PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS n.2 - IASB - Principio contabile internazionale (IFRS) 3 novembre 2008 (*) (**) (***)

Pagamenti basati su azioni

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia diversamente stabilito nell'Appendice suddetta, negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti: - "conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo"; - "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria"; - "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio"; - "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione); - "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione"; - "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS"; - "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS"; - "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); - i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1
2 - 6A
7 - 9
10 - 29
30 - 33
34 - 43
43A - 43D
44 - 52
53 - 59
60 - 63C
64
-
B1 - B61
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -

 


FINALITÀ

1 Il presente IFRS ha lo scopo di definire la rendicontazione contabile di una entità che effettui una operazione con pagamento basato su azioni. In particolare, esso dispone che un'entità iscriva nel conto economico e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle operazioni in cui vengono assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Un'entità deve applicare il presente IFRS nella contabilizzazione di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni, a prescindere dalla sua capacità di identificare specificamente tutti i beni o servizi ricevuti, o parte di essi, incluse:

a) operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale,
b) operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, e
c) operazioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell'accordo prevedono che l'entità, o il fornitore di tali beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa da parte dell'entità (o con altre attività) o l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, ad eccezione di quanto osservato nei paragrafi 3A-6. In assenza di beni o servizi identificabili specificamente, vi sono altre circostanze che possono indicare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti, nel qual caso si applica il presente IFRS.


3 Ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all'entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell'entità, o di un'altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità.


3A Un'operazione con pagamento basato su azioni può essere regolata da altra entità del gruppo (o da un azionista di una qualsiasi entità del gruppo) per conto dell'entità che riceve o acquisisce i beni o servizi. Il paragrafo 2 si applica anche a un'entità che:


a) riceve beni o servizi quando un'altra entità dello stesso gruppo (o un azionista di una qualsiasi entità del gruppo) ha l'obbligazione di regolare l'operazione con pagamento basato su azioni, o
b) ha un'obbligazione di regolare un'operazione con pagamento basato su azioni quando un'altra entità dello stesso gruppo riceve i beni o servizi a meno che l'operazione non sia palesemente effettuata per fini diversi dal pagamento per beni o servizi forniti all'entità che li riceve.


4 Ai fini del presente IFRS, una operazione con un dipendente (o con un terzo) che agisce in veste di titolare di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, non è una operazione con pagamento basato su azioni. Per esempio, se una entità assegna a tutti i titolari di una particolare classe dei propri strumenti rappresentativi di capitale, il diritto di acquisire ulteriori strumenti rappresentativi di capitale ad un prezzo inferiore al fair value (valore equo) di quegli strumenti finanziari, e un dipendente riceve tali diritti in qualità di titolare di strumenti rappresentativi di capitale di quella particolare classe, l'assegnazione o l'esercizio del diritto non è soggetto alle disposizioni del presente IFRS.


5 Come evidenziato al paragrafo 2, il presente IFRS si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui una entità acquisisce o riceve dei beni o servizi. I beni comprendono rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non finanziarie. Tuttavia, un'entità non deve applicare il presente IFRS alle operazioni in cui l'entità acquisisce beni facenti parte delle attività nette acquisite in un'aggregazione aziendale come definita dall'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008), in un'aggregazione di entità o attività aziendali sotto comune controllo come descritta nei paragrafi B1–B4 dell'IFRS 3, ovvero nel conferimento di un'attività aziendale all'atto della costituzione di una joint venture come definita dallo IFRS 11 Accordi a controllo congiunto. Per cui, gli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale in cambio del controllo dell'acquisito non rientrano nell'ambito applicativo del presente IFRS. Tuttavia, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati ai dipendenti dell'acquisito nella loro qualifica di dipendenti (per esempio, come gratifica per la continuità di servizio) rientrano nell'ambito applicativo del presente IFRS. Analogamente, l'annullamento, la sostituzione o qualsiasi altra modifica ad accordi di pagamento basato su azioni originata da una aggregazione aziendale o da altra ristrutturazione del capitale, deve essere rilevata in conformità al presente IFRS. L'IFRS 3 fornisce indicazioni per stabilire se gli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale sono parte del corrispettivo trasferito in cambio del controllo dell'acquisita (e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3) oppure se sono una gratifica per la continuità di servizio da rilevare nell'esercizio successivo all'aggregazione (e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS).

6 Il presente IFRS non si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante nell'ambito di applicazione dei paragrafi 8-10 dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003) [nota omessa] oppure dei paragrafi 2.4-2.7 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.

6A Il presente IFRS utilizza il termine ‘fair value' (‘valore equo') in un modo per alcuni aspetti diverso dalla definizione del fair value riportata nell'IFRS 13 Valutazione del fair value. Pertanto, nell'applicare l'IFRS 2, un'entità valuta il fair value, secondo quanto disposto da questo IFRS e non dall'IFRS 13.

RILEVAZIONE

7 Una entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data in cui ottiene i beni o riceve i servizi. L'entità deve rilevare un corrispondente incremento del patrimonio netto se i beni o servizi sono stati ricevuti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale, oppure una passività se i beni o servizi sono stati acquisiti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

8 Se i beni o servizi ricevuti o acquisiti con un'operazione con pagamento basato su azioni non hanno i requisiti per essere rilevati come attività, essi debbono essere rilevati come costi.

9 Di solito, un costo deriva dal consumo di beni o servizi. Per esempio, di norma i servizi vengono consumati immediatamente; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui la controparte rende il servizio. I beni possono essere consumati lungo un periodo di tempo, oppure, nel caso di rimanenze, venduti in data successiva; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui i beni sono consumati o venduti. Tuttavia, talvolta è necessario rilevare un costo prima che i beni o servizi siano stati consumati o venduti, non avendo i requisiti per essere rilevati come attività. Per esempio, una entità potrebbe acquisire dei beni nell'ambito della fase di ricerca di un progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Sebbene tali beni non siano stati consumati, potrebbero non avere i requisiti previsti dall'IFRS applicabile per essere rilevati come attività.

 

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

Introduzione

10 Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve valutare i beni o servizi ricevuti e l'incremento corrispondente del patrimonio netto, direttamente, al fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, salvo che non sia possibile stimare il fair value (valore equo) attendibilmente. Qualora l'entità non fosse in grado di misurare attendibilmente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, essa deve stimarne indirettamente il valore, e il corrispondente incremento di valore del patrimonio netto, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

11 Per applicare le disposizioni del paragrafo 10 alle operazioni con dipendenti e terzi che forniscono servizi similari , l'entità deve stimare il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, poiché è normalmente impossibile stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, come spiegato al paragrafo 12. Il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale deve essere calcolato alla data di assegnazione.

12 Le azioni, le opzioni su azioni e gli altri strumenti rappresentativi di capitale sono di solito assegnati ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, in aggiunta allo stipendio e ad altre gratifiche. Di solito non è possibile valutare direttamente i servizi ricevuti a fronte di specifiche componenti del pacchetto retributivo del dipendente. Può anche non essere possibile valutare il fair value (valore equo) del pacchetto retributivo complessivo indipendentemente, senza valutare direttamente il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Inoltre, le azioni o le opzioni su azioni sono talvolta assegnate come parte di un piano di incentivazione, piuttosto che come base retributiva; per esempio, come incentivo ai dipendenti a rimanere in servizio presso l'entità oppure come riconoscimento per aver contribuito al miglioramento dei risultati dell'entità. Attraverso l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni, in aggiunta ad altre forme retributive, l'entità eroga remunerazioni aggiuntive per ottenere benefici aggiuntivi. La stima del fair value (valore equo) di tali benefici aggiuntivi è verosimilmente difficile. Data la difficoltà di valutare direttamente il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, l'entità deve misurare il fair value (valore equo) dei servizi resi dai dipendenti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

13 Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 10 alle operazioni con terzi non dipendenti, deve esservi una presunzione relativa che il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente. Tale fair value (valore equo) deve essere valutato alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio. Nelle rare circostanze in cui tale presunzione non sussiste, in quanto non è in grado di valutare attendibilmente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, l'entità deve misurare indirettamente i beni o servizi ricevuti, e il corrispondente incremento di patrimonio netto, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta i servizi.

13A In particolare, se l'eventuale corrispettivo identificabile ricevuto dall'entità risulta inferiore al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta, in genere tale circostanza indica che l'entità ha ricevuto (o riceverà) un altro corrispettivo (ossia beni o servizi non identificabili). L'entità deve valutare i beni o servizi identificabili ricevuti in conformità con il presente IFRS. L'entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) come la differenza tra il fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni e il fair value (valore equo) di qualsiasi bene o servizio identificabile ricevuto (o che sarà ricevuto). L'entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti alla data di assegnazione. Tuttavia, in caso di operazioni regolate per cassa, la passività deve essere rideterminata alla data di chiusura di ciascun esercizio finché non è regolata in conformità ai paragrafi 30-33.

 

Operazioni in cui si ricevono dei servizi

14 Se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati maturano immediatamente, la controparte non deve completare uno specifico periodo di prestazione di servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di quegli strumenti rappresentativi di capitale. In assenza di evidenza contraria, l'entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte, come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale, siano stati ricevuti. In tal caso, alla data di assegnazione l'entità deve considerare i servizi come totalmente ricevuti, con il corrispondente incremento del patrimonio netto.

15 Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve presumere che i servizi ancora da ricevere dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione. L'entità deve rilevare i servizi ancora da ricevere dalla controparte nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto. Per esempio:


a) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni a condizione che abbia completato tre anni di servizio, l'entità deve presumere che i servizi resi dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell'arco del triennio del periodo di maturazione;
b) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni soggette alla condizione del conseguimento di determinati risultati e alla continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'entità fino al loro raggiungimento, e la durata del periodo di maturazione dipende da quando tali risultati sono conseguiti, l'entità deve presumere che i servizi ancora da ricevere dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell'arco del periodo di maturazione atteso.

 

Operazioni misurate con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti
rappresentativi di capitale assegnati


Determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

16 Nel caso di operazioni valutate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, una entità deve valutare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, in base ai prezzi di mercato, se disponibili, tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).


17 Se i prezzi di mercato non sono disponibili, l'entità deve stimare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati con una metodologia valutativa per stimare quale sarebbe stato il prezzo di tali strumenti rappresentativi di capitale, alla data di misurazione, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. La metodologia adottata deve essere compatibile con le metodologie generalmente accettate per la misurazione degli strumenti finanziari, e deve incorporare tutti i fattori e le ipotesi che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella determinazione del prezzo (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).

18 L'Appendice B contiene una ulteriore guida sulla misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni, focalizzandosi sugli specifici termini e condizioni che comunemente caratterizzano un'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti.

Trattamento contabile delle condizioni di maturazione

19 L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito subordinata alla permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di valutazione. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella valutazione dell'importo dell'operazione, così che, alla fine, l'importo rilevato in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sia basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che alla fine matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una condizione di maturazione che non sia una condizione di mercato, per esempio, se la controparte non completa un determinato periodo di servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 21.

20 Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 19, l'entità deve rilevare un importo relativo ai beni o servizi ricevuti nel periodo di maturazione in base alla migliore stima disponibile del numero di strumenti rappresentativi di capitale che ci si attende matureranno e deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per rilevare un importo pari al numero di strumenti rappresentativi di capitale effettivamente maturati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21.

21 Le condizioni di mercato, come il prezzo obiettivo di una azione al quale è condizionata la maturazione (o l'esercizio), devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale subordinati a condizioni di mercato, l'entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le altre condizioni di maturazione (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo specificato nell'assegnazione), indipendentemente dal conseguimento di tale condizione di mercato.

Trattamento contabile delle condizioni di non maturazione

21A Analogamente, una entità deve considerare tutte le condizioni di non maturazione nell'effettuare la stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale con condizioni di non maturazione, l'entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo di servizio specificato), indipendentemente dal conseguimento di tali condizioni di non maturazione.

Trattamento contabile di un elemento di ricarico

22 Per le opzioni con un elemento di ricarico, tale elemento non deve essere considerato nella stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate alla data di misurazione. L'opzione di ricarico deve invece essere rilevata come una nuova assegnazione di opzioni, se e quando l'opzione di ricarico viene assegnata in un momento successivo.

Dopo la data di maturazione

23 Dopo aver rilevato i beni o servizi ricevuti e l'incremento di patrimonio netto corrispondente, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 10 a 22, l'entità non deve apportare rettifiche al patrimonio netto complessivo dopo la data di maturazione. Per esempio, l'entità non deve stornare successivamente l'importo rilevato per i servizi ricevuti da un dipendente se gli strumenti rappresentativi di capitale maturati sono successivamente annullati oppure se, nel caso di opzioni su azioni, non vengono esercitate le opzioni. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l'entità rilevi un trasferimento all'interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un'altra.

Casi in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere
stimato attendibilmente

24 Le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 23 si applicano quando l'entità deve misurare una operazione con pagamento basato su azioni facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In rare circostanze, l'entità può non essere in grado di stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 22. Solo in tali rare circostanze, l'entità deve invece:


a) misurare gli strumenti rappresentativi di capitale in base al loro valore intrinseco, inizialmente alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio, e successivamente a ciascuna data di chiusura del bilancio e alla data di regolamento finale, con tutte le variazioni del valore intrinseco rilevate a conto economico. Nel caso di assegnazione di opzioni su azioni, l'accordo di pagamento basato su azioni è definitivamente regolato al momento dell'esercizio dell'opzione, dell'annullamento (ad esempio, con la cessazione del rapporto di lavoro) o della scadenza (ad esempio, al termine della vita dell'opzione);
b) rilevare i beni o servizi ricevuti in base al numero di strumenti rappresentativi di capitale definitivamente maturati o (se applicabile) definitivamente esercitati. Per applicare tale disposizione alle opzioni su azioni, per esempio, l'entità deve rilevare gli eventuali beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 14 e 15, tranne che per le disposizioni di cui al paragrafo 15, lettera b), relative alla condizione di mercato, che non si applicano. L'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione deve essere calcolato in base al numero atteso di opzioni su azioni che ci si attende matureranno. L'entità deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero di opzioni su azioni che ci si attende matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per eguagliarla al numero di strumenti finanziari definitivamente maturati. Dopo la data di maturazione, l'entità deve stornare l'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti se le opzioni su azioni vengono successivamente annullate oppure si estinguono al termine della vita utile dell'opzione su azioni.

25 Se una entità applica le disposizioni di cui al paragrafo 24, non è necessario applicare i paragrafi da 26 a 29, in quanto qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni in base ai quali erano stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale sarà considerata nell'applicazione del metodo del valore intrinseco illustrato al paragrafo 24. Tuttavia, se una entità regola una assegnazione di strumenti finanziari cui siano state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 24, si dispone quanto segue:


a) l'entità deve contabilizzare il regolamento come una maturazione anticipata se l'estinzione avviene durante il periodo di maturazione e pertanto deve rilevare immediatamente l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell'arco del periodo residuo di maturazione;
b) ogni pagamento effettuato al momento del regolamento deve essere contabilizzato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, cioè come una riduzione del patrimonio netto, tranne che il pagamento ecceda il valore intrinseco degli strumenti rappresentativi di capitale, misurato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.

 

Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di
capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti

26 Una entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali erano stati assegnati degli strumenti rappresentativi di capitale. Per esempio, potrebbe ridurre il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti (ossia rideterminare il prezzo delle opzioni), aumentandone di conseguenza il fair value (valore equo). Le disposizioni di cui ai paragrafi da 27 a 29 per contabilizzare gli effetti delle modifiche sono espresse nel contesto di operazioni con pagamento basato su azioni con dipendenti. Tuttavia, tali disposizioni debbono essere anche applicate alle operazioni con pagamento basato su azioni con terzi non dipendenti, che sono misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In questo ultimo caso, tutti i riferimenti alla data di assegnazione riportati nei paragrafi da 27 a 29 devono essere invece riferiti alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.

27 L'entità deve rilevare, come minimo, i servizi ricevuti misurati al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturino per il mancato rispetto di una delle condizioni di maturazione (ad eccezione di una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Tale disposizione si applica a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali sono stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale, o da una eventuale cancellazione o regolamento dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale. Inoltre, l'entità deve rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque comportano benefici al dipendente. L'appendice B comprende una guida all'applicazione di tale disposizione.

28 Se una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale è annullata o regolata durante il periodo di maturazione (eccetto che non si tratti di una assegnazione revocata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione:


a) l'entità deve contabilizzare l'annullamento o il regolamento come se fosse una maturazione anticipata, e pertanto deve iscrivere immediatamente l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell'arco del periodo di maturazione residuo;
b) Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo. Tuttavia, se l'accordo di pagamento basato su azioni include delle componenti di passività, l'entità deve rideterminare il fair value (valore equo) della passività alla data di annullamento o regolamento. Qualsiasi pagamento effettuato per regolare la componente di passività deve essere contabilizzato come estinzione della passività;
c) se una entità assegna nuovi strumenti rappresentativi di capitale al dipendente e, alla data di assegnazione di tali nuovi strumenti, l'entità li identifica come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l'entità deve contabilizzare l'assegnazione degli strumenti sostitutivi allo stesso modo di una modifica dell'assegnazione originaria di strumenti rappresentativi di capitale, in conformità del paragrafo 27 e alla guida operativa riportata all'Appendice B. Il fair value (valore equo) incrementale assegnato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi e il fair value (valore equo) netto degli strumenti annullati, misurato alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi. Il fair value (valore equo) netto degli strumenti rappresentativi di capitale annullati è pari al fair value (valore equo) stimato immediatamente prima dell'annullamento, al netto di qualsiasi pagamento effettuato al dipendente all'atto dell'annullamento degli strumenti rappresentativi di capitale, contabilizzato come riduzione del patrimonio netto secondo il punto b) di cui sopra. Se l'entità non identifica i nuovi strumenti rappresentativi di capitale assegnati come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l'entità deve contabilizzare i nuovi strumenti come una nuova assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale.

28A Se una entità o una controparte può scegliere se soddisfare o meno una condizione di non maturazione, l'entità deve trattare contabilmente il mancato conseguimento, da parte dell'entità o della controparte stessa, di quella condizione di non maturazione nel periodo di maturazione come annullamento.

29 Se una entità riacquista strumenti rappresentativi di capitale maturati, il pagamento effettuato al dipendente deve essere contabilizzato come una riduzione del patrimonio netto, tranne che l'importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale riacquistati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.


OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE PER CASSA

30 Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa, l'entità deve valutare i beni o servizi acquisiti e la passività assunta al fair value (valore equo) della passività, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 31–33D. Fino a quando la passività non viene regolata, l'entità deve ricalcolarne il fair value (valore equo) alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento, con tutte le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nell'utile (perdita) di esercizio.

31 Per esempio, l'entità può assegnare diritti di rivalutazione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno strumento rappresentativo di capitale) in funzione dell'aumento del prezzo delle azioni dell'entità rispetto ad un determinato livello su un determinato periodo. In alternativa, l'entità può assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all'atto dell'esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili, obbligatoriamente (per esempio al momento della cessazione del rapporto di lavoro), o a scelta del dipendente. Questi accordi sono esempi di operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa. I diritti di rivalutazione delle azioni sono utilizzati per illustrare alcune delle disposizioni dei paragrafi 32-33D; le disposizioni contenute in tali paragrafi si applicano tuttavia a tutte le operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa.

32 L'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la passività assunta a fronte di tali servizi, a mano a mano che i dipendenti prestano il proprio servizio. Per esempio, alcuni diritti di rivalutazione delle azioni maturano immediatamente, per cui i dipendenti non debbono completare un determinato periodo di servizio prima di acquisire il diritto alla liquidazione in contanti. In assenza di evidenza contraria, l'entità deve presumere che i servizi resi dai dipendenti come corrispettivo dei diritti di rivalutazione delle azioni siano stati ricevuti. Per cui, l'entità deve rilevare immediatamente i servizi ricevuti e la relativa passività da liquidare. Se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i dipendenti non hanno completato un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la relativa passività da liquidare, durante il periodo in cui i dipendenti prestano servizio.

33 La passività deve essere valutata, inizialmente e alla data di chiusura di ciascun esercizio fino al suo regolamento, al fair value (valore equo) dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell'opzione, e considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni, e la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data - fatte salve le disposizioni dei paragrafi 33 A–33D. L'entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali è assegnato un pagamento basato su azioni regolato per cassa. Ai paragrafi B44A– B44C dell'appendice B figurano orientamenti per la riclassificazione di una operazione con pagamento basato su azioni da «operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa» a «operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale».

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE CONDIZIONI DI MATURAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI NON MATURAZIONE

33A Un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni regolato per cassa alla data di valutazione. Al contrario, le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, devono essere prese in considerazione rettificando il numero di assegnazioni incluse nella valutazione della passività derivante dall'operazione.

33B Per applicare le disposizioni del paragrafo 33A, l'entità deve rilevare un importo per i beni o servizi ricevuti nel periodo di maturazione. Tale importo deve basarsi sulle migliori stime disponibili del numero di assegnazioni che si prevede matureranno. L'entità deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indichino che il numero di assegnazioni che si prevede matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per eguagliarla al numero di assegnazioni definitivamente maturate.

33C Le condizioni di mercato, come il prezzo obiettivo di una azione al quale è subordinata la maturazione (o l'esercizio), nonché le condizioni di non maturazione devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni regolato per cassa assegnato e nella nuova valutazione del fair value (valore equo) alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento

33D Per effetto dell'applicazione dei paragrafi 30–33C, l'importo cumulativo rilevato in ultima analisi per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo del pagamento basato su azioni regolato per cassa è uguale al pagamento per cassa.

OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI CON CARATTERISTICA DEL REGOLAMENTO NETTO PER GLI OBBLIGHI DI RITENUTA ALLA FONTE

33E Le leggi o i regolamenti fiscali possono imporre all'entità di trattenere un importo per l'imposta dovuta da un dipendente in relazione a un pagamento basato su azioni e di trasferire tale importo, normalmente in contanti, all'autorità fiscale per conto del dipendente. Per ottemperare a tale obbligo, i termini degli accordi di pagamento basato su azioni possono consentire o richiedere all'entità di trattenere il numero di strumenti rappresentativi di capitale pari al valore monetario dell'imposta dovuta dal dipendente, detraendoli dal numero totale di strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti erogati al dipendente all'atto dell'esercizio (o della maturazione) del pagamento basato su azioni (ossia l'accordo di pagamento basato su azioni presenta la caratte ristica del regolamento netto).

33F In deroga alle disposizioni del paragrafo 34, l'operazione descritta nel paragrafo 33E deve essere classificata nella sua interezza come un'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale qualora sarebbe stata classificata così in assenza della caratteristica del regolamento netto.

33G L'entità applica il paragrafo 29 del presente Principio per tenere conto della ritenuta di azioni volta a finanziare il pagamento all'autorità fiscale dell'imposta dovuta dal dipendente in relazione al pagamento basato su azioni. Pertanto, il pagamento fatto deve essere contabilizzato come riduzione del patrimonio netto per le azioni trattenute, tranne che nella misura in cui il pagamento ecceda il fair value (valore equo) alla data del regolamento netto degli strumenti rappresentativi di capitale trattenuti.

33H La deroga di cui al paragrafo 33F non si applica a quanto segue:

a) un accordo di pagamento basato su azioni con caratteristica del regolamento netto per il quale le leggi o i regolamenti fiscali non impongono all'entità di trattenere un importo per l'imposta dovuta da un dipendente in relazione a tale pagamento basato su azioni; o
b) strumenti rappresentativi di capitale che l'entità trattiene eccedenti l'imposta dovuta dal dipendente in relazione al pagamento basato su azioni (ossia l'entità ha trattenuto un numero di azioni per un valore monetario superiore all'imposta dovuta dal dipendente). Le azioni trattenute in eccesso devono essere contabilizzate come un pagamento basato su azioni regolato per cassa quando tale importo è pagato al dipendente in contanti (o altre attività).

 


OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALTERNATIVE

34 Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni i cui termini contrattuali prevedono la facoltà, dell'entità o della controparte, di scegliere tra un regolamento per cassa (o con altre attività) e l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve rilevare tale operazione, o le componenti di tale operazione, come un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa se, e nella misura in cui, l'entità abbia assunto una passività da regolare per cassa o con altre attività, oppure come un'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale se, e nella misura in cui, l'entità non abbia assunto una tale passività.

 

Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte

35 Se una entità ha assegnato alla controparte il diritto di scegliere se una operazione con pagamento basato su azioni deve essere regolata per cassa oppure attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità ha assegnato uno strumento finanziario composto, comprensivo di una componente di debito (ossia, il diritto della controparte a richiedere il pagamento per cassa) e di una componente rappresentativa di capitale (ossia il diritto della controparte a richiedere la liquidazione in strumenti rappresentativi di capitale piuttosto che per cassa). Nelle operazioni con terzi non dipendenti, nelle quali il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti viene misurato in maniera diretta, l'entità deve calcolare la componente rappresentativa di capitale dello strumento finanziario composto come differenza tra il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti e il fair value (valore equo) della componente di debito, alla data in cui i beni o servizi sono stati ricevuti.

36 Per tutte le altre operazioni, incluse quelle con i dipendenti, l'entità deve calcolare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto alla data di misurazione, considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti al pagamento per cassa o attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale.

37 Per applicare le disposizioni del paragrafo 36, l'entità deve prima calcolare il fair value (valore equo) della componente di debito e poi calcolare il fair value (valore equo) della componente di capitale, considerando che la controparte deve rinunciare al diritto di ricevere un pagamento per cassa per ricevere lo strumento rappresentativo di capitale. Il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è la somma dei fair value (valori equi) delle due componenti. Tuttavia, le operazioni con pagamento basato su azioni in cui la controparte ha la facoltà di scelta sono spesso strutturate in modo tale che il fair value (valore equo) di una alternativa equivale al fair value (valore equo) dell'altra. Per esempio, la controparte può scegliere di ricevere opzioni su azioni o diritti di rivalutazione delle azioni regolati per cassa. In tali casi, il fair value (valore equo) della componente di capitale è pari a zero, per cui il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è uguale al fair value (valore equo) della componente di debito. Viceversa se i fair value (valori equi) delle alternative di regolamento differiscono, il fair value (valore equo) della componente di capitale è solitamente maggiore di zero; in tal caso il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto sarà maggiore del fair value (valore equo) della componente di debito.

38 L'entità deve contabilizzare separatamente i beni o servizi ricevuti o acquisiti rispetto a ciascuna componente dello strumento finanziario composto. Per la componente di debito, l'entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e la passività da regolare per quei beni o servizi, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (paragrafi da 30 a 33). Per quanto riguarda la componente di capitale (se esiste), l'entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e l'incremento del patrimonio netto, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafi da 10 a 29).

39 Alla data di regolamento, l'entità deve rimisurare la passività al suo fair value (valore equo). Se l'entità emette strumenti rappresentativi di capitale anziché regolare l'operazione per cassa, la passività deve essere trasferita direttamente al patrimonio netto, come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi.

40 Se l'entità regola l'operazione per cassa anziché con l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, quel pagamento dovrà applicarsi a totale estinzione della passività. Qualsiasi componente di capitale precedentemente rilevata rimarrà nel patrimonio netto. Scegliendo di ricevere contanti all'atto del regolamento, la controparte rinuncia al diritto di ricevere strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l'entità rilevi un trasferimento all'interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un'altra.

Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell'entità

41 Nel caso di una operazione con pagamento basato su azioni in cui i termini dell'accordo prevedono la facoltà dell'entità di scegliere se regolare l'operazione per cassa o mediante l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve determinare se ha già assunto una obbligazione da estinguere per cassa e contabilizzare conseguentemente l'operazione con pagamento basato su azioni. L'entità ha una obbligazione attuale da estinguere per cassa se la scelta di regolamento in strumenti rappresentativi di capitale non ha sostanza commerciale (per esempio, in quanto all'entità è legalmente vietata l'emissione di azioni), o se l'entità ha una prassi consolidata o una politica dichiarata di regolamento per cassa, o se è solita regolare per cassa ogni volta che la controparte richiede il regolamento per cassa.

42 Se l'entità ha una obbligazione attuale da regolare per cassa, essa deve rilevare l'operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa di cui ai paragrafi da 30 a 33.

43 In assenza di una tale obbligazione, l'entità deve rilevare l'operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate in strumenti rappresentativi di capitale di cui ai paragrafi da 10 a 29. All'atto del regolamento:

a) se l'entità opta per il regolamento per cassa, il pagamento deve essere rilevato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, ossia come una riduzione del patrimonio netto, a eccezione di quanto evidenziato al punto c) che segue;
b) se l'entità opta per il regolamento mediante emissioni di strumenti rappresentativi di capitale, non sono necessarie altre scritture contabili (tranne che una riclassifica tra le diverse componenti del patrimonio netto, se necessaria), a eccezione di quanto evidenziato al punto c) che segue;
c) se l'entità opta per l'alternativa di regolamento con il maggior fair value (valore equo), l'entità deve rilevare un costo aggiuntivo per il valore in eccesso dato, ossia la differenza tra il pagamento per cassa e il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti emessi, ovvero la differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi e l'importo per cassa che sarebbe stato altrimenti pagato, a seconda del caso applicabile.


OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI TRA ENTITÀ DI UN GRUPPO (MODIFICHE DEL 2009)

43A Nelle operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo, l'entità che riceve i beni o servizi deve determinare, nel proprio bilancio separato o individuale, il valore dei beni o servizi ricevuti come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa valutando:

a) la natura degli incentivi concessi, e
b) i propri diritti e obbligazioni.

L'ammontare rilevato dall'entità che riceve i beni o servizi può differire dall'ammontare rilevato dal gruppo consolidato o da un'altra entità del gruppo che regola l'operazione con pagamento basato su azioni.

43B L'entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale quando:

a) gli incentivi ricevuti sono costituiti dai propri strumenti rappresentativi di capitale, o
b) l'entità non ha alcuna obbligazione di regolare l'operazione con pagamento basato su azioni.

L'entità deve successivamente rideterminare il valore di tale operazione con pagamento basato su azioni soltanto a seguito di variazioni delle condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato, in conformità ai paragrafi 19-21. In tutti gli altri casi, l'entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

43C L'entità che regola un'operazione con pagamento basato su azioni nel caso in cui un'altra entità del gruppo riceve i beni o servizi deve rilevare l'operazione come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale soltanto se l'operazione è regolata con strumenti rappresentativi di capitale propri della stessa entità. Altrimenti, l'operazione deve essere rilevata come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

43D Alcune operazioni di gruppo comportano accordi di rimborso che richiedono che una entità del gruppo paghi un'altra entità del gruppo per l'erogazione dei pagamenti basati su azioni ai fornitori di beni o servizi. In tali casi, l'entità che riceve i beni o servizi deve contabilizzare l'operazione con pagamento basato su azioni in conformità al paragrafo 43B indipendentemente dagli accordi di rimborso infragruppo.


INFORMAZIONI INTEGRATIVE

44 Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basato su azioni in essere nell'esercizio di riferimento.

45 Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 44, l'entità deve almeno fornire le seguenti informazioni:

a) una descrizione per ciascun tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le condizioni di maturazione, il termine massimo delle opzioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (per esempio, se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Una entità con tipologie di accordi di pagamento basato su azioni sostanzialmente similari può aggregare le informazioni, a meno che non sia necessario riportare le informazioni relative a ciascun accordo separatamente, per rispettare il principio di cui al paragrafo 44;
b) il numero e i prezzi medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:


i) in circolazione all'inizio dell'esercizio;
ii) assegnate nell'esercizio;
iii) annullate nell'esercizio;
iv) esercitate nell'esercizio;
v) scadute nell'esercizio;
vi) in circolazione a fine esercizio; e
vii) esercitabili a fine esercizio;


c) per le opzioni su azioni esercitate durante l'esercizio, il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio. Se le opzioni sono state esercitate con regolarità durante l'esercizio, l'entità può invece indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l'esercizio;
d) per quanto riguarda le opzioni su azioni in essere a fine esercizio, l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio e la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni. Se l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio è ampio, le opzioni in circolazione devono essere suddivise in fasce che siano significative per poter valutare la quantità e la tempistica di eventuali ulteriori emissioni di azioni e la somma che può essere incassata all'atto dell'esercizio di quelle opzioni.

46 Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione del fair value (valore equo) dei beni e servizi ricevuti ovvero degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l'esercizio.

47 Se l'entità ha misurato il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale della entità indirettamente, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, in applicazione del principio di cui al paragrafo 46, l'entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:

a) nel caso di opzioni su azioni assegnate durante l'esercizio, il fair value (valore equo) medio ponderato di quelle opzioni alla data di valutazione e le informazioni su come è stato misurato, incluse le seguenti:

i) il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni e i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell'opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l'indicazione del metodo utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato;
ii) la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica; e
iii) se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell'assegnazione di opzioni è stata incorporata nella misurazione del fair value (valore equo), come nel caso di una condizione di mercato.

b) nel caso di altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l'esercizio (ossia, diversi dalle opzioni su azioni), il numero e il fair value (valore equo) medio ponderato di quegli strumenti rappresentativi di capitale alla data di misurazione e l'informativa su come è stato calcolato, incluse le seguenti:

i) se il fair value (valore equo) non è stato misurato in base a un prezzo di mercato disponibile, come esso è stato valutato;
ii) se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati incorporati nella valutazione del fair value (valore equo); e
iii) se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è stata incorporata nella determinazione del fair value (valore equo).

c) in caso di accordi di pagamento basato su azioni che siano stati modificati durante l'esercizio:

i) una spiegazione di tali modifiche;
ii) il fair value (valore equo) incrementale assegnato (come conseguenza di dette modifiche); e
iii) l'informativa sulle modalità di misurazione del fair value (valore equo) incrementale assegnato, uniformemente con le disposizioni esposte ai punti a) e b) di cui sopra, se applicabili.

48 Se l'entità ha misurato direttamente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti nell'esercizio, l'entità deve fornire un'informativa sulle modalità di determinazione del fair value (valore equo), per esempio specificando se è stato misurato in base a un prezzo di mercato per quei beni o servizi.

49 Se l'entità ha respinto la presunzione di cui al paragrafo 13, deve informare di tale fatto e fornire la motivazione per cui la presunzione è stata respinta.

50 Una entità deve fornire un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità.

51 Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 50, l'entità deve almeno fornire le seguenti informazioni:

a) il costo totale rilevato nell'esercizio derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi, indicando separatamente la quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale;
b) per quanto concerne le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni:

i) il valore contabile totale di fine esercizio; e
ii) il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell'esercizio (per esempio, i diritti di rivalutazione delle azioni maturati).

52 Se l'informativa richiesta dal presente Principio non soddisfa i principi di cui ai paragrafi 44, 46 e 50, l'entità deve fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli. Per esempio, se ha classificato operazioni con pagamento basato su azioni come operazioni con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale in conformità al paragrafo 33F, l'entità deve indicare una stima dell'importo che prevede di trasferire all'amministrazione fiscale per regolare l'imposta dovuta dal dipendente quando è necessario informare gli utilizzatori circa gli effetti dei flussi finanziari futuri relativi all'accordo di pagamento basato su azioni.


DISPOSIZIONI TRANSITORIE

53 Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve applicare il presente IFRS alle assegnazioni di azioni, di opzioni su azioni o agli altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e non ancora maturati alla data di entrata in vigore del presente IFRS.

54 L'entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS ad altre assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale se ha indicato pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione.

55 L'entità deve rideterminare i valori dell'informativa comparativa e, dove possibile, deve rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo del primo esercizio presentato per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali è stato applicato il presente IFRS.

56 L'entità deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato il presente IFRS (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente).

57 L'entità deve comunque applicare i paragrafi da 26 a 29 per rilevare le seguenti modifiche se, successivamente all'entrata in vigore del presente IFRS, una entità modifica i termini o le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non sia stato applicato il presente IFRS.

58 L'entità deve applicare retroattivamente il presente IFRS per tutte le passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente IFRS. Per tali passività, l'entità deve rideterminare i valori dell'informativa comparativa, inclusa la rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo nel primo esercizio presentato in cui siano stati rideterminati i valori dell'informativa comparativa, fatta eccezione per l'informativa comparativa riferita a un esercizio o a una data precedenti il 7 novembre 2002.

59 L'entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS retroattivamente alle altre passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni, per esempio, alle passività estinte in un esercizio per il quale è stata presentata informativa comparativa.

59A L'entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi 30–31, 33-33H e B44A–B44C come indicato in appresso. Gli esercizi precedenti non devono essere rideterminati.

a) Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi B44 A–B44C si applicano soltanto alle modifiche che si verificano alla data in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche previste dalle predette disposizioni o in data successiva.
b) Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi 30–31 e 33–33D si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche e alle operazioni con pagamento basato su azioni con una data di assegnazione coincidente o successiva alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche. Per le operazioni con pagamento basato su azioni non maturate assegnate prima della data in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche, l'entità deve rivalutare la passività a tale data e rilevare l'effetto della rivalutazione nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) dell'e sercizio in cui sono applicate per la prima volta le modifiche.
c) Le modifiche previste dalle disposizioni dei paragrafi 33E–33H e la modifica del paragrafo 52 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate (o maturate ma non esercitate) alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche e alle operazioni con pagamento basato su azioni con una data di assegnazione coincidente o successiva alla data in cui l'entità applica per la prima volta le predette modifiche. Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni (o loro componenti) non maturate (o maturate ma non esercitate) che sono state classificate in precedenza come pagamenti basati su azioni regolati per cassa ma ora sono classificate come pagamenti basati su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale conformemente alle modifiche, l'entità deve riclassificare il valore contabile della passività relativa al pagamento basato su azioni nel patrimonio netto alla data in cui applica per la prima volta le modifiche.

59B In deroga alle disposizioni del paragrafo 59A, l'entità può applicare le modifiche previste dalle disposizioni del paragrafo 63D retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 53–59 del presente Principio, in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori se, e solo se, ciò è possibile senza informazioni conosciute a posteriori. Se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva, deve farlo per tutte le modifiche apportate da Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamento basato su azioni (Modifiche all'IFRS 2).


DATA DI ENTRATA IN VIGORE

60 L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

61 L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) e i Miglioramenti agli IFRS emessi nel mese di aprile 2009 hanno modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

62 Un'entità deve applicare le seguenti modifiche retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva:

(a) le disposizioni di cui al paragrafo 21A relativamente al trattamento contabile delle condizioni di non maturazione;
(b) le definizioni riviste dei termini «maturare» e «condizioni di maturazione» di cui all'Appendice A;
(c) le modifiche ai paragrafi 28 e 28A relative agli annullamenti. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.

63 L'entità deve applicare le seguenti modifiche apportate da Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa all'interno di un gruppo pubblicato nel giugno 2009 retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie dei paragrafi 53–59, in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2010 o in data successiva:

a) la modifica del paragrafo 2, l'eliminazione del paragrafo 3 e l'aggiunta dei paragrafi 3A e 43A-43D e dei paragrafi B45, B47, B50, B54, B56-B58 e B60 nell'Appendice B relative alla contabilizzazione delle operazioni tra entità di un gruppo;
b) le definizioni riviste dei termini seguenti nell'Appendice A:


- operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa,
- operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale,
- accordo di pagamento basato su azioni, e
- operazione con pagamento basato su azioni.

Se le informazioni necessarie per l'applicazione retroattiva non sono disponibili, una entità deve riportare nel proprio bilancio separato o individuale gli importi precedentemente rilevati nel bilancio consolidato del gruppo. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2010, tale fatto deve essere indicato.

63A L'IFRS 10 Bilancio consolidato e l'IFRS 11, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato il paragrafo 5 e l'Appendice A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.

63B Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 15 e 19. Nell'Appendice A sono state modificate le definizioni di «condizioni di maturazione» e «condizione di mercato» e sono state aggiunte le definizioni di «condizione di conseguimento di risultati» e di «condizione di permanenza in servizio». Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle operazioni con pagamento basato su azioni nelle quali la data di assegnazione cada il 1o luglio 2014 o successivamente. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

63C L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

63D Classificazione e valutazione delle operazioni con pagamento basato su azioni (Modifiche all'IFRS 2), pubblicato nel giugno 2016, ha modificato i paragrafi 19, 30–31, 33, 52 e 63 e aggiunto i paragrafi 33A-33H, 59A–59B, 63D e B44A–B44C e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

63E Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato la nota a piè di pagina riferita alla definizione di strumento rappresentativo di capitale nell’appendice A. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare la modifica all’IFRS 2 retroattivamente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 53-59 del presente Principio, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica la modifica all’IFRS 2 con riferimento ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.


RITIRO DI INTERPRETAZIONI

64 Operazioni con pagamento basati su azioni regolate per cassa all'interno di un gruppo pubblicata nel giugno 2009 sostituisce l'IFRIC 8 Ambito di applicazione dell'IFRS 2 e l'IFRIC 11 IFRS 2- Operazioni con azioni proprie e del gruppo. Le modifiche apportate da tale documento hanno incorporato le disposizioni precedenti esposte nell'IFRIC 8 e nell'IFRIC 11 come segue:

a) il paragrafo 2 modificato e il paragrafo 13A aggiunto per quanto riguarda il trattamento contabile di operazioni in cui l'entità non è in grado di identificare specificamente tutti i beni o servizi ricevuti, o parte di essi. Tali requisiti erano in vigore nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1° maggio 2006 o da data successiva;
b) i paragrafi aggiunti B46, B48, B49, B51-B53, B55, B59 e B61 nell'Appendice B per quanto riguarda la contabilizzazione di operazioni tra entità di un gruppo. Tali requisiti erano in vigore nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1° marzo 2007 o da data successiva.

Tali requisiti sono stati applicati retroattivamente in conformità ai requisiti stabiliti dallo IAS 8, soggetti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 2.


APPENDICE A - DEFINIZIONE DEI TERMINI

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

 

Operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa

Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l'entità acquisisce beni o servizi sostenendo una passività nel trasferire cassa o altre attività al fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni ) dell'entità stessa o di altra entità del gruppo.

 

Dipendenti e altri fornitori di servizi similari

Persone fisiche che prestano i propri servizi personali all'entità e che a) sono considerate come dipendenti a tutti gli effetti ai fini giuridici e fiscali, o b) collaborano per l'entità sotto la sua direzione allo stesso modo delle persone fisiche considerate lavoratori dipendenti ai fini giuridici e fiscali, oppure c) i servizi prestati sono a tutti gli effetti similari a quelli resi dai lavoratori dipendenti. Per esempio, la definizione comprende tutto il personale dirigente, ossia quelle persone che detengono autorità e responsabilità di pianificazione, direzione e controllo delle attività della entità, inclusi gli amministratori non esecutivi.

Strumento rappresentativo di capitale Un contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell'attività dell'entità dopo aver estinto tutte le sue passività. (1)
Strumento rappresentativo di capitale assegnato Il diritto (condizionato o non condizionato) a uno strumento rappresentativo di capitale della entità, conferito dalla entità a un terzo, in base a un accordo di pagamento basato su azioni.

Operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale

Una operazione con pagamento basato su azioni in cui l'entità:
a) riceve beni o servizi come corrispettivo dei propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni), o
b) riceve beni o servizi ma non ha alcuna obbligazione a regolare l'operazione con il fornitore.

 

Fair value (valore equo)

Il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, una passività estinta o uno strumento rappresentativo di capitale potrebbe essere assegnato, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Data di assegnazione

La data in cui l'entità e un terzo (incluso un dipendente) concordano di stipulare un accordo di pagamento basato su azioni, nel momento in cui l'entità e la controparte hanno reciprocamente compreso i termini e le condizioni dell'accordo. Alla data di assegnazione l'entità conferisce alla controparte il diritto a percepire disponibilità liquide, altre attività, o strumenti rappresentativi di capitale della entità, una volta che siano soddisfatte determinate condizioni di maturazione, ove previste. Se tale accordo è soggetto a un processo di approvazione (per esempio, da parte degli azionisti), la data di assegnazione è la data in cui tale approvazione è ottenuta.

Valore intrinseco

La differenza tra il fair value (valore equo) delle azioni per le quali la controparte possiede il diritto (condizionato o incondizionato) di sottoscriverle o per le quali possiede il diritto di riceverle, e il prezzo (se disponibile) che la controparte deve (o dovrà) pagare per quelle azioni. Per esempio, un'opzione su azioni con un prezzo di esercizio di CU 15, (2) relativa a un'azione con un fair value (valore equo) di CU 20, ha un valore intrinseco di CU 5.

Condizione di mercato

Una condizione di conseguimento di risultati da cui dipende il prezzo di esercizio, la maturazione o la possibilità di esercitare uno strumento rappresentativo di capitale relativa al prezzo di mercato (o al valore) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo) come: (a)il raggiungimento di un determinato prezzo dell'azione o un determinato ammontare del valore intrinseco di una opzione su azioni; o (b) il conseguimento di un determinato obiettivo basato sul prezzo di mercato (o sul valore) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo) rispetto a un indice dei prezzi di mercato di strumenti rappresentativi di capitale di altre entità. Una condizione di mercato richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio (ossia una condizione di permanenza in servizio); il requisito di permanenza in servizio può essere esplicito o implicito.

Data di misurazione

La data in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati viene misurato ai fini del presente IFRS. Nelle operazioni con dipendenti e altri fornitori di servizi similari, la data di misurazione coincide con la data di assegnazione. Nelle operazioni con terzi non dipendenti (e con altri che offrono servizi similari), la data di misurazione corrisponde alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.

Elemento di ricarico

Un elemento che assicura un'assegnazione automatica di opzioni su azioni ogni volta che il titolare dell'opzione esercita opzioni assegnate in precedenza utilizzando le azioni della entità, piuttosto che il denaro, per regolare il prezzo di esercizio.

Opzione di ricarico

Una nuova opzione su azioni assegnata nel momento in cui una azione viene utilizzata per regolare il prezzo di esercizio di una opzione su azioni precedente.

 

Accordo di pagamento basato su azioni

Un accordo tra l'entità (o un'altra entità del gruppo (a) o qualsiasi azionista di qualsiasi entità del gruppo) e un terzo (incluso un dipendente) che dà diritto al terzo di ricevere
a) disponibilità liquide o altre attività dell'entità per importi basati sul prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) dell'entità o di un'altra entità del gruppo, o
b) strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni ) dell'entità o di un'altra entità del gruppo, a condizione che le condizioni di maturazione specificate, se esistenti, siano soddisfatte.
(a) Un “gruppo” è definito nell'Appendice A dell'IFRS 10 Bilancio consolidato come una “capogruppo e le sue controllate” dal punto di vista della capogruppo dell'entità che redige il bilancio.

Operazione con pagamento basato su azioni

Un'operazione in cui l'entità
a) riceve beni o servizi dal fornitore di tali beni o servizi (incluso un dipendente) nell'ambito di un accordo di pagamento basato su azioni , o
b) contrae una obbligazione di regolare l'operazione con il fornitore nell'ambito di un accordo di pagamento basato su azioni quando un'altra entità del gruppo riceve tali beni o servizi.

Opzione su azioni

Un contratto che offre al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le azioni della entità ad un prezzo determinato o determinabile per un periodo di tempo specificato.

Maturare

Acquisire la titolarità di un diritto. In un accordo di pagamento basato su azioni, il diritto di una controparte a ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale della entità matura quando la titolarità del diritto della controparte non è più subordinata alla soddisfazione di una qualsiasi condizione di maturazione.

Condizioni di maturazione

 

 

Una condizione che determina se l'entità riceve i servizi che conferiscono il diritto alla controparte di ricevere disponibilità liquide, altre attività o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Una condizione di maturazione può essere una condizione di permanenza in servizio o una condizione di conseguimento di risultati.

 

 

Periodo di maturazione Il periodo in cui devono essere soddisfatte tutte le condizioni di maturazione specificate in un accordo di pagamento basato su azioni.
Condizione di conseguimento di risultati

Una condizione di maturazione che richiede:

(a) alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio (ossia, una condizione di permanenza in servizio); il requisito di permanenza in servizio può essere esplicito o implicito; e che (b)la controparte consegua determinati obiettivi di risultato nel periodo di permanenza in servizio di cui al punto (a).

Il periodo per il conseguimento degli obiettivi di risultato:

(a) non deve protrarsi oltre il periodo di permanenza in servizio; e

(b) può iniziare prima del periodo di permanenza in servizio a condizione che la data di inizio del conseguimento degli obiettivi di risultato non sia molto antecedente alla data di inizio del periodo di permanenza in servizio.

Un obiettivo di conseguimento di risultati deve essere definito facendo riferimento:

(a) all'operatività dell'entità stessa (o alle sue attività) oppure all'operatività ovvero alle attività di altra entità appartenente allo stesso gruppo (ossia, una condizione non di mercato); o

(b) al prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo (incluse le azioni o le opzioni su azioni) (ossia, una condizione di mercato).

Un obiettivo di conseguimento di risultati potrebbe far riferimento ai risultati dell'entità nel suo complesso o di alcune parti di essa (o parti del gruppo), come nel caso di una divisione aziendale o di un singolo dipendente.

condizione di permanenza in servizio

Una condizione di maturazione che richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio durante il quale si presta servizio per l'entità. Nel caso in cui la controparte, a prescindere dalle motivazioni, cessa di prestare servizio per l'entità durante il periodo di maturazione, la condizione non è più soddisfatta. Una condizione di permanenza in servizio non richiede che venga soddisfatto un obiettivo di conseguimento di risultati.

__________________________________________

(1) Il Quadro sistematico definisce una passività come una obbligazione attuale dell’impresa derivante da eventi passati, la cui estinzione ci si
attende risulti in una uscita dall’impresa di risorse che incorporano benefici economici (per esempio una uscita di cassa o di altre attività
della entità).
(2) Nella presente appendice, gli importi monetari sono denominati in ‘unità di monetà (CU).

* Il Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria pubblicato nel 2018 definisce una passività come un’obbligazione attuale dell’entità a trasferire una risorsa economica come risultato di eventi passati.

 


APPENDICE B - GUIDA OPERATIVA

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.


Stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

B1 I paragrafi da B2 a B41 della presente appendice trattano della misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni assegnate, focalizzandosi sui termini e sulle condizioni specifiche che sono caratteristiche comuni di una assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti. Pertanto, la trattazione non è esaustiva. Inoltre, poiché i problemi relativi alla valutazione di seguito trattati riguardano prevalentemente le azioni e le opzioni su azioni assegnate ai dipendenti, si presume che il fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni venga calcolato alla data di assegnazione. Tuttavia, gran parte delle problematiche relative alla valutazione (per esempio, la determinazione della volatilità attesa), trattati di seguito, si applicano anche alla stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni assegnate a terzi non dipendenti alla data in cui l'entità ottiene i beni ovvero in cui la controparte presta il servizio.

 

Azioni

B2 Nel caso di azioni assegnate ai dipendenti, il fair value (valore equo) delle azioni deve essere misurato al prezzo di mercato delle azioni della entità (oppure a un prezzo di mercato stimato, se le azioni della entità non sono quotate in un mercato regolamentato), rettificate per tener conto dei termini e delle condizioni in base ai quali sono state assegnate le azioni [a eccezione delle condizioni di maturazione escluse dalla misurazione del fair value (valore equo) in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21].

B3 Per esempio, se il dipendente non ha titolo a ricevere dividendi durante il periodo di maturazione, tale circostanza deve essere considerata nella stima del fair value (valore equo) delle azioni assegnate. Analogamente, se le azioni sono soggette a vincoli di trasferimento dopo la data di maturazione, tale circostanza deve essere considerata, ma solo nella misura in cui tali vincoli, successivamente alla maturazione, incidono sul prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile sarebbe disposto a pagare per quella azione. Per esempio, se le azioni sono attivamente negoziate in un mercato ampio e liquido, i vincoli al trasferimento successivo alla maturazione possono avere un effetto nullo o comunque esiguo sul prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile sarebbe disposto a pagare per quelle azioni. I vincoli al trasferimento o altre restrizioni in essere nel periodo di maturazione non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni assegnate alla data di assegnazione, in quanto tali restrizioni derivano dall'esistenza di condizioni di maturazione, contabilizzate in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21.

 

Opzioni su azioni

B4 In molti casi i prezzi di mercato per le opzioni su azioni assegnate a dipendenti non sono disponibili, in quanto le opzioni assegnate sono soggette a termini e a condizioni non applicabili alle opzioni negoziate. Se non esistono opzioni negoziate con termini e condizioni similari, il fair value (valore equo) delle opzioni assegnate deve essere stimato applicando un modello di valutazione delle opzioni.

B5 L'entità deve tener conto dei fattori che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella selezione del modello di misurazione delle opzioni da applicare. Per esempio, molte opzioni di dipendenti sono a lunga scadenza, sono di solito esercitabili nel periodo tra la data di maturazione e la scadenza naturale dell'opzione e sono spesso esercitate anticipatamente. Tali fattori devono essere considerati nella valutazione del fair value (valore equo) delle opzioni alla data di assegnazione. Per molte entità, ciò comporta l'impossibilità di adottare la formula di Black-Scholes-Merton, che non offre la possibilità di esercitare l'opzione prima della scadenza e può non riflettere adeguatamente gli effetti dell'esercizio anticipato atteso. Inoltre, non prevede neanche la possibilità che la volatilità attesa e gli altri dati inseriti nel modello possano variare nell'arco della vita dell'opzione. Tuttavia, i fattori identificati in precedenza potrebbero non essere applicabili a opzioni su azioni con scadenza contrattuale relativamente breve, o che debbono essere esercitate entro un breve lasso di tempo dopo la data di maturazione. In tali casi, la formula di Black-Scholes-Merton genera un valore sostanzialmente identico a quello prodotto da un modello di misurazione delle opzioni più flessibile.

B6 Tutti i modelli di misurazione delle opzioni prendono in considerazione almeno i seguenti fattori:


a) il prezzo di esercizio dell'opzione;
b) la vita dell'opzione;
c) il prezzo corrente delle azioni sottostanti;
d) la volatilità attesa del prezzo dell'azione;
e) i dividendi attesi dalle azioni (ove applicabile); e
f) il tasso di interesse senza rischio per la durata dell'opzione.

B7 Devono anche essere considerati gli altri fattori che operatori di mercato consapevoli e disponibili prenderebbero in considerazione nel determinare il prezzo [a eccezione delle condizioni di maturazione e degli elementi di ricarico che sono esclusi dalla misurazione del fair value (valore equo) in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22].

B8 Per esempio, un'opzione su azioni assegnata a un dipendente non può di solito essere esercitata in determinati periodi (per esempio, nel periodo di maturazione oppure nei periodi specificati dagli organi di regolamentazione). Tale circostanza deve essere considerata laddove il modello di misurazione delle opzioni adottato avrebbe altrimenti ipotizzato la possibilità che l'opzione potrebbe essere esercitata in un qualsiasi momento prima della scadenza. Tuttavia, se una entità utilizza un modello di misurazione delle opzioni che valuta opzioni esercitabili soltanto alla scadenza, non è necessaria alcuna modifica a seguito dell'impossibilità di esercitarle nel periodo di maturazione (o in altri periodi nel corso della vita dell'opzione), in quanto il modello già ipotizza che le opzioni non possano essere esercitate in tali periodi.

B9 Analogamente, un altro fattore comune alle opzioni su azioni a dipendenti è dato dalla possibilità di esercizio anticipato dell'opzione perché, per esempio, l'opzione non può essere trasferita liberamente oppure perché il dipendente deve esercitare tutte le opzioni maturate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di un esercizio anticipato atteso devono essere presi in considerazione, come esposto nei paragrafi da B16 a B21.

B10 Nella valutazione del fair value (valore equo) delle opzioni su azioni (o di altri strumenti rappresentativi di capitale) assegnate, non devono essere considerati quei fattori di cui un operatore di mercato consapevole e disponibile non terrebbe conto nella determinazione del prezzo di una opzione su azioni (o di altri strumenti rappresentativi di capitale). Ad esempio, nel caso di opzioni su azioni assegnate a dipendenti, i fattori che incidono sul valore dell'opzione dal solo punto di vista del singolo dipendente non sono significativi nella stima del prezzo che un operatore di mercato consapevole e disponibile avrebbe applicato.

 

Dati di base dei modelli di misurazione delle opzioni

B11 Nella stima della volatilità attesa e dei dividendi delle azioni sottostanti, l'obiettivo è quello di approssimare le aspettative che sarebbero riflesse in un prezzo di scambio corrente, di mercato o negoziato, dell'opzione. Analogamente, nello stimare gli effetti di un esercizio anticipato delle opzioni su azioni del dipendente, l'obiettivo è quello di approssimare le aspettative che un terzo esterno, con accesso a informazioni dettagliate sui comportamenti nell'esercizio delle opzioni da parte dei dipendenti, svilupperebbe in base alle informazioni disponibili alla data di assegnazione.

B12 È spesso probabile che si crei una gamma di ragionevoli aspettative in merito all'evoluzione futura di volatilità, dividendi e comportamenti nell'esercizio delle opzioni. In tal caso è necessario calcolare un valore atteso, pesando ciascun importo all'interno dell'intervallo di valori con la relativa probabilità di accadimento.

B13 Le aspettative sul futuro sono in genere basate sull'esperienza e vengono modificate se esistono delle attese ragionevoli che il futuro differisca dal passato. In alcune circostanze, esistono dei fattori identificabili che possono indicare che l'esperienza passata, non modificata, è relativamente inadeguata a fornire indicazioni sulle tendenze future. Per esempio, se una entità con due linee di prodotto chiaramente distinte dismette quella significativamente meno rischiosa, la volatilità storica può non essere la migliore informazione su cui basarsi per delle aspettative ragionevoli sul futuro.

B14 In altre circostanze, invece, possono non essere disponibili informazioni sulla volatilità storica. Per esempio, una entità recentemente quotata in una borsa valori non disporrà di alcun dato, o soltanto di pochi dati storici sulla volatilità del prezzo della propria azione. Le entità non quotate o quotate di recente vengono trattate in seguito.

B15 In conclusione, una entità non deve basare le stime della volatilità, del comportamento nell'esercizio delle opzioni e dei dividendi soltanto sulle informazioni storiche senza considerare la misura in cui l'esperienza passata possa ragionevolmente essere indicativa delle tendenze future.

 

Esercizio anticipato atteso

B16 I dipendenti spesso esercitano le opzioni su azioni anticipatamente, per una serie di motivi. Per esempio, le opzioni su azioni dei dipendenti sono tipicamente non trasferibili. Ciò causa che spesso i dipendenti esercitino anticipatamente le proprie opzioni su azioni, in quanto questo è l'unico modo con il quale i dipendenti possono liquidare la propria posizione. Inoltre, ai dipendenti che cessano il proprio rapporto di lavoro è solitamente richiesto di esercitare, entro un breve periodo di tempo, qualsiasi opzione maturata, altrimenti le opzioni su azioni sono annullate. Anche tale circostanza determina l'esercizio anticipato delle opzioni su azioni dei dipendenti. Altri fattori che provocano l'esercizio anticipato delle opzioni sono l'avversione al rischio e la mancata diversificazione del proprio patrimonio.

B17 Il mezzo utilizzato per tener conto degli effetti dell'esercizio anticipato atteso dipende dal tipo di modello per la misurazione delle opzioni adottato. Per esempio, l'esercizio anticipato atteso potrebbe essere considerato utilizzando una stima della durata attesa dell'opzione (che, per un'opzione su azioni di un dipendente, è il periodo di tempo dalla data di assegnazione fino alla data attesa di esercizio dell'opzione) come dato di base da inserire in un modello di misurazione delle opzioni (per esempio la formula di Black-Scholes-Merton). In alternativa, l'esercizio anticipato atteso potrebbe essere calcolato utilizzando il modello degli alberi binomiali o altro modello similare per la misurazione delle opzioni, che considera tra i dati di base anche la durata contrattuale dell'opzione.

B18 I fattori da considerare nello stimare l'esercizio anticipato includono:


a) la durata del periodo di maturazione, in quanto l'opzione su azioni non può essere normalmente esercitata fino alla fine del periodo di maturazione. Per cui, la determinazione delle implicazioni sulla valutazione dell'esercizio anticipato atteso dell'opzione è basata sull'ipotesi che le opzioni matureranno. Le implicazioni sulle condizioni di maturazione sono trattate nei paragrafi da 19 a 21;
b) il tempo medio in cui opzioni similari sono rimaste in circolazione in passato;
c) il prezzo delle azioni sottostanti. L'esperienza può indicare che i dipendenti tendono ad esercitare le opzioni quando il prezzo delle azioni raggiunge un determinato livello al di sopra del prezzo d'esercizio;
d) il livello del dipendente all'interno dell'organizzazione. Per esempio, l'esperienza può indicare che i dipendenti ad un livello superiore tendono ad esercitare le opzioni più tardi dei dipendenti di livello inferiore (argomento trattato in seguito al paragrafo 21);
e) la volatilità attesa delle azioni sottostanti. In media, i dipendenti potrebbero tendere ad esercitare le opzioni su azioni ad alta volatilità prima delle opzioni su azioni con volatilità più bassa.

B19 Come evidenziato al paragrafo B17, gli effetti di un esercizio anticipato possono essere considerati utilizzando una stima della vita attesa dell'opzione come dato di base del modello di misurazione delle opzioni. Nella stima della vita attesa delle opzioni su azioni assegnate a un gruppo di dipendenti, l'entità può basare tale stima sulla vita attesa media, appropriatamente ponderata, di tutto il gruppo di dipendenti, oppure di sottogruppi di dipendenti all'interno del gruppo, in base a dati più dettagliati in merito ai comportamenti dei dipendenti nell'esercizio delle
opzioni (in seguito trattati).

B20 È probabile che la separazione in gruppi di un'assegnazione di opzioni, per i dipendenti con comportamenti relativamente omogenei nell'esercizio delle opzioni, abbia una certa importanza. Il valore dell'opzione non è una funzione lineare del termine dell'opzione; il valore aumenta ad un tasso decrescente quanto più lontana è la scadenza. Per esempio, a parità di ogni altra condizione, sebbene una opzione con scadenza a due anni abbia un valore maggiore di una con scadenza a un anno, tale valore non corrisponde al doppio. Ciò implica che il calcolo del valore dell'opzione stimato sulla base di una vita media ponderata unica che comprende opzioni singole con vite estremamente diverse, comporta una sovrastima del fair value (valore equo) complessivo delle opzioni su azioni assegnate. La separazione di opzioni assegnate in gruppi diversi, ciascuno dei quali con un intervallo relativamente ristretto di vite incluse nella vita media ponderata, tende a ridurre tale sovrastima.

B21 Considerazioni similari sono valide anche se si utilizza il modello degli alberi binomiali o altro modello similare. Per esempio, l'esperienza di una entità che assegna opzioni a vasto raggio a tutti i livelli di dipendenti può indicare che i dirigenti di alto livello tendono a trattenere le proprie opzioni per un periodo maggiore dei quadri intermedi e che i dipendenti ai livelli più bassi tendono a esercitare le proprie opzioni prima di qualsiasi altro gruppo. Inoltre, gli impiegati ai quali è richiesto di, o che sono incoraggiati a tenere un minimo ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale del proprio datore di lavoro, incluse le opzioni, potrebbero mediamente esercitare le opzioni in un momento successivo rispetto ai dipendenti che non sono soggetti a tale disposizione. In tali situazioni, la separazione delle opzioni in gruppi di assegnatari di opzioni con comportamenti nell'esercizio relativamente omogenei, determinerà una stima più accurata del fair value (valore equo) complessivo delle opzioni su azioni assegnate.

 

Volatilità attesa

B22 La volatilità attesa è una misura delle aspettative di fluttuazione del prezzo in un determinato periodo. L'indicatore che misura la volatilità utilizzato nei modelli di misurazione delle opzioni è lo scarto quadratico medio (detto anche deviazione standard) annualizzato dei rendimenti composti nel continuo di un titolo azionario in un periodo di tempo. La volatilità è solitamente espressa in termini annualizzati che sono comparabili a prescindere dal periodo di tempo utilizzato nel calcolo; per esempio, se in base a rilevazioni giornaliere, settimanali o mensili.

B23 Il rendimento (che può essere positivo o negativo) di un'azione per un determinato periodo calcola quali sono stati i benefici di un azionista rivenienti da dividendi e dall'apprezzamento (o deprezzamento) della azione.

B24 La volatilità attesa annualizzata di una azione è la fascia di variazione all'interno della quale il rendimento annualizzato composto nel continuo dovrebbe ricadere approssimativamente per due terzi delle volte. Per esempio, se affermiamo che un titolo azionario con un rendimento atteso composto nel continuo del 12 per cento ha una volatilità del 30 per cento, ciò significa che la probabilità che il rendimento dell'azione in un anno possa variare tra il - 18 per cento (12% - 30%) e il 42% (12% + 30%) è approssimativamente pari a due terzi. Se il prezzo dell'azione è di CU 100 all'inizio dell'anno e non sono distribuiti dividendi, il prezzo atteso che l'azione potrebbe avere a fine anno dovrebbe oscillare tra CU 83,53 (CU 100 × e- 0,18) e CU 152,20 (CU 100 × e0,42) per circa due terzi delle volte.

B25 Tra i fattori da considerare nella stima della volatilità attesa sono inclusi:


a) la volatilità implicita delle opzioni su azioni negoziate sulle azioni della entità, o su altri strumenti finanziari negoziati della entità che includono delle opzioni (come le obbligazioni convertibili), ove esistenti;
b) la volatilità storica del prezzo dell'azione nel periodo più recente che è solitamente commisurata al termine atteso dell'opzione (considerando la vita contrattuale residua dell'opzione e gli effetti dell'esercizio anticipato atteso);
c) il lasso di tempo in cui le azioni di una entità sono state ufficialmente negoziate. Una entità quotata di recente può avere un'alta volatilità storica rispetto a entità similari quotate da più tempo. Ulteriori linee guida sulle entità quotate di recente sono commentate in seguito;
d) la tendenza della volatilità a invertire la propria media, ossia il proprio livello medio di lungo periodo, e altri fattori indicanti che la volatilità futura attesa possa differire dalla volatilità passata. Per esempio, se il prezzo dell'azione di una entità è stato eccezionalmente volatile per un periodo di tempo individuato a causa di una offerta pubblica di acquisto mancata o di una grossa ristrutturazione, tale periodo potrebbe essere ignorato nel calcolo della volatilità storica media annua;
e) intervalli regolari e appropriati per fissare i periodi di rilevazione del prezzo. Le rilevazioni di prezzo dovrebbero essere uniformi di periodo in periodo. Per esempio, una entità potrebbe utilizzare il prezzo di chiusura della settimana oppure il prezzo più alto raggiunto nella settimana, ma non dovrebbe utilizzare il prezzo di chiusura per alcune settimane e poi il prezzo più alto per altre settimane. Inoltre, le rilevazioni di prezzo dovrebbero essere espresse nella stessa valuta del prezzo di esercizio.

 

Entità recentemente quotate

B26 Come evidenziato nel paragrafo B25, una entità dovrebbe considerare la volatilità storica del prezzo dell'azione nel periodo più recente, che è generalmente commisurata al termine atteso dell'opzione. Anche se una entità recentemente quotata non dispone di informazioni sufficienti sulla volatilità storica, dovrebbe comunque calcolare la volatilità storica per il periodo più lungo per il quale sono disponibili dati sull'attività di negoziazione. Potrebbe anche considerare la volatilità storica di entità similari seguendo un periodo di negoziazione delle azioni che sia paragonabile. Per esempio, un'entità quotata soltanto da un anno, e che assegna opzioni con una vita media attesa di cinque anni, potrebbe considerare l'andamento e il livello di volatilità di entità dello stesso settore relativi ai primi sei anni in cui le azioni di tali entità sono state ufficialmente negoziate.

 

Entità non quotate

B27 Una entità non quotata non può disporre di informazioni storiche da considerare nella stima della volatilità attesa. Alcuni dei fattori di cui tener conto sono elencati di seguito.

B28 In alcuni casi, una entità non quotata che regolarmente emette opzioni o azioni per i dipendenti (o per i terzi), potrebbe aver creato un mercato interno per i propri titoli azionari. La volatilità del prezzo di tali azioni potrebbe essere presa in considerazione nella stima della volatilità attesa.

B29 In alternativa, l'entità può considerare la volatilità storica o implicita di entità similari quotate, per le quali siano disponibili informazioni sul prezzo delle azioni o delle opzioni, da utilizzare nella stima della volatilità attesa. Ciò potrebbe essere appropriato se l'entità avesse basato il valore delle proprie azioni sui prezzi delle azioni di entità similari quotate.

B30 Se l'entità non ha basato la stima del valore delle proprie azioni sui prezzi delle azioni di entità similari, e ha invece utilizzato un altro criterio di misurazione delle azioni, l'entità potrebbe desumere una stima della volatilità attesa coerente con quella tecnica di valutazione. Per esempio, l'entità potrebbe valutare le proprie azioni in base ai valori delle attività nette o degli utili. Essa potrebbe considerare la volatilità attesa dei valori delle attività nette o degli utili.

 

Dividendi attesi

B31 La decisione di considerare i dividendi attesi nella valutazione del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni assegnate dipende dall'esistenza di un diritto della controparte a percepire dividendi o mezzi equivalenti ai dividendi.

B32 Per esempio, se ai dipendenti fossero assegnate delle opzioni e se avessero diritto a percepire, tra la data di assegnazione e la data di esercizio, dividendi oppure mezzi equivalenti sulle azioni sottostanti (liquidabili in contanti oppure utilizzabili per ridurre il prezzo di esercizio), le opzioni assegnate dovrebbero essere valutate come se non saranno riconosciuti dividendi sulle azioni sottostanti, ossia il dato di base relativo ai dividendi attesi essere pari a zero.

B33 Analogamente, se il fair value (valore equo), alla data di assegnazione, delle azioni assegnate ai dipendenti viene stimato, non è necessaria alcuna rettifica per i dividendi attesi se il dipendente ha un diritto a percepire dividendi riconosciuti nel periodo di maturazione.

B34 Al contrario, se i dipendenti non hanno diritto a percepire dividendi o mezzi equivalenti nel periodo di maturazione (oppure prima dell'esercizio nel caso di un'opzione), la valutazione alla data di assegnazione dei diritti sulle opzioni o azioni dovrebbe tener conto dei dividendi attesi. Ciò significa che, quando viene stimato il fair value (valore equo) di una assegnazione di opzioni, i dividendi attesi dovrebbero essere inclusi nell'applicazione di un modello di misurazione delle opzioni. Quando viene stimato il fair value (valore equo) di una assegnazione di opzioni, tale valutazione dovrebbe essere ridotta per un importo pari al valore attuale dei dividendi da corrispondere nel periodo di maturazione.

B35 I modelli di misurazione delle opzioni normalmente richiedono il rendimento da dividendi atteso. Tuttavia, tali modelli possono essere modificati per includere l'importo dei dividendi attesi piuttosto che il rendimento da dividendi. Una entità può utilizzare sia il rendimento atteso, sia i pagamenti attesi. Se l'entità opta per l'utilizzo di questi ultimi, dovrebbe considerare l'andamento storico degli aumenti di dividendi. Per esempio, se la politica di una entità è generalmente stata quella di aumentare i dividendi del 3 per cento annuo, il valore stimato dell'opzione non dovrebbe includere l'ipotesi di un dividendo fisso per tutta la vita dell'opzione a meno che non vi siano evidenze a sostegno di tale ipotesi.

B36 Di solito, le ipotesi sui dividendi attesi dovrebbero essere basate sulle informazioni pubbliche disponibili. Una entità che non corrisponde dividendi, né ha intenzione di farlo, dovrebbe ipotizzare un rendimento da dividendi atteso pari a zero. Tuttavia, una entità emergente senza storia di pagamenti di dividendi potrebbe ipotizzare di iniziare a pagare dividendi durante la vita attesa delle opzioni su azioni ai dipendenti. Tali entità potrebbero utilizzare una media tra i propri rendimenti passati da dividendi (pari a zero) e il rendimento medio da dividendi di un gruppo di entità similari opportunamente paragonabili.

 

Tasso d'interesse senza rischio

B37 Di solito, il tasso d'interesse senza rischio corrisponde al rendimento implicito attualmente disponibile sulle emissioni governative prive di cedola (zero-coupon) del paese nella cui valuta è espresso il prezzo di esercizio, con un termine residuo pari al termine atteso dell'opzione da valutare (in base alla vita contrattuale residua dell'opzione e considerando gli effetti di un esercizio atteso anticipato). Potrebbe essere necessario utilizzare un parametro sostitutivo appropriato se non esistono emissioni governative, oppure se le circostanze indicano che il rendimento implicito delle emissioni governative senza cedola non è rappresentativo di un tasso d'interesse senza rischio (per esempio, nelle economie con un alto tasso di inflazione). Inoltre, dovrebbe essere utilizzato un parametro sostitutivo appropriato se gli operatori di mercato normalmente determinano il tasso d'interesse senza rischio utilizzando tale parametro, piuttosto che il rendimento implicito delle emissioni governative senza cedola, nella stima del fair value (valore equo) di una opzione con vita pari al termine atteso della opzione da valutare.

 

Effetti della struttura del capitale

B38 Solitamente sono i terzi, non l'entità, ad emettere opzioni su azioni negoziate. Nel momento in cui tali opzioni vengono esercitate, l'emittente consegna le azioni al titolare dell'opzione. Tali azioni sono acquistate dagli azionisti esistenti. Pertanto, l'esercizio delle opzioni su azioni negoziate non ha alcun effetto diluitivo.

B39 Al contrario, se le opzioni su azioni sono emesse dall'entità, nuove azioni sono emesse nel momento in cui si esercitano quelle opzioni su azioni (sia emesse effettivamente, sia emesse nella sostanza, nel caso in cui vengono utilizzate azioni precedentemente riacquistate e possedute come azioni proprie). Considerato che le azioni saranno emesse al prezzo di esercizio piuttosto che al prezzo corrente di mercato alla data di esercizio, questa diluizione effettiva o potenziale potrebbe ridurre il prezzo dell'azione, in modo che l'utile derivante al titolare dell'opzione non sia maggiore di quello riveniente dall'esercizio di altra opzione similare negoziata che non comporti una diluizione del prezzo dell'azione.

B40 Se ciò ha un effetto significativo sul valore delle opzioni su azioni assegnate dipende da vari fattori, come il numero di nuove azioni che saranno emesse al momento dell'esercizio delle opzioni rispetto al numero di azioni già emesse. Inoltre, se il mercato già si attende l'assegnazione di opzioni, esso potrebbe avere già scontato la potenziale diluizione sul prezzo dell'azione alla data di assegnazione.

B41 Tuttavia, l'entità dovrebbe considerare se il possibile effetto di diluizione derivante dall'esercizio futuro delle opzioni su azioni assegnate possa avere un impatto sul loro fair value (valore equo) stimato alla data di assegnazione. È possibile adattare i modelli di misurazione delle opzioni per tener conto di questo potenziale effetto di diluizione.

 

Modifiche agli accordi di pagamento basato su azioni regolati con strumenti rappresentativi di capitale

B42 Il paragrafo 27 richiede che, a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale sono stati assegnati, oppure dall'annullamento o regolamento di quella assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità dovrebbe rilevare almeno i servizi ricevuti valutati al fair value (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturano a causa dell'assenza di una delle condizioni di maturazione (diversa da una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Inoltre, l'entità dovrebbe rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque apportano dei benefici al dipendente.

B43 Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 27:


a) se la modifica incrementa il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati (ad esempio riducendo il prezzo di esercizio), calcolato immediatamente prima e dopo tale modifica, l'entità deve includere il fair value (valore equo) incrementale assegnato nel calcolo dell'importo rilevato per i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Il fair value (valore incrementale) assegnato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale assegnato modificato e quello dello
strumento rappresentativo di capitale originario, entrambi valutati alla data della modifica. Se la modifica si verifica durante il periodo di maturazione, il fair value (valore equo) incrementale assegnato va incluso nel calcolo dell'importo rilevato per i servizi resi dal personale nel periodo tra la data della modifica e la data in cui gli strumenti rappresentativi di capitale maturano, in aggiunta all'importo basato sul fair value (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale originari, rilevato nell'arco del periodo di maturazione originario residuo.
Se la modifica si verifica dopo la data di maturazione, il fair value (valore equo) incrementale assegnato viene rilevato immediatamente, oppure nel periodo di maturazione se al dipendente è richiesto di completare un periodo aggiuntivo di servizio prima di avere incondizionatamente diritto a tali strumenti rappresentativi di capitale modificati;
b) analogamente, se la modifica incrementa il numero di strumenti rappresentativi di capitale assegnati, l'entità deve includere il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, calcolato alla data della modifica, nel calcolo dell'importo rilevato per i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, in conformità con i requisiti di cui al punto (a) sopra descritto. Per esempio, se la modifica si verifica durante il periodo di maturazione, il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale addizionali assegnati va incluso nel calcolo dell'importo rilevato per i servizi resi nel periodo tra la data della modifica e la data in cui gli strumenti rappresentativi di capitale addizionali maturano, in aggiunta all'importo basato sul fair value (valore equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale originariamente assegnati, che è rilevato nell'arco del residuo periodo di maturazione originario;
c) se l'entità modifica le condizioni di maturazione che sono a vantaggio del dipendente, ad esempio riducendo il periodo di maturazione, oppure modificando o eliminando una condizione che prevedeva il conseguimento dei risultati [diversa da una condizione di mercato, i cui cambiamenti sono rilevati in conformità con le disposizioni di cui al punto a) sopra descritto], l'entità deve considerare le condizioni di maturazione modificate nell'applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21.

B44 Inoltre, se l'entità modifica i termini e le condizioni degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati in maniera tale da ridurre il fair value (valore equo) complessivo dell'accordo di pagamento basato su azioni, o non è altrimenti a vantaggio del dipendente, l'entità deve comunque continuare a contabilizzare i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati come se la modifica non fosse stata apportata (a meno di una cancellazione di alcuni o di tutti gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, da contabilizzare secondo le disposizioni di cui al paragrafo 28). Per esempio:


a) se la modifica riduce il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, calcolati immediatamente prima e dopo tale modifica, l'entità non deve considerare tale riduzione del fair value (valore equo) e deve continuare a calcolare l'importo rilevato per i servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale in base al fair value (valore
equo) alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati;
b) se la modifica riduce il numero di strumenti rappresentativi di capitale assegnati a un dipendente, tale riduzione deve essere contabilizzata come un annullamento di quella parte dell'assegnazione, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 28;
c) se l'entità modifica le condizioni di maturazione che non sono a vantaggio del dipendente, ad esempio aumentando il periodo di maturazione, oppure modificando o aggiungendo una condizione che prevede il conseguimento di un risultato [diversa da una condizione di mercato, i cui cambiamenti sono rilevati in conformità con le disposizioni di cui al punto a) sopra descritto], l'entità non deve considerare le condizioni di maturazione modificate nell'applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 21.

Contabilizzazione della modifica di una operazione con pagamento basato su azioni che viene riclassificata da «operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa» a «operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale»

B44A Se i termini e le condizioni di un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa sono modificati in modo da farne una operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale, l'operazione è contabilizzata come tale dalla data della modifica. In particolare:

a) l'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale è valutata facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data della modifica. L'operazione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale è rilevata nel patrimonio netto alla data della modifica nella misura in cui i beni o i servizi sono stati ricevuti;
b) la passività per l'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa alla data della modifica è eliminata contabilmente in tale data;
c) qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività eliminata contabilmente e l'importo di capitale rilevato alla data della modifica è rilevata immediatamente nell'utile (perdita) di esercizio.

B44B Se, a causa di tale modifica, il periodo di maturazione è esteso o ridotto, l'applicazione delle disposizioni del paragrafo B44A riflette la modifica del periodo di maturazione. Le disposizioni del paragrafo B44 A si applicano anche se la modifica si verifica dopo il periodo di maturazione.

B44C Un'operazione con pagamento basato su azioni regolato per cassa può essere cancellata o regolata (diversamente dal caso di un'operazione cancellata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione). Se gli strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati e, alla data di assegnazione, l'entità li identifica come sostituti per la cancellazione del pagamento basato su azioni regolato per cassa, l'entità deve applicare i paragrafi B44A e B44B.

Operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo (modifiche del 2009)

B45 I paragrafi 43A-43C trattano la contabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo nel bilancio separato o individuale di ciascuna entità del gruppo. I paragrafi B46-B61 trattano di come applicare i requisiti di cui ai paragrafi 43A-43C. Come osservato nel paragrafo 43D, le operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo possono verificarsi per diverse ragioni, a seconda dei fatti e delle circostanze. Pertanto, la trattazione non è esaustiva e ipotizza che quando l'entità che riceve i beni o servizi non ha alcuna obbligazione di regolare l'operazione, questa si traduce in un conferimento di capitale proprio nella controllata da parte della controllante, a prescindere da qualsiasi accordo di rimborso infragruppo.

B46 Pur riguardando principalmente le operazioni con i dipendenti, il trattamento descritto di seguito si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti. Un accordo tra una controllante e la sua controllata può stabilire che la controllata sia tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La discussione seguente non fornisce indicazioni su come contabilizzare un tale accordo di pagamento infra-gruppo.

B47 Nelle operazioni con pagamento basato su azioni tra entità di un gruppo si incontrano di solito quattro problematiche. Per praticità, gli esempi riportati di seguito trattano tali problematiche in termini di rapporti tra una controllante e la sua controllata.

 

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un'entità

B48 Il primo problema è quello di stabilire se le seguenti operazioni riguardanti strumenti rappresentativi di capitale propri di una entità dovrebbero essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o regolate per cassa, in conformità ai requisiti del presente IFRS:


a) un'entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell'entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e
b) un'entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell'entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell'entità e gli azionisti dell'entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

B49 L'entità deve contabilizzare le operazioni con pagamento basato su azioni in cui riceve servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi del proprio capitale come regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l'entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che:

a) i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità siano stati assegnati dall'entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o
b) l'accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall'entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

B50 Se l'azionista ha l'obbligazione di regolare l'operazione con i dipendenti della propria partecipata, egli deve fornire strumenti rappresentativi di capitale della partecipata piuttosto che i propri. Pertanto, se la partecipata appartiene allo stesso gruppo dell'azionista, in base al paragrafo 43C l'azionista deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa nel bilancio separato dell'azionista e quelli applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato dell'azionista.

 

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale
della controllante

B51 La seconda problematica riguarda operazioni con pagamento basato su azioni tra due o più entità nell'ambito dello stesso gruppo che riguardano uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità del gruppo. Ad esempio, i dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata.

B52 Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni:


a) una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l'obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale; e
b) una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l'obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale.

Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata (paragrafo B52 (a))

B53 La controllante non ha un'obbligazione di fornire strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante ai dipendenti della controllata. Pertanto, in base al paragrafo 43B, la controllata deve valutare i servizi ricevuti dai propri dipendenti secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, e rilevare il corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale della controllante.

B54 La controllante ha una obbligazione a regolare l'operazione con i dipendenti della controllata fornendo gli strumenti rappresentativi propri della controllante. Pertanto, conformemente al paragrafo 43C la controllante deve valutare la propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale.

Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suo i dipendenti (paragrafo B52 (b))

B55 Poiché la controllata non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al paragrafo 43B, essa deve contabilizzare l'operazione con i propri dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

 

Accordi di pagamento basato su azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti

B56 Il terzo problema è quello di stabilire come una entità che riceve beni o servizi dai propri fornitori (inclusi i dipendenti) dovrebbe contabilizzare gli accordi di pagamento basati su azioni che sono regolati per cassa se la stessa entità non ha alcuna obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti ai propri fornitori. Per esempio, si considerino i seguenti accordi in cui la controllante (non l'entità stessa) abbia una obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti per cassa ai dipendenti della entità:

a) i dipendenti della entità riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo dei propri strumenti rappresentativi di capitale;
b) i dipendenti della entità riceveranno pagamenti per cassa collegati al prezzo degli strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante.

B57 La controllante non ha alcuna obbligazione di regolare l'operazione con i propri dipendenti. Pertanto, la controllata deve contabilizzare l'operazione con i propri dipendenti come regolata con strumenti rappresentativi di capitale, e rilevare un corrispondente aumento del patrimonio netto come un conferimento di capitale da parte della propria controllante. La controllata deve successivamente rideterminare il costo dell'operazione per effetto di variazioni derivanti dal fatto che non vengono soddisfatte condizioni di maturazione che non riguardano condizioni di mercato, in conformità ai paragrafi 19-21. Questo differisce dalla valutazione dell'operazione come regolata per cassa nel bilancio consolidato del gruppo.

B58 Poiché la controllante ha l'obbligazione di regolare l'operazione con i dipendenti, e il corrispettivo è in disponibilità liquide, la controllante (e il gruppo consolidato) deve valutare la propria obbligazione in conformità ai requisiti applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa di cui al paragrafo 43C.

 

Trasferimento di dipendenti tra entità di un gruppo

B59 La quarta problematica fa riferimento ad accordi di pagamento basato su azioni che riguardano dipendenti di diverse entità di un gruppo. Per esempio, una controllante può assegnare diritti su propri strumenti rappresentativi di capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata potrebbe trasferirsi ad un'altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell'originario accordo di pagamento basato su azioni. Se le controllate non hanno alcuna obbligazione di regolare l'operazione con pagamento basato su azioni con i propri dipendenti, esse la contabilizzano come un'operazione regolata con strumenti rappresentativi di capitale. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui i diritti su tali strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante, come definito all'Appendice A, e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata.

B60 Se la controllata ha l'obbligazione di regolare l'operazione con i propri dipendenti in strumenti rappresentativi di capitale della propria controllante, essa deve contabilizzare l'operazione come regolata per cassa. Ciascuna controllata deve valutare i servizi ricevuti in base al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione, in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata. Inoltre, ciascuna controllata deve rilevare qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di servizio del dipendente presso ciascuna controllata.

B61 Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un'entità del gruppo ad un'altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all'Appendice A, ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso, poiché la condizione di maturazione è il servizio prestato presso il gruppo, ciascuna controllata deve rettificare l'ammontare precedentemente rilevato concernente i servizi ricevuti dal dipendente, in conformità con i principi di cui al paragrafo 19. Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di qualsiasi entità del gruppo.