PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO |
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IFRS n.1 - IASB - Principio contabile internazionale 3 novembre 2008 (*) (**) (***) (****) (*****) (******) |
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Prima adozione degli International Financial Reporting Standards. |
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(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320. NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze. |
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REGOLAMENTI AGGIORNATI |
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI - |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021 |
È aggiunto il paragrafo 39AH. Nell’Appendice B è modificato il paragrafo B1 e sono aggiunti il paragrafo B14 e il relativo titolo.
1 Il presente IFRS ha lo scopo di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS e i bilanci intermedi relativi all'esercizio di riferimento di tale primo bilancio contengano informazioni di alta qualità che:
(a) siano trasparenti per gli utilizzatori e comparabili per tutti i periodi presentati;
(b) costituiscano un punto di partenza adeguato per una contabilizzazione in conformità agli International Financial Reporting Standard (IFRS); e
(c) possano essere prodotte ad un costo non superiore ai benefici.
2 L'entità deve applicare il presente IFRS:
(a) nella redazione del suo primo bilancio in conformità agli IFRS; e
(b) nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi, che essa presenta conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi e relativi all'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
3 Il primo bilancio di un'entità redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio annuale in cui l'entità adotta gli IFRS con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve posta all'interno di tale bilancio. Un bilancio redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS se, per esempio, tale entità:
(a) ha presentato il bilancio precedente:
(i) secondo la disciplina nazionale che non è conforme agli IFRS per tutti gli aspetti;
(ii) in conformità agli IFRS per tutti gli aspetti, salvo che il bilancio non conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;
(iii) con una dichiarazione esplicita di conformità ad alcuni IFRS ma non a tutti;
(iv) secondo la disciplina nazionale non conforme agli IFRS, utilizzando alcuni IFRS per contabilizzare elementi non considerati dalla disciplina nazionale; o
(v) in conformità alla disciplina nazionale, con una riconciliazione tra alcuni valori e i valori determinati in conformità agli IFRS;
(b) ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della proprietà o di utilizzatori esterni;
(c) ha preparato una rendicontazione contabile conforme agli IFRS ai soli fini del consolidamento, senza redigere un bilancio completo secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007); o
(d) non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti.
4 Il presente IFRS si applica quando l'entità adotta gli IFRS per la prima volta. Non si applica quando, per esempio, l'entità:
(a) sospende la presentazione del bilancio redatto secondo la disciplina nazionale, avendolo presentato in precedenza unitamente a un altro bilancio che conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;
(b) ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio in conformità alla disciplina nazionale e tale bilancio conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve; o
(c) ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, anche se i revisori contabili hanno espresso rilievi nella loro relazione (di revisione) su tale bilancio.
4A Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, un'entità che abbia applicato gli IFRS per un esercizio precedente, ma il cui bilancio annuale più recente non contenga una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, deve applicare il presente IFRS o deve applicare gli IFRS retroattivamente in base alle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori come se l'entità non avesse mai smesso di applicare gli IFRS.
4B Se un'entità decide di non applicare il presente IFRS in conformità al paragrafo 4A, l'entità deve comunque applicare le disposizioni informative di cui ai paragrafi 23A-23B dell'IFRS 1 in aggiunta alle disposizioni informative di cui allo IAS 8.
5 Il presente IFRS non si applica ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un'entità che già applica gli IFRS. Tali cambiamenti sono soggetti:
(a) alle disposizioni sui cambiamenti dei principi contabili previsti dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori; e
(b) alle specifiche disposizioni transitorie previste dagli altri IFRS.
6 L'entità deve predisporre e presentare un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in conformità agli IFRS.
Principi contabili
7 L'entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del primo esercizio di cui si redige il bilancio in conformità agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi 13-19 e nelle Appendici B-E.
8 L'entità non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti. L'entità può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio, se esso permette una applicazione anticipata.
Esempio: Applicazione uniforme all'ultima versione degli IFRS
Premessa
La data di chiusura del primo esercizio in conformità agli IFRS dell'entità A è il 31 dicembre 20X5. L'entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 21). Pertanto il passaggio agli IFRS avviene all'apertura dell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio 20X4 (o, il che è lo stesso, alla chiusura dell'esercizio che ha termine il 31 dicembre 20X3). L'entità A ha presentato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità ai precedenti Principi contabili, incluso il 31 dicembre 20X4.
Applicazione delle disposizioni
L'entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 20X5 per:
(a) la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura in conformità agli IFRS al 1° gennaio 20X4; e
(b) la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4), del prospetto di conto economico complessivo, del prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e del rendiconto finanziario per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X5 (compresi gli importi comparativi per il 20X4) nonché delle note illustrative (comprese le informazioni comparative per il 20X4).
L'entità A può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio ma di cui è consentita l'applicazione anticipata per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
9 Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un'entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neo-utilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nelle Appendici B-E.
10 Salvo quanto illustrato nei paragrafi 13-19 e nelle Appendici B-E, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS, l'entità deve:
(a) rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;
(b) non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;
(c) riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio
netto in conformità ai precedenti Principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformità agli IFRS; e
(d) applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.
11 I principi contabili che l'entità utilizza nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Le rettifiche che ne conseguono derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a quella di transizione agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve imputare tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto).
12 Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria d'apertura dell'entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:
(a) l'Appendice B proibisce l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS;
(b) le Appendici C-E prevedono delle esenzioni dall'applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.
Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS
13 Il presente IFRS proibisce l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS. Tali eccezioni sono illustrate nei paragrafi 14-17 e nell'Appendice B.
Stime
14 Le stime effettuate dall'entità in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate.
15 L'entità può ricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili. In conformità al paragrafo 14, l'entità deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica, conformemente allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Per esempio, si ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS di un'entità sia il 1° gennaio 20X4 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 20X4 richiedano la revisione di una stima effettuata in conformità ai precedenti Principi contabili al 31 dicembre 20X3. L'entità non deve modificare le stime nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura conforme agli IFRS in base alle nuove informazioni (a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano prove oggettive che tali stime erano errate). Invece, l'entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (o, se opportuno, nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo) dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X4.
16 In conformità agli IFRS, l'entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.
17 I paragrafi 14-16 si applicano al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.
Esenzioni dall'applicazione di alcuni IFRS
18 Un'entità può scegliere di utilizzare una o più delle esenzioni contenute nelle Appendici C-E. L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
19 Alcune esenzioni esposte nelle Appendici C-E fanno riferimento al fair value (valore equo). Ai fini della determinazione dei fair value (valori equi) conformemente al presente IFRS, un'entità deve applicare la definizione di fair value (valore equo) riportata nell'Appendice A e qualsiasi indicazione più specifica fornita in altri IFRS relativamente alla determinazione dei fair value (valori equi) dell'attività o della passività in questione. Tali fair value (valore equo) devono riflettere le condizioni esistenti alla data in base alle quali sono stati determinati.
20 Il presente IFRS non prevede alcuna esenzione dalle disposizioni in merito all'esposizione nel bilancio e alle informazioni integrative incluse in altri IFRS.
21Il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative per tutti i prospetti presentati.
Informazioni comparative e riepiloghi storici non secondo gli IFRS
22 Alcune entità presentano un riepilogo storico di dati salienti per periodi antecedenti il primo esercizio per il quale tali entità presentano informazioni comparative complete in conformità agli IFRS. Il presente IFRS non richiede che tali riepiloghi siano conformi alle disposizioni contenute negli IFRS in materia di rilevazione e valutazione. Inoltre, alcune entità presentano sia le informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, sia le informazioni comparative previste dallo IAS 1. In ciascun bilancio che contenga un riepilogo di dati storici o informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, l'entità deve:
(a) indicare chiaramente già nell'intestazione che le informazioni redatte in base ai precedenti Principi contabili non sono state elaborate in conformità agli IFRS; e
(b) illustrare la natura delle principali rettifiche che renderebbero tali informazioni conformi agli IFRS. L'entità non è tenuta a quantificare tali rettifiche.
Spiegazione del passaggio agli IFRS
23A Un'entità che abbia applicato gli IFRS a un esercizio precedente, come descritto nel paragrafo 4A, deve indicare:
(a) le motivazioni per cui ha smesso di applicare gli IFRS; e
(b) le motivazioni per cui ha ripreso ad applicare gli IFRS.
23B Se un'entità, in conformità al paragrafo 4A, decide di non applicare l'IFRS 1, deve illustrare le ragioni per cui ha scelto di applicare gli IFRS come se non avesse mai smesso di applicarli.
23 L'entità deve illustrare come il passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari presentati.
Riconciliazioni
24 Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 23, il primo bilancio dell'entità redatto in
conformità agli IFRS deve contenere:
(a) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio
netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:
(i) la data di passaggio agli IFRS; e
(ii) la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili.
(b) una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per l'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità. Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o, se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.
(c) nel caso in cui l'entità ha rilevato eventuali perdite per riduzione di valore di un'attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura in conformità agli IFRS, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività se l'entità avesse rilevato tali perdite per riduzione di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.
25 Le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b) devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al prospetto di conto economico complessivo. Se l'entità ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti Principi contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario.
26 Se l'entità rileva di aver commesso errori in base ai precedenti Principi contabili, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.
27 Lo IAS 8 non si applica ai cambiamenti di principi contabili apportati da un'entità quando adotta gli IFRS, né ai cambiamenti di tali principi finché essa non avrà presentato il primo bilancio redatto in base agli IFRS. Pertanto, le disposizioni di cui allo IAS 8 relative ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS.
27A Se, nel corso dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, un'entità cambia i propri principi contabili o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, essa deve spiegare i cambiamenti intercorsi tra il primo bilancio intermedio redatto in conformità agli IFRS e il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, secondo quanto disposto dal paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b).
28 Se l'entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
Designazione di attività o passività finanziarie
29 L'entità può designare l'attività finanziaria precedentemente rilevata come attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19 A. L'entità deve indicare il fair value (valore equo) delle attività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.
29A L'entità può designare la passività finanziaria precedentemente rilevata come passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19. L'entità deve indicare il fair value (valore equo) delle passività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.
Utilizzo del fair value (valore equo) come sostituto del costo
30 Se l'entità, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il fair value (valore equo) come sostituto del costo di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, degli investimenti immobiliari, delle attività immateriali o delle attività consistenti nel diritto di utilizzo (si vedano i paragrafi D5 e D7), la stessa deve indicare, nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, per ogni voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS::
(a) l'importo complessivo di tali fair value (valori equi); e
(b) l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per le partecipazioni in controllate, joint venture e società collegate
31 Analogamente, se una entità utilizza il sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS relativamente a una partecipazione in una controllata, in una joint venture o in una società collegata nel proprio bilancio separato (vedere paragrafo D15), il primo bilancio separato dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve indicare:
(a) il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal valore contabile secondo i precedenti Principi contabili;
(b) il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal fair value (valore equo); e
(c) l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per le attività relative a petrolio e gas
31A Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) per le attività relative a petrolio e gas, essa deve indicare tale fatto e il criterio di allocazione dei valori contabili determinati in base ai precedenti Principi Contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per attività soggette a regolamentazione delle tariffe
31B Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8B per attività soggette a regolamentazione delle tariffe, tale fatto e il criterio di determinazione dei valori contabili adottato in base ai precedenti Principi Contabili devono essere indicati.
Utilizzo del sostituto del costo dopo una grave iperinflazione
31C Se un'entità decide di valutare attività e passività al fair value (valore equo) e, a causa di una grave iperinflazione, di utilizzare tale fair value (valore equo) come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS (vedere paragrafi D26–D30), il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale che presentava entrambe le seguenti caratteristiche, e perché poi ha cessato di averla:
(a) per tutte le entità con operazioni e saldi in quella valuta non è disponibile un indice generale dei prezzi attendibile;
(b) non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.
Bilanci intermedi
32 Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 23, se l'entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 per la parte dell'esercizio in cui redige il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare le seguenti disposizioni, oltre a quelle previste dallo IAS 34:
(a) Se l'entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere:
(i) una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e
(ii) una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per tale analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall'inizio dell'esercizio). Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo periodo o, se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.
(b) Oltre alle riconciliazioni richieste dal punto (a), il primo bilancio intermedio redatto dall'entità in conformità allo IAS 34 deve comprendere, per la parte dell'esercizio in cui si redige il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi 25 e 26), o un rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.
(c) Se una entità cambia i principi contabili adottati o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, deve spiegare tali cambiamenti in ciascuno dei bilanci intermedi, conformemente al paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste ai punti (a) e (b).
33 Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all'assunto che gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso anche all'ultimo bilancio d'esercizio. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l'entità debba rendere noto «ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento». Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni di significativa importanza per la comprensione del corrente periodo intermedio nel più recente bilancio redatto in conformità ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve, nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni.
34 L'entità deve applicare il presente IFRS se il suo primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS si riferisce a un esercizio che inizia dal 1° luglio 2009 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.
35 L'entità deve applicare le modifiche di cui ai paragrafi D1(n) e D23 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 23 Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
36 L'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 19, C1 e C4(f) e (g). Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le presenti modifiche devono essere applicate a partire da tale esercizio precedente.
37 Lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 13 e B7. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
38 Il Costo di una partecipazione in una controllata, entità a controllo congiunto o società collegata (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 31, D1(g), D14 e D15. L'entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39 Il paragrafo B7 è stato modificato dal Miglioramenti apportati agli IFRS pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
39A Esenzioni aggiuntive per le entità che adottano per la prima volta gli IFRS (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato nel luglio 2009, ha aggiunto i paragrafi 31A, D8A, D9A e D21A e ha modificato il paragrafo D1(c), (d) e (l). L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39AA [Eliminato]
39AB L'IFRS 16 Leasing, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 30, C4, D1, D7, D8B e D9, ha eliminato il paragrafo D9 A e ha aggiunto i paragrafi D9B-D9E. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
39AC L'IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi ha aggiunto il paragrafo D36 e ha modificato il paragrafo D1. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 22.
39AD Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e 39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
39AE L’IFRS 17 Contratti assicurativi, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi B1 e D1, ha eliminato il titolo prima del paragrafo D4 e il paragrafo D4, e dopo il paragrafo B12 ha aggiunto un titolo e il paragrafo B13. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
39AF L'IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito ha aggiunto il paragrafo E8. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 23.
39AH Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato il paragrafo B1 e aggiunto il paragrafo B14. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
39B [Eliminato]
39C Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all'IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010, ha aggiunto il paragrafo E3. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39D [Eliminato]39E I Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2010 hanno aggiunto i paragrafi 27A, 31B e D8B e modificato i paragrafi 27, 32, D1(c) e D8. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Le entità che hanno adottato gli IFRS in esercizi precedenti alla data di entrata in vigore dell'IFRS 1 o hanno applicato l'IFRS 1 in un esercizio precedente, possono applicare la modifica al paragrafo D8 retroattivamente nel primo esercizio dopo l'entrata in vigore di detta modifica. Una entità che applica il paragrafo D8 retroattivamente deve indicare tale fatto.
39F [Eliminato]
39G [Eliminato]
39H Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato a dicembre 2010, ha modificato i paragrafi B2, D1 e D20 e ha aggiunto i paragrafi 31C e D26–D30. Un'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° luglio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.
39I l’IFRS 10 Bilancio consolidato e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicati nel maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 31, B7, C1, D1, D14 e D15 e aggiunto il paragrafo D31. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS 11.
39J L'IFRS 13 Valutazione del fair value, pubblicato nel maggio 2011, ha eliminato il paragrafo 19, ha modificato la definizione di fair value dell'Appendice A e ha modificato i paragrafi D15 e D20. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
39K Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 21. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
39L Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel giugno 2011) ha modificato il paragrafo D1 e ha eliminato i paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel giugno 2011).
39M L'Interpretazione IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto ha aggiunto il paragrafo D32 e ha modificato il paragrafo D1. Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC n. 20.
39N Finanziamenti pubblici (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato a Marzo 2012, ha aggiunto i paragrafi B1(f) e B10–B12. L'entità deve applicare tali paragrafi a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.
39O I paragrafi B10 e B11 fanno riferimento all'IFRS 9. Qualora un'entità applichi il presente IFRS ma non applichi ancora l'IFRS 9, i riferimenti dei paragrafi B10 e B11 all'IFRS 9 dovranno essere interpretati come riferiti allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
39P Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha aggiunto i paragrafi 4A-4B e 23A-23B. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità
allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli
esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione
anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
39Q Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo D23. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
39R Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 21. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
39S Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni transitorie (modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato il paragrafo D31. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 11 (come modificato nel giugno 2012).
39T Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se l'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
39U [Eliminato]
39W Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo C5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. Se l'entità applica le modifiche all'IFRS 11 introdotte dalla Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto (Modifiche all'IFRS 11) a partire da un esercizio precedente, la modifica al paragrafo C5 deve essere applicata a partire dallo stesso esercizio precedente.
39X L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha eliminato il paragrafo D24 e il relativo titolo e ha aggiunto i paragrafi D34 e D35 e il relativo titolo. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
39Y L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 29, B1-B6, D1, D14, D15, D19 e D20, ha eliminato i paragrafi 39B, 39G e 39U e ha aggiunto i paragrafi 29 A, B8-B8G, B9, D19 A-D19C, D33, E1 ed E2. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.
39Z Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato il paragrafo D14 e aggiunto il paragrafo D15 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
40 Il presente IFRS sostituisce l'IFRS 1 (pubblicato nel 2003 e modificato nel maggio 2008).
APPENDICE A
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
data di passaggio agli IFRS | La data di apertura del primo esercizio nel quale l'entità presenta una completa informativa comparativa in base a quanto previsto dagli IFRS nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS . |
sostituto del costo | L'importo utilizzato come sostituto del costo o del costo ammortizzato ad una data predeterminata. I successivi ammortamenti devono essere calcolati in base alla presunzione che l'entità aveva inizialmente rilevato l'attività o la passività a tale data predeterminata e che il costo coincideva, sempre in tale data, con il sostituto del costo. |
fair value (valore equo) | Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13.) |
primo bilancio redatto in conformità agli IFRS | Il primo bilancio annuale in cui un'entità adotta gli International Financial Reporting Standard (IFRS) con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve. |
primo esercizio redatto in base agli IFRS | L'esercizio in cui l'entità presenta per la prima volta il bilancio redatto in conformità agli IFRS . |
neo-utilizzatore | L'entità che presenta il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS . |
International Financial Reporting Standard (IFRS) |
I Principi e le Interpretazioni adottati dall'International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono: a) gli International Financial Reporting Standard; b) gli International Accounting Standard; e c) le Interpretazioni emanate dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC). |
prospetto della situazione patrimonialefinanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS |
Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità alla data di passaggio agli IFRS . |
precedenti Principi contabili | L'insieme dei principi contabili che il neo-utilizzatore usava immediatamente prima del passaggio agli IFRS. |
RITIRO DELL'IFRS 1 - APPENDICE B
Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
B1 L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:
a) eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);
b) contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi B4–B6);
c) partecipazioni di minoranza (paragrafo B7);
d) classificazione e valutazione delle attività finanziarie (paragrafi B8-B8C);
e) riduzione di valore delle attività finanziarie (paragrafi B8D-B8G);
f) derivati incorporati (paragrafo B9) e
g) finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12);
h) contratti assicurativi (paragrafo B13); e
i) imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari (paragrafo B14).
Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie
B2 eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, il neo-utilizzatore deve applicare prospetticamente le disposizioni sull'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 per le operazioni verificatesi a partire dalla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, se il neo-utilizzatore ha eliminato contabilmente attività o passività finanziarie non derivate in conformità ai Principi contabili precedenti come risultato di un'operazione avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS, questi non deve rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse soddisfino i requisiti per essere rilevate a seguito di un'operazione o di un evento successivo).
B3 Nonostante quanto disposto al paragrafo B2, l'entità può applicare retroattivamente le disposizioni relative all'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 a partire da una data a scelta dell'entità, a condizione che le informazioni necessarie per applicare l'IFRS 9 alle attività e passività finanziarie eliminate contabilmente come risultato di operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale delle operazioni.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
B4 Secondo quanto richiesto dall'IFRS 9, alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve:
(a) valutare tutti i derivati al fair value (valore equo) e
(b) eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.
B5 L'entità non deve esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo l'IFRS 9 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è un'opzione venduta a se stante o un'opzione venduta netta, o quando l'elemento coperto è una posizione netta in una copertura dei flussi finanziari per un rischio diverso dal rischio di cambio). Tuttavia, se l'entità ha designato la posizione netta come elemento di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare come elemento di copertura conformemente agli IFRS un singolo elemento all'interno della posizione netta o la posizione netta stessa se soddisfa le disposizioni di cui al paragrafo 6.6.1 dell'IFRS 9, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.
B6 Se prima della data di passaggio agli IFRS l'entità ha classificato come operazione di copertura un'operazione che non soddisfa i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dell'IFRS 9, l'entità deve applicare i paragrafi 6.5.6 e 6.5.7 dell'IFRS 9 per sospendere la contabilizzazione delle operazioni di copertura. Le operazioni svolte prima della data del passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come di copertura.
Partecipazioni di minoranza
B7 Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dell'IFRS 10 prospetticamente, a
partire dalla data di passaggio agli IFRS:
(a) la disposizione di cui al paragrafo B94, secondo cui il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.
(b) le disposizioni di cui ai paragrafi 23 e B93 per la contabilizzazione delle variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo; e
(c) le disposizioni dei paragrafi B97-B99 in merito alla contabilizzazione della perdita del controllo di una controllata, e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l'IFRS 3 retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali, deve anche applicare l'IFRS 10 secondo quanto previsto dal paragrafo C1 del presente IFRS.
Classificazione e valutazione degli strumenti finanziari
B8 L'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, se l'attività finanziaria soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4.1.2 o 4.1.2 A dell'IFRS 9.
B8A Se non è fattibile valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42R dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).
B8B Se non è fattibile valutare se il fair value (valore equo) dell'elemento di pagamento anticipato è insignificante conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, senza tener conto dell'eccezione per gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 (in tal caso, l'entità deve anche applicare il paragrafo 42S dell'IFRS 7, ma il riferimento al «paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9» deve essere inteso come riferito al presente paragrafo e il riferimento alla «rilevazione iniziale dell'attività finanziaria» deve essere inteso come riferito «alla data di passaggio agli IFRS»).
B8C Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse effettivo di cui all'IFRS 9, il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS deve essere il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il nuovo costo ammortizzato della passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS.
Riduzione di valore delle attività finanziarie
B8D L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9, fatti salvi i paragrafi 7.2.15 e 7.2.18-7.2.20 dello stesso IFRS.
B8E Alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza eccessivi costi o sforzi per determinare il rischio di credito alla data in cui gli strumenti finanziari sono stati inizialmente rilevati (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia finanziaria, alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6 dell'IFRS 9) e per compararlo al rischio di credito alla data del passaggio agli IFRS (cfr. anche paragrafi B7.2.2-B7.2.3 dell'IFRS 9).
B8F Per determinare se vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, l'entità può applicare:
a) le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.27-B5.5.29 dell'IFRS 9 e
b) la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9 per i pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul livello dello scaduto.
B8G Se alla data di passaggio agli IFRS determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dello strumento finanziario richiedesse un costo o uno sforzo eccessivi, l'entità deve rilevare il fondo a copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento del bilancio finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo B8E, lettera a)].
Derivati incorporati
B9 Il neo-utilizzatore degli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più recente tra le due seguenti: la data in cui è diventato parte del contratto o la data per la quale è richiesta la rideterminazione del valore conformemente al paragrafo B4.3.11 dell'IFRS 9.
Finanziamenti pubblici
B10 Un neo-utilizzatore deve classificare tutti i finanziamenti pubblici ricevuti come passività finanziarie o come strumenti rappresentativi di capitale in conformità allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. Ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo B11, un neoutilizzatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dello IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica prospetticamente ai finanziamenti pubblici in essere alla data di passaggio agli IFRS, e non deve rilevare come un contributo pubblico il beneficio relativo al minor tasso d'interesse del finanziamento pubblico rispetto ai tassi di mercato. Di conseguenza se un neo-utilizzatore, in base ai propri Principi contabili precedenti, non rilevava e non valutava un finanziamento pubblico a un tasso d'interesse inferiore a quelli di mercato in conformità alle disposizioni degli IFRS, allora dovrà utilizzare il valore contabile del finanziamento alla data di passaggio agli IFRS, rilevato in base ai Principi contabili precedenti, come il valore contabile del finanziamento da indicare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Un'entità deve applicare l'IFRS 9 nella valutazione di tali finanziamenti successivamente alla data del passaggio agli IFRS.
B11 Nonostante le disposizioni del paragrafo B10, un'entità può applicare i requisiti dell'IFRS 9 e dello IAS 20 retroattivamente a qualsiasi finanziamento pubblico originato prima della data del passaggio agli IFRS, a condizione che le informazioni necessarie siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale del finanziamento.
B12 I requisiti e la guida operativa di cui ai paragrafi B10 e B11 non precludono a una entità di adottare le esenzioni descritte nei paragrafi D19–D19D relative alla designazione al fair value rilevato a conto economico degli strumenti finanziari rilevati in precedenza.
Contratti assicurativi
B13 L’entità deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C1–C24 e C28 dell’Appendice C dell’IFRS 17 ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. I riferimenti in tali paragrafi dell’IFRS 17 alla data di transizione devono essere intesi come la data di passaggio agli IFRS.
Imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari
B14 I paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 Imposte sul reddito esentano l’entità dalla rilevazione di un’attività o una passività fiscale differita in circostanze particolari. Nonostante tale esenzione, alla data di passaggio agli IFRS il neo- utilizzatore deve rilevare l’attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a: a) attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e b) smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività.
RITIRO DELL'IFRS 1 - APPENDICE C
Esenzioni per le aggregazioni aziendali
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. L'entità deve applicare le disposizioni seguenti alle aggregazioni aziendali che ha rilevato prima della data di passaggio agli IFRS. La presente Appendice dovrebbe essere applicata soltanto alle aggregazioni aziendali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali.
C1 Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l'IFRS 3 alle pregresse aggregazioni aziendali (aggregazioni aziendali avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo- utilizzatore ridetermina una qualsiasi aggregazione aziendale per uniformarsi all'IFRS 3, esso deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali successive e deve anche applicare l'IFRS 10 a partire dalla stessa data. Per esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare un'aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno 20X6, deve rideterminare tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 20X6 e la data di passaggio agli IFRS, e deve inoltre applicare l'IFRS 10 a partire dal 30 giugno 20X6.
C2 Un'entità non deve applicare lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell'avviamento derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data del passaggio agli IFRS. Se l'entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair value (valore equo) e dell'avviamento, deve trattarli come attività e passività dell'entità piuttosto che come attività e passività della società acquisita. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) sono già espresse nelle valute funzionali dell'entità o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti utilizzando il tasso di cambio applicato in conformità ai precedenti Principi contabili.
C3 Un'entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell'avviamento derivanti da:
(a) tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data di passaggio agli IFRS; o
(b) tutte le aggregazioni aziendali che l'entità sceglie di rideterminare per essere conforme all'IFRS 3, come consentito dal paragrafo C1 sopra.
C4 La mancata applicazione retroattiva dell'IFRS 3 a una pregressa aggregazione aziendale comporta che il neo- utilizzatore debba con riferimento a tale aggregazione aziendale:
(a) mantenere la stessa classificazione (come un'acquisizione da parte della legittima società acquirente, un'acquisizione inversa da parte della legittima società acquisita, o di un'unione di imprese) utilizzata nei bilanci redatti in conformità ai precedenti Principi contabili.
(b) rilevare, alla data di passaggio agli IFRS, tutte le attività e le passività acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale salvo:
(i) alcune attività e passività finanziarie eliminate in conformità ai precedenti Principi contabili (si veda il paragrafo B2); e
(ii) le attività, compreso l'avviamento, e le passività che non erano iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato della società acquirente redatto in conformità ai precedenti Principi contabili e che non soddisferebbero le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria individuale della società acquisita (si vedano i punti (f) - (i) seguenti).
Il neo-utilizzatore deve rilevare qualsiasi conseguente cambiamento rettificando gli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, un'altra voce del patrimonio netto), a meno che il cambiamento non derivi dall'iscrizione di un'attività immateriale precedentemente inclusa nell'avviamento (si vedano i punti (g)(i) seguenti).
(c) Il neo-utilizzatore deve escludere dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS qualsiasi voce rilevata in base ai precedenti Principi contabili che non soddisfi le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritta come attività o passività in conformità agli IFRS. Il neo-utilizzatore deve contabilizzare le conseguenti variazioni come segue:
(i) il neo-utilizzatore può aver classificato una pregressa aggregazione aziendale come un'acquisizione e può aver rilevato come un'attività immateriale un elemento che non soddisfa le condizioni previste dallo IAS 38 Attività immateriali per essere rilevato come un'attività. Il neo utilizzatore deve riclassificare tale elemento (e, se del caso, le relative imposte differite e le partecipazioni di minoranza) come parte dell'avviamento (a meno che lo stesso non abbia portato l'avviamento direttamente in detrazione al patrimonio netto in conformità ai precedenti Principi contabili, si vedano di seguito i punti (g)(i) ed (i) seguenti);
(ii) il neo-utilizzatore deve imputare tutte le conseguenti variazioni agli utili portati a nuovo.
(d) Gli IFRS prevedono che la successiva valutazione di alcune attività e passività sia effettuata seguendo criteri valutativi diversi dal costo storico, quali il fair value (valore equo). Il neoutilizzatore deve valutare tali attività e passività adottando tale criterio nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS, anche nel caso in cui queste ultime fossero state acquisite o assunte in una pregressa aggregazione aziendale. L'entità deve rilevare qualsiasi conseguente variazione apportata al valore contabile imputandola agli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, a un'altra voce del patrimonio netto) invece che all'avviamento.
(e) Immediatamente dopo l'aggregazione aziendale, il valore contabile determinato in conformità ai precedenti Principi contabili delle attività acquisite e delle passività assunte in tale aggregazione aziendale costituirà il sostituto del costo in conformità agli IFRS a tale data. Se gli IFRS prevedono una valutazione di tali attività e passività in base al costo a una data successiva, il valore che rappresenta il sostituto del costo di cui in precedenza rappresenta la base per l'ammortamento in base al costo a partire dalla data dell'aggregazione aziendale.
(f) Se, in conformità ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un'attività acquisita o una passività assunta in una pregressa aggregazione aziendale, tali elementi non possono avere un sostituto del costo pari a zero nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Per contro, l'acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato al valore che sarebbe emerso dall'applicazione degli IFRS nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'acquisita. Per esempio: se l'acquirente non aveva capitalizzato, in conformità ai precedenti Principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing acquisite per mezzo di una pregressa aggregazione aziendale in cui l'acquirente era il locatario, lo stesso deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato, considerato che l'IFRS 16 Leasing prevede che l'acquisita debba effettuare tale capitalizzazione nel proprio prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria redatto in conformità agli IFRS. Analogamente, se l'acquirente non aveva rilevato, in conformità ai precedenti Principi contabili, una passività potenziale ancora esistente alla data di passaggio agli IFRS, lo stesso deve rilevare tale passività potenziale a tale data, a meno che lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali non ne vieti la rilevazione nel bilancio dell'acquisita. Per contro, se un'attività o una passività è stata inclusa nell'avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili, pur potendo essere rilevata separatamente in base all'IFRS 3, tale attività o passività continua a far parte dell'avviamento, a meno che gli IFRS non ne richiedano l'iscrizione nel bilancio della società acquisita.
(g) Il valore contabile dell'avviamento nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS deve essere il valore contabile dell'avviamento stesso determinato in base ai precedenti Principi contabili alla data di passaggio agli IFRS, una volta effettuate le seguenti due rettifiche:
(i) se richiesto dai punti (c)(i) di cui sopra, il neo-utilizzatore deve aumentare l'importo dell'avviamento quando riclassifica una voce che aveva rilevato come un'attività immateriale in conformità ai precedenti Principi contabili. Analogamente, se il precedente punto (f) prevede che il neo-utilizzatore rilevi un'attività immateriale che, in conformità ai precedenti Principi contabili, era stata inclusa nell'avviamento, lo stesso deve diminuire conseguentemente il valore dell'avviamento nella dovuta misura (e, se opportuno, rettificare le imposte differite e le partecipazioni di minoranza);
(ii) Indipendentemente dalle eventuali indicazioni dell'esistenza di una perdita per riduzione di valore dell'avviamento, il neo-utilizzatore deve applicare lo IAS 36 nel verificare se l'avviamento ha subito una perdita per riduzione di valore alla data di passaggio agli IFRS e nell'imputare eventuali perdite per riduzione di valore agli utili portati a nuovo (o, se così previsto dallo IAS 36, alla riserva di rivalutazione). La verifica per riduzione di valore deve essere riferita alle condizioni esistenti alla data di passaggio agli IFRS.
(h) Non saranno effettuate altre rettifiche al valore contabile dell'avviamento alla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, il neo-utilizzatore non deve rideterminare il valore contabile dell'avviamento per:
(i) escludere attività di ricerca e sviluppo in corso acquisite nell'aggregazione aziendale (a meno che le relative attività immateriali non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 38 per la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della società acquisita);
(ii) rettificare il precedente ammortamento dell'avviamento;
(iii) annullare gli effetti delle rettifiche dell'avviamento non consentite dallo IFRS 3, ma effettuate in conformità ai precedenti Principi contabili come conseguenza delle rettifiche alle attività e alle passività apportate nel periodo che intercorre fra la data dell'aggregazione aziendale e la data di passaggio agli IFRS.
(i) Se il neo-utilizzatore aveva dedotto dal patrimonio netto l'avviamento in conformità ai precedenti Principi contabili:
(i) lo stesso non deve rilevare tale avviamento nel proprio prospetto della situazione patrimonialefinanziaria d'apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, la medesima entità non deve riclassificare tale avviamento nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, nel caso in cui ceda la controllata o nel caso in cui la partecipazione nella controllata subisca una perdita per riduzione di valore;
(ii) le rettifiche risultanti dalla risoluzione di una condizione di incertezza che influisce sul corrispettivo d'acquisto devono essere imputate agli utili portati a nuovo.
(j) In conformità ai precedenti Principi contabili, il neo-utilizzatore può non aver consolidato una società controllata acquisita in una pregressa aggregazione aziendale (per esempio, o perché la controllante non lo considerava una controllata in conformità ai precedenti Principi contabili o perché la controllante non redigeva il bilancio consolidato). Il neo-utilizzatore deve rettificare i valori contabili delle attività e delle passività della controllata per far coincidere questi ultimi con gli importi che risulterebbero nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria della controllata stessa redatto in conformità agli IFRS. Il sostituto del costo dell'avviamento alla data di passaggio agli IFRS è pari alla differenza fra:
(i) la quota della controllante di tali valori contabili rettificati; e
(ii) il costo della partecipazione nella controllata iscritto nel bilancio separato della controllante.
(k) La valutazione delle partecipazioni di minoranza e delle imposte differite è conseguente alla valutazione di altre attività e passività. Pertanto, le rettifiche di cui sopra alle attività e passività rilevate hanno un impatto sulle partecipazioni di minoranza e sulle imposte differite.
C5 L'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in collegate, di interessenze in joint venture e di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni.
RITIRO DELL'IFRS 1 - APPENDICE D
Esenzioni da altri IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
D1 L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
a) operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);
c) sostituto del costo (paragrafi D5–D8 B);
d) leasing (paragrafi D9 e D9B-D9E);
j) designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafi D19-D19C);
l) passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafi D21 e D21A);
m) attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo D22);
n) oneri finanziari (paragrafo D23).
o) trasferimenti di attività dai clienti (paragrafo D24);
p) estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafo D25);
q) grave iperinflazione (paragrafi D26–D30);
r) accordi a controllo congiunto (paragrafo D31);
s) costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (paragrafo D32); e
t) designazione dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafo D33).
u) ricavi (paragrafi D34 e D35); e
v) operazioni in valuta estera e anticipi (paragrafo D36).
L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
Operazioni con pagamento basato su azioni
D2 Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e maturati prima della data più recente tra (a) la data di transizione agli IFRS e (b) il 1° gennaio 2005. Tuttavia, se un neoutilizzatore opta per l'applicazione dell'IFRS 2 a tali strumenti rappresentativi di capitale, può farlo soltanto se l'entità ha provveduto a indicare pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione, secondo quanto definito nell'IFRS 2. Un neo- utilizzatore deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 dell'IFRS 2 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato l'IFRS 2 (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente). Se un neo-utilizzatore modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è stato applicato l'IFRS 2, l'entità non è obbligata ad applicare i paragrafi 26-29 dell'IFRS 2 se la modifica si è verificata prima della data di transizione agli IFRS.
D3 Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 alle passività originate da operazioni con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di transizione agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 alle passività estinte prima del 1° gennaio 2005. Nel caso di passività alle quali è applicato l'IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l'informativa comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data antecedente il 7 novembre 2002.
Contratti assicurativi
D4 [ELIMINATO]Fair value (valore equo) o rideterminazione del valore, come sostituto del costo
D5 L'entità può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.
D6 Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, alla data di passaggio agli IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:
(a) al fair value (valore equo); o
(b) al costo o al costo ammortizzato in conformità agli IFRS, rettificato per riflettere, per esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.Sostituto del costo
D7 Le opzioni nei paragrafi D5 e D6 sono applicabili anche a:
(a) gli investimenti immobiliari, se l'entità sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40 Investimenti immobiliari;
(aa) attività consistenti nel diritto di utilizzo (IFRS 16 Leasing); e
(b) le attività immateriali che soddisfano:
(i) le condizioni necessarie per rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile
del costo originario); e
(ii) le condizioni previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore (inclusa l'esistenza di un
mercato attivo).
L'entità non deve utilizzare tali opzioni per altre attività o passività.
D8 Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato.
(a) Se la data di misurazione coincide o è antecedente alla data di passaggio agli IFRS, l'entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione.
(b) Se la data di misurazione è successiva alla data di passaggio agli IFRS, ma rientra nell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto può essere utilizzato come sostituto del costo quando si verifica l'evento. Alla data di misurazione, l'entità deve rilevare le conseguenti rettifiche direttamente negli utili portati a nuovo (o, se del caso, in un'altra voce del patrimonio netto). Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve determinare il sostituto del costo applicando i criteri di cui ai paragrafi D5–D7 oppure deve valutare le attività e le passività secondo quanto previsto nel presente IFRS.
D8A Alcuni principi contabili nazionali stabiliscono che i costi di esplorazione e sviluppo di impianti petroliferi e del gas nelle fasi di sviluppo o di produzione devono essere contabilizzati in centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica. Una entità che adotta per la prima volta gli IFRS e che utilizza tale trattamento contabile in base ai precedenti Principi Contabili può scegliere di determinare il valore delle attività relative a petrolio e gas alla data di transizione agli IFRS in base ai criteri seguenti:
(a) le attività per l'esplorazione e la valutazione, in base all'ammontare determinato dall'entità secondo i precedenti Principi Contabili; e
(b) le attività relative alle fasi di sviluppo o produzione in base all'ammontare determinato per il centro di costo secondo i precedenti Principi Contabili dell'entità. L'entità deve allocare tale ammontare alle attività sottostanti al centro di costo in misura proporzionale, utilizzando i volumi o i valori delle riserve a tale data.
Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve effettuare le verifiche per riduzione di valore delle attività di esplorazione e valutazione e delle attività nelle fasi di sviluppo e produzione, in conformità all'IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie o allo IAS 36 rispettivamente e, se necessario, ridurre l'ammontare determinato in base ai punti (a) e (b) di cui sopra. Ai fini del presente paragrafo, le attività relative a petrolio e gas includono soltanto quelle attività utilizzate nella esplorazione, valutazione, sviluppo e produzione del petrolio e del gas.
D8B Alcune entità posseggono elementi di immobili, impianti e macchinari, attività consistenti nel diritto di utilizzo o attività immateriali che sono utilizzate, o sono state utilizzate in precedenza, in attività soggette a regolamentazione delle tariffe. Il valore contabile di tali elementi potrebbe comprendere importi determinati in base ai precedenti Principi Contabili ma che non giustificano una loro capitalizzazione in base agli IFRS. In tal caso, alla data di passaggio agli IFRS, un neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare come sostituto del costo il valore contabile di tale elemento determinato in base ai precedenti Principi Contabili. Se un'entità applica questa esenzione a un elemento, essa non deve necessariamente applicarla a tutti gli elementi. Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve verificare ai fini di un'eventuale riduzione di valore ciascun elemento per il quale è stata utilizzata l'esenzione, in conformità con le disposizioni dello IAS 36. Ai fini del presente paragrafo, le attività sono soggette a regolamentazione delle tariffe se sono disciplinate da un quadro per la fissazione dei prezzi che possono essere addebitati ai clienti per i beni o i servizi e il quadro è soggetto alla vigilanza e/o all'approvazione dell'autorità di regolamentazione delle tariffe (come definita nell'IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts).
Leasing
D9 Il neo-utilizzatore può valutare se un contratto in essere alla data di passaggio agli IFRS contiene un leasing applicando al contratto i paragrafi 9-11 dell'IFRS 16 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data.
D9A [ Eliminato ]
D9B Il neo-utilizzatore che è un locatario, quando rileva le passività del leasing e le attività consistenti nel diritto di utilizzo, può applicare il seguente approccio a tutti i suoi leasing (fatti salvi gli espedienti pratici di cui al paragrafo D9D):
a) valutare la passività del leasing alla data di passaggio agli IFRS. Seguendo questo approccio il locatario deve valutare la passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing (vedere paragrafo D9E), attualizzati utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario (vedere paragrafo D9E) alla data di passaggio agli IFRS;
b) valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS. Il locatario deve scegliere per ogni leasing di valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente:i) al valore contabile, come se l'IFRS 16 fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza del leasing (vedere paragrafo D9E), ma attualizzato utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario alla data del passaggio agli IFRS; o
ii) all'importo pari alla passività del leasing rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei attivi relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente prima della data del passaggio agli IFRS;c) applicare lo IAS 36 alle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS.
D9C Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo D9B, il neo-utilizzatore che è un locatario deve valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo al fair value (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS per i leasing che soddisfano la definizione di investimento immobiliare di cui allo IAS 40 e che sono valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40 a partire dalla data di passaggio agli IFRS.
D9D Alla data di passaggio agli IFRS il neo-utilizzatore che è un locatario può applicare uno o più dei seguenti metodi, decidendo leasing per leasing:
a) applicare un unico tasso di attualizzazione ad un portafoglio di leasing con caratteristiche ragionevolmente simili (per esempio, una durata residua simile per una classe di attività sottostante simile in un contesto economico simile);
b) scegliere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo D9B ai leasing la cui durata (vedere paragrafo D9E) termina entro 12 mesi dalla data di passaggio agli IFRS). Invece, l'entità deve contabilizzare (e pubblicare le relative informazioni) questi leasing come se fossero leasing a breve termine contabilizzati conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16;
c) scegliere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo D9B ai leasing nei quali l'attività sottostante è di modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-B8 dell'IFRS 16). Invece, l'entità deve contabilizzare (e pubblicare le relative informazioni) questi leasing conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16;
d) escludere i costi diretti iniziali (vedere paragrafo D9E) dalla valutazione dell'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data del passaggio agli IFRS;
e) basarsi sulle esperienze acquisite, per esempio nel determinare la durata del leasing se il contratto contiene un'opzione di proroga o di risoluzione del leasing.
D9E Pagamenti dovuti per il leasing, tasso di finanziamento marginale del locatario, data di decorrenza del leasing, costi diretti iniziali e durata del leasing sono termini definiti nell'IFRS 16 e sono utilizzati nel presente Principio con lo stesso significato.
[Benefici per i dipendenti]
D10 In conformità allo IAS 19 Benefici per i dipendenti l'entità può scegliere di utilizzare il metodo del «corridoio», che consente di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali. L'applicazione retroattiva di questo metodo impone all'entità di suddividere gli utili e le perdite attuariali cumulati dall'inizio del piano fino alla data di passaggio agli IFRS in una parte rilevata e in una non rilevata. Tuttavia, il neo-utilizzatore può scegliere di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali cumulativi alla data di passaggio agli IFRS, anche se esso usa il metodo del corridoio per gli utili e le perdite attuariali realizzati successivamente. Se il neo-utilizzatore si avvale di questa opzione, deve applicarla a tutti i piani.
D11 Un'entità può indicare gli importi previsti dal paragrafo 120A(p) dello IAS 19 quando gli importi sono determinati per ogni esercizio prospetticamente dalla data di passaggio agli IFRS.
Differenze cumulative di conversione
D12 Lo IAS 21 dispone che una entità:
(a) rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e le imputi ad una componente separata del patrimonio netto; e
(b) riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (compresi gli eventuali utili e perdite sulle relative coperture) dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.
D13 Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a ottemperare a questi obblighi per le differenze cumulative di conversione esistenti alla data di passaggio agli IFRS. Se esso si avvale di questa esenzione:
(a) le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere si presumono pari a zero alla data di passaggio agli IFRS; e
(b) la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla successiva dismissione a terzi di una gestione estera non deve comprendere le differenze di conversione determinatesi prima della data di passaggio agli IFRS e deve comprendere le differenze di conversione determinatesi dopo.
Partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate
D14 Quando l'entità redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 dispone che essa deve rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:
a) al costo, o
b) in conformità all'IFRS 9.
c) con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.
D15 Se il neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità allo IAS 27, esso deve valutare tale partecipazione sulla base di uno dei seguenti importi nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria di apertura separato redatto in conformità agli IFRS:
a) al costo determinato in conformità allo IAS 27, o
b) al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:i) il fair value (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS dell'entità nel suo bilancio separato, o
ii) il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a tale data.Il neo-utilizzatore può scegliere il criterio i) o ii) di cui sopra per valutare la propria partecipazione in ciascuna controllata, joint venture o società collegata che decide di valutare utilizzando il sostituto del costo.
D15A Il neoutilizzatore che rileva detta partecipazione seguendo le procedure relative al metodo del patrimonio netto descritte nello IAS 28:
a) applica all'acquisizione della partecipazione l'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali (Appendice C);
b) se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS per il bilancio separato prima che per il proprio bilancio consolidato e:
i) dopo la sua controllante, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D16;
ii) dopo la sua controllata, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D17.
Attività e passività di controllate, collegate e joint venture
D16 Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel
proprio bilancio, valutare le attività e le passività alternativamente:
(a) ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell'aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo (tale alternativa non è consentita nel caso di una controllata di una entità d'investimento, come definita nell'IFRS 10, che deve invece essere valutata al fair value rilevato a conto economico); o
(b) ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:
(i) le esenzioni previste dal presente IFRS comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio agli IFRS;
(ii) i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, mentre il gruppo può utilizzare il modello della rideterminazione del valore.
Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IFRS dopo l'entità che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.
D17 Tuttavia, se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell'aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. A prescindere da tale disposizione, una controllante che non è una entità d'investimento non deve applicare l'eccezione al consolidamento utilizzata da una entità d'investimento controllata. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.
Strumenti finanziari composti
D18 Lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio dispone che l'entità suddivida, all'inizio, uno strumento finanziario composto in componenti separate del passivo e del patrimonio netto. Se la componente di passività non è più sussistente, l'applicazione retroattiva dello IAS 32 prevede la separazione in due parti del patrimonio netto. La prima è negli utili portati a nuovo e rappresenta gli interessi cumulativi maturati sulla componente di passività. L'altra parte rappresenta la componente originaria del patrimonio netto. Tuttavia, in conformità al presente IFRS, il neoutilizzatore non è tenuto a separare queste due parti se la componente di passività non è più sussistente prima della data di passaggio agli IFRS.
Designazione di strumenti finanziari rilevati precedentemente
D19 L'IFRS 9 consente di designare la passività finanziaria (a condizione che soddisfi determinati criteri) come passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Nonostante detta disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare tutte le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 a tale data.
D19A L'entità può designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.
D19B L'entità può designare l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come rilevato al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.
D19C Per la passività finanziaria designata come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9 creerebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.
Valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della
rilevazione iniziale
D20 Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, l'entità può applicare prospetticamente le disposizioni del paragrafo B5.1.2 A, lettera b), dell'IFRS 9 alle operazioni effettuate alla data del passaggio agli IFRS o dopo di essa.
Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari
D21 L'IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari richiede che le modifiche di uno smantellamento, di un ripristino o di una passività similare siano rilevate ad incremento o a riduzione del costo dell'attività a cui si riferiscono; il valore da ammortizzare rideterminato dell'attività è poi ammortizzato prospetticamente nell'arco della sua vita utile residua. Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare queste disposizioni per le modifiche di tali passività verificatesi precedentemente alla data di passaggio agli IFRS. Se si avvale di questa esenzione, si deve:
(a) misurare la passività alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37;
(b) stimare, nella misura in cui la passività rientra nell'ambito applicativo dell'IFRIC 1, l'importo che sarebbe stato incluso nel costo della relativa attività nel momento in cui la passività è sorta, attualizzando la passività a quella data utilizzando la propria migliore stima del tasso(i) di attualizzazione storico, corretto per il rischio, che sarebbe stato applicato a quella passività nel periodo specificato; e
(c) calcolare l'ammortamento accumulato su tale importo, alla data di passaggio agli IFRS, in base alla stima corrente della vita utile dell'attività, utilizzando il metodo di ammortamento adottato dall'entità in conformità agli IFRS.
D21A Una entità che utilizza l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) (per le attività relative a petrolio e gas nelle fasi di sviluppo o di produzione contabilizzate nei centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica in base ai precedenti Principi Contabili) deve, invece di applicare il paragrafo D21 o l'IFRIC 1:
(a) misurare gli smantellamenti, ripristini e passività similari alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37; e
(b) rilevare direttamente negli utili portati a nuovo qualsiasi differenza tra tale ammontare e il valore contabile di tali passività alla data di passaggio agli IFRS determinato in base ai precedenti Principi Contabili.
Attività finanziarie o attività immateriali rilevate in conformità all'IFRIC 12
D22 Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRIC 12.
Oneri finanziari
D23 Un neo-utilizzatore può scegliere di applicare le disposizioni dello IAS 23 a partire dalla data di entrata in vigore o da una data precedente come consentito dal paragrafo 28 dello IAS 23. A partire dalla data in cui un'entità che applica la presente esenzione inizia ad applicare lo IAS 23, l'entità:
(a) non deve rideterminare la parte degli oneri finanziari capitalizzati in base ai precedenti principi contabili e che era stata inclusa nel valore contabile delle attività a tale data; e
(b) deve considerare gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data in conformità allo IAS 23,
comprendendo gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data e relativi ad attività già in corso di costruzione.
Cessioni di attività da parte della clientela
D24 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo 22 dell'IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela. In tale paragrafo, il riferimento alla data di entrata in vigore deve essere interpretato come 1° luglio 2009 o, se posteriore, la data di transizione agli IFRS. Inoltre, un neo-utilizzatore può designare qualsiasi data prima della data di transizione agli IFRS e applicare l'IFRIC 18 a tutte le cessioni di attività da parte di clienti ricevute in tale data o in data successiva.
D25 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie contenute nell'IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale.
Grave iperinflazione
D26 Se un'entità ha una valuta funzionale che era, o è, la valuta di un'economia iperinflazionata, deve stabilire se è stata soggetta a grave iperinflazione prima della data del passaggio agli IFRS. Questa disposizione si applica alle entità che adottano gli IFRS per la prima volta e anche alle entità che hanno applicato gli IFRS in precedenza.
D27 La valuta di un'economia iperinflazionata è soggetta a grave iperinflazione se presenta entrambe le seguenti caratteristiche:
(a) non è disponibile per tutte le entità con operazioni e saldi nella valuta un indice generale dei
prezzi attendibile;
(b) non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.
D28 La valuta funzionale di un'entità cessa di essere soggetta a grave iperinflazione alla data di normalizzazione della valuta funzionale, ossia alla data in cui la valuta funzionale non presenta più una o entrambe le caratteristiche indicate nel paragrafo D27, oppure quando la valuta funzionale dell'entità viene cambiata in una valuta non soggetta a grave iperinflazione.
D29 Quando la data di passaggio agli IFRS di un'entità coincide con la data di normalizzazione della valuta funzionale, o è successiva a essa, l'entità può scegliere di valutare al fair value (valore equo) rilevato alla data di passaggio agli IFRS tutte le attività e le passività possedute prima della data di normalizzazione della valuta funzionale. L'entità può utilizzare detto fair value (valore equo) come sostituto del costo di tali attività e passività nel prospetto della situazione patrimonialefinanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS.
D30 Quando la data di normalizzazione della valuta funzionale cade in un esercizio comparativo di 12 mesi, l'esercizio comparativo può essere inferiore a 12 mesi purché per tale esercizio ridotto sia disponibile un'informativa completa di bilancio (secondo quanto disposto dal paragrafo 10 dello IAS 1).
Accordi a controllo congiunto
D31 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie dell'IFRS 11 con le seguenti eccezioni.
(a) Quando si applicano le disposizioni transitorie dell'IFRS 11, un neo-utilizzatore deve applicare tali disposizioni alla data di transizione agli IFRS.
(b) Nel passare dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto, un neoutilizzatore deve verificare la riduzione di valore dell'investimento in conformità allo IAS 36 alla data di transizione agli IFRS, indipendentemente dal fatto che vi sia una qualsiasi indicazione che l'investimento possa aver subito una riduzione di valore. Eventuali perdite di valore risultanti devono essere rilevate come rettifica agli utili non distribuiti alla data di transizione agli IFRS.
Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
D32 Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nei paragrafi da A1 ad A4 dell'IFRIC n. 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto. In tale paragrafo, il riferimento alla data di entrata in vigore deve essere interpretato come il 1° gennaio 2013 o l'inizio del primo bilancio presentato in conformità agli IFRS, a seconda di quale sia la data più recente.
Designazione dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari
D33 L'IFRS 9 consente di designare al momento dell'emissione taluni contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. il paragrafo 2.5 dell'IFRS 9). Nonostante questa disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare i contratti già esistenti a tale data come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma solo se a tale data soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 e l'entità designa tutti i contratti analoghi.
Ricavi
D34 Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo C5 dell'IFRS 15. In tale paragrafo il riferimento alla «data di applicazione iniziale» deve intendersi come riferito all'inizio del primo esercizio redatto conformemente agli IFRS. Se decide di applicare le predette disposizioni transitorie, il neo- utilizzatore deve anche applicare il paragrafo C6 dell'IFRS 15.
D35 Il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare i contratti completati prima del primo esercizio presentato. Un contratto completato è un contratto per il quale l'entità ha trasferito la totalità dei beni o servizi individuati in conformità a precedenti Principi contabili.
Operazioni in valuta estera e anticipi
D36 Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare l'IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi alle attività, ai costi e ai ricavi che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta Interpretazione la cui rilevazione iniziale è avvenuta prima della data di passaggio agli IFRS.
RITIRO DELL'IFRS 1 - APPENDICE E
Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
[Appendice riservata per possibili future esenzioni applicabili a breve termine].
Esenzione dall'obbligo di rideterminare i valori delle informazioni comparative ai fini dell'IFRS 9
E1 Se il primo esercizio dell'entità redatto in conformità agli IFRS inizia prima del 1o gennaio 2019 e l'entità applica la versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), le informazioni comparative nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS non devono essere conformi all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative o alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), nella misura in cui le informazioni integrative richieste dall'IFRS 7 si riferiscono a elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Per detta entità, il riferimento alla «data di passaggio agli IFRS» deve essere inteso, solo nel caso dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9 (2014), come riferito all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS.
E2 L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014) nel primo anno di passaggio deve:
a) applicare le disposizioni dei precedenti principi contabili in luogo delle disposizioni dell'IFRS 9 alle informazioni comparative riguardanti gli elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9;
b) rendere nota tale circostanza, nonché il criterio adottato nella redazione delle informazioni;
c) trattare qualsiasi rettifica del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo (ossia il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse le informazioni comparative redatte in base a precedenti Principi contabili) rispetto al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio redatto in conformità agli IFRS (ossia il primo esercizio che include informazioni conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014)] dovuto al cambiamento di principio contabile e fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 28, lettere a)-e) e lettera f), punto i), dello IAS 8. Il paragrafo 28, lettera f), punto i), si applica solo agli importi esposti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del bilancio dell'esercizio comparativo;
d) applicare il paragrafo 17, lettera c), dello IAS 1 per fornire informazioni integrative aggiuntive, quando la conformità alle specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sull'andamento economico dell'entità.
Informazioni integrative relative a strumenti finanziari
E3 [Eliminato]
E4 [Eliminato]
E4A [Eliminato]
Benefici per i dipendenti
E5 [Eliminato]
Entità d'investimento
E6 Un neo-utilizzatore che sia una controllante deve valutare se è una entità d'investimento, come definita dall'IFRS 10, sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di passaggio agli IFRS.
E7 [Eliminato]
Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito
E8 Un neo-utilizzatore la cui data di passaggio agli IFRS è anteriore al 1o luglio 2017 può scegliere di non tener conto dell'applicazione dell'IFRIC 23 Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito nell'informativa comparativa contenuta nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. L'entità che opera questa scelta deve rilevare l'effetto cumulativo dell'applicazione dell'IFRIC 23 come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all'inizio del primo esercizio di cui redige il bilancio in conformità agli IFRS.