PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO

IAS n.24 - IASB - Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008 (*) (**)

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320
(**) Principio modificato ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia stato diversamente stabilito nell'Appendice suddetta; e dall'allegato, Appendice, A19, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008. Successivamente il presente Principio è stato così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, punto 1), Regolamento 19 luglio 2010, n. 632/2010, a decorrere dal 23 luglio 2010.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1
2 - 4
5 - 8
9 - 12
13 - 27
28 - 28C
29
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -

 


FINALITÀ

1 La finalità del presente Principio è di assicurare che il bilancio di un'entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale- finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dall'esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti, inclusi gli impegni.

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Il presente Principio deve essere applicato nella:


a) individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;
b) individuazione di saldi in essere, inclusi gli impegni, tra l'entità e le sue parti correlate;
c) individuazione delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti (a) e (b); e
d) determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra.

3 Il presente Principio richiede che vengano fornite informazioni integrative su rapporti, operazioni e saldi in essere con parti correlate, inclusi gli impegni, nel bilancio consolidato e separato di una controllante o di investitori con il controllo congiunto di una partecipata, o con un'influenza notevole sulla stessa, presentata nel bilancio in conformità con l'IFRS 10. Bilancio consolidato o con lo IAS 27 Bilancio separato. Il presente Principio si applica anche ai bilanci individuali.

4 Delle operazioni con parti correlate e dei saldi in essere con altre entità di un gruppo è data informativa nel bilancio dell'entità. Nella preparazione del bilancio consolidato del gruppo, le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati, a eccezione di quelli tra un'entità d'investimento e le sue controllate valutate al fair value rilevato a conto economico.

 

SCOPO DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5 I rapporti fra parti correlate sono aspetti ordinari delle attività commerciali e gestionali. Ad esempio, le entità spesso svolgono una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, joint venture e società collegate. In tali circostanze, l'entità ha la capacità di influire sulle politiche finanziarie e gestionali della partecipata attraverso la presenza di un controllo, di un controllo congiunto o di un'influenza notevole.

6 Un rapporto con una parte correlata può avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità. Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero. Per esempio, un'entità che vende merci alla sua controllante al costo potrebbe non vendere alle stesse condizioni ad altri clienti. Inoltre, operazioni tra parti correlate possono non essere effettuate ai medesimi corrispettivi rispetto a quelle intercorrenti tra parti indipendenti.

7 Il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria di un'entità possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verifichino operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell'entità con parti terze. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell'acquisizione da parte della capogruppo di un'altra controllata che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.

8 Per tali ragioni, la conoscenza delle operazioni, dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e dei rapporti di un'entità con delle parti correlate può incidere sulla valutazione delle sue attività da parte degli utilizzatori del bilancio, oltre che sulla valutazione dei rischi e delle opportunità a cui l'entità va incontro.

 

DEFINIZIONI

9 I termini ‘controllo', ‘entità d'investimento', ‘controllo congiunto' e ‘influenza notevole' sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nelloIAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture e sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati in tali IFRS.

10 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

11 Nel contesto del presente Principio, le seguenti situazioni non rappresentano operazioni con parti correlate:


a) due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;
b) due entità joint venturer , per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
c) (i) finanziatori; ii) sindacati; iii) imprese di pubblici servizi; e iv) ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale);
d) un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

12 Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

 

Tutte le entità

13 Le relazioni tra una controllante e le proprie controllate devono essere indicate indipendentemente dal fatto che tra di esse siano state effettuate operazioni. L'entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo. Se né la controllante dell'entità né la capogruppo redigono un bilancio consolidato ad uso pubblico, deve essere indicata la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio.

14 Allo scopo di consentire all'utilizzatore del bilancio di formarsi un'opinione circa gli effetti sull'entità dei rapporti con parti correlate, è appropriato indicare il rapporto con la parte correlata in presenza di controllo, indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.

15 La disposizione di indicare i rapporti con parti correlate tra una controllante e le proprie controllate si aggiunge alle disposizioni di cui agli IAS 27, IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

16 Il paragrafo 13 fa riferimento alla controllante di livello immediatamente superiore. Ossia, la prima controllante del gruppo al di sopra della controllante diretta che redige un bilancio consolidato disponibile per uso pubblico.

17 L'entità deve fornire informazioni in merito alle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie:

a) benefici a breve termine per i dipendenti;

b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro;
c) altri benefici a lungo termine;

d) benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; e
e) pagamenti basati su azioni.

17A Se un'entità ottiene servizi di direzione con responsabilità strategiche da un'altra entità («entità dirigente»), essa non è tenuta ad applicare le disposizioni del paragrafo 17 ai corrispettivi pagati o dovuti dall'entità dirigente ai suoi amministratori o dipendenti.

18 Se un'entità ha effettuato operazioni con parti correlate nei periodi di riferimento del bilancio, essa deve indicare la natura del rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i potenziali effetti di tale rapporto sul bilancio. Questi requisiti informativi si aggiungono a quelli disposti nel paragrafo 17. Tali informazioni devono almeno includere:

a) l'ammontare delle operazioni;
b) l'ammontare dei saldi in essere, inclusi gli impegni, e:

i) le loro condizioni ed i termini contrattuali, incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento; e
ii) dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;

c) accantonamenti per crediti dubbi relativi all'ammontare dei saldi in essere; e
d) la perdita rilevata nell'esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti
correlate.

18A Le spese sostenute dall'entità per la prestazione dei servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti da un'entità dirigente separata devono essere indicate.

19 Le informazioni integrative richieste al paragrafo 18 devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

a) la controllante;
b) le entità che controllano congiuntamente o esercitano un'influenza notevole sull'entità
stessa;
c) le controllate;
d) le collegate;
e) le joint venture in cui l'entità è una società joint venturer;
f) i dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o della sua controllante; e
g) altre parti correlate.

20 La classificazione degli importi dovuti da e a parti correlate, nelle diverse categorie, secondo quanto previsto al paragrafo 19, rappresenta un'estensione della disposizione sull'informativa da fornire di cui allo IAS 1 Presentazione del bilancio in merito alle informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note. Le categorie sono state ampliate per fornire un'analisi più esauriente dei saldi in essere con parti correlate e sono applicate alle operazioni con parti correlate.

21 Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali è data informativa se effettuate con parti correlate:

a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
b) acquisti o vendite di immobili e altre attività;
c) prestazione o ottenimento di servizi;
d) leasing;
e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;
f) trasferimenti a titolo di licenza;
g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
h) clausole di garanzia o pegno;
i) impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi (rilevati e non rilevati); e
j) estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di quella parte correlata.

22 La partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo è un'operazione con parti correlate (vedere paragrafo 42 dello IAS 19 (modificato nel 2011)).

23 Le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate.

24 Elementi di natura similare possono essere indicati cumulativamente salvo quando l'indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell'entità.

Entità pubbliche

25 Un'entità che redige il bilancio è dispensata dai requisiti informativi di cui al paragrafo 18 relativi alle operazioni con parti correlate e ai saldi in essere, inclusi gli impegni, nel caso di:


a) un ente governativo che detiene il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; e
b) un'altra entità che sia una parte correlata in quanto lo stesso ente governativo detiene il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sia sull'entità che redige il bilancio, sia sull'altra entità.

26 Se un'entità che redige il bilancio applica l'esenzione di cui al paragrafo 25, deve indicare le seguenti informazioni in merito alle operazioni e ai relativi saldi in essere citati al paragrafo 25:


a) la denominazione dell'ente governativo e la natura del proprio rapporto con l'entità che redige il bilancio (ossia controllo, controllo congiunto o influenza notevole);
b) le informazioni che seguono, con un livello di dettaglio sufficiente a consentire agli utilizzatori del bilancio dell'entità di comprendere l'effetto sul bilancio delle operazioni con parti correlate poste in essere:


i) la natura e il valore di ciascuna operazione individualmente significativa; e
ii) per le altre operazioni che sono rilevanti collettivamente, ma non singolarmente, un'indicazione qualitativa o quantitativa della loro entità. Le tipologie di operazioni comprendono quelle elencate nel paragrafo 21.

27 Nell'esercitare il proprio giudizio in merito al livello di dettaglio da indicare, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26(b), l'entità che redige il bilancio deve valutare quanto sia stretto il rapporto con la parte correlata e altri fattori importanti ai fini della determinazione del livello di significatività dell'operazione, quali ad esempio:

a) la significatività in termini di dimensione;
b) se sia stata effettuata a condizioni diverse da quelle di mercato;
c) se sia al di fuori della normale operatività aziendale, quali l'acquisto o la vendita di attività aziendali;
d) se è oggetto di informativa alle autorità di regolamentazione o vigilanza;
e) se è comunicata all'alta dirigenza;
f) se è soggetta all'approvazione degli azionisti.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

28 Un'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata dell'intero Principio o dell'esenzione parziale per le entità pubbliche di cui ai paragrafi 25-27. Se l'entità applica l'intero Principio o l'esenzione parziale per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2011, tale fatto deve essere indicato.

28A L'IFRS 10 e l'IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a Maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 3, 9, 11(b), 15, 19(b), ed (e) e 25. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10, l'IFRS 11 e l'IFRS 12.

28B Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi 4 e 9. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se un'entità applica tali modifiche a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.

28C Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 9 e ha aggiunto i paragrafi 17A e 18A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

 

 

RITIRO DELLO IAS 24 (2003)

29 Il presente Principio contabile sostituisce lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003).