PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 19
Benefici per i dipendenti
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative
ai benefici per i dipendenti. Il presente Principio prevede che l'entità rilevi:
a)
una passività quando un dipendente ha prestato attività lavorativa in cambio di benefici da erogare in futuro;
e
b)
un costo quando l'entità utilizza i benefici economici derivanti dall'attività lavorativa prestata da un dipen
dente
in cambio di benefici.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato dal datore di lavoro per
la contabilizzazione dei benefici per i
dipendenti, ad eccezione di quelli ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
3
Il presente Principio non tratta la rendicontazione del piano di benefici per i dipendenti (vedere IAS 26
Rilevazione
e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione).
4
Il presente Principio si applica a tutti i benefici per i dipendenti, inclusi quelli forniti:
a)
nell'ambito di piani o altri accordi formalizzati che intercorrono tra l'entità e singoli dipendenti, gruppi di
dipendenti o loro rappresentanti;
b)
ai sensi di norme legislative, o di accordi settoriali, in base a cui le entità devono contribuire a piani nazionali,
statali, settoriali o relativi a più datori di lavoro; o
c)
dalle consuetudini non formalizzate che danno origine a un'obbligazione implicita. Le consuetudini non
formalizzate danno origine a un'obbligazione implicita quando l'entità non ha alternative realistiche al
pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento
delle consuetudini non formalizzate dell'entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i
dipendenti.
5
I benefici
per
i dipendenti
comprendono:
a)
benefici a breve termine per i dipendenti, come quelli riportati di seguito, se si prevede che siano liquidati
interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i relativi servizi:
i)
salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
ii)
indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia;
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
iii)
compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e
iv)
benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a
prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio;
b)
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali:
i)
benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un'unica soluzione al momento del
pensio
namento); e
ii)
altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica;
c)
altri benefici a lungo termine per i dipendenti, quali:
i)
assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi
sabbatici;
ii)
premi di anzianità o altri benefici legati all'anzianidi servizio; e
iii)
benefici per invalidità permanente; e
d)
benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro.
6
I benefici per i dipendenti comprendono benefici erogati ai dipendenti o alle persone a loro carico e possono
essere
liquidati
per mezzo
di pagamenti
(o con la fornitura
di beni
o servizi)
effettuati
direttamente
ai dipendenti,
al
coniuge, ai figli o ad altre persone a loro carico o a terzi, quali società assicuratrici.
7
Un dipendente può prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo indeterminato,
occasionalmente o a tempo determinato. Per le finalità del presente Principio, tra i dipendenti sono inclusi
gli
amministratori e il personale direttivo.
DEFINIZIONI
8
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Definizioni di benefici per i dipendenti
I
benefici per i dipendenti
sono tutti i tipi di remunerazione
erogata
dall'entità
in cambio
dell'attività
lavorativa
svolta
dai dipendenti o in virtù della cessazione del rapporto di lavoro.
I benefici a breve termine per i dipendenti
sono benefici per i dipendenti
(diversi dai benefici
dovuti ai dipendenti
per
la
cessazione del rapporto di lavoro) che si prevede siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine
dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa.
I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti
per la cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici a breve termine per i dipendenti) dovuti dopo la
conclusione del
rapporto di lavoro.
Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti
sono tutti i benefici per i dipendenti diversi dai benefici a breve
termine,
dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e dai benefici dovuti ai dipendenti per la
cessazione del
rapporto di lavoro.
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro
sono benefici per i dipendenti erogati in cambio
della cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente, quale risultato:
a)
della decisione dell'entità di concludere il rapporto di lavoro con un dipendente
prima
della
normale
data di pensionamento; o
b)
della decisione di un dipendente di accettare un'offerta di benefici in cambio della cessazione del
rapporto di lavoro.
Definizioni relative alla classificazione di piani
I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
sono accordi, formalizzati o non formalizzati, in virtù dei
quali l'entifornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
I piani a contribuzione definita
sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base a cui l'entità
versa dei contributi fissati a una entità distinta (un fondo) e non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare
ulteriori contributi se il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti
relativi
all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
I piani a benefici definiti
sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a
contribuzione definita.
I
piani relativi a pdatori di lavoro
sono piani a contribuzione definita (diversi dai piani statali) o piani a benefici
definiti
(diversi dai piani statali) che:
a)
mettono insieme le attiviconferite da diverse entinon soggette a controllo comune; e
b)
utilizzano tali attività per erogare benefici ai dipendenti di diverse entità determinando i livelli di
contributi e benefici indipendentemente dall'identità dell'entità che impiega i dipendenti.
Definizioni relative
alla
passività
(attività)
netta
per
benefici
definiti
La
passività (attività) netta per benefici definiti
è il disavanzo o l'avanzo, rettificato per l'effetto della limitazione di
un'attività netta per benefici definiti al massimale di attività.
Il
disavanzo o l'avanzo
è:
a)
il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti dedotto il
b)
fair value (valore equo) delle (eventuali)
attività
a servizio
del piano.
Il
massimale di attività
è il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi dal piano
o di riduzioni dei contributi futuri al piano.
Il
valore attuale di un'obbligazione per benefici definiti
è il valore attuale, senza deduzione di alcuna attività a servizio del
piano, dei pagamenti futuri previsti come necessari per estinguere l'obbligazione derivante
dall'attività
lavo
rativa
svolta dal dipendente nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
Le
attivia servizio del piano
comprendono:
a)
attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti; e
b)
polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti.
Le
attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti
sono attività (diverse dagli strumenti
finanziari non trasferibili emessi dall'entità che redige il bilancio) che:
a)
sono detenute dall'enti (un fondo) giuridicamente distinta dall'entità che redige il bilancio e che
esiste solamente per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti; e
b)
possono essere utilizzate, esclusivamente, per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti, non
sono disponibili per i creditori dell'entità che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e non
possono essere restituite all'entità che redige il bilancio, a meno che:
i)
le restanti attività del fondo siano sufficienti a soddisfare tutte le obbligazioni del piano o del-
l'entità che redige il bilancio relative ai benefici per i dipendenti; o
ii)
le attivisono restituite all'entità che redige il bilancio al fine di rimborsarle i benefici a favore
dei dipendenti già pagati.
La
polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti
è una polizza
(
7
)
emessa da un assicuratore che non è parte
correlata (come definita nello IAS 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
)
dell'entità che
redige il bilancio, se i corrispettivi della polizza:
(1)
La polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti non è necessariamente un contratto assicurativo secondo la definizione
dell'IFRS 17 Contratti assicurativi.
a)
possono essere utilizzati solo per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti sulla base di un
piano a benefici definiti; e
b)
non sono disponibili per i creditori dell'entità che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e
non possono essere pagati all'entità che redige il bilancio, a meno che:
i)
i corrispettivi rappresentino un surplus di attività non necessarie alla società assicuratrice per
soddisfare tutte le obbligazioni relative ai benefici per i dipendenti; o
ii)
i corrispettivi sono restituiti all'entità che redige il bilancio al fine di rimborsarle i benefici a
favore dei dipendenti già pagati.
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si
pagherebbe
per il trasferimento
della passività in una regolare operazione
tra operatori
di mercato
alla
data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.)
Definizioni relative al costo dei benefici definiti
Il
costo relativo alle prestazioni
di lavoro
comprende:
a)
il
costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti
, che è l'incremento del valore attuale dell'obbligazione per
benefici
definiti risultante dall'attivi lavorativa svolta dal dipendente nell'esercizio corrente;
b)
il
costo relativo alle prestazioni di lavoro passate
, che è la variazione del valore attuale
dell'obbligazione
per benefici
definiti relativa all'attività lavorativa svolta dal dipendente negli esercizi precedenti, derivante da una
modifica del
piano (l'introduzione o il ritiro di un piano a benefici definiti o sue modifiche) o da una sua
riduzione (una
riduzione significativa apportata dall'entità nel numero di dipendenti compresi nel piano); e
c)
gli utili o le perdite al momento dell'estinzione.
Per
interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti
si intende la variazione, nel corso dell'esercizio, della
passività (attività) netta per benefici definiti derivanti dal passare del tempo.
Le rivalutazioni della passività (attività)
netta per benefici
definiti
comprendono:
a)
utili e perdite attuariali;
b)
il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla
passività (attività) netta per benefici definiti; e
c)
qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli
importi
compresi
negli
interessi
netti
sulla passività (attività) netta per benefici definiti.
Gli utili e le perdite attuariali
sono variazioni nel valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante da:
a)
le rettifiche basate sull'esperienza (gli effetti delle differenze tra le precedenti ipotesi attuariali e
quanto si è effettivamente verificato); e
b)
gli effetti di modifiche nelle ipotesi attuariali.
Il
rendimento delle attività a servizio del piano
è dato dall'interesse, dai dividendi
e da altri ricavi derivanti
dalle
attività
a servizio del piano insieme a utili o perdite realizzati o non realizzati sulle attività a servizio del piano, dedotti:
a)
i costi di gestione delle attività a servizio del piano; e
b)
qualsiasi imposta dovuta dal piano stesso, diversa dalle imposte incluse
nelle
ipotesi
attuariali
utiliz
zate
per determinare il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti.
L'estinzione
è un'operazione che elimina tutte le ulteriori obbligazioni legali o implicite
relative a tutti i benefici
previsti
da un piano a benefici definiti, o ad una parte di essi, che è diversa da un pagamento di benefici a
dipendenti, o
per conto di essi, riportato nelle condizioni del piano e incluso nelle ipotesi attuariali.
BENEFICI A BREVE TERMINE PER I DIPENDENTI
9
I benefici a breve termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se si prevede che siano liquidati
interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i servizi corrispondenti:
a)
salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
b)
indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia;
c)
compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e
d)
benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi
ridotti) per i dipendenti in servizio.
10
L'entità non deve riclassificare
un beneficio
a breve
termine
per
i dipendenti
se le aspettative
dell'entità
in merito
ai
tempi di estinzione cambiano temporaneamente. Tuttavia, se le caratteristiche del beneficio cambiano (per
esempio, si passa da un beneficio non accumulabile a un beneficio accumulabile) o se un cambiamento nelle
aspettative in merito ai tempi di estinzione non è temporaneo, l'entità deve valutare se il beneficio soddisfa
ancora
la definizione di beneficio a breve termine per i dipendenti.
Rilevazione e valutazione
Benefici a breve termine per i dipendenti
11
L'entità deve rilevare nel seguente modo l'ammontare non attualizzato dei benefici a breve termine che si prevede
dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell'attività lavorativa prestata dal dipendente durante un
esercizio:
a)
come passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto. Se
l'importo già corrisposto è maggiore dell'ammontare non attualizzato dei benefici, l'entità deve
rilevare la differenza come una attività (risconto attivo) nella misura in cui il pagamento anticipato
determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso monetario;
b)
come costo, a meno che un altro IFRS richieda o consenta l'inclusione dei benefici nel costo di un'attività
(vedere, per esempio, IAS 2 Rimanenze e IAS 16 Immobili, impianti e macchinari).
12
I paragrafi 13, 16 e 19 spiegano come l'entità deve applicare il paragrafo 11 nel caso di benefici a breve termine
per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, compartecipazione agli utili e piani di incentivazione.
Brevi assenze
retribuite
13
L'enti deve rilevare il costo previsto dei benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze
retribuite, come definite nel paragrafo 11, nel seguente modo:
a)
nel caso di assenze retribuite accumulabili, nel momento in cui è resa dal dipendente l'attività
lavorativa che fa maturare il diritto a godere, in futuro, assenze retribuite;
b)
nel caso di assenze retribuite non accumulabili, quando le assenze si verificano.
14
L'entità pretribuire le assenze dei dipendenti per diversi motivi tra i quali ferie, malattia e invalidità temporanea,
maternità o paternità, servizi nelle corti di giustizia e servizio militare. Il diritto alle assenze retribuite
rientra in
due categorie differenti:
a)
accumulabili; e
b)
non accumulabili.
15
Le assenze retribuite accumulabili
sono quelle portate
a nuovo e possono
essere utilizzate
negli esercizi
successivi
se,
nell'esercizio corrente, il diritto non è stato esercitato completamente. Le assenze retribuite accumulabili possono
essere acquisite (in altre parole, i dipendenti, al momento di lasciare l'entità, hanno diritto a un pagamento in
contanti per il diritto non esercitato) o non acquisite (quando i dipendenti, al momento di lasciare l'entità, non
hanno diritto a pagamenti in contanti per il diritto non esercitato). L'obbligazione sorge nel momento in cui è resa
dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare il diritto a future assenze retribuite.
L'obbligazione esiste, ed è
rilevata, anche se le assenze retribuite sono non acquisite, sebbene la possibilità che i
dipendenti possano lasciare il
lavoro prima di aver esercitato il diritto maturato non acquisito influenzi la
valutazione dell'obbligazione.
16
L'entità deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili
come importo aggiuntivo
che
prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute alla data di chiusura dell'esercizio di
riferimento.
17
Il metodo specificato nel paragrafo precedente valuta l'obbligazione in base all'ammontare
dei
pagamenti
addi
zionali
previsti per il solo fatto che il beneficio è accumulabile. In molti casi, per l'entità può non
essere
necessario fare
calcoli
dettagliati
per valutare
che non ci sarà un'obbligazione
rilevante
per le assenze
retribuite
non godute. Per
esempio, è probabile che l'obbligazione relativa alle assenze per malattia sia rilevante solo in presenza di un
accordo, formalizzato o non formalizzato, in base al quale le assenze per malattia non utilizzate
possono essere
godute come ferie annuali retribuite.
18
Le assenze retribuite non accumulabili non si portano a nuovo negli esercizi successivi: esse si estinguono se il
diritto relativo all'esercizio corrente non è utilizzato completamente e, al momento di lasciare l'entità, non danno
diritto
a ricevere un pagamento monetario in cambio del diritto non utilizzato. È quanto di solito accade nel caso di
assenze per malattia (nella misura in cui il diritto relativo agli esercizi passati che non è stato utilizzato non
incrementa il diritto relativo agli esercizi futuri), assenze per maternità o paternità e assenze retribuite per servizio
nelle
corti di giustizia o per servizio militare. L'entità non rileva alcuna passività o costo fino al momento dell'assenza
per il fatto che l'attività lavorativa prestata dal dipendente non determina un beneficio maggiore.
Compartecipazione agli utili e piani di incentivazione
19
L'entità deve rilevare il costo previsto relativo alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi come
definiti
dal paragrafo 11 quando, e solo quando:
Esempio illustrativo dei paragrafi 16 e 17
L'entiha 100 dipendenti, ciascuno dei quali ha diritto, ogni anno, a cinque giorni lavorativi retribuiti di
assenza per malattia. Le assenze per malattia non utilizzate possono essere riutilizzate per un anno. Le
assenze per malattia vengono prima sottratte da quelle maturate nell'anno in corso e poi da un eventuale
saldo portato
a nuovo
dall'anno
precedente
(criterio
LIFO). Il 31 dicembre
dell'anno
20X1, ogni dipendente
ha
mediamente due giorni di diritto non utilizzato. L'entisi attende che nel 20X2, sulla base dell'esperienza
passata che si ritiene ancora valida, 92 dipendenti si assenteranno dal lavoro per malattia per non più di
cinque giorni retribuiti e che i restanti 8 dipendenti faranno un periodo medio di assenza di sei
giorni e
mezzo ciascuno.
L'entità prevede di pagare 12 giorni
addizionali
di assenza
retribuita
per malattia
in seguito
al diritto
non utilizzato che
è maturato al 31 dicembre 20X1 (un giorno e mezzo per ciascuno degli 8 dipendenti). Perciò, l'entità rileva una
passività
corrispondente a 12 giorni di assenza retribuita per malattia.
a)
essa ha un'obbligazione attuale, legale o implicita, a eseguire tali pagamenti come conseguenza di
eventi passati; e
b)
può essere
effettuata
una
stima
attendibile
dell'obbligazione.
Esiste un'obbligazione attuale quando, e solo quando, l'entità non ha alternative realistiche
all'effettua-
zione dei pagamenti.
20
Nell'ambito di alcuni piani di compartecipazione agli utili i dipendenti ricevono una quota degli utili solo se
rimangono in servizio per un periodo stabilito. Tali piani fanno sorgere un'obbligazione implicita man mano che
i dipendenti prestano il loro lavoro che aumenta l'ammontare che deve essere pagato se rimangono in servizio fino
al termine del periodo stabilito. La valutazione di tali obbligazioni implicite riflette la possibilità che alcuni
dipendenti possano lasciare l'entità senza ricevere i pagamenti derivanti dalla compartecipazione agli utili.
21
L'enti p non avere nessuna obbligazione legale a pagare un incentivo. Tuttavia, a volte, può avere la
consuetudine di pagare incentivi. In tali casi, essa ha un'obbligazione implicita, poiché non ha alternative
realistiche al pagamento dell'incentivo. La valutazione dell'obbligazione implicita riflette la possibilità che alcuni
dipendenti possano lasciare l'entità senza ricevere un incentivo.
22
L'entipuò compiere una stima attendibile della sua obbligazione legale o implicita nell'ambito di un piano di
compartecipazione agli utili o di incentivazione quando, e solo quando:
a)
le condizioni formali del piano contengono una formula per determinare l'ammontare del beneficio;
b)
l'entità determina gli ammontari da pagare prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio; o
c)
l'esperienza passata fornisce una chiara evidenza dell'ammontare dell'obbligazione implicita dell'entità.
23
Nell'ambito di piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione l'obbligazione deriva dall'attività lavorativa
prestata dal dipendente e non da un'operazione con i soci. L'entità, quindi, rileva il costo dei piani di
compar
tecipazione agli utili e di incentivazione come costo e non come distribuzione di utili.
24
Se non si prevede che i pagamenti per compartecipazione agli utili e per incentivi siano regolati interamente entro
i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno svolto la relativa attività lavorativa,
essi rappresentano altri benefici a lungo termine per i dipendenti (vedere paragrafi 153-158).
Informazioni integrative
25
Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i
dipendenti, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede informazioni sui benefici
per
i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1
Presentazione del bilancio
richiede
l'indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: DISTINZIONE TRA PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E PIANI
A BENEFICI DEFINITI
26
I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro includono benefici quali:
a)
benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un'unica soluzione al momento del pensiona-
mento); e
Esempio illustrativo
del paragrafo
20
Un piano di compartecipazione agli utili prevede che l'entità versi una parte stabilita dell'utile dell'esercizio
ai dipendenti che hanno lavorato per tutto l'anno. Se nessun dipendente lascia l'azienda durante l'anno, il
totale dei pagamenti relativi alla
compartecipazione
agli utili
sarà
il 3 per cento
dell'utile.
L'entità
stima
che
la
rotazione del personale ridurrà i pagamenti al 2,5 per cento dell'utile.
L'entità rileva una passivi e un costo pari al 2,5 per cento dell'utile.
b)
altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica.
Gli accordi in base ai quali l'entità eroga benefici successivi al rapporto di lavoro sono piani per
benefici
successivi
alla fine del rapporto di lavoro. L'entità applica il presente Principio a tutti questi accordi indipenden
temente dal fatto
che essi implichino la costituzione di un'entità distinta che riceva i contributi ed eroghi i
benefici.
27
I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita
o come piani a benefici definiti, a seconda della sostanza economica del piano, la quale dipende dai principali
termini e condizioni del piano stesso.
28
Nei piani a contribuzione definita, l'obbligazione legale o implicita dell'entiè limitata all'ammontare dei con-
tributi da versare al fondo sulla base dell'accordo. L'ammontare dei benefici successivi alla fine del rapporto di
lavoro ricevuti dal dipendente è determinato, quindi, dall'ammontare di contributi pagati dall'entità (e a volte anche
dal dipendente) a un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o a una società
assicuratrice,
insieme ai rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi.
Di conseguenza,
il rischio attuariale (che i benefici
siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (che le attività investite siano insufficienti
a soddisfare i
benefici attesi) ricadono, nella sostanza, sul dipendente.
29
Esempi di situazioni in cui l'obbligazione dell'entità non si limita all'ammontare di contributi da versare, in base
all'accordo, al fondo si hanno quando l'entità ha un'obbligazione legale o implicita derivante da:
a)
una formula per la determinazione dei benefici del piano che non è legata unicamente all'ammontare dei
contributi e richiede all'entità di erogare ulteriori contributi se le attività non sono sufficienti a soddisfare i
benefici nella formula per la determinazione dei benefici del piano;
b)
una garanzia, diretta o indiretta attraverso un piano, di un determinato rendimento sui contributi; o
c)
quelle prassi informali che danno origine a un'obbligazione implicita. Per esempio, se l'entità ha garantito nel
passato benefici crescenti agli ex dipendenti per compensare l'inflazione, può sorgere un'obbligazione
im
plicita, anche se non esiste un'obbligazione legale.
30
Nell'ambito di piani a benefici definiti:
a)
l'obbligazione dell'entità consiste nel concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex
dipendenti; e
b)
il rischio attuariale (che i benefici siano più costosi del previsto) e il rischio dell'investimento ricadono, in
sostanza, sull'entità. Se i valori attuariali o quelli relativi agli investimenti sono inferiori alle attese, il valore
dell'obbligazione dell'entità può essere aumentato.
31
I paragrafi 32-49 spiegano la distinzione fra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti nel contesto di
piani relativi a più datori di lavoro, piani a benefici definiti che ripartiscono i rischi tra entità soggette a
controllo
comune, piani statali e benefici assicurati.
Piani relativi a più datori di lavoro
32
L'entideve classificare un piano relativo a più datori di lavoro come un piano a contribuzione definita o come
un piano a benefici definiti in base alle condizioni del piano (includendo eventuali obbligazioni implicite che
vadano al di delle condizioni formali).
33
Se l'entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a pdatori di lavoro, a meno che non si applichi il
paragrafo 34, essa deve:
a)
contabilizzare, con criterio proporzionale, l'obbligazione per benefici definiti, le attività a servizio del
piano
e il costo associato al piano con le stesse modalità dei piani a benefici definiti; e
b)
fornire l'informativa richiesta dai paragrafi 135-148 (escluso il paragrafo 148(d)).
34
Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, non è disponibile un'informativa
sufficiente per adottare le modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti, l'entità deve:
a)
contabilizzare il piano secondo quanto previsto dai paragrafi 51 e 52 come se fosse un piano a
contribuzione definita; e
b)
presentare le informazioni
integrative
richieste
dal paragrafo
148.
35
Un esempio di piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro si ha quando:
a)
il piano è finanziato con un criterio a ripartizione (pay-as-you-go): i contributi sono fissati a un livello che si
prevede sufficiente a pagare i benefici dovuti nello stesso esercizio; e i benefici futuri maturati nell'esercizio
corrente saranno pagati dai contributi futuri; e
b)
i benefici per i dipendenti dipendono dalla durata della loro anzianità di servizio e le entità che partecipano al
piano
non hanno reali possibilità di recedere dal piano senza pagare un contributo per i benefici acquisiti dai
dipendenti fino alla data del recesso. Un piano di questo tipo genera un rischio attuariale per l'entità: se il
costo
complessivo dei benefici già maturati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento è superiore alle previsioni,
l'entità dovrà aumentare i suoi contributi o convincere i dipendenti ad accettare una riduzione dei
benefici. Tale
piano è, quindi, un piano a benefici definiti.
36
Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, sono disponibili sufficienti
informazioni, l'entità contabilizza, con criterio proporzionale, la sua obbligazione per benefici definiti, le attività a
servizio del piano e il costo successivo alla fine del rapporto di lavoro associato
al piano con le stesse modalità
dei
piani a benefici definiti. Tuttavia l'entità
può non essere
in grado
di identificare
con sufficiente
attendibilità,
ai
fini di
una corretta contabilizzazione, la situazione patrimoniale-finanziaria sottostante e il risultato economico
del piano
che, proporzionalmente, le spettano. Questo può verificarsi se:
a)
il piano espone le entità che vi aderiscono a rischi attuariali relativi ai dipendenti in servizio e agli ex dipendenti
di altre entità, con la conseguenza che non esiste un criterio coerente e attendibile per allocare l'obbligazione,
le attivi a servizio del piano e il costo alle singole entità che partecipano al piano o
b)
l'entità non ha accesso a sufficienti informazioni sul piano per soddisfare le disposizioni del presente
Principio.
In questi casi l'enticontabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita e fornisce le
informazioni richieste dal paragrafo 148.
37
Può sussistere un accordo contrattuale tra il piano relativo a più datori di lavoro e i suoi partecipanti che
determina
come l'avanzo
nel
piano
sarà
ridistribuito
ai
partecipanti
(o
il
disavanzo
finanziato).
Un
partecipante
in un piano
relativo a più datori di lavoro con tale accordo che contabilizza il piano come un piano a
contribuzione definita
secondo il paragrafo 34 deve rilevare l'attività o la passività che deriva dall'accordo
contrattuale e i proventi od
oneri che ne risultano nell'utile (perdita) d'esercizio.
(2)
Nel presente Principio,
gli importi monetari sono denominati
in
"
currency
units
"
(uni di moneta) (CU).
38
I piani relativi a più datori di lavoro sono distinti dai piani associativi. Un piano associativo è una semplice
aggregazione dei piani dei datori di lavoro fatta per consentire loro di mettere in comune le loro attivia fini di
investimento e di ridurre i costi di gestione e amministrazione dell'investimento, mantenendo distinti i propri
diritti a esclusivo beneficio dei propri dipendenti. I piani associativi non pongono particolari problemi contabili
poiché le informazioni per la contabilizzazione sono facilmente disponibili così come per ogni altro piano e
perc
tali piani non espongono
le entità
partecipanti
ai rischi
attuariali
relativi
ai dipendenti
in servizio
e a quelli in pensione
appartenenti ad altre entità. Le definizioni del presente Principio richiedono che l'entità classifichi
un
piano associativo
come un piano a contribuzione definita o a benefici definiti in accordo con le condizioni del
piano (inclusa ogni
obbligazione implicita che va al di delle condizioni formali).
39
Nello stabilire quando rilevare, e come valutare, una passività relativa all'estinzione di un piano a benefici definiti
relativo a più datori di lavoro, o il ritiro dell'entida un piano a benefici definiti relativo a pdatori di lavoro,
l'entità deve applicare lo IAS 37
Accantonamenti, passività e attività potenziali
.
Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
40
I piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune, per esempio una controllante
e le sue controllate, non sono piani relativi a più datori di lavoro.
41
L'enti che partecipa a tale piano deve ottenere informazioni in merito al piano nel suo complesso valutato
secondo il presente Principio sulla base di ipotesi che si applicano al piano nel suo complesso. Se esiste un accordo
contrattuale o una prassi consolidata per addebitare a singole entità del gruppo il costo netto del piano a benefici
definiti nel suo complesso, secondo quanto previsto dal presente Principio, l'entità deve rilevare nel bilancio
separato o individuale il costo netto del piano a benefici definiti così addebitato. Se non esiste tale
accordo o prassi,
il costo netto del piano a benefici definiti deve essere rilevato nel bilancio separato o individuale
dell'entità del gruppo
che è legalmente il datore di lavoro che sponsorizza il piano. Le altre entidel gruppo devono, nei loro bilanci
separati o individuali, rilevare un costo pari al loro contributo dovuto per l'esercizio.
42
Una partecipazione in tale piano è un'operazione con parti correlate per ogni entità del gruppo. L'entiquindi,
nel
suo bilancio separato o individuale, deve riportare le informazioni richieste dal paragrafo 149.
Piani statali
43
L'entità deve contabilizzare un piano statale con le stesse modalità dei piani relativi a più datori di lavoro (vedere
paragrafi 32-39).
44
I piani statali sono previsti dalla legislazione per tutte le entità (o tutte le entità di una particolare categoria, per
esempio un settore specifico) e sono gestiti da enti pubblici nazionali o locali o da un altro organismo (per esempio
un'agenzia autonoma creata appositamente) non sottoposti al controllo o all'influenza dell'entità che redige il
bilancio. Alcuni piani predisposti dall'entità erogano sia benefici obbligatori, a sostituzione di benefici che,
Esempio illustrativo
del paragrafo
37
L'entipartecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro che non prepara valutazioni del
piano in base allo IAS 19. Esso quindi contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita.
Una valutazione di contribuzione al fondo,
non fatta secondo
lo IAS 19, mostra
un deficit di CU100 milioni
(
8
) nel piano. Il piano ha accettato secondo il contratto
un piano
di contribuzioni
con i datori di lavoro
partecipanti al piano che elimineranno il deficit nei prossimi cinque anni. I contributi totali
dell'entità
secondo il contratto sono pari a CU8 milioni.
L'entità rileva una passività per i contributi rettificati per il valore temporale del denaro e una stessa spesa nell'utile
(perdita) d'esercizio.
altrimenti, sarebbero forniti da un piano statale, sia ulteriori benefici volontari. Tali piani non sono piani
statali.
45
I piani statali sono classificati come piani a benefici definiti o piani a contribuzione definita, a seconda
dell'obbligazione assunta dall'entità in base al piano. Molti piani statali sono finanziati con un criterio a
ripartizione
(pay-as-you-go): i contributi
sono fissati a un livello che si prevede
sufficiente
a pagare i benefici
richiesti
dovuti nello stesso esercizio; i benefici futuri maturati nell'esercizio corrente saranno pagati dai contributi futuri. Nella
maggior parte dei piani statali, tuttavia, l'entità non ha un'obbligazione legale o implicita a pagare quei benefici
futuri: la sua sola obbligazione consiste nel pagamento dei contributi a man a mano che diventano dovuti e se
l'entità smette di impiegare partecipanti al piano
statale
non ha nessuna
obbligazione
a pagare
i benefici
acquisiti
dai
propri dipendenti negli anni precedenti. Per questo motivo, i piani statali sono, di solito, piani a contribuzione
definita. Tuttavia, nei casi in cui un piano statale è un piano a benefici definiti, l'entità applica i paragrafi 32-39.
Benefici assicurati
46
L'entippagare premi assicurativi per finanziare un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di
lavoro. L'entità deve considerare tale piano come un piano a contribuzione definita salvo che essa abbia
(direttamente o, indirettamente, attraverso il piano) un'obbligazione legale o implicita:
a)
a pagare direttamente i benefici a favore dei dipendenti quando sono dovuti o
b)
a pagare ulteriori importi se l'assicuratore non paga tutti i futuri benefici per i dipendenti relativi
all'attività lavorativa prestata dai dipendenti nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
Se l'entità continua ad avere tale obbligazione legale o implicita, deve considerare il piano come un
piano a benefici definiti.
47
I benefici assicurati da una polizza assicurativa non devono necessariamente avere una relazione diretta o
immediata con l'obbligazione dell'entità
per benefici
per i dipendenti.
I piani per benefici
successivi
alla fine del
rapporto di lavoro che comprendono polizze assicurative sono soggetti alle stesse distinzioni tra contabiliz
zazione
e finanziamento degli altri piani finanziati.
48
Quando l'entità finanzia un'obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro versando i
contributi a una polizza assicurativa che genera per l'entità (direttamente o indirettamente con il piano, attraverso
il meccanismo di fissazione dei premi futuri o attraverso il rapporto con l'assicuratore in quanto parte correlata)
un'obbligazione legale o implicita, il pagamento dei premi non equivale a un accordo a contribuzione definita. Ne
consegue che l'entità:
a)
contabilizza la polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti come attività a servizio del piano (vedere
paragrafo 8); e
b)
rileva le altre polizze assicurative come diritti di indennizzo (se soddisfano i criteri indicati nel paragrafo 116).
49
Quando una polizza assicurativa è intestata a un singolo partecipante al piano o a un gruppo di partecipanti al
piano e l'entità non ha nessuna obbligazione legale o implicita a garantire un'eventuale perdita sulla polizza, non
esiste per l'entità un'obbligazione a pagare benefici per i dipendenti e solo l'assicuratore ha questa responsabilità.
Il pagamento di premi fissi relativo a tali contratti rappresenta, sostanzialmente, l'estinzione dell'obbligazione per
i benefici per i dipendenti, piuttosto che un investimento per far fronte a tale obbligazione. Di conseguenza, l'entità
non ha più un'attività o una passività. Quindi l'entità considera tali pagamenti come contributi a un piano
a
contribuzione definita.
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO
DI LAVORO: PIANI A CONTRIBUZIONE
DEFINITA
50
La contabilizzazione di piani a contribuzione definita è semplice perché, per ogni esercizio, l'obbligazione
dell'entità che redige il bilancio
è determinata
sulla base dei contributi
dovuti
per quell'esercizio.
Di conseguenza,
per
valutare l'obbligazione o il costo non sono necessarie ipotesi attuariali e non vi è possibilità di utili o perdite
attuariali. Inoltre, le obbligazioni sono determinate su base non attualizzata, ad eccezione del caso in cui non si
prevede che esse siano estinte interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno
prestato l'attività lavorativa relativa.
Rilevazione e valutazione
51
Quando un dipendente ha prestato servizio all'entità in un esercizio, l'entità deve rilevare i contributi da
versare a un piano a contribuzione definita in cambio di quella prestazione lavorativa:
a)
come passività (rateo passivo), dopo aver dedotto eventuali contributi già versati. Se i contributi già
versati eccedono quelli dovuti per l'attività lavorativa prestata prima
della
data di chiusura
dell'eser
cizio
di riferimento, l'entità deve rilevare quell'eccedenza come un'attività (risconto attivo) nella misura in
cui il pagamento determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un
rimborso
monetario;
b)
come costo, a meno che un altro IFRS richieda o consenta l'inclusione dei contributi nel costo di
un'attività (vedere, per esempio, IAS 2 e IAS 16).
52
Quando non si prevede che i contributi di un piano a contribuzione definita siano regolati interamente
entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l'attivilavorativa relativa,
essi devono essere attualizzati utilizzando il tasso di attualizzazione indicato nel paragrafo 83.
Informazioni integrative
53
L'entità deve dare informativa in bilancio dell'ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione
definita.
54
Quando richiesto dallo IAS 24, l'entità fornisce informativa in merito ai contributi versati a piani a contribuzione
definita a favore dei dirigenti con responsabilità strategiche.
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI
55
La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, per determinare il valore dell'obbligazione e
il costo,
sono necessarie
ipotesi
attuariali
ed esiste
la possibilità
che si verifichino
utili e perdite
attuariali.
Inoltre,
le obbligazioni sono assoggettate ad attualizzazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo che i
dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa.
Rilevazione e valutazione
56
I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o possono essere interamente o parzialmente
finanziati
dai
contributi versati dall'entità, e talvolta dai suoi
dipendenti,
all'entità,
o fondo,
giuridicamente
distinto
dall'en-
tità che
redige il bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti. Nel momento in cui diventano esigibili,
il pagamento dei
benefici finanziati dipende non solo dalla situazione patrimoniale-finanziaria e dal rendimento degli investimenti
del fondo ma anche dalla capacità dell'entità, e dalla sua volontà, di assorbire le eventuali
perdite delle attività del
fondo. Quindi l'entità, sostanzialmente, si fa carico dei rischi attuariali e di investimento
relativi al piano. Di
conseguenza, il costo rilevato per un piano a benefici definiti non è necessariamente
l'ammontare dei contributi
dovuti per l'esercizio.
57
La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'entità comporta le seguenti fasi:
a)
determinazione del disavanzo o dell'avanzo. Questo comporta:
i)
stimare in modo attendibile, attraverso l'utilizzo della tecnica attuariale del metodo della proiezione
unitaria del credito, il costo complessivo per l'entità dei benefici maturati dai dipendenti in cambio
dell'attività lavorativa prestata nell'esercizio corrente e in quelli
precedenti
(vedere
paragrafi
67-69).
L'entità,
quindi,
deve determinare
quale parte del beneficio
è di competenza
dell'esercizio
corrente e
dei
precedenti (vedere paragrafi 70-74) e stimare (ipotesi attuariali) le variabili demografiche (quali la
rotazione e
la mortalità dei dipendenti) e quelle finanziarie (quali i futuri incrementi retributivi e delle
spese mediche)
che influenzeranno il costo dei benefici (vedere paragrafi 75-98);
ii)
attualizzare tali benefici al fine di determinare il valore attuale
dell'obbligazione
per benefici
definiti
e il
costo
relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 67-69 e 83-86);
iii)
dedurre il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 113-115) dal valore
attuale dell'obbligazione per benefici definiti;
b)
determinare l'importo della passività (attività) netta per benefici definiti come l'ammontare del disavanzo o
dell'avanzo determinato al punto (a), rettificato per l'eventuale effetto della limitazione di un'attività netta per
benefici definiti al massimale di attività (vedere paragrafo 64);
c)
determinare gli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio:
i)
il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 70-74 e paragrafo 122 A);
ii)
i costi relativi alle prestazioni di lavoro passate e gli utili o le perdite al momento dell'estinzione (vedere
paragrafi 99-112);
iii)
gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126);
d)
determinare le rivalutazioni
della passività (attività)
netta per benefici
definiti da rilevare nelle altre compo
nenti
di conto economico complessivo, inclusi:
i)
gli utili e le perdite attuariali (vedere paragrafi 128 e 129);
ii)
il rendimento delle attivi a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla
passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 130); e
iii)
qualsiasi variazione nell'effetto del massimale di attività (vedere paragrafo 64), esclusi gli importi compresi
negli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti.
Qualora l'entità abbia pdi un piano a benefici definiti, le procedure sopra descritte sono applicate distintamente
ad ogni piano rilevante dell'entità.
58
L'entità deve determinare a intervalli
regolari
la
passività
(attività)
netta
per
benefici
definiti,
in
modo
che
gli importi rilevati nel bilancio non differiscano in misura rilevante dagli importi che sarebbero
determinati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
59
Il presente Principio incoraggia, ma non richiede, che l'entità si rivolga a un attuario abilitato per valutare tutte le
obbligazioni rilevanti per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per semplicità, l'entità può richiedere
la consulenza di un attuario per valutare, in modo dettagliato, l'obbligazione prima della data di chiusura
dell'esercizio di riferimento. Tuttavia i risultati di tale valutazione sono aggiornati per tener conto di eventuali
operazioni e altri cambiamenti rilevanti (inclusi cambiamenti dei prezzi di mercato e dei tassi di interesse)
intervenuti fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
60
In alcuni casi stime, medie e semplificazioni di calcolo possono fornire un'attendibile approssimazione dei calcoli
dettagliati illustrati nel presente Principio.
Contabilizzazione
dell'obbligazione
implicita
61
L'entità deve contabilizzare non solo la sua obbligazione legale derivante dalle condizioni formali di un
piano a benefici definiti, ma deve anche contabilizzare qualsiasi obbligazione implicita derivante dalle
consuetudini non formalizzate dell'entità. Le consuetudini non formalizzate danno origine a
un'obbli
gazione
implicita
quando
l'entità non ha alternative
realistiche
al pagamento
di benefici
per i
dipendenti.
Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non
formalizzate
dell'entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti.
62
Le condizioni formali di un piano a benefici definiti possono consentire all'entità di porre termine alle obbliga-
zioni derivanti dal piano. Tuttavia, per l'entità è solitamente difficile estinguere le obbligazioni derivanti dal piano
(senza
pagamento) se i dipendenti devono rimanere in servizio. Perciò, in mancanza di prova contraria, la
contabilizzazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro presuppone che l'entità che attualmente
garantisce tali benefici continuerà a garantirli per tutta la rimanente vita lavorativa dei dipendenti.
Prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
63
L'entità deve rilevare la passività (attività) netta per benefici definiti nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria.
64
Se l'entità riporta un avanzo in un piano a benefici definiti, essa deve valutare l'attività netta per benefici
definiti in base all'importo minore tra:
a)
l'avanzo nel piano a benefici definiti; e
b)
il massimale di attività, determinato utilizzando il tasso di attualizzazione indicato nel paragrafo 83.
65
Un'attività netta per benefici definiti pinsorgere nel caso in cui un piano a benefici definiti sia stato sovra-
finanziato o nei casi in cui si siano rilevati utili attuariali. In tali casi, l'entità rileva un'attività netta per benefici
definiti perché:
a)
l'entità controlla una risorsa, ossia la capacità di utilizzare l'avanzo per generare benefici futuri;
b)
tale controllo è il risultato di eventi passati (contributi pagati dall'entità e lavoro svolto dal dipendente); e
c)
sono disponibili per l'entità benefici economici futuri sotto forma di riduzione dei contributi futuri o di
rimborsi monetari, direttamente all'entio indirettamente a un altro piano in disavanzo. Il massimale di
attività è il valore attuale di tali benefici futuri.
Rilevazione e valutazione: valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti e costo relativo alle
prestazioni di lavoro correnti
66
Il costo complessivo di un piano a benefici definiti può essere influenzato da molte variabili, quali le retribuzioni
finali, la rotazione e la mortalità dei dipendenti, i contributi dei dipendenti e l'andamento delle spese mediche. Il
costo complessivo del piano non è certo ed è probabile che questa incertezza permanga per un lungo periodo di
tempo. Per determinare
il valore
attuale
delle obbligazioni
per benefici
successivi
alla fine del rapporto
di lavoro
e
il
costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è necessario:
a)
applicare un metodo di valutazione attuariale (vedere paragrafi 67-69);
b)
attribuire i benefici ai periodi di lavoro (vedere paragrafi 70-74); e
c)
formulare ipotesi attuariali (vedere paragrafi 75-98).
Metodo di valutazione attuariale
67
L'entità deve utilizzare il metodo della proiezione unitaria del credito per determinare il valore attuale
delle sue obbligazioni per benefici definiti e il relativo costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e,
se ricorrono le condizioni, il costo delle prestazioni di lavoro passate.
68
Il metodo della proiezione unitaria del credito (anche conosciuto come metodo dei benefici maturati in propor-
zione all'attività lavorativa prestata o come metodo dei benefici/anni
di lavoro)
considera
ogni periodo
di lavoro fonte
di un'unità aggiuntiva di diritto ai benefici (vedere paragrafi
70-74)
e misura
distintamente
ogni
unità ai fini
del
calcolo dell'obbligazione finale (vedere paragrafi 75-98).
Esempio illustrativo
del paragrafo
68
Alla conclusione del rapporto di lavoro è dovuto il pagamento di una indennità, da effettuarsi in un'unica soluzione, pari
all'1 per cento dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio. La retribuzione dell'anno 1 è di
CU10,000 e si ipotizza che aumenti del 7 per cento (composto) ogni anno. Il tasso di attualizzazione utilizzato è il 10 per
cento annuo. La tabella che segue mostra come calcolare l'obbligazione per un dipendente che si prevede lasci il lavoro al
termine del quinto anno, supponendo che non
intervengano variazioni delle ipotesi attuariali. Per semplicità, questo
esempio trascura le ulteriori rettifiche
.
69
L'entità attualizza il valore totale dell'obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro anche se
si prospetta che parte dell'obbligazione sia dovuta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Attribuzione del beneficio ai periodi di lavoro
70
Per determinare il valore attuale delle proprie obbligazioni per benefici definiti e il relativo costo relativo alle
prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate,
l'entità deve attribuire il beneficio ai periodi di lavoro secondo la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se
l'attività lavorativa
prestata
da un dipendente
negli ultimi
anni porterà
a un beneficio
sostanzialmente
più elevato di
quello dei periodi precedenti, l'entità deve attribuire i benefici con un criterio a quote costanti nell'intervallo
compreso
tra:
Anno
1
2
3
5
CU
CU
CU
CU
Compenso riferibile a:
anni precedenti
0
131
262
524
anno corrente (1 % dell'ultima re-
tribuzione)
131
131
131
131
anno corrente e anni precedenti
131
262
393
655
Obbligazione iniziale
89
196
476
Interesse al 10 %
9
20
48
Costo relativo alle prestazioni di
lavoro
correnti
89
98
108
131
Obbligazione finale
89
196
324
655
Nota:
1
L'obbligazione iniziale è rappresentata dal valore attuale dei compensi attribuiti agli anni precedenti.
2
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale dei compensi riferibili all'anno
corrente.
3
L'obbligazione finale è rappresentata dal valore attuale dei compensi attribuiti all'anno corrente e a quelli
precedenti.
a.
il momento in cui l'attività lavorativa prestata dal dipendente ha, per la prima volta, fatto maturare il
diritto al beneficio secondo le condizioni del piano (indipendentemente dal fatto che i benefici
dipendano dall'attività lavorativa prestata in futuro) fino
b.
alla data in cui l'attività lavorativa prestata successivamente dal dipendente farà maturare un am-
montare non rilevante di altri benefici secondo le condizioni del piano, diversi da nuovi
incrementi
retributivi.
71
Il metodo della proiezione unitaria del credito prevede che l'entità attribuisca il beneficio all'esercizio corrente (per
determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti) e all'esercizio corrente e a quelli precedenti (per
determinare il valore attuale di obbligazioni per benefici definiti). L'entità attribuisce il beneficio agli esercizi in cui
sorge
l'obbligazione a erogare benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Tale obbligazione sorge nel momento
in cui i dipendenti prestano la propria attività lavorativa in cambio di benefici successivi alla fine del
rapporto di
lavoro che l'enti prevede di pagare negli esercizi futuri. Le tecniche
attuariali
consentono
di valutare
tale
obbligazione in modo sufficientemente attendibile da giustificare la rilevazione di una passività.
72
In un piano a benefici definiti l'attività lavorativa prestata da un dipendente fa sorgere un'obbligazione anche se i In
72 In un piano a benefici definiti l'attività lavorativa prestata da un dipendente fa sorgere un'obbligazione anche se
i
benefici dipendono dall'attività lavorativa prestata nei periodi successivi (in altre parole, i benefici non sono
acquisiti). L'attività lavorativa prestata dal dipendente prima della data
di
acquisizione
origine
a
un'obbliga-
zione implicita per il fatto che, alla data di chiusura di riferimento di ogni esercizio successivo, la quantità di
attività lavorativa che il dipendente dovrà prestare in futuro diminuisce. Per valutare la propria obbligazione per
benefici definiti, l'entità considera la probabilità che alcuni dipendenti
possano non avere i requisiti per
l'acqui
sizione. Analogamente, sebbene alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, come per
esempio i benefici per l'assistenza sanitaria, diventano esigibili solo se si verifica un determinato evento quando
il dipen
dente non è più in servizio, l'obbligazione sorge durante la prestazione dell'attività lavorativa che farà
maturare il
diritto al beneficio al verificarsi dell'evento indicato. La probabilità che l'evento indicato accada
influenza la
valutazione dell'obbligazione, ma non ne determina l'esistenza.
Esempi illustrativi del paragrafo
71
1
Un piano a benefici definiti eroga un beneficio sotto forma di pagamento da effettuarsi in un'unica
soluzione pari a CU100 per ciascun anno di anzianità, pagabile al momento del pensionamento.
A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a CU100. Il costo relativo
alle prestazioni
di lavoro correnti è pari al valore
attuale di CU100. Il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti è rappresentato dal valore attuale di
CU100
moltiplicato per il numero di anni di servizio fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
Se il beneficio è dovuto nel momento in cui il dipendente lascia l'entità, il costo relativo alle prestazioni
di lavoro correnti
e il valore attuale dell'obbligazione
per benefici definiti riflettono la data in cui si prevede che il dipendente lasci l'entità.
Inoltre, a causa dell'effetto dell'attualizzazione, essi sono minori degli ammontari che sarebbero
determinati se il
dipendente lasciasse alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
2
Un piano eroga una pensione mensile pari allo 0,2 per cento dell'ultima retribuzione per ciascun anno di
anzianità di servizio. La pensione è dovuta a partire dai 65 anni di età.
A ciascun anno di anzianità di servizio è attribuito un beneficio pari al valore attuale, alla data prevista di
pensionamento,
di una pensione mensile uguale allo 0,2 per cento dell'ultima retribuzione stimata dovuta a partire dalla
data di pensionamento prevista fino alla data di morte prevista. Il costo relativo alle
prestazioni
di
lavoro correnti è
rappresentato dal valore attuale di quel beneficio. Il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti è il valore attuale
dei pagamenti mensili per la pensione pari allo 0,2 per cento dell'ultima retribuzione, moltiplicato per il numero di
anni di anzianità di servizio fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Il costo relativo alle prestazioni di
lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti vengono attualizzati poic i
pagamenti
pensionistici iniziano a 65 anni.
73 Il valore dell'obbligazione aumenta fino alla data in cui l'anzianità aggiuntiva del dipendente non produrrà
ulteriori benefici
di ammontare
rilevante.
Quindi,
tutto il beneficio
è attribuito
agli esercizi
chiusi a quella
data o precedentemente. Il beneficio è attribuito ai singoli esercizi contabili
con la formula
dei benefici
del
piano. Tuttavia, se l'anzianità di servizio di un dipendente negli ultimi anni condura un livello di benefici
sostanzialmente più elevato di quello degli anni precedenti, l'entità attribuisce i benefici con un criterio a quote
costanti fino alla data in cui l'anzianità di servizio aggiuntiva non produrrà ulteriori benefici di ammontare
rilevante. Questo dipende dal fatto che tutta l'anzianità di servizio condurrà, in definitiva, a benefici
maggiori.
Esempi illustrativi del paragrafo
72
1
Un piano eroga un beneficio pari a CU100 per ciascun anno di anzianità di servizio. I benefici sono
acquisiti dopo dieci anni di anzianità di servizio.
A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a CU100. In ciascuno dei primi dieci anni, il costo relativo alle
prestazioni
di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione riflettono la probabilità che il dipendente possa non
concludere i
dieci anni di anzianità di servizio.
2
Un piano eroga un beneficio pari a CU100 per ciascun anno di anzianità, escludendo l'attivilavorativa
prestata prima dei 25 anni. I benefici sono acquisiti immediatamente.
Non è attribuito
alcun beneficio
al lavoro svolto prima dei 25 anni perché esso non genera benefici
(condizionati
o
non
condizionati). A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a CU100.
Esempi illustrativi del paragrafo
73
1
Un piano eroga un beneficio pari a CU1,000 in un'unica soluzione, il cui diritto si acquisisce dopo dieci anni di
anzianità di servizio. Il piano non eroga ulteriori benefici per l'anzianità di servizio successiva.
A ciascuno dei primi dieci anni è attribuito un beneficio pari a CU100 (CU1,000 diviso 10).
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti in ciascuno dei primi dieci anni riflette la probabilità che il
dipendente possa
non ultimare dieci anni di anzianità di servizio. Agli anni successivi non è attribuito alcun
beneficio.
2
Un piano eroga un beneficio pensionistico pari a CU2,000 in un'unica soluzione a tutti i dipendenti, con venti anni
di anzianità, che sono ancora in servizio all'età di 55 anni o che sono ancora in servizio a 65
anni,
indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Per i dipendenti che iniziano il lavoro prima dei 35 anni, l'anzianità di servizio comincia a generare i benefici previsti dal
piano all'età di 35 anni (un dipendente potrebbe lasciare a 30 anni e ritornare a 33, senza effetti
sull'ammontare o sui tempi
dei benefici). Quei benefici dipendono dall'anzianidi servizio aggiuntiva. Inoltre, l'anzianità di servizio oltre i 55 anni produrrà
ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questi dipendenti,
l'entità attribuisce un beneficio pari a CU100 (CU2,000
diviso venti) a ciascun anno a partire dai 35 anni di età
fino ai 55.
Per un dipendente che inizia a lavorare a 55 anni, l'anzianità di servizio superiore a dieci anni produrrà ulteriori
benefici di
ammontare non rilevante. Per questo dipendente, l'entità attribuisce un beneficio pari a CU200
(CU2,000 diviso dieci)
per ciascuno dei primi dieci anni.
Per tutti i dipendenti, il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione riflettono
la
probabiliche il dipendente possa non portare a termine il necessario periodo di servizio.
3 Un piano sanitario successivo al rapporto di lavoro rimborsa il 40 per cento delle spese mediche del
dipendente
sostenute
successivamente
alla fine del rapporto di lavoro se il dipendente
lascia il lavoro con
più di dieci e meno
di venti anni di anzianità e il 50 per cento di quei costi se il dipendente
lascia il
lavoro dopo venti o più
anni.
Secondo la formula dei benefici del piano, l'entità attribuisce il 4 per cento del valore attuale delle spese mediche
previste (40
per cento diviso dieci) a ciascuno dei primi dieci anni e l'1 per cento (10 per cento diviso dieci) a
ciascuno dei dieci anni
successivi. Il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti in ciascun anno riflette la probabilità che il dipendente possa non
completare il periodo di lavoro necessario
per maturare
il diritto
a parte o
tutti i benefici. Ai dipendenti che si prevede
lascino entro dieci anni non è attribuito alcun beneficio.
4 Un piano sanitario successivo al rapporto di lavoro rimborsa il 10 per cento delle spese mediche del
dipendente
sostenute
successivamente
alla fine del rapporto di lavoro se il dipendente
lascia il lavoro con
più di
dieci e meno di venti anni di anzianità e il 50 per cento di quei costi se il dipendente
lascia il
lavoro dopo
venti o più anni.
L'anzianità di servizio successiva non porterà a un livello di benefici sostanzialmente superiore a quello degli anni precedenti.
Perciò, per i dipendenti che si prevede lascino il lavoro dopo venti o
più
anni,
l'entità
attribuisce
il beneficio con un criterio
a quote costanti secondo quanto previsto dal paragrafo 71. Continuare a lavorare dopo aver raggiunto venti anni di anzianità
produrrà ulteriori benefici di
ammontare
non
rilevante.
Perciò
il
beneficio attribuito a ciascuno dei primi
venti
anni
è
il
2,5
per
cento
del
valore
attuale
delle
spese
mediche
previste
(50
per cento diviso venti).
Per i dipendenti che si prevede lascino il lavoro con un'anzianità compresa tra dieci e
venti
anni,
il
beneficio
assegnato a
ciascuno dei primi dieci anni è l'1 per cento del valore attuale delle spese mediche previste.
Per questi dipendenti, non è attribuito alcun beneficio all'anzianità di servizio compresa tra la fine del decimo anno
e la
data di abbandono prevista.
Ai dipendenti che si prevede lascino entro dieci anni non è attribuito alcun beneficio.
74 Quando l'ammontare di un beneficio è una percentuale costante dell'ultima retribuzione per ogni anno di
anzianità di servizio, gli incrementi retributivi futuri influenzeranno l'ammontare richiesto per estinguere
l'ob
bligazione esistente per l'anzianità di servizio prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento, ma
non
danno luogo a un'altra obbligazione. Pertanto:
a)
ai fini del paragrafo 70(b), gli incrementi retributivi non comportano altri benefici, anche se l'ammontare dei
benefici dipende dall'ultima retribuzione; e
b)
l'ammontare del beneficio attribuito a ciascun esercizio è una percentuale costante della retribuzione cui il
beneficio è correlato.
Il beneficio pari
al 3 % dell'ultima
retribuzione
prevista
è attribuito
a ciascun
anno
fino
all'e
di 55
anni.
Questa
è la data in
cui l'ulteriore lavoro svolto dal dipendente produrrà ulteriori benefici previsti dal piano di ammontare non
rilevante. Al lavoro
svolto dopo quell'età non è attribuito alcun beneficio.
Ipotesi attuariali:
75
Le ipotesi attuariali devono essere oggettive e tra loro compatibili.
76
Le ipotesi attuariali sono le migliori stime utilizzate dall'entità per le variabili che determineranno il costo
complessivo da sostenere per l'erogazione di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Le
ipotesi
attuariali comprendono:
a.
ipotesi demografiche sulle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e di quelli precedenti (e
delle persone a loro carico) che hanno diritto ai benefici. Le ipotesi demografiche comprendono
aspetti quali:
i.
mortalità (vedere paragrafi 81 e 82);
ii.
tassi di rotazione, invalidità
e pensionamento
anticipato
dei dipendenti;
iii.
percentuale di partecipanti al piano con persone a carico che avranno diritto ai benefici;
iv.
la percentuale dei partecipanti al piano che sceglieranno ogni forma di opzione di pagamento
disponibile
in base ai termini contrattuali del piano; e
v.
tassi di incidenza delle richieste di rimborso nell'ambito di piani sanitari;
b.
ipotesi finanziarie, che riguardano elementi quali:
i.
tasso di attualizzazione (vedere paragrafi 83-86);
Esempio illustrativo
del paragrafo
74
I dipendenti hanno diritto a un beneficio pari al 3 per cento dell'ultima retribuzione per ciascun anno di
anzianità di servizio prima dei 55 anni.
ii.
livelli di benefici, esclusi i costi dei benefici a carico dei dipendenti e le retribuzioni future
(vedere
paragrafi 87-95);
iii.
nel caso di benefici per l'assistenza sanitaria, spese mediche future, inclusi costi di gestione dei
sinistri
(ossia
i costi che saranno
sostenuti
nella trattazione
e nella
risoluzione
dei sinistri,
incluse
le spese
legali
e
i compensi ai periti) (vedere paragrafi 96-98); e
iv.
imposte dovute dal piano sui contributi relativi all'attività lavorativa prestata prima della data di
chiusura
dell'esercizio o sui benefici risultanti da tale attività lavorativa.
77
Le ipotesi attuariali sono obiettive se non sono imprudenti eccessivamente prudenziali.
78
Le ipotesi attuariali sono tra loro compatibili se riflettono la relazione economica tra fattori quali l'inflazione, il
tasso di incremento delle retribuzioni e i tassi di attualizzazione.
Per esempio, tutte le ipotesi che dipendono da
un particolare livello di inflazione (quali ipotesi su tassi di interesse, su aumenti retributivi e su incrementi dei
benefici) assumono che negli esercizi futuri si avrà lo stesso livello di inflazione dell'esercizio.
79
L'entità determina il tasso di attualizzazione e altre ipotesi
finanziarie
in termini
nominali
(definiti),
a meno che
siano più attendibili stime in termini reali (rettificate per tener conto dell'inflazione), come per esempio in
un'economia iperinflazionata (vedere IAS 29
Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate
) o quando il
beneficio è indicizzato ed esiste un mercato spesso
dei titoli
a reddito
fisso
indicizzati
della
stessa
valuta
e
alle stesse condizioni.
80
Le ipotesi finanziarie devono basarsi sulle attese di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio
di
riferimento, relative all'esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte.
Ipotesi attuariali: mortalità
81
L'entità deve determinare le ipotesi di
mortalità
facendo
riferimento
alla
migliore
stima
della
mortalità
dei partecipanti al piano sia durante, sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
82
Al fine di stimare il costo complessivo del beneficio, l'entità deve considerare i cambiamenti previsti nei tassi di
mortalità, per esempio modificando le tabelle standard di mortalità con delle stime sui miglioramenti della
mortalità.
Ipotesi attuariali: tasso di attualizzazione
83
Il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di
lavoro
(finanziate e non finanziate)
deve
essere
determinato
con
riferimento
ai rendimenti
di
mercato,
alla
data
di chiusura dell'esercizio, di titoli obbligazionari di aziende primarie. Per le
valute che non hanno un mercato spesso di titoli obbligazionari di aziende primarie devono
essere utilizzati i rendimenti di mercato denominati nella valuta in questione (alla data di
chiusura dell'esercizio) dei titoli di enti pubblici. La valuta e le condizioni dei titoli obbligazionari
o dei titoli di enti pubblici devono essere coerenti con la valuta e le condizioni previste delle
obbligazioni per benefici successivi alla fine del
rapporto di lavoro.
84
Un'ipotesi attuariale che ha un effetto rilevante è il tasso di attualizzazione. Il tasso di attualizzazione riflette il
valore temporale del denaro, ma non il rischio attuariale o di investimento. Inoltre, il tasso di attualizzazione non
riflette il rischio di credito specifico dell'entità che grava sui creditori dell'entità, né il rischio che, in futuro, i dati
reali differiscano dalle ipotesi attuariali.
85
Il tasso di attualizzazione riflette la stima dei tempi di pagamento dei benefici. In pratica, l'entispesso applica
un unico tasso di attualizzazione medio ponderato che riflette le stime relative ai tempi e all'ammontare dei
pagamenti dei benefici e la valuta nella quale i benefici sono erogati.
In alcuni casi, può non esistere un mercato spesso di titoli a reddito fisso con una scadenza
sufficientemente
lunga
da essere
correlata
con quella
prevista
di pagamento
dei benefici.
In tali casi, l'entità
utilizza
i tassi correnti
di
mercato con scadenza appropriata per attualizzare i pagamenti a breve scadenza e, per scadenze più lunghe, stima il
tasso di attualizzazione estrapolando i tassi di mercato correnti lungo la curva del rendimento. È improbabile che il
valore attuale totale di un'obbligazione per benefici definiti sia particolarmente sensibile al
tasso di attualizzazione
applicato
alla parte di benefici dovuta
oltre la scadenza
finale dei titoli obbligazionari
o di
enti pubblici disponibili.
Ipotesi attuariali: retribuzioni, benefici e spese mediche
86
L'entità deve valutare le proprie obbligazioni per benefici definiti secondo un criterio che
rifletta:
a.
i benefici previsti nelle condizioni del piano (o risultanti dalle eventuali obbligazioni implicite
che
vanno oltre quelle condizioni) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
b.
gli incrementi retributivi futuri stimati che influiscono sui benefici da erogare;
c.
l'effetto di qualsiasi limitazione alla quota del costo dei benefici futuri di pertinenza del
datore di
lavoro;
d.
i contributi versati da dipendenti o terzi che riducono il costo complessivo di tali benefici per
l'entità; e
e.
le variazioni future previste nel livello degli eventuali benefici statali che influiscono sui
benefici da
erogare in un piano a benefici definiti se, e solo se:
i.
quelle variazioni hanno avuto luogo prima della data di chiusura dell'esercizio di
riferimento; o
ii.
i dati storici, o altre evidenze attendibili, indicano che quei benefici statali si
modificheranno in modo prevedibile in linea, per esempio, con i cambiamenti futuri del
livello generale dei prezzi o
delle retribuzioni.
87
Le ipotesi attuariali riflettono le modifiche dei benefici futuri definite nelle condizioni formali di un piano (o di
un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) alla data di chiusura dell'esercizio. Ciò si verifica se, per
esempio:
a.
l'entità ha un'esperienza di benefici crescenti, per esempio per contenere gli effetti dell'inflazione, e non
ci
sono indicazioni che questo comportamento si modificherà nel futuro;
b.
l'entità è obbligata, dalle condizioni formali del piano (o da un'obbligazione implicita che va oltre tali
condizioni) o dalla legislazione, a utilizzare qualsiasi avanzo del piano a vantaggio dei partecipanti al
piano
(vedere paragrafo 108(c)); o
c.
i benefici variano in risposta a un obiettivo di risultato o ad altri criteri. Per esempio, le condizioni del
piano possono stabilire che esso riconoscerà benefici ridotti o che richiederà contributi aggiuntivi ai
dipendenti
qualora le attività a servizio del piano dovessero risultare insufficienti. La determinazione del
valore dell'ob
bligazione riflette la migliore stima dell'effetto degli obiettivi di risultato o di altri
criteri.
88
Le ipotesi attuariali non riflettono le modifiche dei benefici futuri non definite dalle condizioni formali del piano
(o da un'obbligazione implicita) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Tali modifiche determineranno:
a.
un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate nella misura in cui modificano i benefici per
anzianità di
servizio prima della modifica; e
b.
un costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti per esercizi successivi al cambiamento, nella misura in
cui
modifichino i benefici per anzianità di servizio dopo la modifica.
89
Le stime degli incrementi retributivi futuri tengono conto dell'inflazione, dell'anzianità, delle promozioni e di altri
fattori rilevanti, come l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro.
90
Alcuni piani a benefici definiti limitano i contributi che l'entità è tenuta a versare. Il costo complessivo dei
benefici considera l'effetto di una limitazione dei contributi. L'effetto di una limitazione dei contributi viene
determinato considerando il minor valore tra:
a.
la vita stimata dell'entità; e
b.
la vita stimata del piano.
91
Alcuni piani a benefici definiti richiedono ai dipendenti o a terzi di contribuire al costo del piano. I contributi
versati dai dipendenti riducono il costo dei benefici per l'entità. Una entità deve considerare se i contributi di terzi
riducono il costo dei benefici per l'entità o se rappresentano un rimborso, secondo quanto descritto nel paragrafo
116. I contributi da parte dei dipendenti o di terzi sono riportati nelle condizioni
formali del piano (o derivano
da un'obbligazione
implicita che va oltre quelle condizioni) oppure sono discrezionali. I contributi discrezionali
da parte di dipendenti o di terzi riducono il costo relativo alle prestazioni di lavoro nel momento in cui vengono
conferiti nel piano.
92
I contributi versati da dipendenti o terzi riportati nelle condizioni formali del piano riducono il costo relativo alla
prestazione di lavoro (se sono collegati al servizio) o incidono sulle rivalutazioni della passività (attività) netta per
benefici definiti (se non sono collegati al servizio). Un esempio di contributi non collegati al servizio si verifica
quando questi sono necessari per ridurre un disavanzo risultante da perdite sulle attività a servizio del piano o da
perdite attuariali. Se i contributi versati da dipendenti o da terzi sono collegati al servizio, essi riducono il costo
relativo alle prestazioni di lavoro nel modo seguente
a.
se l'ammontare dei contributi dipende dal numero di anni di servizio, l'entità deve attribuire i contributi
ai
periodi di lavoro utilizzando lo stesso criterio di attribuzione richiesto dal paragrafo 70 per quanto
concerne i benefici lordi (ossia,
utilizzando
la formula
contributiva
del
piano
oppure
in base
al criterio
a
quote
costanti);
o
b.
se l'ammontare dei contributi non dipende dal numero di anni di servizio, l'entità può rilevare tali
contributi come una riduzione del costo relativo alle prestazioni di lavoro del periodo in cui è stato
prestato il servizio collegato. Tra gli esempi di contributi non dipendenti dal numero di anni di servizio
rientrano quelli che rappresentano una percentuale fissa della retribuzione del dipendente, un
ammontare fisso per tutto il
periodo di servizio o che dipendono dall'età del dipendente.
Il paragrafo A1 fornisce una guida operativa in merito.
93
Per quanto concerne i contributi versati da dipendenti o da terzi e che sono attribuiti ai periodi di servizio in
conformità al paragrafo 93(a), le variazioni nei contributi comportano:
a.
un costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti e passate (se tali variazioni non sono riportate
nelle
condizioni formali di un piano e non derivano da un'obbligazione implicita); o
b.
utili e perdite attuariali (se tali variazioni sono riportate nelle condizioni formali di un piano o derivano
da
un'obbligazione implicita).
94
Alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono legati a variabili come, per esempio, il livello dei
benefici pensionistici statali o l'assistenza medica statale.
La valutazione
di tali benefici
riflette la migliore
stima di
tali variabili sulla base dei dati storici e di altre prove attendibili.
95
Le ipotesi sulle spese mediche devono tener conto dei cambiamenti futuri stimati nel costo dei servizi
medici, dovuti sia all'inflazione sia a variazioni specifiche di tali costi.
96
La valutazione dei benefici per assistenza medica successivi alla fine del rapporto di lavoro richiede la
formulazione di ipotesi sul livello e sulla frequenza di richieste di rimborso future e sul costo per soddisfarle.
L'enti
stima le spese mediche future sulla base dei suoi dati storici, integrati, se necessario, dai dati storici di altre
entità, società assicuratrici, fornitori di prestazioni sanitarie o altre fonti.
Le stime
delle
spese
mediche
future
tengono conto dell'effetto del progresso tecnologico, dei cambiamenti delle modalità di utilizzo o di prestazione dei
servizi
sanitari e dei cambiamenti delle condizioni di salute dei partecipanti al piano.
97
Il livello e la frequenza delle richieste di rimborso è particolarmente
sensibile
all'età, alle condizioni
di salute e al
sesso
dei dipendenti (e delle persone a loro carico) e può essere sensibile ad altri fattori come, per esempio, la
localizzazione geografica. Per questo motivo, i dati storici sono rettificati nella misura in cui la composizione
demografica della popolazione differisce da quella della popolazione utilizzata come base per i dati. Sono
rettificati anche nel caso esista una prova attendibile che i trend storici non si ripeteranno.
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e utili e perdite al momento dell'estinzione
98
Quando determina il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, o un utile o perdita al momento
dell'estinzione, l'entità deve rideterminare la
passività
(attività)
netta
per
benefici
definiti
utilizzando
il
fair value (valore equo) corrente delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti
(inclusi
i
tassi d'interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti), riflettendo:
a.
i benefici offerti dal piano e le attivi a servizio del piano prima della modifica, della
riduzione o
dell'estinzione del piano; e
b.
i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano dopo la modifica, la riduzione o
l'estin
zione del piano.
99
Se tali operazioni si verificano contemporaneamente, l'entità non è tenuta a operare una distinzione tra il costo
relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una modifica del piano, il costo relativo alle prestazioni
di
lavoro passate risultante
da una riduzione
dello stesso e gli utili o le perdite al momento
dell'estinzione.
In alcuni
casi, si ha una modifica del piano prima di un'estinzione, come nel caso in cui l'entità modifica i benefici previsti
dal piano ed estingue i benefici modificati in un momento successivo. In tali casi l'entità rileva il costo relativo
alle prestazioni di lavoro passate prima degli utili o delle perdite al momento dell'estinzione.
100
Si ha un'estinzione contemporaneamente a una modifica e a una riduzione del piano se lo stesso piano risulta
concluso, con il risultato che l'obbligazione è estinta e il piano cessa di esistere. La conclusione di un piano,
tuttavia, non costituisce estinzione se esso viene sostituito da un nuovo piano che garantisce benefici
sostan
zialmente identici.
101A In caso di modifica, riduzione o estinzione del piano, l'entità deve rilevare e valutare i costi relativi alle prestazioni
di lavoro passate, o l'utile o la perdita al momento dell'estinzione, conformemente ai paragrafi 99-101 e
102-112.
A tal fine, l'entità non deve considerare l'effetto del massimale di attività. L'entità deve poi determinare
l'effetto del
massimale di attività dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano e deve rilevare le
variazioni
dell'effetto conformemente al paragrafo 57, lettera d).
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate
101
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è la variazione nel valore attuale dell'obbligazione per benefici
definiti risultante da una modifica o dalla riduzione di un piano.
102
L'entità deve rilevare il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate come costo alla data che si
verifica prima tra le seguenti date:
a.
quando si verifica una modifica o la riduzione del piano; e
b.
quando l'entità rileva i costi di ristrutturazione correlati (vedere IAS 37) o i benefici dovuti ai
dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (vedere paragrafo 165).
103
Si ha una modifica del piano quando l'entità introduce, o ritira, un piano a benefici definiti o modifica i benefici
dovuti nell'ambito di un piano a benefici definiti esistente.
104
Si ha una riduzione quando l'entità riduce significativamente il numero di dipendenti compresi nel piano. Una
riduzione può derivare da un fatto isolato, quale la chiusura di un impianto, la cessione di un'attività o la
conclusione o la sospensione di un piano.
105
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate può avere segno positivo (quando l'introduzione o la modifica
di benefici determina un incremento del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti) o negativo (quando
il ritiro o la modifica dei benefici esistenti determina una riduzione del valore attuale dell'obbligazione per
benefici definiti).
106
Quando l'entità riduce i benefici previsti da un piano esistente a benefici definiti e, nello stesso tempo, aumenta
altri benefici previsti dal piano a favore degli stessi dipendenti, essa tratta il cambiamento come un'unica
variazione netta.
107
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non comprende:
a.
l'effetto di scostamenti tra gli incrementi
retributivi effettivi e quelli previsti sull'obbligazione
a pagare
benefici
per l'attività lavorativa prestata negli anni precedenti (non esiste costo relativo alle prestazioni
di lavoro
passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto delle retribuzioni previste);
b.
le sottostime e sovrastime degli aumenti discrezionali relativi ai trattamenti pensionistici quando l'entità ha
un'obbligazione implicita ad accordare
tali aumenti (non esiste costo relativo alle prestazioni
di lavoro
passate
per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto di tali aumenti);
c.
le stime relative agli incrementi dei benefici che derivano da utili attuariali o dal rendimento delle
attività a servizio del piano rilevati nel bilancio se l'entità deve, sulla base delle condizioni formali di
un piano (o di un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o sulla base della legislazione,
utilizzare qualsiasi avanzo del piano a beneficio dei partecipanti, anche se l'incremento del beneficio
non è stato ancora formalmente concesso (non esiste un costo relativo alle prestazioni di lavoro passate
perché l'aumento
risultante nell'obbligazione è una perdita attuariale, vedere paragrafo 88); e
d.
l'incremento dei benefici acquisiti (ossia i benefici che non dipendono dall'attività lavorativa futura, vedere
paragrafo 72) quando, in assenza di nuovi o migliori benefici, i dipendenti soddisfano i requisiti per
l'acquisizione (non esiste costo relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che l'entità ha
contabilizzato il costo stimato dei benefici come onere relativo alle prestazioni di lavoro correnti nel
momento della pre
stazione lavorativa).
Utili e perdite al momento dell'estinzione
108
L'utile o perdita al momento dell'estinzione è la differenza tra:
a.
il valore attuale dell'obbligazione per benefici
definiti da estinguere,
determinato
alla data dell'estinzione;
e
b.
il prezzo di estinzione, comprendente tutte le attività a servizio del piano trasferite e tutti i pagamenti
effettuati direttamente dall'entità relativi all'estinzione.
109
L'entità deve rilevare l'utile o la perdita al momento dell'estinzione di un piano a benefici definiti nel
momento in cui l'estinzione si verifica.
110
Un'estinzione si verifica quando l'entità effettua un'operazione che elimina tutte le ulteriori obbligazioni legali o
implicite relative a parte o tutti i benefici previsti da un piano a benefici definiti (diversa da un pagamento di
benefici a, o per conto di, dipendenti conformemente alle condizioni del piano e incluso nelle ipotesi attuariali).
Per esempio, un trasferimento una tantum di obbligazioni rilevanti del datore di lavoro, derivanti dal piano, a una
società assicuratrice attraverso l'acquisto di una polizza assicurativa rappresenta una estinzione; un pagamento in
un'unica soluzione, conforme alle condizioni del piano, ai partecipanti al piano in cambio dei loro diritti a
ricevere determinati benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro non costituisce un'estinzione.
111
In alcuni casi l'entità
acquisisce
una polizza
assicurativa
per finanziare
alcuni o tutti i benefici
relativi
all'anzianità
di servizio dei dipendenti nell'esercizio corrente e nei periodi precedenti. L'acquisizione di tale polizza non
rappresenta un'estinzione se l'entità mantiene un'obbligazione legale o implicita (vedere paragrafo 46) a pagare
ulteriori importi nel caso l'assicuratore non corrisponda tutti i benefici per i dipendenti previsti dalle polizze
assicurative. I paragrafi 116-119 trattano la rilevazione e valutazione dei diritti di ricevere un indennizzo secondo
quanto previsto da polizze assicurative che non rappresentano attività a servizio del piano.
Rilevazione e valutazione: attività a servizio del piano
Fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano
112
Il fair value (valore equo) delle attivia servizio del piano è dedotto dal valore attuale dell'obbligazione per
benefici definiti ai fini della determinazione del disavanzo o dell'avanzo.
113
Le attività a servizio del piano escludono i contributi non pagati dovuti al fondo dall'entità che redige il bilancio,
così come gli eventuali strumenti finanziari non trasferibili emessi dall'entità e posseduti dal fondo. Le attività a
servizio del piano sono ridotte dalle passività del fondo non correlate a benefici per i dipendenti, per esempio
debiti commerciali e di altra natura e passività relative a strumenti finanziari derivati.
114
Quando le attività a servizio del piano comprendono polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti e che
corrispondono esattamente per ammontare e tempi ad alcuni o a tutti i benefici previsti dal piano, si ritiene che
il
fair value (valore equo) di tali polizze assicurative sia il valore attuale delle obbligazioni relative (suscettibile delle
eventuali riduzioni da compiere nel caso gli ammontari esigibili in base alle polizze assicurative non siano
completamente recuperabili).
Indennizzi
115
Quando, e solo quando, è virtualmente certo che un altro soggetto rimborserà alcuni o tutti i costi
necessari per estinguere un'obbligazione per benefici definiti, l'entità deve:
a.
rilevare il proprio diritto a ricevere l'indennizzo come attività separata. L'entideve valutare
tale
attività al fair value (valore equo);
b.
disaggregare e rilevare le variazioni del fair value (valore equo) del proprio diritto a ricevere
l'indennizzo analogamente alla rilevazione delle variazioni del fair value (valore equo) delle
attività a servizio del piano (vedere paragrafi 124 e 125). Le componenti del costo dei benefici
definiti rilevato in conformità al paragrafo 120 possono essere rilevate al netto degli importi
relativi alle variazioni
del valore contabile del diritto a ricevere l'indennizzo.
116
Talvolta l'entità può fare affidamento su un altro soggetto, come ad esempio un assicuratore, per far fronte ad
alcuni o tutti i costi necessari per estinguere una determinata obbligazione per benefici definiti. Le polizze
assicurative che soddisfano i requisiti
richiesti,
come
definite
nel paragrafo 8, sono
considerate
attività
a servizio
del piano. L'entità contabilizza tali polizze assicurative con le stesse modali previste per le altre attività a
servizio del piano e in tal caso il paragrafo 116 non rileva (vedere i paragrafi 46-49 e 115).
117
Se una polizza assicurativa detenuta dall'entità non soddisfa i requisiti richiesti, non è un'attività a servizio del
piano. Il paragrafo 116 è pertinente per tali casi: l'entità rileva il suo diritto a ricevere l'indennizzo relativo alla
polizza assicurativa come attività distinta, e non in deduzione del disavanzo o dell'avanzo dei benefici definiti. Il
paragrafo 140A(b) richiede
che l'entità dia una breve descrizione
della relazione
tra il diritto a ricevere
l'inden
nizzo
e la relativa obbligazione.
118
Se il diritto a ricevere l'indennizzo deriva da una polizza assicurativa che corrisponde esattamente, per tempi ed
ammontare, ad alcuni o tutti i benefici da pagare secondo un piano a benefici definiti, si ritiene che il fair value
(valore equo) del diritto a ricevere l'indennizzo sia il valore attuale dell'obbligazione relativa (suscettibile delle
eventuali riduzioni nel caso l'indennizzo non sia pienamente recuperabile).
Componenti del costo dei benefici definiti
119
L'entità deve rilevare le componenti del costo dei benefici definiti, a meno che un altro IFRS richieda o
consenta la loro inclusione nel costo di un'attività, nel modo seguente:
a.
il costo relativo alle prestazioni di lavoro (vedere paragrafi 66-112 e paragrafo 122 A)
nell'utile
(perdita) d'esercizio;
b.
gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 123-126) nel-
l'utile (perdita) d'esercizio; e
c.
le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti (vedere
paragrafi
127-130)
nelle
altre componenti di conto economico complessivo.
120
Altri IFRS richiedono l'inclusione di alcuni costi connessi ai benefici per i dipendenti nel costo di attività quali
rimanenze o immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 2 e IAS 16). Qualsiasi costo per benefici successivi alla
fine del rapporto di lavoro incluso nel costo di tali attività comprende, con criteri proporzionali, i componenti
indicati nel paragrafo 120.
121
Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti rilevata nelle altre componenti di
conto economico complessivo non devono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio in un
esercizio successivo. Tuttavia l'entità può riclassificare nel patrimonio netto gli importi rilevati nelle
altre componenti di conto economico complessivo.
Costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti
122A L'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti utilizzando le ipotesi
attuariali
elaborate all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici
definiti
conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro
correnti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le
ipotesi attuariali utilizzate per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti
conformemente al paragrafo 99, lettera b).
Interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti
122
L'entità deve determinare gli interessi netti sulla passività (attività) netta
per
benefici
definiti
moltiplicando la passività (attività) netta per benefici definiti per il tasso di attualizzazione di cui al
paragrafo 83.
123A Per determinare gli interessi netti conformemente al paragrafo 123, l'entità deve utilizzare la passività
(attività) netta per benefici definiti e il tasso di attualizzazione determinato all'inizio dell'esercizio.
Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99,
l'entità
deve determinare gli interessi netti per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la riduzione o
l'estinzione
del piano utilizzando:
a.
la passività (attività) netta per benefici
definiti
determinata
conformemente
al paragrafo
99,
lettera
b);
e
b.
il tasso di attualizzazione utilizzato per rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti
conformemente al paragrafo 99, lettera b).
Nell'applicare il paragrafo 123 A, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni della passività (attività)
netta
per benefici definiti durante l'esercizio a seguito del versamento di contributi o del pagamento di
benefici.
123
Gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti possono essere considerati comprensivi degli
interessi attivi sulle attività a servizio del piano, degli interessi passivi sulle obbligazioni per benefici definiti e
degli interessi sull'effetto del massimale di attività di cui al paragrafo 64.
124
Gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano rappresentano una componente del rendimento delle attività a
servizio del piano e sono determinati moltiplicando
il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano
per il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare il fair value (valore equo) delle
attività a servizio del piano all'inizio dell'esercizio. Tuttavia, se ridetermina la passività (attività) netta per benefici
definiti conformemente al paragrafo 99, l'entità deve determinare gli interessi attivi per il resto dell'esercizio dopo
la modifica, la riduzione o l'estinzione del piano utilizzando le attività a servizio del piano utilizzate per
rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti conformemente al paragrafo 99, lettera b). Nell'applicare
il paragrafo 125, l'entità deve anche tenere conto delle variazioni delle attività a servizio del piano durante l'esercizio
a seguito del versamento
di contributi
o del pagamento
di benefici. La differenza
tra gli interessi
attivi
sulle attivi
a servizio del piano e il rendimento delle attività a servizio del piano è inclusa nella rivalutazione
della passività
(attività) netta per benefici definiti.
125
Gli interessi sull'effetto
del massimale
di attività
fanno parte della variazione
complessiva
dell'effetto
del massi-
male di attività e sono determinati moltiplicando l'effetto del massimale di attività per il tasso di attualizzazione
di cui al paragrafo 123 A. L'entità deve determinare l'effetto del massimale di attività all'inizio dell'esercizio.
Tuttavia, se ridetermina la passività
(attività)
netta per benefici
definiti
conformemente
al paragrafo
99, l'entità
deve determinare gli interessi sull'effetto del massimale di attività per il resto dell'esercizio dopo la modifica, la
riduzione o l'estinzione del piano tenendo conto delle variazioni dell'effetto del massimale di attivideterminato
conformemente al paragrafo 101 A. La differenza tra gli interessi sull'effetto del massimale di attività e la
variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività è inclusa
nella rivalutazione
della passività
(attività)
netta per benefici definiti.
Rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti
126
Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti comprendono:
a.
gli utili e le perdite attuariali (vedere paragrafi 128 e 129);
b.
il rendimento delle attività a servizio del piano (vedere paragrafo 130), esclusi gli importi compresi
negli
interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 125); e
c.
le variazioni nell'effetto del massimale di attività, esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla
passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafo 126).
127
Gli utili e le perdite attuariali derivano da aumenti o diminuzioni del valore attuale di un'obbligazione
per
benefici definiti risultanti da variazioni delle ipotesi attuariali e dalle rettifiche basate sull'esperienza. Tra le cause
di utili e perdite attuariali figurano, per esempio:
a.
tassi di rotazione dei dipendenti, di pensionamenti anticipati o mortalità o di incrementi retributivi, di
benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi,
incrementi dei benefici) o spese mediche inaspettatamente alti o bassi;
b.
l'effetto di cambiamenti nelle ipotesi relative alle opzioni di pagamento dei benefici;
c.
l'effetto di cambiamenti delle stime della rotazione futura dei dipendenti, dei pensionamenti anticipati, della
mortalità o di incrementi retributivi, dei benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano
stabiliscono,
a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o spese mediche; e
d.
l'effetto di variazioni del tasso di attualizzazione.
128
Gli utili e le perdite attuariali non comprendono le variazioni del valore attuale dell'obbligazione per benefici
definiti risultante
dall'introduzione,
dalla
modifica,
dalla
riduzione
o
dall'estinzione
del
piano
a benefici
definiti,
né le variazioni dei benefici dovuti nell'ambito del piano a benefici definiti. Tali variazioni determinano un costo
relativo a prestazioni di lavoro passate, oppure degli utili o delle perdite al momento dell'estinzione.
129
Nel determinare il rendimento delle attività a servizio del piano, l'entità deve dedurre i costi di gestione delle
attività a servizio del piano e tutte le imposte dovute dal piano stesso, diverse dalle imposte comprese nelle
ipotesi attuariali utilizzate per valutare l'obbligazione per benefici definiti (paragrafo 76). Gli altri costi ammini
strativi
non possono essere dedotti dal rendimento delle attività a servizio del piano.
Esposizione nel bilancio
Compensazione
130
L'entità
deve compensare
un'attività
relativa
a un piano a fronte di una passività
relativa
a un altro piano
se, e soltanto se, l'entità:
a.
ha un diritto legalmente esercitabile a utilizzare un avanzo di un piano per estinguere le obbligazioni
dell'altro piano; e
b.
intende estinguere le obbligazioni per il residuo netto, o realizzare l'avanzo di un piano ed
estinguere
simultaneamente la propria obbligazione relativa all'altro piano.
131
I criteri di compensazione sono analoghi a quelli stabiliti per gli strumenti finanziari nello IAS 32
Strumenti
finanziari: esposizione nel bilancio.
Distinzione
corrente/non
corrente
132
Alcune entità distinguono le attività e passività correnti da quelle non correnti. Il presente Principio non specifica
se l'entità debba distinguere le parti correnti
e non correnti
di attività
e passivi
derivanti
da benefici
successivi
alla fine del rapporto di lavoro.
Componenti del costo dei benefici definiti
133
Il paragrafo 120 richiede all'entità di rilevare nell'utile (perdita)
d'esercizio
il
costo
relativo
alle
prestazioni
di
lavoro e gli interessi
netti sulla passività
(attività)
netta per benefici
definiti.
Il presente
Principio
non specifica
come l'entità dovrebbe esporre in bilancio il costo relativo alle prestazioni di lavoro e gli interessi netti sulla
passività (attività) netta per benefici definiti. L'entiespone in bilancio tali componenti
secondo quanto disposto
dallo IAS 1.
Informazioni integrative
134
L'entità deve indicare informazioni che:
a.
illustrino le caratteristiche
dei propri piani a benefici definiti e dei rischi correlati (vedere
paragrafo
139);
b.
identifichino e illustrino gli importi riportati nel bilancio consolidato derivanti dai propri piani
a
benefici definiti (vedere paragrafi 140-144); e
c.
descrivano il modo in cui i piani a benefici definiti possono influire sull'ammontare, sulla tempistica
e
sull'incertezza dei flussi finanziari futuri dell'entità (vedere paragrafi 145-147).
135
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 135, l'entità deve considerare:
a.
il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni
informative;
b.
l'enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;
c.
il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e
d.
se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni
quantitative
fornite.
136
Se le informazioni integrative fornite in conformità alle disposizioni del presente Principio e di altri IFRS sono
insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 135, l'entità deve fornire le informazioni integrative
necessarie a soddisfare tali finalità. Per esempio,
l'entità può presentare
un'analisi del valore attuale dell'obbliga-
zione per benefici definiti che distingua la natura, le caratteristiche e i rischi dell'obbligazione. Tali informazioni
integrative potrebbero distinguere:
a.
tra gli importi dovuti a membri attivi, a membri sospesi e a pensionati;
b.
tra i benefici acquisiti e i benefici maturati ma non acquisiti;
c.
tra benefici condizionati, importi attribuibili
a futuri incrementi
retributivi
e altri benefici.
137
L'entità deve valutare se tutte le informazioni integrative devono essere disaggregate, o soltanto alcune di esse, per
distinguere tra piani, o gruppi di piani, con gradi di rischio molto differenti. Per esempio, l'entità può decidere di
disaggregare le informazioni integrative sui piani in base a una o pdelle seguenti caratteristiche:
a.
diverse dislocazioni geografiche;
b.
caratteristiche diverse, quali piani pensionistici basati su una retribuzione fissa, piani pensionistici basati
sull'ultima retribuzione e piani sanitari successivi alla fine del rapporto di lavoro;
c.
contesti normativi diversi;
d.
informativa settoriale diversa;
e.
accordi di finanziamento diversi (per es., non finanziati, o finanziati interamente o parzialmente).
Caratteristiche dei piani a benefici definiti e rischi correlati
138
L'entità deve indicare:
a.
informazioni sulle caratteristiche
dei propri piani a benefici definiti, inclusi:
i.
la natura dei benefici previsti dal piano (per esempio, piani a benefici definiti basati
sull'ultima retribu
zione o piani basati sui contributi con garanzia);
ii.
una descrizione del quadro normativo in cui opera il piano, per esempio il livello dei
requisiti contributivi minimi e gli effetti del quadro normativo sul piano, come il
massimale di attività (vedere paragrafo 64);
iii.
una descrizione di tutte le altre responsabilità dell'entità nel governo del piano, per
esempio le respon
sabilità dei fiduciari o dei membri del consiglio
d'amministrazione del piano.
b.
una descrizione dei rischi a cui il piano espone l'entità, con particolare riferimento ai rischi imprevisti,
specifici dell'entità o del piano, e a qualsiasi altra concentrazione di rischio significativa. Per esempio,
se le attività a servizio del piano sono investite principalmente in una classe specifica di investimenti,
come ad esempio gli immobili, il piano può esporre l'entità a una concentrazione di rischio sui mercati
immobiliari;
c.
una descrizione delle modifiche, delle riduzioni e delle estinzioni nell'ambito del piano.
Illustrazione degli importi nel bilancio
139
L'entità deve fornire una riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura per ciascuna delle seguenti
voci, se applicabili:
a.
la passività (attività) netta per benefici definiti, illustrando riconciliazioni distinte per:
i.
le attività a servizio del piano;
ii.
il valore attuale dell'obbligazione
per benefici definiti;
iii.
l'effetto del massimale di attività;
b.
i diritti a ricevere un indennizzo. L'entità deve inoltre descrivere la relazione tra il diritto a ricevere un
indennizzo e l'obbligazione correlata.
140
Ogni riconciliazione elencata nel paragrafo 140 deve illustrare uno dei seguenti elementi, se applicabile:
a.
costo relativo alle prestazioni
di lavoro correnti;
b.
interessi attivi o passivi;
c.
rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti, illustrando separatamente:
i.
il rendimento delle attività a servizio del piano, esclusi gli importi compresi negli
interessi di cui al punto
(b);
ii.
gli utili e le perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche
(vedere paragrafo 76(a));
iii.
gli
utili
e
le
perdite
attuariali
risultanti
da
variazioni
nelle
ipotesi
finanziarie
(vedere
paragrafo 76(b));
iv.
le variazioni nell'effetto della limitazione di un'attività netta per benefici definiti al
massimale
di attività,
esclusi gli importi compresi negli interessi di cui al punto (b).
L'entideve inoltre indicare il modo in cui
ha determinato il beneficio economico
massimo disponibile, ossia se tali benefici sarebbero
erogati nella
forma di rimborsi,
di riduzioni di contributi futuri o di una combinazione di entrambi;
d.
il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e gli utili e le perdite al momento
dell'estinzione. Come consentito dal paragrafo 100, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di
lavoro passate e gli utili e le perdite al momento dell'estinzione non devono essere distinti se si
verificano contemporanea-
mente;
e.
l'effetto delle variazioni dei tassi di cambio;
f.
i contributi nel piano, indicando separatamente quelli del datore di lavoro e quelli dei partecipanti al
piano;
g.
i pagamenti previsti
dal piano,
indicando
separatamente
l'importo
pagato
per le estinzioni;
h.
gli effetti delle aggregazioni aziendali
e delle dismissioni.
141
L'entità deve disaggregare in classi il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano in maniera tale da
indicare distintamente la natura e i rischi di tali attività, suddividendo ciascuna classe di attività a servizio del
piano tra quelle che hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato
attivo e quelle per le quali tale prezzo
non è disponibile (come definito nell'IFRS 13
Valutazione del fair value (valore equo)
). Per esempio, considerando il
livello delle informazioni integrative trattato nel paragrafo 136, l'entità potrebbe distinguere tra:
a.
disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
b.
strumenti rappresentativi di capitale (distinti per tipo di attività, dimensione dell'azienda, area geografica,
ecc.);
c.
strumenti di debito (distinti per tipo di emittente, qualità del credito, area geografica, ecc.);
d.
immobili (distinti per area geografica, ecc.);
e.
derivati (distinti per tipo di rischio sottostante, per esempio contratti su tassi di interesse, contratti su cambi,
contratti su titoli di capitale, contratti su crediti, swap, ecc.);
f.
fondi comuni di investimento (distinti per tipo di fondo);
g.
titoli garantiti da attività; e
h.
titoli di debito strutturati.
142
L'entità deve indicare il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari trasferibili da essa posseduti come
attività a servizio del piano e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano consistenti in immobili
occupati dall'entità o altre attività da essa utilizzate.
143
L'entità deve indicare le ipotesi attuariali rilevanti utilizzate per determinare il valore attuale dell'obbligazione per
benefici definiti (vedere paragrafo 76). Tali informazioni integrative saranno in termini assoluti (per esempio, una
percentuale assoluta e non
soltanto
un margine
tra diverse
percentuali
e altre
variabili).
Quando
l'entità
presenta
le informazioni integrative in forma aggregata per un insieme di piani, deve esporle in bilancio nella forma di
medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.
Importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari futuri
144
L'entità deve indicare:
a.
un'analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante (secondo quanto indicato al paragrafo 144)
alla data di chiusura dell'esercizio, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sull'obbligazione per
benefici definiti
a seguito delle variazioni dell'ipotesi attuariale rilevante ragionevolmente possibili
a tale data;
b.
i metodi e le ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività richieste al punto (a) e i limiti
di
tali metodi;
c.
le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto
all'esercizio
precedente, e le ragioni di dette modifiche.
145
L'entità deve fornire una descrizione delle strategie di correlazione
delle
attività
e
delle
passività
utilizzate
dal
piano o dall'entità, inclusi l'utilizzo di rendite e di altre tecniche, come i contratti di longevity swap, per la
gestione del rischio.
146
Per fornire un'indicazione dell'effetto del piano a benefici definiti sui flussi finanziari futuri dell'entità, l'entità deve
indicare:
a.
una descrizione degli accordi e delle politiche di finanziamento che incidono sui contributi futuri;
b.
i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio.
c.
le informazioni sul profilo di scadenza dell'obbligazione per benefici definiti. Esse comprenderanno
la durata
media ponderata dell'obbligazione per benefici definiti e possono includere
altre informazioni
sulla
distribu
zione dei tempi di pagamento dei benefici, come un'analisi delle scadenze di pagamento dei
benefici.
Piani relativi a più datori di lavoro
147
Se l'entipartecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, deve indicare:
a.
una descrizione degli accordi di finanziamento, incluso il metodo adottato per determinare le
percentuali e i
requisiti minimi di contribuzione dell'entità;
b.
una descrizione della misura in cui l'entità può essere ritenuta responsabile nei confronti del piano di
obbligazioni di altre entità in base ai termini e alle condizioni del piano relativo a più datori di
lavoro;
c.
una descrizione della ripartizione concordata di un disavanzo o di un avanzo al momento:
i.
dell'estinzione del piano; o
ii.
del ritiro dal piano dell'entità;
d.
se l'entità considera tale piano come un piano a contribuzione
definita,
secondo
quanto
stabilito
dal
paragrafo
34, essa deve indicare le seguenti informazioni, oltre alle informazioni di cui ai punti (a)-(c)
e invece delle
informazioni richieste dai paragrafi 139-147:
i.
che il piano è un piano a benefici definiti;
ii.
i motivi per cui non sono disponibili informazioni sufficienti per consentire all'enti di
contabilizzarlo
come un piano a benefici definiti;
iii.
i contributi al piano previsti per il prossimo esercizio.
iv.
le informazioni relative a un avanzo o disavanzo del piano che può influire sull'ammontare dei
contributi futuri, incluso il criterio per determinare tale disavanzo o avanzo e le eventuali
implicazioni per l'entità;
v.
un'indicazione del livello di partecipazione al piano dell'entità rispetto ad altre entità partecipanti.
Tra gli
esempi di misure che potrebbero fornire una tale indicazione vi sono la quota parte
dell'entità nei contributi complessivi del piano, oppure la quota del numero totale di membri
attivi dell'entità, dei
membri in pensione e dei precedenti membri destinatari di benefici, se
tali informazioni sono disponibili.
Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
148
Se l'entità partecipa a un piano a benefici definiti che condivide rischi tra entità sotto controllo comune, deve
indicare:
a.
l'accordo contrattuale o le definite procedure per cui si addebita il costo netto del piano a benefici
definiti o il
fatto che non vi siano tali procedure;
b.
la procedura per determinare il contributo che l'entità deve corrispondere;
c.
tutte le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 135-147,
se l'entità contabilizza una ripartizione del costo netto del piano a benefici definiti secondo quanto
previsto dal
paragrafo 41;
d.
le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 135-137, 139,
142- 144 e 147(a) e (b), se l'entità contabilizza il contributo dovuto per l'esercizio secondo quanto
previsto dal
paragrafo 41.
149
Le informazioni richieste dal paragrafo 149(c) e (d) possono essere indicate facendo riferimento alle informazioni
integrative presentate nel bilancio di un'altra entità del gruppo se:
a.
il bilancio di quell'entità del gruppo identifica e indica separatamente le informazioni richieste sul
piano; e
b.
il bilancio di quell'entità del gruppo è disponibile per gli utilizzatori del bilancio alle stesse condizioni
del
bilancio dell'entità e contemporaneamente al bilancio dell'entità, o precedentemente.
Requisiti informativi di altri IFRS
150
Laddove richiesto dallo IAS 24 l'entità fornisce informazioni integrative su:
a.
operazioni con parti correlate con piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; e
b.
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro per i dirigenti con responsabilità strategiche.
151
Laddove richiesto dallo IAS 37 l'entità fornisce informazioni integrative sulle passività potenziali derivanti da
obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI
152
Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se non si prevede che essi
siano estinti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività
lavorativa relativa:
a.
assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibili di
periodi
sabbatici;
b.
premi di anzianità o altri benefici legati all'anzianità di servizio;
c.
benefici per invalidità permanente;
d.
compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e
e.
retribuzioni differite.
153
La valutazione degli altri benefici a lungo termine per i dipendenti non presenta, di solito, lo stesso grado di
incertezza della valutazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per questa ragione il presente
Principio richiede un metodo semplificato di contabilizzazione di tali benefici. A differenza della contabilizza-
zione richiesta per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, questo metodo non rileva le rivalutazioni
nelle altre componenti di conto economico complessivo.
Rilevazione e valutazione
154
Nella rilevazione e valutazione dell'avanzo o del disavanzo in un altro piano di benefici a lungo termine per i
dipendenti, l'entità deve applicare i paragrafi 56-98 e 113-115. L'entideve applicare i paragrafi 116-119 nella
rilevazione e valutazione dei diritti di indennizzo.
155
Per altri benefici a lungo termine per i dipendenti, l'entità deve rilevare il totale netto dei seguenti
importi nell'utile (perdita) d'esercizio, ad eccezione del caso in cui un altro IFRS richieda o consenta la
loro inclusione nel costo di un'attività:
a.
il costo relativo alle prestazioni di lavoro (vedere paragrafi 66-112 e il paragrafo 122 A);
b.
gli interessi
netti
sulla
passività
(attività)
netta
per
benefici
definiti
(vedere
paragrafi
123-126);
e
c.
rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti (vedere paragrafi 127-130).
156
L'invalidità permanente è un esempio degli altri benefici a lungo termine per i dipendenti. Se il livello del
beneficio dipende dalla anzianità
lavorativa,
l'obbligazione
sorge man mano che l'attività
lavorativa è prestata.
La valutazione del valore di quella obbligazione riflette la probabili che il pagamento venga richiesto e il
periodo di tempo nel quale si ritiene il pagamento dovrà essere effettuato. Se il livello del beneficio è il medesimo
per ogni dipendente
invalido
senza
tener
conto
dell'anzianità
di servizio,
il costo
atteso
di quei benefici
è rilevato
al manifestarsi dell'evento che causa l'invalidità permanente.
Informazioni integrative
157
Sebbene
il presente
Principio
non richieda informazioni
integrative
specifiche
sugli altri benefici a lungo termine
per i dipendenti, queste possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede informazioni sui
benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l'indicazione dei
costi dei benefici per i dipendenti.
BENEFICI DOVUTI AI DIPENDENTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
158
Il presente Principio tratta i benefici dovuti
ai dipendenti
per la cessazione
del rapporto
di lavoro
distintamente
dagli altri benefici per i dipendenti per il fatto che l'evento che origine all'obbligazione è la cessazione del
rapporto di lavoro piuttosto che l'esistenza di tale rapporto. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del
rapporto di lavoro risultano dalla decisione dell'entità di concludere il rapporto di lavoro o dalla decisione di un
dipendente di accettare un'offerta, da parte dell'entità, di benefici in cambio della cessazione del rapporto di
lavoro.
159
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non comprendono i benefici per i
dipendenti risultanti
dalla
cessazione
del rapporto
di lavoro
su richiesta
del dipendente,
senza
offerta
di benefici
da parte dell'entità, oppure come conseguenza di requisiti obbligatori di pensionamento, perché tali benefici sono
benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Alcune entità erogano minori benefici per la cessazione
volontaria del rapporto di lavoro richiesta dal dipendente (in sostanza, un beneficio successivo alla fine del
rapporto di lavoro)
rispetto
a quelli
erogati
per
l'interruzione
non
volontaria
richiesta
dall'entità.
La
differenza
tra il beneficio erogato per la cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente e un beneficio
maggiore
erogato
in caso di richiesta
dell'entità
è un beneficio
dovuto ai dipendenti
per la cessazione
del rapporto
di lavoro.
160
La forma del beneficio per i dipendenti non determina se esso viene erogato in cambio dell'attività lavorativa
svolta dal dipendente o in cambio della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Tipicamente sono
pagamenti in un'unica soluzione, ma talvolta includono anche:
a.
miglioramenti dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, indirettamente, attraverso un
piano di
benefici per i dipendenti, o direttamente;
b.
lo stipendio fino alla fine di un periodo di preavviso stabilito se il dipendente non svolge altre
prestazioni che
portano benefici economici all'entità.
161
Gli indicatori che un beneficio per i dipendenti è erogato in cambio dell'attività lavorativa svolta sono i
seguenti:
a.
il beneficio è condizionato all'attività lavorativa futura da erogare (inclusi i benefici che aumentano nel caso
di
prestazioni di lavoro ulteriori);
b.
il beneficio viene erogato in conformità alle condizioni di un piano di benefici per i dipendenti.
162
Alcuni benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono erogati in base alle condizioni
di un piano di benefici per i dipendenti in essere. Per esempio, essi possono essere stabiliti da statuto, da
contratto di lavoro o da accordo sindacale, o possono risultare dalla precedente prassi del datore di lavoro
nell'erogare simili benefici. Un altro esempio riguarda il caso di un'entiche rende disponibile un'offerta di
benefici per un periodo prolungato, o se intercorre un periodo prolungato tra l'offerta e la data prevista della
cessazione effettiva; in tal caso l'entità valuta se ha costituito un nuovo piano di benefici per i dipendenti e,
quindi, se i benefici offerti in base a quel piano sono benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto
di lavoro o benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. I benefici per i dipendenti erogati in base alle
condizioni di un piano di benefici per i dipendenti, sono benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del
rapporto di lavoro se derivano dalla decisione dell'entità di cessare il rapporto
di lavoro con un dipendente
e non
sono condizionati all'attività lavorativa da erogare in futuro.
163
Alcuni benefici per i dipendenti sono dovuti indipendentemente
dai motivi della cessazione del rapporto di
lavoro del dipendente. Il pagamento di tali benefici è certo (soggetto a eventuali condizioni per l'acquisizione
del
diritto o eventuali requisiti minimi di anzianità di servizio) ma è incerto il momento del pagamento. Nonostante
tali benefici siano definiti in alcuni ordinamenti come indennità dovute ai dipendenti per la cessazione del
rapporto di lavoro, o gratifiche per la cessazione del rapporto di lavoro, essi rappresentano
benefici successivi
alla fine del rapporto di lavoro, piuttosto che benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di
lavoro e l'entità li contabilizza come tali (benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro).
Rilevazione
164
L'entità deve rilevare una passività e il costo relativo ai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione
del rapporto di lavoro nella data più immediata tra le seguenti:
a.
il momento in cui l'entità non può più ritirare l'offerta di tali benefici; e
b.
il momento in cui l'entità rileva i costi di una ristrutturazione che rientra nell'ambito di
applicazione dello IAS 37 e implica il pagamento di benefici dovuti ai dipendenti per la
cessazione del rapporto di
lavoro.
165
Per i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della decisione del dipendente di accettare
un'offerta di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro, il momento in cui l'entità non può più
ritirare l'offerta di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro è quello più immediato
tra:
a.
quando il dipendente accetta l'offerta; e
b.
quando entra in vigore
una
restrizione
(per
esempio
una
disposizione
legale,
regolamentare
o
contrattuale
o
di altro tipo) alla capacità dell'entità di ritirare l'offerta. Questo coinciderebbe con il
momento in cui viene
fatta l'offerta, se la restrizione era in essere.
166
Per quanto riguarda i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della
decisione dell'entità di cessare il rapporto di lavoro con un dipendente, l'entità non può pritirare l'offerta se ha
comunicato ai dipendenti interessati un piano di cessazione del rapporto di lavoro che soddisfa tutti i criteri
seguenti:
a.
le azioni richieste per completare il piano indicano che è improbabile che vengano apportate variazioni
significative al piano;
b.
il piano identifica il numero di dipendenti il cui rapporto di lavoro deve essere terminato, le loro
mansioni o funzioni e le loro ubicazioni (ma il piano non deve necessariamente identificare ogni singolo
dipendente) e la
data di completamento prevista;
c.
il piano stabilisce i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro che i dipendenti riceveranno
in
maniera sufficientemente dettagliata da poter determinare il tipo e l'ammontare dei benefici che essi
perce
piranno alla cessazione del rapporto di lavoro.
167
Quando l'entirileva i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, può anche dover
contabilizzare una modifica del piano o una riduzione degli altri benefici per i dipendenti (vedere paragrafo 103).
Valutazione
168
L'entideve valutare i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro al momento della rilevazione
iniziale e deve valutare e rilevare le variazioni successive, in conformità alla natura del beneficio per i dipendenti
purché, qualora i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro siano un miglioramento dei benefici
successivi
alla fine del rapporto
di lavoro,
l'entità
applichi
i requisiti
per i benefici
successivi
alla fine del rapporto
di lavoro. Altrimenti:
a.
se si prevede che i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro siano liquidati
interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale tali benefici sono rilevati, l'entità
deve
applicare i requisiti per i benefici a breve termine per i dipendenti;
b.
se non si prevede che i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro saranno
estinti
interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio, l'entità deve applicare i requisiti per gli altri
benefici a
lungo termine per i dipendenti.
169
Considerato che i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non sono erogati in
cambio dell'attività lavorativa svolta, i paragrafi 70-74 relativi all'attribuzione dei benefici ai periodi di lavoro non
rilevano.
Esempi illustrativi dei paragrafi
159170
Premessa
A seguito di una recente acquisizione, l'entità intende chiudere uno stabilimento entro dieci mesi e, quindi,
dismettere tutti i dipendenti rimasti nello stabilimento. Per l'esecuzione di alcuni contratti, tuttavia, l'entità
necessita dell'esperienza dei dipendenti dello stabilimento, e annuncia
quindi il seguente
piano di cessazione
del
rapporto di lavoro.
Ciascun dipendente che rimane in servizio fino alla chiusura dello stabilimento riceverà, alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, un pagamento in contanti di CU30,000.
I dipendenti
che vanno via
prima
della chiusura dello stabilimento percepiranno CU10,000.
Nello stabilimento lavorano 120 dipendenti. Al momento dell'annuncio del piano, l'entità prevede che 20
di essi vadano via prima della chiusura. Pertanto i flussi finanziari in uscita attesi complessivi
derivanti
dal
piano
ammontano a CU3,200,000 (ossia 20 × CU10,000 + 100 ×
CU30,000).
Come
disposto
dal
para- grafo 160,
l'entità contabilizza i benefici erogati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro come benefici dovuti
per la cessazione del rapporto di lavoro e contabilizza i benefici erogati a titolo di corri
spettivo per l'attività
di lavoro svolta come benefici a breve termine per i dipendenti.
Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro
Il beneficio erogato in cambio della cessazione del rapporto di lavoro è di CU10,000. Questo
è l'ammon
tare
che l'entità dovrebbe pagare per la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che i
dipendenti restino in servizio fino alla chiusura dello stabilimento o vadano via prima. Anche se ai
dipendenti è data facoltà di andare via prima della chiusura, la cessazione del rapporto di lavoro di tutti
i dipendenti è il risultato della decisione dell'entità di chiudere lo stabilimento e risolvere il rapporto di
lavoro con gli stesso (ciò significa che tutti i dipendenti cesseranno il rapporto di lavoro alla chiusura dello
stabilimento). Pertanto l'entità rileva una passività di CU1,200,000 (ossia 120 × CU10,000) per i benefici
dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, erogati in conformità al piano di benefici per i
dipendenti nella data più immediata tra la data in cui l'entità annuncia il piano di cessazione del rapporto di
lavoro e quella in cui essa rileva i costi di ristrutturazione associati alla chiusura dello stabilimento.
Benefici erogati in cambio dell'attività lavorativa svolta
I benefici marginali che i dipendenti riceveranno qualora forniscano la propria attività lavorativa per l'intero
periodo di dieci mesi sono intesi come corrispettivo per l'attività lavorativa svolta in quel periodo. L'entità li
contabilizza come benefici a breve termine per i dipendenti perché prevede di liquidarli entro dodici mesi dal
termine dell'esercizio. In quest'esempio, l'attualizzazione non è richiesta, per cui un costo di CU200,000
(ossia CU2,000,000 ÷ 10) viene rilevato in ogni mese per il periodo di lavoro di dieci mesi, con un
aumento corrispondente del valore contabile della passività.
Informazioni integrative
170
Sebbene il presente Principio non richieda informazioni integrative specifiche in merito ai benefici dovuti ai
dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo
IAS 24 richiede informazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo
IAS 1 richiede l'indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
171
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio a partire da un esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato.
172
L'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto
dallo
IAS 8
Principi
conta-
bili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori, con le seguenti eccezioni:
a.
l'entità non è tenuta a rettificare il valore contabile delle attività che esulano dall'ambito di applicazione
del presente Principio nel caso di variazioni nei costi connessi ai benefici per i dipendenti inclusi nel
valore contabile prima della data della prima applicazione. La data della prima applicazione è l'inizio
del primo
esercizio esposto nel primo bilancio in cui l'entità adotta il presente Principio;
b.
nei bilanci degli esercizi che hanno inizio in data antecedente al 1
o
gennaio 2014, l'entità non deve
presentare informazioni comparative per le informazioni integrative di cui al paragrafo 145 sulla
sensitività dell'ob
bligazione per benefici definiti.
173
L'IFRS 13, pubblicato nel maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value (valore equo) del paragrafo 8 e
ha modificato il paragrafo 113. L'entideve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
174
Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti
(Modifiche allo IAS 19), pubblicato nel novembre 2013, ha
modificato i paragrafi 9394. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili, Cambiamenti
nelle stime contabili ed Errori
per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio
2014 o in data successiva.
È consentita
l'applicazione
anticipata.
Se l'entità
applica
queste
modifiche
a partire
da
un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
175
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014
, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo
83 e ha aggiunto il paragrafo 177. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio
il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica
a
partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
176
L'entità deve applicare la modifica al paragrafo 176 dall'inizio del primo esercizio comparativo presentato nel
primo bilancio in cui l'entità applica la modifica. Qualsiasi rettifica iniziale derivante dall'applicazione della
modifica deve essere rilevata negli utili portati a nuovo all'inizio di tale esercizio.
177
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato la nota al paragrafo 8. L'entità deve applicare tale modifica
quando applica l'IFRS 17.
178
Modifica, riduzione o estinzione del piano
(modifiche allo IAS 19), pubblicato nel febbraio 2018, ha aggiunto i
paragrafi 101A, 122A e 123A e ha modificato i paragrafi 57, 99, 120, 123, 125, 126 e 156. L'entideve
applicare tali modifiche alle modifiche, alle riduzioni o alle estinzioni del piano che si verificano alla data di inizio
o dopo l'inizio del primo esercizio avente inizio il 1
o
gennaio 2019 o in data successiva. È consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.
Appendice A
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 92-93 e ha lo stesso carattere
vincolante
delle altri parti dell'IFRS.
A1
Le disposizioni contabili riguardanti i contributi versati da dipendenti o da terzi sono illustrate nel diagramma
seguente.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO