PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili,
unitamente al trattamento contabile e all'informativa sui cambiamenti
di principi
contabili,
sui cambiamenti
nelle stime
contabili e sulle correzioni di errori. Il Principio si propone di migliorare la significatività e l'attendibilità del
bilancio delle
entità, e la comparabilità di tali bilanci nel tempo e con i bilanci di altre entità.
2
Le disposizioni sull'informativa concernente i principi contabili, fatta eccezione per i cambiamenti di principi
contabili, sono contenute nello IAS 1 Presentazione del bilancio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3
Il presente Principio deve essere applicato nella selezione e nell'applicazione dei principi contabili, nella contabi
lizzazione
dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti
nelle stime contabili e delle correzioni di errori
di esercizi
precedenti.
4
Gli effetti fiscali connessi a correzioni di errori di esercizi precedenti e rettifiche retroattive effettuate per applicare i
cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati e illustrati in base a quanto previsto dallo IAS 12
Imposte sul
reddito.
DEFINIZIONI
5
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I principi contabili
sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati dall'entità nella
preparazione e nella presentazione del bilancio.
Le stime contabili
sono importi monetari in bilancio soggetti a incertezza
della valutazione.
International Financial Reporting Standard (IFRS)
sono i Principi e le Interpretazioni emanati dall'International Ac-
counting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
a)
gli International
Financial
Reporting
Standard;
b)
i Principi contabili internazionali (IAS);
c)
Interpretazioni IFRIC; e
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
d)
Interpretazioni SIC
(
3
).
Rilevante
è definito nel paragrafo 7 dello IAS 1 ed è utilizzato nel presente Principio con lo stesso significato.
Gli errori di esercizi precedenti
sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell'entità per uno o più
esercizi
precedenti derivanti dal non utilizzo o dall'utilizzo erroneo di informazioni attendibili che:
a)
erano disponibili quando fu autorizzata la pubblicazione dei bilanci di quegli esercizi; e
(1)
Definizione degli IFRS modificata dopo i cambiamenti di nomi introdotti dalla revisione dello
Statuto della Fondazione IFRS
del 2010.
b)
si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e
presen
tazione di quei bilanci.
Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o
interpretazioni distorte di fatti, e frodi.
L'applicazione retroattiva
è l'applicazione
di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e circostanze
come
se quel principio fosse sempre stato applicato.
La rideterminazione retroattiva dei valori
consiste nel correggere la rilevazione, la valutazione e l'informativa concer
nente
gli importi di elementi del bilancio come se l'errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto.
Non fattibile
: applicare una disposizione non è fattibile quando l'entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non
può applicarla. Per un particolare esercizio precedente, non è fattibile applicare un cambiamento di un
principio
contabile retroattivamente o rideterminare retroattivamente un valore per correggere un errore se:
a)
gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva dei valori non sono
deter
minabili;
b)
l'applicazione retroattiva o la rideterminazione retroattiva dei valori richiede supposizioni circa quale sarebbe
stato l'intento della direzione aziendale in quell'esercizio; o
c)
l'applicazione retroattiva o la rideterminazione retroattiva dei valori richiede stime significative di
importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni su quelle stime che:
i)
forniscono prove di circostanze che esistevano alla(e) data(e) in cui tali importi dovevano essere
rilevati, valutati o indicati; e
ii)
sarebbero state disponibili quando era stata autorizzata la pubblicazione dei bilanci per tale esercizio
precedente;
da altre informazioni.
Per
applicazione prospettica
di un cambiamento di principio contabile e della rilevazione dell'effetto di un cambia-
mento
nella stima contabile si intende rispettivamente:
a)
l'applicazione di un nuovo principio contabile a operazioni, altri eventi e circostanze che si verificano
dopo la data alla quale il principio viene cambiato; e
b)
la rilevazione dell'effetto del cambiamento nella stima contabile nel corrente e nei futuri esercizi
interessati dal cambiamento.
6
[Eliminato]
PRINCIPI CONTABILI
Selezione e applicazione dei principi contabili
7
Quando un IFRS si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del
principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata
dall'ap
plicazione dell'IFRS.
8
Gli IFRS contengono i principi contabili che lo IASB ritiene possano determinare bilanci in grado di riportare
informazioni rilevanti e attendibili sulle operazioni, altri eventi e circostanze a cui essi si applicano. Tali principi
non
necessitano di essere applicati quando l'effetto della loro applicazione è irrilevante. Tuttavia è inappropriato effettuare, o
lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dagli IFRS al fine di ottenere
una particolare
presentazione
della situazione
patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità.
9
Gli IFRS sono accompagnati da Guide volte ad assistere le entità nell'applicazione delle loro disposizioni. Tali guide
precisano se costituiscono o meno parte integrante degli IFRS. Le guide che costituiscono parte integrante degli IFRS
sono obbligatorie. Le guide che non costituiscono parte integrante degli IFRS non contengono disposizioni
per la
redazione del bilancio.
10
In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente
a una operazione, altro
evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e
applicare
un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:
a)
rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e
b)
attendibile, in modo che il bilancio:
i)
rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi
finanziari dell'entità;
ii)
rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la
forma giuridica;
iii)
sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi;
iv)
sia prudente; e
v)
sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.
11
Nell'esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e
con
siderare l'applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:
a)
le disposizioni degli IFRS che trattano casi simili e correlati; e
b)
le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di valutazione per la contabilizzazione di attività,
passività,
ricavi e costi contenuti nel
Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria
(
Quadro
concettuale) (4).
12
Nell'esprimere il giudizio
descritto
nel paragrafo
10, la direzione
aziendale
può inoltre
considerare
le disposizioni
più
recenti emanate da altri organismi di normazione contabile che utilizzano un quadro concettuale simile per
elaborare
i principi contabili, altra letteratura
contabile
e prassi
consolidate
nel settore,
nella misura
in cui queste
non siano in
conflitto con le fonti del paragrafo 11.
Uniformidi principi contabili
13
L'entità deve selezionare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e
circostanze, a meno che un Principio o una Interpretazione richieda specificatamente o permetta una
classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se un IFRS richiede o
permette una tale classificazione, si deve selezionare e applicare uniformemente un appropriato principio
contabile a ciascuna classe.
Cambiamenti di principi contabili
14
L'entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:
a)
è richiesto da un Principio o da una Interpretazione; o
b)
produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e prilevanti in merito agli effetti di
operazioni, altri fatti o circostanze
sulla
situazione
patrimoniale-finanziaria,
sul risultato
economico
o
sui
flussi finanziari dell'entità.
(2)
Il paragrafo 54G spiega come questa disposizione è modificata per i saldi dei regulatory account.
15
Gli utilizzatori del bilancio necessitano di essere in grado di comparare il bilancio dell'enti nel tempo per
identificare
l'andamento della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e
dei
flussi
finanziari.
Quindi gli stessi
principi contabili sono applicati nel corso di ciascun esercizio e da un esercizio al successivo a
meno che un
cambiamento di principio contabile soddisfi uno dei criteri del paragrafo 14.
16
Le seguenti
situazioni
non
rappresentano
cambiamenti
di
principi
contabili:
a)
l'applicazione di un principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che differiscono nella
sostanza da quelli verificatisi precedentemente; e
b)
l'applicazione di un nuovo principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che non si sono
mai
verificati precedentemente o che erano irrilevanti.
17
La prima applicazione di un principio per rivalutare le attività secondo quanto previsto dallo IAS 16
Immobili,
impianti
e macchinari
o dallo IAS 38
Attività
immateriali
è un cambiamento
di principio
contabile
da trattarsi come
una
rivalutazione secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dallo IAS 38, piuttosto che secondo quanto previsto dal
presente
Principio.
18
I paragrafi da 19 a 31 non si applicano ai cambiamenti di principio contabile di cui al paragrafo 17.
Applicazione dei cambiamenti
nei principi
contabili
19
Subordinatamente al paragrafo
23:
a)
l'entità deve
contabilizzare
un
cambiamento
di
principio
contabile
originato
dalla
prima
applicazione
di
un Principio o una Interpretazione in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transi
torie,
qualora esistano, di quell'IFRS; e
b)
quando l'entità cambia un principio contabile in sede di prima applicazione di un Principio o di una
Interpretazione che non contiene disposizioni transitorie specifiche applicabili a tale cambiamento, o
cambia
un principio contabile volontariamente, deve applicare il cambiamento retroattivamente.
20
Ai fini del presente Principio, l'applicazione anticipata di un Principio o di una Interpretazione non è un cam
biamento
volontario di principio contabile.
21
In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento o
circostanza, la direzione aziendale può, secondo quanto previsto dal paragrafo 12, applicare un principio contabile
secondo le più recenti disposizioni di un altro organismo di normazione contabile
che utilizza
un quadro concettuale
concettualmente simile per elaborare i principi
contabili.
Se
in
seguito
a una
modifica
di
tale disposizione, l'entità
sceglie di cambiare un principio contabile, tale cambiamento è contabilizzato e presentato
come un cambiamento
volontario di principio contabile.
A p p l i c a z i o n e r e t r o a t t i v a
22
In relazione al
paragrafo
23,
quando
un
cambiamento
di
principio
contabile
è
applicato
retroattivamente
in
conformità a quanto previsto dal paragrafo 19, lettera a) o b), l'entideve rettificare il saldo
di
apertura
di
ciascuna
componente
del
patrimonio
netto
interessata
per
il
più
remoto
esercizio
presentato
e gli altri importi
comparativi indicati per ciascun esercizio precedente presentato come se il nuovo
principio contabile fosse
sempre stato applicato.
L i m i t a z i o n i d e l l ' a p p l i c a z i o n e
r e t r o a t t i v a
23
Quando il paragrafo 19, lettera a) o b) richiede l'applicazione retroattiva, si deve applicare un cambiamento di
principio contabile retroattivamente fatta eccezione per il caso in cui non risulta fattibile determinare gli effetti
specifici sul periodo o l'effetto cumulativo del cambiamento.
24
Quando non è fattibile determinare gli effetti specifici dell'esercizio interessato derivanti dal cambiamento di un
principio contabile sulla informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l'entità deve
applicare
il nuovo principio
contabile
al valore contabile
delle attività e passività
all'inizio
del più remoto
esercizio per il quale
l'applicazione retroattiva risulta fattibile, che può anche essere l'esercizio in corso, e deve effettuare una rettifica
corrispondente del saldo di apertura di ciascuna componente del patrimonio netto interessata per questo
esercizio.
25
Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo dell'applicazione di un nuovo principio contabile
all'inizio dell'esercizio corrente per tutti gli esercizi precedenti, l'enti deve rettificare l'informativa
comparativa
per applicare
il nuovo principio contabile prospetticamente,
a partire dalla prima data in
cui
ciò risulta fattibile.
26
Quando l'enti applica un nuovo principio contabile retroattivamente, essa riporta gli effetti derivanti da tale
applicazione ai dati comparativi degli esercizi precedenti fino a quando ciò risulta fattibile. L'applicazione retro- attiva
a un esercizio precedente non è fattibile a meno che sia possibile determinare l'effetto cumulativo sugli
importi di
entrambi i prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura e di chiusura di quell'esercizio. L'importo della
rettifica
risultante
connessa
a esercizi
antecedenti
quelli
presentati
nel bilancio
è rilevato
nel saldo
di apertura di
ciascuna componente del patrimonio netto del più remoto esercizio presentato. Solitamente la
rettifica viene rilevata
negli
utili
portati
a nuovo.
Tuttavia
la rettifica
può
essere
apportata
a un'altra
componente del patrimonio netto (per
esempio, al fine di essere conformi a un Principio o a un'Interpretazione). Eventuali altre informazioni relative a esercizi
precedenti, quali prospetti storici
dei
dati finanziario-economici
di bilancio,
sono
a
loro volta rettificate fino a quando
ciò risulta fattibile.
27
Quando per l'entità non è fattibile applicare un nuovo principio contabile retroattivamente, perché non è in grado
di
determinare l'effetto cumulativo derivante dall'applicazione del principio a tutti gli esercizi precedenti, questa,
secondo
quanto previsto dal paragrafo 25, applica il nuovo principio prospetticamente dall'inizio del primo esercizio in cui ciò
risulta fattibile. L'entità, quindi, tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci
dell'attivo, passivo e
patrimonio netto originatasi prima
di tale data. È consentito
cambiare
un principio
contabile anche se non è fattibile
applicare il principio prospetticamente per qualsiasi esercizio precedente. I paragrafi da 50
a 53 forniscono una linea
guida sui casi in cui non è fattibile applicare un nuovo principio contabile a uno o più
esercizi precedenti.
Informazioni integrative
28
Quando la prima applicazione di un Principio o di una Interpretazione ha un
effetto
sull'esercizio corrente
o su qualsiasi esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare
l'importo della rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, l'entità deve
indicare:
a)
il titolo dell'IFRS;
b)
quando applicabile, che il cambiamento di principio contabile è effettuato secondo quanto previsto
dalle
disposizioni transitorie;
c)
la natura del cambiamento
di principio
contabile;
d)
quando applicabile,
una
descrizione
delle
disposizioni
transitorie;
e)
quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono avere un effetto su esercizi futuri;
f)
per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile,
l'importo della rettifica:
i)
per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii)
se lo IAS 33
Utile per azione
si applica all'entità, relativamente all'utile di base e diluito per azione;
g)
l'importo
della
rettifica
relativa
a esercizi
antecedenti
a quelli
presentati,
nei limiti
in cui ciò è fattibile;
e
h)
se l'applicazione retroattiva richiesta dal paragrafo 19, lettera a) o b) non è fattibile per un particolare
esercizio precedente o per esercizi antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato
all'esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio
contabile
è stato applicato.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tali informazioni integrative.
29
Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull'esercizio corrente o su qualsiasi
esercizio precedente, avrebbe un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l'importo della
rettifica, ovvero potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, l'entità deve indicare:
a)
la natura del cambiamento
di principio
contabile;
b)
le ragioni per cui l'applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più
rilevanti;
c)
per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile,
l'importo della rettifica:
i)
per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii)
se lo IAS 33 si applica all'entità, relativamente all'utile di base e diluito per azione;
d)
l'importo
della
rettifica
relativa
a esercizi
antecedenti
a quelli
presentati,
nei limiti
in cui ciò è fattibile;
e
e)
se l'applicazione retroattiva non è fattibile per uno specifico esercizio precedente o per esercizi
antecedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e la
descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tali informazioni integrative.
30
Quando l'entità non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, emesso ma non ancora
in
vigore, l'enti deve indicare:
a)
tale fatto; e
b)
informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto che l'applica-
zione
del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell'entità nell'esercizio della prima
applicazione.
31
Nel conformarsi con il paragrafo 30, l'entità considera di indicare:
a)
il titolo di un nuovo Principio o di una nuova Interpretazione;
b)
la natura del cambiamento o di cambiamenti imminenti di principio contabile;
c)
la data a partire dalla quale l'applicazione del Principio o dell'Interpretazione è richiesta;
d)
la data in cui ha programmato di applicare il Principio o l'Interpretazione per la prima volta; e
e)
alternativamente:
i)
una illustrazione dell'impatto che si prevede la prima applicazione del Principio o dell'Interpretazione abbia
sul bilancio dell'entità; o
ii)
se l'impatto non è conosciuto o ragionevolmente stimabile, una dichiarazione a tale riguardo.
STIME CONTABILI
32
Un principio contabile può esigere una modalità di valutazione delle voci del bilancio che implica incertezza della
valutazione. Ciò vuol dire che il principio contabile potrebbe imporre di valutare tali voci a importi monetari che,
non
potendo essere osservati direttamente, devono
essere
stimati.
In tal
caso
l'entità
elabora
una
stima
contabile
per
conseguire l'obiettivo stabilito dal principio contabile. L'elaborazione di stime contabili comporta l'uso di valutazioni
o ipotesi basate sulle più recenti informazioni attendibili disponibili. Tra gli esempi di stime contabili
figurano:
a)
i fondi a copertura perdite per perdite attese su crediti, in applicazione dell'IFRS 9
Strumenti finanziari
;
b)
il valore netto di realizzo di un bene di magazzino, in applicazione dello IAS 2
Rimanenze
;
c)
il fair value (valore equo) di un'attività o passività, in applicazione dell'IFRS 13
Valutazione del fair value
;
d)
la quota di ammortamento di un elemento di immobili, impianti e macchinari, in applicazione dello IAS 16; e
e)
gli accantonamenti per obbligazioni di garanzia, in applicazione dello IAS 37
Accantonamenti, passività e attività
potenziali
.
32A Per elaborare una stima contabile l'entità utilizza tecniche di valutazione e dati. Le tecniche di valutazione
comprendono tecniche
di stima (ad esempio,
le tecniche
utilizzate
per valutare
un fondo a copertura
perdite
per
perdite attese su crediti in applicazione dell'IFRS 9) e tecniche
di valutazione
(ad esempio,
le tecniche
utilizzate
per
valutare il fair value (valore equo) di un'attivi o di una passiviin applicazione dell'IFRS 13).
32B Il termine
"
stima
"
negli IFRS si riferisce talvolta a una stima che non è una stima contabile quale definita nel presente
Principio. Ad esempio, si riferisce talvolta a un dato utilizzato per elaborare stime contabili.
33
L'impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità.
Cambiamenti nelle
stime
contabili
34
L'entità può dover modificare una stima contabile se si verificano mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima
si
era basata o in seguito a nuove informazioni, nuovi sviluppi o maggiore esperienza. Per sua natura, la modifica
di una
stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore.
34A Gli effetti su una stima contabile del cambiamento di un dato o di una tecnica di valutazione sono cambiamenti
nelle
stime contabili, a meno che derivino dalla correzione di errori di esercizi precedenti.
35
Un cambiamento nel criterio base di valutazione applicato è un cambiamento di principio contabile, e non è un
cambiamento nella stima contabile. Quando è difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un
cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile.
Applicazione dei cambiamenti
nelle stime contabili
36
L'effetto di un cambiamento nella stima contabile, diverso da un cambiamento a cui si applica il paragrafo
37,
deve essere rilevato prospetticamente includendolo nel risultato economico:
a)
nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, se il cambiamento influisce solo su quell'esercizio; o
b)
nell'esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento influisce su
entrambi.
37
Un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato rettificando il valore contabile di attività,
passività, posta di patrimonio
netto nell'esercizio
in cui si è verificato
il cambiamento
nella
misura
in
cui
un cambiamento
origine a cambiamenti
di valore delle attività e passività interessate,
o si riferisce a
una posta
di patrimonio netto.
38
La rilevazione prospettica dell'effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è
applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificati a partire dalla data del cambiamento. Un
cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell'esercizio corrente, o sul risultato
economico sia dell'esercizio corrente, sia degli esercizi futuri. Ad esempio, la variazione di un fondo a copertura
perdite per perdite attese su crediti influisce solo sul risultato economico dell'esercizio corrente e perciò è rilevata
nell'esercizio corrente. Tuttavia un cambiamento nella vita utile stimata di, o nelle modalità di consumo attese dei benefici
economici futuri inclusi in, un'attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell'esercizio corrente e di
ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell'attività medesima. In entrambi i casi l'effetto del
cambiamento relativo
all'esercizio corrente è rilevato come provento o onere nell'esercizio stesso. L'impatto,
laddove esista, sugli esercizi
futuri è rilevato come provento o onere negli esercizi futuri.
Informazioni integrative
39
L'entità deve indicare la natura e l'importo di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto
sull'esercizio corrente o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, fatta eccezione per l'indicazione
dell'effetto prodotto su esercizi futuri quando non è fattibile effettuare una tale stima.
40
Se l'importo dell'effetto sugli esercizi futuri non è presentato percnon è fattibile effettuare la stima, l'entità deve
indicare
tale fatto.
ERRORI
41
Errori possono
essere commessi
nella rilevazione,
valutazione,
presentazione
o informativa
di elementi
del bilancio.
Il
bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzio
nalmente
per ottenere una particolare presentazione
della situazione patrimoniale-finanziaria,
del risultato economico o dei flussi
finanziari dell'entità. Errori potenziali dell'esercizio corrente scoperti nel medesimo esercizio sono
corretti prima che sia
autorizzata la pubblicazione del bilancio. Tuttavia errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio
successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell'informativa comparativa
presentata nel bilancio
per tale esercizio successivo (cfr. paragrafi 42-47).
42
Subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 43, l'entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi
precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro sco
perta come
segue:
a)
determinando nuovamente gli importi comparativi per l'esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è
stato
commesso l'errore; o
b)
se l'errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio precedente presentato, determinando
nuovamente i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio
precedente
presentato.
Limitazioni alla
rideterminazione
retroattiva
dei
valori
43
Un errore di un esercizio precedente deve essere corretto con una rideterminazione retroattiva dei valori, fatta
eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare gli effetti specifici dell'esercizio interessato ovvero l'effetto
cumulativo dell'errore.
44
Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore riferibili a uno specifico esercizio su un'informativa
comparativa per uno o pesercizi precedenti presentati, l'entità deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passivi
e patrimonio
netto per il primo esercizio
per il quale la rideterminazione
retroattiva
del valore è fattibile
(che può essere
l'esercizio corrente).
45
Quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore, all'inizio dell'esercizio corrente, per
tutti
gli
esercizi
precedenti,
l'entità
deve
rideterminare
i
valori
interessati
nell'informativa
comparativa
per
correggere l'errore prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.
46
La correzione di un errore di un esercizio precedente non incide sul risultato economico dell'esercizio in cui
l'errore
viene scoperto. Qualsiasi informazione su esercizi precedenti, inclusi eventuali prospetti storici dei dati
finanziario-
economici di bilancio, è rettificata fino a quando ciò risulta fattibile.
47
Quando non è fattibile determinare l'importo di un errore (per esempio un errore commesso nell'applicazione
di un
principio contabile) per tutti gli esercizi precedenti, l'entità, secondo quanto previsto dal paragrafo 45, ride- termina
i valori interessati nell'informativa comparativa prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.
L'entità, quindi, tralascia quella parte della rideterminazione cumulativa del valore di attività, passività
e patrimonio
netto
originatasi
prima
di tale data.
I paragrafi
da 50 a 53 forniscono
una
linea guida
sui casi in cui non è fattibile
correggere un errore per uno o più esercizi precedenti.
48
Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono
approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio,
l'utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta una
correzione di un
errore.
Informativa su errori di esercizi precedenti
49
Nell'applicazione del paragrafo
42, l'entità
deve
indicare
quanto
segue:
a)
la natura dell'errore
di un esercizio
precedente;
b)
per ogni esercizio precedente presentato, nei limiti in cui ciò è fattibile, l'importo della rettifica:
i)
per ciascuna voce di bilancio interessata; e
ii)
se lo IAS 33 si applica all'entità, relativamente all'utile di base e diluito per azione;
c)
l'importo della correzione all'inizio del primo esercizio precedente presentato; e
d)
se la rideterminazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le
circostanze che hanno portato all'esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando
l'errore è stato corretto.
I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tali informazioni integrative.
NON FATTIBILI DELL'APPLICAZIONE
RETROATTIVA
E DELLA RIDETERMINAZIONE
RETROATTIVA
DEI VALORI
50
In alcune circostanze, non è fattibile rettificare l'informativa comparativa per uno o p esercizi precedenti per
ottenere la comparabilità con l'esercizio corrente. Per esempio, nell'esercizio/negli
esercizi
precedente/i
i
dati
possono
non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile
(inclusa, ai fini dei paragrafi da 51 a 53, la sua applicazione prospettica a esercizi precedenti) o da
consentire la
rideterminazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un esercizio precedente, e non può
essere fattibile
risalire all'informazione.
51
È spesso necessario effettuare stime per poter applicare un principio contabile a elementi di bilancio rilevati o esposti
con riferimento a operazioni, altri eventi o circostanze. La stima è per sua natura soggettiva, e le stime possono essere
formulate dopo la data di chiusura dell'esercizio. La formulazione di stime è potenzialmente più
difficile quando si
applica retroattivamente un principio contabile o si determinano retroattivamente i valori per
correggere un errore di un
esercizio precedente, a causa del periodo di tempo più lungo che potrebbe essere trascorso dal verificarsi
dell'operazione, altro evento o circostanza interessato. Tuttavia la finalidelle stime relative a esercizi precedenti
rimane la stessa come per le stime effettuate nell'esercizio corrente, ossia, che la stima rifletta la situazione esistente
al momento in cui l'operazione, altro evento o circostanza si è verificato.
52
Quindi l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile o la correzione di un errore di un esercizio
precedente richiede informazioni distinte che:
a)
forniscano evidenze di circostanze che esistevano alla/e data/e in l'operazione, altro fatto o condizione si è
verificato, e
b)
sarebbero state disponibili quando era stata autorizzata la pubblicazione dei bilanci per tale esercizio prece-
dente
da altre informazioni. Per alcune tipologie di stime (per esempio, una valutazione del fair value che utilizza input
significativi non osservabili), è impossibile distinguere questi tipi di informazioni. Quando l'applicazione o la
rideterminazione retroattiva dei valori richiederebbe di effettuare una stima significativa per la quale è impossibile
distinguere queste due tipologie di informazioni, non è fattibile applicare il nuovo principio contabile o correggere
l'errore
dell'esercizio precedente retroattivamente.
53
Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile
a, o quando si correggono importi di, un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le
intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti
in un esercizio precedente. Per esempio, quando l'entità corregge un errore di un
esercizio precedente nel calcolare la
sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti,
secondo quanto previsto dallo IAS 19
Benefici per i
dipendenti
, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di
influenza particolarmente acuta durante
l'esercizio successivo resi disponibili dopo che è stata autorizzata la
pubblicazione del bilancio per l'esercizio
precedente. Il fatto che le stime significative
siano richieste di frequente quando si rettifica l'informativa comparativa
presentata per esercizi precedenti
non
impedisce
una
attendibile
rettifica o correzione dell'informativa
comparativa.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
54
L'entideve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2005 o in data
successiva. È incoraggiata
l'applicazione
anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha
inizio
prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
54A [Eliminato] 54B
[Eliminato]
54C L'IFRS 13
Valutazione del fair value
, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve
applicare
tale modifica quando applica l'IFRS 13.
54D [Eliminato]
54E
L'IFRS 9
Strumenti finanziari
, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 53 e ha eliminato
i
paragrafi 54A, 54B e 54D. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
54F
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS
, pubblicato nel 2018, ha modificato il paragrafo 6 e il paragrafo
11, lettera b). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2020 o in data
successiva. L'applicazione anticipata
è consentita
se l'entità
applica
contestualmente
anche
tutte le altre modifiche
introdotte da
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS
. L'entità deve applicare le
modifiche al paragrafo 6
e al paragrafo 11, lettera b), retroattivamente conformemente al presente Principio.
Tuttavia, se stabilisce che
l'applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe
costi o sforzi eccessivi,
l'entità deve applicare le
modifiche al paragrafo 6 e al paragrafo 11, lettera b), con riferimento ai paragrafi 23-28
del presente Principio. Se
l'applicazione retroattiva delle
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS
comporterebbe costi o sforzi
eccessivi, nell'applicare
i
paragrafi
23-28
del
presente
Principio,
tranne
nell'ultima
frase del paragrafo 27, l'entità deve
interpretare l'espressione
"
non è fattibile
"
come avente il significato di
"
comporta costi o sforzi eccessivi
"
e il termine
"
fattibile
"
come avente il significato
di
"
possibile senza costi o
sforzi eccessivi".
54G Se non applica l'IFRS 14
Regulatory Deferral Accounts
, l'entità, nell'applicare il paragrafo 11, lettera b), ai saldi dei regulatory
account, deve continuare a riferirsi alle definizioni,
ai criteri di rilevazione e ai concetti di misurazione,
e deve considerarne
l'applicabilità, di cui al
Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio
(
5
) anziché a quelli contenuti
nel
Quadro concettuale
. Il saldo
dei regulatory
account
è il saldo
dei conti
costi
(o ricavi)
non rilevato come attività o
passività in conformità ad altri IFRS applicabili, ma che è incluso, o si prevede che sia
incluso, da parte dell'autorità di
regolamentazione delle tariffe per fissare le tariffe che possono essere applicate ai clienti. L'autorità di regolamentazione
delle tariffe è un organismo autorizzato per legge o regolamento a fissare la
tariffa o una gamma di tariffe che vincola
l'entità. L'autoridi regolamentazione delle tariffe può essere un organismo terzo o una parte correlata dell'entità,
compreso lo stesso consiglio di amministrazione dell'entità, se
tale organismo è tenuto per legge o regolamento a fissare
le tariffe sia nell'interesse dei clienti che per garantire la
solidità finanziaria complessiva dell'entità.
54H
Definizione di rilevante
(Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo 7
dello IAS 1 e il paragrafo 5 dello IAS 8, e ha eliminato il paragrafo 6 dello IAS 8. L'entità deve applicare tali modifiche
prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2020 o in data successiva. È
consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste
modifiche
a partire
da un esercizio
precedente,
tale
fatto deve essere
indicato.
54I
Definizione di stime contabili
, pubblicato a febbraio 2021, ha modificato i paragrafi 5, 32, 34, 38 e 48 e ha aggiunto i
paragrafi 32A, 32B e 34A. L'entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. L'entità deve applicare le modifiche ai cambiamenti
nelle stime contabili e ai cambiamenti di principi contabili che si verificano all'inizio o dopo l'inizio
del primo
esercizio in cui applica le modifiche.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
55
Il presente Principio sostituisce lo IAS 8
Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili
,
rivisto nella sostanza nel 1993.
56
Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
a)
SIC-2
Coerenza
nell'applicazione
dei principi
contabili
Capitalizzazione
di oneri
finanziari
; e
b)
SIC-18
Coerenza
nell'applicazione
dei
principi
contabili
Metodi
alternativi
(3)
Il riferimento è al
Quadro sistematico per la preparazione
e la presentazione
del bilancio
dello
IASC
adottato
dallo
IASB
nel 2001. [N.d.R:
Un estratto del
Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio
dello IASC, adottato dal Board nel 2001, è disponibile
sulla
pagina
IAS
8
dell'area
"
Supporting
implementation
"
del
sito
della
Fondazione,
sotto
"
Supporting
Implementation
by IFRS
Standard".]
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