PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO |
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IFRIC n. 9 - IASB - Interpretazione (IFRIC) 3 novembre 2008 (*) (**) (***) (****) |
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Rideterminazione del valore dei derivati incorporati |
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(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320 |
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REGOLAMENTI AGGIORNATI |
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI - |
- IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
- IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standards
- IFRS 3 Aggregazioni aziendali
1 Lo IAS 39, paragrafo 10 definisce un derivato incorporato come «una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato - con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante.»
2 Lo IAS 39, paragrafo 11 stabilisce che un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato se, e soltanto se:
a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisfarebbe la definizione di derivato; e
c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nel conto economico [ossia un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico non è separabile].
3 Fatti salvi i seguenti paragrafi 4 e 5, la presente Interpretazione si applica a tutti i derivati incorporati che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39.
4 La presente Interpretazione non affronta i problemi di rimisurazione derivanti da una rideterminazione del valore dei derivati incorporati.
5 La presente Interpretazione non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti nell'ambito:
a) di un'aggregazione aziendale (secondo la definizione dell'IFRS 3 Aggregazioni aziendali, rivisto nella sostanza nel 2008);
b) di un'aggregazione di entità o di attività aziendali sotto controllo comune, secondo la definizione dei paragrafi B1–B4 dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008); o
c) della costituzione di una joint venture, secondo la definizione dello IFRS 11 Accordi a controllo congiunto oppure alla loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione.
6 Lo IAS 39 prevede che l'entità, nel momento in cui diventa parte di un contratto, valuti se i derivati incorporati eventualmente contenuti nel contratto debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati secondo il Principio. La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:
a) lo IAS 39 prevede che tale valutazione venga fatta solo nel momento in cui l'entità diventa parte del contratto o piuttosto che la valutazione deve essere rivista lungo tutta la durata del contratto?
b) un'entità che adotta gli IFRS per la prima volta deve fare la propria valutazione sulla base delle condizioni che esistevano nel momento in cui essa è diventata parte del contratto o di quelle prevalenti quando essa adotta gli IFRS per la prima volta?
7 L'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Non è consentita la rideterminazione successiva a meno che non si verifichi (a) una variazione dei termini contrattuali che modifichi in maniera significativa i flussi finanziari che sarebbero altrimenti richiesti in base al contratto o (b) una riclassificazione di un'attività finanziaria dalla categoria fair value (valore equo) rilevato a conto economico, per cui, in tali casi, è necessaria una rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri previsti collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari previsti in precedenza dal contratto.
7A La valutazione se un derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato all'atto della riclassificazione di un'attività finanziaria dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico in conformità con il paragrafo 7, deve essere effettuata sulla base delle circostanze esistenti alla data più recente tra:
a) la data in cui l'entità è diventata per la prima volta parte del contratto; e
b) la data della variazione dei termini contrattuali che ha modificato in maniera significativa i flussi finanziari che sarebbero stati altrimenti richiesti in base al contratto.
Ai fini di questa valutazione, il paragrafo 11(c) dello IAS 39 non deve essere applicato (ossia, il contratto ibrido (combinato) deve essere trattato come se non fosse stato valutato al fair value (valore equo), con variazioni di fair value (valore equo) rilevate nel conto economico). Se l'entità non è in grado di effettuare tale valutazione, il contratto ibrido (combinato) dovrà continuare a essere classificato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nella sua interezza.
8 L'entità che utilizza per la prima volta gli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più recente tra le due seguenti: la data in cui è diventata parte del contratto o la data in cui è richiesta una rivalutazione a norma del paragrafo 7.
9 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° giugno 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° giugno 2006, tale fatto deve essere indicato. L'Interpretazione deve essere applicata retroattivamente.
10 Derivati incorporati (Modifiche all'IFRIC 9 e allo IAS 39), pubblicato nel marzo 2009, ha modificato il paragrafo 7 e ha aggiunto il paragrafo 7A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi chiusi il 30 giugno 2009 o in data successiva.
11 Il paragrafo 5 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nell'aprile 2009. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, essa deve applicare la modifica a partire da quell'esercizio precedente e tale fatto deve essere indicato.
12 L'IFRS 11, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 5(c). Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 11.