PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 37
Accantonamenti, passivi e attività potenziali
OBIETTIVO
L'obiettivo del presente Principio è assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali
appropriati criteri di rilevazione e di valutazione e che sia fornita nelle note un'informativa tale da poter mettere gli
utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e importo degli stessi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità nella contabilizzazione di accantonamenti,
passività e attività potenziali, fatta eccezione per:
a)
quelli risultanti da contratti non (pienamente) eseguiti, a eccezione del caso in cui il contratto sia
oneroso; e
b)
[Eliminato]
c)
quelli trattati da un altro Principio.
2
Il presente Principio non si applica agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.
3
I contratti non (pienamente) eseguiti sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a
nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura. Il
presente
Principio non si applica ai contratti non (pienamente) eseguiti a meno che questi siano onerosi.
4
[Eliminato]
5
Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale,
l'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accanto
namenti sono
considerate nei Principi su:
a)
[Eliminato]
b)
imposte sul reddito (cfr. IAS 12
Imposte sul reddito
);
c)
leasing (cfr. IFRS 16
Leasing
). Tuttavia, il presente Principio si applica a qualsiasi
leasing
che diventi
oneroso
prima
della data di decorrenza del leasing secondo la definizione dell'IFRS 16. Il presente Principio si applica anche ai
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
leasing a breve termine e ai leasing la cui attività sottostante è di modesto valore contabilizzati
conformemente
al paragrafo 6 dell'IFRS 16 e che sono diventati onerosi;
d)
benefici per i dipendenti (vedere IAS 19
Benefici per i dipendenti
);
e)
contratti assicurativi
e altri contratti
rientranti
nell'ambito
di applicazione
dell'IFRS
17
Contratti
assicurativi
;
f)
corrispettivi potenziali di un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3
Aggregazioni
aziendali); e
g)
ricavi provenienti da contratti con i clienti (cfr. IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
). Tuttavia,
considerato che l'IFRS 15 non contiene alcuna specifica disposizione che disciplini i contratti con i clienti che
sono
onerosi, o sono divenuti tali, il presente Principio si applica anche a tali casi.
6
[Eliminato]
7
Il presente
Principio
definisce
gli accantonamenti
come
passività
di scadenza
e ammontare
incerti.
In alcuni
Paesi
il
termine
"
accantonamento
"
è utilizzato anche per identificare poste quali ammortamenti, riduzioni di valore di
attività e crediti dubbi: queste sono considerate rettifiche dei valori contabili di elementi dell'attivo e non sono
trattate nel presente Principio.
8
Altri Principi specificano quando le spese debbono
essere
trattate
come
attività
o come
costi. Tali problematiche
non
vengono considerate nel presente Principio. Pertanto il presente Principio vieta richiede la capitaliz
zazione
dei costi rilevati quando viene effettuato un accantonamento.
9
Il presente Principio
si applica
agli accantonamenti
per ristrutturazioni
(incluse
le attività
operative
cessate).
Se una
ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l'IFRS 5
Attivinon correnti possedute per la
vendita
e attività operative cessate può richiedere informazioni aggiuntive.
DEFINIZIONI
10
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
L'accantonamento
è una passivi di scadenza o ammontare incerto.
Una
passività
(
23
)
è una obbligazione attuale dell'entità derivante da eventi passati, la cui estinzione è
attesa risultare in un flusso in uscita dall'entità di risorse atte a produrre benefici economici.
L'evento vincolante
è un evento che luogo a un'obbligazione legale o implicita che comporta che l'entità non
abbia nessuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.
L'obbligazione legale
è un'obbligazione che ha origine da:
a)
un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);
b)
la normativa; o
c)
altre disposizioni di legge.
L'obbligazione implicita
è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere dall'enti in cui:
a)
l'entiha reso noto ad altre parti tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali
pubbliche
o un annuncio
corrente
sufficientemente
specifico,
che accetterà
determinate
responsabilità;
e
b)
come risultato, l'entità ha fatto sorgere nei terzi la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.
La passività potenziale
è:
a)
una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal
verificarsi
o meno di uno o più eventi futuri incerti non completamente
sotto il controllo
dell'entità;
o
(1)
La definizione di passivicontenuta nel presente Principio non è stata rivista in seguito alla revisione della definizione di passività
nel
Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria
pubblicato nel 2018.
b)
un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati ma che non è rilevata perché:
i)
non è probabile che sarà necessario un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici
econo
mici per adempiere all'obbligazione; o
ii)
l'importo dell'obbligazione
non
può
essere
determinato
con
sufficiente
attendibilità.
Un'attività potenziale
è una attività possibile che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata
solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo
dell'entità.
Il contratto oneroso
è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere
alle
obbligazioni
assunte
sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal contratto.
La ristrutturazione
è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera
rilevante:
a)
il campo d'azione di un'attività intrapresa dall'entità; o
b)
il modo in cui l'attività è gestita.
Accantonamenti e
altre
passività
11
Gli accantonamenti possono essere distinti da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti
presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per il
regolamento. Al contrario:
a)
i debiti commerciali sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati
fatturati o formalmente concordati con il fornitore; e
b)
gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma
non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (per
esempio, importi relativi al pagamento di ferie maturate). Sebbene talvolta sia necessario stimare l'importo o la
tempistica degli stanziamenti per debiti presunti, il grado della loro incertezza è normalmente assai inferiore a
quello
degli accantonamenti.
Gli stanziamenti per debiti presunti sono spesso esposti in bilancio come parte di debiti commerciali o diversi;
invece, gli accantonamenti sono esposti separatamente.
Relazione
tra
accantonamenti
e
passività
potenziali
12
In linea generale, tutti gli accantonamenti sono potenziali in quanto incerti nella data del loro accadimento o
nell'importo. Tuttavia, nel presente Principio il termine
"
potenziale
"
viene utilizzato con riferimento a quelle
passività e attivi
che non sono rilevate
poiché
la loro esistenza
sarà confermata
solamente
dal verificarsi
o meno
di
uno o più eventi futuri incerti e non totalmente sotto il controllo dell'entità. Inoltre il termine
"
passività
potenziale"
è utilizzato per quelle passività che non soddisfano i criteri di rilevazione.
13
Il presente Principio distingue tra:
a)
accantonamenti rilevati come passività (assunto che sia possibile
effettuare
una
stima
attendibile)
perc
sono
obbligazioni attuali e percè probabile che per il loro adempimento sanecessario un flusso in uscita
di risorse
economiche atte a produrre benefici economici; e
b)
passività potenziali
non
rilevate
come
passività
perché
queste
sono:
i)
obbligazioni possibili, in quanto deve ancora essere confermato se l'entità
abbia un'obbligazione
attuale che
può
portare a un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici; o
ii)
obbligazioni attuali che tuttavia non soddisfano i criteri di rilevazione previsti nel presente Principio
(perché
non è probabile che sarà necessario
un flusso in uscita
di risorse atte a produrre
benefici
economici per adempiere
all'obbligazione, oppure perché non può essere effettuata una stima sufficientemente atten
dibile dell'ammontare
dell'obbligazione).
RILEVAZIONE
Accantonamenti
14
Un accantonamento deve essere rilevato quando:
a)
l'entità ha un'obbligazione
attuale
(legale
o implicita)
quale
risultato
di un evento
passato;
b)
è probabile che sarà necessario un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici per
adempiere l'obbligazione; e
c)
può essere
effettuata
una
stima
attendibile
dell'ammontare
dell'obbligazione.
Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.
Obbligazioni attuali
15
In rare circostanze pnon essere chiaro se vi sia un'obbligazione
attuale. In tali situazioni,
si ritiene che
un evento passato dia luogo a un'obbligazione attuale se, tenendo conto delle evidenze disponibili, è
più
verosimile piuttosto che il contrario che esista un'obbligazione
attuale alla data di chiusura dell'eser
cizio.
16
In quasi tutte le circostanze risulterà chiaro se un evento passato abbia dato luogo a un'obbligazione attuale. In rare
circostanze, ad esempio in una causa legale, può essere contestato o che alcuni fatti si siano realmente
verificati o
che i medesimi fatti
abbiano
comportato
un'obbligazione
attuale.
In tal caso
l'entità
deve
determinare
se, tenendo
conto di tutte le evidenze disponibili inclusa, per esempio, l'opinione degli esperti, esiste alla data
di chiusura
dell'esercizio un'obbligazione attuale. Le evidenze
considerate
includono
ogni
evidenza
aggiuntiva
fornita da fatti
intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Sulla base di tale evidenza:
a)
nei casi in cui è più verosimile che
esista
un'obbligazione
attuale
alla
data
di chiusura
dell'esercizio
piuttosto
che il
contrario, l'entità (se vengono soddisfatti i criteri di rilevazione) rileva un accantonamento; e
b)
nei casi in cui è più verosimile che non esista nessuna obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio,
l'entità
fornisce informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di un flusso in uscita di
risorse atte a
produrre benefici economici sia remota (cfr. paragrafo 86).
Eventi passati
17
Un evento passato che comporta un'obbligazione attuale è denominato evento vincolante. Perché un evento sia
vincolante, è necessario che l'entità non abbia alcuna realistica alternativa oltre all'adempiere l'obbligazione
derivante dall'evento. Questo è il caso che si può verificare solo:
a)
nei casi in cui il regolamento dell'obbligazione pessere reso esecutivo da una norma di legge; o
b)
nel caso di un'obbligazione implicita, se l'evento (che può essere anche un'azione dell'entità) genera valide
aspettative tra i terzi contraenti che l'entità estinguerà l'obbligazione.
18
Il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità alla fine del proprio periodo amministrativo
e non la sua possibile situazione futura. Perciò, non viene rilevato alcun accantonamento per i costi che
dovranno
essere sostenuti per continuare la propria attività in futuro. Le sole passività rilevate nel prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria dell'entità sono quelle che esistono alla data di chiusura dell'esercizio.
Solamente le
obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente
dalle azioni future dell'entità (ci la gestione
futura della propria attività) sono rilevate come accantonamenti. Esempi di tali obbligazioni sono i costi delle sanzioni
amministrative o di risanamento per danni ambientali causati illecitamente, entrambi i quali richiederanno un flusso in
uscita di risorse atte a produrre benefici economici
nell'estinzione
senza
tenere
conto
delle azioni future dell'entità.
Analogamente, l'entità rileva un accantonamento per i costi di smantellamento di una installazione petrolifera o di
una centrale nucleare nella misura in cui l'entiè obbligata a ovviare al danno causato. Al contrario, a causa di
pressioni commerciali o disposizioni normative, l'entità può avere intenzione o bisogno di sostenere delle spese per
poter operare nel futuro in un particolare modo (per esempio, installando filtri per i fumi in un particolare tipo di
fabbrica). Poiché l'entità può evitare le spese future attraverso il proprio comportamento futuro, ad esempio
cambiando il proprio processo operativo, non ha alcuna obbligazione attuale
per tali spese future e nessun
accantonamento è rilevato.
19
Un'obbligazione implica sempre l'esistenza di un terzo cui è dovuta l'obbligazione. Non è necessario, tuttavia,
conoscere l'identità della parte cui l'obbligazione è dovuta peraltro
l'obbligazione
potrebbe
essere
nei confronti
del
pubblico in generale. Poiché un'obbligazione comporta sempre un impegno verso un terzo, ne consegue che una
decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione non dà luogo a un'obbligazione implicita alla
data di chiusura dell'esercizio, a meno che la decisione sia stata comunicata prima della data
di chiusura
dell'esercizio
alle
persone
interessate
in
una
maniera
sufficientemente
specifica
da
far
sorgere
in
loro la valida
aspettativa che l'entità non verrà meno alle proprie responsabilità.
20
Un fatto che nonimmediatamente luogo a un'obbligazione può farlo a una data successiva, a causa di
cambiamenti
nella normativa o perché un'azione dell'entità (per
esempio,
una
informativa
ufficiale
sufficiente-
mente specifica)
luogo a un'obbligazione implicita. Per esempio, se si causa un danno ambientale, potrebbe
non essere prevista alcuna
obbligazione
per
rimediarne
le conseguenze.
Tuttavia,
il provocare
tale
danno
diverrà
un evento vincolante nel caso
in cui una nuova norma preveda che il danno esistente debba essere ovviato o se l'entità accetta pubblicamente la
responsabilità di fare ciò in maniera tale da creare un'obbligazione implicita.
21
Se i particolari di una nuova norma proposta devono ancora essere definiti, si ha un'obbligazione solamente se si sia
virtualmente certi che la norma verrà emanata così come predisposta nella proposta. Per l'applicazione del presente
Principio, tale obbligazione verrà trattata come un'obbligazione legale. Le difformi presenti nelle modali di
emanazione di una norma rendono impossibile specificare un singolo fatto che renderebbe l'ema
nazione delle norme
virtualmente certa. In molti casi sarà impossibile essere virtualmente certi dell'emanazione
di
una norma sino a
quando questa non viene emanata.
Probabile flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici
22
Perché una passività venga rilevata in bilancio vi deve essere non solo un'obbligazione attuale ma anche la
probabilità di un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere tale obbligazione. Per
l'applicazione del presente Principio (
24
), un flusso in uscita di risorse o un altro evento è considerato come probabile
se è più verosimile che l'evento si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabiliche l'evento si verificherà è
maggiore della probabilità che non si verificherà. Nel caso in cui non è probabile che esista un'obbligazione attuale,
l'entità dà informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di un flusso
in uscita di risorse atte a
produrre benefici economici sia remota (cfr. paragrafo 86).
23
Se esiste un certo numero di obbligazioni simili (per esempio garanzie su prodotti o contratti simili), la probabilità
che sanecessario un flusso in uscita di risorse nel regolamento dell'obbligazione è determinata considerando la
classe di obbligazioni come un insieme. Sebbene la probabilidi flusso in uscita per ciascun singolo elemento p
essere piccola, può tuttavia ben essere probabile che alcuni flussi in uscita di risorse si renderanno necessari
nell'estinzione della classe di obbligazioni nel suo insieme. Se ci si trova in questa situa-
zione, va rilevato un
accantonamento (sempre che gli altri criteri di rilevazione siano soddisfatti).
Stima attendibile dell'obbligazione
24
L'uso di stime è una parte essenziale nella redazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità. Ciò è
particolarmente
vero nel caso degli accantonamenti,
che, per loro natura,
sono più incerti
di gran parte delle altre
poste del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. A eccezione di casi estremamente rari, l'entità sarà in
grado
di definire un intervallo di possibili risultati e perciò di effettuare una stima dell'obbligazione che risulti
sufficientemente attendibile da utilizzare per la rilevazione di un accantonamento.
25
In circostanze estremamente rare in cui non p essere effettuata una stima attendibile, si è in presenza di una
passività che non può essere rilevata. Tale passività è descritta come una passività potenziale (cfr. paragrafo 86).
(2)
L'Interpretazione del termine
"
probabile
"
nel presente Principio come
"
più verosimile piuttosto che il
contrario
"
non
necessaria-
mente
deve essere applicata in altri Principi.
Passività potenziali
26
L'entità non
deve
rilevare
alcuna
passività
potenziale.
27
Si deve fornire informativa di una passività potenziale, così come previsto dal paragrafo 86, a meno che la
probabilità di un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici sia remota.
28
Laddove l'entità sia responsabile in solido per un'obbligazione,
la parte
dell'obbligazione
che si ritiene dovuta
da
terzi
viene trattata come una passività potenziale. L'entità rileva un accantonamento per quella parte di obbligazione per
la quale un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici sia probabile, a eccezione di
quelle
circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile.
29
Le passivi potenziali possono svilupparsi in situazioni non inizialmente previste. Di conseguenza, esse sono
riesaminate periodicamente per determinare se un flusso in uscita di risorse atte a produrre benefici economici sia
divenuto probabile. Se è divenuto probabile che sarà necessario un flusso in uscita di benefici economici futuri
per
una posta precedentemente trattata come passività potenziale, si rileva un accantonamento nel bilancio
del periodo nel
quale si verifica
tale cambiamento
di probabilità
(a eccezione
di quelle
circostanze
estremamente
rare
in cui non può
essere effettuata alcuna stima attendibile).
Attività potenziali
30
L'entità non deve rilevare alcuna attività potenziale.
31
Le attività potenziali solitamente sorgono in seguito al verificarsi di fatti non pianificati o non previsti che rendono
possibile per l'entità un beneficio economico. Un esempio p essere un ricorso che l'entità sta
intentando
attraverso procedure legali e il cui risultato è incerto.
32
Le attività potenziali non sono rilevate in bilancio perché ciò comporterebbe la rilevazione di un ricavo che potrebbe
non realizzarsi mai. Tuttavia, se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l'attività
connessa non è
un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.
33
Si fornisce informativa di un'attività potenziale, come richiesto dal paragrafo 89, quando è probabile che vi sarà
un
beneficio economico.
34
Le attività potenziali sono riesaminate periodicamente per assicurarsi che
gli
sviluppi
siano
appropriatamente
riflessi
nel bilancio. Se è divenuto virtualmente certo che vi sarà un beneficio economico, l'attività e il connesso ricavo sono
rilevati nel bilancio dell'esercizio nel quale tale cambiamento si verifica. Se un beneficio economico è
divenuto
probabile, l'entità informativa circa l'attività potenziale (cfr. paragrafo 89).
VALUTAZIONE
Migliore stima
35
L'importo rilevato come accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per
adempiere all'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio.
36
La migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione attuale è l'ammontare che l'entità ragionevolmente
pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio o
per
trasferirla
a
terzi
a quella data. È
spesso
impossibile
o eccessivamente
costoso
estinguere
o trasferire
a terzi un'obbligazione
alla data di chiusura
dell'esercizio. Tuttavia la stima dell'onere che l'entità razionalmente sosterrebbe per adempiere o per trasferire
l'obbligazione rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per estinguere l'obbligazione attuale alla
data di
chiusura dell'esercizio.
37
Le stime dei risultati e degli effetti finanziari
sono basate sul giudizio
maturato
dalla direzione
aziendale,
integrato
da
esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate includono
ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferi
mento.
38
Le incertezze connesse all'ammontare da rilevare come accantonamento sono trattate in vari modi a seconda delle
diverse
circostanze. Laddove l'accantonamento oggetto di stima coinvolge un vasto numero di elementi, l'ob
bligazione è
stimata attraverso la ponderazione delle probabilità associate a tutti i possibili risultati. La denominazione di questo
metodo
statistico
di stima è
"
valore atteso
"
. L'accantonamento
sarà, perciò, differente
a seconda
del fatto che la
probabilità di una perdita per un dato ammontare sia, per esempio, 60 per cento o 90 per cento. Nel caso in cui vi
sia una serie continua di possibili risultati, e ciascun punto in questa serie abbia le medesime
probabilità di
verificarsi di un altro, si adotta la stima media.
39
Se si sta valutando una singola obbligazione, il risultato individuale più probabile può essere la migliore stima
della
passività. Tuttavia, persino in questo caso, l'entità deve considerare altri possibili
risultati.
Laddove
altri
possibili risultati
sono per la maggior parte superiori o inferiori al risultato più probabile, la migliore stima sarà un importo superiore
o inferiore. Per esempio, se l'entità deve correggere un grave errore commesso nella costruzione di un importante
impianto per un committente, la specifica stima più probabile può essere di accantonare un costo di 1 000 quale
costo del primo intervento di riparazione, ma deve essere effettuato un accantonamento per un ammontare
superiore se vi è una rilevante probabilità che saranno necessari ulteriori
interventi.
40
L'accantonamento è calcolato al lordo delle imposte, poiché i suoi effetti fiscali e le sue variazioni sono disci
plinati
dallo IAS 12.
Rischi e incertezze
Esempio
L'entità vende beni garantendo ai clienti la copertura dei costi di riparazione di qualsiasi difetto di fabbrica-
zione
che si manifesti nei sei mesi successivi all'acquisto. Se venissero rinvenuti piccoli difetti in tutti i prodotti
venduti, i
costi di riparazione ammonterebbero a una cifra pari a 1 milione. Se, invece, venissero rinvenuti difetti più
ingenti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a 4 milioni. L'esperienza passata
dell'entità e le aspettative future indicano che, per l'anno a venire, il
75
per cento dei beni venduti non
presenterà difetti, il 20 per cento dei beni venduti presenterà piccoli difetti e il 5 per cento dei beni venduti
presenterà, invece, grandi difetti. In conformità con le disposizioni del paragrafo 24, l'entivaluta la
probabilità
di un flusso in uscita per le obbligazioni connesse alle garanzie nel suo insieme.
Il valore atteso dei costi di riparazione è:
(75 % di zero) + (20 % di 1 milione) + (5 % di 4 milioni) = 400 000
41
I rischi e le incertezze che inevitabilmente circondano molti eventi e circostanze devono essere tenuti in
considerazione nella determinazione della migliore stima dell'accantonamento.
42
Il rischio descrive la variabilità del risultato. Una modificazione del rischio può far aumentare l'ammontare di una
passività. È necessaria cautela nel giungere a una stima in condizioni di incertezza, così che i ricavi o le attivi non
vengano sopravvalutati e i costi o le passività non vengano sottostimati. Tuttavia, l'incertezza non giustifica
l'iscrizione di accantonamenti eccessivi
o
l'intenzionale
sovrastima
delle
passività.
Per
esempio,
se
la proiezione dei
costi di un risultato particolarmente negativo è stimata secondo il criterio della prudenza, quel risultato non è,
quindi,
deliberatamente trattato come più probabile di quanto realisticamente sia la situazione. È necessaria attenzione per
evitare di effettuare
doppie rettifiche
dovute
a rischio e incertezza
con conseguenti
sovrastime
di un
accantonamento.
43
L'informativa concernente le incertezze che circondano
l'ammontare
del
costo
è
fornita
dal
paragrafo
85,
lettera
b).
Valore attuale
44
Laddove l'effetto del valore temporale del denaro è un aspetto rilevante, l'importo di un accantonamento
è
rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere
l'ob
bligazione.
45
A causa del valore temporale del denaro, gli accantonamenti per flussi finanziari in uscita che sorgono subito dopo
la data di chiusura dell'esercizio sono più onerosi di quelli in cui pagamenti dello stesso ammontare
sorgono dopo.
Gli accantonamenti vengono perciò attualizzati, nel caso in cui l'effetto sia rilevante.
46
Il tasso (o i tassi) di attualizzazione deve (devono) essere determinato(i) al lordo delle imposte e deve
(devono) essere tale(i) da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e i
rischi
specifici connessi alla passività. Il tasso (i tassi) di attualizzazione non deve (devono) riflettere i
rischi per
i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificate.
Eventi futuri
47
Gli eventi futuri che possono condizionare l'ammontare richiesto per estinguere un'obbligazione devono
essere riflessi nell'importo di un accantonamento se vi è una sufficiente evidenza obiettiva che questi si
verificheranno.
48
Gli eventi futuri attesi possono essere particolarmente importanti nella determinazione degli accantonamenti. Per
esempio, l'entità può ritenere che il costo per bonificare un insediamento al termine della sua vita economica sarà
ridotto
da futuri cambiamenti tecnologici. L'importo rilevato riflette la ragionevole previsione di osservatori tecnicamente
qualificati e obiettivi che tengano conto di tutte le conoscenze
che saranno a disposizione
in merito alla tecnologia
disponibile al momento della bonifica. Perciò è appropriato considerare, per esempio,
riduzioni dei costi attesi per
l'accresciuta esperienza nell'applicazione della tecnologia esistente o del costo atteso
nell'applicazione della tecnologia
esistente a un numero di operazioni di bonifica più ampio o più complesso di quanto precedentemente iscritto.
Tuttavia l'entinon anticipa lo sviluppo di una tecnologia di bonifica com
pletamente nuova a meno che non
assistita da evidenze sufficientemente obiettive.
49
L'effetto di una nuova possibile normativa è preso in considerazione nella determinazione di un'obbligazione
esistente quando
vi è evidenza
sufficientemente
obiettiva
che è virtualmente
certo che la normativa
sarà emanata.
La
varietà delle circostanze che sorgono nella pratica rende impossibile specificare un singolo fatto che fornirà evidenze
sufficienti e obiettive in ogni fattispecie concreta. È necessario che vi sia evidenza sia su cosa la normativa
richiederà,
sia sul fatto che siano virtualmente
certe l'emanazione
e l'attuazione
nei tempi
dovuti. In molte circostanze non
esisterà un'evidenza sufficientemente oggettiva fincla nuova normativa è emanata.
Dismissioni attese di attività
50
Gli utili derivanti da una dismissione attesa di attività non devono essere considerati nella determina-
zione
di un accantonamento.
51
Gli utili derivanti da una dismissione attesa di attività non sono presi in considerazione nella determinazione
di un
accantonamento, anche se la dismissione attesa è strettamente collegata al fatto che luogo all'accantona-
mento.
L'entità, invece, rileva utili su dismissioni attese di attività al tempo specificato dal Principio che disciplina
le attività
considerate.
INDENNIZZI
52
Laddove si suppone che una parte o tutte le spese richieste per estinguere un'obbligazione debbano essere
indennizzate da terzi, l'indennizzo deve essere rilevato quando, e solo quando, sia virtualmente certo che lo
stesso sarà ricevuto se l'entità adempie all'obbligazione. L'indennizzo deve essere trattato come un'attività
separata. L'ammontare rilevato per l'indennizzo non deve eccedere l'ammontare del-
l'accantonamento.
53
Nel prospetto di conto economico complessivo, il costo relativo a un accantonamento può essere espo
sto al
netto dell'ammontare rilevato per l'indennizzo.
54
Alcune volte, l'entità può trovarsi nella situazione di poter girare a terzi l'onere di parte o di tutte le spese
necessarie
a estinguere una obbligazione (per esempio, attraverso contratti assicurativi, clausole di
manleva
o garanzie dei fornitori).
I terzi
potrebbero
indennizzare
gli ammontari
sostenuti
dall'entità
o pagare
direttamente
gli importi dovuti.
55
In molte circostanze l'entità rimarrà responsabile in solido per l'intero importo in questione così che essa sarebbe
tenuta
a estinguere
l'intero importo se i terzi non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di farlo. In tal caso,
viene rilevato
un accantonamento per l'intero importo della passività, e viene rilevata un'attivi separata per
l'indennizzo atteso se è
virtualmente certo che, se l'entità estingue la passività, l'indennizzo saricevuto.
56
In alcune circostanze, l'entinon risulterà responsabile per i costi in oggetto nel caso in cui i terzi non siano in
grado
di onorare la loro obbligazione. In tal caso, l'entità non iscrive nessuna passività per fronteggiare tali costi e
questi non
vengono inclusi nell'accantonamento.
57
Come notato nel paragrafo 29, un'obbligazione per la quale l'enti è responsabile in solido è una passivi
potenziale nella misura in cui si suppone che l'obbligazione sarà estinta da terzi.
RETTIFICHE DI ACCANTONAMENTI
58
Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di chiusura dell'esercizio e rettificati per riflettere
la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario un flusso in uscita di
risorse atte a
produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere
stornato.
59
Se l'accantonamento è attualizzato, il valore contabile dello stesso aumenta in ciascun esercizio per riflettere il
passare del tempo. Tale incremento è rilevato come un onere finanziario.
UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI
60
Un accantonamento deve essere usato solo per quelle spese per le quali esso fu originariamente iscritto.
61
Solamente le spese che si riferiscono all'accantonamento originario sono fronteggiate da tale accantonamento.
Imputare costi a un accantonamento originariamente rilevato
per
altro
scopo
significherebbe
mascherare
l'im-
patto
economico di due diversi eventi.
APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI
DI
RILEVAZIONE
E
VALUTAZIONE
Perdite operative
future
62
Non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future.
63
Le perdite operative future non soddisfano la definizione di passività contenuta nel paragrafo 10 e i criteri di
rilevazione generali previsti per gli accantonamenti al paragrafo 14.
64
L'attesa di perdite operative future è un'indicazione che alcuni beni operativi possono aver subito una perdita per
riduzione di valore. L'entità verifica che queste attività non abbiano subito una perdita per riduzione di valore
secondo le disposizioni dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
Contratti onerosi
65
Se l'entità ha un contratto oneroso, l'obbligazione attuale presente nel contratto deve essere rilevata e
determinata come un accantonamento.
66
Molti contratti (per esempio, alcuni ordini di acquisto abitudinari) possono essere cancellati senza dover corri
spondere
compensi a terzi, e perciò non sussiste alcuna obbligazione. Altri contratti stabiliscono sia diritti sia obbligazioni per
ciascuna delle parti contraenti. Quando le circostanze implicano che il contratto sia oneroso, questo rientra
nell'ambito di applicazione del presente Principio ed esiste una passività che viene rilevata. I contratti non
(pienamente) eseguiti che non sono onerosi esulano dall'ambito di applicazione del presente
Principio.
67
Il presente Principio definisce oneroso un contratto in cui i costi non discrezionali necessari per l'adempimento delle
obbligazioni assunte superino i benefici economici che si suppone si otterranno dallo stesso contratto. I costi non
discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè
il minore tra
il costo necessario all'adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall'inadempienza.
68A
Il costo necessario all'adempimento del contratto comprende i costi direttamente correlati al contratto. I costi
direttamente correlati al contratto sono costituiti da:
a)
i costi incrementali necessari all'adempimento di tale contratto, ad esempio la manodopera e le materie prime
dirette;
e
b)
la ripartizione di altri costi direttamente correlati
all'adempimento
del
contratto,
ad
esempio
la
ripartizione
della
quota di ammortamento di un elemento di immobili, impianti e macchinari utilizzato per l'adempimento
di tale
contratto e di altri.
68
Prima che sia fatto uno specifico accantonamento per un contratto oneroso, l'entità rileva qualsiasi perdita per
riduzione di valore che abbiano subito le attività utilizzate per l'adempimento del contratto (cfr. IAS 36).
Ristrutturazioni
69
I seguenti sono esempi che possono rientrare nella definizione di ristrutturazione:
a)
vendita o chiusura di una linea di prodotto;
b)
chiusura di stabilimenti aziendali in un Paese o area geografica oppure trasferimento di attività aziendali da un
Paese
o area geografica a un altro;
c)
cambiamento nelle strutture dirigenziali, per esempio l'eliminazione di una struttura dirigenziale intermedia; e
d)
significative riorganizzazioni che hanno un effetto rilevante sulla natura e sugli indirizzi strategici delle attività
dell'entità.
70
Un accantonamento per i costi di ristrutturazione è rilevato solo se i criteri di rilevazione generali previsti per gli
accantonamenti illustrati nel paragrafo 14 sono soddisfatti. I paragrafi compresi tra 72 e 83 dispongono come
applicare i criteri di rilevazione generali alle ristrutturazioni.
71
Un'obbligazione implicita
di
ristrutturazione
sorge
solo
quando
l'entità:
a)
ha un
dettagliato
programma
formale
per
la
ristrutturazione
che
identifichi
almeno:
i)
l'attività o la parte di attività interessata;
ii)
le principali unità operative coinvolte;
iii)
la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di
indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
iv)
le spese che verranno sostenute; e
v)
quando il programma verrà attuato; e
b)
ha fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l'entità realizzerà la ristrutturazione perc
ne ha iniziato la realizzazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi
interessati.
72
L'evidenza che l'entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione potrebbe essere fornita, per esempio,
dalla rimozione di un impianto, dalla vendita di attività o da una comunicazione al pubblico dei principali aspetti del
programma. Una pubblica comunicazione di un piano dettagliato di ristrutturazione rap- presenta un'obbligazione
implicita a ristrutturare solo se è predisposta in modo, e con sufficienti dettagli (cioè, esponendo i principali aspetti
del programma) tali da dare ai terzi, quali clienti, fornitori e dipendenti (o le loro
rappresentanze), valide
aspettative che l'entità procederà alla ristrutturazione.
73
Perché un piano possa dar luogo a una obbligazione implicita nel caso di comunicazione
ai terzi interessati, la sua
attuazione deve essere programmata per iniziare quanto prima e per terminare in un lasso di tempo tale da rendere
improbabili cambiamenti significativi
del piano. Se si suppone che vi sarà un lungo tempo di attesa prima che la
ristrutturazione abbia inizio o che la ristrutturazione durerà un arco di tempo irragionevolmente lungo, non è
verosimile che il programma darà luogo a una valida aspettativa nei terzi che l'entità è al momento
impegnata nella
ristrutturazione, perché il lungo
periodo
rende
possibile
che l'entità
modifichi
i propri
program
mi.
74
La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima
della data di chiusura dell'esercizio non luogo, alla data di chiusura dell'esercizio stessa, a un'obbliga-
zione
implicita, a meno che l'entità, prima di quella data:
a)
abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o
b)
abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera
sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l'entità attuerà la ristrutturazione.
Se l'entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli
interessati soltanto dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento, la stessa deve riportare tale fatto,
secondo
quanto disposto dallo IAS 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
, se la ristrutturazione
è rilevante ed è ragionevole presumere che la mancata comunicazione potrebbe influenzare le decisioni che gli
utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di
questi bilanci, che
forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio.
75
Sebbene un'obbligazione implicita non sia creata solamente dalla decisione della direzione
aziendale,
un'obbli
gazione
può risultare da altri fatti precedenti insieme a tale decisione. Per esempio, negoziazioni con i sindacati per definire
una indennità per esodo anticipato, o con gli acquirenti per la vendita di un'attività, possono essere state concluse e
condizionate solo all'approvazione del consiglio. Una volta che l'approvazione è stata ottenuta e comunicata alle altre
parti, l'entità ha, se le condizioni del paragrafo 72 sono soddisfatte, un'obbligazione
implicita di ristrutturazione.
76
In alcuni Paesi, l'autorità finale è conferita a un consiglio la cui composizione include rappresentanze di interessi
diversi
da quelli della direzione (per esempio dipendenti) oppure pessere necessaria la notifica a tali rappresentanze
prima che la decisione del consiglio sia presa. Poiché una decisione presa da un consiglio in una
situazione simile
implica la comunicazione a queste rappresentanze, ciò può costituire un'obbligazione implicita a
ristrutturare.
77
Non sorge alcuna obbligazione per la vendita di un'attività sino a che l'entinon si sia impegnata nella
vendita, per esempio esiste un contratto vincolante di vendita.
78
Anche nel caso in cui l'entità abbia preso la decisione di cedere un'attività e abbia comunicato pubblicamente tale
decisione, non può essere considerata impegnata nella vendita sino a che sia stato identificato un acquirente e non
vi sia un accordo vincolante di vendita. Sino a che non esiste un accordo vincolante di vendita, l'entità sa sempre
in grado di cambiare opinione e, infatti, dovadottare un'altra strategia se, in termini accettabili, non
può essere
trovato un acquirente. Se la vendita di un'attività fa parte di un piano di ristrutturazione, deve essere
verificato se i beni
dell'attività hanno subito una perdita per riduzione di valore secondo le disposizioni dello IAS
36. Quando una vendita è solamente parte di una ristrutturazione, può sorgere un'obbligazione
implicita per altre
parti
della ristrutturazione prima che venga siglato un accordo vincolante di vendita.
79
Un accantonamento per ristrutturazione deve includere solamente i costi diretti derivanti dalla ristrut
turazione,
che sono quelli sia:
a)
necessariamente implicati dalla ristrutturazione;
e
b)
non associati con le attività in corso dell'entità.
80
Un accantonamento per ristrutturazione non include costi quali:
a)
spese di riqualificazione o di ricollocamento del personale in servizio;
b)
marketing; o
c)
investimenti in nuovi sistemi e reti di distribuzione.
Tali costi si riferiscono alla condotta futura dell'attività e non sono passività della ristrutturazione alla data di
chiusura dell'esercizio. Tali spese sono rilevate con gli stessi criteri come se fossero indipendenti dalla ristruttu
razione.
81
Le perdite operative future identificabili sino alla data di una ristrutturazione non sono incluse in un
accanto
namento, a meno che esse siano correlate a un contratto oneroso come definito nel paragrafo 10.
82
Come richiesto dal paragrafo 51, gli utili derivanti da una prevista dismissione di beni non sono considerati nella
determinazione di un accantonamento per i costi di ristrutturazione, anche se la vendita di beni è prevista come
parte
della ristrutturazione.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
83
Per ciascuna classe
di accantonamenti,
l'entità
deve
evidenziare:
a)
il valore contabile di inizio e fine esercizio;
b)
gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;
c)
gli importi
utilizzati
(cioè
costi
sostenuti
e
imputati
all'accantonamento)
durante
l'esercizio;
d)
gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e
e)
gli incrementi negli importi attualizzati verificatisi nel corso dell'esercizio, dovuti al passare del
tempo,
e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.
L'informativa comparativa
non
è
obbligatoria.
84
L'entità deve
indicare
per ciascuna
classe
di accantonamenti:
a)
una breve descrizione della natura dell'obbligazione e la tempistica prevista per il flusso in uscita di
benefici economici che ne risulta;
b)
un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tali flussi in uscita. Laddove risulti
necessario fornire adeguate informazioni, l'entità
deve
evidenziare
le principali
ipotesi
formu-
late su
eventi futuri, come specificato nel paragrafo 48; e
c)
l'ammontare di qualsiasi
indennizzo
previsto,
specificando
l'ammontare
di
ciascuna
attività
rilevata
per
l'indennizzo atteso.
85
A meno che la probabilità di un flusso in uscita per estinguere l'obbligazione sia remota, l'entità deve
evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di chiusura dell'esercizio una breve
descrizione della natura della passività potenziale e, laddove fattibile:
a)
una stima dei suoi effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi da 36 a 52;
b)
una indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun
flusso in uscita; e
c)
la probabilità di ciascun indennizzo.
86
Nel determinare quali accantonamenti o passività potenziali possano essere aggregati in una classe, è necessario
considerare se la natura dei singoli elementi sia sufficientemente simile per raggrupparle in un singolo prospetto
in
osservanza delle disposizioni dei paragrafi 85, lettere a) e b), e 86, lettere a) e b). Quindi, può essere appropriato
trattare come una singola classe di accantonamenti gli importi relativi a garanzie di prodotti differenti, ma non
sarebbe appropriato trattare come una singola classe gli importi relativi a normali garanzie
e gli importi soggetti
a procedimenti legali.
87
Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l'entità fornisce
l'informativa richiesta
dai
paragrafi
da
84
a 86
in maniera
tale
da
mostrare
il collegamento
tra
l'accantonamento
e
la passività potenziale.
88
Se si ritiene probabile che vi sarà un beneficio
economico,
l'entità deve presentare
una breve descrizione della
natura delle attività potenziali alla data di chiusura dell'esercizio,
e, se fattibile,
una stima del loro effetto
finanziario, determinato utilizzando
i criteri
previsti
per
gli
accantonamenti
nei paragrafi
da 36 a
52.
89
È importante che le informazioni sulle attività potenziali non forniscano indicazioni fuorvianti sulla probabili
che
ne derivi un ricavo.
90
Se qualcuna delle informazioni richieste dai paragrafi 86 e 89 non è fornita perché non è fattibile farlo,
tale
circostanza deve essere esplicitamente menzionata.
91
In casi estremamente rari,
l'indicazione
di alcune
o di tutte
le informazioni
richieste
dai paragrafi
da 84 a 89
potrebbe pregiudicare seriamente
la posizione
dell'entità
in una controversia
con
terzi
sulla
materia
alla base
dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'entità non ha
l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza,
insieme con il fatto
che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
92
Gli effetti derivanti dall'utilizzo del presente Principio alla sua data di entrata in vigore (o data prece- dente)
devono essere esposti in bilancio come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo del bilancio
dell'esercizio
in cui il Principio è applicato per la prima volta. Le entità sono incoraggiate, ma non obbligate,
a rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo del bilancio dei precedenti esercizi e a riformulare
l'informazione comparativa. Se l'informazione comparativa non è riformulata,
tale fatto deve essere
indicato.
93
[Eliminato]
94A
Contratti onerosi Costi necessari all'adempimento di un contratto
, pubblicato nel maggio
2020,
ha
aggiunto
il
paragrafo
68A e modificato
il paragrafo
69. L'entità
deve
applicare
tali modifiche
a contratti
per i quali
non ha ancora
adempiuto tutti i suoi obblighi all'inizio dell'esercizio in cui applica per la prima volta le modifiche (la
data della
prima applicazione). L'entità non deve riformulare le informazioni comparative. L'entità
deve
invece rilevare l'effetto
cumulativo della prima applicazione delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili
portati a nuovo o, se
opportuno, altra componente del patrimonio netto, alla data della prima applicazione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
94
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci annuali degli esercizi che hanno
inizio
il 1
o
luglio
1999
o in
data
successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio
per
esercizi
che
hanno inizio
prima del 1o luglio 1999, tale fatto deve essere indicato.
95
[Eliminato]
96
[Eliminato]
97
[Eliminato]
98
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012
, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 5
conseguentemente alla modifica dell'IFRS 3. L'entità deve applicare
tale modifica
prospetticamente
alle aggrega-
zioni
aziendali alle quali si applichi la modifica dell'IFRS 3.
99
L'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo 5 e ha
eliminato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
100
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 2 e ha eliminato i paragrafi 97 e
98. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
101
L'IFRS 16, pubblicato nel gennaio 2016, ha modificato il paragrafo 5. L'entideve applicare tale modifica
quando
applica l'IFRS 16.
102
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica quando
applica l'IFRS 17.
103
Definizione di rilevante
(Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo
75. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2020
o in data successiva.
È consentita
l'applicazione
anticipata.
Se l'entità
applica
queste
modifiche
a partire
da un esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica le
modifiche alla
definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e ai paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.
104
Contratti onerosi Costi necessari all'adempimento di un contratto
, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto
i
paragrafi
68A e 94A e modificato il paragrafo 69. L'entità deve applicare tali modifiche
ai bilanci degli esercizi che hanno
inizio il 1
o
gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica
queste
modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
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- IMPRESE & CONTROLLO