PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS n.9 - International financial reporting standard (*) (**) (***)

Strumenti finanziari - PARTE 1 DA L 323/1 A L 323/90 | vai alla parte 2 |

(*) Il 24 luglio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari. Il Principio mira a migliorare l'informativa finanziaria sugli strumenti finanziari affrontando problemi sorti in materia nel corso della crisi finanziaria. In particolare, l'IFRS 9 risponde all'invito del G20 ad operare la transizione verso un modello più lungimirante di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie.
(**) Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente.

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1.1
2.1 - 2.7
3.1.1 - 3.1.2
3.2.1 - 3.2.23
3.3.1 - 3.3.4
4.1.1 - 4.1.5
4.2.1 - 4.2.2
4.3.1 - 4.3.7
4.4.1 - 4.4.3
5.1.1 - 5.1.3
5.2.1 - 5.2.3
5.3.1 - 5.3.2
5.4.1 - 5.4.4
5.5.1 - 5.5.20
5.6.1 - 5.6.7
5.7.1 - 5.7.11
6.1.1 - 6.1.3
6.2.1 - 6.2.6
6.3.1 - 6.3.7
6.4.1
6.5.1 - 6.5.16
6.6.1 - 6.6.6
6.7.1 - 6.7.4
7.1.1 - 7.1.4
7.2.1 - 7.2.28
7.3.1 - 7.3.2
B.2.1 - B.2.6
B3.1.1 - B.3.1.6
B3.2.1 - B3.2.17
B3.3.1 - B3.3.7
B4.1.1 - B4.1.36
B4.3.1 - B4.3.12
B4.4.1 - B4.4.3
B5.1.1 - B5.1.2A
B.5.2.1 - B5.2.6
B5.4.1 - B5.4.9
B5.5.1 - B5.5.55
B5.6.1 - B5.6.2
B5.7.1 - B5.7.20

REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -
REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021

Il paragrafo 2.1 è modificato. Sono aggiunti i paragrafi 3.3.5 e 7.1.6.


CAPITOLO 1 Obiettivo

1.1 La finalità del presente Principio è stabilire principi per la presentazione nel bilancio delle attività e passività finanziarie la cui applicazione consentirà di fornire agli utilizzatori dei bilanci informazioni significative ed utili per la valutazione degli importi, della tempistica e del grado di incertezza dei flussi finanziari futuri.

 

CAPITOLO 2 Ambito di applicazione

2.1 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

a) le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. In taluni casi, tuttavia, l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture in conformità ad alcune o a tutte le disposizioni del presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio ai derivati sulla partecipazione in una controllata, collegata o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell'entità di cui allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio;
b) diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l'IFRS 16 Leasing. Tuttavia:

i) i crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario (ossia gli investimenti netti in leasing finanziari) e i crediti impliciti nei contratti di leasing operativo rilevati dal locatore sono soggetti all'eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente Principio;
ii) le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di eliminazione contabile di cui al paragrafo 3.3.1 del presente Principio; e
iii) i derivati che sono incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni sui derivati incorporati contenute nel presente Principio;

c) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
d
) gli strumenti finanziari emessi dall'entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16 A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l'eccezione di cui alla precedente lettera a);
e) i diritti e le obbligazioni che derivano da un contratto assicurativo di cui alla definizione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi o da contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia il presente Principio si applica a:

i) i derivati incorporati in contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 se non costituiscono essi stessi contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17;
ii) le componenti di investimento separate dai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17;
iii) i diritti e le obbligazioni dell’emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la definizione di contratto di garanzia finanziaria. Tuttavia, se l’emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha utilizzato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l’IFRS 17 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi B2.5–B2.6). L’emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;
iv) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di credito o contratti analoghi emessi dall’entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo ma che l’IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), esclude dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia, se, e solo se, la copertura assicurativa costituisce un termine contrattuale dello strumento finanziario, l’entità deve separare tale componente e applicare ad essa l’IFRS 17 [cfr. IFRS 17, paragrafo 7, lettera h)];
v) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi emessi dall’entità che limitano il risarcimento per gli eventi assicurati all’importo altrimenti necessario per estinguere l’obbligazione dell’assicurato derivante dal contratto, se conformemente all’IFRS 17, paragrafo 8 A, l’entità sceglie di applicare a tali contratti l’IFRS 9 invece dell’IFRS 17;

f) qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all'acquisto o alla vendita di un'acquisita che darà luogo ad un'aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali. I termini del contratto forward non dovrebbero eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e perfezionare l'operazione;
g
) gli impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.3. Tuttavia, l'emittente di impegni all'erogazione di finanziamenti deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio agli impegni all'erogazione di finanziamenti che altrimenti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti sono soggetti alle disposizioni in materia di eliminazione contabile del presente Principio;
h
) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2.4–2.7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
i) i diritti dell'entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento conformemente allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o per la quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37;
j) i diritti e le obbligazioni nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti che sono strumenti finanziari, a eccezione di quelli che l'IFRS 15 prevede espressamente siano contabilizzati conformemente al presente Principio.

2.2 Le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio sono applicate ai diritti che l'IFRS 15 prevede siano contabilizzati conformemente al presente Principio ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.

2.3 I seguenti impegni all'erogazione di finanziamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:

a) impegni all'erogazione di finanziamenti che l'entità designa come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 4.2.2). L'entità che ha una consolidata prassi di vendere le attività che derivano dagli impegni all'erogazione di finanziamenti poco dopo l'erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti della stessa categoria;
b) impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide ovvero consegnando o emettendo un altro strumento finanziario. Tali impegni all'erogazione di finanziamenti sono dei derivati. L'impegno all'erogazione di finanziamenti non è considerato regolato al netto semplicemente perché il finanziamento è erogato a rate (per esempio, un mutuo ipotecario edilizio erogato a rate con l'avanzamento della costruzione);
c) impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera d)].

2.4 Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 2.5.

2.5 I contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio anche se sono stati sottoscritti per l'incasso o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Questa designazione è possibile solo alla stipula del contratto e se elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla mancata rilevazione di tale contratto in quanto escluso dall'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.4).

2.6 Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:

a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di regolarlo al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;
b) quando la possibilità di regolare al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nei termini del contratto, ma l'entità ha la prassi di regolare contratti simili al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano, sia vendendo il contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);
c) quando, per simili contratti, l'entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore; e
d) quando l'elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità liquide.

Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e rientra conseguentemente nell'ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 2.4 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per il ricevimento o la consegna dell'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e conseguentemente se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.

2.7 L'opzione venduta per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che può essere oggetto di regolamento al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.6, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità.

CAPITOLO 3 Rilevazione ed eliminazione contabile

3.1 RILEVAZIONE INIZIALE

3.1.1 L'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento (cfr. paragrafi B3.1.1 e B3.1.2). Quando l'entità rileva per la prima volta l'attività finanziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 e valutarla conformemente ai paragrafi 5.1.1-5.1.3. Quando l'entità rileva per la prima volta la passività finanziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 e valutarla conformemente al paragrafo 5.1.1.

Acquisto o vendita standardizzati delle attività finanziarie

3.1.2 L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie devono essere rilevati ed eliminati contabilmente, a seconda del caso, alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6).

3.2 ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

3.2.1 Nei bilanci consolidati, i paragrafi 3.2.2-3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 e B3.2.1–B3.2.17 sono applicati a livello consolidato. Ne consegue che l'entità prima consolida tutte le controllate in base a quanto disposto dall'IFRS 10 e poi applica tali paragrafi al gruppo che ne deriva.

3.2.2 Prima di valutare se, e in quale misura, l'eliminazione contabile è appropriata secondo i paragrafi 3.2.3–3.2.9, l'entità determina se tali paragrafi debbano essere applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte del gruppo di attività finanziarie similari) o all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità, come segue.

a) I paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte del gruppo di attività finanziarie similari) se, e soltanto se, la parte presa in considerazione per l'eliminazione contabile soddisfa una delle seguenti tre condizioni:

i) la parte comprende soltanto flussi finanziari identificati specificamente dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive uno strip su tasso di interesse per mezzo del quale la controparte ottiene il diritto ai flussi finanziari relativi agli interessi, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale da uno strumento di debito, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati ai flussi finanziari relativi agli interessi;

ii) la parte comprende soltanto la quota interamente proporzionale (pro rata) dei flussi finanziari dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito, si applicano i paragrafi 3.2.3–3.2.9 al 90 per cento di tali flussi finanziari. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari a patto che l'entità cedente disponga di una quota interamente proporzionale;

iii) la parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento dei flussi finanziari relativi agli interessi dall'attività finanziaria, si applicano i paragrafi 3.2.3–3.2.9 al 90 per cento di tali flussi finanziari relativi agli interessi. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente a patto che l'entità trasferente disponga di una quota interamente proporzionale.

b) In tutti gli altri casi, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati all'attività finanziaria nella sua integralità (o al gruppo di attività finanziarie similari nella sua integralità). Per esempio, quando l'entità trasferisce i) i diritti al primo o all'ultimo 90 per cento dell'incasso di disponibilità liquide dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie), o ii) i diritti al 90 per cento dei flussi finanziari dal gruppo di crediti, ma fornisce una garanzia per compensare l'acquirente per qualsiasi perdita su crediti fino all'8 per cento dell'importo capitale del credito, i paragrafi 3.2.3–3.2.9 sono applicati all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità.

Nei paragrafi 3.2.3–3.2.12, il termine «attività finanziaria» fa riferimento o a una parte dell'attività finanziaria, (o a una parte del gruppo di attività finanziarie similari) come identificato alla precedente lettera a), ovvero, diversamente, all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua integralità.

3.2.3 L'entità deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria quando, e soltanto quando:

a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria scadono o
b) l'entità trasferisce l'attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 3.2.4 e 3.2.5 e il trasferimento soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.6.

(Cfr. paragrafo 3.1.2 per quanto riguarda le vendite standardizzate delle attività finanziarie).

3.2.4 L'entità trasferisce l'attività finanziaria se e soltanto se:

a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, o
b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5.

3.2.5 Quando l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria (l'«attività originaria»), ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i «beneficiari finali»), l'entità tratta l'operazione come un trasferimento dell'attività finanziaria se, e soltanto se, tutte le tre condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) l'entità non ha l'obbligazione di corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che incassi importi equivalenti dall'attività originaria. Le anticipazioni a breve termine da parte dell'entità con il diritto al recupero totale dell'importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di mercato non violano questa condizione;
b) le condizioni del contratto di trasferimento impediscono all'entità di vendere o di impegnare l'attività originaria salvo quando questa è a garanzia dell'obbligazione a corrispondere flussi finanziari ai beneficiari finali;
c) l'entità ha l'obbligazione di trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali senza un ritardo rilevante. Inoltre, l'entità non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti (ai sensi dello IAS 7 Rendiconto finanziario) durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai beneficiari finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.

3.2.6 Quando l'entità trasferisce l'attività finanziaria (cfr. paragrafo 3.2.4), deve valutare la misura in cui essa mantiene i rischi e i benefici della proprietà di tale attività. In questo caso:

a) se l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento;
b) se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve continuare a rilevare l'attività finanziaria;
c) se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve determinare se ha mantenuto il controllo dell'attività finanziaria. In questo caso:

i) se l'entità non ha mantenuto il controllo, deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti nel trasferimento;

ii) se l'entità ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l'attività finanziaria nella misura del coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria (cfr. paragrafo 3.2.16).

3.2.7 Il trasferimento dei rischi e dei benefici (cfr. paragrafo 3.2.6) è valutato confrontando l'esposizione dell'entità, prima e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti dell'attività trasferita. L'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non cambia in modo significativo come risultato del trasferimento (per esempio perché l'entità ha venduto l'attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore). L'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa in relazione alla variabilità totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all'attività finanziaria (per esempio perché l'entità ha venduto l'attività finanziaria soggetta solo a opzione di riacquisto al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto o ha trasferito una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari da una più ampia attività finanziaria in un accordo, quale una subpartecipazione a un finanziamento, che soddisfa le condizioni del paragrafo 3.2.5).

3.2.8 Spesso sarà ovvio se l'entità ha trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e non ci sarà alcun bisogno di effettuare calcoli. In altri casi, sarà necessario calcolare e confrontare l'esposizione dell'entità alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti prima e dopo il trasferimento. Il calcolo e il confronto vengono svolti utilizzando come tasso di attualizzazione un adeguato tasso di interesse corrente di mercato. Viene presa in considerazione qualsiasi variabilità ragionevolmente possibile dei flussi finanziari netti dando maggior peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino.

3.2.9 La circostanza che l'entità abbia mantenuto il controllo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c)] dell'attività trasferita dipende dall'abilità del cessionario di vendere l'attività. Se il cessionario è in grado di vendere l'attività nella sua integralità a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza il bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento, l'entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli altri casi, l'entità ha mantenuto il controllo.

Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

3.2.10 Se l'entità trasferisce l'attività finanziaria in un trasferimento che soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile nella sua integralità e mantiene il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di una commissione, essa deve rilevare o l'attività o la passività originata dal servizio per quel contratto di servizio. Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta non compenserà l'entità in modo adeguato per lo svolgimento del servizio, la passività originata dall'obbligazione del servizio deve essere rilevata al suo fair value (valore equo). Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta costituisca un compenso più che adeguato per il servizio, l'attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di servizio a un importo determinato sulla base di una ripartizione del valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.13.

3.2.11 Se, come risultato di un trasferimento, l'attività finanziaria è eliminata contabilmente nella sua integralità, ma ne consegue che l'entità ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria, o una passività originata dal servizio, l'entità deve rilevare la nuova attività finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value (valore equo).

3.2.12 Al momento dell'eliminazione contabile dell'attività finanziaria nella sua integralità, la differenza tra:

a) il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) e
b) il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta)

deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.2.13 Se l'attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per esempio quando l'entità trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi che sono parte di uno strumento di debito, cfr. paragrafo 3.2.2, lettera a)] e la parte trasferita soddisfa le condizioni per l'eliminazione contabile nella sua integralità, il valore contabile precedente della più ampia attività finanziaria deve essere ripartito tra la parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente, sulla base dei relativi fair value (valori equi) di quelle parti alla data del trasferimento. A questo fine, l'attività di servizio mantenuta deve essere trattata come una parte che continua a essere rilevata. La differenza tra:

a) il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte eliminata contabilmente e
b) il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata contabilmente (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta)

deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.2.14 Quando l'entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente, è necessario valutare il fair value (valore equo) della parte che continua a essere rilevata. Quando l'entità ha una storia di vendite di parti similari alla parte che continua a essere rilevata o esistono altre operazioni di mercato per tali parti, i prezzi recenti di effettive operazioni forniscono la stima migliore del suo fair value (valore equo). Quando non sussistono prezzi quotati o operazioni di mercato recenti a sostegno del fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata, la migliore stima del fair value (valore equo) è la differenza tra il fair value (valore equo) della più ampia attività finanziaria nel suo complesso e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte eliminata contabilmente.

Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

3.2.15.Se il trasferimento non comporta l'eliminazione contabile, perché l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'entità deve continuare a rilevare l'attività trasferita nella sua integralità e deve rilevare una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto. Negli esercizi successivi l'entità deve rilevare i proventi dell'attività trasferita e gli oneri sostenuti sulla passività finanziaria.

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

3.2.16 Se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita pur mantenendo il controllo dell'attività trasferita, essa continua a rilevare l'attività trasferita nella misura del suo coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell'entità nell'attività trasferita corrisponde alla misura in cui essa si espone alle variazioni del valore dell'attività trasferita. Per esempio:

a) quando il coinvolgimento residuo dell'entità è una garanzia sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è il minore tra i) l'importo dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo ricevuto che l'entità potrebbe dover rimborsare («l'importo della garanzia»);
b) quando il coinvolgimento residuo è un'opzione venduta o acquistata (o entrambe) sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è l'importo dell'attività trasferita che l'entità può riacquistare. Tuttavia, in caso di un'opzione put venduta su un'attività che è valutata al fair value (valore equo), la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è limitata al minore tra il fair value (valore equo) dell'attività trasferita e il prezzo di esercizio dell'opzione (cfr. paragrafo B3.2.13);
c) quando il coinvolgimento residuo dell'entità è un'opzione regolata in disponibilità liquide o termini simili sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità viene valutata nello stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate in disponibilità liquide come previsto alla precedente lettera b).

3.2.17 Quando l'entità continua a rilevare l'attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, essa rileva anche la passività associata. Nonostante le altre disposizioni in materia di valutazione contenute nel presente Principio, l'attività trasferita e la passività associata sono valutate su una base che riflette i diritti e le obbligazioni che l'entità ha mantenuto. La passività associata è valutata in modo tale che il valore contabile netto dell'attività trasferita e della passività associata sia:

a) il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità, se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, o
b) pari al fair value (valore equo) dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità valutati su base autonoma, se l'attività trasferita è valutata al fair value (valore equo).

3.2.18 L'entità deve continuare a rilevare i proventi derivanti dall'attività trasferita nella misura del coinvolgimento residuo e deve rilevare gli oneri sostenuti sulla passività associata.

3.2.19 Ai fini della valutazione successiva, le variazioni rilevate del fair value (valore equo) dell'attività trasferita e della passività associata sono contabilizzate coerentemente l'una con l'altra secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.1, e non devono essere compensate.

3.2.20 Se il coinvolgimento residuo dell'entità interessa soltanto una parte dell'attività finanziaria (per esempio quando l'entità mantiene un'opzione di riacquisto di parte dell'attività trasferita o mantiene un'interessenza residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i rischi e i benefici della proprietà pur mantenendo il controllo), l'entità ripartisce il precedente valore contabile dell'attività finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare in ragione del coinvolgimento residuo e la parte che non è più rilevata sulla base dei fair value (valore equo) delle parti relativi alla data del trasferimento. A questo fine, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.2.14. La differenza tra:

a) il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte che non è più rilevata e
b) il corrispettivo ricevuto per la parte che non è più rilevata deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.2.21 Se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, l'opzione prevista dal presente Principio di designare una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è applicabile alla passività associata.

Tutti i trasferimenti

3.2.22 Se l'attività trasferita continua a essere rilevata, l'attività e la passività associata non devono essere compensate. Analogamente, l'entità non deve compensare i proventi derivanti dall'attività trasferita con gli oneri sostenuti sulla passività associata (cfr. paragrafo 42 dello IAS 32).

3.2.23 Se un cedente fornisce una garanzia reale non in disponibilità liquide (quali strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale) al cessionario, la contabilizzazione della garanzia reale da parte del cedente e del cessionario varierà in funzione del fatto che il cessionario abbia il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale e che il cedente sia inadempiente). Il cedente e il cessionario devono contabilizzare la garanzia reale come segue:

a) se il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetudine di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale, allora il cedente deve riclassificare l'attività nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio come attività data in prestito, strumenti rappresentativi di capitale dati in pegno o credito riacquistato) separatamente dalle altre attività;
b) se il cessionario vende la garanzia reale ricevuta in pegno, deve rilevare i proventi della vendita e una passività valutata al fair value (valore equo) per la sua obbligazione a restituire la garanzia reale;
c) se il cedente non adempie i termini del contratto e non ha più diritto a riscattare la garanzia reale, il cedente deve eliminare contabilmente la garanzia reale e il cessionario deve rilevare la garanzia reale come una sua attività valutata inizialmente al fair value (valore equo) o, se ha già venduto la garanzia, eliminare contabilmente la propria obbligazione a restituire la garanzia reale;
d) ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia reale come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia reale come attività.

3.3 ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

3.3.1 L'entità deve eliminare la passività finanziaria (o una parte della passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta, ovverosia quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata o scaduta.

3.3.2 Lo scambio tra colui che prende in prestito e colui che dà in prestito strumenti di debito con termini contrattuali sostanzialmente diversi deve essere contabilizzato come estinzione della passività finanziaria originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente, una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (sia essa attribuibile o no alle difficoltà finanziarie del debitore) deve essere contabilizzata come estinzione della passività finanziaria originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria.

3.3.3 La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) estinta o trasferita ad un'altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.3.4 Se riacquista una parte della passività finanziaria, l'entità deve suddividere il precedente valore contabile della passività finanziaria tra la parte che continua a essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente sulla base dei relativi fair value (valore equo) delle parti alla data del riacquisto. La differenza tra a) il valore contabile attribuito alla parte eliminata contabilmente e b) il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, per la parte eliminata contabilmente deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

3.3.5. Talune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo e rilevano passività finanziarie per gli importi da versare a tali investitori. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono una passività finanziaria dell’entità (per esempio un’obbligazione societaria che ha emesso). Nonostante le altre disposizioni del presente Principio riguardanti l’eliminazione contabile delle passività finanziarie, l’entità può scegliere di non eliminare contabilmente la sua passività finanziaria che è inclusa in un fondo di questo tipo o è un elemento sottostante quando, e solo quando, l’entità riacquista la propria passività finanziaria per tali scopi. L’entità può invece scegliere di continuare a contabilizzare tale strumento come una passività finanziaria e di contabilizzare lo strumento riacquistato come se si trattasse di un’attività finanziaria che essa valuta al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità con il presente Principio. Tale scelta è irrevocabile e viene fatta strumento per strumento. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l’IFRS 17 per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).

 

CAPITOLO 4 Classificazione

4.1 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

4.1.1 A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, l'entità deve classificare le attività finanziarie come successivamente valutate al costo ammortizzato, al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base di entrambi i seguenti elementi:

a) il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e
b) le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria.

4.1.2 Un'attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e
b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

I paragrafi B4.1.1-B4.1.26 forniscono indicazioni su come applicare queste condizioni.

4.1.2A Un'attività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie e
b) i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.

I paragrafi B4.1.1-B4.1.26 forniscono indicazioni su come applicare queste condizioni.

4.1.3 Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4.1.2, lettera b), e 4.1.2 A, lettera b):

a) il capitale è il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale. Il paragrafo B4.1.7B fornisce indicazioni aggiuntive sul significato di capitale;
b) l'interesse costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, per il rischio di credito associato all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo e per gli altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché per il margine di profitto. I paragrafi B4.1.7 A e B4.1.9 A-B4.1.9E forniscono indicazioni aggiuntive sul significato di interesse, ivi compreso il significato di valore temporale del denaro.

4.1.4 Se non è valutata al costo ammortizzato ai sensi del paragrafo 4.1.2 o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi del paragrafo 4.1.2 A, un'attività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, per particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero altrimenti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale l'entità può compiere la scelta irrevocabile di presentare le variazioni successive del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafi 5.7.5–5.7.6).

Opzione di designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

4.1.5 Nonostante quanto previsto dai paragrafi 4.1.1-4.1.4, al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se così facendo elimina o riduce significativamente un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relativi su basi diverse (cfr. i paragrafi B4.1.29-B4.1.32).

4.2 CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

4.2.1 L'entità deve classificare come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie, tranne:

a) le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono successivamente essere valutate al fair value (valore equo);
b) le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. I paragrafi 3.2.15 e 3.2.17 si applicano alla valutazione di tali passività finanziarie;
c) i contratti di garanzia finanziaria. Dopo la rilevazione iniziale l'emittente di un tale contratto deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a) o b)] successivamente valutarlo al valore maggiore tra:

i) l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e

ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità all'IFRS 15;

d) gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'emittente di un tale impegno deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a)] successivamente valutarlo al valore maggiore tra:

i) l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e

ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei proventi rilevato in conformità all'IFRS 15;

e) il corrispettivo potenziale rilevato dall'acquirente in una aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3. Tale corrispettivo potenziale deve essere successivamente valutato al fair value (valore equo) con le variazioni rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

Opzione di designare la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

4.2.2 Al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi consentiti dal paragrafo 4.3.5 o quando così facendo si ottengono informazioni più rilevanti, perché:

a) si elimina o riduce significativamente l'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione (talvolta definita come «asimmetria contabile») che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relative su basi diverse (cfr. paragrafi B4.1.29-B4.1.32); o
b) un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo) secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento documentata e le informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su tali basi ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato dell'entità (cfr. i paragrafi B4.1.33- B4.1.36).

4.3 DERIVATI INCORPORATI

4.3.1 Un derivato incorporato è una componente di un contratto ibrido che include anche un contratto primario non-derivato, con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante. Un derivato incorporato determina una modifica di alcuni o tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto avrebbe richiesto, con riferimento a un determinato tasso di interesse, al prezzo di un determinato strumento finanziario, al prezzo di una determinata merce, a un determinato tasso di cambio, a un indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali. Il derivato associato a uno strumento finanziario ma contrattualmente trasferibile indipendentemente dallo strumento, o avente una controparte diversa non è un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato.

Contratti ibridi con contratti primari su attività finanziarie

4.3.2 Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 all'intero contratto ibrido.

Altri contratti ibridi

4.3.3 Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se:

a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (cfr. paragrafi B4.3.5 e B4.3.8);
b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e
c) il contratto ibrido non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia il derivato incorporato in una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è separato).

4.3.4 Se il derivato incorporato è separato, il contratto primario deve essere contabilizzato conformemente ai Principi appropriati. Il presente Principio non disciplina se il derivato incorporato debba essere presentato separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

4.3.5 Nonostante i paragrafi 4.3.3. e 4.3.4, se il contratto contiene uno o più derivati incorporati e il contratto primario non è un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'entità può designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, tranne nei casi in cui:

a) il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti dal contratto o
b) è chiaro, con poca o nessuna analisi, al momento della prima valutazione di un tale contratto ibrido che la separazione del(i) derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come nel caso di un'opzione di rimborso anticipato incorporata in un finanziamento che consente al prenditore di rimborsare anticipatamente il finanziamento per un valore pari approssimativamente al costo ammortizzato.

4.3.6 Se l'entità è tenuta ai sensi del presente Principio a scindere un derivato incorporato dal contratto primario ma non è in grado di valutare separatamente il derivato incorporato all'acquisizione o alla data di chiusura di un esercizio successivo, essa deve designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

4.3.7 Se l'entità non è in grado di valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) del derivato incorporato sulla base dei termini e delle condizioni da esso previsti, il fair value (valore equo) del derivato incorporato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) del contratto ibrido e il fair value (valore quo) del contratto primario. Se l'entità non è in grado di valutare il fair value (valore equo) del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 4.3.6 e il contratto ibrido è designato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

4.4 RICLASSIFICAZIONE

4.4.1 Quando, e solo quando, modifica il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie l'entità deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate in conformità ai paragrafi 4.1.1-4.1.4. Cfr. paragrafi 5.6.1-5.6.7, B4.4.1-B4.4.3 e B5.6.1-B5.6.2 per indicazioni aggiuntive sulla riclassificazione delle attività finanziarie.

4.4.2 L'entità non deve riclassificare le passività finanziarie.

4.4.3 I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni ai fini dei paragrafi 4.4.1-4.4.2:

a) un elemento che in precedenza era uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche;
b) un elemento diventa uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi finanziari o di un investimento netto; e
c) cambiamenti della valutazione conformemente alla sezione 6.7.

 

CAPITOLO 5 Valutazione

5.1 VALUTAZIONE INIZIALE

5.1.1 Fatta eccezione per i crediti commerciali ai sensi del paragrafo 5.1.3, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo fair value (valore equo) più o meno, nel caso di un'attività o passività finanziaria non valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria.

5.1.1A Tuttavia, se il fair value (valore equo) dell'attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione, l'entità deve applicare il paragrafo B5.1.2 A.

5.1.2 Quando l'entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un'attività che è successivamente valutata al costo ammortizzato, l'attività è rilevata inizialmente al suo fair value (valore equo) alla data di negoziazione (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6).

5.1.3 Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.1.1, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare i crediti commerciali che non hanno una significativa componente di finanziamento (determinata in conformità all'IFRS 15) al loro prezzo dell'operazione (come definito nell'IFRS 15).

5.2 VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

5.2.1 Dopo la rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività finanziaria conformemente ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 al:

a) costo ammortizzato;
b
) fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; o
c
) fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

5.2.2 L'entità deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in conformità al paragrafo 4.1.2 e alle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A.

5.2.3 L'entità deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 (e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) all'attività finanziaria designata come elemento coperto. (1)

(1) In conformità al paragrafo 7.2.21, invece di applicare le disposizioni di cui al capitolo 6 del presente Principio, l'entità può scegliere come principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39. In tal caso, non valgono i riferimenti contenuti nel presente Principio a particolari disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al capitolo 6. L'entità applica invece le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39.

5.3 VALUTAZIONE SUCCESSIVA DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE

5.3.1 Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare la passività finanziaria conformemente ai paragrafi 4.2.1-4.2.2.

5.3.2 L'entità deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 (e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) alla passività finanziaria designata come elemento coperto.

5.4 VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

Attività finanziaria

Criterio dell'interesse effettivo

5.4.1 Gli interessi attivi devono essere calcolati secondo il criterio dell'interesse effettivo (cfr. Appendice A e paragrafi B5.4.1–B5.4.7), ossia applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo dell'attività finanziaria salvo per:

a) le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito al costo ammortizzato dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale;
b) le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in una seconda fase. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi.

5.4.2 L'entità che in un esercizio calcola gli interessi attivi applicando il criterio del tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria conformemente al paragrafo 5.4.1, lettera b), negli esercizi successivi deve calcolare gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo se vi è un miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, a seguito del quale l'attività finanziaria non è più deteriorata, e il miglioramento può essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo l'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 5.4.1, lettera b) (per esempio un miglioramento del rating di credito del debitore).

Modifica dei flussi finanziari contrattuali

5.4.3 Quando i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono rinegoziati o altrimenti modificati e la rinegoziazione o la modifica non determina l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria conformemente al presente Principio, l'entità deve ricalcolare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria e rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio un utile o una perdita derivante da modifica. Il valore contabile lordo dell'attività finanziaria deve essere ricalcolato come il valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati che sono attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso di interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. Qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile dell'attività finanziaria modificata e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine dell'attività finanziaria modificata.

Svalutazione

5.4.4 L'entità deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria quando non ha ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente o parzialmente. La svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile (cfr. paragrafo B3.2.16, lettera r)].

Variazioni della base per determinare i flussi finanziari contrattuali a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

5.4.5 L’entità deve applicare i paragrafi 5.4.6–5.4.9 all’attività o passività finanziaria se, e solo se, la base per determinare i flussi finanziari contrattuali di tale attività o passività finanziaria varia a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. A tal fine, l’espressione «riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse» si riferisce alla riforma, che riguarda l’intero mercato, di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse descritta al paragrafo 6.8.2.

5.4.6 La base per determinare i flussi finanziari contrattuali dell’attività o passività finanziaria può variare:

a) mediante una modifica dei termini contrattuali specificati al momento della rilevazione iniziale dello strumento finanziario (ad esempio, i termini contrattuali sono modificati per sostituire l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse cui lo strumento è collegato con un tasso di riferimento alternativo);
b) in un modo che non è stato preso in considerazione o previsto nei termini contrattuali al momento della rilevazione iniziale dello strumento finanziario, senza modificare i termini contrattuali (ad esempio, il metodo di calcolo dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse è modificato senza modificare i termini contrattuali); e/o
c) a causa dell’attivazione di un termine contrattuale esistente (ad esempio, è attivata una clausola di riserva esistente).

5.4.7 Come espediente pratico, l’entità deve applicare il paragrafo B5.4.5 per contabilizzare una variazione della base per determinare i flussi finanziari contrattuali di un’attività o passività finanziaria imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Tale espediente pratico si applica solo a tali variazioni e solo nella misura in cui la variazione è imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (cfr. anche paragrafo 5.4.9). A tal fine, la variazione della base per determinare i flussi finanziari contrattuali è imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse se, e solo se, entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la variazione è necessaria come conseguenza diretta della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse; e
b) la nuova base per determinare i flussi finanziari contrattuali è economicamente equivalente alla base precedente (ossia la base immediatamente precedente la variazione).

5.4.8 Esempi di variazioni che danno origine a una nuova base per determinare i flussi finanziari contrattuali economicamente equivalente alla base precedente (ossia la base immediatamente precedente la variazione) sono:

a) la sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente utilizzato per determinare i flussi finanziari contrattuali dell’attività o passività finanziaria con un tasso di riferimento alternativo — o l’attuazione della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse mediante la modifica del metodo utilizzato per calcolare l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — con l’aggiunta di uno spread fisso necessario a compensare la differenza della base tra l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente e il tasso di riferimento alternativo;
b) variazioni del periodo di rideterminazione, delle date di rideterminazione o del numero di giorni tra le date di pagamento delle cedole al fine di attuare la riforma di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse; e
c) l’aggiunta di una clausola di riserva ai termini contrattuali dell’attività o passività finanziaria per consentire l’attuazione di una delle variazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

5.4.9 Se all’attività o passività finanziaria sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni della base per la determinazione dei flussi finanziari contrattuali imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, l’entità deve in primo luogo applicare l’espediente pratico di cui al paragrafo 5.4.7 alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. L’entità deve quindi applicare le disposizioni applicabili del presente Principio a qualsiasi variazione aggiuntiva cui non si applichi l’espediente pratico. Se la variazione aggiuntiva non comporta l’eliminazione contabile dell’attività o passività finanziaria, l’entità deve applicare il paragrafo 5.4.3 o il paragrafo B5.4.6, a seconda dei casi, per contabilizzare tale variazione aggiuntiva. Se la variazione aggiuntiva comporta l’eliminazione contabile dell’attività o passività finanziaria, l’entità deve applicare le disposizioni sull’eliminazione contabile.

5.5 RIDUZIONE DI VALORE

Rilevazione delle perdite attese su crediti

Impostazione generale

5.5.1 L'entità deve rilevare un fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti riguardanti attività finanziarie valutate conformemente ai paragrafi 4.1.2 o 4.1.2 A, crediti impliciti nei contratti di leasing, attività derivanti da contratto o impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore conformemente ai paragrafi 2.1, lettera g), 4.2.1, lettera c) o 4.2.1, lettera d).

5.5.2 L'entità deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore per la rilevazione e la valutazione del fondo a copertura perdite per attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A. Tuttavia il fondo a copertura perdite deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e non deve ridurre il valore contabile dell'attività finanziaria nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

5.5.3 Fatti salvi i paragrafi 5.5.13-5.5.16, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.

5.5.4 L'obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione di valore è rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale — siano essi valutati su base individuale o collettiva — considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, comprese quelle indicative degli sviluppi attesi.

5.5.5 Fatti salvi i paragrafi 5.5.13-5.5.16, se alla data di riferimento del bilancio il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.

5.5.6 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, la data alla quale l'entità diventa parte dell'impegno irrevocabile è considerata la data della rilevazione iniziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore.

5.5.7 Se nel precedente esercizio l'entità ha valutato il fondo a copertura perdite dello strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma alla data di riferimento corrente del bilancio determina che il paragrafo 5.5.3 non è più soddisfatto, essa deve valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi alla data di riferimento corrente del bilancio.

5.5.8 L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio come utile o perdita per riduzione di valore l'importo delle perdite attese su crediti (o il ripristino) che è richiesto per rettificare il fondo a copertura perdite alla data di riferimento del bilancio all'importo che deve essere rilevato in conformità alle disposizioni del presente Principio.

Determinazione degli aumenti significativi del rischio di credito

5.5.9 A ogni data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare se il rischio di credito relativo allo strumento finanziario sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. In sede di valutazione, l'entità deve utilizzare la variazione del rischio di inadempimento lungo la vita attesa dello strumento finanziario anziché la variazione dell'importo delle perdite attese su crediti. Per effettuare tale valutazione, l'entità deve confrontare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data di riferimento del bilancio con il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data della rilevazione iniziale e considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili, che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi, indicative di aumenti significativi del rischio di credito verificatisi dopo la rilevazione iniziale.

5.5.10 L'entità può supporre che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio (cfr. paragrafi B5.5.22-B5.5.24).

5.5.11 Se informazioni ragionevoli e dimostrabili indicative degli sviluppi attesi sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi, l'entità non può basarsi unicamente su informazioni sul livello dello scaduto nel determinare se il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. Tuttavia, quando informazioni maggiormente indicative degli sviluppi attesi rispetto al livello dello scaduto (su base individuale o collettiva) non sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi, l'entità può utilizzare le informazioni sul livello dello scaduto per stabilire se vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. Indipendentemente dal modo in cui l'entità valuti aumenti significativi del rischio di credito, vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. L'entità può confutare tale presunzione qualora abbia informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che dimostrano che il rischio di credito non è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. Quando l'entità determina che vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito prima che i pagamenti contrattuali siano scaduti da oltre 30 giorni, la presunzione relativa non si applica.

Attività finanziarie modificate

5.5.12 Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o modificati e l'attività finanziaria non è stata eliminata contabilmente, l'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario a norma del paragrafo 5.5.3, comparando:

a) il rischio di inadempimento alla data di riferimento del bilancio (in base ai termini contrattuali modificati); e
b) il rischio di inadempimento al momento della rilevazione iniziale (in base ai termini contrattuali originali, non modificati).

Attività finanziarie deteriorate acquistate o originate

5.5.13 Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, alla data di riferimento del bilancio l'entità deve rilevare soltanto le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dal momento della rilevazione iniziale come fondo a copertura perdite per attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.

5.5.14 A ogni data di riferimento del bilancio, l'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio l'importo della variazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito come utile o perdita per riduzione di valore. L'entità deve rilevare le variazioni favorevoli delle perdite attese lungo tutta la vita del credito come utile per riduzione di valore, anche se le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito sono inferiori all'importo delle perdite attese su crediti che sono state incluse nelle stime dei flussi finanziari al momento della rilevazione iniziale.

Metodo semplificato per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing

5.5.15 Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, l'entità deve sempre valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:

a) i crediti commerciali o le attività derivanti da contratto che risultano da operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15, e che:

i) non contengono una significativa componente di finanziamento (o quando l'entità applica l'espediente pratico per i contratti che durano un anno o meno) in conformità all'IFRS 15; o
ii) contengono una significativa componente di finanziamento in conformità all'IFRS 15, se l'entità sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve essere applicato a tutti questi crediti commerciali o attività derivanti da contratto ma può essere applicato separatamente ai crediti commerciali e alle attività derivanti da contratto;

b) crediti impliciti nei contratti di leasing derivanti da operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 16, se l'entità sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve essere applicato a tutti i crediti impliciti nei contratti di leasing, ma può essere applicato separatamente ai crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario e operativo.

5.5.16 L'entità può scegliere il principio contabile per i crediti commerciali, i crediti impliciti nei contratti di leasing e le attività derivanti da contratto indipendentemente l'uno dall'altro.

Valutazione delle perdite attese su crediti

5.5.17 L'entità deve valutare le perdite attese su crediti dello strumento finanziario in modo che rifletta:

a) un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati;
b
) il valore temporale del denaro; e
c) informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future.

5.5.18 In sede di valutazione delle perdite attese su crediti l'entità non deve necessariamente individuare ogni possibile scenario. Tuttavia, essa tiene conto del rischio o della probabilità che si verifichi una perdita su crediti riflettendo la possibilità che la perdita su credito si verifichi o meno, anche se la possibilità di tale perdita è molto bassa.

5.5.19 Il periodo massimo da prendere in considerazione nella valutazione delle perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo (comprese le opzioni di estensioni) durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito e non un periodo più lungo, anche se tale periodo più lungo è coerente con la prassi commerciale.

5.5.20 Tuttavia, alcuni strumenti finanziari comprendono sia una componente di prestito sia una componente di impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere il rimborso e annullare l'impegno non utilizzato non limita l'esposizione dell'entità a perdite su crediti al periodo contrattuale di preavviso. Per tali strumenti finanziari, e solo per essi, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti nel corso del periodo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito e le perdite attese su crediti non sarebbero attenuate da azioni di gestione del rischio di credito, anche se tale periodo si estende oltre il periodo contrattuale massimo.

5.6 RICLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

5.6.1 Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al paragrafo 4.4.1, deve applicare la riclassificazione prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. L'entità non deve rideterminare utili, perdite (compresi gli utili o le perdite per riduzione di valore) o interessi rilevati in precedenza. I paragrafi 5.6.2-5.6.7 contengono le disposizioni per le riclassificazioni.

5.6.2 Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il suo fair value (valore equo) è valutato alla data della riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo) sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

5.6.3 Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato, il suo fair value (valore equo) alla data della riclassificazione diventa il nuovo valore contabile lordo (cfr. paragrafo B5.6.2 per indicazioni sul tasso di interesse effettivo e il fondo a copertura perdite alla data della riclassificazione).

5.6.4 Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria della valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il suo fair value (valore equo) è valutato alla data della riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo) sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Il tasso di interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su crediti non sono rettificati a seguito della riclassificazione (cfr. paragrafo B5.6.1.).

5.6.5 Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato, l'attività finanziaria è riclassificata al suo fair value (valore equo) alla data della riclassificazione. Tuttavia, l'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo è eliminato dal patrimonio netto e rettificato a fronte del fair value (valore equo) dell'attività finanziaria alla data della riclassificazione. Di conseguenza, l'attività finanziaria è valutata alla data della riclassificazione come se fosse sempre stata valutata al costo ammortizzato. Questa rettifica riguarda il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, ma non incide sull'utile (o sulla perdita) d'esercizio e pertanto non è una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1 Presentazione del bilancio). Il tasso di interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su crediti non sono rettificati a seguito della riclassificazione (cfr. paragrafo B5.6.1.)

5.6.6 Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'attività finanziaria continua a essere valutata al fair value (valore equo) (cfr. paragrafo B5.6.2 per indicazioni sulla determinazione di un tasso di interesse effettivo e di un fondo a copertura perdite alla data della riclassificazione).

5.6.7 Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria continua a essere valutata al fair value (valore equo). L'utile (perdita) cumulato rilevato precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio tramite una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) alla data della riclassificazione.

5.7 UTILI E PERDITE

5.7.1 L'utile (perdita) sull'attività o passività finanziaria valutata al fair value (valore equo) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che:

a) faccia parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse);
b) si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale e l'entità abbia scelto di indicare gli utili e le perdite su tale investimento nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5;
c) sia una passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e l'entità sia tenuta a indicare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7; o
d) sia un'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A e l'entità sia tenuta a rilevare alcune variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.10.

5.7.1A I dividendi sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio solo quando:

a) sorge il diritto dell'entità a ricevere il pagamento del dividendo;
b) è probabile che i benefici economici derivanti dal dividendo affluiranno all'entità; e
c) l'ammontare del dividendo può essere attendibilmente valutato.

5.7.2 L'utile (perdita) sull'attività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato e non fa parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata conformemente al paragrafo 5.6.2, tramite il processo di ammortamento, o al fine di rilevare gli utili o le perdite per riduzione di valore. L'entità deve applicare i paragrafi 5.6.2 e 5.6.4 se riclassifica attività finanziarie al di fuori della categoria della valutazione al costo ammortizzato. L'utile (perdita) sulla passività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato e non fa parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando la passività finanziaria è eliminata contabilmente e tramite il processo di ammortamento (cfr. paragrafo B5.7.2 per indicazioni sugli utili o le perdite su cambi).

5.7.3 L'utile (perdita) sulle attività o passività finanziarie che sono elementi coperti in una relazione di copertura deve essere rilevato conformemente ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.

5.7.4 Se l'entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data del regolamento (cfr. paragrafi 3.1.2, B3.1.3 e B3.1.6), qualsiasi variazione del fair value (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data del regolamento non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato. Per le attività valutate al fair value (valore equo), tuttavia, la variazione di fair value (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo, come appropriato secondo il paragrafo 5.7.1. La data di negoziazione deve essere considerata la data della rilevazione iniziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore.

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale

5.7.5 Al momento della rilevazione iniziale l'entità può scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del fair value (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio che non è né posseduto per negoziazione né un corrispettivo potenziale rilevato da un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3 (cfr. paragrafo B5.7.3 per indicazioni sugli utili o le perdite su cambi).

5.7.6 Se l'entità opera la scelta di cui al paragrafo 5.7.5, deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio i dividendi provenienti dall'investimento in conformità al paragrafo 5.7.1 A.

Passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

5.7.7 L'entità deve presentare l'utile o la perdita sulla passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 o al paragrafo 4.3.5 come segue:

a) l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito di tale passività deve essere presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20) e
b) l'ammontare residuo della variazione del fair value (valore equo) della passività deve essere presentato nell'utile (perdita) d'esercizio,

a meno che il trattamento degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività di cui alla lettera a) crei o ampli un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (nel qual caso si applica il paragrafo 5.7.8). I paragrafi B5.7.5-B5.7.7 e B5.7.10-B5.7.12 forniscono indicazioni utili per stabilire se si crei o ampli un'asimmetria contabile.

5.7.8 Se le disposizioni di cui al paragrafo 5.7.7 creano o ampliano un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve presentare tutti i profitti o le perdite sulla passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) d'esercizio.

5.7.9 Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, l'entità deve presentare nell'utile (perdita) d'esercizio tutti gli utili e le perdite relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti e ai contratti di garanzia finanziaria che sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

Attività valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

5.7.10 L'utile (perdita) sull'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, ad eccezione degli utili e delle perdite per riduzione di valore (cfr. sezione 5.5) e degli utili (perdite) su cambi (cfr. paragrafi B5.7.2-B5.7.2 A), fino a quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata. Se l'attività finanziaria è eliminata contabilmente, l'utile (perdita) cumulato precedentemente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio tramite una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). Se l'attività finanziaria è riclassificata al di fuori della categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, l'entità deve contabilizzare l'utile (perdita) cumulato precedentemente rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 5.6.5 e 5.6.7. L'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

5.7.11 Come descritto al paragrafo 5.7.10, se l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A, gli importi che sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio sono pari agli importi che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.

 

CAPITOLO 6 La contabilizzazione delle operazioni di copertura

6.1 OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

6.1.1 L'obiettivo della contabilizzazione delle operazioni di copertura è rappresentare nel bilancio l'effetto delle attività di gestione del rischio dell'entità che utilizzano strumenti finanziari per gestire le esposizioni derivanti da rischi particolari che potrebbero incidere sull'utile (perdita) d'esercizio (o altre componenti di conto economico complessivo, nel caso di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5). Questo approccio mira a illustrare il contesto degli strumenti di copertura ai quali è applicata la contabilizzazione delle operazioni di copertura, al fine di far luce sulla loro finalità e il loro effetto.

6.1.2 L'entità può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno strumento di copertura e un elemento coperto in conformità ai paragrafi 6.2.1-6.3.7 e B6.2.1-B6.3.25. Per le relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità, l'entità deve contabilizzare l'utile (perdita) sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto in conformità ai paragrafi 6.5.1-6.5.14 e B6.5.1-B6.5.28. Se l'elemento coperto è un gruppo di elementi, l'entità deve conformarsi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 6.6.1-6.6.6 e B6.6.1-B6.6.16.

6.1.3 Per la copertura di fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto per tale copertura), l'entità può applicare le disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 anziché quelle del presente Principio. In tal caso, l'entità deve anche applicare i requisiti specifici per la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse e designare come elemento coperto una parte che è un importo in valuta (cfr. paragrafi 81 A, 89 A e AG114-AG132 dello IAS 39).

6.2 STRUMENTI DI COPERTURA

Strumenti che soddisfano i criteri di ammissibilità

6.2.1 Il derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designato come strumento di copertura, a eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute (cfr. paragrafo B6.2.4).

6.2.2 L'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designata come strumento di copertura, a meno che sia una passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per la quale l'importo della variazione del fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito è presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7. Per la copertura del rischio di cambio, la componente del rischio di cambio dell'attività o passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, a condizione che non si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.

6.2.3 Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto i contratti con una parte esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura.

Designazione degli strumenti di copertura

6.2.4 Lo strumento che soddisfa i criteri di ammissibilità deve essere designato nella sua integralità come strumento di copertura. Le sole eccezioni permesse sono:

a) separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione ed escludere la variazione del suo valore temporale (cfr. paragrafi 6.5.15 e B6.5.29–B6.5.33);
b) separare l'elemento forward e l'elemento spot del contratto forward e designare come strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward, escludendo l'elemento forward; analogamente, i differenziali dovuti alla valuta estera possono essere separati ed esclusi dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafi 6.5.16 e B6.5.34 — B 6.5.39); e
c) una quota dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte della variazione del fair value (valore equo) derivante soltanto da una parte del periodo di tempo per cui lo strumento è in circolazione.

6.2.5 L'entità può considerare congiuntamente, e congiuntamente designare come strumento di copertura, qualsiasi combinazione dei seguenti strumenti (compresi i casi in cui il rischio o i rischi derivanti da alcuni strumenti di copertura compensano quelli derivanti da altri):

a) derivati o loro quote; e
b) non derivati o loro quote.

6.2.6 Tuttavia, lo strumento derivato che abbini un'opzione venduta e un'opzione acquistata (per esempio, un collar su tasso di interesse) non è ammissibile come strumento di copertura se è, in effetti, un'opzione venduta netta alla data della designazione (a meno che sia ammissibile in conformità al paragrafo B6.2.4). Analogamente, due o più strumenti (o loro quote) possono essere designati congiuntamente come strumento di copertura solo se in combinazione non sono in effetti un'opzione venduta netta alla data di designazione (a meno che siano ammissibili in conformità al paragrafo B6.2.4).

6.3 ELEMENTI COPERTI

Elementi che soddisfano i criteri di ammissibilità

6.3.1 L'elemento coperto può essere un'attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non rilevato, un'operazione programmata o un investimento netto in una gestione estera. L'elemento coperto può essere:

a) un singolo elemento o
b) un gruppo di elementi (fatti salvi i paragrafi 6.6.1-6.6.6 e B6.6.1-B6.6.16).

L'elemento coperto può anche essere una componente di tale elemento o gruppo di elementi (cfr. paragrafi 6.3.7 e B6.3.7-B6.3.25).

6.3.2 L'elemento coperto deve poter essere valutato attendibilmente.

6.3.3 Se l'elemento coperto è un'operazione programmata (o una sua componente), tale operazione deve essere altamente probabile.

6.3.4 L'esposizione aggregata che è una combinazione di un'esposizione ammissibile come elemento coperto conformemente al paragrafo 6.3.1 e di un derivato può essere designata come elemento coperto (cfr. paragrafi B6.3.3-B6.3.4). Rientra in questa categoria l'operazione programmata di un'esposizione aggregata (ossia operazioni future non impegnate ma previste che darebbero origine ad un'esposizione e un derivato) se l'esposizione aggregata è altamente probabile e, una volta che si è verificata e non è quindi più programmata, è ammissibile come elemento coperto.

6.3.5 Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all'entità che redige il bilancio possono essere designati come elementi coperti. La contabilizzazione delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo soltanto nel bilancio individuale o separato di tali entità e non nel bilancio consolidato del gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d'investimento come definita nell'IFRS 10, in cui le operazioni tra l'entità d'investimento e le sue controllate valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non saranno eliminate nel bilancio consolidato.

6.3.6 Tuttavia, in deroga al paragrafo 6.3.5, il rischio di cambio dell'elemento monetario infragruppo (per esempio un debito/credito tra due controllate) è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un'esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente al consolidamento secondo quanto previsto dallo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell'operazione di consolidamento quando l'elemento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre, il rischio di cambio di una operazione infragruppo programmata altamente probabile è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale dell'entità che effettua l'operazione e che il rischio di cambio abbia un impatto sull'utile (perdita) consolidato.

Designazione di elementi coperti

6.3.7 L'entità può designare l'elemento, nella sua integralità o una sua componente, come elemento coperto in una relazione di copertura. L'elemento intero comprende tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento. La componente comprende meno dell'intera variazione del fair value (valore equo) o della variabilità dei flussi finanziari dell'elemento. In tal caso, l'entità può designare soltanto i seguenti tipi di componenti (comprese combinazioni) come elementi coperti:

a) solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento attribuibili a uno specifico rischio o a specifici rischi (componente di rischio), a condizione che, sulla base di una valutazione nel contesto della particolare struttura del mercato, la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente (cfr. paragrafi B6.3.8-B-6.3.15). Tra le componenti di rischio rientrano la designazione delle sole variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o altra variabile (rischio unilaterale);
b) uno o più flussi finanziari contrattuali selezionati;
c) le componenti di un importo nominale, ossia una parte determinata dell'importo dell'elemento (cfr. paragrafi B6.3.16-B6.3.20).

6.4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

6.4.1 La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
b) all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come l'entità valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);
c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:

i) vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura (cfr. paragrafi B6.4.4-B6.4.6);
ii) l'effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico (cfr. paragrafi B6.4.7-B6.4.8); e
iii) il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità effettivamente copre e dalla quantità dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto. Tuttavia, tale designazione non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determinerebbe l'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) che potrebbe dare luogo a un risultato contabile che sarebbe in contrasto con lo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura (cfr. paragrafi B6.4.9-B6.4.11).

6.5 CONTABILIZZAZIONE DELLE RELAZIONI DI COPERTURA CHE SODDISFANO I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

6.5.1 L'entità applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1 (ivi inclusa la decisione dell'entità di designare la relazione di copertura).

6.5.2 Le relazioni di copertura sono di tre tipi:

a) copertura di fair value (valore equo): copertura dell'esposizione contro le variazioni del fair value (valore equo) dell'attività o passività rilevata o impegno irrevocabile non iscritto, o una componente di tale elemento, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare l'utile (perdita) d'esercizio;
b) copertura di flussi finanziari: copertura dell'esposizione contro la variabilità dei flussi finanziari attribuibile a un particolare rischio associato con tutte le attività o passività rilevate o una loro componente (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un'operazione programmata altamente probabile e che potrebbe influire sull'utile (perdita) d'esercizio;
c) copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.

6.5.3 Se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5, l'esposizione coperta di cui al paragrafo 6.5.2, lettera a), deve essere un'esposizione che potrebbe avere effetti sulle altre componenti di conto economico complessivo. In questo caso, e solo in questo caso, l'inefficacia rilevata della copertura è presentata nelle altre componenti di conto economico complessivo.

6.5.4 La copertura del rischio di valuta estera di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come copertura di fair value (valore equo) o come copertura di flusso finanziario.

6.5.5 Se la relazione di copertura cessa di soddisfare il requisito dell'efficacia della copertura in relazione al rapporto di copertura (cfr. paragrafo 6.4.1, lettera c), punto iii)], mentre l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, l'entità deve rettificare il rapporto di copertura della relazione di copertura in modo che i criteri di ammissibilità siano nuovamente soddisfatti (operazione denominata «riequilibrio» nel presente Principio; cfr. paragrafi B6.5.7-B6.5.21).

6.5.6 L'entità deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto nel caso in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del caso). Sono inclusi i casi in cui lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la sostituzione o il riporto dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una scadenza o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di gestione del rischio dell'entità ed è in linea con essa. In aggiunta, a tal fine non si ha scadenza o cessazione dello strumento di copertura se:

a) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti di un'operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine, la controparte per la compensazione è una controparte centrale (talvolta definita «organismo di compensazione» o «agenzia di compensazione») ovvero una o più entità, per esempio un partecipante diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare la compensazione per conto della controparte centrale. Tuttavia, se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti originarie con controparti diverse, le disposizioni del presente sottoparagrafo sono soddisfatte soltanto se ciascuna di tali controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
b) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati ai cambiamenti in linea con i termini contrattuali che ci si aspetterebbe se lo strumento di copertura fosse originariamente compensato con la controparte centrale. Essi comprendono i cambiamenti dei requisiti relativi alle garanzie reali, dei diritti di compensare i saldi relativi a crediti e debiti, e degli oneri applicati.

La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere sulla relazione di copertura nel suo complesso o solo su una parte di essa (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua per la parte restante della relazione di copertura).

6.5.7 L'entità deve applicare:

a) il paragrafo 6.5.10, quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per una copertura di fair value (valore equo) per la quale l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua componente) valutato al costo ammortizzato; e
b) il paragrafo 6.5.12, quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per le coperture di flussi finanziari.

Coperture di fair value (valore equo)

6.5.8 Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibilità cui al paragrafo 6.4.1, la copertura di fair value (valore equo) deve essere contabilizzata come segue:

a) l'utile o la perdita sullo strumento di copertura devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo, se lo strumento di copertura copre uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5);

b) l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono rettificare il valore contabile dell'elemento coperto (se applicabile) e devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Se l'elemento coperto è un'attività finanziaria (o una sua componente) valutata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5, gli importi restano nelle altre componenti di conto economico complessivo. Se l'elemento coperto è un impegno irrevocabile non iscritto (o una sua componente), la variazione cumulata del fair value (valore equo) dell'elemento coperto conseguente alla sua designazione è rilevata come attività o passività con un utile o una perdita corrispondenti rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

6.5.9 Se l'elemento coperto in una copertura di fair value (valore equo) è un impegno irrevocabile (o una sua componente) ad acquisire un'attività o ad assumere una passività, il valore contabile iniziale dell'attività o della passività risultante dall'adempimento dell'impegno irrevocabile da parte dell'entità è rettificato per includere la variazione cumulata del fair value (valore equo) dell'elemento coperto che è stato rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

6.5.10 Le rettifiche conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), devono essere ammortizzate nell'utile (perdita) d'esercizio se l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua componente) valutato al costo ammortizzato. L'ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi di quando l'elemento coperto cessa di essere rettificato per gli utili e le perdite di copertura. L'ammortamento si basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data di inizio dell'ammortamento. In caso di attività finanziaria (o di una sua componente) che è un elemento coperto e che è valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'ammortamento si applica allo stesso modo ma sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita cumulati rilevati precedentemente conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), invece che mediante rettifica del valore contabile.

Coperture dei flussi finanziari

6.5.11 Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1, la copertura di flussi finanziari deve essere contabilizzata come segue:

a) la componente separata di patrimonio netto associata all'elemento coperto (riserva per la copertura dei flussi finanziari) è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):

i) l'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura; e
ii) la variazione cumulata del fair value (valore equo) (al valore attuale) dell'elemento coperto (ossia il valore attuale della variazione cumulata dei flussi finanziari futuri attesi coperti) dall'inizio della copertura;

b) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (ossia la parte che è compensata dalla variazione della riserva per la copertura dei flussi finanziari calcolata conformemente alla lettera a)] deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo;
c) eventuali utili o perdite residui sullo strumento di copertura (o gli utili o le perdite necessari a compensare la variazione della riserva per la copertura dei flussi finanziari calcolata conformemente alla lettera a)] rappresentano la parte inefficace della copertura che deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
d) l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente alla lettera a) deve essere contabilizzato come segue:

i) se un'operazione programmata coperta comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, o un'operazione programmata coperta per un'attività o passività non finanziaria diventa un impegno irrevocabile al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo), l'entità deve eliminare detto importo dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari e includerlo direttamente nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. Non si tratta di una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e pertanto non incide sulle altre componenti di conto economico complessivo;
ii) per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate al punto i), l'importo deve essere riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata);
iii) tuttavia, se l'importo costituisce una perdita e l'entità non prevede di recuperare tutta la perdita o una parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, l'entità deve immediatamente riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio, come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1), l'importo che non prevede di recuperare.

6.5.12 Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafi 6.5.6 e 6.5.7, lettera b)], l'entità deve contabilizzare l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera a), come segue:

a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve rimanere nella riserva per la copertura di flussi finanziari fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri o fino al momento in cui si applica il paragrafo 6.5.11, lettera d), punto iii). Quando i flussi finanziari futuri si verificano, si applica il paragrafo 6.5.11, lettera d);
b) se non si prevedono più futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve essere riclassificato immediatamente dalla riserva per la copertura di flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). È sempre possibile che si verifichino futuri flussi finanziari coperti non più altamente probabili.

Coperture dell'investimento netto in una gestione estera

6.5.13 Le coperture dell'investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come parte dell'investimento netto (cfr. IAS 21), devono essere contabilizzate in modo similare alle coperture di flussi finanziari:

a) la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 6.5.11); e
b) la parte non efficace deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.

6.5.14 L'utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura relativi alla parte efficace della copertura che è stata accumulata nella riserva di conversione di valuta estera devono essere riclassificati dal patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) conformemente ai paragrafi 48-49 dello IAS 21 concernenti la dismissione o la dismissione parziale della gestione estera.

Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni

6.5.15 Quando separa il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designa come strumento di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera a)], l'entità deve contabilizzare il valore temporale dell'opzione come segue (cfr. paragrafi B6.5.29-B6.5.33):

a) l'entità deve distinguere il valore temporale delle opzioni per tipo di elemento coperto dall'opzione (cfr. paragrafo B6.5.29):

i) elemento coperto relativo a un'operazione; o
ii) elemento coperto relativo a un periodo;

b) la variazione del fair value (valore equo) del valore temporale dell'opzione che copre l'elemento coperto relativo a un'operazione deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto. La variazione cumulata del fair value (valore equo) derivante dal valore temporale dell'opzione accumulata nella componente separata di patrimonio netto (di seguito «l'importo») deve essere contabilizzata come segue:

i) se l'elemento coperto successivamente comporta la rilevazione di un'attività o di una passività non finanziaria o di un impegno irrevocabile per un'attività o una passività non finanziaria al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo), l'entità deve eliminare l'importo dalla componente separata di patrimonio netto e deve includerlo direttamente nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. Non si tratta di una rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e pertanto non incide sulle altre componenti di conto economico complessivo;
ii) per le relazioni di copertura, a eccezione di quelle cui si applica il punto i), l'importo deve essere riclassificato dalla componente separata di patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando ha luogo la vendita programmata);
iii) tuttavia, se si prevede che tutto l'importo o una parte di esso non sarà recuperato in un esercizio o in più esercizi futuri, l'importo che non si prevede di recuperare deve immediatamente essere riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1);

c) la variazione del fair value (valore equo) del valore temporale dell'opzione che copre un elemento coperto relativo a un periodo deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto. Il valore temporale alla data della designazione dell'opzione come strumento di copertura, nella misura in cui riguarda l'elemento coperto, deve essere ammortizzato in base a un criterio sistematico e razionale nel periodo durante il quale la rettifica della copertura del valore intrinseco dell'opzione potrebbe influenzare l'utile (perdita) d'esercizio (o le altre componenti di conto economico complessivo, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5). Di conseguenza, in ciascun esercizio l'importo dell'ammortamento è riclassificato dalla componente separata del patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). Tuttavia, se la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa per la relazione di copertura che include la variazione del valore intrinseco dell'opzione come strumento di copertura, l'importo netto (ossia comprensivo dell'ammortamento cumulato) accumulatosi nella componente separata del patrimonio netto deve essere immediatamente riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).

Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari

6.5.16 Quando l'entità separa l'elemento forward e l'elemento spot di un contratto forward e designa come strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward o quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)], l'entità può applicare il paragrafo 6.5.15 all'elemento forward del contratto forward o al differenziale dovuto alla valuta estera così come applicato al valore temporale di un'opzione. In tal caso, l'entità deve applicare la guida operativa, paragrafi B6.5.34-B6.5.39.

6.6 COPERTURE DI GRUPPI DI ELEMENTI

Ammissibilità di un gruppo di elementi come elemento coperto

6.6.1 Un gruppo di elementi (compreso un gruppo di elementi che costituisce una posizione netta; cfr. paragrafi B6.6.1-B6.6.8) è un elemento ammissibile per la copertura soltanto se:

a) è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;
b) gli elementi del gruppo sono gestiti insieme a livello di gruppo ai fini della gestione dei rischi; e
c) in caso di copertura di flussi finanziari di un gruppo di elementi la cui variazione dei flussi finanziari non si prevede sarà approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva dei flussi finanziari del gruppo, per cui sorgono posizioni di rischio che si compensano,

i) è una copertura di un rischio di cambio e
ii) la designazione della posizione netta specifica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e il volume (cfr. paragrafi B6.6.7-B6.6.8).

Designazione di una componente di un importo nominale

6.6.2 La componente che è una percentuale di un gruppo di elementi ammissibili per la copertura è un elemento ammissibile per la copertura, purché la designazione sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio dell'entità.

6.6.3 La componente strato di un gruppo complessivo di elementi (per esempio, lo strato più basso) è ammissibile per la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto se:

a) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;
b) l'obiettivo della gestione del rischio è la copertura della componente strato;
c) gli elementi del gruppo complessivo in cui lo strato è identificato sono esposti allo stesso rischio coperto (così che la valutazione dello strato coperto non sia influenzata in modo significativo da quali elementi particolari del gruppo complessivo fanno parte dello strato coperto);
d) per una copertura di elementi esistenti (per esempio, un impegno irrevocabile non iscritto o un'attività rilevata), l'entità può individuare e tracciare il gruppo complessivo di elementi dai quali è definito lo strato di copertura (in modo che l'entità sia in grado di soddisfare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità); e
e) gli elementi del gruppo che contengono opzioni di pagamento anticipato soddisfano le disposizioni in materia di componenti di un valore nominale (cfr. il paragrafo B6.3.20).

Esposizione nel bilancio

6.6.4 Per la copertura di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia in una copertura di una posizione netta) il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, ogni utile o perdita di copertura nel prospetto sono presentati in una voce separata da quelle su cui incidono gli elementi coperti. Di conseguenza, nel prospetto l'importo nella voce che si riferisce all'elemento coperto stesso (per esempio, i ricavi o i costi di vendita) resta invariato.

6.6.5 Per le attività e le passività coperte insieme come gruppo in una copertura di fair value (valore equo), l'utile o la perdita nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sulla singola attività e passività devono essere rilevati come rettifica del valore contabile delle rispettive singole voci che compongono il gruppo conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b).

Posizioni nette pari a zero

6.6.6 Se l'elemento coperto è un gruppo che è una posizione netta pari a zero (ossia gli elementi coperti tra loro compensano pienamente il rischio gestito su base di gruppo), l'entità può designarlo in una relazione di copertura non comprendente uno strumento di copertura, purché:

a) la copertura sia parte di una strategia di copertura del rischio netto rotativo, secondo la quale l'entità copre sistematicamente le nuove posizioni dello stesso tipo con il passare del tempo (per esempio quando le operazioni entrano nell'orizzonte temporale per il quale l'entità effettua la copertura);
b) la posizione netta coperta cambi di dimensioni durante la vita della strategia di copertura del rischio netto rotativo e l'entità utilizzi strumenti di copertura ammissibili per coprire il rischio netto (ossia quando la posizione netta non è pari a zero);
c) la contabilizzazione delle operazioni di copertura sia normalmente applicata a tali posizioni nette quando la posizione netta non è pari a zero ed è coperta con strumenti di copertura ammissibili; e
d) la non applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura alla posizione netta pari a zero darebbe luogo a risultati contabili non conformi, in quanto la contabilità non rileverebbe le posizioni di rischio che si compensano che sarebbero altrimenti rilevate nella copertura di una posizione netta.

6.7 OPZIONE DI DESIGNARE L'ESPOSIZIONE CREDITIZIA COME VALUTATA AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

Esposizioni creditizie ammissibili per la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

 

6.7.1 Se l'entità utilizza un derivato su crediti valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, (esposizione creditizia), può designare lo strumento finanziario per la parte gestita (ossia in toto o in parte) come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se:

a) il nome dell'esposizione creditizia (per esempio, il mutuatario o il possessore di un impegno all'erogazione di finanziamenti) corrisponde all'entità di riferimento del derivato su crediti («corrispondenza del nome»); e
b) il rango dello strumento finanziario corrisponde a quello degli strumenti che possono essere forniti conformemente al derivato su crediti.

L'entità può effettuare tale designazione a prescindere dal fatto che lo strumento finanziario gestito per il rischio di credito rientri nell'ambito di applicazione del presente Principio (per esempio, l'entità può designare gli impegni all'erogazione di finanziamenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio). L'entità può designare tale strumento finanziario alla rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto. L'entità deve documentare la designazione simultaneamente.

Contabilizzazione delle esposizioni creditizie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

6.7.2 Se, conformemente al paragrafo 6.7.1, uno strumento finanziario è designato come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio dopo la rilevazione iniziale, o non è stato rilevato in precedenza, la differenza al momento della designazione tra l'eventuale valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere immediatamente rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Per le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A, l'utile o la perdita cumulati rilevati precedentemente nelle altre componenti di conto economico complessivo devono essere immediatamente riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).

6.7.3 L'entità deve cessare di valutare lo strumento finanziario che ha dato origine al rischio di credito, o una parte di tale strumento finanziario, al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se:

a) i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.7.1 non sono più soddisfatti, per esempio:

i) il derivato su crediti o il relativo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato o
ii) il rischio di credito dello strumento finanziario non è più gestito utilizzando derivati su crediti. Per esempio, ciò potrebbe verificarsi a seguito di miglioramenti della qualità creditizia del mutuatario o del possessore dell'impegno all'erogazione di finanziamenti o di modifiche ai requisiti patrimoniali imposti all'entità e

b) lo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito non deve altrimenti essere valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia, il modello di business dell'entità non è cambiato nel frattempo in modo tale da richiedere la riclassificazione conformemente al paragrafo 4.4.1).

6.7.4 Se l'entità cessa di valutare lo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito, o una parte di tale strumento finanziario, al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario alla data di cessazione diventa il suo nuovo valore contabile. Successivamente si applica la stessa valutazione utilizzata prima della designazione dello strumento finanziario al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (tra cui l'ammortamento risultante dal nuovo valore contabile). Per esempio, l'attività finanziaria inizialmente classificata come valutata al costo ammortizzato potrebbe tornare a tale valutazione e il suo tasso di interesse effettivo verrebbe ricalcolato sulla base del nuovo valore contabile lordo alla data dalla fine della cessazione della valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

6.8 DEROGHE TEMPORANEE ALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

Fine dell’applicazione

.....

6.8.13 L’entità deve cessare prospetticamente l’applicazione dei paragrafi 6.8.7 e 6.8.8 non appena si verifichi una delle seguenti condizioni: a) quando, nell’applicare il paragrafo 6.9.1, le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sono apportate alla componente di rischio non definita contrattualmente; oppure b) quando cessa la relazione di copertura in cui è designata la componente di rischio non definita contrattualmente.

6.9 DEROGHE TEMPORANEE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLA RIFORMA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

6.9.1 Via via che le disposizioni di cui ai paragrafi 6.8.4-6.8.8 cessano di applicarsi alla relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.8.9-6.8.13), l’entità deve modificare la designazione formale di tale relazione di copertura come precedentemente documentata per riflettere le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ossia le variazioni devono essere coerenti con le disposizioni di cui ai paragrafi 5.4.6-5.4.8. In questo contesto la designazione della copertura deve essere modificata solo per apportare una o più di queste variazioni:

a) la designazione di un tasso di riferimento alternativo (definito contrattualmente o non contrattualmente) come rischio coperto;
b) la modifica della descrizione dell’elemento coperto, compresa la descrizione della parte designata dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) oggetto della copertura; oppure
c) la modifica della descrizione dello strumento di copertura.

6.9.2 L’entità deve inoltre applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.9.1, lettera c), se le tre condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) l’entità apporta la variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse utilizzando un approccio diverso dalla variazione della base per la determinazione dei flussi finanziari contrattuali dello strumento di copertura (come descritto al paragrafo 5.4.6);
b) lo strumento di copertura originario non è eliminato contabilmente; e
c) l’approccio scelto è economicamente equivalente a variare la base per determinare i flussi finanziari contrattuali dello strumento di copertura originario (come descritto nei paragrafi 5.4.7 e 5.4.8).

6.9.3 Le disposizioni di cui ai paragrafi 6.8.4-6.8.8 possono cessare di essere applicate in momenti diversi. Pertanto, nell’applicare il paragrafo 6.9.1, l’entità può essere tenuta a modificare la designazione formale delle sue relazioni di copertura in momenti diversi o può essere tenuta a modificare la designazione formale della relazione di copertura più di una volta. Quando, e solo quando, tale variazione riguarda la designazione della copertura, l’entità deve applicare i paragrafi 6.9.7-6.9.12, a seconda dei casi. L’entità deve inoltre applicare il paragrafo 6.5.8 [per le coperture di fair value (valore equo)] o il paragrafo 6.5.11 (per le coperture dei flussi finanziari) per contabilizzare eventuali variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto o dello strumento di copertura.

6.9.4 L’entità deve modificare la relazione di copertura secondo quanto previsto al paragrafo 6.9.1 entro la fine dell’esercizio durante il quale viene apportata al rischio coperto, all’elemento coperto o allo strumento di copertura una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, tale modifica della designazione formale della relazione di copertura non costituisce né la cessazione della relazione di copertura né la designazione di una nuova relazione di copertura.

6.9.5 Se sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse all’attività o passività finanziaria designata nella relazione di copertura (come descritto nei paragrafi 5.4.6-5.4.8) o alla designazione della relazione di copertura (secondo quanto previsto al paragrafo 6.9.1), l’entità deve in primo luogo applicare le disposizioni applicabili del presente Principio per determinare se tali variazioni aggiuntive determinano la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se le variazioni aggiuntive non comportano la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura, l’entità deve modificare la designazione formale della relazione di copertura come specificato al paragrafo 6.9.1.

6.9.6 I paragrafi 6.9.7-6.9.13 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi paragrafi. L’entità deve applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, compresi i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1, alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità

Coperture dei flussi finanziari

6.9.7 Ai fini dell’applicazione del paragrafo 6.5.11, nel momento in cui l’entità modifica la descrizione di un elemento coperto secondo quanto previsto al paragrafo 6.9.1, lettera b), l’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo in base al quale sono determinati i flussi finanziari futuri coperti.

6.9.8 Per una relazione di copertura cessata, quando l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse al quale erano correlati i flussi finanziari futuri coperti subisce una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai fini dell’applicazione del paragrafo 6.5.12 per determinare se si prevedono flussi finanziari futuri coperti, l’importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari per tale relazione di copertura si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo al quale saranno correlati i flussi finanziari futuri coperti.

Gruppi di elementi

6.9.9 Quando applica il paragrafo 6.9.1 a gruppi di elementi designati come elementi coperti in una copertura di fair value (valore equo) o in una copertura dei flussi finanziari, l’entità deve ripartire gli elementi coperti in sottogruppi sulla base del tasso di riferimento che viene coperto e designare il tasso di riferimento come il rischio coperto per ciascun sottogruppo. Ad esempio, in una relazione di copertura in cui un gruppo di elementi è coperto per variazioni di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse soggetto alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, i flussi finanziari o il fair value (valore equo) coperti di alcuni elementi del gruppo potrebbero subire una variazione per essere collegati a un tasso di riferimento alternativo prima che altri elementi del gruppo subiscano variazioni. In questo esempio, nell’applicare il paragrafo 6.9.1, l’entità designerebbe il tasso di riferimento alternativo come il rischio coperto per quel pertinente sottogruppo di elementi coperti. L’entità continuerebbe a designare l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente come il rischio coperto per l’altro sottogruppo di elementi coperti fino a quando i flussi finanziari o il fair value (valore equo) coperti di tali elementi non subiscano variazioni per essere collegati al tasso di riferimento alternativo o gli elementi giungano a scadenza e siano sostituiti con elementi coperti collegati al tasso di riferimento alternativo.

6.9.10 L’entità deve valutare separatamente se ciascun sottogruppo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.6.1 per essere un elemento ammissibile per la copertura. Se un sottogruppo non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.6.1, l’entità deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura prospetticamente per la relazione di copertura nella sua integralità. L’entità deve inoltre applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 6.5.8 e 6.5.11 per contabilizzare l’inefficacia connessa alla relazione di copertura nella sua integralità.

Designazione delle componenti di rischio

6.9.11 Un tasso di riferimento alternativo designato come componente di rischio non definita contrattualmente che non è identificabile separatamente [cfr. paragrafi 6.3.7, lettera a), e B6.3.8] alla data in cui è designato si considera che abbia soddisfatto il requisito alla data di designazione se, e solo se, l’entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo sarà identificabile separatamente entro 24 mesi. Il periodo di 24 mesi si applica a ciascun tasso di riferimento alternativo separatamente e inizia a decorrere dalla data in cui l’entità designa per la prima volta il tasso di riferimento alternativo come componente di rischio non definita contrattualmente (ossia il periodo di 24 mesi si applica tasso per tasso).

6.9.12 Se successivamente l’entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo non sarà identificabile separatamente entro 24 mesi dalla data in cui l’entità lo ha designato per la prima volta come componente di rischio non definita contrattualmente, l’entità deve cessare di applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.9.11 a tale tasso di riferimento alternativo e cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura a partire dalla data della rivalutazione per tutte le relazioni di copertura in cui il tasso di riferimento alternativo è stato designato come componente di rischio non definita contrattualmente.

6.9.13 Oltre alle relazioni di copertura specificate al paragrafo 6.9.1, l’entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 6.9.11 e 6.9.12 alle nuove relazioni di copertura nelle quali un tasso di riferimento alternativo è designato come componente di rischio non definita contrattualmente [cfr. paragrafi 6.3.7, lettera a) e B6.3.8] nel caso in cui, a causa della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, tale componente di rischio non sia identificabile separatamente alla data della designazione.

 

CAPITOLO 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE

7.1.1 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2018 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare tutte le disposizioni del presente Principio allo stesso tempo (ma cfr. anche i paragrafi 7.1.2, 7.2.21 e 7.3.2). Essa deve anche applicare allo stesso tempo le modifiche di cui all'appendice C.

7.1.2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 7.1.1, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B 5.7.20 senza applicare le altre disposizioni del presente Principio. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7 (come modificato dall'IFRS 9 (2010)] (cfr. anche i paragrafi 7.2.2 e 7.2.15).

7.1.3 Il Ciclo annuale di miglioramenti degli IFRS 2010-2012, pubblicato nel dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 4.2.1 e 5.7.5 come modifica conseguente alla modifica all'IFRS 3. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applica la modifica dell'IFRS 3.

7.1.4 L'IFRS 15, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1, C5 e C42 e ha eliminato il paragrafo C16 e la relativa voce. Sono stati aggiunti i paragrafi 5.1.3 e 5.7.1 A e una definizione nell'appendice A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

7.1.5 L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 2.1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34 e B5.5.46. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

7.1.6. L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 2.1, B2.1, B2.4, B2.5 e B4.1.30 e ha aggiunto il paragrafo 3.3.5. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 2.1 e ha aggiunto i paragrafi 7.2.36–7.2.42. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.

7.1.7 Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9), pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto i paragrafi 7.2.29-7.2.34 e il paragrafo B4.1.12 A e ha modificato i paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b). L'entità deve applicare le presenti modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le presenti modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

7.1.9 Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39, l’IFRS 7, l’IFRS 4 e l’IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 5.4.5-5.4.9, 6.8.13, la sezione 6.9 e i paragrafi 7.2.43-7.2.46. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Nell’Appendice B sono modificati i paragrafi B2.1, B2.4, B2.5 e B4.1.30.

7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

7.2.1 L'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.4- 7.2.26 e 7.2.28. Il presente Principio non deve essere applicato agli elementi che sono già stati eliminati contabilmente alla data di applicazione iniziale.

7.2.2 Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 7.2.1, 7.2.3-7.2.28 e 7.3.2, la data di applicazione iniziale è la data in cui l'entità applica per la prima volta dette disposizioni del presente Principio e deve essere l'inizio di un esercizio dopo l'emanazione del presente Principio. A seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio potrebbe richiedere una o più date di applicazione iniziale delle diverse disposizioni.

Disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5)

7.2.3 Alla data di applicazione iniziale l'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti a tale data, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2 A, lettera a). La classificazione che ne risulta deve essere applicata retroattivamente a prescindere dal modello di business dell'entità negli esercizi precedenti.

7.2.4 Se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D (cfr. anche paragrafo 42R dell'IFRS 7).

7.2.5 Se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se il fair value (valore equo) di un elemento di pagamento anticipato era insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 (cfr. anche paragrafo 42S dell'IFRS 7).

7.2.6 Se l'entità valuta il contratto ibrido al fair value (valore equo) secondo quanto stabilito ai paragrafi 4.1.2 A, 4.1.4 o 4.1.5, ma il fair value (valore equo) del contratto ibrido non era stato valutato negli esercizi comparativi, il fair value (valore equo) del contratto ibrido negli esercizi comparativi deve essere la somma dei fair value (valori equi) delle componenti del contratto (ossia, il contratto primario non derivato e il derivato incorporato) alla data di chiusura di ciascun esercizio comparativo se l'entità ridetermina gli esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.15).

7.2.7 Se ha applicato il paragrafo 7.2.6, alla data di applicazione iniziale l'entità deve rilevare le differenze tra il fair value (valore equo) dell'intero contratto ibrido alla data di applicazione iniziale e la somma dei fair value (valori equi) delle componenti del contratto ibrido alla data di applicazione iniziale nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

7.2.8 Alla data di applicazione iniziale l'entità può designare:

a) l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, conformemente al paragrafo 4.1.5; o
b) l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.

Tale designazione deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.9 Alla data di applicazione iniziale l'entità:

a) deve revocare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.5;
b) può revocare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se l'attività finanziaria soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.5.

Tale revoca deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.10 Alla data di applicazione iniziale l'entità:

a) può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, conformemente al paragrafo 4.2.2., lettera a);
b) deve revocare la sua precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione è stata effettuata al momento della rilevazione iniziale nel rispetto della condizione fissata ora al paragrafo 4.2.2, lettera a), e non soddisfa tale condizione alla data di applicazione iniziale;
c) può revocare la sua precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione è stata effettuata al momento della rilevazione iniziale nel rispetto della condizione fissata ora al paragrafo 4.2.2, lettera a), e soddisfa tale condizione alla data di applicazione iniziale.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.11 Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse effettivo, l'entità deve considerare:

a) il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla fine di ogni esercizio comparativo presentato come il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o come il costo ammortizzato della passività finanziaria se l'entità ridetermina esercizi precedenti; e
b) il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di applicazione iniziale presentato come il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o come il nuovo costo ammortizzato della passività finanziaria alla data di applicazione iniziale del presente Principio.

7.2.12 Se in precedenza l'entità contabilizzava al costo (secondo quanto disposto dallo IAS 39) l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1) (o per un'attività derivata che è correlata allo strumento rappresentativo di capitale e che deve essere regolata con la consegna dello stesso), essa deve valutare tale strumento al fair value (valore equo) alla data di applicazione iniziale. Le differenze tra il precedente valore contabile e il fair value (valore equo) devono essere rilevate nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

7.2.13 Se in precedenza l'entità contabilizzava al costo la passività derivata correlata a uno strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1), e che deve essere regolata con la consegna dello stesso, secondo quanto disposto dallo IAS 39, essa deve valutare tale passività derivata al fair value (valore equo) alla data di applicazione iniziale. Le differenze tra il precedente valore contabile e il fair value (valore equo) devono essere rilevate nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo dell'esercizio che comprende la data di applicazione iniziale.

7.2.14 Alla data di applicazione iniziale l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 creerebbe o amplierebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente sulla base di detta determinazione.

7.2.15 Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 7.2.1, l'entità che adotta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione del presente Principio (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione al costo ammortizzato per le attività finanziarie e alla riduzione di valore nelle sezioni 5.4 e 5.5) deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O dell'IFRS 7, ma non deve rideterminare esercizi precedenti. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale. Tuttavia, se l'entità ridetermina esercizi precedenti, il bilancio rideterminato deve rispettare tutte le disposizioni del presente Principio. Se l'approccio di applicazione dell'IFRS 9 prescelto dall'entità comporta più di una data di applicazione iniziale per le diverse disposizioni, il presente paragrafo si applica a ciascuna data di applicazione iniziale (cfr. paragrafo 7.2.2). Ciò potrebbe avvenire, per esempio, se l'entità sceglie di applicare anticipatamente solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 7.1.2 prima di applicare le altre disposizioni del presente Principio.

7.2.16 Se l'entità prepara un bilancio intermedio conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi, l'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente Principio a periodi intermedi precedenti la data di applicazione iniziale, se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8).

Riduzione di valore (sezione 5.5)

7.2.17 L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni sulla riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 conformemente allo IAS 8, fatti salvi i paragrafi 7.2.15 e 7.2.18-7.2.20.

7.2.18 Alla data di applicazione iniziale l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui lo strumento finanziario è stato inizialmente rilevato (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6) e per compararlo al rischio di credito alla data di applicazione iniziale del presente Principio.

7.2.19 Per determinare se dopo la rilevazione iniziale vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito, l'entità può applicare:

a) le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.22-B5.5.24; e
b) la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 per pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul livello dello scaduto.

7.2.20 Se alla data di applicazione iniziale determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale richiederebbe un costo o uno sforzo indebiti, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio, finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo 7.2.19, lettera a)].

Disposizioni transitorie in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura (capitolo 6)

7.2.21 Quando applica per la prima volta il presente Principio, l'entità può scegliere come principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 invece delle disposizioni del capitolo 6 del presente Principio. L'entità deve applicare tale principio a tutte le sue relazioni di copertura. L'entità che sceglie tale principio deve applicare anche l'IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera senza le modifiche che rendono l'Interpretazione conforme alle disposizioni di cui al capitolo 6 del presente Principio.

7.2.22 Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 7.2.26, l'entità deve applicare prospetticamente le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio.

7.2.23 Per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura a decorrere dalla data di applicazione iniziale delle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, tutti i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti a tale data.

7.2.24 Le relazioni di copertura che soddisfano i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura conformemente allo IAS 39 che soddisfano anche i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura conformemente ai criteri del presente Principio (cfr. paragrafo 6.4.1), dopo aver tenuto conto del riequilibrio della relazione di copertura nel periodo transitorio (cfr. paragrafo 7.2.25, lettera b)], devono essere considerate relazioni di copertura continue.

7.2.25 In sede di applicazione iniziale delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l'entità:

a) può iniziare ad applicare tali disposizioni a decorrere dallo stesso momento in cui cessa di applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39 e
b) deve considerare il rapporto di copertura ai sensi dello IAS 39 il punto di partenza per il riequilibrio del rapporto di copertura di una relazione di copertura continua, se del caso. Gli utili o le perdite derivanti da tale riequilibrio devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.

7.2.26 In deroga all'applicazione prospettica delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, l'entità:

a) deve applicare retroattivamente la contabilizzazione per il valore temporale delle opzioni conformemente al paragrafo 6.5.15, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione è stata designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente;
b) può applicare retroattivamente la contabilizzazione per l'elemento forward dei contratti forward conformemente al paragrafo 6.5.16, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione dell'elemento spot del contratto forward è stato designato come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente. Inoltre, se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva di tale contabilizzazione, questa deve essere applicata a tutte le relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità per tale scelta (ossia, nel periodo transitorio questa scelta non è possibile per la singola relazione di copertura). La contabilizzazione dei differenziali dovuti alla valuta estera (cfr. paragrafo 6.5.16) può essere applicata retroattivamente per le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o designate successivamente;

c) deve applicare retroattivamente il disposto del paragrafo 6.5.6 che non vi è conclusione o cessazione dello strumento di copertura se:

i) in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le parti dell'operazione di copertura concordano che una (o più) controparti per la compensazione sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte; e
ii) eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare la sostituzione della controparte.

Entità che hanno applicato l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) o l'IFRS 9 (2013) in anticipo

7.2.27 L'entità deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.26 alla data di applicazione iniziale pertinente. L'entità deve applicare tutte le disposizioni transitorie dei paragrafi 7.2.3-7.2.14 e 7.2.17-7.2.26 una volta sola (ossia, se l'entità sceglie un approccio di applicazione dell'IFRS 9 che comporta più di una data di applicazione iniziale, non può applicare di nuovo nessuna di dette disposizioni se sono già state applicate a una data precedente) (cfr. paragrafi 7.2.2 e 7.3.2).

7.2.28 L'entità che ha applicato l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) o l'IFRS 9 (2013) e successivamente applica il presente Principio:

a) deve revocare la precedente designazione dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio;
b) può designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio;
c) deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio; e
d) può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale del presente Principio. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

Disposizioni transitorie per Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa

7.2.29 L'entità deve applicare Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9) retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.30-7.2.34.

7.2.30 L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche contestualmente alla prima applicazione del presente Principio è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.28 in luogo delle disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.31-7.2.34.

7.2.31 L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche successivamente alla prima applicazione del presente Principio, è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.32-7.2.34. L'entità deve anche applicare le altre disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l'applicazione di queste modifiche. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche).

7.2.32 Per quanto riguarda la designazione di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità:

a) deve revocare la precedente designazione dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche;
b) può designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche;
c) deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche; e
d) può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale delle presenti modifiche. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.33 L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente e il bilancio rideterminato rispetta tutte le disposizioni del presente Principio. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche.

7.2.34 Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche l'entità deve fornire le seguenti informazioni con riferimento alla data di applicazione iniziale per ciascuna classe di attività finanziarie e passività finanziarie interessate dalle presenti modifiche:

a) la categoria di valutazione e il valore contabile precedenti, determinati immediatamente prima dell'applicazione di tali modifiche;
b) la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi, determinati dopo l'applicazione di tali modifiche;
c) il valore contabile delle attività finanziarie e passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma che non sono più designate in tal modo; e
d) i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

Disposizioni transitorie per l’IFRS 17, come modificato nel giugno 2020

7.2.36. L’entità deve applicare le modifiche all’IFRS 9 introdotte dall’IFRS 17 come modificato nel giugno 2020 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato dai paragrafi 7.2.37-7.2.42.

7.2.37. L’entità che applica per la prima volta l’IFRS 17 come modificato nel giugno 2020 contestualmente alla prima applicazione del presente Principio deve applicare i paragrafi 7.2.1-7.2.28 invece dei paragrafi 7.2.38-7.2.42.

7.2.38. L’entità che applica per la prima volta l’IFRS 17 come modificato nel giugno 2020 dopo aver applicato per la prima volta il presente Principio deve applicare i paragrafi 7.2.39-7.2.42. L’entità deve anche applicare le altre disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l’applicazione di queste modifiche. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale devono essere intesi come riferimenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche).

7.2.39. Per quanto riguarda la designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, l’entità:

a) deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza dell’applicazione delle presenti modifiche; e
b) può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell’applicazione delle presenti modifiche.

Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale delle presenti modifiche. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.

7.2.40. L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se l’entità ridetermina esercizi precedenti, il bilancio rideterminato deve rispettare tutte le disposizioni del presente Principio per quanto riguarda gli strumenti finanziari interessati. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all’inizio dell’esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell’esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche.

7.2.41. Nell’esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche l’entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative richieste dallo IAS 8, paragrafo 28, lettera f).

7.2.42. Nell’esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche l’entità deve fornire le seguenti informazioni con riferimento alla data di applicazione iniziale per ciascuna classe di attività finanziarie e passività finanziarie interessate dalle presenti modifiche:

a) la classificazione precedente, compresa, se applicabile, la precedente categoria di valutazione, e il valore contabile determinati immediatamente prima dell’applicazione delle modifiche;
b) la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi, determinati dopo l’applicazione di tali modifiche;
c) il valore contabile delle passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, ma che non sono più designate in tal modo; e
d) per quali motivi ha designato le passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o ha annullato tale designazione.

Disposizioni transitorie per Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2

7.2.43 L’ entità deve applicare Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2 retrospettivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.44-7.2.46.

7.2.44 L’entità deve designare una nuova relazione di copertura (ad esempio, come descritto nel paragrafo 6.9.13) solo prospetticamente (ossia l’entità non può designare una nuova relazione per la contabilizzazione delle operazioni di copertura in esercizi precedenti). Tuttavia, l’entità deve ristabilire la relazione di copertura cessata se, e solo se, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’entità ha cessato tale relazione di copertura unicamente a causa delle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e l’entità non sarebbe stata tenuta a cessare tale relazione di copertura se tali modifiche fossero state applicate in quel momento; e
b) all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data della prima applicazione delle presenti modifiche), la relazione di copertura cessata soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (una volta tenuto conto delle presenti modifiche).

7.2.45 Se, nell’applicare il paragrafo 7.2.44, l’entità ristabilisce una relazione di copertura cessata, i riferimenti contenuti nei paragrafi 6.9.11 e 6.9.12 alla data in cui il tasso di riferimento alternativo è designato per la prima volta come componente di rischio non definita contrattualmente devono essere intesi dall’entità come riferimenti alla data della prima applicazione delle presenti modifiche (ossia il periodo di 24 mesi per il tasso di riferimento alternativo designato come componente di rischio non definita contrattualmente decorre dalla data della prima applicazione delle presenti modifiche).

7.2.46 L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all’inizio dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell’esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche.

 

7.3 RITIRO DELL'IFRIC 9, IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) E IFRS 9 (2013)

7.3.1 Il presente Principio sostituisce l'IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati. Le disposizioni aggiunte all'IFRS 9 nell'ottobre 2010 includevano le disposizioni precedentemente previste ai paragrafi 5 e 7 dell'IFRIC 9. Come modifica conseguente, l'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard includeva le disposizioni precedentemente previste al paragrafo 8 dell'IFRIC 9.

7.3.2 Il presente Principio sostituisce l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) e l'IFRS 9 (2013). Tuttavia, per gli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare le versioni precedenti dell'IFRS 9 anziché il presente Principio se, e soltanto se, la pertinente data di applicazione iniziale da parte dell'entità è anteriore al 1o febbraio 2015.

 

Appendice A

Definizione dei termini

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi
Quota di perdite attese lungo tutta la vita del credito che rappresenta le perdite attese su crediti risultanti da inadempimenti su uno strumento finanziario che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.
costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria
Importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite.
attività derivanti da contratto
Diritti che l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti prevede siano contabilizzati in conformità con il presente Principio ai fini della rilevazione e valutazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.
attività finanziaria deteriorata

L'attività finanziaria è deteriorata quando si sono verificati uno o più eventi che hanno un impatto negativo sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria. Costituiscono prove che l'attività finanziaria è deteriorata i dati osservabili relativi ai seguenti eventi:

a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata;
c) per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d)sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
e) la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie; o
f) l'acquisto o la creazione dell'attività finanziaria con grossi sconti che riflettono le perdite su crediti sostenute.

È possibile che non si riesca ad individuare un singolo evento: il deterioramento delle attività finanziarie può essere dovuto all'effetto combinato di diversi eventi.

perdita su crediti
Differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere (ossia tutti i mancati incassi), attualizzati al tasso di interesse effettivo originario (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate). L'entità deve stimare i flussi finanziari prendendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili), lungo la vita attesa di tale strumento finanziario. I flussi finanziari considerati includono i flussi finanziari derivanti dalla vendita delle garanzie reali possedute o degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che sono parte integrante dei termini contrattuali. Si presume che la vita attesa di uno strumento finanziario possa essere stimata in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile effettuare una stima attendibile della vita attesa di uno strumento finanziario, l'entità deve utilizzare la durata contrattuale residua dello strumento finanziario.
tasso di interesse effettivo corretto per il credito
Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività finanziaria al costo ammortizzato di un'attività finanziaria che è un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata. Quando calcola il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili) e le perdite attese su crediti. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi B5.4.1-B5.4.3), i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere stimati in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita residua di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).
eliminazione contabile
Cancellazione dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità di un'attività o passività finanziaria rilevata precedentemente.
derivato

Strumento finanziario o altro contratto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio che presenta tutte le tre caratteristiche seguenti:

a) il suo valore varia in conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, del prezzo di un determinato strumento finanziario, del prezzo di una determinata merce, di un determinato tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali (a volte chiamato «sottostante»);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quello necessario per altri tipi di contratto da cui ci si aspetterebbe una risposta simile alle variazioni dei fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.

dividendi
Distribuzione di utili ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale in proporzione alla loro quota e al tipo di strumento posseduto.
criterio dell'interesse effettivo
Criterio utilizzato per calcolare il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria e nell'allocazione e rilevazione degli interessi attivi o passivi nell'utile (perdita) d'esercizio durante il periodo di riferimento.
tasso di interesse effettivo
Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività o passività finanziaria al valore contabile lordo di un'attività finanziaria o al costo ammortizzato di una passività finanziaria. Quando calcola il tasso di interesse effettivo, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve considerare le perdite attese su crediti. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi B5.4.1–B5.4.3), i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari similari possano essere stimati in modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).
perdite attese su crediti
MEDIA delle perdite su crediti ponderata per i rispettivi rischi di inadempimento.
contratto di garanzia finanziaria
Contratto che prevede che l'emittente effettui dei pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita per il mancato pagamento da parte di un determinato debitore dell'importo dovuto alla scadenza prevista dalle clausole contrattuali originarie o modificate di uno strumento di debito.
passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) rientra nella definizione di posseduta per negoziazione;
b) al momento della rilevazione iniziale è designata dall'entità al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 4.2.2 o 4.3.5;
c) al momento della rilevazione iniziale o successivamente è designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 6.7.1.

impegno irrevocabile
Accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o a date future prestabilite.
operazione programmata
Operazione futura programmata per la quale non vi è un impegno.
valore contabile lordo di un'attività finanziaria
Costo ammortizzato dell'attività finanziaria prima delle rettifiche per fondo a copertura perdite.
rapporto di copertura
Rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.
posseduta per negoziazione

Attività o passività finanziaria che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve;
b) al momento della rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo;
c) è un derivato (fatta eccezione per un derivato che è un contratto di garanzia finanziaria o uno strumento di copertura designato ed efficace).

utile o perdita per riduzione di valore
Utili o perdite che sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con il paragrafo 5.5.8 e derivano dall'applicazione delle disposizioni sulla riduzione di valore di cui alla sezione 5.5.
perdite attese lungo tutta la vita del credito
Perdite attese su crediti risultanti da tutti gli inadempimenti che potrebbero verificarsi lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario.
fondo a copertura perdite
Fondo per le perdite attese su crediti su: attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 4.1.2; crediti impliciti nei contratti di leasing; attività derivanti da contratto; attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 4.1.2 A (importo di riduzione di valore complessivo); impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria.
utile o perdita derivante da modifica
Importo risultante dalla rettifica del valore contabile lordo di un'attività finanziaria intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità ricalcola il valore contabile lordo di un'attività finanziaria come il valore attuale dei pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività finanziaria rinegoziata o modificata che sono attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito originario per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso di interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. Nello stimare i flussi finanziari attesi di un'attività finanziaria, l'entità deve considerare tutti i termini contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve considerare le perdite attese su crediti, a meno che l'attività finanziaria sia un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, nel qual caso l'entità deve anche considerare le perdite attese su crediti iniziali che sono state prese in considerazione nel calcolo del tasso di interesse effettivo corretto per il credito originario.
scaduta
L'attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento alla data stabilita contrattualmente.
attività finanziaria deteriorata acquistata o originata
Attività finanziaria acquistata o originata che è deteriorata al momento della rilevazione iniziale.
data di riclassificazione
Primo giorno del primo esercizio successivo al cambiamento del modello di business che ha comportato la riclassificazione delle attività finanziarie.
acquisto o vendita standardizzati
Acquisto o vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività entro un arco di tempo stabilito generalmente dal regolamento o dalle convenzioni del mercato interessato.
costi dell'operazione
Costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o passività finanziaria (cfr. paragrafo B5.4.8). Il costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nell'Appendice A dell'IFRS 7, nell'Appendice A dell'IFRS 13 o nell'Appendice A dell'IFRS 15 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 32, nell'IFRS 7, nell'IFRS 13 o nell'IFRS 15:

a) rischio di credito (1);
b) strumento rappresentativo di capitale;
c) fair value (valore equo);
d) attività finanziaria;
e) strumento finanziario;
f) passività finanziaria;
g) prezzo dell'operazione.

1)Tale termine (come definito nell'IFRS 7) è utilizzato nei requisiti in materia di presentazione degli effetti delle
variazioni del rischio di credito sulle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.7).

Appendice B

Guida operativa

Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.

AMBITO DI APPLICAZIONE (CAPITOLO 2)

 

B2.1 Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti «derivati climatici»). Se esulano dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi, tali contratti rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.

B2.2 Il presente Principio non cambia le disposizioni riguardanti i piani di benefici per dipendenti in conformità allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione e gli accordi di royalty basati sul volume delle vendite o dei ricavi da servizi che sono disciplinati dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

B2.3 Talvolta, l'entità effettua quello che concepisce come un «investimento strategico» in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un'altra entità, con l'intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l'entità nella quale l'investimento è effettuato. L'entità investitrice o joint venturer utilizza lo IAS 28 per determinare se il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto debba essere applicato a tale investimento.

B2.4 B2.4 Il presente Principio si applica alle attività e passività finanziarie degli assicuratori diverse dai diritti e dalle obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), in quanto derivanti da contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17.

B2.5 I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come la garanzia, alcune forme di lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato [cfr. paragrafo 2.1, lettera e)]:

a) sebbene il contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 17 (cfr. paragrafo 7, lettera e), dell’IFRS 17), se il rischio trasferito è significativo l’emittente applica il presente Principio. Ciò nonostante, se l’emittente ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare ad essi il presente Principio o l’IFRS 17.

b) alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all’inadempienza del debitore nell’effettuare i pagamenti relativi all’attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio è la garanzia che prevede pagamenti in caso di variazioni di un rating di credito o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 17. Esse sono derivati e l’emittente vi applica il presente Principio;

c) se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l'emittente applica l'IFRS 15 ai fini della determinazione del momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci.

B2.6 L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di operazione, come i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio dell'emittente di solito include una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali disposizioni contabili.

RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE (CAPITOLO 3)

Rilevazione iniziale (sezione 3.1)

B3.1.1 Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 3.1.1, l'entità rileva tutti i diritti contrattuali e le obbligazioni relativi ai derivati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che il trasferimento dell'attività finanziaria sia contabilizzato come una vendita (cfr. paragrafo B3.2.14). Se il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria (cfr. paragrafo B3.2.15).

B3.1.2 Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 3.1.1:

a) i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l'entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha il diritto legale a ricevere o l'obbligazione legale a pagare in contanti;
b) le attività da acquistare e le passività da sostenere come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti abbia fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, l'entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva l'attività (e l'entità che trasmette l'ordine non rileva la passività) al momento dell'ordine ma, invece, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati siano stati spediti, consegnati o resi. Se l'impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio secondo quanto previsto dai paragrafi 2.4–2.7, il fair value (valore equo) netto è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno (cfr. paragrafo B4.1.30, lettera c)]. Inoltre, se l'impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura di fair value (valore equo), ogni variazione nel fair value (valore equo) netto attribuibile al rischio coperto è rilevata come attività o passività dopo l'inizio della copertura (cfr. paragrafo 6.5.8, lettera b), e paragrafo 6.5.9);
c) il contratto forward che rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno, invece che alla data in cui avviene il regolamento. Quando l'entità diventa parte di un contratto forward, i fair value (valore equo) del diritto e dell'obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value (valore equo) netto del contratto forward è pari a zero. Se il fair value (valore equo) netto del diritto e dell'obbligazione non è zero, il contratto è rilevato come attività o passività;
d) i contratti di opzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) sono rilevati come attività o passività quando il possessore o il venditore diventa parte del contratto;
e) operazioni future programmate, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono attività e passività perché l'entità non è ancora parte del contratto.

Acquisto o vendita standardizzati delle attività finanziarie

B3.1.3 L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi B3.1.5 e B3.1.6. L'entità deve applicare lo stesso metodo in modo coerente per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie che sono classificate nello stesso modo in conformità con il presente Principio. A questo scopo le attività che devono essere obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio formano una categoria separata dalle attività designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati utilizzando l'opzione di cui al paragrafo 5.7.5 formano una categoria separata.

B3.1.4 Il contratto che richiede o permette il regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato. Tale contratto viene invece contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento.

B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna ad acquistare o vendere l'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve essere ricevuta e della passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) l'eliminazione contabile dell'attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla corrispondente passività non inizia a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento del titolo di proprietà.

B3.1.6 La data di regolamento è la data alla quale l'attività è consegnata all'entità o dall'entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione contabile dell'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione il giorno in cui è consegnata dall'entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, l'entità rileva qualsiasi variazione di fair value (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l'attività acquistata. In altre parole, la variazione di valore non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato; è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività classificate come attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; ed è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo per le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 4.1.2 A e per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati conformemente al paragrafo 5.7.5.

Eliminazione contabile delle attività finanziarie (sezione 3.2)

B3.2.1 Il seguente diagramma di flusso illustra come si valuta se e in quale misura l'attività finanziaria è eliminata contabilmente.

 

Accordi in base ai quali l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (paragrafo 3.2.4, lettera b)].

B3.2.2 La situazione descritta nel paragrafo 3.2.4, lettera b), (l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari) si verifica, per esempio, se l'entità è un'amministrazione fiduciaria ed emette a favore degli investitori interessenze nei benefici delle attività finanziarie sottostanti che possiede e fornisce l'assistenza per tali attività finanziarie. In tale caso, le attività finanziarie soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3.2.5 e 3.2.6.

B3.2.3 Nell'applicare il paragrafo 3.2.5, l'entità potrebbe essere, per esempio, l'originatore dell'attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo che include una controllata che ha acquistato l'attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi non correlati.

Valutazione del trasferimento dei rischi e benefici della proprietà dei beni (paragrafo 3.2.6)

B3.2.4 Esempi di quando l'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

a) la vendita incondizionata dell'attività finanziaria;
b) la vendita dell'attività finanziaria insieme all'opzione al riacquisto dell'attività finanziaria al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto; e
c) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente out of the money (ossia un'opzione che sia così out of the money che è altamente improbabile che sia in the money prima della scadenza).

B3.2.5 Esempi di quando l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:

a) l'operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto sia un prezzo fisso o il prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore;
b) l'accordo di prestito di titoli;
c) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un total return swap che ritrasferisca l'esposizione al rischio di mercato all'entità;
d) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente in the money (ossia un'opzione che sia così in the money che è altamente improbabile sia out of the money prima della scadenza); e
e) la vendita di crediti a breve termine in cui l'entità garantisca di rimborsare al cessionario le perdite su crediti che è probabile si verifichino.

B3.2.6 Se l'entità determina che, a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, non rileva nuovamente l'attività trasferita in un esercizio futuro, a meno che riacquisti l'attività trasferita in una nuova operazione.

Valutazione del trasferimento del controllo

B3.2.7 L'entità non ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita. L'entità ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario non è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita. Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il cessionario potrebbe riacquistare l'attività trasferita sul mercato se deve rendere l'attività all'entità. Per esempio, il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se essa è soggetta a un'opzione che permette all'entità di riacquistarla ma il cessionario può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato in caso di esercizio dell'opzione. Il cessionario non è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se l'entità mantiene tale opzione e il cessionario non può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato se l'entità esercita la propria opzione.

B3.2.8 Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita soltanto se può vendere l'attività trasferita nella sua integralità a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l'imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa nella sostanza è in grado di fare il cessionario, non di quali diritti contrattuali il cessionario gode in merito a ciò che può fare con l'attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:

a) il diritto contrattuale di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per l'attività trasferita;
b) la capacità di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:

i) la capacità del cessionario di disporre dell'attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale), e
ii) il cessionario deve essere in grado di disporre dell'attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o «legami» al trasferimento (per esempio condizioni sulle modalità di assistenza di un'attività in prestito o un'opzione che dia al cessionario il diritto di riacquistare l'attività).

B3.2.9 Il fatto che sia improbabile che il cessionario venda l'attività trasferita non significa, di per sé, che il trasferente abbia mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Tuttavia, se un'opzione put o una garanzia impedisce al cessionario di vendere l'attività trasferita, allora il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Per esempio, se l'opzione put o la garanzia ha un valore sufficiente, essa impedisce al cessionario di vendere l'attività trasferita perché il cessionario in pratica non la venderebbe a terzi senza applicare un'opzione simile o altre condizioni restrittive. Per contro, il cessionario manterrebbe l'attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti a titolo della garanzia o opzione put. In queste circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita.

Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

B3.2.10 L'entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assistenza reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l'entità rinuncerebbe al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuita all'attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli interessi a cui l'entità non rinuncerebbe è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Per esempio, se l'entità non rinunciasse ad alcun interesse al termine o al trasferimento del contratto di servizio, l'intero spread d'interesse è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, i fair value (valore equo) dell'attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra la parte dell'attività che è eliminata contabilmente e la parte che continua ad essere rilevata. Se non esistono specifiche commissioni per il servizio o la commissione da riceversi non si presume compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value (valore equo) per l'obbligo di servizio.

B3.2.11 Quando valuta il fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata e quello della parte che è eliminata contabilmente ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, l'entità applica le disposizioni per la valutazione del fair value (valore equo) di cui all'IFRS 13 in aggiunta al paragrafo 3.2.14.

Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile

B3.2.12 Quanto segue è un'applicazione del principio esposto al paragrafo 3.2.15. Se la garanzia fornita dall'entità per perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente come conseguenza del fatto che l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività trasferita continua ad essere rilevata nella sua integralità e il corrispettivo ricevuto è rilevato come passività.

Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite

B3.2.13 Gli esempi seguenti illustrano come l'entità valuta l'attività trasferita e la passività connessa secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.16.

Tutte le attività

a) Se la garanzia fornita dall'entità di rimborsare le perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce all'attività trasferita di essere eliminata contabilmente nella misura del coinvolgimento residuo, l'attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra i) il valore contabile dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento che l'entità potrebbe dover rimborsare («l'importo della garanzia»). La passività connessa è inizialmente valutata all'importo della garanzia più il fair value (valore equo) della garanzia (che è normalmente il corrispettivo ricevuto per la garanzia). Successivamente, il fair value (valore equo) iniziale della garanzia è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando (o mentre) l'obbligazione è soddisfatta (conformemente ai principi dell'IFRS 15) e il valore contabile dell'attività è ridotto del fondo a copertura perdite.

Attività valutate al costo ammortizzato

b) Se l'obbligazione dell'opzione put venduta dall'entità o il diritto dell'opzione call posseduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al costo ammortizzato, la passività connessa è valutata al proprio costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per l'ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il valore contabile lordo dell'attività trasferita alla data di scadenza dell'opzione. Per esempio, si supponga che il valore contabile lordo dell'attività alla data del trasferimento sia pari a CU98 e che il corrispettivo ricevuto sia CU95. Il valore contabile lordo dell'attività alla data dell'esercizio dell'opzione sarà pari a CU100. Il valore contabile iniziale della passività connessa è CU95 e la differenza tra CU95 e CU100 è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio secondo il criterio dell'interesse effettivo. Se l'opzione è esercitata, eventuali differenze tra il valore contabile della passività connessa e il prezzo di esercizio sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.

Attività valutate al fair value (valore equo)

c) Se il diritto dell'opzione call mantenuto dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), l'attività continua ad essere valutata al fair value (valore equo). La passività connessa è valutata i) al prezzo di esercizio dell'opzione meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è in o at the money, o ii) al fair value (valore equo) dell'attività trasferita meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della passività connessa assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) del diritto dell'opzione call. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante è CU80, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU95 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività connessa è CU75 (CU80 — CU5) e il valore contabile dell'attività trasferita è CU80 (ossia il suo fair value (valore equo)].
d) Se l'opzione put venduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), la passività connessa è valutata al prezzo di esercizio dell'opzione più il valore temporale dell'opzione. La valutazione dell'attività al fair value (valore equo) è limitata al minore tra il fair value (valore equo) e il prezzo di esercizio dell'opzione poiché l'entità non ha diritto ad aumenti nel fair value (valore equo) dell'attività trasferita che eccedano il prezzo di esercizio dell'opzione. Questo assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) dell'obbligazione dell'opzione put. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante è CU120, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU100 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività connessa è CU105 (CU100 + CU5) e il valore contabile dell'attività è CU100 (ossia il prezzo di esercizio dell'opzione).
e) Se un collar, nella forma di un'opzione call acquistata e di un'opzione put venduta, impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività al fair value (valore equo), l'entità continua a valutare l'attività al fair value (valore equo). La passività connessa è valutata in base i) alla somma del prezzo di esercizio dell'opzione call e del fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call, se l'opzione call è in o at the money, o ii) alla somma del fair value (valore equo) dell'attività e del fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call se l'opzione call è out of the money. La rettifica della valutazione della passività connessa assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e vendute dall'entità. Per esempio, si presuma che l'entità trasferisca un'attività finanziaria che è valutata al fair value (valore equo) mentre simultaneamente acquista un'opzione call con un prezzo di esercizio di CU120 e vende un'opzione put con un prezzo di esercizio pari a CU80. Si presuma anche che il fair value (valore equo) dell'attività sia CU100 alla data del trasferimento. Il valore temporale delle opzioni put e call è pari rispettivamente a CU1 e CU5. In questo caso, l'entità rileva un'attività di CU100 (il fair value (valore equo) dell'attività) e una passività di CU96 [(CU100 + CU1) — CU5). Questo dà un'attività netta del valore di CU4 che è il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e vendute dall'entità.

Tutti i trasferimenti

B3.2.14 Nella misura in cui il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non sono contabilizzati separatamente come derivati se la rilevazione del derivato e dell'attività trasferita o del derivato e della passività derivante dal trasferimento comporterebbe la doppia rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni. Per esempio, il mantenimento di un'opzione call da parte del trasferente può impedire che il trasferimento delle attività finanziarie sia contabilizzato come vendita. In tale caso, l'opzione call non è rilevata separatamente come attività derivata.

B3.2.15 Nella misura in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria. Il cessionario elimina contabilmente la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia il diritto sia l'obbligazione di riacquistare il controllo dell'intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il cessionario può valutare il proprio credito al costo ammortizzato se soddisfa i criteri di cui al paragrafo 4.1.2.

Esempi

B3.2.16 Gli esempi seguenti illustrano l'applicazione dei principi di eliminazione contabile del presente Principio.

a) Accordi di riacquisto e prestito di titoli. Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è data in prestito con un accordo di restituzione al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se il cessionario ottiene il diritto di vendere o impegnare l'attività, il trasferente riclassifica l'attività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, per esempio, come attività data in prestito o credito per il riacquisto.
b) Accordi di riacquisto e prestito di titoliattività che sono sostanzialmente le stesse. Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa, o sostanzialmente della stessa attività, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, oppure se l'attività finanziaria è presa in prestito o data in prestito con un accordo che prevede di restituire la stessa o sostanzialmente la stessa attività al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
c) Accordi di riacquisto e prestito di titoli — diritto di sostituzione. Se l'accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o l'operazione similare di prestito di titoli fornisce al cessionario il diritto di sostituire le attività che sono similari e di pari fair value (valore equo) all'attività trasferita alla data di riacquisto, l'attività venduta o data in prestito nel quadro dell'operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è eliminata contabilmente perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
d) Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value (valore equo). Se l'entità vende l'attività finanziaria e mantiene soltanto il diritto di primo rifiuto a riacquistare l'attività trasferita al fair value (valore equo) se il cessionario successivamente la vende, l'entità elimina contabilmente l'attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
e) Operazione di vendita fittizia di titoli. Il riacquisto dell'attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detto vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l'eliminazione contabile se l'operazione originaria soddisfaceva le condizioni per l'eliminazione contabile. Tuttavia, se l'accordo per la vendita dell'attività finanziaria è sottoscritto simultaneamente all'accordo per il riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l'attività non è eliminata contabilmente.
f) Opzioni put e opzioni call profondamente in the money. Se l'attività finanziaria trasferita può essere richiamata dal trasferente e l'opzione call è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Analogamente, se l'attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e l'opzione put è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
g) Opzioni put e opzioni call profondamente out of the money. Se l'attività finanziaria trasferita è soggetta soltanto a un'opzione put profondamente out-of-the-money posseduta dal cessionario o a un'opzione call profondamente out-of-the-money posseduta dal trasferente, essa è eliminata contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
h) Attività prontamente reperibili soggette ad un'opzione call né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se l'entità possiede un'opzione call su un'attività che è prontamente reperibile sul mercato e l'opzione non è né profondamente in the money né profondamente out of the money, l'attività è eliminata contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che l'entità i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se l'attività non è prontamente reperibile sul mercato, l'eliminazione contabile è esclusa nella misura dell'importo dell'attività che è soggetta all'opzione call poiché l'entità ha mantenuto il controllo dell'attività.
i) Attività non prontamente reperibile soggetta ad un'opzione put venduta dall'entità che non è né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se l'entità trasferisce un'attività finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e vende un'opzione put che non è profondamente out of the money, l'entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà a causa dell'opzione put venduta. L'entità mantiene il controllo dell'attività se l'opzione put ha un valore sufficiente per evitare che il cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività continua ad essere rilevata nella misura del residuo coinvolgimento del trasferente (cfr. paragrafo B3.2.9). L'entità trasferisce il controllo dell'attività se l'opzione put non ha un valore sufficiente per impedire che il cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività è eliminata contabilmente.
j) Attività soggette a un'opzione put o call al fair value (valore equo) o a un accordo di riacquisto forward. Il trasferimento dell'attività finanziaria soggetta soltanto a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward che dispone di un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento del riacquisto comporta l'eliminazione contabile in conseguenza del trasferimento di sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
k) Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide. L'entità valuta il trasferimento dell'attività finanziaria che è soggetta a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward da regolare al netto in disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se l'entità non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, essa determina se ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Il fatto che l'opzione put o call o l'accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in disponibilità liquide non significa automaticamente che l'entità abbia trasferito il controllo (cfr. supra paragrafo B3.2.9 e lettere g), h) e i)].
l) Disposizione di annullamento. Una disposizione di annullamento è un'opzione (call) di riacquisto incondizionata che dà all'entità il diritto di riottenere le attività trasferite con alcune limitazioni. Se tale opzione fa sì che l'entità non mantenga né trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella misura dell'importo soggetto al riacquisto (supponendo che il cessionario non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono CU100 000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere riacquistati non potrebbe superare CU10 000, CU90 000 dei prestiti soddisferebbero i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile.
m) Opzioni clean-up call (facoltà di richiamo generale delle attività). L'entità, che può essere il trasferente, che fornisce l'assistenza alle attività trasferite può detenere un'opzione clean-up call per l'acquisto delle attività trasferite residuali qualora il valore delle attività in essere scenda ad un determinato livello al quale il costo dell'assistenza di tali attività diviene oneroso rispetto ai proventi dell'assistenza. Se l'opzione clean-up call determina che l'entità non mantenga né ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e il cessionario non può vendere le attività, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella misura dell'importo delle attività che sono soggette all'opzione call.
n) Interessenze mantenute subordinate e garanzie di credito. L'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito subordinando alcune o tutte le proprie interessenze mantenute nell'attività trasferita. In alternativa, l'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un importo specifico. Se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività continua a essere rilevata nella sua integralità. Se l'entità mantiene alcuni, ma non sostanzialmente tutti, i rischi e i benefici della proprietà e ha mantenuto il controllo, l'eliminazione contabile è preclusa nella misura dell'importo di disponibilità liquide o di altre attività che l'entità potrebbe dover corrispondere.
o) Total return swap. L'entità può vendere un'attività finanziaria a un cessionario e sottoscrivere un total return swap con il cessionario, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti dall'attività sottostante sono trasferiti all'entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o diminuzioni del fair value (valore equo) dell'attività sottostante sono assorbiti dall'entità. In tale caso l'eliminazione contabile di tutta l'attività è proibita.
p) Interest rate swap. L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso e contrarre un interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale che è pari al valore capitale dell'attività finanziaria trasferita. L'interest rate swap non preclude l'eliminazione contabile dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap non sono condizionati ai pagamenti effettuati sull'attività trasferita.
q) Amortising interest rate swap. L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso che è saldata nel tempo, e sottoscrivere un amortising interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l'importo nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale all'importo capitale dell'attività finanziaria trasferita in essere in qualsiasi momento, lo swap generalmente determinerebbe che l'entità mantenga il rischio sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l'entità o continua a rilevare l'attività trasferita nella sua integralità oppure continua a rilevarla nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Di converso, se l'ammortamento dell'importo nozionale dello swap non è correlato all'importo capitale in essere dell'attività trasferita, tale swap non comporterebbe che l'entità mantenga il rischio di pagamento anticipato sull'attività. Pertanto lo swap non precluderebbe l'eliminazione contabile dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap stesso non sono condizionati ai pagamenti di interessi per l'attività trasferita e lo swap non determina che l'entità mantenga alcun altro rischio e beneficio rilevante della proprietà dell'attività trasferita.
r) Svalutazione. L'entità non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali sull'attività finanziaria nella sua integralità o su parte di essa.

B3.2.17 Questo paragrafo illustra l'applicazione dell'approccio del coinvolgimento residuo quando il coinvolgimento residuo permane in una parte dell'attività finanziaria.

Si supponga che l'entità abbia un portafoglio di finanziamenti rimborsabili anticipatamente la cui cedola e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo ammortizzato è CU10 000. L'entità conclude un'operazione in cui, in cambio di un pagamento di CU9 115, il cessionario ottiene il diritto a CU9 000 di eventuali riscossioni di capitale più l'interesse al 9,5 per cento su tale importo. L'entità mantiene il diritto a CU1 000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, più l'excess spread dello 0,5 per cento sul restante CU9 000 del capitale. Le riscossioni dei pagamenti anticipati sono ripartite tra l'entità e il cessionario proporzionalmente nel rapporto di 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell'entità di CU1 000 fino ad esaurimento della quota. Il fair value (valore equo) dei finanziamenti alla data dell'operazione è CU10 100 e il fair value (valore equo) dell'excess spread dello 0,5 per cento è CU40.

L'entità determina che ha trasferito alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (a causa dell'interessenza mantenuta subordinata) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l'approccio del coinvolgimento residuo.

Per applicare il presente Principio, l'entità analizza l'operazione come a) il mantenimento di un'interessenza di CU1 000 pienamente proporzionale, più b) la subordinazione di tale interessenza mantenuta per fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti.

L'entità calcola che CU9 090 (90 per cento × CU10 100) del corrispettivo ricevuto di CU9 115 rappresenta il corrispettivo per una quota pienamente proporzionale del 90 per cento. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (CU25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento dell'interessenza mantenuta per fornire al cessionario lo strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti. Inoltre, l'excess spread dello 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito. Di conseguenza il corrispettivo totale ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito è CU65 (CU25 + CU40).

L'entità calcola l'utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value (valore equo) separati della quota del 90 per cento trasferita e del 10 per cento mantenuta non siano disponibili alla data dell'operazione, l'entità ripartisce il valore contabile dell'attività come segue secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.14 dell'IFRS 9:

L'entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia CU90 (CU9 090 — CU9 000). Il valore contabile della quota mantenuta dall'entità è CU1 000.

Inoltre, l'entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti. Di conseguenza essa rileva un'attività di CU1 000 (l'importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività connessa di CU1 065 (che è l'importo massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia CU1 000 più il fair value (valore equo) della subordinazione di CU65).

Immediatamente dopo l'operazione, il valore contabile dell'attività è CU2 040 incluso CU1 000, che rappresenta il costo distribuito della quota mantenuta, e CU1 040, che rappresenta l'ulteriore coinvolgimento residuo dell'entità derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti (che include l'excess spread di CU40).

Negli esercizi successivi l'entità rileva il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito (CU65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l'interesse sull'attività contabilizzata secondo il criterio dell'interesse effettivo e rileva eventuali perdite per riduzione di valore sull'attività contabilizzata. Come esempio di quest'ultimo caso, si supponga che nell'anno seguente ci sia una perdita per riduzione di valore sui finanziamenti sottostanti pari a CU300. L'entità riduce l'attività rilevata di CU600 (CU300 relativi all'interessenza mantenuta e CU300 relativi all'ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite per riduzione di valore) e riduce la passività rilevata di CU300. Il risultato netto è un onere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per perdite per riduzione di valore pari a CU300.

Eliminazione contabile delle passività finanziarie (sezione 3.3)

B3.3.1 La passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore: a) regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o b) è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal creditore (questa condizione può essere soddisfatta anche se il debitore ha dato una garanzia).

B3.3.2 Se l'emittente di uno strumento di debito riacquista lo strumento, il debito è estinto anche se l'emittente è un operatore sul mercato («market maker») dello strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.

B3.3.3 Il pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust), talune volte denominato «risoluzione di fatto», di per sé non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale.

B3.3.4 Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione e notifica al proprio creditore che la sua obbligazione di debito è stata assunta dal terzo, il debitore non elimina contabilmente l'obbligazione di debito, salvo sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo B3.3.1, lettera b). Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione di debito e ottiene una remissione legale dal proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito al terzo o direttamente al proprio creditore originario, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo.

B3.3.5 Sebbene la remissione legale, sia giuridica sia operata dal creditore, determini l'eliminazione contabile della passività, l'entità può rilevare una nuova passività se non sono soddisfatti i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile di cui ai paragrafi 3.2.1-3.2.23 per le attività finanziarie trasferite. Se tali criteri non sono soddisfatti, le attività trasferite non sono eliminate contabilmente, e l'entità rileva una nuova passività relativa alle attività trasferite.

B3.3.6 Per l'applicazione del paragrafo 3.3.2, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell'utile o della perdita connessi all'estinzione. Se lo scambio o la modifica non sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine della passività modificata.

B3.3.7 In alcune circostanze, il creditore solleva il debitore dalla sua presente obbligazione di effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il debitore:

a) rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value (valore equo) della sua obbligazione relativa alla garanzia e
b) rileva un utile o una perdita in base alla differenza tra i) l'eventuale corrispettivo pagato e ii) il valore contabile della passività finanziaria originaria meno il fair value (valore equo) della nuova passività finanziaria.

CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO 4)

Classificazione delle attività finanziarie (sezione 4.1)

Modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie

B4.1.1 Il paragrafo 4.1.1, lettera a), impone all'entità di classificare le attività finanziarie sulla base del suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie, a meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. L'entità valuta se le sue attività finanziarie soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a), sulla base del modello di business quale determinato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate).

B4.1.2 Il modello di business dell'entità è determinato ad un livello che riflette il modo in cui gruppi di attività finanziarie sono gestiti collettivamente per perseguire un determinato obiettivo aziendale. Il modello di business dell'entità non dipende dalle intenzioni della dirigenza rispetto ad un singolo strumento. Di conseguenza questa condizione non configura un approccio strumento per strumento in materia di classificazione e dovrebbe essere stabilita a un livello più elevato di aggregazione. Tuttavia, la singola entità può avere più di un modello di business per la gestione dei suoi strumenti finanziari. Di conseguenza la classificazione non deve essere determinata a livello dell'entità che redige il bilancio. Per esempio, l'entità può detenere un portafoglio di investimenti che gestisce al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e un altro portafoglio di investimenti che gestisce a fini di negoziazione per realizzare le variazioni del fair value (valore equo). Analogamente, in alcuni casi, potrebbe essere opportuno suddividere un portafoglio di attività finanziarie in sotto-portafogli al fine di rispecchiare il livello al quale l'entità gestisce tali attività finanziarie. Ciò può accadere, per esempio, se l'entità origina o acquista un portafoglio di prestiti ipotecari e gestisce alcuni di tali prestiti con l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e altri con l'obiettivo di venderli.

B4.1.2A Il modello di business dell'entità riguarda il modo in cui l'entità gestisce le proprie attività finanziarie al fine di generare flussi finanziari. In altri termini, il modello di business dell'entità determina se i flussi finanziari deriveranno dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambi. Di conseguenza la valutazione non avviene sulla base di scenari che, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non sono destinati a verificarsi, come i cosiddetti scenari «worst case» o «stress case». Per esempio, se l'entità prevede di vendere un determinato portafoglio di attività finanziarie solo in uno scenario «stress case», tale scenario non influirà sulla valutazione del modello di business dell'entità per tali attività se tale scenario, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non è destinato a verificarsi. Il fatto che i flussi finanziari siano realizzati secondo modalità diverse da quelle previste dell'entità alla data della valutazione del modello di business (ad esempio, se l'entità vende un numero maggiore o minore di attività finanziarie rispetto a quanto previsto all'epoca della classificazione delle attività) non dà luogo ad un errore di un esercizio precedente nel bilancio dell'entità (cfr. IAS 8) né modifica la classificazione delle restanti attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business (cioè le attività che l'entità ha rilevato negli esercizi precedenti e possiede ancora) nella misura in cui l'entità abbia considerato tutte le significative informazioni che erano disponibili al momento della valutazione del modello di business. Tuttavia, quando l'entità valuta il modello di business per attività finanziarie di nuova creazione o acquisizione, essa deve prendere in considerazione informazioni sul modo in cui i flussi finanziari sono stati realizzati in passato, unitamente a tutte le altre informazioni significative.

B4.1.2B Il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie è un dato di fatto e non una semplice affermazione. Esso è, di regola, osservabile attraverso le attività che l'entità esercita per perseguire l'obiettivo del modello di business. L'entità dovrà valutare il suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie secondo il proprio giudizio e la valutazione non deve essere determinata da un singolo fattore o attività. L'entità deve invece considerare tutti gli elementi di prova significativi che sono disponibili alla data della valutazione. Tali prove significative comprendono tra l'altro:

a) le modalità di valutazione della performance del modello di business e delle attività finanziarie possedute nell'ambito del modello e le modalità della comunicazione della performance ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità;
b) i rischi che incidono sulla performance del modello di business (e delle attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business) e, in particolare, il modo in cui tali rischi sono gestiti e
c) le modalità di retribuzione dei dirigenti dell'impresa (per esempio, se la retribuzione è basata sul fair value (valore equo) delle attività gestite o sui flussi finanziari contrattuali raccolti).

Modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali

B4.1.2C Le attività finanziarie che sono possedute nell'ambito di un modello di business avente l'obiettivo di possedere attività al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali sono gestite per ottenere flussi finanziari raccogliendo i pagamenti contrattuali nell'arco della vita dello strumento. Ciò significa che l'entità gestisce le attività possedute nel portafoglio per raccogliere quei particolari flussi finanziari contrattuali (invece di gestire la redditività globale del portafoglio tramite sia il possesso che la vendita delle attività). Per determinare se i flussi finanziari verranno realizzati tramite la raccolta dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, è necessario considerare la frequenza, il valore e la tempistica delle vendite negli esercizi precedenti, le ragioni delle vendite e le aspettative riguardo alle vendite future. Tuttavia le vendite di per sé non determinano il modello di business e non possono pertanto essere considerate isolatamente. Le informazioni sulle vendite passate e le aspettative sulle vendite future forniscono indicazioni in merito al modo in cui è perseguito l'obiettivo dichiarato dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e, in particolare, al modo in cui i flussi finanziari sono realizzati. L'entità deve considerare le informazioni sulle vendite passate nel contesto delle ragioni di tali vendite e delle condizioni esistenti in quel momento rispetto alla situazione attuale.

B4.1.3 Sebbene l'obiettivo del modello di business dell'entità possa essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, l'entità non è tenuta a detenere la totalità di tali strumenti fino alla scadenza. Pertanto il modello di business dell'entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche in caso di vendite o previste future vendite di attività finanziarie.

B4.1.3A Il modello di business può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche se l'entità le vende in caso di aumento del loro rischio di credito. Per verificare se vi sia stato un aumento del rischio di credito delle attività, l'entità tiene conto delle informazioni ragionevoli e dimostrabili, anche prospettiche. Indipendentemente dalla loro frequenza e valore, le vendite a causa di un aumento del rischio di credito delle attività non sono incompatibili con un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, perché la qualità creditizia delle attività finanziarie è rilevante per la capacità dell'entità di raccogliere i flussi finanziari contrattuali. Le attività di gestione del rischio di credito che sono finalizzate a ridurre al minimo le potenziali perdite su crediti dovute al deterioramento del credito sono parte integrante di tale modello di business. La vendita di un'attività finanziaria perché non soddisfa più i criteri in materia di credito indicati nella politica d'investimento documentata dell'entità è un esempio di vendita dovuta ad un aumento del rischio di credito. Tuttavia, in assenza di una tale politica, l'entità può dimostrare in altri modi che la vendita è stata causata da un aumento del rischio di credito.

B4.1.3B Anche le vendite dovute ad altre ragioni, ad esempio la gestione del rischio di concentrazione del credito (senza un aumento del rischio di credito delle attività), possono essere coerenti con un modello di business avente l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. In particolare, tali vendite possono essere coerenti con un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se sono occasionali (anche se rilevanti in termini di valore) o irrilevanti in termini di valore, sia individualmente che complessivamente (anche se frequenti). Se un numero non così occasionale di tali vendite interessa un portafoglio e tali vendite sono più che irrilevanti in termini di valore (individualmente o complessivamente), l'entità deve valutare se e come tali vendite siano coerenti con l'obiettivo della raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a discrezione dell'entità non è pertinente ai fini della valutazione. L'aumento della frequenza o del valore delle vendite in un determinato periodo non è necessariamente incompatibile con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, a condizione che l'entità possa spiegare le ragioni delle vendite e dimostrare che esse non riflettono un cambiamento del modello di business dell'entità. Inoltre, le vendite potrebbero essere coerenti con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se esse hanno luogo in prossimità della scadenza delle attività finanziarie e i proventi delle cessioni corrispondono approssimativamente alla raccolta dei restanti flussi finanziari contrattuali.

Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire

B4.1.4 Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza relativa di tali fattori.

 

Esempio
Analisi

Esempio n. 1

L'entità possiede investimenti finalizzati alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fabbisogno di finanziamento dell'entità è prevedibile e la scadenza delle sue attività finanziarie è allineata al fabbisogno stimato dell'entità.

L'entità svolge attività di gestione del rischio di credito con l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite sui crediti. In passato le vendite hanno di norma avuto luogo in relazione ad aumenti del rischio di credito delle attività finanziarie a seguito dei quali tali attività non soddisfacevano più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento documentata dell'entità. Inoltre, si sono verificate vendite occasionali a seguito di esigenze di finanziamento impreviste.

Le relazioni ai dirigenti con responsabilità strategiche sono incentrate sulla qualità creditizia delle attività finanziarie e sul loro rendimento contrattuale. L'entità controlla altresì il fair value (valore equo) delle attività finanziarie, oltre ad altri dati.

Sebbene l'entità tenga contro, fra l'altro, del fair value (valore equo) delle attività finanziarie dal punto di vista della liquidità (ossia l'importo in denaro che realizzerebbe se avesse bisogno di venderle), l'obiettivo dell'entità è il possesso delle attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Le vendite non sarebbero in contrasto con tale obiettivo se fossero in risposta ad un aumento del rischio di credito delle attività, ad esempio qualora le attività non soddisfino più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento documentata dell'entità. Anche le vendite occasionali motivate da un fabbisogno di finanziamento imprevisto (per esempio in uno scenario «stress case») non sarebbero in contrasto con tale obiettivo, anche se fossero rilevanti in termini di valore.

Esempio n. 2

Il modello di business dell'entità è l'acquisto di portafogli di attività finanziarie, ad esempio finanziamenti. Tali portafogli possono o no comprendere attività finanziarie deteriorate.

Se il pagamento per i finanziamenti non avviene entro i termini previsti, l'entità tenta di realizzare i flussi finanziari contrattuali attraverso vari mezzi — per esempio contattando il debitore per posta, telefono o altri metodi. L'entità ha l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e non gestisce nessuno dei finanziamenti inclusi nel portafoglio con l'obiettivo di realizzare i flussi finanziari vendendoli.

In alcuni casi l'entità sottoscrive interest rate swap per modificare il tasso di interesse di determinate attività finanziarie incluse nel portafoglio da variabile a fisso.

L'obiettivo del modello di business dell'entità è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

La stessa analisi varrebbe anche se l'entità non si aspettasse di ricevere tutti i flussi finanziari contrattuali (per esempio alcune delle attività finanziarie sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale).

Inoltre, il fatto che l'entità sottoscriva derivati per modificare i flussi finanziari del portafoglio non modifica di per sé il suo modello di business.

Esempio n. 3

L'entità ha un modello di business avente l'obiettivo di erogare finanziamenti ai clienti e di venderli successivamente ad una società veicolo per le cartolarizzazioni. La società veicolo per le cartolarizzazioni emette strumenti destinati agli investitori.

L'entità che ha erogato i finanziamenti controlla la società veicolo per la cartolarizzazione e la include nel consolidamento.

La società veicolo per le cartolarizzazioni raccoglie i flussi finanziari contrattuali derivanti dai finanziamenti e li trasferisce ai propri investitori.

Si presume ai fini del presente esempio che i finanziamenti continuino a essere rilevati nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che non sono eliminati contabilmente dalla società veicolo per le cartolarizzazioni.

Il gruppo consolidato ha erogato i finanziamenti con l'obiettivo del loro possesso finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Tuttavia, l'entità che ha erogato i finanziamenti ha l'obiettivo di realizzare flussi finanziari sul portafoglio di finanziamenti mediante la loro vendita alla società veicolo per le cartolarizzazioni e pertanto ai fini del suo bilancio separato non si riterrebbe che gestisca tale portafoglio ai fini della raccolta dei flussi finanziari contrattuali

Esempio n. 4

Un istituto finanziario possiede attività finanziarie per soddisfare il fabbisogno di liquidità in uno scenario «stress case» (per esempio, in caso di corsa agli sportelli per il prelievo dei depositi). L'entità non prevede di vendere tali attività, eccetto nei predetti casi.

Essa controlla la qualità creditizia delle attività finanziarie e il suo obiettivo nella loro gestione è la raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'entità valuta il rendimento delle attività sulla base degli interessi percepiti e delle perdite su crediti sostenute.

Tuttavia, essa controlla anche il fair value (valore equo) delle attività finanziarie dal punto di vista della liquidità, per garantire che l'importo in denaro realizzato se l'entità necessitasse di vendere le attività in uno scenario «stress case» sarebbe sufficiente a soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Periodicamente l'entità effettua vendite irrilevanti in termini di valore per dimostrare la liquidità delle attività finanziarie.

L'obiettivo del modello di business dell'entità consiste nel possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

L'analisi non cambierebbe neppure se durante un precedente scenario «stress case» l'entità avesse effettuato vendite rilevanti in termini di valore per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Analogamente, vendite ricorrenti che sono irrilevanti in termini di valore non sono incompatibili con il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Per contro, se l'entità possiede attività finanziarie per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità corrente e il conseguimento di tale obiettivo implica vendite frequenti che sono rilevanti in termini di valore, l'obiettivo del modello di business dell'entità non è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Analogamente, se l'entità è obbligata dalla sua autorità di regolamentazione a vendere sistematicamente attività finanziarie per dimostrarne la liquidità e il valore delle attività vendute è rilevante, il modello di business dell'entità non è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a discrezione dell'entità non è pertinente ai fini dell'analisi.

Modello di business il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie

B4.1.4 A L'entità può possedere attività finanziarie nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. In questo tipo di modello di business i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità hanno deciso che sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo del modello di business. Vi sono diversi obiettivi che possono essere coerenti con questo tipo di modello di business. Per esempio, l'obiettivo del modello di business può essere la gestione del fabbisogno di liquidità corrente, il mantenimento di un determinato profilo di interesse o l'allineamento della durata delle attività finanziarie e delle passività finanziate da tali attività. Per perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali ma venderà anche attività finanziarie. B4.1.4B Rispetto a un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, questo modello comporterà vendite più frequenti e di maggiore valore, poiché la vendita delle attività finanziarie è essenziale, e non secondaria, per il perseguimento dell'obiettivo del modello. Tuttavia, non esiste alcuna soglia di frequenza o di valore delle vendite che debbono verificarsi in questo modello di business, in quanto sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per il perseguimento del suo obiettivo. B4.1.4C Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza relativa di tali fattori.

Esempio
Analisi

Esempio n. 5

L'entità prevede di effettuare spese in conto capitale tra qualche anno. Essa investe le sue eccedenze di disponibilità liquide in attività finanziarie a breve e a lungo termine, in modo da poter finanziare le spese quando sarà necessario. Molte delle attività finanziarie hanno scadenza contrattuale oltre il periodo previsto dall'entità per l'investimento.

L'entità deterrà le attività finanziarie per raccogliere i flussi finanziari contrattuali e, quando si presenterà l'opportunità, le venderà per reinvestire i fondi in attività finanziarie con un rendimento più elevato.

I gestori responsabili del portafoglio sono retribuiti sulla base del rendimento complessivo generato dal portafoglio.

L'obiettivo del modello di business è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'entità deciderà su base continuativa se il rendimento sia massimizzato dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o dalla vendita delle attività finanziarie, fin quando i fondi investiti diverranno necessari.

Per contro, si consideri che l'entità preveda un flusso finanziario in uscita tra cinque anni per finanziare spese in conto capitale e investa l'eccedenza di disponibilità liquide in attività finanziarie a breve termine. Quando gli investimenti giungono a scadenza, l'entità reinveste le disponibilità liquide in nuove attività finanziarie a breve termine. L'entità mantiene tale strategia fino al momento in cui i fondi sono necessari ed utilizza i proventi delle attività finanziarie giunte a scadenza per finanziare la spesa in conto capitale. Prima della scadenza si verificano solo vendite irrilevanti in termini di valore (a meno che vi sia un aumento del rischio di credito). L'obiettivo di questo diverso modello di business è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.

Esempio n. 6

Un istituto finanziario possiede attività finanziarie al fine di soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità corrente. L'entità tenta di ridurre al minimo i costi di gestione di tale fabbisogno e pertanto gestisce attivamente il rendimento del portafoglio. Tale rendimento consiste nei pagamenti contrattuali riscossi nonché negli utili e nelle perdite derivanti dalla vendita delle attività finanziarie. Di conseguenza l'entità possiede attività finanziarie per raccogliere i flussi finanziari contrattuali e vende attività finanziarie per reinvestire i proventi in attività finanziarie a più elevato rendimento o allinearle maggiormente alla durata delle sue passività. In passato questa strategia ha determinato vendite frequenti e di valore rilevante. Queste vendite sono destinate a continuare in futuro.

L'obiettivo del modello di business è massimizzare il rendimento del portafoglio per soddisfare il fabbisogno corrente di liquidità e l'entità persegue tale obiettivo mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. In altri termini, sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per perseguire l'obiettivo del modello di business.

Esempio n. 7

Un assicuratore possiede attività finanziarie al fine di finanziare le passività derivanti dai contratti assicurativi. L'assicuratore utilizza i proventi dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie per regolare le passività derivanti dai contratti assicurativi che giungono a scadenza. Al fine di garantire che i flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie siano sufficienti per regolare tali passività, l'assicuratore si impegna in un'attività rilevante di acquisto e di vendita su base regolare per riequilibrare il suo portafoglio di attività e per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità corrente.

L'obiettivo del modello di business è il finanziamento delle passività derivanti dai contratti assicurativi. Al fine di perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglie i flussi finanziari contrattuali che giungono a scadenza e vende attività finanziarie per mantenere il profilo ricercato del portafoglio di attività. Pertanto, sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per il perseguimento dell'obiettivo del modello di business.

Altri modelli di business

B4.1.5 Le attività finanziarie sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se non sono possedute nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie (cfr. anche il paragrafo 5.7.5). Un modello di business che comporta la valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un modello in cui l'entità gestisce le attività finanziarie con l'obiettivo di realizzare flussi finanziari mediante la vendita delle attività. L'entità adotta decisioni in base ai fair value (valori equi) delle attività e gestisce le attività per realizzare tali fair value (valori equi). In questo caso, di norma l'obiettivo dell'entità determinerà una vivace attività di acquisto e di vendita. Anche se l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali mentre possiede le attività finanziarie, l'obiettivo di tale modello di business non può dirsi conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, essendo la raccolta di flussi finanziari contrattuali non essenziale bensì solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business.

B4.1.6 Il portafoglio di attività finanziarie che è gestito e il cui rendimento è valutato in base al fair value (valore equo) (come descritto al paragrafo 4.2.2, lettera b)] non è posseduto né per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali né sia per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che per la vendita delle attività finanziarie. L'entità si concentra principalmente sulle informazioni relative al fair value (valore equo) e utilizza tali informazioni per valutare il rendimento delle attività e prendere decisioni. Inoltre, un portafoglio di attività finanziarie che soddisfano la definizione di «possedute per negoziazione» non sono possedute per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali o per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali e per la vendita delle attività finanziarie. Per tali portafogli, la raccolta dei flussi finanziari contrattuali è solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business. Di conseguenza tali portafogli di attività finanziarie devono essere valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire

B4.1.7 Il paragrafo 4.1.1, lettera b), stabilisce che l'entità deve classificare l'attività finanziaria sulla base delle caratteristiche dei suoi flussi finanziari contrattuali se essa è posseduta nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, a meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. A tal fine la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), prevede che l'entità determini se i flussi finanziari contrattuali dell'attività siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

B4.1.7A I flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire sono compatibili con un contratto base di concessione del credito. Nel contratto base di concessione del credito il corrispettivo per il valore temporale del denaro (cfr. paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9E) e il rischio di credito sono di solito gli elementi costitutivi più importanti dell'interesse. Tuttavia, in un contratto di questo tipo l'interesse può anche includere il corrispettivo per altri rischi associati al prestito di base (ad esempio, il rischio di liquidità) e costi (ad esempio i costi amministrativi) inerenti al possesso dell'attività finanziaria per un determinato periodo di tempo. Inoltre, l'interesse può includere un margine di profitto che è compatibile con un contratto base di concessione del credito. In circostanze economiche estreme, l'interesse può essere negativo, ad esempio se il possessore dell'attività finanziaria esplicitamente o implicitamente paga per il deposito del suo denaro per un determinato periodo di tempo (e la relativa commissione supera il corrispettivo che il possessore riceve per il valore temporale del denaro, il rischio di credito e altri rischi e costi relativi al prestito di base). Tuttavia, le clausole contrattuali che introducono l'esposizione a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali non collegata ad un contratto base di concessione del credito, come l'esposizione a variazioni dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale o delle merci, non danno origine a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'attività finanziaria originata o acquistata può essere un contratto base di concessione del credito, a prescindere dal fatto che si tratti di un prestito nella sua forma giuridica.

B4.1.7B Conformemente al paragrafo 4.1.3, lettera a), il capitale è il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia l'importo del capitale può cambiare durante la vita dell'attività finanziaria (per esempio, in caso di rimborsi del capitale).

B4.1 .8 L'entità deve valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire per la valuta in cui l'attività finanziaria è denominata.

B4.1.9 La leva finanziaria (leverage) è una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali di alcune attività finanziarie. Essa accresce la variabilità dei flussi finanziari contrattuali cosicché essi non possiedono le caratteristiche economiche dell'interesse. Opzioni a se stanti (stand-alone option), contratti forward e contratti swap costituiscono esempi di attività finanziarie comprendenti la leva finanziaria. Pertanto tali contratti non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e non possono essere successivamente valutati al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

Corrispettivo per il valore temporale del denaro

B4.1.9A Il valore temporale del denaro è l'elemento dell'interesse che fornisce un corrispettivo per il solo decorso del tempo, non per altri rischi o costi relativi al possesso dell'attività finanziaria. Al fine di valutare se tale elemento fornisca un corrispettivo per il solo decorso del tempo, l'entità si avvale del proprio giudizio e considera fattori pertinenti come la valuta nella quale l'attività finanziaria è denominata e il periodo per il quale è fissato il tasso d'interesse.

B4.1.9B In alcuni casi, tuttavia, il valore temporale del denaro può essere modificato (ovvero imperfetto). Ciò accade, per esempio, se il tasso d'interesse dell'attività finanziaria è rideterminato periodicamente, ma la frequenza della rideterminazione non rispecchia la natura del tasso di interesse (ad esempio il tasso d'interesse è rivisto mensilmente sulla base di un tasso a un anno) o se il tasso di interesse dell'attività finanziaria è rideterminato periodicamente sulla base di una media di particolari tassi d'interesse a breve e a lungo termine. In tali casi l'entità deve valutare la modifica per determinare se i flussi finanziari contrattuali rappresentino esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. In alcuni casi l'entità può essere in grado di determinare quanto precede effettuando una valutazione qualitativa del valore temporale del denaro, mentre in altre circostanze può essere necessario eseguire una valutazione quantitativa.

B4.1.9C Nel valutare il valore temporale del denaro modificato, l'obiettivo è determinare in che misura i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali potrebbero differire dai flussi finanziari (non attualizzati) che si avrebbero se il valore temporale del denaro non fosse modificato (flussi finanziari di riferimento). Per esempio, se l'attività finanziaria in esame contiene un tasso d'interesse variabile che è rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un anno, l'entità dovrebbe raffrontare tale attività finanziaria a uno strumento finanziario con identiche clausole contrattuali e identico rischio di credito, salvo che il tasso di interesse variabile sia rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un mese. Se il valore temporale del denaro modificato dà luogo a flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali che differiscono significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Per determinare quanto precede, l'entità deve considerare l'effetto del valore temporale del denaro modificato in ciascun esercizio e, cumulativamente, per l'intera vita dello strumento finanziario. Il motivo per cui il tasso di interesse viene fissato in questo modo è irrilevante ai fini dell'analisi. Se è chiaro con poca o nessuna analisi che i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali dell'attività finanziaria all'esame potrebbero (o non potrebbero) differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'entità non deve effettuare la valutazione dettagliata.

B4.1.9D Nel valutare il valore temporale modificato del denaro, l'entità deve tener conto dei fattori che potrebbero incidere sui futuri flussi finanziari contrattuali. Per esempio, se l'entità valuta un'obbligazione con una durata di cinque anni e il tasso di interesse variabile è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso a cinque anni, l'entità non può concludere che i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire semplicemente perché la curva dei tassi d'interesse al momento della valutazione è tale che la differenza tra un tasso di interesse a cinque anni e un tasso di interesse a sei mesi non è significativa. Per contro, l'entità deve anche considerare se il rapporto tra il tasso d'interesse a cinque anni e il tasso d'interesse a sei mesi potrebbe variare nel corso della vita dello strumento cosicché i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali nel corso della vita dello strumento potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati). Tuttavia, l'entità deve considerare solo gli scenari ragionevolmente possibili e non ogni possibile ipotesi. Se l'entità stabilisce che i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e pertanto non può essere valutata al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

B4.1.9E In alcune giurisdizioni i tassi d'interesse sono fissati dal governo o da un'autorità di regolamentazione. Ad esempio, la regolamentazione dei tassi d'interesse da parte del governo può essere parte integrante di una più ampia politica macroeconomica o può essere introdotta per incoraggiare le entità ad investire in un determinato settore dell'economia. In alcuni di questi casi l'obiettivo del valore temporale del denaro non è fornire il corrispettivo per il solo decorso del tempo. Tuttavia, nonostante i paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9D, il tasso di interesse regolamentato è considerato una proxy per il valore temporale del denaro ai fini dell'applicazione della condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se tale tasso fornisce un corrispettivo sostanzialmente coerente con il passare del tempo e non espone a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali che siano incompatibili con un contratto base di concessione del credito.

Clausole contrattuali che modificano la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali

B4.1.10 Se l'attività finanziaria contiene una clausola contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali (ad esempio se l'attività può essere rimborsata prima della scadenza o la sua durata può essere estesa), l'entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale clausola siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per determinare quanto sopra, l'entità deve valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che modificherebbero la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali. Per quanto la natura dell'evento contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore. Per esempio, si confronti uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se il debitore omette di effettuare un determinato numero di pagamenti con uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se uno specifico indice azionario raggiunge un dato livello. È più probabile nel primo caso che, a causa della relazione tra i mancati pagamenti e l'aumento del rischio di credito, i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata di vita dello strumento siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.18).

B4.1.11 Di seguito sono riportati esempi di clausole contrattuali che danno luogo a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire:

a) il tasso d'interesse variabile che costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo (il corrispettivo per il rischio di credito può essere determinato solo al momento della rilevazione iniziale e così può essere fissato) e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto;
b) una clausola contrattuale che consente all'emittente (ossia al debitore) di rimborsare anticipatamente uno strumento di debito o consente al possessore (ossia al creditore) di rimettere lo strumento di debito all'emittente prima della scadenza e l'ammontare del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente gli importi non pagati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e
c) una clausola contrattuale che consente all'emittente o al possessore di prorogare la durata contrattuale dello strumento di debito (ossia un'opzione di proroga) e le clausole dell'opzione di proroga si traducono durante il periodo di proroga in flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione aggiuntiva per la proroga del contratto.

B4.1.12 Nonostante il paragrafo B4.1.10, l'attività finanziaria che soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se non fosse per una clausola contrattuale che consente (o impone) all'emittente il rimborso anticipato di uno strumento di debito o consente (o impone) al possessore di rimettere uno strumento di debito all'emittente prima della scadenza, può essere valutata al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (purché soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a)] se:

a) l'entità acquisisce o origina l'attività finanziaria con un premio o uno sconto sull'importo nominale contrattuale;
b) l'importo del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente l'importo nominale contrattuale e l'interesse contrattuale maturato (ma non pagato), che può comprendere una ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e
c) quando l'entità rileva inizialmente l'attività finanziaria, il fair value (valore equo) dell'elemento del pagamento anticipato è insignificante.

B4.1.12A Ai fini dell'applicazione dei paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b), a prescindere dall'evento o dalla circostanza che causa la risoluzione anticipata del contratto, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione per tale risoluzione anticipata. Ad esempio, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione quando decide di risolvere il contratto anticipatamente (o causa la risoluzione anticipata in altro modo).

B4.1.13 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.

Strumento
Analisi

Strumento A

Lo strumento A è un'obbligazione con una data di scadenza stabilita. I pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da rimborsare sono collegati all'indice d'inflazione della moneta in cui lo strumento è emesso. Il collegamento all'inflazione non ha un effetto di leva finanziaria e il capitale è protetto.

I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Il collegamento dei pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire a un indice d'inflazione senza effetto di leva finanziaria ridetermina il valore temporale del denaro a un livello attuale. In altre parole, il tasso d'interesse sullo strumento riflette l'interesse reale. Pertanto gli importi degli interessi sono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.

Tuttavia, se i pagamenti di interessi sono stati indicizzati ad un'altra variabile come la performance del debitore (ad esempio il reddito netto del debitore) o un indice azionario, i flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (salvo che l'indicizzazione alla performance del debitore si traduca in un adeguamento che compensa il possessore solo per variazioni del rischio di credito dello strumento, cosicché i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi), in quanto i flussi finanziari contrattuali riflettono un rendimento che è incompatibile con un accordo base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.7 A).

Strumento B

Lo strumento B è uno strumento a tasso di interesse variabile con una data di scadenza stabilita che permette al mutuatario di scegliere il tasso di interesse di mercato su base continuativa. Per esempio, a ogni data di rideterminazione del tasso di interesse il mutuatario può scegliere di pagare il LIBOR a tre mesi per un periodo di tre mesi o il LIBOR a un mese per un periodo di un mese.

I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire fintanto che gli interessi versati durante la vita dello strumento costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito connesso allo strumento e altri rischi e costi di prestito di base, nonché il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7 A). Il fatto che il tasso di interesse LIBOR sia rideterminato durante la vita dello strumento non squalifica di per sé lo strumento.

Tuttavia, se il mutuatario può scegliere di pagare un tasso d'interesse a un mese che è rideterminato ogni tre mesi, il tasso d'interesse è rideterminato con una frequenza che non rispecchia la natura del tasso di interesse. Di conseguenza il valore temporale del denaro è modificato. Analogamente, se uno strumento ha un tasso d'interesse contrattuale basato su un periodo che può superare la vita residua dello strumento (per esempio, se uno strumento con una scadenza di cinque anni paga un tasso variabile che viene rideterminato periodicamente ma riflette sempre una durata quinquennale), il valore temporale del denaro è modificato, in quanto l'interesse da versare in ciascun periodo è scollegato dal periodo dell'interesse.

In tali casi l'entità deve valutare qualitativamente o quantitativamente i flussi finanziari contrattuali a fronte di quelli su uno strumento identico sotto tutti gli aspetti, salvo per la natura del tasso di interesse corrispondente al periodo dell'interesse, per determinare se i flussi finanziari sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ma cfr. paragrafo B4.1.9E per indicazioni sui tassi di interesse regolamentati).

Per esempio, nel valutare un'obbligazione con una durata di cinque anni che paga un tasso variabile che è rideterminato ogni sei mesi ma riflette sempre una durata di cinque anni, l'entità considera i flussi finanziari contrattuali di uno strumento che è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso di interesse a sei mesi ma che per il resto è identico.

La stessa analisi vale nel caso in cui il mutuatario può scegliere tra i vari tassi d'interesse pubblicati del mutuante (per esempio il mutuatario può scegliere tra il tasso d'interesse variabile a un mese e il tasso d'interesse variabile a tre mesi pubblicati dal mutuante).

Strumento C

Lo strumento C è un'obbligazione con una data di scadenza stabilita che paga un tasso d'interesse di mercato variabile. Tale tasso è soggetto ad un cap.

I flussi finanziari contrattuali:

a)sia di uno strumento che ha un tasso di interesse fisso
b)sia di uno strumento che ha un tasso di interesse variabile

costituiscono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire fintanto che l'interesse rappresenta il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo allo strumento durante la vita dello strumento e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7 A).

Di conseguenza uno strumento che è una combinazione di a) e b) (per esempio un'obbligazione con un interest rate cap) può avere flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Una siffatta clausola contrattuale può ridurre la variabilità dei flussi finanziari mediante la fissazione di un limite al tasso di interesse variabile (per esempio un cap o un floor) o aumentare la variabilità dei flussi finanziari in quanto il tasso fisso diventa variabile.

Strumento D

Lo strumento D è un prestito con pieno diritto di rivalsa ed è assistito da una garanzia reale.

Il fatto che un prestito con pieno diritto di rivalsa sia garantito non influisce di per sé sull'analisi della questione se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

Strumento E

Lo strumento E è emesso da una banca regolamentata e ha una data di scadenza stabilita. Lo strumento paga un tasso di interesse fisso e tutti i flussi finanziari contrattuali sono non-discrezionali.

Tuttavia, l'emittente è soggetto ad una legislazione che consente o impone all'autorità nazionale di risoluzione di addossare perdite ai possessori di determinati strumenti, compreso lo strumento E, in circostanze particolari. Per esempio, l'autorità nazionale di risoluzione ha il potere di ridurre l'importo nominale dello strumento E o di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'emittente se stabilisce che l'emittente versa in gravi difficoltà finanziarie, ha bisogno di capitale regolamentare aggiuntivo o è «in dissesto».

Il possessore analizzerebbe le clausole contrattuali dello strumento finanziario per determinare se danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e di conseguenza sono compatibili con un accordo base di concessione del credito.

Tale analisi non prenderebbe in considerazione i pagamenti che si verificano solo a causa del potere dell'autorità nazionale di risoluzione di addossare le perdite ai possessori dello strumento E, in quanto tale potere, e i relativi pagamenti, non sono clausole contrattuali dello strumento finanziario.

Per contro, i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se le clausole contrattuali dello strumento finanziario consentono o impongono all'emittente o ad altra entità di addossare perdite al possessore (ad esempio riducendo l'importo nominale o convertendo lo strumento in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'emittente), purché le clausole contrattuali siano realistiche, anche se tale probabilità è remota.

B4.1.14 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali che non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.

Strumento
Analisi

Strumento F

Lo strumento F è un'obbligazione convertibile in un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente.

Il possessore analizzerebbe l'obbligazione convertibile nella sua integralità.

I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire, in quanto riflettono un rendimento che è incompatibile con un accordo base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.7 A). In altri termini, il rendimento è collegato al valore del capitale dell'emittente.

Strumento G

Lo strumento G è un prestito che paga un tasso di interesse variabile inverso (ossia il tasso di interesse è inversamente proporzionale ai tassi di interesse di mercato).

I flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

Gli importi degli interessi non costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.

Strumento H

Lo strumento H è uno strumento perpetuo, ma l'emittente può redimere lo strumento in qualsiasi momento e pagare al possessore l'importo nominale maggiorato degli interessi maturati. Lo strumento H paga un tasso d'interesse di mercato, ma il pagamento dell'interesse può essere effettuato solo se l'emittente è in grado di restare solvente subito dopo. L'interesse differito non matura interesse aggiuntivo.

I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, in quanto l'emittente può essere tenuto a differire i pagamenti degli interessi e su tali importi differiti non vengono maturati ulteriori interessi. Pertanto gli importi degli interessi non costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.

Qualora sugli importi differiti maturassero interessi, i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

Il fatto che lo strumento H sia perpetuo non significa di per sé che i flussi finanziari contrattuali non siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. In effetti uno strumento perpetuo ha opzioni di proroga (multiple) continuative. Tali opzioni possono tradursi in flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire se i pagamenti di interessi sono obbligatori e devono essere versati in perpetuo.

Inoltre, il fatto che lo strumento H sia redimibile non significa che i flussi finanziari contrattuali non siano versamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire, a meno che esso sia redimibile a un importo che non rispecchia sostanzialmente il pagamento del capitale da restituire e degli interessi su tale importo. Anche se l'importo redimibile comprende un importo che compensa ragionevolmente il possessore per la risoluzione anticipata dello strumento, i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.12).

B4.1.15 In alcuni casi l'attività finanziaria può generare flussi finanziari contrattuali che sono descritti come capitale e interesse, ma tali flussi non rappresentano il pagamento del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire come descritto al paragrafo 4.1.2, lettera b), al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e al paragrafo 4.1.3 del presente Principio.

B4.1.16 È questo il caso se l'attività finanziaria rappresenta un investimento in particolari attività o flussi finanziari e di conseguenza i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per esempio, se le clausole contrattuali stabiliscono che i flussi finanziari dell'attività finanziaria aumentino in caso di incremento del numero di automobilisti che utilizzano una determinata strada a pedaggio, tali flussi finanziari contrattuali sono incompatibili con un contratto base di concessione del credito. Di conseguenza lo strumento non soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Rientra in questa categoria il caso in cui il credito vantato dal creditore può essere fatto valere solo in relazione a determinate attività del debitore o ai flussi finanziari derivanti da determinate attività (per esempio un'attività finanziaria senza diritto di rivalsa).

B4.1.17 Tuttavia il fatto che l'attività finanziaria sia senza diritto di rivalsa non impedisce di per sé necessariamente che essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). In tali situazioni il creditore è tenuto a valutare («look through») le particolari attività o i particolari flussi finanziari sottostanti per determinare se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria oggetto di classificazione siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Se le clausole dell'attività finanziaria danno luogo ad altri flussi finanziari o limitano i flussi finanziari in modo incompatibile con la loro classificazione come pagamenti di capitale e interessi, l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Il fatto che le attività sottostanti siano attività finanziarie o attività non finanziarie non influisce di per sé sulla valutazione.

B4.1.18 Una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria qualora possa avere solo un effetto de minimis sui flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. Per determinare quanto precede, l'entità deve considerare il possibile effetto della caratteristica dei flussi finanziari contrattuali in ciascun esercizio e cumulativamente per l'intera vita dello strumento finanziario. Inoltre, se una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali può avere un effetto sui flussi finanziari contrattuali che è più che de minimis (in un unico esercizio o cumulativamente), ma tale caratteristica non è realistica, essa non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria. La caratteristica dei flussi finanziari non è realistica se influisce sui flussi finanziari contrattuali dello strumento soltanto al verificarsi di un evento estremamente raro, molto insolito e molto improbabile.

B4.1.19 In quasi ogni operazione di prestito lo strumento del creditore è classificato in relazione agli strumenti degli altri creditori del debitore. Lo strumento che è subordinato ad altri strumenti può generare flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se il mancato pagamento del debitore è una violazione del contratto e il possessore ha il diritto contrattuale di ricevere gli importi non rimborsati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire anche in caso di fallimento del debitore. Per esempio, si può considerare che il credito commerciale in base al quale il creditore è classificato come creditore generale generi pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. È questo il caso anche se alcuni prestiti erogati al debitore sono assistiti da garanzia reale e pertanto in caso di fallimento il relativo creditore godrebbe di diritti prioritari sulla garanzia reale rispetto al creditore generale, in quanto tale fatto non pregiudica il diritto contrattuale del creditore generale al capitale non rimborsato e ad altri importi dovuti.

Strumenti legati contrattualmente

B4.1.20 In alcuni tipi di operazioni l'emittente può dare priorità ai pagamenti ai possessori di attività finanziarie utilizzando strumenti multipli legati contrattualmente che creano concentrazioni di rischio di credito (tranche). Ogni tranche ha un grado di subordinazione che specifica l'ordine in cui i flussi finanziari generati dall'emittente sono assegnati alla tranche. In tali situazioni i possessori di una tranche hanno il diritto ai pagamenti del capitale e degli interessi sull'importo del capitale da restituire soltanto se l'emittente genera flussi finanziari sufficienti per soddisfare le tranche di rango superiore.

B4.1.21 In tali operazioni i flussi finanziari della tranche hanno caratteristiche tali da poter essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire solo se:

a) le clausole contrattuali della tranche oggetto di classificazione (senza valutazione (look through) del gruppo sottostante di strumenti finanziari) danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ad esempio il tasso di interesse sulla tranche non è collegato a un indice di merci);
b) i flussi finanziari del gruppo sottostante di strumenti finanziari hanno le caratteristiche di cui ai paragrafi B4.1.23 e B4.1.24 e
c) l'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari inerenti alla tranche è pari o inferiore all'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari (per esempio il rating di credito della tranche oggetto di classificazione è pari o superiore al rating di credito che si applicherebbe ad un'unica tranche che ha finanziato il gruppo sottostante di strumenti finanziari).

B4.1.22 Mediante l'approccio «look through» l'entità deve arrivare a individuare il gruppo sottostante di strumenti che creano i flussi finanziari (anziché trasmetterli). È questo il gruppo sottostante di strumenti finanziari.

B4.1.23 Il gruppo sottostante deve contenere uno o più strumenti che generano flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.

B4.1.24 Il gruppo sottostante di strumenti può altresì includere strumenti che:

a) riducono la variabilità dei flussi finanziari degli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23 e, quando combinati con gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23, si traducono in flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (per esempio un interest rate cap o floor o un contratto che riduce il rischio di credito su alcuni o tutti gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23); o
b) allineano i flussi finanziari delle tranche ai flussi finanziari del gruppo di strumenti sottostanti di cui al paragrafo B4.1.23 per appianare le differenze relative esclusivamente a:

i) tasso di interesse (fisso o variabile);
ii) valuta in cui i flussi finanziari sono denominati, compresa l'inflazione in tale valuta; o
iii) tempistica dei flussi finanziari.

B4.1.25 Se uno strumento del gruppo non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.23 o B4.1.24, la condizione di cui al paragrafo B4.1.21, lettera b), non è soddisfatta. Nell'eseguire tale valutazione, può non essere necessaria un'analisi dettagliata del gruppo strumento per strumento. Tuttavia, l'entità deve avvalersi del proprio giudizio ed eseguire un'analisi sufficiente a determinare se gli strumenti del gruppo soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24 (cfr. anche il paragrafo B4.1.18 per indicazioni sulle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali aventi solo un effetto «de minimis»).

B4.1.26 Se il possessore non è in grado di valutare le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 al momento della rilevazione iniziale, la tranche deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Se il gruppo sottostante di strumenti può variare dopo la rilevazione iniziale in modo tale da non soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la tranche non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 e deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se il gruppo sottostante contiene strumenti che sono garantiti da attività che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la capacità di prendere possesso di tali attività non deve essere presa in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, a meno che l'entità abbia acquisito la tranche con l'intenzione di controllare le garanzie.

Opzione di designare l'attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (sezioni 4.1 e 4.2)

B4.1.27 Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.5 e 4.2.2, il presente Principio permette all'entità di designare un'attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe) al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti.

B4.1.28 La decisione dell'entità di designare un'attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è simile a una scelta di principio contabile (sebbene, a differenza di una scelta di principio contabile, non sia necessario applicarla coerentemente a tutte le operazioni similari). Quando l'entità ha tale possibilità di scelta, il paragrafo 14, lettera b), dello IAS 8 stabilisce che il principio contabile prescelto comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico o sui flussi finanziari dell'entità. Ad esempio, nel caso della designazione di una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il paragrafo 4.2.2 indica le due circostanze in cui l'obbligo di informazioni più rilevanti sarà soddisfatto. Di conseguenza per poter scegliere tale designazione in conformità con il paragrafo 4.2.2, l'entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due circostanze seguenti (o in entrambe).

La designazione elimina o riduce significativamente un'asimmetria contabile

B4.1.29 La valutazione di un'attività o passività finanziaria e la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono determinate dalla classificazione dell'elemento e dal fatto che l'elemento sia o meno parte di una relazione di copertura designata. Tali disposizioni possono creare un'incoerenza nella valutazione o rilevazione (talvolta definita «asimmetria contabile») quando, per esempio, in assenza di una designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria è classificata come successivamente valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e una passività che l'entità considera collegata è invece valutata successivamente al costo ammortizzato (con le variazioni del fair value (valore quo) non rilevate). In tali circostanze l'entità può concludere che il suo bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l'attività che la passività fossero valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

B4.1.30 Gli esempi che seguono mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi l’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.1.5 o al paragrafo 4.2.2, lettera a):

a) l’entità ha contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 la cui valutazione incorpora informazioni attuali e attività finanziarie che considera correlate e che sarebbero altrimenti valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato;
b) l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso d'interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) che tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia i derivati o quelli classificati come posseduti per negoziazione). Potrebbe anche verificarsi che i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura non siano soddisfatti, per esempio in quanto non sono soddisfatti i requisiti per l'efficacia della copertura di cui al paragrafo 6.4.1;
c) l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso di interesse, da cui derivano variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) tendenti a compensarsi, e che non soddisfano i criteri di ammissibilità per la designazione come strumento di copertura in quanto non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una significativa incoerenza nella rilevazioni degli utili e delle perdite. Per esempio, l'entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti attraverso l'emissione di obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi. Se, inoltre, l'entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni ma raramente, se non mai, acquista e vende i finanziamenti, rilevando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio elimina l'incoerenza nei tempi di rilevazione degli utili e delle perdite che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e dalla rilevazione di un utile o una perdita ogniqualvolta che l'obbligazione è riacquistata.

B4.1.31 In casi analoghi a quelli descritti al paragrafo precedente la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti valutate può eliminare o ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l'entità non è tenuta ad aver negoziato contemporaneamente tutte le attività e passività che danno origine a un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della rilevazione iniziale e in quel momento ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino.

B4.1.32 Non sarebbe accettabile designare al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che danno luogo ad un'incoerenza, se così facendo non si elimina o non si riduce significativamente l'incoerenza e quindi non si ottengono informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie similari se ciò consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) dell'incoerenza. Per esempio, si ipotizzi che l'entità abbia un certo numero di passività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU100 e un numero di attività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU50 ma che sono valutate diversamente. L'entità può ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale complessivo di CU45) al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere applicata soltanto a uno strumento finanziario nella sua integralità, l'entità di questo esempio deve designare una o più passività nella loro integralità. Essa non potrebbe designare una componente della passività (per esempio, variazioni di valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni del tasso di interesse di riferimento) o una quota (ovvero una percentuale) della passività.

Un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo)

B4.1.33 L'entità può gestire e valutare il rendimento di un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie in modo tale che la valutazione di tale gruppo al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio consenta di ottenere informazioni più rilevanti. In questa circostanza, l'attenzione si concentra sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.

B4.1.34 Per esempio, l'entità può utilizzare questa condizione per designare le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.2.2, lettera b), e ha attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair value (valore equo) in conformità con una politica documentata di gestione delle attività e delle passività. Un esempio potrebbe essere quello dell'entità che abbia emesso «prodotti strutturati» contenenti multipli derivati incorporati e che gestisca i rischi risultanti in base al fair value (valore equo) utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati.

B4.1.35 Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento del gruppo di strumenti finanziari in esame. Di conseguenza (subordinatamente al requisito della designazione al momento della rilevazione iniziale) l'entità che designa le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base di questa condizione deve anche designare così tutte le passività finanziarie idonee che sono gestite e valutate insieme.

B4.1.36 La documentazione della strategia dell'entità non deve essere necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b). Tale documentazione non è richiesta per ogni singolo elemento, ma può essere presentata in base al portafoglio complessivo. Per esempio, se il sistema di gestione della performance di un comparto, come approvato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento, non è richiesta altra documentazione per dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b).

Derivati incorporati (sezione 4.3)

B4.3.1 Quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido contenente un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi i derivati incorporati, valuti se è necessario che siano separati dal contratto primario e, per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

B4.3.2 Se un contratto primario non ha una scadenza stabilita o predeterminata e rappresenta un'interessenza residua nelle attività nette dell'entità, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato dovrebbe avere le caratteristiche di capitale relative alla stessa entità per considerarsi strettamente correlato. Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento di debito.

B4.3.3 Il derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un fair value (valore equo) pari a zero alla rilevazione iniziale. Il derivato incorporato basato su opzioni (quali l'opzione incorporata put, call, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell'elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento primario corrisponde all'importo residuo dopo la separazione del derivato incorporato.

B4.3.4 Generalmente, derivati incorporati multipli in un contratto ibrido singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia i derivati incorporati che sono classificati come rappresentativi di capitale (cfr. IAS 32) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati come attività o passività. Inoltre, se un contratto ibrido ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l'uno dall'altro, sono contabilizzati separatamente.

B4.3.5 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario (paragrafo 4.3.3, lettera a)] nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.3.3, lettere b) e c), l'entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario.

a) Un'opzione put incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all'emittente di riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario.
b) L'opzione o la clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza dello strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito, a meno che vi sia un adeguamento congiunto al tasso approssimativo di interesse corrente di mercato al momento dell'estensione. Se l'entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito vende un'opzione call a favore di terzi su tale strumento, l'emittente considera l'opzione call come un'estensione della data di scadenza dello strumento di debito, a condizione che si possa richiedere all'emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell'esercizio dell'opzione call.
c) I pagamenti di interesse o capitale indicizzati allo strumento di capitale incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale — non sono strettamente correlati allo strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
d) I pagamenti di interesse o capitale indicizzati al valore della merce incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato al prezzo di una merce (quale l'oro) — non sono strettamente correlati allo strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
e) Un'opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito primario o in un contratto assicurativo primario non è strettamente correlata al contratto primario a meno che:

i) il prezzo di esercizio dell'opzione sia approssimativamente uguale, a ciascuna data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito primario oppure al valore contabile del contratto assicurativo primario; o
ii) il prezzo di esercizio di un'opzione di rimborso anticipato rimborsi il finanziatore per un ammontare uguale o inferiore al valore attuale approssimativo degli interessi persi per il periodo residuo del contratto primario. Gli interessi persi risultano dal prodotto tra l'importo del capitale rimborsato anticipatamente e il differenziale di tasso d'interesse. Il differenziale di tasso d'interesse è dato dall'eccedenza del tasso di interesse effettivo del contratto primario rispetto al tasso d'interesse effettivo che l'entità riceverebbe alla data di rimborso anticipato se reinvestisse l'importo del capitale rimborsato anticipatamente in un contratto analogo per il periodo residuo del contratto primario.

La valutazione se l'opzione call o put sia strettamente correlata al contratto di debito primario viene effettuata prima di separare l'elemento di capitale di uno strumento di debito convertibile in conformità allo IAS 32.

f) I derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettono a una delle parti (il «beneficiario») di trasferire il rischio di credito di un'attività di riferimento, che potrebbe non possedere, a un'altra parte (il «garante») non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all'attività di riferimento senza possederla direttamente.

B4.3.6 Un esempio di contratto ibrido è uno strumento finanziario che dà al possessore il diritto di rivendere lo strumento finanziario all'emittente in cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie che varia sulla base delle variazioni di un indice azionario o di merci che può aumentare o diminuire («strumento con opzione a vendere»). A meno che l'emittente indichi al momento della rilevazione iniziale lo strumento con opzione a vendere come una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, è necessario separare un derivato incorporato (ossia il pagamento di capitale indicizzato) secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.3, poiché il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.2 e il pagamento del capitale indicizzato non è strettamente correlato allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.5, lettera a). Poiché il pagamento del capitale può aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.

B4.3.7 Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quota proporzionale del valore delle attività nette dell'entità (quali le quote di un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento unit-linked), l'effetto della separazione di un derivato incorporato e della contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione del contratto ibrido all'importo di rimborso, pagabile alla data di chiusura dell'esercizio se il possessore ha esercitato il diritto di rivendere lo strumento all'emittente.

B4.3.8 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.

a) Il derivato incorporato in cui il sottostante sia un tasso d'interesse o un indice su tassi d'interesse che possa cambiare l'importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito primario fruttifero o di contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto primario, a meno che il contratto ibrido possa essere estinto in modo tale che il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l'investimento contabilizzato o il derivato incorporato potrebbe almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del possessore sul contratto primario e portare ad un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato per un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto primario.
b) Un contratto floor o cap sul tasso d'interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto primario se il cap è uguale o maggiore del tasso d'interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato, quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto di leva finanziaria (leverage) con riferimento al contratto primario. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l'acquisto o la vendita di un'attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor sul prezzo da corrispondere o ricevere per l'attività sono strettamente correlate al contratto primario se entrambi il cap e il floor erano out of the money all'inizio e non hanno un effetto di leva finanziaria (leverage).
c) Il derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di capitale o interessi che sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio un'obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato allo strumento primario di debito. Tale derivato non è separato dallo strumento primario poiché lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari siano rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
d) Il derivato su cambi incorporato in un contratto primario che sia un contratto assicurativo o non sia uno strumento finanziario (come un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente correlato al contratto primario se non ha un effetto di leva finanziaria, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:

i) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
ii) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio); o
iii) la valuta che è comunemente utilizzata in contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell'ambiente economico in cui avviene l'operazione (ad esempio una valuta relativamente stabile e liquida che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o nel commercio esterno).

e) L'opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o solo capitale è strettamente correlata al contratto primario se il contratto primario i) inizialmente risultava dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non includeva un derivato incorporato e ii) non contiene termini non presenti nell'originario contratto primario di debito.
f) Il derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all'inflazione, quale l'indicizzazione dei pagamenti dovuti per il leasing basata su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non abbia effetto di leva finanziaria e l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente economico in cui l'entità opera), ii) pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono dalle vendite connesse, o iii) pagamenti variabili dovuti per il leasing basati su tassi di interesse variabili.
g) L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) incorporato in uno strumento finanziario primario o in un contratto assicurativo primario è strettamente correlato allo strumento o al contratto primario se i pagamenti denominati in unità sono valutati ai valori correnti delle unità che riflettono il fair value (valore equo) delle attività del fondo. L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) è una clausola contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno.
h) Il derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto assicurativo primario se il derivato incorporato e il contratto assicurativo primario sono talmente interdipendenti da impedire all'entità di valutare il derivato incorporato separatamente (ossia senza considerare il contratto primario).

Strumenti che contengono derivati incorporati

B4.3.9 Secondo quanto previsto al paragrafo B4.3.1, quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido con un contratto primario che non è un'attività rientrante nell'ambito del presente Principio e con uno o più derivati incorporati, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente. Queste disposizioni possono essere più complesse, o portare a valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell'intero strumento al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Per tale ragione il presente Principio consente di designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

B4.3.10 Tale designazione può essere utilizzata sia che il paragrafo 4.3.3 disponga o vieti la separazione del derivato incorporato dal contratto primario. Tuttavia, il paragrafo 4.3.5 non giustificherebbe la designazione del contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi esposti al paragrafo 4.3.5, lettere a) e b), in quanto così facendo non ridurrebbe la complessità né migliorerebbe l'affidabilità.

Rideterminazione del valore dei derivati incorporati

B4.3.11 Conformemente al paragrafo 4.3.3 l'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una successiva rideterminazione del valore è vietata, a meno che vi sia una modifica delle clausole del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesta la rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri attesi collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari attesi in precedenza dal contratto.

B4.3.12 Il paragrafo B4.3.11 non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti nell'ambito:

a) di un'aggregazione aziendale (secondo la definizione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali);
b) di un'aggregazione di entità o di attività aziendali sotto controllo comune, secondo la definizione dei paragrafi B1–B4 dell'IFRS 3; o
c) della costituzione di una joint venture, secondo la definizione dell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto

oppure alla possibile rideterminazione del loro valore alla data di acquisizione (1).

(1) L'IFRS 3 si occupa dell'acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale.

Riclassificazione delle attività finanziarie (sezione 4.4)

Riclassificazione delle attività finanziarie

B4.4.1 Il paragrafo 4.4.1 impone all'entità di riclassificare le attività finanziarie se modifica il suo modello di business per la gestione di tali attività. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le operazioni dell'entità e dimostrabili alle parti esterne. Di conseguenza l'entità modificherà il proprio modello di business solo in caso di inizio o cessazione di un'attività rilevante per le sue operazioni, ad esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività. Casi di modifica del modello di business sono descritti negli esempi seguenti:

a) l'entità detiene un portafoglio di prestiti commerciali da vendere a breve termine. Essa acquisisce una società che gestisce prestiti commerciali e ha un modello di business basato sul possesso dei prestiti finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il portafoglio di prestiti commerciali non è più in vendita, ed è gestito insieme ai prestiti commerciali acquisiti secondo il modello del possesso finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali;
b) una società di servizi finanziari decide di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari. Essa non conclude più nuovi prestiti ipotecari e si sta attivando per vendere il proprio portafoglio.

B4.4.2 La modifica dell'obiettivo del modello di business dell'entità deve avvenire prima della data di riclassificazione. Per esempio, se la società di servizi finanziari decide il 15 febbraio di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari e di conseguenza deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate il 1o aprile (ossia il primo giorno dell'esercizio successivo dell'entità), non deve concludere nuovi prestiti ipotecari o svolgere altrimenti attività in linea con il precedente modello di business dopo il 15 febbraio.

B4.4.3 Le seguenti situazioni non rappresentano modifiche del modello di business:

a) un cambiamento di intenzione in relazione a determinate attività finanziarie (anche in caso di cambiamenti significativi delle condizioni di mercato);
b) la temporanea scomparsa di un dato mercato per le attività finanziarie;
c) il trasferimento di attività finanziarie tra parti dell'entità con diversi modelli di business.

VALUTAZIONE (CAPITOLO 5)

Valutazione iniziale (sezione 5.1)

B5.1.1 Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche il paragrafo B.5.1.2 A e l'IFRS 13). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa diverso dallo strumento finanziario, l'entità deve valutare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario. Per esempio, il fair value (valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un rating di credito similare. Ulteriori importi concessi rappresentano un costo o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.

B5.1.2 Se l'entità origina un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ad esempio, 5 per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti similari è 8 per cento), e riceve una commissione anticipata a compensazione, l'entità rileva il finanziamento al proprio fair value (valore equo), ossia al netto della commissione ricevuta.

B5.1.2A La migliore evidenza del fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche IFRS 13). Se l'entità stabilisce che il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione indicato nel paragrafo 5.1.1 A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:

a) secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1 se tale fair value (valore equo) è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. L'entità deve rilevare la differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione come utile o perdita;
b) in tutti gli altri casi, secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1, rettificata per differire la variazione tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve rilevare tale variazione differita come utile o perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.

Valutazione successiva (sezioni 5.2 e 5.3)

B5.2.1 Se uno strumento finanziario precedentemente rilevato come attività finanziaria è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e questo scende sotto zero, è una passività finanziaria valutata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1. Tuttavia, i contratti ibridi con contratti primari che sono attività nell'ambito del presente Principio sono sempre valutati secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.2.

B5.2.2 Il seguente esempio illustra la contabilizzazione dei costi dell'operazione al momento della valutazione iniziale e successiva dell'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) con le variazioni rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 o 4.1.2 A. L'entità acquista l'attività finanziaria per CU100 più una commissione d'acquisto di CU2. Inizialmente l'entità rileva l'attività a CU102. L'esercizio si chiude il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l'attività è CU100. Se l'attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di CU3. In tale data, l'entità valuta l'attività a CU100 (senza tenere conto della potenziale commissione sulla vendita) e rileva una perdita di CU2 nelle altre componenti di conto economico complessivo. Se l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A, i costi dell'operazione sono ammortizzati nell'utile (perdita) di esercizio utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

B5.2.2A La valutazione successiva dell'attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite descritti al paragrafo B5.1.2 A devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio. Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali investimenti

B5.2.3 Tutti gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali strumenti devono essere valutati al fair value (valore equo). Limitatamente a poche circostanze, tuttavia, il costo può rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo). Questo si può verificare se le più recenti informazioni disponibili per valutare il fair value (valore equo) sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia gamma di possibili valutazioni del fair value (valore equo) e il costo rappresenta la migliore stima del fair value (valore equo) in tale gamma di valori.

B5.2.4 Gli indicatori che il costo potrebbe non essere rappresentativo del fair value (valore equo) comprendono:

a) una variazione significativa nell'andamento economico della partecipata rispetto alle previsioni di bilancio, ai piani o ai traguardi;
b) variazioni nelle attese relative al raggiungimento dei traguardi relativi ai prodotti tecnici della partecipata;
c) una variazione significativa sul mercato del patrimonio della partecipata o dei suoi prodotti o potenziali prodotti;
d) una variazione significativa nell'economia mondiale o nel contesto economico in cui opera la partecipata;
e) una variazione significativa nell'andamento economico di entità comparabili o nelle valutazioni espresse dal mercato nel suo complesso;
f) questioni interne della partecipata, quali frodi, controversie commerciali, contenziosi, cambiamento delle strutture dirigenziali o delle strategie;
g) evidenza di operazioni esterne sul patrimonio della partecipata o da parte della partecipata (come una recente emissione di capitale) o da trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale tra terzi.

B5.2.5 L'elenco del paragrafo B5.2.4 non è esaustivo. L'entità deve utilizzare tutte le informazioni sull'andamento economico e sulle operazioni della partecipata disponibili dopo la data della rilevazione iniziale. Nella misura in cui esistono tali fattori rilevanti, essi possono indicare che il costo potrebbe non essere rappresentativo del fair value (valore equo). In tali casi, l'entità deve valutare il fair value (valore equo).

B5.2.6 Il costo non è mai la migliore stima del fair value (valore equo) per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale quotati (o contratti aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale quotati).

Valutazione al costo ammortizzato (sezione 5.4)

Criterio dell'interesse effettivo

B5.4.1 Nell'applicare il criterio dell'interesse effettivo, l'entità identifica le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario. La descrizione delle commissioni per i servizi finanziari può non essere indicativa della natura e della sostanza dei servizi forniti. Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario sono trattate come rettifica del tasso di interesse effettivo, a meno che lo strumento finanziario sia valutato al fair value (valore equo), con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio. In questi casi le commissioni sono rilevate come ricavi o costi nel momento in cui lo strumento viene inizialmente rilevato.

B5.4.2 Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario comprendono:

a) le commissioni di emissione ricevute dall'entità in relazione alla creazione o all'acquisizione dell'attività finanziaria. Esse possono comprendere corrispettivi per attività quali la valutazione delle condizioni finanziarie del mutuatario, la valutazione e la registrazione delle garanzie, degli accordi in materia di garanzie reali e di altri accordi di garanzia, la negoziazione dei termini dello strumento, la preparazione e l'elaborazione dei documenti, nonché la chiusura dell'operazione. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante lo strumento finanziario in questione;
b) le commissioni di impegno ricevute dall'entità per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è probabile che l'entità aderirà ad un accordo specifico di concessione di prestito. Queste commissioni sono considerate una compensazione per l'assunzione dell'impegno di acquisire uno strumento finanziario. Se l'impegno scade senza che l'entità abbia erogato il prestito, la commissione è rilevata, alla scadenza, come ricavo;
c) le commissioni di emissione versate al momento dell'emissione di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante la passività finanziaria. L'entità distingue le commissioni e i costi che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo per la passività finanziaria dalle commissioni di emissione e dai costi dell'operazione relativi al diritto di fornire servizi, quali i servizi di gestione degli investimenti.

B5.4.3 Le commissioni che non costituiscono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario e sono contabilizzate conformemente all'IFRS 15 comprendono:

a) le commissioni addebitate per il servizio del prestito;
b) le commissioni di impegno per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è improbabile che si concluda un accordo specifico di concessione di prestito e
c) le commissioni di sindacazione del prestito percepite dall'entità che effettua un prestito e non mantiene per sé nessuna parte del pacchetto di prestito (o mantiene una parte allo stesso tasso di interesse effettivo per rischi comparabili riservato agli altri partecipanti).

B5.4.4 Quando applica il criterio dell'interesse effettivo, l'entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento finanziario eventuali commissioni, punti corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione e altri premi o sconti che sono inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a cui le commissioni, punti pagati o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione, premi o sconti sono collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti pagati o ricevuti, le spese sostenute per l'operazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento finanziario. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno strumento finanziario a tasso variabile riflette l'interesse che è maturato su quello strumento finanziario da quando l'interesse è stato pagato l'ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell'interesse, poiché in tale data, la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso variabile specificato nello strumento finanziario, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello strumento finanziario.

B5.4.5 Per le attività finanziarie a tasso variabile e le passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se l'attività finanziaria a tasso variabile o la passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmente ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell'attività o della passività.

B5.4.6 Se l'entità rivede le proprie stime di pagamenti o riscossioni (escludendo le modifiche in conformità al paragrafo 5.4.3 e le variazioni delle stime delle perdite attese su crediti), l'entità deve rettificare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari contrattuali stimati effettivi e rideterminati. L'entità ricalcola il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria come il valore attuale dei futuri flussi finanziari contrattuali stimati che sono attualizzati al tasso d'interesse effettivo originario dello strumento finanziario (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso d'interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. La rettifica è rilevata come provento o onere nell'utile (perdita) d'esercizio.

B5.4.7 In alcuni casi, l'attività finanziaria è considerata deteriorata al momento della rilevazione iniziale poiché il rischio di credito è molto elevato e, in caso di acquisto, è acquisita con grossi sconti. L'entità è tenuta a includere nelle stime dei flussi finanziari le perdite attese su crediti iniziali nel calcolare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito per attività finanziarie che sono considerate attività finanziarie deteriorate acquistate o originate al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, ciò non significa che si debba applicare un tasso di interesse effettivo corretto per il credito solo perché l'attività finanziaria presenta un elevato rischio di credito al momento della rilevazione iniziale.

Costi dell'operazione

B5.4.8 I costi dell'operazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e oneri di trasferimento. I costi dell'operazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.

Svalutazione

B5.4.9 Le svalutazioni possono riguardare l'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa. Per esempio, l'entità intende far valere la garanzia reale sull'attività finanziaria e prevede di recuperare al massimo il 30 per cento dell'attività finanziaria dalla garanzia reale. Se l'entità non ha ragionevoli prospettive di recuperare eventuali ulteriori flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, svaluterà il restante 70 per cento dell'attività finanziaria.

Riduzione di valore (sezione 5.5)

Valutazione su base collettiva e individuale

B5.5.1 Per conseguire l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito quando il rischio di credito è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, può essere necessario effettuare la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito su base collettiva, prendendo in considerazione i dati che sono indicativi di aumenti significativi del rischio di credito, ad esempio, su un gruppo o sottogruppo di strumenti finanziari. Ciò al fine di garantire che l'entità raggiunga l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi siano aumenti significativi del rischio di credito, anche se non sono ancora disponibili prove di tali aumenti significativi del rischio di credito a livello di singolo strumento.

B5.5.2 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito dovrebbero essere generalmente rilevate prima che uno strumento finanziario sia scaduto. In genere, il rischio di credito aumenta in modo significativo prima che uno strumento finanziario sia scaduto o prima che intervengano altri fattori osservabili a posteriori connessi al singolo mutuatario (ad esempio, una modifica o una ristrutturazione). Di conseguenza, laddove siano disponibili, senza eccessivi costi o sforzi, informazioni ragionevoli e dimostrabili maggiormente indicative degli sviluppi attesi rispetto alle informazioni sul livello dello scaduto, le prime devono essere utilizzate per valutare le variazioni del rischio di credito.

B5.5.3 Tuttavia, in funzione della natura degli strumenti finanziari e delle informazioni sul rischio di credito disponibili per specifici gruppi di strumenti finanziari, l'entità può non essere in grado di individuare variazioni significative del rischio di credito per singoli strumenti finanziari prima che lo strumento finanziario sia scaduto. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso di strumenti finanziari come i prestiti al dettaglio, sui quali, finché il cliente non viola le clausole contrattuali, le informazioni aggiornate sul rischio di credito regolarmente ottenute e monitorate su un singolo strumento sono modeste o nulle. In caso di variazioni del rischio di credito di singoli strumenti finanziari non individuate prima che gli strumenti siano scaduti, un fondo a copertura perdite basato esclusivamente su informazioni relative al credito a livello di singolo strumento finanziario non rappresenterebbe fedelmente le variazioni del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.4 In alcune circostanze l'entità non possiede informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi per valutare le perdite attese lungo tutta la vita del credito a livello di singolo strumento. In tal caso, le perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate su base collettiva in considerazione di informazioni generali in materia di rischio di credito. Queste informazioni generali in materia di rischio di credito devono includere non solo informazioni sul livello dello scaduto, ma anche tutte le informazioni sul credito rilevanti, ivi comprese le informazioni macroeconomiche prospettiche, allo scopo di avvicinarsi alla rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale a livello di singolo strumento.

B5.5.5 Allo scopo di determinare gli aumenti significativi del rischio di credito e di rilevare un fondo a copertura perdite su base collettiva, l'entità può raggruppare gli strumenti finanziari sulla base della comunanza delle caratteristiche di rischio di credito, al fine di facilitare un'analisi che è strutturata per individuare tempestivamente gli aumenti significativi del rischio di credito. L'entità non dovrebbe occultare tali informazioni raggruppando gli strumenti finanziari con caratteristiche di rischio diverse. Esempi di caratteristiche di rischio di credito comuni possono includere, senza limitarsi a questi:

a) il tipo di strumento;
b) i rating del rischio di credito;
c) il tipo di garanzia reale;
d) la data della rilevazione iniziale;
e) la scadenza residua;
f) il settore;
g) l'ubicazione geografica del mutuatario e
h) il valore della garanzia reale relativa all'attività finanziaria se ha un effetto sulla probabilità di inadempimento (per esempio, i prestiti senza rivalsa in alcuni ordinamenti giuridici o i rapporti percentuali tra prestito immobiliare e valore dell'immobile).

B5.5.6 Il paragrafo 5.5.4 dispone che le perdite attese lungo tutta la vita del credito siano rilevate per tutti gli strumenti finanziari per i quali si sono verificati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. Al fine di raggiungere questo obiettivo, se l'entità non è in grado di raggruppare gli strumenti finanziari per i quali si ritiene che il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale in base alle caratteristiche di rischio di credito comuni, l'entità dovrebbe rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito su una parte delle attività finanziarie per le quali si ritiene che il rischio di credito sia aumentato in modo significativo. L'aggregazione degli strumenti finanziari al fine di determinare se vi siano variazioni del rischio di credito su base collettiva può variare nel tempo, man mano che si rendono disponibili nuove informazioni su gruppi di strumenti finanziari o su singoli strumenti finanziari.

Tempistica di rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito

B5.5.7 La valutazione dell'opportunità di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito è basata su aumenti significativi della probabilità o del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale (a prescindere dal fatto che uno strumento finanziario abbia subito una variazione di prezzo per rispecchiare un aumento del rischio di credito) anziché su prove attestanti che l'attività finanziaria sia deteriorata alla data di riferimento del bilancio o che si sia verificata un'effettiva situazione di inadempimento. Generalmente, vi sarà un aumento significativo del rischio di credito prima che l'attività finanziaria si deteriori o che si verifichi un'effettiva situazione di inadempimento.

B5.5.8 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'entità considera le variazioni del rischio di inadempimento relativo al finanziamento al quale l'impegno all'erogazione si riferisce. Per i contratti di garanzia finanziaria, l'entità considera le variazioni del rischio che un determinato debitore diventi inadempiente nel quadro del contratto.

B5.5.9 La significatività di una variazione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dipende dal rischio di inadempimento alla data della rilevazione iniziale. Pertanto, una determinata variazione, in termini assoluti, del rischio di inadempimento sarà più significativa per uno strumento finanziario con un minor rischio iniziale di inadempimento rispetto ad uno strumento finanziario con un maggior rischio iniziale di inadempimento.

B5.5.10 Il rischio di inadempimento di strumenti finanziari con rischio di credito comparabile è tanto più elevato quanto più è lunga la vita attesa dello strumento; ad esempio, il rischio di inadempimento di un'obbligazione con rating AAA con una vita attesa di 10 anni è superiore a quella di un'obbligazione con rating AAA con una vita attesa di cinque anni.

B5.5.11 Poiché sussiste una relazione tra la vita attesa e il rischio che si verifichi un inadempimento, la variazione del rischio di credito non può essere determinata solo tramite la comparazione nel tempo della variazione del rischio assoluto di inadempimento. Per esempio, se il rischio di inadempimento di uno strumento finanziario con una vita attesa di 10 anni al momento della rilevazione iniziale è identico al rischio di inadempimento sul medesimo strumento finanziario che, in un periodo successivo, ha una vita attesa di soli cinque anni, tale circostanza può indicare un aumento del rischio di credito. Ciò è dovuto al fatto che il rischio di inadempimento lungo la vita attesa di solito diminuisce con il passare del tempo se il rischio di credito resta immutato e lo strumento finanziario si avvicina alla scadenza. Tuttavia, per strumenti finanziari che presentano obblighi di pagamento significativi soltanto in prossimità della scadenza dello strumento finanziario stesso, il rischio di inadempimento potrebbe non diminuire necessariamente con il passare del tempo. In tal caso, l'entità dovrebbe considerare anche altri fattori qualitativi in grado di dimostrare che il rischio di credito è aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.12 L'entità può applicare metodi diversi per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario è aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale o al momento della valutazione delle perdite attese su crediti. L'entità può applicare metodi diversi a strumenti finanziari diversi. Un metodo che non preveda esplicitamente la probabilità di inadempimento come dato di base in sé, quale il metodo del tasso di perdita su crediti, può essere conforme alle disposizioni del presente Principio, a condizione che l'entità sia in grado di distinguere le variazioni del rischio di inadempimento derivanti da mutamenti intervenuti in altri fattori delle perdite attese su crediti, come le garanzie reali, e consideri quanto segue in sede di valutazione:

a) la variazione del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale;
b) la vita attesa dello strumento finanziario e
c) informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi che possono influire sul rischio di credito.

B5.5.13 I metodi utilizzati per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale dovrebbero prendere in considerazione le caratteristiche dello strumento finanziario (o del gruppo di strumenti finanziari) e la struttura degli inadempimenti del passato di strumenti finanziari comparabili. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.5.9, per gli strumenti finanziari nei quali la struttura degli inadempimenti non si concentra in un momento specifico della vita attesa dello strumento finanziario, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono essere una ragionevole approssimazione delle variazioni del rischio di inadempimento per tutta la vita dello strumento. In questi casi, l'entità può utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, a meno che le circostanze indichino che è necessaria una valutazione lungo tutta la vita.

B5.5.14 Tuttavia, per alcuni strumenti finanziari o in alcuni casi, può non essere appropriato utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per determinare se si debbano rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito. Per esempio, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono non essere una base adeguata per determinare se il rischio di credito è aumentato per uno strumento finanziario con scadenza superiore a 12 mesi quando:

a) lo strumento finanziario presenta obblighi di pagamento significativi soltanto dopo i 12 mesi successivi;
b) intervengono variazioni nei fattori macroeconomici o relativi al credito che non si riflettono adeguatamente nel rischio di inadempimento entro i 12 mesi successivi; o
c) le variazioni dei fattori relativi al credito hanno un impatto (o hanno un effetto più pronunciato) sul rischio di credito dello strumento finanziario soltanto dopo 12 mesi.

Determinazione dell'eventuale aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale

B5.5.15 Nel determinare se sia necessario rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi e che possono incidere sul rischio di credito dello strumento finanziario conformemente al paragrafo 5.5.17, lettera c). L'entità non necessita di effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.16 L'analisi del rischio di credito è un'analisi multifattoriale e olistica; determinare se un certo elemento è rilevante e il suo peso rispetto ad altri fattori dipenderà dal tipo di prodotto, dalle caratteristiche degli strumenti finanziari, dal mutuatario, nonché dalla regione geografica. L'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che siano rilevanti per lo specifico strumento finanziario oggetto della valutazione. Tuttavia, alcuni fattori o indicatori possono non essere identificabili a livello di singolo strumento finanziario. In tal caso, i fattori o gli indicatori dovrebbero essere valutati per adeguati portafogli, gruppi di portafogli o parte di portafoglio di strumenti finanziari al fine di determinare se sia stata rispettata la disposizione di cui al paragrafo 5.5.3 per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito.

B5.5.17 Il seguente elenco, non esaustivo, di informazioni può essere rilevante nella valutazione delle variazioni del rischio di credito:

a) variazioni significative degli indicatori di prezzo interno del rischio di credito per effetto di una variazione iniziale del rischio di credito che comprende, ma non solo, lo spread creditizio che risulterebbe se un particolare strumento finanziario o uno strumento finanziario analogo con le stesse condizioni e la stessa controparte fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio;
b) altre variazioni dei tassi o dei termini contrattuali di uno strumento finanziario esistente che sarebbero significativamente differenti se lo strumento fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio (quali clausole più rigide, garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo o una maggiore copertura dei proventi) a causa delle variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;
c) variazioni significative degli indicatori di rischio di credito del mercato esterno per un particolare strumento finanziario o strumenti finanziari analoghi con la stessa vita attesa. Le variazioni degli indicatori del rischio di credito comprendono, senza limitarsi a questi:

i) lo spread creditizio;
ii) i prezzi del contratto di credit default swap per il mutuatario;
iii) il tempo durante il quale o la misura in cui il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria è stato inferiore al suo costo ammortizzato e
iv) altre informazioni di mercato relative al mutuatario, quali le variazioni del prezzo degli strumenti di debito e rappresentativi di capitale del mutuatario;

d) una variazione significativa, effettiva o attesa, del rating di credito esterno dello strumento finanziario;
e) un declassamento, effettivo o atteso, del rating di credito interno del mutuatario o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione del rischio di credito a livello interno. I rating di credito interni e il punteggio comportamentale interno sono più attendibili se abbinati ai rating esterni o sostenuti da studi sull'inadempimento;
f) variazioni sfavorevoli, esistenti o previste, delle condizioni economiche, finanziarie o commerciali che si ritiene possano provocare un cambiamento significativo della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti, come un aumento, effettivo o atteso, dei tassi di interesse o un aumento significativo, effettivo o atteso, dei tassi di disoccupazione;
g) una variazione significativa, effettiva o attesa, dei risultati operativi del mutuatario. Tra gli esempi figurano il calo dei ricavi o dei margini effettivi o attesi, l'aumento dei rischi operativi, la carenza di capitale circolante, la diminuzione della qualità delle attività, una maggiore leva di bilancio, una maggiore liquidità, problemi di gestione o cambiamenti dell'ambito di attività commerciale o della struttura organizzativa (come la cessazione di un settore dell'attività commerciale) che comportano una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti;
h) aumenti significativi del rischio di credito di altri strumenti finanziari dello stesso mutuatario;
i) una variazione significativa sfavorevole, effettiva o attesa, del contesto regolamentare, economico o tecnologico del mutuatario che comporti una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti, come il calo della domanda del prodotto commercializzato dal mutuatario a causa di un'evoluzione tecnologica;
j) variazioni significative del valore delle garanzie reali a sostegno del debito oppure della qualità delle garanzie di terzi o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari o, in alternativa, avere effetti sulla probabilità di inadempimento. Per esempio, se il valore della garanzia reale si riduce perché diminuiscono i prezzi delle abitazioni, in alcuni sistemi giuridici i mutuatari sono maggiormente incentivati a non rimborsare il mutuo;
k) una variazione significativa della qualità della garanzia fornita da un azionista (o dai genitori di un individuo) se l'azionista (o i genitori) è (sono) incentivato(i) ad evitare l'inadempimento con un'iniezione di capitale o di liquidità e ne ha (hanno) la capacità finanziaria;
l) variazioni significative, come la riduzione del sostegno finanziario da parte dell'entità capogruppo o di altre affiliate o una variazione significativa, effettiva o attesa, della qualità dello strumento di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari. Forme di miglioramento della qualità del credito o di supporto di credito prevedono che si tenga conto della situazione finanziaria del garante e/o, per gli interessi emessi in cartolarizzazioni, che si determini se gli interessi subordinati siano in grado di assorbire le perdite attese su crediti (per esempio, sui finanziamenti sottostanti al titolo);
m) variazioni attese nella documentazione relativa al finanziamento, in particolare una violazione attesa del contratto che può comportare clausole di deroga o modifica, esenzioni dal pagamento degli interessi, incrementi del tasso di interesse che richiedono ulteriori garanzie personali o reali, o altre modifiche del quadro contrattuale dello strumento;
n) variazioni significative del rendimento atteso e del comportamento del mutuatario, in particolare le variazioni dello stato dei pagamenti dei mutuatari nel gruppo (per esempio, un aumento nel numero atteso o dell'entità dei ritardi dei pagamenti contrattuali o aumenti significativi nel numero previsto di beneficiari di carte di credito che si prevede raggiungano o superino il loro limite massimo di credito o che si prevede paghino l'importo minimo mensile);
o) variazioni nell'approccio di gestione del credito dell'entità in relazione allo strumento finanziario; in altri termini, in base a indicatori emergenti di variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario, le prassi di gestione del rischio di credito dell'entità dovrebbero diventare più attive o essere incentrate sulla gestione dello strumento, in particolare con un controllo o un monitoraggio più intensi dello strumento o un intervento specifico dell'entità presso il mutuatario;
p) informazioni sul livello dello scaduto, in particolare la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11.

B5.5.18 In alcuni casi, le informazioni qualitative e le informazioni quantitative non statistiche disponibili possono essere sufficienti per stabilire che uno strumento finanziario ha soddisfatto il criterio per la rilevazione di un fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Ciò vuol dire che le informazioni non devono necessariamente provenire da un modello statistico o da un processo di rating del credito per stabilire se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario. In altri casi, l'entità può aver bisogno di prendere in considerazione altre informazioni, in particolare informazioni generate dai suoi modelli statistici o dai suoi processi di rating del credito. In alternativa, l'entità può basare la valutazione su entrambi i tipi di informazione, ossia fattori qualitativi che non vengono individuati attraverso il processo di rating interno e una specifica categoria di rating interno alla data di riferimento del bilancio che tiene conto delle caratteristiche del rischio di credito al momento della rilevazione iniziale, se entrambi i tipi di informazione sono rilevanti.

Presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni

B5.5.19 La presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 non è un indicatore assoluto del fatto che si debbano rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma si presume che sia il momento entro il quale le perdite attese lungo tutta la vita del credito debbano essere rilevate anche quando si utilizzano informazioni indicative degli sviluppi attesi (compresi i fattori macroeconomici a livello di portafoglio).

B5.5.20 L'entità può confutare tale presunzione, ma può farlo solo qualora abbia a disposizione informazioni ragionevoli e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni, ciò non rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario, ad esempio quando il mancato pagamento deriva da un errore amministrativo, anziché da difficoltà finanziarie del mutuatario, o l'entità ha accesso a dati storici attestanti che non vi è correlazione tra gli aumenti significativi del rischio di inadempimento e le attività finanziarie i cui pagamenti sono scaduti da più di 30 giorni, ma che tale correlazione sussiste quando i pagamenti sono scaduti da più di 60 giorni.

B5.5.21 L'entità non può far coincidere la tempistica degli aumenti significativi del rischio di credito e la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito con il momento in cui l'attività finanziaria è considerata deteriorata o con una definizione di inadempimento interna all'entità.

Strumenti finanziari con un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio

B5.5.22 Il rischio di credito di uno strumento finanziario è considerato basso ai fini del paragrafo 5.5.10 se lo strumento finanziario presenta un basso rischio di inadempimento, se il mutuatario ha una forte capacità di onorare i suoi obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali a breve termine e se variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche e commerciali a più lungo termine possono ridurre, ma non necessariamente ridurranno, la capacità del mutuatario di adempiere ai suoi obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio di credito quando si ritiene che abbiano un basso rischio di perdita soltanto in funzione del valore della garanzia reale e lo strumento finanziario senza tale garanzia reale non sarebbe considerato a basso rischio di credito. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio di credito per il solo fatto di avere un minor rischio di inadempimento rispetto ad altri strumenti finanziari dell'entità o rispetto al rischio di credito della giurisdizione in cui l'entità opera.

B5.5.23 Per determinare se uno strumento finanziario è a basso rischio di credito, l'entità può utilizzare i propri rating interni del rischio di credito o altre metodologie coerenti con una definizione globalmente condivisa di basso rischio di credito, che prendano in considerazione i rischi e il tipo di strumenti finanziari oggetto di valutazione. Un rating esterno investment grade è un esempio di strumento finanziario che può essere considerato a basso rischio di credito. Tuttavia, gli strumenti finanziari non devono necessariamente essere oggetto di rating esterno per essere considerati a basso rischio, ma dovrebbero comunque essere considerati a basso rischio di credito dal punto di vista dell'operatore di mercato dopo aver tenuto conto di tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario.

B5.5.24 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito non vengono rilevate per uno strumento finanziario per il solo fatto di averlo ritenuto uno strumento con un basso rischio di credito nel precedente esercizio e di ritenere che non abbia un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. In tal caso, l'entità deve determinare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale e se, di conseguenza, le perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.5.3.

B5.5.25 In alcune circostanze, la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria può portare all'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente secondo quanto previsto dal presente Principio. Quando la modifica dell'attività finanziaria comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente e la successiva rilevazione dell'attività finanziaria modificata, l'attività modificata è considerata una «nuova» attività finanziaria ai fini del presente Principio.

B5.5.26 Di conseguenza, nell'applicare all'attività finanziaria modificata le disposizioni in materia di riduzione di valore, la data della modifica deve essere trattata come la data della rilevazione iniziale di quell'attività finanziaria. In genere, ciò vuol dire valutare il fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi finché non sono soddisfatti i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito di cui al paragrafo 5.5.3. Tuttavia, in alcuni casi particolari conseguenti a una modifica che comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria, può esserci evidenza del fatto che l'attività finanziaria modificata è deteriorata al momento della rilevazione iniziale e, di conseguenza, l'attività finanziaria dovrebbe essere rilevata come attività finanziaria deteriorata originata. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in una situazione in cui è intervenuta una modifica sostanziale dell'attività compromessa che ha comportato l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria. In tal caso, è possibile che la modifica dia origine a una nuova attività finanziaria che è deteriorata al momento della rilevazione iniziale.

B5.5.27 Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o altrimenti modificati, ma l'attività finanziaria non è eliminata contabilmente, tale attività finanziaria non è automaticamente considerata a basso rischio di credito. L'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, tra cui informazioni storiche e indicative degli sviluppi attesi e una valutazione del rischio di credito lungo la vita attesa dell'attività finanziaria che comprende informazioni sulle circostanze che hanno portato alla modifica. Tra le prove che i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito non sono più soddisfatti si possono annoverare dati storici attestanti prestazioni di pagamento aggiornate e puntuali a fronte di clausole contrattuali modificate. In genere, il cliente dovrebbe dimostrare con costanza un buon comportamento di pagamento per un periodo di tempo prima che il rischio di credito sia considerato diminuito. Per esempio, dati storici attestanti pagamenti mancati o incompleti di norma non sarebbero cancellati per il solo fatto di aver effettuato un pagamento puntuale a seguito di una modifica delle clausole contrattuali.

Valutazione delle perdite attese su crediti

Perdite attese su crediti

B5.5.28 Le perdite attese su crediti sono una stima delle perdite su crediti (ossia il valore attuale di tutti i mancati incassi) ponderata in base alle probabilità lungo la vita attesa dello strumento finanziario. Il mancato incasso è la differenza tra i flussi finanziari dovuti all'entità conformemente al contratto e i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere. Poiché le perdite attese su crediti prendono in considerazione sia l'importo che la tempistica dei pagamenti, si verifica una perdita su crediti anche se l'entità si aspetta di essere pagata integralmente ma più tardi rispetto alla data stabilita contrattualmente.

B5.5.29 Per le attività finanziarie, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:

a) i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e
b) i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere.

B5.5.30 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti non utilizzati, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:

a) i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità se il titolare dell'impegno all'erogazione di finanziamenti utilizza il finanziamento e
b) i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere se il finanziamento è utilizzato.

B5.5.31 Le stime effettuate dall'entità delle perdite attese su crediti per gli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere coerenti con le aspettative di utilizzo di un dato impegno all'erogazione di finanziamenti, ossia prendere in considerazione la quota dell'impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio quando si stimano le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, e la quota di impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata durante la vita attesa dell'impegno all'erogazione di finanziamenti quando si stimano le perdite attese lungo tutta la vita del credito.

B5.5.32 Per un contratto di garanzia finanziaria, l'entità è tenuta a effettuare pagamenti solo in caso di inadempimento da parte del debitore conformemente alle clausole dello strumento che è garantito. Di conseguenza, gli incassi mancati sono i pagamenti attesi per rimborsare il titolare della perdita su crediti subita meno eventuali importi che l'entità si aspetta di ricevere dal titolare, dal debitore o da qualsiasi altra parte. Se l'attività è garantita nella sua integralità, la stima degli incassi mancati per un contratto di garanzia finanziaria sarà coerente con la stima degli incassi mancati per l'attività soggetta alla garanzia.

B5.5.33 Per l'attività finanziaria che è deteriorata alla data di riferimento del bilancio, ma che non è un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti come la differenza tra il valore contabile lordo dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria. Le rettifiche sono rilevate come utile o perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio.

B5.5.34 Quando si valuta un fondo a copertura perdite per crediti impliciti nei contratti di leasing, i flussi finanziari utilizzati per determinare le perdite attese su crediti dovrebbero essere coerenti con i flussi finanziari utilizzati per la valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16 Leasing.

B5.5.35 Per la valutazione delle perdite attese su crediti l'entità può avvalersi di espedienti pratici se sono compatibili con i principi di cui al paragrafo 5.5.17. Un esempio di espediente pratico è il calcolo delle perdite attese su crediti per i crediti commerciali utilizzando una matrice di accantonamento. L'entità si avvarrebbe della sua esperienza storica in materia di perdite su crediti (rettificate, se del caso, in conformità ai paragrafi B5.5.51-B5.5.52) per i crediti commerciali al fine di stimare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o le perdite attese lungo tutta la vita del credito sulle attività finanziarie pertinenti. Una matrice di accantonamento potrebbe, ad esempio, specificare tassi di copertura fissi in funzione del numero di giorni trascorsi da quando un credito commerciale è scaduto (per esempio, l'1 per cento se non è scaduto, il 2 per cento se è scaduto da meno di 30 giorni, il 3 per cento se è scaduto da più di 30 giorni ma meno di 90 giorni, il 20 per cento se è scaduto da 90-180 giorni ecc.). In funzione della varietà della sua clientela, l'entità si avvarrebbe di raggruppamenti appropriati se l'esperienza storica in materia di perdite su crediti dimostrasse una significativa differenza nei modelli di perdita per segmenti di clientela diversi. Esempi di criteri che potrebbero essere utilizzati per raggruppare le attività sono, tra gli altri, la regione geografica, il tipo di prodotto, il rating del cliente, la garanzia reale o l'assicurazione del credito commerciale e il tipo di cliente (per esempio, all'ingrosso o al dettaglio).

Definizione di inadempimento

B5.5.36 Il paragrafo 5.5.9 prescrive che, nel determinare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato in misura significativa, l'entità debba prendere in considerazione la variazione del rischio di inadempimento che si verifica dopo la rilevazione iniziale.

B5.5.37 Nel definire l'inadempimento ai fini della determinazione del rischio di inadempimento, l'entità deve applicare una definizione di inadempimento coerente con la definizione utilizzata ai fini della gestione del rischio di credito interno per lo strumento finanziario pertinente e prendere in considerazione indicatori qualitativi (per esempio, le clausole finanziarie), ove appropriato. Vi è tuttavia la presunzione relativa che l'inadempimento si verifichi se l'attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni, a meno che l'entità disponga di informazioni ragionevoli e dimostrabili per attestare che sia più appropriato adottare un criterio di inadempimento più tardivo. La definizione di inadempimento utilizzata per queste finalità deve essere applicata in modo coerente a tutti gli strumenti finanziari, a meno che si rendano disponibili informazioni in grado di dimostrare che, per un particolare strumento finanziario, è più appropriata un'altra definizione di inadempimento.

Periodo nell'arco del quale stimare le perdite attese su crediti

B5.5.38 In conformità al paragrafo 5.5.19, il periodo massimo nell'arco del quale valutare le perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, è il massimo periodo contrattuale durante il quale l'entità ha un'obbligazione contrattuale attuale a prorogare il credito.

B5.5.39 Tuttavia, in conformità con il paragrafo 5.5.20, alcuni strumenti finanziari comprendono sia una componente di prestito sia una componente di impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere il rimborso e annullare l'impegno non utilizzato non limita al periodo contrattuale di preavviso l'esposizione dell'entità a perdite su crediti. Ad esempio, le linee di credito revolving, come le carte di credito e lo scoperto, possono essere contrattualmente ritirate dal finanziatore anche con un solo giorno di preavviso. Nella pratica, tuttavia, i finanziatori continuano a prorogare il credito per un periodo di tempo più lungo e possono revocare la linea di credito soltanto dopo il verificarsi di un aumento del rischio di credito del mutuatario, nel qual caso potrebbe essere troppo tardi per evitare alcune o tutte le perdite attese su crediti. Tali strumenti finanziari hanno generalmente le seguenti caratteristiche, dovute alla natura dello strumento finanziario, al modo in cui gli strumenti finanziari sono gestiti e alla natura delle informazioni disponibili in merito ad aumenti significativi del rischio di credito:

a) gli strumenti finanziari non hanno una durata o un piano di rimborso prestabiliti e, di solito, sono caratterizzati da un breve termine contrattuale per l'annullamento (per esempio, un giorno);
b) la facoltà contrattuale di annullare il contratto non è esercitata nella normale gestione quotidiana dello strumento finanziario e il contratto può essere annullato soltanto quando l'entità viene a conoscenza di un aumento del rischio di credito a livello della linea di credito e
c) gli strumenti finanziari sono gestiti su base collettiva.

B5.5.40 Nel determinare il periodo per il quale si ritiene che l'entità sia esposta al rischio di credito ma le perdite attese su crediti non sarebbero attenuate dalla normale attività di gestione del rischio di credito dell'entità, quest'ultima dovrebbe considerare fattori quali dati storici ed esperienza circa:

a) il periodo durante il quale l'entità è stata esposta al rischio di credito per strumenti finanziari analoghi;
b) il lasso di tempo in capo al quale si verificano i relativi inadempimenti per strumenti finanziari analoghi a seguito di un aumento significativo del rischio di credito e
c) le attività di gestione del rischio di credito che l'entità prevede di mettere in atto una volta che il rischio di credito relativo allo strumento finanziario è aumentato, come la riduzione o la cancellazione dei limiti non utilizzati.

Risultati ponderati in base alle probabilità

B5.5.41 La finalità della stima delle perdite attese su crediti non è né stimare lo scenario peggiore (worst-case), né stimare lo scenario migliore (best-case). La stima delle perdite attese su crediti deve invece sempre inglobare sia la possibilità che si verifichi una perdita su crediti, sia la possibilità che non si verifichi una perdita su crediti, anche se l'esito più probabile è che non ci sia nessuna perdita su crediti.

B5.5.42 Il paragrafo 5.5.17, lettera a), prescrive che la stima delle perdite attese su crediti rifletta un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati; in pratica, può non esserci bisogno di un'analisi complessa. In alcuni casi può essere sufficiente un calcolo secondo un modello relativamente semplice, senza la necessità di numerose simulazioni di scenario dettagliate. Per esempio, le perdite su crediti medie di un ampio gruppo di strumenti finanziari con caratteristiche di rischio comuni può essere una stima ragionevole dell'importo ponderato in base alle probabilità. In altri casi, sarà probabilmente necessario individuare scenari che precisano l'importo e la tempistica dei flussi finanziari per specifici risultati e stimare quanto questi risultati siano probabili. In queste circostanze, le perdite attese su crediti devono riflettere almeno due risultati, in conformità al paragrafo 5.5.18.

B5.5.43 Per le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve stimare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario durante la sua durata di vita attesa. Le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi sono una parte delle perdite attese lungo tutta la vita del credito e rappresentano gli incassi mancati lungo tutta la vita del credito che si determineranno se un inadempimento si verifica nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (o entro un periodo più breve se la vita attesa di uno strumento finanziario è inferiore a 12 mesi), ponderati in base alle probabilità che si verifichi l'inadempimento. Pertanto, le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi non sono né perdite attese lungo tutta la vita del credito che l'entità subirà per strumenti finanziari che prevede diventino inadempienti nei 12 mesi successivi, né i mancati incassi che sono previsti per i 12 mesi successivi.

Valore temporale del denaro

B5.5.44 Le perdite attese su crediti devono essere attualizzate alla data di riferimento del bilancio, non alla data dell'inadempimento atteso o a un'altra data, utilizzando il tasso di interesse effettivo determinato al momento della rilevazione iniziale o un'approssimazione dello stesso. Se lo strumento finanziario ha un tasso di interesse variabile, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate utilizzando il tasso corrente d'interesse effettivo determinato in conformità al paragrafo B5.4.5.

B5.5.45 Per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate utilizzando il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, determinato al momento della rilevazione iniziale.

B5.5.46 Le perdite attese sui crediti impliciti nei contratti di leasing devono essere attualizzate utilizzando lo stesso tasso di sconto utilizzato nella valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16.

B5.5.47 Le perdite attese su crediti negli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere attualizzate utilizzando il tasso di interesse effettivo, o un'approssimazione dello stesso, da applicare al momento della rilevazione dell'attività finanziaria derivante dall'impegno all'erogazione di finanziamenti. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore, l'attività finanziaria che è rilevata a seguito di un utilizzo sull'impegno all'erogazione di finanziamenti deve essere trattata come una prosecuzione di tale impegno, anziché come un nuovo strumento finanziario. Le perdite attese su crediti per l'attività finanziaria devono pertanto essere valutate tenendo conto del rischio di credito iniziale dell'impegno all'erogazione di finanziamenti a partire dalla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile.

B5.5.48 Le perdite attese su crediti per i contratti di garanzia finanziaria o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti per i quali non è possibile determinare il tasso di interesse effettivo devono essere attualizzate applicando un tasso di sconto che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e i rischi specifici dei flussi finanziari, ma soltanto se e nella misura in cui i rischi sono presi in considerazione correggendo il tasso di sconto anziché i mancati incassi oggetto di attualizzazione.

Informazioni ragionevoli e dimostrabili

B5.5.49 Ai fini del presente Principio, per informazioni ragionevoli e dimostrabili si intendono le informazioni ragionevolmente disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi, comprese le informazioni sugli eventi passati, sulle condizioni correnti e sulle previsioni delle future condizioni economiche. Le informazioni disponibili ai fini dell'esposizione in bilancio sono considerate informazioni di cui si dispone senza eccessivi costi o sforzi.

B5.5.50 L'entità non è tenuta a includere le previsioni delle condizioni future lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario. Il grado di discrezionalità nella stima delle perdite attese su crediti dipende dalla disponibilità di informazioni dettagliate. All'aumentare del periodo oggetto della previsione corrispondono una diminuzione della disponibilità di informazioni dettagliate e un aumento del grado di discrezionalità insito nella stima delle perdite attese su crediti. La stima delle perdite attese su crediti non esige una stima dettagliata per i periodi che sono lontani nel futuro (per i quali l'entità può estrapolare proiezioni dalle informazioni dettagliate disponibili).

B5.5.51 L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni, ma deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi e che sono rilevanti per la stima delle perdite attese su crediti, compreso l'effetto dei pagamenti anticipati attesi. Le informazioni utilizzate devono comprendere fattori specifici del mutuatario, le condizioni economiche generali e una valutazione dell'evoluzione corrente e prevista delle condizioni alla data di riferimento del bilancio. L'entità può utilizzare diverse fonti di dati che possono essere sia interni (specifici dell'entità) che esterni. Possibili fonti di dati comprendono l'esperienza storica interna di perdite su crediti, rating interni, l'esperienza di perdite su crediti di altre entità, nonché rating esterni, relazioni e statistiche. Le entità che non hanno fonti di dati specifici dell'entità o non ne hanno a sufficienza possono avvalersi dell'esperienza di un gruppo di entità simili per strumenti finanziari confrontabili (o gruppi di strumenti finanziari).

B5.5.52 Le informazioni storiche costituiscono un riferimento o una base importante da cui partire per valutare le perdite attese su crediti. Tuttavia, l'entità deve rettificare i dati storici, quali l'esperienza di perdite su crediti, sulla base di dati correnti osservabili, al fine di riflettere gli effetti delle condizioni attuali e le previsioni delle condizioni future che non hanno avuto effetti sull'esercizio su cui si basano i dati storici e di eliminare gli effetti delle condizioni dell'esercizio passato che non sono rilevanti per i futuri flussi finanziari contrattuali. In alcuni casi, le migliori informazioni ragionevoli e dimostrabili potrebbero essere informazioni storiche non rettificate, a seconda della natura delle informazioni storiche e del momento in cui sono state calcolate, rapportate alle circostanze alla data di riferimento del bilancio e alle caratteristiche dello strumento finanziario in questione. Le stime delle variazioni nelle perdite attese su crediti dovrebbero riflettere ed essere coerenti con le variazioni dei relativi dati osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, prezzi immobiliari, prezzi delle merci, stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite su crediti sullo strumento finanziario o nel gruppo di strumenti finanziari e l'ampiezza di tali variazioni). L'entità deve rivedere regolarmente la metodologia e le ipotesi utilizzate per stimare le perdite attese su crediti per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute.

B5.5.53 Quando si utilizza l'esperienza storica di perdite su crediti nella stima delle perdite attese su crediti, è importante che l'informazione sui tassi storici di perdita su crediti si applichi a gruppi che sono definiti in modo coerente con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita su crediti sono stati osservati. Di conseguenza, il metodo utilizzato deve permettere a ogni gruppo di attività finanziarie di essere associato alle informazioni sull'esperienza passata di perdite su crediti in gruppi di attività finanziarie con caratteristiche di rischio simile e con dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti.

B5.5.54 Le perdite attese su crediti riflettono le aspettative proprie dell'entità sulle perdite su crediti. Tuttavia, nel tener conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi per stimare le perdite attese su crediti, l'entità dovrebbe anche considerare le informazioni di mercato osservabili sul rischio di credito del particolare strumento finanziario o di strumenti finanziari analoghi.

Garanzie reali

B5.5.55 Ai fini della valutazione delle perdite attese su crediti, la stima dei mancati incassi attesi deve riflettere i flussi finanziari attesi dalle garanzie reali e da altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che fanno parte delle clausole contrattuali e che l'entità non rileva separatamente. La stima dei mancati incassi attesi su uno strumento finanziario assistito da garanzia reale riflette l'importo e la tempistica dei flussi finanziari attesi dal pignoramento della garanzia reale meno i costi per l'ottenimento e la vendita della garanzia, indipendentemente dal fatto che il pignoramento sia probabile o no (ossia la stima dei flussi finanziari attesi tiene conto della probabilità di un pignoramento e dei flussi finanziari che potrebbero derivarne). Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi nell'analisi tutti i flussi finanziari attesi dal realizzo della garanzia reale, al di là della scadenza contrattuale del contratto. Eventuali garanzie reali ottenute a seguito di pignoramento non sono rilevate come attività separata dallo strumento finanziario garantito a meno che esse rispondano ai pertinenti criteri di rilevazione di un'attività nel presente o in altri Principi.

Riclassificazione delle attività finanziarie (sezione 5.6)

B5.6.1 Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al paragrafo 4.4.1, il paragrafo 5.6.1 prescrive che la riclassificazione sia applicata prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. Sia la categoria di valutazione al costo ammortizzato che la categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo richiedono che il tasso di interesse effettivo sia determinato al momento della rilevazione iniziale. Entrambe queste categorie di valutazione richiedono inoltre che le disposizioni in materia di riduzione di valore siano applicate nello stesso modo. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e viceversa:

a) la rilevazione degli interessi attivi non cambia e, pertanto, l'entità continua ad applicare il medesimo tasso di interesse effettivo;
b) la valutazione delle perdite attese su crediti non cambia, in quanto entrambe le categorie di valutazione applicano lo stesso approccio in materia di riduzione di valore. Tuttavia, se l'attività finanziaria è riclassificata dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella al costo ammortizzato, si rileverebbe un fondo a copertura perdite come rettifica del valore contabile lordo dell'attività finanziaria a partire dalla data di riclassificazione. Se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il fondo a copertura perdite sarebbe eliminato contabilmente (e pertanto non sarebbe più rilevato come rettifica del valore contabile lordo) per essere rilevato come un importo di riduzione di valore accumulato (di pari entità) nelle altre componenti di conto economico complessivo e presentato a partire dalla data di riclassificazione.

B5.6.2 Tuttavia, l'entità non è tenuta a rilevare separatamente gli interessi attivi o gli utili o le perdite per riduzione di valore per l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, il tasso di interesse effettivo è determinato in base al fair value (valore equo) dell'attività alla data di riclassificazione. Inoltre, ai fini dell'applicazione all'attività finanziaria della sezione 5.5 a partire dalla data di riclassificazione, quest'ultima è considerata come la data di rilevazione iniziale.

Utili e perdite (sezione 5.7)

B5.7.1 Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non è posseduto per negoziazione. Tale scelta è effettuata strumento per strumento (ossia, azione per azione). Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto. I dividendi su tali investimenti sono rilevati nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.6, a meno che il dividendo rappresenti chiaramente un recupero di parte del costo dell'investimento.

B5.7.1A A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, il paragrafo 4.1.2 A prescrive che l'attività finanziaria sia valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se le clausole contrattuali dell'attività finanziaria danno origine a flussi finanziari che sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e se l'attività è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita delle attività finanziarie. Questa categoria di valutazione rileva le informazioni nell'utile (perdita) di esercizio come se l'attività finanziaria fosse valutata al costo ammortizzato, mentre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo). Utili o perdite differenti rispetto a quelli o quelle che sono rilevati o rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità ai paragrafi 5.7.10-5.7.11, sono rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo. Quando tali attività finanziarie sono eliminate contabilmente, gli utili cumulati o le perdite cumulate precedentemente rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati o riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio. Ciò riflette gli utili o le perdite che sarebbero stati rilevati o sarebbero state rilevate nell'utile (perdita) di esercizio al momento dell'eliminazione contabile se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.

B5.7.2 L'entità applica lo IAS 21 alle attività e passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 e denominati in una valuta estera. A norma dello IAS 21, qualsiasi eventuale utile o perdita su cambi su attività e passività monetarie deve essere rilevato o rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Un'eccezione è rappresentata dall'elemento monetario designato come strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafo 6.5.11), o in una copertura di un investimento netto (cfr. paragrafo 6.5.13) o in una copertura di fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni di fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 (cfr. paragrafo 6.5.8).

B5.7.2A Ai fini della rilevazione degli utili e delle perdite su cambi secondo quanto previsto dallo IAS 21, l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A è trattata come elemento monetario. Di conseguenza, tale attività finanziaria è trattata come attività valutata al costo ammortizzato nella valuta estera. Le differenze di cambio sul costo ammortizzato sono rilevate nell'utile (perdita) di esercizio e le altre variazioni del valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.10.

B5.7.3 Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni di fair value (valore equo) di particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale. Questi investimenti non sono un elemento monetario. Di conseguenza, l'utile o la perdita presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 includono qualsiasi correlata componente di cambio.

B5.7.4 Se sussiste una relazione di copertura tra l'attività monetaria non derivata e la passività monetaria non derivata, le variazioni della componente di cambio relativa a tali strumenti finanziari sono presentate nell'utile (perdita) d'esercizio.

Passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

B5.7.5 Se l'entità designa la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, essa deve determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. Si verrebbe a creare o ad ampliare un'asimmetria contabile se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo comportasse un'asimmetria più vistosa nell'utile (perdita) d'esercizio rispetto a una situazione in cui detti importi fossero presentati nell'utile (perdita) di esercizio.

B5.7.6 Per stabilire quanto sopra, l'entità deve valutare se prevede che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione di fair value (valore equo) di un altro strumento finanziario valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Tale previsione deve basarsi sul rapporto economico tra le caratteristiche della passività e le caratteristiche dell'altro strumento finanziario.

B5.7.7 Quanto sopra viene stabilito al momento della rilevazione iniziale e non è oggetto di riesame. Ai fini pratici, l'entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a un'asimmetria contabile. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino. L'entità deve applicare la propria metodologia in modo coerente per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. L'entità può tuttavia utilizzare metodologie diverse quando esistono diversi rapporti economici fra le caratteristiche delle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari. L'IFRS 7 dispone che l'entità fornisca nelle note al bilancio informazioni qualitative sulla metodologia usata per stabilire quanto sopra.

B5.7.8 Se tale asimmetria si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare tutte le variazioni di fair value (valore equo), compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività, nell'utile (perdita) di esercizio. Se tale asimmetria non si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo.

B5.7.9 Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto.

B5.7.10 L'esempio che segue descrive una situazione in cui si verrebbe a creare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Un istituto di credito ipotecario concede prestiti ipotecari ai clienti e finanzia tali prestiti mediante la vendita di obbligazioni con caratteristiche corrispondenti (per esempio, esposizione, piano di rimborso, durata e valuta) sul mercato. Le clausole contrattuali del prestito consentono al mutuatario di rimborsare anticipatamente il prestito (ossia assolvere i propri obblighi nei confronti della banca) acquistando sul mercato l'obbligazione corrispondente al fair value (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. A fronte di tale diritto contrattuale di rimborso anticipato, se la qualità del credito dell'obbligazione peggiora (e, di conseguenza, il fair value (valore equo) della passività della banca ipotecaria diminuisce), anche il fair value (valore equo) del prestito dell'istituto di credito ipotecario diminuisce. La variazione di fair value (valore equo) dell'attività riflette il diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione sottostante al fair value (valore equo) (il quale, in questo esempio, è diminuito) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. Di conseguenza, gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (l'obbligazione) saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione corrispondente nel fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (il prestito). Se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo, si produrrebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, l'istituto di credito ipotecario è tenuto a presentare tutte le variazioni di fair value (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) di esercizio.

B5.7.11 Nell'esempio di cui al paragrafo B5.7.10, vi è un nesso contrattuale tra gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività e le variazioni di fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (come risultato del diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione al fair value (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario). Tuttavia, un'asimmetria contabile può verificarsi anche in assenza di un nesso contrattuale.

B5.7.12 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, un'asimmetria contabile non è causata unicamente dal metodo di valutazione che l'entità utilizza per determinare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività. Un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio si configurerebbe solo quando si ritenga che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (secondo la definizione dell'IFRS 7) siano compensati da variazioni di fair value (valore equo) di un altro strumento finanziario. Un'asimmetria derivante dal solo metodo di valutazione (per esempio, l'entità non isola le variazioni del rischio di credito della passività da talune altre variazioni del suo fair value (valore equo)] non influisce sulla determinazione disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8. Per esempio, l'entità può non isolare le variazioni del rischio di credito della passività dalle variazioni del rischio di liquidità. Se l'entità presenta l'effetto combinato di questi due fattori nelle altre componenti di conto economico complessivo, può verificarsi un'asimmetria in quanto le variazioni del rischio di liquidità possono essere incluse nella valutazione al fair value (valore equo) delle attività finanziarie dell'entità e la variazione complessiva di fair value (valore equo) di tali attività è presentata nell'utile (perdita) di esercizio. Tuttavia, tale asimmetria è causata dall'imprecisione della valutazione, non dalla compensazione descritta nel paragrafo B5.7.6 e, pertanto, non influisce sulla determinazione disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8. Significato di «rischio di credito» (paragrafi 5.7.7 e 5.7.8)

B5.7.13 L'IFRS 7 definisce il rischio di credito come «il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione». Il requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), si riferisce al rischio che l'emittente non riesca ad adempiere ai suoi obblighi su una determinata passività, non necessariamente correlato all'affidabilità creditizia dell'emittente. Per esempio, se l'entità emette una passività assistita da garanzia reale e una non assistita da garanzia reale, che sarebbero altrimenti identiche, il rischio di credito delle due passività sarà diverso, anche se sono emesse dalla stessa entità. Il rischio di credito delle passività assistite da garanzia reale sarà inferiore rispetto al rischio di credito delle passività non assistite da garanzia reale. Il rischio di credito della passività assistita da garanzia reale può essere prossimo allo zero.

B5.7.14 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), il rischio di credito si distingue dal rischio correlato al risultato specifico dell'attività. Il rischio correlato al risultato specifico dell'attività non è connesso al rischio che l'entità non adempia a una determinata obbligazione, ma piuttosto al rischio che una singola attività o un gruppo di attività rendano poco (o niente).

B5.7.15 Di seguito sono riportati esempi di rischio correlato al risultato specifico dell'attività:

a) la passività con un elemento valutativo in unità (unit-linking feature), secondo il quale l'importo dovuto agli investitori è contrattualmente determinato sulla base del rendimento di specifiche attività. L'effetto di tale elemento valutativo in unità sul fair value (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato specifico dell'attività, non il rischio di credito;
b) la passività emessa dall'entità strutturata con le seguenti caratteristiche: l'entità è isolata giuridicamente, per cui le sue attività sono separate a esclusivo beneficio dei suoi investitori, anche in caso di fallimento; l'entità non intraprende altre operazioni e le sue attività non possono essere ipotecate; gli importi sono dovuti agli investitori dell'entità solo se le attività separate generano flussi finanziari; pertanto, le variazioni di fair value (valore equo) della passività riflettono principalmente le variazioni di fair value (valore equo) delle attività; l'effetto del rendimento delle attività sul fair value (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato specifico dell'attività, non il rischio di credito.

Determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito

B5.7.16 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), l'entità deve determinare l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria o:

a) come l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato (cfr. paragrafi B5.7.17 e B5.7.18); o
b) utilizzando un metodo alternativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) della passività attribuibile a variazioni del rischio di credito di quest'ultima.

B5.7.17 Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo dello strumento finanziario di un'altra entità, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta o di un indice di prezzi o di tassi.

B5.7.18 Se le uniche variazioni rilevanti significative delle condizioni di mercato della passività sono le variazioni del tasso di interesse (di riferimento) osservato, l'ammontare di cui al paragrafo B.5.7.16, lettera a), può essere stimato come segue:

a) l'entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all'inizio dell'esercizio, utilizzando il fair value (valore equo) della passività e i flussi finanziari contrattuali della passività all'inizio dell'esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento) osservato all'inizio dell'esercizio, per arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;
b) poi, l'entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali della stessa alla fine dell'esercizio e un tasso di attualizzazione pari alla somma i) del tasso di interesse (di riferimento) osservato alla fine dell'esercizio e ii) della componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento determinata alla lettera a);
c) la differenza tra il fair value (valore equo) della passività alla fine dell'esercizio e l'importo determinato alla lettera b) è la variazione di fair value (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7, lettera a).

B5.7.19 L'esempio di cui al paragrafo B5.7.18 parte dall'ipotesi che le variazioni di fair value (valore equo) derivanti da fattori diversi dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse (di riferimento) osservati siano non significative. Tale metodo non sarebbe appropriato se le variazioni di fair value (valore equo) derivanti da altri fattori fossero significative. In questi casi, l'entità è tenuta a utilizzare un metodo alternativo che valuti più fedelmente gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo B5.7.16, lettera b)]. Ad esempio, se lo strumento considerato contiene un derivato incorporato, la variazione di fair value (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.7, lettera a).

B5.7.20 Come per tutte le valutazioni di fair value (valore equo), il metodo di valutazione adottato dall'entità per determinare la parte di cambiamento nel fair value della passività attribuibile alle variazioni del suo rischio di credito deve massimizzare l'utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo i dati non osservabili.