PRINCIPIO CONTABILE I N T E R N A Z I O N A L E N . 32
Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
1
L'obiettivo del presente Principio è stabilire i criteri
per la presentazione
nel bilancio
degli
strumenti
finanziari
come
passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie.
Esso si applica nella classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell'emittente, tra
attività finanziarie,
passività finanziarie e strumenti rappresentativi di capitale; nella classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e
utili; e nelle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie
dovrebbero
essere compensate.
2
I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle
passività finanziarie di cui all'IFRS 9
Strumenti finanziari
, e i criteri per la presentazione delle informazioni
integrative a esse relative, previsti nell'IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta
eccezione per:
a)
le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni
dell'IFRS
10
Bilancio consolidato
, dello IAS 27
Bilancio separato
o dello IAS 28
Partecipazioni in società collegate e
joint venture
.
Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di contabilizzare la
partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in
tali casi le entità devono
applicare le disposizioni del presente Principio. Le entidevono inoltre applicare il
presente Principio a tutti i
derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture.
b)
i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani di benefici per i dipendenti, ai quali si applica
lo
IAS 19 Benefici per i dipendenti;
c)
[Eliminato]
d)
i contratti assicurativi come definiti dall'IFRS
17
Contratti
assicurativi
o i contratti
di investimento
con elementi di
partecipazione discrezionali rientranti nell'ambito
di applicazione
dell'IFRS
17. Tuttavia
il presente
Principio
si
applica a:
i)
i derivati incorporati in contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, se l'IFRS 9
richiede che l'entità li contabilizzi separatamente;
ii)
le componenti di investimento separate dai contratti che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17, se l'IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17;
iii)
i diritti e le obbligazioni dell'emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la
definizione di contratti di garanzia finanziaria, se l'emittente applica l'IFRS 9 in sede di rilevazione e
valutazione dei
contratti.
Tuttavia
l'emittente
deve
applicare
l'IFRS
17 se sceglie
di
applicarlo
per
la
rilevazione e la valutazione dei contratti a norma del paragrafo 7, lettera e), dello stesso
Principio;
iv)
i diritti e le obbligazioni dell'entiche sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di
credito o contratti analoghi emessi dall'entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che
soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se l'entità applica l'IFRS 9 a detti diritti e dette
obbligazioni in conformiall'IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), e all'IFRS 9, paragrafo 2.1,
lettera e),
punto iv);
v)
i diritti e le obbligazioni dell'entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi emessi
dall'entità che limitano l'indennizzo
per eventi
assicurati
all'importo
altrimenti
necessario per
estinguere
l'obbligazione
dell'assicurato
derivante
dal
contratto,
se
conformemente
all'IFRS
17,
paragrafo 8A, l'entità sceglie di applicare a tali contratti l'IFRS 9 invece dell'IFRS 17;
e)
[Eliminato]
f)
strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si
applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione di
i)
contratti rientranti nell'ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 del presente Principio, ai quali si
applica
il presente Principio;
ii)
i paragrafi 33 e 34 del presente Principio, che devono essere applicati alle azioni proprie acqui- state,
alienate, emesse o annullate in relazione a piani di opzioni su azioni per i dipendenti, piani di
acquisto azioni per i dipendenti e ad ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.
5-7 [Eliminato]
8
Il presente
Principio
deve essere
applicato
ai contratti
per l'acquisto
o la vendita
di un elemento
non finanziario
che
possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando strumenti
finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e
continuano a essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze
di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che
l'entità designa come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio conformemente al
paragrafo 2.5 dell'IFRS 9 Strumenti finanziari.
9
Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario può essere regolato
tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi
includono:
a)
quando le disposizioni contrattuali permettono a entrambe le parti di regolarlo
tramite disponibilità
liquide o
altro
strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;
b)
quando la possibilità di estinguere tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario, o scambiando
strumenti finanziari, non è esplicita nelle disposizioni contrattuali, ma l'entità ha la prassi di estinguere
contratti
simili tramite disponibilità
liquide
o altro
strumento
finanziario,
o scambiando
strumenti
finanziari
(sia con la
controparte, attivando contratti che si compensano o vendendo il contratto prima dell'esercizio o
decadenza del
diritto);
c)
quando, per simili contratti, l'entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un breve
periodo
dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o del
margine di
profitto dell'intermediario; e
d)
quando l'elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità
liquide.
Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non sottoscritto al fine di ricevere o di consegnare un elemento non
finanziario
secondo le esigenze di acquisto, vendita
o uso previste
dall'entità
rientra, conseguentemente,
nell'am
bito di applicazione del
presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 8 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti
e continuino ad essere posseduti per il ricevimento o la consegna di un
elemento
non finanziario
secondo
quanto
previsto
dalle esigenze
di acquisto,
vendita,
o uso e conseguentemente,
se rientrino nell'ambito di applicazione del presente
Principio.
10
Un'opzione emessa per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere estinto tramite
disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto
dal
paragrafo 9, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione
del presente Principio. Tale contratto non può
essere
sottoscritto al fine di ricevere o consegnare l'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto,
vendita, o
uso previste dall'entità.
DEFINIZIONI (CFR. ANCHE PARAGRAFI DA AG3 A AG23)
11
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Uno
strumento finanziario
è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una
passività
finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità.
Una
attivi finanziaria
è qualsiasi attività che sia:
a)
disponibilità liquide;
b)
uno strumento
rappresentativo
di
capitale
di un'altra
entità;
c)
un diritto
contrattuale:
i)
a ricevere disponibilità
liquide
o un'altra
attività
finanziaria
da un'altra
entità;
o
ii)
a scambiare attivio passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzial
mente
favorevoli all'entità; o
d)
un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed
è:
i)
un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di
strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità; o
ii)
un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di
disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità. A tal fine gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non
includono
strumenti
finanziari
con
opzione
a
vendere
classificati
come
strumenti
rappresentativi
di capitale
conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell'entità
un'obbligazione
a consegnare a un'altra parte una quota
proporzionale
dell'attivo
netto
dell'entità
solo in caso di
liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai
paragrafi 16C e 16D, strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in
futuro degli
strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.
Una
passività finanziaria
è qualsiasi passività che sia:
a)
un'obbligazione contrattuale:
i)
a consegnare disponibilità
liquide
o un'altra
attività
finanziaria
a un'altra
entità;
o
ii)
a scambiare attivio passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzial
mente
sfavorevoli all'entità; o
b)
un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed
è:
i)
un non derivato, per cui l'enti è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di
strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o
ii)
un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di
disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un
numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un
ammontare fisso
di una
qualsiasi
valuta
sono
da
considerare
strumenti
rappresentativi
di
capitale
se l'entità offre i
diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri
strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. Inoltre, per tali scopi gli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari con
opzione a vendere
classificati come strumenti rappresentativi di
capitale
conformemente
ai
para-
grafi 16A e 16B,
strumenti che pongano a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota
proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione e
sono classificati come
strumenti
rappresentativi
di capitale
conformemente
ai paragrafi
16C e 16D,
né strumenti che siano contratti per
ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresen
tativi di capitale dell'entità.
In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento
rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai
paragrafi 16A e 16B
o ai paragrafi 16C e 16D.
Uno
strumento rappresentativo di capitale
è qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività
dell'entità
dopo aver dedotto tutte le sue passività.
Il
fair value
(valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento
della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
(Vedere
IFRS 13 Valutazione del
fair value (valore equo)).
Uno
strumento con opzione a vendere
è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di
rivendere
all'emittente in cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria o è automaticamente
ceduto all'emittente
qualora si verifichi un evento futuro
incerto,
oppure
in caso di decesso
o pensionamento
del
suo possessore.
12
I termini indicati di seguito sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 9 o nel paragrafo 9 dello IAS 39
Strumenti
finanziari: rilevazione e valutazione
e sono utilizzati
nel presente
Principio
con il significativo
specificato
nello IAS
39 e
nell'IFRS 9:
costo ammortizzato
dell'attività
o passività
finanziaria
eliminazione contabile
derivato
criterio dell'interesse effettivo
contratto di garanzia
finanziaria
passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
impegno irrevocabile
operazione programmata
efficacia della copertura
elemento coperto
strumento di copertura
posseduta per
negoziazione
acquisto o vendita
standardizzato
costi di transazione.
13
Nel presente Principio
"
contratto
"
e
"
contrattuale
"
si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia
conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente
perché
l'accordo è applicabile per legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme
differenti e
non necessitano della forma scritta.
14
Nel presente Principio il termine
"
entità
"
include persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, ammini
strazioni
fiduciarie ed enti pubblici.
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Passività e capitale (vedere inoltre i paragrafi AG13-AG14J e AG25-AG29A)
15
L'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento
della rilevazione iniziale come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento
rappresentativo di capitale in conformi alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di
passività finanziaria, di attività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale.
16
Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è
uno
strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento
rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni a) e b) di seguito sono soddisfatte:
a)
Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:
i)
a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o
ii)
a scambiare attività o passivi finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente
sfavorevoli all'emittente.
b)
Qualora lo strumento sa o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi del capitale proprio
dell'emittente, è:
i)
un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un
numero
variabile di propri strumenti rappresentativi del proprio capitale; o
ii)
un derivato che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di
altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi
del proprio capitale. A tale
scopo i
diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti
rappresentativi di
capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da
considerare strumenti
rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant propor zionalmente a tutti i detentori
della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. A tale scopo,
inoltre, gli strumenti rappresentativi di capitale dello stesso emittente non comprendono quegli strumenti che
hanno tutte le caratteristiche e soddisfano le condizioni descritte nei paragrafi 16A e 16B ovvero nei paragrafi
16C e 16D, o quegli strumenti che sono
contratti
per ricevere o consegnare in futuro strumenti
rappresentativi del capitale proprio dell'emittente.
Un'obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che si concretizzerà, o
potrà concretizzarsi, in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi del
capitale proprio dell'emittente, ma
che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale. In deroga, uno strumento
rientrante nella definizione di passività finanziaria è
classificato come strumento
rappresentativo
di capitale se presenta
tutte
le caratteristiche
e soddisfa
i requisiti
di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.
Strumenti con opzione a vendere
16A
Uno strumento finanziario con opzione a vendere comporta un'obbligazione contrattuale a carico dell'emittente
a
riacquistare
o rimborsare
lo strumento
in questione
in cambio di disponibilità
liquide o altra attività finanziaria
nel momento in
cui viene esercitata l'opzione. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento
che preveda
una siffatta
obbligazione
è classificato
come
strumento
rappresentativo
di capitale
se presenta
tutte
le seguenti caratteristiche:
a)
lo strumento
conferisce
al suo possessore
il diritto ad una quota proporzionale
dell'attivo
netto dell'entità
in caso
di liquidazione della stessa. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto
ogni altro
diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:
i)
dividendo l'attivo netto dell'entità al momento della liquidazione in unità di pari ammontare; e
ii)
moltiplicando il valore co ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento
finanziario.
b)
Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata
a tutte
le altre
classi
di strumenti.
Per rientrare
in
tale
classe, lo strumento:
i)
non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione, e
ii)
non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di
strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.
c)
Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti
presentano
caratteristiche
identiche.
Per esempio,
essi devono
essere
tutti con
opzione
a vendere
e la formula
o
l'eventuale altro metodo utilizzato per calcolarne il prezzo di riacquisto o rimborso è identico per tutti gli
strumenti rientranti in tale classe.
d)
A prescindere dall'obbligazione contrattuale posta a carico dell'emittente a riacquistare o rimborsare lo
strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non comporta alcuna
obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un'altra entità a scambiare
attività o passività
finanziarie
con un'altra
entità a condizioni
potenzialmente
sfavorevoli
per l'entità e non è un
contratto che verrà o potrà venire estinto con strumenti rappresentativi di capitale dell'entità come
indicato al
sottoparagrafo (b) della definizione di passività finanziaria.
e)
I flussi finanziari attesi totali attribuibili allo strumento nel suo arco di vita si basano sostanzialmente sul
risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell'attivo
netto rilevato e non rilevato dell'entità nell'arco di vita dello strumento (escluso qualsiasi suo
effetto).
16B
Affinché
uno strumento
possa essere classificato
come strumento
rappresentativo
di capitale,
oltre alle caratteristiche
appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l'emittente non abbia altri strumenti
finanziari o contratti
che comportino:
a)
flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, sulla variazione dell'attivo netto rilevato
o
sulla variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso
qualsiasi
effetto dello strumento o del contratto); e
b)
l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti con opzione a
vendere.
Ai fini dell'applicazione del presente requisito, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno
strumento di cui al paragrafo 16A che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni
contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente.
Qualora l'entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento con opzione a vendere non
deve essere classificato come strumento rap-
presentativo di capitale.
Strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell'entità un'obbligazione
a consegnare
a un'altra parte una
quota
proporzionale dell'attivo netto dell'enti solo in caso di liquidazione
16C Alcuni strumenti finanziari comportano un'obbligazione contrattuale a carico dell'entità emittente a consegnare a
un'altra
entità una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione. L'obbligazione nasce perché
la liquidazione
è
certa
ed esula dal controllo
dell'entità
(per esempio,
entità
a tempo
determinato),
oppure è incerta, ma a discrezione del
possessore dello strumento. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno
strumento che preveda una siffatta
obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se
presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a)
lo strumento
conferisce
al suo possessore
il diritto ad una quota proporzionale
dell'attivo
netto dell'entità
in caso
di liquidazione della stessa. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto
ogni altro
diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:
i)
dividendo l'attivo netto dell'entità
all'atto della liquidazione
in unità di pari ammontare;
e
ii)
moltiplicando il valore co ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento
finanziario.
b)
Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata
a tutte
le altre
classi
di strumenti.
Per rientrare
in
tale
classe, lo strumento:
i)
non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione, e
ii)
non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di
strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.
c)
Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti
devono
comportare un'identica obbligazione contrattuale a carico dell'enti emittente di consegnare una
quota
proporzionale del proprio attivo netto in caso di liquidazione.
16D Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteri
stiche
appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l'emittente non abbia altri strumenti
finanziari o contratti
che comportino:
a)
flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, sulla variazione dell'attivo netto rilevato
o
sulla variazione del fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso
qualsiasi
effetto dello strumento o del contratto); e
b)
l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti.
Ai fini dell'applicazione del presente requisito, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno
strumento di cui al paragrafo 16C che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai
termini e alle condizioni contrattuali
di un
contratto
equivalente
che
potrebbe
intervenire
tra
un non
possessore
di strumenti e l'entità emittente. Qualora l'entità
non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o
meno, lo strumento non deve essere classificato come
strumento rappresentativo di capitale.
Riclassificazione
di strumenti
con
opzione
a vendere
e strumenti
che
pongono
a carico
dell'entità
un'obbligazione
a
consegnare a un'altra
parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione
16E
L'entità deve classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo
di capitale in applicazione dei
paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche
e soddisfa i
requisiti di cui ai suddetti paragrafi. L'entità
deve riclassificare
uno strumento
finanziario
dalla data in cui lo strumento cessa
di
presentare
tutte
le caratteristiche
o soddisfare
tutti
i requisiti
di cui sopra.
Per esempio,
se l'entità rimborsa tutti gli strumenti
non soggetti a opzione di vendita emessi e qualsiasi strumento
con
opzione a vendere ancora esistente
presenta
tutte
le
caratteristiche
e soddisfa
tutti
i requisiti
di cui ai paragrafi
16A e 16B, l'entideve riclassificare gli strumenti con opzione a
vendere come strumenti rappresentativi di
capitale dalla data in cui rimborsa gli strumenti non soggetti a opzione di
vendita.
16F
Per la riclassificazione di uno strumento
conformemente
al paragrafo
16E, l'entità
deve procedere
come segue:
a)
essa deve riclassificare uno strumento rappresentativo di capitale come passività finanziaria dalla data in cui lo
strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi
16C e 16D. La passività finanziaria
deve
essere
valutata
al fair value
(valore
equo)
dello
strumento
alla data di
riclassificazione. L'entità deve rilevare nel patrimonio netto qualunque differenza tra il valore
contabile dello
strumento rappresentativo di capitale e il fair value (valore equo) della passività finanziaria alla
data di
riclassificazione;
b)
essa deve riclassificare una passività finanziaria come strumento rappresentativo di capitale dalla data in cui lo
strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi
16C e
16D. Uno strumento rappresentativo di capitale deve essere valutato al valore contabile della passività
finanziaria
alla data di riclassificazione.
Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria (paragrafo 16, lettera a))
17
Eccezion fatta per le circostanze descritte nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, una caratteristica
determinante per differenziare una passività
finanziaria
da uno strumento
rappresentativo
di capitale
è l'esistenza di
un'obbligazione contrattuale di un contraente di uno strumento finanziario (l'emittente) a consegnare
disponibilità
liquide o altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore)
o a scambiare
attività o passività finanziarie con il
possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente. Sebbene il possessore di uno strumento
rappresentativo di capitale possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre
distribuzioni di capitale, l'emittente
non ha un'obbligazione
contrattuale
a eseguire
tali distribuzioni
perché
non
può
essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un altro contraente.
18
La classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità è
determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica
sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di
capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento
rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passivifinanziarie. Per esempio:
a)
un'azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell'emittente di un ammontare fisso o
determinabile a una data futura fissa o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all'emittente
il rimborso dello strumento a o dopo una certa data per un ammontare fisso o determinabile, è una
passività
finanziaria;
b)
uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all'emittente in cambio di disponibilità
liquide
o di un'altra attività finanziaria (uno
"
strumento con opzione a vendere
"
) è una passivifinanziaria, eccezion
fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e
16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l'importo di
disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o a un'altra voce che p
aumentare o diminuire. L'esistenza di un'opzione per il possessore di rivendere lo strumento all'emittente in
cambio di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere
soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti
rappresentativi
di capitale
conformemente
ai paragrafi
16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Per esempio, i fondi
comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai
possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento
in cambio di disponibilità liquide, operazione a seguito della quale le partecipazioni dei possessori di quote o
soci vengono classificate come passività
finanziarie, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti
rappresentativi
di capitale
conforme-
mente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Tuttavia la
classificazione come passività finanziaria non preclude l'utilizzo di termini quali
"
valore dell'attivo netto
attribuibile ai possessori di quote di partecipazione
"
e
"
variazione del valore dell'attivo netto attribuibile ai
possessori di quote di partecipazione
"
nel prospetto del bilancio dell'entiche non dispone di capitale versato
(come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l'utilizzo di informazioni
aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la
definizione di capitale e
strumenti con opzione a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio
illustrativo 8).
19
Qualora l'entità non goda di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un'altra
attività finanziaria per estinguere un'obbligazione contrattuale, l'obbligazione soddisfa la definizione di passività
finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei
paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. Per esempio:
a)
una restrizione alla capacità dell'entità di far fronte a un'obbligazione contrattuale, quale un'insufficiente
possibilità nella provvista di valuta estera o la necessità
di ottenere
l'autorizzazione
al pagamento
da parte
di
un'autorità di regolamentazione,
non
annulla
l'obbligazione
contrattuale
dell'entità
o il diritto
contrattuale
del
possessore derivante dallo strumento;
b)
un'obbligazione contrattuale che è subordinata all'esercizio della controparte del suo diritto al rimborso è una
passività finanziaria perché l'entità non gode del diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponi
bilità
liquide o un'altra attività finanziaria;
20
Uno strumento finanziario che non stabilisca esplicitamente
un'obbligazione
contrattuale
a consegnare
disponibilità
liquide o un'altra attività finanziaria, può stabilirla indirettamente attraverso le proprie clausole e condizioni
generali.
Per esempio:
a)
uno strumento finanziario pcontenere un'obbligazione non finanziaria che deve essere estinta se, e soltanto
se, l'entità non riesce a eseguire distribuzioni o a rimborsare lo strumento. Qualora l'entità può
evitare un
trasferimento di disponibilità liquide o di altra attività
finanziaria
soltanto
estinguendo
l'obbliga-
zione non
finanziaria, lo strumento finanziario è una passività finanziaria;
b)
uno strumento finanziario è una passività finanziaria se dispone che all'estinzione l'entità consegnerà alter-
nativamente:
i)
disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria;
o
ii)
azioni proprie il cui valore è determinato per eccedere
sostanzialmente
il valore
della disponibilità
liquide
o
di
un'altra attività finanziaria.
Per quanto l'enti non abbia un'obbligazione contrattuale esplicita a consegnare disponibili liquide o
un'altra attività
finanziaria, il valore dell'estinzione alternativa tramite azioni è tale che l'entità regolerà in disponibilità liquide. In qualsiasi
caso,
al possessore
è stato in concreto
garantito
il ricevimento
di un importo
che è almeno uguale all'opzione di estinzione tramite
disponibilità liquide (cfr. paragrafo 21).
Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (paragrafo 16, lettera b))
21
Un contratto non
è uno
strumento
rappresentativo
di capitale
soltanto
perché
può
concretizzarsi
nel ricevimento
o
nella consegna di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. L'entità pavere un diritto o un'obbliga-
zione
contrattuale di ricevere o consegnare una quantità di azioni proprie o di altri strumenti rappresentativi di capitale che
varia in modo che il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità che
sono ricevuti o
consegnati è pari all'importo del diritto o dell'obbligazione contrattuale. Tale diritto o obbliga- zione contrattuale
può essere per un importo fisso o un importo che oscilla in parte
o completamente
in
funzione alle variazioni di una
variabile diversa da quella del prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di
capitale dell'entità (per esempio un
tasso di interesse, un prezzo di una merce o di uno strumento finanziario). Due esempi sono a) un contratto per la
consegna di tanti strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che corrispondono a un valore di CU100 (
14
), e b)
un contratto per la consegna di un quantitativo di strumenti
rappresentativi di capitale pari a un valore di 100 once
d'oro. Tale contratto è una passività finanziaria dell'entità
anche se l'entità deve o può estinguerla consegnando
strumenti rappresentativi del proprio capitale. Non è uno
strumento rappresentativo di capitale perché l'entità utilizza
un quantitativo variabile di propri strumenti rap-
presentativi di capitale come mezzo per regolare il contratto.
Conseguentemente, il contratto non prova l'esistenza di una partecipazione residua nelle attività dell'entità dopo
avere dedotto tutte le sue passività.
22
Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 22A, un contratto che sarà regolato dall'entità (ricevendo o) consegnando
un quantitativo
fisso di strumenti rappresentativi
del proprio capitale in cambio di un ammontare fisso di
disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, un'opzione
emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell'entia un prezzo
fisso o per un importo fisso di valore nominale di un'obbligazione è uno strumento
rappresentativo di capitale.
Variazioni
del fair value
(valore
equo)
di un contratto
derivanti
da variazioni
nei tassi
di interesse di mercato che
non influiscono sull'importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie da consegnare o ricevere, o sul
quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale da ricevere o consegnare, al regolamento del contratto non
impediscono al contratto stesso di essere uno strumento rappresentativo di capitale. Qualsiasi corrispettivo ricevuto
(quale il premio ricevuto
per un'opzione
venduta
o warrant
emesso
su azioni proprie dell'entità) viene
rilevato
direttamente
a incremento
del patrimonio
netto. Qualsiasi
corrispet
tivo pagato (quale il premio pagato per un'opzione
acquistata) è dedotto direttamente dal patrimonio netto. Le
variazioni del fair value (valore equo) di uno strumento
rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.
22A
Se gli strumenti
rappresentativi
di capitale dell'entità
che essa deve ricevere o consegnare
all'atto dell'estinzione
di un
contratto
sono
strumenti
finanziari
con
opzione
a vendere
che presentano
tutte
le caratteristiche
e soddisfano
i requisiti di
cui ai paragrafi 16A e 16B o strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione
a consegnare a un'altra parte una
quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione e presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i
requisiti di cui ai paragrafi 16C e 16D, il contratto è un'attività o una passività finanziaria. Tale definizione comprende un
contratto che sarà estinto dall'entità ricevendo o consegnando un numero fisso di siffatti strumenti in cambio di un
ammontare fisso di disponibilità liquide o altra
attività finanziaria.
23
Eccezion fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16 A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, il contratto che
contiene l'obbligazione per l'entità di acquistare strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di
disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività
finanziaria
per il valore
attuale dell'im
porto di
rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell'opzione o
altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresen
tativo di capitale. Un
esempio è l'obbligazione dell'entità relativa a un contratto forward ad acquistare strumenti rappresentativi del proprio
capitale contro disponibilità liquide. La passività finanziaria è rilevata inizialmente al
valore attuale dell'importo di
rimborso ed è riclassificata dal patrimonio netto. Successivamente la passività finanziaria è valutata in conformità
all'IFRS 9. Qualora il contratto scada senza che vi sia consegna, il valore
contabile della passività finanziaria è trasferito
al patrimonio netto. L'obbligazione contrattuale dell'entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale
origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso, anche se l'obbligazione all'acquisto
è
subordinata
all'esercizio
da parte della controparte del diritto di rimborso (per esempio un'opzione put emessa che
alla controparte il diritto di vendere all'entità
strumenti rappresentativi del capitale proprio dell'entità a un
prezzo fisso).
24
Un contratto che sa regolato dall'entità con la consegna o il ricevimento di un determinato quantitativo di
strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di un importo variabile di disponibilità liquide o di altra
attività
finanziaria è un'attività o una passività finanziaria. Un esempio è un contratto che impegna l'entità a consegnare
100 degli strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di un importo di disponibilità
liquide pari al
valore di 100 once d'oro.
(1)
Nel presente
Principio,
gli importi monetari
sono denominati
in
"
currency
units
"
(unità di moneta)
(CU).
Clausole di regolamento potenziale
25
Uno strumento finanziario può prevedere che l'enti consegni disponibilità liquide o altra attività finanziaria o,
diversamente, che lo regoli in modo che diventi una passivifinanziaria qualora si verifichino o non si verifichino
eventi futuri incerti (o subordinatamente all'esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di
entrambe le parti, l'emittente e il possessore dello strumento, quali una variazione degli indici del mercato azionario,
dell'indice dei prezzi al consumo, del tasso di interesse o della normativa tributaria, o dei ricavi, del risultato
economico netto o del rapporto tra passività totale e patrimonio netto futuri dell'emittente. L'emittente di tale
strumento non ha il diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria
(o altrimenti di regolare lo strumento finanziario in modo che diventi una passività
finanziaria). Quindi, è una
passività finanziaria dell'emittente eccetto il caso in cui:
a)
non sia autentica la parte della clausola di regolamento potenziale che potrebbe richiedere un regolamento con
disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività
finanziaria);
b)
all'emittente
possa essere richiesto di regolare l'obbligazione
con disponibilità
liquide o altra attivifinanziaria
(o
altrimenti di regolarla in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione
dell'emittente; o
c)
lo strumento presenti tutte le caratteristiche e soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B.
Opzioni sulle
modalità
di
regolamento
26
Quando uno strumento finanziario derivato offre a una parte una scelta sulle modalità di regolamento
(per
esempio l'emittente o il possessore può scegliere di regolare con disponibilità liquide o scambiando
azioni in
cambio di disponibilità liquide) si tratta di un'attività o di una passività finanziaria a meno che tutte le
alternative di regolamento non portino a qualificarlo come uno strumento rappresentativo di
capitale.
27
Un esempio di strumento finanziario derivato con un'opzione di regolamento che corrisponde a una passivi
finanziaria è un diritto di opzione su azioni che l'emittente può decidere di regolare con disponibilità liquide o
scambiando le azioni proprie con disponibilità liquide. Allo stesso modo, alcuni contratti per l'acquisto o la vendita
di un elemento non finanziario in cambio di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità rientrano nell'ambito di
applicazione del presente Principio perché possono essere regolati sia con la consegna di un elemento non
finanziario sia con disponibilità liquide o altro strumento finanziario (cfr. paragrafi 8-10). Tali
contratti sono
attività o passività finanziarie e non strumenti rappresentativi di capitale.
Strumenti finanziari composti (cfr. anche paragrafi da AG30 a AG35 e gli esempi illustrativi 9-12)
28
L'emittente di uno strumento finanziario non derivato deve valutare le condizioni dello strumento
finanziario per determinare se contiene entrambe le componenti di passività e di capitale. Tali compo
nenti
devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti
rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dal paragrafo 15.
29
L'entità rileva separatamente le componenti
di uno strumento
finanziario
che a) fa sorgere
una passività
finan
ziaria
per l'entità e b) attribuisce un'opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento
rappresentativo di capitale dell'entità. Per esempio un'obbligazione o uno strumento simile convertibile dal
possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell'enticorrisponde a uno strumento finanziario composto.
Dal punto di vista dell'entità tale strumento comprende due componenti:
una passività finanziaria (un accordo
contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rap- presentativo di
capitale (un'opzione call che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di
tempo, di convertirlo
in un quantitativo
fisso di azioni ordinarie dell'entità).
L'effetto economico
dell'emissione
di
tale strumento è
sostanzialmente simile all'emissione contemporanea di uno strumento di debito con una clausola di rimborso
anticipato e warrant di acquisto di azioni ordinarie o all'emissione di uno strumento di debito con warrant staccabili
per l'acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l'entità presenta le
componenti di passività e di capitale
distintamente nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
30
La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non deve essere riveduta
a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino
quando
l'esercizio dell'opzione p
sembrare
che sia diventato
economicamente
vantaggioso
per alcuni
possessori. I possessori
potrebbero non sempre agire come ci si attenderebbe perché, per esempio, gli effetti fiscali della conversione potrebbero
essere differenti
per i diversi possessori.
Inoltre, la probabilità
di conversione
può variare di volta in volta. L'obbligazione
contrattuale dell'entità ad effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa
viene estinta attraverso la
conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione.
31
L'IFRS 9 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti
che rappresentano un'interessenza residua nelle attività dell'entità al netto di
tutte
le
sue
passività.
Quindi, quando il
valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle compo
nenti di capitale e
passività,
alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel
suo complesso l'importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di qualsiasi elemento di
derivato (come un'opzione call) incorporato nello strumento finanziario composto
diverso dalla componente di capitale
(quale un'opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili
attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value
(valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello
strumento non possono emergere, inizialmente, utili o perdite.
32
In conformità della metodologia descritta nel paragrafo 31, l'emittente di un'obbligazione convertibile in azioni
ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il fair value (valore equo)
di
una passività similare (incluso qualsiasi elemento derivato incorporato nello strumento finanziario non di capitale)
che non ha una componente di capitale associata. Il valore contabile da iscrivere per lo strumento rappresentativo
di capitale rappresentato dall'opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi
determinato deducendo
il fair value (valore equo) da iscrivere
per la passività
finanziaria
dal fair value (valore
equo) dello strumento
finanziario composto nel suo complesso.
Azioni proprie (cfr. anche paragrafo AG36)
33
Qualora l'entità riacquisti propri strumenti rappresentativi di capitale, quegli strumenti (
"
azioni proprie
"
) devono essere
dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio all'acquisto,
vendita,
emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. Tali azioni proprie possono essere
acquistate e detenute dall'entità o da altri componenti del gruppo consolidato. Il corrispettivo
pagato o ricevuto
deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto.
33A Talune entigestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori
benefici
determinati in funzione delle quote detenute nel fondo e rilevano passività finanziarie per gli importi da
versare a tali investitori.
Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono
gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono azioni proprie dell'entità. Nonostante il
paragrafo 33, l'entità può scegliere di non detrarre dal patrimonio netto un'azione propria che è inclusa in un siffatto fondo
o è un elemento sottostante quando, e solo quando, l'entità riacquista lo strumento rappresentativo del proprio capitale a
tali fini. L'entità può invece scegliere di continuare a contabilizzare tale azione propria come patrimonio netto e di
contabilizzare lo stru-
mento riacquistato come se si trattasse di un'attività finanziaria che essa valuta al fair value (valore equo)
rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con l'IFRS 9. Tale scelta è irrevocabile e viene fatta strumento per
strumento. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono
i contratti di investimento con elementi
di partecipazione discrezionali (cfr. l'IFRS 17 per i termini usati nel presente paragrafo che sono
definiti in tale Principio).
34
L'importo di azioni proprie possedute è indicato separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1
Presentazione del bilancio
. L'enti presenta le
informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti
correlate
se l'entità riacquista strumenti rappresentativi del proprio capitale da parti correlate.
Interessi, dividendi, perdite e utili (cfr. anche paragrafo AG37)
35
Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati a uno strumento finanziario o a una componente che è una
passività finanziaria devono essere rilevati come proventi od oneri nell'utile (perdita) d'esercizio. Le
distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere rilevate dall'entità
direttamente nel patrimonio netto. I costi di transazione di un'operazione sul capitale devono essere
contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto.
35A Le imposte sul reddito relative alle distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale e ai costi di
transazione di un'operazione sul capitale devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 12
Imposte
sul reddito.
36
La classificazione di
uno
strumento
finanziario
come
una
passività
finanziaria
o
uno
strumento
rappresentativo di
capitale determina se gli interessi, i dividendi, le perdite e gli utili connessi a tale strumento sono rilevati come
proventi
o oneri nell'utile (perdita) d'esercizio. Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività
sono rilevati come oneri cocome l'interesse su un'obbligazione. Similmente, utili e perdite
associati a rimborsi o
rifinanziamenti di passività finanziarie sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio, mentre i rimborsi o rifinanziamenti di
strumenti rappresentativi
di capitale
sono rilevati
come variazioni
del patrimonio netto. Le variazioni del fair value
(valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel
bilancio.
37
L'entità tipicamente sostiene vari costi nell'emissione o riacquisto di strumenti rappresentativi del proprio
capitale.
Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti all'Autorità
di regolamentazione,
importi pagati a
consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione
di un'operazione sul capitale sono contabilizzati in diminuzione del patrimonio netto nella
misura in cui hanno natura
di costi incrementali direttamente attribuibili all'operazione sul capitale che diver
samente sarebbero stati evitati. I costi
di un'operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati come
costo.
38
I costi di transazione connessi all'emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti
di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi di transazione che
sono collegati congiuntamente a più di una operazione (per esempio, costi di un'offerta concomitante di alcune
azioni e di altri titoli azionari quotati in Borsa) sono imputati a queste operazioni
utilizzando un criterio di
ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.
39
L'importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell'esercizio deve essere indicato
distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1.
40
I dividendi classificati
come oneri possono essere esposti nel prospetto
(nei prospetti)
dell'utile (perdita) d'eser
cizio e
delle altre componenti di conto economico complessivo insieme agli interessi per altre passività o in una
voce
distinta.
In aggiunta
alle disposizioni
contenute
nel presente
Principio,
l'illustrazione
di interessi
e dividendi
è soggetta
alle disposizioni dello IAS 1 e dell'IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono
soggetti,
per esempio
dal punto
di vista della deducibilità
fiscale,
è opportuno
riportare
distintamente
gli interessi
e i dividendi nel prospetto
(nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
L'informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.
41
Utili e perdite connessi a variazioni nel valore contabile di una passività finanziaria sono rilevati come provento o
onere nell'utile (perdita) d'esercizio anche quando si riferiscono a uno strumento che include un diritto alla
interessenza residua nelle attività dell'entità in cambio di disponibilità liquide o altra attivi finanziaria (cfr.
paragrafo 18, lettera b)). Secondo quanto previsto dallo IAS 1 l'entità
presenta
qualsiasi
utile o perdita
derivante dalla
rideterminazione del valore di tale strumento separatamente nel prospetto di conto economico complessivo
quando è
rilevante nella spiegazione dell'andamento dell'entità.
Compensazione di attivie passività finanziarie (cfr. anche paragrafi AG38AAG38F e AG39)
42
L'attività e la passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria quando e soltanto quando l'entità:
a)
ha correntemente un diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente; e
b)
intende regolare per il residuo netto, o realizzare l'attivi e contemporaneamente estinguere la
passività.
Nel contabilizzare l'operazione di trasferimento dell'attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per
l'eliminazione contabile, l'entità non deve compensare l'attività trasferita e la passività
correlata (cfr. IFRS 9,
paragrafo 3.2.22).
43
Il presente Principio richiede l'esposizione
di attività e passività
finanziarie
per il loro saldo netto quando
facendo
ciò
riflette i flussi finanziari futuri che l'entità si attende di ottenere dal regolamento di due o più strumenti finanziari
distinti. Quando l'entità ha il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo
netto, essa possiede in
effetti una singola attivio passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate
distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l'entità. Una entità
deve fornire le informazioni
richieste
dai paragrafi 13B13E dell'IFRS
7 per gli strumenti finanziari rilevati che
rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A dell'IFRS 7.
44
La compensazione di una
attività
finanziaria
con
una
passività
finanziaria
rilevate,
e la conseguente
esposizione
del
loro saldo netto, differisce dalla eliminazione contabile di un'attività finanziaria o passività finanziaria. Sebbene la
compensazione non dia origine alla rilevazione di un utile o di una perdita, di contro l'eliminazione contabile di uno
strumento finanziario comporta non solo la cancellazione dal prospetto della situazione pa
trimoniale-finanziaria
della voce precedentemente
rilevata, ma può anche richiedere
la rilevazione
di un utile o di
una perdita.
45
Il diritto di compensazione è un diritto legale del debitore, contrattuale o altrimenti stabilito, ad adempiere o
comunque eliminare in tutto o in parte un importo dovuto a un creditore compensando tale importo con un
importo
dovuto dal creditore. In casi particolari, un debitore può avere il diritto legale di compensare un importo
dovutogli da
una terza parte con l'ammontare dovuto a un creditore, a condizione che fra le tre parti ci sia un accordo che
stabilisca chiaramente il diritto di compensazione
del debitore. Poiché il diritto di compensazione è di carattere
legale, i suoi presupposti possono differire da un ambito giurisdizionale a un altro e la normativa
applicabile ai
rapporti tra le parti necessita di valutazione.
46
L'esistenza di un diritto legalmente esercitabile
di compensare
una
attività
con
una passività
finanziaria
influisce sui
diritti e sulle obbligazioni
relativi
a una attività
e passività
finanziaria
e può influire
sull'esposizione
dell'entità
al
rischio di credito e di liquidità. Tuttavia, l'esistenza del diritto, di per sé, non è sufficiente per effettuare la
compensazione.
In assenza dell'intenzione
di esercitare
tale diritto o di regolare contemporaneamente,
l'ammontare e i
tempi dei futuri flussi finanziari dell'entità non vengono influenzati. Quando l'entità intende esercitare tale diritto o
regolare contemporaneamente, l'esposizione
dell'attività
e della
passività
per
il loro
saldo
netto
riflette
più
correttamente gli importi e i tempi dei flussi finanziari futuri, così come i rischi ai quali tali flussi finanziari sono
esposti. L'intenzione di una o di entrambe le parti di regolare per il saldo netto senza il diritto legale a farlo non è
sufficiente a giustificare la compensazione, perché i diritti e le obbligazioni relativi alle singole attivie
passività
finanziarie rimangono inalterati.
47
L'intenzione dell'entità di regolare particolari attività e passività può essere influenzata dalle sue normali politiche
aziendali, dalle condizioni
dei mercati
finanziari
e da altre situazioni
che possono
limitare
la capacità
di regolare
per
il loro saldo netto o contemporaneamente. Quando l'entità ha il diritto di compensazione ma non intende
regolare
per il saldo netto, o realizzare l'attivi e contemporaneamente
estinguere
la passività,
l'effetto
di tale
diritto
sull'esposizione dell'entità al rischio di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal
paragrafo 36
dell'IFRS 7.
48
Il regolamento simultaneo di due strumenti finanziari può avvenire, per esempio, tramite l'intervento di una stanza
di compensazione in un mercato finanziario organizzato o in uno scambio diretto. In tali casi i flussi finanziari sono,
in effetti, equivalenti a un singolo ammontare netto e non esiste un rischio di credito o di
liquidità.
In altri casi, l'entità
può regolare
due strumenti
ricevendo
e pagando
ammontari
distinti,
esponendosi così al rischio di credito per l'intero
ammontare dell'attività o al rischio di liquidità per l'intero ammontare della
passività. Tali esposizioni ai rischi possono
essere significative anche se relativamente di breve periodo. Di
conseguenza, la realizzazione
di un'attività finanziaria
e l'estinzione di una passività finanziaria sono considerate
come simultanee solo quando le liquidazioni avvengono
nello stesso momento.
49
Le condizioni richieste nel paragrafo 42 non sono generalmente soddisfatte e la compensazione non è, di norma,
corretta quando:
a)
alcuni distinti strumenti finanziari sono utilizzati per riprodurre le caratteristiche di un singolo strumento
finanziario (uno "strumento sintetico");
b)
attività e passività finanziarie derivano da strumenti finanziari aventi la medesima esposizione al rischio
primario (per esempio,
attività e passività in un portafoglio
di contratti forward o altri strumenti derivati)
ma
con controparti differenti;
c)
attività finanziarie o altre attività sono prestate come garanzia collaterale di passività finanziarie senza rivalsa;
d)
attività finanziarie sono affidate a una gestione fiduciaria da un debitore allo scopo di estinguere un'obbli
gazione
senza che quelle attività siano state accettate dal creditore come regolamento dell'obbligazione (quale
un accordo
di costituzione di fondi di ammortamento); o
e)
si prevede che obbligazioni contratte
a seguito
di eventi
che hanno
dato
origine
a perdite
saranno
rimborsate
da
un terzo in virtù di una richiesta di indennizzo nell'ambito di un contratto assicurativo.
50
L'entità che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un
"
accordo quadro di compensazione
"
. Tale accordo prevede che vi possa essere un singolo regolamento per il saldo
per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell'accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di
qualsiasi
contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dagli
istituti
finanziari
per
proteggersi
da
perdite
in
caso di
fallimento o di altre circostanze che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un
accordo quadro di compensazione origine, di norma, a un diritto di compensazione che può
essere fatto valere
legalmente e che influisce sul realizzo o sull'estinzione di singole
attività
e passività
finanziarie
solo in seguito a specifici
casi di inadempimento o in circostanze che non ci si attende intervengano nel normale svolgimento dell'attività. Un
accordo quadro di compensazione non fornisce il presupposto per la compensa- zione a meno che non siano
soddisfatti entrambi i criteri esposti nel paragrafo 42. Quando attività e passività finanziarie soggette a un accordo
quadro di compensazione non vengono compensate, l'effetto dell'accordo
sull'esposizione dell'entità al rischio di
credito deve essere oggetto di informativa secondo quanto previsto dal
paragrafo 36 dell'IFRS 7.
51-95 [Eliminato]
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
96
L'entideve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2005 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. L'entità non deve applicare il presente Principio per esercizi che
hanno
inizio prima del 1
o
gennaio 2005 a meno che l'entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003), incluse
le rettifiche pubblicate nel marzo 2004. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio
che ha inizio prima
del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
96A
Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione
(Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1),
pubblicato
nel febbraio 2008, ha stabilito che gli strumenti finanziari che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di
cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D debbano essere classificati come strumento rappresentativo di capitale,
ha modificato i paragrafi 11, 16, 17-19, 22, 23, 25, AG13, AG14 e AG27
e ha aggiunto i paragrafi 16A-16F, 22A, 96B, 96C,
97C, AG14A-AG14J e AG29A. L'entità deve applicare tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità
applica le modifiche
a partire da un esercizio
precedente,
deve indicare tale fatto e contestualmente applicare le relative modifiche apportate allo IAS 1, allo IAS 39,
all'IFRS
7
e
all'IFRIC 2.
96B
Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione
ha introdotto una deroga limitata
all'ambito
di applicazione; Pertanto l'entità non deve applicare la deroga per analogia.
96C La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento
nell'ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39, dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9. Lo strumento non deve essere considerato uno
strumento rappresentativo di capitale nell'ambito di altre guide come, per esempio,
l'IFRS 2.
97
Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente.
97A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato
il paragrafo 40. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data
successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche
devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
97B L'IFRS 3
Aggregazioni aziendali
(rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 4(c). L'entità deve applicare
tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 3 (rivisto
nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la modifica deve essere applicata a partire da tale
esercizio precedente. Tuttavia la modifica non si applica al corrispettivo
potenziale derivante
da una aggregazione
aziendale
con data di acquisizione
antecedente
all'applicazione
dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). L'entità
deve invece
contabilizzare
tale corrispettivo
secondo
quanto
previsto
dai paragrafi 65A65E dell'IFRS 3 (come modificato nel 2010).
97C Nell'applicare le modifiche descritte nel paragrafo 96A, l'entità è tenuta a dividere uno strumento finanziario composto
con obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione
in componenti di passività e capitale distinte. Se la componente
di passività non esiste più, un'applicazione retroattiva di
dette modifiche allo IAS 32 comporterebbe
la distinzione di due componenti di patrimonio netto. La prima componente
sarebbe imputata agli utili portati a nuovo e rappresenterebbe
l'interesse cumulativo maturato sulla componente di passività.
L'altra componente
rappresenterebbe
la
componente di capitale originaria. Pertanto, se alla data di applicazione delle modifiche,
la componente di passività non
esiste più, l'entità non è tenuta a distinguere le due componenti.
97D
Il paragrafo 4 è stato modificato da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale
modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare
a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'IFRS 7, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 1 dello IAS 31
pubblicate nel maggio 2008. L'entità può applicare la modifica
prospetticamente.
97E I paragrafi 11 e 16 sono stati modificati da
Classificazione delle emissioni di diritti
, pubblicato nell'ottobre del 2009.
L'entità
deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
febbraio 2010 o in data successiva. È consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio prece-
dente, tale fatto deve essere
indicato.
97F [Eliminato]
97G Il paragrafo 97 B è stato modificato da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio
2010.
L'enti
deve
applicare
tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata.
97H [Eliminato]
97I L'IFRS 10 e l'IFRS 11
Accordi a controllo congiunto
, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 4(a) e
AG29.
L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
97J
L'IFRS 13, pubblicato
a maggio 2011, ha modificato
la definizione
di fair value (valore equo) del paragrafo
11 e
ha
modificato i paragrafi 23 e AG31. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
97K
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo
(Modifiche allo IAS 1),
pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 40. L'entità deve applicare tale modifica quando applica
lo IAS 1
come modificato nel giugno 2011.
97L
Compensazione di attività e passività finanziarie
(Modifiche allo IAS 32), pubblicato a dicembre 2011, ha eliminato il
paragrafo
AG38 e ha aggiunto i paragrafi AG38AAG38F. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio
il 1
o
gennaio 2014 o in data successiva. Una entità deve applicare tali modifiche retroattivamente. È consentita l'applicazione
anticipata. Se l'entiapplica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato e l'enti
deve inoltre fornire l'informativa richiesta da
Informazioni integrativeCompensazione di attività e passività finanziarie
(Modifiche
all'IFRS 7), pubblicato
a dicembre
2011.
97M
Informazioni integrativeCompensazione di attività e passività finanziarie
(Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a dicembre
2011,
ha modificato il paragrafo 43 imponendo all'entità di pubblicare le informazioni di cui ai paragrafi 13B 13E dell'IFRS 7 per
le attività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A dell'IFRS 7. L'entità deve applicare
tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in
data successiva e ai bilanci dei periodi intermedi
nell'ambito di tali esercizi. L'entità deve fornire le informazioni
integrative richieste da tale modifica retroattivamente.
97N
Il Ciclo annuale
di miglioramenti
2009-2011
, pubblicato
a maggio 2012, ha modificato
i paragrafi
35, 37 e 39 e ha
aggiunto il paragrafo 35A. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili,
cambiamenti nelle stime contabili ed errori
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2013 o in data successiva. È
consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da
un esercizio precedente, tale fatto
deve essere indicato.
97O
Entid'investimento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha modificato il
paragrafo 4. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2014 o
in data
successiva.
È consentita
l'applicazione
anticipata
di
Entità d'investimento
. Se applica
tale modifica
a partire da un periodo
precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in
Entità d'inve
stimento.
97P [Eliminato]
97Q
L'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo AG21.
L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 15.
97R L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 e
AG30
e ha eliminato i paragrafi 97F, 97H e 97P. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
97S L'IFRS 16
Leasing
, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi AG9 e AG10. L'enti deve applicare tali
modifiche quando applica l'IFRS 16.
97T L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 4, AG8 e AG36 e ha aggiunto il paragrafo 33A.
Modifiche
all'IFRS 17
, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 4. L'entità deve
applicare tali modifiche
quando applica l'IFRS 17.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
98
Il presente Principio sostituisce lo IAS 32
Strumenti finanziari: esposizione
nel bilancio e informazioni
integrative
(rivisto nella sostanza nel 2000) (
15
)
99
Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
a)
SIC-5
Classificazione
degli
strumenti
finanziari
Clausole
di
regolamento
potenziale
;
b)
SIC-16
Capitale
sociale
Riacquisto
di strumenti
rappresentativi
del proprio
capitale
(Azioni
proprie)
; e
c)
SIC-17
Patrimonio netto Costi di un'operazione di capitale
.
100
Il presente Principio ritira la bozza di Interpretazione SIC D34
Strumenti finanziari Strumenti o Diritti convertibili
dal
possessore.
(2)
Nell'agosto del 2005 lo IASB ha trasferito tutte le informazioni integrative sugli strumenti finanziari nell'IFRS 7
Strumenti finanziari:
informazioni integrative.
Appendice
GUIDA OPERATIVA
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.
AG1
La presente guida operativa illustra l'applicazione di particolari aspetti del Principio.
AG2 Il presente Principio non tratta la rilevazione o la valutazione degli strumenti finanziari. Le disposizioni concernenti la
rilevazione e la valutazione delle attività e passività finanziarie sono contenute nell'IFRS 9.
DEFINIZIONI (PARAGRAFI 11-14)
Attività e passività finanziarie
AG3
La moneta (disponibilità
liquide) è un'attivi
finanziaria
in quanto rappresenta
il mezzo di scambio
e per
questo è
la base sulla quale tutte le operazioni sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito di disponibilità
liquide in una banca o in
un analogo istituto finanziario è un'attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale del depositante a ottenere
disponibilità liquide dall'istituto o a emettere un assegno o uno strumento analogo in favore di un creditore attingendo al
deposito per il pagamento di una passività finanziaria.
AG4 Esempi comuni di attività finanziarie che rappresentano un diritto contrattuale a ricevere in futuro disponibilità
liquide
e di corrispondenti passività finanziarie che rappresentano un'obbligazione contrattuale a consegnare in
futuro disponibilità
liquide sono:
a)
crediti verso clienti e debiti verso fornitori;
b)
effetti attivi e passivi;
c)
crediti e debiti per prestiti; e
d)
crediti e debiti per titoli obbligazionari.
In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l'obbligazione a pagare) disponibilità liquide
corrisponde
all'obbligazione a pagare (o al diritto a ricevere) dell'altra parte.
AG5 Un altro tipo di strumento finanziario è quello per il quale il beneficio economico che deve essere ricevuto o
consegnato
è una attività finanziaria
diversa
dalle
disponibilità
liquide.
Ad
esempio,
un
effetto
pagabile
in titoli di Stato conferisce al
possessore il diritto contrattuale a ricevere e all'emittente l'obbligazione contrattuale a
consegnare titoli di Stato, non
disponibilità liquide. I titoli obbligazionari sono attività finanziarie perché
rappresentano obbligazioni dell'autorità emittente
a pagare disponibilità liquide. L'effetto costituisce, perciò,
un'attività finanziaria per il possessore e una passività
finanziaria per l'emittente.
AG6 Strumenti di debito
"
irredimibili
"
(quali i titoli obbligazionari
"
irredimibili
"
, obbligazioni garantite e certificati di
deposito), procurano, di norma, al possessore il diritto contrattuale a ricevere pagamenti in conto interessi a date fisse che si
estendono nel futuro, senza diritto alla restituzione del capitale o con questo diritto soggetto a condizioni che lo rendono
molto improbabile o molto lontano nel tempo. Per esempio, l'entità può emettere uno strumento finanziario in base al quale
dovrà effettuare in perpetuo pagamenti annuali equivalenti a un
tasso d'interesse dichiarato
dell'8 % applicato
al valore
nominale
o del capitale
di CU
1000 (
16
). Assumendo
che
l'8 % sia il tasso d'interesse di mercato per lo strumento nel momento
in cui questo è emesso, l'emittente si
assume un'obbligazione contrattuale
a effettuare un flusso di pagamenti di interessi futuri
aventi un fair value (valore equo) (valore attuale) di CU 1000 al momento della rilevazione iniziale. Il possessore e l'emittente dello
strumento detengono rispettivamente un'attività e una passività finanziaria.
(3)
In questa guida gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).
AG7 Un diritto o obbligazione contrattuale a ricevere, consegnare o scambiare strumenti finanziari è di per sé uno strumento
finanziario. Una serie continua di diritti o obbligazioni contrattuali è qualificabile come strumento finanziario se in
conclusione porterà all'incasso o al pagamento di disponibililiquide o all'acquisizione o
emissione di uno strumento
rappresentativo di capitale.
AG8 La capacità di esercitare un diritto contrattuale o l'obbligo di soddisfare un impegno contrattuale può essere assoluto o
può essere subordinato all'accadimento di un evento futuro. Per esempio, una garanzia finanziaria rappresenta un diritto
contrattuale del finanziatore a ricevere disponibililiquide dal garante e una corri
spondente obbligazione contrattuale del
garante stesso a pagare il finanziatore se il mutuatario non adempie. Il
diritto e l'obbligazione contrattuale esistono a causa di
un'operazione o di un evento precedenti (assunzione della garanzia) anche se la capacità del finanziatore di esercitare il suo
diritto e l'obbligo per il garante di adempiere il suo impegno sono entrambi subordinati a un futuro inadempimento da parte
del mutuatario. Un diritto e un'obbligazione potenziali soddisfano la definizione di attività e di passività finanziarie anche se
tali
attività e passività non sono sempre rilevate nel bilancio. Alcuni tra tali diritti e obbligazioni potenziali possono
essere
contratti assicurativi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
AG9 Il leasing di norma
fa sorgere
un diritto
del locatore
a ricevere
e un'obbligazione
del locatario
a pagare
un flusso di
pagamenti che sono sostanzialmente gli stessi dei pagamenti misti di capitale e interessi in un contratto di finanziamento.
Il
locatore contabilizza
il suo investimento
per l'ammontare
riscuotibile
in base al leasing finanziario piuttosto che l'attività
sottostante come tale che è l'oggetto del leasing finanziario. Di conseguenza, il locatore considera il leasing finanziario uno
strumento finanziario. Ai sensi dell'IFRS 16 il locatore non deve rilevare il suo diritto a ricevere i pagamenti dovuti per il
leasing in virtù di un leasing operativo. Il locatore continua a contabilizzare l'attività sottostante come tale piuttosto che
qualsiasi ammontare riscuotibile in futuro in dipendenza del contratto. Di conseguenza, il locatore non considera il leasing
operativo uno strumento finanziario, tranne per quanto riguarda i pagamenti singoli attualmente dovuti e
pagabili dal
locatario).
AG10 Attività materiali (quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari), attività consistenti nel diritto di utilizzo e
attività
immateriali (quali brevetti e marchi) non rappresentano attività finanziarie. Il controllo delle attività
materiali, delle attività
consistenti nel diritto di utilizzo e delle attività immateriali crea un'opportunità di generare un flusso in entrata di
disponibilità liquide o di altra attivifinanziaria, ma non genera un diritto
attuale a ricevere disponibilità liquide o altra
attività finanziaria.
AG11
Attività (quali costi anticipati) per le quali il beneficio economico futuro è rappresentato dal ricevimento di beni o
servizi piuttosto che dal diritto a ricevere disponibili liquide o altra attività finanziaria, non sono attività finanziarie.
Analogamente, elementi quali i ricavi differiti e la maggior parte degli impegni per assistenza in
garanzia non rappresentano
passività finanziarie poiché il flusso in uscita di benefici economici da essi derivanti
consiste nella consegna di beni e nella
prestazione di servizi piuttosto che in un'obbligazione contrattuale a
pagare disponibili liquide o altra attività
finanziaria.
AG12 Le passività o le attività che non hanno natura contrattuale, (quali le imposte sul reddito derivanti dall'ap
plicazione di
disposizioni normative in materia tributaria), non rappresentano attività o passività finanziarie. La
contabilizzazione delle
imposte sul reddito è trattata nello IAS 12. Analogamente, le obbligazioni implicite, come definite nello IAS 37
Accantonamenti, passività e attività potenziali
, non derivano da contratti e non
rappresentano passività finanziarie.
Strumenti rappresentativi
di
capitale
AG13 Tra gli esempi di strumenti rappresentativi di capitale vi sono le azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita,
alcuni strumenti con opzione a vendere (vedere paragrafi 16A e 16B), alcuni strumenti che pongono a carico dell'entità
un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione
(vedere paragrafo 16C e 16D), alcuni tipi di azioni privilegiate (vedere paragrafi AG25 e AG26) e warrant od opzioni call
emesse che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette
a opzione di vendita dell'entità emittente in cambio di un
importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria.
L'obbligazione a carico dell'entità di emettere o
acquistare un determinato numero di strumenti rappresentativi del proprio
capitale in cambio di un importo
fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria
è uno
strumento
rappresentativo
di
capitale
dell'entità
(fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 22A). Tuttavia se tale contratto contiene un'obbligazione a
carico
dell'entità di corrispondere
disponibilità liquide o altra attività finanziaria (che non sia un contratto classificato
come
patrimonio netto in applicazione
dei paragrafi
16A e 16B o dei paragrafi
16C e 16D), esso luogo
anche a una passività
corrispondente al valore attuale dell'importo di rimborso (vedere paragrafo AG27(a)).
Un'emittente di azioni ordinarie non
soggette a opzione di vendita si assume una passiviquando agisce
formalmente per effettuare una distribuzione e diventa
legalmente obbligata nei confronti degli azionisti a farlo.
Questo può accadere in seguito alla delibera di distribuzione di un
dividendo o quando l'enti viene messa in liquidazione e le eventuali attività restanti dopo l'estinzione delle passività
possono essere ripartite tra gli
azionisti.
AG14
Un'opzione call acquistata o altro contratto simile acquistato dall'entità che dia il diritto di riacquistare un numero
fisso di strumenti rappresentativi del proprio capitale in cambio di un importo fisso di disponibilità
liquide o altra attività
finanziaria non rappresenta un'attività
finanziaria
dell'entità
(fatto
salvo
quanto
disposto nel paragrafo 22A). Viceversa, eventuali
corrispettivi pagati per tale contratto
vengono detratti dal patrimonio
netto.
Classe di strumenti
subordinata
a tutte
le altre
classi
(paragrafi
16A(b),
e 16C(b))
AG14A Una delle caratteristiche dei paragrafi 16A e 16C è che lo strumento finanziario rientra nella classe di strumenti
subordinata a tutte le altre classi.
AG14B Nel momento in cui l'entidetermina se uno strumento rientra nella classe subordinata, essa valuta i diritti
dello
strumento all'atto della liquidazione come se dovesse essere liquidata alla data in cui lo strumento viene classificato. Nel caso in
cui le circostanze relative mutino, l'entideve rivalutare la classificazione. Per esempio,
se l'entità emette o rimborsa un altro
strumento finanziario, cpuò incidere sull'appartenenza o meno dello
strumento in questione alla classe di strumenti
subordinata a tutte le altre classi.
AG14C Uno strumento che goda di diritti privilegiati all'atto della liquidazione dell'entità non rappresenta uno stru
mento che
ha diritto a una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità. Per esempio, uno strumento gode di diritti privilegiati all'atto della
liquidazione se conferisce al
suo
possessore
il diritto
di
percepire
un dividendo
fisso alla liquidazione, oltre ad una quota
dell'attivo netto dell'entità, laddove altri strumenti rientranti nella
classe subordinata aventi diritto a una quota proporzionale
dell'attivo netto dell'entità non godono dello stesso
diritto al momento della liquidazione.
AG14D Se l'entità dispone di una sola classe di strumenti finanziari, tale classe deve essere trattata come se fosse
subordinata a tutte le altre.
Flussi finanziari attesi totali attribuibili allo strumento
nel suo arco di vita (paragrafo
16A(e))
AG14E
I flussi finanziari attesi totali attribuibili allo strumento nel suo arco di vita devono essere sostanzialmente
basati sul
risultato economico, la variazione dell'attivo netto rilevata o la variazione del fair value (valore equo)
dell'attivo netto rilevato e
non rilevato dell'entità nell'arco di vita dello strumento. Il risultato economico e la
variazione dell'attivo netto rilevato
devono essere valutati secondo i corrispondenti IFRS.
Operazioni stipulate
dal possessore
di uno strumento
che non sia il proprietario
dell'entità
(paragrafi 16A
e 16C)
AG14F Il possessore di uno strumento finanziario con opzione a vendere o di uno strumento che ponga a carico
dell'entità
un'obbligazione a consegnare a
un'altra
parte
una
quota
proporzionale
dell'attivo
netto
dell'entità
solo in caso di liquidazione
può concludere operazioni con l'entità in una veste che non sia quella di
proprietario. Per esempio, il possessore di uno
strumento può anche essere un dipendente dell'entità. Soltanto i flussi finanziari
e i termini
e le condizioni
contrattuali
dello
strumento
correlati
al possessore
dello
strumento in veste di proprietario dell'entità devono essere tenuti in considerazione
quando si valuta se lo strumento vada
classificato come patrimonio netto in applicazione del paragrafo 16A o del
paragrafo 16C.
AG14G Un esempio è costituito da una società in accomandita
semplice che ha soci accomandanti
e soci accoman
datari.
Alcuni soci accomandatari
possono
prestare
una
garanzia
all'entità
e, per questo,
essere
remunerati.
In tali circostanze, la
garanzia e i corrispondenti flussi finanziari sono correlati ai possessori di strumenti nella loro
veste di garanti e non in quella di
proprietari dell'entità. Pertanto tale garanzia e i corrispondenti flussi finanziari non comportano il fatto che i soci
accomandatari siano considerati subordinati ai soci accomandanti
e non sono considerati nel valutare
se le disposizioni
contrattuali
degli strumenti
dei soci accomandanti
e quelli
dei soci accomandatari siano identici.
AG14H Un altro esempio è rappresentato da un accordo per la ripartizione del risultato economico che attribuisce il
risultato
economico ai possessori di strumenti sulla base dei servizi prestati o dell'attività generata nel corso dell'esercizio corrente
e dei
precedenti.
Tali accordi sono operazioni
concluse
con i possessori
di strumenti
in veste di non proprietari e non dovrebbero
essere presi in considerazione nel valutare le caratteristiche di cui al
paragrafo 16A o 16C. Tuttavia accordi di ripartizione del
risultato economico che assegnino il risultato economico a possessori di strumenti in base al valore nominale degli strumenti
da loro detenuti rispetto ad altri della medesima classe rappresentano operazioni concluse con i possessori di strumenti in
veste di proprietari e dovrebbero essere dunque considerati nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C.
AG14I I flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali di un'operazione che intervenga tra il possessore dello
strumento (in veste di non proprietario) e l'entità emittente devono essere simili a quelli di un'operazione
equivalente che
potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entiemittente.
Nessun altro strumento finanziario o contratto con flussi finanziari totali che fissi o riduca sostanzialmente il valore residuo
per il possessore
dello strumento (paragrafi 16B e 16D)
AG14J Un requisito per classificare come strumento rappresentativo di capitale uno strumento finanziario che altri- menti
soddisfa i criteri di cui al paragrafo
16A o 16C è che l'entità non abbia altri strumenti finanziari o
contratti che (a) comportino
flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, la variazione
dell'attivo netto rilevato o la variazione del
fair value (valore equo) dell'attivo netto rilevato e non rilevato dell'entità e (b) producano l'effetto di fissare o ridurre
sostanzialmente il valore residuo. È improbabile che i seguenti strumenti, se sottoscritti a condizioni commerciali normali
con parti non correlate, precludano la possibilità a strumenti che altrimenti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C
di essere classificati
come patrimonio netto:
a)
strumenti con flussi finanziari totali basati sostanzialmente su attività specifiche dell'entità,
b)
strumenti con flussi finanziari totali basati su una percentuale dei ricavi,
c)
contratti intesi a ricompensare singoli dipendenti per servizi resi all'entità,
d)
contratti che richiedono il pagamento di una percentuale di utili irrilevante per servizi resi o prodotti forniti.
Strumenti finanziari
derivati
AG15 Gli strumenti finanziari comprendono sia strumenti primari (quali crediti, debiti e strumenti rappresentativi di
capitale)
sia strumenti
finanziari
derivati (quali opzioni
finanziarie,
contratti
future e forward,
interest
rate swap
e currency swap). Gli
strumenti finanziari derivati soddisfano la definizione di strumento finanziario e, di
conseguenza, rientrano nell'ambito
di applicazione del presente Principio.
AG16
Gli strumenti finanziari derivati generano diritti e obbligazioni che hanno come effetto il trasferimento tra le parti
contraenti di uno o p dei rischi finanziari inerenti a un sottostante strumento finanziario primario. All'inizio del contratto
gli strumenti finanziari derivati procurano a una parte un diritto contrattuale a scam
biare attività o passività finanziarie con
un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli, o un'obbligazione contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con
un'altra parte
a
condizioni
potenzialmente
sfavo
revoli. Tuttavia, generalmente (
17
) non comportano un trasferimento del
sottostante strumento finanziario
primario all'inizio del contratto e tale trasferimento avviene
necessariamente
alla
scadenza
del
contratto.
Alcuni strumenti incorporano sia un diritto che un'obbligazione a effettuare uno scambio. Poiché le condizioni
dello scambio sono stabilite all'emissione dello strumento
derivato,
al variare dei prezzi nei mercati finanziari
quelle condizioni
possono diventare sia favorevoli che sfavorevoli.
(4)
Questo è vero per la maggioranza dei derivati, ma non per tutti, per esempio in alcuni interest rate swap multivaluta, il valore del
capitale viene scambiato all'inizio (e riscambiato a scadenza).
AG17 Un'opzione call o put a scambiare attività o passività finanziarie (ossia strumenti finanziari
diversi
dagli
strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità) conferisce al possessore il diritto a ottenere potenziali benefici economici futuri derivanti
dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante il contratto. Viceversa, l'emittente di un'opzione
assume
un'obbligazione
a
privarsi
di
potenziali
benefici
econo
mici futuri o a sopportare perdite potenziali di benefici
economici derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante. Il diritto contrattuale
del possessore e l'obbligazione dell'emittente soddisfano rispettivamente la definizione di attività e di passivifinanziaria.
Lo strumento finanziario sottostante a un contratto di opzione pessere qualsiasi attività finanziaria, compresi azioni di
altre entità e strumenti fruttiferi
di interessi.
Un'opzione
può richiedere
all'emittente
di emettere
uno strumento
di debito
piuttosto che di trasferire un'attività finanziaria ma, se l'opzione fosse esercitata, lo strumento
sottostante
all'opzione
costituirebbe
un'attività
finanziaria
del
possessore.
Il diritto
di
opzione
del
possessore a scambiare l'attività finanziaria a
condizioni potenzialmente favorevoli
e l'obbligazione
dell'emittente
a scambiare l'attività finanziaria a condizioni potenzialmente
sfavorevoli
sono
distinti
dall'attività
finanziaria
sotto-
stante che deve essere scambiata a seguito dell'esercizio dell'opzione.
La natura del diritto del possessore e
dell'obbligazione dell'emittente non è influenzata dalla probabilità che l'opzione
sia esercitata.
AG18 Un altro esempio
di strumento
finanziario
derivato
è un contratto
forward da regolare tra sei mesi nel quale una
parte (l'acquirente) promette di consegnare CU
1 000
000 in contanti
in cambio
di CU 1 000 000
di
valore nominale
di titoli
di Stato
a tasso
fisso,
e l'altra
parte
(il venditore)
promette
di consegnare
titoli
di Stato
a tasso fisso di un valore nominale
pari a CU 1 000 000 in cambio di CU 1 000 000 in contanti. Durante i sei mesi entrambe le parti hanno un diritto e
un'obbligazione contrattuale a scambiare strumenti finanziari. Se il prezzo di mercato dei titoli di Stato supera il valore di CU
1 000 000, le condizioni saranno favorevoli per l'acquirente e sfavorevoli per il venditore; se il prezzo di mercato scende al
di sotto di CU 1 000 000 vi sala
situazione opposta. L'acquirente ha un diritto contrattuale (un'attività finanziaria) analogo al
diritto derivante da un'opzione call posseduta e un'obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all'obbligazione
derivante da un'opzione put emessa; il venditore ha un diritto contrattuale (un'attività
finanziaria)
analogo
al diritto derivante da
un'opzione put posseduta e un'obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga
all'obbligazione derivante da
un'opzione call emessa. Come avviene con le opzioni, questi diritti e obbligazioni
contrattuali
costituiscono
attività e passività
finanziarie
separate
e distinte dagli strumenti
finanziari
sottostanti (i titoli obbligazionari e le disponibilità liquide che devono
essere scambiati). Entrambe le parti di un contratto
forward hanno un'obbligazione ad adempiere alla scadenza convenuta
mentre l'esecuzione in un contratto di
opzione interviene solo se e quando il possessore dell'opzione sceglie di
esercitarla.
AG19 Molti altri tipi di strumenti derivati incorporano un diritto o un'obbligazione a effettuare uno scambio futuro, quali gli
swap su tassi di interesse e su valute, interest rate caps, collars e floors, impegni all'erogazione di finanziamenti, linee di
appoggio per l'emissione di titoli e lettere di credito. Un interest rate swap p essere concepito come una variante di
contratto forward nel quale le parti stabiliscono di effettuare scambi futuri di
ammontari di disponibilità liquide, con un
ammontare calcolato in riferimento a un tasso di interesse variabile
e l'altro in riferimento a un tasso di interesse fisso. I
contratti future rappresentano un'altra variante dei
contratti forward dai quali differiscono essenzialmente perché sono
standardizzati e negoziati su un mercato.
Contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafi da 8 a 10)
AG20 I contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari non soddisfano la definizione di strumento finanziario
perché il diritto contrattuale di una parte a ricevere un'attività o un servizio non finanziario e la corrispondente obbligazione
dell'altra parte non stabiliscono un diritto o un'obbligazione attuale dell'una o
dell'altra parte
a ricevere,
consegnare
o
scambiare
un'attività
finanziaria.
Per esempio,
i contratti
che prevedono
il regolamento mediante ricevimento o consegna di
un elemento non finanziario (quale un'opzione, un future o un contratto forward su argento) non sono strumenti finanziari.
Molti contratti su materie prime sono di questo tipo. Alcuni sono standardizzati nella forma e negoziati in mercati organizzati
nello stesso modo di
alcuni strumenti finanziari derivati. Ad esempio, un contratto future su materie prime può essere
prontamente
acquistato e venduto per contanti perché è quotato in una borsa e può essere scambiato molte volte. Tuttavia,
le parti che acquistano e vendono il contratto negoziano, di fatto, la materia prima sottostante. La capacità di acquistare o
vendere in contanti un contratto su materie prime, la facilità con la quale esso può essere
acquistato o
venduto
e la possibilità
di negoziare
il regolamento
in contanti
a fronte
dell'obbligazione
a
ricevere
o consegnare la materia prima non modificano la
natura fondamentale del contratto in modo tale da originare uno strumento finanziario. Nonostante ciò, alcuni contratti per
l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari che possono essere regolati per il netto o scambiando strumenti finanziari, o
in cui l'elemento non finanziario è prontamente convertibile in contanti, rientrano nell'ambito di applicazione del presente
Principio come se
fossero strumenti finanziari (cfr. paragrafo 8).
AG21 Salvo quanto disposto dall'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
, il contratto che comporta il ricevimento
o la consegna di attività materiali non dà luogo ad attività finanziaria per una parte e a passività
finanziaria per l'altra, a meno
che qualsiasi pagamento connesso sia differito oltre la data di consegna del bene.
Questo è il caso dell'acquisto o della vendita
di beni a credito.
AG22 Alcuni contratti sono collegati a materie prime ma non comportano il regolamento tramite il ricevimento o la
consegna
di materie
prime.
Essi prevedono
il regolamento
tramite
pagamenti
in contanti
che sono
determinati
nel contratto secondo
una formula piuttosto che tramite il pagamento di ammontari stabiliti. Ad esempio, il valore del capitale di un titolo
obbligazionario può essere determinato applicando il prezzo di mercato del petrolio prevalente alla scadenza del titolo a una
quantità fissata di petrolio. Il capitale è indicizzato in riferimento al prezzo di una materia prima, ma
è
regolato
solo
in
contanti.
Un
tale
contratto
costituisce
uno strumento finanziario.
AG23
La definizione di strumento finanziario comprende anche i contratti che danno origine a un'attività o una
passività
non finanziaria in aggiunta a un'attività o a una passività finanziaria. Tali strumenti
finanziari
spesso
danno a una parte l'opzione
a scambiare un'attività finanziaria con un'attività non finanziaria. Ad esempio, un titolo obbligazionario collegato al petrolio
può dare al possessore il diritto a ricevere un flusso di pagamenti di
interessi fissi periodici e un ammontare fisso di disponibilità
liquide alla scadenza, con l'opzione di scambiare il valore del capitale con una quantità stabilita di petrolio. Il vantaggio
nell'esercitare
questa opzione varierà nel
tempo in base al fair value (valore equo) del petrolio relativamente al rapporto di
cambio tra le disponibilità liquide e il petrolio (il prezzo di scambio) previsto dal titolo obbligazionario. Le intenzioni del
possessore del titolo obbligazionario in merito all'esercizio dell'opzione non influiscono sulla sostanza delle attività che lo
compongono. L'attività finanziaria del possessore e la passività finanziaria dell'emittente rendono il titolo obbligazionario
uno strumento finanziario indipendentemente dagli altri tipi di attività e di passività pure
generati.
AG24 [Eliminato]
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Passività e capitale (paragrafi da 15 a 27)
Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria (paragrafi da 17 a 20)
AG25 Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un'azione privilegiata rap- presenta
una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale, l'emittente valuta i diritti
specifici incorporati
nell'azione per determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività
finanziaria. Per esempio, un'azione
privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del
possessore contiene una passività finanziaria perché
l'emittente ha un'obbligazione
a
trasferire
attività
finan
ziarie al possessore dell'azione. La potenziale incapaci di un
emittente di soddisfare un'obbligazione a
rimborsare un'azione
privilegiata
quando
è contrattualmente
obbligato
a farlo,
sia
essa
dovuta
a una
mancanza
di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l'obbligazione.
Un'opzione dell'emittente a rimborsare le azioni in cambio di disponibilità liquide non soddisfa la definizione di passivi
finanziaria perché l'emittente non ha un'obbligazione attuale a trasferire
attività
finanziarie
agli
azionisti.
In
questo caso, il
rimborso delle azioni avviene unicamente a discrezione dell'emittente. Un'obbligazione p
sorgere, tuttavia, quando
l'emittente
delle
azioni
esercita
la sua opzione,
solitamente
notificando
formalmente
agli azionisti l'intenzione di
rimborsare le azioni.
AG26 Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti in esse
incorporati. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di
passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai
possessori delle azioni
privilegiate,
sia
cumulative
che
non
cumulative,
avvengono
a
discrezione
dell'emittente, le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale.
La classificazione di un'azione privilegiata come strumento
rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è
interessata da, per esempio:
a)
la storia di riparto degli utili dell'entità;
b)
l'intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;
c)
il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell'emittente se le distribuzioni non sono
effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie se i dividendi non
vengono
pagati sulle azioni privilegiate);
d)
l'importo delle riserve dell'emittente;
e)
le aspettative di un emittente relative al risultato economico dell'esercizio; o
f)
la capacità o incapacità dell'emittente di influenzare
il risultato economico
dell'esercizio.
Estinzione tramite propri strumenti rappresentativi di capitale dell'enti (paragrafi da 21 a 24)
AG27 I seguenti esempi illustrano come classificare diversi tipi di contratti aventi per oggetto propri strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità:
a)
un contratto che sarà regolato dall'entità ricevendo o consegnando un numero fisso di azioni proprie senza
corrispettivo futuro o scambiando un quantitativo fisso di azioni proprie contro un importo fisso di
disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale (fatto salvo quanto
disposto nel paragrafo 22A). Di conseguenza, eventuali corrispettivi ricevuti o pagati per un tale contratto
vengono aggiunti o detratti direttamente
dal patrimonio netto. Un esempio è un'opzione emessa su azioni che
dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso delle azioni dell'entità in cambio di un importo
fisso di disponibililiquide. Tuttavia, se il contratto richiede che l'entità acquisti
(rimborsi) le azioni proprie
in cambio di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria a una data fissata
o determinabile, oppure su
richiesta, l'entità rileva anche una passività finanziaria per il valore attuale
dell'importo di rimborso (eccezion
fatta per gli strumenti che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano
i requisiti di cui ai paragrafi 16A e
16B o ai paragrafi 16C e 16D). Un esempio è l'obbligo dell'entità in un contratto forward di riacquistare un
numero fisso di azioni proprie in cambio di un importo fisso di
disponibilità liquide.
b)
L'obbligo dell'entità ad acquistare le azioni proprie in cambio di disponibilità liquide dà origine a una passivi
finanziaria
per il valore attuale dell'importo
di rimborso
anche se il numero di azioni che l'entità è obbligata
a riacquistare non è fisso o se l'obbligazione è subordinata alla circostanza che la controparte eserciti il diritto
di rimborso (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio di
obbligazione condizionale è un'opzione emessa che richiede che l'entità riacquisti le
azioni proprie in cambio
di disponibilità liquide se la controparte esercita l'opzione.
c)
Un contratto che sarà estinto tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria è un'attività o una passività
finanziaria anche se l'ammontare di disponibili liquide o di altra attività finanziaria che sarà ricevuto o
consegnato si basa sulle oscillazioni del prezzo di mercato del capitale dell'entità (fatto salvo quanto disposto
nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio è un'opzione su azioni
estinta tramite
disponibilità liquide nette.
d)
Un contratto che verrà estinto dall'entitramite un quantitativo variabile di azioni proprie il cui valore è pari
a un importo predeterminato o a un importo basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per
esempio
prezzo
di materie prime) è un'attività
o una passività
finanziaria.
Un esempio è un'opzione
venduta per l'acquisto
di oro che, se esercitata, è estinta dall'entità con propri strumenti rappresentativi di capitale
consegnando un
quantitativo di strumenti equivalente al valore del contratto di opzione. Tale contratto è un'attività o una
passività finanziaria anche se la variabile sottostante rappresenta il prezzo dell'azione
dell'entità piuttosto che
dell'oro. Analogamente, un contratto che sarà regolato tramite un quantitativo fisso
di azioni proprie dell'entità,
i cui relativi diritti saranno modificati in modo che il valore di regolamento sia uguale a un importo
predeterminato o un importo basato sulle variazioni di una variabile sottostante, è
un'attività o una passività
finanziaria.
Clausole di regolamento potenziale (paragrafo 25)
AG28 Il paragrafo 25 richiede che se la parte della clausola di regolamento potenziale che potrebbe richiedere il
regolamento
tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che lo strumento diventi una passività finanziaria)
non è autentica,
la clausola di regolamento
non influisce sulla classificazione
di
uno strumento finanziario. Quindi, un contratto
che richieda il regolamento tramite disponibilità liquide o un
quantitativo variabile di azioni proprie dell'entità soltanto al
verificarsi di un evento che sia estremamente raro,
molto insolito e molto improbabile che accada è uno strumento
rappresentativo di capitale. Analogamente, il
regolamento tramite un quantitativo fisso di azioni proprie può
essere
contrattualmente
precluso
in circostanze
che sono al di fuori del controllo dell'entità, ma se queste circostanze non hanno una
possibilità oggettiva di
verificarsi, la classificazione come strumento rappresentativo di capitale è corretta.
Trattamento nel bilancio consolidato
AG29 Nel bilancio consolidato, l'entità presenta partecipazioni di minoranza ossia interessenze di terzi nel patrimonio
netto e nell'utile delle proprie controllate secondo quanto previsto dallo IAS
1 e dallo
IFRS 10. Quando si classifica uno
strumento finanziario (o una componente di esso) nel bilancio consolidato, l'enti considera tutte le clausole e le condizioni
generali concordate tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento nel determinare se il gruppo nel suo complesso
ha l'obbligo di consegnare disponibilità liquide o
altra attività finanziaria in riferimento allo strumento o di estinguerlo in modo
che rientri nella categoria delle
passività. Quando una controllata in un gruppo emette uno strumento finanziario e una
controllante o altra
entità del gruppo accetta ulteriori condizioni direttamente con i possessori dello strumento (per esempio una
garanzia), il gruppo potrebbe non avere discrezionalità sulle distribuzioni o sul rimborso. Sebbene la controllata possa classificare
correttamente lo strumento nel proprio bilancio individuale senza considerare queste ulteriori condizioni, l'effetto di altri accordi
tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento viene considerato per
assicurare che il bilancio consolidato rifletta i
contratti e le operazioni sottoscritte dal gruppo nel suo complesso. Nella misura in cui esiste una tale obbligazione o clausola
di regolamento, lo strumento (o la sua componente soggetta all'obbligazione) è classificato come una passivi finanziaria
nel bilancio consolidato.
AG29A Alcuni tipi di strumenti che pongono un'obbligazione contrattuale a carico dell'entità sono classificati come strumenti
rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. La
classificazione secondo detti
paragrafi rappresenta un'eccezione ai criteri
altrimenti
applicati
nel
presente Principio alla classificazione
di
uno
strumento.
Tale
eccezione
non
riguarda
la
classificazione
di
partecipazioni
di minoranza nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio
consolidato del gruppo, gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A
e 16B o ai paragrafi 16C e 16D nel bilancio separato o individuale che corrispondono a partecipazioni di minoranza sono
classificati come pas
sività.
Strumenti finanziari composti (paragrafi da 28 a 32)
AG30
Il paragrafo 28 si applica soltanto agli emittenti di strumenti finanziari composti non derivati. Il paragrafo 28
non
tratta
gli strumenti
finanziari
composti
dal punto
di vista del possessore.
L'IFRS
9 tratta
la classificazione
e la valutazione delle
attività finanziarie che sono strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore.
AG31 Un tipo comune di strumento finanziario composto è uno strumento di debito con opzione di conversione
incorporata,
quale un titolo obbligazionario convertibile in azioni ordinarie dell'emittente e senza altre eventuali
caratteristiche di derivato
incorporato. Il paragrafo 28 richiede che l'emittente di tale strumento finanziario
presenti nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria le componenti di passività e di capitale distin
tamente, come segue:
a)
l'obbligazione dell'emittente a effettuare pagamenti periodici di interessi e capitale rappresenta una passività
finanziaria che esiste fino al momento della conversione dello strumento. Al momento della rilevazione
iniziale,
il fair value (valore equo) della componente di passività è il valore attuale dei flussi finanziari futuri
previsti
contrattualmente attualizzati al tasso di interesse prevalente sul mercato in quel momento per strumenti aventi
un rischio di credito similare che forniscono
sostanzialmente
gli stessi flussi finanziari,
alle stesse condizioni,
ma senza l'opzione di conversione;
b)
Lo strumento rappresentativo di capitale è l'opzione incorporata per convertire la passività in capitale
dell'emittente. Questa opzione
ha valore
al momento
della rilevazione
iniziale
anche
quando
è
"
out of
the
money".
AG32
Alla conversione di uno strumento convertibile giunto a scadenza, l'entità elimina contabilmente la componente di
passività e rileva tale componente come capitale. La componente originaria di capitale rimane come capitale (anche se può
essere trasferito da una voce a un'altra all'interno del patrimonio netto). Non c'è utile o
perdita derivante dalla conversione
a scadenza.
AG33 Quando l'entità estingue uno strumento convertibile prima della scadenza attraverso un rimborso o riacquisto
anticipato in cui i privilegi della conversione originaria rimangono immutati, l'entità ripartisce
il corrispettivo
pagato ed eventuali
costi di transazione per il riacquisto o il rimborso tra le componenti di passività e di capitale dello strumento alla data
dell'operazione. Il metodo utilizzato nel ripartire il corrispettivo pagato e i costi di transazione tra le distinte componenti è
conforme a quello utilizzato nella ripartizione originaria tra le distinte componenti dei corrispettivi ricevuti dall'entità
quando lo strumento convertibile è stato emesso,
secondo quanto previsto dai paragrafi da 28 a 32.
AG34 Una volta effettuata la ripartizione del corrispettivo, qualsiasi utile o perdita risultante è trattato secondo i
principi
contabili applicabili alla relativa componente, come segue:
a)
l'importo dell'utile o della perdita relativo alla componente di passività è rilevato nell'utile
(perdita)
d'eser
cizio; e
b)
l'importo del corrispettivo relativo alla componente di capitale è rilevato nel patrimonio netto.
AG35 L'entità pmodificare le condizioni di uno strumento convertibile per incentivare una conversione anticipata, per
esempio offrendo un tasso di conversione più favorevole o pagando un ulteriore corrispettivo in caso di una conversione
antecedente una data specificata. La differenza, alla data in cui le condizioni sono modificate,
tra il fair value (valore equo) del
corrispettivo che il possessore riceve alla conversione dello strumento secondo le nuove condizioni e il fair value (valore equo)
del corrispettivo che il possessore avrebbe ricevuto secondo le
originarie condizioni è rilevata come una perdita nell'utile
(perdita) d'esercizio.
Azioni proprie (paragrafi 33 e 34)
AG36 Gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono rilevati come un'attività finanziaria indipendente- mente
dal motivo per cui sono riacquistati. Il paragrafo 33 richiede che l'entità che riacquisti strumenti rappresentativi del proprio
capitale deduca tali strumenti dal patrimonio netto (cfr anche il paragrafo 33A). Tuttavia, quando l'entità possiede il proprio
capitale per conto di altri, per esempio un istituto finanziario che possieda il proprio capitale per conto di un cliente, esiste
un rapporto di agenzia e come risultato tali partecipazioni non vanno incluse nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria dell'entità.
Interessi, dividendi,
perdite ed utili (paragrafi
da 35 a 41)
AG37 Il seguente esempio illustra l'applicazione del paragrafo 35 a uno strumento finanziario composto. Si supponga
che
un'azione privilegiata non cumulativa sia rimborsabile obbligatoriamente tramite
disponibilità
liquide
in
cinque anni, ma che i
dividendi siano pagabili a discrezione dell'entità prima della data di rimborso. Tale strumento è uno strumento finanziario
composto, con la componente di passività corrispondente al valore attuale dell'importo di rimborso. Lo smontamento
(unwinding) dell'attualizzazione di questa componente è
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e classificato come interesse
passivo.
Eventuali
dividendi
pagati
sono
relativi alla componente di capitale e, di conseguenza, sono rilevati come una
distribuzione del risultato economico. Un trattamento simile si applicherebbe se il rimborso non fosse obbligatorio, ma a
scelta del
possessore, o se l'azione fosse obbligatoriamente convertibile in un quantitativo variabile di azioni
ordinarie calcolate
per essere pari a un importo predeterminato
ovvero basato sulle variazioni di una variabile sottostante
(per esempio materie
prime). Tuttavia, se eventuali dividendi non pagati sono sommati all'importo del rimborso, l'intero strumento costituisce
una passività. In tale caso, eventuali dividendi sono classificati come
interessi passivi.
Compensazione di attività e passività finanziarie (paragrafi da 42 a 50)
AG 38 [Eliminato]
Criterio secondo cui una entità ha
"
correntemente il diritto legale a compensare gli importi rilevati contabilmente
"
(paragrafo 42(a))
AG38A Un diritto di compensazione p essere correntemente disponibile oppure può essere condizionato al verificarsi di un
evento futuro (per esempio, il diritto può essere azionato o esercitabile soltanto al verificarsi di un evento
futuro, come
l'inadempimento, l'insolvenza o il fallimento di una delle controparti). Anche se il diritto di
compensazione non è condizionato
a un evento futuro, può essere legalmente esercitabile soltanto nel normale
svolgimento dell'attività, o in caso di inadempimento,
oppure in caso di insolvenza o fallimento, di una o di
tutte le controparti.
AG38B Per soddisfare il criterio di cui al paragrafo 42(a), l'entità deve correntemente avere un diritto di compensazione
legalmente esercitabile. Ciò implica che il diritto di compensazione:
a)
non deve essere condizionato a un evento futuro; e
b)
deve essere legalmente esercitabile in tutte le seguenti circostanze:
i)
nel normale svolgimento dell'attività;
ii)
in caso di inadempimento; e
iii)
in caso di insolvenza o fallimento
dell'entità e di tutte le controparti.
AG38C La natura e la misura del diritto di compensazione, incluse le eventuali condizioni connesse al suo esercizio e se tale
diritto permarrebbe nel caso di inadempimento, insolvenza o fallimento, possono differire tra una giurisdizione e l'altra. Di
conseguenza, non è possibile ipotizzare che il diritto di compensazione sia automatica- mente disponibile al di fuori del
normale svolgimento dell'attività. Per esempio, le leggi che regolamento il
fallimento o l'insolvenza in una giurisdizione
possono, in determinate circostanze, vietare o limitare il diritto di
compensazione in caso di fallimento o di insolvenza.
AG38D Le leggi applicabili ai rapporti tra le parti, (per esempio, le disposizioni contrattuali, le norme che regolamentano il
contratto, ovvero le leggi che disciplinano l'inadempimento, l'insolvenza o il fallimento applicabili alle
parti) sono mirate ad
accertare se il diritto di compensazione è legalmente esercitabile nel normale svolgimento
dell'attività, in caso di inadempimento
e in caso di insolvenza o fallimento, dell'entità e di tutte le controparti
(come specificato nel paragrafo AG38B(b)).
Criterio secondo cui una entità
"
intende regolare per il residuo netto, o realizzare l'attività e contemporaneamente estinguere
la passività
"
(paragrafo 42(b))
AG38E Per soddisfare il criterio previsto
dal paragrafo
42(b) una entità deve avere intenzione
di regolare per il residuo
netto, o
di realizzare l'attività e contemporaneamente di estinguere la passività. Anche se l'entità detiene un diritto di estinzione per
il residuo netto, essa può comunque realizzare l'attività ed estinguere la passività
separatamente.
AG38F
Nel caso in cui entità possa regolare gli importi in modo che il risultato equivalga a tutti gli effetti a una
estinzione per
il residuo netto, l'entità avrà soddisfatto il criterio dell'estinzione per il residuo netto previsto dal
paragrafo 42(b). Ciò si verifica
se, e soltanto se, il meccanismo del regolamento lordo possiede caratteristiche che eliminano il rischio di credito e di liquidità
o che li rendono comunque irrilevanti, e che con un unico processo o ciclo di regolamento gestisce i crediti e i debiti. Per
esempio, un sistema di regolamento lordo che abbia tutte le seguenti caratteristiche soddisferebbe il criterio di estinzione per
il residuo netto previsto dal
paragrafo 42(b):
a)
le attività e le passività finanziarie ammissibili per la compensazione sono gestite nello stesso momento;
b)
una volta che le attività e le passività finanziarie sono sottoposte al processo di gestione, le parti debbono
adempiere all'obbligazione di estinzione;
c)
non vi sono possibilità che i flussi finanziari derivanti dalle attività e passività possano variare dopo che sono
state sottoposte al processo di gestione (a meno che il processo di gestione non vada a buon fine -
vedere il
punto (d) seguente);
d)
le attivie le passività che sono garantite da titoli saranno estinte in base a un trasferimento titoli o a un
sistema analogo (per esempio, consegna contro pagamento), in modo tale che qualora l'esito del trasferi
mento
titoli dovesse essere negativo, venga meno anche la gestione dei crediti o debiti relativi a tali attività e
passività cui
fanno riferimento i titoli posti a garanzia (e viceversa);
e)
tutte le operazioni non andate a buon fine, come evidenziato nel punto (d), saranno rielaborate fino alla loro
estinzione;
f)
l'estinzione viene effettuata dallo stesso istituto di regolamento (per esempio, una banca di regolamento, una
banca
centrale o un servizio accentrato di gestione titoli); e
g)
è stata posta in essere una linea di credito giornaliera che assicura uno scoperto di liquidità sufficiente per
consentire la gestione dei pagamenti alla data di regolamento per ciascuna delle parti, ed è virtualmente
certo
che la linea di credito giornaliera possa rientrare se richiamata.
AG39 Il presente Principio non prevede un trattamento contabile particolare per i cosiddetti
"
strumenti sintetici
"
, che sono
classi di strumenti finanziari distinti acquistati e posseduti per replicare le caratteristiche di un altro strumento. Per esempio,
un debito a lungo termine a tasso variabile combinato con un interest rate swap che
comporta l'incasso di importi variabili e
l'effettuazione
di pagamenti fissi equivale a un debito a lungo termine a
tasso fisso. Ciascuno degli strumenti finanziari distinti
che insieme costituiscono uno
"
strumento sintetico
"
rappresenta un diritto o un'obbligazione contrattuale con proprie
clausole e condizioni e ciascuno può essere
trasferito o regolato separatamente.
Ciascuno strumento finanziario è esposto a rischi
che possono differire dai
rischi ai quali sono esposti altri strumenti finanziari. Conseguentemente, quando uno strumento
finanziario in uno
"
strumento sintetico
"
è un'attività e un altro rappresenta
una passività,
non sono compensati
e presenta-
ti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità su una base netta, a meno che questi
soddisfino i criteri
per la compensazione del paragrafo 42. AG40 [Eliminato]
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO