PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 26
Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione
AMBITO DI APPLICAZIONE
1
Il presente Principio deve essere applicato al bilancio dei fondi pensione quando esso viene predisposto.
2
Talvolta i fondi pensione sono denominati in altri modi, quali per esempio
"
piani pensionistici
"
,
"
piani di
pensionamento
"
o
"
piani per benefici pensionistici
"
. Il presente Principio considera un fondo pensione come un'entità
che redige il bilancio distinta dal datore di lavoro dei partecipanti al fondo. Tutti gli altri Principi si applicano al bilancio
dei fondi pensione nei limiti in cui essi non siano superati dal presente Principio.
3
Il presente Principio tratta la contabilizzazione e la rappresentazione in bilancio del fondo nei confronti di tutti i
partecipanti considerati come un gruppo. Esso non tratta dei rendiconti concernenti i diritti dei singoli partecipanti a
ottenere i benefici pensionistici.
4
Lo IAS 19
Benefici per i dipendenti
, riguarda la determinazione dei costi per benefici pensionistici
da
iscrivere
nel
bilancio
delle entità che hanno fondi pensione. Il presente Principio, di conseguenza, integra lo IAS 19.
5
I fondi pensione possono essere qualificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti. Molti
piani richiedono l'istituzione di fondi distinti, che possono avere o meno una distinta identigiuridica e dei gestori
fiduciari, ai quali sono versati i contributi e dai quali sono erogati i benefici pensionistici. Il presente Principio si
applica
indipendentemente dall'istituzione di tali fondi e dall'esistenza di gestori fiduciari.
6
I fondi pensione le cui attività sono investite tramite società assicuratrici sono soggetti alle stesse disposizioni di
contabilizzazione
e di finanziamento
degli
accordi
privati
di investimento.
Di conseguenza,
essi rientrano
nell'ambito
di
applicazione del presente Principio a meno che il contratto con la società assicuratrice sia stipulato in nome e per conto
del singolo partecipante o di un gruppo di partecipanti e la responsabilità di adempiere all'obbligazione per
benefici
pensionistici gravi unicamente sulla Società assicuratrice.
7
Il presente Principio non tratta gli altri tipi di benefici per dipendenti quali le indennità di fine rapporto, gli accordi per
compensi differiti, le liquidazioni legate all'anzianità di servizio, piani speciali di prepensionamento o di riduzione degli
esuberi, piani sanitari e assistenziali o piani d'incentivazione. Anche le prestazioni assistenziali
pubbliche sono
escluse dall'ambito di applicazione del presente Principio.
DEFINIZIONI
8
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
I fondi pensione
sono accordi in base ai quali l'entità
eroga
benefici
per i dipendenti
al momento
o dopo
la cessazione
del
rapporto di lavoro (sotto forma di una rendita annuale o in un'unica soluzione) e tali benefici, o le contribuzioni
a essi,
possono essere determinati o stimati in anticipo rispetto al pensionamento sulla base delle disposizioni di un
accordo
documentato o delle consuetudini dell'entità.
I piani a contribuzione definita
sono fondi pensione in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici
pensionistici sono determinati facendo riferimento ai contributi versati a un fondo e al rendimento degli
investimenti
finanziari relativi.
I piani a benefici definiti
sono fondi pensione in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici
pensionistici sono determinati facendo riferimento a una formula solitamente basata sulla remunerazione dei
dipendenti e/o sugli anni di lavoro.
La contribuzione al fondo
è il trasferimento di beni a un'entità giuridica (
il fondo
), distinta
dall'entità
del
datore
di
lavoro,
per far fronte alle obbligazioni future di pagamento dei benefici pensionistici.
Per gli scopi del presente Principio sono utilizzati anche i seguenti termini:
I partecipanti
sono gli aderenti a un fondo pensione e coloro che hanno diritto ai benefici previsti dal fondo.
L'attivo netto disponibile per i benefici da erogare
è rappresentato dalle attività di un piano meno le passività diverse dal
valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.
Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti
è il valore attuale dei pagamenti previsti da un fondo pensione
per
i dipendenti in servizio e cessati, riferibile al lavoro già prestato.
I benefici acquisiti
sono benefici il diritto ai quali, secondo quanto previsto dalle condizioni di un fondo pensione, non
dipende dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
9
Alcuni fondi pensione hanno sponsor che non sono i datori di lavoro; il presente Principio si applica anche al
bilancio
di tali fondi.
10
La maggior parte dei fondi pensione si basa su accordi formali. Alcuni non sono formalizzati ma hanno acquisito un
valore vincolante per l'entità essendo divenuti parte della sua prassi consolidata. Sebbene alcuni fondi consentano ai
datori
di lavoro di limitare i loro impegni solitamente è difficile per loro annullare il fondo, se i dipendenti devono essere
mantenuti in servizio. Si applica lo stesso criterio di contabilizzazione e di esposizione in bilancio sia per i
fondi
formalizzati sia per quelli non formalizzati.
11
Molti fondi pensione prevedono l'istituzione di fondi distinti ai quali affluiscono i contributi e dai quali sono pagati i
benefici. Tali fondi possono essere gestiti da soggetti indipendenti. In alcuni paesi questi soggetti sono chiamati
gestori
fiduciari (trustee). Il termine gestore fiduciario è utilizzato nel presente Principio per individuare tali soggetti
indipendentemente dal fatto che sia stata istituita un'amministrazione fiduciaria vera e propria.
12
I fondi pensione sono normalmente indicati come piani a contribuzione definita o piani a benefici definiti, ciascuno con
le proprie caratteristiche distintive. Talvolta i piani presentano caratteristiche comuni a entrambi i tipi. Per le
finalità
del presente Principio questi piani ibridi sono considerati piani a benefici definiti.
PIANI A CONTRIBUZIONE
DEFINITA
13
Il bilancio di un piano a contribuzione
definita deve contenere un prospetto dell'attivo netto disponibile
per i
benefici da erogare e una descrizione del criterio di contribuzione.
14
In un piano a contribuzione definita il valore dei benefici futuri che riceverà il partecipante al piano è determinato dai
contributi pagati dal datore di lavoro, dal partecipante o da entrambi e dall'efficienza della gestione e dal rendimento
degli investimenti del fondo. L'obbligazione del datore di lavoro è, di solito, assolta contribuendo al fondo. Normalmente
non è richiesto il parere di un attuario sebbene tale parere debba essere a volte utilizzato per stimare i benefici futuri
ottenibili sulla base dei contributi correnti e sulle modificazioni dei livelli di contribuzione
futuri nonché sulla base
dei rendimenti degli investimenti.
15
I partecipanti al piano sono interessati alla gestione dello stesso perché essa influisce direttamente sul livello dei benefici
futuri loro spettanti. Essi sono interessati a conoscere se i contributi sono stati percepiti e se è stato esercitato un
controllo adeguato a tutelare i diritti dei beneficiari. Il datore di lavoro è interessato all'efficiente e
corretta gestione
del piano.
16
La presentazione di informazioni da parte di un piano a contribuzione definita ha la finalità di fornire periodica- mente
informazioni sul piano stesso e sul rendimento dei suoi investimenti. Tale finalità è raggiunta, di solito,
predisponendo
un bilancio che comprenda i seguenti elementi:
a)
una descrizione delle operazioni rilevanti dell'esercizio e dell'effetto di qualsiasi variazione
riguardante
il piano, la
sua
composizione e le sue condizioni generali;
b)
rendiconti riguardanti le operazioni e il rendimento degli investimenti nell'esercizio e la situazione patrimoniale-
finanziaria del piano al termine dell'esercizio; e
c)
una descrizione delle
politiche
di investimento.
PIANI A BENEFICI DEFINITI
17
Il bilancio di un piano a benefici definiti deve contenere alternativamente:
a)
un prospetto che evidenzi:
i)
l'attivo netto disponibile per i benefici da erogare;
ii)
il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non
ancora acquisiti; e
iii)
l'avanzo o il disavanzo risultante; o
b)
un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare comprendente alternativamente:
i)
una nota indicante il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, distinguendo tra quelli acquisiti
e
quelli non ancora acquisiti; o
ii)
un riferimento
a queste
informazioni
nella
relazione
attuariale
allegata.
Se alla data del bilancio non è stata predisposta una valutazione attuariale, deve essere usata come base la
valutazione attuariale più recente la cui data deve essere indicata.
18
Per gli scopi del paragrafo 17, il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti deve basarsi sui
benefici
previsti dalle condizioni del piano per il lavoro prestato fino a quel momento utilizzando il livello delle
retribuzioni correnti o una previsione delle retribuzioni future con l'indicazione del criterio utilizzato. Deve
essere indicato anche l'effetto di qualsiasi variazione delle ipotesi attuariali che hanno avuto un
effetto
rilevante sul valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.
19
Il bilancio deve illustrare il rapporto tra il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti e l'attivo
netto disponibile per i benefici da erogare e la politica per il finanziamento dei benefici previsti.
20
In un piano a benefici definiti il pagamento dei benefici pensionistici previsti dipende dalla situazione patrimoniale-
finanziaria del piano e dalla capacità dei contribuenti al fondo di contribuirvi in futuro, nonché dal rendimento degli
investimenti e dall'efficienza di gestione del piano.
21
Un piano a benefici definiti deve essere valutato periodicamente da un attuario per accertarne la situazione finan
ziaria,
rivedere le ipotesi e suggerire i livelli futuri di contribuzione.
22
La presentazione di informazioni finanziarie da parte di un piano a benefici definiti ha la finalità di fornire
periodicamente informazioni sulle risorse economiche e sulle attività del piano, informazioni utili per accertare la
correlazione tra le risorse accumulate e i benefici del piano da erogare nel tempo. Questa finalità è raggiunta, di
solito,
predisponendo un bilancio che comprenda i seguenti elementi:
a)
una descrizione delle operazioni rilevanti dell'esercizio e dell'effetto
di qualsiasi variazione riguardante
il piano, la
sua
composizione e le sue condizioni generali;
b)
rendiconti riguardanti le operazioni e il rendimento degli investimenti nell'esercizio e la situazione patrimoniale-
finanziaria del piano al termine dell'esercizio;
c)
informazioni attuariali, sia come parte del rendiconto, sia come relazione separata; e
d)
una descrizione delle
politiche
di investimento.
Valore attuale
attuariale
dei benefici
pensionistici
previsti
23
Il valore attuale dei pagamenti previsti da un fondo pensione può essere calcolato e presentato utilizzando il livello delle
retribuzioni correnti o una previsione del livello delle retribuzioni future fino al momento del pensionamento
dei
partecipanti.
24
Le ragioni a favore dell'adozione
del metodo
della retribuzione
corrente
comprendono:
a)
il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti, rappresentato dalla somma dei valori attualmente
attribuibili
a ciascun partecipante al fondo, p essere calcolato su una base più oggettiva della previsione del
livello delle
retribuzioni future perché esso implica un minor numero di ipotesi;
b)
gli aumenti dei benefici riferibili a un aumento delle retribuzioni diventano un'obbligazione del piano al mo
mento
dell'incremento delle retribuzioni; e
c)
l'ammontare del valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti utilizzando il livello delle retribuzioni
correnti
è, di solito, più strettamente correlato all'ammontare dovuto nel caso di interruzione o cessazione del
piano.
25
Le ragioni a favore del metodo della previsione del livello delle retribuzioni future comprendono:
a)
le informazioni finanziarie dovrebbero essere preparate secondo il principio della continuità aziendale,
indipen
dentemente dalle ipotesi e dalle stime che devono essere fatte;
b)
nei piani basati sull'ultimo
livello
retributivo
i benefici
sono determinati
con riferimento
alle retribuzioni
perce
pite in
prossimità o in coincidenza con la data di pensionamento; è quindi necessario effettuare previsioni delle
retribuzioni, dei livelli dei contributi e dei tassi di rendimento; e
c)
la mancata considerazione di previsioni
delle retribuzioni
future, quando
la maggior
parte della contribuzione
si basa
sulle previsioni delle retribuzioni, può tradursi nella presentazione di informazioni che rilevano un'apparente
eccedenza
o adeguatezza di contribuzioni mentre il programma ne ha carenza.
26
Il valore
attuale
attuariale
dei benefici
pensionistici
previsti
basato
sulle retribuzioni
correnti
è indicato
nel bilancio
di
un piano per fornire l'indicazione dell'impegno per i benefici maturati alla data del bilancio. Il valore attuale
attuariale
dei benefici pensionistici
previsti basato su previsioni delle retribuzioni
è indicato per fornire l'indicazione della dimensione
dell'impegno
potenziale,
sulla
base
del presupposto
della
continui
aziendale,
che
è generalmente il criterio generale
per qualsiasi forma di contribuzione. Oltre all'indicazione del valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti può
essere necessario
fornire una spiegazione
che indichi chiaramente
il contesto nel quale il valore attuale attuariale dei benefici
pensionistici previsti dovrebbe essere interpretato.
Tale spiegazione
può riguardare l'adeguatezza delle contribuzioni future
previste e del criterio di contribuzione basato sulla previsione delle
retribuzioni. Essa può essere inclusa nel bilancio
o nella relazione dell'attuario.
Periodicità delle valutazioni
attuariali
27
In molti paesi le valutazioni attuariali non sono ottenute più frequentemente che ogni tre anni. Se una valutazione
attuariale non è stata preparata alla data del bilancio, deve essere utilizzata come base la valutazione attuariale più
recente
e la sua data deve essere indicata.
Contenuto del bilancio
28
Per i piani a benefici definiti le informazioni sono presentate in una delle seguenti modalità, che riflettono le
differenti
consuetudini nell'indicare e presentare le informazioni attuariali:
a)
la relazione è inclusa nel bilancio che riporta l'attivo netto disponibile per i benefici da erogare, il valore attuale
attuariale dei benefici pensionistici previsti e l'avanzo o il disavanzo risultante. Il bilancio del piano contiene anche
il prospetto delle variazioni dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e il prospetto delle
variazioni nel
valore attuale attuariale
dei benefici
pensionistici
previsti.
Il bilancio
può essere
accompagnato
da una relazione
distinta dell'attuario per attestare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;
b)
un bilancio che comprenda un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e un prospetto
delle
variazioni dell'attivo netto disponibile per tali benefici. Il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici
previsti è
indicato in una nota ai prospetti. Il bilancio può essere inoltre accompagnato da una relazione
dell'attuario per
attestare il valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti; e
c)
un bilancio che comprenda un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare e un prospetto
delle
variazioni dell'attivo netto disponibile
per tali benefici
con il valore
attuale attuariale
dei benefici
pensioni-
stici
previsti contenuto in una relazione attuariale separata.
A ciascuna delle modalità indicate possono essere allegate al bilancio anche una relazione dei gestori fiduciari, con i
contenuti delle relazioni degli amministratori, e una relazione sugli investimenti.
29
I sostenitori delle modalità illustrate nel paragrafo 28, lettere a) e b), ritengono che la quantificazione dei benefici
pensionistici previsti e le altre informazioni fornite con questo metodo aiutino gli utilizzatori a valutare la situazione
attuale
del piano e la probabilità che le obbligazioni del piano siano soddisfatte. Essi ritengono anche che i bilanci
dovrebbero
essere completi di per sé e non dipendere da prospetti allegati. Tuttavia alcuni ritengono che lo schema illustrato al paragrafo
28, lettera a), potrebbe dare l'impressione che esista una passività, mentre il valore attuale
attuariale dei benefici
pensionistici previsti non ha, secondo loro, tutte le caratteristiche di una passività.
30
I sostenitori della modalità descritta al paragrafo 28, lettera c), ritengono che il valore attuale attuariale dei benefici
pensionistici previsti non dovrebbe essere incluso in un prospetto dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare
come descritto al paragrafo 28, lettera a), oppure essere indicato in una nota come al paragrafo 28, lettera b), perché
esso, così facendo, sarebbe confrontato direttamente con le attività a servizio del piano e tale confronto
può non essere
valido.
Essi
sostengono
che
gli attuari
non
necessariamente
confrontano
il valore
attuale
attuariale
dei benefici
pensionistici previsti con i valori di mercato degli investimenti, ma possono invece accertare il valore attuale dei flussi
finanziari attesi dagli investimenti. Perciò, i sostenitori di questa modalità ritengono che un tale
confronto non sia
adeguato a riflettere la valutazione complessiva
del piano effettuata dall'attuario
e che esso possa essere male interpretato.
Inoltre, alcuni ritengono che l'informazione sui benefici pensionistici previsti, siano o meno quantificati, dovrebbe essere
contenuta unicamente in una relazione attuariale separata, nella quale può essere fornita
un'illustrazione appropriata.
31
Il presente Principio consente che le indicazioni concernenti i benefici pensionistici previsti siano fornite in una
relazione attuariale. Il Principio respinge le argomentazioni
contrarie
alla quantificazione
del valore attuale
attuariale
dei
benefici pensionistici previsti. Di conseguenza, le modalità illustrate nel paragrafo 28, lettere a) e b), sono considerate
accettabili dal presente Principio,
così come la modalità illustrata
nel paragrafo
28, lettera c), posto che il bilancio
contiene un riferimento a una relazione attuariale allegata che riporti il valore attuale attuariale dei
benefici
pensionistici previsti.
FONDI PENSIONE COMUNQUE
DEFINITI
Valutazione delle attività a servizio del piano
32
Gli investimenti di un fondo pensione devono essere iscritti al fair value (valore equo). Nel caso di titoli
mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è il valore di mercato. Laddove non sia possibile una stima del
fair value (valore equo) degli investimenti posseduti dal piano deve essere fornita un'illustrazione dei
motivi
per i quali non viene utilizzato il fair value (valore equo).
33
Nel caso di valori mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è, di solito, il valore di mercato perché questo è
ritenuto
la misura più attendibile
per i valori mobiliari
alla data della relazione
e per il rendimento
degli investimenti
per l'esercizio.
Quei titoli mobiliari che hanno un valore fisso di rimborso e che sono stati acquistati a copertura delle obbligazioni del
piano, o di sue parti specifiche, possono essere iscritti a valori basati sui loro valori finali di rimborso assumendo un
tasso di rendimento costante fino alla scadenza. Quando non è possibile una stima del fair value (valore equo) degli
investimenti posseduti da un piano, come nel caso della proprietà totale di un'entità, si indica il motivo per il quale non
è utilizzato il fair value (valore equo). Nella misura in cui gli investimenti sono iscritti a valori diversi dal valore di
mercato o dal fair value (valore equo), anche il fair value (valore equo) viene, generalmente, indicato. I beni utilizzati
nella gestione del fondo sono contabilizzati secondo quanto previsto dai
Principi applicabili.
Informazioni integrative
34
Il bilancio di un fondo pensione, sia a benefici definiti sia a contribuzione definita, deve contenere anche le
informazioni seguenti:
a)
un prospetto delle variazioni dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare;
b)
le informazioni rilevanti sui principi contabili; e
c)
una descrizione del piano e l'effetto di qualsiasi variazione nel piano durante l'esercizio.
35
Il bilancio dei fondi pensione deve includere i seguenti aspetti, se pertinenti:
a)
un prospetto dell'attivo netto disponibile
per i benefici da erogare indicante:
i)
le attività al termine dell'esercizio opportunamente
classificate;
ii)
i criteri di valutazione delle attività;
iii)
i dettagli di ogni singolo
investimento
eccedente
il 5 % dell'attivo
netto
disponibile
per i benefici
da erogare
o
il
5 % di ogni classe o tipo di titoli mobiliari;
iv)
i dettagli di qualsiasi investimento nell'entità del datore di lavoro; e
v)
le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti;
b)
un prospetto delle variazioni dell'attivo netto disponibile per i benefici da erogare che riporti i seguenti punti:
i)
le contribuzioni del datore di lavoro;
ii)
le contribuzioni dei dipendenti;
iii)
i proventi degli investimenti quali interessi e dividendi;
iv)
gli altri proventi;
v)
i benefici pagati o dovuti (suddivisi, per esempio, tra pensioni, indenniper morte e indennità per
invalidità, e pagamenti in un'unica soluzione);
vi)
i costi amministrativi;
vii)
gli altri costi;
viii)
le imposte sul reddito;
ix)
gli utili e le perdite derivanti dalla dismissione di investimenti e dalle variazioni nel valore degli
inve
stimenti; e
x)
i trasferimenti da, ovvero a, altri piani;
c)
una descrizione del criterio di contribuzione;
d)
per i piani a benefici definiti il valore
attuale
attuariale
dei benefici
pensionistici
previsti
(che può essere
distinto
tra
benefici acquisiti e non ancora acquisiti) basato sui benefici previsti dalle condizioni del piano, sul lavoro prestato
fino a quel momento, utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o quello delle retribuzioni future;
queste
informazioni possono essere incluse in una relazione attuariale allegata da leggersi unitamente al relativo
bilancio; e
e)
per i piani a benefici definiti,
una
descrizione
delle
ipotesi
attuariali
rilevanti
e del metodo
utilizzato
per calcolare
il
valore attuale attuariale dei benefici pensionistici previsti.
36
La relazione di un fondo pensione contiene una descrizione del piano o come parte del bilancio, o in una relazione
separata. Essa può contenere le seguenti informazioni:
a)
l'indicazione dei datori di lavoro e dei gruppi di dipendenti partecipanti al piano;
b)
il numero di partecipanti
che ricevono
benefici
e il numero
degli altri partecipanti,
opportunamente
classificati;
c)
il tipo di piano, ossia se a contribuzione definita o a benefici definiti;
d)
una nota che indichi se i partecipanti contribuiscono al piano;
e)
una descrizione dei benefici pensionistici
previsti per i partecipanti;
f)
una descrizione di qualsiasi clausola di cessazione del piano; e
g)
le variazioni negli elementi compresi nei punti da a) a f) durante il periodo preso in considerazione dalla
relazione.
Non è raro fare riferimento ad altri documenti facilmente disponibili per gli utilizzatori nei quali il piano è descritto
e
includere solo informazioni sulle variazioni successive.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
37
Il presente Principio entra in vigore per i bilanci dei fondi pensione degli esercizi con inizio il 1
o
gennaio 1988 o in
data
successiva.
38
Informativa sui principi contabili
, che modifica lo IAS 1
Presentazione del bilancio
e l'IFRS Practice Statement 2
Making
Materiality
Judgements
, è stato pubblicato
nel febbraio
2021
e ha modificato
il paragrafo
34. L'entità
deve applicare
tale
modifica per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere
indicato.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO