PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28
Partecipazioni in socie collegate e joint venture
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire la contabilizzazione delle partecipazioni in sociecollegate e
i
requisiti per l'applicazione del
metodo
del
patrimonio
netto
per
la
contabilizzazione
delle
partecipazioni
in
società collegate e joint venture.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità che detengono un controllo congiunto su
un'entità partecipata, ovvero vi esercitano un'influenza notevole.
DEFINIZIONI
3
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una
collegata
è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.
Il bilancio consolidato
è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi
finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica enti
economica.
Il metodo del patrimonio netto
è il metodo di contabilizzazione
con il quale l'investimento
è inizialmente
rilevato al
costo
e, successivamente all'acquisizione, rettificato in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza
dell'investitore nelle attività nette dell'entità
partecipata.
L'utile
o la perdita
dell'investitore
riflette
la propria
quota
di
pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio dell'enti partecipata e le altre componenti del conto economico
complessivo dell'investitore riflettono la propria quota di pertinenza delle altre componenti di conto economico
complessivo dell'entità partecipata.
Un accordo a controllo congiunto
è un accordo in base al quale due o p parti detengono il controllo congiunto
dell'attività economica oggetto dell'accordo.
Il controllo congiunto
è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste
unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo.
Una joint venture
è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto
vantano
diritti sulle attività nette dell'accordo.
Una partecipante a una joint venture
è una delle parti di una joint venture che detiene il controllo congiunto.
L'influenza notevole
è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali dell'entità
partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
4
I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 4 dello IAS 27
Bilancio separato
e nell'Appendice A dell'IFRS 10
Bilancio
consolidato
e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato negli IFRS in cui sono stati
definiti:
controllo di una entità partecipata
gruppo
controllante
bilancio separato
società controllata.
INFLUENZA NOTEVOLE
5
Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota
maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea dell'entità partecipata, si suppone che l'entiabbia un'influenza notevole,
a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'enti possiede, direttamente o
indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti
esercitabili
nell'assemblea dell'entità
partecipata,
si suppone
che l'entità
non
abbia
un'influenza
notevole,
a meno
che tale influenza
non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entipossiede la maggioranza
assoluta o relativa, ciò
non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.
6
L'esistenza di influenza notevole da parte di una enti è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle
seguenti circostanze:
a)
la rappresentanza nel consiglio di amministrazione,
o nell'organo
equivalente,
dell'entità
partecipata;
b)
la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad
altro
tipo di distribuzione degli utili;
c)
la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la sua entità partecipata;
d)
l'interscambio di personale dirigente; o
e)
la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
7
L'entità potrebbe
essere in possesso
di warrant
azionari,
opzioni
call su azioni, strumenti
di debito o rappresentativi di
capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti,
di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra
entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza
e l'efficacia
di diritti di voto potenziali
che siano correntemente
esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti
da altre
entità,
sono
presi
in
considera-
zione all'atto di valutare se
l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono corrente- mente esercitabili o convertibili
quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una
determinata data futura o sino al
verificarsi di un evento futuro.
8
Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare
un'influenza
notevole, l'entità esamina tutti i
fatti e
le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo con
trattuale
considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono
sui diritti potenziali,
ad eccezione delle intenzioni
della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto
potenziali.
9
L'entità perde l'influenza notevole su una entità partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni
sulle politiche finanziarie e gestionali di quella entità partecipata. La perdita dell'influenza notevole può
verificarsi con o
senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento
in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un
tribunale, di un commissario
o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo
contrattuale.
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
10
Con il metodo del patrimonio netto, l'investimento in una socie collegata ovvero in una joint venture è inizialmente
rilevato al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza dell'investitore degli
utili o delle perdite dell'entità partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota
dell'utile (perdita) d'esercizio
dell'entità partecipata di pertinenza dell'investitore è rilevata nell'utile (perdita) d'eser
cizio di quest'ultimo. I dividendi
ricevuti da una entità partecipata riducono il valore contabile dell'investimento.
Rettifiche del valore contabile possono
essere necessarie anche a seguito di modifiche della quota dell'investitore
nell'entità partecipata, derivanti da variazioni
nelle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo dell'entità partecipata. Tali modifiche
includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili,
impianti e macchinari e dalle differenze di conversione di
partite in valuta estera. La quota di pertinenza della partecipante di tali variazioni è rilevata tra le altre componenti
di conto economico complessivo (vedere IAS 1
Presentazione del bilancio).
11
La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata
misura
degli
utili realizzati
dalla
partecipante in una società collegata o in una joint venture, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca
correlazione con il risultato economico della collegata o della joint venture. Poiché l'investitore detiene il controllo congiunto
o un'influenza notevole sull'entità partecipata,
l'investitore
ha
un'interessenza
nel
risultato
economico
della società
collegata o della joint venture e, di conseguenza, nel rendimento del proprio investimento. La
partecipante
contabilizza
tale partecipazione
estendendo
l'ambito rappresentativo
del proprio bilancio per includere
la quota parte di utile o
perdita relativa a tale socie collegata. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce
maggiori informazioni sulle attività nette e sul risultato economico della partecipante.
12
In presenza di diritti di voto potenziali o di altri strumenti derivati che incorporano diritti di voto potenziali, la
partecipazione di una entità in una società collegata ovvero in una joint venture è determinata unicamente in base
alle
attuali interessenze
partecipative
e non
riflette
la possibilità
di esercitare
o convertire
i diritti
di voto
potenziali
e altri
strumenti derivati, a meno che non si applichi il paragrafo 13.
13
In alcune circostanze una entità possiede, in sostanza, un titolo partecipativo risultante da un'operazione che le
consente l'accesso ai rendimenti associati a una partecipazione. In tali circostanze, la quota attribuita all'entiè determinata
prendendo in considerazione l'eventuale esercizio di tali diritti di voto potenziali e di altri strumenti
derivati che danno
al momento all'entità l'accesso ai rendimenti.
14
L'IFRS
9
Strumenti
finanziari
non si applica
alle partecipazioni
in società
collegate
e joint venture
contabilizzate
con
il
metodo del patrimonio netto. Quando gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali consentono
effettivamente di usufruire dei rendimenti associati alla partecipazione in una società collegata ovvero in una joint
venture,
gli strumenti non sono soggetti alle disposizioni di cui all'IFRS 9. In tutti gli altri casi, gli strumenti che incorporano
diritti di voto potenziali in una società collegata ovvero in una joint venture sono contabilizzati in
conformità all'IFRS
9.
14A L'entità applica l'IFRS 9 anche ad altri strumenti finanziari in sociecollegate o joint venture cui non si applica il
metodo del patrimonio netto.
Essi comprendono
le interessenze
a lungo
termine
che, nella
sostanza,
rappresentano un
ulteriore investimento netto dell'entità nella società collegata o nella joint venture (cfr. il paragrafo 38). L'entità
applica
l'IFRS 9 a tali interessenze a lungo termine prima di applicare il paragrafo 38 e i paragrafi 40-43 del presente Principio.
Nell'applicare l'IFRS 9, l'entità non tiene conto di eventuali rettifiche al valore contabile delle
interessenze a lungo
termine che derivano dall'applicazione del presente Principio.
15
A meno che una partecipazione, o parte di una partecipazione, in una società collegata ovvero in una joint venture
non
sia classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività
operative cessate
, la partecipazione, ovvero qualsiasi quota trattenuta della partecipazione stessa non
classificata come
posseduta per la vendita, sarà classificata come attività non corrente.
APPLICAZIONE DEL
METODO
DEL
PATRIMONIO
NETTO
16
Una entità che ha il controllo congiunto o un'influenza notevole su un'entità partecipata, deve contabilizzare il proprio
investimento in una società collegata ovvero in una joint venture utilizzando il metodo del patrimonio
netto ad
eccezione del caso in cui tale investimento presenti le condizioni per l'esenzione in conformità ai paragrafi
1719.
Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto
17
Una entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto a una propria partecipazione in una società
collegata o in una joint venture se l'entità è una controllante esente dalla redazione del bilancio consolidato in base
all'esenzione dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero se ricorrono tutte le condizioni
seguenti:
a)
l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra
entità
e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante
non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
b)
i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una
borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato
"
over-the-counter
"
, compresi i mercati locali e
regionali);
c)
l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori
o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari in
un mercato
pubblico;
d)
la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli
IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio in conformità con l'IFRS 10.
18
Quando una partecipazione in una socie collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o
indirettamente da una entità che sia una società d'investimento in capitale di rischio,
o un fondo
comune,
un
fondo
d'investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tali
investimenti al fair value (valore equo)
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
in conformità
all'IFRS
9.
Un esempio di
fondo assicurativo collegato a partecipazioni è un fondo detenuto dall'entità come elemento sottostante di un gruppo
di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta. Per quanto concerne questa scelta, i contratti
assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione
discrezionali. L'entità
dovrà
prendere
tale
decisione
separatamente
per
ciascuna
società
collegata
o
joint
venture, al momento della rilevazione
iniziale della società collegata o joint venture (cfr. l'IFRS 17
Contratti assicurativi
per i
termini usati nel presente
paragrafo che sono definiti in tale Principio).
19
Se una entità possiede una partecipazione in una società collegata, di cui una parte è detenuta indirettamente
attraverso una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento ed enti
analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tale parte della
partecipazione nella società collegata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità
all'IFRS
9 indipendentemente dal fatto che la società d'investimento in capitale di rischio, o il fondo comune, il
fondo
d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, abbiano un'influenza notevole su tale
parte della partecipazione. Se l'entità adotta tale decisione, deve applicare il metodo del patrimonio
netto all'eventuale
quota residua della propria partecipazione in una società collegata che non sia detenuta attraverso una società
d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento ed entità
analoghe, inclusi i fondi
assicurativi collegati a partecipazioni.
Classificazione come posseduta per la vendita
20
Una entità deve applicare l'IFRS 5 a una partecipazione, o a una parte di una partecipazione, in una collegata o in
una
joint venture che soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita. La parte residua di una
partecipazione in una società collegata o in una joint venture che non è stata classificata come posseduta per la
vendita
deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto fino
alla
dismissione
della
parte
classificata come posseduta
per la vendita. Successivamente
alla dismissione,
una entità deve contabilizzare
qualsiasi interes
senza residua nella
società collegata o nella joint venture in conformità all'IFRS 9, a meno che tale interessenza non continui a qualificarsi
come società collegata o joint venture, nel qual caso l'entità adotta il metodo del patrimonio
netto.
21
Se la partecipazione, o una parte di una partecipazione, in una società collegata o in una joint venture classificata
precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere così classificata, deve essere
contabilizzata con il metodo del patrimonio netto con efficacia retroattiva a partire dalla data in cui era stata
classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a
partire da tale classificazione.
Interruzione dell'utilizzo del metodo del patrimonio netto
22
Una entità deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui la
partecipazione cessa di qualificarsi come società collegata o joint venture nei casi seguenti:
a)
se la partecipazione diviene una controllata, l'entità deve contabilizzare la propria partecipazione in conformità
all'IFRS
3 Aggregazioni aziendali e all'IFRS 10;
b)
se l'interessenza residua nella ex società collegata o ex joint venture è una attività finanziaria, l'entità
deve
valutare tale interessenza al fair value (valore equo). Per determinare il fair value (valore equo)
dell'interessenza residua bisogna considerare il fair value (valore equo) al momento della rilevazione
iniziale
come attività finanziaria, in conformità all'IFRS 9. L'entità deve rilevare nell'utile (perdita)
d'esercizio
qualsiasi differenza tra:
i)
il fair value (valore equo) di qualsiasi interessenza residua e i proventi della dismissione parziale di
un'interessenza nella società collegata o nella joint venture; e
ii)
il valore contabile della partecipazione alla data in cui è stato interrotto l'utilizzo del metodo del
patrimonio netto;
c)
se una entità interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, deve contabilizzare tutti
gli importi
precedentemente
rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo
relativi a
tale
investimento secondo gli stessi criteri richiesti nel caso in cui l'entità partecipata avesse dismesso
direttamente le attività e le passività correlate.
23
Pertanto se un utile o una perdita precedentemente rilevati dall'entità partecipata nelle altre componenti di conto economico
complessivo fossero riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio all'atto della dismissione delle
relative
attività o passività,
l'entità, nel momento in cui interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, riclassifica
l'utile o la perdita dal
patrimonio
netto all'utile (perdita) d'esercizio
(come rettifica da riclassificazione).
Per esempio, se una società collegata o
una joint venture ha delle differenze di cambio cumulative relative a una gestione estera e l'entità interrompe l'utilizzo del
metodo del patrimonio netto, quest'ultima deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita relativa alla
gestione estera precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto
economico complessivo.
24
Se una partecipazione in una società collegata diventa una partecipazione in una joint venture o viceversa,
l'entità
continua ad applicare il metodo del patrimonio netto e non deve rideterminare il valore dell'in
teressenza
residua.
Cambiamenti
nelle
partecipazioni
25
Se la partecipazione di una entiin una società collegata o in una joint venture si riduce, ma continua
a
classificarsi
come, rispettivamente, società collegata o joint venture, l'entità deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di
utile o perdita, relativa a tale riduzione nella partecipazione, che era stata precedentemente
rilevata nelle altre componenti
di conto economico complessivo, se è richiesto che tale utile o perdita debbano
essere riclassificati nell'utile (perdita)
d'esercizio al momento della dismissione delle attività o passività correlate.
Procedure relative al metodo del patrimonio netto
26
Gran parte
delle procedure
che sono appropriate
per
l'applicazione
del metodo
del patrimonio
netto sono similari
alle
procedure di consolidamento descritte nello IFRS 10. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate
per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'ac
quisizione di
una partecipazione in una società collegata o in una joint venture.
27
La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata o in una joint venture è data dalla somma di tutte le
partecipazioni
detenute
in quella
collegata
o joint
venture,
direttamente
o indirettamente
attraverso
la controllante
e
le sue controllate. Le partecipazioni nella collegata o nella joint venture detenute da altre collegate o da joint venture
del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata o una joint venture possiede controllate,
collegate o joint venture, l'utile (perdita) d'esercizio, le altre componenti di conto economico complessivo e le attività
nette considerate nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel
bilancio della società
collegata
o della joint venture
(inclusa
la quota di pertinenza
dell'utile
(perdita)
d'esercizio,
delle altre componenti di
conto economico complessivo e attività nette delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche
necessarie per applicare principi contabili uniformi (cfr. paragrafi 35 e 36 A).
28
Gli utili e le perdite derivanti da operazioni
"
verso l'alto
"
e
"
verso il basso
"
tra una entità (incluse le proprie controllate
consolidate) e una società collegata o joint venture sono rilevati nel bilancio dell'entità soltanto
limitatamente alla
quota d'interessenza di terzi nella
collegata
o nella
joint
venture.
Operazioni
"
verso
l'alto
"
sono,
per esempio, vendite di
beni da una collegata o joint venture alla partecipante. Operazioni
"
verso il basso
"
sono, per esempio, vendite o
conferimenti di beni da una partecipante alla propria collegata o joint venture. La quota di
pertinenza della partecipante
agli utili e alle perdite della collegata o della joint venture risultante da tali operazioni
è eliminata.
29
Se le operazioni
"
verso il basso
"
evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da vendere o da
conferire, ovvero una perdita per riduzione di valore di tali attività, tali perdite devono essere rilevate in toto
dalla
partecipante. Se le operazioni
"
verso
l'alto
"
evidenziano
una riduzione
del valore
netto di realizzo
delle attività
da
acquistare, ovvero una perdita per riduzione di valore di tali attività, la partecipante deve rilevare la propria
quota
parte di tali perdite.
30
Il conferimento di un'attività non monetaria in una società collegata o joint venture in cambio di un'interessenza
azionaria nella società collegata o nella joint venture deve essere contabilizzato in conformità al paragrafo 28, ad
eccezione del caso in cui il conferimento non abbia sostanza commerciale, secondo la definizione di tale termine
riportata nello IAS 16
Immobili, impianti e macchinari
. Nel caso in cui tale conferimento non ha sostanza commerciale,
l'utile o la perdita si considerano non realizzati e non sono rilevati a meno che non si applichi anche il
paragrafo 31.
Tali utili e perdite non realizzati
devono
essere
eliminati
a fronte
della
partecipazione
contabilizzata
con il metodo del
patrimonio netto e non devono essere presentati come utili o perdite differiti nel prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria consolidata dell'entità o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
dell'entità in cui
le partecipazioni sono rilevate utilizzando il metodo del patrimonio netto.
31
Se, oltre a ricevere un'interessenza azionaria in una società collegata o in una joint venture, una entità riceve
attività
monetarie o non monetarie, l'entità rileva in toto nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di utili o perdite sul
conferimento
non monetario relativa alle attività monetarie o non monetarie ricevute.
32
Una partecipazione è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella
definizione di società
collegata
o di joint venture.
All'atto
dell'acquisizione
dell'investimento,
qualsiasi
differenza
tra il
costo dell'investimento e la quota d'interessenza della entità nel fair value (valore equo) netto di attività e passività
identificabili dell'entità partecipata è contabilizzata come illustrato di seguito:
a)
l'avviamento relativo a una società collegata o a una joint venture è incluso nel valore contabile della
parte
cipazione. L'ammortamento di tale avviamento non è consentito;
b)
qualunque eccedenza della quota d'interessenza della entinel fair value (valore equo) netto delle
attività
e passività
identificabili dell'entità partecipata, rispetto al costo dell'investimento, è inclusa come provento nella determinazione
della quota d'interessenza della entità nell'utile (perdita) d'esercizio della collegata o della joint
venture del periodo
in cui l'investimento viene acquisito.
Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d'interessenza della entità all'utile (perdita) d'esercizio
della
collegata o della joint venture successivo all'acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l'ammorta- mento delle
attività ammortizzabili in base ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Analoga-
mente, adeguate
rettifiche devono essere apportate alla quota d'interessenza della entità all'utile (perdita) d'esercizio
della collegata o della
joint venture successivo all'acquisizione, al fine di contabilizzare perdite per riduzione di
valore come per
l'avviamento o per gli immobili, impianti e macchinari.
33
Il bilancio p recente disponibile della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità
nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando la data di chiusura dell'esercizio della entità è
diversa da quella della società collegata o della joint venture, la società collegata o joint venture predi- spone
un bilancio, ad uso della entità, alla stessa data del bilancio della entità, a meno che ciò non risulti
fattibile.
34
Quando, in conformità al paragrafo 33, il bilancio di una società collegata o di una joint venture utilizzato nella
applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data diversa da quella della entità, devono
essere effettuate rettifiche per tener conto degli effetti di operazioni o fatti significativi che siano
intervenuti
tra quella data e la data di riferimento
del bilancio
della entità.
In ogni caso, la differenza
tra la
data di chiusura
dell'esercizio della società collegata o della joint venture e quella della entità non deve essere superiore a tre
mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono
essere le medesime di
esercizio in esercizio.
35
Il bilancio della entità deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti
simili
in circostanze similari.
36
Ad eccezione di quanto descritto al paragrafo 36 A, se una sociecollegata o una joint venture adotta principi
contabili
diversi da quelli della entità per operazioni e fatti analoghi in circostanze similari, devono essere effettuate
rettifiche per
rendere i principi contabili della società collegata o della joint venture conformi a quelli della entità nel caso in cui il
bilancio della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla enti nell'applicazione del
metodo del
patrimonio netto.
36A Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se l'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una
partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del
patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione del fair value (valore equo)
applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità
di
investimento collegata o della joint venture. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna enti di
investimento collegata o joint venture alla data precente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento
collegata o la joint venture è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o joint venture diventa un'entità
d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o joint venture diventa per la prima volta una
controllante.
37
Se una società collegata o una joint venture ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi
rispetto alla entità e sono classificate come patrimonio netto, l'entità calcola la propria quota dell'utile (perdita)
d'esercizio dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione
non
è stata deliberata.
38
Se la quota parte delle perdite di una entità in una società collegata o in una joint venture è uguale o superiore alla
propria interessenza nella società collegata o nella joint venture, l'entità interrompe la rilevazione della propria
quota
delle ulteriori perdite. L'interessenza in una società collegata o in una joint venture è il valore contabile della
partecipazione
nella società collegata o nella joint venture calcolato in base al metodo del patrimonio netto
unitamente a qualsiasi altra
interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento
netto della entità nella società
collegata o nella joint venture. Per esempio, un elemento il cui regolamento non è pianificato è probabile che
accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un'estensione dell'investimento
dell'entità in quella società collegata o joint venture. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o
finanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti commerciali o qualsiasi credito a
lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate
in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della entità in azioni
ordinarie della
collegata o della joint venture, sono attribuite alle altre componenti della partecipazione della entità
in una società
collegata o in una joint venture in ordine inverso rispetto al loro grado di subordinazione (ossia,
priorità di
liquidazione).
39
Dopo aver azzerato la partecipazione della entità, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività,
soltanto nella misura in cui l'entità abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei
pagamenti per conto della società collegata o della joint venture. Se la collegata o la joint venture
in seguito realizza
utili, l'entità riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la
sua quota
di perdite non rilevate.
Perdite per riduzione di valore
40
Dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto, che comprende la rilevazione delle perdite della società
collegata o della joint venture in conformità al paragrafo 38, l'entità applica i paragrafi 41 A-41C per determinare se
vi siano evidenze obiettive che il suo investimento netto nella società collegata o nella joint venture ha subito
una
riduzione di valore.
41
[Eliminato]
41A L'investimento netto in una collegata o in una joint venture ha subito una riduzione di valore e sono sostenute perdite
per riduzione di valore se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi
che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'investimento netto (un
"
evento di perdita
"
) e tale evento di perdita
(o eventi) ha un impatto sui flussi finanziari futuri stimati dell'investimento netto che possono
essere stimati
attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la
riduzione di valore.
Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le
perdite attese come risultato
di eventi futuri,
indipendentemente
dalla
loro
probabilità,
non sono
rilevate.
L'obiet
tiva evidenza che l'investimento
netto ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono
all'attenzione dell'entità in merito ai
seguenti eventi di perdita:
a)
significative difficoltà finanziarie
della collegata o della joint venture;
b)
una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento da parte della collegata o della
joint venture;
c)
l'entità, per ragioni economiche o legali relative alla difficol finanziaria della collegata o della joint venture,
estende alla collegata o alla joint venture una concessione che l'entità non avrebbe altrimenti preso in
consi
derazione;
d)
sussiste la probabilità che la società collegata o la joint venture dichiari fallimento o altre procedure di
ristrutturazione finanziaria o
e)
la scomparsa di un mercato attivo dell'investimento
netto dovuta alle difficoltà finanziarie
della collegata o della
joint
venture.
41B La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale o gli strumenti finanziari
della collegata o della joint venture non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore.
Il declassamento del rating di credito della collegata o della joint venture o la diminuzione del loro fair value (valore
equo) non costituiscono, di per sé, evidenza di una riduzione di valore, sebbene possano essere indicativi di una
riduzione di valore, se considerati congiuntamente ad altre informazioni disponibili.
41C In aggiunta ai tipi di evento di cui al paragrafo 41 A, l'obiettiva evidenza di riduzione di valore dell'investimento netto
negli strumenti rappresentativi di capitale della collegata o della joint venture include informazioni circa importanti
cambiamenti con effetto avverso verificatisi nell'ambiente
tecnologico,
di mercato, economico o legale in cui la
collegata o la joint venture opera, e indica che il costo dell'investimento nello strumento rappresentativo di capitale
può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value (valore equo) di un investimento
in uno strumento rappresentativo
di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un'evidenza obiettiva
di riduzione di
valore.
42
Poiché l'avviamento
che costituisce
parte
del valore
contabile
di una partecipazione
netta
in una società
collegata
o in
una joint venture non è rilevato separatamente, questo non viene verificato separatamente a fini di riduzione del valore
nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36
Riduzione di valore delle attività
. L'intero valore contabile
della
partecipazione, invece, è verificato a fini di riduzione del valore ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il
confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il fair value (valore equo) al netto dei costi
di dismissione) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione dei paragrafi 41A-41C indica la
possibile riduzione
di valore dell'investimento netto. La perdita
per
riduzione
di
valore
rilevata
in
tali
circostanze
non è allocata ad alcuna
attività, compreso l'avviamento, che faccia parte del valore contabile dell'investimento netto nella società collegata o
nella joint venture. Di conseguenza qualsiasi annullamento di tale perdita per
riduzione di valore è rilevato
conformemente allo IAS 36 nella misura in cui il valore recuperabile dell'investimento
netto aumenti successivamente.
Nel determinare il valore d'uso dell'investimento netto, l'entistima:
a)
la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende verranno generati dalla
collegata o dalla joint venture, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata o della
joint
venture e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o
b)
il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla
dismissione finale dell'investimento.
Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.
43
Il valore recuperabile della partecipazione in una società collegata o in una joint venture è determinato per ciascuna
collegata o joint venture, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo
permanente utilizzo che siano in gran parte indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'entità.
BILANCIO SEPARATO
44
Una partecipazione in una società collegata o in una joint venture deve essere contabilizzata nel bilancio separato
della
entità in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 (come modificato nel 2011).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
45
L'entideve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente Principio a partire da un
esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente l'IFRS 10, l'IFRS 11
Accordi a controllo
congiunto
, l'IFRS 12
Informativa sulle partecipazioni in altre entità
e lo IAS 27 (come modificato nel 2011).
45A L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 40-42 e ha aggiunto i paragrafi 41 A-
41C.
L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
45B
Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato
(Modifiche allo IAS 27), pubblicato ad agosto 2014, ha modificato il
paragrafo 25. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili
ed errori
. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entiapplica tale modifica a partire da un esercizio
precedente, tale
fatto deve essere indicato.
45D
Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28),
pubblicato
a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi
17,
27
e
36
e
ha
aggiunto
il
paragrafo
36A.
L'entideve applicare
tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È
consentita l'applicazione
anticipata. Se l'entità applica
queste
modifiche
a partire
da un esercizio
precedente,
tale
fatto deve essere indicato.
45E Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016
, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36A.
L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 per i bilanci degli esercizi che hanno
inizio il 1
o
gennaio 2018 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica
queste
modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
45F L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 18. L'enti deve applicare tale modifica quando
applica l'IFRS 17.
45G
Interessenze a lungo termine in società
collegate
e joint
venture
,
pubblicato
nell'ottobre
2017,
ha
aggiunto
il paragrafo
14A e ha eliminato il paragrafo 41. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto
dallo IAS 8, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2019 o in data successiva, a eccezione di quanto
specificato nei paragrafi 45H-45K. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'enti applica queste
modifiche
anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.
45H L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G contestualmente alla prima applica- zione
dell'IFRS 9 deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 alle interessenze a lungo termine di cui
al
paragrafo 14A.
45I L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G successivamente alla prima applicazione
dell'IFRS 9 deve applicare alle interessenze a lungo termine le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 necessarie per
applicare le disposizioni di cui al paragrafo 14A. A tal fine, i riferimenti alla data
della
prima
applicazione nell'IFRS
9 devono essere intesi
come
riferimenti
all'inizio
dell'esercizio
in cui l'entiapplica per la prima volta
le modifiche
(data della prima applicazione delle modifiche).
L'entità
non
è tenuta
a rideterminare
esercizi
prece- denti per tener
conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è
possibile senza l'uso
di elementi noti successivamente.
45J Quando applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G, l'entiche applica l'esenzione temporanea
dall'IFRS 9 in conformità
all'IFRS 4
Contratti assicurativi
non è tenuta a rideterminare
esercizi precedenti per tener conto
dell'applicazione
delle modifiche. L'entità può rideterminare
esercizi precedenti
solo se cè possibile senza
l'uso di
elementi noti successivamente.
45K Se non ridetermina esercizi precedenti in applicazione del paragrafo 45I o del paragrafo 45J, alla data della prima
applicazione delle modifiche l'entità deve rilevare nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra com
ponente
del patrimonio netto, come appropriato) l'eventuale differenza tra:
a)
il valore contabile precedente delle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14 A a tale data; e
b)
il valore contabile di tali interessenze a lungo termine a tale data.
Riferimenti all'IFRS 9
46
Se l'entità applica il presente Principio ma non applica ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere
interpretato come riferimento allo IAS 39.
RITIRO DELLO IAS 28 (2003)
47
Il presente Principio sostituisce lo IAS 28
Partecipazioni in socie collegate
(rivisto nella sostanza nel 2003).
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO