PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS n.6 - IASB (*)

Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

(*) Principio adottato dall' art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 2
3 - 5
6 - 7
8 - 14
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27
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REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -

 

FINALITÀ

1 La finalità del presente IFRS è di specificare la rappresentazione in bilancio della esplorazione e valutazione delle risorse minerarie.

2 In particolare, il presente IFRS prevede:


a) limitati miglioramenti alle vigenti prassi contabili per i costi di esplorazione e valutazione;
b) che le entità che iscrivono le attività di esplorazione e valutazione valutino tali attività per riduzione di valore secondo quanto previsto dal presente IFRS e misurino eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività;
c) un'informativa che individua e illustra gli importi nel bilancio dell'entità derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie e aiuta gli utilizzatori di tali bilanci a comprendere l'importo, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri relativi a qualsiasi attività di esplorazione e valutazione rilevata.

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

3 Un'entità deve applicare il presente IFRS ai costi di esplorazione e valutazione che sostiene.

4 Il presente IFRS non tratta altri aspetti contabili per le entità impegnate nell'esplorazione e valutazione di risorse minerarie.

5 Un'entità non deve applicare il presente IFRS ai costi sostenuti:


a) prima dell'esplorazione e della valutazione di risorse minerarie, quali i costi sostenuti prima che l'entità abbia ottenuto i diritti legali ad esplorare un'area specifica;
b) dopo che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell'estrazione di una risorsa mineraria risultino dimostrabili.

 

RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ESPLORAZIONE E DI VALUTAZIONE

6 Quando definisce i propri principi contabili, un'entità che iscrive le attività di esplorazione e valutazione deve applicare il paragrafo 10 dello IAS 8 IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

7 I paragrafi 11 e 12 dello IAS 8 specificano le fonti delle disposizioni e delle guide autorevoli che la direzione aziendale è tenuta a considerare nel definire un principio contabile per un elemento qualora nessun IFRS trovi applicazione specifica a tale elemento. Subordinatamente ai successivi paragrafi 9 e 10, il presente IFRS esenta un'entità dall'applicare quei paragrafi ai propri principi contabili per la rilevazione e la valutazione delle attività di esplorazione e valutazione.

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ESPLORAZIONE E DI VALUTAZIONE

 

Valutazione al momento della rilevazione

8 Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere rilevate al costo.

 

Elementi del costo delle attività di esplorazione e di valutazione

9 Un'entità deve determinare un principio contabile che specifichi quali costi sono rilevati come attività di esplorazione e di valutazione e applicare conformemente il principio. Nell'effettuare questa determinazione, un'entità considera la misura in cui tali costi sono associabili alla scoperta di risorse minerarie specifiche. Quelli che seguono sono esempi di costi che possono essere inclusi nella rilevazione iniziale delle attività di esplorazione e di valutazione (la lista non è esaustiva):


a) acquisizione di diritti all'esplorazione;
b) studi topografici, geologici, geochimici e geofisici;
c) perforazioni esplorative;
d) effettuazione di scavi;
e) campionatura; e
f) attività relative alla valutazione della fattibilità tecnica e realizzabilità commerciale
dell'estrazione di una risorsa mineraria.

10 I costi relativi allo sviluppo delle risorse minerarie non devono essere rilevati come attività di esplorazione e di valutazione. Il Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria e lo IAS 38 Attività immateriali forniscono una guida in merito alla rilevazione di attività derivanti dallo sviluppo.

11 Secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, un'entità rileva eventuali obblighi di rimozione e ripristino sorti durante un particolare periodo come conseguenza dell'avere intrapreso l'esplorazione e la valutazione di risorse minerarie.

 

Valutazione successiva alla rilevazione

12 Dopo la rilevazione, un'entità deve applicare il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore per le attività di esplorazione e di valutazione. Se è applicato il modello della rideterminazione del valore (il modello di cui allo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari ovvero il modello di cui allo IAS 38 ) esso deve essere coerente con la classificazione delle attività (cfr. paragrafo 15).

 

Cambiamento di principi contabili

13 Un'entità può cambiare i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione se il cambiamento comporta un bilancio più significativo e non meno attendibile per le esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori o più attendibile e non meno rilevante per tali esigenze. Un'entità deve valutare la rilevanza e l'attendibilità utilizzando i criteri di cui allo IAS 8 .

14 Per giustificare il cambiamento di principi contabili adottati per i costi di esplorazione e di valutazione, un'entità deve dimostrare che il cambiamento comporta una maggiore conformità del proprio bilancio ai criteri definiti nello IAS 8 , ma non è necessario che tale cambiamento comporti una conformità completa con tali criteri.

 

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

 

[Classificazione delle attività di esplorazione e di valutazione]

15 Un'entità deve classificare le attività di esplorazione e di valutazione come materiali o immateriali secondo la natura delle attività acquisite e applicare conformemente la classificazione.

16 Alcune attività di esplorazione e di valutazione sono trattate come immateriali (per esempio diritti di perforazione), mentre altre sono materiali (per esempio veicoli e impianti di trivellazione). Nella misura in cui un'attività materiale è utilizzata nello sviluppare un'attività immateriale, l'importo che riflette tale utilizzo è parte del costo dell'attività immateriale. Tuttavia l'utilizzo di un'attività materiale per sviluppare un'attività immateriale non trasforma l'attività materiale in un'attività immateriale.

 

Riclassificazione delle attività di esplorazione e di valutazione

17 Un'attività di esplorazione e di valutazione non deve più essere classificata come tale quando la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell'estrazione di una risorsa mineraria sono dimostrabili. Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere valutate per riduzione di valore, ed eventuali perdite per riduzione di valore rilevate, prima della riclassificazione.

 

RIDUZIONE DI VALORE

 

Rilevazione e valutazione

18 Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere valutate per riduzione di valore quando i fatti e le circostanze suggeriscono che il valore contabile di un'attività di esplorazione e di valutazione può superare il proprio importo recuperabile. Quando i fatti e le circostanze suggeriscono che il valore contabile supera il valore recuperabile, un'entità deve valutare, presentare, e dare informativa di eventuali perdite per riduzione di valore risultanti secondo quanto previsto dallo IAS 36 a eccezione di quanto disposto dal successivo paragrafo 21.

19 Ai fini delle sole attività di esplorazione e di valutazione, nell'identificazione di attività di esplorazione e di valutazione che potrebbero aver subito una riduzione di valore, deve essere applicato il paragrafo 20 del presente IFRS piuttosto che i paragrafi da 8 a 17 dello IAS 36 . Il paragrafo 20 utilizza il termine "attività" ma esso è applicato ugualmente a singole attività distinte di esplorazione e di valutazione o ad un'unità generatrice di flussi finanziari.

20 Uno o più dei seguenti fatti e circostanze indicano che un'entità dovrebbe verificare le attività di esplorazione e di valutazione per riduzione di valore (la lista non è esaustiva):


a) il periodo per il quale l'entità ha il diritto di esplorare nell'area specifica è scaduto durante l'esercizio o scadrà nel prossimo futuro e non è previsto il rinnovo;
b) non è preventivato né pianificato il sostenimento di costi considerevoli per ulteriori
esplorazioni e valutazioni di risorse minerarie nell'area specifica;
c) l'esplorazione e la valutazione di risorse minerarie nell'area specifica non hanno portato alla scoperta di quantità di risorse minerarie commercialmente sfruttabili e l'entità ha deciso di interrompere tali attività nell'area specifica;
d) esistono dati sufficienti per indicare che, per quanto uno sviluppo nell'area specifica possa continuare, è improbabile che il valore contabile dell'attività di esplorazione e di valutazione sia recuperato completamente da uno sviluppo positivo o dalla vendita.


In ognuno di tali casi, o in casi simili, l'entità deve effettuare una verifica per riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 . Eventuali perdite per riduzione di valore sono rilevate a prospetto di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 36 .

 

Individuazione del livello al quale le attività di esplorazione e di valutazione sono valutate per riduzione di valore

21 Un'entità deve determinare un principio contabile per attribuire le attività di esplorazione e di valutazione a unità generatrici di flussi finanziari o a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari al fine di valutare tali attività per riduzione di valore. Ogni unità generatrice di flussi finanziari o gruppo di unità a cui un'attività di esplorazione e di valutazione è attribuita non deve essere maggiore di un settore operativo determinato in conformità all' IFRS 8 Settori operativi.

22 Il livello identificato dall'entità al fine della verifica per riduzione di valore delle attività di esplorazione e di valutazione può comprendere uno o più unità generatrici di flussi finanziari.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

23 Un'entità deve indicare l'informativa che individua e illustra gli importi rilevati in bilancio derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.

24 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 23, l'entità deve indicare:


a) i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione inclusa l'iscrizione di attività di esplorazione e di valutazione.
b) gli importi di attività, passività, ricavo e costo e flussi finanziari operativi e di investimento derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.

25 Un'entità deve trattare le attività di esplorazione e di valutazione come una classe distinta di attività e dare l'informativa prevista dallo IAS 16 o dallo IAS 38 coerentemente con la classificazione delle attività.

 

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

26 L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. E' incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

26A Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 10. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare la modifica all’IFRS 6 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica la modifica all’IFRS 6 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

27 Se non è fattibile applicare una specifica disposizione del paragrafo 18 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1° gennaio 2006, l'entità deve evidenziare tale fatto. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine "non fattibile".

 

 

APPENDICE A - DEFINIZIONE DEI TERMINI

 

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

Attività di
esplorazione e di
valutazione
Costi di esplorazione e di valutazione rilevati come attività secondo il
principio contabile dell'entità.
Costi di
esplorazione e di
valutazione
Costi sostenuti da un'entità in relazione all'esplorazione e valutazione di
risorse minerarie prima che la fattibilità tecnica e la realizzabilità
commerciale dell'estrazione di una risorsa mineraria siano dimostrabili.
Esplorazione e
valutazione delle
risorse minerarie
La ricerca di risorse minerarie, inclusi minerali, petrolio, gas naturale e
risorse naturali simili non rinnovabili, effettuata dopo che l'entità ha
ottenuto diritti legali per l'esplorazione in un'area specifica, così come la
determinazione della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale
dell'estrazione della risorsa mineraria.