PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.6 - IASB (*) (**)

Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico - Rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche

(*) Principio adottato dall' art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008
(**) Il documento è stato modificato dall'Appendice, punto A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
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REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 8 IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

 

PREMESSA

1 Il paragrafo 17 dello IAS 37 specifica che il "fatto (o evento) vincolante" è un evento passato che dà luogo a un'obbligazione attuale che comporta che un'entità non abbia alcuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.

2 Il paragrafo 19 dello IAS 37 prevede che gli accantonamenti siano rilevati solo per le "obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'entità".

3 A seguito dell'adozione della direttiva dell'Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che regolamenta la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE si è posta la questione di quando la passività per lo smaltimento dei RAEE debba essere rilevata. La direttiva distingue tra rifiuti "nuovi" e rifiuti "storici" e tra rifiuti di nuclei domestici e rifiuti di utenti diversi dai nuclei domestici. I rifiuti nuovi riguardano i prodotti venduti dopo il 13 agosto 2005. Tutte le apparecchiature di nuclei domestici vendute prima di tale data danno origine a rifiuti storici ai fini della direttiva.

4 La direttiva stabilisce che i costi di gestione dei rifiuti per le apparecchiature storiche di nuclei domestici devono essere sostenuti dai produttori di tale tipo di apparecchiature che sono sul mercato durante un periodo di tempo che deve essere specificato nella legislazione di ciascuno Stato membro (periodo di misurazione). La direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro deve istituire un meccanismo affinché i produttori contribuiscano ai costi in misura proporzionale, "per esempio in proporzione alla rispettiva quota di mercato per ciascun tipo di apparecchiatura."

5 Diversi termini utilizzati nella presente interpretazione, come ad esempio "quota di mercato" e "periodo di misurazione", possono essere definiti in modo molto diverso nella legislazione applicabile di ciascuno Stato membro. Per esempio, la durata del periodo di misurazione potrebbe essere pari a un anno o solo a un mese. Similarmente, la misurazione della quota di mercato e le formule per il computo dell'obbligazione possono differire nelle varie legislazioni nazionali. Tuttavia, tutti questi esempi influiscono solo sulla valutazione della passività, che non rientra nell'ambito di applicazione della presente interpretazione.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

6 La presente interpretazione fornisce indicazioni in merito alla rilevazione, nel bilancio dei produttori, delle passività per la gestione dei rifiuti, in applicazione della direttiva dell'Unione europea sui RAEE, in relazione alle vendite di apparecchiature storiche per nuclei domestici.

7 La presente interpretazione non considera né i rifiuti nuovi né i rifiuti storici di utenti diversi dai nuclei domestici. La passività relativa alla gestione di tali rifiuti è adeguatamente disciplinata dallo IAS 37 . Tuttavia, se nella legislazione nazionale i rifiuti nuovi dei nuclei domestici vengono trattati in modo similare ai rifiuti storici dei nuclei domestici, i principi dell'interpretazione si applicano con riferimento all'ordine gerarchico di cui ai paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8 . L'ordine gerarchico di cui allo IAS 8 è rilevante anche per le altre regolamentazioni che impongono obbligazioni comparabili al modello di attribuzione dei costi specificato nella suddetta direttiva dell'Unione europea.

 

PROBLEMA

8 All'IFRIC è stato chiesto di stabilire che cosa costituisce, nel contesto dello smaltimento dei RAEE, il fatto vincolante, in conformità con il paragrafo 14, lettera a), dello IAS 37 , per la rilevazione di un accantonamento per i costi di gestione dei rifiuti:

- la produzione o la vendita delle apparecchiature storiche per nuclei domestici?
- la partecipazione al mercato nel periodo di misurazione? - il sostenere dei costi nell'esecuzione delle attività di gestione dei rifiuti?

 

IFRS

9 La partecipazione al mercato nel periodo di misurazione è il fatto vincolante, in conformità con il paragrafo 14, lettera a), dello IAS 37 . Di conseguenza, non sorge una passività per i costi di gestione dei rifiuti per apparecchiature storiche di nuclei domestici al momento della produzione o della vendita di tali prodotti. Poiché l'obbligazione relativa alle apparecchiature storiche di nuclei domestici è collegata alla partecipazione al mercato nel periodo di misurazione, e non già alla produzione o alla vendita degli articoli da smaltire vi è obbligazione solo a condizione che esista una quota di mercato nel periodo di misurazione. Anche la tempistica del fatto vincolante può essere indipendente dal periodo specifico in cui si intraprendono le attività di gestione dei rifiuti e si sostengono i costi relativi.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

10 L'entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° dicembre 2005 o da data successiva. E' incoraggiata una applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° dicembre 2005, tale fatto deve essere indicato.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11 I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8 .