PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente Principio è di prescrivere:
a)
quando l'entità dovrebbe rettificare il proprio bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data di chiusura
dell'esercizio di riferimento; e
b)
l'informativa che l'entità dovrebbe fornire circa la data in cui è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio e
in
relazione ai fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
Il Principio richiede, inoltre, che l'entità non dovrebbe redigere il proprio bilancio basandosi sul presupposto della
continuità aziendale se i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento indicano che tale
presupposto non è più appropriato.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione di, e per l'informativa su, fatti interve
nuti
dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
DEFINIZIONI
3
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si
verificano
tra la data di chiusura dell'esercizio di riferimento e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del
bilancio.
Possono essere identificate due tipologie di fatti:
a)
quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio di
rife
rimento
(
fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che comportano
una retti-
fica); e
b)
quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di chiusura dell'esercizio (
fatti intervenuti
dopo
la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica).
4
Il processo previsto per l'autorizzazione della pubblicazione del bilancio può variare a seconda della struttura della direzione
aziendale, delle disposizioni statutarie e delle procedure seguite nel preparare e nel redigere il bilancio.
5
In alcuni casi, l'entità è tenuta a presentare il bilancio agli azionisti per l'approvazione dopo che lo stesso è stato
pubblicato. In tali casi, il bilancio si intende autorizzato a essere pubblicato alla data di pubblicazione, non a quella
in
cui gli azionisti approvano il bilancio.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
6
In alcuni casi, la direzione aziendale dell'entità è tenuta a presentare per approvazione il proprio bilancio a un organo
di sorveglianza (composto solamente da amministratori non esecutivi). In tali casi la pubblicazione del bilancio è
autorizzata quando la direzione aziendale ne autorizza la presentazione all'organo di sorveglianza
7
I fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento includono tutti i fatti fino alla data in cui è stata
autorizzata la pubblicazione del bilancio, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico
dell'utile
o di altre selezionate informazioni economico-finanziarie.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che comportano una rettifica
8
L'entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti intervenuti dopo la data di
chiusura
dell'esercizio di riferimento che comportano una rettifica.
9
Di seguito sono riportati esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che
comportano una rettifica imponendo all'entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi
non
rilevati in precedenza:
a)
la conclusione dopo la data di chiusura dell'esercizio di una causa legale che conferma che l'entità aveva
un'obbligazione attuale alla data di chiusura dell'esercizio.
L'entità rettifica
qualsiasi
accantonamento
relativo a tale
causa precedentemente rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37
Accantonamenti, passività e attività
potenziali
o
rileva un nuovo accantonamento. L'enti non si limita a fornire solo l'informativa in merito alla
passività
potenziale perché la sua conclusione fornisce ulteriori elementi che
sarebbero
considerati
secondo
quanto previsto
dal paragrafo 16 dello IAS 37;
b)
la conoscenza di informazioni dopo la data di chiusura dell'esercizio che indicano che l'attività aveva subito una
riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio medesimo, o che l'importo della perdita per riduzione di
valore dell'attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:
i)
il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio solitamente conferma che
Esempio
In data 18 marzo 20X2, la direzione aziendale dell'entità autorizza la presentazione del bilancio al suo organo di
sorveglianza. L'organo di sorveglianza è composto solo da amministratori non esecutivi e può comprendere
rappresentative sindacali e altri soggetti esterni. L'organo di sorveglianza approva il bilancio in data 26 marzo
20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1
o
aprile 20X2. Gli azionisti
approvano
il bilancio
durante l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio è quindi depositato presso l'autorità di
regolamentazione il 17 maggio 20X2.
La pubblicazione del bilancio è autorizzata in data 18 marzo 20X2 (data dell'autorizzazione da parte
della
direzione
aziendale
della presentazione all'organo di sorveglianza).
Esempio
La direzione aziendale dell'entità completa la bozza del bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 20X1 in data
28 febbraio 20X2. Il 18 marzo 20X2, il Consiglio di amministrazione prende in esame il bilancio e ne autorizza la
pubblicazione. L'entità rende noti l'utile e altri dati economico-finanziari di bilancio in data 19 marzo 20X2. Il
bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1
o
aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante
l'assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio così approvato è, quindi, depositato
presso l'autorità di
regolamentazione il 17 maggio 20X2.
La pubblicazione del bilancio è autorizzata il 18 marzo 20X2 (data di autorizzazione della pubblicazione da
parte
del Consiglio di amministrazione).
l'affidabilità creditizia del cliente era deteriorata alla data di chiusura dell'esercizio; e
ii)
la vendita di rimanenze dopo la data di chiusura dell'esercizio può fornire evidenza del loro valore netto di
realizzo alla data di chiusura dell'esercizio;
c)
la determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio del costo di attività acquistate o del corrispettivo di
attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio;
d)
la determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio dell'importo di compartecipazione agli utili o di incentivi
da erogare, se l'entità alla data di chiusura dell'esercizio aveva un'obbligazione attuale legale o
implicita a
effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (cfr. IAS 19
Benefici per i dipendenti
);
e)
la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non è corretto.
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica
10
L'entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti intervenuti dopo la data di
chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica.
11
Un esempio di un fatto intervenuto dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento che non comporta rettifica è
una flessione del fair value (valore equo) degli investimenti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui è
autorizzata
la pubblicazione
del bilancio.
Flessioni
nel fair value
(valore
equo)
solitamente
non fanno
riferimento alla
situazione degli investimenti
alla data di chiusura dell'esercizio
di riferimento,
ma riflettono circostanze
che si sono
verificate successivamente. Di conseguenza l'entità non rettifica il valore degli investimenti iscritti nel proprio
bilancio.
Analogamente, l'entità non aggiorna l'informativa circa il valore delle attività alla data di chiusura
dell'esercizio,
sebbene ciò possa comportare
la necessità
di fornire
informazioni
aggiuntive
secondo
le disposizioni
del paragrafo 21.
Dividendi
12
Se l'entità delibera l'assegnazione
di dividendi ai possessori
di strumenti rappresentativi
di capitale (come definito nello
IAS 32
Strumenti finanziari
:
esposizione nel bilancio
) dopo la data di chiusura dell'esercizio, la stessa non deve
rilevare tali
dividendi come una passività alla data di chiusura dell'esercizio.
13
Se i dividendi vengono dichiarati dopo la data di chiusura dell'esercizio ma prima che sia autorizzata la pubblicazione
del bilancio, i dividendi non sono rilevati come passività alla data di chiusura dell'esercizio in quanto a quel momento
non esiste alcuna obbligazione. Tali dividendi sono indicati nelle note al bilancio secondo quanto
previsto dallo IAS
1 Presentazione del bilancio.
CONTINUITÀ AZIENDALE
14
L'entità non deve
preparare
il proprio
bilancio
seguendo
i criteri
propri
di un'azienda
in funzionamento
se
la
direzione aziendale decide dopo la data di chiusura dell'esercizio di porre l'entità in liquidazione o di
cessare
l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.
15
Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di chiusura del-
l'esercizio può essere indicativo della necessità di considerare se il presupposto della
continui
aziendale
risulti
ancora
appropriato. Se il presupposto della continuiaziendale non è pappropriato, l'effetto è così pervasivo
che il presente
Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una
rettifica degli importi
rilevati in conformità agli originari principi contabili.
16
Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:
a)
il bilancio non è redatto secondo il presupposto della continuità aziendale; o
b)
la direzione aziendale è a conoscenza di rilevanti incertezze connesse a fatti o a situazioni che possono mettere
in
serio dubbio la capacità dell'entità di operare nella prospettiva della continuazione dell'attività. Gli eventi o
situazioni
che richiedono tale informativa possono sorgere dopo la data di chiusura dell'esercizio.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Data di autorizzazione della pubblicazione
17
L'entità deve indicare la data in cui è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio e chi ne ha dato
l'autorizzazione. Se i proprietari dell'entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la
pub
blicazione, l'entità deve indicare tale fatto.
18
È importante per gli utilizzatori conoscere quando è stata autorizzata la pubblicazione del bilancio, perché il
bilancio
non riflette i fatti intervenuti dopo quella data.
Aggiornamento dell'informativa
concernente
le
situazioni
alla
data
di
chiusura
dell'esercizio
19
Se l'entità riceve dopo la data di chiusura dell'esercizio informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data di
chiusura dell'esercizio, essa deve aggiornare l'informativa relativa a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze.
20
In alcune circostanze
l'entità
necessita
di aggiornare
l'informativa
contenuta
nel proprio
bilancio
al fine di riflettere
le
informazioni ricevute dopo la data di chiusura dell'esercizio, persino quando le informazioni non incidono sui
valori
che l'entità rileva nel proprio bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare
l'informativa
si ha quando si viene a
conoscenza, dopo la data di chiusura dell'esercizio,
di fatti concernenti
una passività
potenziale
già esistente alla data di
chiusura dell'esercizio. L'entità, oltre a considerare se debba rilevare o modificare un accantonamento,
secondo le
disposizioni dello IAS 37, aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di
tale conoscenza.
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica
21
Qualora fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano rettifica siano
rilevanti,
potrebbe ragionevolmente presumersi che la mancata informativa
potrebbe
influenzare
le
decisioni che gli
utilizzatori principali dei bilanci redatti per scopi di carattere generale prendono sulla base di
questi bilanci, che
forniscono informazioni finanziarie circa la specifica entità che redige il bilancio. Di conseguenza, per ogni
categoria rilevante di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che
non comportano una
rettifica, l'entità deve indicare quanto segue:
a)
la natura del fatto; e
b)
una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.
22
Quelli che seguono sono esempi di fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano
rettifica e che generalmente richiederebbero un'informativa:
a)
un'importante aggregazione
aziendale
dopo
la
data
di
chiusura
dell'esercizio
(l'IFRS
3
Aggregazioni
aziendali
richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un'importante
controllata;
b)
comunicazione di un programma che prevede la cessazione di un componente;
c)
importanti acquisti di attività, classificazione
di attività possedute
per la vendita in conformità
all'IFRS 5
Attività
non
correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
, altre dismissioni di attività o espropri di importanti
attività da
parte delle autorità pubbliche;
d)
la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di chiusura dell'eser
cizio;
e)
la comunicazione o l'inizio dell'attuazione di un'importante ristrutturazione (si veda lo IAS 37);
f)
importanti operazioni su azioni ordinarie e operazioni su potenziali azioni ordinarie successive alla data di
chiusura dell'esercizio (lo IAS 33
Utile per azione
richiede che l'entità inserisca in bilancio una descrizione di tali
operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni
gratuite, frazionamenti azionari o raggruppamenti di azioni, tutte quante comportanti una rettifica
secondo le
disposizioni dello IAS 33);
g)
abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio delle valute estere avvenute dopo la data di
chiusura dell'esercizio;
h)
variazioni delle aliquote fiscali o della normativa fiscale emanate o comunicate dopo la data di chiusura
dell'esercizio
che hanno un effetto significativo
sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda lo
IAS
12 Imposte sul reddito);
i)
assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi
impegni
per garanzie; e
j)
l'inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di chiusura
dell'esercizio.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
23
L'entideve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2005 o in data
successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente
Principio
per un esercizio
che ha
inizio
prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
23A L'IFRS 13
Valutazione del fair value
, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 11. L'entità deve applicare
tale modifica quando applica l'IFRS 13.
23B L'IFRS 9
Strumenti finanziari
, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 9. L'entità deve
applicare tale modifica quando applica l'IFRS 9.
23C
Definizione di rilevante
(Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8), pubblicato nell'ottobre 2018, ha modificato il paragrafo
21. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2020
o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un
esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica le
modifiche alla
definizione di rilevante di cui al paragrafo 7 dello IAS 1 e ai paragrafi 5 e 6 dello IAS 8.
RITIRO DELLO IAS 10 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1999)
24
Il presente Principio sostituisce lo IAS 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio
(rivisto nella sostanza
nel
1999).
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO