PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.18 - IASB (*)

Cessioni di attività da parte della clientela

(*) Principio inserito dall’art. 1, Regolamento 27 novembre 2009, n. 1164/2009.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
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1 - 3
4 - 7
8
9 - 21
22
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -

 


RIFERIMENTI

- Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio
- IFRS 1 Prima Adozione degli International Financial Reporting Standard (rivisto nella sostanza nel 2008)
- IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
- IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
- IAS 18 Ricavi
- IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
- IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

PREMESSA

1 Nel settore dei servizi pubblici, un’entità può ricevere dai propri clienti elementi di immobili, impianti e macchinari che devono essere utilizzati per collegare tali clienti a una rete e garantire l’accesso continuativo alla fornitura di servizi quali elettricità, gas o acqua. In alternativa, un’entità può ricevere dai clienti disponibilità liquide per l’acquisizione o la costruzione di tali elementi di immobili, impianti e macchinari. In genere, ai clienti viene chiesto di pagare delle somme aggiuntive per l’acquisto di beni o servizi in base all’utilizzo.

2 Le cessioni di attività da parte della clientela possono verificarsi anche in settori diversi dai servizi pubblici. Per esempio, un’entità che abbia esternalizzato le proprie attività relative ai sistemi informativi può cedere gli elementi esistenti di immobili, impianti e macchinari al fornitore esterno di tali servizi.

3 In alcuni casi, il cedente dell’attività può non essere l’entità che successivamente avrà un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi e sarà egli stesso il destinatario di tali beni o servizi. Tuttavia, per praticità, la presente Interpretazione fa riferimento all’entità che cede l’attività come il cliente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 La presente Interpretazione si applica alla contabilizzazione delle cessioni di elementi di immobili, impianti e macchinari da parte delle entità che ricevono tali elementi dalla clientela.

5 Gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione sono quegli accordi in cui un’entità riceve da un cliente un elemento di immobili, impianti e macchinari che l’entità deve poi utilizzare per collegare il cliente a una rete o per assicurargli un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi, o per permettere entrambi.

6 La presente Interpretazione si applica anche a quegli accordi in cui un’entità riceve disponibilità liquide da un cliente nei casi in cui l’ammontare di disponibilità liquide deve essere utilizzato soltanto per costruire o acquisire un elemento di immobili, impianti e macchinari e l’entità deve poi utilizzare l’elemento di immobili, impianti e macchinari per collegare il cliente a una rete oppure per assicurargli un accesso continuativo a una fornitura di beni o servizi, o per permettere entrambi.

7 La presente Interpretazione non si applica agli accordi in cui la cessione è un contributo pubblico, così come definito nello IAS 20 , o un’infrastruttura utilizzata in un accordo per servizi in concessione rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 12 .

PROBLEMI

8 La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:

a) l’elemento rientra nella definizione di attività?
b) se rientra nella definizione di attività, come dovrebbe essere valutato l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari alla data della rilevazione iniziale?
c) se l’elemento di immobili, impianti e macchinari è valutato al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale, come dovrebbe essere contabilizzata la contropartita contabile risultante?
d) come dovrebbe essere contabilizzata dall’entità la cessione di disponibilità liquide da parte del proprio cliente?

INTERPRETAZIONE

 

L’elemento rientra nella definizione di attività?

9 Quando un’entità riceve da un cliente elementi di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, essa deve valutare se l’elemento ceduto soddisfa la definizione di attività esposta nel Quadro sistematico. Il paragrafo 49(a) del Quadro sistematico stabilisce che “un’attività è una risorsa controllata dall’entità come risultato di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici economici”. Nella maggior parte dei casi, l’entità ottiene un diritto di proprietà sull’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, nel determinare se un’attività esiste, il diritto di proprietà non è essenziale. Quindi, se il cliente continua a controllare l’elemento ceduto, quest’ultimo non rientra nella definizione di attività nonostante la cessione della proprietà.

10 Un’entità che controlla un’attività può generalmente disporre di tale attività a proprio piacimento. Per esempio, l’entità può scambiare quell’attività con altre attività, impiegarla per produrre beni o servizi, fissare un prezzo per l’utilizzo da parte di terzi, disporne per il regolamento di passività, tenerla, o distribuirla ai soci. L’entità che riceve da un cliente un elemento di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti nel valutare il controllo dell’elemento trasferito. Per esempio, sebbene l’entità debba utilizzare l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari per fornire uno o più servizi al cliente, essa può avere la capacità di decidere come tale elemento deve essere gestito e sottoposto a manutenzione e quando deve essere sostituito. In tale caso, l’entità dovrebbe giungere alla conclusione che essa, di fatto, controlla l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari.

 

Come dovrebbe essere valutato l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari alla data della rilevazione iniziale?

11 Se l’entità stabilisce che l’elemento ceduto di immobili, impianti e macchinari rientra nella definizione di attività, dovrà rilevarlo in conformità al paragrafo 7 dello IAS 16 e determinarne il costo alla data della rilevazione iniziale al fair value (valore equo) in conformità con il paragrafo 24 di quel Principio.

 

Come dovrebbe essere contabilizzata la contropartita contabile risultante?

12 La discussione che segue presume che l’entità che riceve un elemento di immobili, impianti e macchinari nell’ambito di una cessione, abbia concluso che l’elemento ceduto dovrebbe essere rilevato e valutato in conformità ai paragrafi 9-11.

13 Il paragrafo 12 dello IAS 18 stabilisce che "quando si vendono merci o si prestano servizi in cambio di merci o servizi di diversa natura, lo scambio è considerato un’operazione che produce ricavi." In base ai termini degli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione, la cessione di un elemento di immobili, impianti e macchinari costituirebbe uno scambio di beni o servizi diversi. Di conseguenza, l’entità deve rilevare i ricavi in conformità allo IAS 18.

 

Identificazione di servizi individuabili separatamente

14 Un’entità può concordare di erogare uno o più servizi in cambio della cessione dell’elemento di immobili, impianti e macchinari quali, per esempio, la connessione di un cliente a una rete, il consentire un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi, o entrambi. In conformità al paragrafo 13 dello IAS 18, l’entità deve identificare i servizi individuabili separatamente compresi nell’accordo.

15 Gli elementi che denotano il fatto che la connessione di un cliente a una rete sia un servizio individuabile separatamente sono:

a) la connessione al servizio viene erogata al cliente e rappresenta un valore a sé stante per quel cliente;
b) il fair value (valore equo) della connessione al servizio può essere determinato attendibilmente.

16 Un elemento che indica che il consentire al cliente un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi è un servizio individuabile separatamente è rappresentato dal fatto che, in futuro, il cliente che effettua la cessione riceve l’accesso continuativo, i beni o servizi, o entrambi, a un prezzo inferiore a quello che sarebbe stato applicato senza la cessione dell’elemento di immobili, impianti e macchinari.

17 Al contrario, un elemento che indica che l’obbligazione di fornire al cliente un accesso continuativo alla fornitura di beni o servizi nasce dai termini della licenza d’esercizio dell’entità o da altro regolamento piuttosto che dall’accordo relativo alla cessione di un elemento di immobili, impianti e macchinari, è che i clienti che effettuano una cessione pagano lo stesso prezzo di coloro che non la effettuano per l’accesso continuativo o per i beni o servizi, o per entrambi.

 

Rilevazione dei ricavi

18 Se viene identificato un solo servizio, l’entità deve rilevare i ricavi nel momento in cui il servizio è effettuato, in conformità al paragrafo 20 dello IAS 18 .

19 Nel momento in cui vengono identificati più servizi individuabili separatamente, il paragrafo 13 dello IAS 18 stabilisce che il fair value (valore equo) del corrispettivo totale percepito o percepibile a seguito dell’accordo debba essere ripartito per ciascun servizio, e i criteri di rilevazione dello IAS 18 sono poi applicati a ciascun servizio.

20 Qualora nell’ambito di un accordo dovesse essere identificato un servizio continuativo, il periodo per il quale devono essere rilevati i ricavi per tale servizio è generalmente determinato dai termini dell’accordo con il cliente. Se l’accordo non stabilisce un periodo specifico, i ricavi devono esser rilevati nell’arco di un periodo che non sia superiore alla vita utile dell’attività ceduta utilizzata per erogare il servizio continuativo.

 

Come dovrebbe essere contabilizzata dall’entità la cessione di disponibilità liquide da parte del proprio cliente?

21 Quando un’entità riceve disponibilità liquide da un cliente nell’ambito di una cessione, essa deve determinare se l’accordo rientra nell’ambito di applicazione della presente Interpretazione, in conformità al paragrafo 6. Se tale condizione è soddisfatta, l’entità deve determinare se l’elemento di immobili, impianti e macchinari costruito o acquisito rientra nella definizione di attività in conformità ai paragrafi 9 e 10. Se rientra nella definizione di attività, l’entità deve rilevare l’elemento di immobili, impianti e macchinari al costo, in conformità allo IAS 16 e deve rilevare ricavi, in conformità ai paragrafi 13-20, per l’ammontare di disponibilità liquide ricevute dal cliente.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

22 Un’entità deve applicare la presente Interpretazione alle cessioni di attività da parte di clienti ricevute il 1° luglio 2009 o in data successiva. E’ consentita un’applicazione anticipata a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie ad applicare l’Interpretazione a cessioni passate siano state ottenute all’epoca in cui tali cessioni si sono verificate. Un’entità deve fornire indicazioni in merito alla data a partire dalla quale è stata applicata l’Interpretazione.