PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO

IAS n.27 - IASB - Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008 (*) (**)

Bilancio separato

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
(**) Il presente Principio è stato modificato dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, dall'allegato, Appendice, A20, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 23 gennaio 2009, n. 69/2009, a decorrere dal 27 gennaio 2009, dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 23 gennaio 2009, n. 70/2009, a decorrere dal 27 gennaio 2009 e dall'art. 1, n. (1), Regolamento 3 giugno 2009, n. 494/2009, a decorrere dal 15 giugno 2009. Successivamente il presente Principio è stato così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (g), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1
2 - 3
4 - 8A
9 - 14
15 - 17
18 - 19
20
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -

 


FINALITÀ

1 La finalità del presente Principio è di definire la contabilizzazione e l'informativa da fornire nel bilancio separato relativamente a partecipazioni in controllate, joint venture e collegate.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate se una entità decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.

3 Il presente Principio non stabilisce quali entità debbano presentare il bilancio separato. Esso si applica quanto una entità prepara un bilancio separato in conformità agli International Financial Reporting Standards.

 

DEFINIZIONI

4 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:


Il Bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità economica.


Il bilancio separato è il bilancio presentato dall'entità, nel quale questa può, fatte salve le disposizioni del presente Principio, decidere di rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate al costo, in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari, oppure con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture.

5 I termini seguenti sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, nell'Appendice A dell'IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nel paragrafo 3 dello IAS 28:


- società collegata
- metodo del patrimonio netto
- controllo di una partecipata
- gruppo
- entità d'investimento
- controllo congiunto
- joint venture
- partecipante in una joint venture
- controllante
- influenza notevole
- società controllata.

6 Il bilancio separato è il bilancio che viene presentato in aggiunta al bilancio consolidato ovvero in aggiunta al bilancio dell'investitore che non ha partecipazioni in controllate ma ne ha in società collegate o in joint venture, per il quale lo IAS 28 impone di contabilizzare le partecipazioni in società collegate o in joint venture con il metodo del patrimonio netto, ad eccezione delle circostanze illustrate nei paragrafi 8–8 A.

7 Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in una joint venture non rappresenta un bilancio separato.

8 Una entità esentata dal consolidamento in conformità al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero dall'applicazione del metodo del patrimonio netto ai sensi del paragrafo 17 dello IAS 28 (modificato nel 2011) può presentare soltanto il bilancio separato.

8A Un'entità d'investimento che sia tenuta, per tutto l'esercizio corrente e per tutti gli esercizi comparativi presentati, ad applicare l'eccezione al consolidamento per tutte le proprie controllate in conformità al paragrafo 31 dell'IFRS 10 presenta come unico bilancio il proprio bilancio separato.

 

PREPARAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO

9 Il bilancio separato deve essere preparato in conformità a tutti gli IFRS applicabili, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo 10.

10 Quando un'entità redige un bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a) al costo,
b) in conformità all'IFRS 9, oppure
c) con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.

 

L'entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo o con il metodo del patrimonio netto devono essere trattate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita o per la distribuzione (o sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o per la distribuzione). La valutazione delle partecipazioni contabilizzate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 non è modificata in tali circostanze.

11 Se l'entità decide, in conformità al paragrafo 18 dello IAS 28 (modificato nel 2011), di valutare le proprie partecipazioni in società collegate o joint venture al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in base all'IFRS 9, essa dovrà contabilizzare tali partecipazioni in modo analogo anche nel proprio bilancio separato.

11A Se una controllante, in conformità al paragrafo 31 dell'IFRS 10, è tenuta a valutare la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9, deve anche contabilizzare la propria partecipazione in una controllata allo stesso modo nel proprio bilancio separato.

11B Quando una controllante cessa di essere una entità d'investimento, o lo diventa, deve contabilizzare tale cambiamento a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato, nel modo seguente:

a) quando un'entità cessa di essere un'entità d'investimento, essa deve contabilizzare la partecipazione in una controllata in conformità al paragrafo 10. La data del cambio di stato sarà considerata come data di acquisizione presunta. Il fair value (valore equo) della controllata alla data di acquisizione presunta deve rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini della contabilizzazione della partecipazione in conformità al paragrafo 10.

i) [eliminato]
ii) [eliminato]

b) quando un'entità diventa un'entità d'investimento, deve contabilizzare una partecipazione in una controllata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. La differenza tra il precedente valore contabile della controllata e il suo fair value (valore equo) alla data del cambio di stato dell'investitore deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. L'importo cumulato di tutti gli utili (perdite) d'esercizio precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativamente a tali controllate deve essere contabilizzato come se l'entità d'investimento avesse dismesso tali controllate alla data del cambio di stato.

12 I dividendi di una controllata, di una joint venture o di una società collegata sono rilevati nel bilancio separato dell'entità una volta accertato il diritto dell'entità stessa a percepire il dividendo. Il dividendo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che l'entità non opti per il metodo del patrimonio netto, nel qual caso il dividendo è contabilizzato come riduzione del valore contabile della partecipazione.

13 Quando una capogruppo riorganizza la struttura del proprio gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:


a) la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria;
b) le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime immediatamente prima della riorganizzazione e successivamente ad essa; e
c) i soci della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell'attivo netto del gruppo originario e del nuovo gruppo immediatamente prima della riorganizzazione e successivamente ad essa;
e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 10(a) nel proprio bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota degli elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione.

14 Parimenti, un'entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 13. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 13. In tali casi, i riferimenti alla “capogruppo originaria” e al “gruppo originario” vanno intesi come riferimenti all'“entità originaria”.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

15 Una entità deve applicare tutti gli IFRS applicabili nel presentare le informazioni integrative nel proprio bilancio separato, incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 16 e 17.

16 Quando una controllante decide, in conformità al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10, di non preparare il bilancio consolidato e di redigere invece il bilancio separato, in quest'ultimo deve indicare:


a) il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui
è stata costituita, se diverso) dell'entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli International Financial Reporting Standard; l'indirizzo presso il
quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;
b) un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, joint venture e società collegate, comprendente:


i) la ragione sociale di tali partecipate;
ii) il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso)
di tali partecipate;
iii) la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali partecipate;


c) una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).

16A Se un'entità d'investimento che sia una controllante (diversa dalla controllante considerata nel paragrafo 16) prepara come proprio unico bilancio il bilancio separato, in conformità al paragrafo 8A, tale fatto deve essere indicato. L'entità d'investimento deve anche presentare l'informativa relativa alle entità d'investimento richiesta dall'IFRS 12Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

17 Se una controllante (diversa dalla controllante considerata nei paragrafi 16–16A) o un investitore con controllo congiunto ovvero con un'influenza notevole in una partecipata prepara il bilancio separato, la controllante o l'investitore deve indicare il bilancio preparato in conformità all'IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 (modificato nel 2011) cui fa riferimento. La controllante o l'investitore devono inoltre indicare nel proprio bilancio separato:

a) il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione se non richiesta dalla legge;
b) un elenco delle partecipazioni rilevanti in controllate, joint venture e società collegate, comprendente:


i) la ragione sociale di tali partecipate;
ii) il luogo principale di conduzione degli affari (e il paese in cui sono state costituite, se diverso)
di tali partecipate;
iii) la propria quota di partecipazione (e la quota parte dei diritti di voto, se diversa) detenuta in tali partecipate;


c) una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).


La controllante o l'investitore deve inoltre indicare il bilancio preparato in conformità all'IFRS 10, IFRS 11 o IAS 28 (modificato nel 2011) cui fa riferimento.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

18 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 ° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente l'IFRS 10,IFRS 11, l'IFRS 12 e lo IAS 28 (modificato nel 2011).

18A Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27 ), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 5, 6, 17 e 18 e ha aggiunto i paragrafi 8A, 11A–11B, 16A e 18B– 18I. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

18B Se, alla data di applicazione iniziale delle modifiche indicate in Entità d'investimento (che, ai fini del presente IFRS, è l'inizio dell'esercizio di riferimento per il quale tali modifiche sono applicate per la prima volta), una controllante conclude che è un'entità d'investimento, deve applicare i paragrafi 18C–18I alla propria partecipazione in una controllata.

18C Alla data di applicazione iniziale, un'entità d'investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al costo deve invece valutare tale partecipazione al fair value rilevato a conto economico come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L'entità d'investimento deve rettificare retroattivamente l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale e deve rettificare gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle differenze tra:


a) il precedente valore contabile della partecipazione; e
b) il fair value della partecipazione dell'investitore nella controllata.

18D Alla data di applicazione iniziale, un'entità d'investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve continuare a valutare tale partecipazione al fair value. L'importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale.

18E Alla data di applicazione iniziale, un'entità d'investimento non deve apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di un'interessenza in una controllata che aveva precedentemente stabilito di valutare al fair value rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9, come consentito dal paragrafo 10.

18F Prima della data di adozione dell'IFRS 13 Valutazione del fair value, un'entità d'investimento deve utilizzare gli importi relativi al fair value precedentemente comunicati agli investitori o alla direzione aziendale, se tali importi costituiscono l'ammontare al quale l'investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

18G Se la valutazione di un investimento in una controllata in conformità ai paragrafi 18C–18F non risulta fattibile (secondo la definizione dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori), un'entità d'investimento deve applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare i paragrafi 18C–18F, che può anche essere l'esercizio corrente. L'investitore deve rettificare retroattivamente l'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale, a meno che l'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all'esercizio corrente. Quando la data in cui risulta fattibile, per l'entità d'investimento, valutare il fair value della controllata precede l'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente, l'investitore deve rettificare il patrimonio netto all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente per tener conto delle differenze tra:


a) il precedente valore contabile della partecipazione; e
b) il fair value della partecipazione dell'investitore nella controllata.


Se il primo esercizio per il quale l'applicazione del presente paragrafo risulta fattibile corrisponde all'esercizio corrente, la rettifica del patrimonio netto deve essere rilevata all'inizio dell'esercizio corrente.

18H Se un'entità d'investimento ha dismesso una partecipazione in una controllata, o ne ha perso il controllo, prima della data di applicazione iniziale delle modifiche indicate in Entità d'investimento, l'entità d'investimento non è tenuta ad apportare rettifiche alla precedente contabilizzazione di tale partecipazione.

18I A prescindere dai riferimenti all'esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale (l'"esercizio immediatamente antecedente") di cui ai paragrafi 18C–18G, un'entità può presentare informazioni comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se un'entità presenta informazioni comparative rettificate per esercizi precedenti, tutti i riferimenti all'"esercizio immediatamente antecedente" di cui ai paragrafi 18C–18G devono essere intesi come “il più remoto esercizio per il quale sono presentate informazioni comparative rettificate”. Se un'entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.

18J Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato i paragrafi 4–7, 10, 11B e 12. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

 

Riferimenti all'IFRS 9

19 Qualora un'entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

 

RITIRO DELLO IAS 27 (2008)

20 Il presente Principio è pubblicato in concomitanza con l'IFRS 10. Considerati nel loro insieme, i due IFRS sostituiscono lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008).