PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO |
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IFRS n.5 - IASB - Principio contabile internazionale (IFRS) 3 novembre 2008 (*) (**) |
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Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate |
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(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320. NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze. |
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REGOLAMENTI AGGIORNATI |
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI - |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021 |
Il paragrafo 5 è modificato. È aggiunto il paragrafo 44M.
1 Il presente IFRS ha la finalità di definire la contabilizzazione delle attività possedute per la vendita e le modalità di esposizione in bilancio delle attività operative cessate e le relative informazioni integrative. In particolare, il presente IFRS stabilisce:
a) che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, siano valutate al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, e che l'ammortamento su tali attività cessi; e
b) che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita siano esposte separatamente nello stato patrimoniale, e che i risultati delle attività operative cessate siano esposti separatamente nel conto economico.
2 Le disposizioni per la classificazione ed esposizione in bilancio previste dal presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti rilevate e a tutti i gruppi in dismissione di un'entità. Le disposizioni relative alla valutazione contenute nel presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti e a tutti i gruppi in dismissione rilevati (come indicati nel paragrafo 4), a eccezione di quelle attività, elencate nel paragrafo 5, che continueranno a essere valutate in conformità al Principio di riferimento ivi indicato.
3 Le attività classificate come non correnti, in conformità allo IAS 1Presentazione del bilancio, non devono essere riclassificate tra le attività correnti finché non soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita in conformità al presente IFRS. Le attività appartenenti a una classe che un'entità considererebbe normalmente come non correnti, acquisite esclusivamente al fine della loro vendita, non devono essere considerate correnti a meno che non soddisfino i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, in conformità al presente IFRS.
4 Talvolta un'entità dismette un gruppo di attività, insieme ad alcune passività direttamente correlate, con un'unica operazione. Tale gruppo in dismissione può essere un insieme di unità generatrici di flussi finanziari, un'unica unità generatrice di flussi finanziari o una parte di un'unità generatrice di flussi finanziari. Il gruppo può includere qualsiasi attività e passività dell'entità, comprese le attività correnti, le passività correnti e le attività escluse in base al paragrafo 5 dalle disposizioni di valutazione del presente IFRS. Se un'attività non corrente rientrante nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS fa parte di un gruppo in dismissione, i requisiti di valutazione del presente IFRS si applicano al gruppo nel suo insieme, così che il gruppo è valutato al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le disposizioni per la valutazione delle singole attività e passività nell'ambito di un gruppo in dismissione sono esposte nei paragrafi 18, 19 e 23.
5 Le disposizioni per la valutazione di cui al presente IFRS [nota omessa] non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dagli IFRS indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione::
a) attività fiscali differite (IAS 12) (Imposte sul reddito);
b) attività derivanti da benefici per i dipendenti (IAS 19 Benefici per i dipendenti);
c) attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari;
d) attività non correnti contabilizzate in conformità al modello del fair value (valore equo) nello IAS 40 Investimenti immobiliari;
e) attività non correnti valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo le disposizioni dello IAS 41 Agricoltura.
f) gruppi di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.
5A Le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili a un'attività non corrente (o a un gruppo in dismissione) che è classificata come posseduta per la vendita si applicano anche a una attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci nella loro capacità di azionisti (posseduta per la distribuzione ai soci).
5B Il presente IFRS specifica l'informativa richiesta relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate. L'informativa richiesta in altri IFRS non si applica a tali attività (o gruppi in dismissione) a meno che gli stessi IFRS non richiedano:
a) informazioni specifiche relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate; o
b) informazioni in merito alla valutazione di attività e passività in un gruppo in dismissione che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione dell'IFRS 5 e tali informazioni non siano già previste nelle altre note al bilancio. Informazioni aggiuntive in merito alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita o come attività operative cessate possono essere necessarie per conformarsi alle disposizioni generali dello IAS 1, in particolare dei paragrafi 15 e 125 di tale Principio.
6 Un'entità deve classificare un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo.
7 Perché ciò si verifichi, l'attività (o gruppo in dismissione) deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale, soggetta a condizioni, che sono d'uso e consuetudine, per la vendita di tali attività (o gruppi in dismissione) e la vendita deve essere altamente probabile.
8 Perché la vendita sia altamente probabile, la Direzione ad un adeguato livello deve essersi impegnata in un programma per la dismissione dell'attività (o del gruppo in dismissione), e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma. Inoltre, l'attività (o gruppo in dismissione) deve essere attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value (valore equo) corrente. Inoltre, il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione, a eccezione di quanto consentito dalle disposizioni del paragrafo 9, e le azioni richieste per completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l'improbabilità che il programma possa essere significativamente modificato o annullato. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall'ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la vendita sia altamente probabile.
8A Un'entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata deve classificare tutte le attività e le passività di detta controllata come possedute per la vendita se sono soddisfatti i criteri enunciati nei paragrafi 6–8, prescindendo dal fatto che, dopo la vendita, essa conservi una partecipazione di minoranza nell'ex controllata.
9 Gli eventi o le circostanze possono estendere il periodo di completamento della vendita oltre un anno. L'estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un'attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori del controllo dell'entità e se vi sono sufficienti evidenze che l'entità resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione dell'attività (o del gruppo in dismissione). Ciò avviene quando si verificano le condizioni esposte nell'appendice B.
10 Le operazioni di vendita comprendono le permute di attività non correnti con altre attività non correnti laddove lo scambio ha sostanza commerciale, in conformità allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
11 Se un'entità acquisisce un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) esclusivamente al fine della sua successiva vendita, deve classificare l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita alla data dell'acquisizione soltanto se è soddisfatta la condizione dell'anno di cui al paragrafo 8 (a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 9) e se è altamente probabile che qualsiasi altro criterio di cui ai paragrafi 7 e 8, non soddisfatto in quel momento, sia rispettato entro un breve lasso di tempo dall'acquisizione (solitamente entro tre mesi).
12 Se i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 vengono soddisfatti dopo la data di chiusura del bilancio, nel redigere quel bilancio l'entità non deve classificare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita. Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura del bilancio ma prima della sua autorizzazione alla pubblicazione, l'entità deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi 41, lettere a), b) e d) nelle note.
12A Una attività non corrente (o gruppo in dismissione) è classificata come posseduta per la distribuzione ai soci quando l'entità si è impegnata a distribuire l'attività (o il gruppo in dismissione) ai soci. Affinché ciò si verifichi, le attività devono essere disponibili per la distribuzione immediata nella loro condizione attuale e la distribuzione deve essere altamente probabile. Affinché la distribuzione sia altamente probabile, devono essere state avviate azioni per completare la distribuzione e ci si attende che tali azioni siano completate entro un anno dalla data della classificazione. Le azioni richieste per completare la distribuzione dovrebbero indicare che è improbabile che saranno apportate variazioni significative alla distribuzione o che la distribuzione sarà annullata. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall'ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la distribuzione sia altamente probabile.
13 L'entità non deve classificare come posseduta per la vendita un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) destinata ad essere abbandonata. Ciò perché il valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso continuativo. Tuttavia, se il gruppo in dismissione da abbandonare soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 32, lettere da a) a c), l'entità deve presentare in bilancio i risultati e i flussi finanziari del gruppo in dismissione come attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33 e 34, alla data in cui esso cessa di essere utilizzato. Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da abbandonare includono le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da utilizzare fino al termine della propria vita utile e le attività non correnti (o gruppi in dismissione) destinate a essere dismesse dall'uso piuttosto che vendute.
14 Un'entità non deve contabilizzare come abbandonata un'attività non corrente temporaneamente inutilizzata.
Valutazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione)
15 Un'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
15A Un'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci al minore tra il suo valore contabile e il (valore equo) al netto dei costi di distribuzione.
16 Se una attività (o gruppo in dismissione) neo-acquisita soddisfa i criteri per la classificazione come posseduta per la vendita (cfr. paragrafo 11), l'applicazione del paragrafo 15 comporterà che l'attività (o gruppo in dismissione) sarà valutata, al momento della rilevazione iniziale, al minore tra il valore contabile -se non fosse stata classificata come posseduta per la vendita (per esempio, al costo) - e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Pertanto, se l'attività (o gruppo in dismissione) è acquisita come parte di una aggregazione aziendale, deve essere valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
17 Se è previsto che la vendita si concluderà tra più di un anno, l'entità deve valutare i costi di vendita al loro valore attuale. Qualsiasi incremento nel valore attuale dei costi di vendita derivante dal trascorrere del tempo deve essere rilevato nel conto economico come onere finanziario.
18 Immediatamente prima della classificazione iniziale dell'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, i valori contabili dell'attività (o di tutte le attività e passività del gruppo) devono essere valutati in conformità agli IFRS applicabili.
19 Al momento della successiva rimisurazione di un gruppo in dismissione, i valori contabili di ogni attività e passività che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, ma che sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, devono essere rideterminati in conformità agli IFRS applicabili prima che sia rideterminato il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita del gruppo in dismissione.
Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini
20 Un'entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell'attività (o del gruppo in dismissione) al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, nella misura in cui essa non sia stata già rilevata in conformità al paragrafo 19.
21 Un'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un'attività al netto dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata in conformità al presente IFRS o precedentemente in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
22 Un'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un gruppo in dismissione, al netto dei costi di vendita:
a) nella misura in cui non sia stata rilevata in conformità al paragrafo 19; ma
b) solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata, in conformità al presente IFRS o, precedentemente, in conformità allo IAS 36, sulle attività non correnti che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS.
23 La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione ridurrà (o incrementerà) il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, nell'ordine di ripartizione esposto nei paragrafi 104, lettere a) e b) e 122 dello IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004).
24 Una plusvalenza o minusvalenza non già rilevata alla data di vendita di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), deve essere rilevata entro la data di eliminazione contabile. Le disposizioni per l'eliminazione contabile sono esposte:
a) nei paragrafi da 67 a 72 dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) per gli immobili, impianti e macchinari; e
b) nei paragrafi da 112 a 117 dello IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004) per le attività immateriali.
25 Un'entità non deve ammortizzare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita o che fa parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita. Gli oneri finanziari e le altre spese attribuibili alle passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono continuare ad essere rilevati.
Modifiche a un programma di vendita o a un programma di distribuzione ai soci
26 Se un'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 (posseduta per la vendita) e nel paragrafo 12 A (posseduta per la distribuzione ai soci) non sono più soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) rispettivamente come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci. In tali casi l'entità deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica, tranne quando si applica il paragrafo 26 A.
26A Se un'entità riclassifica un'attività (o gruppo in dismissione) direttamente da posseduta per la vendita a posseduta per la distribuzione ai soci, o direttamente da posseduta per la distribuzione ai soci a posseduta per la vendita, la variazione della classificazione è considerata una continuazione del programma iniziale di dismissione.
L'entità:
a) non deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica. L'entità deve applicare le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili al nuovo metodo di dismissione;
b) deve valutare l'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui al paragrafo 15 (se riclassificata come posseduta per la vendita) o al paragrafo 15 A (se riclassificata come posseduta per la distribuzione ai soci) e rileva ogni riduzione o incremento del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita/costi di distribuzione dell'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui ai paragrafi 20-25;
c) non deve modificare la data della classificazione in conformità ai paragrafi 8 e 12 A. Ciò non impedisce l'estensione del periodo richiesto per completare una vendita o una distribuzione ai soci, se le condizioni di cui al paragrafo 9 sono soddisfatte.
27 L'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci (o cessa di far parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o posseduto per la distribuzione ai soci) al minore tra:
a) il valore contabile prima che l'attività (o gruppo in dismissione) fosse classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o ripristini di valore che sarebbero stati altrimenti rilevati se l'attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci;
b) la somma recuperabile calcolata alla data in cui è stata presa la decisione successiva di non vendere o non distribuire.
28 L'entità deve includere qualsiasi rettifica necessaria del valore contabile di un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci nell'utile (perdita) d'esercizio derivante dalle attività operative in esercizio («continuing operations») nel periodo in cui le condizioni specificate, rispettivamente, nei paragrafi 7-9 o 12 A non sono più soddisfatte. I bilanci degli esercizi successivi alla classificazione dell'attività come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci devono essere modificati di conseguenza se il gruppo in dismissione o l'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci è una controllata, un'attività a controllo congiunto, una joint venture, una collegata o una parte di un'interessenza in una joint venture o in una collegata. L'entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa voce del prospetto di conto economico complessivo utilizzata per esporre le plusvalenze o le minusvalenze, se esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.
29 Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, le rimanenti attività e passività del gruppo in dismissione da vendere continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la distribuzione ai soci, le rimanenti attività e passività del gruppo in dismissione da distribuire continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nel paragrafo 12 A. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (o come possedute per la distribuzione ai soci) devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita (o distribuzione) a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di attività possedute per la vendita non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di attività possedute per la distribuzione ai soci non devono più essere classificate come possedute per la distribuzione ai soci, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.
30 Un'entità deve esporre e illustrare tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (o gruppi in dismissione).
31 Un componente di un'entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché un componente di un'entità è mantenuto operativo, sarà una unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari.
32 Una attività operativa cessata è un componente di un'entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita, e:
a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;
b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un'area geografica di attività; o
c) è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.
33 Un'entità deve indicare:
a) un unico importo da esporre nel conto economico rappresentato dal totale:
i) degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali; e
ii) dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata;
b) un'analisi dell'unico importo di cui al punto a) suddivisa in:
i) i ricavi, i costi e gli utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al lordo degli effetti fiscali;
ii) le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81, lettera h) dello IAS 12;
iii) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) di dismissioni che costituiscono l'attività operativa cessata; e
iv) le relative imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81, lettera h), dello IAS 12.
L'analisi può essere presentata nelle note o inclusa nel prospetto del conto economico. Se è esposta nel prospetto del conto economico, deve comparire in una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate, ossia distintamente dalle attività operative in esercizio. L'analisi non è richiesta nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (cfr. paragrafo 11);
c) i flussi finanziari netti attribuibili all'attività operativa, di investimento e di finanziamento dell'attività operativa cessata. L'informativa può essere inclusa nelle note o nei prospetti di bilancio. Tali informazioni non sono richieste nel caso di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione hanno i requisiti per essere classificate come possedute per la vendita (cfr. paragrafo 11).
d) l'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative in esercizio e dalle attività operative cessate attribuibili ai soci della controllante. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel prospetto del conto economico complessivo.
33A Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in prospetto separato come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate è presentata in tale prospetto separato.
34 Un'entità deve ripresentare l'informativa di cui al paragrafo 33 per i periodi precedenti presentati in bilancio, così che l'informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell'ultimo bilancio presentato.
35 Le rettifiche apportate nell'esercizio corrente agli importi precedentemente classificati tra le attività operative cessate e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di una attività operativa cessata devono essere classificate separatamente tra le attività operative cessate. La natura e l'importo di tali rettifiche devono essere indicati. Esempi di circostanze in cui possono sorgere tali rettifiche comprendono:
a) la risoluzione di incertezze derivanti da clausole contrattuali dell'operazione di dismissione, come la risoluzione di rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l'acquirente;
b) la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua dismissione, come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del venditore;
c) l'estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l'estinzione sia direttamente connessa all'operazione di dismissione.
36 Se un'entità cessa di classificare un componente di un'entità come posseduto per la vendita, i risultati dell'attività del componente precedentemente esposti in bilancio tra le attività operative cessate, in conformità ai paragrafi da 33 a 35, devono essere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. È necessario indicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati.
Presentazione di attività operative cessate
36A Un'entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata, nel caso in cui quest'ultima sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui al paragrafo 32, deve fornire le informazioni richieste nei paragrafi 33-36.
Plusvalenze o minusvalenze relative ad attività operative in esercizio
37 Tutte le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla rideterminazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita che non risponde alla definizione di attività operativa cessata devono essere incluse nel risultato delle attività operative in esercizio.
Presentazione di un'attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita
38 Un'entità deve presentare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita separatamente dalle altre attività dello stato patrimoniale. Le passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere presentate separatamente dalle altre passività dello stato patrimoniale. Tali attività e passività non devono essere compensate ed esposte in bilancio come un importo netto. Le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente nel prospetto di stato patrimoniale o nella nota integrativa, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 39. Un'entità deve esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente rilevato direttamente nel patrimonio netto relativo a un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita.
39 Se il gruppo in dismissione è costituito da una controllata acquisita, che all'acquisizione già soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (cfr. paragrafo 11), non è richiesta l'indicazione delle principali classi di attività e passività.
40 Un'entità non deve riclassificare o ripresentare gli importi in precedenza classificati come attività non correnti, o come attività e passività appartenenti a gruppi in dismissione, classificati come posseduti per la vendita, negli stati patrimoniali degli esercizi precedenti presentati a fini comparativi per uniformarsi alla classificazione nello stato patrimoniale dell'ultimo esercizio presentato.
Informazioni integrative aggiuntive
41 Un'entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell'esercizio in cui un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:
a) una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione);
b) una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita, o che facciano riferimento alla prevista dismissione, e alle relative modalità e tempi attesi;
c) la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità ai paragrafi da 20 a 22 e, se non esposta distintamente nel prospetto di conto economico, la voce di conto economico che include tale plusvalenza o minusvalenza;
d) se applicabile, il settore oggetto di informativa di appartenenza dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione) in conformità allo IFRS 8 Settori operativi.
42 Se sono applicabili il paragrafo 26 o il paragrafo 29, un'entità deve indicare, nell'esercizio in cui decide di modificare il programma di cessione dell'attività non corrente (o il gruppo in dismissione), una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione e l'effetto di tale decisione sul risultato dell'esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio.
43 Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore del presente IFRS. Un'entità può applicare le disposizioni del presente IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore del presente IFRS, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare il presente IFRS siano state ottenute al momento in cui detti criteri sono stati originariamente soddisfatti.
44 L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha modificato i paragrafi 3 e 38 e ha aggiunto il paragrafo 33A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
44B Lo IIAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha aggiunto il paragrafo 33(d). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.
44C I paragrafi 8A e 36A sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Tuttavia, l'entità non deve applicare le modifiche agli esercizi che hanno inizio prima del 1° luglio 2009, a meno che non applichi anche lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008). Se l'entità applica le modifiche prima del 1° luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare le modifiche prospetticamente a partire dalla data della prima applicazione dell'IFRS 5, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45 dello IAS 27 (modificato nel maggio 2008).
44D I paragrafi 5A, 12A e 15A sono stati aggiunti e il paragrafo 8 è stato modificato dall'IFRIC 17 Distribuzioni di attività ai soci non rappresentate da disponibilità liquide del novembre 2008. Tali modifiche devono applicarsi prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la distribuzione ai soci a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o luglio 2009 o da data successiva. Non è consentita l'applicazione retroattiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1 o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato e l'entità deve applicare anche l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008), lo IAS 27 (modificato nel maggio 2008) e l'IFRIC 17.
44E Il paragrafo 5B è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nell'aprile 2009. Un'entità deve applicare la presente modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
44F [eliminato]
44G L'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 28. Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 11.
44H L'IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value dell'Appendice A. Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.
44I Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 33A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
44J [eliminato]
44K L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato i paragrafi 44F e 44 J. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.
44L Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 26-29 e ha aggiunto il paragrafo 26 A. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori alle modifiche del metodo di dismissione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
44M. L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
45 Il presente IFRS sostituisce lo IAS 35 Attività destinate a cessare.
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
Unità generatrice di flussi finanziari | Il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. |
Componente di un'entità | Operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia a fini del bilancio, dal resto della entità. |
Costi di vendita | I costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività (o gruppo in dismissione), esclusi gli oneri finanziari e fiscali. |
Attività corrente | Un’entità deve classificare un’attività come corrente quando: (a) si suppone realizzi l’attività, oppure la possiede per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del suo ciclo operativo; (b) la possiede principalmente con la finalità di negoziarla; (c) si suppone realizzi l’attività entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o (d) l’attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (secondo la definizione dello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzarla per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. |
Attività operativa cessata | Un componente di un'entità che è stato dismesso o classificato come posseduto per la vendita e: a) rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività; b) fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o un'area geografica di attività; o c) è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita. |
Gruppo in dismissione | Un gruppo di attività da dismettere assieme, attraverso la vendita o altro, in un'unica operazione, e di passività direttamente connesse a tali attività, che saranno trasferite nel corso dell'operazione. Il gruppo comprende l'avviamento acquisito in una aggregazione aziendale se il gruppo è una unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l'avviamento in conformità alle disposizioni dei paragrafi 80-87 dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004) o se rappresenta un'attività nell'ambito di tale unità generatrice di flussi finanziari. |
Fair value (valore equo) | Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.) |
Impegno irrevocabile di acquisto | Un accordo con un soggetto terzo, vincolante per entrambe le parti e di solito legalmente esercitabile, che a) definisce tutte le clausole contrattuali rilevanti, inclusi il prezzo e il momento delle operazioni, e b) contiene dei disincentivi all'inadempimento delle prestazioni, sufficientemente elevati da rendere altamente probabile l'adempimento. |
Altamente probabile | Significativamente più che probabile. |
Attività non corrente | Un'attività che non soddisfa la definizione di attività corrente. |
Probabile | Più verosimile che non. |
Valore recuperabile | Il maggiore tra il fair value (valore equo) di un'attività al netto dei costi di vendita e il suo valore d'uso. |
Valore d'uso | Il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende deriveranno dall'uso continuativo di un'attività e dalla dismissione alla fine della sua vita utile. |
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
ESTENSIONE DEL PERIODO RICHIESTO PER COMPLETARE UNA VENDITA
B1 Come evidenziato nel paragrafo 9, l'estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un'attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, nel caso in cui il ritardo sia causato da eventi o da circostanze al di fuori del controllo dell'entità e nel caso in cui esistano sufficienti evidenze che l'entità mantenga il proprio impegno ad attuare il programma di dismissione dell'attività (o del gruppo in dismissione). Pertanto una eccezione al requisito di un anno previsto nel paragrafo 8 si applicherà nelle seguenti situazioni nelle quali si verificano gli eventi e le circostanze indicati:
a) alla data in cui un'entità si impegna ad attuare un programma di vendita di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), essa ritiene ragionevolmente che terze parti (non un acquirente) imporranno delle condizioni al trasferimento della attività (o del gruppo in dismissione) tali da estendere il periodo necessario per completare la vendita; e:
i) le azioni necessarie per rispondere a tali condizioni non possono essere avviate fino a quando non sarà ottenuto un impegno irrevocabile di acquisto; e
ii) un impegno irrevocabile di acquisto è altamente probabile entro un anno;
b) un'entità ottiene un impegno irrevocabile di acquisto e, in conseguenza dello stesso, un acquirente o terze parti impongono inaspettatamente condizioni al trasferimento di un'attività non corrente (o di un gruppo in dismissione), precedentemente classificata come posseduta per la vendita, tali da estendere il periodo richiesto per completare la vendita; e:
i) siano state intraprese delle azioni tempestive per soddisfare tali condizioni; e
ii) si attende una risoluzione favorevole dei fattori di ritardo;
c) nel corso del periodo iniziale di un anno, si verificano condizioni precedentemente considerate improbabili e, di conseguenza, un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) precedentemente classificata come posseduta per la vendita sia venduta entro tale periodo; e:
i) nel corso del periodo iniziale di un anno l'entità ha intrapreso le azioni necessarie a rispondere al cambiamento delle condizioni;
ii) l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è attivamente scambiata sul mercato a un prezzo ragionevole, considerato il cambiamento delle condizioni; e
iii) sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.