PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO
IAS n.34 - IASB - Principio contabile internazionale 3 novembre 2008 (*)

Bilanci intermedi

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320
NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 3
4
5 - 25
26 - 27
28 - 42
43 - 45
46 - 57
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE / VARIAZIONI / AGGIORNAMENTI

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 60.


FINALITÀ

La finalità del presente Principio è quella di definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio e i principi di rilevazione e valutazione in un bilancio completo o sintetico relativo a un periodo intermedio. Informazioni contabili intermedie tempestive e attendibili migliorano la capacità di investitori, creditori e altri utilizzatori di comprendere la capacità dell'entità di generare utili e flussi finanziari e la sua situazione finanziaria e di liquidità.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Il presente Principio non si occupa di quale entità debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. In ogni caso, il legislatore, gli organi di controllo, le borse valori e gli ordini professionali spesso richiedono alle entità i cui titoli di debito o titoli partecipativi sono negoziati sui mercati finanziari di pubblicare bilanci intermedi. Il presente Principio si applica se l'entità deve o decide di fornire ai terzi un bilancio intermedio in conformità agli International Financial Reporting Standards. L'International Accounting Standards Committee incoraggia le entità quotate a redigere bilanci intermedi conformi ai principi di rilevazione, di valutazione e di informativa stabiliti nel presente Principio. In particolar modo, si incoraggiano le entità quotate:


a) a fornire un bilancio intermedio almeno al termine della prima metà dell'esercizio; e
b) a rendere disponibile il bilancio intermedio non oltre 60 giorni dal termine del periodo intermedio di riferimento.

2 Ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità agli International Financial Reporting Standards. Il fatto che un'entità non abbia predisposto alcun bilancio intermedio in un particolare periodo amministrativo o abbia predisposto un bilancio intermedio non conforme al presente Principio non impedisce che il bilancio annuale dell'entità possa comunque essere conforme agli International Financial Reporting Standards.

3 Se il bilancio intermedio di un'entità viene descritto come conforme agli International Financial Reporting Standards, esso deve conformarsi a tutte le disposizioni del presente Principio. Il paragrafo 19 richiede che di questo aspetto sia fornita esplicita informativa.

 

DEFINIZIONI

4 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il periodo intermedio è un periodo contabile di durata inferiore all'intero esercizio.
Il bilancio intermedio è un documento contabile contenente un’informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)) o un’informativa di bilancio sintetica (come indicata nel presente Principio) riferita a un periodo intermedio.

 

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

5 Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:


a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
b) un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio;
c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
d) un rendiconto finanziario dell'esercizio;
e) lle note, le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;
f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente quando un'entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, o quando riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-
40D dello IAS 1.


Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".

6 Per la tempestività dell'informazione, per i costi connessi alla stessa e per evitare di ripetere informazioni già riportate, all'entità può essere richiesto o essa può decidere volontariamente di fornire un'informativa intermedia più limitata di quella fornita nel bilancio annuale. Il presente Principio definisce che il contenuto minimo del bilancio intermedio deve includere prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, essa si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite.

7 Nulla nel presente Principio intende proibire a un'entità o scoraggiarla dal pubblicare, come bilancio intermedio, un'informativa completa di bilancio (come descritta nello IAS 1), invece di prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Allo stesso modo, il presente Principio non proibisce a un'entità né la scoraggia dall'includere nel bilancio intermedio sintetico voci o note esplicative aggiuntive specifiche rispetto a quelle minime richieste nel presente Principio. Le indicazioni sui principi di rilevazione e di valutazione nel presente Principio si applicano anche al bilancio intermedio completo, e questo bilancio dovrebbe comprendere tutte le informazioni richieste dal presente Principio (specialmente le note informative specifiche del paragrafo 16) oltre a quelle richieste dagli altri Principi.

 

Componenti minimi del bilancio intermedio

8 Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti:

a) un prospetto sintetico della situazione patrimoniale-finanziaria;
b) un prospetto o dei prospetti sintetici dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo;


i) un singolo prospetto sintetico; o
ii) un conto economico separato sintetico e un prospetto sintetico del conto economico complessivo;


c) un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto;
d) un rendiconto finanziario sintetico; e
e) note illustrative specifiche.

8A Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'informativa sintetica intermedia in base a tale prospetto distinto.

 

Forma e contenuto del bilancio intermedio

9 Se l'entità pubblica una informativa completa di bilancio nel bilancio intermedio, la forma e il contenuto di tale informativa devono conformarsi alle disposizioni dello IAS 1 per una informativa di bilancio completa.

10 Se l'entità pubblica una informativa sintetica di bilancio nel bilancio intermedio, tale informativa deve includere, come minimo, i raggruppamenti di voci e i totali parziali che furono esposti nel più recente bilancio annuale e le note esplicative specifiche richieste dal presente Principio. Ulteriori voci di bilancio o note esplicative devono essere aggiunte se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico.

11 Nel prospetto che espone le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio per un periodo intermedio, un’entità, se rientra nell’ambito di applicazione dello IAS 33 Utile per azione, deve presentare l’utile di base e diluito per azione per tale periodo.

11A Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione in tale prospetto.

12 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) fornisce le indicazioni sulla struttura del bilancio. La guida applicativa dello IAS 1 illustra come possono essere presentati lo stato patrimoniale, il conto economico e il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto.

13 Lo IAS 1 prevede che il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto sia presentato in un prospetto distinto del bilancio di un'entità, e consente che le informazioni sulle variazioni del patrimonio netto derivanti dalle operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale loro qualità (incluse le distribuzioni agli stessi) siano riportate nel prospetto di bilancio oppure nelle note. L'entità segue, per le variazioni delle poste di patrimonio netto nel suo bilancio intermedio, lo stesso schema adottato nel suo più recente bilancio annuale.

14 Il bilancio intermedio è redatto su base consolidata se il più recente bilancio annuale dell'entità è stato un bilancio consolidato. Il bilancio separato della controllante non è conforme o comparabile al bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l'informativa annuale dell'entità comprende il bilancio separato della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l'inclusione del bilancio separato della società controllante nel bilancio intermedio dell'entità.

 

Operazioni e fatti significativi

15 Nel proprio bilancio intermedio, un'entità deve riportare una spiegazione delle operazioni e dei fatti rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale dell'entità successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informazioni fornite in merito a tali operazioni e fatti significativi aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte nel bilancio più recente.

15A L'utilizzatore di un bilancio intermedio dell'entità avrà a disposizione l'ultimo bilancio annuale dell'entità stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio forniscano aggiornamenti relativamente non rilevanti alle informazioni fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale.

15B Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di fatti e operazioni per i quali sarebbe necessario fornire informazioni, se tali fatti e operazioni sono significativi:


a) la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione;
b) la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di attività finanziarie, immobili, impianti e macchinari, di immobilizzazioni immateriali, di attività derivanti da contratto con i clienti o di altre attività, e lo storno di tali perdite per riduzione del valore;
c) l'eliminazione di qualsiasi accantonamento per costi di ristrutturazione;
d) le acquisizioni e cessioni di immobili, impianti e macchinari;
e) gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari; (f) le conclusioni di vertenze legali;
g) le correzioni di errori di esercizi precedenti;
h) i cambiamenti nelle circostanze commerciali o economiche che incidono sul fair value (valore equo) delle attività e passività finanziarie dell'entità, siano esse rilevate al fair value (valore equo) o al costo ammortizzato;
i) qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
j) le operazioni con parti correlate;
k) i trasferimenti tra i vari livelli della scala gerarchica del fair value (valore equo) utilizzata per la valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;
l) le variazioni nella classificazione delle attività finanziarie a seguito di una variazione nello scopo o nell'utilizzo di tali attività; e
m) le variazioni delle passività o delle attività potenziali.

15C Gli IFRS specifici forniscono indicazioni sulle disposizioni informative per molti degli elementi elencati nel paragrafo 15B. Quando un fatto o un'operazione è importante per comprendere le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria o nel risultato gestionale di un'entità dall'ultimo esercizio di riferimento, il bilancio intermedio dell'entità deve fornire una spiegazione e un aggiornamento delle informazioni significative riportate nel bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.

16 [Eliminato]
17 [Eliminato]
18 [Eliminato]

 

Altre informazioni integrative

16A Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15-15C, l'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

a) l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;

b) i commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio;
c) la natura e l'importo di elementi inusuali data la loro natura, grandezza, o effetto che incidono su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari;

d) la natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in precedenti periodi intermedi del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti;

e) le emissioni, i riacquisti e i rimborsi di titoli di debito e di titoli partecipativi;

f) i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni;

g) la seguente informativa di settore (l'informativa sui dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell'entità solo se l'IFRS 8 Settori operativi richiede che l'entità fornisca l'informativa di settore nel suo bilancio annuale):

i) i ricavi da clienti terzi, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;
ii) i ricavi intersettoriali, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;
iii) una determinazione dell'utile o della perdita di settore;
iv) un'indicazione delle attività e passività totali per un particolare settore oggetto di informativa se tali importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate variazioni significative rispetto agli importi indicati nell'ultimo bilancio annuale per tale settore oggetto di informativa;
v) una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di determinazione dell'utile o della perdita di settore;
vi) una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita della entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione;

h) eventi successivi al bilancio intermedio e che non sono stati riportati nel bilancio relativo al periodo intermedio di riferimento;
i) l'effetto delle variazioni nella struttura dell'entità nel periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate. Nel caso di aggregazioni aziendali, l'entità deve fornire le informazioni prescritte dall'IFRS 3 Aggregazioni aziendali;
j) per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative sul fair value disposte dai paragrafi 91– 93(h), 94–96, 98 e 99 dell'IFRS 13 Valutazione del fair value e dai paragrafi 25, 26 e 28–30 dell'IFRS 7 Strumenti finanziari.
k) per quelle entità che diventano entità d'investimento, come definite nell'IFRS 10 Bilancio consolidato, o che cessano di esserlo, le informative previste dal paragrafo 9B dell'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.
l) la disaggregazione dei ricavi provenienti da contratti con i clienti conformemente ai paragrafi 114 e 115 dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.

 

Esplicitazione della conformità agli IFRS

19 Se il bilancio intermedio di un'entità è conforme al presente Principio, tale fatto deve essere indicato. Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme ai Principi a meno che esso non sia redatto in conformità a tutte le disposizioni degli International Financial Reporting Standards.

 

Periodi per i quali devono essere pubblicati i bilanci intermedi

20 La rendicontazione intermedia deve comprendere il bilancio intermedio (completo o sintetico) riferito a diversi periodi, come di seguito specificato:


a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria riferito alla fine del periodo intermedio di riferimento e un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria comparativo riferito alla fine dell'esercizio immediatamente precedente;
b) i prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo del periodo intermedio corrente e cumulativo del periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con prospetti comparativi dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dei corrispondenti periodi intermedi (di riferimento e cumulativo) dell'esercizio immediatamente precedente. Come consentito dallo IAS 1 (modificato nel 2011), un bilancio intermedio può presentare per ciascun esercizio un prospetto, o dei prospetti, dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto per il periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un prospetto comparativo per il periodo corrispondente dell'esercizio immediatamente precedente; e
d) un rendiconto finanziario cumulativo per il periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un rendiconto comparativo per il periodo corrispondente dell'esercizio immediatamente precedente.

21 Per un'entità la cui attività è altamente stagionale, può essere utile fornire le informazioni patrimoniali-finanziarie relative ai dodici mesi fino alla data di chiusura del periodo intermedio e le informazioni comparative per il precedente periodo di dodici mesi. Conseguentemente, si incoraggiano le entità la cui attività è altamente stagionale a fornire tale informativa oltre a quella richiesta nel paragrafo precedente.

22 L'Appendice A illustra i periodi per i quali si richiede siano pubblicati i prospetti di bilancio per un'entità che fornisce informativa intermedia con periodicità semestrale e per una che la fornisce con periodicità trimestrale.

 

Rilevanza

23 Nel decidere come rilevare, valutare, classificare, o illustrare una voce ai fini del bilancio intermedio, la rilevanza deve essere valutata in relazione ai dati del periodo intermedio. Nel valutare la rilevanza, bisogna tenere conto che le valutazioni intermedie possono basarsi su stime in misura maggiore che non le valutazioni dei dati annuali.

24 Lo IAS 1e lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori definiscono un componente come rilevante se la sua omissione o errata misurazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dei bilanci. Lo IAS 1richiede una informativa separata di voci rilevanti (per esempio) attività operative cessate, e lo IAS 8 richiede una informativa dei cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.

25 Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva nel determinare la rilevanza, il presente Principio prevede che le decisioni relative alla rilevazione e alla informativa siano basate sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante, per ragioni di comprensibilità dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa. L'obiettivo prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e del suo risultato nel periodo intermedio.

 

INFORMATIVA NEL BILANCIO ANNUALE

26 Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell'ultimo periodo intermedio dell'esercizio ma non viene pubblicato un fascicolo separato di bilancio per l'ultimo periodo intermedio, la natura e il valore di tale modifica nella stima devono essere illustrate in una nota al bilancio annuale di quell'esercizio.

27 Lo IAS 8 richiede l'illustrazione della natura e (se fattibile) dell'ammontare di una variazione nelle stime che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi. Il paragrafo 16, lettera d), del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell'ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell'esercizio. L'informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell'ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All'entità non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.

 

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Principi contabili identici a quelli annuali

28 L'entità deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale che saranno riflessi nel successivo bilancio annuale. Tuttavia, la periodicità dell'informativa dell'entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, le valutazioni per il bilancio intermedio devono essere fatte con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

29 Richiedere che l'entità applichi per i suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale sembrerebbe comportare che le valutazioni intermedie siano fatte come se ogni periodo intermedio fosse un periodo contabile indipendente. Tuttavia, considerando che la periodicità dell'informativa dell'entità non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali, il paragrafo 28 evidenzia che un periodo intermedio rappresenta una parte di un più esteso esercizio. Le valutazioni effettuate con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio possono comportare variazioni nelle stime dei valori esposti nei precedenti periodi intermedi dell'esercizio in corso. Ma i criteri per rilevare attività, passività, ricavi e costi per periodi intermedi sono gli stessi di quelli del bilancio annuale.

30 Per esempio:


a) i criteri per rilevare e determinare le perdite connesse a svalutazioni di rimanenze, ristrutturazioni o riduzioni di valore in un periodo intermedio sono gli stessi che l'entità applicherebbe se dovesse preparare solo il bilancio annuale. Tuttavia, se queste poste sono rilevate e valutate in un periodo intermedio e le stime sono modificate in un successivo periodo intermedio di quell'esercizio, la
stima originale deve essere modificata nel successivo periodo intermedio o come accantonamento dell'ulteriore perdita addizionale, o come storno dell'importo precedentemente rilevato;
b) un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio non può essere differito nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in attesa di future informazioni sull'esistenza delle condizioni per la capitalizzazione né per perequare i risultati economici nei periodi intermedi dell'esercizio; e
c) le imposte sul reddito sono rilevate in ciascun periodo intermedio in base alla miglior stima della media ponderata dell'aliquota fiscale annuale attesa per l'intero esercizio. Gli importi accantonati per imposte sul reddito in un periodo intermedio possono dovere essere rettificati in un periodo intermedio successivo di quell'esercizio se cambia la stima dell'aliquota fiscale annuale.

31 A norma del Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale), la rilevazione è il processo di acquisizione, per l’inclusione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto (nei prospetti) del risultato economico, di una posta che corrisponde alla definizione di uno degli elementi del bilancio. Le definizioni di attività, passività, ricavi e costi sono determinanti per la rilevazione, alla data di chiusura sia dell’esercizio, sia del periodo intermedio.

32 Per le attività, gli stessi accertamenti dei benefici economici futuri effettuati alla chiusura dell'esercizio devono essere effettuati alla alla chiusura di un periodo intermedio. I costi che, per loro natura, non sono capitalizzabili alla chiusura dell'esercizio non lo sono neanche alla chiusura dei periodi intermedi. Analogamente, una passività alla data chiusura di un periodo intermedio deve rappresentare un'obbligazione esistente a quella data, così come la deve rappresentare alla data di chiusura di un esercizio.

33 Una caratteristica essenziale dei ricavi e dei costi è che i corrispondenti movimenti di attività e passività abbiano avuto luogo. Se tali movimenti hanno avuto luogo, i ricavi e i costi corrispondenti sono rilevati; altrimenti non lo sono. Il Quadro concettuale non consente la rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di poste che non corrispondono alla definizione di attività o passività.

34 Nel determinare il valore di attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari esposti nel suo bilancio, l'entità che pubblica tale informativa solo annualmente è in condizione di tenere in considerazione le informazioni che si rendono disponibili durante l'esercizio. Le valutazioni, in effetti, fanno riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.

35 L'entità che pubblica l'informativa semestralmente usa le informazioni disponibili a metà esercizio o in un breve periodo successivo nel fare le sue valutazioni di bilancio per i primi sei mesi e le informazioni disponibili entro la fine dell'anno o in un breve periodo successivo per il periodo di dodici mesi. Le valutazioni relative ai dodici mesi rifletteranno le possibili modifiche nelle stime dei valori esposti per il primo periodo semestrale. I valori esposti nel bilancio intermedio dei primi sei mesi non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16, lettera d), e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.

36 L'entità che pubblica l'informativa più frequentemente che semestralmente determina i costi e i ricavi con riferimento all'intero periodo che inizia dall'apertura dell'esercizio e termina alla data di chiusura del periodo intermedio usando le informazioni disponibili nel momento in cui ciascuna informativa di bilancio è in corso di preparazione. I valori di costi e ricavi esposti per il periodo intermedio di riferimento rifletteranno qualsiasi modifica nelle stime dei valori esposti nei periodi intermedi precedenti dell'esercizio. I valori esposti nei periodi intermedi precedenti non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16, lettera d), e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.

 

Ricavi stagionali, ciclici o occasionali

37 I ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non devono essere anticipati o differiti a una data intermedia se l'anticipazione o il differimento non sarebbe corretto nel bilancio annuale.

38 Esempi comprendono proventi da dividendi, royalties e contributi pubblici. Inoltre, alcune entità realizzano in modo ricorrente più ricavi in certi periodi intermedi dell'esercizio che in altri periodi intermedi, per esempio, i ricavi stagionali dei dettaglianti. Questi ricavi sono rilevati contabilmente quando essi si verificano.

 

Costi sostenuti in modo non uniforme nell'esercizio

39 I costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del bilancio intermedio se, e solo se, è corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio annuale.

 

Applicazione dei principi di rilevazione e valutazione

40 L'Appendice B fornisce esempi di applicazione dei principi generali di rilevazione e valutazione esposti nei paragrafi da 28 a 39.

 

Uso delle stime

41 Le procedure di valutazione da seguire nel bilancio intermedio devono essere finalizzate ad assicurare che l'informativa risultante sia attendibile e che tutte le informazioni patrimonialifinanziarie significative che sono rilevanti per la comprensione della situazione patrimonialefinanziaria o dell'andamento economico dell'entità siano correttamente illustrate. Anche se la determinazione dei valori nei bilanci sia annuali sia intermedi è spesso basata su stime ragionevoli, la preparazione del bilancio intermedio generalmente richiederà un uso più esteso di metodi di stima rispetto all'informativa annuale.

42 L'Appendice C fornisce esempi dell'uso di stime per i periodi intermedi.

 

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI UTILIZZATI IN PRECEDENTI INFORMATIVE INTERMEDIE

43 Il cambiamento di un Principio contabile, a eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo Principio o Interpretazione, deve essere riflesso:


a) rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell'esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
b) riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l'esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo all'inizio dell'esercizio dell'applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.

44 Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l'intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un'applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto fattibile. Tuttavia, se l'effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile. L'effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all'interno dell'esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è fattibile, prospetticamente, non oltre l'inizio dell'esercizio.

45 Consentire che i cambiamenti di principio contabile siano riflessi a partire da una data intermedia all'interno di un esercizio, comporterebbe l'applicazione di due differenti principi contabili a una specifica classe di operazioni nello stesso esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e complicate analisi e incomprensibilità dell'informativa intermedia.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

46 Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

47 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato i paragrafi 4, 5, 8, 11, 12 e 20, ha eliminato il paragrafo 13 e ha aggiunto i paragrafi 8A e 11A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

48 L’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 16(i). L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.

49 Il paragrafo 15 è stato modificato, i paragrafi 15A–15C e 16A sono stati aggiunti e i paragrafi 16–18 sono stati eliminati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

50 L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha aggiunto il paragrafo 16A(j). Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.

51 Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 8, 8A, 11A e 20. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

52 Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 5 come modifica conseguente alla modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

53 Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 16A. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

54 Entità d'investimento (Modifiche agliIFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il paragrafo 16A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se un'entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

55 L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 15B e 16 A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

56 Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 16 A. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

57 Iniziativa di informativa (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di tale modifica.

58 Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS, pubblicato nel 2018, ha modificato i paragrafi 31 e 33. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2020 o in data successiva. L’applicazione anticipata è consentita se l’entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS. L’entità deve applicare le modifiche allo IAS 34 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Tuttavia, se stabilisce che l’applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi e sforzi indebiti, l’entità applica le modifiche allo IAS 34 con riferimento ai paragrafi 43-45 del presente Principio e ai paragrafi 23-28, 50-53 e 54F dello IAS 8.

60. Informativa sui principi contabili, che modifica lo IAS 1 e l’IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.