PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27
Bilancio separato
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire la contabilizzazione e l'informativa da fornire nel bilancio separato
relativamente a partecipazioni in controllate, joint venture e collegate.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in joint
venture e in società collegate se una entità decide di presentare il bilancio separato, oppure se la
presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.
3
Il presente Principio non stabilisce quali entità debbano presentare il bilancio separato.
Esso si applica quanto una
entità
prepara un bilancio separato in conformi agli International Financial Reporting Standards.
DEFINIZIONI
4
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il
Bilancio consolidato
è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i
flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica enti
economica.
Il bilancio separato
è il bilancio presentato dall'entità, nel quale questa può, fatte salve le disposizioni del presente Principio,
decidere di rilevare
le proprie
partecipazioni
in controllate,
in joint venture
e in società
collegate
al costo,
in conformità
all'IFRS 9
Strumenti finanziari
, oppure con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28
Partecipazioni in
società collegate e joint venture.
5
I termini seguenti sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 10
Bilancio consolidato
, nell'Appendice A dell'IFRS 11
Accordi a controllo congiunto
e nel paragrafo 3 dello IAS 28:
società collegata
controllo di una entità partecipata
metodo del patrimonio netto
gruppo
entità d'investimento
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
controllo congiunto
joint venture
joint venturer
controllante
influenza
notevole
società controllata.
6
Il bilancio separato è il bilancio che viene presentato in aggiunta al bilancio consolidato ovvero in aggiunta al bilancio
dell'investitore che non ha partecipazioni in controllate ma ne ha in società collegate o in joint venture, per il quale lo
IAS 28 impone di contabilizzare le partecipazioni
in società collegate o in joint venture con il
metodo del patrimonio
netto, ad eccezione delle circostanze illustrate nei paragrafi 88 A.
7
Il bilancio dell'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in una joint
venture
non rappresenta un bilancio separato.
8
Una entità esentata dal consolidamento in conformità al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero dall'applicazione del
metodo del patrimonio netto ai sensi del paragrafo 17 dello IAS 28 (come modificato nel 2011) p presentare
soltanto il bilancio separato.
8A L'entità d'investimento che sia tenuta, per tutto l'esercizio corrente e per tutti gli esercizi comparativi presentati, ad
applicare
l'eccezione al consolidamento per tutte le proprie controllate in conformial paragrafo 31 dell'IFRS 10
presenta
come unico bilancio il proprio bilancio separato.
PREPARAZIONE DEL BILANCIO
SEPARATO
9
Il bilancio separato deve essere preparato in conformità a tutti gli IFRS applicabili, ad eccezione di quanto
previsto nel paragrafo 10.
10
Quando l'entità redige un bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in joint
venture e in società collegate:
a)
al costo;
b)
in conformi all'IFRS 9; o
c)
con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.
L'entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al
costo o
con il metodo del patrimonio netto devono essere trattate in conformità all'IFRS 5
Attività non correnti
possedute per
la vendita e attività operative cessate
quando sono classificate come possedute per la vendita o per la
distribuzione (o sono
incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o per la distribuzione). La valutazione
delle partecipazioni contabilizzate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 non è
modificata in tali circostanze.
11
Se l'entità decide, in conformi al paragrafo 18 dello IAS 28 (come modificato nel 2011), di valutare le proprie
partecipazioni in società collegate o joint venture al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in
base
all'IFRS 9, essa dovcontabilizzare tali partecipazioni in modo analogo anche nel proprio bilancio separato.
11A Se una controllante, in conformità al paragrafo 31 dell'IFRS 10, è tenuta a valutare la propria partecipazione in una
controllata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9, deve anche contabilizzare la
propria
partecipazione in una controllata allo stesso modo nel proprio bilancio separato.
11B Quando una controllante cessa di essere una entità d'investimento, o lo diventa, deve contabilizzare tale cambia-
mento
a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato, nel modo seguente:
a)
quando l'entità cessa di essere un'entità d'investimento, essa deve contabilizzare la partecipazione in una
controllata in conformità al paragrafo 10. La data del cambio di stato deve essere considerata come data di
acquisizione presunta. Il fair value (valore equo) della controllata alla data di acquisizione presunta deve
rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini
della
contabilizzazione
della
partecipazione
in
confor
mità al
paragrafo 10.
i)
[Eliminato]
ii)
[Eliminato]
b)
quando l'entità diventa un'entità d'investimento, deve contabilizzare una partecipazione in una controllata al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. La differenza tra il precedente
valore
contabile della controllata e il suo fair value (valore equo) alla data del cambio di stato dell'investitore
deve essere
rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. L'importo cumulato di tutti gli utili (perdite) d'esercizio precedentemente rilevati
nelle altre componenti di conto economico complessivo relativamente a tali controllate deve essere contabilizzato come
se l'entità d'investimento avesse dismesso tali controllate alla data del cambio di
stato.
12
I dividendi di una controllata, di una joint venture o di una società collegata sono rilevati nel bilancio separato
dell'entità una volta accertato il diritto dell'entità stessa a percepire il dividendo. Il dividendo è rilevato nell'utile
(perdita)
d'esercizio a meno che l'entità non opti per il metodo del patrimonio netto, nel qual caso il dividendo è
contabilizzato
come riduzione del valore contabile della partecipazione.
13
Quando una controllante riorganizza la struttura del proprio gruppo mediante l'istituzione di una nuova enti
quale
sua controllante rispettando i seguenti criteri:
a)
la nuova controllante ottiene il controllo della controllante originaria emettendo strumenti rappresentativi di
capitale
in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della controllante originaria;
b)
le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime immediatamente prima
della
riorganizzazione e successivamente ad essa; e
c)
i soci della controllante originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative
nell'attivo netto del gruppo originario e del nuovo gruppo immediatamente prima della riorganizzazione e
successivamente ad essa;
e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella controllante originaria in conformità al paragrafo
10(a) nel proprio bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della
propria quota degli elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della controllante
originaria alla data
della riorganizzazione.
14
Parimenti, l'entità che non sia una controllante può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri
di cui al paragrafo 13. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 13. In tali casi, i riferimenti alla
"
controllante originaria
"
e al
"
gruppo originario
"
vanno intesi come riferimenti all'
"
entità origina-
ria".
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
15
Una entità deve applicare tutti gli IFRS applicabili nel presentare le informazioni integrative nel proprio
bilancio separato, incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 16 e 17.
16
Quando una controllante decide, in conformità al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10, di non preparare il bilancio
consolidato e di redigere invece il bilancio separato, in quest'ultimo deve indicare:
a)
il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento; la
ragione sociale e il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui è stata costituita, se diverso)
dell'entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli
International Financial Reporting Standard; l'indirizzo presso il quale è possibile otte-
nere tale bilancio
consolidato;
b)
un elenco delle partecipazioni rilevanti
in controllate,
joint venture
e società
collegate,
comprendente:
i)
la ragione sociale di tali entità partecipate;
ii)
il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso) di
tali entità partecipate;
iii)
la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali
entità partecipate;
c)
una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui alla lettera b).
16A
Se l'entità d'investimento
che sia una controllante (diversa dalla controllante considerata nel paragrafo 16) prepara
come
proprio unico bilancio il bilancio separato, in conformità al paragrafo 8A, tale fatto deve essere indicato.
L'entità
d'investimento deve anche presentare l'informativa relativa alle entità d'investimento richiesta dall'IFRS 12
Informativa
sulle partecipazioni in altre entità.
17
Se una controllante (diversa dalla controllante considerata nei paragrafi 1616A) o un investitore con
controllo congiunto
ovvero
con un'influenza
notevole
su un'entità
partecipata
prepara
il bilancio
separato,
la
controllante o l'investitore
deve indicare il bilancio preparato in conformiall'IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28
(come modificato nel 2011) cui fa riferimento. La controllante o l'investitore devono inoltre indicare
nel
proprio bilancio separato:
a)
il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione se non
richiesta dalla legge;
b)
un elenco delle partecipazioni rilevanti
in controllate,
joint venture
e società
collegate,
comprendente:
i)
la ragione sociale di tali entità partecipate;
ii)
il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso) di
tali entità partecipate;
iii)
la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali
entità partecipate;
c)
una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui alla lettera b).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
18
L'entideve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente Principio a partire da un
esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente l'IFRS 10, l'IFRS 11, l'IFRS 12 e lo IAS 28
(come modificato nel 2011).
18A
Entità d'investimento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i
paragrafi 5, 6, 17 e 18 e ha aggiunto i paragrafi 8A, 11A11B, 16A e 18B18I. L'entità deve applicare tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'ap
plicazione
anticipata. Se applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve indicare tale fatto e
applicare
contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
18B
Se, alla data della prima applicazione delle modifiche indicate in
Entità d'investimento
(che, ai fini del presente IFRS, è
l'inizio dell'esercizio di riferimento per il quale tali modifiche sono applicate per la prima volta), una controllante
conclude
che è un'entità d'investimento, deve applicare i paragrafi 18C18I alla propria partecipazione in una
controllata.
18C Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una
controllata al costo deve invece valutare tale partecipazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita)
d'esercizio come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L'entità d'investimento deve rettificare
retroattivamente l'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione e deve
rettificare gli utili portati
a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle
differenze tra:
a)
il precedente valore contabile
della partecipazione;
e
b)
il fair value (valore equo) della partecipazione dell'investitore nella controllata.
18D Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una
controllata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve continuare a valutare
tale partecipazione al fair value. L'importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle
altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a
nuovo all'inizio
dell'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione.
18E Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento non deve apportare rettifiche alla precedente
contabi
lizzazione di un'interessenza in una controllata che aveva precedentemente stabilito di valutare al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9, come consentito dal paragrafo 10.
18F Prima della data di adozione dell'IFRS 13
Valutazione del fair value
, l'entità d'investimento deve utilizzare gli importi relativi
al fair value precedentemente comunicati agli investitori
o alla direzione
aziendale,
se tali importi costituiscono
l'ammontare al quale l'investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera
transazione
tra parti consapevoli e disponibili.
18G Se la valutazione dell'investimento in una controllata in conformità ai paragrafi 18C18F non risulta fattibile
(secondo
la definizione dello IAS 8
Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili
ed Errori
), l'entità d'investi- mento deve
applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare
i paragrafi 18C
18F, che può anche essere l'esercizio corrente. L'investitore deve rettificare retroattivamente l'esercizio
immediatamente
antecedente la data della prima applicazione, a meno che l'inizio del primo periodo per il quale è
possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all'esercizio corrente. Quando la data in cui risulta fattibile, per
l'entità d'investimento, valutare il fair value della controllata precede l'inizio dell'esercizio
immediatamente
antecedente, l'investitore deve rettificare il patrimonio netto all'inizio
dell'esercizio
immediata-
mente antecedente per
tener conto delle differenze tra:
a)
il precedente valore contabile
della partecipazione;
e
b)
il fair value (valore equo) della partecipazione dell'investitore nella controllata.
Se il primo esercizio per il quale l'applicazione del presente paragrafo risulta fattibile corrisponde all'esercizio
corrente, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all'inizio dell'esercizio corrente.
18H Se l'entità d'investimento ha dismesso una partecipazione in una controllata, o ne ha perso il controllo, prima della
data
della prima applicazione
delle
modifiche
indicate
in
Entità
d'investimento
, l'entità
d'investimento
non è tenuta
ad
apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di tale partecipazione.
18I A prescindere dai riferimenti all'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione (l'
"
esercizio
immediatamente antecedente
"
) di cui ai paragrafi 18C18G, un'enti può presentare informazioni comparative
rettificate per qualsiasi esercizio precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se
l'entità
presenta
informazioni
comparative
rettificate per esercizi precedenti,
tutti i riferimenti all'
"
esercizio immediatamente
antecedente
"
di cui ai
paragrafi 18C18G devono essere intesi come
"
il più remoto esercizio per il quale sono presentate informazioni
comparative rettificate
"
. Se presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, l'entità
deve chiaramente identificare le informazioni
che non sono state rettificate, dichiarare che
sono state preparate in
base a criteri diversi e spiegare tali criteri.
18J
Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato
(Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato i
paragrafi
47, 10, 11B e 12. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente
in conformità
allo IAS 8
Principi contabili,
Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori
per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva.
È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un
esercizio precedente, tale fatto
deve essere indicato.
Riferimenti all'IFRS 9
19
Se l'entità applica il presente Principio ma non applica ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere
interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
RITIRO DELLO IAS 27 (2008)
20
Il presente Principio è pubblicato in concomitanza con l'IFRS 10. Considerati nel loro insieme, i due IFRS
sostituiscono lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (come modificato nel 2008).
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO