PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 41
Agricoltura
OBIETTIVO
L'obiettivo del
presente
Principio
è
disciplinare
il
trattamento
contabile
e
l'informativa
connessi
all'attività
agricola.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio
deve
essere
applicato
per
contabilizzare,
quando
connessi
ad
attività
agricole:
a)
le attività biologiche, tranne le piante fruttifere;
b)
i prodotti agricoli al momento del raccolto; e
c)
i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.
2
Il presente Principio non si applica a:
a)
terreni impiegati per l'attività agricola (cfr. IAS 16
Immobili, impianti e macchinari
e IAS 40
Investimenti
immobiliari
);
b)
piante fruttifere connesse all'attivi agricola (cfr. IAS 16). Il presente Principio si applica tuttavia al prodotto
di
tali piante fruttifere;
c)
contributi pubblici connessi alle piante fruttifere (cfr. IAS 20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa
sull'assistenza pubblica
);
d)
attività immateriali connesse ad attività agricole (cfr. IAS 38
Attività immateriali
);
e)
attività consistenti nel diritto di utilizzo derivanti da un leasing di terreni in relazione all'attivi agricola
(vedere IFRS 16 Leasing).
3
Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attivi
biologiche dell'entità, al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2
Rimanenze
, o
qualsiasi altro Principio che risulti applicabile. Pertanto il presente Principio non tratta la lavorazione del prodotto
agricolo dopo il raccolto; per esempio la lavorazione che trasforma l'uva in vino da parte del vinificatore che ha
coltivato l'uva medesima. Benctale lavorazione possa rappresentare una estensione logica e
naturale dell'attività
agricola e gli eventi che hanno luogo possono
presentare
talune
analogie
con la trasforma-
zione biologica, essa non è
inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
4
La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato
della lavorazione dopo il raccolto:
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
Attività biologiche
Prodotto agricolo
Prodotti che sono il risultato della lavo-
razione dopo il raccolto
Ovini
Lana
Filato, tappeto
Alberi di una piantagione di legna-
me
Alberi tagliati
Tronchi, legname
Bovini da latte
Latte
Formaggio
Suini
Carcasse
Salumi, prosciutti
affumicati
Attività biologiche
Prodotto agricolo
Prodotti che sono il risultato della lavo-
razione dopo il raccolto
Piante di cotone
Cotone raccolto
Filo di cotone, abito
Canna da zucchero
Canna da zucchero
Zucchero
Piante di tabacco
Fogliame raccolto
Fogliame lavorato
Piante del
Fogliame raccolto
Viti
Uva raccolta
Vino
Alberi da frutta
Frutta raccolta
Frutta lavorata
Palme da olio
Frutta raccolta
Olio di palma
Alberi della gomma
Lattice raccolto
Prodotti di gomma
Alcune piante, per esempio le piante del tè, le viti, le palme da olio e gli alberi della gomma, corrispondono
generalmente alla definizione di pianta fruttifera e rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 16, mentre i
prodotti delle piante fruttifere, ad esempio le foglie di tè, l'uva, l'olio di palma e il lattice, rientrano nell'ambito
di
applicazione dello IAS 41.
DEFINIZIONI
Definizioni connesse
all'agricoltura
5
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
L'
attività agricola
è la gestione da parte dell'entità della trasformazione biologica e del raccolto delle attività
biologiche
ai fini della loro vendita o della loro conversione in prodotti agricoli o ulteriori attività biologiche.
Il
prodotto agricolo
è il prodotto raccolto delle attivi biologiche dell'entità.
Una
pianta fruttifera è una pianta viva:
a)
usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
b)
da cui ci si attende che produca per più di un periodo di riferimento; e
c)
con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite
residuali di cascami.
L'
attività biologica
è un animale o una pianta vivi.
La
trasformazione biologica
comprende i processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e riprodu
zione
che determinano mutamenti qualitativi o quantitativi in un'attività biologica.
I
costi di vendita
sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività, esclusi gli oneri
finanziari e le imposte sul reddito.
Un
gruppo di attività biologiche
è un insieme di animali o piante vivi similari.
Il
raccolto
è la separazione fisica del prodotto dall'attività biologica o la cessazione del processo vitale di un'attività
biologica.
5A
Non sono piante fruttifere:
a)
le piante coltivate che devono essere raccolte in quanto esse stesse prodotto agricolo (per esempio, gli alberi
coltivati
per produrre legname);
b)
le piante utilizzate per produrre prodotti agricoli quando la probabilità che l'entità intenda anche raccogliere e vendere
la pianta come prodotto agricolo con modalità diverse dalla vendita residuale di cascami (ad esempio,
alberi coltivati
per produrre sia frutta che legname) non è così remota; e
c)
le colture annuali quali il granturco e il frumento.
5B Quando una pianta fruttifera non è più utilizzata per produrre prodotti agricoli può essere tagliata e venduta in qualità
di cascame da utilizzare, ad esempio, come legna da ardere. Tali vendite residuali di cascami non
impedirebbero
alla pianta di rientrare nella definizione di pianta fruttifera.
5C
Il prodotto di una pianta fruttifera è un'attività biologica.
6
Un'attività agricola copre campi di attività diversi tra loro; per esempio, allevamento di bestiame, silvicoltura,
colture
annuali o perenni, coltivazioni orticole e frutticole, floricoltura e acquacoltura (incluso l'allevamento
dei
pesci).
Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:
a)
la capacità di cambiamento
. Animali e piante vivi possono subire trasformazioni biologiche;
b)
la gestione del cambiamento
. Tale gestione facilita la trasformazione biologica migliorando, o almeno, stabiliz
zando, le
condizioni necessarie perché il processo possa avere luogo (per esempio, livelli nutritivi, umidità, temperatura,
fertilità e luce). Tale gestione distingue l'attività agricola dalle altre attività. Per esempio, il raccolto derivante da
risorse non gestite (quali per esempio pesca in alto mare e deforestazione) non
costituisce un'attività agricola;
e
c)
La valutazione del cambiamento
. I cambiamenti qualitativi (per esempio, la qualità genetica, la densità, la
maturazione,
la copertura di grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie,
il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni
biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati come funzione gestionale di
routine.
7
La trasformazione biologica luogo alle seguenti tipologie di risultati:
a)
cambiamenti delle attività attraverso i) crescita
(incremento
nella quantità
o nel miglioramento
della qualità di un
animale o di una pianta); ii) degenerazione (decremento nella quantità o deterioramento della qualità di un
animale
o di una pianta); o iii) riproduzione (creazione di ulteriori animali o piante vivi); o
b)
produzione di prodotti agricoli quali il lattice, le foglie di tè, la lana e il latte.
Definizioni generali
8
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il
valore contabile
è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nel prospetto della situazione patrimoniale-finan
ziaria.
Il
fair value
(valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il
trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
(Vedere
IFRS
13 Valutazione del fair value.)
I
contributi pubblici
sono definiti nello IAS 20.
9
[Eliminato]
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
10
L'entità deve rilevare un'attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:
a)
l'entidetiene il controllo dell'attività in virtù di eventi passati;
b)
è probabile
che
affluiranno
all'entità
benefici
economici
futuri
derivanti
dall'attività;
e
c)
il fair value (valore equo) o il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente.
11
Nell'attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinta, per esempio, dalla proprietà legale del bestiame
e dalla marchiatura o altro tipo di segno presente sul bestiame al momento dell'acquisizione, nascita o
svezzamento. I benefici futuri sono normalmente giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.
12
Un'attività
biologica
deve
essere
valutata
alla
rilevazione
iniziale
e a ogni
data
di chiusura
dell'esercizio
al
suo fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, fatta eccezione per il caso descritto nel
paragrafo
30 in cui il fair value (valore equo) non pessere valutato attendibilmente.
13
Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell'entità deve essere valutato al suo fair value (valore equo)
al netto dei costi di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene
applicato lo
IAS 2 Rimanenze, o altro Principio applicabile.
14
[Eliminato]
15
La valutazione del fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitata
raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per
esempio, per età o qualità. L'entità sceglie tali caratteristiche in relazione a quelle utilizzate nel mercato come
base
per il calcolo del prezzo.
16
Le entità spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura.
I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value, poiché il fair value riflette le
condizioni di mercato attuali in cui operatori di mercato acquirenti e venditori condurrebbero una operazione.
Quale risultato, il fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa
dell'esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di una attività biologica o di un prodotto
agricolo può rappresentare un contratto oneroso, come definito nello IAS 37
Accantonamenti, passività e attività
potenziali. Ai contratti onerosi si applica lo IAS 37.
17-21 [Eliminato]
22
L'enti non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento dell'attività o al ripristino delle attività
biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).
23
[Eliminato]
24
Il costo
può alcune volte approssimare
il fair value
(valore
equo),
particolarmente
quando:
a)
si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per
le
semenzali piantate immediatamente prima della data di chiusura dell'esercizio o per il bestiame di recente
acquisizione); o
b)
l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è atteso essere rilevante (per esempio, per l'iniziale
crescita
nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di 30 anni).
25
Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta). Può non
presentarsi alcun mercato distinto per le attivibiologiche che sono attaccate al terreno ma può esistere un
mercato
attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche, terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni
considerati nel
loro insieme. L'entità può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per valutare il fair value
delle attività biologiche. Per esempio, il fair value (valore equo) dei terreni grezzi e i
miglioramenti dei terreni
possono essere dedotti dal fair value (valore equo) delle attività combinate per giungere
al fair value (valore equo)
delle attività biologiche.
Utili e perdite
26
Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di una attività biologica al fair value (valore equo)
al netto dei costi di vendita e da una variazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita di
una attività biologica deve essere incluso nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui si verifica.
27
Una perdita si può originare alla rilevazione
iniziale di un'attività
biologica,
poiché i costi di vendita sono dedotti
dalla
determinazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita di un'attività biologica. Un utile si può
originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, per esempio quando nasce un vitello.
28
Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo al fair value (valore equo)
al netto dei costi di vendita deve essere incluso nell'utile (perdita) dell'esercizio in cui si origina.
29
Un utile o una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo come conseguenza del
raccolto.
Impossibilità a valutare
attendibilmente
il fair value
(valore
equo)
30
Vi è la presunzione che il fair value di un'attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale
presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di un'attività biologica i cui prezzi di mercato
quotati non sono disponibili e le cui valutazioni alternative del fair value sono giudicate essere chiaramente
inattendibili. In tale circostanza, l'attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi
ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value
(valore equo) di tale attività biologica
può essere valutato
attendibilmente,
l'entità
deve
valutare
l'attività
al suo
fair
value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Una volta che un'attività biologica non corrente soddisfa i
criteri per
essere classificata come posseduta per la vendita
(o è inclusa
in un gruppo
in dismissione
classificato come posseduto
per la vendita) in conformità all'IFRS 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività
operative cessate
, si
presume che il fair value (valore equo) possa essere valutato attendibilmente.
31
La presunzione di cui al paragrafo 30 p essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale. L'enti che ha
precedentemente valutato
un'attività
biologica
al fair value (valore
equo)
al netto dei costi di vendita
continua a
valutare l'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sino alla dismissione.
32
In tutte le circostanze l'entità valuta i prodotti agricoli al momento della raccolta al fair value (valore equo) al
netto
dei costi di vendita. Il presente Principio parte dal presupposto che è sempre possibile valutare attendibil
mente il fair
value (valore equo) del prodotto agricolo al momento del raccolto.
33
Nella determinazione del costo, dell'ammortamento accumulato
e
delle
perdite
per
riduzioni
di valore
accumu
late,
l'entità fa riferimento rispettivamente allo IAS 2, allo IAS 16 e allo IAS 36
Riduzione di valore delle attivi
.
CONTRIBUTI PUBBLICI
34
Un contributo pubblico non vincolato connesso a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al
netto dei costi di vendita deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando, e solo quando, il
contributo pubblico diviene esigibile
35
Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei
costi di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l'entità
non si possa
impegnare in specifiche attività agricole, l'entità deve rilevare il contributo pubblico nell'utile (perdita)
d'esercizio quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pub
blico sono
soddisfatte.
36
I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo può richiedere
all'enti
di coltivare in un luogo particolare per
cinque
anni
e di restituire
il contributo
per intero
se ha coltivato
per meno di
cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio sino a che non
sono passati i cinque anni. Tuttavia, se i termini del contributo consentono che parte
del
medesimo
sia
trattenuto
al
passare
del
tempo,
l'entità
rileva
tale
parte
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
secondo
un criterio temporale.
37
Se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento
accumulato e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata
(cfr. paragrafo 30), si applica lo
IAS 20.
38
Il presente Principio richiede un trattamento diverso dallo IAS 20, se un contributo pubblico fa riferimento a
un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita oppure se un contributo pubblico
richiede che l'entità non si impegni in una determinata attività agricola. Lo IAS 20 si applica solo a un contributo
pubblico connesso a un'attivi biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento
accumulato e di
qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39
[Eliminato]
Disposizioni generali
40
L'entità deve indicare in aggregato l'utile o la perdita originato durante l'esercizio in corso in sede di
prima
rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e dalla variazione
del fair value (valore
equo) al netto
dei costi di vendita delle attività biologiche.
41
L'entità deve fornire una descrizione di ciascun gruppo di attività biologiche.
42
L'informativa di cui al paragrafo 41 può essere di natura sia discorsiva sia quantitativa.
43
Si incoraggia l'entità a fornire una descrizione quantitativa
di ciascun gruppo di attività biologiche,
distinguendo,
come
ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature e non
mature. Per esempio, l'entità può indicare i valori contabili delle attività biologiche consumabili e delle attività
biologiche fruttifere suddivise per gruppo. L'entità può, inoltre, dividere tali valori contabili tra
attività mature e
attività non mature. Le distinzioni proposte forniscono
informazioni
che possono
risultare
utili
nella valutazione della
tempistica dei futuri flussi finanziari. L'entità indica il criterio con cui tali distinzioni sono
effettuate.
44
Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti
agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame
destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le colture quali il
granturco
e il frumento, i prodotti di una pianta fruttifera e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname.
Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame
da cui viene prodotto il latte e gli alberi da frutta da cui vengono raccolti i frutti. Le attività
biologiche fruttifere
non sono prodotti agricoli ma piuttosto attività possedute per produrre.
45
Le attività biologiche possono essere classificate come attività biologiche mature o come attivi biologiche non
mature. Le attività biologiche mature sono quelle che hanno raggiunto le caratteristiche necessarie
per
essere
raccolte
(per le attività biologiche consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le
attività
biologiche fruttifere).
46
Se non indicato altrove nell'informativa pubblicata con il bilancio, l'entità deve descrivere:
a)
la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e
b)
le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:
i)
ciascun gruppo di attività biologiche dell'entità alla fine dell'esercizio; e
ii)
la produzione agricola realizzata nel corso dell'esercizio.
47-48
[Eliminato]
49
L'entità deve indicare:
a)
l'esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni al titolo di proprietà e i valori
contabili delle attività biologiche date come garanzie per debiti assunti;
b)
l'importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l'acquisizione di attività biologiche; e
c)
le strategie
di
gestione
del
rischio
finanziario
connesse
all'attività
agricola.
50
L'entità deve presentare una riconciliazione dei
cambiamenti
di
valori
contabili
delle
attività
biologiche
tra
l'inizio e la fine dell'esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:
a)
l'utile o la perdita derivante dalla variazione del fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;
b)
gli incrementi dovuti agli acquisti;
c)
i decrementi attribuibili alle vendite e alle attivibiologiche classificate come possedute per la vendita
(o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in con
formità all'IFRS
5;
d)
i decrementi dovuti al raccolto;
e)
gli incrementi risultanti
dalle
aggregazioni
aziendali;
f)
le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di
presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità
che
redige il bilancio; e
g)
altre variazioni.
51
Il fair value (valore equo) di una attività biologica al netto dei costi di vendita può cambiare in relazione a
cambiamenti fisici e a cambiamenti di prezzi del mercato. L'informativa distinta dei cambiamenti fisici e del
prezzo
risulta utile nella valutazione del risultato
dell'esercizio
in corso
e delle prospettive
future,
in particolar modo
quando
siamo
in presenza
di un ciclo
produttivo
superiore
all'anno.
In tali circostanze
si incoraggia
l'entità
a indicare, per
gruppi o in altra maniera,
l'ammontare
della
variazione
del fair value
(valore
equo)
al netto dei costi di vendita
inclusa nell'utile (perdita) d'esercizio derivante da cambiamenti fisici e di prezzo. Tale informazione è generalmente
meno utile quando il ciclo produttivo è inferiore all'anno (per esempio, nell'alle
vamento dei polli o nella
coltivazione dei cereali).
52
La trasformazione biologica si può concretizzare in un numero di tipologie di cambiamenti fisici crescita,
degenerazione, produzione e riproduzione ciascuno
osservabile
e valutabile.
Ciascuno
di questi
cambiamenti
fisici
ha una relazione diretta con i benefici economici futuri. Anche una variazione del fair value (valore equo) di
una
attività biologica dovuta alla raccolta rappresenta un cambiamento fisico.
53
Un'attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Se si verifica un fatto che
origine a una voce rilevante di proventi od oneri, la natura e l'importo di tale voce sono indicati secondo lo IAS
1
Presentazione del bilancio
. Esempi di tale fatto possono essere una violenta epidemia, una inondazione, una grave
siccità
o gelata e una invasione di insetti.
Informazioni aggiuntive per le attività biologiche nei casi in cui il fair value (valore equo) non
può
essere
valutato attendibilmente
54
Se l'entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni
perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30) alla fine dell'esercizio, deve indicare con
riferimento a tali attività biologiche:
a)
una descrizione
delle
attività
biologiche;
b)
una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
c)
se possibile, l'intervallo di stima entro cui è altamente probabile che si trovi il fair value (valore
equo);
d)
il criterio di ammortamento utilizzato;
e)
le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato; e
f)
il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite per riduzione di
valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio.
55
Se, durante l'esercizio in corso, l'entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni
ammortamento
accumulato
e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata (cfr. paragrafo 30), essa
deve indicare qualsiasi utile o perdita rilevato per la dismissione di tali attività biologiche e la
riconciliazione richiesta dal paragrafo 50 deve indicare separatamente gli ammontari relativi a tali
attività
biologiche. Inoltre, la riconciliazione deve indicare i seguenti importi inclusi nell'utile (perdita)
d'esercizio
connesso a tali attività biologiche:
a)
perdite per riduzione di valore;
b)
annullamenti di perdite per riduzione di valore; e
c)
ammortamenti.
56
Se il fair value (valore equo) di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni
ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore accumulata diviene attendibilmente
valutabile durante l'esercizio in corso, l'entità deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
a)
una descrizione
delle
attività
biologiche;
b)
una spiegazione del perché il fair value (valore equo) è divenuto attendibilmente valutabile; e
c)
l'effetto di tale cambiamento.
Contributi pubblici
57
L'entità deve indicare con riferimento alle attività agricole trattate nel presente Principio le seguenti
informazioni:
a)
la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
b)
le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e
c)
i decrementi
rilevanti
attesi
dei
contributi
pubblici
erogati.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
58
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci annuali degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2003 o in
data
successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente
Principio
per esercizi che
hanno inizio
prima del 1o gennaio 2003, tale fatto deve essere indicato.
59
Il presente Principio
non stabilisce
alcuna
specifica
disposizione
transitoria.
L'applicazione
del presente
Principio
è
contabilizzata in conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
.
60
I paragrafi 5, 6, 17, 20 e 21 sono stati modificati ed il paragrafo 14 è stato eliminato da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche
prospetticamente
ai bilanci degli esercizi che
hanno
inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica
queste
modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
61
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 8, 15, 16, 25 e 30 e ha eliminato i paragrafi 9,
1721,
23, 47 e 48. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
62
Agricoltura: piante fruttifere
(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi
1-5, 8, 24 e 44 e ha aggiunto i paragrafi 5A-5C e 63. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che
hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se
l'entità applica queste
modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve
applicare tali modifiche
retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8.
63
Nell'esercizio in cui
Agricoltura
:
piante fruttifere
(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta,
l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8
per
l'esercizio in corso. Tuttavia, l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28,
lettera f),
dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.
64
L'IFRS 16, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 2. L'entità deve applicare tale modifica
quando
applica l'IFRS 16.
65
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020
, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato il paragrafo 22.
L'entideve applicare tale modifica alle valutazioni del fair value all'inizio
o dopo l'inizio del primo esercizio con
decorrenza il 1
o
gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica
la
modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
SISTEMA IAS-IFRS
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