PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
SIC n.7 - IASB (*) (**) (***) (****)

Introduzione dell'euro

(*) Principio adottato dall' art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008
(**) Il documento è stato modificato dall'Appendice, punto A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.
(***) Paragrafo aggiunto dall'Appendice, punto A35, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.
(****) Paragrafo aggiunto dall'Appendice, punto A10, Regolamento 3 giugno 2009, n. 494/2009.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
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1 - 2
3 - 4
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REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)
- IAS 8 IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio (rivisto nella sostanza nel 2003)
- IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 2003)
- IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008)

 

PROBLEMA

1 A partire dal 1° gennaio 1999, data dell'effettivo inizio dell'Unione economica e monetaria (UEM), l'euro diverrà a tutti gli effetti una valuta e i tassi di conversione tra l'euro e le valute nazionali partecipanti saranno irrevocabilmente fissati; quindi, a partire da tale data, il rischio di successive differenze di cambio collegate a tali valute è eliminato.

2 Il problema consiste nell'applicazione dello IAS 21 nel passaggio dalle valute nazionali dei Paesi membri dell'Unione europea partecipanti all'euro ("passaggio").

IFRS

3 Le disposizioni dello IAS 21 riguardanti la conversione delle operazioni in valuta estera e dei bilanci delle gestioni estere devono essere applicate rigorosamente al passaggio. La stessa logica si applica alla determinazione dei tassi di cambio quando i Paesi aderiranno all'UEM in stadi successivi.

4 Ciò, in particolare, significa che:


a) le attività e le passività monetarie in valuta estera risultanti da transazioni devono continuare a essere convertite nella valuta funzionale al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere immediatamente rilevata come utile o perdita, salvo che un'entità debba continuare ad applicare il principio contabile esistente per utili e perdite su cambi relativi a coperture del rischio di valuta dell'operazione programmata;
b) le differenze di cambio cumulative relative alla conversione di bilanci di gestioni estere, rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere accumulate nel patrimonio netto e riclassificate dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo in caso di dismissione o dismissione parziale dell'investimento netto nella gestione estera; e che
c) le differenze di cambio risultanti dalla conversione di passività denominate nelle valute partecipanti non devono essere incluse nel valore contabile delle attività connesse.

DATA DI APPROVAZIONE

Ottobre 1997.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente IFRS entra in vigore a partire dal 1° giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni dello IAS 8 .

Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 4. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.


Lo IAS 27 (modificato dall'International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 4(b). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.