80
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni irrevocabili o
operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna all'entità possono essere
designati
come elementi coperti. Ne consegue che la contabilizzazione delle operazioni di copertura può
essere applicata
alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso gruppo soltanto nel bilancio separato o
individuale di tali entità
e non nel bilancio consolidato del gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d'investimento,
come definita nell'IFRS 10, in cui le operazioni tra l'entità d'investimento
e le sue controllate valutate al fair
value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non saranno eliminate nel bilancio consolidato. Tuttavia, in
deroga alla regola, il rischio di cambio dell'elemento monetario infra- gruppo (per esempio un debito/credito
tra due controllate) è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva un'esposizione
agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati
eliminati completamente al consolidamento secondo quanto
previsto dallo IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
. Secondo quanto previsto dallo IAS 21, gli
utili e le perdite su cambi sugli elementi monetari infragruppo non sono completamente eliminati nell'operazione
di consolidamento quando l'ele
mento monetario infragruppo viene negoziato tra due entità del gruppo che
hanno diverse valute funzionali. Inoltre il rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata
altamente probabile può qualificarsi come elemento coperto nel bilancio consolidato, a condizione che
l'operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell'entità che effettua l'operazione e
il rischio di cambio
influisca sull'utile o sulla perdita consolidati.
Designazione di elementi finanziari come elementi coperti
81
Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria, esso può essere un elemento coperto in
riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei flussi finanziari o fair value (valore equo) (quali uno
o
più selezionati flussi finanziari contrattuali o parti di questi o una percentuale del fair value (valore
equo)) a
patto che si possa valutarne l'efficacia. Per esempio, una parte valutabile separatamente e distintamente
dell'esposizione al tasso di interesse di un'attività o passività fruttifera di interessi può essere
designata come il
rischio coperto (quale un tasso di interesse privo di rischio o un tasso di interesse di riferimento come
componente dell'esposizione totale al tasso di interesse di uno strumento finanziario
coperto).
81A
In un'operazione di copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un
portafoglio di attività o passività finanziarie (e soltanto in tale copertura), la parte coperta può essere
designata in termini di un importo in valuta (ossia un importo in dollari, euro, sterline o rand) piuttosto che
come singola attività (o passività). Sebbene il portafoglio, ai fini della gestione del rischio, possa includere
attività e passività, l'importo designato è un importo di attività o un importo di passività. La designazione di
un importo netto che includa attività e passività non è permessa. L'entità può coprire una parte del rischio di
tasso di interesse associato a questo importo designato. Per esempio, nel caso di una copertura di un
portafoglio che contenga attività rimborsabili anticipatamente, l'entità può coprire la variazione di fair value
(valore equo) che è attribuibile a un cambiamento nel tasso di interesse coperto
sulla base delle date attese
di revisione dei prezzi piuttosto che su quelle contrattuali. […].
Designazione di elementi non finanziari come elementi coperti
82
Se l'elemento coperto è un'attività o una passività non finanziaria,
esso deve essere designato come
elemento coperto con riferimento a) ai rischi di cambio, o b) a tutti i rischi nel suo insieme,
a causa
della difficoltà
di isolare
e valutare
la parte
appropriata
delle
variazioni
dei flussi
finanziari
o del fair
value (valore equo) attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio.
Designazione di gruppi di elementi come elementi coperti
83
Attività o passività similari devono essere aggregate e coperte come un gruppo, soltanto se le singole attività
o le singole passività che compongono il gruppo condividono l'esposizione al rischio che è
designato come
essere coperto. Inoltre, si suppone che la variazione di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto di
ciascun singolo elemento
del
gruppo
deve
risultare
approssimativamente
proporzio
nale alla variazione
complessiva di fair value (valore equo) attribuibile al rischio coperto del gruppo di
elementi.
84
Poiché l'entità accerta l'efficacia della copertura tramite la comparazione tra la variazione di fair value (valore
equo) o di flussi finanziari di uno strumento di copertura (o di un gruppo di strumenti di copertura similari) e
quella di un elemento coperto (o di un gruppo di elementi coperti similari), la comparazione di uno strumento