PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
SIC n.29 - IASB (*) (**)

Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative

(*) Principio adottato dall' art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008
(**) Paragrafo così modificato dall'Appendice, punto A40, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
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REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 1Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)
- IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
- IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 2003)
- IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
- IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004)

 

PROBLEMA

1 Un'entità (concessionaria) potrebbe stipulare un accordo con un'altra entità (concedente) per l'erogazione di servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali. Il concedente potrebbe essere un'entità del settore pubblico o privato, compreso un organismo governativo. Esempi di accordi per servizi in concessione comprendono la depurazione dell'acqua e la fornitura di servizi, autostrade, parcheggi, tunnel, ponti, aeroporti e telecomunicazioni. Esempi di accordi che non rappresentano accordi per servizi in concessione includono entità che esternalizzano la gestione dei propri servizi interni (per esempio, mensa per i dipendenti, manutenzione dell'edificio e supporto contabile e informatico).

2 Un accordo per servizi in concessione generalmente comporta che il concedente affidi, per il periodo di tempo della concessione, al concessionario:

a) il diritto di erogare servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali; e
b) in alcuni casi, il diritto a usare determinate attività materiali, immateriali o finanziarie; in cambio il concessionario:
c) si impegna a fornire per il periodo della concessione i servizi in base a specifici termini e condizioni; e
d) laddove possibile, si impegna a restituire al termine del periodo di concessione i diritti ricevuti all'inizio del periodo della concessione e/o acquisiti nel periodo della concessione.

3 La caratteristica comune di tutti gli accordi relativi a servizi dati in concessione riguarda il fatto che il concessionario riceve un diritto e contemporaneamente contrae un'obbligazione a fornire servizi pubblici.

4 Il problema sta nel determinare quale informativa debba essere inserita nelle note ai bilanci del concessionario e del concedente.

5 Taluni aspetti e l'informativa connessa ad alcuni accordi relativi al servizio oggetto della concessione sono già considerati dai vigenti IFRS contabili internazionali (per esempio, lo IAS 16 si applica all'acquisizione di elementi di immobili, impianti e macchinari, lo IAS 17 alle locazioni di beni e lo IAS 38 alle acquisizioni di attività immateriali). Tuttavia, gli accordi per servizi dati in concessione possono interessare contratti esecutivi che non sono contemplati nei IFRS contabili internazionali, a meno che i contratti non siano onerosi, caso in cui si applica lo IAS 37 . Conseguentemente, la presente IFRS prende in considerazione informazioni aggiuntive relative agli accordi per servizi dati in concessione.

 

IFRS

6 Tutti gli aspetti degli accordi per servizi dati in concessione devono essere considerati nella determinazione dell'appropriata informativa da inserire nelle note. Il concessionario e il concedente devono fornire la seguente informativa in ciascun esercizio:

a) una descrizione dell'accordo;
b) le condizioni dell'accordo che, data la loro significatività, potrebbero influenzare l'importo, la tempistica e la certezza dei flussi finanziari futuri (per esempio, il periodo della concessione, le date di rideterminazione del prezzo e le condizioni base su cui i nuovi calcoli del prezzo o della negoziazione sono determinati);
c) la natura e la portata (per esempio, la quantità, il periodo temporale o l'importo quando appropriato) di:


i) diritti a usare determinate attività;
ii) obbligazioni contratte per la fornitura o i diritti di richiesta di fornitura di servizi;
iii) obbligazioni ad acquisire o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari;
iv) obbligazioni a consegnare o diritti a ricevere determinate attività a conclusione del periodo di concessione;
v) opzioni di rinnovo e di chiusura anticipata dell'accordo; e
vi) altri diritti e obbligazioni (per esempio, importanti costi di revisione); e


d) i cambiamenti dell'accordo avvenuti nel corso del periodo; e
e) le modalità di classificazione dell'accordo di servizio.

6A Il concessionario deve indicare l'importo dei ricavi e degli utili o delle perdite rilevati nel periodo a seguito dello scambio di servizi di costruzione per un'attività finanziaria o un'attività immateriale.

7 L'informativa richiesta in conformità al paragrafo 6 della presente IFRS deve essere fornita individualmente per ciascun accordo di concessione del servizio o insieme per ciascuna classe di accordi di concessione di servizi. Una classe è un gruppo di accordi per servizi in concessione che comprendono servizi di natura similare (per esempio, riscossione di pedaggi, servizi di telecomunicazioni e depurazione dell'acqua).

 

DATA DI APPROVAZIONE

Maggio 2001

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente IFRS entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001.