PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.5 - IASB - Interpretazione (IFRIC) 3 novembre 2008 (*) (**)

Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Per le modifiche al presente pronunciamento, da applicare a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva o, qualora un'entità applichi lo IAS 1 a partire da un esercizio precedente, da applicare a partire da quell'esercizio, vedi l'"Appendice", allegato, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
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1 - 3
4 - 5
6
7 - 13
14 - 14B
15
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori [- IAS 27 Bilancio consolidato e separato]
- IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture [- IAS 31 Partecipazioni in joint venture]
- IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
- IAS 39 [Riferimento] - IFRS 9 Strumenti finanziari].
- SIC-12 Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo) (rivista nella sostanza nel 2004)
- IFRS 10 Bilancio consolidato
- IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto

 

PREMESSA

1 Il fine dei fondi per smantellamenti (decommissioning), ripristini e bonifiche ambientali, da ora in avanti «fondi di smantellamento» o «fondi», è di accantonare attività per finanziare parte o tutto il costo per lo smantellamento di una centrale (come una centrale nucleare) o di certi macchinari (come le automobili), o nell'intraprendere la bonifica ambientale (quale la decontaminazione dell'acqua o il ripristino di un terreno sfruttato come miniera), insieme da ora in avanti «smantellamento».

2 I contributi a questi fondi possono essere volontari o disposti da norme o leggi. I fondi possono avere una delle seguenti strutture:

a) fondi che sono stati creati da un singolo partecipante per finanziare le proprie obbligazioni di smantellamento, sia per un sito particolare che per una serie di siti sparsi geograficamente;
b) fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni per smantellamento singole o congiunte, quando i partecipanti hanno il diritto al rimborso per costi di smantellamento nella misura dei loro contributi più eventuali utili effettivi su tali contributi meno la loro parte dei costi per l'amministrazione del fondo. I partecipanti possono avere un obbligo a versare contributi aggiuntivi, per esempio, nel caso di fallimento di un altro partecipante;
c) fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni singole o congiunte per smantellamento quando il livello richiesto di contribuzione si basa sull'attività corrente di un partecipante e il beneficio ottenuto da tale partecipante si basa sulla sua attività passata. In tali casi esiste una potenziale diversità nell'importo dei contributi versati da un partecipante (basato su un'attività corrente) e il valore realizzabile dal fondo (basato su attività passate).

3 Tali fondi generalmente hanno le seguenti caratteristiche:

a) il fondo viene amministrato separatamente da fiduciari indipendenti;
b) le entità (partecipanti) versano contributi nel fondo, che sono investiti in una gamma di attività che possono includere strumenti rappresentativi sia di debito sia di capitale, e sono disponibili ad aiutare i contribuenti a pagare lo smantellamento. I fiduciari determinano come investire i contributi, nel limite dei vincoli imposti dai regolamenti che disciplinano l'attività del fondo, dall'eventuale legislazione applicabile o da altre normative;
c) i partecipanti mantengono l'obbligazione a pagare lo smantellamento. Tuttavia, i partecipanti sono in grado di ottenere un rimborso di smantellamento dal fondo con un massimo pari al minore tra i costi di smantellamento sostenuti e la quota parte di attività del fondo del partecipante;
d) i partecipanti possono avere titolo limitato o nessun titolo a eventuali (eccedenze) surplus di attività del fondo su quelle utilizzate per soddisfare i costi di smantellamento.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 La presente Interpretazione si applica per la contabilizzazione nel bilancio di un partecipante delle interessenze derivanti da fondi per lo smantellamento che hanno entrambe le seguenti caratteristiche:

a) le attività sono amministrate separatamente (essendo possedute in un'entità legale separata o come attività accantonate in un'altra entità); e
b) un partecipante ha un diritto limitato di accedere alle attività.

5 Un'interessenza residua in un fondo che eccede il diritto di rimborso, quale un diritto contrattuale alle distribuzioni una volta che lo smantellamento è stato completato o alla liquidazione del fondo, può essere uno strumento rappresentativo di capitale nell'ambito dell'IFRS 9 e non rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione.

PROBLEMI

6 I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:

a) come dovrebbe contabilizzare un partecipante la propria interessenza in un fondo?
b) quando un partecipante ha un'obbligazione a versare contributi aggiuntivi, nel caso, per esempio, di fallimento di un altro partecipante, come dovrebbe essere contabilizzata tale obbligazione?

 

INTERPRETAZIONE

 

Contabilizzazione di un'interessenza nel fondo

7 Il partecipante deve rilevare la propria obbligazione a pagare i costi di smantellamento come una passività e rilevare la propria interessenza nel fondo separatamente a meno che il partecipante non sia responsabile per il pagamento dei costi di smantellamento anche nel caso in cui il fondo non sia in grado di pagare.

8 Il partecipante deve determinare se ha il controllo o il controllo congiunto del fondo, o un'influenza notevole su di esso, in base a quanto contenuto negli IFRS 10, nell'IFRS 11 e nello IAS 28. Se così fosse, il partecipante deve contabilizzare la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto da tali Principi.

9 Se un partecipante non ha il controllo o il controllo congiunto del fondo, o un'influenza notevole su di esso, il partecipante deve rilevare il diritto a ricevere l'indennizzo dal fondo come un indennizzo secondo quanto previsto dallo IAS 37. Questo indennizzo deve essere valutato al minore tra:

a) l'importo dell'obbligazione di smantellamento rilevata; e
b) l'interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) delle attività nette del fondo attribuibile ai partecipanti.

Le variazioni nel valore contabile del diritto a ricevere un rimborso diverso dai contributi al e dai pagamenti dal fondo devono essere rilevate a conto economico nell'esercizio in cui queste variazioni si verificano.

 

Contabilizzazione delle obbligazioni per il versamento di contributi aggiuntivi

10 Quando un partecipante ha un'obbligazione a versare contributi aggiuntivi potenziali, per esempio, nel caso di fallimento di un altro partecipante o quando il valore delle attività dell'investimento possedute dal fondo diminuisce in misura tale da essere insufficiente a soddisfare le obbligazioni di rimborso del fondo, la presente obbligazione è una passività potenziale che rientra nell'ambito dello IAS 37. Il partecipante deve rilevare una passività soltanto se è probabile che contributi aggiuntivi saranno versati.

 

Informazioni integrative

11 Un partecipante deve indicare la natura della propria interessenza in un fondo e eventuali limitazioni sull'accesso alle attività del fondo.

12 Quando un partecipante ha un'obbligazione a effettuare contributi aggiuntivi potenziali che non sono rilevati come una passività (cfr. paragrafo 10) deve fornire le informazioni integrative necessarie secondo il paragrafo 86 dello IAS 37.

13 Quando un partecipante contabilizza la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto dal paragrafo 9 deve fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 85, lettera c), dello IAS 37.

 

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

14 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

14A [eliminato]

14B L'IFRS 10 Misurazione del fair value (valore equo), pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8 e 9. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.

14C [eliminato]

14D L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha eliminato i paragrafi 14 A e 14C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

15 Cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 8.