PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS n.7 - IASB - Principio contabile internazionale (IFRS) 3 novembre 2008 (*) (**) (***)

Strumenti finanziari: informazioni integrative

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia diversamente stabilito nell'Appendice suddetta, negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti: - "conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo"; - "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria"; - "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio"; - "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione); - "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione"; - "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS"; - "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS"; - "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); - i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 2
3 - 5A
6
7 - 30
31 - 42S
43 - 44ZA
45
-
B1 - B53
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE / VARIAZIONI / AGGIORNAMENTI
REGOLAMENTO (UE) 2022/357 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2022

Sono modificati i paragrafi 21 e B5. È aggiunto il paragrafo 44II.


FINALITÀ

1 La finalità del presente IFRS è prevedere che le entità forniscano nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:

a) la rilevanza degli strumenti fin anziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell'entità; e
b) la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'entità è esposta nel corso dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui l'entità li gestisce.

2 Le disposizioni contenute nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e nell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

3 Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

a) le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, dello IAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi a interessenze in una controllata, collegata o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32;
b) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19) Benefici per i dipendenti;
c) i contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (cfr. l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente;
d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi o i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia il presente IFRS si applica a:

i) i derivati incorporati in contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 9 richiede che l’entità li contabilizzi separatamente;
ii) le componenti di investimento che sono separate dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali;
iii) i diritti e le obbligazioni dell’emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la definizione di contratti di garanzia finanziaria, se l’emittente applica l’IFRS 9 in sede di rilevazione e valutazione dei contratti. Tuttavia, l’emittente deve applicare l’IFRS 17 se sceglie di applicarlo per la rilevazione e la valutazione dei contratti a norma del paragrafo 7, lettera e), dello stesso Principio;
iv) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di credito o contratti analoghi emessi dall’entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se l’entità applica l’IFRS 9 a detti diritti e a dette obbligazioni in conformità all’IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), e all’IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), punto iv);
v) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi emessi dall’entità che limitano il risarcimento per gli eventi assicurati all’importo altrimenti necessario per estinguere l’obbligazione dell’assicurato derivante dal contratto, se conformemente all’IFRS 17, paragrafo 8 A, l’entità sceglie di applicare a tali contratti l’IFRS 9 invece dell’IFRS 17;


e) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, ai quali si applica il presente IFRS;
f) gli strumenti che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

4 Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione dell'IFRS 9, rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS.

5 Il presente IFRS si applica ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.

5A Le disposizioni in materia di informazioni integrative sul rischio di credito di cui ai paragrafi 35 A- 35N si applicano ai diritti che l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti prevede siano contabilizzati conformemente all'IFRS 9 ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore. Ogni riferimento a attività finanziarie o strumenti finanziari nei predetti paragrafi si intende riferito anche ai suddetti diritti, se non altrimenti specificato.

 

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DI INFORMATIVA

6 Quando il presente IFRS prescrive di fornire informazioni integrative per classi di strumenti finanziari, l'entità deve raggruppare gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni integrative fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. L'entità deve fornire informazioni sufficienti per permettere la riconciliazione con le voci esposte nello stato patrimoniale.

 

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

 

7 L'entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale- finanziaria e al risultato economico dell'entità.

 

Stato Patrimoniale


Categorie di attività e di passività finanziarie

8 Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, specificate nell’IFRS 9, deve essere indicato o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:

a) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, indicando separatamente i) quelle designate come tali in sede di rilevazione iniziale o successivamente conformemente al paragrafo 6.7.1. dell’IFRS 9; ii) quelle valutate come tali in applicazione della scelta di cui al paragrafo 3.3.5 dell’IFRS 9; iii) quelle valutate come tali in applicazione della scelta di cui al paragrafo 33 A dello IAS 32 e iv) quelle obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9;
b)-d) [Eliminati]
e) passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e ii) quelle che rientrano nella definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9;
f) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
g) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
h) attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, indicando separatamente: i) le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 e ii) gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati come tali al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9.

 

Attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

9 Se l'entità ha designato come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio l'attività finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie) che sarebbe altrimenti valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato, essa deve indicare:

a) la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo 36, lettera a)] dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) alla data di chiusura dell'esercizio;
b) l'importo per il quale qualsiasi derivato su crediti correlato o strumento similare attenua la massima esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo 36, lettera b)];
c) l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) attribuibile alle variazioni del rischio di credito dell'attività finanziaria determinato o:


i) come l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle
condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato; o
ii) utilizzando un metodo alternativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare
della variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito
dell'attività.


Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi;


d) l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) di qualsiasi derivato su credito correlato o strumento similare indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell'esercizio sia il valore complessivo a partire da quando l'attività finanziaria è stata designata.

10 Se l'entità ha designato la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9), deve indicare:

a) cumulativamente, l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività);
b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto;
c) i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi;
d) se la passività è eliminata contabilmente nel corso dell'esercizio, l'importo (eventuale) esposto nelle altre componenti di conto economico complessivo realizzato con l'eliminazione contabile.

10A Se l'entità ha designato la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare tutte le variazioni del fair value (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9), deve indicare:

a) l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività); e
b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.

 

11 L'entità deve inoltre fornire:


a) la descrizione dettagliata dei metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), del paragrafo 10 A, lettera a), e del paragrafo 5.7.7, lettera a), dell'IFRS 9, ivi compresa la spiegazione del perché il metodo è appropriato;
b) se l'entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note, per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10, lettera a), o del paragrafo 10 A, lettera a), o del paragrafo 5.7.7., lettera a), dell'IFRS 9 non rappresentino fedelmente la variazione del fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'entità ritiene rilevanti;
c) la descrizione dettagliata della metodologia o delle metodologie utilizzate per determinare se la presentazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo crei o ampli un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9). Se l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.8 dell'IFRS 9), tra le informazioni integrative deve essere inclusa la descrizione dettagliata delle relazioni economiche descritte nel paragrafo B5.7.6 dell'IFRS 9.

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

11A Se l'entità ha designato gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale come investimenti da valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9, essa deve indicare:

a) quali investimenti in strumenti rappresentativi di capitale sono stati designati come investimenti da valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;
b) i motivi dell'utilizzo di questa presentazione alternativa;
c) il fair value (valore equo) di ognuno di tali investimenti alla data di chiusura dell'esercizio;
d) i dividendi rilevati nel corso dell'esercizio, indicando separatamente quelli relativi agli investimenti eliminati contabilmente nel corso dell'esercizio e quelli relativi agli investimenti posseduti alla data di chiusura dell'esercizio;
e)i trasferimenti dell'utile o perdita cumulati nell'ambito del patrimonio netto nel corso dell'esercizio, indicandone i motivi.

11B Se l'entità ha eliminato contabilmente gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio, essa deve indicare:

a) i motivi della dismissione degli investimenti;
b) il fair value (valore equo) degli investimenti alla data dell'eliminazione contabile;
c) l'utile o la perdita cumulati derivanti dalla dismissione.

Riclassificazione

12–12A [eliminati]

12B L'entità deve indicare se nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti ha riclassificato attività finanziarie in conformità al paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9. Per ciascuno di tali eventi l'entità deve indicare:

a) la data della riclassificazione;
b) la spiegazione dettagliata del cambiamento di modello di business e la descrizione qualitativa del relativo effetto sul bilancio dell'entità;
c) l'importo riclassificato da e verso ogni categoria.

12C Per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione fino all'eliminazione contabile, per le attività riclassificate spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, l'entità deve indicare:

a) il tasso di interesse effettivo determinato alla data della riclassificazione e
b) gli interessi attivi rilevati.

12D Se dopo la data di chiusura dell'ultimo esercizio l'entità ha riclassificato attività finanziarie spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato o dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo ammortizzato o del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, essa deve indicare:

a) il fair value (valore equo) delle attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio e
b) l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività finanziarie non fossero state riclassificate.

 

[Eliminazione contabile]

13 L'entità può avere trasferito attività finanziarie in modo tale che tutte le attività finanziarie o una parte di esse non possano essere qualificate per l'eliminazione contabile (cfr. paragrafi da 15 a 37 dello IAS 39). L'entità deve indicare per ogni classe di tali attività finanziaria:

a) la natura delle attività;
b) la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l'entità rimane esposta;
c) quando l'entità continua a rilevare tutte le attività, i valori contabili delle attività e delle passività associate; e
d) quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, il valore contabile totale delle attività originali, l'ammontare delle attività che l'entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.

 

Compensazione di attività e passività finanziarie

13A L'informativa di cui ai paragrafi 13B–13E integra le altre disposizioni informative del presente IFRS ed è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Tale informativa si applica anche agli strumenti finanziari rilevati soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi ovvero ad accordi similari, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32.

13B Una entità deve fornire un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di valutare gli effetti reali o potenziali di accordi di compensazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità. Ciò include anche l'effetto reale o potenziale dei diritti di compensazione associati alle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A.

13C Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 13B, una entità deve indicare, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, le seguenti informazioni quantitative separatamente per le attività e le passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A:


(a) gli importi lordi di tali attività e passività finanziarie rilevate;
(b) gli importi che sono stati compensati in conformità ai criteri esposti nel paragrafo 42 dello IAS 32 nel determinare i saldi netti esposti nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria;
(c) i saldi netti rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
(d) gli importi soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b), inclusi:


(i) gli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri per la compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32; e
(ii) gli importi relativi a garanzie reali finanziarie (incluse le garanzie in disponibilità liquide); e


(e) il saldo netto risultante dopo aver dedotto gli importi di cui al punto (d) dagli importi di cui al punto (c) riportati in precedenza.


Le informazioni richieste dal presente paragrafo devono essere presentate in formato tabellare, separatamente per le attività finanziarie e per le passività finanziarie, a meno che non sia più idoneo un formato diverso.

13D L'importo totale indicato per uno strumento in conformità al paragrafo 13C(d) deve essere limitato all'importo di cui al paragrafo 13C(c) per quello stesso strumento.

13E Una entità deve fornire una descrizione dei diritti di compensazione associati alle attività e alle passività finanziarie rilevate dall'entità e soggette ad accordi-quadro di compensazione esecutivi e ad accordi similari che sono indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di tali diritti.

13F Se le informazioni richieste dai paragrafi 13B-13E sono riportate in più di una nota al bilancio di una entità, ciascuna nota deve rinviare alle altre note.

 

Garanzie

14 Un'entità deve indicare:


a)il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.23, lettera a), dell'IFRS 9 e
b) le clausole e condizioni della garanzia.

15 Quando l'entità detiene attività a titolo di garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che le è consentito di vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del proprietario dell'attività, essa deve indicare:

a) il fair value (valore equo) dell'attività detenuta in garanzia;
b) il fair value (valore equo) di qualsiasi attività in garanzia venduta o ridata in garanzia e se l'entità è obbligata a restituirla; e
c) le clausole e condizioni associate all'utilizzo dell'attività in garanzia.

 

Accantonamento per perdite di realizzo

16 [Eliminato]

16A Il valore contabile delle attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 non è ridotto da un fondo a copertura perdite e l'entità non deve presentare il fondo a copertura perdite separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come riduzione del valore contabile dell'attività finanziaria. Tuttavia, l'entità deve indicare il fondo a copertura perdite nelle note al bilancio.

Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli

17 Qualora l'entità abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale (cfr. paragrafo 28 dello IAS 32) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l'esistenza di tali caratteristiche.

 

Inadempienze e violazioni

18 Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di riferimento del bilancio, l'entità deve indicare:


a) i dettagli di qualsiasi inadempienza nel corso dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;
b) il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto dell'inadempienza alla data di riferimento del bilancio; e
c) se l'inadempienza sia stata sanata o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.

19 Se durante l'esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle indicate al paragrafo 18, l'entità deve presentare le stesse informazioni previste al paragrafo 18 quando dette violazioni permettono al finanziatore di richiedere anticipatamente il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate alla, o prima della, data di riferimento del bilancio).

Prospetto di conto economico complessivo


Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

20 L'entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note:

a) gli utili o le perdite netti generati da:


i) attività o passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando separatamente quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, e quelli sulle attività o passività finanziarie che sono obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9 (per esempio, le passività finanziarie che soddisfano la definizione di possedute per negoziazione di cui all'IFRS 9). Per le passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve indicare separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e l'ammontare rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
ii-iv) [Eliminati]
v) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
vi) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
vii) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9;
viii) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9, indicando separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio e l'ammontare che nell'esercizio è stato riclassificato all'atto dell'eliminazione contabile, da altre componenti di conto economico complessivo accumulate all'utile (perdita) d'esercizio;


b) il totale degli interessi attivi e il totale degli interessi passivi (calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo) delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 A dell'IFRS 9 (indicando gli importi separatamente); o passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
c) ricavi e costi provenienti da commissioni (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo) derivanti da:


i) attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e
ii) gestione fiduciaria e altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, fondi pensione e altre istituzioni;


d) [Eliminato]
e) [Eliminato]

20A L'entità deve fornire l'analisi dell'utile o della perdita rilevati nel prospetto di conto economico complessivo derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, indicando separatamente gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile delle attività finanziarie. Tra le informazioni integrative rientrano i motivi dell'eliminazione contabile delle attività finanziarie.

 

Altre informazioni integrative


Principi contabili

21 In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007), l’entità indica le informazioni rilevanti sui principi contabili. Le informazioni sulla base (o le basi) di valutazione degli strumenti finanziari utilizzate nella preparazione del bilancio dovrebbero essere informazioni rilevanti sui principi contabili.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

21A L'entità deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 21B- 24F per le esposizioni al rischio che l'entità copre e per le quali sceglie di applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura devono essere fornite informazioni integrative concernenti:

a) la strategia di gestione del rischio dell'entità e il modo in cui viene applicata per gestire il rischio;
b) il modo in cui le attività di copertura dell'entità possono influenzare l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei suoi flussi finanziari futuri e
c) l'effetto che la contabilizzazione delle operazioni di copertura ha avuto sul prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità, sul prospetto di conto economico complessivo e sul prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

21B L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste in un'unica nota o in una sezione distinta nel bilancio. Tuttavia, l'entità non deve duplicare le informazioni già presentate altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

21C Quando i paragrafi 22 A-24F impongono di separare per categoria di rischio le informazioni da comunicare, l'entità deve determinare ciascuna categoria di rischio sulla base delle esposizioni al rischio che l'entità decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. L'entità deve determinare le categorie di rischio in modo coerente per tutte le informazioni integrative sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

21D Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 21 A, l'entità deve (salvo altrimenti specificato in seguito) determinare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di informazioni integrative, il livello appropriato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite. Tuttavia, l'entità deve utilizzare lo stesso livello di aggregazione o di disaggregazione utilizzato per rispettare le disposizioni in materia di comunicazione di informazioni collegate di cui al presente IFRS e all'IFRS 13 Valutazione del fair value.

Strategia di gestione del rischio

22 [Eliminato]

22A L'entità deve spiegare la sua strategia di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio delle esposizioni al rischio che decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. La spiegazione dovrebbe consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare (per esempio):

a) in che modo sorgono i singoli rischi;
b) in che modo l'entità gestisce ogni rischio; ciò deve consentire di valutare anche se l'entità copre un elemento nella sua interezza contro tutti i rischi o se copre la componente (o le componenti) di rischio di un elemento e perché;
c) l'entità delle esposizioni al rischio che l'entità gestisce.

22B Ai fini del paragrafo 22 A, le informazioni dovrebbero includere tra l'altro la descrizione:

a) degli strumenti di copertura utilizzati a copertura delle esposizioni al rischio (e delle modalità di utilizzazione);
b) del modo in cui l'entità determina la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e
c) del modo in cui l'entità definisce il rapporto di copertura e quali sono le fonti di inefficacia della copertura.

22C Se l'entità designa una specifica componente di rischio come elemento coperto (cfr. paragrafo 6.3.7 dell'IFRS 9) essa deve fornire, oltre alle informazioni previste ai paragrafi 22 A e 22B, informazioni qualitative o quantitative riguardanti:

a) il modo in cui l'entità ha determinato la componente di rischio designata come elemento coperto (compresa la descrizione della natura della relazione tra la componente di rischio e l'elemento nel suo complesso) e
b) il modo in cui la componente di rischio è correlata all'elemento nel suo complesso (per esempio, la componente di rischio designata ha coperto storicamente in media l'80 per cento delle variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento nel suo complesso).

Ammontare, tempistica e grado di incertezza dei futuri flussi finanziari

23 [eliminato]

23A A meno che sia esentata dal paragrafo 23C, l'entità deve fornire informazioni quantitative per categoria di rischio per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di copertura e il modo in cui questi influenzano l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi finanziari futuri dell'entità.

23B Ai fini del paragrafo 23A, l'entità deve fornire una ripartizione indicante:

a) il profilo della tempistica dell'importo nominale dello strumento di copertura e
b) se applicabile, il prezzo o il tasso medi (per esempio il prezzo strike o forward ecc.) dello strumento di copertura.

23C Nei casi in cui l'entità ridetermina spesso (ossia pone termine e riavvia) le relazioni di copertura, perché sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto cambiano spesso (ossia l'entità utilizza un processo dinamico in cui sia l'esposizione che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l'esposizione non rimangono gli stessi a lungo, come nell'esempio riportato nel paragrafo B6.5.24, lettera b), dell'IFRS 9), l'entità:

a) è esentata dal fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 23 A e 23B;
b) comunica:

i) informazioni sulla strategia ultima di gestione del rischio in relazione alle predette relazioni di copertura;
ii) la descrizione del modo in cui tiene conto della sua strategia di gestione del rischio nell'utilizzo della contabilizzazione delle operazioni di copertura e nella designazione di dette particolari relazioni di copertura e
iii) l'indicazione della frequenza alla quale le relazioni di copertura cessano o riprendono nel quadro del processo dell'entità relativo alle relazioni di copertura.

23D L'entità deve fornire per categoria di rischio la descrizione delle fonti dell'inefficacia della copertura che si prevede modifichino la relazione di copertura durante il relativo periodo di validità.

23E Se nella relazione di copertura emergono altre fonti di inefficacia della copertura, l'entità deve indicare dette fonti per categoria di rischio e spiegare l'inefficacia della copertura che ne risulta.

23F Per le coperture dei flussi finanziari, l'entità deve fornire la descrizione delle operazioni previste per le quali la contabilizzazione delle operazione di copertura, sebbene utilizzata nell'esercizio precedente, non è più prevista.

Effetti della contabilizzazione delle operazioni di copertura sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico

24 [eliminato]

24A L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi designati come strumenti di copertura separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura (copertura di fair value (valore equo), copertura dei flussi finanziari o copertura di un investimento netto in una gestione estera):

a) il valore contabile degli strumenti di copertura (presentando separatamente le attività finanziarie e le passività finanziarie);
b) la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento di copertura;
c) la variazione del fair value (valore equo) dello strumento di copertura utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio e
d) gli importi nominali (comprese le quantità, in tonnellate o metri cubi) degli strumenti di copertura.

24B L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi coperti, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:

a) per le coperture di fair value (valore equo):

i) il valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);
ii) l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di fair value (valore equo) sull'elemento coperto incluso nel valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);
iii) la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento coperto;
iv) la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio e
v) l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di fair value (valore equo) rimanenti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria per gli elementi coperti che hanno cessato di essere rettificati per gli utili e le perdite di copertura in conformità al paragrafo 6.5.10 dell'IFRS 9;

b) per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:

i) la variazione del valore dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio (ossia per le coperture dei flussi finanziari la variazione del valore utilizzato per determinare la parte inefficace della copertura da rilevare conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera c), dell'IFRS 9);
ii) i saldi della riserva per la copertura dei flussi finanziari e della riserva di conversione di valuta estera per le coperture continue contabilizzate conformemente al paragrafo 6.5.11 e al paragrafo 6.5.13, lettera a), dell'IFRS 9 e
iii) i saldi della riserva di copertura dei flussi di cassa e della riserva di conversione di valuta estera rimanenti dalle relazioni di copertura alle quali non si applica più la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

24C L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi, separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:

a) per le coperture di fair value (valore equo):

i) l'inefficacia della copertura, ossia la differenza tra l'utile o la perdita di copertura dello strumento di copertura e l'elemento coperto, rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto economico complessivo per le coperture di strumenti rappresentativi di capitale per i quali l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9) e
ii) la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura;

b) per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:

i) gli utili o le perdite di copertura dell'esercizio che sono stati rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;
ii) l'inefficacia della copertura rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
iii) la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della copertura;
iv) l'ammontare riclassificato dalla riserva di copertura dei flussi di cassa o dalla riserva di conversione di valuta estera nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. lo IAS 1) (distinguendo fra importi per i quali in precedenza era stata utilizzata la contabilizzazione delle operazioni di copertura ma per i quali non sono più previsti flussi finanziari futuri coperti, e gli importi che sono stati trasferiti perché l'elemento coperto ha inciso sull'utile o sulla perdita);
v) la voce del prospetto di conto economico complessivo che include la rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) e
vi) per le coperture di posizioni nette, gli utili e le perdite di copertura rilevati in una voce distinta del prospetto di conto economico complessivo (cfr. il paragrafo 6.6.4 dell'IFRS 9).

24D Quando il volume delle relazioni di copertura a cui si applica l'esenzione di cui al paragrafo 23C non è rappresentativa dei volumi normali nel corso dell'esercizio (ossia il volume alla data di riferimento del bilancio non riflette i volumi nel corso dell'esercizio) l'entità deve indicare tale fatto e il motivo per cui ritiene che i volumi non siano rappresentativi.

24E L'entità deve fornire la riconciliazione di ciascuna componente del patrimonio netto e l'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 1 che nell'insieme:

a) opera una distinzione, come minimo, tra gli importi che si riferiscono alle informazioni integrative di cui al paragrafo 24C, lettera b), punti i) e iv), e gli importi contabilizzati conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera d), punti i) e iii), dell'IFRS 9;
b) opera una distinzione tra gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza il valore temporale dell'opzione in conformità al paragrafo 6.5.15 dell'IFRS 9 e
c) opera una distinzione tra gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza tali importi in conformità al paragrafo 6.5.16 dell'IFRS 9.

24F L'entità deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 24E separatamente per categoria di rischio. La disaggregazione in base al rischio può essere fornita nelle note al bilancio.

Informazioni integrative aggiuntive relative alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse

24I Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l’effetto della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari e la strategia di gestione del rischio dell’entità, l’entità deve fornire informazioni integrative riguardanti: a) la natura e la portata dei rischi ai quali l’entità è esposta derivanti dagli strumenti finanziari soggetti alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e il modo in cui l’entità gestisce tali rischi; e b) i progressi compiuti dall’entità nel completamento della transizione verso tassi di riferimento alternativi e il modo in cui l’entità gestisce la transizione.

24J Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 24I, l’entità deve indicare: a) il modo in cui l’entità gestisce la transizione verso tassi di riferimento alternativi, i progressi compiuti alla data di riferimento del bilancio e i rischi, derivanti dagli strumenti finanziari, ai quali è esposta a causa della transizione; b) informazioni quantitative sugli strumenti finanziari che devono ancora passare a un tasso di riferimento alternativo alla fine del periodo di riferimento del bilancio, disaggregate per indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse significativi soggetti alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, indicando separatamente: i) attività finanziarie non derivate; ii) passività finanziarie non derivate; e iii) derivati; e c) se i rischi individuati al paragrafo 24J, lettera a), hanno comportato variazioni della strategia di gestione del rischio dell’entità (cfr. paragrafo 22A), una descrizione di tali variazioni.

Opzione di designare l'esposizione creditizia come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

24G Se l'entità ha designato uno strumento finanziario, o parte di esso, come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, perché utilizza un derivato su crediti per gestire il rischio di credito dello strumento finanziario, essa deve indicare:

a) per i derivati su crediti che sono stati utilizzati per gestire il rischio di credito degli strumenti finanziari designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, la riconciliazione di ciascun importo nominale e del fair value (valore equo) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
b) l'utile o la perdita rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di designazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e
c) alla data in cui cessa la valutazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario che è diventato il nuovo valore contabile conformemente al paragrafo 6.7.4, lettera b), dell'IFRS 9 e il valore nominale o l'importo del capitale relativi (l'entità non è tenuta a comunicare questa informazione integrativa negli esercizi successivi, se non per fornire informazioni comparative secondo quanto previsto dallo IAS 1).

Fair value (valore equo)

25 Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 29, per ogni classe di attività e passività finanziarie (cfr. paragrafo 6) l'entità deve indicare il fair value (valore equo) della classe di attività e passività in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile.

26 Nell'indicare i fair value (valori equi), l'entità deve raggruppare le attività e le passività finanziarie in classi, ma deve compensarle soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel bilancio.

27 Un'entità deve fornire informazioni, per ciascuna classe di strumenti finanziari, sui metodi e, in caso di utilizzo di una tecnica di valutazione, sulle ipotesi adottate nel determinare il fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività o passività finanziarie. Per esempio, l'entità fornisce informazioni, se pertinente, sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto. Se c'è stata una variazione nella tecnica di valutazione, l'entità deve fornire informazioni su tale variazione e sulle motivazioni che l'hanno determinata.

27A Per fornire l'informativa di cui al paragrafo 27B, un'entità deve classificare la valutazione del fair value (valore equo) in base a una scala gerarchica del fair value (valore equo) che rifletta la rilevanza dei dati utilizzati nell'effettuare le valutazioni. La scala gerarchica del fair value (valore equo) deve essere composta dai seguenti livelli:

(a) prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per attività o passività identiche (Livello 1);
(b) dati di input diversi dai prezzi quotati di cui al Livello 1 che sono osservabili per l'attività o la passività, sia direttamente (come nel caso dei prezzi), sia indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi) (Livello 2); e
(c) dati di input relativi all'attività o alla passività che non sono basati su dati di mercato osservabili (dati non osservabili) (Livello 3).


Il livello della scala gerarchica del fair value (valore equo) a cui è riconducibile la valutazione del fair value (valore equo) nella sua interezza deve essere determinato in base ai dati di input del livello più basso che sono rilevanti per determinare il fair value (valore equo) nella sua interezza. A tal fine, la rilevanza di un dato di input viene confrontata con la misurazione del fair value (valore equo) nella sua interezza. Se una valutazione del fair value (valore equo) utilizza dati osservabili che richiedono una rettifica rilevante secondo dati di input non osservabili, tale valutazione è ricompresa nel Livello 3. La valutazione della rilevanza di un particolare dato rispetto alla determinazione del fair value (valore equo) nella sua interezza richiede un giudizio, che deve tener conto dei fattori specifici dell'attività o della passività.

27B Relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un'entità deve fornire, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le seguenti informazioni:

(a) il livello gerarchico di fair value (valore equo) in cui sono state classificate le valutazioni del fair value (valore equo) nella loro interezza, suddividendo le valutazioni di fair value (valore equo) secondo i livelli definiti nel paragrafo 27A.
(b) tutti i trasferimenti di importo rilevante tra il Livello 1 e il Livello 2 della scala gerarchica del fair value (valore equo) e le motivazioni di tali trasferimenti. Le informazioni relative a tutti i trasferimenti da e verso ciascun livello devono essere presentate e discusse separatamente. A tal fine, la rilevanza deve essere giudicata rapportandola al risultato economico, alle attività o passività totali.
(c) per valutazioni del fair value ricorrenti, classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura, indicando separatamente i cambiamenti intervenuti nell'esercizio e attribuibili a:


(i) il totale degli utili e delle perdite d'esercizio rilevate nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, e un'indicazione della sezione del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui tali dati sono esposti;
(ii) il totale degli utili e delle perdite rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo;
(iii) gli acquisti, le vendite, le emissioni e i regolamenti (le informazioni relative a ciascun tipo di transazione devono essere esposte separatamente); e
(iv) i trasferimenti da e verso il Livello 3 (per esempio, i trasferimenti dovuti a variazioni nell'osservabilità dei dati di mercato) e le motivazioni di tali trasferimenti. Per trasferimenti di importo rilevante, i trasferimenti verso il Livello 3 devono essere presentati e discussi separatamente dai trasferimenti al di fuori del Livello 3.


(d) l'ammontare degli utili e delle perdite totali dell'esercizio di cui al punto (c)(i) inclusi nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio che sono attribuibili a utili o perdite rivenienti da quelle attività e passività possedute alla fine dell'esercizio e un'indicazione sul punto in cui tali utili o perdite sono esposti nel prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
(e) per le valutazioni del fair value (valore equo) di Livello 3, se la variazione di uno o più dati di input relativi a ipotesi alternative ragionevolmente possibili cambierebbe il fair value (valore equo) in maniera rilevante, l'entità deve dichiarare tale fatto e fornire informazioni sull'impatto di tali variazioni. L'entità deve fornire informazioni su come è stato calcolato l'impatto di una variazione in un'ipotesi alternativa ragionevolmente possibile. A questo scopo, la rilevanza deve essere giudicata con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value (valore equo) siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo.


L'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente paragrafo in formato tabellare, a meno che non sia più appropriato un formato diverso.

28 In alcuni casi, l'entità non rileva l'utile o la perdita al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria o della passività finanziaria, perché il fair value (valore equo) non è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o una passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) né è basato su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (cfr. paragrafo B5.1.2 A dell'IFRS 9). In tali casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l'entità deve indicare:

a) i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell'utile (perdita) di esercizio la differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione per riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il prezzo dell'attività o della passività (cfr. paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9);
b) la differenza complessiva ancora da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio all'inizio e alla fine dell'esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza;
c) il motivo per cui l'entità ha concluso che il prezzo dell'operazione non era la prova migliore del fair value (valore equo), inclusa la descrizione dell'evidenza a supporto del fair value (valore equo).

29 L’indicazione del fair value (valore quo) non è necessaria:

a) quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo), per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine; o
b) [eliminato]
c) [eliminato]

d) per le passività del leasing.

30 [Eliminato]

NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI

31 L'entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'entità è esposta alla data di riferimento del bilancio.

32 Le informazioni richieste ai paragrafi da 33 a 42 riguardano i rischi derivanti dagli strumenti finanziari e il modo in cui sono gestiti. Si tratta di norma, ma non unicamente, del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio di mercato.

32A Le informazioni qualitative fornite nel contesto delle informazioni quantitative consentono agli utilizzatori di collegare le informazioni correlate e quindi di rappresentare un quadro generale della natura e dell'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. L'interazione tra informazioni qualitative e quantitative consente di rappresentare le informazioni in un modo che meglio consenta agli utilizzatori di valutare l'esposizione ai rischi di un'entità.

 

Informazioni qualitative

33 Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:


a) le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;
b) gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutarli; e
c) qualsiasi variazione di a) o b) rispetto all'esercizio precedente.

 

Informazioni quantitative

34 Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:


(a) i dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato;
(b) le informazioni richieste dai paragrafi 36–42, nella misura in cui non siano già indicate tra quelle previste al punto (a);
(c) le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità ad (a) e (b).

35 Se i dati quantitativi forniti alla data di riferimento del bilancio non sono rappresentativi dell'esposizione al rischio dell'entità nel corso dell'esercizio, l'entità deve fornire ulteriori informazioni che siano rappresentative.

 

Rischio di credito

Ambito di applicazione e finalità

35A L'entità applica le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 35F-35N agli strumenti finanziari ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Tuttavia:

a) per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing, il paragrafo 35 J si applica ai crediti commerciali, alle attività derivanti da contratto e ai crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono rilevate conformemente al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, se dette attività finanziarie sono modificate quando sono scadute da più di 30 giorni e
b) il paragrafo 35K, lettera b), non si applica ai crediti impliciti nei contratti di leasing.

35B Le informazioni integrative sul rischio di credito fornite ai sensi dei paragrafi 35F-35N devono consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto del rischio di credito sull'importo, sulla tempistica e sul grado di incertezza dei flussi finanziari futuri. Per soddisfare questa finalità, le informazioni integrative sul rischio di credito devono comprendere:

a) informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito dell'entità e sul modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti, compresi i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per valutare le perdite attese;
b) informazioni quantitative e qualitative che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli importi in bilancio derivanti da perdite attese su crediti, inclusi le variazioni dell'importo delle perdite attese su crediti e i relativi motivi e
c) informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità (ossia il rischio di credito insito nelle attività finanziarie e negli impegni dell'entità all'erogazione di crediti), comprese le concentrazioni significative del rischio di credito.

35C L'entità non deve ripetere informazioni già fornite altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazione sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

35D Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve (salvo altrimenti specificato) considerare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di pubblicità, il livello adeguato di aggregazione o di disaggregazione e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.

35E Se le informazioni integrative fornite in conformità ai paragrafi 35F-35N sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.

Pratiche di gestione del rischio di credito

35F L'entità deve illustrare le sue pratiche di gestione del rischio di credito e il modo in cui dette pratiche sono in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti. Per soddisfare questa finalità l'entità deve comunicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di comprendere e valutare:

a) il modo in cui l'entità ha stabilito se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, se e in che modo:

i) si ritiene che gli strumenti finanziari abbiano un basso rischio di credito in conformità al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, comprese le categorie di strumenti finanziari ai quali si applica e
ii) sia stata confutata la presunzione, di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9, che vi siano stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale quando le attività finanziarie sono scadute da più di 30 giorni;

b) le definizioni di inadempimento dell'entità, compresi i motivi per la scelta delle definizioni;
c) il modo in cui gli strumenti sono stati raggruppati, se le perdite attese su crediti sono state valutate su base collettiva;
d) il modo in cui l'entità ha determinato che le attività finanziarie sono deteriorate;
e) i principi in materia di svalutazione seguiti dall'entità, compresi gli indicatori dell'assenza di una ragionevole aspettativa di recupero e informazioni sui principi seguiti per le attività finanziarie che sebbene totalmente svalutate sono ancora soggette a esecuzione forzata e
f) il modo in cui sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.12 dell'IFRS 9 in materia di modifica dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, compreso il modo in cui l'entità:

i) determina se il rischio di credito dell'attività finanziaria che è stato modificato mentre il fondo a copertura perdite era valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito è migliorato al punto che il fondo a copertura perdite torna a essere valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi in conformità al paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9 e
ii) sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite per le attività finanziarie che soddisfano i criteri di cui al punto i) è successivamente nuovamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9.

35G L'entità deve illustrare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. A tal fine, l'entità indica:

a) la base degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per:

i) valutare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi e le perdite attese lungo tutta la vita del credito;
ii) determinare se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari sia aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale e
iii) determinare se l'attività finanziaria è deteriorata;

b) il modo in cui nella determinazione delle perdite attese su crediti si è tenuto conto di informazioni indicative degli sviluppi attesi, comprese informazioni macroeconomiche e
c) le modifiche delle tecniche di stima o delle ipotesi significative formulate nel corso dell'esercizio e le ragioni di tali modifiche.

Informazioni quantitative e qualitative sugli importi derivanti dalle perdite attese su crediti

35H Per spiegare le variazioni del fondo a copertura perdite e le relative ragioni, l'entità deve fornire, in una tabella, per ciascuna classe di strumenti finanziari, la riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, indicando separatamente le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio per:

a) il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi;
b) il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:

i) gli strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
ii) le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e
iii) i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;

c) le attività finanziarie che sono attività deteriorate acquistate o originate. Oltre alla riconciliazione, l'entità deve indicare l'importo totale delle perdite attese su crediti non attualizzate al momento della rilevazione iniziale delle attività finanziarie inizialmente rilevate nel corso dell'esercizio.

35I Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le variazioni del fondo a copertura perdite indicato in conformità al paragrafo 35H, l'entità deve spiegare in che modo variazioni significative del valore contabile lordo degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio hanno contribuito alle variazioni del fondo a copertura perdite. Le informazioni devono essere fornite separatamente per gli strumenti finanziari che rappresentano il fondo a copertura perdite di cui al paragrafo 35H, lettere a)- c), e comprendere anche pertinenti informazioni qualitative e quantitative. Tra gli esempi di variazioni del valore contabile lordo degli strumenti finanziari che possono contribuire alle variazioni del fondo a copertura perdite si possono citare:

a) variazioni dovute a strumenti finanziari originati o acquistati nel corso dell'esercizio;
b) la modifica dei flussi finanziari contrattuali su attività finanziarie che non determinano l'eliminazione contabile di tali attività finanziarie in conformità all'IFRS 9;
c) variazioni dovute a strumenti finanziari che sono stati eliminati contabilmente (compresi quelli che sono stati svalutati totalmente) nel corso dell'esercizio e
d) variazioni dovute alla valutazione del fondo a copertura perdite ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o alle perdite attese lungo tutta la vita del credito.

35J Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l'effetto delle modifiche dei flussi finanziari contrattuali sulle attività finanziarie che non hanno determinano l'eliminazione contabile e l'effetto di tali modifiche sulla valutazione delle perdite attese su crediti, l'entità deve indicare:

a) il costo ammortizzato prima della modifica e l'utile o la perdita netti derivanti dalla modifica rilevati per le attività finanziarie per le quali i flussi finanziari contrattuali sono stati modificati nel corso dell'esercizio mentre il relativo fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e
b) il valore contabile lordo, alla data di chiusura dell'esercizio, delle attività finanziarie che hanno subito modifiche dopo la rilevazione iniziale quando il fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e per le quali il fondo a copertura perdite è cambiato nel corso dell'esercizio in un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.

35K Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sugli importi derivanti da perdite attese su crediti, per ogni classe di strumenti finanziari l'entità deve indicare:

a) l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
b) la descrizione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, tra cui:

i) la descrizione della natura e della qualità della garanzia reale posseduta;
ii) la spiegazione di ogni variazione significativa della qualità della garanzia reale o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito dovuta a deterioramento o modifiche dei principi dell'entità in materia di garanzie reali nel corso dell'esercizio e
iii) informazioni sugli strumenti finanziari per i quali l'entità non ha rilevato un fondo a copertura perdite in ragione della garanzia reale;

c) informazioni quantitative sulla garanzia reale posseduta e sugli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, la quantificazione della misura in cui la garanzia reale e gli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito attenuano il rischio di credito) per le attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio.

35L L'entità deve indicare l'importo contrattuale in essere delle attività finanziarie che pur essendo state svalutate totalmente nel corso dell'esercizio sono ancora oggetto di esecuzione forzata.

 

Esposizione al rischio di credito

35M Per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l'esposizione al rischio di credito dell'entità e di comprendere le sue concentrazioni significative del rischio di credito, l'entità deve indicare, per ogni grado di rating del rischio di credito, il valore contabile lordo delle attività finanziarie e l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria. Tali informazioni sono fornite separatamente per gli strumenti finanziari:

a) per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi;
b) per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e che sono:

i) strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
ii) attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate) e
iii) crediti commerciali, attività derivanti da contratto e crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;

c) che sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate.

35N Per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali l'entità applica il paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, le informazioni fornite a norma del paragrafo 35M possono basarsi su una matrice di accantonamento (cfr. paragrafo B5.5.35 dell'IFRS 9).

36 Per tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, ma ai quali non si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9, l'entità deve indicare per ogni classe di strumenti finanziari:


a) l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). Queste informazioni non sono richieste per gli strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;
b) la descrizione delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e del loro effetto finanziario (per esempio, la quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle garanzie reali e dagli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito (rappresentata secondo le indicazioni di cui alla lettera a) o dal valore contabile dello strumento finanziario);
c) [Eliminato]
d) [Eliminato]

 

Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione di valore

37 [Eliminato]

Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti

38 Quando nel corso dell'esercizio l'entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie acquisendo il possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e tali attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri IFRS, l'entità deve indicare per tali attività detenute alla chiusura dell'esercizio:

(a) la natura e il valore contabile delle attività; e
(b) quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.

 

Rischio di liquidità

39 L'entità deve indicare:


(a) un'analisi delle scadenze per le passività finanziarie diverse dai derivati (compresi i contratti di garanzia finanziaria emessi) che illustri le scadenze contrattuali residue.
(b) un'analisi delle scadenze per le passività finanziarie derivate. L'analisi delle scadenze deve comprendere le scadenze contrattuali residue di quelle passività finanziarie derivate per le quali le scadenze contrattuali sono essenziali per comprendere la tempistica dei flussi finanziari (vedere paragrafo B11B).
(c) una descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente ad (a) e (b).

 

Rischio di mercato


Analisi di sensitività

40 Tranne il caso in cui soddisfi le disposizioni di cui al paragrafo 41, l'entità deve indicare:


a) un'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l'entità è esposta alla data di riferimento del bilancio, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sul conto economico e sul patrimonio netto a seguito delle variazioni della variabile rilevante di rischio ragionevolmente possibili alla predetta data;
b) i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell'analisi di sensitività; e
c) le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati rispetto all'esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.

41 Se l'entità prepara un'analisi di sensitività, come nel caso dell'analisi del valore a rischio, che riflette le interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e la utilizza per gestire i rischi finanziari, può utilizzare detta analisi di sensitività in luogo dell'analisi specificata al paragrafo 40. L'entità deve inoltre fornire:

a) la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell'analisi di sensitività e
un'illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base dei dati forniti; e
b) la spiegazione dell'obiettivo del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero risultarne nelle informazioni, che non rifletterebbero pienamente il fair value (valore equo) delle attività e delle passività in oggetto.

 

Altra informativa sul rischio di mercato

42 Quando le analisi di sensitività indicate in conformità al paragrafo 40 o al paragrafo 41 non sono rappresentative del rischio inerente allo strumento finanziario (per esempio, perché l'esposizione alla fine dell'anno non riflette l'esposizione nel corso dell'anno), l'entità deve presentare il fatto e illustrare le ragioni per le quali ritiene che le analisi di sensitività non siano rappresentative.

 

TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

42A Le disposizioni informative di cui ai paragrafi 42B-42H relative ai trasferimenti di attività finanziarie integrano le altre disposizioni informative del presente IFRS. L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste nei paragrafi 42B-42H in un'unica nota integrativa del proprio bilancio. L'entità deve fornire le informazioni integrative richieste per tutte le attività finanziarie trasferite che non sono state eliminate contabilmente e per qualsiasi coinvolgimento residuo in un'attività trasferita in essere alla data di riferimento del bilancio, indipendentemente da quando ha avuto luogo la corrispondente operazione di trasferimento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni informative richieste in tali paragrafi, l'entità trasferisce integralmente o parzialmente un'attività finanziaria (l'attività finanziaria trasferita) se, e solo se, essa:

a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quella attività finanziaria; o
b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quell'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in base a un accordo.

42B L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio:


a) di comprendere la relazione tra attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente e le passività associate; e
b) di valutare la natura, e i rischi correlati, del coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie eliminate.

42C Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E–42H, l'entità ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, essa mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita oppure acquisisce nuovi diritti od obbligazioni contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E- 42H, quanto segue non comporta un coinvolgimento residuo:

a) normali osservazioni e garanzie relative al trasferimento fraudolento e concetti di ragionevolezza, buona fede e trattamento equo che potrebbero invalidare un trasferimento a seguito di un'azione legale;
b) l'accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5, lettere a)-c), dell'IFRS 9.
c) un accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un'attività finanziaria ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 19(a)-(c) dello IAS 39.

 

Attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità

42D L'entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non ammissibili per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera a), alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro integralità, l'entità deve indicare:

(a) la natura delle attività trasferite;
(b) la natura dei rischi e dei benefici della proprietà ai quali l'entità è esposta;
(c) una descrizione della natura della relazione tra le attività trasferite e le passività associate, incluse le restrizioni, derivanti dal trasferimento, gravanti sull'utilizzo delle attività trasferite da parte dell'entità che redige il bilancio;
(d) se la controparte (o le controparti) delle passività associate ha (hanno) rivalsa solo sulle attività trasferite, un piano che illustri il fair value (valore equo) delle attività trasferite, il fair value (valore equo) delle passività associate e la posizione netta (la differenza tra il fair value (valore equo) delle attività trasferite e le passività associate);
(e) quando l'entità continua a rilevare tutte le attività trasferite, i valori contabili delle attività trasferite e delle passività associate;
(f) quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del proprio coinvolgimento residuo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c), punto ii), e paragrafo 3.2.16 dell'IFRS 9), il valore contabile complessivo delle attività originarie prima del trasferimento, il valore contabile delle attività che l'entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.

 

Attività finanziarie trasferite eliminate contabilmente nella loro integralità

42E Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera b), quando l'entità elimina contabilmente nella loro integralità le attività finanziarie trasferite (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera a), e lettera c), punto i), dell'IFRS 9) pur conservando un coinvolgimento residuo, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue:

(a) il valore contabile delle attività e passività che sono rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e che rappresentano il coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie eliminate, nonché le voci in cui viene rilevato il valore contabile di tali attività e passività;
(b) il fair value (valore equo) delle attività e passività che rappresentano il coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie eliminate;
(c) l'ammontare che meglio rappresenta l'esposizione massima dell'entità al rischio di perdita derivante dal proprio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate e le informazioni che indicano come viene determinata l'esposizione massima al rischio di perdita;
(d) i flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate (per esempio il prezzo di esercizio in un contratto di opzione) o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite. Se il flusso finanziario in uscita è variabile, l'ammontare indicato dovrebbe essere basato sulle condizioni in essere a ciascuna data di riferimento del bilancio;
(e) un'analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite, che indichi le scadenze residue contrattuali del coinvolgimento residuo dell'entità;
(f) le informazioni qualitative che illustrino e supportino le informazioni quantitative richieste ai punti da (a) a (e).

42F L'entità può aggregare le informazioni richieste dal paragrafo 42E relativamente a una particolare attività qualora abbia più tipi di coinvolgimento residuo in tale attività finanziaria eliminata e presentarle come un unico tipo di coinvolgimento residuo.

42G Inoltre, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo, l'entità deve indicare:


(a) l'utile o la perdita rilevati alla data del trasferimento delle attività;
(b) i ricavi e i costi rilevati nell'esercizio e cumulativamente, derivanti dal coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie eliminate (per esempio variazioni del fair value (valore equo) in strumenti derivati);
(c) se l'ammontare complessivo dei proventi rivenienti dal trasferimento (che si qualifica per l'eliminazione contabile) in un esercizio non è distribuito uniformemente nel corso dell'intero esercizio (per esempio, se una parte consistente dell'ammontare complessivo del trasferimento avviene nei giorni di chiusura di un esercizio):


(i) quando la maggior parte dell'attività di trasferimento si è verificata in quell'esercizio (per esempio, negli ultimi cinque giorni prima della chiusura dell'esercizio);
(ii) l'importo (per esempio, gli utili o le perdite correlate) rilevato dal trasferimento in quella parte dell'esercizio, e
(iii) l'importo totale del corrispettivo derivante dal trasferimento in quella parte dell'esercizio.


L'entità deve fornire questa informativa per ciascun esercizio per il quale viene presentato un prospetto di conto economico complessivo.

 

Informativa supplementare

42H L'entità deve fornire tutta l'informativa supplementare che considera necessaria per soddisfare gli obiettivi informativi descritti nel paragrafo 42B.

APPLICAZIONE INIZIALE DELL'IFRS 9

42I Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9 l'entità deve fornire le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività e passività finanziarie con riferimento alla data di applicazione iniziale:

a) la categoria di valutazione originaria e il valore contabile determinati conformemente allo IAS 39 o conformemente a una versione precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9 comporta più di una data di applicazione iniziale per disposizioni diverse);
b) la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi determinati in conformità all'IFRS 9;
c) l'importo delle attività e passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio ma che non sono più designate in tal modo, distinguendo tra quelle per le quali l'IFRS 9 impone la riclassificazione e quelle che l'entità sceglie di riclassificare alla data di applicazione iniziale.

In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di applicazione iniziale. Pertanto il presente paragrafo può comportare comunicazioni effettuate a varie date di applicazione iniziale. L'entità deve presentare dette informazioni quantitative in una tabella, a meno che sia più idoneo un formato diverso.

42J Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità deve fornire informazioni qualitative per permettere agli utilizzatori di comprendere:

a) in che modo ha applicato le disposizioni in materia di classificazione di cui all'IFRS 9 alle attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in seguito all'applicazione dell'IFRS 9;
b) i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alla data di applicazione iniziale.

In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di applicazione iniziale. Pertanto il presente paragrafo può comportare comunicazioni effettuate a varie date di applicazione iniziale.

42K Nell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9 (ossia quando l'entità realizza il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9 per le attività finanziarie) essa deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O del presente IFRS come previsto dal paragrafo 7.2.15 dell'IFRS 9.

42L Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve indicare le modifiche delle classificazioni delle attività e passività finanziarie alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, indicando separatamente:

a) le modifiche del valore contabile sulla base della rispettiva categoria di valutazione secondo quanto previsto dallo IAS 39 (ossia non derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9) e
b) le modifiche del valore contabile derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di passaggio all'IFRS 9.

Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42M Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e passività finanziarie che sono state riclassificate per essere valutate al costo ammortizzato e, nel caso delle attività finanziarie, che sono state riclassificate dal fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, a seguito del passaggio all'IFRS 9:

a) il fair value (valore equo) delle attività finanziarie o delle passività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio e
b) l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività o le passività finanziarie non fossero state riclassificate.

Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42N Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e le passività finanziarie che sono state riclassificate spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a seguito del passaggio all'IFRS 9:

a) il tasso di interesse effettivo determinato alla data di applicazione iniziale e
b) gli interessi attivi o passivi rilevati.

Se l'entità tratta il fair value (valore equo) dell'attività o passività finanziaria come il nuovo valore contabile lordo alla data di applicazione iniziale (cfr. il paragrafo 7.2.11 dell'IFRS 9), le informazioni integrative di cui al presente paragrafo sono comunicate per ciascun esercizio fino all'eliminazione contabile. Altrimenti, le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività finanziarie di cui all'IFRS 9.

42O Quando l'entità presenta le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42K-42N, dette informazioni integrative e le informazioni integrative di cui al paragrafo 25 del presente IFRS devono permettere la riconciliazione tra:

a) le categorie di valutazione presentate in conformità allo IAS 39 e all'IFRS 9 e
b) la classe dello strumento finanziario

alla data di applicazione iniziale.

42P Alla data di applicazione iniziale della sezione 5.5 dell'IFRS 9, l'entità è tenuta a comunicare informazioni integrative che permettano la riconciliazione tra il saldo di chiusura del fondo a copertura riduzioni di valore di cui allo IAS 39 e gli accantonamenti di cui allo IAS 37 e il saldo di apertura del fondo a copertura perdite determinato in conformità all'IFRS 9. Per le attività finanziarie, le informazioni devono essere fornite secondo la categoria di valutazione correlata delle attività finanziarie conformemente allo IAS 39 e all'IFRS 9, e deve essere indicato separatamente l'effetto delle variazioni della categoria di valutazione sul fondo a copertura perdite a tale data.

42Q Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9, l'entità non è tenuta a presentare gli importi delle singole voci di bilancio che sarebbero state indicate conformemente alle disposizioni in materia di classificazione e valutazione (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione al costo ammortizzato delle attività finanziarie e relative alla riduzione di valore, di cui alle sezioni 5.4 e 5.5 dell'IFRS 9) di cui:

a) all'IFRS 9 per gli esercizi precedenti e
b) allo IAS 39 per l'esercizio in corso.

42R Conformemente al paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9, se alla data di applicazione iniziale dell'IFRS 9 non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 fino a quando le attività finanziarie non sono eliminate contabilmente.

42S Conformemente al paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9, se alla data di applicazione iniziale non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se il fair value (valore equo) di un elemento di pagamento anticipato era insignificante ai sensi del paragrafo B4.1.12, lettera d), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali sono state valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 fino a quando le attività finanziarie non sono eliminate contabilmente.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

43 L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

44 Se l'entità applica il presente IFRS a esercizi antecedenti il 1° gennaio 2006, non deve presentare le informazioni comparative sulla natura e sull'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari previste dai paragrafi da 31 a 42.

44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 20, 21, 23(c) e (d), 27(c) e B5 dell’Appendice B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

44AA Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 44R e B30 e ha aggiunto il paragrafo B30 A. Un'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva, tranne quando non sia necessario che l'entità applichi le modifiche ai paragrafi B30 e B30 A per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale l'entità applica tali modifiche. È consentita l'applicazione anticipata delle modifiche ai paragrafi 44R, B30 e B30 A. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

44B L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 3(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale la cui data di acquisizione è antecedente l'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

44BB Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 21 e B5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tali modifiche.

44C L'entità deve applicare la modifica al paragrafo 3 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. Se l'entità applica Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 3.

44CC L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 29 e B11D. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

44D Il paragrafo 3(a) è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28, al paragrafo 1 dello IAS 1 e al paragrafo 4 dello IAS 32 pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.

44DD L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 3, 8 e 29 e ha eliminato il paragrafo 30. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 3. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.

44E [Eliminato]

44F [Eliminato]

44G Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. L'entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:

(a) qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimonialefinanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009, o
(b) qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009.


È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

44GG Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2, che ha modificato l’IFRS 9, lo IAS 39, l’IFRS 7, l’IFRS 4 e l’IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 24I - 24J e 44HH. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 4 o all’IFRS 16.

44HH Nell’esercizio in cui applica per la prima volta la Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse — fase 2, l’entità non è tenuta a fornire le informazioni integrative che sarebbero comunque richieste secondo quanto previsto al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8.

44H–44J [eliminati]

44II Informativa sui principi contabili, che modifica lo IAS 1 e l’IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato i paragrafi 21 e B5. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

44K Il paragrafo 44B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

44L Miglioramenti agli IFRS, pubblicato nel maggio 2010, ha aggiunto il paragrafo 32A e modificato i paragrafi 34 e 36–38. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

44M Informazioni integrative-Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a ottobre 2010, ha eliminato il paragrafo 13 e aggiunto i paragrafi 42A-42H e B29-B39. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Non è necessario che l'entità fornisca le informazioni integrative richieste da tali modifiche per gli esercizi esposti in bilancio che abbiano inizio prima della data di prima applicazione delle modifiche.

44N [eliminato]

44O L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato il paragrafo 3. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.

44P L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 3, 28, 29, B4 e B26 dell'Appendice A e ha eliminato i paragrafi 27–27B. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.

44Q Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 27B. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

44R Informazioni integrative — Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a dicembre 2011, ha aggiunto i paragrafi 13 A–13F e B40–B53. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. Un'entità deve fornire le informazioni integrative richieste da tali modifiche retroattivamente.

44S–44W [eliminati]

44X Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 3. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se un'entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

44Y [eliminato]

44Z L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2-5, 8-11, 14, 20, 28-30, 36, 42C-42E, l'Appendice A e i paragrafi B1, B5, B9, B10, B22 e B27, ha eliminato i paragrafi 12, 12 A, 16, 22-24, 37, 44E, 44F, 44H-44 J, 44N, 44S-44 W, 44Y, B4 e l'Appendice D e ha aggiunto i paragrafi 5 A, 10 A, 11 A, 11B, 12B-12D, 16 A, 20 A, 21 A- 21D, 22 A-22C, 23 A-23F, 24 A-24G, 35 A-35N, 42I-42S, 44ZA e B8 A-B8 J. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9. Le modifiche non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti la data di applicazione iniziale dell'IFRS 9.

44ZA Conformemente al paragrafo 7.1.2 dell'IFRS 9, per gli esercizi anteriori al 1o gennaio 2018, l'entità può scegliere di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9, senza applicare le altre disposizioni dell'IFRS 9. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi dell'IFRS 9, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 del presente IFRS (come modificato dall'IFRS 9 (2010)].

 

 

RITIRO DELLO IAS 30

45 Il presente IFRS sostituisce lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari.

 

APPENDICE A - DEFINIZIONE DEI TERMINI

Nell'Appendice A è aggiunta la definizione di «grado di rating del rischio di credito», è eliminata la definizione di «scaduto» e l'ultimo paragrafo è modificato come segue:

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

Rischio di credito
Il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione.
Rischio di valuta
Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di cambio.
Rischio di tasso di interesse
Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.
Rischio di liquidità
Il rischio che un’entità incontrerà delle difficoltà nell’adempiere alle obbligazioni relative a passività finanziarie regolate con la consegna di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria.
Finanziamenti passivi
I finanziamenti passivi sono passività finanziarie, diverse da debiti commerciali a breve termine in condizioni di credito normali.
Rischio di mercato
Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso d'interesse e altro rischio di prezzo.
Altro rischio di prezzo
Il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso d'interesse o dal rischio di valuta), sia che le variazioni siano determinate da fattori specifici del singolo strumento finanziario o del suo emittente, sia che esse siano dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti finanziari similari negoziati sul mercato.
grado di rating del rischio di credito
rating del rischio di credito basato sul rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario.
Scaduto
Eliminato.

 

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nel paragrafo 9 dello IAS 39, nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nell'Appendice A dell'IFRS 13 e sono utilizzati nel presente IFRS nel significato specificato nello IAS 32, nello IAS 39, nell'IFRS 9 e nell'IFRS 13:

— costo ammortizzato dell'attività o passività finanziaria
— attività derivanti da contratto
— attività finanziarie deteriorate
— eliminazione contabile
— derivato
— dividendi
— criterio dell'interesse effettivo
— strumento rappresentativo di capitale
— perdite attese su crediti
fair value (valore equo)
— attività finanziaria
— contratto di garanzia finanziaria
— strumento finanziario
— passività finanziaria
— passività finanziaria al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
— operazione programmata
— valore contabile lordo
— strumento di copertura
— posseduta per negoziazione
— utili o perdite per riduzione di valore
— fondo a copertura perdite
— attività finanziarie deteriorate acquistate o originate
— data di riclassificazione
— acquisto o vendita standardizzato.

 

APPENDICE B - GUIDA OPERATIVA

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (PARAGRAFO 6)

 

B1 Il paragrafo 6 dispone che l'entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall'entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nell'IFRS 9 (che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e dove sono rilevate le variazioni del fair value (valore equo)].

B2 Nella determinazione delle classi di strumenti finanziari, l'entità deve almeno:


a) distinguere gli strumenti valutati al costo ammortizzato dagli strumenti valutati al fair value (valore equo);
b) trattare come classi distinte gli strumenti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione del presente IFRS.

B3 L'entità decide, alla luce della propria situazione, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare le disposizioni del presente IFRS, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse. È necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, l'entità non deve occultare informazioni importanti includendole in una grande massa di dettagli insignificanti. Analogamente, l'entità non deve fornire informazioni aggregate in maniera tale da occultare differenze importanti tra singole operazioni o tra i rischi associati.

B4 [eliminato]

 

Altre informazioni integrative - Principi contabili (paragrafo 21)

B5 Il paragrafo 21 impone di indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili, che dovrebbero includere informazioni sulla base (o le basi) di valutazione degli strumenti finanziari utilizzate nella preparazione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:

a) per le passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:

i) la natura delle passività finanziarie che l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
ii) i criteri sulla base dei quali dette passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale; e
iii) in che modo l'entità ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 per una tale designazione.

aa) Per le attività finanziarie designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:

i) la natura delle attività finanziarie che l'entità ha designato come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e
ii) in che modo l'entità ha soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 per una tale designazione;

b) [eliminato]
c) se gli acquisti e le vendite standardizzati delle attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafo 3.1.2 dell'IFRS 9);
d) [eliminato]
e) in che modo sono determinati gli utili o le perdite netti su ogni singola categoria di strumenti finanziari [cfr. paragrafo 20, lettera a)], per esempio, se gli utili o le perdite netti su voci al fair value (valore equo) rilevato a conto economico includano interessi o dividendi attivi;
f) [eliminato]
g) [eliminato]

Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino unitamente alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.

NATURA E PORTATA DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI 31-42)

B6 Le informazioni integrative previste ai paragrafi 31-42 devono essere fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

 

Informazioni quantitative (paragrafo 34)

B7 Il paragrafo 34, lettera a), dispone che siano indicati dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio dell'entità basati sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità. Se utilizza vari metodi per la gestione di un'esposizione al rischio, l'entità deve indicare le informazioni utilizzando il metodo o i metodi che forniscono le informazioni più rilevanti e attendibili. Nello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori sono illustrate le nozioni di rilevanza e di attendibilità.

B8 Il paragrafo 34, lettera c), richiede informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi. Le concentrazioni dei rischi derivano da strumenti finanziari che presentano caratteristiche similari e sono influenzati in maniera analoga dalle variazioni delle condizioni economiche o di altra natura. L'identificazione delle concentrazioni dei rischi richiede un giudizio che consideri le circostanze dell'entità. Le informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi includono:

a) la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni;
b) la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, controparte, area geografica, valuta o mercato); e
c) l'importo dell'esposizione al rischio associata a tutti gli strumenti finanziari che presentano quella stessa caratteristica.

Pratiche di gestione del rischio di credito (paragrafi 35F-35G)

B8A Il paragrafo 35F, lettera b), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità ha definito l'inadempimento per i diversi strumenti finanziari e i motivi della scelta della definizione. In conformità al paragrafo 5.5.9 dell'IFRS 9, per determinare se debbano essere rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito occorre basarsi sull'aumento del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale. Tra le informazioni sulla definizione di inadempimento utilizzata dall'entità che possa aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire in che modo l'entità ha applicato le disposizioni in materia di perdite attese su crediti dell'IFRS 9 rientrano:

a) i fattori qualitativi e quantitativi presi in considerazione per definire l'inadempimento;
b) se sono state applicate definizioni diverse per tipi diversi di strumenti finanziari e
c) le ipotesi sul tasso di miglioramento (ossia il numero di attività finanziarie tornate a essere in bonis) dopo il verificarsi di un inadempimento sull'attività finanziaria.

B8B Per aiutare gli utilizzatori del bilancio a valutare i principi in materia di ristrutturazione e modifica seguiti dall'entità, il paragrafo 35F, lettera f), punto i), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite sulle attività finanziarie precedentemente comunicato in conformità al paragrafo 35F, lettera f), punto i), venga successivamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9. Le informazioni quantitative che possano aiutare gli utilizzatori a comprendere il successivo aumento del rischio di credito di attività finanziarie modificate possono includere informazioni sulle attività finanziarie modificate rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 35F, lettera f), punto i), per le quali il fondo a copertura perdite è tornato a essere valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito (ossia un tasso di deterioramento).

B8C Il paragrafo 35G, lettera a), impone la comunicazione di informazioni integrative relative alle basi degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9. Le ipotesi e gli input utilizzati dall'entità per valutare le perdite attese su crediti o per determinare la misura dell'aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale possono includere informazioni ottenute da dati storici interni o da relazioni di rating e ipotesi sulla vita attesa degli strumenti finanziari e la tempistica della vendita della garanzia reale.

Variazioni del fondo a copertura perdite (paragrafo 35H)

B8D In conformità al paragrafo 35H, l'entità è tenuta a spiegare le ragioni delle modifiche del fondo a copertura perdite nel corso dell'esercizio. Oltre alla riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura perdite, può essere necessario fornire una spiegazione dettagliata delle modifiche. La spiegazione dettagliata può includere l'analisi dei motivi delle modifiche del fondo a copertura perdite nell'esercizio, ivi compresi:

a) la composizione del portafoglio;
b) il volume di strumenti finanziari acquistati o originati e
c) la gravità delle perdite attese su crediti.

B8E Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria il fondo a copertura perdite è rilevato come accantonamento. L'entità deve comunicare le informazioni integrative concernenti le modifiche del fondo a copertura perdite per le attività finanziarie separatamente dalle informazioni integrative concernenti gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria. Tuttavia, se uno strumento finanziario include sia una componente di finanziamento (ossia un'attività finanziaria) che una componente di impegno (ossia un impegno all'erogazione di finanziamenti) non utilizzato e l'entità non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente di impegno all'erogazione di finanziamenti da quelle sulla componente di attività finanziaria, le perdite attese su crediti sull'impegno all'erogazione di finanziamenti dovrebbero essere rilevate insieme al fondo a copertura perdite dell'attività finanziaria. Nella misura in cui la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dell'attività finanziaria, le perdite attese su crediti dovrebbero essere rilevate come accantonamento.

Garanzie reali (paragrafo 35K)

B8F Il paragrafo 35K impone la comunicazione di informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di attenuazione del rischio di credito sull'importo delle perdite attese su crediti. L'entità non è tenuta né a comunicare le informazioni sul fair value (valore equo) delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito né a quantificare l'esatto valore delle garanzie reali incluso nel calcolo delle perdite attese su crediti (ossia la perdita in caso di inadempimento).

B8G La descrizione dettagliata delle garanzie reali e del loro effetto sull'importo delle perdite attese su crediti potrebbe includere informazioni riguardanti:

a) le principali tipologie di garanzie reali possedute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (come esempi di questi ultimi si possono citare le garanzie personali, i derivati su credito, gli accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
b) il volume delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e della loro importanza ai fini del fondo a copertura perdite;
c) i principi e i processi di valutazione e gestione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
d) le principali tipologie di controparti delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e il loro merito di credito e
e) informazioni sulle concentrazioni del rischio nell'ambito delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito.

Esposizione al rischio di credito (paragrafi 35M-35N)

B8H Il paragrafo 35M richiede la comunicazione di informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità e sulle concentrazioni significative del rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. Si ha concentrazione del rischio di credito quando un certo numero di controparti è situato in una stessa regione geografica o è impegnato in attività simili e presenta caratteristiche economiche simili, per cui la loro capacità a far fronte alle obbligazioni contrattuali verrebbe compromessa in misura analoga da cambiamenti delle condizioni economiche o di altre condizioni. L'entità dovrebbe fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di capire se vi sono gruppi o portafogli di strumenti finanziari con particolari caratteristiche che potrebbero incidere su un'ampia parte del gruppo di strumenti finanziari, come la concentrazione di particolari rischi. Ciò potrebbe includere, per esempio, raggruppamenti in base al rapporto loan-to-value (prestito concesso/valore del bene), concentrazioni geografiche, settoriali o per tipo di emittente.

B8I Il numero di gradi di rating del rischio di credito utilizzati per comunicare le informazioni conformemente al paragrafo 35M deve essere conforme al numero che l'entità comunica ai dirigenti con responsabilità strategiche ai fini della gestione del rischio di credito. Se le informazione sul livello dello scaduto sono le uniche informazioni disponibili sul mutuatario e l'entità utilizza le informazioni sul livello dello scaduto per valutare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale conformemente al paragrafo 5.5.10 dell'IFRS 9, l'entità deve fornire l'analisi delle attività finanziarie per livello dello scaduto.

B8J Quando ha valutato le perdite attese su crediti su base collettiva, l'entità può non essere in grado di assegnare il valore contabile lordo di singole attività finanziarie o l'esposizione al rischio di credito su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria al grado di rating del rischio di credito per il quale sono rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del credito. In tal caso, l'entità dovrebbe applicare le disposizioni di cui al paragrafo 35M agli strumenti finanziari che possono essere direttamente assegnati a un grado di rating del rischio di credito e indicare separatamente il valore contabile lordo degli strumenti finanziari per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono state valutate su base collettiva.

Massima esposizione al rischio di credito [paragrafo 36, lettera a)]

B9 Il paragrafo 35K, lettera a), e il paragrafo 36, lettera a), richiedono informazioni integrative sull'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell'entità. Nel caso di un'attività finanziaria, ciò è costituito di norma dal valore contabile lordo, al netto di:

a) qualsiasi importo compensato secondo quanto previsto dallo IAS 32; e
b) eventuali fondi a copertura perdite rilevati secondo quanto previsto dall'IFRS 9.

B10 Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al rischio di credito associata includono i seguenti elementi, ma non si limitato ad essi:

a) la concessione di finanziamenti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;
b) la stipula di contratti derivati, per esempio, contratti in valuta estera, swap su tassi di interessi e derivati su crediti. Quando l'attività risultante è valutata al fair value (valore equo), la massima esposizione al rischio di credito alla data di riferimento del bilancio sarà pari al valore contabile;
c) la concessione di garanzie finanziarie. In questo caso, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall'ammontare massimo che l'entità dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa, il quale potrebbe essere notevolmente maggiore dell'ammontare riconosciuto come passività;
d) l'assunzione di un impegno all'erogazione di finanziamenti che sia irrevocabile per la durata della linea di credito o che sia revocabile solo in caso di variazione negativa significativa. Se il finanziatore non può regolare l'impegno all'erogazione di finanziamenti in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall'ammontare complessivo dell'impegno. Ciò in quanto non si sa se l'ammontare di eventuali quote non utilizzate verrà utilizzato in futuro. Quest'ultimo potrebbe essere notevolmente più elevato dell'ammontare rilevato come passività.

 

Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))

B10A In conformità al paragrafo 34(a) un'entità fornisce informazioni quantitative riepilogative in merito alla propria esposizione al rischio di liquidità in base alle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche. Un'entità deve spiegare le modalità con cui tali dati sono stati determinati. Se gli esborsi di cassa (o di altra attività finanziaria) compresi in tali dati
potrebbero:

a) verificarsi significativamente prima delle scadenze indicate in tali dati; o
b) essere di importo significativamente diverso da quelli indicati in tali dati (per esempio, nel caso di un derivato incluso in tali dati in base al regolamento netto, ma per il quale la controparte ha l'opzione di richiedere il regolamento lordo),
l'entità deve dichiarare tale fatto e deve fornire informazioni quantitative tali da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di determinare la portata di tale rischio a meno che tali informazioni non siano incluse nelle analisi delle scadenze contrattuali richieste nel paragrafo 39(a) o (b).

 

Analisi delle scadenze contrattuali [paragrafo 39, lettera a)]

B11 Nella preparazione delle analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) un'entità utilizza il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, un'entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali:

a) fino a un mese;
b) oltre uno e fino a tre mesi;
c) oltre tre mesi e fino a un anno; e
d) oltre uno e fino a cinque anni.

B11A Nell'uniformarsi al paragrafo 39(a) e (b), un'entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido (composto). Per tale strumento finanziario, un'entità deve applicare il paragrafo 39(a).

B11B Il paragrafo 39(b) stabilisce che un'entità deve fornire un'analisi quantitativa delle scadenze per le passività finanziarie derivate che illustri le scadenze contrattuali residue se le scadenze contrattuali sono essenziali per una comprensione della tempistica dei flussi finanziari. Per esempio, questo potrebbe verificarsi nel caso di:

a) uno swap su tassi d'interesse con una vita residua di cinque anni nell'ambito di una copertura di flussi finanziari di un'attività o una passività a tasso variabile.
b) tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti.

B11C Il paragrafo 39(a) e (b) stabilisce che un'entità debba presentare un'analisi delle scadenze delle passività finanziarie che illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa:

a) quando una controparte ha la possibilità di decidere quando un determinato importo deve essere pagato, la passività viene attribuita al primo periodo utile in cui all'entità può essere richiesto di pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l'entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nella prima fascia temporale.
b) quando l'entità si è impegnata a rendere disponibili importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l'entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all'erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.
c) relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l'ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa.

B11D Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo 39(a) e (b), rappresentano i flussi finanziari non attualizzati, come ad esempio:

a) le passività lorde del leasing (al lordo degli oneri finanziari);
b) i prezzi specificati nei contratti a termine per l'acquisto di attività finanziarie in contante;
c) gli importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile e si riceve il tasso fisso, per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;
d) gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno swap su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e
e) gli impegni all'erogazione di finanziamenti lordi.


Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall'importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest'ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. Quando l'ammontare dovuto non è fisso, l'ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Per esempio, se l'ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l'ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell'indice alla data di chiusura dell'esercizio.

B11E Il paragrafo 39(c) stabilisce che un'entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell'informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). Un'entità deve esporre in bilancio un'analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività finanziarie che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità.

B11F Altri fattori che un'entità potrebbe considerare al fine di fornire l'informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l'altro, il fatto che un'entità:

a) abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;
b) detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità;
c) abbia fonti di finanziamento molto differenziate;
d) abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;
e) abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;
f) abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio, a seguito di un ribasso del merito creditizio di un'entità);
g) abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio, le chiamate di margine per i derivati);
h) abbia strumenti che consentono a un'entità di decidere se regolare le passività finanziarie consegnando contanti (o altra attività finanziaria) oppure consegnando le proprie azioni; o
i) abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione.

B12 Quando una controparte può scegliere quando un ammontare debba essere pagato, la passività viene inclusa sulla base della prima data alla quale l'entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l'entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nel primo periodo.

B13 Quando l'entità si è impegnata a rendere disponibili gli importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l'entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all'erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.

B14 Gli importi indicati nell'analisi delle scadenze sono i flussi finanziari contrattuali non attualizzati, per esempio:

a) le obbligazioni lorde da leasing finanziario (al lordo degli oneri finanziari);
b) i prezzi specificati nei contratti a termine per l'acquisto di attività finanziarie in contante;
c) gli importi netti per swap su tassi di interesse pay-floating/receive-fixed per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;
d) gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno swap su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e
e) gli impegni all'erogazione di finanziamenti lordi.


Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall'importo del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest'ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati.

B15 Se opportuno, nell'analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie prevista al paragrafo 39, lettera a), l'entità deve presentare separatamente l'analisi degli strumenti finanziari derivati e quella degli strumenti finanziari non derivati. Per esempio, se i flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati sono regolati al lordo, sarebbe opportuno distinguerli dai flussi finanziari generati da strumenti finanziari non derivati. Questo perché i flussi finanziari lordi in uscita potrebbero essere accompagnati dai relativi flussi in entrata.

B16 Quando l'ammontare dovuto non è fisso, l'ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio. Per esempio, se l'ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l'ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell'indice alla data di riferimento del bilancio.

 

Rischio di mercato - Analisi di sensitività (paragrafi 40 e 41)

B17 Il paragrafo 40, lettera a), richiede un'analisi di sensitività per ciascun tipo di rischio di mercato al quale l'entità è esposta. In conformità al paragrafo B3, l'entità decide in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda l'esposizione al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:

a) l'entità che negozia strumenti finanziari potrebbe indicare separatamente le informazioni relative agli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per negoziazione;
b) l'entità non aggregherebbe le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione e le esposizioni agli stessi rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.

Se l'entità detiene esposizioni a un unico tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, non fornirebbe informazioni disaggregate.

B18 Il paragrafo 40, lettera a); richiede che l'analisi di sensitività mostri gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio (per esempio, tassi di interesse prevalenti sul mercato, tassi di cambio, prezzi di strumenti rappresentativi di capitale o prezzi delle merci). A questo scopo:

a) l'entità non è tenuta a determinare quale sarebbe stato il risultato economico dell'esercizio se le variabili rilevanti di rischio fossero state diverse. L'entità invece presenta gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto alla data di riferimento dello stato patrimoniale, ipotizzando che in detta data si sia prodotta una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio e che detta variazione sia stata pplicata alle esposizioni al rischio in essere a quella data. Per esempio, se alla fine dell'esercizio l'entità detiene una passività finanziaria a tasso variabile, essa deve indicare gli effetti sul conto economico (ossia gli interessi passivi) per l'esercizio in corso se i tassi di interesse hanno subito variazioni di importo ragionevolmente possibile;
b) l'entità non è tenuta a indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto per ogni singola variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio.


Sarebbe sufficiente che indicasse gli effetti delle variazioni agli estremi della gamma ragionevolmente possibile.

B19 Nel determinare che cosa costituisce una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio, l'entità dovrebbe considerare:

a) il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere prospettive remote o «peggiori» o «test di stress». Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio sottostante è stabile, l'entità non è tenuta a modificare la variazione ragionevolmente possibile della variabile di rischio da essa scelta. Per esempio, nell'ipotesi che i tassi di interesse siano pari al 5% e che l'entità abbia stabilito che una fluttuazione dei tassi di interesse di ± 50 punti base sia ragionevolmente possibile, l'entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto, se i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5% o salire al 5,5%. Nell'esercizio successivo i tassi di interesse sono aumentati al 5,5%. L'entità continuerà a ritenere che i tassi di interesse possano fluttuare di ± 50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia stabile). L'entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto se i tassi di interesse dovessero scendere al 5% o salire al 6%. L'entità non è tenuta a rivedere la propria valutazione secondo la quale i tassi di interesse potrebbero ragionevolmente fluttuare di ± 50 punti base, salvo il caso in cui si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati notevolmente più volatili;
b) il periodo per il quale effettua la valutazione. L'analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni considerate ragionevolmente possibili nel corso del periodo che intercorre fino alla presentazione successiva da parte dell'entità delle relative informazioni, che di norma è il successivo esercizio annuale.

B20 Il paragrafo 41 permette all'entità di utilizzare un'analisi di sensitività che rifletta le interdipendenze tra variabili di rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita potenziale e non l'utile potenziale. In questo caso, l'entità può soddisfare le disposizioni del paragrafo 41, lettera a), indicando il tipo di modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni Monte Carlo), fornendo una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e l'intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni di probabilità secondo le simulazioni Monte Carlo) utilizzate.

B21 L'entità deve fornire analisi di sensitività per tutte le sue attività; essa può tuttavia fornire analisi di sensitività di tipo diverso per classi di strumenti finanziari diverse.

 

Rischio di tasso di interesse

B22 Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio, strumenti di debito acquisiti o emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio taluni impegni all'erogazione di finanziamenti).

 

Rischio di valuta

B23 Il rischio di valuta (o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Ai fini del presente IFRS, il rischio di valuta non deriva da strumenti finanziari che sono elementi non monetari o da strumenti finanziari denominati nella valuta funzionale.

B24 Un'analisi di sensitività viene fornita per ciascuna valuta nella quale l'entità ha un'esposizione significativa.

 

Altro rischio di prezzo

B25 Altro rischio di prezzo deriva dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Per rispettare quanto disposto dal paragrafo 40, l'entità può indicare l'effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di rischio. Per esempio, se fornisce garanzie del valore residuo che si configurano come strumenti finanziari, l'entità indica l'aumento o la diminuzione del valore dell'attività a cui la garanzia si applica.

B26 Due esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono a) il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità e b) la partecipazione in una gestione fiduciaria che detenga, a sua volta, partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Altri esempi includono i contratti forward e le opzioni per l'acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento rappresentativo di capitale, e gli swap indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Il fair value (valore equo) di tali strumenti finanziari risente delle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi di capitale.

B27 In conformità al paragrafo 40, lettera a), la sensitività dell'utile (perdita) d'esercizio (che deriva, per esempio, da strumenti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio) deve essere comunicata separatamente dalla sensitività delle altre componenti di conto economico complessivo (che deriva, per esempio, da investimenti in strumenti rappresentativi di capitale le cui variazioni del fair value (valore equo) sono esposte nelle altre componenti di conto economico complessivo).

B28 Gli strumenti finanziari che l'entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati. Né il conto economico né il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di detti strumenti. Di conseguenza, non è richiesta un'analisi di sensitività.

 

ELIMINAZIONE CONTABILE (PARAGRAFI 42C-42H)

Coinvolgimento residuo (paragrafo 42C)

B29 La valutazione del coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni informative contenute nei paragrafi 42E-42H viene effettuata al livello dell'entità che redige il bilancio. Per esempio, se una controllata trasferisce a una terza parte non correlata un'attività finanziaria in cui la propria controllante ha un coinvolgimento residuo, tale entità non deve considerare, nella valutazione dell'esistenza di un coinvolgimento residuo nell'attività trasferita ai fini della redazione del proprio bilancio individuale (se la controllata è l'entità che redige il bilancio), il coinvolgimento della controllante. Tuttavia, nel proprio bilancio consolidato, una controllante dovrebbe considerare il proprio coinvolgimento residuo (o quello di un'altra entità del gruppo) in un'attività finanziaria trasferita dalla propria controllata nel determinare l'esistenza di un proprio coinvolgimento residuo nell'attività trasferita (se l'entità che redige il bilancio è il gruppo).

B30 L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, non mantiene i diritti o gli obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita, né acquisisce nuovi diritti o obblighi contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se non ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita né la responsabilità di effettuare in futuro, in qualsiasi circostanza, dei pagamenti relativi all'attività finanziaria trasferita. Il termine «pagamento» in questo contesto non include i flussi finanziari dell'attività finanziaria trasferita che l'entità incassa ed è tenuta a trasferire al cessionario.

B30A Quando un'entità trasferisce un'attività finanziaria, essa può mantenere il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di un corrispettivo che è previsto, per esempio, nel contratto di servizio. L'entità valuta il contratto di servizio in conformità alle indicazioni di cui ai paragrafi 42C e B30 per decidere se essa ha un coinvolgimento residuo a seguito del contratto di servizio ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative. Ad esempio, un gestore (servicer) avrà un coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative se il corrispettivo del servizio dipende dal valore o dalla tempistica dei flussi finanziari incassati dall'attività finanziaria trasferita. Analogamente, un gestore (servicer) ha un coinvolgimento residuo ai fini delle disposizioni sulle informazioni integrative nel caso in cui un corrispettivo fisso non venga versato integralmente a causa del mancato rendimento dell'attività finanziaria trasferita. In questi esempi il gestore (servicer) ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita. Questa valutazione non dipende dalla presunzione che il corrispettivo che deve essere ricevuto compensi l'entità adeguatamente per la gestione del servizio.

B31 Il coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita può risultare da disposizioni contrattuali contenute nell'accordo di trasferimento o in un accordo separato relativo al trasferimento stipulato con il cessionario o con un terzo.

 

Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente

B32 Il paragrafo 42D richiede informazioni integrative nel caso in cui tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non si qualificano per l'eliminazione contabile. Tali informazioni integrative sono richieste per ciascuna data di riferimento del bilancio in cui l'entità continua a rilevare le attività finanziarie trasferite, indipendentemente dal momento in cui si sono verificati i trasferimenti.

 

Tipi di coinvolgimento residuo (paragrafi da 42E a 42H)

B33 I paragrafi 42E-42H richiedono informazioni integrative di carattere qualitativo e quantitativo per ciascun tipo di coinvolgimento residuo in attività finanziarie eliminate contabilmente. L'entità deve aggregare il proprio coinvolgimento residuo in tipologie che siano rappresentative dell'esposizione ai rischi dell'entità. Per esempio, l'entità può aggregare il proprio coinvolgimento residuo in base alla tipologia degli strumenti finanziari (per esempio, garanzie od opzioni call) o dei trasferimenti (per esempio, factoring di crediti, cartolarizzazioni e prestiti di titoli).

 

Analisi delle scadenze di flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività trasferite (paragrafo 42E(e))

B34 Il paragrafo 42E(e) richiede all'entità di esporre in bilancio un'analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività eliminate,indicando le scadenze contrattuali residue del coinvolgimento residuo dell'entità. Tale analisi distingue tra flussi finanziari che è necessario pagare (per esempio, contratti forward), flussi finanziari che l'entità può essere tenuta a pagare (per esempio, opzioni put emesse) e flussi finanziari che l'entità potrebbe scegliere di pagare (per esempio, opzioni call acquistate).

B35 Nella preparazione dell'analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l'entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l'entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:

(a) Nella preparazione dell'analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l'entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l'entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:


(b) da uno a tre mesi;
(c) da tre a sei mesi;
(d) da sei mesi a un anno;
(e) da uno a tre anni;
(f) da tre a cinque anni; e
(g) oltre cinque anni.

B36 Qualora vi sia una gamma di scadenze possibili, i flussi finanziari sono inclusi in base alla prima data in cui l'entità può essere tenuta o autorizzata a pagare.

 

Informazioni qualitative (paragrafo 42E(f))

B37 Le informazioni qualitative richieste dal paragrafo 42E(f) comprendono una descrizione delle attività finanziarie eliminate contabilmente nonché la natura e lo scopo del coinvolgimento residuo mantenuto dopo il trasferimento di tali attività. Esse comprendono anche una descrizione dei rischi a cui l'entità è esposta, tra cui:

(a) una descrizione di come l'entità gestisce il rischio inerente al proprio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate contabilmente;
(b) se l'entità deve sostenere delle perdite prima di altre parti, nonché la classificazione e gli importi delle perdite sostenute da parti i cui interessi sono considerati di grado inferiore rispetto agli interessi che l'entità detiene nell'attività (ossia, il proprio coinvolgimento residuo nell'attività);
(c) una descrizione degli eventi che determinano l'insorgere di obbligazioni a fornire un supporto finanziario oppure a riacquistare un'attività finanziaria trasferita.

 

Utile o perdita derivante dall'eliminazione contabile (paragrafo 42G(a))

B38 Il paragrafo 42G(a) richiede a una entità di indicare l'utile o la perdita derivanti dall'eliminazione contabile relativi ad attività finanziarie in cui l'entità ha un coinvolgimento continuo. L'entità deve indicare se l'utile o la perdita derivanti dall'eliminazione contabile si sono verificati perché i fair value (valori equi) delle componenti dell'attività rilevata in precedenza (ossia, l'interesse nell'attività eliminata e l'interesse mantenuto dall'entità) differivano dal fair value (valore equo) dell'attività rilevata in precedenza nel suo insieme. In tale situazione, l'entità deve anche indicare se le valutazioni al fair value (valore equo) contenevano dati significativi non basati su dati di mercato osservabili, secondo quanto descritto nel paragrafo 27A.

 

Informativa supplementare (paragrafo 42H)

B39 L'informativa supplementare richiesta nei paragrafi 42D-42G può non essere sufficiente a soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 42B. In tal caso, l'entità deve esporre tutta l'informativa supplementare necessaria a soddisfare gli obiettivi informativi. L'entità deve stabilire, alla luce delle proprie circostanze, la quantità di informazioni supplementari che deve fornire per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori e quanta enfasi deve porre sui diversi aspetti delle informazioni supplementari. È necessario trovare un equilibrio, evitando di caricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni a causa di aggregazioni eccessive.

B40 L'informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Inoltre, l'informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per gli strumenti finanziari che sono soggetti a un accordo-quadro di compensazione esecutivo o a un accordo similare che riguardi strumenti finanziari e operazioni similari, indipendentemente dal fatto che gli strumenti finanziari siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32.

B41 Gli accordi similari cui si fa riferimento nei paragrafi 13A e B40 comprendono gli accordi di compensazione su derivati, le operazioni di pronti contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global master repurchase agreements), le operazioni di prestito titoli che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global master securities lending agreements), e tutti i diritti sulle garanzie reali finanziarie a essi correlati. Gli strumenti e le operazioni finanziarie similari citate nel paragrafo B40 comprendono i derivati, i pronti contro termine passivi e attivi e i prestiti titoli attivi e passivi. Esempi di strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A sono i finanziamenti e i depositi a clientela presso lo stesso istituto (a meno che essi non siano compensati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria), e gli strumenti finanziari che sono soggetti soltanto a un accordo di garanzia reale.

B42 Gli strumenti finanziari presentati in conformità al paragrafo 13C possono essere soggetti a diverse disposizione valutative (per esempio, una passività relativa a un contratto di pronti contro termine può essere valutata al costo ammortizzato, mentre un derivato sarà valutato al fair value). Una entità deve includere gli strumenti in base agli importi rilevati e descrivere qualsiasi differenza di valutazione risultante nella relativa informativa.

B43 Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) si riferiscono agli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) fanno inoltre riferimento a strumenti finanziari rilevati che sono soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari indipendentemente dal fatto che essi soddisfano o meno i criteri per la compensazione. Tuttavia, l'informativa richiesta dal paragrafo 13C(a) non fa riferimento agli importi rilevati come conseguenza di accordi di garanzie reali che non soddisfano i criteri per la compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Tali importi, invece, devono essere rappresentati in conformità al paragrafo 13C(d).

B44 Il paragrafo 13C(b) richiede che le entità debbano indicare gli importi compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32 nel determinare i saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Gli importi delle attività finanziarie e delle passività finanziarie rilevate soggette a compensazione per effetto di uno stesso accordo, devono essere riportati nell'informativa fornita sia per l'attività sia per la passività finanziaria. Tuttavia, gli importi indicati (per esempio, in una tabella) devono essere limitati agli importi soggetti a compensazione. Per esempio, una entità può avere un'attività in derivati rilevata e una passività in derivati rilevata che soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Se l'importo lordo dell'attività in derivati è maggiore dell'importo lordo della passività in derivati, la tabella informativa dell'attività finanziaria deve comprendere l'intero ammontare dell'attività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)) e l'intero ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(b)). Tuttavia, mentre la tabella informativa della passività finanziaria comprenderà l'intero ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)), l'importo dell'attività in derivati riportato nella stessa tabella dovrà essere uguale all'ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(b)).

B45 Se una entità possiede strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente informativa (come specificato nel paragrafo 13A), ma che non soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32, gli importi da indicare ai sensi del paragrafo 13C(c) sarebbero uguali agli importi da indicare secondo il paragrafo 13C(a).

B46 Gli importi da indicare in conformità al paragrafo 13C(c) devono essere riconciliati con gli importi delle singole voci presentate nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Per esempio, se una entità ritiene che l'aggregazione o la disaggregazione degli importi delle singole voci di bilancio fornisce informazioni più significative, essa deve riconciliare gli importi aggregati o disaggregati indicati nel paragrafo 13C(c) con gli importi delle singole voci presentate nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria.

B47 Il paragrafo 13C(d) stabilisce che le entità devono indicare gli importi soggetti ad accordiquadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b). Il paragrafo 13C(d)(i) fa riferimento agli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (per esempio, i diritti effettivi di compensazione che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 42(b) dello IAS 32, oppure i diritti di compensazione vincolati che sono esecutivi ed esercitabili soltanto in caso di inadempimento, o soltanto in caso di insolvenza o fallimento di una qualsiasi controparte).

B48 Il paragrafo 13C(d)(ii) fa riferimento agli importi relativi a garanzie reali finanziarie ricevute e concesse, incluse le garanzie in disponibilità liquide. Una entità deve indicare il fair value degli strumenti finanziari che sono stati concessi o ricevuti come garanzie reali. Gli importi indicati in conformità al paragrafo 13C(d)(ii) dovrebbero far riferimento all'effettiva garanzia reale ricevuta o concessa e non ad eventuali crediti o debiti rilevati per consegnare o ricevere indietro tale garanzia reale.

B49 Nell'indicare gli importi di cui al paragrafo 13C(d), una entità deve considerare gli effetti derivanti da uno strumento finanziario in garanzia il cui valore è maggiore degli importi garantiti. A tal fine, l'entità deve innanzitutto dedurre gli importi indicati in base al paragrafo 13C(d)(i) dall'importo indicato in base al paragrafo 13C(c). L'entità deve quindi limitare gli importi indicati secondo il paragrafo 13C(d)(ii) all'ammontare residuo del relativo strumento finanziario in conformità al paragrafo 13C(c). Tuttavia, se i diritti sulla garanzia reale possono essere estesi ad altri strumenti finanziari, tali diritti possono essere inclusi nell'informativa fornita in conformità al paragrafo 13D.

B50 Una entità deve descrivere i tipi di diritti di compensazione e di accordi similari indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di quei diritti. Per esempio, una entità deve descrivere i diritti vincolati di cui è titolare. Relativamente agli strumenti soggetti a diritti di compensazione che non sono condizionati a un evento futuro ma che non soddisfano gli altri criteri disposti dal paragrafo 42 dello IAS 32, l'entità deve descrivere le motivazioni per cui tali criteri non sono soddisfatti. L'entità deve descrivere i termini dell'accordo relativo alla garanzia reale per qualsiasi garanzia reale finanziaria ricevuta o concessa (per esempio, nel caso in cui la garanzia reale è soggetta a restrizioni).

B51 Le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(a)-(e) possono essere raggruppate per tipo di strumento finanziario o per operazione (per esempio, derivati, pronti contro termine attivi e passivi o accordi di prestito titoli attivi e passivi).

B52 In alternativa, una entità può raggruppare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(a)-(c) per tipo di strumento finanziario, e le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(c)-(e) per controparte. Se una entità fornisce le informazioni richieste per controparte, l'entità non deve identificare le controparti indicando la denominazione. Tuttavia, la designazione delle controparti (Controparte A, Controparte B, Controparte C, ecc.) deve rimanere costante di anno in anno, per tutti gli anni esposti in bilancio, al fine di garantire la comparabilità. Devono essere prese in considerazione anche informazioni qualitative, in modo tale che sia possibile fornire ulteriori informazioni in merito alle tipologie di controparti. Quando l'informativa disposta dal paragrafo 13C(c)–(e) è fornita per controparte, gli importi che sono singolarmente significativi rispetto all'importo totale di una controparte saranno indicati separatamente, mentre gli importi residuali singolarmente non significativi relativi alla controparte saranno aggregati in un'unica voce.

B53 L'informativa specifica richiesta dai paragrafi 13C-13E è da considerarsi quali disposizioni minime. Per soddisfare l'obiettivo di cui al paragrafo 13B, una entità potrebbe dover integrare tale informativa con informazioni aggiuntive (qualitative), a seconda dei termini degli accordi-quadro di compensazione esecutivi e dei relativi contratti, incluse le informazioni sulla natura dei diritti di compensazione e sul loro effetto reale o potenziale sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità.