PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO

IAS n.16 - IASB - Principio contabile internazionale3 novembre 2008 (*) (**) (***)

Immobili, impianti e macchinari

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320
(**) Ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia diversamente stabilito nell'Appendice suddetta, negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti: -"conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo"; - "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria"; - "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio"; - "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione); - "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione"; - "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS"; - "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS"; - "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); - i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.

DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1
2 - 5
6
7 - 14
15 - 28
29 - 66
67 - 72
73 - 79
80 - 80A
81 - 81M
82 - 83
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -
REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021

Sono aggiunti i paragrafi 29 A, 29B e 81M.


FINALITÀ

1 La finalità del presente Principio è di definire il trattamento contabile per immobili, impianti e macchinari così che gli utilizzatori del bilancio possano distinguere le informazioni relative agli investimenti in immobili, impianti e macchinari dell'entità e le variazioni in tali investimenti. Le problematiche principali nella contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari sono la rilevazione delle attività, la determinazione dei loro valori contabili, delle quote di ammortamento e delle perdite per riduzione di valore che sono rilevate in relazione a essi.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari eccetto quando un altro Principio richieda o consenta un trattamento contabile differente.

3 Il presente Principio non si applica a:

a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b) attività biologiche connesse all'attività agricola diverse dalle piante fruttifere (cfr. IAS 41 Agricoltura). Il presente Principio si applica alle piante fruttifere ma non al prodotto delle piante fruttifere;
c) la rilevazione e la valutazione delle attività relative all'esplorazione e alla valutazione (cfr. IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie);
d) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili. Tuttavia, il presente Principio si applica agli immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte nei paragrafi da b) a d).

4 [Eliminato]

5 Un'entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari conformemente allo IAS 40 Investimenti immobiliari deve utilizzare il modello del costo nel presente Principio per gli investimenti immobiliari di proprietà.

 

DEFINIZIONI

6 I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:

Una pianta fruttifera è una pianta viva:

a) usata per la produzione o la fornitura di prodotti agricoli;
b) da cui ci si attende che produca per più di un esercizio; e
c) con una remota probabilità di essere venduta come prodotto agricolo, fatta eccezione per le vendite residuali di cascami.
(I paragrafi 5 A-5B dello IAS 41 sviluppano la definizione di pianta fruttifera).


Il valore contabile è l'ammontare al quale un bene è rilevato al netto dell'ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate.


Il valore recuperabile è il valore più alto tra il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita e il valore d'uso di un bene.


Il costo è ‘l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti corrisposti o il fair value (valore equo) di altro corrispettivo dato per acquisire un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione o, ove applicabile, l'importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per esempio l'IFRS 2
Pagamenti basati su azioni.


Il valore ammortizzabile è il costo di un bene, o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo.


L'ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile.


Il valore specifico dell'entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l'entità prevede di derivare dall'uso continuativo di un'attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività.


Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.).


Una perdita per riduzione di valore è l'ammontare per il quale il valore contabile di un'attività eccede il valore recuperabile.


Immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili che:


a) sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; e
b) ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.


Il valore recuperabile è il valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso di un bene.


Il valore residuo di un bene è il valore stimato che l'entità potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questo fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile.


La vita utile è:


a) il periodo di tempo nel quale ci si attende che un'attività sia utilizzabile per un'entità; o
b) la quantità di prodotti o unità similari che l'entità si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività.


RILEVAZIONE

7 Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un'attività se, e soltanto se:

a) è probabile che i futuri benefici economici associati all'elemento affluiranno all'entità; e
b) il costo dell'elemento può essere attendibilmente determinato.

8 Elementi quali pezzi di ricambio, attrezzature in dotazione e attrezzature per la manutenzione devono essere rilevate in conformità al presente IFRS se soddisfano la definizione di immobili, impianti e macchinari. In alternativa, tali elementi devono essere rilevati come rimanenze.

9 Il presente Principio non stabilisce l'unità elementare cui riferire la rilevazione, ossia ciò che costituisce un immobile, impianto e macchinario. Quindi è necessaria una valutazione soggettiva nell'applicazione dei criteri di rilevazione che tenga conto delle circostanze specifiche in cui si trova l'entità. Può essere appropriato aggregare elementi individualmente non significativi, quali stampi, attrezzi e matrici, e applicare i criteri al valore complessivo.

10 L'entità valuta in base a questo principio di rilevazione tutti i suoi costi di immobili, impianti e macchinari nel momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento. Tra i costi di un elemento di immobili, impianti e macchinari possono rientrare i costi sostenuti relativi al leasing di attività utilizzate per costruire, migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento di immobili, impianti e macchinari, quale l'ammortamento delle attività consistenti nel diritto di utilizzo.

 

Costi iniziali

11 Elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali. L'acquisto di tali elementi, anche se non incrementa direttamente i benefici economici futuri degli immobili, impianti e macchinari esistenti, può essere necessario per l'entità al fine di realizzare benefici economici futuri da altri suoi beni. Tali elementi di immobili, impianti e macchinari soddisfano i criteri di rilevazione come attività perché permettono all'entità di ottenere benefici economici futuri dai relativi elementi maggiori rispetto a ciò che si sarebbe potuto ottenere qualora gli stessi non fossero stati acquistati. Per esempio, un'industria chimica può introdurre certi nuovi processi chimici di trattamento per uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell'ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti sono rilevate come attività, in quanto, senza di esse, l'entità non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici. Tuttavia, il valore contabile che risulta da tale attività e da attività connesse è riesaminato per eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

 

Costi successivi

12 Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione del paragrafo 7, un'entità non rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari i costi della manutenzione ordinaria effettuata sullo stesso. Piuttosto, questi costi sono rilevati in conto economico man mano che si sostengono. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e i materiali di consumo, e possono includere il costo di piccoli pezzi di ricambio. La finalità di queste spese è spesso descritta come «riparazioni e manutenzione» dell'elemento degli immobili, impianti e macchinari.

13 Parti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possono richiedere delle sostituzioni a intervalli regolari. Per esempio, un altoforno può richiedere il rifacimento del rivestimento interno dopo un certo numero di ore di impiego o gli interni degli aerei, come i sedili e le cambuse, possono dover essere sostituiti più volte durante la vita della fusoliera. Elementi di immobili, impianti e macchinari possono inoltre essere acquistati per effettuare sostituzioni periodiche meno frequenti, quali una sostituzione dei muri interni di un edificio, o una sostituzione non periodica. Secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l'entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobile, impianti e macchinari il costo della sostituzione di una parte di un tale elemento quando tale costo è sostenuto a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. Il valore contabile di quelle parti che sono sostituite è eliminato contabilmente secondo quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'eliminazione contabile contenute nel presente Principio (cfr. paragrafi da 67 a 72).

14 Una condizione di funzionamento per un elemento di immobili, impianti e macchinari (per esempio un aeromobile) può richiedere significative verifiche regolari per eventuali guasti, indipendentemente dal fatto che le parti dell'elemento siano sostituite. Quando si effettua ciascuna significativa verifica, il suo costo è rilevato nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari come una sostituzione a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. L'eventuale valore contabile netto del costo della precedente verifica (separato dalle parti fisiche) è eliminato contabilmente. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che il costo della verifica precedente fosse esplicitamente menzionato nella transazione in cui l'elemento è stato acquistato o costruito. Se necessario, il costo stimato di una analoga verifica futura può essere utilizzato come indicazione di quale fosse il costo della verifica del componente esistente quando l'elemento fu acquistato o costruito.

 

VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE

15 Un elemento di immobili, impianti e macchinari che soddisfa i criteri per essere rilevato come un'attività deve essere valutato al costo.

 

Componenti di costo

16 Il costo di elemento di immobili, impianti e macchinari include:


a) il suo prezzo di acquisto, inclusi dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni;
b) qualsiasi costo direttamente attribuibile per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale;
c) la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l'obbligazione che si origina per l'entità quando l'elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo.

17 Esempi di costi direttamente imputabili sono:


a) i costi dei benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) derivanti direttamente dalla costruzione o acquisizione di un elemento di immobili, impianti e macchinari;
b) i costi da sostenere per la preparazione del sito;
c) i costi iniziali di consegna e movimentazione;
d) i costi di installazione e di assemblaggio;
e) i costi per verificare il buon funzionamento dell'attività, dopo avere dedotto gli incassi dalla vendita di eventuali elementi prodotti per portare il bene in quel luogo e condizione (ad esempio, campioni prodotti durante il collaudo dei macchinari); e
f) gli onorari professionali.

18 L'entità applica lo IAS 2 Rimanenze ai costi previsti per lo smantellamento, la rimozione e bonifica del sito su cui un elemento insiste che si verificano durante un particolare periodo a seguito dell'utilizzo dell'elemento per la produzione delle rimanenze durante quel periodo. Le obbligazioni per costi contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 2 o dallo IAS 16 sono rilevate e misurate secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

19 Esempi di costi che non rientrano nel costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari sono:


a) i costi di apertura di un nuovo impianto;
b) i costi per l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);
c) i costi di gestione di un'attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale); e
d) le spese generali e amministrative.

20 La rilevazione dei costi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari cessa quando l'elemento è nel luogo e nella condizione necessaria perché esso sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell'utilizzare o reimpiegare un elemento non sono inclusi nel relativo valore contabile. Per esempio, i costi di seguito elencati non sono inclusi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari:


a) i costi sostenuti mentre un elemento in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzato o non funziona ancora a piena capacità;
b) le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell'elemento; e
c) i costi di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o tutta l'attività dell'entità.

21 Alcune operazioni si svolgono in connessione con la costruzione o lo sviluppo di un elemento di immobili, impianti e macchinari, ma non sono necessarie per portare l'elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo o di costruzione. Per esempio, un ricavo può essere ottenuto attraverso l'utilizzo di un sito di costruzione come un parcheggio fino a quando inizia la costruzione. Poiché le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché questo sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e i relativi oneri di tali operazioni sono rilevati a conto economico e inclusi nelle loro rispettive classificazioni di proventi ed oneri.

22 Il costo di una costruzione in economia è determinato impiegando gli stessi principi previsti per un bene acquistato. Se l'entità produce normalmente beni similari per la vendita, il costo del bene è solitamente uguale al costo di produzione di un bene destinato alla vendita (cfr. IAS 2). Per determinare tali costi, perciò, si eliminano eventuali profitti interni. Analogamente, il costo di anormali sprechi di materiale, lavoro o altre risorse, sostenuto nella costruzione in economia di un bene, non è incluso nel costo del bene. Lo IAS 23 Oneri finanziari disciplina i criteri per la rilevazione degli interessi come un componente del valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari costruito in economia.

22A Le piante fruttifere sono contabilizzate analogamente agli elementi di immobili, impianti e macchinari costruiti in economia prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché essi siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Di conseguenza, in questo Principio i riferimenti alla «costruzione» devono essere intesi come le attività necessarie a coltivare le piante fruttifere prima che siano nel luogo e nella condizione necessaria perché esse siano in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale.

 

Misurazione del costo

23 Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l’equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento, a meno che tale interesse non sia capitalizzato secondo quanto previsto dallo IAS 23.

24 Uno o più elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non monetarie, o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un'attività non monetaria con un'altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale elemento di immobili, impianti e macchinari è valutato al fair value (valore equo) a meno che a) la permuta abbia sostanza non commerciale, ovvero b) né il fair value (valore equo) dell'attività ricevuta, né quello dell'attività scambiata ceduta, possa essere valutato attendibilmente. L'elemento acquistato è valutato in questo modo anche se l'entità non può immediatamente eliminare contabilmente l'attività ceduta. Se l'elemento acquistato non è valutato al fair value (valore equo), il suo costo è misurato al valore contabile dell'attività ceduta.

25 L'entità determina se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell'operazione. Un'operazione di permuta ha sostanza commerciale se:


a) la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell'attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell'attività trasferita; o
b) il valore specifico dell'entità, relativo alla porzione delle attività dell'entità interessata dall'operazione, si modifica a seguito dello scambio;
c) la differenza di cui in a) o b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.


Al fine di determinare se un'operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l'entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione deve riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l'entità debba svolgere calcoli dettagliati.

26 Il fair value di un'attività è valutato attendibilmente se (a) non è significativa la variabilità nella gamma di valori ragionevoli del fair value determinati per tale attività, ovvero se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella valutazione del fair value. Se l'entità è in grado di valutare attendibilmente il fair value di un'attività ricevuta o ceduta, allora il fair value dell'attività ceduta è utilizzato per determinare il costo dell'attività ricevuta, a meno che il fair value dell'attività ricevuta non sia più chiaramente evidente.

27 [Eliminato]

28 Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari può essere ridotto dai contributi pubblici secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.

 

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

29 L'entità deve scegliere la contabilizzazione con il modello del costo di cui al paragrafo 30 ovvero con il modello della rideterminazione del valore di cui al paragrafo 31 come suo principio contabile e deve applicare quel principio a una intera classe di immobili, impianti e macchinari.

29A Alcune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono immobili a uso del proprietario. L’entità applica lo IAS 16 agli immobili a uso del proprietario che sono inclusi in tale fondo o sono elementi sottostanti. Nonostante il paragrafo 29, l’entità può scegliere di valutare tali immobili utilizzando il modello del fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l’IFRS 17 Contratti assicurativi per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).

29B L’entità deve trattare come una classe distinta di immobili, impianti e macchinari gli immobili a uso del proprietario valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo) applicabile agli investimenti immobiliari in applicazione del paragrafo 29A.

 

Modello del costo

30 Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

 

Modello della rideterminazione del valore

31 Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari il cui fair value (valore equo) può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore rideterminato, pari al suo fair value (valore equo) alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Le rideterminazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio.

32 Il fair value (valore equo) di terreni ed edifici è determinato solitamente da parametri di mercato, mediante una perizia che è normalmente svolta da periti professionalmente qualificati. Il fair value (valore equo) di elementi di impianti e macchinari è rappresentato solitamente dal loro valore di mercato determinato mediante una perizia.

33 Se non sussistono parametri di mercato per il fair value (valore equo) a causa della natura specifica di un elemento di immobili, impianti e macchinari, e l'elemento è venduto raramente, se non come parte di un'attività in esercizio, l'entità può avere bisogno di stimare il fair value (valore equo) utilizzando un approccio basato sui flussi di reddito o sul costo di sostituzione ammortizzato.

34 La frequenza delle rideterminazioni del valore dipende dalle oscillazioni di fair value (valore equo) degli elementi di immobili, impianti e macchinari oggetto di rivalutazione. Quando il fair value (valore equo) dell'attività rivalutata differisce in modo rilevante dal suo valore contabile, è richiesta un'ulteriore rideterminazione del valore. Alcuni immobili, impianti e macchinari possono subire significative e frequenti oscillazioni del loro fair value (valore equo) necessitando perciò di una verifica valutativa annuale. Non sono necessarie rideterminazioni di valore frequenti per immobili, impianti e macchinari che abbiano solo oscillazioni irrilevanti del loro fair value (valore equo). Invece, può essere necessario rivalutare l'elemento soltanto ogni tre o cinque anni.

35 Quando si rivaluta un elemento di immobili, impianti e macchinari, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:

a) il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o
b) l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività. L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 40.

36 Se il valore di un elemento di immobili, impianti e macchinari viene rideterminato, l'intera classe di immobili, impianti e macchinari alla quale quell'elemento appartiene deve essere rideterminata.

37 Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo nell'attività dell'entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:


a) terreni;
b) terreni e fabbricati;
c) macchinari;
d) navi;
e) aerei;
f) autoveicoli;
g) mobili e attrezzature;
h) attrezzature da ufficio; e
i) piante fruttifere

 

38 Gli elementi di una classe di immobili, impianti e macchinari sono rideterminati simultaneamente per evitare selettive rideterminazioni di valore di attività e l'iscrizione nel bilancio di valori che siano una combinazione di costi e valori iscritti a date differenti. I valori di una classe di attività possono, tuttavia, essere rideterminati su base rotativa (rolling) posto che tale rivalutazione sia completata in un breve periodo e sia mantenuta aggiornata.

39 Se il valore contabile di un bene è aumentato a seguito di una rideterminazione di valore, l’incremento deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, l'aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico.

40 Se il valore contabile di un'attività è diminuito a seguito di una rideterminazione, la diminuzione deve essere rilevata in conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo come eccedenza di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività. La diminuzione rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo riduce l’importo accumulato nel patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione.

41 La riserva di rivalutazione di un elemento di immobili, impianti e macchinari iscritta a patrimonio può essere trasferita direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l'attività è eliminata dal bilancio. Ciò può comportare di stornare l'intera riserva quando l'attività è cessata o dismessa. Tuttavia, parte della riserva può essere trasferita mentre l'attività è utilizzata dall'entità. In tale caso, l'importo della riserva trasferito corrisponderebbe alla differenza tra l'ammortamento basato sul valore contabile rivalutato e l'ammortamento basato sul costo originale dell'attività. I trasferimenti dalla riserva di rivalutazione agli utili a nuovo non sono fatti transitare per conto economico.

42 Gli eventuali effetti di imposte sul reddito derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari sono rilevati e illustrati secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

 

Ammortamento

43 Ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento deve essere ammortizzata distintamente.

44 Un'entità ripartisce l'importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente. Per esempio, può essere appropriato ammortizzare distintamente la fusoliera e i motori di un aeromobile. Analogamente, se un'entità acquisisce immobili, impianti e macchinari oggetto di leasing operativo in cui essa è il locatore, può essere appropriato ammortizzare separatamente gli importi che si riflettono nel costo di tale elemento e che sono attribuibili a condizioni di leasing favorevoli o sfavorevoli rispetto ai termini di mercato.

45 Una parte significativa di un elemento di immobili, impianti e macchinari può avere una vita utile e un criterio di ammortamento che sono uguali alla vita utile e al criterio di ammortamento di un'altra parte significativa di quello stesso elemento. Tali parti possono essere raggruppate nel determinare la quota di ammortamento.

46 Nella misura in cui l'entità ammortizza separatamente alcune parti di un elemento di immobili, impianti e macchinari ammortizza anche separatamente la parte restante dell'elemento. La parte restante consiste di parti dell'elemento che individualmente non sono significative. Se l'entità ha aspettative variabili per queste parti, possono essere necessarie tecniche di approssimazione per ammortizzare la parte restante in modo che approssimi attendibilmente la modalità di consumo e/o la vita utile delle proprie parti.

47 L'entità può scegliere di ammortizzare individualmente parti di un elemento che non hanno un costo così rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento.

48 La quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata a conto economico a meno che essa sia inclusa nel valore contabile di un altro bene.

49 La quota di ammortamento di un esercizio è solitamente rilevata in conto economico. Tuttavia, a volte, i benefici economici futuri contenuti in un'attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell'altro bene ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l'ammortamento di un impianto di produzione e di macchinari è compreso nei costi di trasformazione delle rimanenze (cfr. IAS 2). Analogamente, l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari utilizzati per attività di sviluppo può essere incluso nel costo di un'attività immateriale rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 38 Attività immateriali.

 

Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento

50 Il valore ammortizzabile di un'attività deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile.

51 Il valore residuo e la vita utile di un'attività devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio e, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono essere considerato/i come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

52 L'ammortamento è rilevato anche se il fair value (valore equo) dell'attività supera il suo valore contabile, fino a quando il valore residuo dell'attività non supera il suo valore contabile. Le riparazioni e la manutenzione di un'attività non fanno venir meno la necessità di ammortizzarla.

53 Il valore ammortizzabile di un'attività è determinato detraendo il suo valore residuo. Il valore residuo di un bene è, spesso, non significativo e perciò non è rilevante nel calcolo del valore ammortizzabile.

54 Il valore residuo di un'attività può aumentare fino a un importo pari a o maggiore al valore contabile dell'attività. Se ciò si verifica, la quota di ammortamento dell'attività è zero a meno che, e fino a che, il suo valore residuo successivamente scenda a un importo inferiore al valore contabile dell'attività.

55 L'ammortamento di un'attività ha inizio quando questa è disponibile all'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L'ammortamento di un bene cessa alla più remota tra la data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita), in conformità dell'IFRS 5, e la data in cui l'attività viene eliminata contabilmente. Pertanto, l'ammortamento non cessa nel momento in cui l'attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata. Tuttavia, secondo il criterio dell'ammortamento in funzione dell'uso (per unità di prodotto), la quota di ammortamento può essere zero in assenza di produzione.

56 I benefici economici futuri di un'attività sono fruiti da un'entità principalmente tramite il suo utilizzo. Tuttavia, altri fattori, quali l'obsolescenza tecnica o commerciale e il deterioramento fisico di un bene che rimane inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nella determinazione della vita utile di un bene sono considerati i seguenti fattori:


a) l'utilizzo atteso del bene. L'utilizzo è determinato facendo riferimento alla capacità del bene o alla sua produzione fisica attese;
b) il deterioramento fisico atteso, che dipende da fattori operativi quali il numero di turni nei quali il bene deve essere impiegato e il programma di riparazioni e di manutenzione, e la cura e la manutenzione del bene mentre esso è inattivo;
c) l'obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da un cambiamento nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio forniti dal bene;
d) le restrizioni legali o vincoli similari nell'utilizzo del bene, quali per esempio la data di scadenza della relativa locazione.

57 La vita utile di un bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene per l'entità. La politica di gestione del bene di un'entità può comportare la dismissione di beni dopo un tempo determinato o dopo l'utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso. La vita utile di un bene, perciò, può essere più breve della sua vita economica. La stima della vita utile dell'attività comporta l'esercizio di una valutazione soggettiva, fondata sull'esperienza dell'entità su attività similari.

58 I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato.

59 Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e ripristino, la parte relativa al ripristino del terreno è ammortizzata durante il periodo in cui si ottengono i benefici derivanti dal' sostenere tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i benefici che ne derivano.

Criterio di ammortamento

60 Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall'entità.

61 Il criterio di ammortamento applicato a un'attività deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio e, se ci sono stati cambiamenti significativi nelle modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene, il criterio deve essere modificato per riflettere il cambiamento della modalità. Tale cambiamento deve essere contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

62 Si possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo di ammortamento a quote costanti comporta una quota costante durante la vita utile se il valore residuo del bene non cambia. Il metodo scalare decrescente comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile. Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione attesa dal bene. L'entità seleziona il metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati da un bene. Tale metodo è applicato in modo uniforme da esercizio a esercizio a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici futuri.

62A Un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene non è appropriato. I ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un bene rispecchiano in genere altri fattori oltre al consumo dei benefici economici del bene. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e da variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un bene viene utilizzato.

 

Riduzione di valore

63 Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, l'entità applica lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Tale Principio spiega come l'entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un'attività e quando rileva o elimina contabilmente una perdita per riduzione di valore.

64 [Eliminato]

 

Rimborsi per riduzioni di valore

65 Rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, che sono stati persi o dismessi devono essere rilevati nel conto economico quando il rimborso diventa esigibile.

66 Le riduzioni di valore o la perdita di elementi di immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue:


a) le riduzioni di valore di immobili, impianti e macchinari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;
b) l'eliminazione contabile di elementi di immobili, impianti e macchinari cessati o dismessi è determinata secondo quanto previsto dal presente Principio;
c) i rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, che sono stati persi o dismessi sono inclusi nella determinazione del risultato economico quando il rimborso diventa esigibile; e
d) il costo di elementi di immobili, impianti e macchinari ripristinati, acquistati o costruiti in sostituzione di quelli precedenti è determinato secondo quanto previsto dal presente Principio.

 

ELIMINAZIONE CONTABILE

67 Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere eliminato:


a) alla dismissione; o
b) quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal suo utilizzo o dismissione.

68 L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo quando l'elemento è eliminato contabilmente (a meno che l'IFRS 16 Leasing richieda diversamente al momento della vendita e della retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.

68A Tuttavia, un'entità che, nel corso delle sue attività ordinarie, venda sistematicamente elementi di immobili, impianti e macchinari posseduti per la locazione ad altri deve trasferire tali beni tra le rimanenze al loro valore contabile quando cessano di essere locati e diventano posseduti per la vendita. I proventi della vendita di tali beni devono essere rilevati come ricavi conformemente allo IAS 18 Ricavi. L'IFRS 5 non si applica quando i beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività sono trasferiti tra le rimanenze.

69 La dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario può avvenire in vari modi (per esempio, vendita, leasing finanziario o donazione). La data di dismissione di un elemento di un immobile, impianto o macchinario è la data in cui il beneficiario acquisisce il controllo dell'elemento conformemente alle disposizioni dell'IFRS 15 per la determinazione del momento in cui è adempiuta l'obbligazione di fare. L'IFRS 16 si applica alla dismissione mediante vendita e retrolocazione.

70 Se, secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l'entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari il costo di sostituzione di una parte dell'elemento, allora tale entità elimina contabilmente il valore contabile della parte sostituita, indipendentemente dal fatto che la parte sostituita sia stata ammortizzata separatamente. Se per l'entità non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita.

71 L'utile o la perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere determinato come la differenza tra il corrispettivo netto dalla dismissione, qualora esista, e il valore contabile dell'elemento.

72 L'importo del corrispettivo da includere nell'utile o nella perdita derivante dall'eliminazione contabile di un elemento di un immobile, impianto o macchinario è determinato conformemente alle disposizioni in materia di determinazione del prezzo dell'operazione di cui ai paragrafi 47-72 dell'IFRS 15. Le successive modifiche dell'importo stimato del corrispettivo incluso nell'utile o nella perdita devono essere contabilizzate secondo le disposizioni in materia di modifiche del prezzo dell'operazione contenute nell'IFRS 15.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

73 Il bilancio deve indicare, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:


a) i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;
b) il criterio di ammortamento utilizzato;
c) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;
d) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio; e
e) una riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio che mostri:


i) incrementi;
ii) attività classificate come possedute per la vendita o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, in conformità all'IFRS 5 e altre dismissioni;
iii) acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;
iv) aumenti o diminuzioni derivanti dalle rideterminazioni dei valori effettuate secondo quanto previsto dai paragrafi 31, 39 e 40 e dalle perdite per riduzione di valore «rilevate o eliminate contabilmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 36;
v) perdite per riduzione di valore rilevate nel conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
vi) eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevata a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;
vii) ammortamenti;
viii) differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale in una diversa moneta di presentazione, inclusa la conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell'entità che redige il bilancio; e
ix
) altri cambiamenti.

74 Il bilancio deve inoltre indicare:


a) l'esistenza e l'ammontare di restrizioni sulla titolarità e immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;
b) l'importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione;
c) l'ammontare degli impegni contrattuali in essere per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari; e
d) se non è indicato separatamente nel prospetto del conto economico, l'importo del risarcimento da parte di terzi imputato a conto economico per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, sono stati persi o dismessi.

75 La scelta del criterio di ammortamento e la stima della vita utile delle attività sono frutto di valutazioni soggettive. Perciò, l'illustrazione dei metodi adottati e delle vite utili stimate o dei tassi di ammortamento forniscono agli utilizzatori del bilancio informazioni che permettono loro di esaminare i criteri scelti dalla direzione aziendale e di effettuare comparazioni con altre entità. Per simili ragioni, è necessario indicare:


a) l'ammortamento, sia rilevato in conto economico, sia parte del costo di altre attività, durante un esercizio; e
b) l'ammortamento accumulato alla chiusura dell'esercizio.

76 In conformità a quanto previsto dalla IAS 8 l'entità indica la natura e l'effetto di un cambiamento in una stima contabile che ha un effetto sull'esercizio corrente o ci si attende che lo abbia sugli esercizi successivi. Per immobili, impianti e macchinari, tale indicazione può derivare dai cambiamenti nelle stime con riferimento a:


a) valori residui;
b) costi stimati di smantellamento, rimozione o ripristino degli elementi di immobili, impianti e macchinari;
c) vite utili; e
d) criteri di ammortamento.

77 Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rideterminati, i seguenti aspetti devono essere indicati in aggiunta alle informazioni integrative richieste dal presente IFRS 13:


a) la data effettiva della rideterminazione del valore;
b) se ci si è avvalsi di un perito indipendente;
c) [eliminato];
d) [eliminato];
e) per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari il cui valore è stato rideterminato, il valore contabile che sarebbe stato rilevato se le attività fossero state valutate secondo il modello del costo; e
f) l'eccedenza di rivalutazione, con le variazioni dell'esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.

78 Secondo quanto previsto dallo IAS 36, un'entità fornisce l'informativa su immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore in aggiunta all'informativa richiesta dai paragrafi 73, lettera e), punti da iv) a vi).

79 Gli utilizzatori del bilancio inoltre possono trovare rilevanti per le loro necessità le seguenti informazioni:


a) il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;
b) il valore contabile lordo di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ancora in uso;
c) il valore contabile di immobili, impianti e macchinari ritirati dall'uso attivo e non classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5; e
d) quando viene adottato il modello del costo, il fair value (valore equo) di immobili, impianti e macchinari quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.


Per questi motivi si incoraggiano le entità a indicare questi valori.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

80 Le disposizioni contenute nei paragrafi da 24 a 26 riguardanti la misurazione iniziale di un elemento di immobili, impianti e macchinari acquisito in una permuta di attività devono essere applicate in via prospettica esclusivamente alle operazioni future.

80A Il paragrafo 35 è stato modificato dal Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010–2012. Un'entità deve applicare tale modifica a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano nella data di applicazione iniziale di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. Un'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettificate per un qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se un'entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

81 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

81A L'entità deve applicare le modifiche del paragrafo 3 agli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006. Qualora un'entità applichi l'IFRS 6 a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

81B Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 39, 40 e 73(e)(iv). L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

81C L’IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 44. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Se un’entità applica l’IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente.

81D I paragrafi 6 e 69 sono stati modificati e il paragrafo 68A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche in un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 7 Rendiconto finanziario.

81E Il paragrafo 5 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. Un'applicazione anticipata è consentita se un'entità applica contestualmente anche le modifiche ai paragrafi 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 e 85B dello IAS 40. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

81F L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo 6, ha modificato i paragrafi 26, 35 e 77 e ha eliminato i paragrafi 32 e 33. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.

81G Il Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011, pubblicato a maggio 2012, ha modificato il paragrafo 8. Un'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

81H Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 35 e ha aggiunto il paragrafo 80A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

81I Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), pubblicato a maggio 2014, ha modificato il paragrafo 56 e ha aggiunto il paragrafo 62 A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

81J L'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato i paragrafi 68 A, 69 e 72. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.

81K Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41), pubblicato a giugno 2014, ha modificato i paragrafi 3, 6 e 37 e ha aggiunto i paragrafi 22 A e 81L–81M. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 81M.

81L L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha eliminato i paragrafi 4 e 27 e ha modificato i paragrafi 5, 10, 44, 68-69. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.

81M L'entità può scegliere di valutare un elemento delle piante fruttifere all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio al fair value (valore equo) per l'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta Agricoltura: piante fruttifere (Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data. Qualunque differenza tra il valore contabile precedente e il fair value (valore equo) deve essere rilevata nel saldo d'apertura degli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio presentato nel bilancio.
L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha aggiunto i paragrafi 29 A e 29B. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.

 

SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

82 Il presente Principio sostituisce lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998).

83 Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:


a) SIC 6 Costi per la modifica del software esistente;
b) SIC 14 Immobili, impianti e macchinari - Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni; e
c) SIC 23 Immobili, impianti e macchinari - Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali.