PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO

IAS n.31 - IASB - Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008 (*) (**)

Partecipazioni in joint venture

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Per le modifiche al presente Principio, vedi l'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 2
13 - 17
18 - 23
24 - 47
48 - 50
51
52 - 53
54 - 57
58 - 58D
59
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio delle partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture o dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni delle partecipanti in entità a controllo congiunto possedute da:


a) società d'investimento in capitale di rischio, o
b) fondi comuni, fondi d'investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per «negoziazione» e contabilizzate in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione. Tali partecipazioni devono essere valutate al fair value (valore equo) in conformità allo IAS 39, e ogni variazione del fair value (valore equo) deve essere rilevata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nell'esercizio in cui si è verificata. Una partecipante che detiene tale partecipazione deve fornire le informazioni richieste dai paragrafi 55 e 56.

2 Una partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto è esentata dalle disposizioni di cui ai paragrafi 30 (consolidamento proporzionale) e 38 (metodo del patrimonio netto) se soddisfa le seguenti previsioni:


a) la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b) si applica l'eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, che consente a una controllante che possiede anche una partecipazione in una entità a controllo congiunto di non presentare il bilancio consolidato; o
c) si applicano tutte le seguenti situazioni:


i) la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, oppure è una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
ii) i titoli di debito o gli strumenti rappresentativi di capitale della partecipante non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over the counter», compresi i mercati locali e regionali);
iii
) la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e
iv) la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standards.

 

GESTIONI A CONTROLLO CONGIUNTO

13 L'attività di alcune joint venture comporta l'utilizzo di beni e di altre risorse delle partecipanti invece della costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dalle partecipanti. Ciascuna partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Essa sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti delle partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili delle partecipanti. L'accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra le partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative.

14 Un esempio di gestione a controllo congiunto si ha quando due o più partecipanti mettono in comune le loro gestioni, risorse ed esperienze allo scopo di produrre, commercializzare e distribuire insieme un particolare prodotto come per esempio un aeroplano. Le differenti fasi del processo di produzione sono svolte da ciascuna partecipante. Ciascuna partecipante sostiene i propri costi e percepisce una quota, stabilita dall'accordo contrattuale, dei ricavi della vendita dell'aeroplano.

15 Con riferimento alle partecipazioni in gestioni a controllo congiunto, una partecipante deve iscrivere nel proprio bilancio:


a) le attività che esso controlla e le passività che sostiene; e
b) i costi che sostiene e la quota di ricavi ad essa spettanti dalla vendita di merci o dalla prestazione di servizi da parte della joint venture.

16 Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio della partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato della partecipante stessa.

17 Per la joint venture come tale può non esistere l'obbligo di rilevazioni contabili distinte e di preparazione di un bilancio. Tuttavia, le partecipanti possono predisporre conti gestionali per valutare l'andamento economico della joint venture.

 

BENI A CONTROLLO CONGIUNTO

18 Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti, di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire alle partecipanti di ottenere benefici economici. Ciascuna partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi.

19 Tali joint venture non comportano la costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dalle partecipanti stesse. Ciascuna partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.

20 Molte attività nell'industria petrolifera, dei gas e dell'estrazione mineraria utilizzano beni a controllo congiunto. Per esempio, alcune compagnie petrolifere possono controllare e gestire congiuntamente un oleodotto. Ciascuna partecipante utilizza l'oleodotto per trasportare il proprio prodotto in cambio del sostenimento di una parte definita delle spese di gestione dell'oleodotto. Un altro esempio di bene a controllo congiunto si ha quando due entità controllano congiuntamente un immobile, e ciascuna ottiene una quota dei canoni ricevuti e sostiene una quota delle spese.

21 Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto, una partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:


a) la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;
b) qualsiasi passività sostenuta;
c) la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con le altre partecipanti;
d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
e) qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.

22 Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto ciascuna partecipante rileva nel proprio bilancio:


a) la quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione. Per esempio, una quota di partecipazione a un oleodotto a controllo congiunto è classificata come immobili, impianti e macchinari;
b) qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l'acquisto della quota;
c) la quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con le altre partecipanti in relazione alla joint venture;
d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
e) qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua quota di prodotti.


Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio della partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato della partecipante stessa.

23 Il trattamento contabile dei beni a controllo congiunto riflette la sostanza e la realtà economica e, di solito, la forma giuridica della joint venture. Le registrazioni contabili proprie della joint venture possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dalle partecipanti e successivamente imputati alle partecipanti secondo le quote stabilite. Per la joint venture può non esistere l'obbligo di predisposizione del bilancio, sebbene le partecipanti possano predisporre rendiconti gestionali per determinare l'andamento economico della joint venture.

 

ENTITÀ ECONOMICHE A CONTROLLO CONGIUNTO

24 L'entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'entità opera come una qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra le partecipanti stabilisce il controllo congiunto sulla attività economica dell'entità.

25 L'entità a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascuna partecipante ha diritto a una parte dei risultati dell'entità a controllo congiunto, sebbene alcune entità a controllo congiunto prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.

26 Un tipico esempio di entità a controllo congiunto si ha quando due entità uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un'entità a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un'entità inizia un'attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un'entità distinta controllata congiuntamente dall'entità e dall'autorità governativa o pubblica.

27 Molte entità a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, le partecipanti possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un'entità a controllo congiunto. Analogamente, le partecipanti possono apportare a un'entità a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un'entità a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell'attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l'assistenza post vendita del prodotto.

28 L'entità a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispone e presenta bilanci esattamente come ogni altra entità in conformità con gli International Financial Reporting Standards.

29 In genere ciascuna partecipante apporta disponibilità liquide o altre risorse all'entità a controllo congiunto. Questi apporti sono rilevati contabilmente dalla partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell'entità a controllo congiunto.

 

Bilancio della partecipante

Consolidamento proporzionale

30 Una partecipante deve rilevare la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto adottando il consolidamento proporzionale ovvero il metodo alternativo descritto nel paragrafo 38. Se si adotta il consolidamento proporzionale, deve essere utilizzato uno dei due schemi di bilancio descritti di seguito.

31 Una partecipante rileva la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi previsti per il consolidamento proporzionale indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.

32 Quando si rileva una partecipazione in un'entità a controllo congiunto, è essenziale che la partecipante rifletta la sostanza e la realtà economica dell'accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In un'entità a controllo congiunto, una partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell'entità medesima. La sostanza e la realtà economica dell'accordo si riflettono nel bilancio consolidato della partecipante quando questa rileva la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell'entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi di bilancio previsti nel paragrafo 34 per il consolidamento proporzionale.

33 L'applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale della partecipante comprenda la sua quota delle attività che essa controlla congiuntamente e la sua quota delle passività per le quali essa è congiuntamente responsabile. Il conto economico della partecipante comprende la sua quota di ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto. Molte delle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale sono analoghe a quelle per il consolidamento di partecipazioni in controllate esposte nello IAS 27.

34 Per il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti schemi di bilancio. La partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell'entità a controllo congiunto con le sue rimanenze e la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto con le corrispondenti voci del proprio bilancio. In alternativa, la partecipante può distinguere nel proprio bilancio apposite voci relative alla sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto. Per esempio, può esporre la sua quota di attività correnti dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra le proprie attività correnti; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra gli immobili, impianti e macchinari di proprietà. Entrambi questi schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di valori identici per ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; ai fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.

35 Qualunque sia lo schema utilizzato per il consolidamento proporzionale, non è corretto compensare attività e passività deducendole da altre passività o attività né ricavi o costi deducendoli da altri costi o ricavi, a meno che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell'attività o l'estinzione della passività.

36 Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di avere il controllo congiunto sull'entità a controllo congiunto.

37 Una partecipante interrompe l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di condividere il controllo di un'entità a controllo congiunto. Ciò può accadere, per esempio, quando la partecipante dismette la sua partecipazione o quando esistono restrizioni esterne sull'entità a controllo congiunto tali da far venire meno, di fatto, il controllo congiunto.

 

Metodo del patrimonio netto

38 In alternativa al consolidamento proporzionale descritto nel paragrafo 30, una partecipante deve iscrivere la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto.

39 Una partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.

40 Alcune partecipanti rilevano le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto adottando
il metodo del patrimonio netto, secondo le disposizioni di cui allo IAS 28. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che le partecipanti in un'entità a controllo congiunto abbiano un'influenza notevole, piuttosto che un controllo congiunto. Il presente Principio non raccomanda l'utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di una partecipante in un'entità a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri ad essa spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l'utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo consentito per la rilevazione della partecipazione in entità a controllo congiunto.

41 Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o la sua influenza notevole su di un'entità a controllo congiunto.

 

Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto

42 Le partecipazioni in entità a controllo congiunto classificate come possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5 devono essere contabilizzate in conformità con tale IFRS.

43 Quando la partecipazione in un'entità a controllo congiunto classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri necessari per tale classificazione, deve essere contabilizzata adottando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.

44 [Eliminato]

45 Quando un investitore cessa di detenere il controllo congiunto di un'entità, l'investitore deve contabilizzare tutte le partecipazioni residue in conformità allo IAS 39 a partire da tale data, purché la ex entità a controllo congiunto non diventi una controllata o una società collegata. A partire dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una controllata di un investitore, l'investitore deve contabilizzare la propria interessenza conformemente allo IAS 27 e all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza dall'International Accounting Standards Board nel 2008). Dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una società collegata dell'investitore, questi deve contabilizzare la partecipazione in conformità allo IAS 28. In caso di perdita dell'influenza notevole, l'investitore deve valutare al fair value (valore equo) qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex società collegata. L'investitore deve rilevare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio qualsiasi differenza tra:


a) il fair value (valore equo) di qualsiasi partecipazione mantenuta e provento derivante dalla dismissione della parte di interessenza nell'entità a controllo congiunto; e
b) il valore contabile della partecipazione alla data della perdita del controllo congiunto.

45A Quando una partecipazione cessa di essere una entità a controllo congiunto e viene contabilizzata in conformità allo IAS 39, il fair value (valore equo) della partecipazione alla data in cui essa cessa di essere un'entità a controllo congiunto deve essere considerato come il fair value (valore equo) in essere all'atto della rilevazione iniziale come attività finanziaria conformemente allo IAS 39.

45B Se un investitore perde il controllo congiunto di un'entità, l'investitore deve contabilizzare tutti gli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella entità, analogamente a quanto avrebbe dovuto fare se l'entità a controllo congiunto avesse dismesso direttamente le relative attività o passività. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle relative attività e passività, l'investitore riclassifica l'utile o la perdita dal prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al patrimonio netto (come rettifica da riclassificazione) nel momento in cui perde il controllo congiunto dell'entità. Per esempio, se un'entità a controllo congiunto possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e l'investitore perde il controllo congiunto dell'entità, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Se si riduce l'interessenza partecipativa di un investitore in un'entità a controllo congiunto, ma la partecipazione continua a essere un'entità a controllo congiunto, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo un ammontare proporzionale dell'utile o della perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

 

Bilancio separato di una partecipante

46 Una partecipazione in un'entità a controllo congiunto deve essere contabilizzata nel bilancio separato della partecipante in conformità con quanto disposto dai paragrafi da 37 a 42 dello IAS 27.

47 Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico.

 

OPERAZIONI TRA PARTECIPANTE E JOINT VENTURE

48 Quando una partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere la sostanza della transazione. Fino a che i beni sono detenuti dalla joint venture, e posto che la partecipante abbia trasferito i rischi e i benefici significativi connessi alla proprietà, la partecipante deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazione delle altri partecipanti al controllo congiunto. La partecipante deve rilevare interamente l'importo della perdita quando l'apporto o la vendita rivela una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o una perdita per riduzione di valore.

49 Quando una partecipante acquista beni da una joint venture, essa non deve rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall'operazione fino a che non rivende tali beni a un terzo indipendente. Una partecipante deve rilevare la sua quota di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti, con la differenza che le perdite devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o di una perdita per riduzione di valore.

50 Per valutare se un'operazione tra una partecipante e una joint venture rivela l'esistenza di una perdita per riduzione di valore di un'attività, la partecipante determina il valore recuperabile dell'attività in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Nel determinare il valore d'uso la partecipante stima i flussi finanziari futuri derivanti dalla attività sulla base del suo uso continuativo e della sua dismissione finale da parte della joint venture.

 

ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE NEL BILANCIO DI UN INVESTITORE

51 Un investitore in una joint venture che non ha il controllo congiunto deve contabilizzare quella partecipazione in conformità con lo IAS 39 oppure, se ha un'influenza notevole nella joint venture, in conformità allo IAS 28.

 

 

GESTORI DI JOINT VENTURE

52 I gestori o i responsabili di joint venture devono contabilizzare eventuali compensi secondo quanto previsto dallo IAS 18 Ricavi.

53 Uno o più partecipanti possono agire come gestore o responsabile della joint venture. Ai gestori è generalmente riconosciuta una commissione di gestione per tali incarichi. Tali compensi sono contabilizzati dalla joint venture come costo.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

54 Una partecipante deve indicare il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali:


a) qualsiasi passività potenziale che la partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con le altri partecipanti;
b) la sua quota delle passività potenziali delle joint venture stesse per le quali la partecipante è potenzialmente responsabile; e
c) le passività potenziali che emergono perché la partecipante è potenzialmente responsabile per le passività delle altri partecipanti alla joint venture.

55 Una partecipante deve indicare il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni:


a) qualsiasi impegno finanziario della partecipante riferibile alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente con le altri partecipanti; e
b) la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.

56 Una partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni in entità a controllo congiunto. Una partecipante, che rileva le sue partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando lo schema di bilancio per il consolidamento proporzionale che prevede l'aggregazione voce per voce dei dati propri e dell'entità sottoposta a controllo congiunto, o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi delle attività correnti, attività a lungo termine, passività correnti, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture.

57 Una partecipante deve descrivere il metodo adottato per rilevare le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

58 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

58A Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 45 e 46 e aggiunto i paragrafi 45A e 45B. Un'entità deve applicare la modifica al paragrafo 46 retroattivamente, mentre deve applicare prospetticamente le modifiche al paragrafo 45 nonché ai paragrafi 45A e 45B, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

58B Il paragrafo 1 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 3 dell'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, al paragrafo 1 dello IAS 28 e al paragrafo 4 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente.

58D Il paragrafo 58A è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica prima del 1° luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.

 

 

SOSTITUZIONE DELLO IAS 31 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)

59 Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture (rivisto nella sostanza nel 2000).