PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO |
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IFRS n.8 - IASB - Principio contabile internazionale (IFRS) 3 novembre 2008 (*) (**) |
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Settori operativi |
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(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320. (**) Ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia diversamente stabilito nell'Appendice suddetta, negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti: - "conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo"; - "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria"; - "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio"; - "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione); - "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione"; - "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS"; - "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS"; - "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); - i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. |
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REGOLAMENTI AGGIORNATI |
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI - |
1 Un'entità deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del sul bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.
2 Il presente IFRS si applica a:
a) il bilancio separato o individuale di un'entità
i) i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o
ii) che deposita il proprio bilancio, o è in procinto di farlo, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
b) il bilancio consolidato di un gruppo avente una capogruppo
i) i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali); o
ii) che deposita il bilancio consolidato, o è in procinto di farlo, presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico.
3 Se un'entità che non è tenuta ad applicare il presente IFRS decide di fornire informazioni sui settori che non sono conformi al presente IFRS, non deve definire tali informazioni come informativa di settore.
4 Se il fascicolo di bilancio contiene sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell'ambito di applicazione del presente IFRS, sia il bilancio separato di tale controllante, l'informativa di settore deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato.
5 Un settore operativo è una componente di un'entità:
a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);
b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell'entità ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e
c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.
Un settore operativo può intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora ottenuto ricavi: le attività in fase di avviamento (start-up) possono essere, ad esempio, settori operativi prima della generazione di ricavi.
6 Ciascuna parte di un'entità non è necessariamente un settore operativo o parte di un settore operativo. Ad esempio, la direzione di una società o alcune divisioni funzionali possono non conseguire ricavi o possono conseguire ricavi che sono solo accessori rispetto alle attività dell'entità e non sarebbero settori operativi. Ai fini del presente IFRS, i piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro di un'entità non sono settori operativi.
7 L'espressione «più alto livello decisionale operativo» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Tale funzione consiste nell'allocare le risorse ai settori operativi di un'entità e valutarne i risultati. Spesso essa compete all'amministratore delegato, ma potrebbe spettare, ad esempio, ad un gruppo di amministratori esecutivi o ad altri.
8 Per molte entità, le tre caratteristiche dei settori operativi descritte al paragrafo 5 identificano chiaramente i loro settori operativi. Tuttavia, un'entità può presentare dei rendiconti interni nei quali le sue attività imprenditoriali sono descritte in una varietà di modi. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di un set di informativa di settore, altri fattori possono identificare un unico gruppo di componenti come rappresentativo dei settori operativi di un'entità, tra cui la natura delle attività imprenditoriali di ciascuna componente, l'esistenza di manager per esse responsabili e le informazioni presentate al consiglio di amministrazione.
9 Generalmente un settore operativo ha un manager di settore che risponde direttamente al più alto livello decisionale operativo e mantiene contatti periodici con esso per discutere le attività operative, i risultati di bilancio, le previsioni o i piani per il settore. Il termine «manager di settore» identifica una funzione, non necessariamente un manager con un titolo specifico. Il più alto livello decisionale operativo può essere altresì il manager di settore per taluni settori operativi. Un unico manager può essere il manager di settore di più settori operativi. Se le caratteristiche di cui al paragrafo 5 portano ad identificare più di un gruppo di componenti di un'organizzazione ma vi è un unico gruppo per il quale i manager di settore sono considerati responsabili, quest'ultimo gruppo di componenti costituisce il settore operativo.
10 Le caratteristiche di cui al paragrafo 5 possono essere riconducibili a due o più gruppi di componenti coincidenti la cui responsabilità spetta a manager di settore. Tale struttura viene talvolta definita come forma di organizzazione a matrice. Ad esempio, in talune entità alcuni manager di settore sono responsabili di diverse linee di prodotto e di servizi a livello mondiale, mentre altri sono responsabili per determinate aree geografiche. Il più alto livello decisionale operativo rivede periodicamente i risultati operativi di entrambi i gruppi di componenti e per entrambi sono disponibili informazioni economico-finanziarie. In tal caso, facendo riferimento al principio base, l'entità deve determinare quale gruppo di componenti individua i vari settori operativi.
11 Un'entità deve fornire informazioni separate in merito a ciascun settore operativo che:
a) sia stato identificato conformemente ai paragrafi da 5 a 10 o derivi dall'aggregazione di due o più di tali settori conformemente al paragrafo 12; e
b) superi le soglie quantitative di cui al paragrafo 13. I paragrafi da 14 a 19 indicano altre situazioni in cui devono essere fornite informazioni separate in merito a un settore operativo.
Criteri di aggregazione
12 I settori operativi presentano spesso risultati economici similari nel lungo periodo se hanno caratteristiche economiche similari. Per esempio, da due settori operativi con caratteristiche economiche similari ci si dovrebbero attendere dei margini lordi medi di lungo termine analoghi. Due o più settori operativi possono essere aggregati in un unico settore operativo se l'aggregazione è coerente con il principio base del presente IFRS, se i settori hanno caratteristiche economiche similari e se i settori sono similari per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:
a) natura dei prodotti e dei servizi;
b) la natura dei processi produttivi;
c) tipologia o classe di clientela per i loro prodotti e servizi;
d) metodi utilizzati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e
e) natura del contesto normativo, se applicabile, per esempio bancario, assicurativo o dei servizi pubblici.
Soglie quantitative
13 Un'entità deve fornire informazioni separate in merito ad un settore operativo che soddisfi una qualsiasi delle seguenti soglie quantitative:
a) i ricavi oggetto di informativa, comprese sia le vendite a clienti terzi sia le vendite o i trasferimenti tra settori, sono almeno il 10% dei ricavi complessivi, interni ed esterni, di tutti i settori operativi;
b) l'ammontare in valore assoluto del relativo utile o perdita è almeno il 10% del maggiore, in valore assoluto, tra i seguenti importi: i) l'utile complessivo relativo a tutti i settori operativi in utile e ii) la perdita complessiva relativa a tutti i settori operativi in perdita;
c) le sue attività sono almeno il 10% delle attività complessive di tutti i settori operativi.
I settori operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quantitative possono essere considerati oggetto di informativa separata se la direzione aziendale ritiene che le informazioni relative al settore siano utili per gli utilizzatori del bilancio.
14 Un'entità può aggregare informazioni relative a settori operativi che non soddisfano le soglie quantitative ed informazioni relative ad altri settori operativi che non soddisfano tali soglie in modo da ottenere un settore oggetto di informativa solo se i settori operativi hanno caratteristiche economiche similari e condividono la maggior parte dei criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12.
15 Se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi rappresenta meno del 75% dei ricavi dell'entità, devono essere identificati ulteriori settori operativi come settori oggetto di informativa (anche se non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 13) fino a che almeno il 75% dei ricavi dell'entità non sia incluso nei settori oggetto di informativa.
16 Le informazioni relative ad altre attività imprenditoriali e settori operativi che non sono oggetto di informativa devono essere aggregate e presentate nella categoria «altri settori» separatamente dalle altre voci di riconciliazione tra le riconciliazioni previste dal paragrafo 28. Le fonti dei ricavi compresi nella categoria «altri settori» devono essere descritte.
17 Se la direzione aziendale ritiene che un settore operativo identificato come settore oggetto di informativa nell'esercizio immediatamente precedente continui a essere rilevante, le informazioni relative a tale settore devono continuare ad essere presentate separatamente nell'esercizio in corso anche se il settore non soddisfa più i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13.
18 Se un settore operativo è identificato come settore oggetto di informativa nell'esercizio in corso perché rispetta le soglie quantitative, i dati del settore di un esercizio precedente presentati a fini comparativi devono essere rideterminati per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa come un settore separato, anche se tale settore non rispettava, nell'esercizio precedente, i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.
19 Vi può essere un limite pratico al numero di settori oggetto di informativa che un'entità presenta separatamente, al di là del quale le informazioni di settore potrebbero diventare troppo dettagliate. Sebbene non sia stato definito alcun limite preciso, quando il numero dei settori oggetto di informativa conformemente ai paragrafi da 13 a 18 è superiore a dieci, l'entità dovrebbe considerare se un limite pratico sia stato raggiunto.
20 Un'entità deve fornire le informazioni che consentono agli utilizzatori del sul bilancio di valutare la natura e gli effetti sul bilancio delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.
21 Per conferire efficacia al principio di cui al paragrafo 20, un'entità deve fornire quanto segue per ciascun esercizio per il quale venga presentato un conto economico:
a) le informazioni generali di cui al paragrafo 22;
b) le informazioni in merito all'utile o alla perdita di settore presentati, compresi i ricavi e le spese specificati inclusi nell'utile o nella perdita di settore presentati, alle attività di settore, alle passività di settore e alla base di valutazione, come descritto ai paragrafi da 23 a 27; e
c) le riconciliazioni dei totali dei ricavi di settore, dell'utile o perdita di settore presentati, delle attività di settore, delle passività di settore e di altre voci di settore significative con i corrispondenti importi dell'entità come descritto al paragrafo 28.
Le riconciliazioni degli ammontari presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria relativi ai settori oggetto di informativa con quelli riportati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità sono necessarie per ciascuna data di presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Le informazioni per gli esercizi precedenti devono essere rideterminate come descritto ai paragrafi 29 e 30.
Informazioni generali
22 Un'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:
a) i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa dell'entità, compreso il criterio di organizzazione (ad esempio, se la direzione aziendale abbia scelto di organizzare l'entità in funzione delle differenze dei prodotti e servizi, delle aree geografiche, del contesto normativo o di una combinazione di fattori e se i settori oggetto di informativa siano stati aggregati); (aa) le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell'applicare i criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12. Ciò include una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati secondo tali criteri e gli indicatori economici che sono stati oggetto di valutazione nello stabilire che i settori operativi aggregati hanno caratteristiche economiche similari; e
b) i tipi di prodotti e servizi da cui ciascun settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi.
Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività
23 Un'entità deve fornire una valutazione dell'utile o della perdita e delle attività totali per ciascun settore oggetto di informativa. Un'entità deve fornire una valutazione delle passività di ciascun settore oggetto di informativa se tale importo viene fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Un'entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell'utile o della perdita di settore:
a) ricavi da clienti terzi;
b) ricavi da operazioni con altri settori operativi della medesima entità;
c) interessi attivi;
d) interessi passivi;
e) svalutazioni e ammortamenti;
f) voci significative di ricavo e di costo presentate conformemente al paragrafo 97 dello IAS 1
Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007);
g) quota di pertinenza dell'entità nell'utile o nella perdita di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
h) imposte sul reddito o proventi fiscali; e
i) voci non monetarie rilevanti diverse da svalutazioni e ammortamenti.
Un'entità deve indicare separatamente interessi attivi e interessi passivi per ciascun settore oggetto di informativa a meno che la maggior parte dei ricavi del settore provengano da interessi e il più alto livello decisionale operativo si basi principalmente sugli interessi attivi netti per valutare i risultati del settore e prendere decisioni in merito alle risorse da allocare al settore. In tal caso un'entità può indicare gli interessi attivi del settore al netto degli interessi passivi purché lo specifichi.
24 Un'entità deve fornire i seguenti elementi in merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione delle attività di settore esaminate dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo anche se non inclusi nella valutazione delle attività di settore:
a) l'importo dell'investimento in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto; e
b) gli importi sommati alle attività non correnti* diversi da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative nette per piani a benefici definiti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti) e diritti derivanti da contratti assicurativi.
25 L'ammontare di ciascuna voce di settore presentata deve corrispondere alla valutazione fornita al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito all'allocazione di risorse al settore e della valutazione dei suoi risultati. Le rettifiche e le eliminazioni operate nella preparazione del bilancio e nelle allocazioni di ricavi, costi, utili o perdite di un'entità devono essere incluse nella determinazione dell'utile o perdita di settore presentata soltanto se sono incluse nella valutazione dell'utile o perdita di settore utilizzata dal più alto livello decisionale operativo. Analogamente, solo le attività e passività che sono incluse nelle valutazioni delle attività e passività di settore che sono utilizzate dal più alto livello decisionale operativo devono essere indicate per tale settore. Se importi sono allocati all'utile o perdita di settore, alle attività o passività presentati, tali importi devono essere allocati su base ragionevole.
26 Se il più alto livello decisionale operativo utilizza un'unica valutazione dell'utile o perdita, delle attività o passività di un settore operativo per valutare i risultati di settore e decidere come allocare le risorse, devono essere presentate tali valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di una valutazione di utile o perdita, attività e passività di settore, le valutazioni fornite sono quelle che la direzione aziendale ritiene siano determinate conformemente ai principi di valutazione maggiormente coerenti con quelli utilizzati nella valutazione degli importi corrispondenti nel bilancio dell'entità.
27 Un'entità deve fornire una spiegazione delle valutazioni di utile o perdita, attività e passività di settore per ciascun settore oggetto di informativa. Come minimo, un'entità deve indicare quanto segue:
a) il criterio di contabilizzazione di qualsiasi operazione tra settori oggetto di informativa;
b) la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni degli utili o perdite di settori oggetto di informativa e l'utile o la perdita dell'entità ante oneri o proventi fiscali e attività operative cessate (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di costi sostenuti a livello centrale che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;
c) la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle attività dei settori oggetto di informativa e delle attività dell'entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di attività utilizzate congiuntamente che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate;
d) la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle passività dei settori oggetto di informativa e delle passività dell'entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di passività utilizzate congiuntamente che sono necessari per la comprensione delle informazioni di settore presentate.
e) la natura di qualsiasi cambiamento rispetto ad esercizi precedenti nei metodi di valutazione utilizzati per determinare utile o perdita di settore presentato e l'eventuale effetto di tali cambiamenti sulla valutazione di utile o perdita di settore;
f) la natura e l'effetto di qualsiasi allocazione asimmetrica rispetto ai settori oggetto di informativa. Ad esempio, un'entità potrebbe allocare l'ammortamento a un settore senza allocare le relative attività a tale settore.
Riconciliazioni
28 Un'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:
a) il totale dei ricavi dei settori oggetto di informativa rispetto ai ricavi dell'entità;
b) il totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita dell'entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale delle valutazioni di utile o perdita di settore con l'utile o perdita dell'entità al netto di tali voci;
c) il totale delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attività dell'entità se le attività di settore sono presentate conformemente al paragrafo 23.
d) il totale delle passività dei settori oggetto di informativa rispetto alle passività dell'entità se le passività di settore sono presentate conformemente al paragrafo 23;
e) il totale degli importi di qualsiasi altro elemento informativo rilevante presentato per i settori oggetto di informativa rispetto al corrispondente importo per l'entità.
Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente. Ad esempio, l'importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare l'utile o la perdita del settore oggetto di informativa con l'utile o la perdita dell'entità derivante da diversi principi contabili deve essere identificato e descritto separatamente.
Rideterminazione dei valori di informazioni fornite in precedenza
29 Se un'entità modifica la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi, devono essere rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa. Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, si deve esaminare individualmente ciascuna voce. In seguito ad una modifica della composizione dei suoi settori oggetto di informativa, un'entità deve indicare se abbia rideterminato le corrispondenti voci delle informazioni di settore per gli esercizi precedenti.
30 Se un'entità ha modificato la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi settori oggetto di informativa e se le informazioni di settore per gli esercizi precedenti, compresi i periodi intermedi, non vengono rideterminate per riflettere la modifica, l'entità deve fornire, nell'esercizio in cui si verifica la modifica, le informazioni di settore per l'esercizio in corso in base sia alla vecchia che alla nuova suddivisione settoriale, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.
31 I paragrafi da 32 a 34 si applicano a tutte le entità soggette al presente IFRS, comprese quelle che hanno un unico settore oggetto di informativa. Le attività imprenditoriali di talune entità non sono organizzate in funzione delle differenze nei relativi prodotti e servizi o delle differenze nelle aree geografiche di attività. I settori oggetto di informativa di tali entità possono presentare ricavi da un'ampia gamma di prodotti e servizi sostanzialmente diversi o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può fornire essenzialmente gli stessi prodotti e servizi. Analogamente, i settori oggetto di informativa di un'entità possono detenere attività in diverse aree geografiche e presentare ricavi da clienti di diverse aree geografiche o più di uno dei suoi settori oggetto di informativa può operare nella stessa area geografica. Le informazioni richieste dai paragrafi da 32 a 34 devono essere fornite soltanto se non sono già contenute nelle informazioni sul settore oggetto di informativa richieste dal presente IFRS.
Informazioni in merito ai prodotti e ai servizi
32 Un'entità deve indicare i ricavi da clienti terzi per ciascun prodotto e servizio, o per ciascun gruppo di prodotti e servizi similari, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, nel qual caso tale fatto deve essere indicato. Gli importi dei ricavi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità.
Informazioni in merito alle aree geografiche
33 Un'entità deve indicare le seguenti informazioni geografiche, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa:
a) i ricavi da clienti terzi attribuiti i) al paese in cui ha sede l'entità e ii) a tutti i paesi esteri, in totale, da cui l'entità ottiene ricavi. Se i ricavi da clienti terzi attribuiti ad un singolo paese estero sono significativi, tali ricavi devono essere indicati separatamente. Un'entità deve indicare la base per l'attribuzione dei ricavi da clienti terzi ai singoli paesi;
b) le attività non correnti diverse da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e diritti derivanti da contratti assicurativi i) presenti nel paese in cui ha sede l'entità e ii) presenti in tutti i paesi esteri, in totale, in cui l'entità detiene attività. Se le attività di un singolo paese estero sono significative, tali attività devono essere indicate separatamente.
Gli importi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità. Se le informazioni necessarie non sono disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa, tale fatto deve essere indicato. Un'entità può fornire, oltre alle informazioni richieste dal presente paragrafo, subtotali per le informazioni geografiche relative a gruppi di paesi.
Informazioni in merito ai principali clienti
34 Un'entità deve fornire informazioni in merito al grado di dipendenza dai suoi principali clienti. Se i ricavi provenienti da operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori al 10% dei ricavi complessivi di un'entità, l'entità deve indicare tale fatto, l'importo totale dei ricavi da ciascuno di tali clienti e l'identità del settore o dei settori che presentano i ricavi. L'entità non è tenuta a comunicare l'identità di un cliente importante o l'importo dei ricavi che ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini del presente IFRS, un gruppo di entità che un'entità sa essere soggette a un controllo comune deve essere considerato come un cliente unico. Tuttavia, è necessaria una valutazione soggettiva per determinare se un ente governativo, (incluse le agenzie governative ed enti pubblici locali, nazionali o internazionali) e quelle entità che l'entità che redige il bilancio sa essere soggette al controllo comune dello stesso ente governativo, sono considerate come un cliente unico. Nel valutare ciò, l'entità che redige il bilancio deve valutare la misura dell'integrazione economica tra tali entità.
35 Un'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.
35A Il paragrafo 23 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
36 Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell'esercizio di applicazione iniziale (inclusa l'applicazione della modifica al paragrafo 23 apportata nell'aprile 2009) devono essere rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione fosse troppo onerosa.
36A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 23(f). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
36C Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 22 e 28. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
37 Il presente IFRS sostituisce lo IAS 14 Informativa di settore.
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
Settore operativo | Un settore operativo è una componente di un'entità: a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità); b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo dell'entità ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e c) per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate. |