PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.19 - IASB - Interpretazione (IFRIC) 3 novembre 2008 (*) (**)

Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Interpretazione inserita dall'art. 1, paragrafo 1, punto (1), Regolamento 23 luglio 2010, n. 662/2010, a decorrere dal 27 luglio 2010.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
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5 - 11
12 - 15
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio (*)
- IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
- IFRS 3 Aggregazioni aziendali
- IAS 1 Presentazione del bilancio
- IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
- IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
- IAS 39 [Riferimento] - IFRS 9 Strumenti finanziari].
- IFRS 13 Valutazione del fair value

* Il riferimento è al Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio dello IASC adottato dallo IASB nel 2001, in vigore nel momento in cui l’Interpretazione è stata elaborata.

 

PREMESSA

1 Un debitore e un creditore potrebbero rinegoziare i termini di una passività finanziaria con il risultato che il debitore estingue la passività, interamente o parzialmente, emettendo strumenti rappresentativi di capitale in favore del creditore. Queste operazioni sono talvolta definite come « swap di debito contro capitale azionario». L'IFRIC ha ricevuto richieste di fornire indicazioni sul trattamento contabile di tali operazioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 La presente Interpretazione definisce il trattamento contabile che una entità deve applicare nel caso in cui la rinegoziazione dei termini di una passività finanziaria determini l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un proprio creditore, al fine di estinguere interamente o parzialmente la stessa passività finanziaria. Essa non definisce il trattamento contabile che deve applicare il creditore.

3 Una entità non deve applicare la presente Interpretazione nei casi in cui:

a) il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e stia agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto esistente;
b) il creditore e l'entità siano controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l'operazione e la sostanza dell'operazione si configuri in una distribuzione di strumenti rappresentativi di capitale da parte dell'entità oppure in un conferimento alla stessa;
c) l'estinzione della passività finanziaria attraverso l'emissione di azioni sia conforme alle condizioni originarie della passività finanziaria.

 

PROBLEMI

4 La presente interpretazione affronta le seguenti questioni:


a) conformità con il paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9 degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità emessi al fine di estinguere, interamente o parzialmente, il «corrispettivo pagato» di una passività finanziaria;
b) in quale modo l'entità deve inizialmente valutare gli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere tale passività finanziaria;
c) il trattamento contabile che l'entità dovrebbe applicare a qualsiasi differenza tra il valore contabile della passività finanziaria estinta e l'ammontare degli strumenti rappresentativi di capitale emessi determinato in sede di valutazione iniziale.

INTERPRETAZIONE

5 L'emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9. L'entità deve eliminare la passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) dal proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in conformità al paragrafo 3.3.1 dell'IFRS 9.

6 Al momento della rilevazione iniziale degli strumenti rappresentativi di capitale emessi in favore di un creditore per estinguere, interamente o parzialmente, una passività finanziaria, l'entità deve valutarli al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi, a meno che tale fair value (valore equo) non possa essere valutato attendibilmente.

7 Se il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente, gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il fair value (valore equo) della passività finanziaria estinta. Nel valutare il fair value (valore equo) della passività finanziaria estinta che include una caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista) non si applica il paragrafo 47 dell'IFRS 13.

8 Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, l'entità deve valutare se una parte del corrispettivo pagato è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in essere. Se parte del corrispettivo pagato fa riferimento a una modifica delle condizioni della passività residua, l'entità deve ripartire il corrispettivo pagato tra la parte della passività estinta e la parte della passività che resta in essere. Nell'effettuare tale ripartizione, l'entità deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti in relazione all'operazione.

9 La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, in conformità al paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9. Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati inizialmente e valutati alla data in cui viene estinta la passività finanziaria (o parte di essa).

10 Qualora la passività finanziaria sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo quanto disposto dal paragrafo 8. Il corrispettivo assegnato alla passività residua deve essere considerato quando si tratta di valutare se le condizioni della passività residua siano state modificate nella sostanza. Se la passività residua è stata modificata nella sostanza, l'entità deve contabilizzare tale modifica come estinzione della passività originaria e rilevazione di una nuova passività, in conformità al paragrafo 3.3.2 dell'IFRS 9.

11 Una entità deve indicare l'utile o la perdita rilevati conformemente ai paragrafi 9 e 10 come una voce distinta dell'utile (perdita) d'esercizio o delle note.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.

13 Una entità deve applicare un cambiamento di principio contabile dall'inizio del primo esercizio comparativo presentato, secondo quanto stabilito dallo IAS 8.

14 [eliminato]

15 L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 7. Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.

16 [eliminato]

17 L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 4, 5, 7, 9 e 10 e ha eliminato i paragrafi 14 e 16. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.