PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti gli strumenti finanziari che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, se e nella misura in cui:
a)
l'IFRS 9 consente l'applicazione delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle opera-
zioni di copertura del presente Principio; e
b)
lo strumento finanziario è parte di una relazione di copertura che soddisfa i criteri di
ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi del presente
Principio.
2A7 [Eliminato]
DEFINIZIONI
8
I termini definiti nell'IFRS 13, nell'IFRS 9 e nello IAS 32 sono utilizzati nel presente Principio con il significato
specificato nell'Appendice A dell'IFRS 13, nell'Appendice A dell'IFRS 9 e nel paragrafo 11 dello
IAS 32. L'IFRS
13, l'IFRS 9 e lo IAS 32 definiscono i seguenti termini:
costo ammortizzato
dell'attività
o passività
finanziaria
eliminazione contabile
derivato
criterio dell'interesse effettivo
tasso di interesse effettivo
strumento rappresentativo di capitale
fair value (valore equo)
attività finanziaria
strumento finanziario
passività finanziaria
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
e forniscono indicazioni per l'applicazione delle definizioni.
9
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Definizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura
Un
impegno irrevocabile
è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un
prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite.
Una
operazione programmata
è una operazione futura anticipata per la quale non vi è un impegno.
Uno strumento di copertura
è un derivato designato o (limitatamente ad una
operazione
di copertura
del
rischio
di variazioni nei tassi di cambio di valute estere) una designata attività o passività finanziaria non
derivata il
cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value
(valore equo) o
nei flussi finanziari di un designato elemento coperto (i paragrafi da 72 a 77 e l'appendice
A, paragrafi da
AG94 a AG97, sviluppano la definizione di uno strumento di copertura).
Un elemento coperto
è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata
altamente
probabile o un investimento netto in una gestione estera che a) espone l'entità al rischio di variazioni nel fair
value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri e b) è designato come coperto (i paragrafi da 78 a 84 e
l'appendice A, paragrafi da AG98 ad AG101, sviluppano la definizione di elementi
coperti).
L'
efficacia della copertura
è il livello a cui le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari
dell'elemento coperto che sono attribuibili a un rischio coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value
(valore equo) o nei flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. appendice A paragrafi AG105-
AG113A).
1070 [Eliminato]
COPERTURE
71
Se l'entità applica l'IFRS 9 e non ha scelto come proprio principio contabile di continuare ad
applicare
le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente
Principio (cfr. il
paragrafo 7.2.21 dell'IFRS 9), deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle
operazioni di copertura di cui al capitolo 6 dell'IFRS 9. Tuttavia, per la copertura del fair value (valore
equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un portafoglio di
attività o passività
finanziarie,
l'entità
può
applicare,
conformemente
al paragrafo 6.1.3
dell'IFRS
9,
le disposizioni sulla
contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al presente Principio anziché quelle dell'IFRS 9.
In tal caso, l'entità deve anche applicare le disposizioni specifiche in materia di contabilizzazione delle
operazioni di copertura del fair value (valore equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di
tasso di interesse (cfr. paragrafi 81 A, 89 A e AG114-
AG132).
Strumenti di copertura
Strumenti ammissibili
72
Il presente Principio, ad eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute, non limita le circostanze in cui un
derivato può essere designato come uno strumento di copertura, se sono soddisfatte le condizioni di
copertura del paragrafo 88 (cfr. appendice A, paragrafo AG94). Tuttavia un'attività o una passività finan
ziaria
non derivata può essere designata come strumento di copertura solo per una copertura del rischio di
cambio.
73
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto strumenti che riguardano una parte
esterna all'entità che redige il bilancio (ossia esterna al gruppo o alla singola entità cui si riferisce il bilancio)
possono essere designati come strumenti di copertura. Sebbene singole entità di un gruppo consolidato o
singole divisioni aziendali di una entità possano stipulare operazioni di copertura con altre entità del gruppo
o altre divisioni aziendali dell'entità, tali operazioni infragruppo sono totalmente elimi- nate in sede di
consolidamento. Quindi, tali operazioni di copertura non soddisfano le condizioni richieste
per la
contabilizzazione delle operazioni di copertura nel bilancio consolidato del gruppo. Tuttavia, queste
possono
qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura nel bilancio individuale o bilancio separato
di singole entità all'interno del gruppo a condizione che siano esterni alla singola enti
cui si riferisce il
bilancio.
Designazione di strumenti di copertura
74
Solitamente esiste un'unica valutazione del fair value (valore equo) per uno strumento di copertura nel suo
insieme
e i fattori che causano variazioni di fair value (valore equo) sono interdipendenti. Perciò, una relazione di
copertura è designata dall'entiper uno strumento di copertura nel suo insieme. Le sole
eccezioni permesse
sono:
a)
separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e designare come strumento
di copertura soltanto il cambiamento nel valore intrinseco di un'opzione ed escludere la
variazione nel
suo valore temporale; e
b)
separare l'elemento interesse e il prezzo a pronti di un contratto forward.
Queste eccezioni sono permesse perc il valore intrinseco dell'opzione ed il premio sul contratto forward
generalmente possono essere valutati distintamente. Una strategia di copertura dinamica
che valuta sia il
valore
intrinseco sia quello temporale di un contratto di opzione può essere contabilizzata come opera-
zione di
copertura.
75
Una quota dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nozionale, può essere
designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia una relazione di copertura non
può essere designata solo per una parte del periodo di tempo per cui uno strumento di
copertura è in
circolazione.
76
Un singolo strumento di copertura pessere designato come una copertura di più di un tipo di rischio, a
condizione che a) i rischi coperti possano essere identificati chiaramente; b) l'efficacia della copertura possa
essere
dimostrata; e c) è possibile assicurare che ci sia una designazione specifica dello strumento di
copertura e
delle diverse posizioni di rischio.
77
Due o pderivati o loro proporzioni, (o nel caso di una copertura di un rischio di valuta, due o pnon derivati
o loro proporzioni, o una combinazione di derivati e non derivati o loro proporzioni) possono essere visti in
combinazione e unitamente designati come strumento di copertura incluso quando il(i)
rischio(i) derivante(i)
da alcuni derivati compensa(no) quelli derivanti da altri. Tuttavia, un collar su tasso di interesse o altro strumento
derivato che abbini un'opzione venduta e un'opzione acquistata non soddisfa le
condizioni per essere considerato
come uno strumento di copertura se esso è, in effetti, un'opzione venduta netta (ossia,
per la quale viene
ricevuto
un premio
netto).
Analogamente,
due o più strumenti
(o loro proporzioni) possono essere designati
come strumenti di copertura soltanto se nessuno di questi è
un'opzione venduta o un'opzione venduta netta.
Elementi coperti
Elementi ammissibili
78
Un elemento coperto può essere un'attività o una passività rilevata, un impegno irrevocabile non iscritto,
un'operazione programmata altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera. L'ele
mento
coperto può essere a) una singola attività, passività,
impegno irrevocabile,
un'operazione
program
mata altamente
probabile o un investimento netto in una gestione estera, b) un gruppo di
attività,
passività, impegni
irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o investimenti netti in gestioni
estere con
caratteristiche di rischio similari, o c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse
soltanto, una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio
coperto.
79
[Eliminato]
80
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o
operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all'entità possono essere
designati
come elementi coperti. Ne consegue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura p
essere applicata
alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo soltanto nel bilancio separato o
individuale di tali entità
e non nel bilancio consolidato del gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d'investimento,
come definita nell'IFRS 10, in cui le operazioni tra l'entità d'investimento
e le sue controllate valutate al fair
value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non saranno eliminate nel bilancio consolidato. Tuttavia, in
deroga alla regola, il rischio di cambio dell'elemento monetario infra- gruppo (per esempio un debito/credito
tra due controllate) è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un'esposizione
agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati
eliminati completamente al consolidamento secondo quanto
previsto dallo IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli
utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell'operazione
di consolidamento quando l'ele
mento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che
hanno diverse valute funzionali. Inoltre il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata
altamente probabile può qualificarsi come elemento coperto nel bilancio consolidato, a condizione che
l'operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell'entità che effettua l'operazione e
il rischio di cambio
influisca sull'utile o sulla perdita consolidati.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
81
Se l'elemento coperto è un'attivi o una passività finanziaria, esso può essere un elemento coperto in
riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei flussi finanziari o fair value (valore equo) (quali uno
o
più selezionati flussi finanziari contrattuali o parti di questi o una percentuale del fair value (valore
equo)) a
patto che si possa valutarne l'efficacia. Per esempio, una parte valutabile separatamente e distintamente
dell'esposizione al tasso di interesse di un'attività o passività fruttifera di interessi può essere
designata come il
rischio coperto (quale un tasso di interesse privo di rischio o un tasso di interesse di riferimento come
componente dell'esposizione totale al tasso di interesse di uno strumento finanziario
coperto).
81A
In un'operazione di copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un
portafoglio di attivi o passività finanziarie (e soltanto in tale copertura), la parte coperta può essere
designata in termini di un importo in valuta (ossia un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che
come singola attività (o passività). Sebbene il portafoglio, ai fini della gestione del rischio, possa includere
attività e passività, l'importo designato è un importo di attivio un importo di passività. La designazione di
un importo netto che includa attività e passività non è permessa. L'entità può coprire una parte del rischio di
tasso di interesse associato a questo importo designato. Per esempio, nel caso di una copertura di un
portafoglio che contenga attività rimborsabili anticipatamente, l'entità può coprire la variazione di fair value
(valore equo) che è attribuibile a un cambiamento nel tasso di interesse coperto
sulla base delle date attese
di revisione dei prezzi piuttosto che su quelle contrattuali. […].
Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti
82
Se l'elemento coperto è un'attività o una passività non finanziaria,
esso deve essere designato come
elemento coperto con riferimento a) ai rischi di cambio, o b) a tutti i rischi nel suo insieme,
a causa
della difficoltà
di isolare
e valutare
la parte
appropriata
delle
variazioni
dei flussi
finanziari
o del fair
value (valore equo) attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio.
Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti
83
Attività o passività similari devono essere aggregate e coperte come un gruppo, soltanto se le singole attivi
o le singole passività che compongono il gruppo condividono l'esposizione al rischio che è
designato come
essere coperto. Inoltre, si suppone che la variazione di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto di
ciascun singolo elemento
del
gruppo
deve
risultare
approssimativamente
proporzio
nale alla variazione
complessiva di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto del gruppo di
elementi.
84
Poiché l'entità accerta l'efficacia della copertura tramite la comparazione tra la variazione di fair value (valore
equo) o di flussi finanziari di uno strumento di copertura (o di un gruppo di strumenti di copertura similari) e
quella di un elemento coperto (o di un gruppo di elementi coperti similari), la comparazione di uno strumento
di copertura con la posizione netta complessiva (per esempio, il risultato netto di tutte le attivie passività a
tasso fisso con scadenze simili), piuttosto che con uno specifico elemento coperto, non
soddisfa le condizioni
per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
85
La contabilizzazione delle operazioni di copertura comporta una rilevazione simmetrica degli effetti sul -
prospetto di conto economico complessivo derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello
strumento di copertura e dell'elemento coperto.
86
Le relazioni di copertura sono di tre tipi:
a)
la copertura del fair value (valore equo):
una copertura dell'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo)
di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile
non iscritto, o una parte identificata
di
tale attività,
passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe
influenzare il
prospetto di conto economico complessivo;
b)
la copertura di flussi finanziari:
una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che i) è
attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni
pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un'operazione programmata altamente
probabile
e che ii) potrebbe influire sull'utile (perdita) d'esercizio;
c)
la copertura di un investimento netto in una gestione estera
come definita nello IAS 21.
87
Una copertura del rischio di cambio di un impegno irrevocabile pessere contabilizzata come una
copertura
del fair value (valore equo) o come una copertura dei flussi finanziari.
88
La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle opera- zioni
di copertura secondo quanto previsto dai paragrafi 89-102 se, e soltanto se, sono soddisfatte
tutte le
seguenti condizioni:
a)
all'inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di
copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la
copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura,
l'elemento o l'operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l'entivaluterà l'efficacia
dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di fair value (valore
equo) dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto;
b)
ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace (cfr. appendice A, paragrafi AG105-AG113A)
nel
realizzare la compensazione delle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari
attribuibili
al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio origi
nariamente
documentata per quella particolare relazione di copertura;
c)
per le coperture dei flussi finanziari, un'operazione programmata che è oggetto di copertura deve
essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni di flussi
finanziari
che potrebbe infine incidere sull'utile (perdita) d'esercizio;
d)
l'efficacia della copertura può essere valutata attendibilmente, ossia il fair value (valore equo) o i
flussi
finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e il fair value (valore equo)
dello strumento di copertura possono essere valutati attendibilmente;
e)
la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata
altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.
Coperture del fair value (valore equo)
89
Se la copertura del fair value (valore equo) soddisfa le condizioni del paragrafo 88 nel corso
dell'esercizio, deve essere contabilizzata come segue:
a)
l'utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (valore
equo) (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore
contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non
derivato di
copertura) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; e
b)
l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore
contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Questa
disposizione si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell'utile
o della perdita attribuibili al rischio coperto nell'utile (perdita) d'esercizio si applica se l'elemento
coperto è un'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di
conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2A
dell'IFRS 9.
89A
Per una copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di una parte di un
portafoglio di attività o passività finanziarie
(e soltanto
in una tale copertura),
la disposizione
nel paragrafo
89,
lettera b), può essere soddisfatta presentando l'utile o la perdita attribuibile all'elemento coperto:
a)
in una singola voce distinta all'interno dell'attivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui
l'elemento coperto è un'attività; o
b)
in una singola voce distinta all'interno del passivo, per quei periodi di revisione dei prezzi per cui
l'elemento coperto è una passività.
Le voci distinte a cui si fa riferimento in a) e b) devono essere presentate immediatamente dopo le attività
o
passività finanziarie. Gli importi inclusi in queste voci devono essere rimossi dal prospetto della situa- zione
patrimoniale-finanziaria quando le attività o passività a cui fanno riferimento sono eliminate con
tabilmente.
90
Se solo alcuni rischi particolari attribuibili a un elemento coperto sono coperti, le variazioni rilevate del
fair
value (valore equo) dell'elemento coperto non correlate al rischio coperto sono rilevate conformemente
al
paragrafo 5.7.1 dell'IFRS 9.
91
L'entità deve cessare prospetticamente la
contabilizzazione
delle
operazioni
di
copertura
specifi
cata
nel paragrafo 89 se:
a)
lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. A questo scopo, la
sostituzione o il riporto di uno strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è
una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte della documentata strategia
di copertura dell'entità. In aggiunta, a tal fine non si ha scadenza o cessazione dello
strumento di
copertura se:
i)
in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regola- menti,
le parti di uno strumento di copertura concordano che una (o più) controparti di compensazione
sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal
fine, una controparte di compensazione è una controparte centrale (talvolta definita
"
organismo di
compensazione
"
o
"
agenzia di compensazione
"
) ovvero una o più entità, per esempio un partecipante
diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di
compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare la compensazione tramite controparte
centrale. Tuttavia, se le parti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti
originarie con controparti diverse, il presente paragrafo si applica soltanto se
ciascuna di tali parti
effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
ii)
eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per
effettuare la sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati ai cambiamenti in
linea
con i termini contrattuali che ci si sarebbe aspettati se lo strumento di copertura fosse
stato
originariamente compensato con la controparte di compensazione. Essi comprendono i cambiamenti
dei requisiti relativi alle garanzie reali, dei diritti di compensare i saldi relativi a
crediti e debiti, e
degli oneri applicati;
b)
la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura del
paragrafo 88; o
c)
l'entità revoca
la
designazione.
92
Qualsiasi rettifica derivante dal paragrafo 89, lettera b) al valore contabile di uno strumento
finanziario coperto per il quale è utilizzato il criterio dell'interesse effettivo (o, nel caso di una
copertura del portafoglio del rischio di tassi di interesse, alla voce distinta del prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria descritta nel paragrafo 89A) deve essere ammortizzata nell'utile
(perdita) d'esercizio. L'ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare
non ptardi di quando l'elemento
coperto
cessa di essere
rettificato
per le variazioni del suo fair
value (valore equo) attribuibili al rischio coperto. La rettifica si basa su un tasso di interesse effettivo
ricalcolato alla data in cui ha inizio l'ammortamento. Tuttavia, se, nel caso della copertura del fair
value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di
attività finanziarie o
passività finanziarie (e soltanto in una tale copertura), l'ammortamento uti-
lizzando un tasso di interesse
effettivo ricalcolato non è fattibile, la rettifica deve essere ammortizzata utilizzando un metodo a
quote costanti. La rettifica deve essere completamente ammortizzata alla scadenza dello strumento
finanziario o, nel caso di copertura di un portafoglio dal rischio di tasso di interesse, alla scadenza
del periodo di una rilevante revisione dei prezzi.
93
Quando un impegno irrevocabile non iscritto è designato come un elemento coperto, la variazione
complessiva
successiva
del fair value
(valore
equo)
dell'impegno
irrevocabile
attribuibile
al rischio
coperto è
rilevata come un'attività o una passività con l'utile o perdita corrispondente rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
(cfr. paragrafo 89, lettera b)). Anche le variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di
copertura sono
rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.
94
Quando l'enti sottoscrive un impegno irrevocabile ad acquistare un'attività o assumere una passività che è
un elemento coperto in una copertura del fair value (valore equo), il valore contabile iniziale dell'attività o
passività che risulta dall'adempimento dell'impegno irrevocabile è rettificato per includere la variazione
complessiva nel fair value (valore equo) dell'impegno irrevocabile attribuibile al rischio coperto che è stato
rilevato
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Coperture dei flussi finanziari
95
Se una copertura
di flussi finanziari soddisfa le condizioni del paragrafo
88 nel corso dell'esercizio,
essa
deve essere contabilizzata come segue:
a)
la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace (vedere
paragrafo 88) deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo; e
b)
la parte non efficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata
nell'utile (perdita) d'esercizio.
96
Più specificatamente, la copertura di un flusso finanziario è contabilizzata come segue:
a)
la componente separata di patrimonio netto associata all'elemento coperto è rettificata al minore
importo
tra i seguenti (in termini assoluti):
i)
l'utile (perdita) complessivo sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura; e
ii)
la variazione complessiva nel fair value (valore equo) (al valore attuale)
dei
futuri
flussi
finanziari
attesi
sull'elemento coperto dall'inizio della copertura;
b)
l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento di copertura o un componente designato di questo
(che
non è una copertura efficace) è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio; e
c)
se la documentata strategia di gestione del rischio adottata dall'entità per una particolare relazione di copertura
esclude dalla valutazione dell'efficacia della copertura una
specifica
componente
dell'utile
o
della perdita o i
correlati flussi finanziari dello strumento di copertura (cfr. paragrafi
74, 75, e 88,
lettera a)), tale
componente esclusa dell'utile o della perdita è rilevata conformemente al paragrafo 5.7.1
dell'IFRS 9.
97
Se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'attività
o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati rilevati nelle altre componenti di
conto economico complessivo secondo quanto previsto nel paragrafo 95 devono essere
riclassificati
dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione
(vedere IAS 1 (rivisto
nella sostanza nel 2007)) nello stesso esercizio o esercizi durante i quali i flussi finanziari
programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui si
rilevano gli interessi attivi o passivi). Tuttavia, se l'entità prevede che tutta la perdita o una parte di
essa rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo non sarà recuperata in un
esercizio o in più esercizi futuri, deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio, come rettifica da
riclassificazione, l'importo che non si prevede di recuperare.
98
Se una copertura di un'operazione programmata successivamente comporta l'iscrizione di un'at
tività
o una passività non finanziaria, o un'operazione programmata per un'attività o passività non
finanziaria
diventa un impegno irrevocabile per il quale si applica la contabilizzazione della copertura del fair
value (valore equo), allora l'entità deve applicare a) o b) di seguito:
a)
riclassificare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati nelle altre componenti di conto
economico complessivo, secondo quanto previsto
dal
paragrafo
95,
nell'utile
(perdita)
d'eserci
zio
come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso
esercizio o negli esercizi durante cui l'attività acquistata o la passività assunta ha un effetto
sull'utile (perdita) d'esercizio (come negli esercizi in cui l'ammortamento o il costo del venduto
viene rilevato). Tuttavia, se l'entità prevede che tutta la perdita o una parte di essa rilevata nelle
altre componenti di conto economico complessivo non sarecuperata in un esercizio o in più
esercizi futuri deve riclassificare dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio l'importo,
come rettifica da riclassificazione, che non si prevede di recuperare.
b)
eliminare gli utili e perdite associati che sono stati rilevati tra le voci del prospetto delle altre
componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 95, e
includerli nel costo iniziale o altro valore contabile dell'attività o della passività.
99
L'entità deve adottare o a) o b) del paragrafo 98 come suo principio contabile e deve applicarlo
uniformemente a tutte le coperture a cui il paragrafo 98 fa riferimento.
100
Per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate ai paragrafi 97 e 98, gli importi
che sono stati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo devono
essere
riclassificati dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassifica-
zione (vedere
IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)) nello stesso
esercizio
o negli stessi esercizi in cui i flussi
finanziari programmati coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per
esempio, quando
la vendita programmata si verifica).
101
In ciascuna delle seguenti circostanze l'entità deve cessare
prospetticamente
la
contabilizzazione
delle
operazioni di copertura specificata nei paragrafi 95-100:
a)
lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato. In tal caso l'utile o
la perdita accumulati dello strumento di copertura che sono stati rilevati nelle altre componenti di
conto economico complessivo a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace (vedere
paragrafo 95, lettera a)) devono restare separatamente nel patrimonio netto sino a quando
l'operazione programmata si verifica. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97,
98 o 100. Ai fini del presente sotto-paragrafo, la sostituzione o il riporto di uno strumento di
copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale
sostituzione o riporto è parte della documentata strategia di copertura dell'entità. In aggiunta,
ai
fini del presente
sotto-paragrafo
non è considerata
una conclusione
o una cessazione dello
strumento di copertura se:
i)
in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regola- menti,
le parti di uno strumento di copertura concordano che una (o più) controparti di compensazione
sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal
fine, una controparte di compensazione è una controparte centrale (talvolta definita
"
organismo di
compensazione
"
o
"
agenzia di compensazione
"
) ovvero una o più entità, per esempio un partecipante
diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di
compensazione, che agiscano da controparte al fine di effettuare la compensazione tramite controparte
centrale. Tuttavia, se le parti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti
originarie con controparti diverse, il presente paragrafo si applica soltanto se
ciascuna di tali parti
effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
ii)
eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per
effettuare la sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati ai cambiamenti in
linea
con i termini contrattuali che ci si sarebbe aspettati se lo strumento di copertura fosse
stato
originariamente compensato con la controparte di compensazione. Essi comprendono i cambiamenti
dei requisiti relativi alle garanzie reali, dei diritti di compensare i saldi relativi a
crediti e debiti, e
degli oneri applicati;
b)
la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione delle operazioni di copertura del
paragrafo 88. In tal caso l'utile o la perdita accumulati dello strumento di copertura che sono stati
rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo a partire dall'esercizio in
cui la
copertura era efficace (vedere paragrafo 95, lettera a)) devono restare separatamente nel
patrimonio
netto sino a quando l'operazione programmata si verifica. Quando l'operazione si
verifica, si
applicano i paragrafi 97, 98 o 100;
c)
l'operazione programmata ci si attende non debba più accadere, nel qual caso qualsiasi correlato
utile
o perdita complessivo sullo strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo dall'esercizio in cui la copertura era efficace (cfr.
paragrafo 95, lettera
a)) deve essere riclassificato
dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'eser
cizio come rettifica da
riclassificazione. Una operazione programmata che non è paltamente
probabile (cfr. paragrafo
88, lettera c)) ci si pancora attendere che si verifichi;
d)
l'entità revoca la designazione. Per le coperture di una operazione programmata, l'utile o la perdita
complessivo dello strumento di copertura che è stato rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo a partire dall'esercizio in cui la copertura era efficace (cfr. paragrafo 95, lettera a))
deve restare
separatamente nel
patrimonio
netto
sino
a quando
l'operazione
programmata
si
verifica
o
ci si attende non
debba più accadere. Quando l'operazione si verifica, si applicano i paragrafi 97, 98 o
100. Se ci si attende che l'operazione non debba più accedere, l'utile (o la perdita) complessivo che era stato
rilevato tra le altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal
patrimonio
netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione.
Coperture di un investimento netto
102
Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento
monetario che è stato contabilizzato come una parte dell'investimento netto (cfr. IAS 21), devono
essere contabilizzate in modo similare alle coperture dei flussi finanziari:
a)
la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace
(vedere
paragrafo 88) deve essere rilevata tra le voci del prospetto delle altre componenti di
conto
economico complessivo; e
b)
la parte non efficace deve essere rilevata
nell'utile
(perdita)
d'esercizio.
L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è
stata
rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal
patrimonio
netto all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (vedere IAS 1 (rivisto nella
sostanza nel 2007)) conformemente ai paragrafi 48-49 dello IAS 21 concernenti la
dismissione o la
dismissione parziale della gestione estera.
Deroghe temporanee all'applicazione delle disposizioni specifiche in
materia
di
contabilizzazione
delle
operazioni di copertura
102A
L'enti deve applicare i paragrafi 102D102N e il paragrafo 108G a tutte le relazioni di copertura
direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Questi
paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è diretta-
mente
interessata dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse solo
se la
riforma genera incertezze in merito a quanto segue:
a)
l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non
contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o
b)
la tempistica o l'importo dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei
tassi
di interesse dell'elemento coperto o dello strumento di copertura.
102B
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 102D102N, l'espressione
"
riforma degli indici di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse
"
si riferisce alla riforma, che riguarda l'intero mercato, di un indice di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, inclusa la sostituzione di un indice di riferimento per
la determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento
alternativo,
quale
quello
risultante
dalle
raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabili finanziaria del luglio 2014
"Reforming Major Interest Rate Benchmarks" (26).
(1)
La relazione
"
Reforming Major Interest Rate Benchmarks
"
è disponibile all'indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_
140722.pdf.
102C
I paragrafi 102D102N stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi
paragrafi. L'entità deve continuare ad applicare tutte
le
altre
disposizioni
in
materia
di
contabilizzazione delle
operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Requisito di alta probabilità per le coperture dei flussi finanziari
102D
Per applicare la disposizione
di cui al paragrafo 88, lettera c), che dispone che un'operazione
programmata deve
essere altamente probabile, l'entità deve
presumere
che
l'indice
di riferimento
per
la determinazione
dei tassi
di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non con
trattualmente) non
sia modificato a seguito
della
riforma
degli
indici
di riferimento
per
la determinazione
dei tassi di interesse.
Riclassificazione dell'utile o della perdita complessivo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
102E
Per applicare la disposizione di cui al paragrafo101, lettera c), al fine di determinare se l'operazione
programmata ci si attende non debba più accadere,
l'enti
deve presumere
che l'indice di riferimento
per
la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattual
mente o non
contrattualmente) non sia modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la
determinazione
dei tassi di interesse.
Valutazione dell'efficacia
102F
Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 88, lettera b), e al paragrafo AG105, lettera a), l'entità deve
presumere che l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi
finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l'indice di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di
copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento
per la determinazione
dei
tassi
di interesse.
102G
Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 88, lettera e), l'entità non è tenuta a cessare una relazione di
copertura perché i risultati effettivi della copertura non soddisfano le disposizioni di cui al paragrafo - AG105,
lettera b). Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, l'entità deve applicare le altre condizioni di cui al paragrafo
88, compresa la valutazione prospettica di cui al paragrafo 88, lettera b), per valutare se la
relazione di
copertura debba essere cessata.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
102H
Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 102I, per la copertura di una parte dell'indice di riferimento
definito
non contrattualmente
del rischio
di tasso
di
interesse,
l'entità
deve
applicare
la disposizione
di cui
ai paragrafi
81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo all'inizio
della relazione
di copertura.
102I
Quando
l'entità, in linea con la sua documentazione
di copertura,
ridetermina
spesso (ossia cessa e riavvia)
una
relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto cambiano spesso (ossia
l'entità utilizza un processo dinamico in cui sia l'elemento coperto che gli strumenti di copertura
utilizzati per
gestire l'esposizione non rimangono gli stessi a lungo), l'entideve applicare la disposizione
di cui ai paragrafi
81 e AG99F, che dispone che la parte designata sia identificabile separatamente, solo al momento della
designazione iniziale dell'elemento coperto in tale relazione di copertura. L'elemento coperto che è stato
valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a prescindere dal fatto che
ciò sia avvenuto all'inizio della copertura o successivamente, non viene nuova-
mente valutato nelle
successive designazioni nella stessa relazione di copertura.
Fine dell'applicazione
102J
L'entità
deve cessare
prospetticamente
l'applicazione
del paragrafo
102D
all'elemento
coperto
non appena
si
verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse per quanto concerne
la tempistica
e l'importo
dei flussi finanziari
correlati
agli indici di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento coperto; e
b)
quando cessa la relazione di copertura di cui l'elemento coperto fa parte.
102K
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 102E non appena si verifichi una delle
seguenti
condizioni:
a)
quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determi
nazione
dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l'importo dei futuri flussi finanziari
correlati agli
indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell’elemento coperto; e
b)
quando l'intero utile o perdita complessivo rilevato nelle altre componenti di conto economico
com
plessivo per quanto concerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell'utile (perdita)
d'esercizio.
102L
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo102F:
a)
all'elemento coperto, quando non sussiste più l'incertezza
derivante
dalla riforma degli indici di riferi-mento
per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica
e l'importo
dei flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse
dell'elemento coperto; e
b)
allo strumento di copertura, quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l'importo dei
flussi
finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello
strumento
di copertura.
Se la relazione di copertura di cui fanno parte l'elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima della
data di cui al paragrafo 102L, lettera a), o della data di cui al paragrafo 102L, lettera b), l'entità deve cessare
prospetticamente l'applicazione del paragrafo 102F a tale relazione di copertura alla data della
cessazione.
102M
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 102G alla relazione di copertura non
appena
si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e la tempistica e l'importo dei flussi finanziari
correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento
coperto e dello
strumento di copertura; e
b)
in caso di cessazione della relazione di copertura cui si applica la deroga.
102N
Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di
strumenti
finanziari
come strumento di copertura, l'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione dei paragrafi
102D102G a un
singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 102 J, 102K, 102L o 102M, a seconda
dei casi, quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l'importo dei
flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei
tassi di interesse di detto
elemento o strumento finanziario.
102O
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione dei paragrafi 102H e 102I non appena si verifichi una
delle
seguenti condizioni:
a)
quando, nell'applicare il paragrafo 102P, le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per
la determinazione dei tassi di interesse sono apportate alla parte di rischio non definita contrat
tualmente;
o
b)
quando cessa la relazione di copertura in cui la parte di rischio non definita contrattualmente è
designata.
Deroghe temporanee aggiuntive derivanti dalla riforma degli indici di riferimento per la determi
nazione
dei tassi di interesse
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
102P
Via via che le disposizioni di cui ai paragrafi 102D-102I cessano di applicarsi alla relazione di copertura (cfr.
paragrafi 102J-102O), l'entità deve modificare la designazione formale di tale relazione di copertura come
precedentemente documentata per riflettere le variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento
per la determinazione dei tassi di interesse, ossia le variazioni devono essere coerenti con le disposizioni di cui
ai paragrafi 5.4.6-5.4.8 dell'IFRS 9. In questo contesto la designazione della copertura
deve essere modificata
solo per apportare una o più di queste modifiche:
a)
la designazione di un tasso di riferimento alternativo (definito contrattualmente o non contrattualmen
te)
come rischio coperto;
b)
la modifica della descrizione dell'elemento coperto, compresa la descrizione
della
parte
designata
dei
flussi
finanziari o del fair value (valore equo) oggetto della copertura;
c)
la modifica della descrizione dello strumento di copertura; o
d)
la modifica della descrizione del modo in cui l'entità valuterà l'efficacia della copertura.
102Q
L'entità deve inoltre applicare la disposizione di cui al paragrafo 102P, lettera c), se le tre condizioni
seguenti
sono soddisfatte:
a)
l'entità apporta la variazione imposta dalla riforma
degli indici di riferimento
per la determinazione
dei tassi
di interesse utilizzando un approccio diverso dalla variazione della base per la determinazione
dei flussi
finanziari contrattuali dello strumento di copertura (come descritto al paragrafo 5.4.6 dell'IFRS 9);
b)
lo strumento di copertura originario non è eliminato contabilmente; e
c)
l'approccio scelto è economicamente equivalente a variare la base per determinare i flussi finanziari
contrattuali
dello strumento
di copertura
originario
(come descritto
nei paragrafi
5.4.7 e 5.4.8 dell'IFRS
9).
102R
Le disposizioni di cui ai paragrafi 102D-102I possono cessare di essere applicate in momenti diversi.
Pertanto,
nell'applicare il paragrafo 102P, l'entità
può essere
tenuta
a modificare
la designazione
formale
delle sue
relazioni di copertura in momenti diversi o pessere tenuta a modificare la designazione formale della
relazione di copertura più di una volta. Quando, e solo quando, tale variazione riguarda
la designazione
della copertura, l'entità deve applicare
i paragrafi
102V-102Z2,
a seconda
dei casi. L'entità deve inoltre applicare
il paragrafo 89 (per le coperture di fair value (valore equo)) o il paragrafo 96 (per le coperture dei flussi finanziari)
per contabilizzare eventuali variazioni del fair value (valore equo) dell'ele
mento coperto o dello strumento di
copertura.
102S
L'entità deve modificare
la relazione
di copertura
secondo
quanto
previsto
al paragrafo
102P
entro
la data
di
chiusura dell'esercizio durante il quale viene apportata al rischio coperto, all'elemento coperto o allo
strumento di copertura una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determina- zione
dei tassi di interesse. Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, tale modifica della designazione formale
della
relazione di copertura non costituisce la cessazione della relazione di copertura la designazione
di una
nuova relazione di copertura.
102T
Se sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per
la
determinazione dei tassi di interesse all'attività o passività finanziaria designata nella relazione di copertura
(come descritto nei paragrafi 5.4.6-5.4.8 dell'IFRS 9) o alla designazione della relazione di copertura (secondo
quanto previsto al paragrafo 102P), l'entità deve in primo luogo applicare le disposi-
zioni applicabili del
presente Principio per determinare
se tali variazioni aggiuntive determinano
la cessa-
zione della
contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se le variazioni aggiuntive non comportano la
cessazione della
contabilizzazione delle operazioni di copertura, l'entità deve modificare la designazione
formale della relazione
di copertura come specificato al paragrafo 102P.
102U
I paragrafi 102V-102Z3 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi
paragrafi. L'entità deve applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di
copertura del presente Principio, compresi i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 88, alle relazioni di
copertura direttamente interessate
dalla riforma degli indici di riferimento
per la determinazione
dei tassi
di
interesse.
Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità
V a l u t a z i o n e d e l l ' e f f i c a c i a
r e t r o a t t i v a
102V
Ai fini della valutazione dell'efficacia retroattiva di una relazione di copertura su base cumulativa in
applicazione del paragrafo 88, lettera e), e solo a tal fine, l'enti può scegliere di azzerare le variazioni
cumulate del fair value (valore equo) dell'elemento coperto e dello strumento di copertura quando cessa di
applicare il paragrafo 102G secondo quanto previsto al paragrafo 102M. Questa scelta è effettuata
separatamente per ciascuna relazione di copertura (ossia sulla base della singola relazione di copertura).
C o p e r t u r e d e i
f l u s s i
f i n a n z i a r i
102W
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 97, nel momento in cui l'entità modifica la descrizione di un elemento
coperto secondo quanto previsto al paragrafo 102P, lettera b), l'utile o la perdita complessivo nelle altre
componenti di conto economico complessivo si deve considerare correlato al tasso di riferi
mento alternativo
in base al quale sono determinati i flussi finanziari futuri coperti.
102X
Per una relazione di copertura cessata, quando l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse al quale erano correlati i flussi finanziari futuri coperti subisce una variazione imposta dalla
riforma
degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai fini dell'applicazione del
paragrafo 101,
lettera c), per determinare se si prevedono flussi finanziari futuri coperti, l'importo accumulato nelle altre
componenti di conto economico complessivo per tale relazione di copertura si deve
considerare correlato al
tasso di riferimento alternativo al quale saranno correlati i flussi finanziari futuri
coperti.
Gruppi di elementi
102Y
Quando applica il paragrafo 102P a gruppi di elementi designati come elementi coperti in una copertura
del
fair value (valore equo) o in una copertura
dei flussi finanziari,
l'entità
deve ripartire
gli elementi
coperti in
sottogruppi
sulla base
del tasso
di riferimento
che viene
coperto
e designare
il tasso
di riferimento
come
il
rischio coperto per ciascun sottogruppo. Ad esempio, in una relazione di copertura in cui un gruppo di
elementi è coperto per variazioni di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
soggetto alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, i flussi finanziari
o il fair value (valore equo) coperti di alcuni elementi del gruppo potrebbero subire una variazione per essere
collegati a un tasso di riferimento alternativo prima che altri elementi del gruppo
subiscano variazioni. In
questo esempio, nell'applicare il paragrafo 102P, l'entità designerebbe il tasso di riferimento alternativo come il
rischio coperto per quel pertinente sottogruppo di elementi coperti. L'entità continuerebbe a designare l'indice
di
riferimento
per
la determinazione
dei tassi di interesse
esistente
come
il rischio coperto per l'altro sottogruppo
di elementi coperti fino a quando i flussi finanziari o il fair value
(valore equo) coperti di tali elementi non
subiscano variazioni per essere collegati al tasso di riferimento
alternativo o gli elementi giungano a scadenza e
siano sostituiti con elementi coperti collegati al tasso di
riferimento alternativo.
102Z
L'entità deve valutare separatamente
se ciascun
sottogruppo
soddisfa
i requisiti
di cui ai paragrafi
78 e 83
per
essere un elemento ammissibile per la copertura. Se un sottogruppo non soddisfa i requisiti di cui ai
paragrafi
78 e 83, l'entità
deve cessare
la contabilizzazione
delle operazioni
di copertura
prospetticamente
per la relazione
di copertura nella sua interezza. L'entità deve inoltre applicare le disposizioni di cui al paragrafo 89 o 96 per
contabilizzare l'inefficacia della relazione di copertura nella sua interezza.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
102Z1
Un tasso di riferimento alternativo designato come parte di rischio non definita contrattualmente che non
è
identificabile separatamente (cfr. paragrafi 81 e AG99F) alla data in cui è designato si considera che abbia
soddisfatto il requisito alla data di designazione se, e solo se, l'entità prevede ragionevolmente che il tasso di
riferimento alternativo sarà identificabile separatamente entro 24 mesi. Il periodo di 24 mesi si applica a ciascun
tasso di riferimento alternativo separatamente
e inizia a decorrere
dalla data
in cui l'entità
designa
per la prima
volta il tasso di riferimento alternativo come parte di rischio non definita contrattualmente
(ossia il periodo
di 24 mesi si applica tasso per tasso).
102Z2
Se successivamente l'enti prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo non sa
identificabile separatamente
entro 24 mesi dalla data in cui l'entità lo ha designato
per la prima volta
come
parte di rischio non definita contrattualmente, l'entità deve cessare di applicare la disposizione di cui
al
paragrafo 102Z1 a tale tasso di riferimento alternativo e cessare di applicare prospetticamente la
contabilizzazione delle operazioni di copertura
a partire
dalla
data
della
rivalutazione
per
tutte
le relazioni
di
copertura in cui il tasso di riferimento alternativo è stato designato come parte di rischio non definita
contrattualmente.
102Z3
Oltre alle relazioni di copertura specificate al paragrafo 102P, l'entità deve applicare le disposizioni di cui ai
paragrafi 102Z1 e 102Z2 alle nuove relazioni di copertura nelle quali un tasso di riferimento alternativo è
designato come parte di rischio non definita contrattualmente (cfr. paragrafi 81 e AG99F) nel caso in cui, a
causa della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, tale parte di
rischio
non sia identificabile separatamente alla data della designazione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
103
L'entità deve applicare il presente Principio (inclusi gli emendamenti emessi a marzo 2004) per i bilanci degli
esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2005 o in data successiva. È consentita
l'applicazione
anticipata. L'entità
non deve applicare
il presente
Principio
(inclusi gli emendamenti
emessi a marzo 2004)
per esercizi antecedenti
al 1
o
gennaio 2005 a meno che l'entiapplichi anche lo IAS 32 (emesso a dicembre 2003). Se l'entità applica
il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1
o
gennaio
2005, tale fatto deve essere
indicato.
103A [Eliminato]
103B [Eliminato]
103C
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre
modificato il paragrafo 95, lettera a), e i paragrafi 97, 98, 100, 102, 108 e AG99B. L'entità deve applicare tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica
lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali
modifiche devono essere
applicate a partire da quell'esercizio precedente.
103D [Eliminato]
103E
Lo IAS 27 (come modificato nel 2008) ha modificato il paragrafo 102. L'entità
deve
applicare
tale modifica
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Se l'entiapplica lo IAS 27
(modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a
partire da
quell'esercizio precedente.
103F [Eliminato]
103G
L'entideve applicare i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F,
AG110A
e
AG110B
retroattivamente
a partire
dagli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva,
in conformità
allo IAS 8
Principi contabili,
cambiamenti nelle stime contabili ed errori
. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'enti applica gli
Elementi
ammissibili per la copertura
(Modifica allo IAS 39) per esercizi che hanno inizio prima del
1o luglio 2009, tale
fatto deve essere indicato.
103H103J
[Eliminato]
103K
I
Miglioramenti agli IFRS
, pubblicato nell'aprile del 2009, ha modificato il paragrafo 2, lettera g), e i paragrafi
97 e 100. L'entità deve applicare le modifiche ai predetti paragrafi prospetticamente a tutti i contratti ancora
in corso a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2010 o in data successiva.
È consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio
prece-
dente, tale fatto
deve essere indicato.
103L103P [Eliminato]
103Q L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 9, 13, 28, 47, 88, AG46, AG52, AG64, AG76,
AG76A, AG80, AG81 e AG96, ha aggiunto il paragrafo 43A e ha eliminato i paragrafi 4849, AG69AG75,
AG77AG79 e AG82. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
103R
Enti d'investimento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha
modificato i paragrafi
2 e 80. L'entità deve applicare tali modifiche
ai bilanci degli esercizi che hanno
inizio il
1
o
gennaio
2014 o in data successiva.
È consentita
l'applicazione
anticipata
di
Entità d'investimento
. Se applica
tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le
modifiche
comprese in Entità d'investimento.
103S [Eliminato]
103T
L'IFRS 15
Ricavi provenienti
da contratti con i clienti
, pubblicato
nel maggio 2014, ha modificato
i paragrafi
2,
9,
43, 47, 55, AG2, AG4 e AG48 e ha aggiunto i paragrafi 2A, 44A, 55A e AG8A-AG8C. L'entità deve applicare
tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
103U
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2, 8, 9, 71, 88-90, 96, AG95,
AG114, AG118 e i titoli che precedono il paragrafo AG133 e ha eliminato i paragrafi 1, 4-7, 10-70, 103B,
103D, 103F, 103H-103 J, 103L-103P, 103S, 105-107 A, 108E-108F, AG1-AG93 e AG96. L'entità
deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
103V
[Questo paragrafo è stato aggiunto per l'entità che non aveva adottato l'IFRS 9.].
104
Il presente Principio
deve
essere
applicato
retroattivamente
a
eccezione
di
quanto
specificato
al
paragra
fo
108. Il saldo di apertura degli utili portati a nuovo per il primo esercizio precedente presentato a fini
comparativi e tutti gli altri importi comparativi devono essere rettificati come se il presente Principio fosse
sempre
stato applicato, salvo che sia non fattibile fare una riesposizione. Qualora la rideterminazione non sia fattibile,
l'entità deve fornire informazioni su tale fatto e indicare la misura in cui le informazioni erano
state
rideterminate.
105107A [Eliminato]
108
L'entità
non deve rettificare
il valore
contabile
di attività
e passività
non finanziarie
per escludere
gli utili e
le
perdite correlati alle coperture di flussi finanziari che erano stati inclusi nel valore contabile prima
dell'inizio
dell'esercizio in cui il presente
Principio
è stato applicato
per la prima volta. All'inizio
dell'eser
cizio in cui il
presente Principio è stato applicato per la prima volta, qualsiasi importo rilevato al di fuori
dell'utile (perdita)
d'esercizio (nelle altre componenti di conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto) per una
copertura di un impegno irrevocabile che secondo quanto previsto dal presente Principio è contabilizzato come una
copertura del fair
value
(valore
equo)
deve
essere
riclassificato
come
una attività o una passività, a eccezione
di una copertura del rischio di cambio che continua a essere
trattata come una copertura dei flussi
finanziari.
108A
L'entità deve applicare l'ultima frase del paragrafo 80 e i paragrafi AG99A e AG99B per i bilanci degli esercizi
che hanno inizio il 1
o
gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata.
Se l'entiha designato come elemento coperto una operazione programmata con terzi che
a)
è denominata nella valuta funzionale dell'entità che effettua l'operazione,
b)
determina un'esposizione che avrà un impatto sull'utile (perdita) d'esercizio consolidato (ossia, è deno
minata
in una valuta diversa dalla moneta di presentazione del gruppo); e
c)
avrebbe posseduto i requisiti per essere soggetta a una contabilizzazione delle operazioni di copertura
se
non fosse stata denominata nella valuta funzionale dell'entità che la effettua,
allora può essere applicata una contabilizzazione delle operazioni di copertura nel bilancio consolidato
dell'esercizio o degli esercizi antecedenti alla data di applicazione dell'ultima frase del paragrafo 80 e dei
paragrafi
AG99A e AG99B.
108B
L'entità non deve necessariamente applicare il paragrafo AG99B alle informazioni comparative relative agli
esercizi
precedenti alla data di applicazione dell'ultima frase del paragrafo 80 e del paragrafo AG99A.
108C
I paragrafi 73 e AG8 sono stati modificati dai
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2008. Il paragrafo
80 è stato modificato dai
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva.
È consentita
l'applicazione
anticipata
di tutte le modifiche.
Se l'entità
applica
queste
modifiche
a partire da
un esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato.
108D
Novazione di derivati e continuazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura
(Modifiche allo IAS 39),
pubblicato a giugno 2013, ha modificato i paragrafi 91 e 101 e ha aggiunto il paragrafo AG113A. L'entità deve
applicare tali paragrafi ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2014 o in data successiva. L'entità
deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8
Principi contabili,
cambiamenti nelle stime contabili ed errori
. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità
applica queste
modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
108E108F [Eliminato]
108G
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse
, che ha modificato
l'IFRS 9, lo IAS
39 e
l'IFRS 7, pubblicato a settembre 2019, ha aggiunto
i paragrafi
102A102N. L'entità deve applicare
tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. È
consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica
dette modifiche
a partire da un esercizio
precedente,
tale fatto deve
essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente alle relazioni di copertura esistenti
all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali modifiche
o che sono state designate
successivamente, e all'utile o alla perdita rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo ed
esistente all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali
modifiche.
108H
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse fase 2
, che ha modificato l'IFRS 9,
lo
IAS 39, l'IFRS 7, l'IFRS 4 e l'IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 102O-102Z3 e 108I-
108K e ha modificato il paragrafo 102M. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che
hanno inizio il 1
o
gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità
applica
dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve
applicare tali
modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto
specificato nei
paragrafi 108I-108K.
108I
L'entità deve designare una nuova relazione di copertura (ad esempio, come
descritto
nel paragrafo 102Z3) solo
prospetticamente (ossia l'entità non può designare una nuova relazione per la contabilizzazione delle operazioni di
copertura in esercizi precedenti). Tuttavia, l'entità deve ristabilire la relazione di copertura
cessata se, e solo se,
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'entità ha cessato tale relazione di copertura unicamente
a causa delle variazioni
imposte dalla riforma degli
indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e l'entità non sarebbe stata tenuta
a cessare
tale relazione di copertura se tali modifiche fossero state applicate in quel momento; e
b)
all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data della prima
applicazione delle presenti modifiche), la relazione di copertura
cessata soddisfa
i criteri di ammissibilità per
la contabilizzazione delle operazioni di copertura (una volta tenuto conto delle presenti modifiche).
108J
Se, nell'applicare il paragrafo 108I, l'entità ristabilisce una relazione di copertura cessata, i riferimenti
contenuti nei paragrafi 102Z1 e 102Z2 alla data in cui il tasso di riferimento alternativo è designato
per
la prima volta come parte di rischio non definita contrattualmente devono essere intesi dall'enticome
riferimenti
alla data della prima applicazione delle presenti modifiche (ossia il periodo di 24 mesi per il
tasso di
riferimento alternativo designato come parte di rischio non definita contrattualmente decorre dalla
data della
prima applicazione delle presenti modifiche).
108K
L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti modifiche.
L'entità può rideterminare
esercizi precedenti
se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti
successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore
contabile
precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data della prima applica- zione di queste
modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del
patrimonio netto, come
appropriato) dell'esercizio che include la data della prima applicazione di queste
modifiche.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
109
Il presente Principio sostituisce lo IAS 39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
rivisto nella sostanza
nell'ottobre 2000.
110
Il presente Principio e la Guida applicativa che lo accompagna sostituiscono la Guida applicativa emessa
dall'Implementation Guidance Committee sullo IAS 39 nominato dal precedente IASC.
Appendice A
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.
AG1AG93 [Eliminato]
COPERTURE
(paragrafi
71-102)
Strumenti di copertura (paragrafi da 72 a 77)
Strumenti ammissibili (paragrafi 72 e 73)
AG94
La perdita potenziale su una opzione che l'entità emette potrebbe essere significativamente
maggiore del valore
dell'utile potenziale sul correlato elemento coperto. In altre parole, un'opzione venduta non è efficace
nella
riduzione dell'esposizione all'utile o alla perdita sull'elemento coperto. Perciò un'opzione venduta non
soddisfa le
condizioni per essere considerata come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di
una opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento finanziario (ad esempio una
opzione call usata per coprire una obbligazione convertibile). Al contrario, una opzione acquistata presenta utili
potenziali uguali o maggiori delle perdite e perciò, ha il potenziale per ridurre
l'esposizione economica alle
variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari. Pertanto può essere
qualificata come strumento di
copertura.
AG95 L'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato p essere designata come strumento di copertura nella
copertura del rischio di cambio.
AG96 [Eliminato]
AG97 Gli strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità non sono attività finanziarie o passività finanziarie
dell'entità e quindi non possono essere designati come strumenti di copertura.
Elementi coperti (paragrafi da 78 a 84)
Elementi ammissibili (paragrafi da 78 a 80)
AG98 Un impegno irrevocabile ad acquistare un'impresa in una aggregazione aziendale non può essere un elemento
coperto tranne che per il rischio di cambio, poic gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere
specificatamente identificati e valutati. Questi altri rischi sono rischi generali di impresa.
AG99
Una partecipazione
valutata con il metodo del patrimonio
netto non può costituire
un elemento
coperto
in una
copertura del fair value (valore equo) poiché il metodo del patrimonio netto rileva nell'utile (perdita)
d'esercizio
la quota di pertinenza dell'investitore dell'utile o della perdita maturata dalla collegata, piuttosto che
variazioni del
fair value (valore equo) dell'investimento. Per una ragione simile, una partecipazione in una controllata
consolidata non può essere un elemento coperto in una copertura del fair value (valore equo)
poiché il
consolidamento comporta la rilevazione nell'utile (perdita) d'esercizio dell'utile (perdita) della con- trollata, piuttosto
che variazioni del fair value (valore equo) dell'investimento. La copertura di un investimento netto in una gestione
estera
è diversa
perché
è la copertura
dell'esposizione
in valuta
estera,
non la copertura
del fair value (valore
equo) della variazione di valore dell'investimento.
AG99A Il paragrafo 80 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di una operazione infragruppo
programmata altamente probabile possa qualificarsi
come elemento coperto in un'operazione
di copertura di
flussi
finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale della entità
che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sull'utile (perdita) consolidato. A tale scopo, una
entità pessere una controllante, una controllata, una collegata, una joint venture o una
filiale. Se il rischio di
cambio di un'operazione infragruppo programmata non influisce sull'utile o sulla perdita
consolidati, l'operazione
infragruppo non è ammissibile come elemento coperto. Ciò si verifica normalmente nel caso di pagamenti per
royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo a meno che non si tratti di operazioni
con terzi correlati. Tuttavia quando il rischio di cambio di un'operazione
infragruppo programmata influisce
sull'utile o sulla perdita consolidati, l'operazione in
questione
può
quali
ficarsi come elemento coperto. Un esempio
è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra componenti di uno stesso gruppo se vi è una
rivendita delle rimanenze ad una parte esterna al gruppo.
Analogamente, una vendita infragruppo programmata di
impianti e macchinari dall'entità del gruppo che li ha
fabbricati ad un'entità del gruppo che li utilizzerà nella sua
attività pinfluire sull'utile o sulla perdita consolidati. Ciò può verificarsi, ad esempio, poicgli impianti e i
macchinari verranno ammortizzati dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli
impianti e i macchinari può cambiare
se l'operazione infragruppo
programmata
è denominata
in una valuta
diversa
da quella funzionale
dell'entità
che li ha acquistati.
AG99B Se una copertura di una operazione infragruppo programmata è ammissibile per la contabilizzazione come
operazione di copertura, qualsiasi utile o perdita rilevato nelle altre componenti di conto economico com
plessivo
in conformità con il paragrafo 95(a) deve essere riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita)
d'esercizio come
rettifica da riclassificazione nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui il rischio di
cambio dell'operazione
coperta influisce sull'utile (perdita) d'esercizio consolidato.
AG99BA L'entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) di un elemento coperto
in una relazione di copertura. L'entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value
(valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad
altra variabile
(rischio unilaterale). Il valore intrinseco di un'opzione acquistata come strumento di copertura
(supponendo che
abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale,
riflette un rischio
unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi
finanziari futuri
derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione, sono designate
unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il
rischio coperto non comprende il valore temporale di un'opzione acquistata perché il
valore temporale non è una
componente dell'operazione programmata che incide sull'utile (perdita) d'esercizio
(paragrafo 86(b)).
Designazione di
elementi
finanziari
come
elementi
coperti
(paragrafi
81
e
81A)
AG99C
[...] L'entità può designare tutti i flussi finanziari dell'intera attività o passività finanziaria come elemento
coperto e
coprirli soltanto per un rischio particolare (per esempio solo per cambiamenti che sono attribuibili a
variazioni del
LIBOR). Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è 100 punti base sotto
il LIBOR, l'entità può designare come elemento coperto l'intera passivi(ossia l'importo capitale più gli interessi
al LIBOR meno 100 punti base) e coprire la variazione del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'intera
passività che è attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. L'entità pinoltre scegliere un rapporto di copertura
diverso da uno a uno per migliorare l'efficacia della copertura come
descritto nel paragrafo AG100.
AG99D Inoltre, se uno strumento
finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua emissione e nel
frattempo i
tassi di interesse sono variati, l'entità può designare una parte pari al tasso di riferimento […]. Per
esempio, si
supponga che l'entità origini un'attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo
del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L'entità inizia a coprire tale attività qualche tempo
dopo, quando il LIBOR è salito all'8 per cento e il fair value (valore equo) dell'attività è diminuito a CU90. L'entità
calcola che se avesse acquistato l'attività alla data in cui l'aveva designata come elemento coperto al fair value
(valore equo) di allora pari a CU90, il rendimento effettivo sarebbe stato del 9,5 per cento. […]. L'entità può
designare una parte del LIBOR pari all'8 per cento rappresentata in parte da flussi
finanziari relativi a interessi
contrattuali e in parte dalla differenza tra il fair value (valore equo) (ossia CU90) e
l'importo rimborsabile a
scadenza (ossia CU100).
AG99E Il paragrafo 81 consente a una entità di designare elementi coperti diversi dalla variazione complessiva del fair value
(valore equo) o dalla variabilità dei flussi finanziari di uno strumento finanziario. Per esempio:
a)
tutti i flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente
a variazioni
di
flussi
finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili ad alcuni rischi (ma non a tutti); o
b)
alcuni (ma non tutti i) flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente
a
variazioni di flussi finanziari o del fair value (valore equo) attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi
(questo
significa che una
"
parte
"
dei flussi finanziari di uno strumento finanziario può essere designata per
variazioni
attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi).
AG99F Per essere ammissibili ai fini della contabilizzazione come operazioni di copertura, i rischi designati e le parti
devono
essere componenti dello strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi finanziari o del fair
value (valore equo) dell'intero strumento finanziario derivanti da variazioni delle parti e dei
rischi designati devono
poter essere valutate attendibilmente. Per esempio:
a)
per uno strumento finanziario a tasso fisso coperto da variazioni del fair value (valore equo) attribuibili a
variazioni di un tasso di interesse senza rischio o di riferimento, il tasso senza rischio o di riferimento è
normalmente considerato come una componente dello strumento finanziario identificabile separatamente e
valutabile attendibilmente;
b)
l'inflazione non è identificabile separatamente valutabile attendibilmente e pertanto non p essere
designata come un rischio o una parte di uno strumento finanziario, a meno che non vengano soddisfatti i
requisiti di cui al punto (c);
c)
una parte di inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato
all'inflazione rilevato (supponendo che non vi siano i requisiti per la contabilizzazione separata di un
derivato
incorporato) è identificabile separatamente e valutabile
attendibilmente
purché
altri
flussi finan
ziari dello
strumento non siano interessati da quella parte di inflazione.
Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti (paragrafo 82)
AG100 Generalmente le variazioni di prezzo di una singola componente di un'attività o passività non finanziaria non hanno
un effetto prevedibile e separatamente misurabile in termini di prezzo, che sia paragonabile, ad esempio,
all'effetto di una variazione dei tassi d'interesse di mercato sul prezzo di un titolo a reddito fisso. Quindi,
un'attività o passività non finanziaria è un elemento coperto soltanto nella sua totalità o per il rischio di cambio.
Se c'è una differenza tra le condizioni dello strumento di copertura e l'elemento coperto (come nel caso di una
copertura di un acquisto programmato di caffè brasiliano utilizzando un contratto forward per
acquistare caffè
colombiano a condizioni altrimenti simili),
la relazione
di copertura
tuttavia
può qualificarsi
come una relazione
coperta a condizione che tutte le condizioni del paragrafo 88 siano soddisfatte, incluso il fatto che si preveda che
la copertura sia altamente efficace. A questo fine, l'importo dello strumento di copertura può essere maggiore o
minore di quello dell'elemento coperto se questo migliora l'efficacia della relazione di copertura. Per esempio, si
potrebbe effettuare un'analisi della regressione per stabilire una relazione statistica tra l'elemento coperto (per
esempio un'operazione in caffè brasiliano) e lo strumento di copertura (per esempio un'operazione in caffè
colombiano).
Se sussiste una relazione statistica valida tra le due variabili (ossia tra i prezzi unitari del caffè
brasiliano e del cafcolombiano), la curva della linea della
regressione può essere utilizzata per stabilire il rapporto
di copertura che ottimizzerà l'efficacia prevista. Per
esempio, se la curva della linea di regressione è 1,02, un
rapporto di copertura basato su una quantità pari a 0,98 di elementi coperti e 1,00 dello strumento di copertura
ottimizza l'efficacia prevista. Tuttavia, la relazione di copertura può determinare inefficacia che è rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio durante il
periodo della relazione di copertura.
Designazione di gruppi
di elementi
come
elementi
coperti
(paragrafi
83 e 84)
AG101
Una copertura di una posizione netta complessiva (ad esempio il netto di tutte le attività e passività a tasso fisso
con scadenze simili), piuttosto che di uno specifico elemento coperto, non soddisfa le condizioni per la
contabilizzazione come operazione di copertura. Tuttavia si può ottenere quasi il medesimo effetto sull'utile
(perdita) d'esercizio designando come elemento coperto parte degli elementi sottostanti.
Per esempio, se una
banca
ha CU100 di attività e CU90 di passività con rischi e condizioni di natura simile e copre l'esposizione netta di
CU10, può indicare come elemento coperto i CU10 delle attività. Tale indicazione può essere usata se tali attività
e passivisono strumenti a tasso fisso, nel qual caso si ha una copertura del fair value (valore equo), o se sono
entrambi strumenti a tasso variabile, nel cui caso si ha una copertura dei flussi finanziari. In maniera simile, se
l'entità si è impegnata ad acquistare CU100 in valuta estera e a vendere CU90 in valuta estera, può coprire
l'importo netto di CU10 acquisendo un derivato e designandolo come strumento di
copertura associato con
CU10 dell'impegno irrevocabile di acquisto di CU100.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi da 85 a 102)
AG102
Un esempio di una copertura del fair value (valore equo) è una copertura dell'esposizione alle variazioni del fair
value (valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso dovuti ai cambiamenti dei tassi di interesse.
Tale
copertura potrebbe essere effettuata dall'emittente o dal possessore.
AG103
Un esempio della copertura dei flussi finanziari è l'utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile in
un debito a tasso fisso (ossia una copertura di un'operazione futura in cui i futuri flussi finanziari coperti
sono i
futuri pagamenti di interesse).
AG104 Una copertura di un impegno irrevocabile (per esempio una copertura di una variazione dei prezzi del
carburante
relativi
a
un
impegno
contrattuale
non
rilevato
da
un'impresa
elettrica
di
acquistare
carburante
a un prezzo
fisso) è una copertura di un'esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza
tale
copertura è una copertura
del fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 87
una copertura
del rischio
di cambio
di un impegno
irrevocabile
potrebbe
alternativamente
essere contabiliz
zata come una copertura dei
flussi finanziari.
Valutazione dell'efficacia della copertura
AG105
Una copertura è considerata altamente efficace soltanto se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
All'inizio della copertura e in periodi successivi, la copertura è prevista essere altamente efficace nel
realizzare
una compensazione nelle variazioni di fair value (valore equo) o dei flussi finanziari attribuibili
al rischio
coperto durante il periodo per il quale la copertura è designata. Tale aspettativa può essere
dimostrata in
diversi modi, includendo un confronto tra le precedenti variazioni di fair value (valore equo)
o dei flussi
finanziari dell'elemento coperto che sono attribuibili al rischio coperto e le precedenti varia-
zioni del fair value
(valore equo) o dei flussi finanziari dello strumento di copertura, o dimostrando un'alta correlazione statistica tra
il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto e quelli dello
strumento di copertura. L'enti
può scegliere un rapporto di copertura diverso da uno a uno per mi
gliorare l'efficacia della copertura come
descritto nel paragrafo AG100.
b)
I risultati effettivi della copertura rientrano in una gamma dell'80-125 per cento. Ad esempio, se i risultati
effettivi sono tali che la perdita sullo strumento di copertura è CU120 e l'utile sullo strumento liquido è CU100,
la compensazione può essere valutata pari a 120/100, ossia 120 per cento, oppure 100/120, ossia
83 per cento. In questo esempio, supponendo che la copertura soddisfi la condizione in a), l'entità
concluderebbe che la copertura è stata altamente efficace.
AG106
L'efficacia è valutata, come minimo, al momento in cui l'entità redige il suo bilancio annuale o intermedio.
AG107
Il presente Principio non specifica un unico criterio per la valutazione dell'efficacia della copertura. Il criterio
che
l'entità adotta per valutare l'efficacia della copertura dipende dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla
direzione aziendale. Per esempio, se la strategia di gestione del rischio dell'entità consiste nel rettificare
periodicamente l'importo dello strumento di copertura al fine di riflettere i cambiamenti della posizione
coperta,
l'entità deve dimostrare che si prevede che la copertura sia altamente efficace soltanto fino a quando
l'importo dello
strumento di copertura è successivamente rettificato. In alcune circostanze, l'entiadotta metodi differenti per
differenti tipologie di coperture. La documentazione dell'entità sulla sua strategia di
copertura include le sue
procedure per la valutazione dell'efficacia.
Queste specificano se la valutazione include
tutti gli utili e le perdite su di
uno strumento di copertura o se il valore temporale dello strumento è escluso.
AG107A […].
AG108
Se le condizioni principali dello strumento di copertura e dell'attivicoperta, passività, impegno irrevocabile o
dell'operazione programmata altamente probabile sono le medesime, le variazioni del fair value (valore
equo) e
dei flussi finanziari
attribuibili
al rischio
coperto
potrebbero
compensarsi
l'un
l'altro
completamente, sia quando
la copertura è stipulata sia successivamente.
Ad esempio,
è verosimile
che un interest rate swap sia
una copertura
efficace se sia lo strumento di copertura sia l'elemento coperto presentano eguali valori nozionali
e di capitale,
condizioni,
date di revisione
del prezzo,
date di incasso
e di pagamento
di interessi
e di capitale, e criteri per
determinare i tassi di interesse. Inoltre, una copertura di un acquisto programmato
altamente probabile di una
merce con un contratto forward è probabile essere altamente efficace se:
a)
il contratto forward riguarda l'acquisto della stessa quantità della stessa merce allo stesso momento e
localizzazione dell'acquisto coperto programmato;
b)
il fair value (valore equo) del contratto forward alla sottoscrizione è pari a zero; e
c)
il cambiamento nello sconto o nel premio sul contratto forward è escluso dalla valutazione dell'efficacia e
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio oppure il cambiamento dei flussi finanziari attesi sull'operazione
programmata altamente probabile è basato sul prezzo forward della merce.
AG109
A volte lo strumento
di copertura
compensa
soltanto
parte del rischio coperto. Per esempio, una copertura
non
sarebbe completamente efficace se lo strumento di copertura e l'elemento coperto fossero denominati
in valute
diverse che non si muovono
in maniera
abbinata.
Inoltre, una copertura
del rischio
di tasso di interesse che si ha
usando un derivato non sarebbe pienamente efficace se parte del cambiamento del fair value (valore
equo) del
derivato fosse attribuibile al rischio di credito della controparte.
AG110 Per qualificarsi per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la copertura deve far riferimento a un
rischio
specifico identificato e designato e non semplicemente a rischi generici connessi all'attività
imprenditoriale dell'entità
e deve, in ultima analisi, incidere sull'utile (perdita) dell'entità. La contabilizzazione come
operazione di copertura
non si applica alla copertura del rischio di obsolescenza di un'attività fisica o del rischio di esproprio governativo
di un immobile; l'efficacia non può essere infatti valutata perctali rischi
non sono valutabili attendibilmente.
AG110A Il paragrafo 74(a) permette all'entità di separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di
opzione e di designare come strumento di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di
opzione. Tale
designazione
può
risultare
in una
relazione
di copertura
perfettamente
efficace
nel
compensare le
variazioni
dei flussi finanziari
attribuibili
a un rischio
unilaterale
coperto
di un'operazione
programmata,
se
le
condizioni principali dell'operazione programmata e dello strumento di copertura sono uguali.
AG110B Se una enti designa un'opzione acquistata nella sua interezza come lo strumento di copertura di un rischio
unilaterale derivante da un'operazione programmata,
la relazione di copertura non sarà perfettamente
efficace.
Ciò
in quanto il premio pagato per l'opzione include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG99BA, un
rischio unilaterale designato non include il valore temporale di un'opzione. Pertanto in questa
situazione non vi
sarà compensazione tra i flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell'opzione
pagato e il rischio
coperto designato.
AG111 Nel caso del rischio di tasso di interesse, l'efficacia della copertura può essere valutata preparando un piano di
scadenze per attivie passività finanziarie che mostri l'esposizione netta al tasso di interesse per ogni periodo
di
tempo, a patto che l'esposizione netta sia associata a un'attività o passività specifica (o a un gruppo specifico di
attività o passivio ad una parte specifica di queste) dando origine all'esposizione netta, e
l'efficacia della
copertura è valutata con riferimento a tale attività o passività.
AG112 Nel valutare l'efficacia della copertura, l'entità generalmente considera il valore temporale del denaro. Il tasso fisso
di interesse su di un elemento coperto non è necessario che corrisponda esattamente al tasso fisso di interesse
su di uno swap designato come copertura del fair value (valore equo). Né il tasso di interesse variabile su di
un'attività o su di una passività fruttifera di interessi è necessario sia lo stesso del tasso di
interesse variabile di
uno swap designato come copertura di un flusso
finanziario.
Il fair value (valore
equo)
di
uno swap deriva dai suoi
regolamenti netti. I tassi fissi e variabili su di uno swap possono essere modificati
senza incidere sul
regolamento netto se entrambi sono cambiati per un medesimo importo.
AG113 Se l'entità non soddisfa i criteri di efficacia della copertura, l'entità interrompe la contabilizzazione delle operazioni
di copertura dall'ultima data in cui è stato dimostrato di aver soddisfatto tali criteri. Tuttavia, se l'entiidentifica
l'evento o il cambiamento delle circostanze che ha portato la relazione di copertura a non
soddisfare i criteri di
efficacia e dimostra che la copertura era efficace prima dell'evento o cambiamento delle circostanze verificatesi, l'entità
interrompe la contabilizzazione delle operazioni di copertura dalla data del-
l'evento o cambiamento delle
circostanze.
AG113A Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una con
troparte
di compensazione e dei cambiamenti apportati descritti nei paragrafi 91(a)(ii) e 101(a)(ii) dovranno
riflettersi nella
valutazione dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione
dell'efficacia della
copertura.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di
tasso di interesse
AG114 Nella copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al rischio di tasso di interesse associato a un
portafoglio
di attività o passività finanziarie, l'entità soddisfa le disposizioni del presente Principio se rispetta le
procedure di cui
alle lettere a)-i) e ai successivi paragrafi AG115-AG132.
a)
Come parte del processo di gestione del proprio rischio, l'entiidentifica un portafoglio di elementi di cui
desidera coprire il rischio di tasso di interesse. Il portafoglio pincludere soltanto attività, soltanto passività,
o entrambe attività e passività. L'entità pidentificare due o più portafogli, nel qual caso
applica la seguente
guida a ogni portafoglio separatamente.
b)
L'entità analizza il portafoglio in periodi di revisione dei prezzi basati su date di revisione dei prezzi previste
piuttosto che contrattuali. L'analisi in periodi di revisione dei prezzi può essere svolta in modi diversi inclusa
la programmazione dei flussi finanziari nei periodi in cui sono previsti verificarsi o la programmazione degli
importi di capitale nozionale in tutti i periodi fino a quando si prevede che si
verifichi la revisione dei
prezzi.
c)
Sulla base della presente analisi, l'entità decide l'importo che desidera coprire. L'enti individua come
elemento coperto un importo di attività o passività (ma non un importo netto) dal portafoglio identificato
pari
all'importo che desidera designare come coperto. […].
d)
L'entità individua il rischio di tasso di interesse che copre. Questo rischio potrebbe essere una parte del
rischio
di tasso di interesse in ognuno degli elementi nella posizione coperta, quale un tasso di interesse di
riferimento
(per esempio LIBOR).
e)
L'entiindividua uno o pstrumenti di copertura per ogni periodo di revisione dei prezzi.
f)
Sulla base di quanto individuato in c)-e) sopra, l'entità accerta all'inizio e in esercizi
successivi,
se si prevede
che
la copertura sia altamente efficace durante il periodo per il quale la copertura è stata individuata.
g)
Periodicamente, l'entità misura la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto (come indicato
in (c)) che è attribuibile al rischio coperto (come indicato in d)) […]. A condizione
che
si determini
effettivamente che la copertura sia stata altamente efficace quando accertata utilizzando il
metodo
documentato dell'entità per la valutazione dell'efficacia, l'entità rileva la variazione
nel fair value
(valore equo)
dell'elemento coperto come un'utile o una perdita nel prospetto di conto economico com
plessivo e in una di
due voci distinte nel prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
come
descritto
nel paragrafo 89A. La
variazione del fair value (valore equo) non può essere attribuita a singole attività o
passività.
h)
L'entità valuta la variazione del fair value (valore equo) dello/gli strumento/i di copertura (come indicato
in
(e))
e la rileva come utile o perdita nel prospetto di conto economico complessivo. Il fair value (valore
equo)
dello/gli strumento/i di copertura è rilevato come attività o passività nel prospetto della situazione
patrimoniale-
finanziaria.
i)
Eventuali situazioni di inefficacia (
27
) saranno rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio come differenza tra la
variazione del fair value (valore equo) a cui si fa riferimento in g) e quella in h).
AG115
Il presente approccio è illustrato più dettagliatamente di seguito. L'approccio deve essere applicato soltanto alla
copertura del fair value (valore equo) del rischio di tasso di interesse di un portafoglio di attività o
passività
finanziarie.
AG116 Il portafoglio identificato nel paragrafo AG114, lettera a), potrebbe contenere attività e passività. Alternativamente
potrebbe essere un portafoglio che contiene soltanto attività, o soltanto passività. Il portafoglio è
utilizzato per
determinare l'importo delle attività o passività
che l'entità
desidera
coprire.
Tuttavia,
il portafo
glio di per non
è indicato come l'elemento coperto.
AG117
Nell'applicazione del paragrafo AG114, lettera b), l'entità determina la data prevista di revisione dei prezzi di un
elemento come la prima delle date in cui tale elemento si preveda giunga a scadenza o subisca una revisione dei
prezzi in base ai tassi di mercato. Le date previste di revisione dei prezzi sono stimate all'inizio
della copertura e
durante tutto il periodo della copertura, sulla base dell'esperienza storica e altre informazioni disponibili, incluse le
informazioni e le aspettative riguardanti i tassi di pagamento anticipato, tassi di interesse e l'interazione tra questi.
Le entità che non hanno una loro specifica esperienza o una esperienza insufficiente,
utilizzano l'esperienza di un
gruppo simile per strumenti finanziari similari. Queste stime sono riviste periodicamente e aggiornate alla luce
dell'esperienza. Nel caso di un elemento a tasso fisso che è pagabile anticipatamente, la data prevista di revisione
dei prezzi è la data in cui si prevede sia effettuato il pagamento anticipato salvo che si rivedano i prezzi in base
ai tassi di mercato a una data precedente. Per un gruppo di elementi simili, l'analisi in periodi di tempo che si
basano su date previste per la revisione dei prezzi può diventare una ripartizione di una percentuale del gruppo,
piuttosto che di elementi singoli, ad ogni periodo di tempo. L'entità può applicare altre metodologie per tali fini
di ripartizione. Per esempio, p utilizzare un
moltiplicatore
del tasso di pagamento
anticipato per ripartire i
finanziamenti
a periodi di tempo che si basano
sulle date previste di revisione dei prezzi. Tuttavia, la metodologia
per tale ripartizione deve soddisfare le
procedure e gli obiettivi di gestione del rischio dell'entità.
AG118 Come esempio della designazione illustrata nel paragrafo AG114, lettera c), se in un particolare periodo di revisione
dei prezzi l'entità stima di avere attività a tasso fisso pari a CU100 e passività a tasso fisso pari a CU80 e decide
di coprire tutta la posizione netta di CU20, indica come elemento coperto attività pari a CU20 (una parte delle
attività). La designazione è espressa come
"
importo in valuta
"
(per esempio un importo in
dollari, euro, sterline o
rand) piuttosto che come singole attività. Ne consegue che tutte le attività (o passività) soggette a copertura ossia
tutti i CU100 dell'esempio precedente devono essere elementi il cui fair value
(valore equo) cambia in relazione
al tasso di interesse coperto […].
AG119
L'entità inoltre soddisfa le disposizioni relative ad altre designazioni e documentazioni esposte nel paragrafo 88,
lettera a). Per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, questa designazione e
documentazione specificano la politica dell'entità per tutte le variabili che sono utilizzate per identificare
l'importo che è coperto e come l'efficacia è misurata, incluso quanto segue:
a)
quali attivie passività sono da includere nel portafoglio e la base da utilizzare per eliminarle dal
portafoglio;
(2)
Le stesse considerazioni sulla rilevanza trovano applicazione in questo contesto così come in tutti gli IFRS.
b)
come l'entità stima le date di revisione dei prezzi, incluso su quali assunti di tasso di interesse si basano le
stime delle percentuali di pagamento anticipato e la base per modificare tali stime. Lo stesso metodo è
utilizzato per entrambe le stime iniziali fatte al momento in cui l'attività o la passività sono incluse nel
portafoglio coperto e per qualsiasi revisione successiva di tali stime;
c)
il numero e la durata dei periodi di tempo di revisione dei prezzi.
d)
con quale frequenza l'entità verifica l'efficacia […];
e)
la metodologia utilizzata dall'entità per determinare l'importo di attività o passività che sono designate
come
elemento coperto […];
f)
[...], se l'entità verificherà l'efficacia per ogni periodo di tempo
di revisione
dei prezzi
individualmente,
per
tutti i
periodi di tempo cumulativamente, o utilizzando alcune combinazioni delle due.
Le politiche specificate
nella designazione
e documentazione
della relazione
di copertura
devono
soddisfare
le
procedure e gli obiettivi della gestione del rischio dell'entità. I cambiamenti nelle politiche non devono essere
fatti arbitrariamente. Questi devono essere giustificati in base ai cambiamenti delle condizioni di mercato e ad
altri fattori e devono basarsi su, ed essere coerenti con, le procedure e gli obiettivi della
gestione del rischio
dell'entità.
AG120
Lo strumento
di copertura
a cui si fa riferimento
nel paragrafo
AG114, lettera e) p essere un derivato singolo
o un portafoglio di derivati ognuno dei quali contiene un'esposizione al rischio di tasso di interesse coperto
indicato nel paragrafo AG114, lettera d), (per esempio un portafoglio di swap su tasso di interesse ognuno dei
quali contiene un'esposizione al LIBOR). Tale portafoglio di derivati pcontenere posizioni di rischio che si
compensano. Tuttavia potrebbe non includere opzioni vendute o opzioni vendute nette, perché il Principio (
28
)
non consente che tali opzioni siano designate come strumenti di copertura (eccetto quando un'opzione venduta
è designata a compensazione di un'opzione acquistata). Se lo strumento di copertura copre l'importo indicato
nel paragrafo AG114, lettera c), per più di un periodo di tempo di revisione
dei prezzi, è ripartito tra tutti i periodi
di tempo che copre. Tuttavia tutto lo strumento di copertura deve essere allocato a quei periodi di revisione dei
prezzi perché il Principio (
29
) non consente che una relazione di copertura sia designata soltanto per una parte
del periodo di tempo durante il quale uno strumento di
copertura rimane in essere.
AG121 Quando l'entità misura la variazione del fair value (valore equo) di un elemento pagabile anticipatamente secondo
quanto previsto dal paragrafo AG114, lettera g), una variazione di tasso di interesse influisce sul fair
value (valore
equo) dell'elemento pagato anticipatamente in due modi: influisce sul fair value (valore equo) dei flussi finanziari
contrattuali e sul fair value (valore equo) dell'opzione di pagamento anticipato che è contenuta
in un elemento
pagabile anticipatamente. Il paragrafo 81 del Principio permette che l'entità individui una parte di un'attività o
di una passività finanziaria, che condivide un'esposizione a un rischio comune, come
elemento coperto, a
condizione che l'efficacia possa essere misurata. […].
AG122 Il Principio non specifica le tecniche utilizzate per determinare l'importo a cui si fa riferimento nel paragrafo
AG114,
lettera g), ossia il cambiamento del fair value (valore equo) dell'elemento coperto che è attribuibile al
rischio coperto.
[…]. Non è appropriato assumere che le variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento
coperto siano pari
ai cambiamenti del valore dello strumento di copertura.
AG123
Il paragrafo 89A richiede che se l'elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi
è
un'attività, il cambiamento del fair value (valore equo)
è presentato
in una voce
distinta
dell'attivo.
Viceversa,
se
l'elemento coperto per un particolare periodo di tempo di revisione dei prezzi è una passività, il cambia- mento
del valore è presentato in una voce distinta del passivo. Queste sono le voci distinte a cui si fa riferimento nel
paragrafo AG114, lettera g). Non è richiesta una attribuzione specifica a singole attività (o
passività).
AG124 Il paragrafo AG114, lettera i), indica che l'inefficacia deriva dalla misura in cui il cambiamento del fair value
(valore
equo) dell'elemento coperto che è attribuibile al rischio
coperto,
differisce
dal
cambiamento
del
fair
value (valore
equo) del derivato di copertura. Tale differenza può derivare da una serie di ragioni, inclusi:
a) […];
b)
elementi nel portafoglio coperto che subiscono una riduzione di valore o sono eliminati contabilmente;
(3)
Cfr. paragrafi 77 e AG94.
(4)
Cfr. paragrafo 75.
c)
le date di pagamento dello strumento di copertura che sono diverse da quelle dell'elemento coperto; e
d)
altre cause […].
Tale inefficacia (
30
) deve essere identificata e rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
AG125
Generalmente, l'efficacia della copertura sa migliorata:
a)
se l'entità programma elementi con caratteristiche di prepagamento diverse in modo da considerare le
differenze di comportamento nel pagamento anticipato.
b)
quando il numero di elementi nel portafoglio è maggiore. Quando soltanto pochi elementi sono contenuti nel
portafoglio, è probabile che si verifichi un'inefficacia relativamente notevole se uno degli elementi prepaga
prima o dopo rispetto a quando previsto. Viceversa, quando il portafoglio contiene diversi
elementi, il
metodo del pagamento anticipato può essere previsto più accuratamente.
c)
quando i periodi di tempo della revisione dei prezzi utilizzati sono più brevi (per esempio un mese invece
di
tre). I periodi di tempo più brevi per la revisione
dei prezzi riducono
l'effetto di eventuali
diversità tra le
date di
revisione dei prezzi e di pagamento (nel periodo di tempo di revisione dei prezzi) dell'elemento
coperto e di
quelle dello strumento di copertura.
d)
se maggiore è la frequenza con cui l'importo dello strumento di copertura è rettificato per riflettere i
cambiamenti nell'elemento coperto (per esempio a causa dei cambiamenti nelle previsioni di pagamento
anticipato).
AG126
L'entità verifica
l'efficacia
periodicamente.
[…]
AG127 Quando si valuta l'efficacia, l'entità distingue le revisioni delle date stimate di revisione dei prezzi di attività (o
passività) esistenti da quelle relative a nuove attività (o passività), con soltanto le prime che danno origine
all'inefficacia.
[...]. Una volta che l'inefficacia
è stata rilevata come illustrato sopra, l'entità stabilisce una nuova stima
delle attività totali (o passività) in ogni periodo di tempo di revisione dei prezzi, incluse le nuove attività
(o
passività) che si sono originate dall'ultima volta in cui si è verificata l'efficacia, e individua un nuovo
importo
come elemento coperto e una nuova percentuale come percentuale coperta. […]
AG128 Elementi per i quali era originariamente programmato un periodo di revisione dei prezzi possono essere eliminati
contabilmente a causa di un pagamento anticipato rispetto a quanto previsto, di una svalutazione tale da
condurre alla cancellazione o di una cessione. Quando ciò si verifica, l'importo della variazione di fair value
(valore equo) incluso nella voce distinta di cui al paragrafo AG114, lettera g), che fa riferimento
alla
voce eliminata
deve essere rimosso dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e incluso nell'utile o nella perdita che
deriva dall'eliminazione contabile dell'elemento. A questo scopo, è necessario conoscere il(i)
periodo(i) di tempo della
revisione dei prezzi in cui l'elemento eliminato era programmato poiché questo
determina il(i) periodo(i) di
revisione dei prezzi da cui rimuoverlo e quindi l'importo da rimuovere dalla voce
distinta a cui si fa riferimento nel
paragrafo AG114, lettera g). Quando un elemento è eliminato, se si p determinare in quale periodo di tempo
era incluso, viene rimosso da tale periodo di tempo. Diversamente, è
rimosso dal periodo di tempo immediatamente
precedente se l'eliminazione contabile risultava da maggiori
pagamenti anticipati rispetto ai previsti ovvero
ripartito tra tutti i periodi di tempo che contenevano l'ele
mento eliminato contabilmente su base sistematica e
razionale se l'elemento era venduto o era soggetto a una
riduzione di valore.
AG129 Inoltre eventuali importi relativi a un particolare periodo di tempo che non sono stati eliminati allo scadere del
periodo di tempo sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio in quel periodo (cfr. paragrafo 89A). […]
AG130 […].
AG131 Se l'importo coperto per un periodo di tempo di revisione dei prezzi è ridotto senza che le attività (o
passività)
connesse siano eliminate contabilmente, l'importo incluso nella voce distinta di cui al paragrafo - AG114, lettera
g), che fa riferimento alla riduzione deve essere ammortizzato secondo quanto previsto dal
paragrafo 92.
(5)
Le stesse considerazioni sulla rilevanza trovano applicazione in questo contesto così come in tutti gli IFRS.
AG132 L'entità pdesiderare di applicare l'approccio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a una copertura di
portafoglio
che è stata precedentemente contabilizzata come una copertura di flussi finanziari secondo quanto
previsto dallo IAS
39. Tale entità potrebbe revocare la precedente designazione di una copertura di flussi
finanziari secondo quanto
previsto dal paragrafo
101, lettera d), e potrebbe
applicare le disposizioni
esposte in
tale paragrafo. Essa inoltre
potrebbe rideterminare la copertura come una copertura del fair value (valore equo) e potrebbe applicare
prospetticamente il criterio esposto nei paragrafi AG114-AG131 a esercizi suc
cessivi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(PARAGRAFI
103-108C)
AG133
Una entità paver designato una operazione infragruppo programmata
come elemento coperto all'inizio di un
esercizio che comincia il 1
o
gennaio 2005 o in data successiva (oppure, ai fini della rideterminazione delle
informazioni comparative,
all'inizio
di un
esercizio
comparativo
precedente),
in una
operazione
di copertura
che
si qualificherebbe per la contabilizzazione come tale in conformità con il presente Principio (come modificato
dall'ultima
frase
del paragrafo
80). Tale enti può utilizzare
quella designazione
per applicare la
contabilizzazione delle operazioni di copertura nel suo bilancio consolidato dall'inizio dell'esercizio che comincia
il 1
o
gennaio 2005 o in data successiva (o dall'inizio dell'esercizio comparativo precedente). Tale entideve
anche applicare i paragrafi AG99A e AG99B dall'inizio dell'esercizio che comincia il 1
o
gennaio 2005 o in data
successiva. Tuttavia, in conformità del paragrafo 108B, essa non è tenuta ad applicare il
paragrafo AG99B alle
informazioni comparative per gli esercizi precedenti.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO