PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO

IAS n.20 - IASB - Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008 (*)

Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1 - 2
3 - 6
7 - 33
34 - 38
39
40
41 - 48
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



AMBITO DI APPLICAZIONE

1Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione e l'informativa dei contributi pubblici e per l'informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica.

2 Il presente Principio non tratta:


a) i problemi particolari che sorgono nella contabilizzazione dei contributi pubblici nei bilanci che riflettono gli effetti dei cambiamenti dei prezzi o nelle informazioni integrative di natura analoga;
b) l'assistenza pubblica che è fornita a un'entità sotto forma di benefici che si manifestano nella determinazione dell'utile imponibile o della perdita a fini fiscali, o che sono determinati o limitati sulla base delle imposte sul reddito dovute. Esempi di tali benefici sono rappresentati da esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d'imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito.
c) la partecipazione pubblica alla proprietà dell'entità;
d) i contributi pubblici trattati dallo IAS 41 Agricoltura.

 

DEFINIZIONI

3 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:


Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.


L'assistenza pubblica è l'azione intrapresa da enti pubblici per fornire a un'entità, o a una categoria di entità che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico. Per la finalità del presente Principio l'assistenza pubblica non comprende i benefici forniti solo indirettamente tramite azioni che modifichino le condizioni economiche generali, quali la realizzazione di infrastrutture in aree in via di sviluppo o l'introduzione di vincoli ai concorrenti.


I contributi pubblici sono quelli che si manifestano sotto forma di trasferimenti di risorse a un'entità a condizione che questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative. Sono escluse quelle forme di assistenza pubblica alle quali non può ragionevolmente essere associato un valore e le operazioni con gli enti pubblici che non possono essere distinte dalle normali attività commerciali dell'entità.


I contributi in conto capitale sono i contributi pubblici per il cui ottenimento è condizione essenziale che l'entità acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate. Possono essere previste anche ulteriori condizioni che delimitino il tipo o la localizzazione dei beni o i periodi nel corso dei quali essi devono essere acquistati o posseduti.


I contributi in conto esercizio sono i contributi pubblici diversi da quelli in conto capitale.


I finanziamenti a fondo perduto sono i prestiti per i quali il finanziatore si impegna, in presenza di condizioni stabilite, a rinunciare al rimborso.


Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)

4 L'assistenza pubblica assume forme diverse variando sia per ciò che riguarda la natura dell'assistenza prestata sia per le condizioni alle quali essa è sottoposta. Lo scopo dell'assistenza può essere quello di incentivare l'entità a intraprendere un'attività che normalmente non svolgerebbe se mancasse l'assistenza.

5 L'ottenimento di assistenza pubblica da parte dell'entità può essere rilevante per la preparazione del bilancio per due motivi. In primo luogo, se sono state trasferite risorse, deve essere trovato un metodo adeguato per contabilizzare tale trasferimento. In secondo luogo è opportuno fornire un'indicazione del beneficio che l'entità ha tratto da tale assistenza durante il periodo considerato. Questo agevola il confronto tra il bilancio di un'entità con quelli degli esercizi precedenti e con quello di altre entità.

6 I contributi pubblici vengono talvolta indicati con altri nomi quali sussidi, sovvenzioni o incentivi.

 

CONTRIBUTI PUBBLICI

7 I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), non devono essere rilevati finché non esista una ragionevole certezza che:


a) l'entità rispetterà le condizioni previste; e
b) i contributi saranno ricevuti.

8 Un contributo pubblico non può essere rilevato finché non esiste una ragionevole certezza che l'entità rispetterà le condizioni previste, e che il contributo sarà ricevuto. La riscossione di un contributo non fornisce, di per sé, la prova definitiva che le condizioni connesse al contributo siano state, o saranno, rispettate.

9 Il modo in cui un contributo è ricevuto non influisce sul metodo contabile da adottare per rilevarlo. Quindi un contributo è contabilizzato nello stesso modo sia che esso sia ricevuto sotto forma di disponibilità liquide, sia come riduzione di una passività nei confronti dell'ente pubblico.

10 Un finanziamento a fondo perduto da parte di enti pubblici è trattato come contributo pubblico quando c'è una ragionevole sicurezza che l'entità rispetterà le condizioni per la rinuncia al rimborso del prestito.

10A Il beneficio di un prestito pubblico ad un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato è trattato come contributo pubblico. Il prestito deve essere rilevato e valutato conformemente all'IFRS 9 Strumenti finanziari. Il beneficio del tasso d'interesse inferiore a quello di mercato deve essere valutato come la differenza tra il valore contabile iniziale del prestito determinato conformemente all'IFRS 9 e i corrispettivi ricevuti. Il beneficio è contabilizzato conformemente al presente Principio. L'entità deve considerare le condizioni e le obbligazioni che sono state, o devono essere, soddisfatte quando identifica i costi che il beneficio del prestito è inteso a compensare.

11 Una volta che un contributo pubblico è stato contabilizzato, qualsiasi passività o attività potenziale è trattata secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

12 I contributi pubblici devono essere rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che i contributi intendono compensare.

13 Vi sono essenzialmente due approcci alla contabilizzazione dei contributi pubblici: il metodo patrimoniale, per il quale un contributo è rilevato al di fuori del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, e il metodo del reddito, per il quale un contributo è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio in uno o più esercizi.

14 Per i sostenitori del metodo patrimoniale:


a) i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e dovrebbero essere trattati come tali nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria piuttosto che essere rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio per compensare le voci di costo che essi finanziano. Poiché non è previsto alcun rimborso, essi dovrebbero essere rilevati al di fuori del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio;
b) non è corretto rilevare i contributi pubblici nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio perché essi non costituiscono un reddito, ma rappresentano un incentivo fornito da un ente pubblico senza che siano sostenuti i costi relativi.

15 Le argomentazioni a favore del metodo del reddito sono le seguenti:


a) poiché i contributi pubblici derivano da una fonte differente dagli azionisti essi non dovrebbero essere rilevati direttamente a patrimonio netto, ma dovrebbero essere rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi appropriati;
b) i contributi pubblici sono raramente senza controprestazioni. L'entità li ottiene attraverso il rispetto di certe condizioni insieme all'adempimento delle obbligazioni previste. Essi dovrebbero, perciò, essere rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare;
c) poiché le imposte sul reddito e le altre imposte sono costi, è logico rilevare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio anche i contributi pubblici, che sono un'estensione delle politiche di bilancio.

16 Per il metodo del reddito è fondamentale che i contributi pubblici siano rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che il contributo intende compensare. La rilevazione dei contributi pubblici nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della riscossione non rispetta l'assunzione della contabilità di competenza (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio) e potrebbe essere accettata solo nel caso in cui non esista un criterio per ripartire il contributo a esercizi differenti da quello nel quale esso è stato ricevuto.

17 Nella maggior parte dei casi gli esercizi nei quali l'entità rileva i costi o le spese relative a un contributo pubblico sono facilmente determinabili. Pertanto, i contributi riferibili a spese specifiche sono rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso esercizio della spesa relativa. Analogamente, i contributi relativi a beni ammortizzabili sono solitamente rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi nei quali è addebitato l'ammortamento di quei beni e nella medesima proporzione.

18 I contributi relativi a beni non ammortizzabili possono richiedere anche l'adempimento di certe condizioni e dovrebbero perciò essere rilevati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi nei quali viene sostenuto il costo per adempiere alle condizioni previste. Per esempio, la concessione a titolo di contributo di un terreno può essere condizionata alla costruzione di un edificio nel luogo stesso e può essere corretto rilevarla nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita utile dell'edificio.

19 I contributi sono, a volte, ricevuti come parte di un insieme di aiuti finanziari o fiscali al quale sono associate certe condizioni. In tali casi, è necessario porre attenzione nell'identificazione delle condizioni che danno origine ai costi e alle spese che determinano quali sono gli esercizi nei quali il contributo sarà realizzato. Può essere appropriato ripartire una parte del contributo con un criterio e un'altra parte con un criterio diverso.

20 Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all'entità senza correlati costi futuri deve essere rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio in cui diventa esigibile.

21 In alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all'entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una particolare entità e possono non essere disponibili per un'intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nell'esercizio nel quale l'entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l'informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.

22 Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall'entità come compensazione per costi o perdite sostenuti in un periodo precedente. In questo caso il contributo è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio nel periodo nel quale esso diventa esigibile, con un'informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.

 

Contributi pubblici non monetari

23 Un contributo pubblico può assumere la forma di un trasferimento di attività non monetarie, quali terreni o altre risorse, per l'utilizzo da parte dell'entità. In queste circostanze, solitamente, si accerta il fair value (valore equo) dell'attività non monetaria e si contabilizza sia il contributo sia il bene a quel fair value (valore equo). Un modo alternativo che viene talvolta seguito è quello di registrare sia il contributo sia il bene a un valore simbolico.

 

Presentazione nel bilancio dei contributi in conto capitale

24 I contributi pubblici in conto capitale, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), devono essere presentati nello stato patrimoniale iscrivendo il contributo come ricavo differito o come posta rettificativa del valore contabile del bene.

25 Sono considerati accettabili due metodi di presentazione dei contributi (o della parte appropriata dei contributi) in conto capitale.

26 Il primo metodo rileva il contributo come ricavo differito rilevato con un criterio sistematico nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita utile del bene.

27 L'altro metodo detrae il contributo nel calcolo del valore contabile del bene. Il contributo è rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio durante la vita del bene ammortizzabile come riduzione del costo dell'ammortamento.

28 L'acquisto di beni e la riscossione dei contributi relativi possono causare rilevanti movimenti nei flussi finanziari di un'entità. Per questo motivo, e allo scopo di mostrare l'investimento lordo nei beni, tali movimenti sono spesso indicati come elementi distinti nel rendiconto finanziario, indipendentemente dal fatto che il contributo sia dedotto o no dal valore del bene relativo ai fini della presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.


Presentazione nel bilancio dei contributi in conto esercizio

29 I contributi in conto esercizio sono presentati come componenti dell'utile (perdita) d'esercizio, separatamente oppure all'interno di una voce generica quale ‘Altri proventi' in alternativa, essi vengono dedotti dal costo correlato.

29A Se un’entità presenta le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio in un conto economico separato come descritto nel paragrafo 81 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007), essa presenta i contributi in conto esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 29 in tale prospetto separato.

30 I sostenitori del primo metodo non ritengono corretta la compensazione tra proventi e costi, argomentando che la distinzione del contributo dal costo facilita il confronto con gli altri costi non correlati al contributo. Per i sostenitori del secondo metodo è da ritenere che quei costi non sarebbero stati sostenuti dall'entità se questa non avesse ottenuto il contributo; perciò la presentazione dei costi senza compensarli con il contributo può essere fuorviante.

31 Entrambi i metodi per la presentazione dei contributi in conto esercizio sono ritenuti accettabili. L'indicazione del contributo può essere necessaria per una corretta comprensione del bilancio. È, di norma, corretta l'indicazione dell'effetto dei contributi su ciascuna voce di conto economico che deve essere riportata distintamente.

 

Restituzione dei contributi pubblici

32 Un contributo pubblico che diventa rimborsabile deve essere contabilizzato come un cambiamento di una stima contabile (vedere IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori). La restituzione di un contributo pubblico in conto esercizio deve, in primo luogo, essere attribuita all'eventuale ricavo differito non ammortizzato rilevato in relazione al contributo. La parte della restituzione che residua, o l'intero ammontare della restituzione nel caso in cui non ci siano ricavi differiti, deve essere imputata immediatamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. La restituzione di un contributo in conto capitale deve essere rilevata aumentando il valore contabile del bene o riducendo il saldo dei ricavi differiti dell'ammontare da restituire. L'ammortamento complessivo ulteriore che, qualora il contributo non fosse stato ottenuto, sarebbe stato rilevato fino a quel momento, deve essere rilevato immediatamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.

33 Le circostanze che danno luogo alla restituzione di un contributo in conto capitale possono richiedere di verificare il nuovo valore contabile del bene al fine di determinare se esso abbia subito una riduzione di valore.

 

ASSISTENZA PUBBLICA

34 Alcune forme di assistenza pubblica alle quali non può essere ragionevolmente dato un valore e le operazioni condotte con enti pubblici che non sono distinguibili dalle normali operazioni commerciali dell'entità sono escluse dalla definizione di contributi pubblici contenuta nel paragrafo 3.

35 La consulenza gratuita, tecnica o di marketing, e la prestazione di garanzie sono esempi di assistenza pubblica ai quali non può essere ragionevolmente associato un valore. Un esempio di assistenza che non può essere distinta dalle normali operazioni commerciali dell'entità si ha quando la politica degli approvvigionamenti pubblici qualifica un'entità come fornitrice, assorbendone parte delle vendite. Anche se il beneficio è evidente, ogni tentativo di distinguere le normali attività dell'azienda dall'assistenza pubblica sarebbe, con ogni probabilità, arbitrario.

36 La rilevanza del beneficio negli esempi sopra elencati può essere tale che è necessaria l'indicazione della natura, dell'ammontare e della durata dell'assistenza affinché il bilancio dell'entità non sia fuorviante.

37 I prestiti a interesse zero, o molto basso, sono un tipo di assistenza pubblica ma il beneficio non è quantificato attraverso l'imputazione di interessi.

38 Nel presente Principio l'assistenza pubblica non comprende la realizzazione di infrastrutture per migliorare i trasporti pubblici e la rete di comunicazione e la messa a disposizione, per l'intera comunità locale e in forma permanente, di infrastrutture pubbliche quali acquedotti e impianti di irrigazione.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

39 Devono essere indicati i seguenti aspetti:


a) il principio contabile adottato per i contributi pubblici, inclusi i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio;
b) la natura e l'ammontare dei contributi pubblici rilevati nel bilancio e l'indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l'entità ha beneficiato direttamente; e
c) le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative all'assistenza pubblica che sia stata contabilizzata.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

40 L'entità che adotti il presente Principio per la prima volta deve:


a) soddisfare, laddove appropriato, le disposizioni sull'informativa da fornire; e
b) alternativamente:


i) rettificare il suo bilancio per il cambiamento di principio contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
ii) applicare le disposizioni contabili del presente Principio solo ai contributi, o alle parti di contributi, spettanti o rimborsabili, dopo la data di entrata in vigore del Principio.

 

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

41 Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1984 o da data successiva.

42 Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre aggiunto il paragrafo 29A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica loIAS 11 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

43 Il paragrafo 37 è stato eliminato ed il paragrafo 10A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai prestiti pubblici ricevuti in periodi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

44. [eliminato]

45 L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 3. Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.

46 Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 29 e ha eliminato il paragrafo 29A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.

47. [eliminato]

48. L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 10 A e ha eliminato i paragrafi 44 e 47. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.