PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.13 - IASB - Interpretazione (IFRIC) 3 novembre 2008 (*) (**) (***)

Programmi di fidelizzazione della clientela

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Interpretazione inserita dall'art. 1, paragrafo 1, Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1262/2008, a decorrere dal 20 dicembre 2008.
Per le modifiche al presente pronunciamento, da applicare a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva o, qualora un'entità applichi loIAS 1 a partire da un esercizio precedente, da applicare a partire da quell'esercizio, vedi l'"Appendice", allegato, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.
(***) Riferimento inserito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, paragrafo 1 del medesimo Regolamento 1255/2012.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
-
1 - 2
3
4
5 - 9
10 - 11
AG1 - AG3
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 18 Ricavi
- IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
- IFRS 13 Valutazione del fair value

 

PREMESSA

1 I programmi di fidelizzazione della clientela sono utilizzati dalle entità per incentivare i clienti ad acquistare i propri beni o servizi. Al cliente che acquista beni o servizi, l'entità riconosce punti premio (spesso indicati semplicemente come «punti»). Il cliente può riscattare i punti premio ottenendo dei premi quali beni o servizi gratuiti o scontati.

2 I programmi sono gestiti in diversi modi. Ai clienti può essere richiesto di accumulare un determinato numero o valore minimo di punti premio prima di poterli riscattare. I punti premio possono essere collegati a singoli acquisti o a gruppi di acquisti, o a un comportamento d'acquisto continuato per un determinato periodo. L'entità può gestire autonomamente il programma di fidelizzazione della clientela o può partecipare a un programma gestito da terzi. I premi offerti possono includere beni o servizi forniti dall'entità stessa e/o diritti a richiedere beni o servizi da parte di terzi.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

3 La presente Interpretazione si applica a punti premio relativi a programmi di fidelizzazione della clientela che:

a) l'entità riconosce ai propri clienti come parte di una transazione di vendita, ossia di una vendita di beni, di una prestazione di servizi o dell'utilizzo delle attività dell'entità da parte di un cliente; e che
b) i clienti potranno successivamente riscattare con beni o servizi gratuiti o scontati, subordinatamente al soddisfacimento di ulteriori qualificanti condizioni.

L'Interpretazione tratta la contabilizzazione da parte dell'entità che riconosce punti premio ai propri clienti.

PROBLEMI

4 I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:


a) se l'obbligazione dell'entità a fornire in futuro beni o servizi gratuiti o scontati («premi») debba essere rilevata e valutata tramite:


i) l'attribuzione ai punti premio di parte del corrispettivo ricevuto o ricevibile dalla transazione di vendita e il differimento della rilevazione dei ricavi (applicazione del paragrafo 13 delloIAS 18); o
ii) la stima dei costi futuri relativi alla fornitura dei premi (applicazione del paragrafo 19 dello IAS 18); e

b) se il corrispettivo è attribuito ai punti premio:

i) quanto dovrebbe essere attribuito a questi;
ii) quando dovrebbero essere rilevati i ricavi; e
iii) se i premi sono forniti da terzi, in che modo dovrebbero essere valutati i ricavi.

 

INTERPRETAZIONE

5 L'entità deve applicare il paragrafo 13 dello IAS 18 e contabilizzare i punti premio come una componente separatamente identificabile della transazione o delle transazioni di vendita in cui sono assegnati (la «vendita iniziale»). Il fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o ricevibile dalla vendita iniziale deve essere ripartito tra punti premio ed altre componenti della vendita.

6 Il corrispettivo attribuito ai punti premio deve essere valutato facendo riferimento al rispettivo fair value.

7 Se i premi sono forniti dall'entità stessa, questa deve rilevare il corrispettivo attribuito ai punti premio come ricavo nel momento del riscatto degli stessi e l'entità adempie all'obbligazione di fornire i premi. L'ammontare dei ricavi rilevati deve basarsi sul numero di punti premio che sono stati riscattati in cambio dei premi, rispetto al numero complessivo previsto di punti riscattati.

8 Se i premi sono forniti da terzi, l'entità deve valutare se sta incassando il corrispettivo attribuito ai punti premio per proprio conto (ossia come attore principale della transazione) o per conto terzi (ossia come attore per terzi).

a) Se sta incassando il corrispettivo per conto terzi, l'entità deve:


i) valutare i propri ricavi per l'ammontare netto che ha trattenuto, ossia per la differenza tra il corrispettivo attribuito ai punti premio e l'ammontare dovuto a terzi per la fornitura dei premi; e
ii) rilevare tale ammontare netto come ricavo quando i terzi assumono l'obbligazione a fornire i premi e hanno il diritto di ricevere un corrispettivo per tale obbligazione. Tali eventi possono verificarsi non appena sono assegnati i punti premio. In alternativa, se il cliente può scegliere di richiedere i premi all'entità o a terzi, tali eventi possono verificarsi soltanto quando il cliente sceglie di richiedere i premi a terzi.


b) Se l'entità sta incassando il corrispettivo per conto proprio, essa deve valutare i propri ricavi come il corrispettivo lordo attribuito ai punti premio e rilevarli quando adempie alle proprie obbligazioni relative ai premi.

9 Se in un qualsiasi momento si prevede che i costi inevitabili necessari per adempiere alle obbligazioni a fornire i premi superino il corrispettivo ricevuto e ricevibile per essi (ossia il corrispettivo attribuito ai punti premio al momento della vendita iniziale che non è stato ancora rilevato come ricavo più qualsiasi altro corrispettivo ricevibile quando il cliente riscatta i punti premio), l'entità è titolare di contratti a titolo oneroso. Per la parte eccedente deve essere rilevata una passività secondo quanto previsto dallo IAS 37. La necessità di rilevare tale passività può sorgere se i costi previsti per la fornitura dei premi aumentano, per esempio se l'entità rivede le proprie previsioni sul numero di punti premio che saranno riscattati.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10 L'entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2008 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° luglio 2008, tale fatto deve essere indicato.

10A Il paragrafo AG2 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

10B L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 6 e AG1–AG3. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.

11 I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

 

APPENDICE - GUIDA OPERATIVA

Questa appendice è parte integrante dell'Interpretazione.


Valutazione del fair value (valore equo) dei punti premio

AG1 Il paragrafo 6 dell'Interpretazione richiede che il corrispettivo attribuito ai punti premio sia valutato facendo riferimento al rispettivo fair value. Se non è presente un prezzo di mercato quotato per un punto premio identico, il fair value deve essere valutato utilizzando un'altra tecnica di valutazione.

AG2 Un'entità può valutare il fair value dei punti premio facendo riferimento al fair value dei premi con i quali tali punti potrebbero essere riscattati. Il fair value dei punti premi considera, a seconda dei casi:

a) l'ammontare degli sconti o degli incentivi che verrebbero altrimenti offerti ai clienti che non hanno ottenuto i punti premio da una vendita iniziale;
b) della proporzione di punti premio che si prevede non saranno riscattati dai clienti. e
c) Il rischio di inadempimento.

Se i clienti possono scegliere tra una gamma di premi diversi, il fair value dei punti premio rifletterà i fair value (valori equi) della gamma dei premi disponibili, ponderati in proporzione alla frequenza con cui si prevede che ciascun premio sarà selezionato.

AG3 In alcuni casi, possono essere disponibili tecniche di stima diverse. Per esempio, se i premi sono forniti da terzi e l'entità paga i terzi per ogni punto premio assegnato, questa potrebbe stimare il fair value (valore equo) dei punti premio facendo riferimento all'ammontare dovuto ai terzi, aggiungendo un margine di profitto ragionevole. È necessaria una valutazione soggettiva nella scelta e nell'applicazione di una tecnica di stima che soddisfi le disposizioni del paragrafo 6 dell'Interpretazione e che sia la più appropriata a seconda delle circostanze.