PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.8 - IASB (*) (**) (***)

Ambito di applicazione dell’IFRS 2

(*) Principio soppresso dall’ art. 1, Regolamento 23 marzo 2010, n. 244/2010
(**) Principio adottato dall’ art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008
(***) Il documento è stato modificato dall’Appendice, punto A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
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REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -

 


RIFERIMENTI

- IAS 8 IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

 

 

PREMESSA

1 L’IFRS 2 si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l’entità riceve o acquisisce beni o servizi. I “beni comprendono rimanenze” materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività non finanziarie ( IFRS 2 , paragrafo 5). Di conseguenza, ad eccezione di operazioni particolari escluse dal suo ambito di applicazione, l’ IFRS 2 si applica a tutte le operazioni in cui l’entità riceve attività non finanziarie o servizi come corrispettivo per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. L’IFRS 2 si applica anche alle operazioni in cui l’entità assume delle passività, rispetto ai beni o ai servizi ricevuti, che sono basate sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa.

2 In taluni casi, tuttavia, potrebbe essere difficile dimostrare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti. Per esempio, un’entità può assegnare azioni ad un’organizzazione di beneficenza a titolo gratuito. Di solito non è possibile identificare i beni o servizi specifici ricevuti in cambio di un’operazione di questo tipo. Una situazione similare potrebbe presentarsi in operazioni con altre parti.

3 L’IFRS 2 stabilisce che le operazioni in cui siano fatti ai dipendenti dei pagamenti basati su azioni debbano essere misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) dei pagamenti basati su azioni alla data di assegnazione ( IFRS 2 , paragrafo 11) . Pertanto l’entità non è tenuta a stimare direttamente il fair value (valore equo) dei servizi resi dai dipendenti.

4 Per le operazioni nelle quali i pagamenti basati su azioni vengono fatti a terzi non dipendenti, l’ IFRS 2 postula l’esistenza di una presunzione relativa che il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente. In queste situazioni l’IFRS 2 prevede che l’operazione sia misurata al fair value (valore equo) dei beni o servizi alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio (IFRS 2 , paragrafo 13). Pertanto vi è la sottesa presunzione che l’entità sia in grado di identificare i beni o servizi ricevuti da terzi non dipendenti. Ciò solleva la questione se l’IFRS si applichi in assenza di beni o servizi identificabili, il che a sua volta solleva un altro problema: se l’entità ha effettuato un pagamento basato su azioni e l’eventuale corrispettivo identificabile ricevuto risulta inferiore al fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni, ciò indica che i beni o i servizi sono stati ricevuti, anche nel caso in cui non siano specificamente identificati, e che pertanto deve essere applicato l’IFRS 2 ?

5 Occorre notare che l’espressione “il fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni” fa riferimento al fair value (valore equo) dello specificato pagamento basato su azioni in questione. Per esempio, un’entità potrebbe essere obbligata dalla legislazione nazionale ad emettere una quota parte delle proprie azioni a favore dei cittadini di un determinato paese, che potrebbe essere trasferita soltanto ad altri cittadini dello stesso paese. Una tale restrizione al trasferimento può influire sul fair value (valore equo) delle azioni in questione, e pertanto tali azioni potrebbero avere un fair value (valore equo) inferiore a quello di azioni per il resto identiche ma che non sono soggette a tali restrizioni. In questa situazione, se il problema di cui al paragrafo 4 fosse sollevato in relazione ad azioni soggette a restrizioni, l’espressione “fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni” farebbe riferimento al fair value (valore equo) delle azioni soggette a restrizioni e non al fair value (valore equo) delle altre azioni prive di restrizioni.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

6 L’ IFRS 2 si applica alle operazioni in cui una entità o gli azionisti di una entità hanno assegnato strumenti rappresentativi di capitale o hanno sostenuto una passività nel trasferire disponibilità liquide o altre attività per ammontari basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa. La presente interpretazione si applica a tali operazioni quando il corrispettivo identificabile ricevuto (o che sarà ricevuto) dall’entità, comprese le disponibilità liquide, e il fair value (valore equo) dell’eventuale corrispettivo identificabile diverso dalle disponibilità liquide, risulta inferiore al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta. Tuttavia la presente IFRS non si applica alle operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’ IFRS 2 in conformità dei paragrafi da 3 a 6 di tale IFRS.

PROBLEMA

7 Il problema affrontato nella presente interpretazione è se l’ IFRS 2 si applichi alle operazioni nelle quali l’entità non può identificare specificamente una parte o la totalità dei beni o dei servizi ricevuti.

IFRS

8 L’IFRS 2 si applica ad operazioni particolari in cui si ricevono beni o servizi, come nel caso delle operazioni in cui un’entità riceve beni o servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. Esse comprendono le operazioni in cui l’entità non può identificare specificamente una parte o la totalità dei beni o dei servizi ricevuti.

9 In assenza di beni o servizi identificabili specificamente, vi sono altre circostanze che possono indicare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti, nel qual caso si applica l’ IFRS 2 . In particolare, se l’eventuale corrispettivo identificabile ricevuto risulta inferiore al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta, in genere tale circostanza indica che è stato (o sarà) ricevuto un altro corrispettivo (ossia beni o servizi non identificabili).

10 L’entità deve valutare i beni o servizi identificabili ricevuti in conformità con l’ IFRS 2 .

11 L’entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) come la differenza tra il fair value (valore equo) del pagamento basato su azioni e il fair value (valore equo) di qualsiasi bene o servizio identificabile ricevuto (o che sarà ricevuto).

12 L’entità deve valutare i beni o servizi non identificabili ricevuti alla data di assegnazione. Tuttavia, in caso di operazioni regolate per cassa, la passività deve essere rideterminata a ciascuna data di chiusura dell’esercizio finché non è regolata.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

13 L’entità deve applicare la presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° maggio 2006 o da data successiva. E’ incoraggiata una applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° maggio 2006, tale fatto deve essere indicato.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

14 L’entità deve applicare la presente IFRS retroattivamente in conformità delle disposizioni dello IAS 8, fatte salve le disposizioni transitorie dell’IFRS 2.