PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO |
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SIC n.13 - IASB - Interpretazione (SIC) 3 novembre 2008 (*) (**) |
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Entità a controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo |
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(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320 (**) Vedi, ora, l'IFRS 11 le cui disposizioni sostituiscono quelle della presente Interpretazione SIC 13, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. |
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REGOLAMENTI AGGIORNATI |
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI - |
- IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
- IAS 18 Ricavi
- IAS 31 Partecipazioni in joint venture
1 Lo IAS 31.48 si riferisce sia agli apporti, sia alle vendite tra un partecipante e una joint venture come segue: «Quando un partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere la sostanza della transazione». Inoltre, lo IAS 31.24 statuisce che «l'entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione». Non esiste guida esplicita in merito alla rilevazione degli utili e delle perdite risultanti da conferimenti di attività non monetarie a entità a controllo congiunto («ECC»).
2 I conferimenti a una ECC sono trasferimenti di attività da parte di partecipanti in cambio di una partecipazione nella ECC. Tali conferimenti possono prendere diverse forme. I conferimenti possono essere effettuati simultaneamente da parte dei partecipanti o al momento di creazione della ECC o successivamente. Il corrispettivo ricevuto dal partecipante (partecipanti) in cambio di attività conferite alla ECC può anche comprendere denaro o altro corrispettivo che non dipenda dai flussi finanziari futuri della ECC («corrispettivo aggiuntivo»).
3 I problemi consistono nel determinare:
a) quando l'appropriata quota di utili o perdite risultanti da un conferimento di un'attività non monetaria alla ECC in cambio di una partecipazione nella ECC debba essere imputata all'utile (perdita) d’esercizio dal partecipante;
b) come il corrispettivo aggiuntivo debba essere contabilizzato dal partecipante; e
c) come qualsiasi utile o perdita non realizzati debbano essere esposti nel bilancio consolidato del partecipante.
4 La presente Interpretazione tratta la contabilizzazione del partecipante per conferimenti non monetari a una ECC in cambio di una partecipazione nella ECC che è contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto oppure quello del consolidamento proporzionale.
5 Nell'applicare lo IAS 31.48 ai conferimenti non monetari dati a una ECC in cambio di una partecipazione azionaria nella ECC, un partecipante deve imputare al conto economico dell'esercizio la quota dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione azionaria degli altri partecipanti a eccezione di quando:
a) i rischi e i benefici significativi delle proprietà dell'attività (delle attività) non monetaria conferita non sono stati trasferiti alla ECC; o
b) l'utile o la perdita derivante dal conferimento non monetario non possono essere valutati attendibilmente; o
c) l'operazione di conferimento manca di sostanza commerciale, nel modo in cui quel termine è descritto nello IAS 16.
Se viene applicata l'eccezione a), b) o c), l'utile o la perdita è considerato non realizzato e quindi non è rilevato a conto economico a meno che si applichi anche il paragrafo 6.
6 Se, oltre a ricevere una partecipazione nella ECC, un partecipante riceve attività monetarie o non monetarie in riferimento all'operazione deve rilevare in conto economico un'appropriata porzione dell'utile o della perdita.
7 Gli utili o le perdite non realizzati su attività non monetarie conferite alle ECC devono essere eliminati a fronte delle sottostanti attività secondo il metodo di consolidamento proporzionale o a fronte della partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto. Tali utili o perdite non realizzati non devono essere esposti come utili o perdite differiti nello stato patrimoniale consolidato del partecipante.
8 - 13 [Non applicabile alla mera Interpretazione]
[Giugno 1998]
La presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
14 Le rettifiche alla contabilizzazione per le operazioni di conferimento non monetarie specificate nel paragrafo 5 devono essere applicate prospetticamente alle operazioni future.
15 Un'entità deve applicare le rettifiche alla presente Interpretazione fatte dallo IAS 16 per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2005. Se un'entità applica tale Principio a un esercizio antecedente tale data, deve applicare anche queste rettifiche a tale esercizio antecedente.