PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO |
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IAS n.41 - IASB - Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008 (*) (**) |
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Agricoltura |
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(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320. (**) Ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia diversamente stabilito nell'Appendice suddetta, negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti: - "conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo"; - "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria"; - "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio"; - "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione); - "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione"; - "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS"; - "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS"; - "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); - i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. |
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REGOLAMENTI AGGIORNATI |
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI - |
La finalità del presente Principio è di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa connessi all'attività agricola.
1 Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:
a) le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;
b) i prodotti agricoli al momento del raccolto; e
c) i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.
2 Il presente Principio non si applica a:
a) terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16) Immobili, impianti e macchinari, e IAS 40 Investimenti immobiliari); e
b) piante fruttifere connesse all'attività agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto di tali piante fruttifere;
c) contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica);
d) attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38 Attività immateriali).
3 Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o qualsiasi altro Principio che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l'uva in vino da parte del vinificatore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
4 La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato della lavorazione dopo il raccolto:
Definizioni connesse all'agricoltura
5 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
L'attività agricola è la gestione da parte di un'entità della trasformazione biologica e del raccolto delle attività biologiche ai fini della loro vendita o della loro conversione in prodotti agricoli o ulteriori attività biologiche.I costi di vendita sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi gli oneri finanziari e le imposte sul reddito.
Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto delle attività biologiche dell'entità. L'attività biologica è un animale o una pianta vivi.
Una pianta fruttifera è una pianta viva:
a) usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
b) da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e
c) con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.
La trasformazione biologica comprende i processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e riproduzione che determinano mutamenti qualitativi o quantitativi in un'attività biologica.
Un gruppo di attività biologiche è un insieme di animali o piante vivi similari.
Il raccolto è la separazione fisica del prodotto dall'attività biologica o la cessazione del processo vitale di un'attività biologica.
5A Non sono piante fruttifere:
a) le piante coltivate che devono essere raccolte in quanto esse stesse prodotto agricolo (per esempio, gli alberi coltivati per produrre legname);
b) le piante utilizzate per produrre prodotti agricoli quando la probabilità che l'entità intenda anche raccogliere e vendere la pianta come prodotto agricolo con modalità diverse dalla vendita residuale di cascami (ad esempio, alberi coltivati per produrre sia frutta che legname) non è così remota; e
c) le colture annuali quali il granturco e il frumento.
5B Quando una pianta fruttifera non è più utilizzata per produrre prodotti agricoli può essere tagliata e venduta in qualità di cascame da utilizzare, ad esempio, come legna da ardere. Tali vendite residuali di cascami non impedirebbero alla pianta di rientrare nella definizione di pianta fruttifera.
5C Il prodotto di una pianta fruttifera è un'attività biologica.
6 Un'attività agricola copre campi di attività diversi tra loro; per esempio, allevamento di bestiame, silvicoltura, colture annuali o perenni, coltivazioni orticole e frutticole, floricoltura e acquacoltura (incluso l'allevamento dei pesci). Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:
a) la capacità di cambiamento. Animali e piante vivi possono subire trasformazioni biologiche;
b) la gestione del cambiamento. Tale gestione facilita la trasformazione biologica migliorando, o almeno, stabilizzando, le condizioni necessarie perché il processo possa avere luogo (per esempio, livelli nutritivi, umidità, temperatura, fertilità e luce). Tale gestione distingue l'attività agricola dalle altre attività. Per esempio, il raccolto derivante da risorse non gestite (quali per esempio pesca in alto mare e deforestazione) non costituisce un'attività agricola; e
c) La valutazione del cambiamento. I cambiamenti qualitativi (per esempio, la qualità genetica, la densità, la maturazione, la copertura di grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati come funzione gestionale di routine.
7 La trasformazione biologica dà luogo alle seguenti tipologie di risultati:
a) cambiamenti delle attività attraverso
i) crescita (incremento nella quantità o nel miglioramento della qualità di un animale o di una pianta);
ii) degenerazione (decremento nella quantità o deterioramento della qualità di un animale o di una pianta); o
iii) riproduzione (creazione di ulteriori animali o piante vivi); o
b) produzione di prodotti agricoli quali il lattice, le foglie di tè, la lana e il latte.
Definizioni generali
8 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni:
a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;
b) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; e
c) i prezzi sono disponibili al pubblico.
Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nello stato patrimoniale.
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
I contributi pubblici sono definiti dallo IAS 20.
9 Il fair value (valore equo) di un'attività è basato sulla attuale localizzazione e condizione dell'attività in oggetto. Quale risultato possiamo avere, per esempio, che il fair value (valore equo) del bestiame in una fattoria è il prezzo del bestiame nei pertinenti mercati al netto dei costi di trasporto e degli altri costi che devono essere sostenuti per portare il bestiame al mercato.
10 L'entità deve rilevare un'attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:
a) l'entità detiene il controllo dell'attività in virtù di eventi passati;
b) è probabile che affluiranno all'entità benefici economici futuri associati all'attività; e
c) il fair value (valore equo) o il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente.
11 Nell'attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinta, per esempio, dalla proprietà legale del bestiame e dalla marchiatura o altro tipo di segno presente sul bestiame al momento dell'acquisizione, nascita o svezzamento. I benefici futuri sono normalmente giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.
12 Un'attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, fatta eccezione per il caso descritto nel paragrafo 30 in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente.
13 Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell'entità deve essere valutato al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2 Rimanenze, o altro Principio applicabile.
14 I costi al punto di vendita includono le commissioni a mediatori e agenti, i contributi dovuti ad autorità di sorveglianza e alle borse merci, le imposte e gli oneri su trasferimenti. I costi al punto di vendita escludono i costi di trasporto e gli altri costi necessari per portare fisicamente le attività nel luogo in cui avviene la vendita.
15 Il calcolo del fair value (valore equo) di un’attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitato raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per esempio, per età o qualità.
16 Le entità spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value, poiché il fair value riflette la situazione attuale del mercato in cui operatori di mercato acquirenti e venditori condurrebbero una operazione. Quale risultato, il fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa dell'esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di una attività biologica o di un prodotto agricolo può rappresentare un contratto oneroso, come definito nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai contratti onerosi si applica lo IAS 37.
17 Se esiste un mercato attivo dell'attività biologica o del prodotto agricolo nella sua attuale localizzazione e condizione, il prezzo quotato in tale mercato costituisce il criterio appropriato per la valutazione del fair value (valore equo) dell'attività. Se l'entità ha accesso a differenti mercati attivi utilizza quello ritenuto più significativo. Per esempio, se l'entità ha accesso a due mercati attivi, dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato che si suppone sarà quello usato.
18 Se non esiste alcun mercato attivo, le entità utilizzano per la valutazione del fair value (valore equo), quando disponibili, uno o più tra i seguenti riferimenti:
a) il prezzo della più recente transazione di mercato avvenuta, sempre che non si sia verificato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra la data della operazione e la data di riferimento del bilancio;
b) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche per riflettere le differenze; e
c) i parametri di riferimento del settore quali il valore di un frutteto espresso per vassoio d'export (export tray), bushel o ettaro e il valore del bestiame espresso per chilogrammo di carne.
19 In alcune circostanze, le fonti informative elencate nel paragrafo 18 possono portare a diverse conclusioni sul fair value (valore equo) di una attività biologica o di un prodotto agricolo. L'entità considera le motivazioni di tali differenze, al fine di giungere alla più attendibile stima di fair value (valore equo) entro un campo relativamente stretto di stime ragionevoli.
20 In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo o valore determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni. In tali circostanze, l'entità impiega nella determinazione del fair value (valore equo) il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi dall'attività attualizzati a un tasso corrente di mercato.
21 La finalità di un calcolo del valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di determinare il fair value (valore equo) di una attività biologica nella sua attuale localizzazione e condizione. L'entità considera tale fatto nel determinare un appropriato tasso di attualizzazione che deve essere usato e nello stimare i flussi finanziari netti attesi. Nel determinare il valore attuale dei flussi finanziari netti attesi, un'entità include i flussi finanziari netti che gli operatori di mercato prevedrebbero di ottenere dall'attività nel suo mercato più rilevante.
22 L'entità non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento delle attività, all'imposizione fiscale o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).
23 Nel concordare il prezzo della transazione in una operazione fra controparti indipendenti, compratori e venditori consapevoli e disponibili considerano la possibilità di variazioni nei flussi finanziari. Ne consegue che il fair value (valore equo) riflette la possibilità di tali variazioni. In relazione a ciò, l'entità incorpora le aspettative in merito a possibili variazioni dei flussi finanziari nei flussi finanziari attesi o nel tasso di attualizzazione o in qualche combinazione dei due. Nel determinare un tasso di attualizzazione, l'entità utilizza assunzioni coerenti a quelle impiegate nella stima dei flussi finanziari attesi al fine di evitare che alcune assunzioni siano considerate due volte oppure ignorate.
24 Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:
a) si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali piantate immediatamente prima della data di chiusura dell'esercizio o per il bestiame di recente acquisizione); o
b) l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è attesa essere rilevante (per esempio, per l'iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).
25 Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta). Può non presentarsi alcun mercato distinto per le attività biologiche che sono attaccate al terreno ma può esistere un mercato attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche, terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni considerati nel loro insieme. Un’entità può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per valutare il fair value delle attività biologiche. Per esempio, il fair value (valore equo) dei terreni grezzi e i miglioramenti dei terreni possono essere dedotti dal fair value (valore equo) delle attività combinate per giungere al fair value (valore equo) delle attività biologiche.
Utili e perdite
26 Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di una attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita e da una variazione del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di una attività biologica deve essere incluso nel risultato dell'esercizio in cui si verifica.
27 Una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, poiché i costi di vendita sono dedotti dalla determinazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita di un'attività biologica. Un utile si può originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, per esempio quando nasce un vitello.
28 Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere incluso nel risultato dell'esercizio in cui si origina.
29 Un utile o una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo come conseguenza del raccolto.
Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value (valore equo)
30 Vi è la presunzione che il fair value di un'attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un'attività biologica i cui prezzi di mercato quotati non sono disponibili e le cui valutazioni alternative del fair value sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l'attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, l'entità deve valutare l'attività al suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Una volta che un'attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, si presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.
31 La presunzione di cui al paragrafo 30 può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale. L'entità che ha precedentemente valutato un'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita continua a valutare l'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sino alla dismissione.
32 In tutte le circostanze, l'entità valuta i prodotti agricoli al momento della raccolta al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Il presente Principio parte dal presupposto che è sempre possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) del prodotto agricolo al momento del raccolto.
33 Nella determinazione del costo, dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzioni di valore accumulate, l'entità fa riferimento rispettivamente allo IAS 2 Rimanenze, allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
34 Un contributo pubblico non vincolato connesso a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita deve essere rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile.
35 Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l'entità non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l'entità deve rilevare il contributo pubblico nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.
36 I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo può richiedere all'entità di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se i termini del contributo consentono che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l'entità rileva tale parte nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio secondo un criterio temporale.
37 Se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), si applica lo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.
38 Il presente Principio richiede un trattamento diverso dallo IAS 20, se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita oppure se un contributo pubblico richiede che l'entità non si impegni in una determinata attività agricola. Lo IAS 20 si applica solo a un contributo pubblico connesso a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.
39 [Eliminato]
Generale
40 L'entità deve indicare in aggregato l'utile o la perdita originato durante l'esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e dalla variazione del fair value (valore equo) al netto costi di vendita delle attività biologiche.
41 Un'entità deve fornire una descrizione di ciascun gruppo di attività biologiche.
42 L'informativa di cui al paragrafo 41 può essere di natura sia discorsiva sia quantitativa.
43 Si incoraggia l'entità a fornire una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo, come ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature e non mature. Per esempio, l'entità può indicare i valori contabili delle attività biologiche consumabili e delle attività biologiche fruttifere suddivise per gruppo. L'entità può, inoltre, dividere tali valori contabili tra attività mature e attività non mature. Le distinzioni proposte forniscono informazioni che possono risultare utili nella valutazione della tempistica dei futuri flussi finanziari. L'entità indica il criterio con cui tali distinzioni sono effettuate.
44 Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le colture quali il granturco e il frumento, i prodotti di una pianta fruttifera e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte e gli alberi da frutta da cui vengono raccolti i frutti. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto attività possedute per produrre.
45 Le attività biologiche possono essere classificate come attività biologiche mature o come attività biologiche non mature. Le attività biologiche mature sono quelle che hanno raggiunto le caratteristiche necessarie per essere raccolte (per le attività biologiche consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le attività biologiche fruttifere).
46 Se non indicato altrove nell'informativa pubblicata con il bilancio, l'entità deve descrivere:
a) la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e
b) le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:
i) ciascun gruppo di attività biologiche dell'entità alla fine dell'esercizio; e
ii) la produzione agricola realizzata nel corso dell'esercizio.
47 L'entità deve indicare i criteri e le principali assunzioni considerati nel determinare il fair value (valore equo) di ciascun gruppo di prodotti agricoli al momento del raccolto e di ciascun gruppo di attività biologiche.
48 L'entità deve indicare il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita del prodotto agricolo raccolto nel corso dell'esercizio, determinato al momento del raccolto.
49 Un'entità deve indicare:
a) l'esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni al titolo di proprietà e i valori contabili delle attività biologiche date come garanzie per debiti assunti;
b) l'importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l'acquisizione di attività biologiche; e
c) le strategie di gestione del rischio finanziario connesse all'attività agricola.
50 Un'entità deve presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:
a) l'utile o la perdita derivante dalla variazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;
b) gli incrementi dovuti agli acquisti;
c) i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5;
d) i decrementi dovuti al raccolto;
e) gli incrementi risultanti dalle aggregazioni aziendali;
f) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio; e
g) altri cambiamenti.
51 Il fair value (valore equo) di una attività biologica al netto dei costi di vendita può cambiare in relazione a cambiamenti fisici e a cambiamenti di prezzi del mercato. L'informativa distinta dei cambiamenti fisici e del prezzo risulta utile nella valutazione del risultato dell'esercizio in corso e delle prospettive future, in particolar modo quando siamo in presenza di un ciclo produttivo superiore all'anno. In tali circostanze, si incoraggia l'entità a indicare, per gruppi o in altra maniera, l'ammontare della variazione di fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita incluso nel risultato d'esercizio dovuto a cambiamenti fisici e di prezzo. Tale informazione è generalmente meno utile quando il ciclo produttivo è inferiore all'anno (per esempio, nell'allevamento dei polli o nella coltivazione dei cereali).
52 La trasformazione biologica si può concretizzare in un numero di tipologie di cambiamenti fisici - crescita, degenerazione, produzione e riproduzione - ciascuno osservabile e valutabile. Ciascuno di questi cambiamenti fisici ha una relazione diretta con i benefici economici futuri. Anche una variazione del fair value (valore equo) di una attività biologica dovuta alla raccolta rappresenta un cambiamento fisico.
53 Un'attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Se si verifica un fatto che dà origine a una voce rilevante di proventi od oneri, la natura e l'importo di tale voce sono indicati secondo lo IAS 1 Presentazione del bilancio. Esempi di tale fatto possono essere una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o gelata e una invasione di insetti.
Informazioni aggiuntive per le attività biologiche nei casi in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente
54 Se l'entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30) alla fine dell'esercizio, deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
a) una descrizione delle attività biologiche;
b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
c) se possibile, il campo di stime entro cui il fair value (valore equo) è altamente probabile che si trovi;
d) il metodo di ammortamento utilizzato;
e) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato; e
f) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio.
55 Se, durante l'esercizio in corso, l'entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), essa deve indicare qualsiasi utile o perdita rilevato per la dismissione di tali attività biologiche e la riconciliazione richiesta dal paragrafo 50 deve indicare separatamente gli ammontari relativi a tali attività biologiche. Inoltre, la riconciliazione deve indicare i seguenti ammontari inclusi nel risultato d'esercizio connesso a tali attività biologiche:
a) perdite per riduzione di valore;
b) ripristini di valore; e
c) ammortamenti.
56 Se il fair value (valore equo) di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l'esercizio in corso, l'entità deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
a) una descrizione delle attività biologiche;
b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) è divenuto attendibilmente valutabile; e
c) l'effetto di tale cambiamento.
Contributi pubblici
57 L'entità deve indicare con riferimento alle attività agricole trattate nel presente Principio le seguenti informazioni:
a) la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
b) le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e
c) i decrementi rilevanti attesi dei contributi pubblici erogati.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
58 Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se un'entità applica il presente Principio per esercizi che hanno inizio prima del 1° gennaio 2003, tale fatto deve essere indicato.
59 Il presente Principio non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L'applicazione del presente Principio è contabilizzata in conformità allo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
60 I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono stati modificati ed il paragrafo 14 è stato eliminato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
62 Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 1-5, 8, 24 e 44 e ha aggiunto i paragrafi 5 A-5C e 63. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8.
63 Nell'esercizio in cui Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta, l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.