PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.21 - IASB - Interpretazione (IFRIC) 3 novembre 2008 (*)

Tributi

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
-
1
2 - 6
7
8 - 14
A1 - A2
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -

 


RIFERIMENTI

In vigore dal 1 gennaio 2013



- IAS 1 Presentazione del bilancio
- IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 12 Imposte sul reddito
- IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
- IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
- IAS 34 Bilanci intermedi
- IAS 37 Accantonamenti, passibità e attività potenziali
- IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

 

PREMESSA

1 Un'amministrazione pubblica può imporre un tributo a carico di una entità. L'IFRS Interpretations Committee ha ricevuto richieste di fornire linee guida circa la contabilizzazione di tributi nel bilancio dell'entità che li sta pagando. La questione fa riferimento al momento in vui va rilevata una passività per il pagamento di un tributo contabilizzato in conformità allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 La presente Interpretazione tratta la contabilizzazione di u8na passività relativa al pagamento di un tributo nel caso in cui tale passività rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 37. Essa tratta anche la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo la cui tempistica e il cui importo sono incerti.

3 La presente Interpretazione non tratta la contabilizzazione dei costi legati alla rilevazione di una passività per il pagamento di un tributo. Le entità dovrebbero applicare altri Principi per decidere se la rilevazione di una passività per il pagamento di un tributo genera un’attività o un costo.

4 Ai fini della presente Interpretazione, un tributo rappresenta un impiego di risorse che incorporano benefici economici imposto dalle amministrazioni pubbliche alle entità in conformità alla legislazione (ossia, leggi e/o regolamenti), diverso da:

a) Quegli impieghi di risorse che rientrano nell’ambito di applicazione di altri Principi (come le imposte sul reddito che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 12 Imposte sul reddito); e
b) multe o altre sanzioni imposte per la violazione di leggi.

Con il termine amministrazione pubblica si fa riferimento all’amministrazione centrale, agli enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.

5 Un pagamento effettuato da un’entità per l’acquisizione di un’attività, ovvero per la prestazione di servizi ai sensi di un accordo contrattuale con un’amministrazione pubblica non soddisfa la definizione di tributo.

6 Un’entità non deve applicare la presente Interpretazione alle passività che insorgono da piani di assegnazione di certificati ambientali.

 

PROBLEMI

7 Al fine di chiarire la contabilizzazione di una passività relativa al pagamento di un tributo, la presente Interpretazione tratta le seguenti questioni:


a) qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo?
b) L’obbligo economico di continuare a operare in un esercizio futuro crea un’obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dal fatto di operare in tale esercizio futuro?
c) L’assunto di base relativo alla continuità aziendale implica che un’entità ha un’obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dal fatto di operare in un esercizio futuro?
d) La rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sorge in un determinato istante o, in alcune circostanze, progressivamente nel corso del tempo?
e) Qual è il fatto vincolante che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo che scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima?
f) I principi per la rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo sono uguali per un bilancio annuale e per un bilancio intermedio?

 

INTERPRETAZIONE

8 Il fatto vincolante che dà origine a una passività relativa al pagamento di un tributo è l’attività che genera il pagamento dello stesso, come definito dalla legislazione. Per esempio, se l’attività da cui scaturisce il pagamento di un tributo è la generazione di ricavi nell’esercizio corrente e il calcolo di tale tributo è basato su ricavi generati in un esercizio precedente, il fatto vincolante che dà origine al tributo è rappresentato dalla generazione di ricavi nell’esercizio corrente. La generazione di ricavi nell’esercizio precedente è necessaria, ma non sufficiente, a creare un’obbligazione attuale.

9 Un’entità non ha un’obbligazione implicita a pagare un tributo che scaturirà dall’operare in un esercizio futuro in conseguenza del fatto che l’entità è economicamente obbligata a continuare a operare in tale esercizio futuro.

10 La preparazione del bilancio secondo l’assunto di base relativo alla continuità aziendale non implica che un’entità ha un’obbligazione attuale a pagare un tributo che scaturirà dall’operare in un esercizio futuro.

11 La passività relativa al pagamento di un tributo è rilevata progressivamente se il fatto vincolante si verifica nel corso del tempo (ossia, se l’attività da cui scaturisce il pagamento del tributo, come definito dalla legislazione, si verifica in un determinato arco temporale). Per esempio, se il fatto vincolante è rappresentato dalla generazione di ricavi in un determinato arco temporale, la passività corrispondente è rilevata a mano a mano che l’entità genera tali ricavi.

12 Se un’obbligazione a pagare un tributo scaturisce dal raggiungimento di una soglia minima, la contabilizzazione della passività che nasce da tale obbligazione deve essere coerente con i principi stabiliti nei paragrafi 8-14 della presente Interpretazione (in particolare, i paragrafi 8 e 11). Per esempio, se il fatto vincolante è il raggiungimento di una soglia minima di attività (come un ammontare minimo di ricavi o di vendite generati o di produzione prodotta), la passività corrispondente è rilevata nel momento in cui tale soglia minima di attività è conseguita.

13 Un’entità deve applicare nel bilancio intermedio gli stessi principi di rilevazione che applica nel bilancio annuale. Di conseguenza, nel bilancio intermedio, una passività relativa al pagamento di un tributo:


a) Non deve essere rilevata se non esiste un’obbligazione attuale al pagamento del tributo al termine dell’esercizio di riferimento del bilancio intermedio; e
b) deve essere rilevata se esiste un’obbligazione attuale al pagamento del tributo al termine dell’esercizio di riferimento del bilancio intermedio.

14 Un’entità deve rilevare un’attività se ha pagato anticipatamente un tributo ma non ha ancora un’obbligazione attuale a pagarlo.

 

 

APPENDICE A - DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione e ha la stessa autorità delle altre parti dell'Interpretazione.

A1 L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. E’ consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità adotta la presente Interpretazione per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

A2 I cambiamenti dei principi contabili risultanti dall’applicazione iniziale della presente Interpretazione devono essere contabilizzati retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.