CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (CAPITOLO 6)
Strumenti di copertura (sezione 6.2)
Strumenti che soddisfano i criteri di ammissibilità
B6.2.1 I derivati incorporati in contratti ibridi ma non contabilizzati separatamente non possono essere designati come strumenti di copertura distinti.
B6.2.2 Gli strumenti propri rappresentativi del capitale dell'entità non sono attività o passività finanziarie dell'entità e quindi non possono essere designati come strumenti di copertura.
B6.2.3 Per le coperture del rischio di cambio, la componente di rischio di cambio degli strumenti finanziari non derivati è determinata in conformità allo IAS 21.
Opzioni vendute
B6.2.4 Ad eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute, il presente Principio non limita le circostanze in cui il derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designato come strumento di copertura. L'opzione venduta non è ammissibile come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di un'opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio un'opzione call usata per coprire un'obbligazione redimibile).
Designazione degli strumenti di copertura
B6.2.5 Per le coperture diverse dalle coperture del rischio di cambio, quando designa come strumento di copertura un'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità può solo designare lo strumento finanziario non derivato nella sua totalità oppure una sua quota.
B6.2.6 Uno strumento di copertura unico può essere designato come strumento di copertura di più di un tipo di rischio, a condizione che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di rischio come elementi coperti. Tali elementi coperti possono trovarsi in relazioni di copertura diverse.
Elementi coperti (sezione 6.3)
Elementi che soddisfano i criteri di ammissibilità
B6.3.1 L'impegno irrevocabile ad acquistare un'impresa in un'aggregazione aziendale non può essere un elemento coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere specificatamente identificati e valutati. Detti altri rischi sono rischi generali di impresa.
B6.3.2 La partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto non può costituire un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo). La ragione è che il metodo del patrimonio netto rileva nell'utile (perdita) d'esercizio la quota di pertinenza dell'investitore dell'utile (perdita) maturato dalla partecipata piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. Per motivi analoghi, la partecipazione in una controllata consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo). La ragione è che il consolidamento rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile (perdita) maturato dalla controllata piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. La copertura di un investimento netto in una gestione estera è diversa perché è la copertura dell'esposizione in valuta estera, non la copertura di fair value (valore equo) della variazione di valore dell'investimento.
B6.3.3 Il paragrafo 6.3.4 permette all'entità di designare come elementi coperti le esposizioni aggregate che sono la combinazione di un'esposizione e di un derivato. Per designare tale elemento coperto l'entità valuta se l'esposizione aggregata combina un'esposizione con un derivato così da creare un'esposizione aggregata diversa, gestita come esposizione unica a uno o più rischi specifici. In tal caso l'entità può designare l'elemento coperto in base all'esposizione aggregata. Per esempio:
a) l'entità può utilizzare un contratto future a 15 mesi sul caffè per coprire contro il rischio di prezzo (in USD) gli acquisti di una certa quantità di caffè che effettuerà molto probabilmente dopo 15 mesi. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione degli acquisti altamente probabili di caffè con il contratto future sul caffè può essere considerata un'esposizione di 15 mesi al rischio di cambio per un importo fisso in USD (alla stregua di qualsiasi flusso finanziario in uscita per un importo fisso in USD dopo 15 mesi);
b) l'entità può coprire il rischio di cambio per l'intera durata di un debito decennale a tasso fisso denominato in valuta estera. L'entità richiede tuttavia un'esposizione a tasso fisso nella sua valuta funzionale solo nel breve-medio periodo (ad esempio, due anni) e un'esposizione a tasso variabile nella sua valuta funzionale per il periodo restante fino alla scadenza. Al termine di ciascun intervallo di due anni (ossia su base rotativa (rolling) biennale) l'entità fissa l'esposizione ai tassi di interesse per i due anni successivi (se il livello dell'interesse è tale da indurre l'entità a fissare i tassi di interesse). In questo tipo di situazione, l'entità può stipulare uno swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni che permuta il debito a tasso fisso in valuta estera con un'esposizione a tasso variabile nella valuta funzionale. A questo si sovrappone un interest rate swap a due anni che, sulla base della valuta funzionale, permuta debito a tasso variabile con debito a tasso fisso. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione del debito a tasso fisso in valuta estera con lo swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni è considerata di fatto un'esposizione a un debito a tasso variabile a 10 anni nella valuta funzionale.
B6.3.4 Per designare l'elemento coperto in base all'esposizione aggregata, l'entità considera l'effetto combinato degli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e della determinazione dell'inefficacia della copertura. Tuttavia, gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata continuano ad essere contabilizzati separatamente. Questo significa, ad esempio, che:
a) i derivati che fanno parte di un'esposizione aggregata sono rilevati come attività o passività distinte valutate al fair value (valore equo);
b) se è designata una relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, il modo in cui il derivato è incluso come parte dell'esposizione aggregata deve essere coerente con la sua designazione come strumento di copertura a livello dell'esposizione aggregata. Per esempio, se esclude l'elemento forward di un derivato dalla designazione come strumento di copertura per la relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, l'entità lo deve escludere anche quando include il derivato come elemento coperto nell'esposizione aggregata. L'esposizione aggregata deve altrimenti includere il derivato, nella sua totalità o in parte.
B6.3.5 Il paragrafo 6.3.6 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata altamente probabile è ammissibile come elemento coperto in un'operazione di copertura di flussi finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sull'utile (perdita) consolidato. A tale scopo, l'entità può essere una controllante, una controllata, una collegata, un accordo a controllo congiunto o una filiale. Se il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata non influisce sull'utile (perdita) consolidato, l'operazione infragruppo non è ammissibile come elemento coperto. Ciò si verifica solitamente nel caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo, a meno che si tratti di un'operazione con terzi correlati. Tuttavia, quando il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata ha un impatto sull'utile (perdita) consolidato, l'operazione infragruppo è ammissibile come elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo. Analogamente, può influire sull'utile (perdita) consolidato la vendita infragruppo programmata di impianti e macchinari da parte dell'entità del gruppo che li ha fabbricati all'entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, perché gli impianti e i macchinari saranno ammortizzati dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli impianti e macchinari può cambiare se l'operazione infragruppo programmata è denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità acquirente.
B6.3.6 Se la copertura di un'operazione infragruppo programmata soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, l'utile (perdita) è rilevato nelle (è eliminato dalle) altre componenti di conto economico complessivo, in conformità al paragrafo 6.5.11. Il rischio di cambio dell'operazione coperta incide sull'utile (perdita) d'esercizio nel periodo o nei periodi in cui incide sull'utile (perdita) consolidato.
Designazione degli elementi coperti
B6.3.7 Una componente è un elemento coperto che è meno dell'elemento intero. Di conseguenza, la componente riflette soltanto una parte dei rischi dell'elemento di cui è parte o riflette i rischi limitatamente a un certo grado (ad esempio, nella designazione di una quota dell'elemento).
B6.3.8 Per essere ammissibile alla designazione come elemento coperto, la componente di rischio deve essere una componente identificabile separatamente dell'elemento finanziario o non finanziario e le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento attribuibili alle variazioni di tale componente di rischio devono poter essere valutate attendibilmente.
B6.3.9 Per determinare quali componenti di rischio soddisfino i criteri di ammissibilità per la designazione come elemento coperto, l'entità valuta le componenti di rischio nel contesto della particolare struttura del mercato a cui sono collegati il rischio o i rischi e in cui è svolta l'attività di copertura. La determinazione implica una valutazione dei fatti e delle circostanze del caso, che differiscono secondo il rischio e secondo il mercato.
B6.3.10 Per designare le componenti di rischio come elementi coperti, l'entità valuta se esse siano indicate esplicitamente in un contratto (componenti di rischio definite contrattualmente) o se risultino invece implicitamente dal fair value (valore equo) o dai flussi finanziari dell'elemento di cui fanno parte (componenti di rischio non definite contrattualmente). Le componenti di rischio non definite contrattualmente possono collegarsi a elementi che non sono un contratto (ad esempio, operazioni programmate) o a contratti che non definiscono esplicitamente la componente (ad esempio, un impegno irrevocabile che comprende soltanto un prezzo unico anziché una formula di determinazione del prezzo legata a sottostanti diversi). Per esempio:
a) l'entità A ha un contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale il cui prezzo è determinato mediante applicazione di una formula definita contrattualmente che è legata alle merci e a altri fattori (ad esempio, gasolio, olio combustibile e altre componenti, quali le spese di trasporto). L'entità A copre la componente di gasolio di tale contratto di fornitura con un contratto forward sul gasolio. Essendo definita nei termini e condizioni del contratto di fornitura, la componente di gasolio è una componente di rischio definita contrattualmente. Pertanto, data la formula di determinazione del prezzo, l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è identificabile separatamente. Allo stesso tempo esiste un mercato dei contratti forward sul gasolio. Pertanto, l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è valutabile attendibilmente. Di conseguenza, l'esposizione al prezzo del gasolio nel contratto di fornitura è una componente di rischio ammissibile alla designazione come elemento coperto;
b) l'entità B copre i suoi acquisti futuri di caffè in base alle previsioni di produzione. La copertura ha inizio fino a 15 mesi prima della consegna per una parte del volume degli acquisti programmati. L'entità B aumenta via via il volume coperto (in funzione dell'approssimarsi della data di consegna). L'entità B gestisce il rischio di prezzo sul caffè mediante due tipi diversi di contratto:
i) contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori;
ii) contratti di fornitura di caffè della varietà Arabica dalla Colombia con consegna in uno specifico luogo di produzione. In questi contratti il prezzo della tonnellata di caffè risulta dall'applicazione di una formula di determinazione del prezzo, basata sul prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori più un differenziale di prezzo fisso più una retribuzione variabile dei servizi logistici. Il contratto di fornitura di caffè è un contratto esecutivo in base al quale l'entità B ottiene l'effettiva consegna del caffè.
Per le consegne relative al raccolto corrente, la stipula dei contratti di fornitura di caffè consente all'entità B di fissare il differenziale di prezzo tra l'effettiva qualità del caffè acquistato (Arabica della Colombia) e la qualità di riferimento che costituisce il sottostante del contratto future negoziato in una borsa valori. Per le consegne relative al raccolto successivo, tuttavia, il differenziale di prezzo non può essere fissato perché i contratti di fornitura di caffè non sono ancora disponibili. Per coprire la componente «qualità di riferimento» del rischio di prezzo sul caffè, l'entità B utilizza contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori, e questo per le consegne relative sia al raccolto corrente sia a quello successivo. L'entità B considera di essere esposta a tre rischi diversi: rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, rischio di prezzo sul caffè in funzione del differenziale tra il prezzo del caffè della qualità di riferimento e il prezzo del particolare caffè Arabica della Colombia che di fatto l'entità riceve e rischio legato ai costi logistici variabili. Per le consegne relative al raccolto corrente, una volta che l'entità B ha concluso un contratto di fornitura di caffè, il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento costituisce una componente di rischio definita contrattualmente, perché la formula di determinazione del prezzo include l'indicizzazione al prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori. L'entità B conclude che questa componente di rischio è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Per le consegne relative al raccolto successivo l'entità B non ha ancora stipulato nessun contratto di fornitura di caffè (vale a dire che tali consegne sono operazioni programmate). Di conseguenza, il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento è una componente di rischio non definita contrattualmente. Nell'analisi della struttura del mercato l'entità B tiene conto del modo in cui è determinato il prezzo delle consegne del particolare caffè in definitiva ricevute. In base a detta analisi della struttura del mercato, l'entità B conclude quindi che le operazioni programmate implicano anche un rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, che costituisce una componente di rischio identificabile separatamente e valutabile attendibilmente seppur non definita contrattualmente. Di conseguenza, l'entità B può designare le relazioni di copertura in base alle componenti di rischio (per il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento) sia per i contratti di fornitura di caffè sia per le operazioni programmate;
c) l'entità C comincia a coprire parte degli acquisti futuri di carburante avio fino a 24 mesi prima della consegna in base alle previsioni di consumo e aumenta via via il volume coperto. L'entità C copre quest'esposizione con tipi diversi di contratto secondo l'orizzonte temporale della copertura, con ripercussioni sulla liquidità di mercato dei derivati. Per gli orizzonti temporali più lontani (12-24 mesi) l'entità C utilizza i contratti sul petrolio greggio perché sono i soli ad avere liquidità di mercato sufficiente. Per gli orizzonti temporali di 6-12 mesi, l'entità C utilizza derivati sul gasolio perché hanno liquidità sufficiente. Per gli orizzonti temporali fino a sei mesi, l'entità C utilizza i contratti sul carburante avio. L'analisi della struttura del mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi e la valutazione dei fatti e delle circostanze del caso portano l'entità C a concludere quanto segue:
i) l'entità C opera in una zona geografica in cui il parametro di riferimento per il petrolio greggio è il Brent. Il petrolio greggio è una materia prima di riferimento che, in quanto fattore di produzione fondamentale, incide sul prezzo di vari prodotti petroliferi raffinati. Il gasolio è un parametro di riferimento per i prodotti petroliferi raffinati, utilizzato più in generale per la determinazione dei prezzi dei distillati di petrolio. Questo stato di cose si rispecchia anche nelle tipologie di strumenti finanziari derivati per i mercati del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati esistenti nel contesto in cui opera l'entità C, ad esempio:
— il contratto future sul petrolio greggio di riferimento, ossia per il greggio Brent;
— il contratto future sul gasolio di riferimento, che è utilizzato per la determinazione del prezzo dei distillati: i derivati sullo spread per il carburante avio, ad esempio, coprono la differenza di prezzo tra il carburante avio e tale gasolio di riferimento;
— il derivato crack spread sul gasolio di riferimento (ossia il derivato sulla differenza di prezzo tra petrolio greggio e gasolio — margine di raffinazione), che è indicizzato sul petrolio greggio Brent;
ii) il prezzo dei prodotti petroliferi raffinati non dipende dal particolare petrolio greggio lavorato in una data raffineria, perché i prodotti di questo tipo (ad esempio, gasolio o carburante avio) sono prodotti standardizzati.
L'entità C considera pertanto che, sebbene nessun accordo contrattuale definisca il petrolio greggio o il gasolio, il rischio di prezzo sui suoi acquisti di carburante avio comprenda una componente di rischio di prezzo sul petrolio greggio basata sul Brent e una componente di rischio di prezzo sul gasolio. L'entità C conclude che queste due componenti di rischio sono identificabili separatamente e valutabili attendibilmente seppur non definite contrattualmente. Di conseguenza, l'entità C può designare le relazioni di copertura per gli acquisti di carburante avio programmati in base alle componenti di rischio (per il petrolio greggio o per il gasolio). Da quest'analisi discende anche che, se l'entità C utilizza, ad esempio, derivati sul petrolio greggio basati sul greggio West Texas Intermediate (WTI), le variazioni della differenza di prezzo tra il Brent e il WTI determinerebbero l'inefficacia della copertura;
d) l'entità D possiede uno strumento di debito a tasso fisso. Lo strumento è emesso in un contesto caratterizzato da un mercato in cui un'ampia gamma di analoghi strumenti di debito è raffrontata a un tasso di riferimento (ad esempio al LIBOR) in termini di spread e in cui gli strumenti a tasso variabile sono solitamente indicizzati a tale tasso di riferimento. Per gestire il rischio di tasso di interesse sono spesso usati interest rate swap in base a tale tasso di riferimento, a prescindere dallo spread tra quest'ultimo e gli strumenti di debito. Al variare del tasso di riferimento il prezzo degli strumenti di debito a tasso fisso subisce una variazione diretta e contestuale. L'entità D conclude che il tasso di riferimento è una componente identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Di conseguenza, per lo strumento di debito a tasso fisso l'entità D può designare le relazioni di copertura in base alla componente di rischio per il rischio di tasso di interesse di riferimento.
B6.3.11 Quando una componente di rischio è designata come elemento coperto, ad essa si applicano le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura così come si applicano agli altri elementi coperti che non sono componenti di rischio. Si applicano ad esempio i criteri di ammissibilità, compreso quello che vuole che la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura e che qualsiasi inefficacia della copertura sia valutata e rilevata.
B6.3.12 L'entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di un'opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione l'entità designa unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale dell'opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell'operazione programmata che incide sull'utile (perdita) d'esercizio.
B6.3.13 Esiste la presunzione relativa che, a meno di essere definito contrattualmente, il rischio d'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e non può quindi essere designato come componente di rischio di uno strumento finanziario. Limitatamente a pochi casi, date le circostanze specifiche del contesto inflazionistico e visto il pertinente mercato del debito, è tuttavia possibile individuare una componente di rischio per il rischio d'inflazione che è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente.
B6.3.14 Per esempio, l'entità emette strumenti di debito in un contesto in cui i titoli obbligazionari collegati all'inflazione presentano un volume e una struttura per scadenza tali da determinare un mercato sufficientemente liquido che permette di realizzare una struttura per scadenza dei tassi di interesse reali per le obbligazioni prive di cedola (zero-coupon). Questo implica che l'inflazione costituisce, per la rispettiva valuta, un fattore rilevante considerato separatamente dai mercati del debito. In tali circostanze la componente di rischio d'inflazione potrebbe essere determinata attualizzando i flussi finanziari dello strumento di debito coperto mediante la struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di cedola (zero-coupon), vale a dire analogamente al modo di determinare una componente di tasso di interesse (nominale) senza rischio. In molti casi, invece, la componente di rischio d'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente. Per esempio, l'entità emette solo obbligazioni a tasso d'interesse nominale in un contesto in cui il mercato dei titoli obbligazionari collegati all'inflazione non è sufficientemente liquido da permettere la realizzazione di una struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di cedola (zero-coupon). In tale situazione, l'analisi della struttura del mercato e la valutazione dei fatti e delle circostanze non permettono all'entità di concludere che l'inflazione è un fattore rilevante considerato separatamente dai mercati del debito. L'entità non può quindi confutare la presunzione relativa che il rischio d'inflazione non definito contrattualmente non sia identificabile separatamente né valutabile attendibilmente. Di conseguenza, la componente di rischio d'inflazione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto. Questo criterio si applica a prescindere dal fatto che l'entità abbia effettivamente sottoscritto uno strumento di copertura dell'inflazione. In particolare, l'entità non può semplicemente attribuire all'obbligazione a tasso d'interesse nominale i termini e le condizioni dello strumento effettivamente utilizzato per coprire il rischio d'inflazione.
B6.3.15 La componente di rischio d'inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all'inflazione rilevato (supponendo che non sia obbligatoria la contabilizzazione separata del derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché gli altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati dalla componente di rischio d'inflazione.
Componenti di un importo nominale
B6.3.16 In una relazione di copertura possono essere designati come elemento coperto due tipi di componenti di importo nominale: la componente che costituisce una quota di un elemento intero e la componente strato. Il tipo di componente cambia il risultato contabile. L'entità deve designare la componente ai fini contabili coerentemente con l'obiettivo di gestione del rischio.
B6.3.17 Un esempio di componente che costituisce una quota è il 50 per cento dei flussi finanziari contrattuali di un prestito.
B6.3.18 La componente strato può essere individuata a partire da una popolazione definita ma aperta oppure da un importo nominale determinato. Alcuni esempi:
a) parte del volume di un'operazione monetaria, ad esempio i flussi finanziari per FC10 derivanti da vendite denominate in valuta estera immediatamente successivi ai primi FC20 del marzo 201X (1);
b) parte di un volume fisico, ad esempio lo strato inferiore, pari a 5 milioni di metri cubi, del gas naturale immagazzinato nel deposito XYZ;
c) parte del volume di un'operazione fisica o di altro tipo, ad esempio i primi 100 barili di petrolio acquistati a giugno 201X oppure i primi 100 MWh di energia elettrica venduti a giugno 201X;
d) strato dell'importo nominale dell'elemento coperto, ad esempio: gli ultimi CU80 milioni di un impegno irrevocabile di CU100 milioni, lo strato inferiore di CU20 milioni di un'obbligazione a tasso fisso di CU100 milioni o lo strato superiore di CU30 milioni di un importo totale di CU100 milioni di uno strumento di debito a tasso fisso prepagabile al fair value (valore equo) (l'importo nominale determinato è CU100 milioni).
(1) Nel presente Principio gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU) e in «foreign currency units» (unità di valuta estera) (FC).
B6.3.19 L'entità deve definire in funzione di un importo nominale determinato la componente strato designata in un'operazione di copertura di fair value (valore equo). Per soddisfare le condizioni di ammissibilità per le operazioni di copertura di fair value (valore equo), l'entità deve effettuare una nuova valutazione dell'elemento coperto in termini di variazioni del fair value (valore equo) (ossia ricalcolare l'elemento in termini di variazioni del fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto). La rettifica della copertura di fair value (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio al più tardi al momento dell'eliminazione contabile dell'elemento. È pertanto necessario tracciare l'elemento cui si riferisce la rettifica della copertura di fair value (valore equo). Nel caso della componente strato in un'operazione di copertura di fair value (valore equo), questo implica che l'entità deve tracciare l'importo nominale secondo il quale è definita. Nel paragrafo B6.3.18, lettera d), per esempio, occorre tracciare l'importo nominale totale determinato di CU100 milioni per poter tracciare lo strato inferiore di CU20 milioni oppure lo strato superiore di CU30 milioni.
B6.3.20 Se le variazioni del rischio coperto incidono sul fair value (valore equo) dell'opzione di pagamento anticipato, la componente strato che comprende tale opzione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto in un'operazione di copertura di fair value (valore equo), a meno che, al momento di determinare la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto, lo strato designato includa l'effetto della relativa opzione di pagamento anticipato.
Relazione tra componenti e flussi finanziari totali di un elemento
B6.3.21 La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto dev'essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento. Tuttavia, tutti i flussi finanziari dell'intero elemento possono essere designati come elemento coperto e coperti soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per i cambiamenti attribuibili a variazioni del LIBOR o del prezzo di una merce di riferimento).
B6.3.22 Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è al di sotto del LIBOR, l'entità non può designare:
a) una componente della passività uguale all'interesse al LIBOR (più l'importo capitale in caso di operazioni di copertura di fair value (valore equo)];
b) una componente residua negativa.
B6.3.23 Tuttavia, nel caso di una passività finanziaria a tasso fisso il cui tasso di interesse effettivo è (per esempio) 100 punti base sotto il LIBOR, l'entità può designare come elemento coperto la variazione di valore dell'intera passività (ossia l'importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua creazione e nel frattempo i tassi di interesse sono variati, l'entità può designare una componente di rischio uguale a un tasso di riferimento maggiore del tasso contrattuale pagato sull'elemento. L'entità può procedere in questo senso a condizione che il tasso di riferimento sia inferiore al tasso di interesse effettivo calcolato muovendo dall'ipotesi che l'entità abbia acquistato lo strumento il giorno di prima designazione dell'elemento coperto. Per esempio, si supponga che l'entità origini un'attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L'entità inizia a coprire tale attività qualche tempo dopo, quando il LIBOR è salito all'8 per cento e il fair value (valore equo) dell'attività è diminuito a CU90. L'entità calcola che, se avesse acquistato l'attività alla data di prima designazione del relativo rischio di tasso di interesse sul LIBOR come elemento coperto, il rendimento effettivo dell'attività, basato sul fair value (valore equo) di CU90 di quella data, sarebbe stato del 9,5 per cento. Poiché il LIBOR è inferiore a detto rendimento effettivo, l'entità può designare una componente di LIBOR pari all'8 per cento rappresentata in parte da flussi finanziari di interesse contrattuale e in parte dalla differenza tra il fair value (valore equo) corrente (ossia CU90) e l'importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).
B6.3.24 Nel caso di una passività finanziaria a tasso variabile con un interesse di (ad esempio) 20 punti base sotto il LIBOR a tre mesi (con floor a zero punti base), l'entità può designare come elemento coperto la variazione dei flussi finanziari dell'intera passività (ossia l'interesse LIBOR a tre mesi meno 20 punti base — floor incluso) attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Pertanto, finché la curva prospettica del LIBOR a tre mesi non scende al di sotto di 20 punti base per la vita residua della passività, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo. Tuttavia, se la curva prospettica del LIBOR a tre mesi scende al di sotto di 20 punti base per la vita residua della passività (o per parte di essa), l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di quella di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo.
B6.3.25 Analogo esempio di elemento non finanziario è quello di un dato tipo di petrolio greggio proveniente da un dato giacimento, il cui prezzo è determinato in base al pertinente greggio di riferimento. Se vende quel greggio in virtù di un contratto in cui è stabilita una formula di determinazione del prezzo che tariffa il barile a CU10 sotto il prezzo del greggio di riferimento, con un floor di CU15, l'entità può designare come elemento coperto nell'ambito del contratto la variabilità totale dei flussi finanziari attribuibile alla variazione del prezzo del greggio di riferimento. L'entità non può tuttavia designare una componente che sia uguale a tutta la variazione del prezzo del greggio di riferimento. Pertanto, finché (per ciascuna consegna) il prezzo forward non scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale positivo). Tuttavia, se per una o più consegne il prezzo forward scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di quella di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale positivo).
Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (sezione 6.4)
Efficacia della copertura
B6.4.1 L'efficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura compensano le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, quando l'elemento coperto è una componente di rischio, la pertinente variazione del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento è quella attribuibile al rischio coperto). L'inefficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.
B6.4.2 Al momento della designazione di una relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve condurre un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata. L'analisi (compresi gli aggiornamenti di cui al paragrafo B6.5.21 dovuti al riequilibrio della relazione di copertura) è la base su cui si fonda la valutazione dell'entità quanto al soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura.
B6.4.3 Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una controparte di compensazione e dei cambiamenti apportati, descritti nel paragrafo 6.5.6, devono riflettersi nella valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell'efficacia della copertura.
Relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura
B6.4.4 La condizione che impone l'esistenza di una relazione economica implica che il valore dello strumento di copertura evolva, in genere, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso sottostante ovvero di sottostanti uniti da una relazione economica tale da determinarne una reazione analoga al rischio che viene coperto (ad esempio, greggio Brent e WTI).
B6.4.5 In presenza non dello stesso sottostante ma di sottostanti uniti da una relazione economica, possono verificarsi situazioni in cui il valore dello strumento di copertura evolve nella stessa direzione di quello dell'elemento coperto, ad esempio perché la differenza di prezzo tra i due sottostanti uniti dalla relazione varia anche in mancanza di un'evoluzione significativa dei sottostanti stessi. La coerenza con una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto resta assicurata se ci si può comunque attendere che, all'evolvere dei sottostanti, il valore dello strumento di copertura continui, in genere, a evolvere in direzione contraria di quello dell'elemento coperto.
B6.4.6 Nel valutare se esista o no una relazione economica occorre analizzare, tra l'altro, il possibile andamento della relazione di copertura nel corso della sua durata per stabilire se ci si possa attendere che consegua l'obiettivo di gestione del rischio. La mera esistenza di una correlazione statistica fra due variabili non corrobora di per sé la conclusione che esista una relazione economica.
Effetto del rischio di credito
B6.4.7 Poiché il modello di contabilizzazione delle operazioni di copertura si basa su un principio generale di compensazione tra utili e perdite sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto, l'efficacia della copertura dipende non soltanto dalla relazione economica tra questi elementi (ossia dall'evoluzione dei rispettivi sottostanti), ma anche dall'effetto del rischio di credito sul valore sia dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto. L'effetto del rischio di credito implica che, anche in presenza di una relazione economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto, il livello di compensazione può risultare discontinuo. La ragione può risiedere in una variazione del rischio di credito — dello strumento di copertura oppure dell'elemento coperto — di dimensione tale che il rischio di credito prevale sulle variazioni di valore determinate dalla relazione economica (ossia l'effetto delle variazioni dei sottostanti). La dimensione è tale da determinare una prevalenza quando, per suo effetto, la perdita (l'utile) derivante dal rischio di credito vanifica l'effetto delle variazioni, anche consistenti, dei sottostanti sul valore dello strumento di copertura o dell'elemento coperto. Se in un dato periodo i sottostanti evolvono solo modestamente, non si crea invece prevalenza per il fatto che variazioni di valore, anche modeste, legate al rischio di credito che interessano lo strumento di copertura o l'elemento coperto possano incidere sul valore più dei sottostanti.
B6.4.8 Esempio di rischio di credito che prevale in una relazione di copertura è il caso in cui l'entità copre con un derivato non assistito da garanzia reale un'esposizione al rischio di prezzo su una merce. Se la controparte del derivato subisce un grave deterioramento del merito creditizio, gli effetti di tale evoluzione potrebbero risultare preponderanti rispetto all'effetto delle variazioni del prezzo della merce sul fair value (valore equo) dello strumento di copertura, mentre le variazioni del valore dell'elemento coperto dipendono in ampia misura dalle variazioni del prezzo della merce.
Rapporto di copertura
B6.4.9 Nel rispetto dei requisiti di efficacia della copertura, il rapporto di copertura della relazione di copertura dev'essere lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità copre effettivamente e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. Se copre meno del 100 per cento dell'esposizione su un elemento, ad esempio l'85 per cento, l'entità deve designare quindi la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dall'85 per cento dell'esposizione e dalla quantità dello strumento di copertura che utilizza effettivamente per coprire tale 85 per cento. Analogamente, se, per esempio, copre un'esposizione mediante un importo nominale di 40 unità di un dato strumento finanziario, l'entità deve designare la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante da tale quantità di 40 unità (questo significa che non può usare un rapporto di copertura basato su una quantità di unità maggiore di quella che possiede in totale né su una minore) e dalla quantità dell'elemento coperto che copre effettivamente con tali 40 unità.
B6.4.10 Tuttavia, la designazione della relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dalle quantità dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determini, a sua volta, un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se necessario per evitare tale squilibrio, ai fini della designazione della relazione di copertura l'entità deve quindi rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che utilizza effettivamente.
B6.4.11 Esempi di considerazioni pertinenti ai fini della valutazione della non conformità del risultato contabile allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura:
a) eventualità che il rapporto di copertura previsto sia fissato in modo da non rilevare l'inefficacia della copertura in termini di coperture dei flussi finanziari o da poter rettificare la copertura di fair value (valore equo) per un numero maggiore di elementi coperti, al fine di incrementare l'uso della contabilizzazione al fair value (valore equo), senza tuttavia compensare le variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura;
b)eventualità che, pur determinando l'inefficacia della copertura, le particolari ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura abbiano una motivazione commerciale. Ad esempio, l'entità sottoscrive e designa una quantità dello strumento di copertura che non è la quantità che ha stabilito costituire la copertura migliore dell'elemento coperto, perché il volume standard degli strumenti di copertura non le permette di sottoscrivere quella quantità esatta di strumento di copertura («problema della dimensione dei lotti»). Un esempio è dato dall'entità che intende coprire l'acquisto di 100 tonnellate di caffè con contratti future standard sul caffè la cui dimensione contrattuale è di 37 500 libbre: le 100 tonnellate acquistate possono essere coperte o da cinque o da sei contratti, equivalenti, rispettivamente, a 85,0 e a 102,1 tonnellate. In questo caso l'entità designa la relazione di copertura mediante il rapporto di copertura risultante dal numero di contratti future sul caffè che utilizza effettivamente, perché l'inefficacia della copertura derivante dall'asimmetria tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura non dà luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura.
Frequenza con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura
B6.4.12 All'inizio della relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve valutare se tale relazione soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. L'entità deve procedere a tale valutazione, come minimo, a ciascuna data di riferimento del bilancio o, se precedente, alla variazione rilevante delle circostanze che influiscono sui requisiti di efficacia della copertura. La valutazione verte sulle aspettative riguardo all'efficacia della copertura ed è quindi solo indicativa degli sviluppi attesi.
Metodi con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura
B6.4.13 Il presente Principio non indica un metodo per valutare se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura. Tuttavia, l'entità deve seguire un metodo che inglobi le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura. In funzione di detti fattori, il metodo può consistere in una valutazione qualitativa o quantitativa.
B6.4.14 Per esempio, quando gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono allineati, l'entità potrebbe concludere, alla luce di una valutazione qualitativa di tali elementi portanti, che, in genere, il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4–B6.4.6).
B6.4.15 Il fatto che un derivato sia in o out of the money quando è designato come strumento di copertura non implica di per sé l'inadeguatezza di una valutazione qualitativa; sono le circostanze a determinare se la risultante inefficacia della copertura può assumere dimensioni che una valutazione qualitativa non riuscirebbe a inglobare adeguatamente.
B6.4.16 Per converso, se manca l'allineamento tra gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto, aumenta l'incertezza circa l'entità della compensazione. Di conseguenza, è più difficile prevedere l'efficacia della copertura nel corso della relazione di copertura. In tal caso, è possibile che solo una valutazione quantitativa permetta all'entità di concludere che tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4–B6.4.6). In determinate situazioni è possibile che sia necessaria una valutazione quantitativa anche per stabilire se il rapporto di copertura mediante il quale è designata la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (cfr. paragrafi B6.4.9–B6.4.11). Per queste due diverse finalità l'entità può seguire lo stesso metodo o metodi diversi.
B6.4.17 Se variano le circostanze che influiscono sull'efficacia della copertura, l'entità può dover cambiare il metodo con cui valuta se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura, così da assicurare che continuino ad esservi inglobate le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura.
B6.4.18 La gestione del rischio da parte dell'entità è la principale fonte di informazioni per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. Questo significa che le informazioni (o l'analisi) che il management utilizza nel processo decisionale possono costituire la base per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.
B6.4.19 La documentazione dell'entità riguardo alla relazione di copertura comprende le modalità con cui sono valutati i requisiti di efficacia della copertura, compresi il o i metodi seguiti. La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata ad ogni modifica del o dei metodi (cfr. paragrafo B6.4.17).
Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità (sezione 6.5)
B6.5.1 Un esempio di copertura di fair value (valore equo) è la copertura dell'esposizione ai cambiamenti di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso indotti dai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale copertura potrebbe essere effettuata dall'emittente o dal possessore.
B6.5.2 Lo scopo della copertura dei flussi finanziari è differire l'utile (perdita) sullo strumento di copertura a un periodo o periodi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio Un esempio di copertura dei flussi finanziari è l'utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile (sia esso valutato al costo ammortizzato o al fair value (valore equo)] in un debito a tasso fisso (ossia la copertura di un'operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti sono i futuri pagamenti di interesse). Per converso, l'acquisto programmato di uno strumento rappresentativo di capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un esempio di elemento che non può costituire l'elemento coperto in una copertura di flussi finanziari, perché l'eventuale utile (perdita) differito sullo strumento di copertura non potrebbe essere riclassificato opportunamente nell'utile (perdita) d'esercizio nel corso del periodo in cui si avrebbe compensazione. Per lo stesso motivo, non può costituire l'elemento coperto in una copertura di flussi finanziari nemmeno l'acquisto programmato di uno strumento rappresentativo di capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al fair value (valore equo) e le variazioni del fair value (valore equo) saranno presentate nelle altre componenti di conto economico complessivo.
B6.5.3 La copertura di un impegno irrevocabile (per esempio, la copertura di una variazione del prezzo del carburante relativa all'impegno contrattuale non rilevato di un'impresa elettrica di acquistare carburante a un prezzo fisso) è una copertura di un'esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza, tale copertura è una copertura di fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 6.5.4 la copertura del rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe alternativamente essere contabilizzata come copertura di flusso finanziario.
Valutazione dell'inefficacia della copertura
B6.5.4 Per valutare l'inefficacia della copertura l'entità deve considerare il valore temporale del denaro. Questo significa che l'entità determina il valore dell'elemento coperto al valore attuale e, quindi, che la variazione di valore dell'elemento coperto comprende anche l'effetto del valore temporale del denaro.
B6.5.5 Per calcolare la variazione di valore dell'elemento coperto al fine di valutare l'inefficacia della copertura, l'entità può usare un derivato che abbia caratteristiche corrispondenti agli elementi portanti dell'elemento coperto (il cosiddetto «derivato ipotetico») e che, ad esempio per la copertura di un'operazione programmata, sia calibrato in base al livello di prezzo (o tasso) coperto. Per la copertura di un rischio bilaterale all'attuale livello di mercato, ad esempio, il derivato ipotetico rappresenterebbe un ipotetico contratto forward calibrato a un valore nullo al momento della designazione della relazione di copertura. Per la copertura di un rischio unilaterale, invece, il derivato ipotetico rappresenterebbe il valore intrinseco di un'ipotetica opzione che, al momento della designazione della relazione di copertura, si situa at the money, se il livello di prezzo coperto è il livello corrente di mercato, oppure out of the money, se il livello di prezzo coperto è superiore (o, nel caso della copertura di una posizione lunga, inferiore) al livello corrente di mercato. Il ricorso al derivato ipotetico è uno dei possibili modi per determinare la variazione di valore dell'elemento coperto. Replicando l'elemento coperto, il derivato ipotetico produce lo stesso risultato che si otterrebbe se la variazione di valore fosse calcolata con un metodo diverso. Il ricorso al derivato ipotetico non è quindi un metodo in sé, bensì un espediente matematico utilizzabile solo per calcolare il valore dell'elemento coperto. Il derivato ipotetico non può pertanto essere usato per incorporare nel valore dell'elemento coperto caratteristiche che esistono solo nello strumento di copertura (ma non nell'elemento coperto). Costituisce un esempio il debito denominato in valuta estera (sia esso a tasso fisso o a tasso variabile). Se usato per calcolare la variazione di valore di tale debito o il valore attuale della variazione cumulata dei relativi flussi finanziari, il derivato ipotetico non può semplicemente prevedere un costo per il cambio tra valute diverse, sebbene tale costo possa essere incluso nei derivati reali che implicano il cambio tra valute diverse (ad esempio, swap multivaluta su tassi di interesse).
B6.5.6 È possibile usare la variazione del valore dell'elemento coperto determinata mediante il derivato ipotetico anche per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.
Riequilibrio della relazione di copertura e variazioni del rapporto di copertura
B6.5.7 Il riequilibrio indica le rettifiche delle quantità designate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportate in una relazione di copertura esistente per mantenere un rapporto di copertura conforme ai requisiti di efficacia della copertura. La modifica delle quantità designate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura apportata per scopi diversi non costituisce un riequilibrio ai fini del presente Principio.
B6.5.8 Il riequilibrio è contabilizzato come una prosecuzione della relazione di copertura ai sensi dei paragrafi B6.5.9–B6.5.21. All'atto del riequilibrio è determinata l'inefficacia della copertura della relazione di copertura, che è rilevata immediatamente prima della rettifica di tale relazione.
B6.5.9 La rettifica del rapporto di copertura permette all'entità di reagire alle variazioni della relazione tra strumento di copertura e elemento coperto indotte dai sottostanti o dalle variabili di rischio. La relazione di copertura in cui lo strumento di copertura e l'elemento coperto hanno sottostanti diversi ma collegati, ad esempio, varia al variare della relazione tra tali due sottostanti (ad esempio, indici, tassi o prezzi di riferimento diversi ma collegati). Il riequilibrio permette quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che può essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.
B6.5.10 Per esempio, l'entità copre un'esposizione alla valuta estera A con un derivato su valute riferito alla valuta estera B; le valute A e B sono ancorate, vale a dire che il loro tasso di cambio è mantenuto entro una banda di oscillazione o al tasso fissato da una banca centrale o altra autorità. In caso di variazione del tasso di cambio fra le valute estere A e B (perché è stabilita una nuova banda di oscillazione o fissato un nuovo tasso), il riequilibrio della relazione di copertura in considerazione del nuovo tasso di cambio assicura che la relazione di copertura continui a soddisfare, anche nella nuova situazione, il requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di copertura. In caso di inadempimento riguardo al derivato su valute, invece, la variazione del rapporto di cambio non potrebbe assicurare che la relazione di copertura continui a soddisfare tale requisito di efficacia della copertura. Il riequilibrio non favorisce quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che non può essere compensato con una rettifica del rapporto di copertura.
B6.5.11 Non tutti i cambiamenti della portata della compensazione tra le variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura e il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto comportano una variazione della relazione fra strumento di copertura e elemento coperto. L'entità conduce un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata e valuta se i cambiamenti della portata della compensazione costituiscano:
a) fluttuazioni attorno al rapporto di copertura, che resta valido (ossia continua a riflettere adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto), oppure
b) un'indicazione del fatto che il rapporto di copertura non riflette più adeguatamente la relazione fra strumento di copertura e elemento coperto.
L'entità effettua detta valutazione in base al requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di copertura, ossia assicurando che la relazione di copertura non rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determini un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Tale valutazione implica quindi una certa discrezionalità.
B6.5.12 La fluttuazione attorno a un rapporto di copertura costante (e quindi la collegata inefficacia della copertura) non può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura in risposta a ciascun risultato specifico. In tale situazione, pertanto, la variazione della portata della compensazione comporta la valutazione e la rilevazione dell'inefficacia della copertura, ma non impone un riequilibrio.
B6.5.13 Per converso, se le variazioni della compensazione indicano una fluttuazione attorno a un rapporto di copertura diverso da quello usato al momento per la relazione di copertura, ovvero una tendenza all'allontanamento da tale rapporto, l'inefficacia della copertura può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura (mentre mantenerlo inalterato aumenterebbe l'inefficacia della copertura). In tale situazione l'entità deve quindi valutare se la relazione di copertura rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determina un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. La rettifica del rapporto di copertura influisce anche sulla valutazione e sulla rilevazione dell'inefficacia della copertura, perché all'atto del riequilibrio dev'essere determinata l'inefficacia della copertura della relazione di copertura, che, conformemente al paragrafo B6.5.8, deve essere rilevata immediatamente prima di rettificare tale relazione.
B6.5.14 Il riequilibrio implica che, ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, una volta avviata la relazione di copertura l'entità rettifica le quantità dello strumento di copertura o dell'elemento coperto al variare delle circostanze che influiscono sul rapporto di copertura di detta relazione. In genere la rettifica dovrebbe riflettere le rettifiche delle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate. L'entità deve tuttavia rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate nei due casi seguenti:
a) il rapporto di copertura risultante da una variazione della quantità di strumento di copertura o di elemento coperto effettivamente utilizzata riflette uno squilibrio che determina un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura;
b) l'entità mantiene la quantità dello strumento di copertura e dell'elemento coperto effettivamente utilizzata, con un conseguente rapporto di copertura che, nella nuova situazione, riflette uno squilibrio che determina un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura (vale a dire che l'entità non può creare uno squilibrio omettendo di rettificare il rapporto di copertura).
B6.5.15 Il riequilibrio non si applica se è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio relativo alla relazione di copertura. La contabilizzazione delle operazioni di copertura deve invece cessare per tale relazione di copertura (nonostante che l'entità possa designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, secondo quanto descritto al paragrafo B6.5.28).
B6.5.16 In caso di riequilibrio della relazione di copertura, la rettifica del rapporto di copertura è possibile in vari modi:
a) può aumentare la ponderazione dell'elemento coperto (con contemporanea riduzione della ponderazione dello strumento di copertura) tramite:
i) un aumento del volume dell'elemento coperto oppure
ii) una riduzione del volume dello strumento di copertura;
b) può aumentare la ponderazione dello strumento di copertura (con contemporanea riduzione della ponderazione dell'elemento coperto) tramite:
i) un aumento del volume dello strumento di copertura oppure
ii) una riduzione del volume dell'elemento coperto.
Le variazioni del volume si riferiscono alle quantità che fanno parte della relazione di copertura. Una riduzione del volume non implica quindi necessariamente che l'elemento o l'operazione non esistono più o non è più previsto che si verifichino, bensì che non fanno parte della relazione di copertura. La riduzione del volume dello strumento di copertura, per esempio, può avere come conseguenza che l'entità mantenga un derivato, ma che solo parte di esso continui a costituire uno strumento di copertura nella relazione di copertura. Questa situazione potrebbe verificarsi soltanto in caso di riequilibrio tramite riduzione del volume dello strumento di copertura nella relazione di copertura, ma sempre con il mantenimento, da parte dell'entità, del volume non più necessario. In tal caso la quota non designata del derivato sarebbe contabilizzata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio — a meno che sia designata come strumento di copertura in una diversa relazione di copertura.
B6.5.17 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono anche la variazione del valore del volume supplementare di elemento coperto. Tali variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del riequilibrio piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 (prezzo forward all'inizio della relazione di copertura) e vi abbia poi aggiunto, in sede di riequilibrio, un volume di 10 tonnellate in un momento in cui il prezzo forward era di CU90, l'elemento coperto post-riequilibrio comprende due strati: 100 tonnellate coperte a CU80 e 10 tonnellate coperte a CU90.
B6.5.18 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dello strumento di copertura non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto lo strumento di copertura cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e abbia poi ridotto tale volume di 10 tonnellate in sede di riequilibrio, resta un importo nominale di 90 tonnellate di volume dello strumento di copertura (cfr. paragrafo B6.5.16 per le conseguenze sul volume in derivati -ossia le 10 tonnellate- non che fa più parte della relazione di copertura).
B6.5.19 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dello strumento di copertura non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore del volume supplementare di strumento di copertura. Le variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del riequilibrio piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e vi abbia poi aggiunto 10 tonnellate in sede di riequilibrio, lo strumento di copertura post-riequilibrio comprende un volume totale in derivati di 110 tonnellate. La variazione del fair value (valore equo) dello strumento di copertura è la variazione totale del fair value (valore equo) dei derivati che formano il volume totale di 110 tonnellate. Questi derivati possono avere (e probabilmente hanno) elementi portanti diversi (ad esempio i tassi forward) perché sono stati sottoscritti in momenti diversi (compresa la loro possibile designazione nella relazione di copertura dopo la rilevazione iniziale).
B6.5.20 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume che resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 e abbia poi, in sede di riequilibrio, ridotto tale volume di 10 tonnellate, l'elemento coperto post-riequilibrio è costituito da 90 tonnellate coperte a CU80. Le 10 tonnellate dell'elemento coperto che non fanno più parte della relazione di copertura sono contabilizzate conformemente ai requisiti per la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura (cfr. paragrafi 6.5.6–6.5.7 e B6.5.22–B6.5.28).
B6.5.21 Al momento del riequilibrio di una relazione di copertura, l'entità deve aggiornare l'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata (residua) (cfr. paragrafo B6.4.2). La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata di conseguenza.
Cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura
B6.5.22 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica prospettivamente dalla data in cui non sono più soddisfatti i criteri di ammissibilità.
B6.5.23 L'entità non deve riclassificare, e quindi non deve cessare, una relazione di copertura che:
a) risponde ancora all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità persegue ancora detto obiettivo di gestione del rischio);
b) continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del caso).
B6.5.24 Ai fini del presente Principio la strategia di gestione del rischio dell'entità è distinta dagli obiettivi di gestione del rischio che essa persegue. La strategia di gestione del rischio è stabilità al livello più alto a cui l'entità imposta le modalità di gestione del rischio. In genere la strategia di gestione del rischio individua i rischi ai quali è esposta l'entità e stabilisce come questa vi risponde. Una strategia di gestione del rischio resta in genere in vigore per un periodo prolungato e può prevedere una certa flessibilità di risposta alle mutate circostanze che si verificano durante la sua vigenza (ad esempio, differenze nei livelli dei tassi di interesse o nei prezzi delle merci che determinano una portata diversa della copertura). È di norma riportata in un documento generale che si riversa sui vari livelli dell'entità mediante linee politiche articolate in orientamenti più specifici. L'obiettivo di gestione del rischio per una data relazione di copertura si applica invece solo al livello della relazione stessa e riguarda il modo in cui lo specifico strumento di copertura designato è usato per coprire la specifica esposizione designata come elemento coperto. Pertanto, una strategia di gestione del rischio può comprendere molte relazioni di copertura diverse, i cui obiettivi di gestione del rischio riguardano l'esecuzione di tale strategia globale di gestione del rischio. Per esempio:
a) l'entità gestisce l'esposizione ai tassi di interesse sul finanziamento del debito attenendosi a una strategia che fissa, per l'entità nel suo complesso, le forcelle applicabili alla combinazione di finanziamenti tra tasso variabile e tasso fisso. La strategia prevede di mantenere il debito a tasso fisso a una percentuale compresa tra il 20 e il 40 per cento. L'entità decide, secondo una certa frequenza, come dare esecuzione alla strategia (ossia dove situarsi all'interno della forcella compresa tra il 20 e il 40 per cento per l'esposizione al tasso di interesse fisso) in funzione del livello dei tassi di interesse. Se questi sono bassi, l'entità opta per il tasso fisso per un volume di debito maggiore a quello che caratterizza i periodi di tassi di interesse elevati. L'entità ha un debito di CU100 a tasso variabile di cui permuta CU30 con un'esposizione a tasso fisso. L'entità approfitta dei bassi tassi di interesse per emettere, sotto forma di obbligazione a tasso fisso, altri CU50 di debito per finanziare un grande investimento. Dati i bassi tassi di interesse, l'entità decide di mantenere un'esposizione a tasso fisso pari al 40 per cento del debito totale, diminuendo di CU20 la misura in cui copriva in precedenza l'esposizione a tasso variabile e ottenendo quindi un'esposizione a tasso fisso pari a CU60. In quest'ipotesi la strategia di gestione del rischio resta di per sé invariata. Quel che cambia è invece l'esecuzione di tale strategia da parte dell'entità, il che significa che per i CU20 di esposizione a tasso variabile coperti in precedenza è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio (al livello della relazione di copertura). In questo caso, quindi, deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura per i CU20 dell'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza. Ne potrebbe conseguire la riduzione, di un importo nominale di CU20, della posizione swap ma, secondo le circostanze, l'entità potrebbe decidere di conservare il volume di swap, usandolo, ad esempio, per coprire un'altra esposizione, oppure potrebbe inserirlo in un portafoglio di negoziazione. Per converso, se permutasse invece parte del debito a tasso fisso con un'esposizione a tasso variabile, l'entità dovrebbe mantenere la contabilizzazione delle operazioni di copertura per l'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza;
b) alcune esposizioni derivano da posizioni che cambiano spesso, ad esempio il rischio su tasso di interesse di un portafoglio aperto di strumenti di debito. L'aggiunta di nuovi strumenti di debito e l'eliminazione contabile di altri modificano continuamente questo tipo di esposizione (in modo diverso dalla liquidazione di una posizione giunta a scadenza). Si tratta di un processo dinamico in cui sia l'esposizione sia gli strumenti di copertura usati per gestirla non restano gli stessi a lungo. Se ha un'esposizione di questo tipo, al variare dell'esposizione l'entità rettifica quindi spesso gli strumenti di copertura usati per gestire il rischio di tasso di interesse. Gli strumenti di debito con 24 mesi di vita residua, ad esempio, sono designati come elemento coperto per il rischio di tasso di interesse a 24 mesi. La stessa procedura si applica ad altri intervalli temporali o scadenze. Trascorso un breve periodo, l'entità cessa le relazioni di copertura designate in precedenza per scadenza (tutte, alcune o parte di una o più relazioni) e ne designa di nuove, sempre per scadenza, in funzione delle loro dimensioni e degli strumenti di copertura esistenti al momento. In quest'ipotesi la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura implica che per tali relazioni di copertura l'entità fa riferimento al nuovo strumento di copertura e al nuovo elemento coperto anziché a quelli designati in precedenza. La strategia di gestione del rischio resta invariata, ma viene a mancare l'obiettivo di gestione del rischio per le relazioni di copertura designate in precedenza, che in quanto tali non esistono più. In questa situazione la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica nella misura in cui è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio: dipende dalla situazione dell'entità e potrebbe riguardare, ad esempio, tutte le relazioni di copertura per una data scadenza, solo alcune di esse oppure solo parte di una di tali relazioni;
c) l'entità conduce una strategia di gestione del rischio con cui gestisce il rischio di cambio delle vendite programmate e i crediti che ne derivano. Secondo tale strategia l'entità gestisce il rischio di cambio come relazione specifica di copertura soltanto fino alla rilevazione del credito. Dopo quel momento, non gestisce più il rischio di cambio in base a tale relazione specifica di copertura; invece, gestisce assieme il rischio di cambio dei crediti, debiti e derivati (non collegati alle operazioni programmate in sospeso) denominati nella stessa valuta estera. Ai fini contabili, il sistema funziona come una copertura «naturale», perché l'utile (perdita) derivante dal rischio di cambio su tutti questi elementi è rilevato immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio. Ai fini contabili, quindi, se è designata per il periodo fino alla data di pagamento, la relazione di copertura deve cessare al momento della rilevazione del credito, perché non si applica più l'obiettivo di gestione del rischio della relazione di copertura originaria. Il rischio di cambio è ora gestito secondo la stessa strategia ma su una base diversa. Se invece l'entità ha un diverso obiettivo di gestione del rischio e gestisce il rischio di cambio come una singola relazione di copertura continuativa, specificamente per le vendite programmate e per il credito che ne deriva, fino alla data di regolamento, la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua fino a tale data.
B6.5.25 La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere:
a) sulla relazione di copertura nel suo complesso oppure
b) su parte della relazione di copertura (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la parte restante).
B6.5.26 La relazione di copertura cessa integralmente quando cessa, nel suo complesso, di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:
a) la relazione di copertura non risponde più all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura (ossia l'entità non persegue più detto obiettivo di gestione del rischio);
b) è venduto o cessa lo strumento di copertura (per tutto il volume che era parte della relazione di copertura);
c) viene a mancare la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ovvero l'effetto del rischio di credito assume prevalenza sulle variazioni di valore determinate da detta relazione economica.
B6.5.27 La relazione di copertura cessa in parte (mentre la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la restante parte) quando solo una sua parte cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio, nei casi seguenti:
a) al riequilibrio della relazione di copertura il rapporto di copertura può essere rettificato in modo che parte del volume dell'elemento coperto sia esclusa dalla relazione di copertura (cfr. paragrafo B6.5.20); la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa quindi solo per il volume dell'elemento coperto che non fa più parte della relazione di copertura;
b) quando il verificarsi della parte del volume dell'elemento coperto che costituisce un'operazione programmata (o una sua componente) non è più altamente probabile, la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa solo per il volume dell'elemento coperto il cui verificarsi non è più altamente probabile. Se in passato l'entità ha tuttavia designato coperture di operazioni programmate per poi stabilire che non era più previsto che queste si verificassero, ne viene messa in discussione la capacità di prevedere con accuratezza le operazioni programmate nei casi che implicano operazioni programmate analoghe. Questo influisce sulla valutazione dell'alta probabilità di operazioni programmate analoghe (cfr. paragrafo 6.3.3) e quindi della loro eventuale ammissibilità come elementi coperti.
B6.5.28 L'entità può designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento coperto della precedente, per la quale è cessata (totalmente o parzialmente) la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Questa situazione non costituisce la prosecuzione di una relazione di copertura bensì un nuovo inizio. Per esempio:
a) uno strumento di copertura subisce un tale deterioramento del credito che l'entità lo sostituisce con un altro. Questo significa che la relazione di copertura originaria ha mancato l'obiettivo di gestione del rischio e cessa quindi totalmente. Il nuovo strumento di copertura è designato come copertura della stessa esposizione coperta in precedenza e forma una relazione di copertura nuova. Pertanto, le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto sono valutate a partire dalla data di designazione della nuova relazione di copertura e in riferimento ad essa, piuttosto che alla data di designazione della relazione di copertura originaria;
b) la relazione di copertura cessa prima della scadenza. Lo strumento di copertura di tale relazione di copertura può essere designato come strumento di copertura di un'altra relazione (ad esempio quando, al momento del riequilibrio, il rapporto di copertura è rettificato con un aumento del volume dello strumento di copertura oppure quando è designata una relazione di copertura completamente nuova).
Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni
B6.5.29 Un'opzione può essere considerata legata a un periodo di tempo quando il suo valore temporale rappresenta il costo della prestazione di protezione al possessore su un dato arco di tempo. L'aspetto pertinente per valutare se l'opzione copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. Pertanto, l'entità deve valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera a)] secondo la sua natura (sia la relazione di copertura una copertura di flusso finanziario o una copertura di fair value (valore equo)].
a) Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui il valore temporale si configura come costo. Il caso si verifica, per esempio, quando il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto che determina la rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi dell'operazione (ad esempio, l'entità copre un acquisto di merce, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il rischio di prezzo sulla merce e include i costi dell'operazione nella valutazione iniziale delle rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, il valore temporale dell'opzione influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto. Analogamente, l'entità che copre una vendita di merce, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include il valore temporale dell'opzione nel costo della vendita (il valore temporale è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).
b) Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura dell'elemento coperto è tale che il valore temporale si configura come costo dell'ottenimento della protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'operazione che implica il concetto di costo dell'operazione in conformità alla lettera a)]. Ad esempio, se le rimanenze di merci sono coperte per sei mesi contro un calo del fair value (valore equo) con un'opzione su merci della stessa durata, il valore temporale dell'opzione è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammortizzato in modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un'opzione su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione del valore temporale dell'opzione sull'arco di tale periodo di 18 mesi.
B6.5.30 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio, influiscono anche sul periodo di ammortamento del valore temporale di un'opzione che copre un elemento relativo a un periodo di tempo, il quale coincide con il periodo in cui, secondo la contabilizzazione delle operazioni di copertura, il valore intrinseco dell'opzione può incidere sull'utile (perdita) d'esercizio. Ad esempio, se è usata un'opzione su tassi di interesse (cap) per tutelare dagli aumenti dell'interesse passivo su un'obbligazione a tasso variabile, il valore temporale di tale cap è ammortizzato nell'utile (perdita) d'esercizio sull'arco dello stesso periodo durante il quale il suo valore intrinseco inciderebbe sull'utile (perdita) d'esercizio, vale a dire:
a) se il cap copre gli aumenti dei tassi di interesse durante i primi tre dei cinque anni di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato nell'arco dei primi tre anni;
b) se il cap è un'opzione con decorrenza posticipata (forward start option) che copre gli aumenti dei tassi di interesse per gli anni due e tre dei cinque di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato negli anni due e tre.
B6.5.31 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica anche alla combinazione di un'opzione acquistata e una venduta (ossia, opzione put e opzione call) che alla data di designazione come strumento di copertura ha valore temporale netto nullo (comunemente: «collar a costo zero»). In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del valore temporale nelle altre componenti di conto economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del valore temporale nell'arco dell'intero periodo della relazione di copertura è nulla. Pertanto, se il valore temporale dell'opzione riguarda:
a) un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo del valore temporale al termine della relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera b)], è nullo;
b) un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'ammortamento relativo al valore temporale è nullo.
B6.5.32 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica solo se il valore temporale riguarda l'elemento coperto (valore temporale allineato). Il valore temporale di un'opzione riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti dell'opzione (quali importo nominale, vita e sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti dell'opzione e l'elemento coperto, l'entità deve determinare il valore temporale allineato, ossia la quota del valore temporale inclusa nel premio (valore temporale effettivo) che riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.15). L'entità determina il valore temporale allineato ricorrendo alla valutazione dell'opzione che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.
B6.5.33 Se valore temporale effettivo e valore temporale allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.15, come segue:
a) se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è superiore al valore temporale allineato, l'entità deve:
i) determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al valore temporale allineato; e
ii) contabilizzare le differenze tra i due valori temporali nelle variazioni del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
b) se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è inferiore al valore temporale allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata di fair value (valore equo):
i) del valore temporale effettivo o, se inferiore,
ii) del valore temporale allineato.
L'eventuale parte restante della variazione di fair value (valore equo) del valore temporale effettivo deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari
B6.5.34 Un contratto forward può essere considerato relativo a un periodo di tempo perché il suo elemento forward rappresenta una remunerazione per un periodo di tempo (ovvero la durata per la quale è determinato). Tuttavia, l'aspetto pertinente per valutare se lo strumento di copertura copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. L'entità deve quindi valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafi 6.5.16 e 6.5.15, lettera a)] in base alla natura di tale elemento (sia la relazione di copertura una copertura di flussi finanziari o una copertura di fair value (valore equo)].
a) L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui l'elemento forward si configura come costo. Il caso si verifica, per esempio, quando l'elemento forward riguarda un elemento coperto che determina la rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi dell'operazione (ad esempio, l'entità copre un acquisto di rimanenze denominato in valuta estera, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il rischio di cambio e include i costi dell'operazione nella valutazione iniziale delle rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, l'elemento forward influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto. Analogamente, l'entità che copre contro il rischio di cambio una vendita di merce denominata in valuta estera, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include l'elemento forward nel costo della vendita (l'elemento forward è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).
b) L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura dell'elemento coperto è tale che l'elemento forward si configura come costo dell'ottenimento della protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'operazione che implica il concetto di costo dell'operazione in conformità alla lettera a)]. Ad esempio, se le rimanenze di merci sono coperte per sei mesi contro le variazioni del fair value (valore equo) con un contratto forward su merci della stessa durata, l'elemento forward del contratto forward è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammortizzato in modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un contratto forward su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione dell'elemento forward del contratto forward sull'arco di tale periodo di 18 mesi.
B6.5.35 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio, influiscono anche sul periodo di ammortamento dell'elemento forward di un contratto forward che copre un elemento relativo a un periodo di tempo, ossia sull'arco del periodo cui si riferisce l'elemento forward. Per esempio, se il contratto forward copre l'esposizione alla variabilità dei tassi di interesse a tre mesi per un periodo di tre mesi con inizio tra sei mesi, l'elemento forward è ammortizzato sull'arco del periodo che va dal mese sette al mese nove.
B6.5.36 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward conformemente al paragrafo 6.5.16 si applica anche se l'elemento forward è nullo alla data in cui il contratto forward è designato come strumento di copertura. In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del fair value (valore equo) attribuibili all'elemento forward nelle altre componenti di conto economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del fair value (valore equo) attribuibile all'elemento forward nell'arco dell'intero periodo della relazione di copertura è nullo. Quindi, se l'elemento forward di un contratto forward riguarda:
a) un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo relativo all'elemento forward al termine della relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 6.5.15, lettera b), e 6.5.16), è nullo;
b) un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'importo per l'ammortamento relativo all'elemento forward è nullo.
B6.5.37 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward in conformità al paragrafo 6.5.16 si applica solo se l'elemento forward riguarda l'elemento coperto (elemento forward allineato). L'elemento forward di un contratto forward riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti del contratto forward (quali importo nominale, vita e sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti del contratto forward e l'elemento coperto, l'entità deve determinare l'elemento forward allineato, ossia la quota dell'elemento forward inclusa nel contratto forward (elemento forward effettivo) che riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.16). L'entità determina l'elemento forward allineato ricorrendo alla valutazione del contratto forward che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.
B6.5.38 Se elemento forward effettivo e elemento forward allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.16, come segue:
a) se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è superiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve:
i) determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto in base all'elemento forward allineato;
ii) contabilizzare le differenze tra i due elementi forward nelle variazioni del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
b) se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è inferiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una componente distinta del patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata di fair value (valore equo):
i) dell'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo o, se inferiore,
ii) dell'importo in valore assoluto dell'elemento forward allineato.
L'eventuale parte restante della variazione di fair value (valore equo) dell'elemento forward effettivo dev'essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
B6.5.39 Quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione di tale strumento come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)], la guida operativa si applica, nei paragrafi B6.5.34–B6.5.38, al differenziale dovuto alla valuta estera esattamente come si applica all'elemento forward di un contratto forward.
Copertura di un gruppo di elementi (sezione 6.6)
Copertura di una posizione netta
Ammissibilità alla contabilizzazione delle operazioni di copertura e designazione delle posizioni nette
B6.6.1 Le posizioni nette sono ammissibili alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se l'entità applica la copertura su base netta ai fini della gestione del rischio. Il fatto che l'entità usi tale tipo di copertura risulta dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. L'entità non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta solo per ottenere un determinato risultato contabile se questa pratica non è seguita nella gestione del rischio. La copertura delle posizioni nette deve essere uno degli elementi di una strategia ben consolidata di gestione del rischio. A tal fine è di norma necessaria l'approvazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di cui allo IAS 24.
B6.6.2 Per esempio, l'entità A, la cui valuta funzionale è la sua moneta locale, assume l'impegno irrevocabile di pagare tra nove mesi FC150 000 per spese pubblicitarie e l'impegno irrevocabile di vendere tra 15 mesi prodotti finiti per FC150 000. L'entità A sottoscrive un derivato in valuta estera con regolamento a nove mesi, tramite il quale riceve FC100 e paga CU70. L'entità A non ha altre esposizioni verso FC. L'entità A non gestisce il rischio di cambio su base netta. L'entità A non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura alla relazione tra il derivato in valuta estera e la posizione netta di FC100 (ottenuta con gli FC150 000 dell'impegno irrevocabile ad acquistare (i servizi pubblicitari) e gli FC149 900 (degli FC150 000) dell'impegno irrevocabile a vendere) per un periodo di nove mesi.
B6.6.3 Se effettivamente gestisce il rischio di cambio su base netta e non sottoscrive il derivato in valuta estera (perché aumenta la sua esposizione al rischio di cambio anziché ridurla), l'entità A si trova per nove mesi in una posizione coperta naturale. Di regola questa posizione coperta non si riflette nel bilancio, perché le operazioni sono rilevate in esercizi futuri diversi. La posizione netta pari a zero è ammissibile alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 6.6.6.
B6.6.4 Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, l'entità deve designare tutto il gruppo di elementi che comprende gli elementi che vanno a formare la posizione netta. L'entità non può designare un importo astratto indefinito di una posizione netta. Per esempio, l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili relativi a un acquisto tra 18 mesi per FC120. L'entità non può designare un importo astratto di una posizione netta per FC20. Deve invece designare un importo lordo per l'acquisto e un importo lordo per la vendita che, insieme, determinano la posizione netta coperta. L'entità deve designare posizioni lorde da cui derivi la posizione netta in modo da essere in grado di rispettare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità.
Applicazione delle disposizioni sull'efficacia della copertura alla copertura delle posizioni nette
B6.6.5 Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), quando copre una posizione netta, l'entità deve prendere in considerazione le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di fair value (valore equo). Per esempio, l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili relativi a una vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili relativi a un acquisto tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità deve prendere in considerazione la relazione tra:
a) la variazione di fair value (valore equo) sul contratto forward su cambi, assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita;
b) le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.
B6.6.6 Analogamente, se nell'esempio del paragrafo B6.6.5 ha una posizione netta pari a zero, per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità prende in considerazione la relazione tra le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita e le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.
Coperture dei flussi finanziari che costituiscono una posizione netta
B6.6.7 Quando l'entità copre un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia una posizione netta), l'ammissibilità della contabilizzazione delle operazioni di copertura dipende dal tipo di copertura. Se si tratta di una copertura di fair value (valore equo), la posizione netta è ammissibile come elemento coperto. Se si tratta invece della copertura di flussi finanziari, la posizione netta è ammissibile come elemento coperto solo se copre un rischio di cambio e se la sua designazione indica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) e ne precisa natura e volume.
B6.6.8 Per esempio, l'entità ha una posizione netta che consiste in uno strato inferiore di FC100 di vendite e in uno strato superiore di FC150 di acquisti. Vendite e acquisti sono denominati nella stessa valuta estera. Per specificare a sufficienza la designazione della posizione netta coperta, l'entità precisa nella documentazione originaria della relazione di copertura che le vendite possono riguardare il prodotto A o il prodotto B, e gli acquisti il macchinario di tipo A, il macchinario di tipo B o la materia prima A. L'entità indica altresì, per ciascuna natura, i volumi delle operazioni. L'entità documenta che lo strato inferiore delle vendite (FC100) si compone di un volume di vendite programmate dei primi FC70 di prodotto A e dei primi FC30 di prodotto B. Se prevede che tali volumi di vendite incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità lo specifica nella documentazione indicando, ad esempio, i primi FC70 ottenuti con le vendite del prodotto A che si prevede incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 1 e i primi FC30 ottenuti con le vendite del prodotto B che si prevede incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 2. L'entità documenta inoltre che lo strato inferiore degli acquisti (FC150) si compone degli acquisti dei primi FC60 di macchinari di tipo A, dei primi FC40 di macchinari di tipo B e dei primi FC50 di materia prima A. Se prevede che tali volumi di acquisti incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità specifica nella documentazione una disaggregazione dei volumi di acquisti secondo l'esercizio in cui si prevede incidano sull'utile (perdita) (analogamente a come documenta i volumi delle vendite). Per esempio, l'operazione programmata è specificata come segue:
a) i primi FC60 di acquisti di macchinari di tipo A che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei prossimi 10 esercizi a partire dall'esercizio 3;
b) i primi FC40 di acquisti di macchinari di tipo B che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei prossimi 20 esercizi a partire dall'esercizio 4;
c) i primi FC50 di acquisti di materia prima A il cui ricevimento è previsto nell'esercizio 3 e che si prevede siano venduti (ossia che incidano sull'utile (perdita)] in quello stesso esercizio o in quello successivo.
L'indicazione della natura dei volumi delle operazioni programmate comprende aspetti quali l'andamento dell'ammortamento di elementi degli immobili, impianti e macchinari dello stesso tipo, qualora tali elementi abbiano natura tale da far variare l'andamento dell'ammortamento in funzione dell'uso che l'entità fa di detti elementi. Per esempio, se l'entità usa gli elementi dei macchinari di tipo A in due processi produttivi diversi, dai quali derivano, rispettivamente, un ammortamento a quote costanti sull'arco di 10 esercizi e il metodo per unità di prodotto, la documentazione relativa al volume degli acquisti programmati di macchinari di tipo A disaggrega tale volume in base all'andamento dell'ammortamento applicabile.
B6.6.9 Ai fini della copertura dei flussi finanziari di una posizione netta, gli importi determinati in conformità al paragrafo 6.5.11 devono comprendere le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di fair value (valore equo). Tuttavia, le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno un effetto analogo allo strumento di copertura sono rilevate solo quando sono rilevate le operazioni a cui si riferiscono, ad esempio quando la vendita programmata è rilevata come entrata. Per esempio, l'entità ha un insieme di vendite programmate altamente probabili tra nove mesi per FC100 e un insieme di acquisti programmati altamente probabili tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare gli importi da rilevare nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettere a) e b), l'entità confronta
a) la variazione di fair value (valore equo) sul contratto forward su cambi assieme alle variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore delle vendite programmate altamente probabili e
b) le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli acquisti programmati altamente probabili.
L'entità rileva tuttavia soltanto gli importi collegati al contratto forward su cambi fino al momento della rilevazione a bilancio delle operazioni relative alle vendite programmate altamente probabili, quando è rilevato l'utile (perdita) tratto dalle operazioni programmate (ossia la variazione di valore attribuibile alla variazione del tasso di cambio tra la designazione della relazione di copertura e la rilevazione dell'entrata).
B6.6.10 Analogamente, se nell'esempio ha una posizione netta pari a zero, l'entità confronta le variazioni legate al rischio di cambio del valore delle vendite programmate altamente probabili con le variazioni legate al rischio di cambio del valore degli acquisti programmati altamente probabili. Questi importi sono comunque rilevati solo quando sono rilevate a bilancio le collegate operazioni programmate.
Strati dei gruppi di elementi designati come elemento coperto
B6.6.11 Per gli stessi motivi indicati al paragrafo B6.3.19, la designazione delle componenti strato dei gruppi di elementi esistenti implica l'individuazione specifica dell'importo nominale del gruppo di elementi a partire dal quale è definita la componente strato coperta.
B6.6.12 Una stessa relazione di copertura può comprendere strati di vari gruppi diversi di elementi. Ad esempio, nella copertura di una posizione netta di un gruppo di attività e un gruppo di passività, la relazione di copertura può combinare una componente strato del gruppo di attività e una componente strato del gruppo di passività.
Presentazione dell'utile (perdita) sullo strumento di copertura
B6.6.13 Se sono coperti collettivamente in una copertura dei flussi finanziari, gli elementi possono riguardare voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. La presentazione dell'utile (perdita) di copertura in detto prospetto dipende dal gruppo di elementi.
B6.6.14 Se il gruppo di elementi è privo di posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di spese di cambio che riguardano voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, coperte per il rischio di cambio), l'utile (perdita) sullo strumento di copertura riclassificato deve essere suddiviso tra le diverse voci su cui incidono gli elementi coperti. La suddivisione dev'essere effettuata in modo sistematico e razionale e non può aumentare l'utile (perdita) netto derivante da uno strumento di copertura unico.
B6.6.15 Se il gruppo di elementi invece ha posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di vendite e di spese denominate in valuta estera che sono coperte assieme contro il rischio di cambio), l'entità deve presentare l'utile (perdita) di copertura in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. Citiamo ad esempio la copertura del rischio di cambio di una posizione netta di vendita in valuta estera per FC100 e di spesa in valuta estera per FC80 mediante un contratto forward su cambi di FC20. L'utile (perdita) sul contratto forward su cambi che (quando la posizione netta incide sull'utile (perdita)] è riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio dev'essere presentato in una voce distinta dalla vendita e dalla spesa coperte. Inoltre, se la vendita è effettuata in un periodo precedente a quello della spesa, l'entrata che ne deriva è, in conformità allo IAS 21, ancora valutata al tasso di cambio a pronti. Il collegato utile (perdita) di copertura è presentato in una voce distinta, in modo che l'utile (perdita) rifletta l'effetto della copertura della posizione netta, ed è apportata una rettifica corrispondente alla riserva per la copertura dei flussi finanziari. Se le spese coperte incidono sull'utile (perdita) in un periodo successivo, l'utile (perdita) di copertura precedentemente rilevato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari sulle vendite è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio e presentato come voce distinta dalle voci relative alle spese coperte, che, in conformità allo IAS 21, sono valutate al tasso di cambio a pronti.
B6.6.16 In alcuni tipi di copertura di fair value (valore equo), l'obiettivo principale della copertura non è tanto compensare la variazione di fair value (valore equo) dell'elemento coperto quanto trasformare i flussi finanziari dell'elemento coperto. Ad esempio, l'entità copre il rischio di tasso di interesse di fair value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso mediante un interest rate swap. L'obiettivo della copertura attuata dall'entità è trasformare i flussi finanziari a interesse fisso in flussi finanziari a interesse variabile. Quest'obiettivo si riflette nella contabilizzazione della relazione di copertura mediante assegnazione all'utile (perdita) d'esercizio dell'interesse netto maturato sull'interest rate swap. In caso di copertura di una posizione netta (ad esempio, una posizione netta di un'attività a tasso fisso e una passività a tasso fisso), l'interesse netto maturato deve essere presentato in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. La ragione è che bisogna evitare di rappresentare con importi lordi che si compensano e che sarebbero rilevati in voci distinte l'utile (perdita) netto di uno strumento unico (ad esempio, non rappresentare con un interesse attivo lordo e un interesse passivo lordo il flusso d'interessi netto su un singolo interest rate swap).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CAPITOLO 7)
Disposizioni transitorie (sezione 7.2)
Attività finanziarie possedute per negoziazione
B7.2.1 Alla data dell'applicazione iniziale del presente Principio l'entità deve stabilire se l'obiettivo del modello di business cui si attiene per la gestione di una o più delle sue attività finanziarie soddisfi la condizione del paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione del paragrafo 4.1.2 A, lettera a), oppure se una data attività finanziaria sia ammissibile alla scelta di cui al paragrafo 5.7.5. A tal fine l'entità deve stabilire se le attività finanziarie rispondano alla definizione di «possedute per la negoziazione» come se le avesse acquistate alla data dell'applicazione iniziale.
Riduzione di valore
B7.2.2 All'atto della transizione l'entità dovrebbe cercare di approssimare il rischio di credito alla rilevazione iniziale considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi. L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare, alla data della transizione, se dalla rilevazione iniziale vi sia stato un aumento sensibile del rischio di credito. Se l'entità non è in grado di determinare senza eccessivi costi o sforzi se ciò sia avvenuto, si applica il paragrafo 7.2.20.
B7.2.3 Per determinare il fondo a copertura perdite sugli strumenti finanziari rilevati inizialmente (o gli impegni all'erogazione di finanziamenti o i contratti di garanzia finanziaria con cui l'entità è diventata parte del contratto) prima della data dell'applicazione iniziale, sia all'atto della transizione sia fino all'eliminazione contabile degli elementi in questione l'entità deve prendere in considerazione le informazioni rilevanti per determinare o approssimare il rischio di credito all'atto della rilevazione iniziale. Per determinare o approssimare il rischio di credito iniziale, in conformità ai paragrafi B5.5.1–B5.5.6 l'entità può prendere in considerazione informazioni interne e esterne, comprese informazioni sul portafoglio.
B7.2.4 L'entità che dispone di scarsi dati storici può usare informazioni tratte dai rapporti e dalle statistiche interni (eventualmente generati per decidere se lanciare un nuovo prodotto), informazioni su prodotti analoghi oppure, se pertinenti, le esperienze maturate da gruppi di pari con strumenti finanziari analoghi.
DEFINIZIONI (APPENDICE A)
Derivati
BA.1 Esempi tipici di contratti derivati sono i future e i contratti forward, swap e di opzione. Il derivato ha solitamente un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia, lo strumento derivato non richiede al possessore o all'emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto. Alternativamente, il derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto può richiedere un pagamento fisso di CU1 000 se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se non è specificato un importo nozionale.
BA.2 La definizione di derivato nel presente Principio include i contratti che sono regolati al lordo con la consegna dello strumento sottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso). L'entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere regolato al netto in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari (ad esempio un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce a prezzo fisso in data futura). Tale contratto rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che esso sia stato sottoscritto e continui ad essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le previste disposizioni d'acquisto, vendita o uso dell'entità. Il presente Principio si applica tuttavia a tali contratti per le esigenze di acquisto, vendita o uso previste se l'entità procede a una designazione in conformità al paragrafo 2.5 (cfr. paragrafi 2.4–2.7).
BA.3 Una delle caratteristiche del derivato è che ha un investimento netto iniziale minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti di cui è prevedibile una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato. Il contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Il currency swap che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari fair value (valore equo) soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.
BA.4 L'acquisto o vendita standardizzato dà origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve durata dell'impegno contrattuale non è rilevato come strumento derivato. Il presente Principio richiede invece un'apposita contabilizzazione di tali contratti standardizzati (cfr. paragrafi 3.1.2 e B3.1.3–B3.1.6).
BA.5 La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga un'attività di tale parte contrattuale. La variazione del fair value (valore equo) di un'attività non finanziaria è specifica del proprietario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attività (variabile finanziaria) ma anche la condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per esempio, se la garanzia del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell'auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del proprietario dell'auto.
Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione
BA.6 Generalmente la negoziazione riflette un'attiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti finanziari posseduti per negoziazione che sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal profitto dell'operatore.
BA.7 Le passività finanziarie possedute per negoziazione includono:
a) passività derivate che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;
b) obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito da un venditore allo scoperto (ossia un'entità che vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);
c) passività finanziarie che sono sostenute con l'intenzione di acquistarle a breve termine (ossia uno strumento di debito quotato che l'emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del fair value (valore equo)];
d) passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo. BA.8 Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per sé la passività come posseduta per negoziazione.