PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO

IAS n.10 - IASB - Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008 (*) (**)

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento

(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320
(**) Per le modifiche al presente pronunciamento, da applicare a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva o, qualora un'entità applichi lo IAS 1 a partire
da un esercizio precedente, da applicare a partire da quell'esercizio, vedi l'"Appendice", allegato, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008.
Titolo così modificato dall'allegato, Appendice, A11, Regolamento 17 dicembre 2008, n. 1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008.
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019 , n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007) Vigente al : 4-8-2022 - FONTE: NORMATTIVA

 

SOMMARIO
RIF/PARAGRAFO
TITOLO
1
2
3 - 7
8 - 13
14 - 16
17 - 22
23 - 23B
24
REGOLAMENTI AGGIORNATI
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI -



FINALITÀ

1 La finalità del presente Principio è di prescrivere:


a) quando l'entità dovrebbe rettificare il proprio bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio; e
b) l'informativa che un'entità dovrebbe fornire circa la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e in relazione ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.


Il Principio richiede, inoltre, che un'entità non dovrebbe redigere il proprio bilancio basandosi sul presupposto della continuità aziendale se i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio indicano che tale presupposto non è più appropriato.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

2 Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione di, e per l'informativa su, fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

 

DEFINIZIONI

3 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Possono essere identificate due tipologie di fatti:


a) quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio
(fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica); e
b) quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica).

4 Il processo previsto per l'autorizzazione alla pubblicazione del bilancio può variare a seconda della struttura della direzione aziendale, delle disposizioni statutarie e delle procedure seguite nel preparare e nel redigere il bilancio.

5 In alcuni casi, l'entità è tenuta a presentare il bilancio agli azionisti per l'approvazione dopo che lo stesso è stato pubblicato. In tali casi, il bilancio si intende autorizzato a essere pubblicato alla data di pubblicazione, non a quella in cui gli azionisti approvano il bilancio.

Esempio

La direzione aziendale di un'entità completa la bozza del bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 20X1 in data 28 febbraio 20X2. Il 18 marzo 20X2, il Consiglio di amministrazione prende in esame il bilancio e ne autorizza la pubblicazione. L'entità rende noti l'utile e altri dati economico-finanziari di bilancio in data 19 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio così approvato è, quindi, depositato presso l'autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2. Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione il 18 marzo 20X2 (data di autorizzazione alla pubblicazione daparte del Consiglio di amministrazione).

 

6 In alcuni casi, la direzione aziendale di un'entità è tenuta a presentare per approvazione il proprio bilancio a un organo di sorveglianza (composto solamente da amministratori non esecutivi). In tali casi, il bilancio è autorizzato alla pubblicazione quando la direzione aziendale ne autorizza la presentazione all'organo di sorveglianza.

Esempio

In data 18 marzo 20X2, la direzione aziendale di un'entità autorizza la presentazione del bilancio al suo organo di sorveglianza. L'organo di sorveglianza è composto solo da amministratori non esecutivi e può comprendere rappresentative sindacali e altri soggetti esterni. L'organo di sorveglianza approva il bilancio in data 26 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio è quindi depositato presso l'autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2. Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione in data 18 marzo 20X2 (data dell'autorizzazione da parte della direzione aziendale della presentazione all'organo di sorveglianza).

 

7 I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio includono tutti i fatti fino alla data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell'utile o di altre selezionate informazioni economico-finanziarie.

 

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

 

Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica

8 L'entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica.

9 Di seguito sono riportati esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che comportano una rettifica imponendo all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:


a) la conclusione dopo la data di riferimento del bilancio di una causa legale che conferma che l'entità aveva un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio. L'entità rettifica qualsiasi accantonamento relativo a tale causa precedentemente rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o rileva un nuovo accantonamento. L'entità non si limita a fornire solo l'informativa in merito alla passività potenziale perché la sua conclusione fornisce ulteriori elementi che sarebbero considerati secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 37;
b) la conoscenza di informazioni dopo la data di chiusura dell'esercizio che indicano che l'attività aveva subito una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio medesimo, o che l'importo della perdita per riduzione di valore dell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:


i) il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio solitamente conferma che l'affidabilità creditizia del cliente era deteriorata alla data di chiusura dell'esercizio;
ii) la vendita di rimanenze dopo la data di riferimento del bilancio può fornire evidenza del loro valore netto di realizzo alla data di riferimento del bilancio;


c) la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di riferimento del bilancio;
d) la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio dell'importo di compartecipazione agli utili o di incentivi da erogare, se l'entità alla data di riferimento del bilancio aveva un'obbligazione attuale legale o implicita a effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (cfr. IAS 19 Benefici per i dipendenti);
e) la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non è corretto.

 

Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica

10 L'entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica.

11 Un esempio di un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che non comporta rettifica è una flessione del fair value degli investimenti tra la data di chiusura dell'esercizio di riferimento e la data in cui il bilancio è autorizzato per la pubblicazione. Flessioni nel fair value solitamente non fanno riferimento alla situazione degli investimenti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. Di conseguenza, un'entità non rettifica il valore delle attività iscritte nel proprio bilancio. Analogamente, l'entità non aggiorna l'informativa circa il valore delle attività alla data di chiusura dell’esercizio, sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 21.

 

Dividendi

12 Se l'entità delibera l'assegnazione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale (come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio) dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di riferimento del bilancio.

13 Se i dividendi vengono dichiarati dopo la chiusura dell'esercizio ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio, i dividendi non sono rilevati come passività alla chiusura dell'esercizio in quanto a quel momento non esiste alcuna obbligazione. Tali dividendi sono indicati nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.

 

CONTINUITÀ AZIENDALE

14 L'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.

15 Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indicativo della necessità di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili.

16 Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:


a) il bilancio non è redatto secondo il presupposto della continuità aziendale; o
b) la direzione aziendale è a conoscenza di rilevanti incertezze connesse a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell'entità di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Gli eventi o situazioni che richiedono tale informativa possono sorgere dopo la data di riferimento del bilancio.

 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

 

Data di autorizzazione alla pubblicazione

17 L'entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l'autorizzazione. Se i proprietari dell'entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l'entità deve indicare tale fatto.

18 È importante per gli utilizzatori conoscere quando il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, perché il bilancio non riflette i fatti intervenuti dopo quella data.

 

Aggiornamento dell'informativa concernente le situazioni alla data di riferimento del bilancio

19 Se l'entità riceve dopo la data di riferimento del bilancio informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio, essa deve aggiornare l'informativa relativa a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze.

20 In alcune circostanze, l'entità necessita di aggiornare l'informativa contenuta nel proprio bilancio al fine di riflettere le informazioni ricevute dopo la data di riferimento del bilancio, persino quando le informazioni non incidono sui valori che l'entità rileva nel proprio bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare l'informativa si ha quando si viene a conoscenza, dopo la data di riferimento del bilancio, di fatti concernenti una passività potenziale già esistente alla data di riferimento del bilancio. L'entità, oltre a considerare se debba rilevare o modificare un accantonamento, secondo le disposizioni dello IAS 37, aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di tale conoscenza.

 

Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica

21 Qualora fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica siano rilevanti, la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica, l'entità deve indicare quanto segue:


a) la natura del fatto; e
b) una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

22 Quelli che seguono sono esempi di fatti successivi alla data di riferimento del bilancio e che generalmente richiederebbero un'informativa:


a) un'importante aggregazione aziendale dopo la data di riferimento del bilancio (l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un'importante controllata;
b) comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;
c) importanti acquisti di attività, classificazione di attività possedute per la vendita in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, altre dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;
d) la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di riferimento del bilancio;
e) la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di un'importante ristrutturazione (si veda lo IAS 37);
f) importanti operazioni su azioni ordinarie e possibili operazioni su azioni ordinarie successive alla data di riferimento del bilancio (lo IAS 33 Utile per azione richiede che un'entità inserisca in bilancio una descrizione di tali operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni gratuite, frazionamenti azionari o raggruppamenti di azioni, tutte quante comportanti una rettifica secondo le disposizioni dello IAS 33);
g) abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera avvenute dopo la data di riferimento del bilancio;
h) variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda loIAS 12 Imposte sul reddito);
i) assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie; e
j) l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di riferimento del bilancio.

 

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

23 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

23A L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 11. Un'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 13.

23B L'IFRS 9 Strumenti finanziari, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 9. L'entità deve applicare la modifica quando applica l'IFRS 9.

 

SOSTITUZIONE DELLO IAS (10) (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1999)

24 Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio (rivisto nella sostanza nel 1999).