93. Altri IFRS specificano se e quando gli importi precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati tra le voci dell'utile (perdita) d'esercizio. Nel presente Principio tali riclassificazioni sono denominate rettifiche da riclassificazione. Una rettifica da riclassificazione è inclusa con la relativa voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui la rettifica è riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali ammontari possono essere rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come utili non realizzati nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti. Tali utili non realizzati devono essere dedotti dalle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nell'esercizio in cui gli utili realizzati sono riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio per evitare di considerarli due volte nel totale del conto economico complessivo.

95. Le rettifiche da riclassificazione sorgono, per esempio, alla dismissione di una gestione estera (cfr. IAS 21) e quando alcuni flussi finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.11, lettera d), dell'IFRS 9 in relazione alle coperture di flussi finanziari).

96. Le rettifiche da riclassificazione non sorgono a seguito di variazioni della riserva di rivalutazione rilevate in conformità allo IAS 16 o allo IAS 38 o di rivalutazioni dei piani a benefici definiti rilevati secondo quanto disposto dallo IAS 19. Tali variazioni sono rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e non sono riclassificate nell'utile (perdita) degli esercizi successivi. Le variazioni nella riserva di rivalutazione possono essere trasferite agli utili portati a nuovo negli esercizi successivi quando l'attività è utilizzata o quando è eliminata contabilmente (cfr. IAS 16 e IAS 38). In conformità all'IFRS 9, le rettifiche da riclassificazione non sorgono se la copertura di flussi finanziari o la contabilizzazione del valore temporale dell'opzione (o dell'elemento forward di un contratto forward o il differenziale dovuto alla valuta estera di uno strumento finanziario) si traducono in importi eliminati, rispettivamente, dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o da una componente distinta del patrimonio netto e inclusi direttamente nel costo iniziale o in altro valore contabile dell'attività o passività. Tali importi sono trasferiti direttamente ad attività o passività.

106. L'entità deve presentare il prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:

a)

c) [eliminato]

d) per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da:

i) utile (perdita) d'esercizio;
ii) altre componenti di conto economico complessivo e
iii) operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.

123. Nel processo di applicazione delle politiche contabili dell'entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre a quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi che rileva in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni determinando:

a) [eliminato]

b) quando sostanzialmente tutti i rischi e i benefici significativi di attività finanziarie di proprietà e di attività ottenute in locazione sono trasferiti ad altre entità;
c) se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi finanziari e quindi non generano ricavi e
d) se i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

139E [eliminato]
139G [eliminato]
139M [eliminato]

139O L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 e 123 e ha eliminato i paragrafi 139E, 139G e 139M. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 2 Rimanenze

C23

Il paragrafo 2 è modificato come segue, i paragrafi 40 A, 40B e 40D sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 40F:

2. Il presente Principio si applica a tutte le rimanenze, eccetto:

a) [eliminato]
b) strumenti finanziari (cfr. IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e IFRS 9 Strumenti finanziari e

c)

40A [eliminato]
40B [eliminato]
40D [eliminato]

40F L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 40 A, 40B e 40D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

C24

53. Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile a, o quando si correggono importi di, un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente. Per esempio, quando l'entità corregge un errore di un esercizio precedente nel calcolare la sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti, secondo quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di influenza particolarmente acuta durante l'esercizio successivo, resi disponibili dopo che il bilancio per l'esercizio precedente è stato autorizzato alla pubblicazione. Il fatto che le stime significative siano richieste di frequente quando si rettifica l'informativa comparativa presentata per esercizi precedenti non impedisce una attendibile rettifica o correzione dell'informativa comparativa.

54A [eliminato]
54B [eliminato]

54D [eliminato]

54E L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 53 e ha eliminato i paragrafi 54 A, 54B e 54D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento

C25

9. Di seguito sono riportati esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che comportano una rettifica imponendo all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:

a)

b) la conoscenza di informazioni dopo la data di chiusura dell'esercizio che indicano che l'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio medesimo, o che l'importo della perdita per riduzione di valore dell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:

i) il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio solitamente conferma che l'affidabilità creditizia del cliente era deteriorata alla data di chiusura dell'esercizio;

23B L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 9. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 12 Imposte sul reddito

C26

20. Gli IFRS consentono o richiedono che certe attività siano iscritte al fair value (valore equo) o che siano rivalutate (cfr. per esempio, IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 38 Attività immateriali, IAS 40 Investimenti immobiliari e IFRS 9 Strumenti finanziari). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore dell'attività al fair value (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non sorge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore dell'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio in cui c'è stata la rivalutazione o la rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in redditi imponibili per l'entità e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali redditi. La differenza tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:

a)

96. [eliminato]
97. [eliminato]
98D [eliminato]

98F L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 20 e ha eliminato i paragrafi 96, 97 e 98D. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica

C27

10A Il beneficio di un prestito pubblico ad un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato è trattato come contributo pubblico. Il prestito deve essere rilevato e valutato conformemente all'IFRS 9 Strumenti finanziari. Il beneficio del tasso d'interesse inferiore a quello di mercato deve essere valutato come la differenza tra il valore contabile iniziale del prestito determinato conformemente all'IFRS 9 e i corrispettivi ricevuti. Il beneficio è contabilizzato conformemente al presente Principio. L'entità deve considerare le condizioni e le obbligazioni che sono state, o devono essere, soddisfatte quando identifica i costi che il beneficio del prestito è inteso a compensare.

44. [eliminato]
47. [eliminato]

48. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 10 A e ha eliminato i paragrafi 44 e 47. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

C28

[Non applicabile alle disposizioni]

C29

3. Il presente Principio deve essere applicato: [nota omessa]

a) nella contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto per le operazioni sui derivati e i saldi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;

b)

4. L'IFRS 9 si applica a diversi derivati in valuta estera e, di conseguenza, questi sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia, i derivati in valuta estera che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 (per esempio alcuni derivati in valuta estera che sono incorporati in altri contratti) rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica quando l'entità converte importi relativi a derivati dalla sua valuta funzionale alla sua moneta di presentazione.

5. Il presente Principio non si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera, inclusa la copertura dell'investimento netto in una gestione estera. L'IFRS 9 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

27. Come indicato nel paragrafo 3, lettera a) e nel paragrafo 5, l'IFRS 9 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera. L'applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura richiede che l'entità contabilizzi alcune differenze di cambio diversamente dalla contabilizzazione delle differenze di cambio disposta dal presente Principio. Per esempio, l'IFRS 9 dispone che le differenze di cambio su elementi monetari che si qualificano come strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari, siano rilevate inizialmente nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui tale copertura sia effettiva.

52. L'entità deve indicare:

a) l'importo delle differenze di cambio rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dall'IFRS 9 e

b)

60C [eliminato]
60E [eliminato]
60I [eliminato]

60J L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 5, 27 e 52 e ha eliminato i paragrafi 60C, 60E e 60I. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 23 Oneri finanziari

C30

Il paragrafo 6 è modificato come segue ed è aggiunto il paragrafo 29 B:

6. Gli oneri finanziari possono includere:

a) gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo descritto nell'IFRS 9;

b)

29B L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

C31

I paragrafi 40-42 sono modificati come segue e sono aggiunti i paragrafi 41 A-41C e 45 A:

40. Dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto, che comprende la rilevazione delle perdite della società collegata o della joint venture in conformità al paragrafo 38, l'entità applica i paragrafi 41 A-41C per determinare se vi siano evidenze obiettive che il suo investimento netto nella società collegata o nella joint venture ha subito una riduzione di valore.

41. L'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9 alle sue altre partecipazioni nella società collegata o nella joint venture che ricadono nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 e che non fanno parte dell'investimento netto.

41A L'investimento netto in una collegata o in una joint venture ha subito una riduzione di valore e sono sostenute perdite per riduzione di valore se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'investimento netto (un «evento di perdita») e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'investimento netto che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L'obiettiva evidenza che l'investimento netto ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione dell'entità in merito ai seguenti eventi di perdita:

a) significative difficoltà finanziarie della collegata o della joint venture;
b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento da parte della collegata o della joint venture;
c) l'entità, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria della collegata o della joint venture, estende alla collegata o alla joint venture una concessione che l'entità non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d) sussiste la probabilità che la società collegata o la joint venture dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria o
e) la scomparsa di un mercato attivo dell'investimento netto dovuta alle difficoltà finanziarie della collegata o della joint venture.

41B La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale o gli strumenti finanziari della collegata o della joint venture non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Il declassamento del rating di credito della collegata o della joint venture o la diminuzione del loro fair value (valore equo) non costituiscono, di per sé, evidenza di una riduzione di valore, sebbene possano essere indicativi di una riduzione di valore, se considerati congiuntamente ad altre informazioni disponibili.

41C In aggiunta ai tipi di evento di cui al paragrafo 41 A, l'obiettiva evidenza di riduzione di valore dell'investimento netto negli strumenti rappresentativi di capitale della collegata o della joint venture include informazioni circa importanti cambiamenti con effetto avverso verificatisi nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui la collegata o la joint venture opera, e indica che il costo dell'investimento nello strumento rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un'evidenza obiettiva di riduzione di valore.

42. Poiché l'avviamento che costituisce parte del valore contabile di una partecipazione netta in una società collegata o in una joint venture non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente a verifica per riduzione di valore nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto a verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione dei paragrafi 41 A-41C indica la possibile riduzione di valore dell'investimento netto. La perdita per riduzione di valore rilevata in tali circostanze non è allocata ad alcuna attività, compreso l'avviamento, che faccia parte del valore contabile dell'investimento netto nella società collegata o nella joint venture. Di conseguenza, qualsiasi ripristino di valore è rilevato conformemente allo IAS 36 nella misura in cui il valore recuperabile dell'investimento netto aumenti successivamente. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento netto, l'entità stima:

a) la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende verranno generati dalla collegata o dalla joint venture, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata o della joint venture e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o
b) il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.

45A L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 40-42 e ha aggiunto i paragrafi 41 A-41C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

C32

[Non applicabile alle disposizioni]

C33

3. I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie di cui all'IFRS 9 Strumenti finanziari, e i criteri per la presentazione delle informazioni integrative a esse relative, previsti nell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

a) le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture;

b)

d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi se l'IFRS 9 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, l'emittente deve applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria se applica l'IFRS 9 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se decide, in base al paragrafo 4, lettera d), dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione;

e) gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 in quanto contengono un elemento di partecipazione discrezionale. L'emittente di tali strumenti è esentato dall'applicare ai suddetti elementi i paragrafi 15-32 e AG25-AG35 del presente Principio, relativi alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, tali strumenti sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dal presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei suddetti strumenti (cfr. IFRS 9);

f)

8. Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

12. I termini indicati di seguito sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo specificato nello IAS 39 e nell'IFRS 9:

— costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
— eliminazione contabile
— derivato
— criterio dell'interesse effettivo
— contratto di garanzia finanziaria
— passività finanziaria al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
— impegno irrevocabile
— operazione programmata
— efficacia della copertura
— elemento coperto
— strumento di copertura
— posseduta per negoziazione
— acquisto o vendita standardizzato
— costi dell'operazione.

23. Eccezion fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16 A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, il contratto che contiene l'obbligazione per l'entità di acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell'opzione o altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio è l'obbligazione dell'entità relativa a un contratto forward ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide. La passività finanziaria è rilevata inizialmente al valore attuale dell'importo di rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. Successivamente la passività è valutata in conformità all'IFRS 9. Qualora il contratto scada senza che vi sia consegna, il valore contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso, anche se l'obbligazione all'acquisto è subordinata all'esercizio da parte della controparte del diritto di rimborso (per esempio un'opzione put venduta che dà alla controparte il diritto di vendere all'entità strumenti rappresentativi di capitale propri dell'entità a un prezzo fisso).

31. L'IFRS 9 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano un'interessenza residua nelle attività dell'entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel suo complesso l'importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di qualsiasi elemento di derivato (come un'opzione call) incorporato nello strumento finanziario composto diverso dalla componente di capitale (quale un'opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere, inizialmente, utili o perdite.

42. L'attività e la passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando e soltanto quando l'entità:

a)

Nel contabilizzare l'operazione di trasferimento dell'attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per l'eliminazione contabile, l'entità non deve compensare l'attività trasferita e la passività associata (cfr. IFRS 9, paragrafo 3.2.22).

96C La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell'ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39, dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito di altre guide come, per esempio, l'IFRS 2.

97F [eliminato]
97H [eliminato]
97P [eliminato]

97R L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 e AG30 e ha eliminato i paragrafi 97F, 97H e 97P. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C34

AG2 Il presente Principio non tratta la rilevazione o la valutazione degli strumenti finanziari. Le disposizioni concernenti la rilevazione e la valutazione delle attività e passività finanziarie sono contenute nell'IFRS 9.

AG30 Il paragrafo 28 si applica soltanto agli emittenti di strumenti finanziari composti non derivati. Il paragrafo 28 non tratta gli strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore. L'IFRS 9 tratta la classificazione e la valutazione delle attività finanziarie che sono strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore.

 

IAS 33 Utile per azione

C35

34. Dopo che le potenziali azioni ordinarie sono convertite in azioni ordinarie, gli elementi identificati nel paragrafo 33, lettere a)-c), non sussistono più. Invece, le nuove azioni ordinarie hanno il diritto di partecipare all'utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo. Quindi, l'utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell'entità capogruppo calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 12 è rettificato dagli elementi identificati nel paragrafo 33, lettere a)-c), e da qualsiasi imposta correlata. Gli oneri associati alle potenziali azioni ordinarie includono i costi dell'operazione e il disaggio contabilizzati secondo quanto previsto dal criterio dell'interesse effettivo (cfr. IFRS 9).

74E L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 34. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 36 Riduzione di valore delle attività

C36

2. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:

a)

e) attività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;

f)

4. Il presente Principio si applica alle attività finanziarie classificate come:

a) controllate, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato;
b) società collegate, come definite nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e
c) joint venture, come definite nello IFRS 11 Accordi a controllo congiunto.

Per la riduzione di valore delle altre attività finanziarie si fa riferimento all'IFRS 9.

5. Il presente Principio non è applicabile alle attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, agli investimenti immobiliari valutati al fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40, o alle attività biologiche correlate alle attività agricole valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo quanto previsto dallo IAS 41. Tuttavia, il presente Principio si applica alle attività iscritte a un valore rideterminato (ossia il fair value (valore equo) alla data della rideterminazione del valore al netto del successivo ammortamento accumulato e delle successive perdite per riduzione di valore accumulate) in conformità ad altri IFRS, come il modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dello IAS 38 Attività immateriali. La sola differenza tra fair value (valore equo) dell'attività e fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione è rappresentata dai costi incrementali diretti attribuibili alla dismissione dell'attività.

a)

140F [eliminato]
140G
[eliminato]
140K [eliminato]

140M L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 4 e 5 e ha eliminato i paragrafi 140F, 140G e 140K. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

C37

2. Il presente Principio non si applica agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

97. [eliminato]

98. [eliminato]

101. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 97 e 98. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

C38

[Non applicabile alle disposizioni]

C39

Il titolo che precede il paragrafo 1 e il paragrafo 1 sono eliminati.

C40

2. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, se e nella misura in cui:

a) l'IFRS 9 consente l'applicazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio e
b) lo strumento finanziario è parte di una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi del presente Principio.

4–7 [eliminati]

C41

8. I termini definiti nell'IFRS 13, nell'IFRS 9 e nello IAS 32 sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nell'Appendice A dell'IFRS 13, nell'Appendice A dell'IFRS 9 e nel paragrafo 11 dello IAS 32. L'IFRS 13, l'IFRS 9 e lo IAS 32 definiscono i seguenti termini:

— costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
— eliminazione contabile
— derivato
— criterio dell'interesse effettivo
— tasso di interesse effettivo
— strumento rappresentativo di capitale
fair value (valore equo)
— attività finanziaria
— strumento finanziario
— passività finanziaria

e forniscono indicazioni per l'applicazione delle definizioni.

Al paragrafo 9, sono eliminate la «Definizione di derivato», le «Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari», la «Definizione di contratto di garanzia finanziaria» e le «Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione».

C42

I titoli e i paragrafi 10-70 e il paragrafo 79 sono eliminati.

C43

71. Se l'entità applica l'IFRS 9 e non ha scelto come proprio principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio (cfr. il paragrafo 7.2.19 dell'IFRS 9), deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al capitolo 6 dell'IFRS 9. Tuttavia, per la copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di attività o passività finanziarie, l'entità può applicare, conformemente al paragrafo 6.1.3 dell'IFRS 9, le disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al presente Principio anziché quelle dell'IFRS 9. In tal caso, l'entità deve anche applicare le disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse (cfr. paragrafi 81 A, 89 A e AG114-AG132).

88. La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

d) l'efficacia della copertura può essere valutata attendibilmente, ossia il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e il fair value (valore equo) dello strumento di copertura possono essere valutati attendibilmente;

e)

Coperture di fair value (valore equo)

89. Se la copertura di fair value (valore equo) soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso dell'esercizio, deve essere contabilizzata come segue:

a)

b) l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Questa disposizione si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell'utile o della perdita attribuibili al rischio coperto nell'utile (perdita) d'esercizio si applica se l'elemento coperto è un'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9.

90. Se solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto sono coperti, le variazioni rilevate del fair value (valore equo) dell'elemento coperto non correlate al rischio coperto sono rilevate conformemente al paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.

96. Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:

a)

c) se la documentata strategia di gestione del rischio adottata dall'entità per una particolare relazione di copertura esclude dalla valutazione dell'efficacia della copertura una specifica componente dell'utile o della perdita o i correlati flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. paragrafi 74, 75, e 88, lettera a)], tale componente esclusa dell'utile o della perdita è rilevata conformemente al paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.

C44

103B [eliminato]

103C Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 95, lettera a), e i paragrafi 97, 98, 100, 102, 108 e AG99B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

103D [eliminato]

103F [eliminato]

103H–103J [eliminati]

103K I Miglioramenti agli IFRS, emessi nell'aprile del 2009, hanno modificato il paragrafo 2, lettera g), e i paragrafi 97 e 100. L'entità deve applicare le modifiche ai predetti paragrafi prospetticamente a tutti i contratti ancora in corso a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche ad un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

103L–103P [eliminati]

103S [eliminato]

103U L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 8, 9, 71, 88- 90, 96, AG95, AG114, AG118 e i titoli che precedono il paragrafo AG133 e ha eliminato i paragrafi 1, 4-7, 10-70, 103B, 103D, 103F, 103H-103 J, 103L-103P, 103S, 105-107 A, 108E-108F, AG1-AG93 e AG96. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

104 Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente a eccezione di quanto specificato al paragrafo 108. Il bilancio di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse sempre stato applicato, salvo che sia non fattibile fare una riesposizione. Qualora la riesposizione non sia fattibile, l'entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano state riesposte.

105–107A [eliminati]

108C I paragrafi 73 e AG8 sono stati modificati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. Il paragrafo 80 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di tutte le modifiche. Se l'entità applica le modifiche ad un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

108E–108F [eliminati]

C45

Nell'Appendice A i titoli e i paragrafi AG1-AG93 e il paragrafo AG96 sono eliminati.

C46

 

AG95 L'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato può essere designata come strumento di copertura nella copertura del rischio di cambio.

AG114 Nella copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al rischio di tasso di interesse associato a un portafoglio di attività o passività finanziarie, l'entità soddisfa le disposizioni del presente Principio se rispetta le procedure di cui alle lettere a)-i) e ai successivi paragrafi AG115-AG132.

a) Come parte del processo di gestione del proprio rischio, l'entità identifica un portafoglio di elementi di cui desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio può includere soltanto attività, soltanto passività, o entrambe attività e passività. L'entità può identificare due o più portafogli, nel qual caso applica la seguente guida a ogni portafoglio separatamente.

b)

AG118 Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG114, lettera c), se in un particolare periodo di revisione dei prezzi l'entità stima di avere attività a tasso fisso pari a CU100 e passività a tasso fisso pari a CU80 e decide di coprire tutta la posizione netta di CU20, indica come elemento coperto attività pari a CU20 (una parte delle attività). La designazione è espressa come «importo in valuta» (per esempio un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che come attività individuali. Ne consegue che tutte le attività (o passività) soggette a copertura — ossia tutti i CU100 dell'esempio precedente — devono essere …

C47

Nell'Appendice A il titolo che precede il paragrafo AG133 è modificato come segue:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (PARAGRAFI 103-108C)

IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

C48

Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 Strumenti finanziari. I paragrafi 15 e 18 sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 19:

15. [eliminato]

18. [eliminato]

19. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi A8 e A10 e ha eliminato i paragrafi 15 e 18. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C49

A8 Le azioni dei soci eccedenti il divieto di rimborso sono passività finanziarie. L'entità cooperativa valuta tale passività finanziaria al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Poiché queste azioni sono rimborsabili su richiesta, l'entità cooperativa valuta il fair value (valore equo) di tali passività finanziarie come richiesto dal paragrafo 47 dell'IFRS 13: «Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un deposito a vista) non è inferiore all'importo esigibile a richiesta…». Di conseguenza, l'entità cooperativa classifica come passività finanziaria l'importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso.

A10 In seguito alla variazione nello statuto all'entità cooperativa può ora essere richiesto di rimborsare un massimo pari al 25 per cento delle sue azioni in circolazione o un massimo di 50 000 azioni a CU20 l'una. Di conseguenza, il 1o gennaio 20X3 l'entità cooperativa classifica come passività finanziaria un importo di CU1 000 000 che costituisce l'importo massimo pagabile a richiesta secondo le disposizioni di rimborso, come determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 47 dell'IFRS 13. Questa trasferisce poi, il 1o gennaio 20X3, un importo pari a CU200 000 dal patrimonio netto alle passività finanziarie, lasciando CU2 000 000 classificati come patrimonio netto. In questo esempio, l'entità non rileva un utile o una perdita sul trasferimento.

 

IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

C50

Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 Strumenti finanziari. Il paragrafo 5 è modificato come segue, i paragrafi 14 A e 14C sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 14D:

5. Un'interessenza residua in un fondo che eccede il diritto di rimborso, quale un diritto contrattuale alle distribuzioni una volta che lo smantellamento è stato completato o alla liquidazione del fondo, può essere uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito dell'IFRS 9 e non rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione.

14A [eliminato]

14C [eliminato]

14D L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato i paragrafi 14 A e 14C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore

C51

Sotto il titolo «Riferimenti», il riferimento allo IAS 39 è eliminato ed è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 Strumenti finanziari. I paragrafi 1, 2, 7 e 8 sono modificati come segue, i paragrafi 5, 6, 11-13 sono eliminati ed è aggiunto il paragrafo 14:

1. L'entità è tenuta a verificare l'avviamento per riduzione di valore alla data di chiusura di ciascun esercizio e, se necessario, a rilevare la perdita per riduzione di valore a tale data conformemente allo IAS 36. Tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio successivo, le condizioni possono essere talmente cambiate che se la verifica fosse stata effettuata solo a tale data la perdita per riduzione di valore sarebbe stata inferiore o non sussistente. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito al fatto se tali perdite per riduzione di valore debbano mai essere stornate.

2. La presente Interpretazione ha per oggetto l'interazione tra le disposizioni dello IAS 34 e la rilevazione delle perdite per riduzione di valore sull'avviamento di cui allo IAS 36 e l'effetto di tale interazione sui successivi bilanci intermedi e annuali.

5. [eliminato]

6. [eliminato]

7. La presente interpretazione affronta la seguente questione: l'entità dovrebbe stornare le perdite per riduzione di valore rilevate in un periodo intermedio sull'avviamento, nel caso in cui una perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata una perdita inferiore, se la verifica fosse stata effettuata solo alla data di chiusura di un esercizio successivo?

INTERPRETAZIONE

8. L'entità non deve stornare una perdita per riduzione di valore rilevata in un precedente periodo intermedio sull'avviamento.

11–13 [eliminati]

14. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 1, 2, 7 e 8 e ha eliminato i paragrafi 5, 6, 11-13. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

C52

23 Lo IAS 32 e gli IFRS 7 e 9 si applicano all'attività finanziaria rilevata secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 18.

24 L'importo dovuto dal concedente, o su sue istruzioni, è contabilizzato conformemente all'IFRS 9 come valutato:

a) al costo ammortizzato;
b) al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; o
c) al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

25 Se l'importo dovuto dal concedente è valutato al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'IFRS 9 prevede che gli interessi calcolati in base al criterio dell'interesse effettivo debbano essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

28A–28C [eliminati]

28E L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 23-25 e ha eliminato i paragrafi 28 A-28C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera

C53

Sotto il titolo «Riferimenti» è aggiunto il riferimento all'IFRS 9 Strumenti finanziari.

C54

3. L'IFRS 9 richiede la designazione di un elemento qualificabile per la copertura e dei relativi strumenti qualificabili di copertura in una relazione di contabilizzazione di copertura. Qualora esista una designata relazione di copertura, in caso di copertura di un investimento netto, l'utile o la perdita sullo strumento di copertura considerato come copertura efficace dell'investimento netto viene rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ed è incluso nelle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera.

5. L'IFRS 9 consente all'entità di designare uno strumento finanziario derivato o non derivato (oppure una combinazione di strumenti finanziari derivati e non derivati) come strumenti di copertura del rischio di cambio. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito a chi, nell'ambito di un gruppo, può detenere strumenti di copertura che siano coperture di un investimento netto in una gestione estera, che soddisfino le condizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

6. Lo IAS 21 e l'IFRS 9 richiedono che gli importi cumulativi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativi sia alle differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico della gestione estera sia all'utile o perdita sullo strumento di copertura considerato come una copertura efficace dell'investimento netto, siano riclassificati da patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione nel momento in cui la controllante dismette la gestione estera. La presente Interpretazione fornisce indicazioni su come l'entità dovrebbe determinare gli importi da riclassificare da patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio sia per lo strumento di copertura sia per l'elemento coperto.

7. La presente Interpretazione si applica all'entità che copre il rischio di cambio derivante dai propri investimenti netti in gestioni estere e desidera qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità all'IFRS 9. Per praticità, la presente Interpretazione fa riferimento a tale entità come controllante e al bilancio in cui sono comprese le attività nette di gestioni estere come bilancio consolidato. Tutti i riferimenti alla controllante si applicano parimenti all'entità che detiene un investimento netto in una gestione estera che sia una joint venture, una collegata o una filiale.

14. Uno strumento derivato o non derivato (o una combinazione di strumenti derivati e non derivati) può essere designato come strumento di copertura in una copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo/gli strumento/i di copertura può/possono essere detenuto/i da una o più entità nell'ambito del gruppo, purché vengano soddisfatte le disposizioni in materia di designazione, documentazione ed efficacia di cui al paragrafo 6.4.1 dell'IFRS 9 relative alla copertura di un investimento netto. In particolare, la strategia di copertura del gruppo dovrebbe essere documentata chiaramente a causa della possibilità di diverse designazioni a diversi livelli del gruppo.

16. Quando viene dismessa una gestione estera coperta, l'importo riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione proveniente dalla riserva di conversione di valuta estera nel bilancio consolidato della controllante riferito allo strumento di copertura è l'importo che il paragrafo 6.5.14 dell'IFRS 9 richiede di identificare. Tale importo è l'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura considerato essere una copertura efficace.

18A [eliminato]

18B L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 5-7, 14, 16, AG1 e AG8 e ha eliminato il paragrafo 18 A. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

C55

AG1 La presente Appendice illustra l'applicazione dell'Interpretazione utilizzando la struttura aziendale riportata di seguito. In tutti i casi, l'efficacia delle relazioni di copertura descritte dovrebbe essere verificata in conformità all'IFRS 9, sebbene questa verifica non sia trattata nella presente appendice. La Controllante, in veste di capogruppo, presenta il proprio bilancio consolidato nella propria valuta funzionale, l'euro (EUR). Ciascuna controllata è posseduta interamente. L'investimento netto di £500 milioni della controllante nella Controllata B (valuta funzionale lira sterlina (GBP)] comprende £159 milioni equivalente all'investimento netto della Controllata B nella Controllata C per US$300 milioni (valuta funzionale dollari USA (USD)]. In altri termini, le attività nette della Controllata B, escluso il proprio investimento nella Controllata C, ammontano a £341 milioni.

AG8 Quando la Controllata C viene dismessa, i valori riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio nel bilancio consolidato della Controllante dalla sua riserva di conversione di valuta estera (FCTR — Foreign currency translation reserve) sono:

a) con riferimento al finanziamento di terzi di US$300 milioni della Controllata A, l'importo che l'IFRS 9 richiede di identificare, ossia la variazione totale di valore rispetto al rischio di cambio rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo come la parte efficace della copertura e

b)

IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

C56

4. La presente interpretazione affronta le seguenti questioni:

a) conformità con il paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9 degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità emessi al fine di estinguere, interamente o parzialmente, il «corrispettivo pagato» di una passività finanziaria;

b)

INTERPRETAZIONE

5. L'emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9. L'entità deve eliminare la passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in conformità al paragrafo 3.3.1 dell'IFRS 9.

7. Se il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il fair value (valore equo) della passività finanziaria estinta. Nel valutare il fair value (valore equo) della passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista) non si applica il paragrafo 47 dell'IFRS 13.

9. La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, in conformità al paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9. Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati inizialmente e valutati alla data in cui viene estinta la passività finanziaria (o parte di essa).

10. Qualora la passività finanziaria sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo quanto disposto dal paragrafo 8. Il corrispettivo assegnato alla passività residua deve essere considerato quando si tratta di valutare se le condizioni della passività residua siano state modificate nella sostanza. Se la passività residua è stata modificata nella sostanza, l'entità deve contabilizzare tale modifica come estinzione della passività originaria e rilevazione di una nuova passività, in conformità al paragrafo 3.3.2 dell'IFRS 9.

14. [eliminato]

16. [eliminato]

17. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 4, 5, 7, 9 e 10 e ha eliminato i paragrafi 14 e 16. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

Interpretazione SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing

C57

7. Altre obbligazioni previste da un accordo, incluse le eventuali garanzie fornite e le obbligazioni sostenute in caso di cessazione anticipata, devono essere contabilizzate ai sensi dello IAS 37, dell'IFRS 4 o dell'IFRS 9, a seconda dei termini dell'accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8. L'IFRS 9 ha modificato il paragrafo 7. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.