c)
una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui alla lettera b).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
18
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente Principio a partire da un
esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente l'IFRS 10, l'IFRS 11, l'IFRS 12 e lo IAS 28
(come modificato nel 2011).
18A
Entità d'investimento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i
paragrafi 5, 6, 17 e 18 e ha aggiunto i paragrafi 8A, 11A–11B, 16A e 18B–18I. L'entità deve applicare tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'ap
plicazione
anticipata. Se applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve indicare tale fatto e
applicare
contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
18B
Se, alla data della prima applicazione delle modifiche indicate in
Entità d'investimento
(che, ai fini del presente IFRS, è
l'inizio dell'esercizio di riferimento per il quale tali modifiche sono applicate per la prima volta), una controllante
conclude
che è un'entità d'investimento, deve applicare i paragrafi 18C–18I alla propria partecipazione in una
controllata.
18C Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una
controllata al costo deve invece valutare tale partecipazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita)
d'esercizio come se le disposizioni del presente IFRS fossero sempre state in vigore. L'entità d'investimento deve rettificare
retroattivamente l'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione e deve
rettificare gli utili portati
a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente antecedente, per tener conto delle
differenze tra:
a)
il precedente valore contabile
della partecipazione;
e
b)
il fair value (valore equo) della partecipazione dell'investitore nella controllata.
18D Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento che in precedenza valutava la propria partecipazione in una
controllata al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo deve continuare a valutare
tale partecipazione al fair value. L'importo cumulato di tutte le rettifiche di fair value precedentemente rilevate nelle
altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato tra gli utili portati a
nuovo all'inizio
dell'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione.
18E Alla data della prima applicazione, l'entità d'investimento non deve apportare rettifiche alla precedente
contabi
lizzazione di un'interessenza in una controllata che aveva precedentemente stabilito di valutare al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9, come consentito dal paragrafo 10.
18F Prima della data di adozione dell'IFRS 13
Valutazione del fair value
, l'entità d'investimento deve utilizzare gli importi relativi
al fair value precedentemente comunicati agli investitori
o alla direzione
aziendale,
se tali importi costituiscono
l'ammontare al quale l'investimento avrebbe potuto essere scambiato, alla data di valutazione, in una libera
transazione
tra parti consapevoli e disponibili.
18G Se la valutazione dell'investimento in una controllata in conformità ai paragrafi 18C–18F non risulta fattibile
(secondo
la definizione dello IAS 8
Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili
ed Errori
), l'entità d'investi- mento deve
applicare le disposizioni del presente IFRS all'inizio del primo periodo per il quale è possibile applicare
i paragrafi 18C–
18F, che può anche essere l'esercizio corrente. L'investitore deve rettificare retroattivamente l'esercizio
immediatamente
antecedente la data della prima applicazione, a meno che l'inizio del primo periodo per il quale è
possibile applicare il presente paragrafo corrisponda all'esercizio corrente. Quando la data in cui risulta fattibile, per
l'entità d'investimento, valutare il fair value della controllata precede l'inizio dell'esercizio
immediatamente
antecedente, l'investitore deve rettificare il patrimonio netto all'inizio
dell'esercizio
immediata-
mente antecedente per
tener conto delle differenze tra:
a)
il precedente valore contabile
della partecipazione;
e