PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 34
Bilanci intermedi
OBIETTIVO
L'obiettivo del presente Principio è definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio e i principi di rilevazione e
valutazione in un bilancio completo o sintetico relativo a un periodo intermedio. Informazioni contabili intermedie
tempestive e attendibili migliorano la capacità di investitori, creditori e altri utilizzatori di comprendere la capaci
dell'entità di generare utili e flussi finanziari e la sua situazione finanziaria e di liquidità.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio non si occupa di quale entità debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità,
o
entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. In ogni caso, il legislatore, gli organi di controllo, le
borse valori e gli ordini professionali spesso richiedono alle entità i cui titoli di debito o titoli partecipativi sono
negoziati sui mercati finanziari di pubblicare bilanci intermedi. Il presente Principio si applica se l'enti deve o
decide di fornire ai terzi un bilancio intermedio in conformi agli International Financial Reporting
Standards
(IFRS). L'International Accounting Standards Committee (
19
) incoraggia le
entità
quotate
a
redigere
bilanci intermedi
conformi ai principi di rilevazione, di valutazione e di informativa stabiliti nel presente
Principio. In particolar
modo, si incoraggiano le entità quotate:
a)
a fornire un bilancio intermedio almeno al termine della prima metà dell'esercizio; e
b)
a rendere disponibile il bilancio intermedio non oltre 60 giorni dal termine del periodo intermedio di
riferimento.
2
Ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità agli IFRS. Il fatto che
l'entità non abbia predisposto alcun bilancio intermedio in un particolare periodo amministrativo o abbia
predisposto un bilancio intermedio non conforme al presente Principio non impedisce che il bilancio annuale
dell'entità possa comunque essere conforme agli IFRS.
3
Se il bilancio intermedio dell'entità viene descritto come conforme agli IFRS, esso deve conformarsi a tutte le
disposizioni del presente Principio. Il paragrafo 19 richiede che di questo aspetto sia fornita esplicita informativa.
DEFINIZIONI
4
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il periodo intermedio
è un periodo contabile di durata inferiore all'intero esercizio.
Il bilancio intermedio
è un documento
contabile
contenente
un'informativa
di bilancio completa
(come descritta nello
IAS 1
Presentazione del bilancio
(rivisto nella sostanza nel 2007)) o un'informativa di bilancio sintetica (come
indicata
nel presente Principio) riferita a un periodo intermedio.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO
5
Lo IAS 1 definisce un'informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:
a)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
b)
un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo
dell'esercizio;
c)
un prospetto delle variazioni
di patrimonio
netto
dell'esercizio;
(1)
All'International Accounting Standards Committee è seguito l'International
Accounting
Standards
Board,
che
ha
iniziato
a
operare
nel
2001.
d)
un rendiconto finanziario dell'esercizio;
e)
le note, che contengano le informazioni rilevanti sui principi contabili e altre informazioni esplicative;
ea) le informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello
IAS
1; e
f)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
all'inizio
dell'esercizio
precedente
quando
l'entità applica
un
principio
contabile
retroattivamente
o ridetermina
retroattivamente
le
voci
nel
proprio
bilancio,
o quando
riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A40D dello IAS 1.
L'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, l'entità può
utilizzare
il titolo
"
prospetto di conto economico complessivo
"
piuttosto che
"
prospetto dell'utile (perdita)
d'esercizio e delle
altre componenti di conto economico complessivo".
6
Per la tempestività dell'informazione, per i costi connessi alla stessa e per evitare di ripetere informazioni già
riportate, all'entità pessere richiesto o essa può decidere
volontariamente
di fornire un'informativa
intermedia
più
limitata di quella fornita nel bilancio annuale. Il presente Principio definisce che il contenuto minimo del bilancio
intermedio deve includere prospetti sintetici e note esplicative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a
fornire un aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, essa si deve concentrare
sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite.
7
Nulla nel presente Principio intende proibire all'entità o scoraggiarla dal pubblicare, come bilancio intermedio,
un'informativa di bilancio completa (come descritta nello IAS 1), invece di prospetti sintetici e note esplicative
specifiche. Allo stesso modo, il presente Principio non proibisce all'entità né la scoraggia dall'includere nel bilancio
intermedio
sintetico
voci o note esplicative
aggiuntive
specifiche
rispetto a quelle minime richieste nel presente
Principio. Le indicazioni sui principi di rilevazione e di valutazione nel presente Principio si applicano anche al
bilancio intermedio completo, e questo bilancio dovrebbe comprendere tutte le informazioni richieste dal presente
Principio (specialmente le note informative specifiche del paragrafo 16A) oltre a quelle
richieste dagli altri IFRS.
Componenti minimi del bilancio intermedio
8
Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti:
a)
un prospetto
sintetico
della
situazione
patrimoniale-finanziaria;
b)
un prospetto o dei prospetti sintetici dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto
economico complessivo;
c)
un prospetto sintetico delle variazioni di patrimonio netto;
d)
un rendiconto finanziario sintetico; e
e)
note esplicative
specifiche.
8A Se l'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo
10A dello IAS 1 (come modificato nel 2011), essa presenta l'informativa sintetica intermedia
in base a
tale prospetto distinto.
Forma e contenuto del bilancio intermedio
9
Se l'entità pubblica una informativa di bilancio completa nel bilancio intermedio, la forma e il contenuto di
tale informativa devono conformarsi alle disposizioni dello IAS 1 per una informativa di bilancio
completa.
10
Se l'entità pubblica una informativa sintetica di bilancio nel bilancio intermedio,
tale informativa
deve includere,
come
minimo, i raggruppamenti di voci e i totali parziali che furono esposti nel più recente bilancio annuale e le note
esplicative specifiche richieste dal presente Principio. Ulteriori voci di bilancio o note esplicative devono essere
aggiunte se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico.
11
Nel prospetto che espone le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio per un periodo intermedio, l'entità,
se rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 33
Utile per azione
, deve presentare l'utile di
base e diluito
per azione per tale periodo (20).
11A Se l'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo
10A dello IAS 1 (come modificato
nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione
in tale
prospetto.
12
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) fornisce le indicazioni sulla struttura del bilancio. La guida applicativa
dello
IAS 1 illustra come possono essere presentati il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria,
il pro-
spetto di
conto economico complessivo e il prospetto delle variazioni di patrimonio netto.
14
Il bilancio intermedio è redatto su base consolidata se il più recente bilancio annuale dell'entità è stato un bilancio
consolidato. Il bilancio separato della controllante non è conforme o comparabile al bilancio consolidato compreso
nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l'informativa annuale dell'entità comprende il
bilancio separato
della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede proibisce
l'inclusione del bilancio
separato della società controllante nel bilancio intermedio dell'entità.
Operazioni e fatti significativi
15
Nel proprio bilancio intermedio, l'entità
deve
riportare
una
spiegazione
delle
operazioni
e degli
eventi
rilevanti per
la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale dell'entità
successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informazioni fornite in merito a tali operazioni ed
eventi
significativi aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte nel bilancio più recente.
15A L'utilizzatore di un bilancio intermedio dell'entità avrà a disposizione l'ultimo bilancio annuale dell'entità stessa. Non è
necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio forniscano aggiornamenti relativamente non
rilevanti alle
informazioni fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale.
15B Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di eventi ed operazioni per i quali sarebbe necessario fornire
informazioni, se tali eventi e operazioni sono significativi:
a)
la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e l'annullamento di tale svalutazione;
b)
la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di attivifinanziarie, immobili, impianti e macchinari,
di
attività immateriali, di attività derivanti da contratto con i clienti o di altre attività, e l'annullamento di tali
perdite
per riduzione del valore;
c)
l'annullamento di qualsiasi accantonamento
per costi di ristrutturazione;
d)
le acquisizioni e cessioni di immobili, impianti e macchinari;
e)
gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari;
f)
le conclusioni di vertenze legali;
g)
le correzioni di errori di esercizi precedenti;
(2)
Il presente paragrafo è stato modificato con il documento
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2008, al fine di chiarire
l'ambito di applicazione dello IAS 34.
h)
i cambiamenti nelle circostanze commerciali o economiche che incidono sul fair value (valore equo) delle
attività e passività
finanziarie
dell'entità,
siano esse rilevate
al fair value (valore equo) o al costo ammortiz
zato;
i)
qualsiasi inadempimento
di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato
alla
data o prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
j)
le operazioni con parti correlate;
k)
i trasferimenti tra i vari livelli della gerarchia del fair value (valore equo) utilizzata per la valutazione del fair
value
(valore equo) degli strumenti finanziari;
l)
le variazioni nella classificazione delle attività finanziarie a seguito di una variazione nello scopo o nell'uti-
lizzo
di tali attività; e
m)
le variazioni delle passività
o delle attività potenziali.
15C Gli IFRS specifici forniscono indicazioni sulle disposizioni informative per molti degli elementi elencati nel paragrafo
15B. Quando un fatto o un'operazione è importante per comprendere le variazioni nella situazione
patrimoniale-
finanziaria o nel risultato gestionale dell'entità dall'ultimo esercizio di riferimento, il bilancio inter- medio dell'entità deve
fornire una spiegazione e un aggiornamento delle informazioni significative riportate nel
bilancio dell'ultimo esercizio
di riferimento.
16
[Eliminato]
Altre informazioni integrative
16A Oltre a indicare operazioni ed eventi significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15-15C, l'entità deve
includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio o in altre sezioni del bilancio
intermedio. Le seguenti informazioni integrative devono essere fornite direttamente nel
bilancio
inter-
medio
ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio intermedio ad altri documenti (come per esempio, relazione della
direzione aziendale o relazioni sul rischio) ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse
condizioni e negli stessi tempi del bilancio intermedio. Se gli utilizzatori del bilancio
non hanno accesso
alle
informazioni
tramite
rinvii
inseriti
nel
bilancio
intermedio
alle
stesse
condizioni e negli stessi tempi, il bilancio
intermedio
è incompleto.
L'informativa
deve normalmente
essere
esposta
con riferimento al periodo tra
l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.
a)
l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo
utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una
descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;
b)
i commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio;
c)
la natura e l'importo di elementi inusuali data la loro natura, grandezza, o effetto che incidono su
attività,
passività, patrimonio netto, risultato economico netto o flussi finanziari;
d)
la natura e l'importo delle variazioni nelle stime dei valori esposti in precedenti periodi intermedi del
corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti;
e)
le emissioni, i riacquisti e i rimborsi di titoli di debito e di titoli partecipativi;
f)
i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni;
g)
la seguente informativa di settore (l'informativa sui dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell'entità solo
se l'IFRS 8
Settori operativi
richiede che l'entità fornisca l'informativa di settore nel suo bilancio annuale):
i)
i ricavi da clienti terzi, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esami-
nati
dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;
ii)
i ricavi intersettoriali,
se inclusi nella determinazione
dell'utile
o della perdita di settore esaminati
dal
più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;
iii)
una determinazione
dell'utile
o della
perdita
di
settore;
iv)
un'indicazione delle attività e passività totali per un particolare settore oggetto di informativa se tali
importi sono forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo e se si siano verificate
variazioni rilevanti rispetto agli importi indicati nell'ultimo bilancio annuale per tale
settore
oggetto di informativa;
v)
una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di
suddivisione settoriale o la base di determinazione dell'utile o della perdita di settore;
vi)
una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile
o alla perdita della entità ante onere (provento) fiscale e attività operative cessate. Tuttavia, se l'entità
alloca a settori oggetto di informativa voci come onere (provento) fiscale, l'entità priconciliare il
totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di
riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale
riconciliazione;
h)
eventi successivi al bilancio intermedio e che non sono stati riportati nel bilancio relativo al periodo
intermedio di riferimento;
i)
l'effetto delle variazioni nella struttura dell'entità nel periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali,
l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività
operative cessate. Nel caso di aggregazioni aziendali, l'enti deve fornire le informazioni prescritte dall'IFRS 3
Aggregazioni aziendali;
j)
per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative
sul fair value (valore equo) disposte dai paragrafi 91
93(h),
9496, 98 e 99 dell'IFRS 13 Valutazione del fair value e dai paragrafi 25, 26 e 2830 dell'IFRS 7
Strumenti
finanziari: informazioni integrative.
k)
per quelle entità che diventano entità d'investimento, come definite nell'IFRS 10
Bilancio consolidato
,
o
che cessano
di esserlo, le informative previste dal paragrafo 9B dell'IFRS 12
Informativa sulle partecipazioni in altre
entità;
l)
la disaggregazione dei ricavi provenienti da contratti con i clienti conformemente ai paragrafi 114 e 115
dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
17-18 [Eliminato]
Esplicitazione della conformiagli IFRS
19
Se il bilancio intermedio dell'entità è conforme al presente Principio, tale fatto deve essere indicato. Un
bilancio intermedio non può essere descritto come conforme
agli IFRS a meno che esso non sia redatto
in
conformità a tutte le disposizioni degli IFRS.
Periodi per i quali devono essere pubblicati i bilanci intermedi
20
La rendicontazione intermedia deve comprendere il bilancio intermedio (completo o sintetico) riferito a
diversi
periodi, come di seguito specificato:
a)
un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria riferito alla fine del periodo intermedio di
riferimento e un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria comparativo riferito alla fine
dell'esercizio immediatamente precedente;
b)
i prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo del
periodo intermedio corrente e cumulativo del periodo tra l'inizio dell'esercizio in corso e la
chiusura del
periodo intermedio di riferimento, con prospetti
comparativi
dell'utile
(perdita)
d'eser
cizio e delle altre
componenti di conto economico complessivo dei corrispondenti periodi intermedi
(di riferimento e
cumulativo) dell'esercizio immediatamente precedente. Come consentito dallo IAS 1
(come modificato nel
2011), un bilancio intermedio può presentare per ciascun esercizio un pro- spetto, o dei prospetti,
dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico
complessivo;
c)
un prospetto delle variazioni cumulative di patrimonio netto per il periodo tra l'inizio dell'esercizio in
corso e la chiusura del periodo intermedio di riferimento, con un prospetto comparativo per il
periodo
corrispondente dell'esercizio immediatamente precedente;
d)
un rendiconto finanziario cumulativo per il periodo tra l'inizio dell'esercizio
in corso e la chiusura del
periodo intermedio di riferimento, con un rendiconto comparativo per il periodo corrispondente
dell'esercizio immediatamente precedente.
21
Per l'entità la cui attività è altamente stagionale, può essere utile fornire le informazioni patrimoniali-finanziarie
relative
ai dodici mesi fino alla data di chiusura del periodo intermedio e le informazioni comparative per il precedente
periodo di dodici mesi. Conseguentemente, si incoraggiano le entità la cui attività è altamente
stagionale a fornire
tale informativa oltre a quella richiesta nel paragrafo precedente.
22
La parte A degli esempi illustrativi che accompagnano
il presente Principio illustra i periodi per i quali si richiede
siano
pubblicati i prospetti di bilancio per un'entiche fornisce informativa intermedia con periodicità seme-
strale e
per una che la fornisce con periodicità trimestrale.
Rilevanza
23
Nel decidere come rilevare, valutare, classificare, o illustrare una voce ai fini del bilancio intermedio, la
rilevanza deve essere valutata in relazione ai dati del periodo intermedio. Nel valutare la rilevanza,
bisogna
tenere
conto
che le valutazioni
intermedie
possono
basarsi
su stime
in misura
maggiore
che non
le
valutazioni dei dati annuali.
24
Lo IAS 1 definisce le informazioni rilevanti e richiede una informativa separata sulle voci rilevanti, comprese (per esempio)
le attività operative cessate, e lo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
richiede
una
informativa sui cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi
non
contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.
25
Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva
nel determinare
la rilevanza,
il presente Principio prevede che
le decisioni relative alla rilevazione e alla informativa siano basate sui dati del periodo intermedio considerato
a
stante, per ragioni di comprensibilità
dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di
principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo
intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa. L'obiettivo
prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la
comprensione della
situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità e del suo risultato nel periodo intermedio.
INFORMATIVA NEL
BILANCIO
ANNUALE
26
Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell'ul- timo
periodo intermedio dell'esercizio ma non viene pubblicato un fascicolo separato di bilancio per l'ultimo
periodo intermedio, la natura e il valore di tale modifica nella stima devono essere illustrate in
una nota al
bilancio annuale di quell'esercizio.
27
Lo IAS 8 richiede l'illustrazione
della natura
e (se fattibile)
dell'ammontare
di una variazione
nelle stime che abbia un
effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi. Il paragrafo
16A, lettera
d), del presente
Principio
richiede
una informazione
simile nel bilancio
intermedio.
Esempi
di tali
variazioni sono quelle relative alla stima nell'ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di
ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente
dell'esercizio. L'informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende
sia limitata nell'ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All'entità non si
richiede di
esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Principi contabili
identici
a quelli
annuali
28
L'entità deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio
annuale,
salvo che per i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale
che saranno riflessi nel successivo bilancio annuale. Tuttavia, la
periodicità
dell'informativa dell'entità (annuale,
semestrale, trimestrale) non deve influenzare la
determinazione
dei
suoi risultati annuali. Per raggiungere tale
obiettivo, le valutazioni
per
il
bilancio
intermedio
devono
essere
fatte con riferimento al periodo tra l'inizio
dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.
29
Richiedere che l'entità applichi per i suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio
annuale
sembrerebbe
comportare
che le valutazioni
intermedie
siano fatte come se ogni periodo intermedio
fosse un periodo
contabile indipendente. Tuttavia, considerando che la periodicità dell'informativa dell'entità non deve
influenzare la
determinazione dei suoi risultati annuali, il paragrafo 28 evidenzia che un periodo intermedio rappresenta una parte
di un più esteso esercizio. Le valutazioni effettuate con riferimento al periodo tra l'inizio
dell'esercizio e la chiusura
del periodo intermedio possono comportare variazioni nelle stime dei valori esposti in precedenti periodi intermedi
dell'esercizio in corso. Ma i criteri per rilevare attività, passività,
ricavi e costi per
periodi intermedi sono gli stessi
di quelli del bilancio annuale.
30
Per esempio:
a)
i criteri per rilevare
e determinare
le perdite
connesse
a svalutazioni
di rimanenze,
ristrutturazioni
o riduzioni
di
valore in un periodo intermedio sono gli stessi che l'entiapplicherebbe se dovesse preparare solo il bilancio
annuale. Tuttavia, se queste poste sono rilevate e valutate in un periodo intermedio e le stime sono
modificate
in
un
successivo
periodo
intermedio
di quell'esercizio,
la stima
originaria
deve
essere
modificata nel successivo
periodo intermedio o come accantonamento dell'ulteriore perdita addizionale, o come annul
lamento dell'importo
precedentemente rilevato;
b)
un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio
non
può essere differito nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in attesa di future informazioni
sull'esistenza delle condizioni per la capitalizzazione per perequare i risultati economici nei periodi
intermedi dell'esercizio; e
c)
l'onere per imposte sul reddito è rilevato in ciascun periodo intermedio in base alla miglior stima della media
ponderata dell'aliquota fiscale annuale attesa per l'intero esercizio. Gli importi accantonati per oneri per imposte
sul reddito in un periodo intermedio possono dovere essere rettificati in un periodo intermedio
successivo di
quell'esercizio se cambia la stima dell'aliquota fiscale annuale.
31
A norma del
Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria (Quadro concettuale)
, la rilevazione è il processo di
acquisizione, per l'inclusione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto (nei pro- spetti)
del risultato economico, di una posta che corrisponde alla definizione di uno degli elementi del bilancio. Le
definizioni di attività, passività, ricavi e costi sono determinanti per la rilevazione, alla data di chiusura sia
dell'esercizio, sia del periodo intermedio.
32
Per le attività, gli stessi accertamenti dei benefici economici futuri effettuati
alla
chiusura
dell'esercizio
devono
essere
effettuati alla chiusura di un periodo intermedio. I costi che, per loro natura, non sono capitalizzabili alla
chiusura
dell'esercizio non lo sono neanche alla
chiusura di
un
periodo
intermedio.
Analogamente,
una
passività alla data di
chiusura di un periodo intermedio deve rappresentare
un'obbligazione
esistente
a quella
data,
così
come la deve
rappresentare alla data di chiusura di un esercizio.
33
Una caratteristica essenziale dei ricavi e dei costi è che i corrispondenti flussi in entrata e in uscita di attività e
passività abbiano avuto luogo. Se tali flussi hanno avuto luogo, i ricavi e i costi corrispondenti sono rilevati;
altrimenti non lo sono. Il
Quadro concettuale
non consente la rilevazione nel prospetto della situazione patrimo
niale-
finanziaria di poste che non corrispondono alla definizione di attività o passività.
34
Nel determinare il valore di attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari esposti nel suo bilancio, l'entità che
pubblica tale informativa solo annualmente è in condizione di tenere in considerazione le informazioni che si
rendono disponibili durante l'esercizio. Le valutazioni, in effetti, fanno riferimento all'intero periodo trascorso
dall'inizio
dell'esercizio.
35
L'entità che pubblica l'informativa semestralmente usa le informazioni disponibili a metà esercizio o in un breve
periodo
successivo nel fare le sue valutazioni di bilancio per i primi sei mesi e le informazioni disponibili entro la fine
dell'anno o in un breve periodo successivo per il periodo di dodici mesi. Le valutazioni relative ai dodici mesi
rifletteranno le possibili modifiche nelle stime dei valori esposti per il primo periodo semestrale. I valori
esposti nel
bilancio intermedio dei primi sei mesi non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16A,
lettera d), e 26
richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano
illustrati.
36
L'enti che pubblica l'informativa più frequentemente che semestralmente determina i costi e i ricavi con
riferimento all'intero periodo che inizia dall'apertura dell'esercizio e termina alla data di chiusura del periodo
intermedio
usando le informazioni disponibili nel momento in cui ciascuna informativa di bilancio è in corso di preparazione. I
valori di costi e ricavi esposti per il periodo intermedio di riferimento rifletteranno qualsiasi
modifica nelle stime dei
valori esposti nei periodi intermedi precedenti dell'esercizio. I valori esposti nei periodi intermedi precedenti non possono
essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16A, lettera d), e 26 richiedono,
tuttavia, che la natura e il valore di
ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.
Ricavi stagionali, ciclici o occasionali
37
I ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non devono
essere anticipati o differiti a una data intermedia se l'anticipazione o il differimento non sarebbe
corretto nel
bilancio annuale.
38
Esempi comprendono proventi da dividendi, royalties e contributi pubblici. Inoltre, alcune entità realizzano in modo
ricorrente più ricavi in certi periodi intermedi dell'esercizio che in altri periodi intermedi, per esempio, i ricavi
stagionali dei dettaglianti. Questi ricavi sono rilevati contabilmente quando essi si verificano.
Costi sostenuti in modo non uniforme nell'esercizio
39
I costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del
bilancio intermedio se, e solo se, è corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio
annuale.
Applicazione dei principi di rilevazione e valutazione
40
La parte B degli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio fornisce esempi di applicazione dei
principi generali di rilevazione e valutazione esposti nei paragrafi da 28 a 39.
Uso delle stime
41
Le procedure di valutazione
da
seguire
nel
bilancio
intermedio
devono
essere
finalizzate
ad
assicurare che
l'informativa risultante sia
attendibile
e
che
tutte
le
informazioni
patrimoniali-finanziarie
rilevanti
che sono
pertinenti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria o dell'andamento economico
dell'entità siano correttamente illustrate. Anche se la determinazione
dei valori nei bilanci
sia annuali sia
intermedi è spesso basata su stime ragionevoli, la preparazione del bilancio intermedio
generalmente
richiederà un uso p esteso di metodi di stima rispetto all'informativa annuale.
42
La parte C degli esempi
illustrativi
che accompagnano
il presente
Principio
fornisce
esempi
dell'uso
delle
stime
nei
periodi intermedi.
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI UTILIZZATI IN PRECEDENTI INFORMATIVE INTERMEDIE
43
Il cambiamento di principio contabile, a eccezione dei casi nei
quali
la
transizione
sia
disciplinata
da
un
nuovo
IFRS, deve essere riflesso:
a)
rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell'esercizio in corso e i valori
comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio
annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
b)
riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l'esercizio corrente, e periodi intermedi
comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile
prospetticamente
dalla
prima
data possibile quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo all'inizio dell'esercizio
dell'applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.
44
Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una
particolare classe di operazioni durante l'intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è
riflesso attraverso un'applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente,
andando indietro per quanto fattibile. Tuttavia, se l'effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti
non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato
prospetticamente dalla prima
data possibile. L'effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all'interno
dell'esercizio in corso ciascun
cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è
fattibile, prospetticamente, non
oltre l'inizio dell'esercizio.
45
Consentire
che
i cambiamenti
di principio
contabile
siano
riflessi
a partire
da una data
intermedia
all'interno
di un
esercizio, comporterebbe l'applicazione
di due differenti principi
contabili a una specifica
classe di operazioni nello
stesso esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e
complicate
analisi e incomprensibilità dell'informativa intermedia.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
46
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 1999 o in data
successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata.
47
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha
modificato i paragrafi 4, 5, 8, 11, 12 e 20, ha eliminato il paragrafo 13 e ha aggiunto i paragrafi 8A e 11A.
L'entità
deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. Se
l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali
modifiche devono
essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
48
L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato il paragrafo 16(i). L'entità deve applicare tale modifica ai
bilanci
degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto
nella sostanza
nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la modifica
deve essere applicata
a partire
da
tale esercizio
precedente.
49
I paragrafi 15, 27, 35 e 36 sono stati modificati, i paragrafi 15A15C e 16A sono stati aggiunti e i paragrafi 16
18 sono stati eliminati dai
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2011 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata. Se l'entiapplica queste modifiche a partire da un esercizio precedente,
tale fatto
deve essere indicato.
50
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha aggiunto il paragrafo 16A(j). L'entità deve applicare tale modifica
quando
applica l'IFRS 13.
51
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo
(Modifiche allo IAS 1),
pubblicato
a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 8, 8A, 11A e 20. L'entità deve applicare
tali modifiche
quando applica lo
IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
52
Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011
, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 5 come
modifica
conseguente alla modifica allo IAS 1
Presentazione del bilancio
. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in
conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
ai bilanci degli
esercizi che hanno inizio
il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata.
Se l'enti applica questa modifica
a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
53
Il
Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011
, pubblicato nel maggio 2012, ha modificato il paragrafo 16A. L'entità
deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime
contabili
ed errori
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. È consentita
l'applicazione
anticipata.
Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente,
tale fatto deve
essere indicato.
54
Entità d'investimento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha modificato il
paragrafo 16A. L'enti
deve applicare
tale modifica
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2014 o
in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di
Entità d'investimento
. Se applica tale modifica a partire da un
periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in
Entità
d'investimento.
55
L'IFRS 15
Ricavi provenienti
da contratti con i clienti
, pubblicato
nel maggio 2014, ha modificato
i paragrafi 15B e
16A.
L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
56
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014
, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo
16A.
L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle stime
contabili ed errori
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È
consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche
a partire da un esercizio precedente,
tale
fatto deve essere
indicato.
57
Iniziativa di informativa
(Modifiche allo IAS 1), pubblicato
a dicembre
2014, ha modificato
il paragrafo 5. L'entità
deve
applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È
consentita
l'applicazione anticipata di tale modifica.
58
Modifiche ai riferimenti al Quadro concettuale negli IFRS
, pubblicato nel 2018, ha modificato
i paragrafi 31 e 33.
L'entità
deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2020 o in data
successiva.
L'applicazione anticipata è consentita se l'entità applica contestualmente anche tutte le altre modifiche introdotte da
Modifiche ai riferimenti
al Quadro concettuale
negli IFRS
. L'entità
deve applicare
le modifiche
allo IAS 34
retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8
Principi contabili,
cambiamenti
nelle stime contabili
ed errori
.
Tuttavia, se stabilisce che l'applicazione retroattiva non sarebbe fattibile o comporterebbe costi o sforzi
eccessivi, l'entità
applica le modifiche allo IAS 34 con riferimento ai paragrafi 43-45 del presente Principio e ai
paragrafi 23-28, 50-
53 e 54F dello IAS 8.
59
Definizione di rilevante
(Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo
24. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2020 o in data successiva.
È consentita
l'applicazione
anticipata.
Se l'entità
applica
queste
modifiche
a partire
da un
esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica le
modifiche
alla definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e ai paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.
Informativa sui principi contabili
, che modifica lo IAS 1 e l'IFRS Practice Statement 2
Making Materiality Judgements
,
è
stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica per i bilanci
degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se
l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO