PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.14 - IASB - Interpretazione (IFRIC) 3 novembre 2008 (*) (**) (***)

IAS 19 - Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni
di contribuzione minima e la loro interazione

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Interpretazione inserita dall'art. 1, paragrafo 1, Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1263/2008, a decorrere dal 20 dicembre 2008.
(***) Riferimento così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (4), Regolamento 5 giugno 2012, n. 475/2012, a decorrere dal 9 giugno 2012.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
-
1 - 3A
4 - 5
6
7 - 26
27 - 27C
28 - 29
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 1 Presentazione del bilancio
- IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel 2011)
- IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

 

PREMESSA

1 Il paragrafo 64 dello IAS 19 limita la valutazione di un'attività a servizio di un piano a benefici definiti al valore minore tra l'avanzo nel piano a benefici definiti e il massimale di attività. Il paragrafo 8 dello IAS 19 definisce il massimale di attività come ‘il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano'. Sono sorti quesiti relativamente a quando i rimborsi o le riduzioni dei contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili, in particolare quando esiste una previsione di contribuzione minima.

2 In molti paesi esistono previsioni di contribuzione minima a maggior garanzia della promessa di benefici successivi al rapporto di lavoro fatta ai membri di un piano a benefici per i dipendenti. Tali previsioni stabiliscono di norma un ammontare o un livello minimo di contributi da versare in un piano per un determinato periodo di tempo. Pertanto, una previsione di contribuzione minima può limitare la capacità dell'entità di ridurre i contributi futuri.

3 Inoltre, il limite relativo alla valutazione di un'attività a servizio di un piano a benefici definiti può comportare che il rispetto di una previsione di contribuzione minima sia oneroso. Di norma, una previsione a contribuire ad un piano non influirà sulla valutazione dell'attività o passività a servizio di un piano a benefici definiti. Ciò in quanto i contributi, una volta versati, diventeranno attività a servizio del piano e quindi la passività netta aggiuntiva risulterà pari a zero. Tuttavia, una previsione di contribuzione minima può determinare una passività se i contributi richiesti non saranno disponibili per l'entità una volta che questi sono stati versati.

3A Nel novembre 2009, l'International Accounting Standards Board ha modificato l'IFRIC 14 per eliminare una conseguenza involontaria derivante dal trattamento di pagamenti anticipati di contributi futuri in presenza di una previsione di contribuzione minima.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4 La presente Interpretazione si applica a tutti i benefici definiti successivi al rapporto di lavoro e agli altri benefici definiti a lungo termine per i dipendenti.

5 Per l'applicazione della presente Interpretazione, le previsioni di contribuzione minima sono tutte quelle previsioni volte a finanziare un piano a benefici definiti successivo al rapporto di lavoro o altro piano a benefici definiti a lungo termine.

PROBLEMI

6 I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:


a) quando i rimborsi o le riduzioni di contributi futuri dovrebbero essere considerati disponibili secondo quanto previsto dal paragrafo 8 delloIAS 19;
b) in che modo una previsione di contribuzione minima potrebbe influire sulla disponibilità di riduzione di contributi futuri;
c) quando una previsione di contribuzione minima potrebbe determinare una passività.

INTERPRETAZIONE

 

Disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri

7 Un'entità deve determinare la disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri in conformità ai termini e alle condizioni del piano e alle disposizioni statutarie vigenti nella giurisdizione in cui opera il piano.

8 Un beneficio economico, sotto forma di rimborso o riduzione di contributi futuri, è disponibile se l'entità può realizzarlo nel corso della durata del piano o una volta che le passività del piano siano state estinte. In particolare, un tale beneficio economico può essere disponibile anche se non è realizzabile immediatamente alla data di riferimento del bilancio.

9 Il beneficio economico disponibile non dipende dal modo in cui l'entità intende utilizzare l'eccedenza. Un'entità deve determinare il massimo beneficio economico disponibile derivante dai rimborsi, dalle riduzioni dei contributi futuri o da una combinazione di entrambi. Un'entità non deve rilevare i benefici economici derivanti da una combinazione di rimborsi e riduzioni di contributi futuri in base ad ipotesi che si escludono a vicenda.

10 Secondo quanto previsto dallo IAS 1, una entità deve presentare un'informativa sulle fondamentali cause di incertezza nelle stime alla data di riferimento del bilancio che comportino rischi significativi di rettificare in modo rilevante i valori contabili delle attività e passività nette rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciò potrebbe includere l'informativa su qualsiasi limitazione all'attuale possibilità di realizzo dell'eccedenza o l'informativa sul criterio utilizzato per determinare l'importo del beneficio economico disponibile.

 

Il beneficio economico disponibile come rimborso


Il diritto a un rimborso

11 Un rimborso è disponibile per un'entità solo se questa ha il diritto incondizionato a un rimborso:

a) durante la vita del piano, senza ipotizzare che le passività del piano debbano essere estinte per ottenerlo (per esempio, in alcune giurisdizioni, l'entità può avere il diritto a un rimborso durante la vita del piano, indipendentemente dal fatto che le passività del piano siano estinte); o
b) ipotizzando l'estinzione graduale nel tempo delle passività del piano fino a quando tutti i membri non hanno abbandonato il piano; o
c) ipotizzando l'estinzione completa delle passività del piano in un unico evento (ossia come estinzione del piano).

Il diritto incondizionato a un rimborso può esistere qualunque sia il livello di contribuzione al piano alla data di riferimento del bilancio.

12 Se il diritto di un'entità al rimborso di un'eccedenza dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il proprio controllo, l'entità non ha un diritto incondizionato e non deve rilevare l'attività.

13 Un'entità deve misurare il beneficio economico disponibile sotto forma di rimborso come l'importo dell'eccedenza alla data di riferimento del bilancio [uguale al fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano meno il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti] che l'entità ha diritto di ricevere come rimborso, meno qualsiasi costo associato. Per esempio, se un rimborso è soggetto a imposte diverse dalle imposte sul reddito, un'entità deve valutare l'importo del rimborso al netto delle imposte.

14 Nella valutazione dell'importo di un rimborso disponibile nell'ipotesi in cui il piano è estinto [paragrafo 11(c)], un'entità deve includere i costi nel piano di estinzione delle passività del piano e di corresponsione del rimborso. Per esempio, un'entità deve dedurre gli onorari professionali se questi sono a carico del piano invece che dell'entità, oltre al costo per qualsiasi premio assicurativo che può essere richiesto per garantire la passività all'atto dell'estinzione.

15 Se l'importo di un rimborso è determinato come l'ammontare totale o una proporzione dell'eccedenza, invece che come importo fisso, un'entità non deve apportare alcuna rettifica al valore temporale del denaro, anche se il rimborso è realizzabile solo a una data futura.

 

Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi

16 Se non esistono previsioni di contribuzione minima per i contributi relativi a prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è

a) [eliminato];
b) il costo previdenziale futuro a carico dell'entità per ciascun esercizio in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella dell'entità; il costo previdenziale futuro per l'entità esclude gli importi a carico dei dipendenti.

17 L'entità deve determinare i costi previdenziali futuri utilizzando ipotesi coerenti con quelle impiegate per determinare l'obbligazione a benefici definiti e con la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 19. Pertanto, un'entità non deve ipotizzare alcuna rettifica ai benefici che devono essere forniti in futuro da un piano fino a quando il piano non viene rettificato e deve ipotizzare una forza lavoro stabile per il futuro, a meno che alla data di riferimento del bilancio l'entità non sia impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione del numero dei dipendenti compresi nel piano. Nell'ultimo caso, l'ipotesi sulla forza lavoro futura deve comprendere la riduzione.

 

L'effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri

18 Un'entità deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai contributi che sono necessari a coprire (a) qualsiasi carenza esistente per prestazioni di lavoro precedenti in base alla contribuzione minima e (b) prestazioni di lavoro future.

19 I contributi che coprono qualsiasi carenza esistente in base alla contribuzione minima in riferimento a prestazioni di lavoro già ricevute non influiscono sui contributi futuri per l'anzianità successiva. Tali contributi possono dare origine a una passività secondo quanto previsto dai paragrafi da 23 a 26.

20 In presenza di una previsione di contribuzione minima relativa a contributi per prestazioni di lavoro future, il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è dato dalla somma di:

a) qualsiasi ammontare che riduca i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future perché l'entità ha effettuato un pagamento anticipato (ossia ha pagato l'importo prima che le fosse richiesto di farlo); e
b) il costo previdenziale futuro stimato in ciascun esercizio secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 17 meno i contributi stimati relativi a previsioni di contribuzione minima che sarebbero richiesti per prestazioni di lavoro future erogate in quegli esercizi in assenza del pagamento anticipato descritto al punto (a).

21 Un'entità deve stimare i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per le prestazioni di lavoro future tenendo conto dell'effetto di qualsiasi eccedenza esistente determinata sulla base della contribuzione minima ma escludendo il pagamento anticipato descritto nel paragrafo 20(a). Un'entità deve assumere ipotesi coerenti con la base di contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato, ipotesi coerenti con quelle assunte per determinare l'obbligazione per benefici definiti e con la situazione in essere alla data di chiusura dell'esercizio, secondo quanto stabilito dallo IAS 19. La stima deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al pagamento dei contributi minimi da parte dell'entità alle scadenze previste. Tuttavia, la stima non deve includere l'effetto dei cambiamenti previsti dei termini e delle condizioni della base di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non sono stati stabiliti contrattualmente alla data di chiusura dell'esercizio.

22 Quando un'entità determina l'ammontare descritto nel paragrafo 20(b), se i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per prestazioni di lavoro future eccedono il costo previdenziale futuro di cui allo IAS 19 in un determinato esercizio, tale eccedenza riduce l'ammontare del beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri. Tuttavia, l'ammontare descritto nel paragrafo 20(b) non può mai essere minore di zero.

 

Quando una previsione di contribuzione minima può determinare una passività

23 Se l'entità ha l'obbligazione, derivante da una previsione di contribuzione minima, di corrispondere contributi per coprire una carenza esistente in base alla contribuzione minima per prestazioni di lavoro già ricevute, l'entità deve determinare se i contributi da versare saranno disponibili come rimborso o come riduzione di contributi futuri una volta che questi sono versati nel piano.

24 Nella misura in cui i contributi dovuti non saranno disponibili una volta versati al piano, l'entità deve rilevare una passività quando sorge l'obbligazione. La passività deve ridurre l'attività a servizio di un piano a benefici definiti o aumentarne la passività così che non si prevedano utili o perdite dall'applicazione del paragrafo 64 dello IAS 19 nel momento in cui i contributi sono erogati.

25 Un'entità deve applicare il paragrafo 58A dello IAS 19 prima di determinare la passività secondo quanto previsto dal paragrafo 24

26 La passività relativa alla previsione di contribuzione minima e qualsiasi sua successiva rivalutazione deve essere rilevata immediatamente in conformità con il principio adottato dall'entità per la rilevazione dell'effetto del limite indicato nel paragrafo 58 dello IAS 19 relativo alla valutazione dell'attività a servizio di un piano a benefici definiti. In particolare:

a) l'entità che rileva l'effetto del limite indicato nel paragrafo 58 nel prospetto di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dal paragrafo 61(g) dello IAS 19, deve rilevare immediatamente la rettifica nel prospetto di conto economico complessivo;
b) l'entità che rileva l'effetto del limite indicato nel paragrafo 58 nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, secondo quanto previsto dal paragrafo 93C dello IAS 19, deve rilevare immediatamente la rettifica nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

27 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.

27A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 26. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

27B Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima aggiunge il paragrafo 3A e modifica i paragrafi 16-18 e 20-22. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

27C Lo IAS (modificato nel 2011) ha modificato i paragrafi 1, 6, 17 e 24 e ha eliminato i paragrafi 25 e 26. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (modificato nel 2011).

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

28 L'entità deve applicare la presente Interpretazione dall'inizio del primo esercizio presentato nel primo bilancio a cui questa è applicabile. L'entità deve rilevare qualsiasi rettifica iniziale derivante dall'applicazione della presente Interpretazione agli utili portati a nuovo all'inizio di tale esercizio.

29 Un'entità deve applicare le modifiche ai paragrafi 3A, 16-18 e 20-22 dall'inizio del primo esercizio comparativo presentato nel primo bilancio in cui l'entità applica la presente Interpretazione. Se l'entità aveva già applicato la presente Interpretazione prima di applicare le modifiche, deve rilevare la rettifica derivante dall'applicazione delle modifiche negli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio comparativo presentato.