PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRS n.12 - IASB - Principio contabile internazionale (IFRS) 3 novembre 2008 (*) (**) (***)

Informativa sulle partecipazioni in altre entità

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Principio inserito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 4
5 - 6
7 - 9B
10 - 19 G
20 - 23
24 - 31
-
B1 - B26
C1 - C3
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



 

FINALITA'

In vigore dal 1 gennaio 2013

1 La finalità del presente IFRS è di richiedere a un'entità di indicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di valutare:

a) la natura e i rischi derivanti dalle sue partecipazioni in altre entità; e
b) gli effetti di tali partecipazioni sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari.

 

Conseguimento dell'obiettivo

2 Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, un'entità deve indicare:


a) le valutazioni e le ipotesi significative adottate nel determinare:


i) la natura della propria partecipazione in un'altra entità o accordo;
ii) il tipo di accordo per un controllo congiunto in cui detiene una partecipazione (paragrafi 7–9);
iii) che soddisfa la definizione di entità d'investimento, se applicabile (paragrafo 9A); e

b) le informazioni sulle partecipazioni in:

i) controllate (paragrafi 10-19);
ii) accordi per un controllo congiunto e società collegate (paragrafi 20–23); e
iii) entità strutturate non controllate dall'entità (entità strutturate non consolidate) (paragrafi 24– 31).

3 Se le informazioni integrative richieste dal presente IFRS, unitamente alle informazioni richieste da altri IFRS, non soddisfano l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'entità deve indicare qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a soddisfare tale finalità.

4 L'entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l'obiettivo informativo e l'enfasi da porre su ciascuno degli obblighi informativi stabiliti nel presente IFRS. Deve aggregare o disaggregare le informazioni integrative, evitando di includere un numero elevato di dettagli irrilevanti o di aggregare elementi con caratteristiche sostanzialmente diverse, al fine di non occultare informazioni utili (vedere paragrafi B2–B6).

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

In vigore dal 1 gennaio 2013

5 Il presente IFRS deve essere applicato da un'entità che detiene una partecipazione in:

a) controllate;
b) accordi a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o joint venture);
c) collegate;
d) entità strutturate non consolidate.

5A Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo B17, le disposizioni del presente IFRS si applicano alle partecipazioni dell'entità elencate al paragrafo 5 che sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) ovvero come attività operative cessate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.

6 Il presente IFRS non si applica a:


a) piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.
b) bilanci separati di un'entità a cui si applica lo IAS 27 Bilancio separato. Tuttavia,:

i) se un'entità detiene partecipazioni in entità strutturate non consolidate e redige unicamente il bilancio separato, nel redigere tale bilancio separato deve applicare le disposizioni dei paragrafi 24–31;
ii) un'entità d'investimento che redige un bilancio in cui tutte le sue controllate sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 31 dell'IFRS 10 è tenuta a presentare l'informativa relativa alle entità d'investimento richiesta dal presente IFRS;


c) una partecipazione detenuta da un'entità che partecipa a un accordo per un controllo congiunto, senza detenere il controllo congiunto, a meno che non comporti un'influenza notevole sull'accordo o sia una partecipazione in un'entità strutturata;
d) una partecipazione in un'altra entità contabilizzata in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari. Tuttavia, un'entità deve applicare il presente IFRS:


i) quando la partecipazione è una partecipazione in una società collegata o joint venture che, in conformità allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, è valutata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico; o
ii) quando la partecipazione è una partecipazione in un'entità strutturata non consolidata.

 

VALUTAZIONI E ASSUNZIONI SIGNIFICATIVE

 

In vigore dal 1 gennaio 2013

7 Un'entità deve presentare informazioni integrative sulle valutazioni e le assunzioni significative che ha adottato (e sui cambiamenti apportati a tali valutazioni e assunzioni) per stabilire:

a) che detiene il controllo di un'altra entità, ossia una partecipata secondo quanto descritto ai paragrafi 5 e 6 dell'IFRS 10 Bilancio consolidato;
b) che detiene il controllo congiunto di un accordo o che esercita un'influenza notevole su un'altra entità; e
c) il tipo di accordo a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o joint venture) allorché l'accordo sia stato strutturato attraverso un veicolo separato.

8 Le valutazioni e le assunzioni significative indicate in conformità al paragrafo 7 includono quelle adottate dall'entità qualora i cambiamenti nei fatti e nelle circostanze sono tali che la valutazione in merito alla detenzione di controllo, di controllo congiunto, o di influenza notevole, cambia nel corso dell'esercizio.

9 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 7, un'entità deve indicare, per esempio, le valutazioni e le assunzioni significative adottate nel determinare che:

a) non controlla un'altra entità sebbene detenga oltre la metà dei diritti di voto;
b) controlla un'altra entità sebbene detenga meno della metà dei diritti di voto;
c) è un agente o un “principal” (vedere paragrafi 58–72 dell'IFRS 10);
d) non esercita un'influenza notevole, sebbene detenga il 20 per cento o più dei diritti di voto di un'altra entità;
e) esercita un'influenza notevole sebbene detenga meno del 20 per cento dei diritti di voto di un'altra entità.

 

Stato delle entità d'investimento

9A Quando una controllante stabilisce che è una entità d'investimento in conformità al paragrafo 27 dell'IFRS 10, essa deve fornire un'informativa in merito alle valutazioni e alle ipotesi significative adottate nel determinare che è una entità d'investimento. Se l'entità d'investimento non possiede una o più delle caratteristiche tipiche di una entità d'investimento (vedere il paragrafo 28 dell'IFRS 10), deve indicare i motivi per cui è giunta alla conclusione di essere comunque una entità d'investimento.

9B Quando un'entità diventa un'entità d'investimento, o cessa di esserlo, deve indicare tale cambio di stato e le motivazioni del cambiamento. Inoltre, un'entità che diventa un'entità d'investimento deve indicare l'effetto del cambio di stato sul bilancio per l'esercizio presentato, inclusi:

a) il fair value complessivo, alla data del cambio di stato, delle controllate che cessano di essere consolidate;
b) gli eventuali utili o perdite totali calcolati in conformità al paragrafo B101 dell'IFRS 10; e
c) la(e) voce(i) dell'utile (perdita) d'esercizio in cui sono rilevati l'utile o la perdita (se non esposti separatamente).

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE

In vigore dal 1 gennaio 2013

10 L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio consolidato:

a) di comprendere:


i) la composizione del gruppo; e
ii) l'interessenza delle partecipazioni di minoranza nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo (paragrafo 12); e

b) di valutare:

i) la natura e la misura di restrizioni significative alla propria capacità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività, del gruppo (paragrafo 13);
ii) la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle proprie interessenze in entità strutturate consolidate (paragrafi 14–17);
iii) le conseguenze delle variazioni nella sua interessenza partecipativa in una controllata non risultanti in una perdita del controllo (paragrafo 18); e
iv) le conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio (paragrafo 19).

11 Quando il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data o a un periodo diverso da quello del bilancio consolidato (vedere paragrafi B92 e B93 dell'IFRS 10), un'entità deve indicare:

a) la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella controllata e
b) il motivo dell'utilizzo di una data o di un esercizio diverso.

 

L'interessenza che le partecipazioni di minoranza hanno nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo

12 Per ciascuna delle sue controllate con partecipazioni di minoranza significative per l'entità che redige il bilancio, un'entità deve indicare:

a) la ragione sociale della controllata;
b) la sede operativa principale (e la sede legale, se diversa dalla sede operativa principale) della controllata;
c) la quota delle interessenze partecipative detenuta dalle partecipazioni di minoranza;
d) la quota parte dei diritti di voto detenuta dalle partecipazioni di minoranza, se diversa dalla quota di interessenze partecipative detenuta;
e) l'utile o perdita attribuito alle partecipazioni di minoranza della controllata nel corso
dell'esercizio;
f) le partecipazioni di minoranza della controllata accumulate alla data di chiusura dell'esercizio;
g) un riepilogo dei dati economico-finanziari della controllata (vedere paragrafo B10).

 

La natura e la misura di restrizioni significative

13 L'entità deve indicare:


a) le restrizioni significative (per esempio restrizioni legali, contrattuali e normative) alla sua capacità di accedere alle attività o di utilizzarle e di estinguere le passività del gruppo, quali:

i) quelle che limitano la capacità di una controllante o delle sue controllate di trasferire disponibilità liquide o altre attività ad (oppure da) altre entità nel gruppo;
ii) garanzie o altre disposizioni che possono limitare i dividendi e le altre distribuzioni di capitale corrisposte, oppure i prestiti e le anticipazioni concessi o rimborsati ad (o da) altre entità nel gruppo;

b) la natura e la misura in cui i diritti di protezione di partecipazioni di minoranza possono limitare significativamente la capacità dell'entità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività del gruppo (come quando una controllante è tenuta ad estinguere le passività di una controllata prima di estinguere le proprie passività, oppure è necessaria l'approvazione da parte dei possessori di partecipazioni di minoranza per accedere alle attività o estinguere le passività di una controllata);
c) i valori contabili nel bilancio consolidato delle attività e delle passività a cui si applicano tali restrizioni.

 

Natura dei rischi associati alle partecipazioni di un'entità in entità strutturate consolidate

14 Un'entità deve indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che la controllante o le sue controllate forniscano sostegno finanziario a un'entità strutturata consolidata, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l'entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio, condizioni di liquidità o rating di credito associati ad obbligazioni per l'acquisto di attività dell'entità strutturata o il fornire sostegno finanziario).

15 Se, nel corso dell'esercizio, una controllante o una delle sue controllate, senza essere obbligata dal contratto, abbia fornito sostegno finanziario o di altro tipo a un'entità strutturata consolidata (per esempio acquisto di attività o di strumenti emessi dall'entità strutturata), l'entità deve indicare:

a) il tipo e l'entità del sostegno fornito, incluse le situazioni in cui la controllante o le sue controllate abbiano assistito l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario, e
b) i motivi per aver fornito il sostegno.

16 Se, nel corso dell'esercizio, una controllante o una delle sue controllate ha, senza essere obbligata dal contratto, fornito sostegno finanziario o di altro tipo a un'entità strutturata precedentemente non consolidata e tale sostegno ha determinato il controllo dell'entità strutturata da parte dell'entità, l'entità deve fornire una spiegazione dei fattori determinanti per addivenire a tale decisione.

17 Un'entità deve indicare l'attuale intenzione di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a un'entità strutturata consolidata, inclusa l'intenzione di assistere l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario.

 

Conseguenze delle modifiche nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportino una perdita del controllo

18 Un'entità deve presentare un prospetto che illustri gli effetti sul patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante, di qualsiasi modifica nella propria interessenza partecipativa in una controllata che non comporti la perdita del controllo.

 

Conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio

19 Un'entità deve indicare l'utile o la perdita d'esercizio calcolati secondo quanto previsto nel paragrafo 25 dell'IFRS 10, e:

a) la parte di tale utile o perdita attribuibile a qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata al rispettivo fair value (valore equo) alla data della perdita del controllo; e
b) le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in cui sono rilevati la perdita o l'utile (se non esposti separatamente).

 

PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE NON CONSOLIDATE (ENTITÀ D'INVESTIMENTO)

19A Un'entità d'investimento che, in conformità all'IFRS 10, deve applicare l'eccezione al consolidamento e invece contabilizza la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico deve indicare tale fatto.

19B Per ciascuna controllata non consolidata, un'entità d'investimento deve indicare:


a) la denominazione della controllata;
b) la sede operativa principale (e la sede legale, se diversa dalla sede operativa principale) della
controllata; e
c) la quota parte di interessenza partecipativa posseduta dall'entità d'investimento e, se diversa, la quota parte dei diritti di voto posseduti.

19C Se un'entità d'investimento è la controllante di un'altra entità d'investimento, la controllante deve anche fornire l'informativa prevista dai paragrafi 19B(a)–(c) per gli investimenti controllati dall'entità d'investimento controllata. L'informativa può essere presentata inserendo nel bilancio della controllante il bilancio della controllata (o delle controllate) che contiene le informazioni suddette.

19D L'entità d'investimento deve indicare:


a) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (derivante, per esempio, da accordi di finanziamento, disposizioni regolamentari o accordi contrattuali) alla capacità di una controllata non consolidata di trasferire fondi all'entità d'investimento sotto forma di dividendi o di rimborsarle prestiti o anticipi ricevuti; e
b) qualsiasi impegno o intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata, inclusi gli impegni o le intenzioni di assistere la controllata nell'ottenere sostegno finanziario.

19E Se, durante l'esercizio di riferimento, un'entità d'investimento o una qualsiasi sua controllata ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata (per esempio, acquisendo attività della controllata o strumenti emessi dalla stessa, o assistendo la controllata nell'ottenere sostegno finanziario), senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, l'entità deve indicare:

a) la tipologia e l'importo del sostegno fornito a ciascuna controllata non consolidata; e
b) i motivi per aver fornito tale sostegno.

19F Un'entità d'investimento deve indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che l'entità o le sue controllate non consolidate forniscano sostegno finanziario a un'entità strutturata controllata non consolidata, inclusi gli eventi o le circostanze che potrebbero esporre l'entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio, accordi di liquidità, variazioni dei rating di credito associati all'obbligo di acquistare attività dell'entità strutturata o di fornire sostegno finanziario).

19G Se, durante l'esercizio di riferimento, un'entità d'investimento o una qualsiasi sua controllata non consolidata ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a una entità strutturata non consolidata che l'entità d'investimento non controllava, senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, e se tale sostegno ha comportato il controllo dell'entità strutturata da parte dell'entità d'investimento, quest'ultima deve spiegare i fattori rilevanti che hanno determinato la decisione di fornire tale sostegno.

PARTECIPAZIONI IN ACCORDI PER UN CONTROLLO CONGIUNTO E SOCIETÀ COLLEGATE

 

In vigore dal 1 gennaio 2013

20 L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare:


a) la natura, la misura e gli effetti economico-finanziari delle proprie interessenze in accordi a controllo congiunto e in società collegate, inclusi la natura e gli effetti della propria relazione contrattuale con gli altri investitori che esercitano il controllo congiunto, o un'influenza notevole, su un'attività economica nell'ambito di un accordo congiunto o su una società collegata (paragrafi 21 e 22); e
b) la natura e le variazioni dei rischi associati alle proprie interessenze in joint venture e società collegate (paragrafo 23).

 

Natura, misura ed effetti economico-finanziari delle interessenze di un'entità in accordi a
controllo congiunto e società collegate

21 L'entità deve indicare:


a) per ciascun accordo a controllo congiunto e società collegata che siano rilevanti per l'entità che redige il bilancio:


i) la ragione sociale dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata;
ii) la natura della relazione dell'entità con l'accordo a controllo congiunto o società collegata (descrivendo, per esempio, la natura delle attività dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata e se essi sono strategici per le attività dell'entità);
iii) la sede operativa principale (e la sede legale, se applicabile e se diversa dalla sede operativa principale) dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata;
iv) la quota di interessenza partecipativa o la quota partecipativa detenuta dall'entità e, se diversa, la quota parte dei diritti di voto detenuti (se applicabile);


b) per ciascuna joint venture e società collegata rilevante per l'entità che redige il bilancio:


i) se la partecipazione nella joint venture o società collegata è valutata applicando il metodo del patrimonio netto o al fair value (valore equo);
ii) un riepilogo dei dati economico-finanziari sulla joint venture o società collegata secondo quanto specificato nei paragrafi B12 e B13;
iii) se la joint venture o la società collegata sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, il fair value (valore equo) della partecipazione nella joint venture o società collegata, se esiste un prezzo di mercato quotato per la partecipazione;


c) le informazioni economico-finanziarie secondo quanto specificato nel paragrafo B16 sulle partecipazioni dell'entità in joint venture e società collegate non rilevanti singolarmente:


i) cumulativamente, nel caso di joint venture irrilevanti singolarmente e, separatamente,
ii) cumulativamente per tutte le società collegate irrilevanti singolarmente.

21A Un'entità d'investimento non deve fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 21(b)–21(c).

22 Un'entità deve inoltre indicare:


a) la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento, disposizioni regolamentari o accordi contrattuali tra investitori con controllo congiunto o influenza notevole su una joint venture o una società collegata) alla capacità delle joint venture o delle società collegate di trasferire fondi all'entità sotto forma di dividendi, di rimborsi di prestiti o di anticipazioni effettuati dall'entità;
b) quando il bilancio di una joint venture o società collegata utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a un esercizio diverso da quello dell'entità:


i) la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella joint venture o società collegata; e
ii) il motivo dell'utilizzo di una data o di un esercizio diverso;


c) la quota non rilevata delle perdite di una joint venture o società collegata, relative all'esercizio e cumulative, se l'entità ha cessato di rilevare la propria quota di perdite della joint venture o della società collegata quando applica il metodo del patrimonio netto.

 

Rischi associati alle interessenze di un'entità in joint venture e società collegate

23 L'entità deve indicare:


a) i propri impegni nelle joint venture separatamente dall'ammontare di tutti gli altri impegni, secondo quanto specificato nei paragrafi B18–B20;
b) in conformità allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, a meno che la probabilità di perdita non sia remota, le passività potenziali relative alle proprie interessenze in joint venture o società collegate (inclusa la propria quota di passività potenziali condivise con altri investitori aventi il controllo congiunto o influenza significativa sulle joint venture o società collegate), separatamente dall'importo di altre passività potenziali.

 

INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE

In vigore dal 1 gennaio 2013

24 L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio:


a) di comprendere la natura e la misura delle sue interessenze in entità strutturate non consolidate (paragrafi 26-28), e
b) di valutare la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle sue interessenze in entità strutturate non consolidate (paragrafi 29-31).

25 Le informazioni richieste dal paragrafo 24(b) comprendono informazioni sull'esposizione di un'entità ai rischi derivanti dal coinvolgimento in entità strutturate non consolidate negli esercizi precedenti (per esempio, sponsorizzando l'entità strutturata), anche se, alla data di riferimento del bilancio, l'entità non ha più alcun tipo di coinvolgimento contrattuale con l'entità strutturata.

25A Un'entità d'investimento non è tenuta a fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 24 per un'entità strutturata non consolidata che essa controlla e per la quale presenta le informazioni integrative richieste dai paragrafi 19A–19G.

 

Natura delle interessenze

26 Un'entità deve fornire informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sulle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate tra cui, a titolo esemplificativo, la natura, lo scopo, le dimensioni e le attività dell'entità strutturata, nonché le sue modalità di finanziamento.

27 Se un'entità ha sponsorizzato un'entità strutturata non consolidata per la quale non fornisce le informazioni richieste dal paragrafo 29 (per esempio, perché alla data di riferimento del bilancio non detiene una partecipazione nell'entità), deve indicare:

a) le modalità con cui ha stabilito quali entità strutturate sponsorizzare;
b) i ricavi percepiti da tali entità strutturate nel corso dell'esercizio di riferimento, inclusa una descrizione delle tipologie di ricavi presentate; e
c) il valore contabile (al momento del trasferimento) di tutte le attività trasferite a tali entità strutturate nel corso dell'esercizio di riferimento.

28 Un'entità deve esporre le informazioni di cui ai paragrafi 27(b) e (c) in formato tabellare, sempre che un formato diverso non sia più idoneo, e classificare le proprie attività di sponsorizzazione in categorie pertinenti (vedere paragrafi B2–B6).

 

Natura dei rischi

29 Un'entità deve indicare in formato tabellare, sempre che non sia più idoneo un altro formato, un riepilogo:

a) dei valori contabili delle attività e passività rilevate in bilancio, relativi alle proprie
partecipazioni in entità strutturate non consolidate;
b) delle voci in cui sono rilevate, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, tali attività e passività;
c) dell'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione dell'entità alla perdita derivante dalle sue interessenze in entità strutturate non consolidate, incluse le modalità di determinazione della massima esposizione al rischio di perdita. Se un'entità non riesce a quantificare la propria esposizione massima al rischio di perdita derivante dalle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate, deve indicare tale fatto e le ragioni;
d) di un confronto dei valori contabili delle attività e passività dell'entità relativi alle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate e l'esposizione massima dell'entità al rischio di perdita derivante da tali entità.

30 Se, nel corso dell'esercizio di riferimento, un'entità ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo a un'entità strutturata non consolidata, senza avere alcuna obbligazione contrattuale in tal senso, e in tale entità deteneva o detiene una interessenza (per esempio, acquisto di attività dell'entità strutturata o strumenti emessi dalla stessa), deve indicare:

a) la tipologia e l'ammontare del sostegno fornito, incluse le situazioni in cui l'entità abbia assistito l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario; e
b) i motivi per aver fornito tale sostegno.

31 Un'entità deve indicare l'intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a un'entità strutturata non consolidata, inclusa l'intenzione di assistere l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario.

APPENDICE A - DEFINIZIONE DEI TERMINI

 

In vigore dal 1 gennaio 2013

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

 

risultato economico di un'entità
strutturata
Ai fini del presente IFRS il risultato economico di un'entità
strutturata comprende, a titolo esemplificativo, commissioni
ricorrenti e non, interessi, dividendi, utili o perdite dalla
rimisurazione o dalla cancellazione di interessenze in entità
strutturate e utili o perdite derivanti dal trasferimento di
attività e passività all'entità strutturata.
interessenza in un'altra entità Ai fini del presente IFRS, una partecipazione in un'altra entità
fa riferimento a un coinvolgimento contrattuale e non
contrattuale, che espone un'entità alla variabilità dei
rendimenti derivanti dai risultati economici dell'altra entità.
Una interessenza in un'altra entità può, per esempio, essere
evidenziata dal possesso di strumenti rappresentativi di
capitale o di debito nonché da altre forme di coinvolgimento,
quali l'erogazione di finanziamenti o di disponibilità liquide o
la fornitura di supporti creditizi e di garanzie. Essa
comprende tutti i mezzi attraverso cui un'entità ha il controllo
o il controllo congiunto di un'altra entità, o un'influenza
notevole su di essa. Una entità non detiene necessariamente
una interessenza in un'altra entità soltanto a seguito di una
tipica relazione commerciale tra clienti e fornitori.
I paragrafi B7–B9 forniscono ulteriori informazioni sulle
partecipazioni in altre entità.
I paragrafi B55–B57 dell'IFRS 10 illustrano la variabilità dei
rendimenti.
entità strutturata Entità configurata in modo che i diritti di voto, o diritti
similari, non siano il fattore preponderante per stabilire chi
controlla l'entità, come nel caso in cui i diritti di voto si
riferiscano solo ad attività amministrative e le relative attività
operative siano dirette mediante accordi contrattuali.
I paragrafi B22–B24 forniscono ulteriori informazioni sulle
entità strutturate.

 

I termini seguenti sono definiti nello IAS 27 (modificato nel 2011), nello IAS 28 (modificato nel 2011), nell'IFRS 10 e IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, e sono utilizzati nel presente IFRS con i significati specificati in tali IFRS:


- società collegata
- bilancio consolidato
- controllo di un'entità
- metodo del patrimonio netto
- gruppo
- entità d'investimento
- accordo per un controllo congiunto
- controllo congiunto
- attività a controllo congiunto
- joint venture
- partecipazione di minoranza
- controllante
- diritti di protezione
- attività rilevanti
- bilancio separato
- veicolo separato
- influenza notevole
- società controllata.

 

APPENDICE B - GUIDA OPERATIVA

In vigore dal 1 gennaio 2013

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 1-31 e ha la stessa autorità delle altri parti dell'IFRS.

B1 Gli esempi riportati nella presente appendice prospettano delle situazioni ipotetiche: benché alcuni aspetti degli esempi possano essere rinvenibili in fattispecie effettive, quando si applica l'IFRS 12 si dovrebbero valutare tutti i fatti e le circostanze reali di una particolare fattispecie.

 

AGGREGAZIONE (PARAGRAFO 4)

B2 L'entità deve decidere, alla luce della propria situazione specifica, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e le modalità di aggregazione delle informazioni. È necessario trovare un equilibrio, evitando di caricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni a causa di aggregazioni eccessive.

B3 Un'entità può aggregare le informazioni integrative richieste dal presente IFRS per partecipazioni in entità similari se l'aggregazione è coerente con l'obiettivo informativo e con le disposizioni di cui al paragrafo B4, e non occulta le informazioni fornite. Un'entità deve indicare le modalità di aggregazione delle proprie partecipazioni in entità similari.

B4 Un'entità deve esporre le informazioni separatamente per partecipazioni in:

a) controllate;
b) joint venture;
c) attività a controllo congiunto;
d) società collegate; e
e) entità strutturate non consolidate.

B5 Nel determinare se aggregare le informazioni, un'entità deve considerare le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo relative alle caratteristiche di rischio e rendimento di ciascuna entità che sta prendendo in considerazione al fine dell'aggregazione, nonché la rilevanza di ognuna di tali entità per l'entità che redige il bilancio. L'entità deve presentare le informazioni integrative illustrando chiaramente agli utilizzatori del bilancio la natura e la misura delle proprie partecipazioni in tali entità.

B6 Esempi di livelli di aggregazione nelle classi di entità fissate nel paragrafo B4 che potrebbero essere appropriati sono:

a) natura delle attività (per esempio, un'entità di ricerca e sviluppo, un'entità di cartolarizzazione di carte revolving);
b) classificazione industriale;
c) aree geografiche (per esempio, paese o regione).

 

PARTECIPAZIONI IN ALTRE ENTITÀ

B7 Una partecipazione in un'altra entità fa riferimento a un'implicazione contrattuale e non contrattuale, che espone l'entità che redige il bilancio alla variabilità dei rendimenti derivanti dai risultati economici dell'altra entità. La considerazione dello scopo e della struttura dell'altra entità può assistere l'entità che redige il bilancio nel valutare se ha una partecipazione in quell'entità e, pertanto, se è tenuta a fornire le informazioni integrative indicate nel presente IFRS. Tale valutazione deve prendere in esame i rischi che strutturalmente l'altra entità deve creare e quelli che deve invece trasferire all'entità che redige il bilancio e alle altre parti.

B8 Un'entità che redige il bilancio è generalmente esposta alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico di un'altra entità attraverso la detenzione di strumenti finanziari (come gli strumenti rappresentativi di capitale o di debito emessi dall'altra entità) o altro tipo di coinvolgimento che esponga a tale variabilità. Per esempio, ipotizziamo che un'entità strutturata detenga un portafoglio di finanziamenti. L'entità strutturata ottiene un contratto di credit default swap da un'altra entità (l'entità che redige il bilancio), per tutelarsi contro l'inadempimento nel pagamento di interessi e quota capitale sui finanziamenti. Il coinvolgimento dell'entità che redige il bilancio la espone alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico dell'entità strutturata perché il credit default swap assorbe la variabilità dei rendimenti dell'entità strutturata.

B9 Alcuni strumenti finanziari sono strutturati per trasferire il rischio da un'entità che redige il bilancio a un'altra entità. Tali strumenti creano variabilità dei rendimenti per l'altra entità ma, generalmente, non espongono l'entità che redige il bilancio alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico dell'altra entità. Per esempio, supponiamo che un'entità strutturata venga costituita per fornire opportunità di investimento a investitori che desiderano avere esposizione al rischio di credito dell'entità Z (l'entità Z non è correlata a nessuna delle parti dell'accordo). L'entità strutturata ottiene fondi dagli investitori attraverso l'emissione di obbligazioni collegate al rischio di credito dell'entità Z (obbligazioni collegate a titoli di credito) e utilizza tali fondi investendo in un portafoglio di attività senza rischio. L'entità strutturata ottiene l'esposizione al rischio di credito dell'entità Z stipulando un contratto di credit default swap (CDS) con una determinata controparte. Il CDS trasferisce il rischio di credito dell'entità Z all'entità strutturata in cambio di una commissione pagata dalla controparte del contratto di swap. Gli investitori nell'entità strutturata ricevono un rendimento maggiore che riflette sia il rendimento dell'entità strutturata derivante dal proprio portafoglio di attività, sia la commissione sul CDS. La controparte del contratto di swap non ha un coinvolgimento nell'entità strutturata che la espone alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico dell'entità strutturata, in quanto il CDS trasferisce la variabilità dei rendimenti all'entità strutturata, piuttosto che assorbirla dalla stessa.

 

RIEPILOGO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI PER CONTROLLATE, JOINT VENTURE E COLLEGATE (PARAGRAFI 12 E 21)

B10 Per ciascuna controllata che detiene partecipazioni di minoranza rilevanti per l'entità che redige il bilancio, un'entità deve indicare:

a) i dividendi corrisposti alle partecipazioni di minoranza;
b) un riepilogo dei dati economico-finanziari relativi ad attività, passività, utile o perdita d'esercizio e flussi finanziari della controllata, che consenta agli utilizzatori di comprendere l'interessenza che le partecipazioni di minoranza hanno nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo. Tali informazioni potrebbero comprendere, per esempio, le attività e le passività correnti e non correnti, i ricavi, l'utile o la perdita d'esercizio e il totale conto economico complessivo.

B11 Il riepilogo dei dati economico-finanziari richiesto dal paragrafo B10(b) deve considerare gli importi prima delle elisioni infragruppo.

B12 Per ciascuna joint venture e società collegata rilevante per l'entità che redige il bilancio, un'entità deve indicare:

a) i dividendi percepiti dalla joint venture o società collegata;
b) un riepilogo dei dati economico-finanziari della joint venture o società collegata (vedere
paragrafi B14 e B15) che comprenda, a titolo esemplificativo:

i) attività correnti;
ii) attività non correnti;
iii) passività correnti;
iv) passività non correnti;
v) ricavi;
vi) utile (perdita) derivante da attività operative in esercizio;
vii) plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate;
viii) altre componenti di conto economico complessivo;
ix) totale conto economico complessivo.

B13 Oltre al riepilogo dei dati economico-finanziari disposto dal paragrafo B12, per ciascuna joint venture relativa all'entità che redige il bilancio, un'entità deve indicare l'ammontare di:

a) disponibilità liquide e mezzi equivalenti inclusi nel paragrafo B12(b)(i);
b) passività finanziarie correnti (esclusi debiti commerciali e altri debiti e accantonamenti) incluse nel paragrafo B12(b)(iii);
c) passività finanziarie non correnti (esclusi debiti commerciali e altri debiti e accantonamenti) incluse nel paragrafo B12(b)(iv);
d) svalutazioni e ammortamenti;
e) interessi attivi;
f) interessi passivi;
g) imposte sul reddito o proventi fiscali.

B14 Il riepilogo dei dati economico-finanziari presentato secondo quanto disposto dai paragrafi B12 e B13 riguarda gli importi inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della joint venture o società collegata (e non la quota di tali importi posseduta dall'entità). Se l'entità contabilizza la propria partecipazione nella joint venture o società collegata applicando il metodo del patrimonio netto:

a) gli importi inclusi nel bilancio della joint venture o società collegata redatto in conformità agli IFRS devono essere rettificati per riflettere le rettifiche apportate dall'entità quando applica il metodo del patrimonio netto, come per esempio le rettifiche del fair value (valore equo) apportate al momento dell'acquisizione e le rettifiche dovute a differenze nelle politiche contabili;
b) l'entità deve fornire una riconciliazione tra il riepilogo dei dati economico-finanziari presentato e il valore contabile della propria partecipazione nella joint venture o società collegata.

B15 Un'entità può presentare il riepilogo dei dati economico-finanziari richiesto dai paragrafi B12 e B13 sulla base del bilancio della joint venture o società collegata se:

a) l'entità valuta al fair value (valore equo) la propria partecipazione nella joint venture o società collegata, secondo quanto disposto dallo IAS 28 (modificato nel 2011); e
b) la joint venture o società collegata non redige il bilancio in base agli IFRS e una tale redazione del bilancio non sarebbe fattibile o determinerebbe costi non dovuti.
In tal caso, l'entità deve indicare il criterio in base al quale è stato predisposto il riepilogo dei dati economico- finanziari.

B16 Un'entità deve indicare il valore contabile complessivo delle proprie partecipazioni in tutte le joint venture o società collegate singolarmente irrilevanti e contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Un'entità deve anche indicare separatamente l'importo aggregato della propria quota di tali joint venture o società collegate:

a) utile (perdita) derivante da attività operative in esercizio;
b) plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate;
c) altre componenti di conto economico complessivo;
d) totale conto economico complessivo.

Un'entità fornisce le informazioni integrative separatamente per le joint venture e per le società collegate.

B17 Quando la partecipazione dell'entità in una controllata, joint venture o società collegata (o una parte della partecipazione in una joint venture o società collegata) è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS 5, l'entità non è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, joint venture o società collegata in conformità ai paragrafi B10–B16.

 

IMPEGNI PER JOINT VENTURE (PARAGRAFO 23(A))

B18 Un'entità deve indicare gli impegni totali assunti ma non rilevati alla data di riferimento del bilancio (inclusa la propria parte di impegni presi congiuntamente con altri investitori aventi il controllo congiunto di una joint venture) relativi alle proprie partecipazioni in joint venture. Gli impegni sono quelli che possono determinare uscite future di flussi finanziari o di altre risorse.

B19 Gli impegni non rilevati che possono determinare uscite future di flussi finanziari o di altre risorse comprendono:

a) gli impegni non rilevati per assicurare fondi o risorse in conseguenza, per esempio, di:


i) costituzione o di accordi di acquisizione di una joint venture (che, per esempio richiedono a un'entità di conferire fondi per un periodo predeterminato);
ii) progetti ad alta intensità di capitale intrapresi da una joint venture;
iii) obbligazioni di acquisto incondizionate, comprendenti approvvigionamento di attrezzature, rimanenze o servizi che un'entità è tenuta ad acquistare da una joint venture, o per conto di essa;
iv) impegni non rilevati per erogare finanziamenti o assicurare altra tipologia di sostegno finanziario a una joint venture;
v) impegni non rilevati per conferire risorse in una joint venture, quali attività o servizi;
vi) altri impegni non rilevati non annullabili relativi a una joint venture;


b) impegni non rilevati per acquisire un'interessenza partecipativa di un'altra parte (o una parte di tale interessenza partecipativa) in una joint venture, se un particolare evento si verifica o non si verifica in futuro.

B20 I requisiti e gli esempi di cui ai paragrafi B18 e B19 illustrano alcune tipologie dell'informativa richiesta dal paragrafo 18 dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti collegate.

 

PARTECIPAZIONI IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (PARAGRAFI 24–31)

Entità strutturate

B21 Un'entità strutturata è un'entità configurata in modo tale che i diritti di voto o diritti similari non rappresentano il fattore preponderante per stabilire chi controlla l'entità, come nel caso in cui i diritti di voto facciano soltanto riferimento ad attività amministrative e le attività rilevanti siano condotte attraverso accordi contrattuali.

B22 Un'entità strutturata spesso presenta alcune o tutte le seguenti caratteristiche o attributi:

a) attività limitate;
b) un obiettivo limitato e ben definito, come stipulare un contratto di leasing che comporti risparmi fiscali, svolgere attività di ricerca e sviluppo, reperire fonti di capitale o finanziamenti per un'entità o fornire opportunità d'investimento per gli investitori trasferendo loro i rischi e i benefici correlati alle attività dell'entità strutturata;
c) patrimonio netto insufficiente per consentire all'entità strutturata di finanziare le proprie attività senza sostegno finanziario subordinato;
d) finanziamenti, sotto forma di strumenti multipli legati contrattualmente, a quegli investitori che creano concentrazioni di rischio di credito o di altri rischi (tranche).

B23 A titolo esemplificativo, di riportano alcuni casi di entità considerate entità strutturate:

a) società veicolo per le cartolarizzazioni;
b) finanziamenti garantiti da attività;
c) alcune tipologie di fondi comuni di investimento.

B24 Un'entità controllata attraverso diritti di voto non è un'entità strutturata semplicemente perché, per esempio, riceve finanziamenti da terzi a seguito di una ristrutturazione.

 

Natura dei rischi derivanti da partecipazioni in entità strutturate non consolidate (paragrafi 29–31)

B25 Oltre alle informazioni richieste dai paragrafi 29–31, un'entità deve fornire ulteriori informazioni necessarie per soddisfare il requisito informativo di cui al paragrafo 24(b).

B26 Esempi di informazioni aggiuntive che, a seconda delle circostanze, potrebbero essere rilevanti per una valutazione dei rischi a cui l'entità è esposta quando detiene una partecipazione in un'entità strutturata non consolidata sono:

a) i termini di un accordo che potrebbe richiedere all'entità di fornire sostegno finanziario a un'entità strutturata non consolidata (per esempio, accordi per la fornitura di liquidità o eventi creditizi che determinato il rating associati a obbligazioni per l'acquisto di attività dell'entità strutturata o per la fornitura di sostegno finanziario), tra cui:

i) una descrizione degli eventi o circostanze che potrebbero esporre a una perdita l'entità che redige il bilancio;
ii) se sussistono clausole che limiterebbero l'obbligazione;
iii) se vi sono altre parti che forniscono un supporto finanziario e, in tal caso, qual è il grado di subordinazione dell'obbligazione dell'entità che redige il bilancio rispetto a quello delle altre parti;

b) perdite subite dall'entità durante l'esercizio di riferimento, relativamente alle proprie partecipazioni in entità strutturate non consolidate;
c) i tipi di ricavi percepiti dall'entità, nel corso dell'esercizio di riferimento, dalle proprie partecipazioni in entità strutturate non consolidate;
d) se l'entità deve assorbire le perdite di un'entità strutturata non consolidata prima di altre parti, il limite massimo di tali perdite per l'entità, e (se rilevante) la classificazione e la misura delle perdite potenziali sostenute da parti le cui partecipazioni siano di rango inferiore rispetto alle partecipazioni che l'entità detiene nell'entità strutturata non consolidata;
e) informazioni in merito a linee di liquidità, garanzie o altri impegni con terzi che possono incidere sul fair value (valore equo) o sul rischio delle partecipazioni dell'entità in entità strutturate non consolidate;
f) le difficoltà che un'entità strutturata non consolidata ha incontrato nel finanziare le proprie attività nel corso dell'esercizio di riferimento;
g) in relazione al finanziamento di un'entità strutturata non consolidata, le forme di finanziamento (per esempio, carta commerciale o titoli a medio termine) e la loro vita media ponderata. Tali informazioni potrebbero comprendere analisi delle scadenze delle attività e delle passività di un'entità strutturata non consolidata, se l'entità strutturata detiene attività a lungo termine finanziate con passività a breve termine.

nell'Appendice C è aggiunto il paragrafo C1C.

APPENDICE C - DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In vigore dal 1 gennaio 2013


La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS e ha la stessa autorità delle altre parti dell'IFRS.


DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

C1 L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

C1A Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha aggiunto i paragrafi C2A-C2B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. Qualora un'entità applichi l'IFRS 12 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.

C1B Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 2 e l'Appendice A, e ha aggiunto i paragrafi 9A–9B, 19A–19G, 21A e 25A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

C1C Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

C1D Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha aggiunto il paragrafo 5 A e ha modificato il paragrafo B17. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2017 o in data successiva.

C2 Un'entità è incoraggiata a fornire le informazioni richieste dal presente IFRS in anticipo sugli esercizi con inizio dal primo gennaio 2013. L'indicazione di alcune delle informative richieste dal presente IFRS non costringe l'entità a ottemperare a tutte le disposizioni del presente IFRS né ad applicare l'IFRS 10, l'IFRS 11, lo IAS 27 (modificato nel 2011) e lo IAS 28 (modificato nel 2011).

C2A Non è necessario applicare le disposizioni sull'informativa del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore all'esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l'IFRS 12.

C2B Non è necessario applicare le disposizioni sull'informativa di cui ai paragrafi 24-31 e la relativa guida di cui ai paragrafi B21-B26 del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale è applicato l'IFRS 12.

 

RIFERIMENTI ALL'IFRS 9

C3 Qualora un'entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.