collegata o in una joint venture se l'entità è una controllante esente dalla redazione del bilancio consolidato in base
all'esenzione dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero se ricorrono tutte le condizioni
seguenti:
a)
l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra
entità
e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante
non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
b)
i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una
borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato
"
over-the-counter
"
, compresi i mercati locali e
regionali);
c)
l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori
o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari in
un mercato
pubblico;
d)
la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli
IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio in conformità con l'IFRS 10.
18
Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o
indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio,
o un fondo
comune,
un
fondo
d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali
investimenti al fair value (valore equo)
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
in conformità
all'IFRS
9.
Un esempio di
fondo assicurativo collegato a partecipazioni è un fondo detenuto dall'entità come elemento sottostante di un gruppo
di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta. Per quanto concerne questa scelta, i contratti
assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione
discrezionali. L'entità
dovrà
prendere
tale
decisione
separatamente
per
ciascuna
società
collegata
o
joint
venture, al momento della rilevazione
iniziale della società collegata o joint venture (cfr. l'IFRS 17
Contratti assicurativi
per i
termini usati nel presente
paragrafo che sono definiti in tale Principio).
19
Se una entità possiede una partecipazione in una società collegata, di cui una parte è detenuta indirettamente
attraverso una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento ed entità
analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tale parte della
partecipazione nella società collegata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità
all'IFRS
9 indipendentemente dal fatto che la società d'investimento in capitale di rischio, o il fondo comune, il
fondo
d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, abbiano un'influenza notevole su tale
parte della partecipazione. Se l'entità adotta tale decisione, deve applicare il metodo del patrimonio
netto all'eventuale
quota residua della propria partecipazione in una società collegata che non sia detenuta attraverso una società
d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento ed entità
analoghe, inclusi i fondi
assicurativi collegati a partecipazioni.
Classificazione come posseduta per la vendita
20
Una entità deve applicare l'IFRS 5 a una partecipazione, o a una parte di una partecipazione, in una collegata o in
una
joint venture che soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita. La parte residua di una
partecipazione in una società collegata o in una joint venture che non è stata classificata come posseduta per la
vendita
deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto fino
alla
dismissione
della
parte
classificata come posseduta
per la vendita. Successivamente
alla dismissione,
una entità deve contabilizzare
qualsiasi interes
senza residua nella
società collegata o nella joint venture in conformità all'IFRS 9, a meno che tale interessenza non continui a qualificarsi
come società collegata o joint venture, nel qual caso l'entità adotta il metodo del patrimonio
netto.
21
Se la partecipazione, o una parte di una partecipazione, in una società collegata o in una joint venture classificata
precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere così classificata, deve essere
contabilizzata con il metodo del patrimonio netto con efficacia retroattiva a partire dalla data in cui era stata
classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a
partire da tale classificazione.
Interruzione dell'utilizzo del metodo del patrimonio netto
22
Una entità deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui la
partecipazione cessa di qualificarsi come società collegata o joint venture nei casi seguenti:
a)
se la partecipazione diviene una controllata, l'entità deve contabilizzare la propria partecipazione in conformità
all'IFRS
3 Aggregazioni aziendali e all'IFRS 10;