Questa appendice costituisce parte integrante del Principio.
AMBITO DI APPLICAZIONE (CAPITOLO 2)
B2.1 Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti «derivati climatici»). Se esulano dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi, tali contratti rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.
B2.2 Il presente Principio non cambia le disposizioni riguardanti i piani di benefici per dipendenti in conformità allo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione e gli accordi di royalty basati sul volume delle vendite o dei ricavi da servizi che sono disciplinati dall'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
B2.3 Talvolta, l'entità effettua quello che concepisce come un «investimento strategico» in strumenti rappresentativi di capitale emessi da un'altra entità, con l'intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo con l'entità nella quale l'investimento è effettuato. L'entità investitrice o joint venturer utilizza lo IAS 28 per determinare se il metodo di contabilizzazione del patrimonio netto debba essere applicato a tale investimento.
B2.4 B2.4 Il presente Principio si applica alle attività e passività finanziarie degli assicuratori diverse dai diritti e dalle obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), in quanto derivanti da contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17.
B2.5 I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come la garanzia, alcune forme di lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato [cfr. paragrafo 2.1, lettera e)]:
a) sebbene il contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 17 (cfr. paragrafo 7, lettera e), dell’IFRS 17), se il rischio trasferito è significativo l’emittente applica il presente Principio. Ciò nonostante, se l’emittente ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare ad essi il presente Principio o l’IFRS 17.
b) alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all’inadempienza del debitore nell’effettuare i pagamenti relativi all’attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio è la garanzia che prevede pagamenti in caso di variazioni di un rating di credito o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 17. Esse sono derivati e l’emittente vi applica il presente Principio;
c) se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di merci, l'emittente applica l'IFRS 15 ai fini della determinazione del momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla vendita di merci.
B2.6 L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di operazione, come i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio dell'emittente di solito include una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali disposizioni contabili.
RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE CONTABILE (CAPITOLO 3)
Rilevazione iniziale (sezione 3.1)
B3.1.1 Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 3.1.1, l'entità rileva tutti i diritti contrattuali e le obbligazioni relativi ai derivati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, rispettivamente come attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che il trasferimento dell'attività finanziaria sia contabilizzato come una vendita (cfr. paragrafo B3.2.14). Se il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria (cfr. paragrafo B3.2.15).
B3.1.2 Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 3.1.1:
a) i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passività quando l'entità diviene parte del contratto e, come conseguenza, ha il diritto legale a ricevere o l'obbligazione legale a pagare in contanti;
b) le attività da acquistare e le passività da sostenere come risultato di un impegno irrevocabile ad acquistare o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti abbia fornito la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, l'entità che riceve un ordine irrevocabile generalmente non rileva l'attività (e l'entità che trasmette l'ordine non rileva la passività) al momento dell'ordine ma, invece, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati siano stati spediti, consegnati o resi. Se l'impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio secondo quanto previsto dai paragrafi 2.4–2.7, il fair value (valore equo) netto è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno (cfr. paragrafo B4.1.30, lettera c)]. Inoltre, se l'impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come uno strumento coperto in una copertura di fair value (valore equo), ogni variazione nel fair value (valore equo) netto attribuibile al rischio coperto è rilevata come attività o passività dopo l'inizio della copertura (cfr. paragrafo 6.5.8, lettera b), e paragrafo 6.5.9);
c) il contratto forward che rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno, invece che alla data in cui avviene il regolamento. Quando l'entità diventa parte di un contratto forward, i fair value (valore equo) del diritto e dell'obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value (valore equo) netto del contratto forward è pari a zero. Se il fair value (valore equo) netto del diritto e dell'obbligazione non è zero, il contratto è rilevato come attività o passività;
d) i contratti di opzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) sono rilevati come attività o passività quando il possessore o il venditore diventa parte del contratto;
e) operazioni future programmate, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono attività e passività perché l'entità non è ancora parte del contratto.
Acquisto o vendita standardizzati delle attività finanziarie
B3.1.3 L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi B3.1.5 e B3.1.6. L'entità deve applicare lo stesso metodo in modo coerente per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie che sono classificate nello stesso modo in conformità con il presente Principio. A questo scopo le attività che devono essere obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio formano una categoria separata dalle attività designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati utilizzando l'opzione di cui al paragrafo 5.7.5 formano una categoria separata.
B3.1.4 Il contratto che richiede o permette il regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un contratto standardizzato. Tale contratto viene invece contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento.
B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna ad acquistare o vendere l'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve essere ricevuta e della passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) l'eliminazione contabile dell'attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla corrispondente passività non inizia a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento del titolo di proprietà.
B3.1.6 La data di regolamento è la data alla quale l'attività è consegnata all'entità o dall'entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione contabile dell'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione il giorno in cui è consegnata dall'entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, l'entità rileva qualsiasi variazione di fair value (valore equo) dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l'attività acquistata. In altre parole, la variazione di valore non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato; è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio per le attività classificate come attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; ed è rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo per le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità con il paragrafo 4.1.2 A e per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati conformemente al paragrafo 5.7.5.
Eliminazione contabile delle attività finanziarie (sezione 3.2)
B3.2.1 Il seguente diagramma di flusso illustra come si valuta se e in quale misura l'attività finanziaria è eliminata contabilmente.
Accordi in base ai quali l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (paragrafo 3.2.4, lettera b)].
B3.2.2 La situazione descritta nel paragrafo 3.2.4, lettera b), (l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari) si verifica, per esempio, se l'entità è un'amministrazione fiduciaria ed emette a favore degli investitori interessenze nei benefici delle attività finanziarie sottostanti che possiede e fornisce l'assistenza per tali attività finanziarie. In tale caso, le attività finanziarie soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3.2.5 e 3.2.6.
B3.2.3 Nell'applicare il paragrafo 3.2.5, l'entità potrebbe essere, per esempio, l'originatore dell'attività finanziaria, oppure potrebbe essere un gruppo che include una controllata che ha acquistato l'attività finanziaria e passa i flussi finanziari a investitori terzi non correlati.
Valutazione del trasferimento dei rischi e benefici della proprietà dei beni (paragrafo 3.2.6)
B3.2.4 Esempi di quando l'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:
a) la vendita incondizionata dell'attività finanziaria;
b) la vendita dell'attività finanziaria insieme all'opzione al riacquisto dell'attività finanziaria al suo fair value (valore equo) al momento del riacquisto; e
c) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente out of the money (ossia un'opzione che sia così out of the money che è altamente improbabile che sia in the money prima della scadenza).
B3.2.5 Esempi di quando l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:
a) l'operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto sia un prezzo fisso o il prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore;
b) l'accordo di prestito di titoli;
c) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un total return swap che ritrasferisca l'esposizione al rischio di mercato all'entità;
d) la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente in the money (ossia un'opzione che sia così in the money che è altamente improbabile sia out of the money prima della scadenza); e
e) la vendita di crediti a breve termine in cui l'entità garantisca di rimborsare al cessionario le perdite su crediti che è probabile si verifichino.
B3.2.6 Se l'entità determina che, a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, non rileva nuovamente l'attività trasferita in un esercizio futuro, a meno che riacquisti l'attività trasferita in una nuova operazione.
Valutazione del trasferimento del controllo
B3.2.7 L'entità non ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita. L'entità ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario non è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita. Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se è negoziata in un mercato attivo poiché il cessionario potrebbe riacquistare l'attività trasferita sul mercato se deve rendere l'attività all'entità. Per esempio, il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se essa è soggetta a un'opzione che permette all'entità di riacquistarla ma il cessionario può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato in caso di esercizio dell'opzione. Il cessionario non è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se l'entità mantiene tale opzione e il cessionario non può ottenere prontamente l'attività trasferita sul mercato se l'entità esercita la propria opzione.
B3.2.8 Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita soltanto se può vendere l'attività trasferita nella sua integralità a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l'imposizione di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa nella sostanza è in grado di fare il cessionario, non di quali diritti contrattuali il cessionario gode in merito a ciò che può fare con l'attività trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:
a) il diritto contrattuale di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per l'attività trasferita;
b) la capacità di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per tale ragione:
i) la capacità del cessionario di disporre dell'attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri (ossia deve essere una capacità unilaterale), e
ii) il cessionario deve essere in grado di disporre dell'attività trasferita senza avere bisogno di applicare condizioni restrittive o «legami» al trasferimento (per esempio condizioni sulle modalità di assistenza di un'attività in prestito o un'opzione che dia al cessionario il diritto di riacquistare l'attività).
B3.2.9 Il fatto che sia improbabile che il cessionario venda l'attività trasferita non significa, di per sé, che il trasferente abbia mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Tuttavia, se un'opzione put o una garanzia impedisce al cessionario di vendere l'attività trasferita, allora il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Per esempio, se l'opzione put o la garanzia ha un valore sufficiente, essa impedisce al cessionario di vendere l'attività trasferita perché il cessionario in pratica non la venderebbe a terzi senza applicare un'opzione simile o altre condizioni restrittive. Per contro, il cessionario manterrebbe l'attività trasferita in modo da ottenere i pagamenti a titolo della garanzia o opzione put. In queste circostanze il trasferente ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita.
Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile
B3.2.10 L'entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo del servizio di assistenza reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l'entità rinuncerebbe al termine o al trasferimento del contratto di servizio è attribuita all'attività o passività originata dal servizio. La parte dei pagamenti degli interessi a cui l'entità non rinuncerebbe è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Per esempio, se l'entità non rinunciasse ad alcun interesse al termine o al trasferimento del contratto di servizio, l'intero spread d'interesse è un credito su di un contratto strip per i soli interessi. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, i fair value (valore equo) dell'attività originata dal servizio e del credito su di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile del credito tra la parte dell'attività che è eliminata contabilmente e la parte che continua ad essere rilevata. Se non esistono specifiche commissioni per il servizio o la commissione da riceversi non si presume compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value (valore equo) per l'obbligo di servizio.
B3.2.11 Quando valuta il fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata e quello della parte che è eliminata contabilmente ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, l'entità applica le disposizioni per la valutazione del fair value (valore equo) di cui all'IFRS 13 in aggiunta al paragrafo 3.2.14.
Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile
B3.2.12 Quanto segue è un'applicazione del principio esposto al paragrafo 3.2.15. Se la garanzia fornita dall'entità per perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente come conseguenza del fatto che l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività trasferita continua ad essere rilevata nella sua integralità e il corrispettivo ricevuto è rilevato come passività.
Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite
B3.2.13 Gli esempi seguenti illustrano come l'entità valuta l'attività trasferita e la passività connessa secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.16.
Tutte le attività
a) Se la garanzia fornita dall'entità di rimborsare le perdite per inadempienze sull'attività trasferita impedisce all'attività trasferita di essere eliminata contabilmente nella misura del coinvolgimento residuo, l'attività trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra i) il valore contabile dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento che l'entità potrebbe dover rimborsare («l'importo della garanzia»). La passività connessa è inizialmente valutata all'importo della garanzia più il fair value (valore equo) della garanzia (che è normalmente il corrispettivo ricevuto per la garanzia). Successivamente, il fair value (valore equo) iniziale della garanzia è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando (o mentre) l'obbligazione è soddisfatta (conformemente ai principi dell'IFRS 15) e il valore contabile dell'attività è ridotto del fondo a copertura perdite.
Attività valutate al costo ammortizzato
b) Se l'obbligazione dell'opzione put venduta dall'entità o il diritto dell'opzione call posseduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al costo ammortizzato, la passività connessa è valutata al proprio costo (ossia il corrispettivo ricevuto) rettificato per l'ammortamento di eventuali differenze tra tale costo e il valore contabile lordo dell'attività trasferita alla data di scadenza dell'opzione. Per esempio, si supponga che il valore contabile lordo dell'attività alla data del trasferimento sia pari a CU98 e che il corrispettivo ricevuto sia CU95. Il valore contabile lordo dell'attività alla data dell'esercizio dell'opzione sarà pari a CU100. Il valore contabile iniziale della passività connessa è CU95 e la differenza tra CU95 e CU100 è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio secondo il criterio dell'interesse effettivo. Se l'opzione è esercitata, eventuali differenze tra il valore contabile della passività connessa e il prezzo di esercizio sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.
Attività valutate al fair value (valore equo)
c) Se il diritto dell'opzione call mantenuto dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), l'attività continua ad essere valutata al fair value (valore equo). La passività connessa è valutata i) al prezzo di esercizio dell'opzione meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è in o at the money, o ii) al fair value (valore equo) dell'attività trasferita meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della passività connessa assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) del diritto dell'opzione call. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante è CU80, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU95 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività connessa è CU75 (CU80 — CU5) e il valore contabile dell'attività trasferita è CU80 (ossia il suo fair value (valore equo)].
d) Se l'opzione put venduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), la passività connessa è valutata al prezzo di esercizio dell'opzione più il valore temporale dell'opzione. La valutazione dell'attività al fair value (valore equo) è limitata al minore tra il fair value (valore equo) e il prezzo di esercizio dell'opzione poiché l'entità non ha diritto ad aumenti nel fair value (valore equo) dell'attività trasferita che eccedano il prezzo di esercizio dell'opzione. Questo assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) dell'obbligazione dell'opzione put. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante è CU120, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU100 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della passività connessa è CU105 (CU100 + CU5) e il valore contabile dell'attività è CU100 (ossia il prezzo di esercizio dell'opzione).
e) Se un collar, nella forma di un'opzione call acquistata e di un'opzione put venduta, impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività al fair value (valore equo), l'entità continua a valutare l'attività al fair value (valore equo). La passività connessa è valutata in base i) alla somma del prezzo di esercizio dell'opzione call e del fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call, se l'opzione call è in o at the money, o ii) alla somma del fair value (valore equo) dell'attività e del fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call se l'opzione call è out of the money. La rettifica della valutazione della passività connessa assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e vendute dall'entità. Per esempio, si presuma che l'entità trasferisca un'attività finanziaria che è valutata al fair value (valore equo) mentre simultaneamente acquista un'opzione call con un prezzo di esercizio di CU120 e vende un'opzione put con un prezzo di esercizio pari a CU80. Si presuma anche che il fair value (valore equo) dell'attività sia CU100 alla data del trasferimento. Il valore temporale delle opzioni put e call è pari rispettivamente a CU1 e CU5. In questo caso, l'entità rileva un'attività di CU100 (il fair value (valore equo) dell'attività) e una passività di CU96 [(CU100 + CU1) — CU5). Questo dà un'attività netta del valore di CU4 che è il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e vendute dall'entità.
Tutti i trasferimenti
B3.2.14 Nella misura in cui il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non sono contabilizzati separatamente come derivati se la rilevazione del derivato e dell'attività trasferita o del derivato e della passività derivante dal trasferimento comporterebbe la doppia rilevazione degli stessi diritti o obbligazioni. Per esempio, il mantenimento di un'opzione call da parte del trasferente può impedire che il trasferimento delle attività finanziarie sia contabilizzato come vendita. In tale caso, l'opzione call non è rilevata separatamente come attività derivata.
B3.2.15 Nella misura in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria. Il cessionario elimina contabilmente la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il trasferente ha sia il diritto sia l'obbligazione di riacquistare il controllo dell'intera attività trasferita per un importo fisso (come in un contratto di riacquisto), il cessionario può valutare il proprio credito al costo ammortizzato se soddisfa i criteri di cui al paragrafo 4.1.2.
Esempi
B3.2.16 Gli esempi seguenti illustrano l'applicazione dei principi di eliminazione contabile del presente Principio.
a) Accordi di riacquisto e prestito di titoli. Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore o se è data in prestito con un accordo di restituzione al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se il cessionario ottiene il diritto di vendere o impegnare l'attività, il trasferente riclassifica l'attività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, per esempio, come attività data in prestito o credito per il riacquisto.
b) Accordi di riacquisto e prestito di titoli — attività che sono sostanzialmente le stesse. Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa, o sostanzialmente della stessa attività, a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, oppure se l'attività finanziaria è presa in prestito o data in prestito con un accordo che prevede di restituire la stessa o sostanzialmente la stessa attività al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
c) Accordi di riacquisto e prestito di titoli — diritto di sostituzione. Se l'accordo di riacquisto a un prezzo stabilito o a un prezzo pari al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, o l'operazione similare di prestito di titoli fornisce al cessionario il diritto di sostituire le attività che sono similari e di pari fair value (valore equo) all'attività trasferita alla data di riacquisto, l'attività venduta o data in prestito nel quadro dell'operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è eliminata contabilmente perché il trasferente mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
d) Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value (valore equo). Se l'entità vende l'attività finanziaria e mantiene soltanto il diritto di primo rifiuto a riacquistare l'attività trasferita al fair value (valore equo) se il cessionario successivamente la vende, l'entità elimina contabilmente l'attività perché ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
e) Operazione di vendita fittizia di titoli. Il riacquisto dell'attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte detto vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l'eliminazione contabile se l'operazione originaria soddisfaceva le condizioni per l'eliminazione contabile. Tuttavia, se l'accordo per la vendita dell'attività finanziaria è sottoscritto simultaneamente all'accordo per il riacquisto della stessa attività a un prezzo fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l'attività non è eliminata contabilmente.
f) Opzioni put e opzioni call profondamente in the money. Se l'attività finanziaria trasferita può essere richiamata dal trasferente e l'opzione call è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Analogamente, se l'attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e l'opzione put è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
g) Opzioni put e opzioni call profondamente out of the money. Se l'attività finanziaria trasferita è soggetta soltanto a un'opzione put profondamente out-of-the-money posseduta dal cessionario o a un'opzione call profondamente out-of-the-money posseduta dal trasferente, essa è eliminata contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
h) Attività prontamente reperibili soggette ad un'opzione call né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se l'entità possiede un'opzione call su un'attività che è prontamente reperibile sul mercato e l'opzione non è né profondamente in the money né profondamente out of the money, l'attività è eliminata contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che l'entità i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia, se l'attività non è prontamente reperibile sul mercato, l'eliminazione contabile è esclusa nella misura dell'importo dell'attività che è soggetta all'opzione call poiché l'entità ha mantenuto il controllo dell'attività.
i) Attività non prontamente reperibile soggetta ad un'opzione put venduta dall'entità che non è né profondamente in the money né profondamente out of the money. Se l'entità trasferisce un'attività finanziaria che non è prontamente reperibile sul mercato e vende un'opzione put che non è profondamente out of the money, l'entità non mantiene né trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà a causa dell'opzione put venduta. L'entità mantiene il controllo dell'attività se l'opzione put ha un valore sufficiente per evitare che il cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività continua ad essere rilevata nella misura del residuo coinvolgimento del trasferente (cfr. paragrafo B3.2.9). L'entità trasferisce il controllo dell'attività se l'opzione put non ha un valore sufficiente per impedire che il cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività è eliminata contabilmente.
j) Attività soggette a un'opzione put o call al fair value (valore equo) o a un accordo di riacquisto forward. Il trasferimento dell'attività finanziaria soggetta soltanto a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward che dispone di un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento del riacquisto comporta l'eliminazione contabile in conseguenza del trasferimento di sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
k) Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide. L'entità valuta il trasferimento dell'attività finanziaria che è soggetta a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward da regolare al netto in disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se l'entità non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, essa determina se ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Il fatto che l'opzione put o call o l'accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in disponibilità liquide non significa automaticamente che l'entità abbia trasferito il controllo (cfr. supra paragrafo B3.2.9 e lettere g), h) e i)].
l) Disposizione di annullamento. Una disposizione di annullamento è un'opzione (call) di riacquisto incondizionata che dà all'entità il diritto di riottenere le attività trasferite con alcune limitazioni. Se tale opzione fa sì che l'entità non mantenga né trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella misura dell'importo soggetto al riacquisto (supponendo che il cessionario non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante dal prestito delle attività sono CU100 000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato, ma il valore complessivo dei prestiti che potrebbero essere riacquistati non potrebbe superare CU10 000, CU90 000 dei prestiti soddisferebbero i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile.
m) Opzioni clean-up call (facoltà di richiamo generale delle attività). L'entità, che può essere il trasferente, che fornisce l'assistenza alle attività trasferite può detenere un'opzione clean-up call per l'acquisto delle attività trasferite residuali qualora il valore delle attività in essere scenda ad un determinato livello al quale il costo dell'assistenza di tali attività diviene oneroso rispetto ai proventi dell'assistenza. Se l'opzione clean-up call determina che l'entità non mantenga né ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà e il cessionario non può vendere le attività, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella misura dell'importo delle attività che sono soggette all'opzione call.
n) Interessenze mantenute subordinate e garanzie di credito. L'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito subordinando alcune o tutte le proprie interessenze mantenute nell'attività trasferita. In alternativa, l'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un importo specifico. Se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l'attività continua a essere rilevata nella sua integralità. Se l'entità mantiene alcuni, ma non sostanzialmente tutti, i rischi e i benefici della proprietà e ha mantenuto il controllo, l'eliminazione contabile è preclusa nella misura dell'importo di disponibilità liquide o di altre attività che l'entità potrebbe dover corrispondere.
o) Total return swap. L'entità può vendere un'attività finanziaria a un cessionario e sottoscrivere un total return swap con il cessionario, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti dall'attività sottostante sono trasferiti all'entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed eventuali aumenti o diminuzioni del fair value (valore equo) dell'attività sottostante sono assorbiti dall'entità. In tale caso l'eliminazione contabile di tutta l'attività è proibita.
p) Interest rate swap. L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso e contrarre un interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile basato su un importo nozionale che è pari al valore capitale dell'attività finanziaria trasferita. L'interest rate swap non preclude l'eliminazione contabile dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap non sono condizionati ai pagamenti effettuati sull'attività trasferita.
q) Amortising interest rate swap. L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso che è saldata nel tempo, e sottoscrivere un amortising interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l'importo nozionale dello swap si ammortizza così da essere uguale all'importo capitale dell'attività finanziaria trasferita in essere in qualsiasi momento, lo swap generalmente determinerebbe che l'entità mantenga il rischio sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l'entità o continua a rilevare l'attività trasferita nella sua integralità oppure continua a rilevarla nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Di converso, se l'ammortamento dell'importo nozionale dello swap non è correlato all'importo capitale in essere dell'attività trasferita, tale swap non comporterebbe che l'entità mantenga il rischio di pagamento anticipato sull'attività. Pertanto lo swap non precluderebbe l'eliminazione contabile dell'attività trasferita se i pagamenti sullo swap stesso non sono condizionati ai pagamenti di interessi per l'attività trasferita e lo swap non determina che l'entità mantenga alcun altro rischio e beneficio rilevante della proprietà dell'attività trasferita.
r) Svalutazione. L'entità non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali sull'attività finanziaria nella sua integralità o su parte di essa.
B3.2.17 Questo paragrafo illustra l'applicazione dell'approccio del coinvolgimento residuo quando il coinvolgimento residuo permane in una parte dell'attività finanziaria.
Si supponga che l'entità abbia un portafoglio di finanziamenti rimborsabili anticipatamente la cui cedola e tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo capitale e costo ammortizzato è CU10 000. L'entità conclude un'operazione in cui, in cambio di un pagamento di CU9 115, il cessionario ottiene il diritto a CU9 000 di eventuali riscossioni di capitale più l'interesse al 9,5 per cento su tale importo. L'entità mantiene il diritto a CU1 000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, più l'excess spread dello 0,5 per cento sul restante CU9 000 del capitale. Le riscossioni dei pagamenti anticipati sono ripartite tra l'entità e il cessionario proporzionalmente nel rapporto di 1:9, ma eventuali inadempienze sono dedotte dalla quota dell'entità di CU1 000 fino ad esaurimento della quota. Il fair value (valore equo) dei finanziamenti alla data dell'operazione è CU10 100 e il fair value (valore equo) dell'excess spread dello 0,5 per cento è CU40.
L'entità determina che ha trasferito alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (per esempio, il rischio di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (a causa dell'interessenza mantenuta subordinata) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l'approccio del coinvolgimento residuo.
Per applicare il presente Principio, l'entità analizza l'operazione come a) il mantenimento di un'interessenza di CU1 000 pienamente proporzionale, più b) la subordinazione di tale interessenza mantenuta per fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti.
L'entità calcola che CU9 090 (90 per cento × CU10 100) del corrispettivo ricevuto di CU9 115 rappresenta il corrispettivo per una quota pienamente proporzionale del 90 per cento. Ciò che rimane del corrispettivo ricevuto (CU25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento dell'interessenza mantenuta per fornire al cessionario lo strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti. Inoltre, l'excess spread dello 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito. Di conseguenza il corrispettivo totale ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito è CU65 (CU25 + CU40).
L'entità calcola l'utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo che i fair value (valore equo) separati della quota del 90 per cento trasferita e del 10 per cento mantenuta non siano disponibili alla data dell'operazione, l'entità ripartisce il valore contabile dell'attività come segue secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.14 dell'IFRS 9:
L'entità calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia CU90 (CU9 090 — CU9 000). Il valore contabile della quota mantenuta dall'entità è CU1 000.
Inoltre, l'entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti. Di conseguenza essa rileva un'attività di CU1 000 (l'importo massimo di flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività connessa di CU1 065 (che è l'importo massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia CU1 000 più il fair value (valore equo) della subordinazione di CU65).
Immediatamente dopo l'operazione, il valore contabile dell'attività è CU2 040 incluso CU1 000, che rappresenta il costo distribuito della quota mantenuta, e CU1 040, che rappresenta l'ulteriore coinvolgimento residuo dell'entità derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti (che include l'excess spread di CU40).
Negli esercizi successivi l'entità rileva il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del rischio di credito (CU65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l'interesse sull'attività contabilizzata secondo il criterio dell'interesse effettivo e rileva eventuali perdite per riduzione di valore sull'attività contabilizzata. Come esempio di quest'ultimo caso, si supponga che nell'anno seguente ci sia una perdita per riduzione di valore sui finanziamenti sottostanti pari a CU300. L'entità riduce l'attività rilevata di CU600 (CU300 relativi all'interessenza mantenuta e CU300 relativi all'ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite per riduzione di valore) e riduce la passività rilevata di CU300. Il risultato netto è un onere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per perdite per riduzione di valore pari a CU300.
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Eliminazione contabile delle passività finanziarie (sezione 3.3)
B3.3.1 La passività finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore: a) regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività finanziarie, beni o servizi; o b) è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal creditore (questa condizione può essere soddisfatta anche se il debitore ha dato una garanzia).
B3.3.2 Se l'emittente di uno strumento di debito riacquista lo strumento, il debito è estinto anche se l'emittente è un operatore sul mercato («market maker») dello strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.
B3.3.3 Il pagamento a terzi, inclusa una fiduciaria (trust), talune volte denominato «risoluzione di fatto», di per sé non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remissione legale.
B3.3.4 Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione e notifica al proprio creditore che la sua obbligazione di debito è stata assunta dal terzo, il debitore non elimina contabilmente l'obbligazione di debito, salvo sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo B3.3.1, lettera b). Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione di debito e ottiene una remissione legale dal proprio creditore, il debitore ha estinto il debito. Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito al terzo o direttamente al proprio creditore originario, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo.
B3.3.5 Sebbene la remissione legale, sia giuridica sia operata dal creditore, determini l'eliminazione contabile della passività, l'entità può rilevare una nuova passività se non sono soddisfatti i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile di cui ai paragrafi 3.2.1-3.2.23 per le attività finanziarie trasferite. Se tali criteri non sono soddisfatti, le attività trasferite non sono eliminate contabilmente, e l'entità rileva una nuova passività relativa alle attività trasferite.
B3.3.6 Per l'applicazione del paragrafo 3.3.2, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell'utile o della perdita connessi all'estinzione. Se lo scambio o la modifica non sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso del restante termine della passività modificata.
B3.3.7 In alcune circostanze, il creditore solleva il debitore dalla sua presente obbligazione di effettuare pagamenti, ma il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il debitore:
a) rileva una nuova passività finanziaria basandosi sul fair value (valore equo) della sua obbligazione relativa alla garanzia e
b) rileva un utile o una perdita in base alla differenza tra i) l'eventuale corrispettivo pagato e ii) il valore contabile della passività finanziaria originaria meno il fair value (valore equo) della nuova passività finanziaria.
CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO 4)
Classificazione delle attività finanziarie (sezione 4.1)
Modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie
B4.1.1 Il paragrafo 4.1.1, lettera a), impone all'entità di classificare le attività finanziarie sulla base del suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie, a meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. L'entità valuta se le sue attività finanziarie soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a), sulla base del modello di business quale determinato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate).
B4.1.2 Il modello di business dell'entità è determinato ad un livello che riflette il modo in cui gruppi di attività finanziarie sono gestiti collettivamente per perseguire un determinato obiettivo aziendale. Il modello di business dell'entità non dipende dalle intenzioni della dirigenza rispetto ad un singolo strumento. Di conseguenza questa condizione non configura un approccio strumento per strumento in materia di classificazione e dovrebbe essere stabilita a un livello più elevato di aggregazione. Tuttavia, la singola entità può avere più di un modello di business per la gestione dei suoi strumenti finanziari. Di conseguenza la classificazione non deve essere determinata a livello dell'entità che redige il bilancio. Per esempio, l'entità può detenere un portafoglio di investimenti che gestisce al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e un altro portafoglio di investimenti che gestisce a fini di negoziazione per realizzare le variazioni del fair value (valore equo). Analogamente, in alcuni casi, potrebbe essere opportuno suddividere un portafoglio di attività finanziarie in sotto-portafogli al fine di rispecchiare il livello al quale l'entità gestisce tali attività finanziarie. Ciò può accadere, per esempio, se l'entità origina o acquista un portafoglio di prestiti ipotecari e gestisce alcuni di tali prestiti con l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e altri con l'obiettivo di venderli.
B4.1.2A Il modello di business dell'entità riguarda il modo in cui l'entità gestisce le proprie attività finanziarie al fine di generare flussi finanziari. In altri termini, il modello di business dell'entità determina se i flussi finanziari deriveranno dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambi. Di conseguenza la valutazione non avviene sulla base di scenari che, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non sono destinati a verificarsi, come i cosiddetti scenari «worst case» o «stress case». Per esempio, se l'entità prevede di vendere un determinato portafoglio di attività finanziarie solo in uno scenario «stress case», tale scenario non influirà sulla valutazione del modello di business dell'entità per tali attività se tale scenario, in base a previsioni ragionevoli dell'entità, non è destinato a verificarsi. Il fatto che i flussi finanziari siano realizzati secondo modalità diverse da quelle previste dell'entità alla data della valutazione del modello di business (ad esempio, se l'entità vende un numero maggiore o minore di attività finanziarie rispetto a quanto previsto all'epoca della classificazione delle attività) non dà luogo ad un errore di un esercizio precedente nel bilancio dell'entità (cfr. IAS 8) né modifica la classificazione delle restanti attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business (cioè le attività che l'entità ha rilevato negli esercizi precedenti e possiede ancora) nella misura in cui l'entità abbia considerato tutte le significative informazioni che erano disponibili al momento della valutazione del modello di business. Tuttavia, quando l'entità valuta il modello di business per attività finanziarie di nuova creazione o acquisizione, essa deve prendere in considerazione informazioni sul modo in cui i flussi finanziari sono stati realizzati in passato, unitamente a tutte le altre informazioni significative.
B4.1.2B Il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie è un dato di fatto e non una semplice affermazione. Esso è, di regola, osservabile attraverso le attività che l'entità esercita per perseguire l'obiettivo del modello di business. L'entità dovrà valutare il suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie secondo il proprio giudizio e la valutazione non deve essere determinata da un singolo fattore o attività. L'entità deve invece considerare tutti gli elementi di prova significativi che sono disponibili alla data della valutazione. Tali prove significative comprendono tra l'altro:
a) le modalità di valutazione della performance del modello di business e delle attività finanziarie possedute nell'ambito del modello e le modalità della comunicazione della performance ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità;
b) i rischi che incidono sulla performance del modello di business (e delle attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business) e, in particolare, il modo in cui tali rischi sono gestiti e
c) le modalità di retribuzione dei dirigenti dell'impresa (per esempio, se la retribuzione è basata sul fair value (valore equo) delle attività gestite o sui flussi finanziari contrattuali raccolti).
Modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali
B4.1.2C Le attività finanziarie che sono possedute nell'ambito di un modello di business avente l'obiettivo di possedere attività al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali sono gestite per ottenere flussi finanziari raccogliendo i pagamenti contrattuali nell'arco della vita dello strumento. Ciò significa che l'entità gestisce le attività possedute nel portafoglio per raccogliere quei particolari flussi finanziari contrattuali (invece di gestire la redditività globale del portafoglio tramite sia il possesso che la vendita delle attività). Per determinare se i flussi finanziari verranno realizzati tramite la raccolta dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, è necessario considerare la frequenza, il valore e la tempistica delle vendite negli esercizi precedenti, le ragioni delle vendite e le aspettative riguardo alle vendite future. Tuttavia le vendite di per sé non determinano il modello di business e non possono pertanto essere considerate isolatamente. Le informazioni sulle vendite passate e le aspettative sulle vendite future forniscono indicazioni in merito al modo in cui è perseguito l'obiettivo dichiarato dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e, in particolare, al modo in cui i flussi finanziari sono realizzati. L'entità deve considerare le informazioni sulle vendite passate nel contesto delle ragioni di tali vendite e delle condizioni esistenti in quel momento rispetto alla situazione attuale.
B4.1.3 Sebbene l'obiettivo del modello di business dell'entità possa essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, l'entità non è tenuta a detenere la totalità di tali strumenti fino alla scadenza. Pertanto il modello di business dell'entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche in caso di vendite o previste future vendite di attività finanziarie.
B4.1.3A Il modello di business può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche se l'entità le vende in caso di aumento del loro rischio di credito. Per verificare se vi sia stato un aumento del rischio di credito delle attività, l'entità tiene conto delle informazioni ragionevoli e dimostrabili, anche prospettiche. Indipendentemente dalla loro frequenza e valore, le vendite a causa di un aumento del rischio di credito delle attività non sono incompatibili con un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, perché la qualità creditizia delle attività finanziarie è rilevante per la capacità dell'entità di raccogliere i flussi finanziari contrattuali. Le attività di gestione del rischio di credito che sono finalizzate a ridurre al minimo le potenziali perdite su crediti dovute al deterioramento del credito sono parte integrante di tale modello di business. La vendita di un'attività finanziaria perché non soddisfa più i criteri in materia di credito indicati nella politica d'investimento documentata dell'entità è un esempio di vendita dovuta ad un aumento del rischio di credito. Tuttavia, in assenza di una tale politica, l'entità può dimostrare in altri modi che la vendita è stata causata da un aumento del rischio di credito.
B4.1.3B Anche le vendite dovute ad altre ragioni, ad esempio la gestione del rischio di concentrazione del credito (senza un aumento del rischio di credito delle attività), possono essere coerenti con un modello di business avente l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. In particolare, tali vendite possono essere coerenti con un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se sono occasionali (anche se rilevanti in termini di valore) o irrilevanti in termini di valore, sia individualmente che complessivamente (anche se frequenti). Se un numero non così occasionale di tali vendite interessa un portafoglio e tali vendite sono più che irrilevanti in termini di valore (individualmente o complessivamente), l'entità deve valutare se e come tali vendite siano coerenti con l'obiettivo della raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a discrezione dell'entità non è pertinente ai fini della valutazione. L'aumento della frequenza o del valore delle vendite in un determinato periodo non è necessariamente incompatibile con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, a condizione che l'entità possa spiegare le ragioni delle vendite e dimostrare che esse non riflettono un cambiamento del modello di business dell'entità. Inoltre, le vendite potrebbero essere coerenti con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se esse hanno luogo in prossimità della scadenza delle attività finanziarie e i proventi delle cessioni corrispondono approssimativamente alla raccolta dei restanti flussi finanziari contrattuali.
Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire
B4.1.4 Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza relativa di tali fattori.
Esempio |
Analisi |
Esempio n. 1
L'entità possiede investimenti finalizzati alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fabbisogno di finanziamento dell'entità è prevedibile e la scadenza delle sue attività finanziarie è allineata al fabbisogno stimato dell'entità.
L'entità svolge attività di gestione del rischio di credito con l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite sui crediti. In passato le vendite hanno di norma avuto luogo in relazione ad aumenti del rischio di credito delle attività finanziarie a seguito dei quali tali attività non soddisfacevano più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento documentata dell'entità. Inoltre, si sono verificate vendite occasionali a seguito di esigenze di finanziamento impreviste.
Le relazioni ai dirigenti con responsabilità strategiche sono incentrate sulla qualità creditizia delle attività finanziarie e sul loro rendimento contrattuale. L'entità controlla altresì il fair value (valore equo) delle attività finanziarie, oltre ad altri dati.
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Sebbene l'entità tenga contro, fra l'altro, del fair value (valore equo) delle attività finanziarie dal punto di vista della liquidità (ossia l'importo in denaro che realizzerebbe se avesse bisogno di venderle), l'obiettivo dell'entità è il possesso delle attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Le vendite non sarebbero in contrasto con tale obiettivo se fossero in risposta ad un aumento del rischio di credito delle attività, ad esempio qualora le attività non soddisfino più i criteri in materia di credito specificati nella politica d'investimento documentata dell'entità. Anche le vendite occasionali motivate da un fabbisogno di finanziamento imprevisto (per esempio in uno scenario «stress case») non sarebbero in contrasto con tale obiettivo, anche se fossero rilevanti in termini di valore. |
Esempio n. 2
Il modello di business dell'entità è l'acquisto di portafogli di attività finanziarie, ad esempio finanziamenti. Tali portafogli possono o no comprendere attività finanziarie deteriorate.
Se il pagamento per i finanziamenti non avviene entro i termini previsti, l'entità tenta di realizzare i flussi finanziari contrattuali attraverso vari mezzi — per esempio contattando il debitore per posta, telefono o altri metodi. L'entità ha l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e non gestisce nessuno dei finanziamenti inclusi nel portafoglio con l'obiettivo di realizzare i flussi finanziari vendendoli.
In alcuni casi l'entità sottoscrive interest rate swap per modificare il tasso di interesse di determinate attività finanziarie incluse nel portafoglio da variabile a fisso.
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L'obiettivo del modello di business dell'entità è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
La stessa analisi varrebbe anche se l'entità non si aspettasse di ricevere tutti i flussi finanziari contrattuali (per esempio alcune delle attività finanziarie sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale).
Inoltre, il fatto che l'entità sottoscriva derivati per modificare i flussi finanziari del portafoglio non modifica di per sé il suo modello di business.
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Esempio n. 3
L'entità ha un modello di business avente l'obiettivo di erogare finanziamenti ai clienti e di venderli successivamente ad una società veicolo per le cartolarizzazioni. La società veicolo per le cartolarizzazioni emette strumenti destinati agli investitori.
L'entità che ha erogato i finanziamenti controlla la società veicolo per la cartolarizzazione e la include nel consolidamento.
La società veicolo per le cartolarizzazioni raccoglie i flussi finanziari contrattuali derivanti dai finanziamenti e li trasferisce ai propri investitori.
Si presume ai fini del presente esempio che i finanziamenti continuino a essere rilevati nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che non sono eliminati contabilmente dalla società veicolo per le cartolarizzazioni.
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Il gruppo consolidato ha erogato i finanziamenti con l'obiettivo del loro possesso finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
Tuttavia, l'entità che ha erogato i finanziamenti ha l'obiettivo di realizzare flussi finanziari sul portafoglio di finanziamenti mediante la loro vendita alla società veicolo per le cartolarizzazioni e pertanto ai fini del suo bilancio separato non si riterrebbe che gestisca tale portafoglio ai fini della raccolta dei flussi finanziari contrattuali
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Esempio n. 4
Un istituto finanziario possiede attività finanziarie per soddisfare il fabbisogno di liquidità in uno scenario «stress case» (per esempio, in caso di corsa agli sportelli per il prelievo dei depositi). L'entità non prevede di vendere tali attività, eccetto nei predetti casi.
Essa controlla la qualità creditizia delle attività finanziarie e il suo obiettivo nella loro gestione è la raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'entità valuta il rendimento delle attività sulla base degli interessi percepiti e delle perdite su crediti sostenute.
Tuttavia, essa controlla anche il fair value (valore equo) delle attività finanziarie dal punto di vista della liquidità, per garantire che l'importo in denaro realizzato se l'entità necessitasse di vendere le attività in uno scenario «stress case» sarebbe sufficiente a soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Periodicamente l'entità effettua vendite irrilevanti in termini di valore per dimostrare la liquidità delle attività finanziarie.
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L'obiettivo del modello di business dell'entità consiste nel possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
L'analisi non cambierebbe neppure se durante un precedente scenario «stress case» l'entità avesse effettuato vendite rilevanti in termini di valore per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Analogamente, vendite ricorrenti che sono irrilevanti in termini di valore non sono incompatibili con il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
Per contro, se l'entità possiede attività finanziarie per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità corrente e il conseguimento di tale obiettivo implica vendite frequenti che sono rilevanti in termini di valore, l'obiettivo del modello di business dell'entità non è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
Analogamente, se l'entità è obbligata dalla sua autorità di regolamentazione a vendere sistematicamente attività finanziarie per dimostrarne la liquidità e il valore delle attività vendute è rilevante, il modello di business dell'entità non è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a discrezione dell'entità non è pertinente ai fini dell'analisi.
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Modello di business il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie
B4.1.4 A L'entità può possedere attività finanziarie nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. In questo tipo di modello di business i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità hanno deciso che sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo del modello di business. Vi sono diversi obiettivi che possono essere coerenti con questo tipo di modello di business. Per esempio, l'obiettivo del modello di business può essere la gestione del fabbisogno di liquidità corrente, il mantenimento di un determinato profilo di interesse o l'allineamento della durata delle attività finanziarie e delle passività finanziate da tali attività. Per perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali ma venderà anche attività finanziarie. B4.1.4B Rispetto a un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, questo modello comporterà vendite più frequenti e di maggiore valore, poiché la vendita delle attività finanziarie è essenziale, e non secondaria, per il perseguimento dell'obiettivo del modello. Tuttavia, non esiste alcuna soglia di frequenza o di valore delle vendite che debbono verificarsi in questo modello di business, in quanto sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per il perseguimento del suo obiettivo. B4.1.4C Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza relativa di tali fattori.
Esempio |
Analisi |
Esempio n. 5
L'entità prevede di effettuare spese in conto capitale tra qualche anno. Essa investe le sue eccedenze di disponibilità liquide in attività finanziarie a breve e a lungo termine, in modo da poter finanziare le spese quando sarà necessario. Molte delle attività finanziarie hanno scadenza contrattuale oltre il periodo previsto dall'entità per l'investimento.
L'entità deterrà le attività finanziarie per raccogliere i flussi finanziari contrattuali e, quando si presenterà l'opportunità, le venderà per reinvestire i fondi in attività finanziarie con un rendimento più elevato.
I gestori responsabili del portafoglio sono retribuiti sulla base del rendimento complessivo generato dal portafoglio.
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L'obiettivo del modello di business è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'entità deciderà su base continuativa se il rendimento sia massimizzato dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o dalla vendita delle attività finanziarie, fin quando i fondi investiti diverranno necessari.
Per contro, si consideri che l'entità preveda un flusso finanziario in uscita tra cinque anni per finanziare spese in conto capitale e investa l'eccedenza di disponibilità liquide in attività finanziarie a breve termine. Quando gli investimenti giungono a scadenza, l'entità reinveste le disponibilità liquide in nuove attività finanziarie a breve termine. L'entità mantiene tale strategia fino al momento in cui i fondi sono necessari ed utilizza i proventi delle attività finanziarie giunte a scadenza per finanziare la spesa in conto capitale. Prima della scadenza si verificano solo vendite irrilevanti in termini di valore (a meno che vi sia un aumento del rischio di credito). L'obiettivo di questo diverso modello di business è il possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
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Esempio n. 6
Un istituto finanziario possiede attività finanziarie al fine di soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità corrente. L'entità tenta di ridurre al minimo i costi di gestione di tale fabbisogno e pertanto gestisce attivamente il rendimento del portafoglio. Tale rendimento consiste nei pagamenti contrattuali riscossi nonché negli utili e nelle perdite derivanti dalla vendita delle attività finanziarie. Di conseguenza l'entità possiede attività finanziarie per raccogliere i flussi finanziari contrattuali e vende attività finanziarie per reinvestire i proventi in attività finanziarie a più elevato rendimento o allinearle maggiormente alla durata delle sue passività. In passato questa strategia ha determinato vendite frequenti e di valore rilevante. Queste vendite sono destinate a continuare in futuro.
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L'obiettivo del modello di business è massimizzare il rendimento del portafoglio per soddisfare il fabbisogno corrente di liquidità e l'entità persegue tale obiettivo mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. In altri termini, sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per perseguire l'obiettivo del modello di business.
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Esempio n. 7
Un assicuratore possiede attività finanziarie al fine di finanziare le passività derivanti dai contratti assicurativi. L'assicuratore utilizza i proventi dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie per regolare le passività derivanti dai contratti assicurativi che giungono a scadenza. Al fine di garantire che i flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie siano sufficienti per regolare tali passività, l'assicuratore si impegna in un'attività rilevante di acquisto e di vendita su base regolare per riequilibrare il suo portafoglio di attività e per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità corrente.
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L'obiettivo del modello di business è il finanziamento delle passività derivanti dai contratti assicurativi. Al fine di perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglie i flussi finanziari contrattuali che giungono a scadenza e vende attività finanziarie per mantenere il profilo ricercato del portafoglio di attività. Pertanto, sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono essenziali per il perseguimento dell'obiettivo del modello di business.
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Altri modelli di business
B4.1.5 Le attività finanziarie sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se non sono possedute nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie (cfr. anche il paragrafo 5.7.5). Un modello di business che comporta la valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un modello in cui l'entità gestisce le attività finanziarie con l'obiettivo di realizzare flussi finanziari mediante la vendita delle attività. L'entità adotta decisioni in base ai fair value (valori equi) delle attività e gestisce le attività per realizzare tali fair value (valori equi). In questo caso, di norma l'obiettivo dell'entità determinerà una vivace attività di acquisto e di vendita. Anche se l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali mentre possiede le attività finanziarie, l'obiettivo di tale modello di business non può dirsi conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, essendo la raccolta di flussi finanziari contrattuali non essenziale bensì solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business.
B4.1.6 Il portafoglio di attività finanziarie che è gestito e il cui rendimento è valutato in base al fair value (valore equo) (come descritto al paragrafo 4.2.2, lettera b)] non è posseduto né per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali né sia per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che per la vendita delle attività finanziarie. L'entità si concentra principalmente sulle informazioni relative al fair value (valore equo) e utilizza tali informazioni per valutare il rendimento delle attività e prendere decisioni. Inoltre, un portafoglio di attività finanziarie che soddisfano la definizione di «possedute per negoziazione» non sono possedute per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali o per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali e per la vendita delle attività finanziarie. Per tali portafogli, la raccolta dei flussi finanziari contrattuali è solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di business. Di conseguenza tali portafogli di attività finanziarie devono essere valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire
B4.1.7 Il paragrafo 4.1.1, lettera b), stabilisce che l'entità deve classificare l'attività finanziaria sulla base delle caratteristiche dei suoi flussi finanziari contrattuali se essa è posseduta nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, a meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. A tal fine la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), prevede che l'entità determini se i flussi finanziari contrattuali dell'attività siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
B4.1.7A I flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire sono compatibili con un contratto base di concessione del credito. Nel contratto base di concessione del credito il corrispettivo per il valore temporale del denaro (cfr. paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9E) e il rischio di credito sono di solito gli elementi costitutivi più importanti dell'interesse. Tuttavia, in un contratto di questo tipo l'interesse può anche includere il corrispettivo per altri rischi associati al prestito di base (ad esempio, il rischio di liquidità) e costi (ad esempio i costi amministrativi) inerenti al possesso dell'attività finanziaria per un determinato periodo di tempo. Inoltre, l'interesse può includere un margine di profitto che è compatibile con un contratto base di concessione del credito. In circostanze economiche estreme, l'interesse può essere negativo, ad esempio se il possessore dell'attività finanziaria esplicitamente o implicitamente paga per il deposito del suo denaro per un determinato periodo di tempo (e la relativa commissione supera il corrispettivo che il possessore riceve per il valore temporale del denaro, il rischio di credito e altri rischi e costi relativi al prestito di base). Tuttavia, le clausole contrattuali che introducono l'esposizione a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali non collegata ad un contratto base di concessione del credito, come l'esposizione a variazioni dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale o delle merci, non danno origine a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'attività finanziaria originata o acquistata può essere un contratto base di concessione del credito, a prescindere dal fatto che si tratti di un prestito nella sua forma giuridica.
B4.1.7B Conformemente al paragrafo 4.1.3, lettera a), il capitale è il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia l'importo del capitale può cambiare durante la vita dell'attività finanziaria (per esempio, in caso di rimborsi del capitale).
B4.1 .8 L'entità deve valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire per la valuta in cui l'attività finanziaria è denominata.
B4.1.9 La leva finanziaria (leverage) è una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali di alcune attività finanziarie. Essa accresce la variabilità dei flussi finanziari contrattuali cosicché essi non possiedono le caratteristiche economiche dell'interesse. Opzioni a se stanti (stand-alone option), contratti forward e contratti swap costituiscono esempi di attività finanziarie comprendenti la leva finanziaria. Pertanto tali contratti non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e non possono essere successivamente valutati al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.
Corrispettivo per il valore temporale del denaro
B4.1.9A Il valore temporale del denaro è l'elemento dell'interesse che fornisce un corrispettivo per il solo decorso del tempo, non per altri rischi o costi relativi al possesso dell'attività finanziaria. Al fine di valutare se tale elemento fornisca un corrispettivo per il solo decorso del tempo, l'entità si avvale del proprio giudizio e considera fattori pertinenti come la valuta nella quale l'attività finanziaria è denominata e il periodo per il quale è fissato il tasso d'interesse.
B4.1.9B In alcuni casi, tuttavia, il valore temporale del denaro può essere modificato (ovvero imperfetto). Ciò accade, per esempio, se il tasso d'interesse dell'attività finanziaria è rideterminato periodicamente, ma la frequenza della rideterminazione non rispecchia la natura del tasso di interesse (ad esempio il tasso d'interesse è rivisto mensilmente sulla base di un tasso a un anno) o se il tasso di interesse dell'attività finanziaria è rideterminato periodicamente sulla base di una media di particolari tassi d'interesse a breve e a lungo termine. In tali casi l'entità deve valutare la modifica per determinare se i flussi finanziari contrattuali rappresentino esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. In alcuni casi l'entità può essere in grado di determinare quanto precede effettuando una valutazione qualitativa del valore temporale del denaro, mentre in altre circostanze può essere necessario eseguire una valutazione quantitativa.
B4.1.9C Nel valutare il valore temporale del denaro modificato, l'obiettivo è determinare in che misura i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali potrebbero differire dai flussi finanziari (non attualizzati) che si avrebbero se il valore temporale del denaro non fosse modificato (flussi finanziari di riferimento). Per esempio, se l'attività finanziaria in esame contiene un tasso d'interesse variabile che è rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un anno, l'entità dovrebbe raffrontare tale attività finanziaria a uno strumento finanziario con identiche clausole contrattuali e identico rischio di credito, salvo che il tasso di interesse variabile sia rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un mese. Se il valore temporale del denaro modificato dà luogo a flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali che differiscono significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Per determinare quanto precede, l'entità deve considerare l'effetto del valore temporale del denaro modificato in ciascun esercizio e, cumulativamente, per l'intera vita dello strumento finanziario. Il motivo per cui il tasso di interesse viene fissato in questo modo è irrilevante ai fini dell'analisi. Se è chiaro con poca o nessuna analisi che i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali dell'attività finanziaria all'esame potrebbero (o non potrebbero) differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'entità non deve effettuare la valutazione dettagliata.
B4.1.9D Nel valutare il valore temporale modificato del denaro, l'entità deve tener conto dei fattori che potrebbero incidere sui futuri flussi finanziari contrattuali. Per esempio, se l'entità valuta un'obbligazione con una durata di cinque anni e il tasso di interesse variabile è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso a cinque anni, l'entità non può concludere che i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire semplicemente perché la curva dei tassi d'interesse al momento della valutazione è tale che la differenza tra un tasso di interesse a cinque anni e un tasso di interesse a sei mesi non è significativa. Per contro, l'entità deve anche considerare se il rapporto tra il tasso d'interesse a cinque anni e il tasso d'interesse a sei mesi potrebbe variare nel corso della vita dello strumento cosicché i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali nel corso della vita dello strumento potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati). Tuttavia, l'entità deve considerare solo gli scenari ragionevolmente possibili e non ogni possibile ipotesi. Se l'entità stabilisce che i flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e pertanto non può essere valutata al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.
B4.1.9E In alcune giurisdizioni i tassi d'interesse sono fissati dal governo o da un'autorità di regolamentazione. Ad esempio, la regolamentazione dei tassi d'interesse da parte del governo può essere parte integrante di una più ampia politica macroeconomica o può essere introdotta per incoraggiare le entità ad investire in un determinato settore dell'economia. In alcuni di questi casi l'obiettivo del valore temporale del denaro non è fornire il corrispettivo per il solo decorso del tempo. Tuttavia, nonostante i paragrafi B4.1.9 A-B4.1.9D, il tasso di interesse regolamentato è considerato una proxy per il valore temporale del denaro ai fini dell'applicazione della condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se tale tasso fornisce un corrispettivo sostanzialmente coerente con il passare del tempo e non espone a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali che siano incompatibili con un contratto base di concessione del credito.
Clausole contrattuali che modificano la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali
B4.1.10 Se l'attività finanziaria contiene una clausola contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali (ad esempio se l'attività può essere rimborsata prima della scadenza o la sua durata può essere estesa), l'entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale clausola siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per determinare quanto sopra, l'entità deve valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che modificherebbero la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali. Per quanto la natura dell'evento contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore. Per esempio, si confronti uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se il debitore omette di effettuare un determinato numero di pagamenti con uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se uno specifico indice azionario raggiunge un dato livello. È più probabile nel primo caso che, a causa della relazione tra i mancati pagamenti e l'aumento del rischio di credito, i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata di vita dello strumento siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.18).
B4.1.11 Di seguito sono riportati esempi di clausole contrattuali che danno luogo a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire:
a) il tasso d'interesse variabile che costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo (il corrispettivo per il rischio di credito può essere determinato solo al momento della rilevazione iniziale e così può essere fissato) e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto;
b) una clausola contrattuale che consente all'emittente (ossia al debitore) di rimborsare anticipatamente uno strumento di debito o consente al possessore (ossia al creditore) di rimettere lo strumento di debito all'emittente prima della scadenza e l'ammontare del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente gli importi non pagati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e
c) una clausola contrattuale che consente all'emittente o al possessore di prorogare la durata contrattuale dello strumento di debito (ossia un'opzione di proroga) e le clausole dell'opzione di proroga si traducono durante il periodo di proroga in flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una ragionevole compensazione aggiuntiva per la proroga del contratto.
B4.1.12 Nonostante il paragrafo B4.1.10, l'attività finanziaria che soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se non fosse per una clausola contrattuale che consente (o impone) all'emittente il rimborso anticipato di uno strumento di debito o consente (o impone) al possessore di rimettere uno strumento di debito all'emittente prima della scadenza, può essere valutata al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (purché soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a)] se:
a) l'entità acquisisce o origina l'attività finanziaria con un premio o uno sconto sull'importo nominale contrattuale;
b) l'importo del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente l'importo nominale contrattuale e l'interesse contrattuale maturato (ma non pagato), che può comprendere una ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e
c) quando l'entità rileva inizialmente l'attività finanziaria, il fair value (valore equo) dell'elemento del pagamento anticipato è insignificante.
B4.1.12A Ai fini dell'applicazione dei paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b), a prescindere dall'evento o dalla circostanza che causa la risoluzione anticipata del contratto, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione per tale risoluzione anticipata. Ad esempio, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione quando decide di risolvere il contratto anticipatamente (o causa la risoluzione anticipata in altro modo).
B4.1.13 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.
Strumento |
Analisi |
Strumento A
Lo strumento A è un'obbligazione con una data di scadenza stabilita. I pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da rimborsare sono collegati all'indice d'inflazione della moneta in cui lo strumento è emesso. Il collegamento all'inflazione non ha un effetto di leva finanziaria e il capitale è protetto.
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I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Il collegamento dei pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire a un indice d'inflazione senza effetto di leva finanziaria ridetermina il valore temporale del denaro a un livello attuale. In altre parole, il tasso d'interesse sullo strumento riflette l'interesse reale. Pertanto gli importi degli interessi sono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.
Tuttavia, se i pagamenti di interessi sono stati indicizzati ad un'altra variabile come la performance del debitore (ad esempio il reddito netto del debitore) o un indice azionario, i flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (salvo che l'indicizzazione alla performance del debitore si traduca in un adeguamento che compensa il possessore solo per variazioni del rischio di credito dello strumento, cosicché i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi), in quanto i flussi finanziari contrattuali riflettono un rendimento che è incompatibile con un accordo base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.7 A).
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Strumento B
Lo strumento B è uno strumento a tasso di interesse variabile con una data di scadenza stabilita che permette al mutuatario di scegliere il tasso di interesse di mercato su base continuativa. Per esempio, a ogni data di rideterminazione del tasso di interesse il mutuatario può scegliere di pagare il LIBOR a tre mesi per un periodo di tre mesi o il LIBOR a un mese per un periodo di un mese.
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I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire fintanto che gli interessi versati durante la vita dello strumento costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito connesso allo strumento e altri rischi e costi di prestito di base, nonché il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7 A). Il fatto che il tasso di interesse LIBOR sia rideterminato durante la vita dello strumento non squalifica di per sé lo strumento.
Tuttavia, se il mutuatario può scegliere di pagare un tasso d'interesse a un mese che è rideterminato ogni tre mesi, il tasso d'interesse è rideterminato con una frequenza che non rispecchia la natura del tasso di interesse. Di conseguenza il valore temporale del denaro è modificato. Analogamente, se uno strumento ha un tasso d'interesse contrattuale basato su un periodo che può superare la vita residua dello strumento (per esempio, se uno strumento con una scadenza di cinque anni paga un tasso variabile che viene rideterminato periodicamente ma riflette sempre una durata quinquennale), il valore temporale del denaro è modificato, in quanto l'interesse da versare in ciascun periodo è scollegato dal periodo dell'interesse.
In tali casi l'entità deve valutare qualitativamente o quantitativamente i flussi finanziari contrattuali a fronte di quelli su uno strumento identico sotto tutti gli aspetti, salvo per la natura del tasso di interesse corrispondente al periodo dell'interesse, per determinare se i flussi finanziari sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ma cfr. paragrafo B4.1.9E per indicazioni sui tassi di interesse regolamentati).
Per esempio, nel valutare un'obbligazione con una durata di cinque anni che paga un tasso variabile che è rideterminato ogni sei mesi ma riflette sempre una durata di cinque anni, l'entità considera i flussi finanziari contrattuali di uno strumento che è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso di interesse a sei mesi ma che per il resto è identico.
La stessa analisi vale nel caso in cui il mutuatario può scegliere tra i vari tassi d'interesse pubblicati del mutuante (per esempio il mutuatario può scegliere tra il tasso d'interesse variabile a un mese e il tasso d'interesse variabile a tre mesi pubblicati dal mutuante).
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Strumento C
Lo strumento C è un'obbligazione con una data di scadenza stabilita che paga un tasso d'interesse di mercato variabile. Tale tasso è soggetto ad un cap.
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I flussi finanziari contrattuali:
a)sia di uno strumento che ha un tasso di interesse fisso
b)sia di uno strumento che ha un tasso di interesse variabile
costituiscono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire fintanto che l'interesse rappresenta il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito relativo allo strumento durante la vita dello strumento e altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7 A).
Di conseguenza uno strumento che è una combinazione di a) e b) (per esempio un'obbligazione con un interest rate cap) può avere flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Una siffatta clausola contrattuale può ridurre la variabilità dei flussi finanziari mediante la fissazione di un limite al tasso di interesse variabile (per esempio un cap o un floor) o aumentare la variabilità dei flussi finanziari in quanto il tasso fisso diventa variabile.
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Strumento D
Lo strumento D è un prestito con pieno diritto di rivalsa ed è assistito da una garanzia reale.
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Il fatto che un prestito con pieno diritto di rivalsa sia garantito non influisce di per sé sull'analisi della questione se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. |
Strumento E
Lo strumento E è emesso da una banca regolamentata e ha una data di scadenza stabilita. Lo strumento paga un tasso di interesse fisso e tutti i flussi finanziari contrattuali sono non-discrezionali.
Tuttavia, l'emittente è soggetto ad una legislazione che consente o impone all'autorità nazionale di risoluzione di addossare perdite ai possessori di determinati strumenti, compreso lo strumento E, in circostanze particolari. Per esempio, l'autorità nazionale di risoluzione ha il potere di ridurre l'importo nominale dello strumento E o di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'emittente se stabilisce che l'emittente versa in gravi difficoltà finanziarie, ha bisogno di capitale regolamentare aggiuntivo o è «in dissesto».
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Il possessore analizzerebbe le clausole contrattuali dello strumento finanziario per determinare se danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e di conseguenza sono compatibili con un accordo base di concessione del credito.
Tale analisi non prenderebbe in considerazione i pagamenti che si verificano solo a causa del potere dell'autorità nazionale di risoluzione di addossare le perdite ai possessori dello strumento E, in quanto tale potere, e i relativi pagamenti, non sono clausole contrattuali dello strumento finanziario.
Per contro, i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se le clausole contrattuali dello strumento finanziario consentono o impongono all'emittente o ad altra entità di addossare perdite al possessore (ad esempio riducendo l'importo nominale o convertendo lo strumento in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'emittente), purché le clausole contrattuali siano realistiche, anche se tale probabilità è remota.
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B4.1.14 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali che non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è esaustivo.
Strumento |
Analisi |
Strumento F
Lo strumento F è un'obbligazione convertibile in un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'emittente.
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Il possessore analizzerebbe l'obbligazione convertibile nella sua integralità.
I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire, in quanto riflettono un rendimento che è incompatibile con un accordo base di concessione del credito (cfr. paragrafo B4.1.7 A). In altri termini, il rendimento è collegato al valore del capitale dell'emittente.
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Strumento G
Lo strumento G è un prestito che paga un tasso di interesse variabile inverso (ossia il tasso di interesse è inversamente proporzionale ai tassi di interesse di mercato).
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I flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
Gli importi degli interessi non costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.
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Strumento H
Lo strumento H è uno strumento perpetuo, ma l'emittente può redimere lo strumento in qualsiasi momento e pagare al possessore l'importo nominale maggiorato degli interessi maturati. Lo strumento H paga un tasso d'interesse di mercato, ma il pagamento dell'interesse può essere effettuato solo se l'emittente è in grado di restare solvente subito dopo. L'interesse differito non matura interesse aggiuntivo.
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I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, in quanto l'emittente può essere tenuto a differire i pagamenti degli interessi e su tali importi differiti non vengono maturati ulteriori interessi. Pertanto gli importi degli interessi non costituiscono il corrispettivo per il valore temporale del denaro sull'importo del capitale da restituire.
Qualora sugli importi differiti maturassero interessi, i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
Il fatto che lo strumento H sia perpetuo non significa di per sé che i flussi finanziari contrattuali non siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. In effetti uno strumento perpetuo ha opzioni di proroga (multiple) continuative. Tali opzioni possono tradursi in flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire se i pagamenti di interessi sono obbligatori e devono essere versati in perpetuo.
Inoltre, il fatto che lo strumento H sia redimibile non significa che i flussi finanziari contrattuali non siano versamenti di capitale e interessi sull'importo del capitale da restituire, a meno che esso sia redimibile a un importo che non rispecchia sostanzialmente il pagamento del capitale da restituire e degli interessi su tale importo. Anche se l'importo redimibile comprende un importo che compensa ragionevolmente il possessore per la risoluzione anticipata dello strumento, i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.12).
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B4.1.15 In alcuni casi l'attività finanziaria può generare flussi finanziari contrattuali che sono descritti come capitale e interesse, ma tali flussi non rappresentano il pagamento del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire come descritto al paragrafo 4.1.2, lettera b), al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), e al paragrafo 4.1.3 del presente Principio.
B4.1.16 È questo il caso se l'attività finanziaria rappresenta un investimento in particolari attività o flussi finanziari e di conseguenza i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per esempio, se le clausole contrattuali stabiliscono che i flussi finanziari dell'attività finanziaria aumentino in caso di incremento del numero di automobilisti che utilizzano una determinata strada a pedaggio, tali flussi finanziari contrattuali sono incompatibili con un contratto base di concessione del credito. Di conseguenza lo strumento non soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Rientra in questa categoria il caso in cui il credito vantato dal creditore può essere fatto valere solo in relazione a determinate attività del debitore o ai flussi finanziari derivanti da determinate attività (per esempio un'attività finanziaria senza diritto di rivalsa).
B4.1.17 Tuttavia il fatto che l'attività finanziaria sia senza diritto di rivalsa non impedisce di per sé necessariamente che essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). In tali situazioni il creditore è tenuto a valutare («look through») le particolari attività o i particolari flussi finanziari sottostanti per determinare se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria oggetto di classificazione siano pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Se le clausole dell'attività finanziaria danno luogo ad altri flussi finanziari o limitano i flussi finanziari in modo incompatibile con la loro classificazione come pagamenti di capitale e interessi, l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b). Il fatto che le attività sottostanti siano attività finanziarie o attività non finanziarie non influisce di per sé sulla valutazione.
B4.1.18 Una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria qualora possa avere solo un effetto de minimis sui flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. Per determinare quanto precede, l'entità deve considerare il possibile effetto della caratteristica dei flussi finanziari contrattuali in ciascun esercizio e cumulativamente per l'intera vita dello strumento finanziario. Inoltre, se una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali può avere un effetto sui flussi finanziari contrattuali che è più che de minimis (in un unico esercizio o cumulativamente), ma tale caratteristica non è realistica, essa non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria. La caratteristica dei flussi finanziari non è realistica se influisce sui flussi finanziari contrattuali dello strumento soltanto al verificarsi di un evento estremamente raro, molto insolito e molto improbabile.
B4.1.19 In quasi ogni operazione di prestito lo strumento del creditore è classificato in relazione agli strumenti degli altri creditori del debitore. Lo strumento che è subordinato ad altri strumenti può generare flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se il mancato pagamento del debitore è una violazione del contratto e il possessore ha il diritto contrattuale di ricevere gli importi non rimborsati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire anche in caso di fallimento del debitore. Per esempio, si può considerare che il credito commerciale in base al quale il creditore è classificato come creditore generale generi pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. È questo il caso anche se alcuni prestiti erogati al debitore sono assistiti da garanzia reale e pertanto in caso di fallimento il relativo creditore godrebbe di diritti prioritari sulla garanzia reale rispetto al creditore generale, in quanto tale fatto non pregiudica il diritto contrattuale del creditore generale al capitale non rimborsato e ad altri importi dovuti.
Strumenti legati contrattualmente
B4.1.20 In alcuni tipi di operazioni l'emittente può dare priorità ai pagamenti ai possessori di attività finanziarie utilizzando strumenti multipli legati contrattualmente che creano concentrazioni di rischio di credito (tranche). Ogni tranche ha un grado di subordinazione che specifica l'ordine in cui i flussi finanziari generati dall'emittente sono assegnati alla tranche. In tali situazioni i possessori di una tranche hanno il diritto ai pagamenti del capitale e degli interessi sull'importo del capitale da restituire soltanto se l'emittente genera flussi finanziari sufficienti per soddisfare le tranche di rango superiore.
B4.1.21 In tali operazioni i flussi finanziari della tranche hanno caratteristiche tali da poter essere considerati pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire solo se:
a) le clausole contrattuali della tranche oggetto di classificazione (senza valutazione (look through) del gruppo sottostante di strumenti finanziari) danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ad esempio il tasso di interesse sulla tranche non è collegato a un indice di merci);
b) i flussi finanziari del gruppo sottostante di strumenti finanziari hanno le caratteristiche di cui ai paragrafi B4.1.23 e B4.1.24 e
c) l'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari inerenti alla tranche è pari o inferiore all'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari (per esempio il rating di credito della tranche oggetto di classificazione è pari o superiore al rating di credito che si applicherebbe ad un'unica tranche che ha finanziato il gruppo sottostante di strumenti finanziari).
B4.1.22 Mediante l'approccio «look through» l'entità deve arrivare a individuare il gruppo sottostante di strumenti che creano i flussi finanziari (anziché trasmetterli). È questo il gruppo sottostante di strumenti finanziari.
B4.1.23 Il gruppo sottostante deve contenere uno o più strumenti che generano flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
B4.1.24 Il gruppo sottostante di strumenti può altresì includere strumenti che:
a) riducono la variabilità dei flussi finanziari degli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23 e, quando combinati con gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23, si traducono in flussi finanziari consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (per esempio un interest rate cap o floor o un contratto che riduce il rischio di credito su alcuni o tutti gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23); o
b) allineano i flussi finanziari delle tranche ai flussi finanziari del gruppo di strumenti sottostanti di cui al paragrafo B4.1.23 per appianare le differenze relative esclusivamente a:
i) tasso di interesse (fisso o variabile);
ii) valuta in cui i flussi finanziari sono denominati, compresa l'inflazione in tale valuta; o
iii) tempistica dei flussi finanziari.
B4.1.25 Se uno strumento del gruppo non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.23 o B4.1.24, la condizione di cui al paragrafo B4.1.21, lettera b), non è soddisfatta. Nell'eseguire tale valutazione, può non essere necessaria un'analisi dettagliata del gruppo strumento per strumento. Tuttavia, l'entità deve avvalersi del proprio giudizio ed eseguire un'analisi sufficiente a determinare se gli strumenti del gruppo soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24 (cfr. anche il paragrafo B4.1.18 per indicazioni sulle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali aventi solo un effetto «de minimis»).
B4.1.26 Se il possessore non è in grado di valutare le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 al momento della rilevazione iniziale, la tranche deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Se il gruppo sottostante di strumenti può variare dopo la rilevazione iniziale in modo tale da non soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la tranche non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 e deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se il gruppo sottostante contiene strumenti che sono garantiti da attività che non soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la capacità di prendere possesso di tali attività non deve essere presa in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, a meno che l'entità abbia acquisito la tranche con l'intenzione di controllare le garanzie.
Opzione di designare l'attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (sezioni 4.1 e 4.2)
B4.1.27 Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.5 e 4.2.2, il presente Principio permette all'entità di designare un'attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe) al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti.
B4.1.28 La decisione dell'entità di designare un'attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è simile a una scelta di principio contabile (sebbene, a differenza di una scelta di principio contabile, non sia necessario applicarla coerentemente a tutte le operazioni similari). Quando l'entità ha tale possibilità di scelta, il paragrafo 14, lettera b), dello IAS 8 stabilisce che il principio contabile prescelto comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti di operazioni, altri eventi e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico o sui flussi finanziari dell'entità. Ad esempio, nel caso della designazione di una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il paragrafo 4.2.2 indica le due circostanze in cui l'obbligo di informazioni più rilevanti sarà soddisfatto. Di conseguenza per poter scegliere tale designazione in conformità con il paragrafo 4.2.2, l'entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due circostanze seguenti (o in entrambe).
La designazione elimina o riduce significativamente un'asimmetria contabile
B4.1.29 La valutazione di un'attività o passività finanziaria e la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono determinate dalla classificazione dell'elemento e dal fatto che l'elemento sia o meno parte di una relazione di copertura designata. Tali disposizioni possono creare un'incoerenza nella valutazione o rilevazione (talvolta definita «asimmetria contabile») quando, per esempio, in assenza di una designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria è classificata come successivamente valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e una passività che l'entità considera collegata è invece valutata successivamente al costo ammortizzato (con le variazioni del fair value (valore quo) non rilevate). In tali circostanze l'entità può concludere che il suo bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l'attività che la passività fossero valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
B4.1.30 Gli esempi che seguono mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi l’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.1.5 o al paragrafo 4.2.2, lettera a):
a) l’entità ha contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 la cui valutazione incorpora informazioni attuali e attività finanziarie che considera correlate e che sarebbero altrimenti valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato;
b) l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso d'interesse, che dà origine a variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) che tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia i derivati o quelli classificati come posseduti per negoziazione). Potrebbe anche verificarsi che i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura non siano soddisfatti, per esempio in quanto non sono soddisfatti i requisiti per l'efficacia della copertura di cui al paragrafo 6.4.1;
c) l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso di interesse, da cui derivano variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) tendenti a compensarsi, e che non soddisfano i criteri di ammissibilità per la designazione come strumento di copertura in quanto non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una significativa incoerenza nella rilevazioni degli utili e delle perdite. Per esempio, l'entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti attraverso l'emissione di obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi. Se, inoltre, l'entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni ma raramente, se non mai, acquista e vende i finanziamenti, rilevando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio elimina l'incoerenza nei tempi di rilevazione degli utili e delle perdite che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e dalla rilevazione di un utile o una perdita ogniqualvolta che l'obbligazione è riacquistata.
B4.1.31 In casi analoghi a quelli descritti al paragrafo precedente la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non altrimenti valutate può eliminare o ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l'entità non è tenuta ad aver negoziato contemporaneamente tutte le attività e passività che danno origine a un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della rilevazione iniziale e in quel momento ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino.
B4.1.32 Non sarebbe accettabile designare al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che danno luogo ad un'incoerenza, se così facendo non si elimina o non si riduce significativamente l'incoerenza e quindi non si ottengono informazioni più rilevanti. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie similari se ciò consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) dell'incoerenza. Per esempio, si ipotizzi che l'entità abbia un certo numero di passività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU100 e un numero di attività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU50 ma che sono valutate diversamente. L'entità può ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione designando, al momento della rilevazione iniziale, tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale complessivo di CU45) al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere applicata soltanto a uno strumento finanziario nella sua integralità, l'entità di questo esempio deve designare una o più passività nella loro integralità. Essa non potrebbe designare una componente della passività (per esempio, variazioni di valore attribuibili soltanto a un fattore di rischio, come le variazioni del tasso di interesse di riferimento) o una quota (ovvero una percentuale) della passività.
Un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al fair value (valore equo)
B4.1.33 L'entità può gestire e valutare il rendimento di un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie in modo tale che la valutazione di tale gruppo al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio consenta di ottenere informazioni più rilevanti. In questa circostanza, l'attenzione si concentra sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.
B4.1.34 Per esempio, l'entità può utilizzare questa condizione per designare le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.2.2, lettera b), e ha attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair value (valore equo) in conformità con una politica documentata di gestione delle attività e delle passività. Un esempio potrebbe essere quello dell'entità che abbia emesso «prodotti strutturati» contenenti multipli derivati incorporati e che gestisca i rischi risultanti in base al fair value (valore equo) utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati.
B4.1.35 Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento del gruppo di strumenti finanziari in esame. Di conseguenza (subordinatamente al requisito della designazione al momento della rilevazione iniziale) l'entità che designa le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base di questa condizione deve anche designare così tutte le passività finanziarie idonee che sono gestite e valutate insieme.
B4.1.36 La documentazione della strategia dell'entità non deve essere necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b). Tale documentazione non è richiesta per ogni singolo elemento, ma può essere presentata in base al portafoglio complessivo. Per esempio, se il sistema di gestione della performance di un comparto, come approvato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento, non è richiesta altra documentazione per dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b).
Derivati incorporati (sezione 4.3)
B4.3.1 Quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido contenente un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi i derivati incorporati, valuti se è necessario che siano separati dal contratto primario e, per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
B4.3.2 Se un contratto primario non ha una scadenza stabilita o predeterminata e rappresenta un'interessenza residua nelle attività nette dell'entità, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato dovrebbe avere le caratteristiche di capitale relative alla stessa entità per considerarsi strettamente correlato. Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno strumento di debito.
B4.3.3 Il derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o swap incorporato) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un fair value (valore equo) pari a zero alla rilevazione iniziale. Il derivato incorporato basato su opzioni (quali l'opzione incorporata put, call, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite dell'elemento opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento primario corrisponde all'importo residuo dopo la separazione del derivato incorporato.
B4.3.4 Generalmente, derivati incorporati multipli in un contratto ibrido singolo sono trattati come un singolo derivato incorporato composto. Tuttavia i derivati incorporati che sono classificati come rappresentativi di capitale (cfr. IAS 32) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati come attività o passività. Inoltre, se un contratto ibrido ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si riferiscono a diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l'uno dall'altro, sono contabilizzati separatamente.
B4.3.5 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al contratto primario (paragrafo 4.3.3, lettera a)] nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.3.3, lettere b) e c), l'entità contabilizza il derivato incorporato in maniera separata dal contratto primario.
a) Un'opzione put incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all'emittente di riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attività che varia in base alla variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una merce o di un indice non è strettamente correlato allo strumento di debito primario.
b) L'opzione o la clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza dello strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito, a meno che vi sia un adeguamento congiunto al tasso approssimativo di interesse corrente di mercato al momento dell'estensione. Se l'entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito vende un'opzione call a favore di terzi su tale strumento, l'emittente considera l'opzione call come un'estensione della data di scadenza dello strumento di debito, a condizione che si possa richiedere all'emittente di partecipare o facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell'esercizio dell'opzione call.
c) I pagamenti di interesse o capitale indicizzati allo strumento di capitale incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale — non sono strettamente correlati allo strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
d) I pagamenti di interesse o capitale indicizzati al valore della merce incorporati in uno strumento primario di debito o in un contratto assicurativo — tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato al prezzo di una merce (quale l'oro) — non sono strettamente correlati allo strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
e) Un'opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito primario o in un contratto assicurativo primario non è strettamente correlata al contratto primario a meno che:
i) il prezzo di esercizio dell'opzione sia approssimativamente uguale, a ciascuna data di esercizio, al costo ammortizzato dello strumento di debito primario oppure al valore contabile del contratto assicurativo primario; o
ii) il prezzo di esercizio di un'opzione di rimborso anticipato rimborsi il finanziatore per un ammontare uguale o inferiore al valore attuale approssimativo degli interessi persi per il periodo residuo del contratto primario. Gli interessi persi risultano dal prodotto tra l'importo del capitale rimborsato anticipatamente e il differenziale di tasso d'interesse. Il differenziale di tasso d'interesse è dato dall'eccedenza del tasso di interesse effettivo del contratto primario rispetto al tasso d'interesse effettivo che l'entità riceverebbe alla data di rimborso anticipato se reinvestisse l'importo del capitale rimborsato anticipatamente in un contratto analogo per il periodo residuo del contratto primario.
La valutazione se l'opzione call o put sia strettamente correlata al contratto di debito primario viene effettuata prima di separare l'elemento di capitale di uno strumento di debito convertibile in conformità allo IAS 32.
f) I derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettono a una delle parti (il «beneficiario») di trasferire il rischio di credito di un'attività di riferimento, che potrebbe non possedere, a un'altra parte (il «garante») non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all'attività di riferimento senza possederla direttamente.
B4.3.6 Un esempio di contratto ibrido è uno strumento finanziario che dà al possessore il diritto di rivendere lo strumento finanziario all'emittente in cambio di un importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie che varia sulla base delle variazioni di un indice azionario o di merci che può aumentare o diminuire («strumento con opzione a vendere»). A meno che l'emittente indichi al momento della rilevazione iniziale lo strumento con opzione a vendere come una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, è necessario separare un derivato incorporato (ossia il pagamento di capitale indicizzato) secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.3, poiché il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.2 e il pagamento del capitale indicizzato non è strettamente correlato allo strumento primario di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.5, lettera a). Poiché il pagamento del capitale può aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di opzione il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante.
B4.3.7 Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide pari alla quota proporzionale del valore delle attività nette dell'entità (quali le quote di un fondo comune aperto o alcuni prodotti di investimento unit-linked), l'effetto della separazione di un derivato incorporato e della contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione del contratto ibrido all'importo di rimborso, pagabile alla data di chiusura dell'esercizio se il possessore ha esercitato il diritto di rivendere lo strumento all'emittente.
B4.3.8 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.
a) Il derivato incorporato in cui il sottostante sia un tasso d'interesse o un indice su tassi d'interesse che possa cambiare l'importo degli interessi che sarebbero altrimenti pagati o ricevuti in caso di contratto di debito primario fruttifero o di contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto primario, a meno che il contratto ibrido possa essere estinto in modo tale che il possessore non recupererebbe sostanzialmente tutto l'investimento contabilizzato o il derivato incorporato potrebbe almeno raddoppiare il tasso di rendimento iniziale del possessore sul contratto primario e portare ad un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato per un contratto con clausole contrattuali analoghe a quelle del contratto primario.
b) Un contratto floor o cap sul tasso d'interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto primario se il cap è uguale o maggiore del tasso d'interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato, quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto di leva finanziaria (leverage) con riferimento al contratto primario. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l'acquisto o la vendita di un'attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor sul prezzo da corrispondere o ricevere per l'attività sono strettamente correlate al contratto primario se entrambi il cap e il floor erano out of the money all'inizio e non hanno un effetto di leva finanziaria (leverage).
c) Il derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di capitale o interessi che sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio un'obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato allo strumento primario di debito. Tale derivato non è separato dallo strumento primario poiché lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere richiede che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari siano rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
d) Il derivato su cambi incorporato in un contratto primario che sia un contratto assicurativo o non sia uno strumento finanziario (come un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente correlato al contratto primario se non ha un effetto di leva finanziaria, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una delle seguenti valute:
i) la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
ii) la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio); o
iii) la valuta che è comunemente utilizzata in contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari nell'ambiente economico in cui avviene l'operazione (ad esempio una valuta relativamente stabile e liquida che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o nel commercio esterno).
e) L'opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o solo capitale è strettamente correlata al contratto primario se il contratto primario i) inizialmente risultava dalla scissione del diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non includeva un derivato incorporato e ii) non contiene termini non presenti nell'originario contratto primario di debito.
f) Il derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all'inflazione, quale l'indicizzazione dei pagamenti dovuti per il leasing basata su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di leasing non abbia effetto di leva finanziaria e l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente economico in cui l'entità opera), ii) pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono dalle vendite connesse, o iii) pagamenti variabili dovuti per il leasing basati su tassi di interesse variabili.
g) L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) incorporato in uno strumento finanziario primario o in un contratto assicurativo primario è strettamente correlato allo strumento o al contratto primario se i pagamenti denominati in unità sono valutati ai valori correnti delle unità che riflettono il fair value (valore equo) delle attività del fondo. L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) è una clausola contrattuale che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno o esterno.
h) Il derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto assicurativo primario se il derivato incorporato e il contratto assicurativo primario sono talmente interdipendenti da impedire all'entità di valutare il derivato incorporato separatamente (ossia senza considerare il contratto primario).
Strumenti che contengono derivati incorporati
B4.3.9 Secondo quanto previsto al paragrafo B4.3.1, quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido con un contratto primario che non è un'attività rientrante nell'ambito del presente Principio e con uno o più derivati incorporati, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente. Queste disposizioni possono essere più complesse, o portare a valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell'intero strumento al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Per tale ragione il presente Principio consente di designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
B4.3.10 Tale designazione può essere utilizzata sia che il paragrafo 4.3.3 disponga o vieti la separazione del derivato incorporato dal contratto primario. Tuttavia, il paragrafo 4.3.5 non giustificherebbe la designazione del contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi esposti al paragrafo 4.3.5, lettere a) e b), in quanto così facendo non ridurrebbe la complessità né migliorerebbe l'affidabilità.
Rideterminazione del valore dei derivati incorporati
B4.3.11 Conformemente al paragrafo 4.3.3 l'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una successiva rideterminazione del valore è vietata, a meno che vi sia una modifica delle clausole del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesta la rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri attesi collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari attesi in precedenza dal contratto.
B4.3.12 Il paragrafo B4.3.11 non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti nell'ambito:
a) di un'aggregazione aziendale (secondo la definizione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali);
b) di un'aggregazione di entità o di attività aziendali sotto controllo comune, secondo la definizione dei paragrafi B1–B4 dell'IFRS 3; o
c) della costituzione di una joint venture, secondo la definizione dell'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
oppure alla possibile rideterminazione del loro valore alla data di acquisizione (1).
(1) L'IFRS 3 si occupa dell'acquisizione di contratti con derivati incorporati in una aggregazione aziendale.
Riclassificazione delle attività finanziarie (sezione 4.4)
Riclassificazione delle attività finanziarie
B4.4.1 Il paragrafo 4.4.1 impone all'entità di riclassificare le attività finanziarie se modifica il suo modello di business per la gestione di tali attività. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le operazioni dell'entità e dimostrabili alle parti esterne. Di conseguenza l'entità modificherà il proprio modello di business solo in caso di inizio o cessazione di un'attività rilevante per le sue operazioni, ad esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività. Casi di modifica del modello di business sono descritti negli esempi seguenti:
a) l'entità detiene un portafoglio di prestiti commerciali da vendere a breve termine. Essa acquisisce una società che gestisce prestiti commerciali e ha un modello di business basato sul possesso dei prestiti finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il portafoglio di prestiti commerciali non è più in vendita, ed è gestito insieme ai prestiti commerciali acquisiti secondo il modello del possesso finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali;
b) una società di servizi finanziari decide di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari. Essa non conclude più nuovi prestiti ipotecari e si sta attivando per vendere il proprio portafoglio.
B4.4.2 La modifica dell'obiettivo del modello di business dell'entità deve avvenire prima della data di riclassificazione. Per esempio, se la società di servizi finanziari decide il 15 febbraio di chiudere la propria attività nel settore dei prestiti ipotecari e di conseguenza deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate il 1o aprile (ossia il primo giorno dell'esercizio successivo dell'entità), non deve concludere nuovi prestiti ipotecari o svolgere altrimenti attività in linea con il precedente modello di business dopo il 15 febbraio.
B4.4.3 Le seguenti situazioni non rappresentano modifiche del modello di business:
a) un cambiamento di intenzione in relazione a determinate attività finanziarie (anche in caso di cambiamenti significativi delle condizioni di mercato);
b) la temporanea scomparsa di un dato mercato per le attività finanziarie;
c) il trasferimento di attività finanziarie tra parti dell'entità con diversi modelli di business.
VALUTAZIONE (CAPITOLO 5)
Valutazione iniziale (sezione 5.1)
B5.1.1 Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche il paragrafo B.5.1.2 A e l'IFRS 13). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa diverso dallo strumento finanziario, l'entità deve valutare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario. Per esempio, il fair value (valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero può essere valutato come il valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno strumento similare (similare per valuta, scadenza, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un rating di credito similare. Ulteriori importi concessi rappresentano un costo o una riduzione dei proventi a meno che questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di attività.
B5.1.2 Se l'entità origina un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ad esempio, 5 per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti similari è 8 per cento), e riceve una commissione anticipata a compensazione, l'entità rileva il finanziamento al proprio fair value (valore equo), ossia al netto della commissione ricevuta.
B5.1.2A La migliore evidenza del fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche IFRS 13). Se l'entità stabilisce che il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale differisce dal prezzo dell'operazione indicato nel paragrafo 5.1.1 A, essa deve contabilizzare tale strumento a tale data nel seguente modo:
a) secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1 se tale fair value (valore equo) è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica (ossia un input di Livello 1) oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili. L'entità deve rilevare la differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione come utile o perdita;
b) in tutti gli altri casi, secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1, rettificata per differire la variazione tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione. Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve rilevare tale variazione differita come utile o perdita solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.
Valutazione successiva (sezioni 5.2 e 5.3)
B5.2.1 Se uno strumento finanziario precedentemente rilevato come attività finanziaria è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e questo scende sotto zero, è una passività finanziaria valutata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1. Tuttavia, i contratti ibridi con contratti primari che sono attività nell'ambito del presente Principio sono sempre valutati secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.2.
B5.2.2 Il seguente esempio illustra la contabilizzazione dei costi dell'operazione al momento della valutazione iniziale e successiva dell'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) con le variazioni rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 o 4.1.2 A. L'entità acquista l'attività finanziaria per CU100 più una commissione d'acquisto di CU2. Inizialmente l'entità rileva l'attività a CU102. L'esercizio si chiude il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l'attività è CU100. Se l'attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di CU3. In tale data, l'entità valuta l'attività a CU100 (senza tenere conto della potenziale commissione sulla vendita) e rileva una perdita di CU2 nelle altre componenti di conto economico complessivo. Se l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A, i costi dell'operazione sono ammortizzati nell'utile (perdita) di esercizio utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.
B5.2.2A La valutazione successiva dell'attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite descritti al paragrafo B5.1.2 A devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio. Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali investimenti
B5.2.3 Tutti gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali strumenti devono essere valutati al fair value (valore equo). Limitatamente a poche circostanze, tuttavia, il costo può rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo). Questo si può verificare se le più recenti informazioni disponibili per valutare il fair value (valore equo) sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia gamma di possibili valutazioni del fair value (valore equo) e il costo rappresenta la migliore stima del fair value (valore equo) in tale gamma di valori.
B5.2.4 Gli indicatori che il costo potrebbe non essere rappresentativo del fair value (valore equo) comprendono:
a) una variazione significativa nell'andamento economico della partecipata rispetto alle previsioni di bilancio, ai piani o ai traguardi;
b) variazioni nelle attese relative al raggiungimento dei traguardi relativi ai prodotti tecnici della partecipata;
c) una variazione significativa sul mercato del patrimonio della partecipata o dei suoi prodotti o potenziali prodotti;
d) una variazione significativa nell'economia mondiale o nel contesto economico in cui opera la partecipata;
e) una variazione significativa nell'andamento economico di entità comparabili o nelle valutazioni espresse dal mercato nel suo complesso;
f) questioni interne della partecipata, quali frodi, controversie commerciali, contenziosi, cambiamento delle strutture dirigenziali o delle strategie;
g) evidenza di operazioni esterne sul patrimonio della partecipata o da parte della partecipata (come una recente emissione di capitale) o da trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale tra terzi.
B5.2.5 L'elenco del paragrafo B5.2.4 non è esaustivo. L'entità deve utilizzare tutte le informazioni sull'andamento economico e sulle operazioni della partecipata disponibili dopo la data della rilevazione iniziale. Nella misura in cui esistono tali fattori rilevanti, essi possono indicare che il costo potrebbe non essere rappresentativo del fair value (valore equo). In tali casi, l'entità deve valutare il fair value (valore equo).
B5.2.6 Il costo non è mai la migliore stima del fair value (valore equo) per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale quotati (o contratti aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale quotati).
Valutazione al costo ammortizzato (sezione 5.4)
Criterio dell'interesse effettivo
B5.4.1 Nell'applicare il criterio dell'interesse effettivo, l'entità identifica le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario. La descrizione delle commissioni per i servizi finanziari può non essere indicativa della natura e della sostanza dei servizi forniti. Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario sono trattate come rettifica del tasso di interesse effettivo, a meno che lo strumento finanziario sia valutato al fair value (valore equo), con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio. In questi casi le commissioni sono rilevate come ricavi o costi nel momento in cui lo strumento viene inizialmente rilevato.
B5.4.2 Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario comprendono:
a) le commissioni di emissione ricevute dall'entità in relazione alla creazione o all'acquisizione dell'attività finanziaria. Esse possono comprendere corrispettivi per attività quali la valutazione delle condizioni finanziarie del mutuatario, la valutazione e la registrazione delle garanzie, degli accordi in materia di garanzie reali e di altri accordi di garanzia, la negoziazione dei termini dello strumento, la preparazione e l'elaborazione dei documenti, nonché la chiusura dell'operazione. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante lo strumento finanziario in questione;
b) le commissioni di impegno ricevute dall'entità per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è probabile che l'entità aderirà ad un accordo specifico di concessione di prestito. Queste commissioni sono considerate una compensazione per l'assunzione dell'impegno di acquisire uno strumento finanziario. Se l'impegno scade senza che l'entità abbia erogato il prestito, la commissione è rilevata, alla scadenza, come ricavo;
c) le commissioni di emissione versate al momento dell'emissione di passività finanziarie valutate al costo ammortizzato. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante la passività finanziaria. L'entità distingue le commissioni e i costi che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo per la passività finanziaria dalle commissioni di emissione e dai costi dell'operazione relativi al diritto di fornire servizi, quali i servizi di gestione degli investimenti.
B5.4.3 Le commissioni che non costituiscono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario e sono contabilizzate conformemente all'IFRS 15 comprendono:
a) le commissioni addebitate per il servizio del prestito;
b) le commissioni di impegno per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è improbabile che si concluda un accordo specifico di concessione di prestito e
c) le commissioni di sindacazione del prestito percepite dall'entità che effettua un prestito e non mantiene per sé nessuna parte del pacchetto di prestito (o mantiene una parte allo stesso tasso di interesse effettivo per rischi comparabili riservato agli altri partecipanti).
B5.4.4 Quando applica il criterio dell'interesse effettivo, l'entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello strumento finanziario eventuali commissioni, punti corrisposti o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione e altri premi o sconti che sono inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia, si utilizza un periodo più breve se questo è il periodo a cui le commissioni, punti pagati o ricevuti, costi sostenuti per l'operazione, premi o sconti sono collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti pagati o ricevuti, le spese sostenute per l'operazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato prima della scadenza attesa dello strumento finanziario. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno strumento finanziario a tasso variabile riflette l'interesse che è maturato su quello strumento finanziario da quando l'interesse è stato pagato l'ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il tasso di interesse variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data successiva in cui il tasso di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell'interesse, poiché in tale data, la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso variabile specificato nello strumento finanziario, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello strumento finanziario.
B5.4.5 Per le attività finanziarie a tasso variabile e le passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e ciò altera il tasso di interesse effettivo. Se l'attività finanziaria a tasso variabile o la passività finanziaria a tasso variabile è rilevata inizialmente ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei futuri pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell'attività o della passività.
B5.4.6 Se l'entità rivede le proprie stime di pagamenti o riscossioni (escludendo le modifiche in conformità al paragrafo 5.4.3 e le variazioni delle stime delle perdite attese su crediti), l'entità deve rettificare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari) per riflettere i flussi finanziari contrattuali stimati effettivi e rideterminati. L'entità ricalcola il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria come il valore attuale dei futuri flussi finanziari contrattuali stimati che sono attualizzati al tasso d'interesse effettivo originario dello strumento finanziario (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per attività finanziarie deteriorate acquistate o originate) o, laddove applicabile, al tasso d'interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. La rettifica è rilevata come provento o onere nell'utile (perdita) d'esercizio.
B5.4.7 In alcuni casi, l'attività finanziaria è considerata deteriorata al momento della rilevazione iniziale poiché il rischio di credito è molto elevato e, in caso di acquisto, è acquisita con grossi sconti. L'entità è tenuta a includere nelle stime dei flussi finanziari le perdite attese su crediti iniziali nel calcolare il tasso di interesse effettivo corretto per il credito per attività finanziarie che sono considerate attività finanziarie deteriorate acquistate o originate al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, ciò non significa che si debba applicare un tasso di interesse effettivo corretto per il credito solo perché l'attività finanziaria presenta un elevato rischio di credito al momento della rilevazione iniziale.
Costi dell'operazione
B5.4.8 I costi dell'operazione includono gli onorari e le commissioni pagati ad agenti (inclusi i dipendenti che svolgono la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da organismi di regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e oneri di trasferimento. I costi dell'operazione non includono premi o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.
Svalutazione
B5.4.9 Le svalutazioni possono riguardare l'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa. Per esempio, l'entità intende far valere la garanzia reale sull'attività finanziaria e prevede di recuperare al massimo il 30 per cento dell'attività finanziaria dalla garanzia reale. Se l'entità non ha ragionevoli prospettive di recuperare eventuali ulteriori flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, svaluterà il restante 70 per cento dell'attività finanziaria.
Riduzione di valore (sezione 5.5)
Valutazione su base collettiva e individuale
B5.5.1 Per conseguire l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito quando il rischio di credito è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, può essere necessario effettuare la valutazione degli aumenti significativi del rischio di credito su base collettiva, prendendo in considerazione i dati che sono indicativi di aumenti significativi del rischio di credito, ad esempio, su un gruppo o sottogruppo di strumenti finanziari. Ciò al fine di garantire che l'entità raggiunga l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi siano aumenti significativi del rischio di credito, anche se non sono ancora disponibili prove di tali aumenti significativi del rischio di credito a livello di singolo strumento.
B5.5.2 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito dovrebbero essere generalmente rilevate prima che uno strumento finanziario sia scaduto. In genere, il rischio di credito aumenta in modo significativo prima che uno strumento finanziario sia scaduto o prima che intervengano altri fattori osservabili a posteriori connessi al singolo mutuatario (ad esempio, una modifica o una ristrutturazione). Di conseguenza, laddove siano disponibili, senza eccessivi costi o sforzi, informazioni ragionevoli e dimostrabili maggiormente indicative degli sviluppi attesi rispetto alle informazioni sul livello dello scaduto, le prime devono essere utilizzate per valutare le variazioni del rischio di credito.
B5.5.3 Tuttavia, in funzione della natura degli strumenti finanziari e delle informazioni sul rischio di credito disponibili per specifici gruppi di strumenti finanziari, l'entità può non essere in grado di individuare variazioni significative del rischio di credito per singoli strumenti finanziari prima che lo strumento finanziario sia scaduto. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso di strumenti finanziari come i prestiti al dettaglio, sui quali, finché il cliente non viola le clausole contrattuali, le informazioni aggiornate sul rischio di credito regolarmente ottenute e monitorate su un singolo strumento sono modeste o nulle. In caso di variazioni del rischio di credito di singoli strumenti finanziari non individuate prima che gli strumenti siano scaduti, un fondo a copertura perdite basato esclusivamente su informazioni relative al credito a livello di singolo strumento finanziario non rappresenterebbe fedelmente le variazioni del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.
B5.5.4 In alcune circostanze l'entità non possiede informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi per valutare le perdite attese lungo tutta la vita del credito a livello di singolo strumento. In tal caso, le perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate su base collettiva in considerazione di informazioni generali in materia di rischio di credito. Queste informazioni generali in materia di rischio di credito devono includere non solo informazioni sul livello dello scaduto, ma anche tutte le informazioni sul credito rilevanti, ivi comprese le informazioni macroeconomiche prospettiche, allo scopo di avvicinarsi alla rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale a livello di singolo strumento.
B5.5.5 Allo scopo di determinare gli aumenti significativi del rischio di credito e di rilevare un fondo a copertura perdite su base collettiva, l'entità può raggruppare gli strumenti finanziari sulla base della comunanza delle caratteristiche di rischio di credito, al fine di facilitare un'analisi che è strutturata per individuare tempestivamente gli aumenti significativi del rischio di credito. L'entità non dovrebbe occultare tali informazioni raggruppando gli strumenti finanziari con caratteristiche di rischio diverse. Esempi di caratteristiche di rischio di credito comuni possono includere, senza limitarsi a questi:
a) il tipo di strumento;
b) i rating del rischio di credito;
c) il tipo di garanzia reale;
d) la data della rilevazione iniziale;
e) la scadenza residua;
f) il settore;
g) l'ubicazione geografica del mutuatario e
h) il valore della garanzia reale relativa all'attività finanziaria se ha un effetto sulla probabilità di inadempimento (per esempio, i prestiti senza rivalsa in alcuni ordinamenti giuridici o i rapporti percentuali tra prestito immobiliare e valore dell'immobile).
B5.5.6 Il paragrafo 5.5.4 dispone che le perdite attese lungo tutta la vita del credito siano rilevate per tutti gli strumenti finanziari per i quali si sono verificati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. Al fine di raggiungere questo obiettivo, se l'entità non è in grado di raggruppare gli strumenti finanziari per i quali si ritiene che il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale in base alle caratteristiche di rischio di credito comuni, l'entità dovrebbe rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito su una parte delle attività finanziarie per le quali si ritiene che il rischio di credito sia aumentato in modo significativo. L'aggregazione degli strumenti finanziari al fine di determinare se vi siano variazioni del rischio di credito su base collettiva può variare nel tempo, man mano che si rendono disponibili nuove informazioni su gruppi di strumenti finanziari o su singoli strumenti finanziari.
Tempistica di rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito
B5.5.7 La valutazione dell'opportunità di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito è basata su aumenti significativi della probabilità o del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale (a prescindere dal fatto che uno strumento finanziario abbia subito una variazione di prezzo per rispecchiare un aumento del rischio di credito) anziché su prove attestanti che l'attività finanziaria sia deteriorata alla data di riferimento del bilancio o che si sia verificata un'effettiva situazione di inadempimento. Generalmente, vi sarà un aumento significativo del rischio di credito prima che l'attività finanziaria si deteriori o che si verifichi un'effettiva situazione di inadempimento.
B5.5.8 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'entità considera le variazioni del rischio di inadempimento relativo al finanziamento al quale l'impegno all'erogazione si riferisce. Per i contratti di garanzia finanziaria, l'entità considera le variazioni del rischio che un determinato debitore diventi inadempiente nel quadro del contratto.
B5.5.9 La significatività di una variazione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dipende dal rischio di inadempimento alla data della rilevazione iniziale. Pertanto, una determinata variazione, in termini assoluti, del rischio di inadempimento sarà più significativa per uno strumento finanziario con un minor rischio iniziale di inadempimento rispetto ad uno strumento finanziario con un maggior rischio iniziale di inadempimento.
B5.5.10 Il rischio di inadempimento di strumenti finanziari con rischio di credito comparabile è tanto più elevato quanto più è lunga la vita attesa dello strumento; ad esempio, il rischio di inadempimento di un'obbligazione con rating AAA con una vita attesa di 10 anni è superiore a quella di un'obbligazione con rating AAA con una vita attesa di cinque anni.
B5.5.11 Poiché sussiste una relazione tra la vita attesa e il rischio che si verifichi un inadempimento, la variazione del rischio di credito non può essere determinata solo tramite la comparazione nel tempo della variazione del rischio assoluto di inadempimento. Per esempio, se il rischio di inadempimento di uno strumento finanziario con una vita attesa di 10 anni al momento della rilevazione iniziale è identico al rischio di inadempimento sul medesimo strumento finanziario che, in un periodo successivo, ha una vita attesa di soli cinque anni, tale circostanza può indicare un aumento del rischio di credito. Ciò è dovuto al fatto che il rischio di inadempimento lungo la vita attesa di solito diminuisce con il passare del tempo se il rischio di credito resta immutato e lo strumento finanziario si avvicina alla scadenza. Tuttavia, per strumenti finanziari che presentano obblighi di pagamento significativi soltanto in prossimità della scadenza dello strumento finanziario stesso, il rischio di inadempimento potrebbe non diminuire necessariamente con il passare del tempo. In tal caso, l'entità dovrebbe considerare anche altri fattori qualitativi in grado di dimostrare che il rischio di credito è aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale.
B5.5.12 L'entità può applicare metodi diversi per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario è aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale o al momento della valutazione delle perdite attese su crediti. L'entità può applicare metodi diversi a strumenti finanziari diversi. Un metodo che non preveda esplicitamente la probabilità di inadempimento come dato di base in sé, quale il metodo del tasso di perdita su crediti, può essere conforme alle disposizioni del presente Principio, a condizione che l'entità sia in grado di distinguere le variazioni del rischio di inadempimento derivanti da mutamenti intervenuti in altri fattori delle perdite attese su crediti, come le garanzie reali, e consideri quanto segue in sede di valutazione:
a) la variazione del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale;
b) la vita attesa dello strumento finanziario e
c) informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi che possono influire sul rischio di credito.
B5.5.13 I metodi utilizzati per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale dovrebbero prendere in considerazione le caratteristiche dello strumento finanziario (o del gruppo di strumenti finanziari) e la struttura degli inadempimenti del passato di strumenti finanziari comparabili. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.5.9, per gli strumenti finanziari nei quali la struttura degli inadempimenti non si concentra in un momento specifico della vita attesa dello strumento finanziario, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono essere una ragionevole approssimazione delle variazioni del rischio di inadempimento per tutta la vita dello strumento. In questi casi, l'entità può utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, a meno che le circostanze indichino che è necessaria una valutazione lungo tutta la vita.
B5.5.14 Tuttavia, per alcuni strumenti finanziari o in alcuni casi, può non essere appropriato utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per determinare se si debbano rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito. Per esempio, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono non essere una base adeguata per determinare se il rischio di credito è aumentato per uno strumento finanziario con scadenza superiore a 12 mesi quando:
a) lo strumento finanziario presenta obblighi di pagamento significativi soltanto dopo i 12 mesi successivi;
b) intervengono variazioni nei fattori macroeconomici o relativi al credito che non si riflettono adeguatamente nel rischio di inadempimento entro i 12 mesi successivi; o
c) le variazioni dei fattori relativi al credito hanno un impatto (o hanno un effetto più pronunciato) sul rischio di credito dello strumento finanziario soltanto dopo 12 mesi.
Determinazione dell'eventuale aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale
B5.5.15 Nel determinare se sia necessario rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi e che possono incidere sul rischio di credito dello strumento finanziario conformemente al paragrafo 5.5.17, lettera c). L'entità non necessita di effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale.
B5.5.16 L'analisi del rischio di credito è un'analisi multifattoriale e olistica; determinare se un certo elemento è rilevante e il suo peso rispetto ad altri fattori dipenderà dal tipo di prodotto, dalle caratteristiche degli strumenti finanziari, dal mutuatario, nonché dalla regione geografica. L'entità deve prendere in considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che siano rilevanti per lo specifico strumento finanziario oggetto della valutazione. Tuttavia, alcuni fattori o indicatori possono non essere identificabili a livello di singolo strumento finanziario. In tal caso, i fattori o gli indicatori dovrebbero essere valutati per adeguati portafogli, gruppi di portafogli o parte di portafoglio di strumenti finanziari al fine di determinare se sia stata rispettata la disposizione di cui al paragrafo 5.5.3 per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito.
B5.5.17 Il seguente elenco, non esaustivo, di informazioni può essere rilevante nella valutazione delle variazioni del rischio di credito:
a) variazioni significative degli indicatori di prezzo interno del rischio di credito per effetto di una variazione iniziale del rischio di credito che comprende, ma non solo, lo spread creditizio che risulterebbe se un particolare strumento finanziario o uno strumento finanziario analogo con le stesse condizioni e la stessa controparte fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio;
b) altre variazioni dei tassi o dei termini contrattuali di uno strumento finanziario esistente che sarebbero significativamente differenti se lo strumento fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio (quali clausole più rigide, garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo o una maggiore copertura dei proventi) a causa delle variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;
c) variazioni significative degli indicatori di rischio di credito del mercato esterno per un particolare strumento finanziario o strumenti finanziari analoghi con la stessa vita attesa. Le variazioni degli indicatori del rischio di credito comprendono, senza limitarsi a questi:
i) lo spread creditizio;
ii) i prezzi del contratto di credit default swap per il mutuatario;
iii) il tempo durante il quale o la misura in cui il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria è stato inferiore al suo costo ammortizzato e
iv) altre informazioni di mercato relative al mutuatario, quali le variazioni del prezzo degli strumenti di debito e rappresentativi di capitale del mutuatario;
d) una variazione significativa, effettiva o attesa, del rating di credito esterno dello strumento finanziario;
e) un declassamento, effettivo o atteso, del rating di credito interno del mutuatario o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione del rischio di credito a livello interno. I rating di credito interni e il punteggio comportamentale interno sono più attendibili se abbinati ai rating esterni o sostenuti da studi sull'inadempimento;
f) variazioni sfavorevoli, esistenti o previste, delle condizioni economiche, finanziarie o commerciali che si ritiene possano provocare un cambiamento significativo della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti, come un aumento, effettivo o atteso, dei tassi di interesse o un aumento significativo, effettivo o atteso, dei tassi di disoccupazione;
g) una variazione significativa, effettiva o attesa, dei risultati operativi del mutuatario. Tra gli esempi figurano il calo dei ricavi o dei margini effettivi o attesi, l'aumento dei rischi operativi, la carenza di capitale circolante, la diminuzione della qualità delle attività, una maggiore leva di bilancio, una maggiore liquidità, problemi di gestione o cambiamenti dell'ambito di attività commerciale o della struttura organizzativa (come la cessazione di un settore dell'attività commerciale) che comportano una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti;
h) aumenti significativi del rischio di credito di altri strumenti finanziari dello stesso mutuatario;
i) una variazione significativa sfavorevole, effettiva o attesa, del contesto regolamentare, economico o tecnologico del mutuatario che comporti una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti, come il calo della domanda del prodotto commercializzato dal mutuatario a causa di un'evoluzione tecnologica;
j) variazioni significative del valore delle garanzie reali a sostegno del debito oppure della qualità delle garanzie di terzi o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari o, in alternativa, avere effetti sulla probabilità di inadempimento. Per esempio, se il valore della garanzia reale si riduce perché diminuiscono i prezzi delle abitazioni, in alcuni sistemi giuridici i mutuatari sono maggiormente incentivati a non rimborsare il mutuo;
k) una variazione significativa della qualità della garanzia fornita da un azionista (o dai genitori di un individuo) se l'azionista (o i genitori) è (sono) incentivato(i) ad evitare l'inadempimento con un'iniezione di capitale o di liquidità e ne ha (hanno) la capacità finanziaria;
l) variazioni significative, come la riduzione del sostegno finanziario da parte dell'entità capogruppo o di altre affiliate o una variazione significativa, effettiva o attesa, della qualità dello strumento di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari. Forme di miglioramento della qualità del credito o di supporto di credito prevedono che si tenga conto della situazione finanziaria del garante e/o, per gli interessi emessi in cartolarizzazioni, che si determini se gli interessi subordinati siano in grado di assorbire le perdite attese su crediti (per esempio, sui finanziamenti sottostanti al titolo);
m) variazioni attese nella documentazione relativa al finanziamento, in particolare una violazione attesa del contratto che può comportare clausole di deroga o modifica, esenzioni dal pagamento degli interessi, incrementi del tasso di interesse che richiedono ulteriori garanzie personali o reali, o altre modifiche del quadro contrattuale dello strumento;
n) variazioni significative del rendimento atteso e del comportamento del mutuatario, in particolare le variazioni dello stato dei pagamenti dei mutuatari nel gruppo (per esempio, un aumento nel numero atteso o dell'entità dei ritardi dei pagamenti contrattuali o aumenti significativi nel numero previsto di beneficiari di carte di credito che si prevede raggiungano o superino il loro limite massimo di credito o che si prevede paghino l'importo minimo mensile);
o) variazioni nell'approccio di gestione del credito dell'entità in relazione allo strumento finanziario; in altri termini, in base a indicatori emergenti di variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario, le prassi di gestione del rischio di credito dell'entità dovrebbero diventare più attive o essere incentrate sulla gestione dello strumento, in particolare con un controllo o un monitoraggio più intensi dello strumento o un intervento specifico dell'entità presso il mutuatario;
p) informazioni sul livello dello scaduto, in particolare la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11.
B5.5.18 In alcuni casi, le informazioni qualitative e le informazioni quantitative non statistiche disponibili possono essere sufficienti per stabilire che uno strumento finanziario ha soddisfatto il criterio per la rilevazione di un fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Ciò vuol dire che le informazioni non devono necessariamente provenire da un modello statistico o da un processo di rating del credito per stabilire se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario. In altri casi, l'entità può aver bisogno di prendere in considerazione altre informazioni, in particolare informazioni generate dai suoi modelli statistici o dai suoi processi di rating del credito. In alternativa, l'entità può basare la valutazione su entrambi i tipi di informazione, ossia fattori qualitativi che non vengono individuati attraverso il processo di rating interno e una specifica categoria di rating interno alla data di riferimento del bilancio che tiene conto delle caratteristiche del rischio di credito al momento della rilevazione iniziale, se entrambi i tipi di informazione sono rilevanti.
Presunzione relativa per lo scaduto da più di 30 giorni
B5.5.19 La presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 non è un indicatore assoluto del fatto che si debbano rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma si presume che sia il momento entro il quale le perdite attese lungo tutta la vita del credito debbano essere rilevate anche quando si utilizzano informazioni indicative degli sviluppi attesi (compresi i fattori macroeconomici a livello di portafoglio).
B5.5.20 L'entità può confutare tale presunzione, ma può farlo solo qualora abbia a disposizione informazioni ragionevoli e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni, ciò non rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario, ad esempio quando il mancato pagamento deriva da un errore amministrativo, anziché da difficoltà finanziarie del mutuatario, o l'entità ha accesso a dati storici attestanti che non vi è correlazione tra gli aumenti significativi del rischio di inadempimento e le attività finanziarie i cui pagamenti sono scaduti da più di 30 giorni, ma che tale correlazione sussiste quando i pagamenti sono scaduti da più di 60 giorni.
B5.5.21 L'entità non può far coincidere la tempistica degli aumenti significativi del rischio di credito e la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito con il momento in cui l'attività finanziaria è considerata deteriorata o con una definizione di inadempimento interna all'entità.
Strumenti finanziari con un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio
B5.5.22 Il rischio di credito di uno strumento finanziario è considerato basso ai fini del paragrafo 5.5.10 se lo strumento finanziario presenta un basso rischio di inadempimento, se il mutuatario ha una forte capacità di onorare i suoi obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali a breve termine e se variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche e commerciali a più lungo termine possono ridurre, ma non necessariamente ridurranno, la capacità del mutuatario di adempiere ai suoi obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio di credito quando si ritiene che abbiano un basso rischio di perdita soltanto in funzione del valore della garanzia reale e lo strumento finanziario senza tale garanzia reale non sarebbe considerato a basso rischio di credito. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio di credito per il solo fatto di avere un minor rischio di inadempimento rispetto ad altri strumenti finanziari dell'entità o rispetto al rischio di credito della giurisdizione in cui l'entità opera.
B5.5.23 Per determinare se uno strumento finanziario è a basso rischio di credito, l'entità può utilizzare i propri rating interni del rischio di credito o altre metodologie coerenti con una definizione globalmente condivisa di basso rischio di credito, che prendano in considerazione i rischi e il tipo di strumenti finanziari oggetto di valutazione. Un rating esterno investment grade è un esempio di strumento finanziario che può essere considerato a basso rischio di credito. Tuttavia, gli strumenti finanziari non devono necessariamente essere oggetto di rating esterno per essere considerati a basso rischio, ma dovrebbero comunque essere considerati a basso rischio di credito dal punto di vista dell'operatore di mercato dopo aver tenuto conto di tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario.
B5.5.24 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito non vengono rilevate per uno strumento finanziario per il solo fatto di averlo ritenuto uno strumento con un basso rischio di credito nel precedente esercizio e di ritenere che non abbia un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. In tal caso, l'entità deve determinare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale e se, di conseguenza, le perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.5.3.
B5.5.25 In alcune circostanze, la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria può portare all'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente secondo quanto previsto dal presente Principio. Quando la modifica dell'attività finanziaria comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente e la successiva rilevazione dell'attività finanziaria modificata, l'attività modificata è considerata una «nuova» attività finanziaria ai fini del presente Principio.
B5.5.26 Di conseguenza, nell'applicare all'attività finanziaria modificata le disposizioni in materia di riduzione di valore, la data della modifica deve essere trattata come la data della rilevazione iniziale di quell'attività finanziaria. In genere, ciò vuol dire valutare il fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi finché non sono soddisfatti i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito di cui al paragrafo 5.5.3. Tuttavia, in alcuni casi particolari conseguenti a una modifica che comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria, può esserci evidenza del fatto che l'attività finanziaria modificata è deteriorata al momento della rilevazione iniziale e, di conseguenza, l'attività finanziaria dovrebbe essere rilevata come attività finanziaria deteriorata originata. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in una situazione in cui è intervenuta una modifica sostanziale dell'attività compromessa che ha comportato l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria. In tal caso, è possibile che la modifica dia origine a una nuova attività finanziaria che è deteriorata al momento della rilevazione iniziale.
B5.5.27 Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o altrimenti modificati, ma l'attività finanziaria non è eliminata contabilmente, tale attività finanziaria non è automaticamente considerata a basso rischio di credito. L'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, tra cui informazioni storiche e indicative degli sviluppi attesi e una valutazione del rischio di credito lungo la vita attesa dell'attività finanziaria che comprende informazioni sulle circostanze che hanno portato alla modifica. Tra le prove che i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito non sono più soddisfatti si possono annoverare dati storici attestanti prestazioni di pagamento aggiornate e puntuali a fronte di clausole contrattuali modificate. In genere, il cliente dovrebbe dimostrare con costanza un buon comportamento di pagamento per un periodo di tempo prima che il rischio di credito sia considerato diminuito. Per esempio, dati storici attestanti pagamenti mancati o incompleti di norma non sarebbero cancellati per il solo fatto di aver effettuato un pagamento puntuale a seguito di una modifica delle clausole contrattuali.
Valutazione delle perdite attese su crediti
Perdite attese su crediti
B5.5.28 Le perdite attese su crediti sono una stima delle perdite su crediti (ossia il valore attuale di tutti i mancati incassi) ponderata in base alle probabilità lungo la vita attesa dello strumento finanziario. Il mancato incasso è la differenza tra i flussi finanziari dovuti all'entità conformemente al contratto e i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere. Poiché le perdite attese su crediti prendono in considerazione sia l'importo che la tempistica dei pagamenti, si verifica una perdita su crediti anche se l'entità si aspetta di essere pagata integralmente ma più tardi rispetto alla data stabilita contrattualmente.
B5.5.29 Per le attività finanziarie, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:
a) i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e
b) i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere.
B5.5.30 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti non utilizzati, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:
a) i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità se il titolare dell'impegno all'erogazione di finanziamenti utilizza il finanziamento e
b) i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere se il finanziamento è utilizzato.
B5.5.31 Le stime effettuate dall'entità delle perdite attese su crediti per gli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere coerenti con le aspettative di utilizzo di un dato impegno all'erogazione di finanziamenti, ossia prendere in considerazione la quota dell'impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio quando si stimano le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, e la quota di impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata durante la vita attesa dell'impegno all'erogazione di finanziamenti quando si stimano le perdite attese lungo tutta la vita del credito.
B5.5.32 Per un contratto di garanzia finanziaria, l'entità è tenuta a effettuare pagamenti solo in caso di inadempimento da parte del debitore conformemente alle clausole dello strumento che è garantito. Di conseguenza, gli incassi mancati sono i pagamenti attesi per rimborsare il titolare della perdita su crediti subita meno eventuali importi che l'entità si aspetta di ricevere dal titolare, dal debitore o da qualsiasi altra parte. Se l'attività è garantita nella sua integralità, la stima degli incassi mancati per un contratto di garanzia finanziaria sarà coerente con la stima degli incassi mancati per l'attività soggetta alla garanzia.
B5.5.33 Per l'attività finanziaria che è deteriorata alla data di riferimento del bilancio, ma che non è un'attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti come la differenza tra il valore contabile lordo dell'attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria. Le rettifiche sono rilevate come utile o perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio.
B5.5.34 Quando si valuta un fondo a copertura perdite per crediti impliciti nei contratti di leasing, i flussi finanziari utilizzati per determinare le perdite attese su crediti dovrebbero essere coerenti con i flussi finanziari utilizzati per la valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16 Leasing.
B5.5.35 Per la valutazione delle perdite attese su crediti l'entità può avvalersi di espedienti pratici se sono compatibili con i principi di cui al paragrafo 5.5.17. Un esempio di espediente pratico è il calcolo delle perdite attese su crediti per i crediti commerciali utilizzando una matrice di accantonamento. L'entità si avvarrebbe della sua esperienza storica in materia di perdite su crediti (rettificate, se del caso, in conformità ai paragrafi B5.5.51-B5.5.52) per i crediti commerciali al fine di stimare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o le perdite attese lungo tutta la vita del credito sulle attività finanziarie pertinenti. Una matrice di accantonamento potrebbe, ad esempio, specificare tassi di copertura fissi in funzione del numero di giorni trascorsi da quando un credito commerciale è scaduto (per esempio, l'1 per cento se non è scaduto, il 2 per cento se è scaduto da meno di 30 giorni, il 3 per cento se è scaduto da più di 30 giorni ma meno di 90 giorni, il 20 per cento se è scaduto da 90-180 giorni ecc.). In funzione della varietà della sua clientela, l'entità si avvarrebbe di raggruppamenti appropriati se l'esperienza storica in materia di perdite su crediti dimostrasse una significativa differenza nei modelli di perdita per segmenti di clientela diversi. Esempi di criteri che potrebbero essere utilizzati per raggruppare le attività sono, tra gli altri, la regione geografica, il tipo di prodotto, il rating del cliente, la garanzia reale o l'assicurazione del credito commerciale e il tipo di cliente (per esempio, all'ingrosso o al dettaglio).
Definizione di inadempimento
B5.5.36 Il paragrafo 5.5.9 prescrive che, nel determinare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato in misura significativa, l'entità debba prendere in considerazione la variazione del rischio di inadempimento che si verifica dopo la rilevazione iniziale.
B5.5.37 Nel definire l'inadempimento ai fini della determinazione del rischio di inadempimento, l'entità deve applicare una definizione di inadempimento coerente con la definizione utilizzata ai fini della gestione del rischio di credito interno per lo strumento finanziario pertinente e prendere in considerazione indicatori qualitativi (per esempio, le clausole finanziarie), ove appropriato. Vi è tuttavia la presunzione relativa che l'inadempimento si verifichi se l'attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni, a meno che l'entità disponga di informazioni ragionevoli e dimostrabili per attestare che sia più appropriato adottare un criterio di inadempimento più tardivo. La definizione di inadempimento utilizzata per queste finalità deve essere applicata in modo coerente a tutti gli strumenti finanziari, a meno che si rendano disponibili informazioni in grado di dimostrare che, per un particolare strumento finanziario, è più appropriata un'altra definizione di inadempimento.
Periodo nell'arco del quale stimare le perdite attese su crediti
B5.5.38 In conformità al paragrafo 5.5.19, il periodo massimo nell'arco del quale valutare le perdite attese su crediti è il periodo contrattuale massimo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito. Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, è il massimo periodo contrattuale durante il quale l'entità ha un'obbligazione contrattuale attuale a prorogare il credito.
B5.5.39 Tuttavia, in conformità con il paragrafo 5.5.20, alcuni strumenti finanziari comprendono sia una componente di prestito sia una componente di impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere il rimborso e annullare l'impegno non utilizzato non limita al periodo contrattuale di preavviso l'esposizione dell'entità a perdite su crediti. Ad esempio, le linee di credito revolving, come le carte di credito e lo scoperto, possono essere contrattualmente ritirate dal finanziatore anche con un solo giorno di preavviso. Nella pratica, tuttavia, i finanziatori continuano a prorogare il credito per un periodo di tempo più lungo e possono revocare la linea di credito soltanto dopo il verificarsi di un aumento del rischio di credito del mutuatario, nel qual caso potrebbe essere troppo tardi per evitare alcune o tutte le perdite attese su crediti. Tali strumenti finanziari hanno generalmente le seguenti caratteristiche, dovute alla natura dello strumento finanziario, al modo in cui gli strumenti finanziari sono gestiti e alla natura delle informazioni disponibili in merito ad aumenti significativi del rischio di credito:
a) gli strumenti finanziari non hanno una durata o un piano di rimborso prestabiliti e, di solito, sono caratterizzati da un breve termine contrattuale per l'annullamento (per esempio, un giorno);
b) la facoltà contrattuale di annullare il contratto non è esercitata nella normale gestione quotidiana dello strumento finanziario e il contratto può essere annullato soltanto quando l'entità viene a conoscenza di un aumento del rischio di credito a livello della linea di credito e
c) gli strumenti finanziari sono gestiti su base collettiva.
B5.5.40 Nel determinare il periodo per il quale si ritiene che l'entità sia esposta al rischio di credito ma le perdite attese su crediti non sarebbero attenuate dalla normale attività di gestione del rischio di credito dell'entità, quest'ultima dovrebbe considerare fattori quali dati storici ed esperienza circa:
a) il periodo durante il quale l'entità è stata esposta al rischio di credito per strumenti finanziari analoghi;
b) il lasso di tempo in capo al quale si verificano i relativi inadempimenti per strumenti finanziari analoghi a seguito di un aumento significativo del rischio di credito e
c) le attività di gestione del rischio di credito che l'entità prevede di mettere in atto una volta che il rischio di credito relativo allo strumento finanziario è aumentato, come la riduzione o la cancellazione dei limiti non utilizzati.
Risultati ponderati in base alle probabilità
B5.5.41 La finalità della stima delle perdite attese su crediti non è né stimare lo scenario peggiore (worst-case), né stimare lo scenario migliore (best-case). La stima delle perdite attese su crediti deve invece sempre inglobare sia la possibilità che si verifichi una perdita su crediti, sia la possibilità che non si verifichi una perdita su crediti, anche se l'esito più probabile è che non ci sia nessuna perdita su crediti.
B5.5.42 Il paragrafo 5.5.17, lettera a), prescrive che la stima delle perdite attese su crediti rifletta un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati; in pratica, può non esserci bisogno di un'analisi complessa. In alcuni casi può essere sufficiente un calcolo secondo un modello relativamente semplice, senza la necessità di numerose simulazioni di scenario dettagliate. Per esempio, le perdite su crediti medie di un ampio gruppo di strumenti finanziari con caratteristiche di rischio comuni può essere una stima ragionevole dell'importo ponderato in base alle probabilità. In altri casi, sarà probabilmente necessario individuare scenari che precisano l'importo e la tempistica dei flussi finanziari per specifici risultati e stimare quanto questi risultati siano probabili. In queste circostanze, le perdite attese su crediti devono riflettere almeno due risultati, in conformità al paragrafo 5.5.18.
B5.5.43 Per le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve stimare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario durante la sua durata di vita attesa. Le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi sono una parte delle perdite attese lungo tutta la vita del credito e rappresentano gli incassi mancati lungo tutta la vita del credito che si determineranno se un inadempimento si verifica nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio (o entro un periodo più breve se la vita attesa di uno strumento finanziario è inferiore a 12 mesi), ponderati in base alle probabilità che si verifichi l'inadempimento. Pertanto, le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi non sono né perdite attese lungo tutta la vita del credito che l'entità subirà per strumenti finanziari che prevede diventino inadempienti nei 12 mesi successivi, né i mancati incassi che sono previsti per i 12 mesi successivi.
Valore temporale del denaro
B5.5.44 Le perdite attese su crediti devono essere attualizzate alla data di riferimento del bilancio, non alla data dell'inadempimento atteso o a un'altra data, utilizzando il tasso di interesse effettivo determinato al momento della rilevazione iniziale o un'approssimazione dello stesso. Se lo strumento finanziario ha un tasso di interesse variabile, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate utilizzando il tasso corrente d'interesse effettivo determinato in conformità al paragrafo B5.4.5.
B5.5.45 Per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate utilizzando il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, determinato al momento della rilevazione iniziale.
B5.5.46 Le perdite attese sui crediti impliciti nei contratti di leasing devono essere attualizzate utilizzando lo stesso tasso di sconto utilizzato nella valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16.
B5.5.47 Le perdite attese su crediti negli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere attualizzate utilizzando il tasso di interesse effettivo, o un'approssimazione dello stesso, da applicare al momento della rilevazione dell'attività finanziaria derivante dall'impegno all'erogazione di finanziamenti. Ciò è dovuto al fatto che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore, l'attività finanziaria che è rilevata a seguito di un utilizzo sull'impegno all'erogazione di finanziamenti deve essere trattata come una prosecuzione di tale impegno, anziché come un nuovo strumento finanziario. Le perdite attese su crediti per l'attività finanziaria devono pertanto essere valutate tenendo conto del rischio di credito iniziale dell'impegno all'erogazione di finanziamenti a partire dalla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile.
B5.5.48 Le perdite attese su crediti per i contratti di garanzia finanziaria o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti per i quali non è possibile determinare il tasso di interesse effettivo devono essere attualizzate applicando un tasso di sconto che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e i rischi specifici dei flussi finanziari, ma soltanto se e nella misura in cui i rischi sono presi in considerazione correggendo il tasso di sconto anziché i mancati incassi oggetto di attualizzazione.
Informazioni ragionevoli e dimostrabili
B5.5.49 Ai fini del presente Principio, per informazioni ragionevoli e dimostrabili si intendono le informazioni ragionevolmente disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi, comprese le informazioni sugli eventi passati, sulle condizioni correnti e sulle previsioni delle future condizioni economiche. Le informazioni disponibili ai fini dell'esposizione in bilancio sono considerate informazioni di cui si dispone senza eccessivi costi o sforzi.
B5.5.50 L'entità non è tenuta a includere le previsioni delle condizioni future lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario. Il grado di discrezionalità nella stima delle perdite attese su crediti dipende dalla disponibilità di informazioni dettagliate. All'aumentare del periodo oggetto della previsione corrispondono una diminuzione della disponibilità di informazioni dettagliate e un aumento del grado di discrezionalità insito nella stima delle perdite attese su crediti. La stima delle perdite attese su crediti non esige una stima dettagliata per i periodi che sono lontani nel futuro (per i quali l'entità può estrapolare proiezioni dalle informazioni dettagliate disponibili).
B5.5.51 L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni, ma deve prendere in considerazione tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi e che sono rilevanti per la stima delle perdite attese su crediti, compreso l'effetto dei pagamenti anticipati attesi. Le informazioni utilizzate devono comprendere fattori specifici del mutuatario, le condizioni economiche generali e una valutazione dell'evoluzione corrente e prevista delle condizioni alla data di riferimento del bilancio. L'entità può utilizzare diverse fonti di dati che possono essere sia interni (specifici dell'entità) che esterni. Possibili fonti di dati comprendono l'esperienza storica interna di perdite su crediti, rating interni, l'esperienza di perdite su crediti di altre entità, nonché rating esterni, relazioni e statistiche. Le entità che non hanno fonti di dati specifici dell'entità o non ne hanno a sufficienza possono avvalersi dell'esperienza di un gruppo di entità simili per strumenti finanziari confrontabili (o gruppi di strumenti finanziari).
B5.5.52 Le informazioni storiche costituiscono un riferimento o una base importante da cui partire per valutare le perdite attese su crediti. Tuttavia, l'entità deve rettificare i dati storici, quali l'esperienza di perdite su crediti, sulla base di dati correnti osservabili, al fine di riflettere gli effetti delle condizioni attuali e le previsioni delle condizioni future che non hanno avuto effetti sull'esercizio su cui si basano i dati storici e di eliminare gli effetti delle condizioni dell'esercizio passato che non sono rilevanti per i futuri flussi finanziari contrattuali. In alcuni casi, le migliori informazioni ragionevoli e dimostrabili potrebbero essere informazioni storiche non rettificate, a seconda della natura delle informazioni storiche e del momento in cui sono state calcolate, rapportate alle circostanze alla data di riferimento del bilancio e alle caratteristiche dello strumento finanziario in questione. Le stime delle variazioni nelle perdite attese su crediti dovrebbero riflettere ed essere coerenti con le variazioni dei relativi dati osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, prezzi immobiliari, prezzi delle merci, stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite su crediti sullo strumento finanziario o nel gruppo di strumenti finanziari e l'ampiezza di tali variazioni). L'entità deve rivedere regolarmente la metodologia e le ipotesi utilizzate per stimare le perdite attese su crediti per ridurre eventuali differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute.
B5.5.53 Quando si utilizza l'esperienza storica di perdite su crediti nella stima delle perdite attese su crediti, è importante che l'informazione sui tassi storici di perdita su crediti si applichi a gruppi che sono definiti in modo coerente con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita su crediti sono stati osservati. Di conseguenza, il metodo utilizzato deve permettere a ogni gruppo di attività finanziarie di essere associato alle informazioni sull'esperienza passata di perdite su crediti in gruppi di attività finanziarie con caratteristiche di rischio simile e con dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti.
B5.5.54 Le perdite attese su crediti riflettono le aspettative proprie dell'entità sulle perdite su crediti. Tuttavia, nel tener conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi per stimare le perdite attese su crediti, l'entità dovrebbe anche considerare le informazioni di mercato osservabili sul rischio di credito del particolare strumento finanziario o di strumenti finanziari analoghi.
Garanzie reali
B5.5.55 Ai fini della valutazione delle perdite attese su crediti, la stima dei mancati incassi attesi deve riflettere i flussi finanziari attesi dalle garanzie reali e da altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che fanno parte delle clausole contrattuali e che l'entità non rileva separatamente. La stima dei mancati incassi attesi su uno strumento finanziario assistito da garanzia reale riflette l'importo e la tempistica dei flussi finanziari attesi dal pignoramento della garanzia reale meno i costi per l'ottenimento e la vendita della garanzia, indipendentemente dal fatto che il pignoramento sia probabile o no (ossia la stima dei flussi finanziari attesi tiene conto della probabilità di un pignoramento e dei flussi finanziari che potrebbero derivarne). Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi nell'analisi tutti i flussi finanziari attesi dal realizzo della garanzia reale, al di là della scadenza contrattuale del contratto. Eventuali garanzie reali ottenute a seguito di pignoramento non sono rilevate come attività separata dallo strumento finanziario garantito a meno che esse rispondano ai pertinenti criteri di rilevazione di un'attività nel presente o in altri Principi.
Riclassificazione delle attività finanziarie (sezione 5.6)
B5.6.1 Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al paragrafo 4.4.1, il paragrafo 5.6.1 prescrive che la riclassificazione sia applicata prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. Sia la categoria di valutazione al costo ammortizzato che la categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo richiedono che il tasso di interesse effettivo sia determinato al momento della rilevazione iniziale. Entrambe queste categorie di valutazione richiedono inoltre che le disposizioni in materia di riduzione di valore siano applicate nello stesso modo. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e viceversa:
a) la rilevazione degli interessi attivi non cambia e, pertanto, l'entità continua ad applicare il medesimo tasso di interesse effettivo;
b) la valutazione delle perdite attese su crediti non cambia, in quanto entrambe le categorie di valutazione applicano lo stesso approccio in materia di riduzione di valore. Tuttavia, se l'attività finanziaria è riclassificata dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella al costo ammortizzato, si rileverebbe un fondo a copertura perdite come rettifica del valore contabile lordo dell'attività finanziaria a partire dalla data di riclassificazione. Se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il fondo a copertura perdite sarebbe eliminato contabilmente (e pertanto non sarebbe più rilevato come rettifica del valore contabile lordo) per essere rilevato come un importo di riduzione di valore accumulato (di pari entità) nelle altre componenti di conto economico complessivo e presentato a partire dalla data di riclassificazione.
B5.6.2 Tuttavia, l'entità non è tenuta a rilevare separatamente gli interessi attivi o gli utili o le perdite per riduzione di valore per l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, il tasso di interesse effettivo è determinato in base al fair value (valore equo) dell'attività alla data di riclassificazione. Inoltre, ai fini dell'applicazione all'attività finanziaria della sezione 5.5 a partire dalla data di riclassificazione, quest'ultima è considerata come la data di rilevazione iniziale.
Utili e perdite (sezione 5.7)
B5.7.1 Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non è posseduto per negoziazione. Tale scelta è effettuata strumento per strumento (ossia, azione per azione). Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto. I dividendi su tali investimenti sono rilevati nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.6, a meno che il dividendo rappresenti chiaramente un recupero di parte del costo dell'investimento.
B5.7.1A A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, il paragrafo 4.1.2 A prescrive che l'attività finanziaria sia valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se le clausole contrattuali dell'attività finanziaria danno origine a flussi finanziari che sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e se l'attività è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita delle attività finanziarie. Questa categoria di valutazione rileva le informazioni nell'utile (perdita) di esercizio come se l'attività finanziaria fosse valutata al costo ammortizzato, mentre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo). Utili o perdite differenti rispetto a quelli o quelle che sono rilevati o rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità ai paragrafi 5.7.10-5.7.11, sono rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo. Quando tali attività finanziarie sono eliminate contabilmente, gli utili cumulati o le perdite cumulate precedentemente rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo sono riclassificati o riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio. Ciò riflette gli utili o le perdite che sarebbero stati rilevati o sarebbero state rilevate nell'utile (perdita) di esercizio al momento dell'eliminazione contabile se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.
B5.7.2 L'entità applica lo IAS 21 alle attività e passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto dallo IAS 21 e denominati in una valuta estera. A norma dello IAS 21, qualsiasi eventuale utile o perdita su cambi su attività e passività monetarie deve essere rilevato o rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Un'eccezione è rappresentata dall'elemento monetario designato come strumento di copertura in una copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafo 6.5.11), o in una copertura di un investimento netto (cfr. paragrafo 6.5.13) o in una copertura di fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni di fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 (cfr. paragrafo 6.5.8).
B5.7.2A Ai fini della rilevazione degli utili e delle perdite su cambi secondo quanto previsto dallo IAS 21, l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2 A è trattata come elemento monetario. Di conseguenza, tale attività finanziaria è trattata come attività valutata al costo ammortizzato nella valuta estera. Le differenze di cambio sul costo ammortizzato sono rilevate nell'utile (perdita) di esercizio e le altre variazioni del valore contabile sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.10.
B5.7.3 Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni di fair value (valore equo) di particolari investimenti in strumenti rappresentativi di capitale. Questi investimenti non sono un elemento monetario. Di conseguenza, l'utile o la perdita presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 includono qualsiasi correlata componente di cambio.
B5.7.4 Se sussiste una relazione di copertura tra l'attività monetaria non derivata e la passività monetaria non derivata, le variazioni della componente di cambio relativa a tali strumenti finanziari sono presentate nell'utile (perdita) d'esercizio.
Passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
B5.7.5 Se l'entità designa la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, essa deve determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. Si verrebbe a creare o ad ampliare un'asimmetria contabile se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo comportasse un'asimmetria più vistosa nell'utile (perdita) d'esercizio rispetto a una situazione in cui detti importi fossero presentati nell'utile (perdita) di esercizio.
B5.7.6 Per stabilire quanto sopra, l'entità deve valutare se prevede che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione di fair value (valore equo) di un altro strumento finanziario valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Tale previsione deve basarsi sul rapporto economico tra le caratteristiche della passività e le caratteristiche dell'altro strumento finanziario.
B5.7.7 Quanto sopra viene stabilito al momento della rilevazione iniziale e non è oggetto di riesame. Ai fini pratici, l'entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a un'asimmetria contabile. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino. L'entità deve applicare la propria metodologia in modo coerente per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. L'entità può tuttavia utilizzare metodologie diverse quando esistono diversi rapporti economici fra le caratteristiche delle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari. L'IFRS 7 dispone che l'entità fornisca nelle note al bilancio informazioni qualitative sulla metodologia usata per stabilire quanto sopra.
B5.7.8 Se tale asimmetria si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare tutte le variazioni di fair value (valore equo), compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività, nell'utile (perdita) di esercizio. Se tale asimmetria non si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo.
B5.7.9 Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto.
B5.7.10 L'esempio che segue descrive una situazione in cui si verrebbe a creare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo. Un istituto di credito ipotecario concede prestiti ipotecari ai clienti e finanzia tali prestiti mediante la vendita di obbligazioni con caratteristiche corrispondenti (per esempio, esposizione, piano di rimborso, durata e valuta) sul mercato. Le clausole contrattuali del prestito consentono al mutuatario di rimborsare anticipatamente il prestito (ossia assolvere i propri obblighi nei confronti della banca) acquistando sul mercato l'obbligazione corrispondente al fair value (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. A fronte di tale diritto contrattuale di rimborso anticipato, se la qualità del credito dell'obbligazione peggiora (e, di conseguenza, il fair value (valore equo) della passività della banca ipotecaria diminuisce), anche il fair value (valore equo) del prestito dell'istituto di credito ipotecario diminuisce. La variazione di fair value (valore equo) dell'attività riflette il diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione sottostante al fair value (valore equo) (il quale, in questo esempio, è diminuito) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. Di conseguenza, gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (l'obbligazione) saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione corrispondente nel fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (il prestito). Se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo, si produrrebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio. Di conseguenza, l'istituto di credito ipotecario è tenuto a presentare tutte le variazioni di fair value (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) di esercizio.
B5.7.11 Nell'esempio di cui al paragrafo B5.7.10, vi è un nesso contrattuale tra gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività e le variazioni di fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (come risultato del diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione al fair value (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario). Tuttavia, un'asimmetria contabile può verificarsi anche in assenza di un nesso contrattuale.
B5.7.12 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, un'asimmetria contabile non è causata unicamente dal metodo di valutazione che l'entità utilizza per determinare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività. Un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio si configurerebbe solo quando si ritenga che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (secondo la definizione dell'IFRS 7) siano compensati da variazioni di fair value (valore equo) di un altro strumento finanziario. Un'asimmetria derivante dal solo metodo di valutazione (per esempio, l'entità non isola le variazioni del rischio di credito della passività da talune altre variazioni del suo fair value (valore equo)] non influisce sulla determinazione disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8. Per esempio, l'entità può non isolare le variazioni del rischio di credito della passività dalle variazioni del rischio di liquidità. Se l'entità presenta l'effetto combinato di questi due fattori nelle altre componenti di conto economico complessivo, può verificarsi un'asimmetria in quanto le variazioni del rischio di liquidità possono essere incluse nella valutazione al fair value (valore equo) delle attività finanziarie dell'entità e la variazione complessiva di fair value (valore equo) di tali attività è presentata nell'utile (perdita) di esercizio. Tuttavia, tale asimmetria è causata dall'imprecisione della valutazione, non dalla compensazione descritta nel paragrafo B5.7.6 e, pertanto, non influisce sulla determinazione disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8. Significato di «rischio di credito» (paragrafi 5.7.7 e 5.7.8)
B5.7.13 L'IFRS 7 definisce il rischio di credito come «il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione». Il requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), si riferisce al rischio che l'emittente non riesca ad adempiere ai suoi obblighi su una determinata passività, non necessariamente correlato all'affidabilità creditizia dell'emittente. Per esempio, se l'entità emette una passività assistita da garanzia reale e una non assistita da garanzia reale, che sarebbero altrimenti identiche, il rischio di credito delle due passività sarà diverso, anche se sono emesse dalla stessa entità. Il rischio di credito delle passività assistite da garanzia reale sarà inferiore rispetto al rischio di credito delle passività non assistite da garanzia reale. Il rischio di credito della passività assistita da garanzia reale può essere prossimo allo zero.
B5.7.14 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), il rischio di credito si distingue dal rischio correlato al risultato specifico dell'attività. Il rischio correlato al risultato specifico dell'attività non è connesso al rischio che l'entità non adempia a una determinata obbligazione, ma piuttosto al rischio che una singola attività o un gruppo di attività rendano poco (o niente).
B5.7.15 Di seguito sono riportati esempi di rischio correlato al risultato specifico dell'attività:
a) la passività con un elemento valutativo in unità (unit-linking feature), secondo il quale l'importo dovuto agli investitori è contrattualmente determinato sulla base del rendimento di specifiche attività. L'effetto di tale elemento valutativo in unità sul fair value (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato specifico dell'attività, non il rischio di credito;
b) la passività emessa dall'entità strutturata con le seguenti caratteristiche: l'entità è isolata giuridicamente, per cui le sue attività sono separate a esclusivo beneficio dei suoi investitori, anche in caso di fallimento; l'entità non intraprende altre operazioni e le sue attività non possono essere ipotecate; gli importi sono dovuti agli investitori dell'entità solo se le attività separate generano flussi finanziari; pertanto, le variazioni di fair value (valore equo) della passività riflettono principalmente le variazioni di fair value (valore equo) delle attività; l'effetto del rendimento delle attività sul fair value (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato specifico dell'attività, non il rischio di credito.
Determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito
B5.7.16 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), l'entità deve determinare l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria o:
a) come l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato (cfr. paragrafi B5.7.17 e B5.7.18); o
b) utilizzando un metodo alternativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) della passività attribuibile a variazioni del rischio di credito di quest'ultima.
B5.7.17 Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo dello strumento finanziario di un'altra entità, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta o di un indice di prezzi o di tassi.
B5.7.18 Se le uniche variazioni rilevanti significative delle condizioni di mercato della passività sono le variazioni del tasso di interesse (di riferimento) osservato, l'ammontare di cui al paragrafo B.5.7.16, lettera a), può essere stimato come segue:
a) l'entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all'inizio dell'esercizio, utilizzando il fair value (valore equo) della passività e i flussi finanziari contrattuali della passività all'inizio dell'esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento) osservato all'inizio dell'esercizio, per arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;
b) poi, l'entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali della stessa alla fine dell'esercizio e un tasso di attualizzazione pari alla somma i) del tasso di interesse (di riferimento) osservato alla fine dell'esercizio e ii) della componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento determinata alla lettera a);
c) la differenza tra il fair value (valore equo) della passività alla fine dell'esercizio e l'importo determinato alla lettera b) è la variazione di fair value (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7, lettera a).
B5.7.19 L'esempio di cui al paragrafo B5.7.18 parte dall'ipotesi che le variazioni di fair value (valore equo) derivanti da fattori diversi dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse (di riferimento) osservati siano non significative. Tale metodo non sarebbe appropriato se le variazioni di fair value (valore equo) derivanti da altri fattori fossero significative. In questi casi, l'entità è tenuta a utilizzare un metodo alternativo che valuti più fedelmente gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafo B5.7.16, lettera b)]. Ad esempio, se lo strumento considerato contiene un derivato incorporato, la variazione di fair value (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.7, lettera a).
B5.7.20 Come per tutte le valutazioni di fair value (valore equo), il metodo di valutazione adottato dall'entità per determinare la parte di cambiamento nel fair value della passività attribuibile alle variazioni del suo rischio di credito deve massimizzare l'utilizzo di dati osservabili rilevanti e ridurre al minimo i dati non osservabili.