PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 16
Immobili, impianti e macchinari
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente
Principio
è definire
il trattamento
contabile
per immobili,
impianti
e macchinari
così che
gli
utilizzatori del bilancio possano distinguere le informazioni relative agli investimenti in immobili, impianti e
macchinari dell'entità e le variazioni in tali investimenti. Le problematiche principali nella contabilizzazione di
immobili, impianti e macchinari sono la rilevazione delle attività, la determinazione dei loro valori contabili, delle
quote
di ammortamento e delle perdite per riduzione di valore che sono rilevate in relazione a essi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari
eccetto quando un altro Principio richieda o consenta un trattamento contabile differente.
3
Il presente Principio non si applica a:
a)
immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5
Attività non
correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b)
attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41
Agricoltura
).
Il
pre
sente
Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;
c)
la rilevazione e la valutazione delle attività di esplorazione e di valutazione (cfr. IFRS 6
Esplorazione e
valutazione di risorse minerarie);
d)
diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.
Tuttavia il presente Principio
si applica
agli immobili,
impianti
e macchinari
utilizzati
per sviluppare
o mantenere
le
attività descritte nei paragrafi da b) a d).
4
[Eliminato]
5
L'entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari conformemente allo IAS 40
Investimenti
immobiliari
deve utilizzare il modello del costo nel presente Principio per gli investimenti immobiliari di pro
prietà.
DEFINIZIONI
6
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una
pianta fruttifera
è una pianta viva:
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
a)
usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
b)
da cui ci si attende che produca per più di un periodo di riferimento; e
c)
con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite
residuali di cascami.
(I paragrafi 5 A-5B dello IAS 41 sviluppano la definizione di pianta fruttifera).
Il valore contabile
è l'ammontare al quale un'attività è rilevata al netto dell'ammortamento accumulato e
delle
perdite
per riduzione di valore accumulate.
Il
costo
è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di altro
corrispettivo dato per acquisire un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione o, ove applicabile,
l'importo
attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni
specifiche di
altri IFRS, per esempio l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
Il
valore ammortizzabile
è il costo di un bene, o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo.
L'ammortamento
è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile
di un'attività lungo il corso della sua vita
utile.
Il
valore specifico dell'entità
è il valore attuale dei flussi finanziari che l'entità prevede di derivare dall'uso conti
nuativo di
un'attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando
estingue una
passività.
Il
fair value
(valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita dell'attività ovvero che si pagherebbe per il
trasferimento della passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
(Vedere
IFRS
13 Valutazione del fair value.)
Una
perdita per riduzione di valore
è l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività eccede il valore
recuperabile.
Immobili, impianti e macchinari
sono beni tangibili che:
a)
sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli
ad altri o per scopi amministrativi; e
b)
ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.
Il
valore recuperabile
è il valore più alto tra il fair value (valore equo) al netto
dei costi
di
dismissione
e il valore
d'uso
di un'attività.
Il
valore residuo
di un'attività è il valore stimato che l'enti potrebbe ricevere in quel momento dalla sua
dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questa avesse già l'età e la condizione attese alla fine
della
sua vita utile.
La
vita utile
è:
a)
il periodo di tempo durante il quale ci si attende che l'entità possa utilizzare un'attività; o
b)
la quantità di prodotti o uni similari che l'entità si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.
RILEVAZIONE
7
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un'attività se, e
soltanto se:
a)
è probabile che i futuri benefici economici derivanti dall'elemento affluiranno all'entità; e
b)
il costo
dell'elemento
può
essere
attendibilmente
determinato.
8
Elementi quali pezzi di ricambio, attrezzature in dotazione e attrezzature per la manutenzione devono essere
rilevate in conformi al presente IFRS se soddisfano la definizione di immobili, impianti e macchinari. In
alternativa, tali elementi devono essere rilevati come rimanenze.
9
Il presente Principio non stabilisce l'unità elementare cui riferire la rilevazione, ossia ciò che costituisce un
immobile, impianto e macchinario. Quindi è necessaria una valutazione soggettiva nell'applicazione dei criteri di
rilevazione che tenga conto delle circostanze specifiche in cui si trova l'entità. Può essere appropriato
aggregare
elementi individualmente non significativi, quali stampi, attrezzi e matrici, e applicare i criteri al valore
complessivo.
10
L'entivaluta in base a questo principio di rilevazione tutti i suoi costi di immobili, impianti e macchinari nel
momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire
un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una
parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento. Tra i costi di un elemento di immobili, impianti e
macchinari possono rientrare i costi sostenuti relativi al leasing di attività utilizzate per costruire, migliorare,
sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento di immobili, impianti e
macchinari, quale
l'ammortamento delle attività consistenti nel diritto di utilizzo.
Costi iniziali
11
Elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali.
L'acquisto di tali elementi, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri degli immobili,
impianti
e macchinari esistenti, può essere necessario per l'entità al fine di realizzare
benefici
economici
futuri da
altri suoi beni.
Tali elementi di immobili, impianti e macchinari soddisfano i criteri di rilevazione come attività
perché permettono
all'entità
di ottenere
benefici
economici
futuri dai relativi
elementi
maggiori
rispetto
a ciò che si sarebbe potuto
ottenere qualora gli stessi non fossero stati acquistati. Per esempio, un'industria chimica può
introdurre certi nuovi
processi chimici di trattamento per uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela del- l'ambiente in materia di
produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti sono rilevate come
attività, in quanto, senza di esse, l'entità non potrebbe produrre e vendere prodotti
chimici. Tuttavia il valore contabile
che risulta da tale attività e da attività connesse è riesaminato per eventuali
riduzioni di valore secondo quanto
previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.
Costi successivi
12
Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione del paragrafo 7, l'entità non rileva nel valore contabile di un
elemento di immobili, impianti e macchinari i costi della manutenzione ordinaria effettuata sullo stesso. Piutto-
sto,
questi costi sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio man mano che si sostengono. I costi di manutenzione
ordinaria
sono principalmente i costi di manodopera e i materiali di consumo, e possono includere il costo di piccoli pezzi di
ricambio. La finalità di queste spese è spesso descritta come
"
riparazioni e manutenzione
"
dell'elemento di
immobili, impianti e macchinari.
13
Parti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possono richiedere delle sostituzioni a intervalli regolari.
Per esempio, un altoforno può richiedere il rifacimento del rivestimento interno dopo un certo numero di ore di
impiego o gli interni degli aerei, come i sedili e le cambuse, possono dover essere sostituiti più volte
durante la vita
della fusoliera. Elementi di immobili, impianti e macchinari possono inoltre essere acquistati per
effettuare sostituzioni
periodiche meno frequenti, quali una sostituzione dei muri interni di un edificio, o una
sostituzione non periodica.
Secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l'entità rileva nel valore contabile
di un elemento di immobile,
impianti e macchinari il costo della sostituzione di una parte di un tale elemento quando tale costo è sostenuto a
condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. Il valore contabile di
quelle parti che sono sostituite è eliminato
contabilmente secondo quanto previsto dalle disposizioni concernenti
l'eliminazione contabile contenute nel
presente Principio (cfr. paragrafi da 67 a 72).
14
Una condizione di funzionamento per un elemento di immobili, impianti e macchinari (per esempio un
aeromobile)
può
richiedere
significative
verifiche
regolari
per
eventuali
guasti,
indipendentemente
dal
fatto
che le parti
dell'elemento
siano sostituite. Quando si effettua ciascuna significativa verifica, il suo costo è rilevato nel
valore contabile
di un elemento di immobili, impianti e macchinari come una sostituzione a condizione che i criteri di rilevazione
siano soddisfatti. L'eventuale valore contabile netto del costo della precedente verifica (separato dalle parti fisiche)
è eliminato contabilmente. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che il costo della verifica precedente fosse
esplicitamente menzionato nella transazione in cui l'elemento è stato acquistato o costruito. Se necessario, il costo
stimato
di
una
analoga
verifica
futura
può
essere
utilizzato come indicazione di quale fosse il costo della verifica
del componente esistente quando l'elemento fu acquistato
o costruito.
VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE
15
Un elemento di immobili, impianti e macchinari che soddisfa i criteri per essere rilevato
come un'attività
deve
essere valutato al costo.
Componenti di costo
16
Il costo di elemento di immobili, impianti e macchinari include:
a)
il suo prezzo di acquisto, inclusi dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti
sconti commerciali e abbuoni;
b)
qualsiasi costo direttamente attribuibile per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al
funzio
namento nel modo inteso dalla direzione aziendale;
c)
la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste,
l'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo
durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante
quel periodo.
17
Esempi di costi direttamente imputabili
sono:
a)
i costi dei benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19
Benefici per i dipendenti
) derivanti direttamente
dalla
costruzione o acquisizione di un elemento di immobili, impianti e macchinari;
b)
i costi da sostenere per la preparazione del sito;
c)
i costi iniziali di consegna e movimentazione;
d)
i costi di installazione e di assemblaggio;
e)
i costi per verificare il buon funzionamento dell'attività (ossia valutare se le prestazioni tecniche e fisiche
dell'attività sono tali da poter utilizzare tale attività nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per
affittarla ad altri o per scopi amministrativi); e
f)
gli onorari
professionali.
18
L'entità applica lo IAS 2
Rimanenze
ai costi previsti per lo smantellamento, la rimozione e bonifica del sito su cui un
elemento insiste che si verificano durante un particolare periodo a seguito dell'utilizzo dell'elemento per la
produzione delle rimanenze durante quel periodo. Le obbligazioni per costi contabilizzati secondo quanto previsto
dallo IAS 2 o dallo IAS 16 sono rilevate e misurate secondo quanto previsto dallo IAS 37
Accantona-
menti, passività
e attività potenziali.
19
Esempi di costi che non rientrano nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari sono:
a)
i costi di apertura di un nuovo impianto;
b)
i costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);
c)
i costi per gestire l'impresa in una nuova località o con un nuovo tipo di clientela (inclusi i costi di
formazione del personale); e
d)
spese amministrative e altre spese generali.
20
La rilevazione dei costi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari cessa quando
l'elemento è nel luogo e nella condizione necessaria perché esso sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla
direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell'utilizzare o reimpiegare un elemento non sono inclusi nel relativo
valore contabile. Per esempio, i costi di seguito elencati non sono inclusi nel valore contabile di un
elemento di
immobili, impianti e macchinari:
a)
i costi sostenuti mentre un elemento in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve
ancora essere utilizzato o non funziona ancora a piena capacità;
b)
le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell'elemento; e
c)
i costi di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o tutta l'attividell'entità.
20A Possono essere prodotti elementi per portare un elemento di immobili, impianti e macchinari nel luogo e nella
condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale (ad esempio,
campioni prodotti durante la verifica del corretto funzionamento dell'attività). L'entità rileva i proventi della vendita
di ciascuno di tali elementi e il costo di tali elementi nell'utile (perdita) d'esercizio, conformemente ai Principi
applicabili. L'entità valuta il costo di tali elementi applicando le disposizioni in materia di valutazione di
cui allo IAS
2.
21
Alcune operazioni si svolgono in connessione con la costruzione o lo sviluppo di un elemento di immobili, impianti
e macchinari, ma non sono necessarie per portare l'elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in
grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima
o durante le attività di sviluppo o di costruzione. Per esempio, un ricavo può essere ottenuto attraverso l'utilizzo di
un sito di costruzione come un parcheggio fino a quando inizia la costruzione. Poicle operazioni accessorie non
sono necessarie per portare un elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché questo sia in grado di
funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e i relativi oneri di
tali operazioni sono rilevati
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
e inclusi
nelle loro rispettive
classificazioni
di proventi
ed oneri.
22
Il costo di un'attività costruita internamente è determinato impiegando gli stessi principi previsti per un'attività
acquistata. Se l'entità produce normalmente attività similari per la vendita, il costo dell'attività è solitamente
uguale
al costo di produzione di un'attività destinata alla vendita (cfr. IAS 2). Per determinare tali costi, perciò, si
eliminano
eventuali profitti interni. Analogamente, il costo di anormali sprechi di materiale, lavoro o altre risorse, sostenuto
nella costruzione interna di un bene, non è incluso nel costo del bene. Lo IAS 23
Oneri finanziari
disciplina i criteri
per la rilevazione degli interessi come un componente del valore contabile di un
elemento di immobili, impianti
e macchinari costruito internamente.
22A Le piante fruttifere sono contabilizzate analogamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari costruiti
internamente prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria percessi siano in grado di funzionare nel
modo inteso dalla direzione aziendale. Di conseguenza, in questo Principio i riferimenti alla
"
costruzione
"
devono
essere intesi come le attività necessarie a coltivare le piante fruttifere prima che siano nel luogo e nella condizione
necessaria perché esse siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.
Misurazione del costo
23
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l'equivalente prezzo per contanti alla data di
rilevazione.
Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni
di credito,
la differenza
tra l'equivalente
prezzo
per contanti e il
pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento, a meno che tale
interesse non sia
capitalizzato secondo quanto previsto dallo IAS 23.
24
Uno o più elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non
monetarie, o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento
semplicemente
a uno scambio di un'attivi non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi
descritti nella frase precedente. Il costo di tale elemento di immobili, impianti e macchinari è valutato al fair value
(valore equo) a meno che a) l'operazione di scambio abbia sostanza non commerciale, ovvero b)
il fair value
(valore equo) dell'attività ricevuta, quello dell'attivi scambiata ceduta, possa essere valutato
attendibilmente.
L'elemento acquistato è valutato in questo modo anche se l'entità non può immediatamente
eliminare contabilmente
l'attività ceduta. Se l'elemento acquistato non è valutato al fair value (valore equo), il suo
costo è misurato al valore
contabile dell'attività ceduta.
25
L'entidetermina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui ci si attende
che i suoi flussi finanziari futuri varino a seguito dell'operazione. Un'operazione di scambio ha sostanza
commerciale
se:
a)
la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla con-
figurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; o
b)
il valore specifico all'entità della parte delle sue attività interessata dall'operazione varia a seguito dello
scambio; e
c)
la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.
Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore specifico all'entità della
parte
delle sue attività interessata dall'operazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il
risultato di
queste analisi pessere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.
26
Il fair value (valore equo)
di un'attività
è valutato
attendibilmente
se a) non è significativa
la variabilità
nella
serie
di
valutazioni ragionevoli del fair value per tale attività, ovvero se b) le probabilità delle varie stime rientranti nella
serie possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se l'entità è in
grado di
valutare attendibilmente il fair value di un'attività ricevuta o ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato
per determinare il costo dell'attività ricevuta, a meno che il fair value dell'attività ricevuta non sia p
chiaramente
evidente.
27
[Eliminato]
28
Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari p essere ridotto dai contributi pubblici
secondo quanto previsto dallo IAS 20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
.
VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE
29
L'entità deve scegliere la contabilizzazione con il modello del costo di cui al paragrafo 30 ovvero con il
modello della rideterminazione del valore di cui al paragrafo 31 come suo principio contabile e deve
applicare quel principio a una intera classe di immobili, impianti e macchinari.
29A Alcune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici
determinati in funzione delle quote detenute nel fondo. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti
assicurativi con elementi di partecipazione
diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o
elementi sottostanti comprendono immobili a uso del proprietario. L'entità applica lo IAS 16 agli immobili ad uso
del proprietario che sono inclusi in tale fondo o sono elementi sottostanti. Nonostante il paragrafo 29, l'entità può
scegliere di valutare tali immobili utilizzando il modello del fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo
IAS 40. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i
contratti di investimento con
elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l'IFRS 17
Contratti assicurativi
per
i
termini usati nel presente paragrafo
che sono definiti in tale Principio).
29B L'entità deve trattare come una classe distinta di immobili, impianti e macchinari gli immobili ad uso del
proprietario
valutati
utilizzando
il modello
del fair
value
(valore
equo)
applicabile
agli
investimenti
immobiliari
in applicazione
del paragrafo 29A.
Modello del costo
30
Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al
costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.
Modello della
rideterminazione
del
valore
31
Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari il cui
fair
value
(valore
equo)
può
essere
attendibilmente
determinato
deve
essere
iscritto
a
un
valore
rivalutato,
pari al suo fair
value (valore equo) alla data della rivalutazione al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di
qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Le rivalutazioni devono
essere effettuate con
una regolarità tale da assicurare che il valore contabile non differisca in maniera
rilevante da quello che
sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di chiusura
dell'esercizio.
32
[Eliminato]
33
[Eliminato]
34
La frequenza delle rivalutazioni dipende dalle oscillazioni di fair value (valore equo) degli elementi di immobili, impianti
e macchinari
oggetto
di rivalutazione.
Quando
il fair value (valore
equo) dell'attività
rivalutata
differisce
in modo
rilevante dal suo valore contabile, è richiesta un'ulteriore rivalutazione. Alcuni immobili, impianti e macchinari
possono subire significative e frequenti oscillazioni del loro fair value (valore equo) necessitando perciò di una
rivalutazione annuale. Non sono necessarie rivalutazioni frequenti per immobili, impianti e
macchinari che abbiano
solo oscillazioni irrilevanti del loro fair value (valore equo). Invece, può essere necessario
rivalutare l'elemento
soltanto ogni tre o cinque anni.
35
Quando si rivaluta un elemento di immobili, impianti e macchinari, il valore contabile di tale attività è ricondotto al
valore rivalutato. Alla data della rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:
a)
il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile
dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato
osservabili oppure pessere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile.
L'ammortamento
accumulato alla data della rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore
contabile lordo e il valore
contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore
accumulate; o
b)
l'ammortamento accumulato
è eliminato
a fronte
del valore
contabile
lordo
dell'attività.
L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore
contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 40.
36
Se il valore di un elemento di immobili, impianti e macchinari viene rideterminato, l'intera classe di
immobili, impianti e macchinari alla quale quell'elemento appartiene deve essere rivalutata.
37
Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo
nell'attività
dell'entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:
a)
terreni;
b)
terreni e fabbricati;
c)
macchinari;
d)
navi;
e)
aerei;
f)
autoveicoli;
g)
mobili e attrezzature;
h)
attrezzature da ufficio; e
i)
piante fruttifere.
38
Gli elementi di una classe di immobili, impianti e macchinari sono rivalutati simultaneamente per evitare selettive
rivalutazioni di attività e l'iscrizione nel bilancio di valori che siano una combinazione di costi e valori iscritti a date
differenti. Una classe di attività può, tuttavia, essere rivalutata su base rotativa (rolling) posto che tale
rivalutazione
sia completata in un breve periodo e sia mantenuta aggiornata.
39
Se il valore contabile di un'attività è aumentato a seguito di una rivalutazione, l'incremento deve essere
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato
nel patrimonio
netto
sotto
la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia l'aumento deve essere
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'eser
cizio nella
misura in cui esso annulla una diminuzione della rivalutazione della stessa attività rilevata
precedentemente nell'utile (perdita) d'esercizio.
40
Se il valore contabile di un'attività è diminuito a seguito di una rivalutazione,
la diminuzione
deve
essere
rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia la diminuzione deve essere rilevata nelle altre
componenti di
conto economico complessivo nella misura in cui vi siano saldi a credito nella riserva di rivalutazione in
riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo
riduce l'importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di
rivalutazione.
41
La riserva di rivalutazione di un elemento di immobili, impianti e macchinari iscritta a patrimonio può essere
trasferita direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'attivi è eliminata contabilmente. Ciò può
comportare di stornare l'intera riserva quando l'attività è cessata o
dismessa.
Tuttavia
parte
della
riserva
può essere
trasferita mentre l'attività è utilizzata dall'entità. In tale caso l'importo della riserva trasferito corrisponderebbe alla
differenza tra l'ammortamento basato sul valore
contabile
rivalutato
e l'ammortamento
basato
sul costo originale
dell'attività. I trasferimenti dalla riserva
di
rivalutazione
agli
utili
portati
a nuovo
non
transitano
per l'utile (perdita)
d'esercizio.
42
Gli eventuali effetti di imposte sul reddito derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari sono
rilevati e illustrati secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.
Ammortamento
43
Ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in
rapporto
al costo totale dell'elemento deve essere ammortizzata distintamente.
44
L'entità ripartisce l'importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e mac
chinari
nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente. Per
esempio,
può
essere
appropriato
ammortizzare distintamente la fusoliera e i motori di un aeromobile. Analogamente, se l'entità acquisisce
immobili,
impianti e macchinari oggetto di leasing operativo in cui essa è il locatore, pessere appropriato ammortizzare
separatamente gli importi che si riflettono nel costo di tale elemento e che sono attribuibili a
condizioni di leasing
favorevoli o sfavorevoli rispetto alle condizioni di mercato.
45
Una parte significativa di un elemento di immobili, impianti e macchinari può avere una vita utile e un criterio di
ammortamento che sono uguali alla vita utile e al criterio di ammortamento di un'altra parte significativa di quello
stesso elemento. Tali parti possono essere raggruppate nel determinare la quota di ammortamento.
46
Nella misura in cui l'entità ammortizza separatamente alcune parti di un elemento di immobili, impianti e
macchinari
ammortizza anche separatamente la parte restante dell'elemento. La parte restante consiste di parti
dell'elemento che
individualmente non sono significative. Se l'entità ha aspettative variabili per queste parti,
possono essere necessarie
tecniche di approssimazione per ammortizzare
la parte
restante
in modo
che appros
simi attendibilmente la
modalità di consumo e/o la vita utile delle proprie parti.
47
L'entità può scegliere di ammortizzare individualmente parti di un elemento che non hanno un costo così
rilevante
in rapporto al costo totale dell'elemento.
48
La quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio a
meno
che essa sia inclusa nel valore contabile di un'altra attività.
49
La quota di ammortamento di un esercizio è solitamente rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, a volte, i benefici
economici futuri generati da un'attivi sono assorbiti nella produzione
di altre attività. In questo caso la
quota di
ammortamento costituisce parte del costo dell'altra attività ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio,
l'ammortamento di un impianto di produzione e di macchinari è compreso nei costi di trasformazione delle
rimanenze (cfr. IAS 2). Analogamente, l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari utilizzati per
attività di
sviluppo può essere incluso nel costo di un'attività
immateriale
rilevata
secondo
quanto
previsto
dallo
IAS 38 Attività
immateriali.
Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento
50
Il valore ammortizzabile di un'attività deve essere ripartito su base sistematica durante la sua vita utile.
51
Il valore residuo e la vita utile di un'attività devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio e, se le
aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono essere considerato/i come un cambiamento
nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime
contabili ed errori.
52
L'ammortamento è rilevato anche se il fair value (valore equo) dell'attività supera il suo valore contabile, fino a
quando il valore residuo dell'attività non supera il suo valore contabile. Le riparazioni e la manutenzione di
un'attività non fanno venir meno la necessità di ammortizzarla.
53
Il valore ammortizzabile di un'attività è determinato detraendo il suo valore residuo. Il valore residuo di un'attivi
è, spesso, non significativo e perc non è rilevante nel calcolo del valore ammortizzabile.
54
Il valore residuo di un'attività può
aumentare
fino a un importo
pari
a o maggiore
al valore
contabile
dell'attività.
Se
ciò si verifica, la quota di ammortamento dell'attività è zero a meno che, e fino a che, il suo valore residuo
successivamente scenda a un importo inferiore al valore contabile dell'attività.
55
L'ammortamento di un'attività ha inizio quando questa è disponibile all'uso, ossia quando è nel luogo e nelle
condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L'ammortamento
di un'attività
cessa alla
più remota
tra la data in cui l'attività
è classificata
come
posseduta
per la vendita
(o inclusa in
un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità dell'IFRS 5, e la data in cui
l'attività viene eliminata contabilmente. Pertanto l'ammortamento non cessa nel momento in cui
l'attività resta
inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata.
Tuttavia, secondo il
criterio dell'ammortamento in funzione dell'uso (per unità di prodotto), la quota di am
mortamento può essere
zero in assenza di produzione.
56
I benefici economici futuri generati da un'attività sono fruiti dall'entità principalmente tramite il suo utilizzo.
Tuttavia altri fattori, quali l'obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane
inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nella
determi
nazione della vita utile di un'attività sono considerati i seguenti fattori:
a)
l'utilizzo atteso dell'attività. L'utilizzo è determinato facendo riferimento alla capacità dell'attività o alla sua
produzione fisica attese;
b)
il deterioramento fisico atteso, che dipende da fattori operativi quali il numero di turni nei quali il bene deve
essere impiegato e il programma di riparazioni e di manutenzione, e la cura e la manutenzione del bene
mentre
esso è inattivo;
c)
l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da
una
variazione nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio fornito dall'attività. Future riduzioni previste per
il prezzo di vendita di un elemento che è stato prodotto utilizzando un'attività potrebbero
essere indice di
un'aspettativa di obsolescenza
tecnica o commerciale
dell'attività,
che, a sua volta, potrebbe riflettere
una riduzione
dei benefici economici futuri generati dall'attività stessa;
d)
le restrizioni legali o vincoli similari nell'utilizzo dell'attività, quali per esempio la data di scadenza della
relativa
locazione.
57
La vita utile di un bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene per l'entità. La politica di gestione delle
attività dell'entità può comportare la dismissione di attività dopo un tempo determinato o dopo l'utilizzo di una
specifica parte dei benefici economici futuri generati dall'attività stessa. La vita utile di un'attività, perciò, può essere
più breve della sua vita economica. La stima della vita utile dell'attività comporta l'esercizio di una
valutazione
soggettiva, fondata sull'esperienza dell'entità su attività similari.
58
I terreni e gli edifici sono attività separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acqui- stati
congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile
illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività
ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla
determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato.
59
Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e ripristino, la parte relativa a tali costi è
ammortizzata durante il periodo in cui si ottengono i benefici derivanti dal sostenere tali costi. In alcuni casi, il
terreno stesso può avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i
benefici
che ne derivano.
Criterio di ammortamento
60
Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici
futuri dell'attività siano utilizzati dall'entità.
61
Il criterio di ammortamento applicato a un'attività
deve
essere
rivisto
almeno
alla
chiusura
di ogni
esercizio
e, se
ci
sono stati cambiamenti significativi nelle modali di consumo attese dei benefici economici futuri generati
dall'attività, il criterio deve essere modificato per riflettere il cambiamento della modalità. Tale cambiamento deve
essere
contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.
62
Si possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di
un'attività durante la sua vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente
e il metodo per unità prodotte. Il metodo di ammortamento a quote costanti comporta
una
quota
costante durante
la vita utile se il valore residuo dell'attivi non cambia.
Il metodo
scalare
decrescente
comporta
una quota di
ammortamento decrescente durante la vita utile. Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata
sull'utilizzo atteso o sulla produzione attesa dal bene. L'entiseleziona il metodo che riflette più fedelmente la
modalidi consumo attesa dei benefici economici futuri generati dall'attività. Tale metodo è applicato in modo
uniforme da esercizio a esercizio a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità
di consumo attesa
di tali benefici economici futuri.
62A Un criterio di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene non è
appropriato. I ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene rispecchiano in genere altri fattori oltre
al consumo dei benefici economici del bene. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi,
dalle attività di vendita e dalle variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può
risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un'attività viene utilizzata.
Riduzione di valore
63
Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, l'entità
applica
lo IAS 36
Riduzione di valore delle attività
. Tale Principio
spiega come l'entità riesamina
il valore contabile delle proprie
attività, come determina il valore recuperabile
di un'attività
e quando rileva o elimina contabilmente
una perdita per
riduzione di valore.
64
[Eliminato]
Rimborsi per riduzioni di valore
65
Rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione
di valore, che sono stati persi o dismessi devono essere rilevati nel prospetto di conto
economico
complessivo quando il rimborso diventa esigibile.
66
Le riduzioni di valore o la perdita di elementi di immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti
risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi
economici
distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:
a)
le riduzioni di valore di immobili, impianti e macchinari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;
b)
l'eliminazione contabile di elementi di immobili, impianti e macchinari cessati o dismessi è determinata
secondo
quanto previsto dal presente Principio;
c)
i rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di
valore, che sono stati persi o dismessi sono inclusi nella determinazione del risultato economico quando il
rimborso diventa esigibile; e
d)
il costo di elementi di immobili, impianti e macchinari ripristinati, acquistati o costruiti in sostituzione di
quelli
precedenti è determinato secondo quanto previsto dal presente Principio.
ELIMINAZIONE CONTABILE
67
Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere eliminato:
a)
alla dismissione; o
b)
quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
68
L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve
essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo quando l'elemento è eliminato contabilmente (a
meno
che l'IFRS 16
Leasing
richieda diversamente al momento della vendita e della retrolocazione). Gli utili non
devono essere
classificati come ricavi.
68A
Tuttavia l'entità che, nel corso delle sue attività ordinarie, venda sistematicamente elementi di immobili, impianti
e
macchinari posseduti per la locazione ad altri deve trasferire tali beni tra le rimanenze al loro valore contabile
quando
cessano di essere locati e diventano posseduti per la vendita. I proventi della vendita di tali beni devono
essere rilevati
come ricavi conformemente allo IAS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
. L'IFRS 5 non si
applica quando i beni
posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività sono trasferiti tra le
rimanenze.
69
La dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari può avvenire in vari modi (per esempio, vendita,
leasing finanziario o donazione). La data di dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari è la data
in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'elemento conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 per la
determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica
alla dismissione
mediante vendita e retrolocazione.
70
Se, secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l'entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobili,
impianti e macchinari il costo di sostituzione di una parte dell'elemento, allora tale entità elimina
contabilmente il
valore contabile della parte sostituita, indipendentemente dal fatto che la parte sostituita sia stata ammortizzata
separatamente. Se non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, l'entità p
utilizzare il costo della
sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata
acquistata o costruita.
71
L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e mac
chinari
deve essere determinato come la differenza tra il corrispettivo netto dalla
dismissione,
qualora
esista, e il
valore contabile dell'elemento.
72
L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivante dall'eliminazione contabile di un
elemento di immobili, impianti e macchinari è determinato conformemente alle disposizioni in materia di
determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche
dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le
disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
73
Il bilancio deve indicare, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:
a)
i criteri
impiegati
nella
determinazione
del
valore
contabile
lordo;
b)
il criterio di ammortamento utilizzato;
c)
le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
d)
il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore
accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio; e
e)
una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:
i)
incrementi;
ii)
le attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione
classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
iii)
acquisizioni a
seguito
di
aggregazioni
aziendali;
iv)
aumenti o diminuzioni derivanti dalle rivalutazioni effettuate secondo quanto
previsto
dai
para-
grafi
31, 39 e 40 e dalle perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente nelle altre
componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 36;
v)
perdite per riduzione di valore rilevate
nell'utile
(perdita)
d'esercizio secondo
quanto
previsto
dallo
IAS 36;
vi)
eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevata a prospetto di conto economico com
plessivo
secondo quanto previsto dallo IAS 36;
vii)
ammortamenti;
viii)
differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale in una
diversa
moneta di presentazione, inclusa la conversione di una gestione estera nella moneta di
presentazione dell'entità che redige il bilancio; e
ix)
altre variazioni.
74
Il bilancio deve inoltre indicare:
a)
l'esistenza e l'ammontare di restrizioni sulla titolarità e immobili, impianti e macchinari impegnati a
garanzia
di passività;
b)
l'importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari
nel
corso della sua costruzione; e
c)
l'ammontare degli impegni contrattuali in essere per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari.
74A
Se non presentati separatamente nel prospetto di conto economico complessivo, il bilancio deve inoltre
indicare:
a)
l'importo del rimborso da parte di terzi imputato nell'utile (perdita) d'esercizio per elementi di
immobili,
impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, sono stati persi o dismessi;
e
b)
gli importi dei proventi e dei costi imputati nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 20A
che sono relativi a elementi prodotti che non sono il risultato di attività ordinarie dell'entità, e
quali voci
del prospetto di conto economico complessivo includono tali proventi e costi.
75
La scelta del criterio di ammortamento e la stima della vita utile delle attività sono frutto di valutazioni soggettive.
Perciò, l'illustrazione dei metodi adottati e delle vite utili stimate o dei tassi di ammortamento forniscono agli
utilizzatori del bilancio informazioni che permettono loro di esaminare i criteri scelti dalla direzione aziendale e di
effettuare comparazioni con altre entità. Per simili ragioni, è necessario indicare:
a)
l'ammortamento, sia rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, sia parte del costo di altre attività, durante un
esercizio;
e
b)
l'ammortamento accumulato
alla chiusura
dell'esercizio.
76
In conformità a quanto previsto dalla IAS 8 l'entità indica la natura e l'effetto di un cambiamento in una stima
contabile che ha un effetto sull'esercizio corrente o ci si attende che lo abbia sugli esercizi successivi. Per immobili,
impianti e macchinari, tale indicazione pderivare dai cambiamenti nelle stime con riferimento a:
a)
valori residui;
b)
costi stimati di smantellamento, rimozione o ripristino degli elementi di immobili, impianti e macchinari;
c)
vite utili; e
d)
criteri di
ammortamento.
77
Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rivalutati, i seguenti aspetti
devono essere indicati in aggiunta alle informazioni integrative richieste dal presente IFRS 13:
a)
la data di entrata in vigore della rivalutazione;
b)
se ci si è avvalsi di un perito indipendente;
c)
[Eliminato]
d)
[Eliminato]
e)
per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari rivalutata, il valore contabile che sarebbe stato
rilevato se le attività fossero state contabilizzate secondo il modello del costo; e
f)
la riserva di rivalutazione, con le variazioni dell'esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione
del
saldo agli azionisti.
78
Secondo quanto previsto dallo IAS 36, l'entità fornisce l'informativa su immobili, impianti e macchinari che
hanno
subito una riduzione di valore in aggiunta all'informativa richiesta dai paragrafi 73, lettera e), punti da iv)
a vi).
79
Gli utilizzatori del bilancio inoltre possono trovare rilevanti per le loro necessità le seguenti informazioni:
a)
il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;
b)
il valore contabile lordo di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ancora in uso;
c)
il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall'uso attivo e non classificati come posseduti
per la vendita in conformità all'IFRS 5; e
d)
quando viene adottato il modello del costo, il fair value (valore equo) di immobili, impianti e macchinari
quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.
Per questi motivi si incoraggiano le entità a indicare questi valori.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
80
Le disposizioni contenute nei paragrafi da 24 a 26 riguardanti la misurazione iniziale di un elemento
di immobili,
impianti e macchinari acquisito in uno scambio di attività devono essere applicate in via prospettica
esclusivamente alle operazioni future.
80A Il paragrafo 35 è stato modificato dal
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 20102012
. L'entità deve applicare tale
modifica a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano alla data della prima applicazione di tale
modifica
o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. L'entità ha la facoltà di presentare informazioni
comparative rettificate per qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se presenta informazioni
comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, l'entità deve chiaramente identificare le informazioni che non
sono state rettificate,
dichiarare
che sono state presentate
in base a criteri diversi e spiegare
tali criteri.
80B
Nell'esercizio in cui
Agricoltura: piante fruttifere
(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) è applicato per la prima volta,
l'entità non è tenuta a indicare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8
per
l'esercizio corrente. Tuttavia l'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 28,
lettera f),
dello IAS 8 per ciascun esercizio precedente presentato.
80C L'entità può scegliere di valutare un elemento delle piante fruttifere all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio
al fair value (valore equo) per l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta
Agricoltura
:
piante fruttifere
(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.
Qualunque
differenza
tra il valore
contabile
precedente
e il fair value (valore
equo) deve
essere rilevata
nel saldo
di apertura degli utili
portati a nuovo all'inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.
80D
Immobili, impianti e macchinari Proventi prima dell'uso previsto
, pubblicato nel maggio
2020,
ha
modificato
i
paragrafi
17 e 74 e aggiunto i paragrafi 20A e 74A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, ma solo agli
elementi di immobili, impianti e macchinari che sono portati nel luogo e nella condizione necessaria perché siano
in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale all'inizio o dopo l'inizio del primo periodo
presentato nel bilancio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche. L'enti deve rilevare l'effetto
cumulativo della prima applicazione di tali modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili
portati a nuovo
(o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all'inizio del primo periodo presentato.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
81
L'entideve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2005 o in data
successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha
inizio
prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
81A
L'entideve applicare le modifiche del paragrafo 3 ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2006
o
in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 6 a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere
applicate
a partire da quell'esercizio precedente.
81B
Lo IAS 1
Presentazione
del bilancio
(rivisto
nella
sostanza
nel 2007)
ha modificato
la terminologia
utilizzata
in tutti
gli
IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 39, 40 e 73(e)(iv). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi
che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto
nella sostanza nel 2007)
a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da
quell'esercizio
precedente.
81C L'IFRS 3
Aggregazioni aziendali
(rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato il paragrafo 44. L'entità deve applicare
tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS
3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la modifica deve
essere applicata a
partire da tale esercizio precedente.
81D
I paragrafi 6 e 69 sono stati modificati e il paragrafo 68 A è stato aggiunto da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel
maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in
data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio
precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 7
Rendiconto
finanziario.
81E
Il paragrafo 5 è stato modificato da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale
modifica prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva.
L'applicazione anticipata
è consentita
se l'entità
applica contestualmente
anche le modifiche
ai paragrafi
8, 9, 22,
48,
53, 53A, 53B, 54, 57 e 85B dello IAS 40. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente,
tale fatto deve essere indicato.
81F L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value e la definizione di valore
recuperabile del paragrafo 6, ha modificato i paragrafi 26, 35 e 77 e ha eliminato i paragrafi 32 e 33. L'entità
deve
applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
81G
Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011
, pubblicato nel maggio 2012, ha modificato il paragrafo 8. L'entità deve
applicare tale modifica retroattivamente in conformità
allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle stime contabili
ed
errori
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. È consentita l'ap
plicazione
anticipata. Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere
indicato.
81H
Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012
, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 35 e
ha aggiunto il paragrafo 80A. L'entità deve applicare
tale modifica
ai bilanci degli esercizi
che hanno inizio il 1
o
luglio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa modifica a
partire
da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
81I
Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili
(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), pubblicato a maggio 2014,
ha modificato il paragrafo 56 e ha aggiunto il paragrafo 62A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita
l'applicazione anticipata.
Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve
essere indicato.
81J
L'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 68A, 69
e
72. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
81K
Agricoltura: piante fruttifere
(Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi
3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22A e 80B80C. L'entità
deve applicare
tali modifiche
ai bilanci degli esercizi che
hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se
l'entità applica queste
modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve
applicare tali modifiche
retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specifi
cato nel paragrafo 80C.
81L
L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha eliminato i paragrafi 4 e 27 e ha modificato i paragrafi 5, 10, 44, 68-
69. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
81M L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha aggiunto i paragrafi 29A e 29B. L'entità deve applicare tali modifiche
quando
applica l'IFRS 17.
81N
Immobili, impianti e macchinari Proventi prima dell'uso previsto
, pubblicato nel maggio 2020,
ha
modificato
i
paragrafi
17 e 74 e aggiunto i paragrafi 20A, 74A e 80D. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che
hanno inizio il 1
o
gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità
applica queste
modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
82
Il presente Principio sostituisce lo IAS 16
Immobili, impianti e macchinari
(rivisto nella sostanza nel 1998).
83
Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
a)
SIC-6
Costi
per la modifica
del software
esistente
;
b)
SIC-14
Immobili, impianti e macchinari Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni
; e
c)
SIC-23
Immobili, impianti e macchinari Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali
.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO