distinta dell'attuario per attestare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;
b)
un bilancio che comprenda un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e un prospetto
delle
variazioni dell'attivo netto disponibile per tali benefici. Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici
previsti è
indicato in una nota ai prospetti. Il bilancio può essere inoltre accompagnato da una relazione
dell'attuario per
attestare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti; e
c)
un bilancio che comprenda un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e un prospetto
delle
variazioni dell'attivo netto disponibile
per tali benefici
con il valore
attuale attuariale
dei benefici
pensioni-
stici
previsti contenuto in una relazione attuariale separata.
A ciascuna delle modalità indicate possono essere allegate al bilancio anche una relazione dei gestori fiduciari, con i
contenuti delle relazioni degli amministratori, e una relazione sugli investimenti.
29
I sostenitori delle modalità illustrate nel paragrafo 28, lettere a) e b), ritengono che la quantificazione dei benefici
pensionistici previsti e le altre informazioni fornite con questo metodo aiutino gli utilizzatori a valutare la situazione
attuale
del piano e la probabilità che le obbligazioni del piano siano soddisfatte. Essi ritengono anche che i bilanci
dovrebbero
essere completi di per sé e non dipendere da prospetti allegati. Tuttavia alcuni ritengono che lo schema illustrato al paragrafo
28, lettera a), potrebbe dare l'impressione che esista una passività, mentre il valore attuale
attuariale dei benefici
pensionistici previsti non ha, secondo loro, tutte le caratteristiche di una passività.
30
I sostenitori della modalità descritta al paragrafo 28, lettera c), ritengono che il valore attuale attuariale dei benefici
pensionistici previsti non dovrebbe essere incluso in un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare
come descritto al paragrafo 28, lettera a), oppure essere indicato in una nota come al paragrafo 28, lettera b), perché
esso, così facendo, sarebbe confrontato direttamente con le attività a servizio del piano e tale confronto
può non essere
valido.
Essi
sostengono
che
gli attuari
non
necessariamente
confrontano
il valore
attuale
attuariale
dei benefici
pensionistici previsti con i valori di mercato degli investimenti, ma possono invece accertare il valore attuale dei flussi
finanziari attesi dagli investimenti. Perciò, i sostenitori di questa modalità ritengono che un tale
confronto non sia
adeguato a riflettere la valutazione complessiva
del piano effettuata dall'attuario
e che esso possa essere male interpretato.
Inoltre, alcuni ritengono che l'informazione sui benefici pensionistici previsti, siano o meno quantificati, dovrebbe essere
contenuta unicamente in una relazione attuariale separata, nella quale può essere fornita
un'illustrazione appropriata.
31
Il presente Principio consente che le indicazioni concernenti i benefici pensionistici previsti siano fornite in una
relazione attuariale. Il Principio respinge le argomentazioni
contrarie
alla quantificazione
del valore attuale
attuariale
dei
benefici pensionistici previsti. Di conseguenza, le modalità illustrate nel paragrafo 28, lettere a) e b), sono considerate
accettabili dal presente Principio,
così come la modalità illustrata
nel paragrafo
28, lettera c), posto che il bilancio
contiene un riferimento a una relazione attuariale allegata che riporti il valore attuale attuariale dei
benefici
pensionistici previsti.
FONDI PENSIONE COMUNQUE
DEFINITI
Valutazione delle attività a servizio del piano
32
Gli investimenti di un fondo pensione devono essere iscritti al fair value (valore equo). Nel caso di titoli
mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è il valore di mercato. Laddove non sia possibile una stima del
fair value (valore equo) degli investimenti posseduti dal piano deve essere fornita un'illustrazione dei
motivi
per i quali non viene utilizzato il fair value (valore equo).