PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IFRIC n.1 - (*) (**) (***)

Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari

(*) Principio adottato dall' art. 1, Regolamento 3 novembre 2008, n. 1126/2008
(**) Il documento è stato modificato dall'Appendice, punto A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008
(***) Paragrafo così modificato dall'Appendice, punto A32, Regolamento 17 dicembre 2008, n.1274/2008

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA
SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO

TITOLO

-
1
2
3
4 - 8
9 - 9A
10
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



RIFERIMENTI

- IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)
- IAS 8 IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
- IAS 23 Oneri finanziari
- IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004)
- IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

 

 

PREMESSA

1 Molte entità sono obbligate a smantellare, rimuovere e ripristinare elementi di immobili, impianti e macchinari. Nella presente IFRS tali obblighi sono definiti come "smantellamenti, ripristini e passività similari". In base allo IAS 16 , il costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari include la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e di bonifica del sito su cui insiste, l'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo. Lo IAS 37 contiene disposizioni sulle modalità di misurazione di smantellamenti, ripristini e passività similari. La presente IFRS fornisce una guida su come contabilizzare gli effetti derivanti da cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 La presente Interpretazione si applica ai cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari che siano al contempo:

a) rilevate come parte del costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dallo IAS 16 o come parte del costo di un'attività consistente nel diritto di utilizzo conformemente all'IFRS 16; e
b) rilevate come passività secondo quanto previsto dallo IAS 37 .

Per esempio, può esistere una passività per uno smantellamento, un ripristino o una passività similare relativa allo smantellamento di un impianto, al ripristino del danno ambientale causato
dalle industrie estrattive o alla rimozione di un impianto.

 

PROBLEMA

3 La presente IFRS prende in esame il modo in cui dovrebbero essere contabilizzati gli effetti degli eventi che modificano la misurazione di passività iscritte per smantellamenti, ripristini o passività similari, a seguito di:

a) una modifica nell'impiego stimato di risorse che incorporano benefici economici (per esempio, flussi finanziari) necessari per estinguere l'obbligazione;
b) una modifica nel tasso di sconto di mercato corrente come definito nel paragrafo 47 dello IAS 37 (ivi inclusi le modifiche al valore temporale del denaro e i rischi specifici della passività); e
c) un incremento conseguente al passare del tempo [talvolta chiamato smontamento ("unwinding") dell'attualizzazione].

 

IFRS

4 I cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per uno smantellamento, un ripristino o passività similari che risultino da cambiamenti nella stima dei tempi o degli impieghi di risorse economiche che incorporano i benefici economici necessari ad estinguere l'obbligazione, o una variazione del tasso di sconto, devono essere contabilizzati secondo quanto disposto dai paragrafi da 5 a 7 di seguito riportati.


5 Se la relativa attività è misurata utilizzando il modello del costo:

a) subordinatamente alle disposizioni di cui al paragrafo b), le variazioni della passività devono essere rilevate ad incremento o a riduzione del costo della relativa attività nell'esercizio in corso;
b) l'importo dedotto dal costo dell'attività non deve eccedere il valore contabile della stessa. Se una riduzione della passività eccede il valore contabile dell'attività, l'eccedenza deve essere rilevata immediatamente a prospetto di conto economico complessivo;
c) se la rettifica comporta un incremento del costo di un'attività, l'entità deve valutare se ciò sia indicativo del fatto che il nuovo valore contabile dell'attività possa non essere interamente recuperato. In tal caso, l'entità deve verificare la riduzione di valore dell'attività stimandone l'importo recuperabile, e deve contabilizzare qualsiasi perdita per riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 .

6 Se l'attività connessa è misurata utilizzando il modello di rideterminazione del valore:


a) le variazioni della passività modificano l'eccedenza o il deficit della rideterminazione del valore precedentemente rilevato su quella attività, in modo tale che:


i) un decremento della passività deve [subordinatamente a quanto indicato in (b)] essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di prospetto di conto economico complessivo e aumentare la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto, alla riserva di rivalutazione, tranne il caso in cui annulli un deficit di rideterminazione di valore precedentemente imputato a prospetto di conto economico complessivo ed entro i limiti di tale precedente imputazione per quell'attività;
ii) un incremento della passività deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, salvo che esso debba essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di prospetto di conto economico complessivo e ridurre la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto ed entro i limiti di tale accreditamento per quell'attività;


b) nel caso in cui la riduzione della passività eccede il valore contabile che sarebbe stato rilevato nel caso in cui l'attività fosse stata contabilizzata con il modello del costo, l'eccedenza deve essere rilevata immediatamente a prospetto di conto economico complessivo;
c) una modifica della passività è indicativa del fatto che il valore dell'attività possa dover essere rideterminato al fine di assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di chiusura dell'esercizio. Ogni simile rideterminazione del valore deve essere considerata nella determinazione degli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio o nel prospetto delle altre componenti di prospetto di conto economico complessivo secondo quanto indicato in (a). Se è necessaria una rideterminazione, devono essere rideterminate tutte le attività di quella classe;
d) lo IAS 1 prevede che il prospetto di prospetto di conto economico complessivo riporti ciascuna voce di provento o di onere inclusa nel prospetto delle altre componenti di prospetto di conto economico complessivo. Nel rispettare tale disposizione, la variazione della riserva di rivalutazione dovuta a una modifica della passività deve essere identificata separatamente ed esposta come tale.

7 Il valore rideterminato dell'attività da ammortizzare è ammortizzato nell'arco della sua vita utile. Pertanto, una volta che la relativa attività abbia raggiunto la fine della sua vita utile, tutte le variazioni successive della passività devono essere rilevate a prospetto di conto economico complessivo al momento in cui si verificano. La presente disposizione si applica sia che si adotti il modello del costo, sia che si adotti il modello di rideterminazione del valore.

8 Lo smontamento ("unwinding") periodico dell'attualizzazione deve essere rilevato a prospetto di conto economico complessivo come onere finanziario nel momento in cui si verifica. La capitalizzazione prevista dallo IAS 23 non è consentita.

 

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

9 L'entità deve applicare la presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° settembre 2004 o da data successiva. E' incoraggiata una applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° settembre 2004, tale fatto deve essere indicato.

9A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

9B L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 16.

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10 I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo le disposizioni di cui allo IAS 8 , IFRS contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.