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Un rapporto con una parte correlata può avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato
economico dell'entità. Le parti correlate possono
effettuare
operazioni
che
società
indipendenti
non
effettuerebbero.
Per esempio, l'entità che vende beni alla sua controllante al costo potrebbe non vendere alle stesse condizioni ad altri
clienti. Inoltre, operazioni
tra parti correlate
possono
non essere effettuate
ai medesimi
corrispettivi
rispetto
a quelle
intercorrenti tra parti indipendenti.
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Il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria
dell'entità possono essere influenzati da rapporti con
parti
correlate anche nel caso in cui non si verifichino operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere
sufficiente a condizionare le operazioni dell'entità con parti terze. Per esempio, una controllata può
interrompere
i
propri rapporti con una controparte
commerciale
a partire dal momento dell'acquisizione
da parte della controllante
di
una società consorella
che svolge la stessa attività della precedente
controparte.
In alternativa,
una parte può astenersi
dal compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra; per
esempio, una controllata può
essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.
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Per tali ragioni, la conoscenza delle operazioni, dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e dei rapporti dell'entità con
delle
parti correlate può incidere sulla valutazione delle sue attività da parte degli utilizzatori del bilancio,
oltre che
sulla
valutazione dei rischi e delle opportunità a cui l'entità va incontro.
DEFINIZIONI
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I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una parte correlata
è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio,
definita
come l'"entità che redige il bilancio").
a)
Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati all'entità che redige il bilancio se
tale persona:
i)
ha il controllo o il controllo congiunto sull'entità che redige il bilancio;
ii)
ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
iii)
è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua
controllante.
b)
L'entità è correlata all'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
i)
l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna
controllante, controllata e società consorella è correlata alle altre);
ii)
l'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture
facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
iii)
entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
iv)
l'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
v)
l'entità è rappresentata
da un piano per benefici
successivi
alla fine del rapporto
di lavoro a favore
dei
dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il
bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponso
rizzano sono
correlati all'entità che redige il bilancio;