INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 9
Strumenti finanziari
CAPITOLO 1 Obiettivo
1.1
L'obiettivo del presente Principio è stabilire principi per la presentazione nel bilancio delle
attivi e passività
finanziarie
la cui applicazione
consentirà
di fornire agli utilizzatori
del bilancio
informazioni
significative
ed
utili
per la valutazione degli importi, della tempistica e del grado di incertezza dei flussi finanziari futuri.
CAPITOLO 2 Ambito di applicazione
2.1
Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta
eccezione per:
a)
le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni
dell'IFRS 10
Bilancio consolidato
, dello IAS 27
Bilancio separato
o dello IAS 28
Partecipazioni in
società
collegate
e joint venture
. In taluni casi, tuttavia, l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di
contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture in conformità
ad
alcune o a tutte le disposizioni
del presente
Principio.
Le entità devono inoltre applicare il presente
Principio ai derivati sulla partecipazione in una controllata, collegata o joint venture, a meno
che il derivato
soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale dell'entità di cui allo IAS 32
Strumenti
finanziari: esposizione nel bilancio.
b)
diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing a cui si applica l'IFRS 16
Leasing
. Tuttavia:
i)
i crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario (ossia gli investimenti netti in leasing
finanziari) e i crediti impliciti nei contratti di leasing operativo rilevati dal locatore sono
soggetti all'eliminazione contabile e agli accantonamenti per riduzione di valore del presente
Principio;
ii)
le passività del leasing rilevate dal locatario sono soggette alle disposizioni in materia di
eliminazione contabile di cui al paragrafo 3.3.1 del presente Principio; e
iii)
i derivati che sono incorporati in contratti di leasing sono soggetti alle disposizioni
sui
derivati
incorporati contenute nel presente Principio;
c)
i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani di benefici per i dipendenti, ai quali si
applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
d)
gli strumenti finanziari emessi dall'entità che soddisfano la definizione
di
strumento
rappresen
tativo
di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati
come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e
16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare
il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi soddisfino l'ec
cezione di cui alla
precedente lettera a);
e)
i diritti e le obbligazioni che derivano da un contratto assicurativo di cui alla definizione dell'IFRS 17
Contratti assicurativi
o da contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Tuttavia il presente Principio si applica a:
i)
i derivati incorporati in contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 se non
costituiscono essi stessi contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17;
ii)
le componenti di investimento separate dai contratti che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17, se l'IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento
separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali
rien
trante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17;
iii)
i diritti e le obbligazioni dell'emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la
definizione di contratto di garanzia finanziaria. Tuttavia, se l'emittente di contratti di garanzia
finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come
contratti assicurativi e ha utilizzato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi,
l'emit
tente
può scegliere di applicare il presente Principio o l'IFRS 17 a tali contratti di garanzia
finanziaria
(cfr. paragrafi B2.5B2.6). L'emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo
contratto, ma
la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;
iv)
i diritti
e le obbligazioni
dell'entità
che sono strumenti
finanziari
derivanti
da contratti
di carte
di
credito o contratti analoghi emessi dall'entità, che offrono strumenti di credito o di paga- mento,
che soddisfano la definizione di contratto assicurativo ma che l'IFRS 17, paragrafo 7, lettera h),
esclude dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Tuttavia, se, e solo se, la copertura
assicurativa
costituisce una disposizione contrattuale dello strumento finanziario, l'entità deve
separare tale
componente e applicare ad essa l'IFRS 17 (cfr. IFRS 17, paragrafo 7, lettera h));
v)
i diritti e le obbligazioni dell'entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assi-
curativi emessi dall'entità che limitano il risarcimento per gli eventi assicurati all'importo
altrimenti necessario per estinguere l'obbligazione dell'assicurato derivante dal contratto, se
conformemente all'IFRS 17, paragrafo 8 A, l'entità sceglie di applicare a tali contratti l'IFRS 9
invece dell'IFRS 17;
f)
qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all'acquisto o alla vendita di
un'acquisita che darà luogo ad un'aggregazione aziendale a una data di acquisizione futura rientrante
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3
Aggregazioni aziendali
. I termini del contratto
forward non dovreb
bero
eccedere un periodo ragionevole normalmente necessario per ottenere le dovute approvazioni e
perfezionare l'operazione;
g)
gli impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.3. Tuttavia,
l'emittente di impegni all'erogazione di finanziamenti deve applicare le disposizioni in materia di
riduzione di valore del presente Principio agli impegni all'erogazione di finanziamenti che altri-
menti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio. Inoltre, tutti gli impegni
all'erogazione
di finanziamenti
sono soggetti alle disposizioni
in materia di eliminazione
contabile
del
presente Principio;
h)
gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni
ai quali si applica l'IFRS 2
Pagamenti basati su azioni
, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dei paragrafi 2.42.7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio;
i)
i diritti dell'entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per estinguere una passività che rileva
come un accantonamento conformemente allo IAS 37
Accantonamenti, passività e attività potenziali
o per la
quale ha rilevato un accantonamento, in un periodo precedente, secondo quanto previsto dallo IAS 37;
j)
i diritti e le obbligazioni
nell'ambito
di applicazione
dell'IFRS 15
Ricavi provenienti
da contratti con i clienti
che
sono strumenti finanziari, a eccezione di quelli che l'IFRS 15 prevede espressamente siano contabi
lizzati
conformemente al presente Principio.
2.2
Le disposizioni in materia di riduzione di valore del presente Principio sono applicate ai diritti che
l'IFRS 15 prevede siano contabilizzati conformemente al presente Principio ai fini della rilevazione
degli utili o delle perdite per riduzione di valore.
2.3
I seguenti impegni all'erogazione di finanziamenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente
Principio:
a)
impegni all'erogazione di finanziamenti che l'entità designa come passività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 4.2.2). L'entità che ha una
consolidata prassi di vendere le attività che derivano dagli impegni all'erogazione di finanziamenti
poco
dopo l'erogazione, deve applicare il presente Principio a tutti gli impegni all'erogazione di
finanziamenti della stessa categoria;
b)
impegni all'erogazione di finanziamenti che possono essere regolati al netto in disponibilità liquide
ovvero consegnando o emettendo un altro strumento finanziario. Tali impegni all'eroga- zione di
finanziamenti sono dei derivati. L'impegno all'erogazione di finanziamenti non è consi
derato
regolato al netto semplicemente perché il finanziamento è erogato a rate (per esempio, un
mutuo
ipotecario edilizio erogato a rate con l'avanzamento della costruzione);
c)
impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato
(cfr. paragrafo 4.2.1, lettera d)).
2.4
Il presente Principio deve essere applicato ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non
finanziario che possono essere regolati al netto tramite disponibilità liquide o altro strumento
finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, a
eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano a essere posseduti per il ricevimento
o la consegna di un elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste
dall'entità. Tuttavia il presente Principio deve essere applicato ai contratti che l'entità designa come
valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente
al paragrafo
2.5.
2.5
I contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che possono essere regolati al netto in
disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i
contratti fossero strumenti finanziari, possono essere designati irrevocabilmente come valutati al fair
value (valore
equo) rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
anche se sono stati sottoscritti
per l'incasso
o la consegna
di un
elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità. Questa
designazione è possibile
solo alla stipula del contratto
e se elimina o riduce significativamente
un'incoerenza nella
rilevazione (talvolta definita come
"
asimmetria contabile
"
) che altrimenti risulterebbe dalla mancata
rilevazione di
tale contratto in quanto escluso dall'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. para-
grafo 2.4).
2.6
Vi sono diversi modi in cui un contratto per l'acquisto o la vendita
di un elemento
non finanziario
può
essere
regolato tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari.
Questi
includono:
a)
quando le disposizioni contrattuali permettono a entrambe le parti di regolarlo tramite disponibilità
liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari;
b)
quando la possibilità di regolare al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario, o
scambiando strumenti finanziari, non è esplicita nelle disposizioni contrattuali, ma l'entità ha la prassi di
regolare contratti simili al netto in disponibililiquide o tramite altro strumento finanziario, o scambiando
strumenti finanziari (sia con la controparte, sottoscrivendo contratti che si compensano, sia
vendendo il
contratto prima dell'esercizio o decadenza del diritto);
c)
quando, per simili contratti, l'entità ha la prassi di ricevere consegna del sottostante e venderlo entro un
breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o
del margine di profitto dell'intermediario; e
d)
quando l'elemento non finanziario che è l'oggetto del contratto è prontamente convertibile in disponibilità
liquide.
Un contratto a cui b) o c) sono applicabili non è sottoscritto
al fine di ricevere o di consegnare
l'elemento
non
finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entità e rientra conseguentemente
nell'ambito di applicazione del presente Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 2.4 sono
valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuino a essere posseduti per il ricevimento o la
consegna dell'elemento non finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita o uso previste dall'entie
conseguentemente se rientrino nell'ambito di applicazione del presente Principio.
2.7
L'opzione venduta per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che può essere oggetto di
regolamento al netto in disponibilità liquide o tramite altro strumento finanziario o scambiando strumenti
finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.6, lettera a) o d), rientra nell'ambito di applicazione del
presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto al fine di ricevere o consegnare l'elemento non
finanziario secondo le esigenze di acquisto, vendita, o uso previste dall'entità.
CAPITOLO 3
Rilevazione ed eliminazione contabile
3.1
RILEVAZIONE INIZIALE
3.1.1
L'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o
passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle disposizioni contrattuali dello
strumento (cfr. paragrafi B3.1.1 e B3.1.2). Quando l'entità rileva per la prima volta l'attività
finan
ziaria, deve classificarla conformemente ai paragrafi 4.1.1-4.1.5
e
valutarla
conformemente
ai
para-
grafi 5.1.1-5.1.3. Quando l'entità rileva per la prima volta la passivi finanziaria, deve classificarla
conformemente ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 e valutarla conformemente al paragrafo 5.1.1.
Acquisto o vendita standardizzato delle attività finanziarie
3.1.2
L'acquisto o la vendita standardizzato
delle attività finanziarie deve essere rilevato ed eliminato contabilmente, a
seconda del caso, alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6).
3.2
ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
3.2.1
Nei bilanci consolidati, i paragrafi 3.2.2-3.2.9, B3.1.1, B3.1.2 e B3.2.1B3.2.17 sono applicati a livello
consolidato. Ne consegue che l'entità prima consolida tutte le controllate in base a quanto disposto dall'IFRS
10
e poi applica tali paragrafi al gruppo che ne deriva.
3.2.2
Prima di valutare se, e in quale misura,
l'eliminazione contabile
è appropriata secondo i paragrafi 3.2.33.2.9, l'entità
determina se tali paragrafi debbano essere applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte del gruppo di
attività finanziarie similari) o all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie
similari)
nella
sua
interezza, come segue.
a)
I paragrafi 3.2.33.2.9 sono applicati a una parte dell'attività finanziaria (o una parte del gruppo di
attività finanziarie similari) se, e soltanto se, la parte presa in considerazione per l'eliminazione
contabile soddisfa una delle seguenti tre condizioni:
i)
la parte comprende soltanto
flussi finanziari
identificati
specificamente
dall'attività
finanziaria
(o
dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando l'entità sottoscrive uno strip
su tasso di interesse per mezzo del quale la controparte ottiene il diritto ai flussi
finanziari
relativi
agli interessi,
ma non ai flussi
finanziari
relativi
al capitale
da uno strumento
di debito, i
paragrafi 3.2.33.2.9 sono applicati ai flussi finanziari relativi agli interessi;
ii)
la parte comprende soltanto la quota interamente proporzionale (pro rata) dei flussi finan
ziari
dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per esempio, quando
l'entità
sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per
cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito, si applicano i paragrafi 3.2.33.2.9
al 90 per cento di tali flussi finanziari. Se esiste più di una controparte, ogni controparte non è
tenuta a ricevere una quota proporzionale dei flussi finanziari a patto che
l'entità cedente
disponga di una quota interamente proporzionale;
iii)
la parte comprende soltanto una quota interamente proporzionale dei flussi finanziari
identificati
specificamente dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie similari). Per
esempio,
quando l'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene
i diritti di una
quota del 90 per cento dei flussi finanziari relativi agli interessi dall'attività finanziaria, si
applicano i paragrafi 3.2.33.2.9 al 90 per cento di tali flussi finanziari relativi agli interessi. Se
esiste più di una controparte, ogni controparte non è tenuta a ricevere una quota
proporzionale dei flussi finanziari identificati specificamente a patto che l'entità tra-
sferente
disponga di una quota interamente proporzionale.
b)
In tutti gli altri casi, i paragrafi
3.2.33.2.9
sono applicati
all'attività
finanziaria
nella
sua interezza
(o
al gruppo di attività finanziarie similari nella sua interezza). Per esempio, quando l'entità
trasferisce i) i diritti al primo o all'ultimo 90 per cento dell'incasso di disponibili liquide
dall'attività finanziaria (o dal gruppo
di attività
finanziarie),
o ii) i diritti
al 90 per cento dei
flussi
finanziari dal gruppo di crediti, ma fornisce una garanzia per compensare l'acquirente per qualsiasi
perdita su crediti fino all'8 per cento dell'importo capitale del credito, i paragrafi 3.2.3
3.2.9 sono applicati all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua
interezza.
Nei paragrafi
3.2.33.2.12,
il termine
"
attività
finanziaria
"
fa riferimento
o a una parte
dell'attività
finanziaria, (o
a una parte del gruppo di attività finanziarie similari) come identificato alla precedente lettera a), ovvero,
diversamente, all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie similari) nella sua interezza.
3.2.3
L'entità deve
eliminare
contabilmente
l'attività
finanziaria
quando,
e
soltanto
quando:
a)
i diritti contrattuali
sui
flussi
finanziari
derivanti
dall'attività
finanziaria
scadono
o
b)
l'entità trasferisce l'attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 3.2.4 e 3.2.5 e il trasferimento
soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile secondo quanto previsto
dal
para-
grafo
3.2.6.
(Cfr. paragrafo
3.1.2
per quanto
riguarda
le vendite
standardizzate
delle
attività
finanziarie).
3.2.4
L'entità trasferisce
l'attività
finanziaria
se e soltanto
se:
a)
trasferisce i diritti
contrattuali
a ricevere
i flussi
finanziari
dell'attività
finanziaria,
o
b)
mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume
l'obbligazione
contrattuale
di pagare
i flussi
finanziari
a uno o più beneficiari
in un accordo
che
soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5.
3.2.5
Quando l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria (l'
"
attività
originaria
"
), ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a una o più entità (i
"
beneficiari finali
"
),
l'entità
tratta
l'operazione
come
un
trasferimento
dell'attività
finanziaria
se,
e
soltanto
se,
tutte le tre condizioni seguenti sono soddisfatte:
a)
l'enti non ha l'obbligazione di corrispondere importi ai beneficiari finali a meno che incassi
importi equivalenti dall'attività
originaria.
Le
anticipazioni
a
breve
termine
da
parte
dell'entità
con
il diritto al recupero totale dell'importo prestato più gli interessi rilevati secondo i tassi di
mercato
non violano questa condizione;
b)
le disposizioni del contratto di trasferimento impediscono all'entità di vendere o di impegnare
l'attività originaria salvo quando questa è a garanzia dell'obbligazione a corrispondere flussi
finanziari ai beneficiari finali;
c)
l'entità ha l'obbligazione di trasferire qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali
senza un ritardo rilevante. Inoltre, l'enti non ha diritto a reinvestire tali flussi finanziari, se non per
investimenti in disponibilità liquide o mezzi equivalenti (ai sensi dello IAS 7
Rendiconto finanziario
)
durante il breve periodo di regolamento dalla data di incasso alla data del dovuto pagamento ai bene
ficiari
finali, e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.
3.2.6
Quando l'entità trasferisce l'attività finanziaria (cfr. paragrafo
3.2.4),
deve
valutare
la
misura
in
cui
essa
mantiene i rischi e i benefici della proprietà di tale attività. In questo caso:
a)
se l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della
proprietà
dell'attività
finanziaria,
l'entità deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come
attività o
passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento;
b)
se l'enti mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività
finan
ziaria, l'entità deve continuare a rilevare l'attività finanziaria;
c)
se l'entità non trasferisce mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà
dell'attività finanziaria, l'entità deve determinare se ha mantenuto il controllo dell'attività finan
ziaria.
In questo caso:
i)
se l'entità non ha mantenuto il controllo, deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e
rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o
mantenuti nel trasferimento;
ii)
se l'entità ha mantenuto il controllo, deve continuare a rilevare l'attività finanziaria nella
misura del coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria (cfr. paragrafo 3.2.16).
3.2.7
Il trasferimento dei rischi e dei benefici (cfr. paragrafo 3.2.6) è valutato confrontando l'esposizione dell'entità,
prima
e dopo il trasferimento, con la variabilità negli importi e nella tempistica dei flussi finanziari netti
dell'attività
trasferita. L'entità ha mantenuto
sostanzialmente
tutti i rischi e i benefici della proprietà
dell'at
tività finanziaria
se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria
non cambia in modo significativo come risultato del trasferimento (per esempio perché l'entità ha venduto
l'attività finanziaria soggetta a un accordo di riacquisto a un determinato prezzo
o al prezzo di vendita pil
rendimento del finanziatore). L'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà
dell'attività finanziaria, se la sua esposizione a tale variabilità non è più significativa
in relazione alla variabilità
totale nel valore attuale dei futuri flussi finanziari netti associati all'attività
finanziaria
(per esempio
perché
l'entità
ha venduto
l'attività
finanziaria
soggetta
solo a opzione
di riacquisto al suo
fair value
(valore equo) al
momento del riacquisto
o ha trasferito
una
quota
interamente
proporzionale
dei flussi finanziari da una più
ampia attività finanziaria in un accordo, quale una subpartecipazione a un
finanziamento, che soddisfa le
condizioni del paragrafo 3.2.5).
3.2.8
Spesso sarà ovvio se l'entità ha trasferito o mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà
e non ci sarà alcun bisogno di effettuare calcoli. In altri casi, sa necessario calcolare e confrontare
l'esposizione dell'enti alla variabili del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti prima e dopo il
trasferimento. Il calcolo e il confronto vengono svolti utilizzando come tasso di attualizzazione un adeguato
tasso di interesse corrente di mercato. Viene presa in considerazione qualsiasi variabilità ragionevolmente
possibile dei flussi finanziari netti dando maggior peso a quei risultati che è più probabile che si verifichino.
3.2.9
La circostanza che l'entità abbia mantenuto il controllo (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera c)) dell'attività trasferita
dipende dall'abilità
del cessionario
di vendere
l'attività.
Se il cessionario
è in grado di vendere
l'attività
nella sua
interezza a una terza parte non correlata ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza
il
bisogno di imporre ulteriori restrizioni sul trasferimento, l'entità non ha mantenuto il controllo. In tutti gli
altri
casi, l'entità ha mantenuto il controllo.
Trasferimenti
che
sono
ammissibili
per
l'eliminazione
contabile
3.2.10
Se l'entità trasferisce l'attività finanziaria
in
un
trasferimento
che
soddisfa
i
criteri
di
ammissibilità
per
l'eliminazione contabile nella sua interezza e mantiene il diritto a rendere servizi all'attività
finanziaria in cambio di una commissione, essa deve rilevare o l'attività o la passività originata dal
servizio per quel contratto di servizio. Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta non
compenserà l'entità in modo adeguato per lo svolgimento del servizio, la passività originata
dall'obbligazione del servizio deve essere rilevata al suo fair value (valore equo). Se si ritiene che la
commissione che deve essere ricevuta costituisca un compenso più che adeguato per il servizio,
l'attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di servizio
a un importo
determinato sulla
base di una ripartizione del valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto
previsto
dal paragrafo 3.2.13.
3.2.11
Se, come risultato di un trasferimento, l'attività finanziaria è eliminata contabilmente nella sua
interezza, ma ne consegue che l'enti ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova
passività finanziaria, o una passività originata dal servizio, l'enti deve rilevare la nuova attività
finanziaria, passività finanziaria o passività originata dal servizio al fair value (valore equo).
3.2.12
Al momento dell'eliminazione
contabile
dell'attività
finanziaria
nella
sua interezza,
la differenza
tra:
a)
il valore contabile
(valutato
alla data dell'eliminazione
contabile)
e
b)
il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta meno qualsiasi nuova passività
assunta)
deve essere rilevato nell'utile
(perdita)
d'esercizio.
3.2.13
Se l'attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per esempio quando l'entità
trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi che sono parte di uno strumento di debito, cfr.
paragrafo 3.2.2, lettera a)) e la parte trasferita soddisfa le condizioni per l'eliminazione
contabile
nella sua
interezza, il valore contabile
precedente
della più ampia
attività
finanziaria
deve essere
ripartito
tra la
parte che continua ad essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente, sulla base dei relativi
fair value (valori equi) di quelle parti alla data del trasferimento. A questo fine, l'attività di
servizio
mantenuta deve essere trattata
come
una parte
che continua
a essere
rilevata.
La differenza
tra:
a)
il valore contabile (valutato alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte eliminata
contabilmente e
b)
il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata contabilmente (inclusa qualsiasi nuova attività
ottenuta meno qualsiasi nuova passività assunta)
deve essere rilevato nell'utile
(perdita)
d'esercizio.
3.2.14
Quando l'entità ripartisce il valore contabile precedente di una più ampia attività finanziaria tra la parte che continua
a essere rilevata e la parte che è eliminata contabilmente,
è necessario
valutare
il fair value (valore equo) della
parte che continua a essere rilevata. Quando l'entità
ha una storia di vendite
di parti similari
alla
parte che
continua a essere rilevata o esistono altre operazioni di mercato per tali parti, i prezzi recenti di effettive
operazioni forniscono la stima migliore del suo fair value (valore equo). Quando non sussistono
prezzi quotati
o operazioni di mercato recenti a sostegno del fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata,
la migliore stima del fair value (valore
equo)
è la differenza
tra il fair
value
(valore
equo)
della pampia attività
finanziaria nel suo complesso e il corrispettivo ricevuto dal cessionario per la parte
eliminata contabilmente.
Trasferimenti che
non
sono
ammissibili
per
l'eliminazione
contabile
3.2.15
Se il trasferimento non comporta l'eliminazione contabile, perc l'entità ha mantenuto
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attivitrasferita, l'entità deve continuare
a
rilevare l'attività trasferita nella sua interezza e deve rilevare una passività finanziaria per il corrispettivo
ricevuto. Negli esercizi successivi l'entità deve rilevare i proventi dell'attività trasferita
e gli
oneri
sostenuti sulla passività finanziaria.
Coinvolgimento residuo
nelle
attività
trasferite
3.2.16
Se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà
dell'attività trasferita pur mantenendo il controllo dell'attività trasferita, essa continua a rilevare
l'attività trasferita nella misura del suo coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento resi-
duo dell'entità nell'attività trasferita corrisponde alla misura in cui essa si espone alle variazioni del
valore
dell'attività trasferita. Per esempio:
a)
quando il coinvolgimento residuo dell'entità è una garanzia sull'attività trasferita, la misura del coinvolgimento
residuo dell'entità è il minore tra i) l'importo dell'attività e ii) l'importo massimo del corrispettivo
ricevuto che
l'entità potrebbe dover rimborsare ("l'importo della garanzia");
b)
quando il coinvolgimento residuo è un'opzione venduta o acquistata (o entrambe) sull'attivi
trasferita, la misura del coinvolgimento residuo dell'entità è l'importo dell'attività trasferita che l'entità
può riacquistare.
Tuttavia,
in caso di un'opzione
put emessa su un'attività
che è valutata al fair value
(valore equo), la misura del coinvolgimento residuo dell'entità
è limitata
al minore
tra il fair value
(valore equo) dell'attività trasferita e il prezzo di esercizio dell'opzione (cfr. paragrafo
B3.2.13);
c)
quando il coinvolgimento residuo dell'entità è un'opzione regolata in disponibilità liquide o
termini simili sull'attività trasferita, la misura
del
coinvolgimento
residuo
dell'entità
viene
valu
tata
nello stesso modo di quello che risulta da opzioni non regolate in disponibilità liquide come
previsto alla precedente lettera b).
3.2.17
Quando l'entità continua a rilevare l'attività nella misura del suo coinvolgimento
residuo, essa rileva anche
la passività correlata. Nonostante le altre disposizioni in materia di valutazione contenute nel presente
Principio, l'attività trasferita e la passività correlata sono valutate
su una base che riflette i
diritti e le
obbligazioni che l'entità ha mantenuto. La passività correlata è valutata in modo tale che il
valore
contabile netto dell'attività trasferita e della passività correlata sia:
a)
il costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità, se l'attività trasferita è
valutata al costo ammortizzato, o
b)
pari al fair value (valore equo) dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'entità valutati su base
autonoma, se l'attività trasferita è valutata al fair value (valore equo).
3.2.18
L'entità deve continuare a rilevare i proventi derivanti dall'attività trasferita nella misura del
coin
volgimento residuo e deve rilevare gli oneri sostenuti sulla passività correlata.
3.2.19
Ai fini della valutazione successiva, le variazioni rilevate del fair value (valore equo) dell'attività
trasferita e della passività correlata sono contabilizzate coerentemente l'una con l'altra secondo
quanto previsto dal paragrafo 5.7.1, e non devono essere compensate.
3.2.20
Se il coinvolgimento residuo dell'entità interessa soltanto una parte dell'attività finanziaria (per
esempio quando l'entità mantiene un'opzione di riacquisto di parte dell'attività trasferita o mantiene
un'interessenza residua che non comporta sostanzialmente il mantenimento di tutti i rischi e i
benefici
della proprietà pur mantenendo il controllo), l'entità ripartisce il precedente valore contabile dell'attività
finanziaria tra la parte che essa continua a rilevare in ragione del coinvolgimento residuo e la parte che
non è più rilevata sulla base dei fair value (valore equo) delle parti relativi alla data del
trasferimento. A
questo fine, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.2.14. La differenza tra:
a)
il valore contabile (valutato alla data
dell'eliminazione
contabile)
attribuito
alla
parte
che
non
è
più
rilevata e
b)
il corrispettivo ricevuto per la parte che non è prilevata
deve essere rilevato nell'utile
(perdita)
d'esercizio.
3.2.21
Se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato,
l'opzione
prevista
dal presente
Principio
di designare una
passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è applicabile alla
passività correlata.
Tutti i
trasferimenti
3.2.22
Se l'attività trasferita continua a essere rilevata, l'attività e la passività correlata non devono essere
compensate. Analogamente, l'entità non deve compensare
i
proventi
derivanti
dall'attività
trasferita
con
gli oneri sostenuti sulla passività correlata (cfr. paragrafo 42 dello IAS 32).
3.2.23
Se un cedente fornisce una garanzia reale non in disponibilità liquide (quali strumenti di debito o
strumenti rappresentativi
di capitale) al cessionario,
la contabilizzazione
della garanzia reale da parte
del
cedente e del cessionario varierà in funzione del fatto che il cessionario abbia il diritto
di vendere
o
impegnare
a sua volta
la garanzia
reale e che il cedente
sia inadempiente).
Il cedente
e
il cessionario
devono contabilizzare la garanzia reale come segue:
a)
se il cessionario ha il diritto per contratto o per consuetudine di vendere o impegnare a sua volta
la garanzia reale, allora il cedente deve riclassificare l'attività nel suo prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria (per esempio come attività data in prestito, strumenti rappresentativi di
capitale dati in pegno o credito riacquistato) separatamente dalle altre attività;
b)
se il cessionario vende la garanzia reale ricevuta
in pegno,
deve rilevare
i proventi
della vendita
e una
passività valutata al fair value (valore equo) per la sua obbligazione
a
restituire
la
garanzia
reale;
c)
se il cedente non adempie alle disposizioni contrattuali e non ha più diritto a riscattare la garanzia
reale, il cedente deve eliminare contabilmente la garanzia reale e il cessionario deve
rilevare
la
garanzia
reale come una sua attività
valutata
inizialmente
al fair value
(valore
equo)
o,
se ha già
venduto la garanzia, eliminare contabilmente la propria obbligazione a restituire la
garanzia
reale;
d)
ad eccezione di quanto previsto alla lettera c), il cedente deve continuare a riportare la garanzia
reale come una sua attività, e il cessionario non deve rilevare la garanzia reale come attività.
3.3
ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE
3.3.1
L'entità deve eliminare la passività finanziaria (o una parte della passività finanziaria) dal proprio
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta,
ovverosia quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata o scaduta.
3.3.2
Lo scambio tra colui che prende in prestito e colui che in prestito strumenti di debito con termini
contrattuali sostanzialmente diversi deve essere contabilizzato come estinzione della passività finan
ziaria
originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria. Analogamente, una variazione
sostanziale
dei termini
di una passività
finanziaria
esistente
o di una parte
di essa (sia essa
attribui
bile o no alle
difficoltà finanziarie del debitore) deve essere contabilizzata come estinzione della
passività
finanziaria originaria e rilevazione di una nuova passività finanziaria.
3.3.3
La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o parte della passività finanziaria)
estinta o trasferita ad un'altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria
trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
3.3.4
Se riacquista una parte della passivifinanziaria, l'entità deve suddividere il precedente valore contabile della
passività finanziaria
tra la parte che continua
a essere rilevata
e la parte che è eliminata
contabilmente
sulla
base
dei relativi fair value (valore equo) delle parti alla data del riacquisto. La differenza tra a) il valore
contabile
attribuito alla parte eliminata
contabilmente
e
b)
il
corrispettivo
pagato,
inclusa
qualsiasi
attività non monetaria
trasferita o passività non monetaria assunta, per la parte eliminata contabilmente deve essere
rilevata nell'utile
(perdita) d'esercizio.
3.3.5
Talune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori
benefici determinati
in funzione
delle quote detenute
nel fondo e rilevano
passività
finanziarie
per gli importi
da
versare a tali investitori. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi
di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi
sottostanti
comprendono una passività finanziaria dell'entità (per esempio un'obbligazione societaria che ha emesso).
Nonostante le altre disposizioni del presente Principio riguardanti l'eliminazione contabile
delle passività
finanziarie, l'entità può scegliere di non eliminare contabilmente la sua passività
finanziaria
che è
inclusa in un
fondo di questo tipo o è un elemento sottostante quando, e solo quando, l'entità riacquista la propria passività
finanziaria per tali scopi. L'entità può invece scegliere di continuare a contabilizzare tale
strumento come una
passività finanziaria e di contabilizzare lo strumento riacquistato come se si trattasse di un'attività finanziaria che
essa valuta al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in
conformità con il presente
Principio. Tale scelta è irrevocabile e viene fatta strumento per strumento. Per
quanto
concerne
questa
scelta,
i contratti
assicurativi
comprendono
i contratti
di investimento
con
elementi
di partecipazione discrezionali
(cfr. l'IFRS 17 per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in
tale Principio).
CAPITOLO 4 Classificazione
4.1
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
FINANZIARIE
4.1.1
A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, l'entità deve classificare le attività finanziarie come
successivamente valutate al costo ammortizzato, al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo o al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio sulla base di entrambi i seguenti elementi:
a)
il modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e
b)
le caratteristiche relative ai flussi finanziari contrattuali dell'attività
finanziaria.
4.1.2
Un'attività finanziaria deve essere valutata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni:
a)
l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso
di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali e
b)
le disposizioni contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da
restituire.
I paragrafi B4.1.1-B4.1.26 forniscono indicazioni su come applicare queste condizioni.
4.1.2
A
Un'attività finanziaria deve essere valutata
al fair value
(valore
equo)
rilevato
nelle
altre
componenti
di conto economico complessivo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)
l'attività finanziaria è posseduta nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è conseguito
sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che mediante la vendita di attività
finanziarie e
b)
le disposizioni contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari
rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da
restituire.
I paragrafi B4.1.1-B4.1.26 forniscono indicazioni su come applicare queste condizioni.
4.1.3
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4.1.2, lettera b), e 4.1.2A, lettera b):
a)
il capitale è il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al momento della rilevazione iniziale.
Il paragrafo B4.1.7B fornisce indicazioni aggiuntive sul significato di capitale;
b)
l'interesse costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, per il rischio di credito
associato all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo e per gli altri
rischi e costi di base legati al prestito, nonché per il margine di profitto. I paragrafi B4.1.7A e
B4.1.9A-B4.1.9E forniscono indicazioni aggiuntive sul significato di interesse, ivi compreso il
significato di valore temporale del denaro.
4.1.4
Se non è valutata al costo ammortizzato
ai sensi del paragrafo 4.1.2 o al fair value (valore equo) rilevato nelle
altre componenti di conto economico complessivo ai sensi del paragrafo 4.1.2A, un'attività finanziaria
deve
essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, per particolari
investimenti in
strumenti rappresentativi di capitale
che sarebbero altrimenti valutati al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale l'entità può compiere la scelta
irrevocabile di presentare le variazioni successive del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto
economico complessivo (cfr. paragrafi 5.7.55.7.6).
Opzione di designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
4.1.5
Nonostante quanto previsto dai paragrafi 4.1.1-4.1.4, al momento della rilevazione iniziale l'entità può
designare irrevocabilmente l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio se così
facendo
elimina
o
riduce
significativamente
un'incoerenza
nella
valutazione
o nella
rilevazione (talvolta definita come
"
asimmetria contabile
"
) che altrimenti
risulterebbe
dalla valutazione
delle
attività o passività o dalla rilevazione degli utili e delle perdite relativi su basi diverse (cfr. i paragrafi
B4.1.29-
B4.1.32).
4.2
CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVI
FINANZIARIE
4.2.1
L'entità deve classificare come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività
finanziarie, tranne:
a)
le
passivifinanziarie
al
fair
value
(valore
equo)
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
.
Tali
passività,
inclusi
i
derivati
che sono passività, devono successivamente essere valutate al fair value (valore equo);
b)
le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non
soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coin-
volgimento residuo. I paragrafi 3.2.15 e 3.2.17 si applicano alla valutazione di tali passività
finanziarie;
c)
i
contratti di garanzia finanziaria
. Dopo la rilevazione iniziale l'emittente
di un tale contratto
deve (a meno
che
si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera a) o b)) successivamente valutarlo al valore maggiore tra:
i)
l'importo del
fondo a copertura perdite
determinato conformemente alla sezione 5.5 e
ii)
l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare
accumulato dei proventi rilevati in conformità ai principi dell'IFRS 15;
d)
gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.
L'emittente di un tale impegno deve (a meno che si applichi il paragrafo 4.2.1, lettera
a))
successivamente valutarlo al valore maggiore tra:
i)
l'importo del fondo a copertura perdite determinato conformemente alla sezione 5.5 e
ii)
l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 5.1.1), dedotto, ove appropriato, l'ammontare
accumulato dei proventi rilevati in conformità ai principi dell'IFRS 15;
e)
il corrispettivo potenziale rilevato dall'acquirente in una aggregazione aziendale cui si applica
l'IFRS 3. Tale corrispettivo potenziale deve essere successivamente valutato al fair value (valore
equo) con le variazioni rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.
Opzione di designare la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio
4.2.2
Al momento della rilevazione iniziale l'entità può designare irrevocabilmente la passività
finanziaria come
valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi consentiti dal
paragrafo
4.3.5 o quando così facendo si ottengono informazioni più rilevanti, perché:
a)
si elimina o riduce significativamente l'incoerenza nella
valutazione
o nella rilevazione
(talvolta
definita come
"
asimmetria contabile
"
) che altrimenti risulterebbe dalla valutazione delle attività o passività o dalla
rilevazione
degli utili e delle perdite relative su basi diverse (cfr. paragrafi B4.1.29-B4.1.32); o
b)
un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è
valutato
in base al fair value (valore equo) secondo una strategia di gestione del rischio o d'investimento
documentata e
le informazioni relative al gruppo sono fornite internamente su tali basi ai dirigenti con
responsabilità
strategiche (secondo la definizione dello IAS 24
Informativa
di bilancio sulle operazioni
con parti correlate
), per
esempio al consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato dell'entità (cfr. i
paragrafi B4.1.33-
B4.1.36).
4.3
DERIVATI INCORPORATI
4.3.1
Un derivato incorporato è una componente di un contratto ibrido che include anche un contratto primario
non-derivato, con l'effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera
similare a quelli del derivato preso a stante. Un derivato incorporato determina una modifica di alcuni o
tutti i flussi finanziari che altrimenti il contratto avrebbe richiesto, con riferimento a un determinato tasso di
interesse, al prezzo di un determinato strumento finanziario, al prezzo di una determinata merce, a un
determinato tasso di cambio, a un indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile,
a condizione che, nel caso di variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle
parti
contrattuali. Il derivato associato a uno
strumento finanziario
ma contrattualmente trasferibile indipen
dentemente
dallo strumento, o avente una controparte diversa non è un derivato incorporato, ma uno
strumento
finanziario separato.
Contratti ibridi con contratti primari su attivifinanziarie
4.3.2
Se il contratto
ibrido
contiene
un contratto
primario
che costituisce
un'attivi
rientrante
nell'ambito
di applicazione del presente Principio, l'entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1.1-
4.1.5 all'intero contratto ibrido.
Altri contratti ibridi
4.3.3
Se il contratto ibrido contiene un contratto primario che non costituisce un'attività rientrante
nell'ambito di applicazione del presente Principio, il derivato incorporato deve essere separato dal
contratto primario e contabilizzato come derivato secondo il presente Principio se, e soltanto se:
a)
le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati
alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (cfr. paragrafi B4.3.5 e B4.3.8);
b)
uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la
defi
nizione di derivato; e
c)
il contratto ibrido non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni del fair value (valore
equo) rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia il derivato incorporato in una passività finan
ziaria
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non è separato).
4.3.4
Se il derivato incorporato è separato, il contratto primario deve essere contabilizzato conforme-
mente ai Principi appropriati. Il presente Principio non disciplina se il derivato incorporato debba
essere presentato separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
4.3.5
Nonostante i paragrafi 4.3.3. e 4.3.4, se il contratto contiene uno o più derivati incorporati e il contratto
primario non è un'attivirientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio,
l'entità può
designare l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio,
tranne nei casi in cui:
a)
il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti
sarebbero richiesti dal contratto o
b)
è chiaro, con poca o nessuna analisi, al momento della prima valutazione di un tale contratto ibrido
che la separazione del(i) derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come nel caso di un'opzione
di rimborso anticipato incorporata
in un finanziamento
che consente
al prenditore
di rimborsare
anticipatamente il finanziamento per un valore pari approssimativamente al costo
ammortizzato.
4.3.6
Se l'entiè tenuta ai sensi del presente Principio a scindere un derivato incorporato dal contratto
primario ma non è in grado di valutare
separatamente
il derivato
incorporato
all'acquisizione
o alla
data
di chiusura di un esercizio successivo, essa deve designare l'intero contratto ibrido al fair value
(valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
4.3.7
Se l'entità non è in grado di valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) del derivato incorporato
sulla base dei termini e delle condizioni
da esso previsti,
il fair value (valore equo) del derivato
incorporato
è dato
dalla differenza tra il fair value (valore equo) del contratto ibrido e il fair value (valore quo) del contratto primario.
Se l'entità non è in grado di valutare il fair value (valore equo) del derivato incorporato utilizzando
questo metodo,
si applica il paragrafo 4.3.6 e il contratto ibrido è designato al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio.
4.4
RICLASSIFICAZIONE
4.4.1
Quando, e solo quando, modifica il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie
l'entità deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate in conformità ai paragrafi 4.1.1-4.1.4.
Cfr. paragrafi 5.6.1-5.6.7, B4.4.1-B4.4.3 e B5.6.1-B5.6.2 per indicazioni aggiuntive sulla
riclassificazione delle attività finanziarie.
4.4.2
L'entità non deve
riclassificare
le passività
finanziarie.
4.4.3
I seguenti cambiamenti di circostanze non sono riclassificazioni ai fini dei paragrafi 4.4.1-4.4.2:
a)
un elemento che in precedenza era uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei
flussi
finanziari o di un investimento netto non presenta più tali caratteristiche;
b)
un elemento diventa uno strumento di copertura designato ed efficace in una copertura dei flussi
finanziari o di un investimento netto; e
c)
cambiamenti della valutazione conformemente alla sezione 6.7.
CAPITOLO 5 Valutazione
5.1
VALUTAZIONE INIZIALE
5.1.1
Fatta eccezione per i crediti commerciali ai sensi del paragrafo 5.1.3, al momento della rilevazione iniziale
l'entità deve valutare l'attività o la passività finanziaria al suo fair value (valore equo) p o meno, nel caso di
un'attività o passività finanziaria non valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio,
i
costi di transazione
direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria.
5.1.1
A
Tuttavia, se il fair value (valore equo) dell'attività o passivi finanziaria al momento della rilevazione
iniziale differisce dal prezzo dell'operazione, l'entità deve applicare il paragrafo B5.1.2A.
5.1.2
Quando l'entità applica la contabilizzazione alla data di regolamento per un'attiviche è successivamente
valutata al costo ammortizzato, l'attiviè rilevata inizialmente al suo fair value (valore equo) alla data di
negoziazione (cfr. paragrafi B3.1.3-B3.1.6).
5.1.3
Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.1.1, al momento della rilevazione iniziale l'entità deve valutare
i crediti commerciali al prezzo dell'operazione (come definito nell'IFRS 15) se non hanno una
significativa
componente di finanziamento ai sensi dell'IFRS 15 (o quando l'entità applica l'espediente pratico
conformemente
al paragrafo 63 dell'IFRS 15).
5.2
VALUTAZIONE SUCCESSIVA
DELLE
ATTIVITÀ
FINANZIARIE
5.2.1
Dopo la rilevazione iniziale l'entità deve valutare l'attività finanziaria conformemente ai paragra
fi
4.1.1-4.1.5 al:
a)
al costo ammortizzato;
b)
al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo; o
c)
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita)
d'esercizio.
5.2.2
L'entità deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 alle
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in conformità al paragrafo 4.1.2 e alle attivi
finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2A.
5.2.3
L'entità deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione
delle operazioni di copertura di
cui ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 (e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39
Strumenti finanziari:
rilevazione e valutazione
per la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value
(valore
equo)
per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse) all'attività finanziaria
designata
come elemento coperto (50).
5.3
VALUTAZIONE SUCCESSIVA
DELLE
PASSIVITÀ
FINANZIARIE
5.3.1
Dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare la passività finanziaria conformemente ai paragrafi
4.2.1-4.2.2.
5.3.2
L'entità deve applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione
delle operazioni di copertura di
cui ai paragrafi 6.5.8-6.5.14 (e, se del caso, ai paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle
operazioni di copertura del fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di
tasso di interesse) alla passività finanziaria designata come elemento coperto.
(1)
In conformità al paragrafo 7.2.21, invece di applicare le disposizioni di cui al capitolo 6 del presente Principio, l'entipuò scegliere
come principio contabile di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di
cui allo IAS 39. In tal caso, non valgono i riferimenti contenuti nel presente Principio a particolari disposizioni in materia di
contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui al capitolo 6. L'entità applica invece le disposizioni in materia di
contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39.
5.4
VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO
Attività finanziarie
Criterio dell'interesse
effettivo
5.4.1
Gli interessi attivi devono essere calcolati secondo il
criterio dell'interesse effettivo
(cfr. Appendice A e paragrafi
B5.4.1B5.4.7), ossia applicando il
tasso di interesse
effettivo
al
valore
contabile
lordo
dell'attività
finanziaria
salvo
per:
a)
le attività finanziarie deteriorate
acquistate
o originate
. Per
tali attività
finanziarie
l'enti
deve
applicare
il
tasso di
interesse effettivo corretto per il credito
al
costo ammortizzato
dell'attività finanziaria dalla rilevazione iniziale;
b)
le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate ma sono diventate
attività finanziarie deteriorate
in una seconda fase. Per tali attività finanziarie l'entità deve applicare il tasso
di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria in esercizi successivi.
5.4.2
L'entità che in un esercizio calcola gli interessi attivi applicando il criterio dell'interesse effettivo al costo
ammortizzato dell'attività finanziaria conformemente al paragrafo
5.4.1,
lettera
b),
negli
esercizi
successivi
deve
calcolare gli interessi attivi applicando il tasso di interesse effettivo al valore contabile lordo se vi è un
miglioramento del rischio di credito dello strumento finanziario, a seguito del quale l'attività finanziaria non
è
più deteriorata, e il miglioramento p essere obiettivamente collegato a un evento verificatosi dopo
l'applicazione dei requisiti di cui
al paragrafo
5.4.1,
lettera
b) (per esempio
un miglioramento
del
rating
di
credito del debitore).
Modifica dei flussi
finanziari
contrattuali
5.4.3
Quando i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono rinegoziati o altrimenti modificati e la
rinegoziazione o la modifica non determina l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria conformemente al
presente Principio, l'entità deve ricalcolare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria e rilevare nell'utile
(perdita) d'esercizio un
utile o una perdita derivante da modifica
. Il valore contabile lordo dell'attività finanziaria
deve essere ricalcolato come il valore attuale dei flussi finanziari contrattuali rinegoziati o modificati che sono
attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria (o al tasso di
interesse
effettivo corretto
per il credito per le attività finanziarie
deteriorate
acquistate
o originate)
o, laddove
applicabile,
al
tasso di
interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. Qualsiasi costo o commis-
sione
sostenuti rettificano il valore contabile dell'attività finanziaria modificata
e sono ammortizzati
lungo il
corso del
restante termine dell'attività finanziaria modificata.
Svalutazione
5.4.4
L'entità deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria quando non ha
ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente
o
parzialmente.
La
svalutazione
costituisce
un
caso
di eliminazione contabile (cfr. paragrafo B3.2.16, lettera r)).
Variazioni della base per determinare i flussi finanziari contrattuali a seguito della riforma degli
indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
5.4.5
L'enti deve applicare i paragrafi 5.4.65.4.9 all'attivi o passività finanziaria se, e solo se, la base per
determinare i flussi finanziari contrattuali
di tale attività
o passività
finanziaria
varia a seguito
della riforma degli
indici di riferimento
per la determinazione
dei tassi di interesse.
A tal fine, l'espressione
"
riforma degli indici di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
"
si riferisce alla riforma, che riguarda l'intero
mercato, di
un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse descritta al paragrafo 6.8.2.
5.4.6
La base per determinare i flussi finanziari contrattuali dell'attività o passività finanziaria può variare:
a)
mediante una modifica dei termini contrattuali specificati al momento della rilevazione iniziale dello
strumento finanziario (ad esempio, le disposizioni contrattuali sono modificate per sostituire l'indice di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse cui lo strumento è collegato con un tasso di
riferimento alternativo);
b)
in un modo che non è stato preso in considerazione o previsto nei termini contrattuali al momento della
rilevazione iniziale dello
strumento
finanziario,
senza
modificare
le disposizioni
contrattuali
(ad
esempio,
il
metodo di calcolo dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse è modificato
senza
modificare le disposizioni contrattuali); e/o
c)
a causa dell'attivazione di una disposizione contrattuale esistente (ad esempio, è attivata una clausola di
riserva
esistente).
5.4.7
Come espediente pratico, l'entità deve applicare il paragrafo B5.4.5 per contabilizzare una variazione della
base
per determinare i flussi finanziari contrattuali
di un'attività o passività finanziaria
imposta dalla riforma degli indici
di riferimento
per la determinazione
dei tassi di interesse.
Tale espediente
pratico si applica solo a
tali variazioni
e solo nella misura in cui la variazione è imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse (cfr. anche paragrafo 5.4.9). A tal fine, la variazione della base per
determinare i flussi
finanziari contrattuali è imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determi
nazione dei tassi di
interesse se, e solo se, entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
la variazione è necessaria come conseguenza diretta della riforma degli indici di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse; e
b)
la nuova base per determinare i flussi finanziari contrattuali è economicamente equivalente alla base
precedente (ossia la base immediatamente precedente la variazione).
5.4.8
Esempi di variazioni che danno origine a una nuova base per determinare i flussi finanziari contrattuali
economicamente equivalente alla base precedente (ossia la base immediatamente precedente
la
variazione)
sono:
a)
la sostituzione dell'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente utilizzato per
determinare i flussi finanziari contrattuali dell'attività o passività finanziaria con un tasso di riferimento
alternativo o l'attuazione della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse mediante la modifica del metodo utilizzato per calcolare l'indice di riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse
con l'aggiunta
di uno spread fisso necessario
a compensare
la differenza
della base
tra l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente e il tasso di
riferimento
alternativo;
b)
variazioni del periodo di rideterminazione, delle date di rideterminazione o del numero di giorni tra le date
di pagamento delle cedole al fine di attuare la riforma di un indice di riferimento per la determi
nazione
dei tassi di interesse; e
c)
l'aggiunta di una clausola di riserva alle disposizioni contrattuali dell'attività o passività finanziaria per
consentire l'attuazione di una delle variazioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
5.4.9
Se all'attività o passività finanziaria sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni della base per la
determinazione dei flussi finanziari contrattuali imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse, l'entità deve in primo luogo applicare l'espediente pratico di cui al
paragrafo 5.4.7 alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi
di interesse. L'entità deve quindi applicare le disposizioni applicabili del presente Principio a qualsiasi
variazione aggiuntiva cui non si applichi l'espediente pratico. Se la variazione aggiuntiva non comporta
l'eliminazione contabile dell'attività o passività finanziaria, l'entità deve applicare il paragrafo 5.4.3 o il
paragrafo B5.4.6, a seconda dei casi, per contabilizzare tale variazione aggiuntiva. Se la variazione aggiuntiva
comporta l'eliminazione contabile dell'attivi o passività finanziaria, l'entità deve applicare le disposizioni
sull'eliminazione contabile.
5.5
RIDUZIONE DI VALORE
Rilevazione delle perdite attese su crediti
Impostazione
generale
5.5.1
L'entità deve rilevare un fondo a copertura perdite per
perdite attese su crediti
riguardanti attività finanziarie
valutate conformemente
ai paragrafi
4.1.2
o 4.1.2A,
crediti
impliciti
nei contratti
di leasing,
attivi
derivanti da
contratto
o impegni all'erogazione
di
finanziamenti
e contratti
di garanzia
finanziaria
ai
quali
si
applicano
le
disposizioni in materia di riduzione di valore conformemente ai paragrafi 2.1, lettera g), 4.2.1, lettera c) o
4.2.1,
lettera d).
5.5.2
L'entità deve applicare le disposizioni in materia di riduzione di valore per la rilevazione
e la valutazione
del
fondo
a copertura perdite per attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2A. Tuttavia il fondo a copertura perdite
deve essere rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e non deve
ridurre il valore
contabile dell'attività finanziaria nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
5.5.3
Fatti salvi i paragrafi 5.5.13-5.5.16, a ciascuna data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare il fondo a
copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle
perdite attese lungo tutta la vita del
credito
, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione
iniziale.
5.5.4
L'obiettivo delle disposizioni in materia di riduzione di valore è rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del
credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo
la rilevazione iniziale siano essi valutati su base individuale o collettiva considerando tutte le
informazioni ragionevoli e dimostrabili, comprese quelle indicative degli sviluppi attesi.
5.5.5
Fatti salvi i paragrafi 5.5.13-5.5.16, se alla data di riferimento del bilancio il rischio di credito relativo a uno
strumento finanziario non è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, l'entità deve valutare il fondo
a copertura perdite
per lo strumento
finanziario
a un importo
pari alle
perdite
attese
su crediti
nei 12
mesi
successivi.
5.5.6
Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, la data alla quale l'enti
diventa parte dell'impegno irrevocabile è considerata la data della rilevazione
iniziale ai fini dell'applicazione
delle
disposizioni in materia di riduzione di valore.
5.5.7
Se nel precedente esercizio l'entità ha valutato il fondo a copertura perdite dello strumento finanziario a un
importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma alla data di riferimento corrente del bilancio
determina che il paragrafo 5.5.3 non è più soddisfatto, essa deve valutare il fondo a copertura perdite a un
importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi alla data di riferimento corrente del bilancio.
5.5.8
L'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio come
utile o perdita per riduzione di valore
l'importo delle
perdite attese su crediti (o del relativo annullamento) che è richiesto per adeguare
il fondo a copertura
perdite
alla
data di riferimento del bilancio all'importo che deve essere rilevato in conformità alle disposizioni del
presente Principio.
Determinazione degli aumenti significativi del rischio di credito
5.5.9
A ogni data di riferimento del bilancio l'entità deve valutare se il rischio di credito relativo allo strumento
finanziario sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. In sede di valutazione, l'entità deve
utilizzare
la variazione
del rischio
di inadempimento
lungo
la vita
attesa
dello
strumento
finanziario
anziché
la variazione dell'importo delle perdite attese su crediti. Per effettuare tale valutazione, l'entità deve
confrontare il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data di riferimento del bilancio
con il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data della rilevazione iniziale e
considerare informazioni ragionevoli e dimostrabili, che siano disponibili senza costi o sforzi eccessivi,
indicative di aumenti significativi del rischio di credito verificatisi dopo la rilevazione iniziale.
5.5.10
L'enti può supporre che il rischio di credito relativo a uno strumento finanziario non è aumentato
significativamente dopo la rilevazione iniziale, se viene determinato che lo strumento finanziario ha un
basso
rischio di credito alla data di riferimento del bilancio (cfr. paragrafi B5.5.22-B5.5.24).
5.5.11
Se informazioni ragionevoli e dimostrabili indicative degli sviluppi attesi sono disponibili senza costi o sforzi
eccessivi, l'entità non può basarsi unicamente su informazioni
sul livello dello
scaduto
nel determinare
se il rischio
di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale. Tuttavia, quando informazioni
maggiormente indicative degli sviluppi attesi rispetto
al livello dello scaduto
(su base individuale
o collettiva)
non
sono disponibili senza costi o sforzi eccessivi, l'entità putilizzare le informazioni sul livello dello scaduto
per stabilire se vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale.
Indipendentemente dal modo in cui l'entità valuti aumenti significativi del rischio di credito, vi è una
presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la
rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. L'entità può confutare tale
presunzione qualora abbia informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza costi o sforzi eccessivi,
che dimostrano che il rischio di credito non è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale anche
se i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni. Quando l'entità determina che vi
sono stati aumenti
significativi del rischio di credito
prima
che i pagamenti
contrattuali
siano
scaduti
da oltre
30 giorni, la
presunzione relativa non si applica.
Attivi finanziarie modificate
5.5.12
Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o modificati e l'attività finanziaria
non è stata eliminata contabilmente, l'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del
rischio di
credito dello strumento finanziario a norma del paragrafo 5.5.3, comparando:
a)
il rischio di inadempimento alla data di riferimento del bilancio (in base alle disposizioni contrattuali
modificate); e
b)
il rischio di inadempimento al momento della rilevazione iniziale (in base alle disposizioni contrattuali
originarie, non modificate).
Attivi finanziarie deteriorate acquistate o originate
5.5.13
Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, alla data di riferimento del bilancio l'entità deve rilevare soltanto
le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dal momento della rileva-
zione iniziale come fondo a copertura perdite per attività finanziarie deteriorate acquistate o origi-
nate.
5.5.14
A ogni data di riferimento del bilancio, l'entità deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio l'importo della
variazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito come utile o perdita per riduzione di valore.
L'entità deve rilevare le variazioni favorevoli delle perdite attese lungo tutta la vita del credito come utile per
riduzione di valore, anche se le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono inferiori all'importo delle
perdite attese su crediti che sono state incluse nelle stime dei flussi finanziari al momento della rilevazione
iniziale.
Metodo semplificato per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti
nei contratti di leasing
5.5.15
Nonostante i paragrafi 5.5.3 e 5.5.5, l'entità deve sempre valutare il fondo a copertura perdite a un
importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito per:
a)
i crediti commerciali o le attività derivanti da contratto che risultano da operazioni rientranti
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15, e che:
i)
non hanno una significativa componente di finanziamento ai sensi dell'IFRS 15 (o quando
l'enti applica l'espediente pratico conformemente al paragrafo 63 dell'IFRS 15); o
ii)
contengono una significativa componente di finanziamento in conformità all'IFRS 15, se l'entità
sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a un importo pari
alle
perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve essere applicato
a tutti
questi crediti commerciali o attivi derivanti da contratto ma può essere applicato
separatamente ai crediti commerciali e alle attività derivanti da contratto;
b)
crediti impliciti nei contratti di leasing derivanti da operazioni rientranti
nell'ambito
di
applica-
zione
dell'IFRS 16, se l'entità sceglie come principio contabile di valutare il fondo a copertura perdite a
un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Tale principio contabile deve
essere applicato a tutti i crediti impliciti nei contratti di leasing, ma p essere applicato
separatamente ai crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario e operativo.
5.5.16
L'entità può scegliere il principio contabile per i crediti commerciali, i crediti impliciti nei contratti di leasing
e le attività derivanti da contratto indipendentemente l'uno dall'altro.
Valutazione delle
perdite
attese
su crediti
5.5.17
L'entità deve valutare le perdite attese su crediti dello strumento finanziario in modo che rifletta:
a)
un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di
possibili risultati;
b)
il valore temporale del denaro; e
c)
informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza costi o sforzi eccessivi
alla data
di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni
economiche future.
5.5.18
In sede di valutazione delle perdite attese su crediti l'entità non deve necessariamente individuare ogni
possibile scenario. Tuttavia, essa tiene conto del rischio o della probabilità che si verifichi una perdita su
crediti riflettendo la possibilità che la perdita su credito si verifichi o meno, anche se la possibilità di tale
perdita è molto bassa.
5.5.19
Il periodo massimo da prendere in considerazione nella valutazione delle perdite attese su crediti è il periodo
contrattuale massimo (comprese le opzioni di estensioni) durante il quale l'enti è esposta al rischio di
credito e non un periodo più lungo, anche se tale periodo plungo è coerente con la prassi commerciale.
5.5.20
Tuttavia, alcuni strumenti finanziari comprendono sia una componente di prestito sia una componente di
impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere il rimborso e annullare l'impegno non
utilizzato non limita l'esposizione dell'entità a perdite su crediti al periodo contrattuale di preavviso. Per tali
strumenti finanziari, e solo per essi, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti nel corso del periodo
durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito e le perdite attese su crediti non sarebbero attenuate da
azioni
di gestione del rischio di credito, anche se tale periodo si estende oltre il periodo contrattuale
massimo.
5.6
RICLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
5.6.1
Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al
paragrafo
4.4.1,
deve
applicare
la
riclassifica- zione
prospetticamente a partire dalla
data di riclassificazione
. L'entità non deve rideterminare utili, perdite
(compresi
gli utili o le perdite per riduzione di valore) o interessi rilevati in precedenza. I paragrafi 5.6.2-
5.6.7 contengono le disposizioni per le riclassificazioni.
5.6.2
Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammor
tizzato
a quella del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il suo fair value (valore
equo) è valutato alla data della riclassificazione. Gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il
precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il fair value (valore equo)
sono rilevati
nell'utile (perdita) d'esercizio.
5.6.3
Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio
a quella del costo ammortizzato,
il suo fair value (valore
equo)
alla
data della riclassificazione diventa il nuovo valore contabile lordo (cfr. paragrafo B5.6.2 per
indicazioni sulla determinazione di un tasso di interesse effettivo e di un fondo a copertura perdite
alla data della riclassificazione).
5.6.4
Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria della valutazione al costo
ammortizzato a quella al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo, il suo fair value (valore equo) è valutato alla data della riclassificazione. Gli utili o le
perdite risultanti da una
differenza
tra il precedente
costo
ammortizzato
dell'attività
finanziaria
e il
fair
value (valore equo) sono rilevati nelle altre componenti di conto economico
complessivo.
Il tasso di
interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su crediti non sono rettificati a
seguito della
riclassificazione (cfr. paragrafo B5.6.1.)
5.6.5
Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo a quella del costo ammortizzato, l'attività finanziaria è
riclas
sificata al suo fair value (valore equo) alla data della riclassificazione. Tuttavia l'utile (perdita)
complessivo
rilevato precedentemente
nelle altre componenti di conto economico complessivo è eliminato dal patrimonio netto
e rettificato a fronte del fair
value
(valore
equo)
dell'attività
finanziaria
alla
data
della
riclassificazione.
Di
conseguenza l'attività finanziaria è valutata alla data della riclassificazione come se fosse sempre stata valutata
al costo ammortizzato. Questa rettifica riguarda le altre componenti di conto economico compless
ivo, ma non
incide sull'utile (o sulla perdita) d'esercizio e pertanto
non è una rettifica
da riclassificazione
(cfr. IAS 1
Presentazione del bilancio
). Il tasso di interesse effettivo e la valutazione delle perdite attese su crediti non
sono
rettificati a seguito della riclassificazione (cfr. paragrafo B5.6.1.)
5.6.6
Se l'entità riclassifica un'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del fair value (valore equo) rilevato nelle altre com-
ponenti di conto
economico complessivo, l'attività finanziaria continua a essere valutata al fair value (valore equo) (cfr.
paragrafo B5.6.2 per indicazioni sulla determinazione di un tasso di interesse
effettivo e di un fondo
a copertura perdite alla data della riclassificazione).
5.6.7
Se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria del fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria continua a essere valutata
al
fair
value (valore
equo). L'utile (perdita) complessivo rilevato precedentemente nelle altre componenti di conto economico
complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio tramite una
rettifica da
riclassificazione (cfr. IAS 1) alla data della riclassificazione.
5.7
UTILI E PERDITE
5.7.1
L'utile (perdita) sull'attività o passività finanziaria valutata al fair value (valore equo) deve essere
rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che:
a)
faccia parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94
dello
IAS 39 per la contabilizzazione
delle operazioni di copertura del fair value (valore equo)
per una
copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse);
b)
si tratti di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale e l'entiabbia scelto di
indicare gli utili e le perdite su tale investimento nelle altre componenti di conto economico
complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5;
c)
sia una passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e
l'entità
sia tenuta a indicare gli effetti delle variazioni del
rischio di credito
della passività nelle altre
componenti
di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7; o
d)
sia un'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2A e l'entità sia tenuta a
rilevare alcune variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico
complessivo conformemente al paragrafo 5.7.10.
5.7.1
A
I dividendi
sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio solo quando:
a)
sorge il diritto dell'entità a ricevere il pagamento del dividendo;
b)
è probabile che i benefici economici derivanti dal dividendo affluiranno all'entità; e
c)
l'ammontare del dividendo
può essere attendibilmente
valutato.
5.7.2
L'utile (perdita) sull'attività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato e non fa parte di una
relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la
contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) per una copertura del
portafoglio dal rischio di tasso di interesse) deve essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
quando
l'attività finanziaria è eliminata contabilmente
o
riclassificata
conformemente
al
paragrafo
5.6.2, tramite
il processo di ammortamento, o al fine di rilevare gli utili o le perdite per riduzione di valore. L'enti
deve applicare i paragrafi 5.6.2 e 5.6.4 se riclassifica attività finanziarie al di fuori
della categoria
della
valutazione
al costo ammortizzato.
L'utile
(perdita)
sulla passività
finanziaria
che
è valutata al costo
ammortizzato e non fa parte di una relazione di copertura (cfr. paragrafi 6.5.8-
6.5.14 e, se del caso, paragrafi 89-94 dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura
del fair value (valore equo) per una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di
interesse) deve
essere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
quando
la passività
finanziaria
è elimi- nata contabilmente
e tramite il processo di ammortamento
(cfr. paragrafo B5.7.2 per indicazioni sugli
utili o le perdite su
cambi).
5.7.3
L'utile (perdita) sulle attività o passività finanziarie che sono elementi coperti in una relazione di
copertura
deve essere
rilevato
conformemente
ai paragrafi
6.5.8-6.5.14
e, se del caso, ai paragrafi 89-
94
dello IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni
di copertura
del fair value (valore equo)
per
una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.
5.7.4
Se l'entità rileva le attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data del regolamento (cfr.
paragrafi 3.1.2, B3.1.3 e B3.1.6), qualsiasi variazione del fair value (valore equo) dell'attività che deve
essere ricevuta nel periodo tra la data di negoziazione e la data del regolamento non è rilevata per le
attività valutate al costo ammortizzato. Per le attività valutate al fair value (valore equo), tuttavia, la
variazione di fair value (valore equo) deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio o nelle altre
componenti di conto economico complessivo, come appropriato
secondo il paragrafo
5.7.1. La data
di
negoziazione deve essere considerata la data della rilevazione iniziale ai fini dell'applicazione delle
disposizioni in materia di riduzione di valore.
Investimenti in
strumenti
rappresentativi
di
capitale
5.7.5
Al momento della rilevazione iniziale l'entità può scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre
componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del fair value (valore equo)
dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del
presente
Principio che non è
posseduto per negoziazione
né un corrispettivo potenziale rilevato da un acquirente
in
un'operazione di aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3 (cfr. paragrafo B5.7.3 per indicazioni sugli
utili o le perdite su cambi).
5.7.6
Se l'entità opera la scelta di cui al paragrafo 5.7.5, deve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio i dividendi
provenienti dall'investimento in conformità al paragrafo 5.7.1A.
Passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
5.7.7
L'entità deve presentare l'utile o la perdita sulla passività finanziaria
designata
al fair value
(valore
equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo 4.2.2 o al paragrafo 4.3.5
come
segue:
a)
l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle
variazioni del rischio di credito di tale passività deve essere presentato nelle altre componenti di
conto
economico complessivo (cfr. paragrafi B5.7.13-B5.7.20) e
b)
l'ammontare residuo della variazione del fair value (valore equo) della passività deve essere
presentato nell'utile (perdita) d'esercizio,
a meno che il trattamento degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività di cui alla
lettera
a) crei o ampli
un'asimmetria
contabile
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
(nel qual
caso
si applica
il paragrafo 5.7.8). I paragrafi
B5.7.5-B5.7.7
e B5.7.10-B5.7.12
forniscono
indicazioni
utili per stabilire
se
si crei o ampli un'asimmetria contabile.
5.7.8
Se le disposizioni di cui al paragrafo 5.7.7 creano o ampliano un'asimmetria contabile nell'utile
(perdita) d'esercizio, l'entità deve presentare tutti i profitti o le perdite sulla passività (compresi
gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) d'esercizio.
5.7.9
Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, l'entità deve presentare nell'utile (perdita)
d'esercizio tutti gli utili e le perdite relative agli impegni all'erogazione di finanziamenti e ai contratti di
garanzia finanziaria che sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
Attività valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo
5.7.10
L'utile (perdita) sull'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre com
ponenti
di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2A deve essere rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo, ad eccezione degli utili o delle perdite per riduzione di
valore (cfr. sezione 5.5) e degli utili (perdite) su cambi (cfr. paragrafi B5.7.2-B5.7.2A),
fino a quando
l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata. Se l'attività finanziaria è eliminata
contabilmente, l'utile (perdita) complessivo precedentemente
rilevato
nelle
altre
compo
nenti di conto
economico complessivo è riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio tramite una
rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1). Se l'attività finanziaria è riclassificata al di fuori della categoria
di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto economico
complessivo, l'entità deve contabilizzare l'utile (perdita) complessivo precedente- mente rilevato nelle
altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 5.6.5 e 5.6.7.
L'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo è rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio.
5.7.11
Come descritto al paragrafo 5.7.10, se l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal para-
grafo 4.1.2A, gli importi che sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio sono pari agli importi che
sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio se l'attività
finanziaria
fosse
stata
valutata
al
costo
ammortizzato.
CAPITOLO 6
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
6.1
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
6.1.1
L'obiettivo della contabilizzazione delle operazioni di copertura è rappresentare
nel
bilancio
l'effetto
delle attività
di gestione del rischio dell'entità che utilizzano strumenti finanziari per gestire le esposizioni derivanti
da rischi
particolari che potrebbero incidere sull'utile (perdita) d'esercizio (o altre componenti di conto economico
complessivo, nel caso di investimenti in strumenti
rappresentativi
di capitale per i quali l'entità ha scelto di
presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo
conformemente al paragrafo 5.7.5). Questo approccio mira a illustrare il contesto degli strumenti di copertura
ai quali è applicata la contabilizzazione delle operazioni di copertura, al fine di far luce
sulla loro finalità e
il loro effetto.
6.1.2
L'entità può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno strumento di copertura e un elemento
coperto
in conformità ai paragrafi 6.2.1-6.3.7 e B6.2.1-B6.3.25. Per le relazioni di copertura che soddisfano i
criteri di
ammissibilità, l'entità deve contabilizzare l'utile (perdita) sullo strumento di copertura e sull'elemento
coperto in
conformità ai paragrafi 6.5.1-6.5.14 e B6.5.1-B6.5.28. Se l'elemento coperto è un gruppo di elementi, l'entità
deve conformarsi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 6.6.1-6.6.6 e B6.6.1-B6.6.16.
6.1.3
Per la copertura del fair value (valore equo) dell'esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o
passività finanziarie (e soltanto per tale copertura), l'entità può
applicare
le
disposizioni
sulla
contabilizza-
zione
delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 anzicquelle del presente
Principio.
In tal caso,
l'entità deve
anche applicare i requisiti specifici per la contabilizzazione
delle operazioni di copertura del fair
value (valore
equo) per la copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse e designare come elemento coperto una
parte che è un
importo
in
valuta
(cfr.
paragrafi
81 A,
89 A e AG114-AG132
dello
IAS 39).
6.2
STRUMENTI DI COPERTURA
Strumenti ammissibili
6.2.1
Il derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio p essere
designato come strumento di copertura, a eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute (cfr.
paragrafo B6.2.4).
6.2.2
L'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio può essere designata come strumento di copertura, a meno che sia una passività
finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per la quale
l'importo della variazione del fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di
credito è presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al
paragrafo 5.7.7. Per la copertura del rischio di cambio, la componente del rischio di cambio
dell'attivio passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura, a
condizione
che non
si tratti
di un investimento
in uno
strumento
rappresentativo
di capitale
per il
quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre compo
nenti
di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.
6.2.3
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto i contratti con una
parte esterna
all'entità
che redige il bilancio
(ossia esterna
al gruppo
o alla singola
entità cui si riferisce
il
bilancio) possono essere designati come strumenti di copertura.
Designazione di strumenti di copertura
6.2.4
Lo strumento che soddisfa i criteri di ammissibilità deve essere designato nella sua interezza come strumento
di copertura. Le sole eccezioni permesse sono:
a)
separare
il valore
intrinseco
e il valore
temporale
di un contratto
di opzione
e designare
come
strumento
di copertura soltanto la variazione del valore intrinseco dell'opzione ed escludere la variazione del suo
valore temporale (cfr. paragrafi 6.5.15 e B6.5.29B6.5.33);
b)
separare l'elemento forward e l'elemento spot del contratto forward e designare come strumento di
copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward, escludendo l'elemento forward;
analogamente, i differenziali dovuti alla valuta estera possono essere separati ed esclusi dalla
designazione
dello strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafi 6.5.16 e B6.5.34B
6.5.39); e
c)
una quota dell'intero strumento di copertura, quale può essere il 50 per cento del valore nominale, può
essere designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tuttavia lo strumento di
copertura non può essere designato per una parte della variazione del fair value (valore equo) derivante
soltanto da una parte del periodo di tempo per cui lo strumento è in circolazione.
6.2.5
L'entità può considerare congiuntamente, e congiuntamente designare come strumento di copertura, qualsiasi
combinazione dei seguenti strumenti (compresi i casi in cui il rischio o i rischi derivanti da alcuni strumenti
di
copertura compensano quelli derivanti da altri):
a)
derivati o loro quote; e
b)
non derivati o loro quote.
6.2.6
Tuttavia, lo strumento derivato che abbini un'opzione venduta e un'opzione acquistata (per esempio, un collar
su tasso di interesse) non è ammissibile come strumento di copertura se è, in effetti, un'opzione venduta netta
alla data della designazione (a meno che sia ammissibile in conformità al paragrafo B6.2.4).
Analogamente, due
o più strumenti
(o loro
quote)
possono
essere
designati
congiuntamente
come
strumento
di copertura solo se
in combinazione non sono in effetti un'opzione venduta netta alla data di designazione
(a meno che siano
ammissibili in conformità al paragrafo B6.2.4).
6.3
ELEMENTI COPERTI
Elementi ammissibili
6.3.1
L'elemento coperto può essere un'attività o una passività rilevata, un
impegno irrevocabile
non rilevato,
un'
operazione programmata
o un investimento netto in una gestione estera. L'elemento coperto può essere:
a)
un singolo elemento; o
b)
un gruppo di elementi
(fatti
salvi
i paragrafi
6.6.1-6.6.6
e B6.6.1-B6.6.16).
L'elemento coperto può anche essere una componente di tale elemento o gruppo di elementi (cfr.
paragrafi 6.3.7 e B6.3.7-B6.3.25).
6.3.2
L'elemento coperto
deve
poter
essere
valutato
attendibilmente.
6.3.3
Se l'elemento coperto è un'operazione programmata (o una sua componente), tale operazione deve
essere altamente probabile.
6.3.4
L'esposizione aggregata che è una combinazione di un'esposizione ammissibile come elemento
coperto conformemente al paragrafo 6.3.1 e di un derivato può essere designata come elemento
coperto (cfr. paragrafi B6.3.3-B6.3.4). Rientra in questa categoria l'operazione programmata di
un'esposizione aggregata (ossia operazioni
future
non
impegnate
ma
previste
che
darebbero
origine ad
un'esposizione e un derivato) se l'esposizione aggregata è altamente probabile e, una volta che si è
verificata e non è quindi più programmata, è ammissibile come elemento coperto.
6.3.5
Ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, soltanto attività, passività, impegni
irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili che coinvolgono una parte esterna al-
l'entiche redige il bilancio possono essere designati come elementi coperti. La contabilizzazione
delle operazioni di copertura può essere applicata alle operazioni tra entità appartenenti allo stesso
gruppo soltanto nel bilancio separato o individuale di tali entità e non nel bilancio consolidato del
gruppo, a eccezione del bilancio consolidato di una entità d'investimento come definita nell'IFRS 10,
in cui le operazioni tra l'entità d'investimento e le sue controllate valutate al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio non saranno eliminate nel bilancio consolidato.
6.3.6
Tuttavia, in deroga al paragrafo
6.3.5,
il rischio
di cambio
dell'elemento
monetario
infragruppo
(per
esempio
un
debito/credito tra due controllate) è ammissibile come elemento coperto nel bilancio consolidato se ne deriva
un'esposizione agli utili o alle perdite su cambi che non sono stati eliminati completamente al
consolidamento
secondo quanto previsto dallo IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi
delle
valute
estere
.
Secondo quanto previsto
dallo IAS 21, gli utili e le perdite su cambi sugli elementi
monetari
infragruppo non sono completamente
eliminati nell'operazione di consolidamento quando l'elemento monetario infra- gruppo viene negoziato tra
due entità del gruppo che hanno diverse valute funzionali. Inoltre il rischio di cambio di un'operazione
infragruppo programmata altamente probabile p qualificarsi come elemento coperto nel bilancio
consolidato, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa da quella funzionale dell'entità
che effettua l'operazione e il rischio di cambio influisca sull'utile o sulla perdita
consolidati.
Designazione degli elementi coperti
6.3.7
L'entità pdesignare l'elemento, nella sua interezza o una sua componente, come elemento coperto in una
relazione di copertura. L'elemento intero comprende tutte le variazioni dei flussi finanziari o del fair value
(valore equo) dell'elemento. La componente comprende meno
dell'intera
variazione
del
fair
value
(valore
equo)
o della variabilità dei flussi finanziari dell'elemento. In tal caso, l'entità può designare soltanto i
seguenti tipi
di componenti (comprese combinazioni) come elementi coperti:
a)
solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento attribuibili a uno specifico
rischio o a specifici rischi (componente di rischio), a condizione che, sulla base di una valutazione nel
contesto della particolare struttura del mercato, la componente di rischio sia identificabile
separatamente
e valutabile attendibilmente (cfr. paragrafi B6.3.8-B-6.3.15). Tra le componenti di rischio rientrano la
designazione delle sole variazioni
dei flussi finanziari
o del fair value (valore equo) dell'ele
mento coperto al
di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o altra variabile (rischio unilaterale);
b)
uno o più flussi finanziari contrattuali selezionati;
c)
le componenti di un importo nominale, ossia una parte determinata dell'importo dell'elemento (cfr.
paragrafi B6.3.16-B6.3.20).
6.4
CRITERI DI AMMISSIBILI
PER LA CONTABILIZZAZIONE
DELLE
OPERAZIONI
DI COPERTURA
6.4.1
La relazione di
copertura
soddisfa
i criteri
di
ammissibilità
per
la
contabilizzazione
delle
operazioni
di
copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti
ammissibili;
b)
all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di
copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura.
La documentazione deve includere l'individuazione dello
strumento
di copertura,
dell'elemento
coperto, della
natura
del rischio
coperto
e di come
l'entità
valuterà
se la relazione
di copertura
soddisfi
i requisiti di
efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa
determina il rapporto di copertura);
c)
la relazione di copertura
soddisfa
tutti
i seguenti
requisiti
di efficacia
della
copertura:
i)
vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura (cfr. paragrafi
B6.4.4-B6.4.6);
ii)
l'effetto del rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto
economico (cfr. paragrafi B6.4.7-B6.4.8); e
iii)
il rapporto di copertura della relazione di copertura è lo stesso di quello risultante dalla
quantità dell'elemento coperto che l'entità effettivamente copre e dalla quantità dello
strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento
coperto. Tuttavia, tale designazione non deve riflettere uno squilibrio tra le ponderazioni
dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che determinerebbe l'inefficacia della
copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) che potrebbe dare luogo a un
risultato contabile che sarebbe in contrasto con lo scopo della contabilizzazione delle opera-
zioni di copertura (cfr. paragrafi B6.4.9-B6.4.11).
6.5
CONTABILIZZAZIONE DELLE
RELAZIONI
DI
COPERTURA
CHE
SODDISFANO
I
CRITERI
DI
AMMISSIBILITÀ
6.5.1
L'entità applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura alle relazioni di copertura che
soddisfano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1 (ivi inclusa la decisione dell'entità di
designare la relazione di copertura).
6.5.2
Le relazioni di copertura sono di tre tipi:
a)
la copertura del fair value (valore equo): copertura dell'esposizione contro le variazioni del fair
value (valore equo) dell'attività o passività rilevata o impegno irrevocabile non iscritto, o una
componente di tale elemento, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare
l'utile (perdita) d'esercizio;
b)
la copertura dei flussi finanziari: copertura dell'esposizione contro
la
variabilità
dei
flussi
finan
ziari,
attribuibile a un particolare rischio associato con tutte le attività o passività rilevate o una loro
componente (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi
variabili) o
a un'operazione programmata altamente probabile e che potrebbe influire sull'utile
(perdita)
d'esercizio;
c)
copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.
6.5.3
Se l'elemento
coperto
è uno strumento
rappresentativo
di capitale
per il quale
l'entità
ha scelto
di presentare
le
variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conforme-
mente al paragrafo 5.7.5, l'esposizione coperta di cui al paragrafo
6.5.2,
lettera
a), deve
essere
un'esposizione
che
potrebbe avere effetti sulle altre componenti di conto economico complessivo. In questo caso, e solo in questo
caso, l'inefficacia rilevata della copertura è presentata nelle altre componenti di conto economico
complessivo.
6.5.4
La copertura del rischio di cambio di un impegno irrevocabile può essere contabilizzata come copertura del
fair value (valore equo) o come copertura dei flussi finanziari.
6.5.5
Se la relazione di copertura cessa di soddisfare il requisito dell'efficacia della copertura in relazione al
rapporto
di copertura (cfr. paragrafo
6.4.1,
lettera
c), punto
iii)), mentre
l'obiettivo
della gestione
del rischio per la
relazione di copertura designata rimane lo stesso, l'entità deve rettificare il rapporto di copertura della
relazione
di copertura in modo che i criteri di ammissibilità siano nuovamente soddisfatti (operazione
denominata
"riequilibrio" nel presente Principio; cfr. paragrafi B6.5.7-B6.5.21).
6.5.6
L'entità deve cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura
soltanto nel caso in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di
ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale riequilibrio della relazione di copertura, se del
caso).
Sono inclusi i casi in cui lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato.
A questo scopo, la sostituzione o il riporto dello strumento di copertura con un altro strumento di
copertura non è una scadenza o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte
della documentata
strategia
di gestione
del rischio dell'entità
ed è in linea con essa. In aggiunta,
a tal
fine non si ha
scadenza o cessazione dello strumento di copertura se:
a)
in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti, le
parti di uno strumento di copertura concordano che una (o più) controparti di compensazione
sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte. A tal fine,
una
controparte
di compensazione
è una controparte
centrale
(talvolta
definita
"
organismo
di
compensazione
"
o
"
agenzia di compensazione
"
) ovvero una o p entità, per esempio un partecipante
diretto di un organismo di compensazione o un cliente di un partecipante diretto di un organismo di
compensazione,
che agiscano da
controparte
al fine
di effettuare
la compensazione
tramite
controparte
centrale.
Tuttavia,
se le controparti dello strumento di copertura sostituiscono le proprie controparti
originarie con con
troparti diverse, le disposizioni del presente sottoparagrafo sono soddisfatte soltanto se
ciascuna di tali
controparti effettua la compensazione con la medesima controparte centrale;
b)
eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per
effettuare la sostituzione della controparte. Tali cambiamenti sono limitati ai cambiamenti in linea
con i termini contrattuali
che ci si sarebbe aspettati se lo strumento
di copertura
fosse stato
originariamente compensato con la controparte di compensazione. Essi comprendono i
cambiamenti dei requisiti relativi alle garanzie reali, dei diritti di compensare i saldi relativi a
crediti e debiti, e degli oneri applicati.
La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura può incidere sulla relazione di
copertura nel suo complesso o solo su una parte di essa (nel qual caso la contabilizzazione delle
operazioni di copertura continua per la parte restante della relazione di copertura).
6.5.7
L'entità deve applicare:
a)
il paragrafo 6.5.10, quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per una copertura del
fair value (valore equo) per la quale l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua
compo
nente) valutato al costo ammortizzato; e
b)
il paragrafo 6.5.12, quando cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per le coperture dei
flussi finanziari.
Coperture del fair value (valore equo)
6.5.8
Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibilità cui al paragrafo 6.4.1, la copertura del fair value
(valore
equo) deve essere contabilizzata come segue:
a)
l'utile o la perdita sullo strumento di copertura devono essere
rilevati
nell'utile
(perdita)
d'eser
cizio
(o nelle altre componenti di conto economico complessivo, se lo strumento di copertura copre uno
strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare le variazioni del
fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo
conformemente
al paragrafo 5.7.5);
b)
l'utile o la perdita di copertura sull'elemento coperto devono rettificare il valore contabile
dell'elemento coperto (se applicabile) e devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio. Se
l'elemento coperto è un'attività finanziaria (o una sua componente)
valutata
al fair value rilevato
nelle
altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2A, l'utile o la
perdita di copertura sull'elemento coperto devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
Tuttavia, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha
scelto di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto
economico complessivo conformemente
al paragrafo 5.7.5, gli importi restano nelle altre
componenti di conto economico complessivo. Se l'elemento coperto è un impegno irrevocabile non
iscritto (o una sua componente), la variazione cumulata del fair value (valore
equo) dell'elemento
coperto conseguente
alla sua designazione
è rilevata come attività o passività
con un utile o una
perdita corrispondenti rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
6.5.9
Se l'elemento coperto in una copertura del fair value (valore equo) è un impegno irrevocabile (o una sua
componente) ad acquisire un'attività o ad assumere
una
passività,
il
valore
contabile
iniziale
dell'attività
o della
passività risultante dall'adempimento dell'impegno irrevocabile da parte dell'entità è rettificato per
includere la
variazione cumulata del fair value (valore equo) dell'elemento coperto che è stato rilevato nel
prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria.
6.5.10
Le rettifiche conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), devono essere ammortizzate nell'utile (perdita)
d'esercizio se l'elemento coperto è uno strumento finanziario (o una sua componente) valutato al costo
ammortizzato. L'ammortamento può iniziare non appena si verifica una rettifica e deve iniziare non più tardi
di quando l'elemento coperto
cessa
di essere
rettificato
per gli utili
e le perdite
di copertura.
L'ammortamento
si
basa su un tasso di interesse effettivo ricalcolato alla data di inizio dell'ammortamento. In caso di attività
finanziaria (o di una sua componente) che è un elemento coperto e che è valutata al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 4.1.2A,
l'ammortamento si applica allo stesso modo ma sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita complessivo
rilevato precedentemente conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b), invece che mediante rettifica del
valore contabile.
Coperture dei flussi finanziari
6.5.11
Fintanto che soddisfa i criteri di ammissibili di cui al paragrafo 6.4.1, la copertura dei flussi
finanziari deve essere contabilizzata come segue:
a)
la componente separata di patrimonio netto associata
all'elemento
coperto
(riserva
per la coper
tura
dei flussi finanziari) è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):
i)
l'utile o la perdita complessivo sullo strumento di copertura dall'inizio della copertura; e
ii)
la variazione cumulata del fair value (valore equo) (al valore attuale) dell'elemento coperto
(ossia il valore attuale della variazione cumulata dei flussi finanziari futuri attesi coperti)
dall'inizio della copertura;
b)
la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace
(ossia la parte che è compensata dalla variazione della riserva per la copertura dei flussi finanziari
calcolata conformemente alla lettera a)) deve essere rilevata nelle altre componenti di conto
economico complessivo;
c)
eventuali utili o perdite residui sullo strumento di copertura (o gli utili o le perdite necessari a
compensare la variazione della riserva per la copertura dei flussi
finanziari
calcolata
conforme- mente
alla lettera a)) rappresentano la parte inefficace della copertura che deve essere rilevata
nell'utile
(perdita) d'esercizio;
d)
l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari conformemente alla
lettera a) deve essere contabilizzato come segue:
i)
se
un'operazione
programmata
coperta
comporta
successivamente
la
rilevazione
di un'attività
o passività non finanziaria, o un'operazione programmata coperta per un'attività o passività
non finanziaria diventa un impegno irrevocabile al quale si applica la contabilizzazione delle
operazioni di copertura del fair value (valore equo), l'entità deve eliminare detto importo
dalla
riserva per la copertura dei flussi finanziari e includerlo direttamente nel costo iniziale, o
altro
valore contabile, dell'attività o della passività. Non si tratta di una rettifica da riclassi
ficazione
(cfr. IAS 1) e pertanto non incide sulle altre componenti di conto economico complessivo;
ii)
per le coperture di flussi finanziari, a eccezione di quelle considerate al punto i), l'importo
deve
essere riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari nell'utile (perdita)
d'esercizio
come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui
i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per
esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi
passivi o quando
si verifica la vendita programmata);
iii)
tuttavia, se l'importo costituisce una perdita e l'enti non prevede di recuperare tutta la
perdita o una parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, l'entità deve immediata-
mente
riclassificare nell'utile (perdita)
d'esercizio,
come
rettifica
da
riclassificazione
(cfr.
IAS
1),
l'importo che non prevede di recuperare.
6.5.12
Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (cfr. paragrafi
6.5.6 e 6.5.7, lettera b)), l'entità deve contabilizzare l'importo accumulato nella riserva per la copertura dei
flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettera a), come segue:
a)
se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve rimanere nella riserva
per la copertura dei flussi finanziari fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri o fino al momento in cui si
applica il paragrafo 6.5.11, lettera d), punto iii). Quando i flussi finanziari futuri si verificano, si applica
il
paragrafo 6.5.11, lettera d);
b)
se non si prevedono più futuri flussi finanziari coperti, l'importo deve essere riclassificato immediata-
mente dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da
riclassificazione (cfr. IAS 1). È sempre possibile che si verifichino futuri flussi finanziari coperti non più
altamente probabili.
Coperture di un investimento netto in una gestione estera
6.5.13
Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento
monetario che è stato contabilizzato come una parte dell'investimento netto (cfr. IAS 21), devono
essere contabilizzate in modo similare alle coperture dei flussi finanziari:
a)
la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace
deve
essere
rilevata
nelle
altre
componenti
di
conto
economico
complessivo
(cfr.
paragra
fo
6.5.11); e
b)
la parte non efficace deve essere rilevata
nell'utile
(perdita)
d'esercizio.
6.5.14
L'utile o la perdita complessivo sullo strumento di copertura relativi alla parte efficace della coper
tura
che è stata accumulata nella
riserva
di
conversione
di
valuta
estera
devono
essere
riclassificati
dal
patrimonio netto nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1)
conformemente ai paragrafi 48-49 dello IAS 21 concernenti la dismissione o la dismissione parziale
della gestione estera.
Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni
6.5.15
Quando separa il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e
designa
come
strumento
di copertura
soltanto
la variazione
del valore
intrinseco
dell'opzione
(cfr. paragrafo
6.2.4,
lettera a)), l'entità
deve contabilizzare il valore temporale dell'opzione come segue (cfr. paragrafi B6.5.29-B6.5.33):
a)
l'entità deve distinguere il valore temporale delle opzioni per tipo di elemento coperto dall'opzione (cfr.
paragrafo B6.5.29):
i)
elemento coperto relativo a un'operazione; o
ii)
elemento coperto relativo a un periodo;
b)
la variazione del fair value (valore equo) del valore temporale dell'opzione che copre l'elemento coperto relativo
a un'operazione deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella
misura in cui
si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata di patrimonio netto.
La variazione cumulata del fair value (valore equo) derivante dal valore temporale dell'opzione
accumulata nella componente separata di patrimonio netto (di seguito
"
l'importo
"
) deve
essere
contabilizzata come segue:
i)
se l'elemento coperto successivamente comporta la rilevazione di un'attività o di una passività non
finanziaria o di un impegno irrevocabile per un'attività o una passività non finanziaria al quale si
applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo), l'entità deve
eliminare l'importo dalla componente separata di patrimonio netto e deve includerlo direttamente nel
costo
iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. Non si tratta di una rettifica da
riclassificazione (cfr. IAS 1) e pertanto non incide sulle altre componenti di conto economico
com
plessivo;
ii)
per le relazioni di copertura, a eccezione di quelle cui si applica il punto i), l'importo deve essere
riclassificato dalla componente separata di patrimonio
netto all'utile (perdita) d'esercizio
come rettifica
da
riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari
futuri
attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando ha luogo la
vendita
programmata);
iii)
tuttavia, se si prevede che tutto l'importo o una parte di esso non sarà recuperato in un esercizio o in
più esercizi futuri, l'importo che non si prevede di recuperare
deve immediatamente
essere
riclassi-
ficato
nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1);
c)
la variazione del fair value (valore equo) del valore temporale dell'opzione che copre un elemento coperto
relativo a un periodo deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella
misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata di
patrimonio netto. Il valore temporale alla data della designazione dell'opzione come strumento di
co
pertura, nella misura in cui riguarda l'elemento coperto, deve essere ammortizzato su base sistematica e
razionale nel periodo durante il quale la rettifica della copertura del valore intrinseco dell'opzione
potrebbe
influenzare
l'utile
(perdita)
d'esercizio
(o le altre
componenti
di conto
economico
complessivo,
se
l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha scelto di presentare
le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo
conformemente al paragrafo 5.7.5). Di conseguenza, in ciascun esercizio l'importo dell'ammor
tamento è
riclassificato dalla componente separata di patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio come
rettifica da
riclassificazione (cfr. IAS 1). Tuttavia, se la contabilizzazione delle operazioni di copertura cessa per la
relazione di copertura che include la variazione del valore intrinseco dell'opzione come
strumento di
copertura, l'importo netto (ossia comprensivo
dell'ammortamento
cumulato)
accumulatosi nella componente
separata di patrimonio netto deve essere immediatamente riclassificato
nell'utile (per-
dita) d'esercizio
come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).
Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta
estera degli strumenti finanziari
6.5.16
Quando l'entità separa l'elemento forward e l'elemento spot di un contratto forward e designa come
strumento di copertura solo la variazione del valore dell'elemento spot del contratto forward o quando l'entità
separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla designazione dello
strumento finanziario come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)), l'enti può applicare il
paragrafo 6.5.15 all'elemento forward del contratto forward o al differenziale dovuto alla valuta estera co
come applicato al valore temporale di un'opzione. In tal caso, l'entità deve applicare la
guida operativa,
paragrafi B6.5.34-B6.5.39.
6.6
COPERTURE DI GRUPPI DI ELEMENTI
Ammissibilità di un gruppo di elementi come elemento coperto
6.6.1
Un gruppo di elementi (compreso un gruppo di elementi che costituisce una posizione netta; cfr.
paragrafi B6.6.1-B6.6.8) è un elemento ammissibile per la copertura soltanto se:
a)
è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi
ammis
sibili per la copertura;
b)
gli elementi del gruppo sono gestiti insieme a livello di gruppo ai fini della gestione dei rischi; e
c)
in caso di copertura dei flussi finanziari di un gruppo di elementi la cui variazione dei flussi
finanziari non si prevede sa approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva dei
flussi finanziari del gruppo, per cui sorgono posizioni di rischio che si compensano,
i)
è una copertura del rischio di cambio; e
ii)
la designazione della posizione netta specifica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni
programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e il volume (cfr.
paragrafi B6.6.7-B6.6.8).
Designazione di una componente di un importo nominale
6.6.2
La componente che è una percentuale di un gruppo di elementi ammissibili per la copertura è un elemento
ammissibile per la copertura, purché la designazione sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio
dell'entità.
6.6.3
La componente strato di un gruppo
complessivo
di elementi
(per esempio,
lo strato più basso)
è ammissibile
per
la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto se:
a)
è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;
b)
l'obiettivo della gestione del rischio è la copertura della componente strato;
c)
gli elementi del gruppo complessivo in cui lo strato è identificato sono esposti allo stesso rischio coperto
(così che la valutazione dello strato coperto non sia influenzata in modo significativo da quali elementi
particolari del gruppo complessivo fanno parte dello strato coperto);
d)
per una copertura di elementi esistenti (per esempio, un impegno irrevocabile non iscritto o un'attivi
rilevata), l'entità può individuare e tracciare il gruppo complessivo di elementi dai quali è definito lo strato
di copertura (in modo che l'entità sia in grado di soddisfare le disposizioni in materia di conta
bilizzazione
delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità);
e)
gli elementi del gruppo che contengono opzioni di pagamento anticipato soddisfano le disposizioni in
materia di componenti di un valore nominale (cfr. il paragrafo B6.3.20).
Esposizione nel bilancio
6.6.4
Per la copertura di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia in una copertura
di una posizione netta) il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
e delle altre componenti di conto economico complessivo, ogni utile o perdita di copertura nel prospetto sono
presentati in una voce separata da quelle su cui incidono gli elementi coperti. Di conseguenza, nel prospetto
l'importo nella voce che si riferisce all'elemento coperto stesso (per esempio, i ricavi o i costi di
vendita) resta
invariato.
6.6.5
Per le attività e le passività coperte insieme come gruppo in una copertura del fair value (valore equo), l'utile
o la perdita nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria sulla singola
attività
e
passività
devono
essere
rilevati come rettifica del valore contabile delle rispettive singole voci che compongono il gruppo
conformemente al paragrafo 6.5.8, lettera b).
Posizioni nette pari a zero
6.6.6
Se l'elemento coperto è un gruppo che è una posizione netta pari a zero (ossia gli elementi coperti tra loro
compensano pienamente il rischio gestito su base di gruppo), l'entità può designarlo in una relazione di
copertura non comprendente uno strumento di copertura, purché:
a)
la copertura sia parte di una strategia di copertura del rischio netto rotativo, secondo la quale l'entità
copre
sistematicamente le nuove
posizioni
dello stesso
tipo con il passare
del tempo
(per esempio
quando
le
operazioni entrano nell'orizzonte temporale per il quale l'entità effettua la copertura);
b)
la posizione netta coperta cambi di dimensioni durante la vita della strategia di copertura del rischio netto
rotativo e l'entità utilizzi strumenti di copertura ammissibili per coprire il rischio netto (ossia
quando la
posizione netta non è pari a zero);
c)
la contabilizzazione delle
operazioni
di copertura
sia normalmente
applicata
a tali posizioni
nette
quando
la
posizione netta non è pari a zero ed è coperta con strumenti di copertura ammissibili; e
d)
la non applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura alla posizione netta pari a zero
darebbe luogo a risultati contabili non conformi, in quanto la contabilità non rileverebbe le posizioni di
rischio che si compensano che sarebbero altrimenti rilevate nella copertura di una posizione netta.
6.7
OPZIONE DI DESIGNARE L'ESPOSIZIONE CREDITIZIA COME VALUTATA AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILE-
VATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
Esposizioni creditizie ammissibili per la designazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
6.7.1
Se l'entiutilizza un derivato su crediti valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso,
(esposizione
creditizia), può designare lo strumento finanziario per la parte gestita (ossia in toto o in
parte) come
valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se:
a)
il nome dell'esposizione creditizia (per esempio, il mutuatario o il possessore di un impegno all'eroga-
zione di finanziamenti) corrisponde all'enti di riferimento del derivato su crediti (
"
corrispondenza del
nome"); e
b)
il rango dello strumento finanziario corrisponde a quello degli strumenti che possono essere
forniti conformemente al derivato su crediti.
L'entità può effettuare tale designazione a prescindere dal fatto che lo strumento finanziario gestito
per il rischio di credito rientri nell'ambito di applicazione del presente Principio (per esempio, l'entità
può designare gli impegni all'erogazione di finanziamenti che non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente Principio). L'entità può designare tale strumento finanziario alla rilevazione
iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto. L'entità deve documentare la designa-
zione simultaneamente.
Contabilizzazione delle esposizioni creditizie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
6.7.2
Se, conformemente al paragrafo 6.7.1, uno strumento finanziario è designato come valutato al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio dopo la rilevazione iniziale, o non è stato rilevato in
precedenza, la differenza al momento della designazione tra l'eventuale valore contabile e il fair value (valore equo)
deve essere immediatamente
rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Per le attività finanziarie valutate al
fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo
4.1.2A, l'utile o la perdita complessivo rilevato precedentemente nelle altre componenti di conto
economico
complessivo deve essere immediatamente riclassificato dal patrimonio netto all'utile (perdita)
d'esercizio come
rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1).
6.7.3
L'entità deve
cessare
di valutare
lo strumento
finanziario
che ha dato origine
al rischio
di credito,
o una parte
di
tale strumento finanziario, al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se:
a)
i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.7.1 non sono psoddisfatti, per esempio:
i)
il derivato su crediti o il relativo strumento finanziario che dà origine al rischio di credito giunge a
scadenza o è venduto, cessato o esercitato o
ii)
il rischio di credito dello strumento finanziario non è più gestito utilizzando derivati su crediti. Per
esempio, ciò potrebbe verificarsi a seguito di miglioramenti della qualità creditizia del mutuatario o del
possessore dell'impegno all'erogazione di finanziamenti o di modifiche ai requisiti patrimoniali imposti
all'entità; e
b)
lo strumento finanziario che origine al rischio di credito non deve altrimenti essere valutato al fair
value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia, il modello di business dell'entità non è cambiato nel
frattempo in modo tale da richiedere la riclassificazione conformemente al paragrafo 4.4.1).
6.7.4
Se l'enticessa di valutare lo strumento finanziario che origine al rischio di credito, o una parte di tale
strumento
finanziario,
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio,
il fair value (valore
equo)
dello strumento finanziario alla data di cessazione diventa il suo nuovo valore contabile. Successiva- mente si
applica la stessa valutazione utilizzata prima della designazione dello strumento finanziario al fair
value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (tra cui l'ammortamento risultante dal nuovo valore contabile). Per
esempio, l'attività finanziaria inizialmente classificata come valutata al costo ammortizzato
potrebbe tornare a tale
valutazione e il suo tasso di interesse effettivo verrebbe ricalcolato sulla base del
nuovo valore contabile lordo
alla data dalla fine della cessazione della valutazione al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio.
6.8
DEROGHE TEMPORANEE ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA
DI
CONTABILIZZA-
ZIONE
DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
6.8.1
L'entideve applicare i paragrafi 6.8.46.8.12 e i paragrafi 7.1.8 e 7.2.26, lettera d), a tutte le relazioni di
copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse. Questi paragrafi si applicano soltanto a tali relazioni di copertura. Una relazione di copertura è
direttamente
interessata
dalla riforma
degli indici di riferimento
per la determinazione
dei tassi di interesse
solo
se la riforma genera incertezze in merito a quanto segue:
a)
l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse (definito contrattualmente o non
contrattualmente) designato come rischio coperto; e/o
b)
la tempistica o l'importo
dei flussi finanziari
correlati agli indici di riferimento
per la determinazione
dei
tassi
di interesse dell'elemento coperto o dello strumento di copertura.
6.8.2
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 6.8.46.8.12, l'espressione
"
riforma degli indici di riferimento per la
determinazione dei tassi di interesse
"
si riferisce alla riforma, che riguarda l'intero mercato, di un indice di
riferimento per la determinazione dei
tassi
di interesse,
inclusa
la sostituzione
di
un indice
di riferimento
per la
determinazione dei tassi di interesse con un tasso di riferimento alternativo, quale quello risultante dalle
raccomandazioni contenute nella relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria del luglio 2014
"
Refor-
ming Major Interest Rate Benchmarks" (51).
6.8.3
I paragrafi da 6.8.4 a 6.8.12 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi
paragrafi. L'entità deve continuare ad applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle
operazioni di copertura alle relazioni di copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
(2)
La relazione
"
Reforming Major Interest Rate Benchmarks
"
è disponibile all'indirizzo http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_
140722.pdf.
Requisito di alta probabilità per le coperture dei flussi finanziari
6.8.4
Per determinare
se un'operazione
programmata
(o una sua componente)
sia altamente
probabile
in conformità
al paragrafo 6.3.3, l'entità deve presumere che l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse su
cui si basano i flussi finanziari coperti (definito contrattualmente o non contrattualmente)
non sia modificato
a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Riclassificazione dell'importo
accumulato
nella
riserva
per
la
copertura
dei
flussi
finanziari
6.8.5
Per applicare la disposizione di cui al paragrafo 6.5.12 al fine di determinare se si prevede che si verifichino i
futuri flussi finanziari coperti,
l'entità
deve
presumere
che l'indice
di riferimento
per la determinazione
dei tassi
di interesse su cui si basano i flussi finanziari coperti (definito
contrattualmente
o non contrattualmente)
non sia
modificato a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse.
Valutazione della relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura
6.8.6
Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), punto i) e ai paragrafi B6.4.4B6.4.6, l'entità
deve presumere che l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi
finanziari coperti e/o il rischio coperto (definito contrattualmente o non contrattualmente), o l'indice di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse su cui si basano i flussi finanziari dello strumento di
copertura, non siano modificati a seguito della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei
tassi di interesse.
Designazione di una componente di un elemento come elemento coperto
6.8.7
Salvo ove sia di applicazione il paragrafo 6.8.8, per la copertura di una componente dell'indice di riferimento
definito non contrattualmente del rischio di tasso di interesse, l'entità deve applicare la disposizione di cui al
paragrafo 6.3.7, lettera a) e al paragrafo B6.3.8, che dispone che la componente di rischio sia identificabile
separatamente, solo all'inizio della relazione di copertura.
6.8.8
Quando l'entità, in linea con la sua documentazione di copertura, ridetermina spesso (ossia cessa e riavvia) una
relazione di copertura perché sia lo strumento di copertura che l'elemento coperto cambiano spesso (ossia
l'entità utilizza un processo dinamico in cui sia gli elementi coperti che gli strumenti di copertura
utilizzati per
gestire l'esposizione non rimangono
gli stessi
a lungo),
l'entità
deve
applicare
la disposizione
di
cui al paragrafo
6.3.7, lettera a), e al paragrafo B6.3.8, che dispone che la componente di rischio sia
identificabile separatamente,
solo al momento della designazione
iniziale
dell'elemento
coperto
in tale rela
zione di copertura. L'elemento
coperto che è stato valutato al momento della sua designazione iniziale nella relazione di copertura, a
prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto all'inizio della copertura o successiva- mente, non viene nuovamente
valutato nelle successive designazioni nella stessa relazione di copertura.
Fine dell'applicazione
6.8.9
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 6.8.4 all'elemento coperto non appena si
verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
quando non sussiste più l'incertezza
derivante
dalla riforma degli indici di riferimento
per la determina- zione
dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l'importo dei flussi finanziari correlati agli
indici di
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento coperto; e
b)
quando cessa la relazione di copertura di cui l'elemento coperto fa parte.
6.8.10
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 6.8.5 non appena si verifichi una delle
seguenti condizioni:
a)
quando non sussiste più l'incertezza
derivante
dalla riforma degli indici di riferimento
per la determina-
zione
dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l'importo dei futuri flussi finanziari correlati agli
indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dell'elemento coperto; e
b)
quando l'intero importo accumulato nella riserva per la copertura dei flussi finanziari per quanto con-
cerne tale relazione di copertura cessata è stato riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio.
6.8.11
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione
del paragrafo 6.8.6:
a)
all'elemento coperto, quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferi
mento
per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto o la tempistica e l'importo dei
flussi finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
dell'elemento
coperto; e
b)
allo strumento di copertura, quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di
riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica e l'importo dei
flussi
finanziari correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse dello
strumento
di copertura.
Se la relazione di copertura di cui fanno parte l'elemento coperto e lo strumento di copertura cessa prima
della data di cui al paragrafo 6.8.11, lettera a), o della data di cui al paragrafo 6.8.11, lettera b), l'entità deve
cessare prospetticamente l'applicazione del paragrafo 6.8.6 a tale relazione di copertura alla data della
cessazione.
6.8.12
Quando designa un gruppo di elementi come elemento coperto, o una combinazione di strumenti finanziari
come strumento
di copertura,
l'entità deve cessare prospetticamente
l'applicazione
dei paragrafi
6.8.46.8.6 a
un
singolo elemento o strumento finanziario in conformità ai paragrafi 6.8.9, 6.8.10 o 6.8.11, a seconda dei casi,
quando non sussiste più l'incertezza derivante dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse per quanto concerne il rischio coperto e/o la tempistica e l'importo dei flussi finanziari
correlati agli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse di detto elemento o
strumento
finanziario.
6.8.13
L'entità deve cessare prospetticamente l'applicazione dei paragrafi 6.8.7 e 6.8.8 non appena si verifichi una
delle seguenti condizioni:
a)
quando, nell'applicare il paragrafo 6.9.1,
le variazioni
imposte
dalla
riforma
degli
indici
di riferimento
per
la
determinazione dei tassi di interesse sono apportate alla componente di rischio non definita
contrat
tualmente; o
b)
quando cessa la relazione di copertura in cui è designata la componente di rischio non definita
con
trattualmente.
6.9
DEROGHE TEMPORANEE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLA RIFORMA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO PER LA DE-
TERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE
6.9.1
Via via che le disposizioni di cui ai paragrafi 6.8.4-6.8.8 cessano di applicarsi alla relazione di copertura (cfr.
paragrafi 6.8.9-6.8.13), l'entità deve modificare la designazione formale di tale relazione di copertura come
precedentemente
documentata
per riflettere
le variazioni
imposte
dalla riforma
degli indici di riferimento
per
la determinazione dei tassi di interesse, ossia le variazioni devono essere coerenti con le disposizioni di cui ai
paragrafi 5.4.6-5.4.8. In questo contesto la designazione della copertura deve essere modificata solo per
apportare una o più di queste modifiche:
a)
la designazione di un tasso di riferimento alternativo (definito contrattualmente o non contrattualmente)
come
rischio coperto;
b)
la modifica della descrizione dell'elemento coperto, compresa la descrizione della parte designata dei flussi
finanziari o del fair value (valore equo) oggetto della copertura; o
c)
la modifica della descrizione dello strumento di copertura.
6.9.2
L'entità deve inoltre applicare la disposizione di cui al paragrafo
6.9.1, lettera c), se le tre condizioni
seguenti
sono
soddisfatte:
a)
l'entità apporta la variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei
tassi di interesse
utilizzando
un approccio
diverso dalla variazione
della base per la determinazione
dei
flussi
finanziari contrattuali dello strumento di copertura (come descritto al paragrafo 5.4.6);
b)
lo strumento di copertura originario non è eliminato contabilmente; e
c)
l'approccio scelto è economicamente equivalente a variare la base per determinare i flussi finanziari
contrattuali dello strumento di copertura originario (come descritto nei paragrafi 5.4.7 e 5.4.8).
6.9.3
Le disposizioni di cui ai paragrafi 6.8.4-6.8.8 possono cessare di essere applicate in momenti diversi. Pertanto,
nell'applicare il paragrafo 6.9.1, l'entità p essere tenuta a modificare la designazione formale delle sue
relazioni di copertura in momenti diversi o può essere tenuta a modificare la designazione formale della
relazione di copertura più di una volta. Quando, e solo quando, tale variazione riguarda la designazione della
copertura, l'entideve applicare i paragrafi 6.9.7-6.9.12, a seconda dei casi. L'entideve inoltre applicare il
paragrafo 6.5.8 (per le coperture di fair value (valore equo)) o il paragrafo 6.5.11 (per le
coperture dei flussi
finanziari) per contabilizzare eventuali variazioni del fair value (valore equo) dell'elemento
coperto o dello
strumento di copertura.
6.9.4
L'entità deve modificare la relazione di copertura secondo quanto previsto al paragrafo 6.9.1 entro la data di
chiusura dell'esercizio durante il quale viene apportata al rischio coperto, all'elemento coperto o allo stru
mento
di copertura una variazione imposta dalla riforma degli indici di riferimento
per la determinazione
dei tassi di
interesse.
Al fine di dissipare
qualsiasi
dubbio, tale modifica
della designazione
formale
della relazione
di
copertura non costituisce la cessazione della relazione di copertura né la designazione di una nuova
relazione di copertura.
6.9.5
Se sono apportate variazioni in aggiunta alle variazioni imposte dalla riforma degli indici di riferimento per
la determinazione dei tassi di interesse all'attività o passività finanziaria designata nella relazione di copertura
(come descritto nei paragrafi 5.4.6-5.4.8) o alla designazione della relazione di copertura (secondo quanto
previsto al paragrafo 6.9.1), l'entità deve in primo luogo applicare le disposizioni applicabili del presente
Principio per determinare se tali variazioni aggiuntive determinano la cessazione della contabilizzazione delle
operazioni di copertura. Se le variazioni aggiuntive non comportano la cessazione della contabilizzazione delle
operazioni di copertura, l'entità deve modificare la designazione formale della relazione di copertura
come
specificato al paragrafo 6.9.1.
6.9.6
I paragrafi 6.9.7-6.9.13 stabiliscono deroghe solo per quanto concerne le disposizioni di cui ai medesimi
paragrafi. L'entità deve applicare tutte le altre disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di
copertura del presente Principio, compresi i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 6.4.1, alle relazioni di
copertura direttamente interessate dalla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse.
Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità
Coperture dei flussi finanziari
6.9.7
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 6.5.11, nel momento in cui l'enti modifica la descrizione di un
elemento coperto secondo quanto previsto al paragrafo 6.9.1, lettera b), l'importo accumulato nella riserva
per
la copertura dei flussi finanziari si deve considerare correlato al tasso di riferimento alternativo in base al
quale
sono determinati i flussi finanziari futuri coperti.
6.9.8
Per una relazione di copertura cessata, quando l'indice di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse al quale erano correlati i flussi finanziari futuri coperti subisce una variazione imposta
dalla riforma degli
indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, ai fini dell'applicazione del paragrafo
6.5.12
per determinare
se si prevedono
flussi finanziari
futuri
coperti,
l'importo
accumulato
nella riserva
per
la copertura dei flussi finanziari per tale relazione di copertura si deve considerare correlato al tasso di
riferimento alternativo al quale saranno correlati i flussi finanziari futuri coperti.
Gruppi di elementi
6.9.9
Quando applica il paragrafo 6.9.1 a gruppi di elementi designati come elementi coperti in una copertura del
fair value (valore equo) o in una copertura dei flussi finanziari, l'entità deve ripartire gli elementi coperti in
sottogruppi sulla base del tasso di riferimento che viene coperto e designare il tasso di riferimento come il
rischio coperto per ciascun sottogruppo. Ad esempio, in una relazione di copertura in cui un gruppo di
elementi è coperto per variazioni di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
soggetto
alla riforma
degli indici
di riferimento
per la determinazione
dei tassi di interesse,
i flussi
finanziari
o
il fair value (valore equo) coperti di alcuni elementi del gruppo potrebbero subire una variazione per essere
collegati a un tasso di riferimento alternativo prima che altri elementi del gruppo subiscano variazioni. In
questo esempio, nell'applicare
il paragrafo
6.9.1,
l'entità
designerebbe
il tasso
di riferimento
alternativo
come
il
rischio coperto per quel pertinente sottogruppo di elementi coperti. L'entità continuerebbe a designare
l'indice
di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistente come il rischio coperto per l'altro
sottogruppo
di elementi coperti fino a quando i flussi finanziari o il fair value (valore equo) coperti di tali elementi non
subiscano variazioni per essere collegati al tasso di riferimento alternativo o gli elementi giungano a scadenza
e siano sostituiti con elementi coperti collegati al tasso di riferimento alternativo.
6.9.10
L'entità deve valutare separatamente
se ciascun sottogruppo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.6.1 per
essere
un elemento ammissibile per la copertura. Se un sottogruppo non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6.6.1,
l'entità deve cessare la contabilizzazione
delle operazioni
di copertura
prospetticamente per la relazione di
copertura nella sua interezza. L'entità deve inoltre applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 6.5.8 e 6.5.11
per contabilizzare l'inefficacia connessa alla relazione di copertura nella sua inte
rezza.
Designazione delle componenti di rischio
6.9.11
Un tasso di riferimento alternativo
designato
come componente
di rischio non definita
contrattualmente
che
non
è identificabile separatamente (cfr. paragrafi 6.3.7, lettera a), e B6.3.8) alla data in cui è designato si considera
che abbia soddisfatto il requisito alla data di designazione se, e solo se, l'entità prevede ragione
volmente
che il
tasso
di riferimento
alternativo
sarà identificabile
separatamente
entro 24 mesi. Il periodo
di 24 mesi si applica
a ciascun tasso di riferimento alternativo separatamente e inizia a decorrere dalla data in
cui l'entità designa
per la prima volta il tasso di riferimento alternativo come componente di rischio non
definita
contrattualmente (ossia il periodo di 24 mesi si applica tasso per tasso).
6.9.12
Se successivamente l'entità prevede ragionevolmente che il tasso di riferimento alternativo non sarà identi
ficabile
separatamente entro 24 mesi dalla data in cui l'entità lo ha designato per la prima volta come
componente
di
rischio
non
definita
contrattualmente,
l'entità
deve
cessare
di applicare
la disposizione
di cui
al paragrafo
6.9.11 a tale tasso di riferimento alternativo e cessare di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle
operazioni di copertura a partire dalla data della rivalutazione per tutte le relazioni di copertura in cui il tasso
di riferimento alternativo è stato designato come componente di rischio non definita
contrattualmente.
6.9.13
Oltre alle relazioni di copertura specificate al paragrafo 6.9.1, l'entità deve applicare le disposizioni di cui ai
paragrafi 6.9.11 e 6.9.12 alle nuove relazioni di copertura nelle quali un tasso di riferimento alternativo è
designato come componente di rischio non definita contrattualmente
(cfr.
paragrafi
6.3.7,
lettera
a)
e B6.3.8)
nel
caso in cui, a causa della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse,
tale
componente di rischio non sia identificabile separatamente alla data della designazione.
CAPITOLO 7
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.1
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
7.1.1
L'entideve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2018 o in
data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità sceglie di applicare il presente Principio
anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare tutte le disposizioni
del
presente
Principio
allo
stesso
tempo
(ma cfr. anche i paragrafi 7.1.2, 7.2.21 e 7.3.2). Essa deve anche applicare allo stesso tempo le
modifiche di
cui all'appendice C.
7.1.2
Nonostante le disposizioni del paragrafo
7.1.1, per gli esercizi aventi inizio prima del 1
o
gennaio 2018,
l'entità
può scegliere di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli
utili
e delle perdite sulle
passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
conformemente ai
paragrafi 5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B 5.7.20 senza applicare le altre
disposizioni del presente
Principio. Se l'entità sceglie di applicare solo detti paragrafi, deve indicare tale fatto e fornire su base continuativa
le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 dell'IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni
integrative
(come modificato dall'IFRS 9 (2010)) (cfr. anche i paragrafi 7.2.2 e 7.2.15).
7.1.3
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012
, pubblicato nel dicembre 2013, ha modificato i paragrafi
4.2.1 e 5.7.5 come modifica conseguente alla modifica all'IFRS 3. L'entità deve applicare tale modifica
prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica dell'IFRS 3.
7.1.4
L'IFRS 15, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato
i paragrafi 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1,
C5 e C42 e ha eliminato il paragrafo C16 e la relativa voce. Sono stati aggiunti i paragrafi 5.1.3 e
5.7.1 A e una definizione nell'appendice A. L'entideve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 15.
7.1.5
L'IFRS 16, pubblicato a gennaio 2016, ha modificato i paragrafi 2.1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34 e B5.5.46.
L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 16.
7.1.6
L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 2.1, B2.1, B2.4, B2.5 e B4.1.30 e ha aggiunto
il paragrafo 3.3.5.
Modifiche all'IFRS 17
, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo
2.1 e ha aggiunto i paragrafi 7.2.367.2.42. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
7.1.7
Elementi di pagamento
anticipato
con compensazione
negativa
(Modifiche
all'IFRS
9),
pubblicato
nell'ottobre
2017,
ha
aggiunto i paragrafi 7.2.29-7.2.34 e il paragrafo B4.1.12A e ha modificato i paragrafi B4.1.11, lettera b), e
B4.1.12, lettera b). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno
inizio il 1
o
gennaio
2019 o in data successiva.
È consentita
l'applicazione
anticipata.
Se l'entità applica dette modifiche
a partire
da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
7.1.8
La
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
, che ha modificato
l'IFRS 9, lo IAS
39
e l'IFRS 7, pubblicato a settembre 2019, ha aggiunto la sezione 6.8 e ha modificato il paragrafo 7.2.26. L'entità
deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2020 o in data
successiva.
È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica dette modifiche a partire da un esercizio
precedente, tale
fatto deve essere indicato.
7.1.9
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020
, pubblicato nel maggio 2020, ha aggiunto i paragrafi
7.2.35 e B3.3.6A e modificato il paragrafo B3.3.6. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi
che hanno inizio il 1
o
gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità
applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
7.1.10
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
fase 2
, che ha modificato
l'IFRS 9,
lo
IAS 39, l'IFRS 7, l'IFRS 4 e l'IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 5.4.5-5.4.9,
6.8.13,
la sezione 6.9 e i paragrafi 7.2.43-7.2.46. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che
hanno inizio il 1
o
gennaio 2021 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità
applica
dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
7.2
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
7.2.1
L'entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8
Principi contabili,
cambiamenti nelle stime contabili ed errori
, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.4-7.2.26
e 7.2.28.
Il presente Principio non deve essere applicato agli elementi che sono già stati eliminati contabil
mente alla
data della prima applicazione.
7.2.2
Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 7.2.1, 7.2.3-7.2.28 e 7.3.2, la data della prima
applicazione è la data in cui l'entità applica per la prima volta dette disposizioni
del presente Principio e deve
essere l'inizio di un esercizio dopo l'emanazione del presente Principio. A seconda dell'approccio
prescelto
dall'entità per l'applicazione dell'IFRS 9, il passaggio potrebbe richiedere una o più date della prima
applicazione
delle diverse disposizioni.
Disposizioni transitorie in materia di classificazione e valutazione (capitoli 4 e 5)
7.2.3
Alla data della prima applicazione l'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti a tale data,
se l'attivi finanziaria soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2A, lettera a). La
classificazione che ne risulta deve essere applicata retroattivamente a prescindere dal modello di business
dell'entità negli esercizi precedenti.
7.2.4
Se alla data della prima applicazione non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il
valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D sulla base dei fatti e
delle
circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le
caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze
esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni
relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D. (cfr. anche
paragrafo 42R dell'IFRS 7).
7.2.5
Se alla data della prima applicazione
non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se
il fair value (valore equo) di un elemento di pagamento anticipato era insignificante conformemente al
paragrafo B4.1.12, lettera c), sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione
iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali
dell'attività
finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze
esistenti al momento
della rilevazione
iniziale dell'at
tività
finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli elementi di pagamento anticipato di cui al
paragrafo
B4.1.12 (cfr. anche paragrafo 42S dell'IFRS 7).
7.2.6
Se l'entità valuta il contratto ibrido al fair value (valore equo) secondo quanto stabilito ai paragrafi 4.1.2A,
4.1.4 o 4.1.5, ma il fair value (valore equo) del contratto ibrido non era stato valutato negli esercizi
comparativi,
il fair value (valore
equo)
del contratto
ibrido
negli
esercizi
comparativi
deve
essere
la somma
dei fair value
(valori equi) delle componenti del contratto (ossia, il contratto primario non derivato e il
derivato incorporato)
alla data di chiusura di ciascun esercizio comparativo se l'entità ridetermina gli esercizi
precedenti (cfr.
paragrafo 7.2.15).
7.2.7
Se ha applicato il paragrafo 7.2.6, alla data della prima applicazione l'entità deve rilevare le differenze tra il
fair value (valore equo) dell'intero contratto ibrido alla data della prima applicazione e la somma dei fair value
(valori equi) delle componenti del contratto ibrido alla data della prima applicazione nel saldo di apertura
degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'eser
cizio che
comprende la data della prima applicazione.
7.2.8
Alla data della prima applicazione
l'entità
può designare:
a)
l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio,
con
formemente al paragrafo 4.1.5; o
b)
l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come valutato al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5.
Tale designazione deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data della prima
applicazione. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.
7.2.9
Alla data della prima applicazione l'entità:
a)
deve revocare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo
4.1.5;
b)
può revocare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se l'attività finanziaria soddisfa la
condizione
di
cui
al
paragrafo
4.1.5.
Tale revoca deve essere effettuata sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data della prima
applicazione. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.
7.2.10
Alla data della prima applicazione l'entità:
a)
può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, conformemente al paragrafo 4.2.2., lettera a);
b)
deve revocare la sua precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione è stata effettuata al momento della
rilevazione iniziale nel rispetto della condizione fissata ora al paragrafo 4.2.2, lettera a), e non soddisfa
tale
condizione alla data della prima applicazione;
c)
può revocare la sua precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione è stata effettuata al momento della
rilevazione
iniziale nel rispetto della condizione fissata ora al paragrafo 4.2.2, lettera a), e soddisfa tale
condizione
alla data della prima applicazione.
Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla
data della prima applicazione. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.
7.2.11
Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio
dell'interesse effettivo, l'entità deve considerare:
a)
il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla fine di ogni esercizio comparativo
presentato come il valore contabile lordo dell'attività finanziaria o come il costo ammortizzato della
passività finanziaria se l'entità ridetermina esercizi precedenti; e
b)
il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data della prima applicazione
presentato come il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o come il nuovo costo
ammortizzato della passività finanziaria alla data della prima applicazione del presente Principio.
7.2.12
Se in precedenza l'enti contabilizzava al costo (secondo quanto disposto dallo IAS 39) l'investimento in uno
strumento rappresentativo di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento
identico
(ossia,
un input di Livello 1) (o per un'attività
derivata
che è correlata
allo strumento
rappresentativo di
capitale e che deve essere regolata con la consegna dello stesso), essa deve valutare tale strumento al fair
value (valore equo) alla data della prima applicazione.
Le differenze tra il precedente valore contabile e il fair
value
(valore equo) devono essere rilevate nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra compo
nente del
patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che comprende la data della prima applicazione.
7.2.13
Se in precedenza l'entità contabilizzava al costo la passività derivata
correlata
a
uno
strumento
rappresen
tativo
di capitale che non ha un prezzo quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di
Livello 1), e che deve essere regolata con la consegna dello stesso, secondo
quanto disposto
dallo
IAS 39, essa
deve valutare tale passività derivata al fair value (valore equo) alla data della prima applicazione. Le differenze
tra il precedente valore contabile e il fair value (valore equo) devono essere rilevate nel saldo di
apertura degli
utili portati a nuovo dell'esercizio che comprende la data della prima applicazione.
7.2.14
Alla data della prima applicazione l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7
creerebbe o amplierebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle
circostanze esistenti alla data della prima applicazione. Il presente Principio deve essere applicato
retroatti
vamente sulla base di detta determinazione.
7.12.14A Alla data della prima applicazione l'enti è autorizzata a fare la designazione di cui al paragrafo 2.5 per i
contratti che già esistono alla data ma solo se designa tutti i contratti simili. La modifica dell'attivo netto
derivante da tali designazioni è rilevata negli utili portati a nuovo alla data della prima applicazione.
7.2.15
Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 7.2.1, l'enti che adotta le disposizioni in materia di
classificazione e valutazione del presente Principio (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione
al costo ammortizzato per le attività finanziarie e alla riduzione di valore nelle sezioni 5.4 e 5.5) deve fornire
le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O dell'IFRS 7, ma non deve rideterminare esercizi prece-
denti. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti
successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore
contabile precedente e il valore
contabile
all'inizio
dell'esercizio
che
include
la data
della
prima
applicazione
di
queste modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto,
come appropriato) dell'esercizio che include la data della prima applicazione di queste modifiche.
Tuttavia, se
l'entità ridetermina
esercizi precedenti,
il bilancio rideterminato
deve rispettare tutte le disposi-
zioni del
presente Principio. Se l'approccio di applicazione dell'IFRS 9 prescelto dall'entità comporta pdi
una data
della prima applicazione per le diverse disposizioni, il presente
paragrafo
si applica a ciascuna
data
della prima
applicazione (cfr. paragrafo 7.2.2). Ciò potrebbe avvenire, per esempio, se l'entità sceglie di applicare
anticipatamente solo le disposizioni in materia di presentazione degli utili e delle perdite sulle
passività
finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente
al
paragrafo 7.1.2 prima di applicare le altre disposizioni del presente Principio.
7.2.16
Se l'entità prepara un bilancio
intermedio
conformemente
allo
IAS
34
Bilanci
intermedi
, l'entità
non
è tenuta
ad
applicare le disposizioni del presente Principio a periodi intermedi precedenti la data della prima
ap
plicazione, se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8).
Riduzione di valore (sezione 5.5)
7.2.17
L'enti deve applicare retroattivamente le disposizioni sulla riduzione di valore di cui alla sezione 5.5
conformemente allo IAS 8, fatti salvi i paragrafi 7.2.15 e 7.2.18-7.2.20.
7.2.18
Alla data della prima applicazione l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli,
dimostrabili
e disponibili
senza
costi o sforzi eccessivi per determinare il rischio di credito alla data in cui lo strumento finanziario è stato
inizialmente rilevato (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti di garanzia
finanziaria
alla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo
5.5.6) e per compararlo al rischio di credito alla data della prima applicazione del presente Principio.
7.2.19
Per determinare se dopo la rilevazione iniziale vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito,
l'entità può applicare:
a)
le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.22-B5.5.24; e
b)
la presunzione
relativa di cui al paragrafo 5.5.11 per pagamenti contrattuali scaduti da più di 30 giorni, se
l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando aumenti significativi del
rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul
livello dello scaduto.
7.2.20
Se alla data della prima applicazione determinare se vi è stato un aumento significativo del rischio di credito
dopo la rilevazione iniziale richiederebbe un costo o uno sforzo eccessivi, l'entità deve rilevare il fondo a
copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di
riferimento del bilancio, finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento
finanziario sia a basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il
paragrafo 7.2.19, lettera a)).
Disposizioni transitorie in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura (capitolo 6)
7.2.21
Quando applica per la prima volta il presente Principio, l'entità può scegliere come principio contabile di
continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo
IAS 39 invece delle disposizioni del capitolo 6 del presente Principio. L'entità deve applicare tale
principio a
tutte le sue relazioni
di copertura.
L'entità
che
sceglie
tale
principio
deve
applicare
anche
l'IFRIC 16
Coperture
di un investimento netto in una gestione estera
senza le modifiche che rendono l'Interpretazione
conforme alle
disposizioni di cui al capitolo 6 del presente Principio.
7.2.22
Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 7.2.26, l'entità deve applicare prospetticamente le disposizioni in
materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio.
7.2.23
Per applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura a decorrere dalla data della prima applica-
zione delle disposizioni sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura del presente Principio, tutti i
criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti a tale data.
7.2.24
Le relazioni di copertura che soddisfano i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura
conformemente allo IAS 39 che soddisfano anche i requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di
copertura conformemente ai criteri del presente Principio (cfr. paragrafo 6.4.1), dopo aver tenuto conto del
riequilibrio della relazione di copertura nel periodo transitorio (cfr. paragrafo 7.2.25, lettera b)), devono
essere considerate relazioni di copertura continue.
7.2.25
In sede di prima applicazione delle
disposizioni
in materia
di contabilizzazione
delle
operazioni
di copertura
del
presente Principio, l'entità:
a)
può iniziare ad applicare tali disposizioni a decorrere dallo stesso momento in cui cessa di applicare le
disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura dello IAS 39; e
b)
deve considerare il rapporto di copertura ai sensi dello IAS 39 il punto di partenza per il riequilibrio del
rapporto di copertura di una relazione di copertura continua, se del caso. Gli utili o le perdite derivanti da
tale riequilibrio devono essere rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio.
7.2.26
In deroga all'applicazione prospettica delle disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di
copertura del presente Principio, l'entità:
a)
deve applicare
retroattivamente
la contabilizzazione
per il valore
temporale
delle opzioni
conformemente
al
paragrafo 6.5.15, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione del valore intrinseco dell'op- zione
è stata designata come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale applicazione
retroattiva
riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio comparativo o
designate
successivamente.
b)
può applicare retroattivamente la contabilizzazione per l'elemento forward dei contratti forward
confor
memente al paragrafo 6.5.16, se conformemente allo IAS 39 soltanto la variazione dell'elemento spot
del contratto forward è stato designato come strumento di copertura in una relazione di copertura. Tale
applicazione retroattiva riguarda soltanto le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo esercizio
comparativo o designate successivamente. Inoltre, se l'entità sceglie l'applicazione retroattiva di tale
contabilizzazione, questa deve essere applicata a tutte le relazioni di copertura che soddisfano i criteri
di ammissibilità per tale scelta (ossia, nel periodo transitorio questa scelta non è possibile per la singola
relazione di copertura). La contabilizzazione dei differenziali dovuti alla valuta estera (cfr. paragrafo
6.5.16) può essere applicata retroattivamente per le relazioni di copertura esistenti all'inizio del primo
esercizio comparativo o designate successivamente;
c)
deve applicare retroattivamente il disposto del paragrafo 6.5.6 che non vi è conclusione o cessazione
dello
strumento di copertura se:
i)
in conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti, o dell'introduzione di leggi o regolamenti,
le parti di uno strumento di copertura concordano che una (o più) controparti di compensazione
sostituiscano l'originaria controparte di ciascuna di esse per diventare la loro nuova controparte; e
ii)
eventuali altri cambiamenti dello strumento di copertura sono limitati a quelli necessari per effettuare
la sostituzione della controparte.
d)
deve applicare retroattivamente le disposizioni di cui alla sezione 6.8. Questa applicazione retroattiva
si applica
solo alle relazioni di copertura esistenti all'inizio
dell'esercizio
in cui l'entità
applica
per la prima volta tali
disposizioni
o che sono
state designate
successivamente,
e all'importo
accumulato
nella riserva
per la
copertura dei flussi finanziari esistente all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima
volta tali
disposizioni.
Entità che hanno applicato l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) o l'IFRS 9 (2013) in anticipo
7.2.27
L'enti deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.26 alla data della prima
applicazione
pertinente.
L'entità
deve
applicare
tutte
le
disposizioni
transitorie
dei
paragrafi
7.2.3-7.2.14A
e
7.2.17-7.2.26 una volta sola (ossia, se l'entità sceglie un approccio di applicazione dell'IFRS 9 che comporta
più di una data della prima applicazione, non può applicare di nuovo nessuna di dette disposizioni se sono
già
state applicate a una data precedente) (cfr. paragrafi 7.2.2 e 7.3.2).
7.2.28
L'enti che ha applicato l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) o l'IFRS 9 (2013) e successivamente applica il
presente Principio:
a)
deve revocare la precedente designazione dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente
effettuata
nel
rispetto
della condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che non è più soddisfatta in conseguenza dell'ap
plicazione del
presente Principio;
b)
può designare l'attivi finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo
4.1.5,
che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio;
c)
deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come
valutata
al
fair
value
(valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel
rispetto
della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è p soddisfatta in conseguenza
dell'applicazione del presente Principio; e
d)
può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, se detta designazione
non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo
4.2.2,
lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione del presente Principio.
Tale designazione e tale revoca devono essere
effettuate
sulla
base
dei fatti e delle
circostanze
esistenti
alla data
della prima applicazione del presente Principio. Tale classificazione deve essere
applicata
retroattiva-
mente.
Disposizioni transitorie per Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa
7.2.29
L'entità deve applicare
Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa
(Modifiche all'IFRS 9)
retroattivamente, secondo quanto
previsto
dallo
IAS
8,
ad
eccezione
di
quanto
specificato
nei
paragra
fi
7.2.30-7.2.34.
7.2.30
L'enti che applica per la prima volta le presenti modifiche contestualmente alla prima applicazione del
presente Principio è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.28 in luogo delle
disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.31-7.2.34.
7.2.31
L'enti che applica per la prima volta le presenti modifiche successivamente alla prima applicazione del
presente Principio, è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.32-7.2.34. L'entideve anche
applicare le altre disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l'applicazione
di queste modifi
che.
A tal fine, i riferimenti alla data della prima applicazione devono essere intesi come riferimenti all'inizio
dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data della prima applicazione
delle
modifiche).
7.2.32
Per quanto riguarda la designazione di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria come valutata al
fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità:
a)
deve revocare la precedente designazione dell'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente
effettuata
nel
rispetto
della condizione di cui al paragrafo 4.1.5, che non è più soddisfatta in conseguenza dell'ap
plicazione delle
presenti modifiche;
b)
può designare l'attivi finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo
4.1.5,
che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche;
c)
deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come
valutata
al
fair
value
(valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel
rispetto
della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza
dell'applicazione delle presenti modifiche; e
d)
può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, se detta designazione
non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo
4.2.2,
lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche.
Tale designazione e tale revoca devono essere
effettuate
sulla
base
dei fatti e delle
circostanze
esistenti
alla data
della prima applicazione delle presenti modifiche. Tale classificazione deve essere applicata retroattiva-
mente.
7.2.33
L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti
modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti
se, e solo
se, ciò
è possibile
senza
l'uso
di elementi noti
successivamente e il bilancio rideterminato rispetta tutte le disposizioni del presente Principio. Se non ridetermina
esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio
dell'esercizio che include la data della prima applicazione di queste modifiche nel saldo di
apertura degli utili
portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'eser
cizio che include la
data della prima applicazione di queste modifiche.
7.2.34
Nell'esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche l'enti deve fornire le
seguenti informazioni con riferimento alla data della prima applicazione per ciascuna classe di attivi
finanziarie e passività finanziarie interessate dalle presenti modifiche:
a)
la categoria di valutazione e il valore contabile precedenti, determinati immediatamente prima
dell'ap
plicazione di tali modifiche;
b)
la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi, determinati dopo l'applicazione di tali modifiche;
c)
il valore contabile delle attività finanziarie e passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita)
d'esercizio, ma che non sono più designate in tal modo; e
d)
i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle
attività
finanziarie
o
passività
finanziarie
come
valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
Disposizioni transitorie per il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS
7.2.35
L'entità deve applicare il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020
alle passività finanziarie che sono
modificate o scambiate all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta la modifica o in data
successiva.
Disposizioni transitorie per l'IFRS 17, come modificato nel giugno 2020
7.2.36
L'enti deve applicare le modifiche all'IFRS 9 introdotte dall'IFRS 17 come modificato nel giugno 2020
retroattivamente, secondo quanto
previsto
dallo
IAS
8,
ad
eccezione
di
quanto
specificato
dai
paragrafi
7.2.37-7.2.42.
7.2.37
L'entità che applica per la prima volta l'IFRS 17 come modificato
nel giugno 2020 contestualmente
alla
prima
applicazione del presente Principio deve applicare i paragrafi 7.2.1-7.2.28 invece dei paragrafi 7.2.38-
7.2.42.
7.2.38
L'entità che applica per la prima volta l'IFRS 17 come modificato nel giugno 2020 dopo aver applicato per la
prima volta il presente Principio deve applicare i paragrafi 7.2.39-7.2.42. L'entità deve anche applicare le altre
disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l'applicazione di queste modifiche. A tal fine, i
riferimenti alla data della prima applicazione devono essere
intesi
come
riferimenti
all'inizio
dell'esercizio
in
cui
l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data della prima applicazione delle modifiche).
7.2.39
Per quanto riguarda la designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità:
a)
deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come
valutata
al
fair
value
(valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel
rispetto
della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è p soddisfatta in conseguenza
dell'applicazione delle presenti modifiche; e
b)
può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, se detta designazione
non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo
4.2.2,
lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell'applicazione delle presenti modifiche.
Tale designazione e tale revoca devono essere
effettuate
sulla
base
dei fatti e delle
circostanze
esistenti
alla data
della prima applicazione delle presenti modifiche. Tale classificazione deve essere applicata retroattiva-
mente.
7.2.40
L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti
modifiche. L'entità
può rideterminare
esercizi
precedenti
solo se ciò è possibile
senza l'uso di elementi
noti
successivamente.
Se l'entità ridetermina
esercizi precedenti,
il bilancio rideterminato
deve rispettare
tutte le
disposizioni
del presente Principio per quanto riguarda gli strumenti
finanziari interessati.
Se non rideter
mina
esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile
all'inizio dell'esercizio che include la data della prima applicazione di queste modifiche nel saldo di apertura
degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) del-
l'esercizio che
include la data della prima applicazione di queste modifiche.
7.2.41
Nell'esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche l'entità non è tenuta a
presentare le informazioni quantitative richieste dallo IAS 8, paragrafo 28, lettera f).
7.2.42
Nell'esercizio che include la data della prima applicazione delle presenti modifiche l'enti deve fornire le
seguenti informazioni con riferimento alla data della prima applicazione per ciascuna classe di attivi
finanziarie e passività finanziarie interessate dalle presenti modifiche:
a)
la classificazione precedente, compresa, se applicabile, la precedente categoria di valutazione, e il valore
contabile determinati immediatamente prima dell'applicazione delle modifiche;
b)
la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi, determinati dopo l'applicazione di tali modifiche;
c)
il valore contabile delle passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, ma
che non sono più designate in tal modo e
d)
per quali motivi ha designato le passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio o ha annullato tale designazione.
Disposizioni transitorie per Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse fase 2
7.2.43
L'entità deve applicare
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse fase 2
retrospettivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi
7.2.44-7.2.46.
7.2.44
L'entità deve designare una nuova
relazione
di copertura
(ad
esempio,
come
descritto
nel paragrafo 6.9.13)
solo
prospetticamente (ossia l'entità non può designare una nuova relazione per la contabilizzazione delle
operazioni di copertura in esercizi precedenti). Tuttavia, l'entità deve ristabilire
la
relazione
di
copertura
cessata
se, e solo se, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'entità ha cessato
tale relazione
di copertura
unicamente
a causa delle variazioni
imposte
dalla riforma degli
indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e l'entità non sarebbe stata tenuta a
cessare
tale relazione di copertura se tali modifiche fossero state applicate in quel momento; e
b)
all'inizio dell'esercizio in cui l'entiapplica per la prima volta le presenti modifiche (data della prima
applicazione
delle presenti
modifiche),
la relazione
di copertura
cessata soddisfa i criteri di ammissibilità
per
la contabilizzazione delle operazioni di copertura (una volta tenuto conto delle presenti modifiche).
7.2.45
Se, nell'applicare il paragrafo 7.2.44, l'entità ristabilisce una relazione di copertura cessata, i riferimenti
contenuti nei paragrafi 6.9.11 e 6.9.12 alla data in cui il tasso di riferimento alternativo è designato per
la prima volta come componente di rischio non definita contrattualmente devono essere intesi dall'enti
come
riferimenti alla data della prima applicazione
delle presenti modifiche
(ossia il periodo di 24 mesi per il tasso di
riferimento alternativo designato come componente di rischio non definita contrattualmente
decorre
dalla data
della prima applicazione delle presenti modifiche).
7.2.46
L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti
modifiche. L'entità può rideterminare esercizi
precedenti
se, e solo
se, ciò è possibile
senza
l'uso
di elementi noti
successivamente. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile
precedente e il valore
contabile
all'inizio
dell'esercizio
che
include
la data
della
prima
applicazione
di queste
modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come
appropriato) dell'esercizio che include la data della prima applicazione di queste modifiche.
7.3
RITIRO DELL'IFRIC 9, IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) E IFRS 9 (2013)
7.3.1
Il presente Principio sostituisce l'IFRIC 9
Rideterminazione del valore dei derivati incorporati
. Le disposizioni
aggiunte all'IFRS 9 nell'ottobre 2010 includevano le disposizioni precedentemente previste ai paragrafi 5 e
7 dell'IFRIC 9. Come modifica conseguente, l'IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting
Standard includeva le disposizioni precedentemente previste al paragrafo 8 dell'IFRIC 9.
7.3.2
Il presente Principio sostituisce l'IFRS 9 (2009), l'IFRS 9 (2010) e l'IFRS 9 (2013). Tuttavia, per gli esercizi
aventi inizio prima del 1
o
gennaio 2018, l'entità può decidere di applicare le versioni precedenti dell'IFRS 9
anziché il presente Principio se, e soltanto se, la pertinente data della prima applicazione da parte dell'entità è
anteriore al 1o febbraio 2015.
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.
perdite attese su crediti
nei 12 mesi successivi
Quota di
perdite attese lungo tutta la vita del credito
che rappresenta le
perdite attese su crediti
risultanti da inadempimenti su uno strumento finanziario
che possono verificarsi entro i 12 mesi successivi
alla data
di riferimento
del
bilancio.
costo ammortizzato dell'attività
o passività finanziaria
Importo a cui l'attività o passività finanziaria
è valutata al momento
della
rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento
cumulato, secondo il
criterio dell'interesse
effettivo
di qualsiasi differenza tra
tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attivi finanziarie,
rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite.
attività derivanti da contratto
Diritti che l'IFRS
15
Ricavi
provenienti
da
contratti
con
i
clienti
prevede
siano
contabilizzati
in conformi
con il presente
Principio
ai fini della rilevazione
e valutazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore.
attività finanziaria
deteriorata
L'attività finanziaria è deteriorata quando si sono verificati uno o più eventi che
hanno un impatto negativo sui flussi finanziari futuri stimati dell'attività finanziaria.
Costituiscono prove che l'attività finanziaria
è deteriorata
i dati osserva-
bili
relativi ai seguenti eventi:
a)
significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
b)
una violazione del contratto, quale un inadempimento o una
scadenza
non
rispettata;
c)
per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del
debitore, il creditore estende al debitore una concessione che il creditore
non
avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d)
sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o altre procedure di
ristrutturazione finanziaria;
e)
la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a
difficoltà finanziarie; o
f)
l'acquisto o la creazione dell'attività finanziaria con grossi sconti che
riflet
tono le perdite su crediti sostenute.
È possibile che non si riesca ad individuare un singolo evento: il deteriora-
mento delle attività finanziarie p essere dovuto all'effetto combinato di
diversi eventi.
perdita su crediti
Differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità
conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l'entità si aspetta di
ricevere (ossia tutti i mancati incassi), attualizzati
al
tasso
di interesse
effet
tivo
originario
(o
al tasso di interesse effettivo corretto per il credito
per
le
attività finanziarie deteriorate acquistate o originate
). L'entità deve
sti-
mare i
flussi finanziari prendendo in considerazione tutte le disposizioni contrattuali
dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione,
un'opzione call e opzioni simili), lungo la vita attesa di tale strumento
finanziario. I flussi finanziari considerati includono i flussi finanziari
derivanti
dalla vendita delle garanzie reali possedute o degli altri strumenti di attenuazione
del rischio di credito che sono parte integrante delle disposizioni
contrattuali. Si
presume che la vita attesa di uno strumento finanziario possa essere stimata in
modo attendibile. Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile
effettuare una stima
attendibile della vita attesa di uno strumento finanziario, l'entità deve utilizzare la
durata contrattuale
residua
dello strumento
finanzia-
rio.
tasso di interesse effettivo
corretto per il credito
Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la
vita attesa dell'attività finanziaria al
costo ammortizzato di un'attività
finan
ziaria
che è un'
attività finanziaria deteriorata acquistata o originata
.
Quando calcola il tasso di interesse effettivo corretto per il credito,
l'entità deve
stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutte le disposizioni
contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato,
l'estensione, un'opzione call e opzioni simili) e le
perdite attese su crediti
.
Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti
di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr.
paragrafi B5.4.1B5.4.3),
i costi di transazione
e tutti gli altri premi o sconti. Si
presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti
finanziari
similari possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, nei rari
casi in cui non
è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari
o la vita residua di uno
strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare
i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento
finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).
eliminazione contabile
Cancellazione dal prospetto
della situazione
patrimoniale-finanziaria
dell'entità
di un'attività o passività finanziaria rilevata precedentemente.
derivato
Strumento finanziario o altro contratto rientrante nell'ambito di applicazione
del presente Principio che presenta tutte le tre caratteristiche seguenti:
a)
il suo valore varia in conseguenza
della variazione di un determinato tasso
di
interesse,
del prezzo
di un determinato
strumento
finanziario,
del prezzo
di
una determinata merce, di un determinato tasso di cambio, indice di prezzi
o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione
che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non
sia specifica
di una delle parti contrattuali (a volte chiamato
"
sottostante
"
);
b)
non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto
iniziale minore di quello necessario per altri tipi di contratto da cui ci si
aspetterebbe una risposta simile alle variazioni dei fattori di mercato;
c)
è regolato a data futura.
dividendi
Distribuzione di utili ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale in
proporzione alla loro quota e al tipo di strumento posseduto.
criterio
dell'interesse
effettivo
Criterio utilizzato per calcolare il
costo ammortizzato di un'attivi o pas-
sività finanziaria
e nell'allocazione e rilevazione degli interessi attivi o passivi
nell'utile (perdita) d'esercizio durante il periodo di riferimento.
tasso di interesse effettivo
Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la
vita attesa dell'attività o passività finanziaria al
valore contabile lordo di
un'attività finanziaria
o al
costo ammortizzato di una passività finanzia-
ria
. Quando calcola il tasso di interesse effettivo, l'entità deve stimare i flussi
finanziari attesi tenendo conto di tutte le disposizioni contrattuali dello
strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione,
un'op- zione call e opzioni simili), ma non deve considerare le
perdite attese
su crediti
. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti
tra
le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo
(cfr. paragrafi B5.4.1B5.4.3),
i costi di transazione
e tutti gli altri premi o
sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di
strumenti finanziari similari possano essere valutati in modo attendibile.
Tut
tavia,
nei rari casi in cui non è possibile stimare in modo attendibile i flussi finanziari
o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari),
l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del
contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finan
ziari).
perdite attese su crediti
Media delle
perdite su crediti
ponderata per i rispettivi rischi di
inadempimento.
contratto di garanzia finanziaria
Un contratto che prevede che l'emittente effettui pagamenti
prestabiliti
al fine
di risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell'inadempienza di un
determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista
sulla base delle disposizioni contrattuali originarie o modificate di uno
stru
mento di debito.
passività finanziaria al fair
value (valore equo) rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
Passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni:
a)
rientra nella definizione di
posseduta per negoziazione
;
b)
al momento della rilevazione iniziale è designata dall'entità al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al para-
grafo 4.2.2 o 4.3.5;
c)
al momento della rilevazione iniziale o successivamente è designata al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente al
paragrafo 6.7.1.
impegno irrevocabile
Accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un
prezzo prestabilito ad una data o a date future prestabilite.
operazione
programmata
Operazione futura programmata per la quale non vi è un impegno.
valore contabile lordo di
un'attività
finanziaria Costo ammortizzato dell'attività finanziaria
prima delle rettifiche per
fondo
a copertura perdite
.
rapporto di copertura
Rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'
elemento coperto in termini di peso relativo.
posseduta per negoziazione
Attività o passività finanziaria che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a)
è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o
riacqui
stata a breve;
b)
al momento della rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti
finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata
l'esi
stenza di una recente ed effettiva strategia rivolta
all'ottenimento
di un utile
nel breve periodo; o
c)
è un
derivato
(fatta eccezione per un derivato che è un contratto di garanzia
finanziaria o uno strumento di copertura designato ed efficace).
utile o perdita per
riduzione di valore
Utili o perdite che sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con
il paragrafo 5.5.8 e derivano
dall'applicazione
delle
disposizioni
sulla
riduzione
di valore di cui alla sezione 5.5.
perdite attese lungo tutta
la vita del credito
Perdite attese su crediti
risultanti da tutti gli inadempimenti che potrebbero
verificarsi lungo tutta la vita attesa di uno strumento finanziario.
fondo a copertura perdite
Fondo per le
perdite attese su crediti
su: attività finanziarie valutate a norma
del paragrafo 4.1.2; crediti impliciti nei contratti di leasing;
attività derivanti
da contratto
; attivi finanziarie valutate a norma del paragrafo 4.1.2A
(importo di riduzione di valore complessivo); impegni all'erogazione di finanzia-
menti e contratti di garanzia finanziaria.
utile o perdita derivante
da modifica
Importo risultante dalla rettifica del
valore contabile lordo di un'attività
finanziaria
intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finan
ziari
contrattuali. L'entità ricalcola il valore contabile lordo di un'attività finan
ziaria
come il valore attuale dei pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita
attesa
dell'attività finanziaria rinegoziata o modificata che sono attualizzati
al
tasso di
interesse effettivo
originario dell'attività finanziaria (o al
tasso di interesse
effettivo corretto per il credito
originario per le
attività finan
ziarie
deteriorate acquistate o originate
) o, laddove applicabile, al
tasso di
interesse
effettivo
rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10. Nello
stimare i
flussi finanziari attesi di un'attività
finanziaria,
l'entità
deve conside
rare tutte le
disposizioni contrattuali dell'attività finanziaria (per esempio, il pagamento
anticipato, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve consi
derare le
perdite
attese su crediti
, a meno che l'attività finanziaria
sia un'
attività finanziaria
deteriorata acquistata o
originata
,
nel
qual
caso
l'entità deve anche considerare
le perdite attese su crediti iniziali che sono state prese
in considerazione nel
calcolo del
tasso di interesse effettivo corretto per il
credito originario.
scaduta
L'attivi finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il paga-
mento alla data stabilita contrattualmente.
attività finanziaria deteriorata
acquistata
o originata
Attività finanziaria acquistata o originata che è
deteriorata
al momento della
rilevazione iniziale.
data
di
riclassificazione
Primo giorno del primo esercizio successivo al cambiamento del modello di
business
che ha comportato la riclassificazione
delle attività finanziarie.
acquisto o vendita standardizzato
Acquisto o vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini
richiedono la consegna dell'attività entro un arco di tempo stabilito general-
mente dal regolamento o dalle convenzioni del mercato interessato.
costi di transazione
Costi incrementali direttamente
attribuibili
all'acquisizione,
all'emissione
o alla
dismissione di un'attività o passività finanziaria (cfr. paragrafo B5.4.8). Il costo
incrementale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse
acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.
I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nell'Appendice A dell'IFRS 7, nell'Appendice A
dell'IFRS 13 o nell'Appendice A dell'IFRS 15 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello
IAS
32, nell'IFRS 7, nell'IFRS 13 o nell'IFRS 15:
a)
rischio di credito (
52
);
b)
strumento rappresentativo di capitale;
c)
fair value (valore equo);
d)
attività finanziaria;
e)
strumento finanziario;
f)
passività finanziaria;
g)
prezzo dell'operazione.
(3)
Tale termine (come definito nell'IFRS 7) è utilizzato nei requisiti in materia di presentazione degli effetti delle variazioni del rischio
di credito sulle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.7).
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
(CAPITOLO
2)
B2.1
Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o altre
variabili fisiche (quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti
"
derivati climatici
"
). Se tali contratti
esulano dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17
Contratti assicurativi
, rientrano nell'ambito di applicazione del
presente Principio.
B2.2
Il presente Principio non cambia le disposizioni riguardanti i piani di benefici per i dipendenti in conformità
allo IAS 26
Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione
e gli accordi di royalty basati sul volume delle
vendite o dei ricavi da servizi che sono disciplinati dall'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
.
B2.3
Talvolta,
l'entità effettua
quello che concepisce
come un
"
investimento
strategico
"
in strumenti
rappresentativi di
capitale emessi da un'altra entità, con l'intenzione di stabilire o mantenere una relazione operativa di lungo periodo
con l'entità nella quale l'investimento è effettuato. L'entità investitrice o joint venturer utilizza lo IAS
28
Partecipazioni in società collegate e joint venture
per determinare se il metodo di contabilizzazione del
patrimonio netto debba essere applicato a tale investimento.
B2.4
Il presente Principio si applica alle attività e passività finanziarie degli assicuratori diverse dai diritti e dalle
obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), in quanto derivanti da contratti che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17.
B2.5
I contratti di garanzia finanziaria possono
assumere
diverse
forme
giuridiche,
come
la garanzia,
alcune
forme
di
lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non
dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato (cfr.
paragrafo 2.1, lettera e)):
a)
sebbene il contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo ai sensi dell'IFRS
17 (cfr. paragrafo 7, lettera e), dell'IFRS 17), se il rischio trasferito è significativo l'emittente
applica il
presente
Principio.
Ciò
nonostante,
se l'emittente
ha
precedentemente
dichiarato
espressamente di
considerare i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili
applicabili
ai contratti assicurativi, l'emittente può scegliere di applicare ad essi il presente Principio o
l'IFRS
17. Se si
applica
il presente
Principio,
il paragrafo
5.1.1
richiede
all'emittente
di rilevare
il contratto
di garanzia
finanziaria inizialmente al fair value (valore equo). Se il contratto di garanzia finanziaria era stato emesso
nei confronti di un soggetto terzo in una libera transazione, il suo fair value (valore equo) al momento
dell'emissione sarà probabilmente uguale al premio ricevuto, a meno di evidenze contrarie.
Successivamente,
a meno che il contratto di garanzia finanziaria sia stato designato al momento dell'emis
sione
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o a meno che si applichino i paragrafi
3.2.153.2.23 e B3.2.12B3.2.17 (caso in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddi
sfa i criteri di
ammissibilità per l'eliminazione contabile oppure si applica l'approccio del coinvolgimento
residuo),
l'emittente lo valuta al maggiore tra:
i)
l'importo determinato conformemente alla sezione 5.5; e
ii)
l'importo rilevato inizialmente,
dedotto,
ove appropriato,
l'ammontare
cumulato
dei proventi
rilevato
in conformità ai principi dell'IFRS 15 (cfr. paragrafo 4.2.1, lettera c));
b)
alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il
possessore sia esposto all'inadempienza
del debitore nell'effettuare i pagamenti relativi all'attività garantita alla
scadenza e subisca una perdita
conseguente.
Un esempio
di tale garanzia
è rappresentato
dai contratti
che
prevedono pagamenti in caso di variazioni di un rating di credito o indice di credito prestabilito. Tali
garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio,
e
non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 17. Esse sono derivati e l'emittente vi
applica il presente Principio;
c)
se il contratto di garanzia finanziaria è stato emesso in relazione alla vendita di beni, l'emittente applica
l'IFRS 15 ai fini della determinazione del momento in cui rilevare i ricavi derivanti dalla garanzia e dalla
vendita di beni.
B2.6
L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle
comu
nicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione
commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte
da quelle di altri tipi di operazione, come
i contratti
emessi
da banche
o socie
commerciali.
In tali casi, il
bilancio dell'emittente di solito include una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali dispo
sizioni
contabili.
RILEVAZIONE ED ELIMINAZIONE
CONTABILE
(CAPITOLO
3)
Rilevazione iniziale (sezione 3.1)
B3.1.1 Come conseguenza del principio di cui al paragrafo 3.1.1, l'entità rileva tutti i diritti contrattuali e le
obbligazioni relativi ai derivati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, rispettivamente come
attività e passività, eccetto per i derivati che impediscono che il trasferimento dell'attività finanziaria sia
contabilizzato come una vendita (cfr. paragrafo B3.2.14). Se il trasferimento dell'attività finanziaria non
soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita
come
attività propria (cfr. paragrafo B3.2.15).
B3.1.2
Quelli che seguono sono esempi di applicazione del principio del paragrafo 3.1.1:
a)
i crediti e i debiti incondizionati sono rilevati come attività o passiviquando l'entidiviene parte del
contratto e, come conseguenza, ha il diritto legale a ricevere o l'obbligazione legale a pagare in contanti;
b)
le attività da acquistare
e le passività
da sostenere
come
risultato
di un impegno
irrevocabile
ad
acquistare
o vendere beni o servizi generalmente non sono rilevate fino a quando almeno una delle parti abbia fornito
la propria prestazione secondo quanto previsto dal contratto. Per esempio, l'entità che riceve un
ordine
irrevocabile generalmente
non rileva l'attività
(e l'entità che trasmette
l'ordine
non rileva la passi
vità) al
momento dell'ordine ma, invece, rinvia la rilevazione sino a che i beni o servizi ordinati siano stati spediti,
consegnati o resi. Se l'impegno irrevocabile ad acquistare o a vendere elementi non finanziari
rientra
nell'ambito di applicazione del presente Principio
secondo
quanto
previsto
dai paragrafi
2.42.7, il
fair value
(valore equo) netto è rilevato come attività o passività alla data dell'impegno (cfr. paragrafo
B4.1.30, lettera
c)). Inoltre, se l'impegno irrevocabile precedentemente non rilevato è designato come un elemento coperto in
una copertura del fair value (valore equo), ogni variazione nel fair value (valore equo)
netto attribuibile al
rischio coperto è rilevata come attività o passività dopo l'inizio della copertura (cfr.
paragrafo 6.5.8,
lettera b), e paragrafo 6.5.9);
c)
il contratto forward che rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio (cfr. paragrafo 2.1) è
rilevato come attività o passività alla data dell'impegno, invece che alla data in cui avviene il regolamento.
Quando l'entità diventa parte di un contratto forward, i fair value (valore equo) del diritto e
dell'obbligazione sono spesso uguali, così che il fair value (valore equo) netto del contratto forward è pari a
zero. Se il fair value (valore equo) netto del diritto e dell'obbligazione non è zero, il contratto è rilevato
come
attività o passività;
d)
i contratti di opzione che rientrano nell'ambito di applicazione
del
presente
Principio
(cfr.
paragrafo 2.1)
sono rilevati come attività o passività quando il possessore o il venditore diventa parte del contratto;
e)
operazioni future programmate, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono attività
e
passività
perché l'entità non è ancora parte del contratto.
Acquisto o vendita standardizzato delle attività finanziarie
B3.1.3
L'acquisto o la vendita standardizzato
delle attività finanziarie è rilevato alla data di negoziazione
o alla data
di regolamento come descritto ai paragrafi B3.1.5 e B3.1.6. L'entità deve applicare lo stesso metodo in modo
coerente per tutti gli acquisti e le vendite di attività finanziarie che sono classificate nello stesso modo in
conformità con
il presente
Principio.
A questo
scopo
le attività
che devono
essere
obbligatoriamente
valutate al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio formano una categoria separata dalle attività
designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Inoltre, gli
inve
stimenti
in strumenti rappresentativi di capitale contabilizzati utilizzando l'opzione di cui al paragrafo 5.7.5
formano
una categoria separata.
B3.1.4 Il contratto che richiede o permette il regolamento netto della variazione del valore del contratto non è un
contratto standardizzato. Tale contratto viene invece contabilizzato come un derivato nel periodo tra la data
di negoziazione e la data di regolamento.
B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna ad acquistare o vendere l'attività. La conta
bilizzazione
alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve essere ricevuta e della passività
che
deve essere pagata
alla data della negoziazione
e b) l'eliminazione
contabile
dell'attività
venduta,
la rilevazione
di eventuali utili o perdite in sede di dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per
il pagamento alla data di negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla corrispondente passività
non inizia a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il
trasferimento del titolo di
proprietà.
B3.1.6
La data di regolamento è la data alla quale l'attività è consegnata all'entità o dall'entità. La contabilizzazione
alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b)
l'eliminazione contabile
dell'attività
e la rilevazione
di eventuali
utili
o perdite
in sede
di dismissione
il giorno
in cui è consegnata dall'entità. Quando viene applicata la contabilizzazione alla data di regolamento, l'enti
rileva qualsiasi variazione di fair value (valore
equo)
dell'attività
che deve
essere
ricevuta
nel periodo
tra la
data
di negoziazione e la data di regolamento nello stesso modo in cui contabilizza l'attività acquistata. In altre
parole, la variazione di valore non è rilevata per le attività valutate al costo ammortizzato; è rilevata
nell'utile
(perdita) d'esercizio per le attività classificate come attività finanziarie
valutate al fair value (valore
equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio; ed è rilevata nelle altre componenti di conto economico com
plessivo per le
attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico
complessivo in conformi con il paragrafo 4.1.2A e per gli investimenti in strumenti rappre
sentativi di
capitale contabilizzati conformemente al paragrafo 5.7.5.
Eliminazione contabile
delle
attività
finanziarie
(sezione
3.2)
B3.2.1 Il seguente diagramma di flusso illustra come si valuta se e in quale misura l'attività finanziaria è eliminata
contabilmente.
A c c o r d i i n b a s e a i q u a l i l ' e n t i t à m a n t i e n e i d i r i t t i c o n t r a t t u a l i a r i c e v e r e i
f
l u s s i
f i n a n z i a r i
d e l l ' a t t i v i t à
f i n a n z i a r i a ,
m a
a s s u m e
l ' o b b l i g a z i o n e
c o n t r a t -
t
u a l e d i p a g a r e i f l u s s i f i n a n z i a r i a u n o o p i ù b e n e f i c i a r i ( p a r a g r a f o 3 . 2 . 4 , l
e t t e r a b))
B3.2.2 La situazione descritta nel paragrafo 3.2.4, lettera b), (l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi
finanziari dell'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale di pagare i flussi finanziari a uno o
più
beneficiari) si verifica, per esempio, se l'entità è un'amministrazione fiduciaria ed emette a favore degli investitori
interessenze nei benefici delle attività finanziarie sottostanti che possiede e fornisce
l'assistenza
per tali attività
finanziarie. In tale caso, le attività finanziarie soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione
contabile se
sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 3.2.5 e 3.2.6.
B3.2.3 Nell'applicare il paragrafo 3.2.5, l'entità potrebbe essere, per esempio, l'originatore dell'attività finanziaria,
oppure
potrebbe essere un gruppo che include una controllata che ha acquistato l'attività finanziaria e passa i
flussi
finanziari a investitori terzi non correlati.
V a l u t a z i o n e
d e l
t r a s f e r i m e n t o
d e i
r i s c h i
e
b e n e f i c i
d e l l a
p r o p r i e t à
d e i
b e n i
p a r a g r a f o 3 .2 .6)
B3.2.4
Esempi di quando l'entità ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:
a)
la vendita incondizionata dell'attività finanziaria;
b)
la vendita dell'attività finanziaria insieme all'opzione al riacquisto dell'attività finanziaria al suo fair value
(valore equo) al momento del riacquisto; e
c)
la vendita dell'attività finanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente out of the money
(ossia un'opzione che sia così out of the money che è altamente improbabile che sia in the money prima
della scadenza).
B3.2.5
Esempi di quando l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà sono:
a)
l'operazione di vendita e di riacquisto (retrocessione) dove il prezzo di riacquisto sia un prezzo fisso o il
prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore;
b)
l'accordo di prestito di titoli;
c)
la vendita dell'attività finanziaria insieme a un total return swap che ritrasferisca l'esposizione al rischio di
mercato all'entità;
d)
la vendita dell'attivifinanziaria insieme a un'opzione put o call che sia profondamente in the money (ossia
un'opzione che sia co in the money che è altamente improbabile sia out of the money prima della
scadenza); e
e)
la vendita di crediti a breve termine in cui l'entità garantisca di rimborsare al cessionario le perdite su
crediti che è probabile si verifichino.
B3.2.6
Se l'entità determina che, a seguito del trasferimento, sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i
benefici
della proprietà
dell'attività
trasferita,
non rileva nuovamente
l'attività
trasferita
in un esercizio
futuro,
a meno
che riacquisti l'attività trasferita in una nuova operazione.
V a l u t a z i o n e d e l
t r a s f e r i m e n t o
d e l
c o n t r o l l o
B3.2.7 L'entità non ha mantenuto il controllo dell'attivitrasferita se il cessionario è in grado in pratica di vendere
l'attività trasferita. L'entità ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita se il cessionario non è in grado in pratica
di vendere l'attività trasferita. Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita se è negoziata in un
mercato attivo poiché il cessionario
potrebbe
riacquistare
l'attività
trasferita
sul mercato
se deve rendere
l'attività all'entità. Per esempio, il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attivi trasferita
se essa è
soggetta a un'opzione che permette all'entità di riacquistarla ma il cessionario p ottenere prontamente
l'attività
trasferita sul mercato in caso di esercizio dell'opzione.
Il cessionario
non è in grado in pratica di
vendere l'attività trasferita se l'entità mantiene tale opzione e il cessionario non può ottenere
prontamente
l'attività trasferita sul mercato se l'entità esercita la propria opzione.
B3.2.8
Il cessionario è in grado in pratica di vendere l'attività trasferita soltanto se può vendere l'attività trasferita nella
sua interezza a terzi non collegati ed è in grado di esercitare tale capacità unilateralmente e senza l'imposizione
di ulteriori restrizioni al trasferimento. La domanda chiave è che cosa nella sostanza è in grado di fare il
cessionario, non di quali diritti contrattuali il cessionario gode in merito a ciò che può fare con
l'attività
trasferita o quali restrizioni contrattuali sussistono. In particolare:
a)
il diritto contrattuale di disporre dell'attivi trasferita ha poco effetto se non sussiste un mercato per
l'attività trasferita;
b)
la capacità di disporre dell'attività trasferita ha poco effetto se non può essere esercitata liberamente. Per
tale ragione:
i)
la capacità del cessionario di disporre dell'attività trasferita deve essere indipendente dalle azioni di altri
(ossia deve essere una capacità unilaterale), e
ii)
il cessionario deve essere in grado di disporre dell'attività trasferita senza avere bisogno di applicare
condizioni restrittive o
"
legami
"
al
trasferimento
(per
esempio
condizioni
sulle
modalità
di
assistenza
di
un'attività in prestito o un'opzione che dia al cessionario il diritto di riacquistare l'attività).
B3.2.9 Il fatto che sia improbabile che il cessionario venda l'attività trasferita non significa, di per sé, che il
trasferente
abbia mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Tuttavia, se un'opzione put o una garanzia
impedisce al
cessionario di vendere l'attività trasferita, allora il trasferente
ha mantenuto
il controllo
dell'at
tività trasferita. Per
esempio, se l'opzione put o la garanzia ha un valore sufficiente, essa impedisce al cessionario di vendere
l'attività trasferita perché il cessionario in pratica non la venderebbe a terzi senza applicare un'opzione simile
o altre condizioni restrittive. Per contro, il cessionario manterrebbe l'attività trasferita in modo da ottenere i
pagamenti a titolo della garanzia o opzione put. In queste circostanze il
trasferente ha mantenuto il
controllo dell'attività trasferita.
Trasferimenti che sono ammissibili per l'eliminazione contabile
B3.2.10 L'entità può mantenere il diritto a una parte dei pagamenti di interessi sulle attività trasferite come corrispettivo
del servizio di assistenza reso a tali attività. La parte dei pagamenti di interessi a cui l'entità
rinuncerebbe al
termine o al trasferimento
del contratto
di servizio è attribuita
all'attività o passività originata
dal servizio. La
parte dei pagamenti degli interessi a cui l'entità non rinuncerebbe è un credito su di un contratto strip per i
soli interessi. Per esempio, se l'entinon rinunciasse ad alcun interesse al termine o al trasferimento del
contratto di servizio, l'intero spread d'interesse
è un credito su di un contratto strip per i
soli interessi. Ai fini
dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, i fair value (valore equo) dell'attività originata dal
servizio e del credito su
di un contratto strip per i soli interessi sono utilizzati per ripartire il valore contabile
del credito tra la parte
dell'attività che è eliminata contabilmente
e la parte che continua
ad essere
rilevata.
Se
non esistono specifiche
commissioni per il servizio o la commissione da riceversi non si presume compensi l'entità adeguatamente per
la gestione del servizio, è rilevata una passività al fair value (valore equo) per
l'obbligo di servizio.
B3.2.11 Quando valuta il fair value (valore equo) della parte che continua ad essere rilevata e quello della parte che è
eliminata contabilmente ai fini dell'applicazione del paragrafo 3.2.13, l'entità applica le disposizioni per la
valutazione del fair value (valore equo) di cui all'IFRS
13
Valutazione
del fair value
in aggiunta
al paragrafo
3.2.14.
Trasferimenti che non sono ammissibili per l'eliminazione
contabile
B3.2.12 Quanto segue è un'applicazione del principio esposto al paragrafo 3.2.15. Se la garanzia fornita dall'entiper
perdite per inadempimenti sull'attività trasferita impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente come
conseguenza del fatto che l'entità ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività
trasferita, l'attività trasferita continua ad essere rilevata nella sua
interezza
e
il
corrispettivo
ricevuto è rilevato
come passività.
Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite
B3.2.13 Gli esempi seguenti illustrano come l'entità valuta l'attività trasferita e la passivi correlata secondo quanto
previsto dal paragrafo 3.2.16.
T u t t e l e
a t t i v i t à
a)
Se la garanzia fornita dall'entità di rimborsare le perdite per inadempimenti sull'attività trasferita impedisce
all'attività trasferita di essere eliminata contabilmente nella misura del coinvolgimento residuo, l'attività
trasferita alla data del trasferimento è valutata al minore tra i) il valore contabile dell'attività e ii) l'importo
massimo del corrispettivo ricevuto nel trasferimento
che
l'entità
potrebbe
dover
rimborsare
(
"
l'importo
della
garanzia
"
). La passività correlata è inizialmente valutata all'importo della garanzia più il fair value
(valore
equo) della garanzia
(che è normalmente
il corrispettivo
ricevuto
per la garanzia).
Successivamente, il fair
value (valore equo) iniziale della garanzia è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio quando (o mentre)
l'obbligazione è soddisfatta (conformemente ai principi dell'IFRS 15) e il valore contabile dell'attività è
ridotto del fondo a copertura perdite.
A t t i v i t à v a l u t a t e a l c o s t o a m m o r t i z z a t o
b)
Se l'obbligazione dell'opzione put venduta dall'entità o il diritto dell'opzione call posseduta dall'enti
impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività trasferita al costo
ammortizzato, la passività
correlata
è valutata
al proprio
costo
(ossia
il corrispettivo
ricevuto)
rettificato per
l'ammortamento di eventuali differenze
tra tale costo
e il valore
contabile
lordo
dell'attività
trasferita
alla
data di scadenza dell'opzione. Per esempio, si supponga che il valore contabile lordo dell'attività alla data
del trasferimento sia pari a CU98 e che il corrispettivo ricevuto sia CU95. Il valore contabile lordo
dell'attività alla data dell'esercizio dell'opzione sarà pari a CU100. Il valore contabile iniziale della passività
correlata è CU95 e la differenza tra CU95 e CU100 è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio secondo il
criterio
dell'interesse effettivo. Se l'opzione è esercitata, eventuali differenze tra il valore contabile della
passività
correlata e il prezzo di esercizio sono rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.
A t t i v i t à v a l u t a t e
a l
f a i r
v a l u e
( v a l o r e
e q u o )
c)
Se il diritto dell'opzione call mantenuto dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente
e l'entità valuta l'attività trasferita al fair value (valore equo), l'attività continua ad essere valutata
al fair value
(valore equo). La passività correlata è valutata i) al prezzo di esercizio dell'opzione meno il valore
temporale dell'opzione se l'opzione è in o at the money, o ii) al fair value (valore equo) dell'attività trasferita
meno il valore temporale dell'opzione se l'opzione è out of the money. La rettifica della valutazione della
passività correlata assicura che il valore contabile netto dell'attività e della passività connessa sia il fair value
(valore equo) del diritto dell'opzione call. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attività sottostante
è CU80, il prezzo di esercizio dell'opzione è CU95 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile
della passività correlata è CU75 (CU80 CU5) e il valore contabile
dell'attività trasferita è CU80 (ossia
il suo fair value (valore equo)).
d)
Se l'opzione put venduta dall'entità impedisce che l'attività trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta
l'attività trasferita al fair value (valore equo), la passività correlata è valutata al prezzo di esercizio dell'opzione
più il valore temporale dell'opzione. La valutazione dell'attività al fair value (valore equo) è
limitata al minore
tra il fair value (valore equo) e il prezzo di esercizio dell'opzione poiché l'entità non ha diritto ad aumenti
nel fair value (valore equo) dell'attività trasferita che eccedano il prezzo di esercizio
dell'opzione. Questo
assicura che il valore contabile
netto dell'attività
e della passività
correlata
sia il fair value (valore equo)
dell'obbligazione dell'opzione put. Per esempio, se il fair value (valore equo) dell'attivi
sottostante è CU120,
il prezzo di esercizio dell'opzione è CU100 e il valore temporale dell'opzione è CU5, il valore contabile della
passività correlata è CU105 (CU100 + CU5) e il valore contabile dell'attività è
CU100 (ossia il prezzo di
esercizio dell'opzione).
e)
Se un collar, nella forma di un'opzione call acquistata e di un'opzione put venduta, impedisce che l'attività
trasferita sia eliminata contabilmente e l'entità valuta l'attività al fair value (valore equo), l'entità continua a
valutare l'attività al fair value (valore equo). La passività correlata è valutata in base i) alla somma del
prezzo di esercizio dell'opzione call e del fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale
dell'opzione call, se l'opzione call è in o at the money, o ii) alla somma del fair value (valore
equo) dell'attività
e del fair value (valore equo) dell'opzione put meno il valore temporale dell'opzione call
se l'opzione call è
out of the money. La rettifica della valutazione della passivicorrelata assicura che il valore contabile netto
dell'attività e della passività connessa sia il fair value (valore equo) delle opzioni
possedute e vendute
dall'entità. Per esempio, si presuma che l'entità trasferisca un'attività finanziaria che è
valutata al fair value
(valore equo) mentre simultaneamente acquista un'opzione call con un prezzo di esercizio di CU120 e
vende un'opzione put con un prezzo di esercizio pari a CU80. Si presuma anche che il fair value (valore
equo) dell'attività sia CU100 alla data del trasferimento. Il valore temporale delle opzioni
put e call è pari
rispettivamente
a CU1 e CU5. In questo caso, l'entità rileva un'attivi
di CU100 (il fair value (valore equo)
dell'attività) e una passività di CU96 [(CU100 + CU1) CU5]. Questo dà un'attività netta del valore di CU4
che è il fair value (valore equo) delle opzioni possedute e vendute
dall'entità.
Tutti i trasferimenti
B3.2.14 Nella misura in cui il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per
l'eliminazione
contabile, i diritti o obbligazioni contrattuali del trasferente connessi al trasferimento non
sono
contabilizzati separatamente come derivati se la rilevazione del derivato e dell'attività trasferita o del derivato e
della passività derivante dal trasferimento comporterebbe la doppia rilevazione degli stessi diritti o
obbligazioni.
Per esempio, il mantenimento di un'opzione call da parte del trasferente può impedire che il trasferimento
delle attività finanziarie sia contabilizzato come vendita. In tale caso, l'opzione call non è
rilevata
separatamente come attività derivata.
B3.2.15 Nella misura in cui il trasferimento dell'attività finanziaria non soddisfa i criteri di ammissibilità per l'elimi-
nazione contabile, il cessionario non rileva l'attività trasferita come attività propria. Il cessionario elimina
contabilmente la disponibilità liquida o altro corrispettivo pagato e rileva un credito verso il trasferente. Se il
trasferente ha sia il diritto sia l'obbligazione di riacquistare il controllo dell'intera attività trasferita per
un
importo
fisso (come in un contratto di riacquisto), il cessionario può valutare il proprio credito al costo
ammortizzato
se soddisfa i criteri di cui al paragrafo 4.1.2.
Esempi
B3.2.16
Gli esempi seguenti illustrano l'applicazione dei principi di eliminazione contabile del presente Principio.
a)
Accordi di riacquisto e prestito di titoli.
Se l'attività finanziaria è ceduta con un accordo per il suo riacquisto a
un prezzo fisso o al prezzo di vendita pil rendimento del finanziatore o se è data in prestito con un
accordo di restituzione al trasferente, essa non è eliminata contabilmente poiché il trasferente mantiene
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà. Se il cessionario ottiene il diritto di vendere o
impegnare l'attività, il trasferente riclassifica l'attività nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria, per esempio, come attività data in prestito o credito per il riacquisto.
b)
Accordi di riacquisto e prestito di titoli attività che sono sostanzialmente le stesse.
Se l'attività finanziaria è
ceduta con un accordo per il riacquisto della stessa, o sostanzialmente della stessa attività, a un prezzo
fisso o al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, oppure se l'attivifinanziaria è presa in
prestito o data in prestito con un accordo che prevede di restituire la stessa o sostanzialmente la stessa
attività al trasferente,
essa non è eliminata
contabilmente
poiché il trasferente mantiene sostanzialmente
tutti
i rischi e i benefici della proprietà.
c)
Accordi di riacquisto e prestito di titoli diritto di sostituzione.
Se l'accordo di riacquisto a un prezzo stabilito
o a un prezzo pari al prezzo di vendita pil rendimento del finanziatore, o l'operazione similare di prestito
di titoli fornisce al cessionario il diritto di sostituire le attività che sono similari e di pari fair value (valore
equo) all'attività trasferita alla data di riacquisto, l'attività venduta o data in prestito nel quadro
dell'operazione di riacquisto o di prestito di titoli non è eliminata contabilmente percil
trasferente
mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
d)
Diritto di primo rifiuto al riacquisto al fair value (valore equo).
Se l'entivende l'attività finanziaria e mantiene
soltanto il diritto di primo rifiuto a riacquistare l'attività trasferita al fair value (valore equo) se il
cessionario successivamente la vende, l'entità elimina contabilmente l'attività perché ha trasferito
sostan
zialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
e)
Operazione di vendita fittizia di titoli.
Il riacquisto dell'attività finanziaria poco dopo che è stata venduta è a volte
detto vendita fittizia di titoli. Tale riacquisto non impedisce l'eliminazione contabile se l'operazione
originaria
soddisfaceva le condizioni per l'eliminazione contabile. Tuttavia, se l'accordo per la vendita
dell'attività
finanziaria è sottoscritto simultaneamente all'accordo per il riacquisto della stessa attività a un
prezzo fisso o
al prezzo di vendita più il rendimento del finanziatore, allora l'attività non è eliminata
contabilmente.
f)
Opzioni put e opzioni call profondamente in the money.
Se l'attività finanziaria trasferita può essere richiamata
dal trasferente e l'opzione call è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di
ammissibilità per l'eliminazione
contabile
perché
il trasferente
ha mantenuto
sostanzialmente
tutti
i rischi
e i benefici della proprietà. Analogamente, se l'attività finanziaria può essere restituita dal cessionario e
l'opzione put è profondamente in the money, il trasferimento non soddisfa i criteri di ammissibilità per
l'eliminazione contabile perché il trasferente ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della
proprietà.
g)
Opzioni put e opzioni call profondamente out of the money.
Se l'attività finanziaria trasferita è soggetta soltanto
a un'opzione put profondamente out-of-the-money posseduta dal cessionario o a un'opzione call pro-
fondamente out-of-the-money posseduta
dal trasferente,
essa è eliminata
contabilmente.
Ciò è dovuto
al
fatto
che il trasferente ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
h)
Attività prontamente reperibili soggette ad un'opzione call né profondamente
in the money né profondamente
out of
the
money.
Se l'entità possiede un'opzione call su un'attività che è prontamente reperibile sul mercato e
l'opzione
non è profondamente in the money profondamente out of the money, l'attività
è eliminata
contabilmente. Ciò è dovuto al fatto che l'entità i) non ha mantenuto né trasferito sostanzialmente tutti i
rischi e i benefici della proprietà e ii) non ha mantenuto il controllo. Tuttavia,
se l'attività non è
prontamente reperibile sul mercato, l'eliminazione contabile è esclusa nella misura dell'importo
dell'attività che è soggetta all'opzione call poiché l'entità ha mantenuto il controllo dell'attività.
i)
Attività non prontamente reperibile
soggetta
ad un'opzione
put venduta
dall'entità
che non è né profondamente
in
the
money profondamente out of the money.
Se l'entità trasferisce un'attività finanziaria che non è
prontamente
reperibile sul mercato e emette un'opzione put che non è profondamente out of the money, l'entità non
mantiene trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della propriea causa
dell'opzione put
emessa. L'entità mantiene il controllo
dell'attività
se l'opzione
put ha un valore sufficiente
per evitare che il
cessionario venda l'attività, nel qual caso l'attività continua ad essere rilevata nella
misura del residuo
coinvolgimento del trasferente (cfr. paragrafo B3.2.9). L'entità trasferisce il controllo
dell'attività se l'opzione
put non ha un valore sufficiente per impedire che il cessionario venda l'attività,
nel qual caso l'attività è
eliminata contabilmente.
j)
Attivi soggette a un'opzione put o call al fair value (valore equo) o a un accordo di riacquisto forward.
Il
trasferimento dell'attività finanziaria soggetta soltanto a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto
forward che dispone di un prezzo di esercizio o di riacquisto pari al fair value (valore equo)
dell'attività
finanziaria al momento del riacquisto comporta l'eliminazione contabile in conseguenza del
trasferimento di
sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà.
k)
Opzioni call o opzioni put regolate in disponibilità liquide.
L'entità valuta il trasferimento dell'attività finan
ziaria
che è soggetta a un'opzione put o call o a un accordo di riacquisto forward da regolare al netto in
disponibilità liquide per determinare se ha mantenuto o trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici
della
proprietà. Se l'enti non ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività
trasferita, essa determina se ha mantenuto il controllo dell'attività trasferita. Il fatto che l'opzione put o
call o l'accordo di riacquisto forward sia regolato al netto in disponibilità liquide non
significa
automaticamente che l'entità abbia trasferito il controllo (cfr. sopra paragrafo B3.2.9 e lettere g),
h) e i)).
l)
Disposizione di annullamento.
Una disposizione di annullamento è un'opzione (call) di riacquisto incondi
zionata
che all'entità il diritto di riottenere le attività trasferite con alcune limitazioni. Se tale opzione
fa sì che
l'entità non mantenga trasferisca sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà, essa preclude
l'eliminazione contabile soltanto
nella
misura
dell'importo
soggetto
al
riacquisto
(supponendo
che il
cessionario non possa vendere le attività). Per esempio, se il valore contabile e il corrispettivo derivante
dal prestito delle attività sono CU100,000 e ogni singolo prestito potrebbe essere richiamato,
ma il valore
complessivo dei prestiti che potrebbero essere riacquistati non potrebbe superare CU10,000,
CU90,000 dei
prestiti soddisferebbero i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile.
m)
Opzioni clean-up call (facol di richiamo generale delle attività).
L'entità, che può essere il trasferente, che
fornisce l'assistenza alle attività trasferite può detenere un'opzione clean-up call per l'acquisto delle attività
trasferite residuali qualora il valore delle attività in essere scenda ad un determinato livello al quale il
costo
dell'assistenza di tali attività diviene
oneroso
rispetto
ai proventi
dell'assistenza.
Se l'opzione
clean-
up call
determina che l'entità non mantenga ceda sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della
proprietà e il
cessionario non può vendere le attività, essa preclude l'eliminazione contabile soltanto nella
misura
dell'importo delle attività che sono soggette all'opzione call.
n)
Interessenze mantenute subordinate e garanzie di credito.
L'entità può fornire al cessionario uno strumento di
attenuazione del rischio di credito subordinando alcune o tutte le proprie interessenze mantenute nel-
l'attività trasferita. In alternativa, l'entità può fornire al cessionario uno strumento di attenuazione del
rischio di credito nella forma di una garanzia di credito che potrebbe essere illimitata o limitata a un
importo specifico. Se l'entità mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività
trasferita, l'attività continua a essere rilevata nella sua interezza. Se l'entità mantiene alcuni, ma non
sostanzialmente tutti, i rischi e i benefici della proprietà e ha mantenuto il controllo, l'eliminazione
contabile è preclusa nella misura dell'importo di disponibili liquide o di altre attività che l'entità
potrebbe dover corrispondere.
o)
Total return swaps
. L'entità può vendere un'attività finanziaria a un cessionario e
sottoscrivere
un
total
return
swap con il cessionario, per mezzo del quale tutti i flussi finanziari di pagamento di interessi derivanti
dall'attività sottostante sono trasferiti all'entità in cambio di un pagamento fisso o a tasso variabile ed
eventuali aumenti o diminuzioni del fair value (valore equo) dell'attività sottostante sono
assorbiti
dall'entità. In tale caso l'eliminazione contabile di tutta l'attività è proibita.
p)
Interest rate swap.
L'entità può trasferire a un cessionario un'attività finanziaria a tasso fisso e contrarre un
interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso di interesse fisso e pagare un tasso di interesse
variabile basato su un importo nozionale che è pari al valore del capitale dell'attività finanziaria trasferita.
L'interest rate swap non preclude l'eliminazione
contabile dell'attività trasferita se i pagamenti
sullo swap
non
sono condizionati ai pagamenti effettuati sull'attività trasferita.
q)
Amortising interest rate swap
. L'entità
può trasferire
a un cessionario
un'attività
finanziaria
a tasso fisso che
è
saldata nel tempo, e sottoscrivere un amortising interest rate swap con il cessionario per ricevere un tasso
di interesse fisso e pagare un tasso di interesse variabile su un importo nozionale. Se l'importo nozionale
dello swap si ammortizza coda essere uguale all'importo capitale dell'attività finanziaria
trasferita
in
essere
in
qualsiasi
momento,
lo
swap
generalmente
determinerebbe
che
l'entità
mantenga il rischio
sostanziale di pagamento anticipato, nel qual caso l'entità o continua a rilevare l'attività trasferita
nella sua
interezza oppure continua a rilevarla nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Di converso, se
l'ammortamento dell'importo nozionale dello swap non è correlato all'importo capitale in
essere
dell'attività trasferita, tale swap non comporterebbe che l'entità mantenga il rischio di pagamento anticipato
sull'attività.
Pertanto
lo swap
non precluderebbe
l'eliminazione
contabile
dell'attività
trasferita se i
pagamenti sullo swap
stesso
non
sono
condizionati
ai pagamenti
di interessi
per l'attività
trasferita
e
lo
swap non determina che l'entità mantenga alcun altro rischio e beneficio rilevante della proprietà
dell'attività trasferita.
r)
Svalutazione
. L'entità non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali sull'attivi
finanziaria nella sua interezza o su parte di essa.
B3.2.17
Questo paragrafo illustra l'applicazione dell'approccio del coinvolgimento residuo quando il coinvolgimento
residuo permane in una parte dell'attività finanziaria.
Si supponga che l'entità abbia un portafoglio di finanziamenti rimborsabili anticipatamente la cui cedola e
tasso di interesse effettivo è il 10 per cento e il cui importo del capitale e costo ammortizzato è CU10,000.
L'enticonclude un'operazione in cui, in cambio di un pagamento di CU9,115, il cessionario ottiene il diritto
a CU9,000 di eventuali riscossioni di capitale più l'interesse al 9,5 per cento su tale importo. L'entità mantiene
il diritto a CU1,000 di eventuali riscossioni di capitale più il relativo interesse al 10 per cento, p
l'excess
spread dello 0,5 per cento sul restante CU9,000 del capitale. Le riscossioni
dei pagamenti
anticipati
sono ripartite
tra l'entità e il cessionario proporzionalmente nel rapporto di 1:9, ma eventuali inadempimenti sono dedotti
dalla quota dell'entità di CU1,000 fino ad esaurimento della quota. Il fair value (valore
equo) dei finanziamenti
alla data dell'operazione
è CU10,100 e il fair value (valore equo) dell'excess spread
dello 0,5 per cento è
CU40.
L'entità determina che ha trasferito alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (per esempio, il rischio
di pagamento anticipato) ma ha anche mantenuto alcuni rischi e benefici rilevanti della proprietà (a causa
dell'interessenza mantenuta subordinata) e ha mantenuto il controllo. Essa quindi applica l'approccio del
coinvolgimento residuo.
Per applicare il presente
Principio,
l'entità
analizza
l'operazione
come a) il mantenimento
di un'interessenza
di CU1,000 pienamente proporzionale, più b) la subordinazione di tale interessenza mantenuta per fornire
al cessionario uno strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti.
L'enticalcola che CU9,090 (90 per cento × CU10,100) del corrispettivo ricevuto di CU9,115 rappresenta
il corrispettivo per una quota pienamente proporzionale del 90 per cento. Ciò che rimane del corrispettivo
ricevuto (CU25) rappresenta il corrispettivo ricevuto per il subordinamento dell'interessenza mantenuta per
fornire al cessionario lo strumento di attenuazione del rischio di credito per perdite su crediti. Inoltre,
l'excess spread dello 0,5 per cento rappresenta il corrispettivo ricevuto per lo strumento di attenuazione del
rischio di credito. Di conseguenza il corrispettivo totale ricevuto per lo strumento di attenuazione del
rischio di credito è CU65 (CU25 + CU40).
L'enticalcola l'utile o la perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari. Supponendo
che i fair value (valore equo) separati della quota del 90 per cento trasferita e del 10 per cento
mantenuta
non siano disponibili alla data dell'operazione,
l'entità ripartisce il valore contabile
dell'attività
come segue
secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.14 dell'IFRS 9:
Fair value (valore equo)
percentuale
valore contabile ripartito
quota trasferita
9,090
90 %
9,000
quota mantenuta
1,010
10 %
1,000
Totale
10,100
10,000
L'enti calcola il proprio utile o perdita sulla vendita della quota del 90 per cento dei flussi finanziari
deducendo il valore contabile ripartito della quota trasferita dal corrispettivo ricevuto, ossia CU90
(CU9,090 CU9,000). Il valore contabile della quota mantenuta dall'entità è CU1,000.
Inoltre, l'entità rileva il coinvolgimento residuo che risulta dalla subordinazione dell'interessenza
mantenuta
per
perdite su crediti. Di conseguenza essa rileva un'attivi di CU1,000 (l'importo massimo di flussi finanziari
che non riceverebbe in seguito alla subordinazione), e una passività correlata di CU1,065 (che è l'importo
massimo dei flussi finanziari che non riceverebbe in seguito alla subordinazione, ossia CU1,000
più il fair
value (valore equo) della subordinazione di CU65).
L'entità utilizza tutte le informazioni di cui sopra per contabilizzare l'operazione come segue:
Debito
Credito
Attività originaria
9,000
Attività rilevata per la subordinazione o l'interessenza
residuale
1,000
Attività per il corrispettivo ricevuto nella forma di
excess spread
40
Utile o perdita (utile sul trasferimento)
90
Passività
1,065
Disponibilità liquide ricevute
9,115
Totale
10,155
10,155
Immediatamente dopo l'operazione, il valore contabile dell'attività è CU2,040 incluso CU1,000, che rap-
presenta il costo distribuito della quota mantenuta, e CU1,040, che rappresenta l'ulteriore coinvolgimento residuo
dell'entità derivante dalla subordinazione dell'interessenza mantenuta per perdite su crediti (che
include
l'excess spread di CU40).
Negli
esercizi
successivi
l'entità
rileva
il corrispettivo
ricevuto
per lo strumento
di attenuazione
del rischio di
credito (CU65) in proporzione al tempo trascorso, rileva l'interesse sull'attività contabilizzata secondo il criterio
dell'interesse
effettivo e rileva eventuali perdite per riduzione di valore sull'attività
contabilizzata.
Come
esempio di quest'ultimo caso, si supponga che nell'anno seguente ci sia una perdita per riduzione di
valore
sui finanziamenti sottostanti pari a CU300. L'entità riduce l'attività rilevata di CU600 (CU300 relativi
all'interessenza mantenuta e CU300 relativi all'ulteriore coinvolgimento residuo derivante dalla subordina-
zione
dell'interessenza mantenuta per perdite per riduzione di valore) e riduce la passività rilevata di CU300. Il
risultato netto è un onere rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per perdite per riduzione di
valore pari a
CU300.
Eliminazione contabile
delle passività
finanziarie
(sezione
3.3)
B3.3.1
La passivi finanziaria (o parte di essa) è estinta quando il debitore:
a)
regola il debito (o parte di esso) pagando il creditore, solitamente in contanti o tramite altre attività
finanziarie, beni o servizi; o
b)
è legalmente svincolato dalla responsabilità primaria per la passività (o parte di essa) o dalla legge o dal
creditore (questa condizione p essere soddisfatta anche se il debitore ha dato una garanzia).
B3.3.2 Se l'emittente di uno strumento di debito riacquista lo strumento, il debito è estinto anche se l'emittente è un
operatore sul mercato (
"
market maker
"
) dello strumento o intende rivenderlo nel prossimo futuro.
B3.3.3
Il pagamento
a terzi, inclusa una fiduciaria
(trust), talune volte denominato
"
risoluzione
di fatto
"
, di per
non solleva il debitore dalla sua obbligazione primaria nei confronti del creditore, in assenza di una remis
sione
legale.
B3.3.4 Se il debitore paga un terzo perché si assuma l'obbligazione e notifica al proprio creditore che la
sua obbligazione
di debito è stata assunta dal terzo, il debitore non elimina contabilmente l'obbligazione di debito, salvo sia
soddisfatta la condizione di cui al paragrafo B3.3.1, lettera b). Se il debitore paga un terzo
percsi assuma
l'obbligazione di debito e ottiene una remissione legale dal proprio creditore, il debitore ha
estinto il debito.
Tuttavia, se il debitore concorda di effettuare i pagamenti per il debito al terzo o diretta- mente al proprio
creditore originario, il debitore rileva una nuova obbligazione di debito verso il terzo.
B3.3.5 Sebbene la remissione legale, sia giuridica sia operata dal creditore, determini l'eliminazione contabile della
passività, l'enti può rilevare una nuova passività se non sono soddisfatti i criteri di ammissibilità per
l'eliminazione contabile di cui ai paragrafi
3.2.1-3.2.23
per le attività
finanziarie
trasferite.
Se tali criteri non
sono soddisfatti, le attivitrasferite non sono eliminate contabilmente, e l'entità rileva una nuova
passività
relativa alle attività trasferite.
B3.3.6 Per l'applicazione del paragrafo 3.3.2, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il
valore attualizzato
dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi
commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo
del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passivifinanziaria originaria. Nel
determinare tali commissioni pagate al netto delle commissioni ricevute, il debitore include soltanto le
commissioni pagate o ricevute tra il debitore e il creditore, comprese le commissioni pagate o
ricevute dal
debitore o dal creditore per conto dell'altra parte.
B3.3.6A Se lo scambio di strumenti di debito o la modifica dei termini sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi
costo
o commissione sostenuti sono rilevati come parte dell'utile o della perdita connessi all'estinzione. Se lo
scambio o
la modifica non sono contabilizzati come estinzione, qualsiasi costo o commissione sostenuti rettificano il
valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo il corso della restante durata della
passività
modificata.
B3.3.7
In alcune circostanze il creditore solleva il debitore dalla sua attuale obbligazione di effettuare pagamenti, ma
il debitore si impegna a pagare se la parte che si assume la responsabilità primaria non pagherà. In tal caso il
debitore:
a)
rileva una nuova passività finanziaria
basandosi
sul fair value (valore equo) della sua obbligazione
relativa
alla
garanzia e
b)
rileva un utile o una perdita in base alla differenza tra i) l'eventuale corrispettivo pagato e ii) il valore
contabile della passività finanziaria originaria meno il fair value (valore equo) della nuova passività
finanziaria.
CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO
4)
Riclassificazione delle
attività
finanziarie
(sezione
4.1)
Modello di business dell'entità per la gestione delle attività finanziarie
B4.1.1 Il paragrafo 4.1.1, lettera a), impone all'entità di classificare le attività finanziarie sulla base del suo modello di
business per la gestione
delle attività finanziarie,
a meno che si applichi
il paragrafo
4.1.5. L'entità
valuta se le
sue
attività finanziarie soddisfano la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al
paragrafo 4.1.2A, lettera a), sulla base del modello di business quale determinato dai dirigenti con
respon
sabilità strategiche dell'entità (secondo la definizione dello IAS 24
Informativa
di bilancio sulle operazioni
con
parti correlate).
B4.1.2 Il modello di business dell'entità è determinato ad un livello che riflette il modo in cui gruppi di attività finanziarie
sono gestiti collettivamente per perseguire un determinato obiettivo aziendale. Il modello di business
dell'entità non dipende dalle intenzioni della dirigenza rispetto ad un singolo strumento. Di conseguenza questa
condizione non configura un approccio strumento per strumento in materia di classificazione
e dovrebbe
essere stabilita a un livello più elevato di aggregazione. Tuttavia, la singola entità può avere più di
un modello
di business per la gestione dei suoi strumenti finanziari. Di conseguenza la classificazione non deve essere
determinata a livello dell'entità che redige il bilancio. Per esempio, l'entità può detenere un portafoglio di
investimenti che gestisce al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e un altro
portafoglio di
investimenti che gestisce a fini di negoziazione per realizzare le variazioni del fair value (valore
equo).
Analogamente, in alcuni casi, potrebbe essere opportuno suddividere un portafoglio di attività finanziarie in
sotto-portafogli
al fine di rispecchiare il livello al quale l'entigestisce tali attività finanziarie. C
può accadere,
per esempio, se l'entità origina o acquista un portafoglio
di prestiti
ipotecari
e gestisce
alcuni
di
tali prestiti con
l'obiettivo di raccogliere i flussi finanziari contrattuali e altri con l'obiettivo di venderli.
B4.1.2A Il modello di business dell'entità riguarda il modo in cui l'entità gestisce le proprie attività finanziarie al fine di
generare flussi finanziari. In altri termini, il modello di business dell'entità determina se i flussi finanziari
deriveranno dalla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, dalla vendita delle attività finanziarie o da entrambi.
Di conseguenza la valutazione non avviene sulla base di scenari che, in base a previsioni ragionevoli
dell'entità,
non sono destinati a verificarsi,
come
i cosiddetti
scenari
"
worst
case
"
o
"
stress
case
"
. Per
esempio,
se l'entità
prevede di vendere un determinato portafoglio di attività finanziarie solo in uno scenario
"
stress case
"
, tale
scenario non influirà sulla valutazione del modello di business dell'entità per tali attivise tale
scenario, in
base a previsioni ragionevoli dell'entità,
non è destinato a verificarsi.
Il fatto che i flussi finanziari siano realizzati
secondo modalità diverse da quelle previste dell'entità alla data della valutazione del modello
di business (ad
esempio, se l'entità vende un numero maggiore o minore di attività finanziarie rispetto a quanto previsto
all'epoca della classificazione delle attività) non dà luogo ad un errore di un esercizio
precedente nel bilancio
dell'entità (cfr. IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
) modifica la classificazione
delle restanti attività finanziarie possedute nell'ambito del modello di business (cioè le attività che l'entiha
rilevato negli esercizi precedenti e possiede ancora) nella misura in cui l'entità abbia considerato tutte le significative
informazioni
che
erano
disponibili
al momento
della
valutazione
del modello di business. Tuttavia, quando l'entità
valuta il modello di business per attività finanziarie di nuova creazione o
acquisizione, essa deve prendere in
considerazione informazioni sul modo in cui i flussi finanziari sono stati
realizzati in passato, unitamente a
tutte le altre informazioni significative.
B4.1.2B Il modello di business dell'entiper la gestione delle attività finanziarie è un dato di fatto e non una semplice
affermazione. Esso è, di regola, osservabile attraverso
le attività
che l'entità
esercita
per perseguire
l'obiettivo
del
modello di business. L'entità dovrà valutare il suo modello di business per la gestione delle attività finanziarie
secondo
il proprio
giudizio
e la valutazione
non deve essere determinata
da un singolo
fattore
o attività.
L'entità deve invece considerare tutti gli elementi di prova significativi che sono disponibili alla data
della
valutazione. Tali prove significative comprendono tra l'altro:
a)
le modalità di valutazione della performance del modello di business e delle attività finanziarie possedute
nell'ambito del modello e le modalità della comunicazione della performance ai dirigenti con responsa
bilità
strategiche dell'entità;
b)
i rischi che incidono sulla performance del modello di business (e delle attività finanziarie possedute
nell'ambito del modello di business) e, in particolare, il modo in cui tali rischi sono gestiti; e
c)
le modalità di retribuzione dei dirigenti dell'impresa (per esempio, se la retribuzione è basata sul fair value
(valore equo) delle attività gestite o sui flussi finanziari contrattuali raccolti).
M o d e l l o d i b u s i n e s s i l c u i o b i e t t i v o è i l p o s s e s s o d i a t t i v i t à f i n a l i z z a t o a l l a
r a c c o l t a d e i f l u s s i f i n a n z i a r i c o n t r a t t u a l i
B4.1.2C
Le attività finanziarie che sono possedute nell'ambito di un modello di business avente l'obiettivo di possedere
attività
al fine di raccogliere i flussi finanziari contrattuali sono gestite per ottenere flussi finanziari raccogliendo i
pagamenti contrattuali nell'arco della vita dello strumento. C significa che l'entità gestisce le
attività
possedute nel portafoglio per raccogliere
quei particolari
flussi finanziari
contrattuali
(invece
di gestire la
redditività globale del portafoglio tramite sia il possesso
che la vendita
delle attività).
Per determinare
se i flussi
finanziari
verranno
realizzati
tramite la raccolta
dei flussi finanziari
contrattuali
delle attività
finanziarie, è
necessario considerare la frequenza, il valore e la tempistica delle vendite negli esercizi precedenti, le ragioni
delle
vendite e le aspettative riguardo alle vendite future. Tuttavia le vendite di per non determinano il
modello
di business e non possono pertanto essere considerate isolatamente. Le informazioni sulle
vendite
passate e le
aspettative sulle vendite future forniscono indicazioni in merito al modo in cui è perseguito
l'obiettivo
dichiarato dell'entità per la gestione delle attività finanziarie e, in particolare, al modo in cui i flussi finanziari sono
realizzati. L'entità deve considerare le informazioni sulle vendite passate
nel
contesto
delle
ragioni di tali vendite
e delle condizioni esistenti in quel momento rispetto alla situazione attuale.
B4.1.3
Sebbene
l'obiettivo
del modello
di business
dell'entità
possa essere il possesso
di attività finanziarie
finalizzato
alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, l'entità non è tenuta a detenere la totalità di tali strumenti fino
alla
scadenza. Pertanto il modello di business dell'entipuò essere il possesso di attività finanziarie
finalizzato
alla
raccolta dei flussi finanziari contrattuali anche in caso di vendite o previste future vendite di attività
finanziarie.
B4.1.3A Il modello di business può essere il possesso di attivifinanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari
contrattuali anche se l'entità le vende in caso di aumento del loro rischio di credito. Per verificare se vi sia stato
un aumento del rischio di credito delle attività, l'entità tiene conto delle informazioni ragionevoli e
dimostrabili, anche prospettiche. Indipendentemente dalla loro frequenza e valore, le vendite a causa di un
aumento del rischio di credito delle attività non sono incompatibili con un modello di business
il
cui obiettivo
è il possesso di attivifinanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, perché la quali
creditizia delle attività finanziarie è rilevante per la capaci dell'entità di raccogliere i flussi finanziari
contrattuali. Le attività di gestione del rischio di credito che sono finalizzate a ridurre al minimo le potenziali
perdite su crediti dovute al deterioramento del credito sono parte integrante di tale modello di business. La
vendita di un'attività finanziaria perché non soddisfa più i criteri in materia di credito indicati nella politica
d'investimento documentata dell'entità è un esempio di vendita dovuta ad un aumento del rischio di credito.
Tuttavia, in assenza di una tale politica, l'entità pdimostrare in altri modi che la vendita
è stata causata
da un aumento del rischio di credito.
B4.1.3B
Anche le vendite dovute ad altre ragioni, ad esempio la gestione del rischio di concentrazione del credito (senza
un aumento del rischio di credito delle attività), possono essere coerenti con un modello di business
avente
l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. In
particolare,
tali vendite possono essere coerenti con un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività
finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali se sono occasionali (anche se rilevanti in
termini di valore) o irrilevanti in termini di valore, sia individualmente che complessivamente (anche se
frequenti). Se un numero non così occasionale di tali vendite interessa un portafoglio e tali vendite
sono più che
irrilevanti in termini di valore (individualmente o complessivamente),
l'entità deve valutare se e
come tali vendite
siano coerenti con l'obiettivo della raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il fatto che la
vendita delle attività
finanziarie sia imposta
da un terzo o sia a discrezione
dell'entità
non è pertinente
ai fini
della valutazione.
L'aumento della frequenza o del valore delle vendite in un determinato periodo non è
necessariamente
incompatibile con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie
finalizzato
alla
raccolta
dei flussi finanziari
contrattuali, a condizione che l'entità
possa spiegare
le ragioni delle vendite
e dimostrare
che esse non riflettono
un cambiamento del modello di business dell'entità. Inoltre, le vendite potrebbero essere
coerenti con l'obiettivo
del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari con
trattuali se esse hanno luogo
in prossimità della scadenza delle attività finanziarie e i proventi delle cessioni
corrispondono
approssimativamente alla raccolta dei restanti flussi finanziari contrattuali.
B4.1.4
Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere il possesso
di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. L'elenco di esempi sotto riportati
non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i fattori che possono
essere pertinenti
per la valutazione
del modello di business dell'entità né di specificare l'importanza
relativa di
tali fattori.
Analisi
Sebbene l'entità tenga contro, fra l'altro, del fair
value (valore equo) delle attività finanziarie dal
punto di vista della liquidi (ossia l'importo in
denaro che realizzerebbe se avesse bisogno di ven-
derle), l'obiettivo dell'entità è il possesso delle atti-
vità
finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi
finanziari contrattuali. Le
vendite
non
sarebbero in
contrasto con tale obiettivo se fossero in risposta ad
un aumento del rischio di credito delle attività, ad
esempio qualora le attività non soddisfino più i
criteri in materia di credito specificati nella politica
d'investimento documentata dell'entità. Anche le
vendite occasionali motivate da un fabbisogno di
finanziamento imprevisto (per esempio in uno sce-
nario
"
stress case
"
) non sarebbero in contrasto con
tale
obiettivo, anche se fossero rilevanti in termini
di
valore.
L'obiettivo del modello di business dell'enti è il
possesso di attività finanziarie finalizzato alla rac-
colta dei flussi finanziari contrattuali.
La stessa analisi varrebbe anche se l'enti non si
aspettasse di ricevere tutti i flussi finanziari contrat-
tuali (per esempio alcune delle attività finanziarie
sono
deteriorate al momento della rilevazione ini-
ziale).
Inoltre, il fatto che l'entità sottoscriva derivati per
modificare i flussi finanziari del portafoglio non
modifica di per il suo modello di business.
Il gruppo consolidato ha erogato i finanziamenti con
l'obiettivo del loro possesso finalizzato alla
raccolta
dei flussi finanziari contrattuali.
Tuttavia, l'entità che ha erogato i finanziamenti ha
l'obiettivo di realizzare flussi finanziari sul portafo-
glio di finanziamenti mediante la loro vendita alla
società veicolo per le cartolarizzazioni e pertanto ai
fini
del suo bilancio separato non si riterrebbe che
gestisca tale portafoglio ai fini della raccolta dei
flussi finanziari contrattuali.
Analisi
L'obiettivo del modello di business dell'entità consi-
ste nel possesso di attività finanziarie finalizzato
alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
L'analisi non cambierebbe neppure se durante un
precedente scenario
"
stress case
"
l'entità avesse ef-
fettuato vendite rilevanti in termini di valore per
soddisfare il suo fabbisogno di liquidità. Analoga-
mente, vendite ricorrenti che sono irrilevanti in
termini di valore non sono incompatibili con il
possesso di attività finanziarie finalizzato alla rac-
colta dei flussi finanziari contrattuali.
Per contro, se l'entità
possiede
attività
finanziarie
per
soddisfare il suo fabbisogno di liquidità cor- rente e
il conseguimento di tale obiettivo implica vendite
frequenti che sono rilevanti in termini di
valore,
l'obiettivo del modello di business dell'entità
non è il
possesso di attività finanziarie finalizzato alla
raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
Analogamente, se l'entità è obbligata dalla sua au-
torità di regolamentazione a vendere sistematica-
mente attivifinanziarie per dimostrarne la liqui-
dità
e il valore delle attività vendute è rilevante, il
modello di business dell'entinon è il possesso di
attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi
finanziari contrattuali. Il fatto che la vendita delle
attività finanziarie sia imposta da un terzo o sia a
discrezione dell'entinon è pertinente ai fini del-
l'analisi.
M o d e l l o d i
b u s i n e s s
i l
c u i
o b i e t t i v o
è
p e r s e g u i t o
m e d i a n t e
s i a
l a
r a c c o l t a
d e i
f l u s s i f i n a n z i a r i c o n t r a t t u a l i c h e l a v e n d i t a d e l l e a t t i v i t à f i n a n z i a r i e
B4.1.4A L'entità può possedere attività finanziarie nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è perseguito
mediante
sia la raccolta
dei flussi finanziari
contrattuali
che la vendita
delle attività
finanziarie.
In questo
tipo di
modello di business i dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità hanno deciso che sia la raccolta dei flussi
finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie sono indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo
del modello di business. Vi sono diversi obiettivi che possono essere coerenti con questo tipo di modello di business.
Per esempio, l'obiettivo del modello di business può essere la gestione del fabbisogno di liquidità corrente, il
mantenimento di un determinato profilo di interesse o l'allineamento
della durata delle attività finanziarie e delle
passività finanziate da tali attività. Per perseguire tale obiettivo, l'entità raccoglierà i
flussi finanziari contrattuali
ma venderà anche attività finanziarie.
B4.1.4B Rispetto a un modello di business
il cui obiettivo
è il possesso
di attività finanziarie
finalizzato
alla raccolta dei
flussi finanziari contrattuali, questo modello comporterà vendite più frequenti e di maggiore valore,
poiché
la
vendita
delle
attività
finanziarie
è essenziale,
e non secondaria,
per
il perseguimento
dell'obiettivo
del modello.
Tuttavia, non esiste alcuna soglia di frequenza o di valore delle vendite che debbono verificarsi in questo
modello di business, in quanto sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle
attività
finanziarie sono essenziali per il perseguimento del suo obiettivo.
B4.1.4C Di seguito sono riportati esempi di casi in cui l'obiettivo del modello di business dell'entità può essere perseguito
mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attività finanziarie. L'elenco di
esempi sotto riportati non è esaustivo. Inoltre, gli esempi non hanno lo scopo di descrivere tutti i
fattori che
possono essere pertinenti per la valutazione del modello di business dell'entità di specificare
l'importanza
relativa di tali fattori.
IT
26.9.2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 237/604
Analisi
L'obiettivo del modello di business è perseguito
mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrat-
tuali che la vendita delle attività finanziarie. L'entità
deciderà su base continuativa se il rendimento sia
massimizzato dalla raccolta dei flussi finanziari
contrattuali o dalla vendita delle attività finanziarie,
fin quando i fondi investiti diverranno necessari.
Per contro, si consideri che l'entità preveda un
flusso finanziario in uscita tra cinque anni per fi-
nanziare spese in conto capitale e investa l'ecce-
denza
di
disponibilità
liquide
in
attività
finanziarie
a breve termine. Quando gli investimenti giungono
a scadenza,
l'entità reinveste le disponibilità
liquide
in
nuove attività finanziarie a breve termine. L'en- ti
mantiene tale strategia fino al momento in cui i
fondi sono necessari ed utilizza i proventi delle
attività finanziarie giunte
a scadenza
per
finanziare
la
spesa in conto capitale. Prima della scadenza si
verificano solo vendite irrilevanti in termini di va-
lore (a meno che vi sia un aumento del rischio di
credito). L'obiettivo di questo diverso modello di
business è il possesso di attività finanziarie finaliz-
zato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali.
L'obiettivo del
modello
di
business
è
massimizzare
il rendimento del portafoglio per soddisfare il fab-
bisogno corrente di liquidità e l'entità persegue tale
obiettivo mediante sia la raccolta dei flussi finan-
ziari contrattuali che la vendita delle attività finan-
ziarie. In altri termini, sia la raccolta dei flussi fi-
nanziari contrattuali che la vendita delle attività
finanziarie sono essenziali per perseguire l'obiettivo
del modello di business.
L'obiettivo del modello di business è il finanzia-
mento delle passività derivanti dai contratti assicu-
rativi. Al fine di perseguire tale obiettivo, l'entità
raccoglie i flussi finanziari contrattuali che giun-
gono a scadenza e vende attività finanziarie per
mantenere il profilo ricercato del portafoglio di
attività. Pertanto sia la raccolta dei flussi finanziari
contrattuali che la vendita delle attività finanziarie
sono essenziali per il
perseguimento
dell'obiettivo
del
modello di business.
IT
26.9.2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 237/605
A l t r i m o d e l l i d i b u s i n e s s
B4.1.5
Le attività finanziarie sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se non sono
possedute nell'ambito di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta
dei flussi finanziari contrattuali o il cui obiettivo è perseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari
contrattuali che la vendita delle attività finanziarie (cfr. anche il paragrafo 5.7.5). Un modello di
business che
comporta la valutazione al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio è un
modello in cui l'entità
gestisce le attività finanziarie con l'obiettivo di realizzare flussi finanziari mediante la vendita delle attività.
L'entità adotta decisioni in base ai fair value (valori equi) delle attivie gestisce le
attività per realizzare tali
fair value (valori
equi).
In questo
caso,
di norma
l'obiettivo
dell'entità
determinerà una vivace attività di acquisto
e di vendita. Anche se l'entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali mentre possiede le attività finanziarie,
l'obiettivo di tale modello di business non può dirsi conseguito mediante sia la
raccolta dei flussi finanziari
contrattuali che la vendita delle attività finanziarie, essendo la raccolta di flussi
finanziari contrattuali non
essenziale bensì solo accessoria per il conseguimento dell'obiettivo del modello di
business.
B4.1.6
Il portafoglio di attività finanziarie che è gestito e il cui rendimento è valutato in base al fair value (valore equo)
(come descritto al paragrafo 4.2.2, lettera b) non è posseduto né per la raccolta dei flussi finanziari
contrattuali
sia per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che per la vendita delle attività finanziarie.
L'entità si
concentra principalmente sulle informazioni relative al fair value (valore equo) e utilizza tali
informazioni per
valutare il rendimento delle attivi e prendere decisioni. Inoltre, un portafoglio di attività
finanziarie che
soddisfano la definizione di
"
possedute per negoziazione
"
non sono possedute per la raccolta
dei flussi finanziari
contrattuali o per la raccolta dei flussi finanziari contrattuali e per la vendita delle attività
finanziarie. Per tali
portafogli, la raccolta dei flussi finanziari contrattuali è solo accessoria per il consegui- mento dell'obiettivo
del modello di business. Di conseguenza tali portafogli di attivifinanziarie devono
essere valutati al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del
capitale da restituire
B4.1.7 Il paragrafo 4.1.1, lettera b), stabilisce che l'entità deve classificare l'attività finanziaria sulla base delle
caratteristiche dei
suoi
flussi
finanziari
contrattuali
se essa
è posseduta
nell'ambito
di un
modello
di business
il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali
o il cui obiettivo
è conseguito mediante sia la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che la vendita delle attivi finanziarie, a
meno che si applichi il paragrafo 4.1.5. A tal fine la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera
b), e al paragrafo
4.1.2A, lettera b), prevede che l'entità determini se i flussi finanziari contrattuali dell'attività
siano esclusivamente
pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
B4.1.7A I flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'im-
porto del capitale da restituire sono compatibili con un contratto base di concessione del credito. Nel contratto
base di concessione del credito il corrispettivo per il valore temporale del denaro (cfr. paragrafi B4.1.9A-
B4.1.9E) e il rischio di credito sono di solito gli elementi costitutivi pimportanti dell'interesse.
Tuttavia, in
un contratto di questo tipo l'interesse
può
anche
includere
il corrispettivo
per altri
rischi
associati
al prestito di
base (ad esempio, il rischio di liquidità) e costi (ad esempio i costi amministrativi) inerenti al
possesso
dell'attività finanziaria per un determinato periodo di tempo. Inoltre, l'interesse può includere un
margine di
profitto che è compatibile con un contratto base di concessione del credito. In circostanze economiche estreme,
l'interesse può essere negativo, ad esempio se il possessore dell'attività finanziaria esplicitamente o
implicitamente paga per il deposito del suo denaro
per un determinato
periodo
di tempo
(e la relativa
commissione supera il corrispettivo che il possessore riceve per il valore temporale del denaro, il
rischio di credito
e altri rischi e costi relativi al prestito di base). Tuttavia, le disposizioni contrattuali che introducono
l'esposizione a rischi o volatilità dei flussi finanziari contrattuali non collegata ad un contratto
base di
concessione del credito, come l'esposizione a variazioni dei prezzi degli strumenti rappresentativi di
capitale o delle
merci, non danno origine a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in paga-
menti di capitale e
interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'attività finanziaria originata o
acquistata può essere un
contratto base di concessione del credito, a prescindere dal fatto che si tratti di un
prestito nella sua forma
giuridica.
B4.1.7B Conformemente al paragrafo 4.1.3, lettera a), il capitale è il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria al
momento della rilevazione iniziale. Tuttavia l'importo del capitale può cambiare durante la vita dell'attività
finanziaria (per esempio, in caso di rimborsi del capitale).
IT
26.9.2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 237/606
B4.1.8 L'entità deve valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi
maturati sull'importo del capitale da restituire per la valuta in cui l'attività finanziaria è denominata.
B4.1.9
La leva finanziaria
(leverage)
è una caratteristica
dei flussi finanziari
contrattuali
di alcune attività finanziarie. Essa
accresce la variabilità dei flussi finanziari contrattuali cosicché essi non possiedono le caratteristiche
economiche
dell'interesse. Opzioni a se stanti (stand-alone option), contratti forward e contratti swap costituiscono esempi
di attività finanziarie comprendenti la leva finanziaria. Pertanto tali contratti non soddisfano la condizione di
cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2A, lettera b), e non possono essere
successivamente valutati
al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico
complessivo.
C o r r i s p e t t i v o p e r
i l
v a l o r e
t e m p o r a l e
d e l
d e n a r o
B4.1.9A Il valore temporale del denaro è l'elemento dell'interesse che fornisce un corrispettivo per il solo decorso del
tempo, non per altri rischi o costi relativi al possesso dell'attività finanziaria. Al fine di valutare se tale
elemento fornisca un corrispettivo per il solo decorso del tempo, l'enti si avvale del proprio giudizio e
considera fattori pertinenti come la valuta nella quale l'attività finanziaria è denominata e il periodo per il
quale è fissato il tasso d'interesse.
B4.1.9B
In alcuni casi, tuttavia, il valore temporale del denaro può essere modificato (ovvero imperfetto). Ciò accade,
per
esempio, se il tasso
d'interesse
dell'attività
finanziaria
è rideterminato
periodicamente,
ma la frequenza della
rideterminazione non rispecchia la natura del tasso di interesse (ad esempio il tasso d'interesse è rivisto
mensilmente sulla base di un tasso a un anno) o se il tasso di interesse dell'attività finanziaria è rideterminato
periodicamente sulla base di una media di particolari tassi d'interesse a breve e a lungo termine. In tali casi
l'entità deve valutare la modifica per determinare se i flussi
finanziari
contrattuali
rappresentino
esclusiva- mente
pagamenti di capitale
e interessi
maturati
sull'importo
del capitale
da restituire.
In alcuni
casi l'entità può essere
in grado di determinare quanto precede effettuando una valutazione
qualitativa
del
valore
temporale del denaro,
mentre in altre circostanze può essere necessario eseguire una valutazione quantitativa.
B4.1.9C Nel valutare il valore temporale del denaro modificato, l'obiettivo è determinare in che
misura
i
flussi finanziari
(non attualizzati) contrattuali potrebbero differire dai flussi finanziari (non attualizzati) che si avrebbero se il
valore temporale del denaro non fosse modificato (flussi finanziari di riferimento). Per
esempio, se l'attività
finanziaria in esame contiene un tasso d'interesse variabile che è rideterminato
mensilmente sulla base di un tasso
di interesse a un anno, l'entità dovrebbe raffrontare tale attività finanziaria a uno
strumento finanziario con
identiche disposizioni contrattuali e identico rischio di credito, salvo che il tasso di interesse variabile sia
rideterminato mensilmente sulla base di un tasso di interesse a un mese. Se il valore temporale del denaro
modificato luogo a flussi finanziari (non attualizzati) contrattuali che differiscono
significativamente dai flussi
finanziari di riferimento (non attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la
condizione di cui al paragrafo 4.1.2,
lettera b), e al paragrafo 4.1.2A, lettera b). Per determinare quanto
precede, l'entità deve considerare l'effetto del
valore temporale del denaro modificato in ciascun esercizio e,
cumulativamente, per l'intera vita dello strumento
finanziario. Il motivo per cui il tasso di interesse viene fissato in questo modo è irrilevante ai fini dell'analisi.
Se è chiaro con poca o nessuna analisi che i flussi
finanziari (non attualizzati) contrattuali dell'attività finanziaria
all'esame potrebbero
(o non potrebbero)
differire significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non
attualizzati), l'entità non deve effettuare la
valutazione dettagliata.
B4.1.9D Nel valutare il valore temporale modificato del denaro, l'entità deve tener conto dei fattori che potrebbero
incidere sui futuri flussi finanziari
contrattuali.
Per esempio,
se l'entità
valuta
un'obbligazione
con
una
durata
di
cinque anni e il tasso di interesse variabile è rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso a cinque
anni,
l'entità non può concludere che i flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente pagamenti di capitale e
interessi maturati sull'importo del capitale da restituire semplicemente perché la curva dei tassi d'interesse al
momento della valutazione è tale che la differenza tra un tasso di interesse a cinque anni e un tasso di interesse
a sei mesi non è significativa. Per contro, l'entità deve anche considerare se il rapporto tra il tasso
d'interesse a
cinque anni e il tasso d'interesse a sei mesi potrebbe variare nel corso della vita dello strumento
cosicché i flussi
finanziari (non attualizzati) contrattuali nel corso della vita dello strumento potrebbero
differire
significativamente dai flussi finanziari di riferimento (non attualizzati). Tuttavia, l'entità deve considerare solo gli
scenari ragionevolmente possibili e non ogni possibile ipotesi. Se l'entità stabilisce che i flussi finanziari (non
attualizzati) contrattuali potrebbero differire significativamente dai flussi finanziari di
riferi
mento (non
attualizzati), l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo
4.1.2A, lettera b), e pertanto non può essere valutata al costo ammortizzato o al fair value
(valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo.
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L 237/607
B4.1.9E In alcune giurisdizioni i tassi d'interesse sono fissati dal governo o da un'autori di regolamentazione. Ad
esempio, la regolamentazione dei tassi d'interesse da parte del governo può essere parte integrante di una p
ampia
politica macroeconomica o può essere introdotta per incoraggiare le entità ad investire in un deter
minato
settore dell'economia.
In alcuni
di questi
casi
l'obiettivo
del valore
temporale
del denaro
non
è fornire
il
corrispettivo per il solo decorso del tempo. Tuttavia, nonostante i paragrafi B4.1.9A-B4.1.9D, il tasso di
interesse regolamentato è considerato una proxy
per
il valore
temporale
del denaro
ai
fini dell'applicazione
della
condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2A, lettera b), se tale tasso fornisce un
corrispettivo sostanzialmente coerente con il passare del tempo e non espone a rischi o volatilità dei flussi
finanziari contrattuali che siano incompatibili con un contratto base di concessione del credito.
D i s p o s i z i o n i c o n t r a t t u a l i c h e m o d i f i c a n o l a t e m p i s t i c a o l ' i m p o r t o d e i f l u s s i
f i n a n z i a r i c o n t r a t t u a l i
B4.1.10 Se l'attività finanziaria contiene una disposizione contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'im-
porto
dei flussi finanziari contrattuali
(ad esempio se l'attività può essere rimborsata
prima della scadenza o la
sua durata
può essere estesa), l'entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel
corso della
vita
dello
strumento
dovuti a tale disposizione
siano esclusivamente
pagamenti
di capitale e
interessi maturati sull'importo
del capitale
da restituire.
Per determinare
quanto
sopra,
l'entità deve valutare i
flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari
contrattuali. L'entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che
modificherebbero la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali. Per quanto la natura dell'evento
contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali
siano
esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore. Per esempio, si confronti uno strumento
finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se il debitore omette di effettuare un determinato
numero di pagamenti con uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al
rialzo se uno
specifico indice azionario raggiunge un dato livello. È più probabile nel primo caso che, a causa della relazione
tra i mancati pagamenti e l'aumento del rischio di credito, i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata di
vita dello strumento siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati
sull'importo del
capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.18).
B4.1.11 Di seguito sono riportati esempi di disposizioni contrattuali che danno luogo a flussi finanziari contrattuali
consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire:
a)
il tasso d'interesse variabile che costituisce il corrispettivo per il valore temporale del denaro, il rischio di credito
relativo all'importo del capitale da restituire durante un dato periodo di tempo (il corrispettivo per
il rischio
di credito può essere determinato solo al momento della rilevazione iniziale e così può essere
fissato) e
altri rischi e costi di base legati al prestito, nonché il margine di profitto;
b)
una disposizione contrattuale che consente all'emittente
(ossia al debitore)
di rimborsare
anticipatamente uno
strumento di debito o consente al possessore (ossia al creditore) di rimettere lo strumento di debito all'emittente
prima della scadenza e l'ammontare del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente gli
importi non pagati
del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere una
ragionevole compensazione per la risoluzione anticipata del contratto; e
c)
una disposizione contrattuale che consente all'emittente o al possessore di prorogare la durata contrattuale
dello
strumento di debito (ossia un'opzione di proroga) e le clausole dell'opzione di proroga si traducono durante
il periodo di proroga in flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di
capitale e
interessi maturati sull'importo del capitale da restituire, che possono comprendere
una
ragio
nevole
compensazione aggiuntiva per la proroga del contratto.
B4.1.12
Nonostante
il
paragrafo
B4.1.10,
l'attività
finanziaria
che
soddisferebbe
la
condizione
di
cui
al
paragrafo
4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2A, lettera b), se non fosse per una disposizione contrattuale che
consente
(o impone) all'emittente il rimborso anticipato di uno strumento di debito o consente (o impone) al possessore di
rimettere uno strumento di debito all'emittente
prima
della
scadenza,
può
essere
valutata
al
costo ammortizzato
o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo(purcsoddisfi
la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo
4.1.2A, lettera a)) se:
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L 237/608
a)
l'entità acquisisce o origina l'attività finanziaria con un premio o uno sconto sull'importo nominale
contrattuale;
b)
l'importo del rimborso anticipato rappresenta sostanzialmente l'importo nominale contrattuale e l'interesse
contrattuale maturato (ma non pagato), che può comprendere una ragionevole compensazione per la
risoluzione anticipata del contratto; e
c)
quando l'entità rileva inizialmente l'attività finanziaria, il fair value (valore equo) dell'elemento del paga-
mento
anticipato è insignificante.
B4.1.12A Ai fini dell'applicazione dei paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b), a prescindere dall'evento o dalla
circostanza che causa la risoluzione anticipata del contratto, una parte può pagare o ricevere una ragionevole
compensazione per tale risoluzione anticipata. Ad esempio, una parte può pagare o ricevere una ragionevole
compensazione quando decide di risolvere il contratto anticipatamente
(o
causa
la
risoluzione
anticipata
in
altro
modo).
B4.1.13 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente
in
pagamenti
di capitale
e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è
esaustivo.
Analisi
I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente
pagamenti di capitale e interessi maturati sull'im-
porto del capitale
da
restituire.
Il
collegamento dei
pagamenti di capitale e interessi maturati sul-
l'importo del capitale da restituire a un indice d'in-
flazione senza effetto
di leva finanziaria
ridetermina
il
valore temporale del denaro a un livello attuale.
In
altre parole, il tasso d'interesse sullo strumento riflette
l'interesse reale. Pertanto gli importi degli
interessi
sono il corrispettivo per il valore tempo-
rale del
denaro sull'importo
del capitale da restitui-
re.
Tuttavia, se i pagamenti di interessi sono stati in-
dicizzati ad un'altra variabile come
la
performance
del
debitore (ad esempio il reddito netto del debi- tore)
o un indice azionario, i flussi finanziari con-
trattuali
non sono pagamenti di capitale e interessi
maturati
sull'importo del capitale da restituire
(salvo che
l'indicizzazione alla performance del de-
bitore si
traduca in un adeguamento che compensa il
possessore solo per variazioni del rischio di cre-
dito dello strumento, cosicc i flussi finanziari
contrattuali sono esclusivamente pagamenti di ca-
pitale e interessi), in quanto i flussi finanziari con-
trattuali riflettono un rendimento che è incompati-
bile con un accordo base di concessione del credito
(cfr. paragrafo B4.1.7A).
I flussi finanziari contrattuali sono esclusivamente
pagamenti di capitale e interessi maturati sull'im-
porto del capitale da restituire fintanto che gli in-
teressi versati durante la vita dello strumento costi-
tuiscono il corrispettivo per il valore temporale del
denaro, il rischio di credito connesso allo stru-
mento e altri rischi e costi di prestito di base, non-
ché il margine di profitto
(cfr. paragrafo
B4.1.7A).
Il fatto che il tasso di interesse LIBOR sia rideter-
minato durante la vita dello strumento non squali-
fica di per lo strumento.
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L 237/609
Analisi
Tuttavia, se il mutuatario può scegliere di pagare un
tasso d'interesse a un mese che è rideterminato ogni
tre mesi, il tasso d'interesse è rideterminato con una
frequenza che non
rispecchia
la
natura del tasso di
interesse. Di conseguenza il valore tem- porale del
denaro è modificato. Analogamente, se
uno
strumento ha un tasso d'interesse contrattuale
basato
su un periodo che p superare la vita re- sidua
dello strumento (per esempio, se uno stru- mento
con una scadenza di cinque anni paga un
tasso
variabile che viene rideterminato periodica- mente ma
riflette sempre una durata quinquennale),
il valore
temporale del denaro è modificato, in quanto
l'interesse da versare in ciascun periodo è
scollegato dal periodo dell'interesse.
In tali casi l'entità deve valutare qualitativamente o
quantitativamente i flussi finanziari contrattuali a
fronte di quelli su uno strumento identico sotto tutti
gli aspetti, salvo per la natura del tasso di
interesse
corrispondente al
periodo
dell'interesse,
per
determinare se i flussi finanziari sono esclusi-
vamente pagamenti di capitale e interessi maturati
sull'importo del capitale da restituire (ma cfr. para-
grafo B4.1.9E per indicazioni sui tassi di interesse
regolamentati).
Per esempio, nel valutare un'obbligazione con una
durata di cinque anni che paga un tasso variabile che
è rideterminato ogni sei mesi ma riflette sem- pre
una durata di cinque anni, l'entità considera i flussi
finanziari contrattuali di uno strumento che è
rideterminato ogni sei mesi sulla base di un tasso di
interesse a sei mesi ma che per il resto è identico.
La stessa analisi vale nel caso in cui il mutuatario
può scegliere tra i
vari
tassi
d'interesse
pubblicati
del
mutuante (per esempio il mutuatario può sce-
gliere
tra il tasso d'interesse variabile a un mese e il tasso
d'interesse variabile a tre mesi pubblicati dal
mutuante).
I flussi finanziari contrattuali di entrambi i seguenti
strumenti
a) uno strumento che ha un tasso di interesse fisso
b) uno strumento che ha un tasso di interesse va-
riabile
costituiscono pagamenti di capitale e interessi sul-
l'importo del capitale da restituire fintanto che l'in-
teresse rappresenta il corrispettivo per il valore
temporale del denaro, il rischio di credito relativo
allo strumento durante la vita dello strumento e
altri rischi e costi di base legati al prestito,
nonché
il margine di profitto (cfr. paragrafo B4.1.7A.)
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L 237/610
Analisi
Di conseguenza uno strumento che è una combi-
nazione di a) e b) (per esempio un'obbligazione
con un
interest rate cap) può avere flussi finanziari con-
sistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e
interessi maturati sull'importo del capitale da resti-
tuire. Una siffatta disposizione contrattuale pri-
durre la variabilità dei flussi finanziari mediante la
fissazione di un limite al tasso di interesse variabile
(per esempio un cap o un floor) o aumentare la
variabilità dei flussi finanziari in quanto il tasso
fisso diventa variabile.
Il fatto che un prestito con pieno diritto di rivalsa
sia
garantito non influisce di per sull'analisi della
questione se i flussi finanziari contrattuali siano
esclusivamente pagamenti di capitale e interessi ma-
turati sull'importo del capitale da restituire.
Il possessore analizzerebbe le
disposizioni con-
trattuali
dello strumento finanziario per determi-
nare se danno origine a flussi finanziari consistenti
esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi
maturati sull'importo del capitale da restituire e di
conseguenza sono compatibili con un accordo base
di concessione del credito.
Tale analisi non prenderebbe in considerazione i
pagamenti che si verificano solo a causa del potere
dell'autorità nazionale di risoluzione di addossare le
perdite ai possessori dello strumento E, in quanto
tale potere, e i relativi pagamenti, non sono
dispo-
sizioni contrattuali
dello strumento finanziario.
Per contro, i flussi finanziari contrattuali non sono
esclusivamente pagamenti di capitale e interessi ma-
turati sull'importo del capitale da restituire se le
disposizioni contrattuali
dello strumento finan-
ziario consentono o impongono all'emittente o ad
altra enti di addossare perdite al possessore (ad
esempio riducendo l'importo nominale o conver-
tendo lo strumento in un quantitativo fisso di
azioni ordinarie dell'emittente), purché le disposi-
zioni contrattuali siano realistiche, anche se tale
probabilità è remota.
B4.1.14 Gli esempi seguenti illustrano i flussi finanziari contrattuali che non sono
esclusivamente
pagamenti
di capitale
e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. L'elenco di esempi sotto riportati non è
esaustivo.
Analisi
Il possessore analizzerebbe l'obbligazione converti-
bile nella sua interezza.
I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti di
capitale e interessi sull'importo del capitale da
restituire, in quanto
riflettono
un rendimento
che
è incompatibile con un accordo base di concessione
del credito (cfr. paragrafo B4.1.7A). In altri termini,
il rendimento è collegato al valore del capitale del-
l'emittente.
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Analisi
I flussi finanziari contrattuali non sono esclusiva-
mente pagamenti di capitale e interessi maturati
sull'importo del capitale da restituire.
Gli importi degli interessi non costituiscono il cor-
rispettivo per il valore temporale del denaro sull'im-
porto del capitale da restituire.
I flussi finanziari contrattuali non sono pagamenti
di
capitale e interessi maturati sull'importo del ca- pitale
da restituire, in quanto l'emittente può essere tenuto a
differire i pagamenti degli interessi e su tali
importi
differiti non vengono maturati ulteriori in- teressi.
Pertanto gli importi degli interessi non co-
stituiscono il corrispettivo per il valore temporale
del denaro sull'importo del capitale da restituire.
Qualora sugli importi differiti maturassero interessi,
i flussi finanziari contrattuali potrebbero essere
considerati pagamenti di capitale e interessi matu-
rati
sull'importo del capitale da restituire.
Il fatto che lo strumento H sia perpetuo non signi-
fica di per sé che i flussi finanziari contrattuali non
siano pagamenti di capitale e interessi maturati sul-
l'importo del capitale da restituire. In effetti uno
strumento perpetuo ha opzioni di proroga (multi-
ple) continuative. Tali opzioni possono tradursi in
flussi finanziari contrattuali che sono pagamenti di
capitale e interessi sull'importo del capitale da re-
stituire
se i pagamenti
di
interessi
sono
obbligatori
e devono essere versati in perpetuo.
Inoltre, il fatto che lo strumento H sia redimibile non
significa che i flussi finanziari contrattuali non
siano
versamenti di capitale e interessi sull'importo
del
capitale da restituire, a meno che esso sia redi-
mibile a un importo che non rispecchia sostanzial-
mente il pagamento del capitale da restituire e degli
interessi su tale importo. Anche se l'importo redi-
mibile comprende un importo che compensa ragio-
nevolmente il possessore per la risoluzione antici-
pata dello strumento, i flussi finanziari contrattuali
potrebbero
essere considerati
pagamenti
di capitale
e interessi maturati sull'importo del capitale da re-
stituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.12).
B4.1.15 In alcuni casi l'attività finanziaria può generare flussi finanziari contrattuali che sono descritti come capitale e
interesse, ma tali flussi non rappresentano il pagamento del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale
da restituire come descritto al paragrafo 4.1.2, lettera b), al paragrafo 4.1.2A, lettera b), e al paragrafo 4.1.3
del
presente Principio.
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B4.1.16
È questo il caso se l'attività finanziaria rappresenta un investimento in particolari attività o flussi finanziari e di
conseguenza i flussi finanziari contrattuali non sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi
maturati
sull'importo
del
capitale
da
restituire.
Per
esempio,
se
le
disposizioni
contrattuali
stabiliscono
che
i flussi
finanziari dell'attività finanziaria aumentino in caso di incremento del numero di automobilisti che utilizzano
una determinata strada a pedaggio, tali flussi finanziari contrattuali sono incompatibili con un contratto base
di concessione del credito. Di conseguenza lo strumento non soddisferebbe la condizione
di cui al paragrafo
4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2A, lettera b). Rientra in questa categoria il caso in cui il
credito vantato dal
creditore può essere fatto valere solo in relazione
a determinate
attività
del debitore
o ai flussi finanziari derivanti
da determinate attività (per esempio un'attività finanziaria senza diritto di rivalsa).
B4.1.17
Tuttavia il fatto che l'attività finanziaria sia senza diritto di rivalsa non impedisce di per necessariamente
che essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2A, lettera b). In tali
situazioni il creditore è tenuto a valutare (
"
look through
"
) le particolari attività o i particolari flussi finanziari
sottostanti per determinare se i flussi finanziari contrattuali dell'attivi
finanziaria
oggetto di classificazione siano
pagamenti di capitale e interessi
maturati
sull'importo
del capitale
da restituire.
Se le clausole
dell'at
tività
finanziaria danno luogo ad altri flussi finanziari o limitano i flussi finanziari in modo incompatibile con la loro
classificazione
come pagamenti
di capitale e interessi, l'attività finanziaria non soddisfa la condizione di cui al
paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2A, lettera b). Il fatto che le attività sottostanti siano
attività
finanziarie o attività non finanziarie non influisce di per sulla valutazione.
B4.1.18 Una caratteristica dei flussi finanziari contrattuali non influisce sulla classificazione dell'attività finanziaria
qualora possa avere solo un effetto de minimis sui flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria. Per
determinare quanto precede, l'entità deve considerare il possibile effetto della caratteristica dei flussi finanziari
contrattuali in ciascun esercizio e cumulativamente
per l'intera vita dello strumento finanziario. Inoltre, se
una
caratteristica
dei flussi
finanziari
contrattuali
può avere
un effetto
sui flussi
finanziari
contrattuali
che è più che
de minimis (in un unico esercizio o cumulativamente), ma tale caratteristica non è realistica, essa non influisce sulla
classificazione dell'attività finanziaria. La caratteristica dei flussi finanziari non è realistica se
influisce sui flussi
finanziari contrattuali dello strumento soltanto al verificarsi di un evento estremamente
raro, molto insolito
e molto improbabile.
B4.1.19 In quasi ogni operazione di prestito lo strumento del creditore è classificato in relazione agli strumenti degli
altri
creditori del debitore. Lo strumento che è subordinato ad altri strumenti può generare flussi finanziari
contrattuali
che sono pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire se il mancato
pagamento del debitore è una violazione del contratto e il possessore ha il diritto contrattuale di
ricevere gli
importi non rimborsati del capitale e degli interessi maturati sull'importo del capitale da restituire
anche in caso di
fallimento del debitore. Per esempio, si può considerare che il credito commerciale in base al quale il creditore
è classificato come creditore generale generi pagamenti di capitale e interessi maturati
sull'importo del capitale
da restituire. È questo il caso anche
se alcuni
prestiti
erogati
al debitore
sono
assistiti
da garanzia reale e pertanto
in caso di fallimento il relativo creditore godrebbe di diritti prioritari sulla garanzia reale rispetto al creditore
generale, in quanto tale fatto non pregiudica il diritto contrattuale del
creditore generale al capitale non
rimborsato e ad altri importi dovuti.
S t r u m e n t i l e g a t i
c o n t r a t t u a l m e n t e
B4.1.20 In alcuni tipi di operazioni l'emittente può dare priorità ai pagamenti ai possessori di attività finanziarie
utilizzando strumenti multipli legati contrattualmente che creano
concentrazioni
di
rischio
di
credito
(tran-
che).
Ogni tranche ha un grado di subordinazione che specifica l'ordine in cui i flussi finanziari generati
dall'emittente sono assegnati alla tranche. In tali situazioni i possessori di una tranche hanno il diritto ai
pagamenti del capitale e degli interessi sull'importo del
capitale
da restituire
soltanto
se l'emittente
genera
flussi
finanziari sufficienti per soddisfare le tranche di rango superiore.
B4.1.21 In tali operazioni i flussi finanziari della tranche hanno caratteristiche tali da poter essere considerati
pagamenti
di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire solo se:
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a)
le disposizioni contrattuali della tranche oggetto di classificazione (senza valutazione (look through)
del gruppo
sottostante di strumenti finanziari) danno origine a flussi finanziari consistenti esclusivamente in
pagamenti di
capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (ad esempio il tasso di
interesse sulla
tranche non è collegato a un indice di merci);
b)
i flussi finanziari del gruppo sottostante di strumenti finanziari hanno le caratteristiche di cui ai paragrafi
B4.1.23 e B4.1.24; e
c)
l'esposizione
al rischio
di credito
del gruppo
sottostante
di strumenti
finanziari
inerenti
alla tranche
è pari
o inferiore all'esposizione al rischio di credito del gruppo sottostante di strumenti finanziari (per esempio
il rating di credito della tranche oggetto di classificazione è pari o superiore al rating di credito che si
applicherebbe ad un'unica tranche che ha finanziato il gruppo sottostante di strumenti finanziari).
B4.1.22 Mediante l'approccio
"
look through
"
l'entità deve arrivare a individuare il gruppo sottostante di strumenti che
creano i flussi finanziari (anziché trasmetterli). È questo il gruppo sottostante di strumenti finanziari.
B4.1.23
Il gruppo sottostante deve contenere uno o più strumenti che generano flussi finanziari contrattuali consistenti
esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire.
B4.1.24
Il gruppo sottostante di strumenti può altresì includere strumenti che:
a)
riducono la variabilità dei flussi finanziari degli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23 e, quando combinati
con gli strumenti di cui al paragrafo B4.1.23, si traducono in flussi finanziari consistenti esclusivamente in
pagamenti di capitale
e interessi
maturati
sull'importo
del capitale da restituire
(per esempio
un interest
rate
cap o floor o un contratto che riduce il rischio di credito su alcuni o tutti gli strumenti di cui al
paragrafo
B4.1.23); o
b)
allineano i flussi finanziari delle tranche ai flussi finanziari del gruppo di strumenti sottostanti di cui al
paragrafo B4.1.23 per appianare le differenze relative esclusivamente a:
i)
tasso di interesse (fisso o variabile);
ii)
valuta in cui i flussi finanziari sono denominati, compresa l'inflazione in tale valuta; o
iii)
tempistica dei flussi finanziari.
B4.1.25
Se uno strumento del gruppo non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B4.1.23 o B4.1.24, la condizione di
cui al paragrafo B4.1.21, lettera b), non è soddisfatta. Nell'eseguire tale valutazione, può non essere
necessaria
un'analisi dettagliata del gruppo strumento per strumento. Tuttavia,
l'entità
deve
avvalersi
del
proprio giudizio
ed eseguire un'analisi sufficiente a determinare se gli strumenti del gruppo soddisfano le condizioni di cui ai
paragrafi B4.1.23-B4.1.24 (cfr. anche il paragrafo B4.1.18 per indicazioni sulle caratteri
stiche dei flussi
finanziari contrattuali aventi solo un effetto "de minimis").
B4.1.26 Se il possessore non è in grado di valutare le condizioni di cui al paragrafo B4.1.21 al momento della
rilevazione iniziale, la tranche deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio.
Se il gruppo sottostante
di strumenti
può variare dopo la rilevazione
iniziale in modo tale da non soddisfare
le condizioni
di cui ai paragrafi B4.1.23-B4.1.24,
la tranche non soddisfa le condizioni
di cui
al paragrafo
B4.1.21 e deve essere valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
Tuttavia, se il
gruppo sottostante contiene strumenti che sono garantiti da attività che non soddisfano le
condizioni di cui ai
paragrafi B4.1.23-B4.1.24, la capacità di prendere
possesso
di tali attività non deve essere presa in considerazione
ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, a meno che l'entità abbia acquisito la
tranche con l'intenzione di
controllare le garanzie.
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Opzione di designare l'attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio (sezioni 4.1 e 4.2)
B4.1.27 Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 4.1.5 e 4.2.2, il presente Principio permette all'entità di designare
un'attività finanziaria, una passività finanziaria o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie,
passività finanziarie o entrambe) al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione
che
questo consenta di ottenere informazioni più rilevanti.
B4.1.28 La decisione dell'entità di designare un'attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
è simile
a una
scelta
di principio
contabile
(sebbene,
a differenza
di una
scelta
di principio
contabile, non sia necessario applicarla coerentemente a tutte le operazioni similari). Quando l'entità ha tale
possibilità di scelta, il paragrafo 14, lettera b), dello IAS 8 stabilisce che il principio contabile prescelto
comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio in merito agli effetti di operazioni, altri eventi e
circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell'entità.
Ad esempio, nel caso della designazione di una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio, il paragrafo 4.2.2 indica le due circostanze in cui l'obbligo di infor
mazioni p rilevanti
sarà soddisfatto. Di conseguenza per poter scegliere tale designazione in conformità con
il paragrafo 4.2.2,
l'entità ha bisogno di dimostrare di rientrare in una delle due circostanze seguenti (o in
entrambe).
La designazione elimina o riduce significativamente un'asimmetria contabile
B4.1.29 La valutazione di un'attività o passività finanziaria e la classificazione delle variazioni di valore rilevate sono
determinate dalla classificazione dell'elemento e dal fatto che l'elemento sia o meno parte di una relazione di
copertura designata. Tali disposizioni possono creare un'incoerenza nella valutazione o rilevazione (talvolta
definita
"
asimmetria contabile
"
) quando, per esempio, in assenza di una designazione al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'attività finanziaria è classificata come successivamente valutata al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e una passività che l'entità considera collegata è
invece
valutata successivamente al costo ammortizzato (con le variazioni del fair value (valore quo) non
rilevate). In
tali circostanze l'entità
può concludere
che il suo bilancio
fornirebbe
informazioni
più rilevanti
se sia l'attività
che la passività fossero valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
B4.1.30 Gli esempi che seguono mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi l'entità
può utilizzare questa condizione per designare attivi o passività finanziarie al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.1.5 o al
paragrafo 4.2.2, lettera a):
a)
l'entità ha contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 la cui valutazione incorpora
infor
mazioni attuali e attività finanziarie che considera correlate e che sarebbero altrimenti valutate al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato;
b)
l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il
rischio di tasso di interesse, che origine a variazioni di segno opposto del fair value (valore equo) che
tendono a compensarsi. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (ossia i derivati o quelli classificati come posseduti per
negoziazione).
Potrebbe
anche
verificarsi
che i requisiti
per la contabilizzazione
delle operazioni
di copertura
non siano soddisfatti, per esempio in quanto non sono soddisfatti i requisiti per l'efficacia della copertura
di cui al paragrafo 6.4.1;
c)
l'entità possiede attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il
rischio di tasso di interesse, da cui derivano variazioni di segno opposto del fair value (valore equo)
tendenti a compensarsi, e che non soddisfano i criteri di ammissibilità per la designazione come stru
mento
di copertura in quanto non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
Inoltre, in
assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura esiste una significativa incoerenza nelle
rilevazioni degli utili e delle perdite. Per esempio, l'entità ha finanziato un gruppo specifico di
finanziamenti
attraverso l'emissione di obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a
compensarsi. Se, inoltre, l'entità acquista e vende regolarmente
le obbligazioni
ma raramente, se
non mai,
acquista e vende i finanziamenti, rilevando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al fair value
(valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio elimina l'incoerenza nei tempi di rilevazione degli utili e
delle perdite che
altrimenti risulterebbe dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e dalla
rilevazione di un utile
o una perdita ogniqualvolta che l'obbligazione è riacquistata.
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B4.1.31 In casi analoghi a quelli descritti al paragrafo precedente la designazione al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, al momento della rilevazione iniziale, di attività e passività finanziarie non
altrimenti valutate può eliminare o ridurre significativamente l'incoerenza nella valutazione o rilevazione e
produrre informazioni più rilevanti. Ai fini pratici, l'entità non è tenuta ad aver negoziato contemporanea-
mente tutte le attività e passività che danno origine a un'incoerenza nella valutazione o nella rilevazione. È
consentito un ritardo ragionevole a condizione che ciascuna operazione sia designata al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della rilevazione iniziale e in quel momento ci si
aspetti che le restanti operazioni si verifichino.
B4.1.32 Non sarebbe accettabile designare al fair value
(valore
equo)
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
soltanto
alcune
delle attività e passività finanziarie che danno luogo ad un'incoerenza, se così facendo non si elimina o non si
riduce significativamente l'incoerenza e quindi non si ottengono informazioni più rilevanti. Tuttavia
sarebbe
accettabile designare soltanto alcune tra un certo numero di attività o passività finanziarie similari se ciò
consentisse di ottenere una riduzione significativa (e possibilmente una riduzione maggiore di quella che si
otterrebbe con altre designazioni
consentite)
dell'incoerenza.
Per esempio,
si ipotizzi che l'entità abbia un
certo
numero di passività finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU100 e un numero di attività
finanziarie similari che ammontano complessivamente a CU50 ma che sono valutate diversamente.
L'entità può
ridurre significativamente l'incoerenza nella
valutazione
designando,
al
momento
della
rileva- zione iniziale, tutte
le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, singole passività per un totale complessivo di CU45) al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio
può essere applicata
soltanto
a
uno strumento finanziario nella sua
interezza, l'entità di questo esempio deve designare una o più passività
nella loro interezza. Essa non potrebbe
designare una componente della passività (per esempio, variazioni di
valore attribuibili soltanto a un fattore di
rischio, come le variazioni del tasso di interesse di riferimento) o
una quota (ovvero una percentuale) della
passività.
Un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e il suo rendimento è valutato in base al
fair value (valore equo)
B4.1.33 L'entità p gestire e valutare il rendimento di un gruppo di passività finanziarie o di attività e passività
finanziarie in modo tale che la valutazione di tale gruppo al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio consenta di ottenere informazioni più rilevanti. In questa circostanza, l'attenzione si concentra sul
modo
in cui l'entità gestisce e valuta il rendimento piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.
B4.1.34
Per esempio, l'entità può utilizzare questa condizione per designare le passività finanziarie al fair value (valore
equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio se soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.2.2, lettera b), e ha attività e
passività finanziarie che condividono uno o prischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al
fair value
(valore equo) in conformità con una politica documentata di gestione delle attività e delle passività.
Un esempio
potrebbe essere quello dell'entità che abbia emesso
"
prodotti strutturati
"
contenenti multipli
derivati
incorporati
e che gestisca
i rischi
risultanti
in base
al fair value
(valore
equo)
utilizzando
un insieme
di
strumenti finanziari derivati e non derivati.
B4.1.35 Come evidenziato in precedenza, questa condizione è basata sul modo in cui l'entità gestisce e valuta il
rendimento
del gruppo di strumenti finanziari in esame. Di conseguenza (subordinatamente al requisito della
designazione al
momento della rilevazione iniziale) l'entità che designa le passività finanziarie al fair value
(valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base di questa condizione deve anche designare così
tutte le passività
finanziarie idonee che sono gestite e valutate insieme.
B4.1.36 La documentazione della strategia dell'entità non deve essere necessariamente esaustiva ma dovrebbe essere
sufficiente a dimostrare la conformicon il paragrafo 4.2.2, lettera b). Tale documentazione non è richiesta
per ogni singolo elemento, ma pessere presentata in base al portafoglio complessivo. Per esempio, se il
sistema di gestione della performance di un comparto, come approvato dai dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base al rendimento, non è
richiesta altra documentazione per dimostrare la conformità con il paragrafo 4.2.2, lettera b).
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Derivati incorporati
(sezione
4.3)
B4.3.1 Quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido contenente un contratto primario che non costituisce
un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità
identifichi
i derivati
incorporati,
valuti
se è necessario
che siano separati
dal contratto
primario
e, per quelli che
devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e
successivamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.
B4.3.2 Se un contratto primario
non ha una scadenza
stabilita o predeterminata
e rappresenta
un'interessenza residua
nelle attività nette dell'entità, le sue caratteristiche e i suoi rischi economici sono quelli di uno
strumento
rappresentativo di capitale, e un derivato incorporato dovrebbe avere le caratteristiche di capitale relative alla
stessa entità per considerarsi strettamente correlato. Se il contratto primario non è uno strumento
rappresentativo
di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, le sue caratteristiche e i suoi
rischi economici
sono quelli di uno strumento di debito.
B4.3.3
Il derivato incorporato privo di opzioni (quale un contratto forward o swap incorporato) è separato dal contratto
primario sulla base delle condizioni sostanziali stabilite o implicite, in modo che abbia un fair value (valore
equo) pari a zero alla rilevazione iniziale. Il derivato incorporato basato su opzioni (quali l'opzione incorporata
put, call, cap, floor o swap) è separato dal contratto primario sulla base delle condizioni definite
dell'elemento
opzione. Il valore contabile iniziale dello strumento
primario
corrisponde
all'importo
residuo
dopo la
separazione del derivato incorporato.
B4.3.4 Generalmente, derivati
incorporati
multipli
in un contratto
ibrido singolo sono trattati come un singolo derivato
incorporato composto. Tuttavia i derivati incorporati che sono classificati come patrimonio netto
(cfr. IAS 32
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
) sono contabilizzati separatamente da quelli classificati
come attività
o passività. Inoltre, se un contratto ibrido ha più di un derivato incorporato, e quei derivati si
riferiscono a
diverse esposizioni al rischio e sono prontamente separabili e indipendenti l'uno dall'altro, sono
contabilizzati
separatamente.
B4.3.5
Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato non sono strettamente correlati al con-
tratto
primario (paragrafo 4.3.3, lettera a)) nei seguenti esempi. In questi esempi, presupponendo che siano
soddisfatte le
condizioni di cui al paragrafo 4.3.3, lettere b) e c), l'entità contabilizza il derivato incorporato in
maniera
separata dal contratto primario.
a)
Un'opzione put incorporata in uno strumento che permette al possessore di richiedere all'emittente di
riacquistare lo strumento per un importo di disponibilità liquide o altre attivi che varia in base alla
variazione del prezzo di uno strumento rappresentativo di capitale o di una merce o di un indice non è
strettamente correlato allo strumento di debito primario.
b)
L'opzione o la clausola automatica di estensione del termine rimanente sino alla data di scadenza dello
strumento di debito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito, a meno che vi sia un
adeguamento congiunto al tasso approssimativo di interesse corrente di mercato
al
momento
dell'esten
sione.
Se l'entità emette uno strumento di debito e il possessore di tale strumento di debito vende
un'opzione call
a favore di terzi su tale strumento, l'emittente
considera
l'opzione call come un'estensione
della data di
scadenza dello strumento di debito, a condizione che si possa richiedere all'emittente di
partecipare o
facilitare la rinegoziazione dello strumento di debito come conseguenza dell'esercizio del-
l'opzione call.
c)
I pagamenti di interesse o capitale indicizzati allo strumento di capitale incorporati in uno strumento
primario di debito o in un contratto assicurativo tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è
indicizzato al valore degli strumenti rappresentativi di capitale non sono strettamente correlati allo
strumento primario, poiché i rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono
simili.
d)
I pagamenti di interesse
o capitale
indicizzati
al valore
della
merce
incorporati
in uno
strumento
primario
di debito o in un contratto assicurativo tramite cui l'ammontare dell'interesse o del capitale è indicizzato
al prezzo di una merce (quale l'oro) non sono strettamente correlati allo strumento primario,
poiché i
rischi inerenti al contratto primario e al derivato incorporato non sono simili.
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e)
Un'opzione call, put o di rimborso anticipato incorporata in un contratto di debito primario o in un
contratto assicurativo primario non è strettamente correlata al contratto primario a meno che:
i)
il prezzo di esercizio dell'opzione sia approssimativamente uguale, a ciascuna data di esercizio, al costo
ammortizzato dello strumento di debito primario oppure al valore contabile del contratto assicurativo
primario; o
ii)
il prezzo di esercizio di un'opzione di rimborso anticipato rimborsi il finanziatore per un ammontare
uguale o inferiore al valore attuale approssimativo degli interessi persi per il periodo residuo del
contratto primario. Gli interessi persi risultano dal prodotto tra l'importo del capitale rimborsato
anticipatamente e il differenziale di tasso d'interesse. Il differenziale di tasso d'interesse è dato dall'ec-
cedenza del tasso di interesse effettivo del contratto primario rispetto al tasso d'interesse effettivo che
l'entità riceverebbe alla data di rimborso anticipato se reinvestisse l'importo del capitale rimborsato
anticipatamente in un contratto analogo per il periodo residuo del contratto primario.
La valutazione se l'opzione call o put sia strettamente correlata al contratto di debito primario viene
effettuata prima di separare l'elemento di capitale di uno strumento di debito convertibile in conformità
allo
IAS 32.
f)
I derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento primario di debito e che permettono
a una
delle
parti (il
"
beneficiario
"
) di trasferire il rischio di credito di un'attività di riferimento, che potrebbe non possedere,
a un'altra parte (il
"
garante
"
) non sono strettamente correlati allo strumento
primario
di debito.
Tali derivati
su crediti permettono al garante di assumere il rischio di credito associato all'attività di
riferimento senza
possederla direttamente.
B4.3.6 Un esempio di contratto ibrido è uno strumento finanziario che al possessore il diritto di rivendere lo
strumento
finanziario
all'emittente
in cambio
di un importo
di disponibilità
liquide o altre attività finanziarie
che varia sulla
base delle variazioni di un indice azionario o di merci che può aumentare o diminuire (
"
strumento con opzione
a vendere
"
). A meno che l'emittente indichi
al momento
della rilevazione
iniziale lo strumento con opzione a
vendere come una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio, è
necessario separare un derivato incorporato (ossia il pagamento di capitale
indicizzato) secondo quanto previsto
dal paragrafo 4.3.3, poic il contratto primario è uno strumento di debito secondo quanto previsto dal
paragrafo B4.3.2 e il pagamento del capitale indicizzato non è stretta- mente correlato allo strumento primario
di debito secondo quanto previsto dal paragrafo B4.3.5, lettera a). Poiché il pagamento del capitale p
aumentare e diminuire, il derivato incorporato è un derivato privo di
opzione il cui valore è indicizzato
alla variabile sottostante.
B4.3.7 Nel caso di uno strumento con opzione a vendere che può essere ceduto in qualsiasi momento in cambio di
disponibilità liquide pari alla quota proporzionale del valore delle attività nette dell'enti(quali le quote di un fondo
comune aperto o alcuni prodotti di investimento unit-linked), l'effetto della separazione di un derivato
incorporato
e della contabilizzazione per ogni componente corrisponde alla valutazione del contratto ibrido
all'importo di
rimborso, pagabile alla data di chiusura dell'esercizio se il possessore ha esercitato il diritto di
rivendere lo
strumento all'emittente.
B4.3.8 Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche
economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l'entità non
contabilizza
il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.
a)
Il derivato incorporato in cui il sottostante sia un tasso d'interesse o un indice su tassi d'interesse che
possa
cambiare l'importo degli interessi che sarebbero altrimenti
pagati o ricevuti in caso di contratto
di
debito
primario fruttifero o di contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto primario, a meno che il
contratto ibrido possa essere estinto in modo tale che il possessore non recupererebbe
sostanzialmente
tutto
l'investimento
contabilizzato
o il derivato
incorporato
potrebbe
almeno
raddoppiare
il tasso di
rendimento iniziale del possessore sul contratto primario e portare ad un tasso di rendimento almeno
doppio del rendimento di mercato per un contratto con disposizioni contrattuali analoghe a
quelle del
contratto primario.
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b)
Un contratto floor o cap sul tasso d'interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto
assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto primario se il cap è uguale o maggiore del
tasso d'interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato, quando il
contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto di leva finanziaria (leverage) con riferimento al
contratto primario. Analogamente, le disposizioni incluse in un contratto per l'acquisto o la vendita di
un'attività (per esempio una merce) che prevedono un cap e un floor sul prezzo da corrispondere o
ricevere
per l'attività
sono strettamente
correlate
al contratto
primario
se entrambi
il cap e il floor erano
out of the
money all'inizio e non hanno un effetto di leva finanziaria (leverage).
c)
Il derivato incorporato su una valuta estera che fornisce un flusso di pagamenti di capitale o interessi che
sono denominati in una valuta estera ed è incorporato in uno strumento primario di debito (per esempio
un'obbligazione a duplice valuta) è strettamente correlato
allo strumento
primario
di debito. Tale derivato non
è separato dallo strumento primario poiché lo IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
richiede
che gli utili e le perdite derivanti dalla conversione in valuta estera degli elementi monetari siano
rilevati
nell'utile (perdita) d'esercizio.
d)
Il derivato su cambi incorporato in un contratto primario che sia un contratto assicurativo o non sia uno
strumento finanziario (come un contratto per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario in cui il
prezzo sia denominato in una valuta estera) è strettamente correlato al contratto primario se non ha un
effetto di leva finanziaria, se non contiene un'opzione e se i pagamenti devono essere effettuati in una
delle
seguenti valute:
i)
la valuta funzionale di una qualsiasi parte contrattuale rilevante;
ii)
la valuta in cui il prezzo del relativo bene o servizio acquistato o consegnato è normalmente espresso
in operazioni commerciali nel mondo (quali il dollaro americano per operazioni sul petrolio greggio);
o
iii)
la valuta che è comunemente utilizzata in contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non
finanziari
nell'ambiente economico in cui avviene l'operazione (ad esempio una valuta relativamente
stabile e liquida
che è comunemente utilizzata in operazioni commerciali locali o nel commercio
esterno).
e)
L'opzione a rimborsare anticipatamente incorporata in uno strip di soli interessi o solo capitale è
stret
tamente correlata al contratto primario se il contratto primario i) inizialmente risultava dalla scissione del
diritto a ricevere flussi finanziari contrattuali di uno strumento finanziario che, per sua stessa natura, non
includeva un derivato incorporato e ii) non contiene termini non presenti nell'originario contratto pri
mario
di debito.
f)
Il derivato incorporato in un contratto
di leasing
primario
è strettamente
correlato
al contratto
primario
se
il
derivato incorporato è rappresentato da i) un indice collegato all'inflazione, quale l'indicizzazione dei
pagamenti dovuti per il leasing basata su di un indice di prezzi al consumo (sempre che il contratto di
leasing non abbia effetto di leva finanziaria e l'indice sia collegato all'inflazione propria dell'ambiente
economico in cui l'entità opera), ii) pagamenti variabili dovuti per il leasing che dipendono dalle vendite
connesse, o iii) pagamenti variabili dovuti per il leasing basati su tassi di interesse variabili.
g)
L'elemento valutativo
in unità
(unit-linking
feature)
incorporato
in
uno
strumento
finanziario
primario
o
in
un contratto assicurativo primario è strettamente correlato allo strumento o al contratto primario se i
pagamenti denominati in unità sono valutati ai valori correnti delle unità che riflettono il fair value (valore
equo)
delle attividel fondo. L'elemento valutativo in unità (unit-linking feature) è una disposizione contrattuale
che richiede pagamenti denominati in unità di un fondo comune di investimento interno
o esterno.
h)
Il derivato incorporato in un contratto assicurativo è strettamente correlato al contratto assicurativo
primario se il derivato incorporato
e il contratto
assicurativo
primario
sono talmente
interdipendenti
da
impedire all'entità di valutare il derivato incorporato separatamente (ossia senza considerare il contratto
primario).
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Strumenti che contengono derivati incorporati
B4.3.9
Secondo quanto previsto al paragrafo B4.3.1, quando l'entità diventa parte di un contratto ibrido con un contratto
primario che non è un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio e con uno o più
derivati incorporati, il paragrafo 4.3.3 dispone che l'entità identifichi tale derivato incorporato,
valuti se è
necessario che sia separato dal contratto primario e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair
value (valore equo) al momento
della
rilevazione
iniziale
e successivamente.
Queste
disposi-
zioni possono essere
più complesse, o portare a valutazioni meno affidabili, rispetto alla valutazione dell'in
tero strumento al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Per tale ragione il presente Principio consente di designare
l'intero contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio.
B4.3.10 Tale designazione può essere utilizzata sia che il paragrafo 4.3.3 disponga o vieti la separazione del derivato
incorporato dal contratto primario. Tuttavia il paragrafo 4.3.5 non giustificherebbe la designazione del
contratto ibrido al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nei casi esposti
al paragrafo
4.3.5,
lettere a) e b), in quanto così facendo non ridurrebbe la complessità migliorerebbe l'affidabilità.
Rideterminazione del valore dei derivati incorporati
B4.3.11 Conformemente al paragrafo 4.3.3 l'entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal
contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una
successiva rideterminazione del valore è vietata,
a meno
che vi sia una modifica
delle disposizioni
contrattuali che
modifichi
significativamente
i flussi finanziari
che altrimenti
sarebbero
richiesti
in base al contratto,
nel qual
caso è richiesta la rideterminazione. L'entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa
considerando in che misura i flussi finanziari futuri attesi collegati al derivato incorporato, al contratto
primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo
rispetto ai flussi finanziari attesi
in
precedenza dal contratto.
B4.3.12
Il paragrafo B4.3.11 non si applica ai derivati incorporati in contratti acquisiti nell'ambito:
a)
di un'aggregazione aziendale (secondo la definizione dell'IFRS 3
Aggregazioni aziendali
);
b)
di un'aggregazione di entità o di attività aziendali sotto controllo comune, secondo la definizione dei
paragrafi B1B4 dell'IFRS 3; o
c)
della costituzione
di una
joint
venture,
secondo
la definizione
dell'IFRS
11
Accordi
a controllo
congiunto
oppure alla possibile
rideterminazione
del loro valore alla data di acquisizione (
53
).
Riclassificazione delle
attività
finanziarie
(sezione
4.4)
Riclassificazione delle attività finanziarie
B4.4.1
Il paragrafo 4.4.1 impone all'entità di riclassificare le attività finanziarie se modifica il suo modello di business
per
la gestione di tali attività. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta
dirigenza
dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le operazioni
dell'entità e
dimostrabili
alle parti esterne. Di conseguenza
l'entità modificherà
il proprio modello di business
solo in caso di
inizio o cessazione di un'attività rilevante per le sue operazioni, ad esempio in caso di acquisizione, cessione
o cessazione di un ramo di attività. Casi di modifica del modello di business sono
descritti negli esempi
seguenti:
(4)
L'IFRS 3 si occupa dell'acquisizione
di contratti con derivati incorporati
in una aggregazione
aziendale.
IT
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a)
l'entità detiene un portafoglio di prestiti commerciali da vendere a breve termine. Essa acquisisce una
società che gestisce prestiti commerciali e ha un modello di business basato sul possesso dei prestiti
finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali. Il portafoglio di prestiti commerciali non è più in
vendita, ed è gestito insieme ai prestiti commerciali acquisiti secondo il modello del possesso finalizzato
alla
raccolta dei flussi finanziari contrattuali;
b)
una società di servizi finanziari
decide di chiudere
la propria
attività nel settore dei prestiti ipotecari.
Essa
non
conclude p nuovi prestiti ipotecari e si sta attivando per vendere il proprio portafoglio.
B4.4.2
La modifica
dell'obiettivo
del modello
di business
dell'entità
deve avvenire
prima
della data di riclassificazione.
Per esempio, se la società di servizi finanziari decide il 15 febbraio di chiudere la propria attività nel settore dei
prestiti ipotecari e di conseguenza deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate il 1
o
aprile (ossia il
primo giorno dell'esercizio successivo dell'entità), non deve concludere nuovi prestiti ipotecari o
svolgere
altrimenti attività in linea con il precedente modello di business dopo il 15 febbraio.
B4.4.3
Le seguenti situazioni
non rappresentano
modifiche
del modello
di business:
a)
un cambiamento di intenzione in relazione a determinate attività finanziarie (anche in caso di cambia-
menti significativi delle condizioni di mercato);
b)
la temporanea scomparsa di un dato mercato per le attività finanziarie;
c)
il trasferimento di attività finanziarie tra parti dell'entità con diversi modelli di business.
VALUTAZIONE (CAPITOLO 5)
Valutazione iniziale
(sezione
5.1)
B5.1.1 Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il
prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto, cfr. anche il paragrafo
B.5.1.2A e l'IFRS 13). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa diverso
dallo strumento
finanziario, l'entità deve valutare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario. Per
esempio, il fair value
(valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine infruttifero pessere valutato come il valore
attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di
mercato prevalente(i)
per
uno strumento
similare
(similare
per valuta,
scadenza,
tipo di tasso di interesse
e
altri fattori) con un rating di
credito similare. Ulteriori importi concessi rappresentano un costo o una riduzione dei proventi a meno che
questi non soddisfino le condizioni per la rilevazione come altri tipi di
attività.
B5.1.2
Se l'entità origina un finanziamento con un tasso di interesse al di fuori dei prezzi di mercato (ad esempio, 5
per cento quando il tasso di mercato per finanziamenti similari è 8 per cento), e riceve una commissione
anticipata a compensazione,
l'entità
rileva il finanziamento
al proprio
fair value (valore
equo), ossia al netto
della
commissione ricevuta.
B5.1.2A La migliore evidenza del fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione
iniziale è normalmente il prezzo dell'operazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o
ricevuto, cfr. anche IFRS 13). Se l'entità stabilisce che il fair value (valore equo) al momento della rilevazione
iniziale differisce dal prezzo dell'operazione indicato nel paragrafo 5.1.1A, essa deve contabilizzare tale
strumento a tale data nel seguente modo:
a)
secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1 se tale fair value (valore equo) è attestato da un prezzo
quotato in un mercato attivo
per un'attività
o passività
identica
(ossia un input
di Livello
1) oppure
si basa su
una tecnica di valutazione
che utilizza
solo dati provenienti
da mercati
osservabili.
L'entità
deve rilevare la
differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione
come
utile o perdita;
IT
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L 237/621
b)
in tutti gli altri casi, secondo la valutazione disposta dal paragrafo 5.1.1, rettificata per differire la variazione
tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione. Dopo la
rilevazione iniziale, l'entità deve rilevare tale variazione differita come utile o perdita solo nella misura in
cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato
considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.
Valutazione successiva (sezioni 5.2 e 5.3)
B5.2.1 Se uno strumento finanziario
precedentemente
rilevato
come
attivi
finanziaria
è valutato
al fair value
(valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e questo scende sotto zero, è una
passività
finanziaria valutata secondo
quanto previsto dal paragrafo 4.2.1. Tuttavia i contratti ibridi con contratti primari che sono attività nell'ambito di
applicazione del presente Principio sono sempre valutati secondo quanto previsto dal
paragrafo 4.3.2.
B5.2.2
Il seguente esempio illustra la contabilizzazione dei costi di transazione al momento della valutazione iniziale
e successiva dell'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) con le variazioni rilevate nelle altre
componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 o 4.1.2A. L'entità acquista
l'attività finanziaria per CU100 puna commissione d'acquisto di CU2. Inizialmente l'entità rileva l'attività a
CU102.
L'esercizio si chiude il giorno seguente e a tale data il prezzo di mercato quotato per l'attività è CU100. Se
l'attività fosse venduta, sarebbe pagata una commissione di CU3. In tale data, l'entità valuta l'attività a CU100
(senza tenere conto della potenziale
commissione
sulla vendita) e rileva una perdita di CU2 nelle altre
componenti di conto economico complessivo. Se l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal
paragrafo 4.1.2A,
i costi di transazione sono ammortizzati nell'utile (perdita) d'esercizio utilizzando il criterio
dell'interesse
effettivo.
B5.2.2A
La valutazione successiva dell'attività o passività finanziaria e la successiva rilevazione degli utili e delle perdite
descritti al paragrafo B5.1.2A devono essere coerenti con le disposizioni del presente Principio.
Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali investimenti
B5.2.3
Tutti gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e contratti aventi per oggetto tali strumenti devono
essere valutati al fair value (valore equo). Limitatamente a poche circostanze, tuttavia, il costo può
rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo). Questo si può verificare se le più recenti
informazioni disponibili per valutare il fair value (valore equo) sono insufficienti, oppure se vi è un'ampia
gamma di possibili valutazioni del fair value (valore equo) e il costo rappresenta la migliore stima del fair
value (valore equo) in tale gamma di valori.
B5.2.4
Gli indicatori che il costo potrebbe non essere rappresentativo del fair value (valore equo) comprendono:
a)
una variazione significativa nell'andamento economico dell'entità partecipata rispetto alle previsioni di
bilancio, ai piani o ai traguardi;
b)
variazioni nelle attese relative al raggiungimento dei traguardi relativi ai prodotti tecnici dell'entità parte
cipata;
c)
una variazione significativa sul mercato del patrimonio dell'enti partecipata o dei suoi prodotti o
potenziali prodotti;
d)
una variazione significativa nell'economia mondiale o nel contesto economico in cui opera l'entità
par
tecipata;
e)
una variazione significativa nell'andamento
economico
di
entità
comparabili
o
nelle
valutazioni
espresse
dal
mercato nel suo complesso;
IT
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L 237/622
f)
questioni interne dell'entità partecipata, quali frodi, controversie
commerciali,
contenziosi,
cambiamento
delle
strutture dirigenziali o delle strategie;
g)
evidenza di operazioni esterne sul
patrimonio
dell'entità
partecipata
o
da
parte
dell'entità
partecipata (come
una recente emissione di capitale) o da
trasferimenti
di
strumenti
rappresentativi
di
capitale
tra
terzi.
B5.2.5 L'elenco del paragrafo B5.2.4 non è esaustivo. L'enti deve utilizzare tutte le informazioni sull'andamento
economico e sulle operazioni dell'entità partecipata disponibili dopo la data della rilevazione iniziale. Nella
misura in cui esistono tali fattori rilevanti, essi possono indicare che il costo potrebbe non essere
rappresentativo del fair value (valore equo). In tali casi, l'entità deve valutare il fair value (valore equo).
B5.2.6
Il costo non è mai la migliore stima del fair value (valore equo) per gli investimenti in strumenti rappresentativi
di capitale quotati (o contratti aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale quotati).
Valutazione al costo ammortizzato (sezione 5.4)
Criterio dell'interesse
effettivo
B5.4.1
Nell'applicare
il criterio dell'interesse
effettivo, l'entità identifica le commissioni
che sono parte integrante
del
tasso
di interesse effettivo di uno strumento finanziario. La descrizione delle commissioni per i servizi finanziari
può non essere indicativa della natura e della sostanza dei servizi forniti. Le commissioni che
sono parte
integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario sono trattate come rettifica
del tasso di
interesse effettivo, a meno che lo strumento finanziario
sia valutato al fair value (valore equo),
con le variazioni
del fair value (valore equo) rilevate
nell'utile
(perdita)
d'esercizio.
In questi casi le commis-
sioni sono rilevate
come ricavi o costi nel momento in cui lo strumento viene inizialmente rilevato.
B5.4.2 Le commissioni che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento finanziario
comprendono:
a)
le commissioni di emissione ricevute dall'enti in relazione alla creazione o all'acquisizione dell'attività
finanziaria. Esse possono comprendere corrispettivi per attività quali la valutazione delle condizioni
finanziarie del mutuatario, la valutazione e la registrazione delle garanzie, degli accordi in materia di
garanzie reali e di altri accordi di garanzia, la negoziazione dei termini dello strumento, la preparazione e
l'elaborazione dei documenti, nonché la chiusura dell'operazione. Tali commissioni costituiscono parte
integrante del processo di generazione dell'impegno riguardante lo strumento finanziario in questione;
b)
le commissioni di impegno ricevute dall'entità per originare un finanziamento quando l'impegno
all'erogazione non è valutato conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è probabile che l'entità aderirà
ad un accordo specifico di concessione di prestito. Queste commissioni sono considerate una compensazione
per l'assunzione dell'impegno di acquisire uno strumento finanziario. Se l'impegno scade senza che l'entità
abbia
erogato il prestito, la commissione è rilevata, alla scadenza, come ricavo;
c)
le commissioni di emissione versate al momento dell'emissione di passività finanziarie valutate al costo
ammortizzato. Tali commissioni costituiscono parte integrante del processo di generazione dell'impegno
riguardante la passivifinanziaria. L'entità distingue le commissioni e i costi che sono parte integrante del
tasso
di interesse effettivo per la passività finanziaria dalle commissioni di emissione e dai costi di
transazione
relativi al diritto di fornire servizi, quali i servizi di gestione degli investimenti.
B5.4.3 Le commissioni che non costituiscono parte integrante del tasso di interesse effettivo di uno strumento
finanziario
e sono contabilizzate conformemente all'IFRS 15 comprendono:
a)
le commissioni addebitate
per il servizio del prestito;
b)
le commissioni di impegno per originare un finanziamento quando l'impegno all'erogazione non è valutato
conformemente al paragrafo 4.2.1, lettera a), ed è improbabile che si concluda un accordo
specifico di
concessione di prestito; e
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c)
le commissioni di sindacazione del prestito percepite dall'entità che effettua un prestito e non mantiene
per
nessuna parte del pacchetto di prestito
(o mantiene
una parte
allo stesso tasso di interesse
effettivo
per
rischi comparabili riservato agli altri partecipanti).
B5.4.4 Quando applica il criterio dell'interesse effettivo, l'entità generalmente ammortizza lungo la vita attesa dello
strumento finanziario eventuali commissioni, punti corrisposti o ricevuti, costi di transazione e altri premi o
sconti che sono inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Tuttavia si utilizza un periodo pbreve se
questo è il periodo a cui le commissioni, punti pagati o ricevuti, costi di transazione, premi o sconti sono
collegati. Ciò potrà verificarsi quando la variabile a cui le commissioni, i punti pagati o ricevuti, i costi di
transazione, i premi o gli sconti fanno riferimento subisce una variazione di prezzo in base ai tassi del mercato
prima della scadenza attesa dello strumento finanziario. In tale caso, il periodo di ammortamento appropriato
è il periodo sino alla successiva data di ricalcolo del prezzo. Per esempio, se un premio o uno sconto su uno
strumento finanziario a tasso variabile riflette l'interesse che è maturato su quello strumento finanziario da
quando l'interesse è stato pagato l'ultima volta, o le variazioni nei tassi di mercato da quando il
tasso di interesse
variabile è stato rideterminato ai tassi di mercato, questo sarà ammortizzato sino alla data
successiva in cui il tasso
di interesse variabile è rideterminato ai tassi di mercato. Questo avviene perché il premio o lo sconto fanno
riferimento al periodo relativo sino alla data successiva di rideterminazione dell'interesse, poiché in tale data,
la variabile a cui il premio o lo sconto fa riferimento (ossia i tassi di interesse) è rideterminata ai tassi di
mercato. Se, tuttavia, il premio o lo sconto deriva da un cambiamento dello spread creditizio sul tasso variabile
specificato nello strumento finanziario, o da altre variabili che non sono rideterminate ai tassi di mercato, il
premio o lo sconto è ammortizzato lungo la vita attesa dello
strumento finanziario.
B5.4.5 Per le attività finanziarie a tasso variabile e le passività finanziarie a tasso variabile, i flussi finanziari sono
rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e c altera il tasso di
interesse effettivo. Se l'attività finanziaria a tasso variabile o la passività finanziaria a tasso variabile è rilevata
inizialmente ad un valore equivalente al capitale dovuto o da ricevere a scadenza, la rideterminazione dei
futuri
pagamenti di interessi normalmente non ha alcun effetto significativo
sul valore contabile dell'attività o
della
passività.
B5.4.6 Se l'entità rivede le proprie stime di pagamenti o riscossioni (escludendo
le modifiche
in conformità
al paragrafo
5.4.3 e le variazioni delle stime delle perdite attese su crediti), l'entità deve rettificare il valore contabile lordo
dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria (o gruppo di strumenti finanziari)
per riflettere i flussi finanziari contrattuali stimati effettivi e rideterminati. L'entiricalcola il valore contabile
lordo dell'attività finanziaria o il costo ammortizzato della passività finanziaria
come il valore attuale dei futuri
flussi finanziari contrattuali stimati che sono attualizzati al tasso d'interesse
effettivo originario dello strumento
finanziario (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito per
attività finanziarie deteriorate acquistate
o originate) o, laddove applicabile, al tasso d'interesse effettivo rivisto calcolato conformemente al paragrafo 6.5.10.
La rettifica è rilevata come provento o onere nell'utile (perdita)
d'esercizio.
B5.4.7
In alcuni casi, l'attività finanziaria è considerata deteriorata al momento della rilevazione iniziale poiché il rischio
di credito è molto elevato e, in caso di acquisto, è acquisita con grossi sconti. L'entità è tenuta a
includere nelle
stime dei flussi finanziari le perdite attese su crediti iniziali nel calcolare il tasso di interesse effettivo corretto per il
credito per attività finanziarie che sono considerate attivi finanziarie deteriorate
acquistate o originate al
momento della rilevazione iniziale. Tuttavia ciò non significa che si debba applicare un tasso di interesse
effettivo corretto per il credito solo perché l'attività finanziaria presenta un elevato
rischio di credito al
momento della rilevazione iniziale.
Costi di transazione
B5.4.8 I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni
pagati
ad
agenti
(inclusi
i
dipendenti
che svolgono
la funzione di agenti di commercio), consulenti, mediatori e operatori, i contributi prelevati da
organismi di
regolamentazione e dalle Borse valori, le tasse e oneri di trasferimento. I costi di transazione non
includono premi
o sconti, costi di finanziamento, o costi interni amministrativi o di gestione.
Svalutazione
B5.4.9
Le svalutazioni possono riguardare l'attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa. Per esempio,
l'entità
intende far valere la garanzia reale sull'attività finanziaria e prevede di recuperare al massimo il 30 per
cento
dell'attività finanziaria dalla garanzia reale. Se l'entità non ha ragionevoli prospettive di recuperare
eventuali
ulteriori flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, svaluterà
il restante
70 per cento dell'at
tività
finanziaria.
IT
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Riduzione di valore (sezione 5.5)
Valutazione su base collettiva e individuale
B5.5.1
Per conseguire l'obiettivo di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito quando il rischio di credito
è aumentato significativamente dopo la rilevazione
iniziale,
può
essere
necessario
effettuare
la
valutazione
degli
aumenti significativi del rischio di credito su base collettiva, prendendo in considerazione i dati che sono
indicativi di aumenti significativi del rischio di credito, ad esempio, su un gruppo o sottogruppo di
strumenti
finanziari. Ciò al fine di garantire che l'entiraggiunga l'obiettivo di rilevare
le perdite attese lungo
tutta la vita del
credito laddove vi siano aumenti significativi del rischio di credito, anche se non sono ancora
disponibili prove
di tali aumenti significativi del rischio di credito a livello di singolo strumento.
B5.5.2 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito dovrebbero essere generalmente rilevate prima che uno strumento
finanziario sia scaduto. In genere, il rischio di credito aumenta in modo significativo
prima che
uno strumento
finanziario sia scaduto o prima che intervengano altri fattori osservabili a posteriori connessi
al singolo
mutuatario (ad esempio, una modifica o una ristrutturazione). Di conseguenza, laddove siano disponibili,
senza costi o sforzi eccessivi, informazioni ragionevoli e dimostrabili maggiormente indicative degli sviluppi
attesi rispetto alle informazioni sul livello dello scaduto, le prime devono essere utilizzate per
valutare le
variazioni del rischio di credito.
B5.5.3 Tuttavia, in funzione della natura degli strumenti finanziari e delle informazioni
sul
rischio
di
credito disponibili
per specifici gruppi di strumenti finanziari, l'entità può non essere in grado di individuare variazioni
significative del rischio di credito per singoli strumenti finanziari prima che lo strumento finanziario sia
scaduto. Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso di strumenti finanziari come i prestiti al dettaglio, sui quali,
finché il cliente non viola le disposizioni contrattuali, le informazioni aggiornate sul rischio di credito
regolarmente ottenute e monitorate su un singolo strumento sono modeste o nulle. In caso di variazioni del
rischio di credito di singoli strumenti finanziari non individuate prima che gli strumenti
siano scaduti,
un fondo
a copertura
perdite
basato
esclusivamente
su informazioni
relative
al credito
a livello di singolo strumento
finanziario non rappresenterebbe fedelmente le variazioni del rischio di credito dopo la
rilevazione iniziale.
B5.5.4
In alcune circostanze l'entità non possiede informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o
sforzi
eccessivi per valutare le perdite attese lungo tutta la vita del credito a livello di singolo strumento.
In tal caso, le
perdite attese lungo tutta la vita del credito devono essere rilevate su base collettiva in considerazione
di
informazioni generali in materia di rischio di credito. Queste informazioni generali in materia di rischio di
credito devono includere non solo informazioni sul livello dello scaduto, ma anche tutte le informazioni sul
credito rilevanti, ivi comprese le informazioni macroeconomiche prospettiche, allo scopo di avvicinarsi alla
rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito laddove vi sia stato un aumento significativo del
rischio
di credito dopo la rilevazione iniziale a livello di singolo strumento.
B5.5.5
Allo scopo di determinare gli aumenti significativi del rischio di credito e di rilevare un fondo a copertura
perdite
su base collettiva, l'entità può raggruppare gli strumenti finanziari sulla base della comunanza delle
caratteristiche
di rischio di credito, al fine di facilitare un'analisi che è strutturata per individuare tempestivamente gli aumenti
significativi del rischio di credito. L'entità non dovrebbe occultare tali informazioni
raggruppando
gli strumenti
finanziari
con caratteristiche
di rischio diverse. Esempi di caratteristiche
di rischio
di credito comuni possono
includere, senza limitarsi a questi:
a)
il tipo di strumento;
b)
i rating del rischio di credito;
c)
il tipo di garanzia reale;
d)
la data della rilevazione iniziale;
e)
la scadenza residua;
f)
il settore;
g)
l'ubicazione geografica
del mutuatario;
e
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h)
il valore della garanzia reale relativa all'attività
finanziaria se ha un effetto sulla probabilità
di inadempi
mento
(per esempio, i prestiti senza rivalsa in alcuni ordinamenti giuridici o i rapporti percentuali tra
prestito
immobiliare e valore dell'immobile).
B5.5.6
Il paragrafo 5.5.4 dispone che le perdite attese lungo tutta la vita del credito siano rilevate per tutti gli
strumenti
finanziari per i quali si sono verificati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione
iniziale. Al fine
di raggiungere questo obiettivo, se l'entità non è in grado di raggruppare gli strumenti finanziari per i quali si
ritiene che il rischio di credito sia significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale in base alle
caratteristiche di rischio di credito comuni, l'entità dovrebbe rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del
credito su una parte delle attività finanziarie per le quali si ritiene che il rischio di
credito sia aumentato in modo
significativo.
L'aggregazione
degli strumenti
finanziari
al fine di determinare
se
vi siano variazioni del rischio di
credito su base collettiva può variare nel tempo, man mano che si rendono disponibili nuove informazioni su
gruppi di strumenti finanziari o su singoli strumenti finanziari.
Tempistica di rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito
B5.5.7 La valutazione dell'opportunità di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito è basata su aumenti
significativi della probabilità o del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale (a prescindere dal fatto
che uno strumento finanziario abbia subito una variazione di prezzo per rispecchiare un aumento del
rischio
di credito) anziché su prove attestanti
che
l'attività
finanziaria
sia deteriorata
alla
data
di riferimento
del bilancio
o che si sia verificata un'effettiva situazione di inadempimento. Generalmente, vi saun aumento significativo
del rischio di credito prima che l'attività finanziaria si deteriori o che si verifichi
un'effettiva situazione di
inadempimento.
B5.5.8 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti, l'entità considera le variazioni del rischio di inadempimento
relativo al finanziamento al quale l'impegno all'erogazione si riferisce. Per i contratti
di garanzia finanziaria, l'entità
considera le variazioni del rischio che un determinato debitore diventi inadempiente nel quadro del
contratto.
B5.5.9 La significatività di una variazione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dipende dal rischio di
inadempimento alla data della
rilevazione
iniziale.
Pertanto
una
determinata
variazione,
in
termini
assoluti,
del
rischio di inadempimento sarà più significativa per uno strumento finanziario con un minor rischio iniziale di
inadempimento rispetto ad uno strumento finanziario con un maggior rischio iniziale di inadem
pimento.
B5.5.10
Il rischio di inadempimento di strumenti finanziari con rischio di credito comparabile è tanto più elevato quanto
più è lunga la vita attesa dello strumento; ad esempio, il rischio di inadempimento di un'obbligazione con rating
AAA con una vita attesa di 10 anni è superiore a quella di un'obbligazione con rating AAA con
una vita
attesa di cinque anni.
B5.5.11 Poicsussiste una relazione tra la vita attesa e il rischio che si verifichi un inadempimento, la variazione del
rischio di credito non pessere determinata solo tramite la comparazione nel tempo della variazione del
rischio assoluto di inadempimento. Per esempio, se il rischio di inadempimento di uno strumento finanziario
con una vita attesa di 10 anni al momento
della rilevazione
iniziale è identico al rischio di inadempimento sul
medesimo strumento finanziario che, in un periodo successivo, ha una vita attesa di soli cinque anni, tale
circostanza pindicare un aumento del rischio di credito. Ciò è dovuto al fatto che il rischio di inadempimento
lungo la vita attesa di solito diminuisce con il passare del tempo se il rischio di credito resta
immutato e lo
strumento
finanziario
si avvicina
alla scadenza. Tuttavia,
per strumenti
finanziari
che presen
tano obblighi di
pagamento significativi soltanto in prossimidella scadenza dello strumento finanziario stesso, il rischio di
inadempimento potrebbe non diminuire necessariamente con il passare del tempo. In tal
caso, l'entità dovrebbe
considerare anche altri fattori qualitativi in grado di dimostrare che il rischio di credito
è aumentato in modo
significativo dopo la rilevazione iniziale.
B5.5.12 L'entipapplicare metodi diversi per determinare se il rischio di credito di uno strumento finanziario è
aumentato in modo significativo dopo la rilevazione iniziale o al momento della valutazione delle perdite
attese su crediti. L'entità può applicare metodi diversi a strumenti finanziari diversi. Un metodo che non
preveda esplicitamente la probabilità di inadempimento come dato di base in sé, quale il metodo del tasso di
perdita su crediti, può essere conforme alle disposizioni del presente Principio, a condizione che l'entità sia in
grado
di distinguere le variazioni del rischio di inadempimento derivanti da mutamenti intervenuti in altri
fattori delle
perdite attese su crediti, come le garanzie reali, e consideri quanto segue in sede di valutazione:
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a)
la variazione del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale;
b)
la vita attesa dello strumento finanziario; e
c)
informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi eccessivi che possono influire sul
rischio di credito.
B5.5.13 I metodi utilizzati per determinare
se il rischio di credito di uno strumento
finanziario
sia aumentato
in
misura
significativa dopo la rilevazione iniziale dovrebbero prendere in considerazione le caratteristiche dello strumento
finanziario (o del gruppo di strumenti finanziari) e la struttura degli inadempimenti del passato di
strumenti
finanziari comparabili. Nonostante la disposizione di cui al paragrafo 5.5.9, per gli strumenti finanziari nei
quali la struttura degli inadempimenti non si concentra in un momento specifico della vita
attesa dello
strumento finanziario, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi possono essere una
ragionevole approssimazione delle variazioni del rischio di inadempimento per tutta la vita dello
strumento. In
questi casi, l'entità p utilizzare le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi per
determinare se il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione
iniziale, a meno
che le circostanze indichino che è necessaria una valutazione lungo tutta la vita.
B5.5.14 Tuttavia,
per alcuni strumenti
finanziari o in alcuni casi, può non essere appropriato
utilizzare
le variazioni
del
rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi
per determinare
se si debbano
rilevare le perdite attese
lungo
tutta la vita del credito. Per esempio, le variazioni del rischio di inadempimento nei 12 mesi successivi
possono
non essere una base adeguata per determinare se il rischio di credito è aumentato per uno strumento
finanziario
con scadenza superiore a 12 mesi quando:
a)
lo strumento finanziario presenta obblighi di pagamento significativi soltanto dopo i 12 mesi successivi;
b)
intervengono variazioni nei fattori macroeconomici o relativi al credito che non si riflettono adeguata-
mente nel rischio di inadempimento entro i 12 mesi successivi; o
c)
le variazioni dei fattori relativi al credito hanno un impatto (o hanno un effetto più pronunciato) sul
rischio di credito dello strumento finanziario soltanto dopo 12 mesi.
Determinazione dell'eventuale aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale
B5.5.15
Nel determinare se sia necessario rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve prendere
in
considerazione informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza costi o sforzi eccessivi e che
possono incidere sul rischio di credito dello strumento finanziario conformemente al paragrafo 5.5.17,
lettera
c). L'entità non necessita di effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare se il
rischio di
credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale.
B5.5.16 L'analisi del rischio di credito è un'analisi multifattoriale e olistica; determinare
se un certo elemento è rilevante
e il suo peso rispetto ad altri fattori dipenderà dal tipo di prodotto, dalle caratteristiche degli
strumenti
finanziari, dal mutuatario, nonché dalla regione geografica. L'entità deve prendere in considerazione
informazioni
ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza costi o sforzi eccessivi, che siano rilevanti per lo specifico
strumento finanziario oggetto della valutazione. Tuttavia alcuni fattori o indicatori possono non essere
identificabili a livello di singolo strumento finanziario. In tal caso, i fattori o gli indicatori dovrebbero essere
valutati per adeguati portafogli, gruppi di portafogli o parte di portafoglio di strumenti finanziari al fine di
determinare se sia stata rispettata la disposizione di cui al paragrafo 5.5.3 per la rilevazione delle
perdite
attese lungo tutta la vita del credito.
B5.5.17 Il seguente elenco, non esaustivo, di informazioni p essere rilevante nella valutazione delle variazioni del
rischio di credito:
IT
26.9.2023
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L 237/627
a)
variazioni significative degli indicatori di prezzo interno del rischio di credito per effetto di una variazione
iniziale del rischio di credito che comprende, ma non solo, lo spread creditizio che risulterebbe se un
particolare strumento finanziario o uno strumento finanziario analogo con le stesse condizioni e la stessa
controparte fosse di nuova creazione o emissione alla data di riferimento del bilancio;
b)
altre variazioni dei tassi o dei termini contrattuali di uno strumento finanziario esistente che sarebbero
significativamente
differenti
se lo strumento
fosse di nuova creazione
o emissione
alla data di riferimento
del
bilancio (quali clausole più rigide, garanzie reali o garanzie personali di importo più cospicuo o una
maggiore copertura dei proventi) a causa delle variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario
dopo
la rilevazione iniziale;
c)
variazioni significative degli indicatori di rischio di credito del mercato esterno per un particolare
strumento finanziario o strumenti finanziari analoghi con la stessa vita attesa. Le variazioni degli
indi
catori del rischio di credito comprendono, senza limitarsi a questi:
i)
lo spread creditizio;
ii)
i prezzi del contratto di credit default swap per il mutuatario;
iii)
il tempo durante il quale o la misura in cui il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria è stato
inferiore al suo costo ammortizzato; e
iv)
altre informazioni di mercato relative al mutuatario, quali le variazioni del prezzo degli strumenti di
debito e rappresentativi di capitale del mutuatario;
d)
una variazione significativa, effettiva o attesa, del rating di credito esterno dello strumento finanziario;
e)
un declassamento, effettivo o atteso, del rating di credito interno del mutuatario o una diminuzione del
punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione del rischio di credito a livello interno. I rating di
credito interni e il punteggio comportamentale interno sono più attendibili se abbinati ai rating esterni o
sostenuti da studi sull'inadempimento;
f)
variazioni sfavorevoli, esistenti o previste, delle condizioni economiche, finanziarie o commerciali che si
ritiene possano provocare un cambiamento significativo della capacidel mutuatario di onorare i suoi
debiti, come un aumento, effettivo o atteso, dei tassi di interesse o un aumento significativo, effettivo o
atteso, dei tassi di disoccupazione;
g)
una variazione significativa, effettiva o attesa, dei risultati operativi del mutuatario. Tra gli esempi figurano
il calo dei ricavi o dei margini effettivi o attesi, l'aumento dei rischi operativi, la carenza di
capitale
circolante, la diminuzione della qualità delle attività, una maggiore leva di bilancio, una maggiore
liquidità,
problemi di gestione o cambiamenti dell'ambito di attività commerciale o della struttura organizzativa
(come la cessazione di un settore dell'attività commerciale) che comportano una variazione
significativa
della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti;
h)
aumenti significativi del rischio di credito di altri strumenti finanziari dello stesso mutuatario;
i)
una variazione significativa sfavorevole, effettiva o attesa, del contesto regolamentare, economico o
tecnologico del mutuatario che comporti una variazione significativa della capacità del mutuatario di
onorare i suoi debiti, come il calo della domanda del prodotto commercializzato
dal mutuatario a causa
di
un'evoluzione tecnologica;
j)
variazioni significative del valore delle garanzie reali a sostegno del debito oppure della qualità delle
garanzie di terzi o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo
economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari o, in alternativa, avere
effetti
sulla probabilità di inadempimento. Per esempio, se il valore della garanzia reale si riduce perché
diminuiscono
i prezzi delle abitazioni, in alcuni sistemi giuridici i mutuatari sono maggiormente inclini a
non
rimborsare il mutuo;
IT
26.9.2023
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L 237/628
k)
una variazione significativa della qualità della garanzia fornita da un azionista (o dai genitori di un
individuo)
se l'azionista
(o i genitori)
è (sono)
incentivato(i)
ad evitare
l'inadempimento
con un'iniezione
di
capitale o di liquidità e ne ha (hanno) la capacità finanziaria;
l)
variazioni significative, come la riduzione del sostegno finanziario da parte dell'entità controllante o di
altre
affiliate o una variazione
significativa,
effettiva
o attesa, della qualità dello strumento
di attenuazione
del
rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare
pagamenti
contrattuali regolari. Forme di miglioramento della qualità del credito o di supporto di credito
prevedono che
si tenga conto della situazione finanziaria del garante e/o, per gli interessi emessi in
cartolarizzazioni,
che
si determini
se gli interessi
subordinati
siano
in grado
di assorbire
le perdite
attese
su crediti (per
esempio, sui finanziamenti sottostanti al titolo);
m)
variazioni attese nella documentazione relativa al finanziamento, in particolare una violazione attesa del
contratto che p comportare clausole di deroga o modifica, esenzioni dal pagamento degli interessi,
incrementi del tasso di interesse che richiedono ulteriori garanzie personali o reali, o altre modifiche del
quadro
contrattuale dello strumento;
n)
variazioni significative del rendimento atteso e del comportamento del mutuatario, in particolare le
variazioni dello stato dei pagamenti dei mutuatari nel gruppo (per esempio, un aumento nel numero atteso
o dell'entità dei ritardi dei pagamenti contrattuali o aumenti significativi nel numero previsto di beneficiari
di carte di credito che si prevede raggiungano o superino il loro limite massimo di credito o
che si prevede
paghino l'importo minimo mensile);
o)
variazioni nell'approccio di gestione del credito dell'entità in relazione allo strumento finanziario; in altri
termini, in base a indicatori emergenti di variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario, le
prassi di gestione del rischio di credito dell'entità dovrebbero diventare più attive o essere incentrate sulla
gestione dello strumento, in particolare con un controllo o un monitoraggio più intensi dello strumento
o un intervento specifico dell'entità presso il mutuatario;
p)
informazioni sul livello dello scaduto, in particolare la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11.
B5.5.18 In alcuni casi, le informazioni qualitative e le informazioni quantitative non statistiche disponibili possono
essere
sufficienti per stabilire che uno strumento finanziario ha soddisfatto
il criterio per la rilevazione
di un
fondo a
copertura perdite per un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito. Ciò vuol dire che le
informazioni non devono necessariamente provenire da un modello statistico o da un processo di rating del
credito per stabilire se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dello strumento finanziario. In
altri casi, l'entità può aver bisogno di prendere in considerazione altre informazioni, in particolare
informazioni generate dai suoi modelli statistici o dai suoi processi di rating del credito. In alternativa, l'entità
può basare la valutazione
su entrambi
i tipi
di informazione,
ossia
fattori
qualitativi che non vengono
individuati
attraverso il processo di rating interno e una specifica categoria di rating interno alla data di
riferimento del bilancio che tiene conto delle caratteristiche del rischio di credito al
momento della
rilevazione iniziale, se entrambi i tipi di informazione sono rilevanti.
P r e s u n z i o n e r e l a t i v a p e r l o s c a d u t o d a p i ù d i 3 0 g i o r n i
B5.5.19 La presunzione relativa
di cui al paragrafo
5.5.11 non è un indicatore
assoluto
del fatto che si debbano rilevare
le perdite attese lungo tutta la vita del credito, ma si presume che sia il momento entro il quale le
perdite attese
lungo tutta la vita del credito debbano essere rilevate anche quando si utilizzano informazioni
indicative degli
sviluppi attesi (compresi i fattori macroeconomici a livello di portafoglio).
B5.5.20 L'entità p confutare tale presunzione, ma può farlo solo qualora abbia a disposizione
informazioni ragionevoli
e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da p di 30 giorni, ciò non
rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario, ad esempio quando il
mancato pagamento deriva da un errore amministrativo, anziché da difficoltà finanziarie del mutuatario, o
l'entità ha accesso a dati storici attestanti che non vi è correlazione tra gli aumenti significativi del rischio di
inadempimento e le attività finanziarie i cui pagamenti sono scaduti da più di 30 giorni, ma che
tale
correlazione sussiste quando i pagamenti sono scaduti da più di 60 giorni.
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26.9.2023
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L 237/629
B5.5.21 L'entità non può far coincidere la tempistica degli aumenti significativi del rischio di credito e la rilevazione delle
perdite attese lungo tutta la vita del credito con il momento in cui l'attivi finanziaria è considerata
deteriorata o con una definizione di inadempimento interna all'entità.
S t r u m e n t i f i n a n z i a r i c o n u n b a s s o r i s c h i o d i c r e d i t o a l l a d a t a d i r i f e r i m e n t o
d e l b i l a n c i o
B5.5.22 Il rischio di credito di uno strumento finanziario è considerato basso ai fini del
paragrafo
5.5.10
se lo strumento
finanziario presenta un basso rischio di inadempimento, se il mutuatario ha una forte capacità di onorare i suoi
obblighi in materia di flussi finanziari contrattuali a breve termine e se variazioni sfavorevoli delle condizioni
economiche e commerciali a p lungo termine possono ridurre, ma non necessariamente
ridurranno, la
capacità
del mutuatario
di adempiere
ai suoi obblighi
in materia di flussi finanziari
contrattuali.
Gli strumenti
finanziari non sono considerati a basso rischio di credito quando si ritiene che abbiano un basso rischio di
perdita soltanto in funzione del valore della garanzia reale e lo strumento finanziario senza tale garanzia reale
non sarebbe considerato a basso rischio di credito. Gli strumenti finanziari non sono considerati a basso rischio
di credito per il solo fatto di avere un minor rischio di inadempimento rispetto ad altri strumenti finanziari
dell'entità o rispetto al rischio di credito della giurisdizione in cui l'entità opera.
B5.5.23 Per determinare
se uno strumento
finanziario
è a basso rischio di credito,
l'entità può utilizzare
i propri
rating
interni del rischio di credito o altre metodologie coerenti con una definizione globalmente
condivisa di
basso rischio
di credito, che prendano in considerazione i rischi e il tipo di strumenti finanziari oggetto di valutazione. Un
rating esterno investment grade è un esempio di strumento finanziario che p essere
considerato a basso
rischio di credito. Tuttavia gli strumenti finanziari non devono
necessariamente
essere oggetto di rating esterno
per essere considerati a basso rischio di credito, ma dovrebbero comunque essere
considerati a basso rischio di
credito dal punto di vista dell'operatore di mercato dopo aver tenuto conto di
tutti i termini e le condizioni
dello strumento finanziario.
B5.5.24 Le perdite attese lungo tutta la vita del credito non vengono rilevate per uno strumento finanziario per il solo
fatto di averlo ritenuto uno strumento con un basso rischio di credito nel precedente esercizio e di ritenere che
non abbia un basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. In tal caso, l'entità deve determinare
se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale e se, di
conseguenza, le
perdite attese
lungo
tutta la vita del credito
devono
essere
rilevate
secondo
quanto
previsto
dal paragrafo
5.5.3.
Modifiche
B5.5.25
In alcune circostanze, la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria
può
portare all'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente secondo quanto previsto dal presente Principio.
Quando la modifica dell'attività finanziaria comporta l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria esistente e la
successiva rilevazione dell'attivifinanziaria modificata, l'attività modificata è considerata una
"nuova" attività
finanziaria ai fini del presente Principio.
B5.5.26
Di conseguenza, nell'applicare all'attività finanziaria modificata le disposizioni in materia di riduzione di valore,
la data della modifica deve essere trattata come la data della rilevazione iniziale di quell'attività finanziaria. In
genere, ciò vuol dire valutare il fondo a copertura perdite per un importo pari alle perdite attese su crediti nei
12 mesi successivi finché non sono soddisfatti i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita
del credito di cui al paragrafo 5.5.3. Tuttavia, in alcuni casi particolari conseguenti a
una modifica che comporta
l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria originaria, può esserci evidenza del fatto che l'attività finanziaria
modificata è deteriorata al momento della rilevazione iniziale e, di conseguenza, l'attività finanziaria dovrebbe
essere rilevata come attività finanziaria deteriorata originata. Ciò potrebbe
verificarsi, ad esempio, in una
situazione in cui è intervenuta una modifica sostanziale dell'attività compro- messa che ha comportato
l'eliminazione contabile dell'attività
finanziaria originaria. In tal caso, è possibile che la modifica dia origine a
una nuova attività finanziaria che è deteriorata al momento della rilevazione
iniziale.
IT
26.9.2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 237/630
B5.5.27
Se i flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sono stati rinegoziati o altrimenti modificati, ma
l'attività
finanziaria
non è eliminata
contabilmente,
tale attività
finanziaria
non è automaticamente
considerata
a basso
rischio di credito. L'entità deve valutare se c'è stato un aumento significativo del rischio di credito dopo la
rilevazione iniziale sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza costi o sforzi
eccessivi, tra cui informazioni storiche e indicative degli sviluppi attesi e una valutazione del
rischio di credito
lungo la vita attesa dell'attività finanziaria che comprende informazioni sulle circostanze che
hanno portato alla
modifica. Tra le prove che i criteri per la rilevazione delle perdite attese lungo tutta la vita del credito non sono
più soddisfatti si possono annoverare dati storici attestanti prestazioni di pagamento
aggiornate e puntuali a
fronte di disposizioni contrattuali
modificate.
In genere, il cliente dovrebbe
dimostrare
con costanza un buon
comportamento di pagamento per un periodo di tempo prima che il rischio di credito sia considerato
diminuito. Per esempio, dati storici attestanti pagamenti mancati o incompleti di norma non sarebbero
cancellati per il solo fatto di aver effettuato un pagamento puntuale a seguito di una modifica delle
disposizioni
contrattuali.
Valutazione delle
perdite
attese
su crediti
Perdite attese su crediti
B5.5.28 Le perdite attese su crediti sono una stima delle perdite su crediti (ossia il valore attuale di tutti i mancati
incassi)
ponderata in base alle probabilità lungo la vita attesa dello strumento finanziario. Il mancato incasso
è la
differenza tra i flussi finanziari dovuti all'entità conformemente al contratto e i flussi finanziari che
l'entità si
aspetta di ricevere. Poiché le perdite attese su crediti prendono in considerazione sia l'importo che la
tempistica dei
pagamenti, si verifica una perdita su crediti anche se l'entità si aspetta di essere pagata
integralmente ma più
tardi rispetto alla data stabilita contrattualmente.
B5.5.29
Per le attività finanziarie, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:
a)
i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto; e
b)
i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere.
B5.5.30 Per gli impegni all'erogazione di finanziamenti non utilizzati, la perdita su crediti è il valore attuale della
differenza tra:
a)
i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità se il titolare dell'impegno all'erogazione di
finan
ziamenti utilizza il finanziamento; e
b)
i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere se il finanziamento è utilizzato.
B5.5.31 Le stime effettuate dall'entità delle perdite attese su crediti per gli impegni all'erogazione di finanziamenti
devono
essere coerenti con le aspettative di utilizzo di un dato impegno all'erogazione di finanziamenti, ossia prendere in
considerazione la quota dell'impegno all'erogazione di finanziamenti
che si ritiene sarà utilizzata
entro 12 mesi
dalla data di riferimento del bilancio quando si stimano le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi, e la
quota di impegno all'erogazione di finanziamenti che si ritiene sarà utilizzata durante la vita
attesa dell'impegno
all'erogazione di finanziamenti quando si stimano le perdite attese lungo tutta la vita del
credito.
B5.5.32
Per un contratto di garanzia finanziaria, l'entità è tenuta a effettuare pagamenti solo in caso di inadempi
mento
da parte del debitore conformemente alle clausole dello strumento che è garantito. Di conseguenza, gli incassi
mancati sono i pagamenti attesi per rimborsare il titolare della perdita su crediti subita meno eventuali
importi che
l'entità si aspetta di ricevere dal titolare, dal debitore o da qualsiasi altra parte. Se l'attiviè garantita nella
sua interezza, la stima degli incassi mancati per un contratto di garanzia finanziaria sa
coerente con la
stima degli incassi mancati per l'attività soggetta alla garanzia.
IT
26.9.2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 237/631
B5.5.33 Per l'attività finanziaria che è deteriorata alla data di riferimento del bilancio, ma che non è un'attività finanziaria
deteriorata acquistata o originata, l'entità deve valutare le perdite attese su crediti come la differenza tra il
valore contabile lordo dell'attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati,
attualizzati al tasso di
interesse effettivo originario
dell'attività
finanziaria.
Le
rettifiche
sono
rilevate
come
utile o perdita per
riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio.
B5.5.34 Quando si valuta un fondo a copertura perdite per crediti impliciti nei contratti di leasing, i flussi finanziari
utilizzati per determinare le perdite attese su crediti dovrebbero essere coerenti
con i flussi finanziari
utilizzati
per
la valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto previsto dall'IFRS 16
Leasing
.
B5.5.35
Per la valutazione
delle perdite
attese
su crediti
l'entità
può
avvalersi
di espedienti
pratici
se sono
compatibili
con
i principi di cui al paragrafo 5.5.17. Un esempio di espediente pratico è il calcolo delle perdite attese su
crediti
per i crediti commerciali utilizzando una matrice di accantonamento. L'entità si avvarrebbe della sua esperienza
storica in materia di perdite su crediti (rettificate, se del caso, in conformità ai paragrafi B5.5.51-
B5.5.52) per i
crediti commerciali al fine di stimare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi o le perdite attese lungo
tutta la vita del credito sulle attività finanziarie pertinenti. Una matrice di accantona- mento potrebbe, ad
esempio, specificare tassi di copertura fissi in funzione del numero di giorni trascorsi da quando un credito
commerciale è scaduto (per esempio, l'1 per cento se non è scaduto, il 2 per cento se è scaduto da meno di 30
giorni, il 3 per cento se è scaduto da più di 30 giorni ma meno di 90 giorni, il 20 per cento se è scaduto da 90-
180 giorni ecc.). In funzione della varietà della sua clientela, l'entità si avvarrebbe di
raggruppamenti appropriati
se l'esperienza storica in materia di perdite su crediti dimostrasse una significativa
differenza nei modelli di perdita
per segmenti di clientela diversi. Esempi di criteri che potrebbero essere utilizzati per raggruppare le attività
sono, tra gli altri, la regione geografica, il tipo di prodotto, il rating del
cliente, la garanzia reale
o l'assicurazione
del credito
commerciale
e il tipo
di cliente
(per esempio,
all'ingrosso
o al dettaglio).
Definizione di
inadempimento
B5.5.36 Il paragrafo 5.5.9 prescrive che, nel determinare se il rischio di credito su uno strumento finanziario è aumentato
in misura significativa, l'entità debba prendere in considerazione la variazione del rischio di
inadempimento
che si verifica dopo la rilevazione iniziale.
B5.5.37
Nel definire l'inadempimento
ai fini della determinazione
del rischio di inadempimento,
l'entità deve applicare
una
definizione di inadempimento coerente con la definizione utilizzata ai fini della gestione del rischio di
credito
interno per lo strumento finanziario pertinente e prendere in considerazione indicatori qualitativi (per esempio, le
clausole finanziarie), ove appropriato. Vi è tuttavia la presunzione relativa che l'inadempimento si
verifichi se
l'attività finanziaria è scaduta da almeno 90 giorni, a meno che l'entità disponga di informazioni ragionevoli e
dimostrabili per attestare che sia più appropriato adottare un criterio di inadempimento p
tardivo. La
definizione di inadempimento utilizzata per queste finalità deve essere applicata in modo coerente
a tutti gli
strumenti finanziari, a meno che si rendano disponibili informazioni in grado di dimostrare
che, per un
particolare strumento finanziario, è più appropriata un'altra definizione di inadempimento.
Periodo nell'arco del quale stimare le perdite attese su crediti
B5.5.38
In conformità al paragrafo 5.5.19, il periodo massimo nell'arco del quale valutare le perdite attese su crediti è
il periodo contrattuale massimo durante il quale l'entità è esposta al rischio di credito. Per gli impegni
all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria, è il massimo periodo contrattuale durante
il quale l'entità ha un'obbligazione contrattuale attuale a prorogare il credito.
B5.5.39
Tuttavia, in conformi
con il paragrafo 5.5.20, alcuni strumenti finanziari comprendono
sia una compo
nente
di prestito sia una componente di impegno non utilizzato e la capacità contrattuale dell'entità di esigere
il
rimborso e annullare l'impegno non utilizzato non limita al periodo contrattuale di preavviso l'esposizione
dell'entità a perdite su crediti. Ad esempio, le linee di credito revolving, come le carte di credito e lo scoperto,
possono essere contrattualmente ritirate dal finanziatore anche con un solo giorno di preavviso. Nella pratica,
tuttavia, i finanziatori continuano a prorogare il credito per un periodo di tempo più lungo e possono revocare
la linea di credito soltanto dopo il verificarsi di un aumento del rischio di credito del mutuatario, nel
qual caso
potrebbe essere troppo tardi per evitare alcune o tutte le perdite attese su crediti. Tali strumenti finanziari hanno
generalmente le seguenti caratteristiche, dovute alla natura
dello
strumento
finanziario,
al
modo in cui gli
strumenti finanziari sono gestiti e alla natura delle informazioni disponibili in merito ad
aumenti significativi
del rischio di credito:
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26.9.2023
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L 237/632
a)
gli strumenti finanziari non hanno una durata o un piano di rimborso prestabiliti e, di solito, sono
caratterizzati da un breve termine contrattuale per l'annullamento (per esempio, un giorno);
b)
la facoltà contrattuale di annullare il contratto non è esercitata nella normale gestione quotidiana dello
strumento finanziario e il contratto p essere annullato soltanto quando l'entità viene a conoscenza di un
aumento del rischio di credito a livello della linea di credito; e
c)
gli strumenti finanziari sono gestiti su base collettiva.
B5.5.40
Nel determinare
il periodo per il quale si ritiene che l'entità sia esposta al rischio di credito ma le perdite
attese
su crediti non sarebbero attenuate dalla normale attività di gestione del rischio di credito dell'entità,
quest'ultima
dovrebbe considerare fattori quali dati storici ed esperienza circa:
a)
il periodo durante il quale l'entità è stata esposta al rischio di credito per strumenti finanziari analoghi;
b)
il lasso di tempo in capo al quale si verificano i relativi inadempimenti per strumenti finanziari analoghi a
seguito di un aumento significativo del rischio di credito; e
c)
le attività di gestione del rischio di credito che l'entità prevede di mettere in atto una volta che il rischio di
credito relativo allo strumento finanziario è aumentato, come la riduzione o la cancellazione dei limiti non
utilizzati.
Risultati ponderati in base alle probabilità
B5.5.41 La finalità della stima delle perdite attese su crediti non è né stimare lo scenario peggiore (worst-case),
stimare
lo scenario migliore (best-case). La stima delle perdite attese su crediti deve invece sempre inglobare
sia la
possibilità che si verifichi una perdita su crediti, sia la possibilità che non si verifichi una perdita su crediti,
anche se l'esito più probabile è che non ci sia nessuna perdita su crediti.
B5.5.42
Il paragrafo 5.5.17, lettera a), prescrive che la stima delle perdite attese su crediti rifletta un importo obiettivo
e ponderato in base alle probabilità determinato valutando una gamma di possibili risultati; in pratica, p
non esserci bisogno di un'analisi complessa. In alcuni casi può essere sufficiente un calcolo secondo un modello
relativamente semplice, senza la necessità di numerose simulazioni di scenario dettagliate. Per esempio, le
perdite su crediti medie di un ampio gruppo di strumenti finanziari con caratteristiche di rischio comuni p
essere una stima ragionevole dell'importo ponderato in base alle probabilità. In altri casi, sarà
probabilmente
necessario individuare scenari che precisano l'importo e la tempistica dei flussi finanziari per specifici risultati e
stimare quanto questi risultati siano probabili.
In queste circostanze,
le perdite attese su
crediti devono riflettere
almeno due risultati, in conformità al paragrafo 5.5.18.
B5.5.43
Per le perdite attese lungo tutta la vita del credito, l'entità deve stimare il rischio di inadempimento relativo allo
strumento finanziario durante la sua durata di vita attesa. Le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi
sono una parte delle perdite attese lungo tutta la vita del credito e rappresentano gli incassi mancati lungo
tutta la vita del credito che si determineranno se un inadempimento si verifica nei 12 mesi
successivi alla data
di riferimento del bilancio (o entro un periodo più breve se la vita attesa di uno strumento finanziario
è inferiore
a
12 mesi),
ponderati
in base alle
probabilità
che si verifichi
l'inadempimento.
Pertanto le perdite attese su crediti
nei 12 mesi successivi non sono né perdite attese lungo tutta la vita del credito che
l'entità subirà per strumenti
finanziari che prevede diventino inadempienti nei 12 mesi successivi, né i
mancati incassi che sono previsti
per i 12 mesi successivi.
Valore temporale del denaro
B5.5.44 Le perdite attese su crediti devono essere attualizzate alla data di riferimento del bilancio, non alla data
dell'inadempimento
atteso o a un'altra data, utilizzando il tasso di interesse effettivo determinato al momento
della
rilevazione iniziale o un'approssimazione dello stesso. Se lo strumento finanziario ha un tasso di
interesse
variabile, le perdite attese su crediti devono essere attualizzate
utilizzando
il tasso corrente
d'inte
resse effettivo
determinato in conformità al paragrafo B5.4.5.
IT
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L 237/633
B5.5.45 Per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, le perdite attese su crediti devono essere attua- lizzate
utilizzando il tasso di interesse effettivo corretto per il credito, determinato al momento della rileva-
zione
iniziale.
B5.5.46 Le perdite attese sui crediti impliciti nei contratti di leasing devono essere attualizzate utilizzando lo stesso
tasso
di attualizzazione utilizzato nella valutazione dei crediti impliciti nei contratti di leasing secondo quanto
previsto
dall'IFRS 16.
B5.5.47 Le perdite attese su crediti negli impegni all'erogazione di finanziamenti devono essere attualizzate utilizzando
il tasso di interesse effettivo, o un'approssimazione dello stesso, da applicare al momento della rilevazione
dell'attività finanziaria derivante dall'impegno all'erogazione di finanziamenti.
Ciò è dovuto al
fatto che, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione di valore, l'attività finanziaria che è
rilevata a seguito di
un utilizzo sull'impegno all'erogazione di finanziamenti deve essere trattata come una prosecuzione di tale
impegno, anziché come un nuovo strumento finanziario. Le perdite attese su crediti per
l'attività finanziaria
devono pertanto essere valutate tenendo conto del rischio di credito iniziale dell'impegno all'erogazione di
finanziamenti a partire dalla data in cui l'entità è diventata parte dell'impegno irrevocabile.
B5.5.48 Le perdite attese su crediti per i contratti di garanzia finanziaria o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti
per i quali non è possibile determinare il tasso di interesse effettivo devono essere attualizzate
applicando un
tasso di attualizzazione che rifletta le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del
denaro e i rischi
specifici dei flussi finanziari, ma soltanto se e nella misura in cui i rischi sono presi in considerazione
correggendo il tasso di attualizzazione anziché i mancati incassi oggetto di attualizzazione.
Informazioni ragionevoli e dimostrabili
B5.5.49 Ai fini del presente Principio, per informazioni ragionevoli e dimostrabili si intendono le informazioni
ragionevolmente disponibili alla data di riferimento del bilancio senza costi o sforzi eccessivi, comprese le
informazioni sugli eventi passati, sulle condizioni
correnti
e sulle previsioni
delle future
condizioni
economi-
che.
Le informazioni disponibili ai fini dell'esposizione in bilancio sono considerate informazioni di cui si
dispone
senza costi o sforzi eccessivi.
B5.5.50 L'entinon è tenuta a includere le previsioni delle condizioni future lungo tutta la vita
attesa
di
uno strumento
finanziario. Il grado di discrezionalità nella stima delle perdite attese su crediti dipende dalla
disponibilità di
informazioni
dettagliate.
All'aumentare
del
periodo
oggetto
della
previsione
corrispondono
una diminuzione
della disponibilità di informazioni dettagliate e un aumento del grado di discrezionalità insito nella stima delle
perdite attese su crediti. La stima delle perdite attese su crediti non esige una stima dettagliata per i periodi
che sono lontani nel futuro (per i quali l'entipuò estrapolare proiezioni dalle
informazioni dettagliate
disponibili).
B5.5.51
L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni, ma deve prendere in considerazione tutte
le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza costi o sforzi eccessivi e che sono rilevanti
per la stima delle perdite attese su crediti, compreso l'effetto dei pagamenti anticipati attesi. Le informazioni
utilizzate devono comprendere fattori specifici del mutuatario, le condizioni economiche generali e una
valutazione dell'evoluzione corrente e prevista delle condizioni alla data di riferimento del
bilancio. L'entità
può utilizzare diverse fonti di dati che possono essere sia interni (specifici
dell'entità)
che
esterni. Possibili fonti
di dati comprendono l'esperienza storica interna di perdite su crediti, rating interni,
l'esperienza di perdite su
crediti di altre entità, nonché rating esterni, relazioni e statistiche. Le entità che non
hanno fonti di dati specifici
dell'entità o non ne hanno a sufficienza possono avvalersi dell'esperienza di un
gruppo di entità simili per
strumenti finanziari confrontabili (o gruppi di strumenti finanziari).
B5.5.52 Le informazioni storiche costituiscono un riferimento o una base importante da cui partire per valutare le
perdite
attese su crediti. Tuttavia l'entità deve rettificare
i dati storici,
quali l'esperienza
di perdite
su crediti, sulla base di
dati correnti osservabili, al fine di riflettere gli effetti delle condizioni attuali e le previsioni delle
condizioni future
che non hanno avuto effetti sull'esercizio su cui si basano i dati storici e di eliminare gli
effetti delle condizioni
dell'esercizio passato che non sono rilevanti per i futuri flussi finanziari contrattuali. In
alcuni casi, le migliori
informazioni ragionevoli e dimostrabili potrebbero essere informazioni storiche non rettificate, a seconda
della natura delle informazioni storiche e del momento in cui sono state calcolate, rapportate alle circostanze
alla data di riferimento del bilancio e alle caratteristiche dello strumento finan
ziario in questione. Le stime delle
variazioni nelle perdite attese su crediti dovrebbero riflettere
ed
essere
coerenti con le variazioni dei relativi dati
osservabili di esercizio in esercizio (quali le variazioni nei tassi di disoccupazione, prezzi immobiliari, prezzi
delle merci, stato dei pagamenti o altri fattori che sono indicativi delle perdite su crediti sullo strumento
finanziario o nel gruppo di strumenti finanziari e l'ampiezza di tali
variazioni). L'entità deve rivedere
regolarmente la metodologia e le ipotesi utilizzate
per
stimare
le
perdite
attese su crediti per ridurre eventuali
differenze tra le perdite stimate e le perdite effettive sostenute.
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B5.5.53 Quando si utilizza l'esperienza storica di perdite su crediti nella stima delle perdite attese su crediti, è importante
che l'informazione
sui tassi
storici
di perdita
su crediti
si applichi
a gruppi
che
sono
definiti
in modo
coerente con i gruppi per i quali i tassi storici di perdita su crediti sono stati osservati. Di
conseguenza,
il
metodo utilizzato deve permettere a ogni gruppo di attività finanziarie di essere associato
alle informazioni
sull'esperienza passata di perdite su crediti in gruppi di attività finanziarie con caratteristiche
di rischio simile
e con dati osservabili significativi che riflettono le condizioni correnti.
B5.5.54
Le perdite attese su crediti riflettono le aspettative proprie dell'entità sulle perdite su crediti. Tuttavia, nel tener
conto
di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi eccessivi per stimare le
perdite attese su crediti, l'entità dovrebbe anche considerare le informazioni di mercato osservabili sul
rischio
di credito del particolare strumento finanziario o di strumenti finanziari analoghi.
Garanzie reali
B5.5.55 Ai fini della valutazione delle perdite attese su crediti, la stima dei mancati incassi attesi deve riflettere i flussi
finanziari attesi dalle garanzie reali e da altri strumenti di attenuazione
del rischio
di credito
che fanno
parte delle
disposizioni
contrattuali
e che l'entità
non rileva
separatamente.
La stima
dei mancati
incassi
attesi
su uno
strumento finanziario assistito da garanzia reale riflette l'importo
e la tempistica
dei flussi finanziari
attesi
dal
pignoramento della garanzia reale meno i costi per l'ottenimento e la vendita della garanzia,
indipendentemente dal fatto che il pignoramento sia probabile o no (ossia la stima dei flussi finanziari attesi
tiene
conto della probabilità di un pignoramento e dei flussi finanziari che potrebbero derivarne). Di conseguenza,
dovrebbero essere inclusi nell'analisi tutti i flussi finanziari attesi dal realizzo della garanzia reale, al di della
scadenza contrattuale del contratto. Eventuali garanzie reali ottenute a seguito di pignoramento non sono
rilevate come attività separata dallo strumento finanziario garantito a meno che esse rispondano ai pertinenti
criteri di rilevazione di un'attività nel presente o in altri Principi.
Riclassificazione delle
attività
finanziarie
(sezione
5.6)
B5.6.1
Se l'entità riclassifica le attività finanziarie conformemente al paragrafo 4.4.1, il paragrafo 5.6.1 prescrive che
la
riclassificazione sia applicata prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. Sia la categoria di
valutazione al costo ammortizzato che la categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo richiedono che il tasso di interesse effettivo sia determi
nato al
momento della rilevazione iniziale. Entrambe queste categorie di valutazione richiedono inoltre che le
disposizioni
in materia di riduzione di valore siano applicate nello stesso modo. Di conseguenza, se l'entità riclassifica
l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato
a quella al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo e viceversa:
a)
la rilevazione degli interessi attivi non cambia e, pertanto, l'entità continua ad applicare il medesimo tasso
di interesse effettivo;
b)
la valutazione delle perdite attese su crediti non cambia, in quanto entrambe le categorie di valutazione
applicano lo stesso approccio in materia di riduzione di valore. Tuttavia, se l'attività finanziaria è
riclassificata dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo a quella al costo ammortizzato, si rileverebbe un fondo a copertura perdite
come
rettifica del valore contabile lordo dell'attività finanziaria a partire dalla data di riclassificazione. Se
l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione
al costo ammortizzato
a quella al
fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, il fondo a copertura
perdite sarebbe eliminato contabilmente (e pertanto non sarebbe p rilevato come rettifica del valore
contabile lordo) per essere rilevato come un importo di riduzione di valore accumulato (di pari entità) nelle
altre componenti di conto economico complessivo e presentato a partire dalla data di riclassifica-
zione.
B5.6.2 Tuttavia l'entità non è tenuta a rilevare separatamente gli interessi attivi o gli utili o le perdite per riduzione di
valore per l'attività finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Di
conseguenza, se l'entità riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al fair value
(valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il tasso di interesse effettivo è determinato in base al fair value
(valore equo) dell'attività alla data di riclassificazione.
Inoltre, ai fini dell'applicazione
all'attività finan
ziaria della
sezione 5.5 a partire dalla data di riclassificazione, quest'ultima è considerata come la data di
rilevazione
iniziale.
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L 237/635
Utili e perdite (sezione 5.7)
B5.7.1
Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti
di
conto economico complessivo le variazioni del fair value (valore equo) dell'investimento in uno strumento
rappresentativo di capitale che non è posseduto per negoziazione. Tale scelta è effettuata strumento per
strumento (ossia, azione per azione). Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico
complessivo non devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio, benché l'enti possa
trasferire l'utile o la perdita complessivo nel patrimonio netto. I dividendi su tali investimenti sono rilevati
nell'utile (perdita) d'esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.6, a meno che il dividendo rap-
presenti chiaramente un recupero di parte del costo dell'investimento.
B5.7.1A
A meno che si applichi il paragrafo 4.1.5, il paragrafo 4.1.2A prescrive che l'attività finanziaria sia valutata al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo se le disposizioni
contrattuali dell'attività finanziaria danno origine a flussi finanziari che sono esclusivamente pagamenti di
capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire e se l'attività è posseduta nel quadro di un
modello
di business il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari contrattuali che
mediante
la vendita delle attività finanziarie. Questa categoria di valutazione rileva le informazioni nell'utile (perdita)
d'esercizio come se l'attività finanziaria
fosse valutata
al costo ammortizzato,
mentre
nel prospetto
della
situazione patrimoniale-finanziaria l'attività finanziaria è valutata al fair value (valore equo). Utili o perdite
differenti rispetto a quelli o quelle che sono rilevati o rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in conformiai
paragrafi 5.7.10-5.7.11, sono rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo.
Quando tali attività finanziarie sono eliminate contabilmente, gli utili cumulati o le perdite cumulate
precedentemente rilevati o rilevate nelle altre componenti di conto economico complessivo sono
riclassificati
o riclassificate
nell'utile (perdita) d'esercizio. Ciò riflette gli utili o le perdite che sarebbero stati rilevati o sarebbero
state rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio al momento dell'eliminazione contabile se
l'attività finanziaria fosse
stata valutata al costo ammortizzato.
B5.7.2
L'entità applica lo IAS 21 alle attività e passività finanziarie che sono elementi monetari secondo quanto previsto
dallo IAS 21 e denominati in una valuta estera. A norma dello IAS 21, qualsiasi eventuale utile o
perdita su
cambi su attività e passività monetarie deve essere rilevato o rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. Un'eccezione
è
rappresentata
dall'elemento
monetario designato come strumento
di copertura in una coper
tura dei flussi
finanziari (cfr. paragrafo 6.5.11), o in una copertura di un investimento netto (cfr. paragrafo 6.5.13) o in una
copertura del fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale per il
quale l'entità ha scelto
di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto
economico complessivo
conformemente al paragrafo 5.7.5 (cfr. paragrafo 6.5.8).
B5.7.2A Ai fini della rilevazione degli utili e delle perdite su cambi secondo quanto previsto dallo IAS 21, l'attività
finanziaria valutata al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
conformemente al paragrafo 4.1.2A è trattata come elemento monetario. Di conseguenza, tale attività
finanziaria è trattata come attività valutata
al costo
ammortizzato
nella
valuta
estera.
Le differenze
di cambio sul
costo ammortizzato sono rilevate nell'utile
(perdita)
d'esercizio
e le altre
variazioni
del valore
contabile
sono
rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.10.
B5.7.3
Il paragrafo 5.7.5 consente all'entidi scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di
conto economico complessivo le successive variazioni del fair value (valore equo) di particolari investi- menti
in strumenti rappresentativi di capitale. Questi investimenti non sono un elemento monetario. Di conseguenza,
l'utile o la perdita presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo confor
memente al
paragrafo 5.7.5 includono qualsiasi correlata componente di cambio.
B5.7.4
Se sussiste una relazione di copertura tra l'attivimonetaria non derivata e la passivimonetaria non
derivata,
le variazioni della componente di cambio relativa a tali strumenti finanziari sono presentate nell'utile
(perdita)
d'esercizio.
Passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
B5.7.5
Se l'entità designa la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio,
essa deve
determinare se la presentazione degli
effetti
delle
variazioni
del rischio
di credito
della
passività
nelle altre
componenti di conto economico complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita)
d'esercizio. Si verrebbe a creare o ad ampliare
un'asimmetria
contabile
se
la
presentazione
degli
effetti delle
variazioni del rischio di credito della passivi nelle altre componenti di conto economico
complessivo
comportasse
un'asimmetria
più
vistosa
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
rispetto
a
una
situazione
in cui detti
importi fossero presentati nell'utile (perdita) d'esercizio.
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26.9.2023
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L 237/636
B5.7.6 Per stabilire quanto sopra, l'entità deve valutare se prevede che gli effetti delle variazioni del rischio di credito
della
passività saranno compensati
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
da una variazione
di fair value (valore
equo) di un
altro strumento finanziario valutato
al fair
value
(valore
equo)
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio. Tale
previsione deve basarsi sul rapporto economico tra le caratteristiche della passività e le caratteristiche
dell'altro
strumento finanziario.
B5.7.7 Quanto sopra viene stabilito al momento della rilevazione iniziale e non è oggetto di riesame. Ai fini pratici, l'enti
non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a un'asimmetria
contabile. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ci si aspetti che le restanti
operazioni si
verifichino.
L'entità
deve applicare
la propria
metodologia
in modo
coerente
per determinare
se
la presentazione
degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passivinelle altre componenti di
conto economico
complessivo possa creare o ampliare un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. L'entipuò tuttavia
utilizzare metodologie diverse quando esistono diversi rapporti economici fra le caratteristiche delle passività
designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e le
caratteristiche degli altri strumenti
finanziari. L'IFRS 7 dispone che l'enti fornisca nelle note al bilancio
informazioni qualitative sulla
metodologia usata per stabilire quanto sopra.
B5.7.8 Se tale asimmetria si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare tutte le variazioni di fair value
(valore equo), compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività, nell'utile (perdita)
d'esercizio. Se tale asimmetria non si viene a creare o ad ampliare, l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle
variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo.
B5.7.9 Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere successi
vamente
trasferiti all'utile (perdita) d'esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile o la perdita complessivo
nel
patrimonio netto.
B5.7.10 L'esempio che segue descrive una situazione in cui si verrebbe a creare un'asimmetria contabile nell'utile
(perdita) d'esercizio se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della
passività
fossero
presentati
nelle
altre
componenti di conto economico complessivo. Un istituto di credito ipotecario concede prestiti ipotecari ai
clienti e finanzia tali prestiti mediante la vendita di obbligazioni con caratteristiche corrispondenti (per
esempio, esposizione, piano di rimborso, durata e valuta) sul mercato. Le disposizioni contrattuali del prestito
consentono al mutuatario di rimborsare anticipatamente il prestito (ossia assolvere i propri obblighi nei
confronti della banca) acquistando sul mercato l'obbligazione corrispondente al fair value (valore equo) per
consegnarla all'istituto di credito ipotecario. A fronte di tale diritto contrattuale di rimborso anticipato, se la
qualità del credito dell'obbligazione peggiora (e, di conseguenza, il fair value (valore equo) della passività della banca
ipotecaria diminuisce), anche il fair value (valore equo) del prestito dell'istituto di credito ipotecario diminuisce. La
variazione di fair value (valore equo) dell'attività riflette il diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare
anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione
sottostante
al
fair
value
(valore
equo) (il quale,
in questo esempio, è diminuito) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. Di conseguenza, gli effetti
delle variazioni del rischio di credito della passività (l'obbligazione) saranno compensati
nell'utile (perdita)
d'esercizio da una variazione corrispondente nel fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (il prestito). Se gli
effetti delle
variazioni
del rischio
di credito
della
passività
fossero
presentati
nelle altre componenti di conto
economico complessivo, si produrrebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio. Di conseguenza,
l'istituto di credito ipotecario è tenuto a presentare tutte le variazioni di fair value (valore equo) della passività
(compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile
(perdita) d'esercizio.
B5.7.11 Nell'esempio di cui al paragrafo B5.7.10, vi è un nesso contrattuale tra gli effetti delle variazioni del rischio di
credito della passività e le variazioni del fair value (valore
equo) dell'attività
finanziaria
(come risultato
del diritto
contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo
ipotecario
acquistando
l'obbliga- zione al fair
value (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario). Tuttavia, un'asimmetria
contabile può
verificarsi anche in assenza di un nesso contrattuale.
IT
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L 237/637
B5.7.12 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 5.7.7 e 5.7.8, un'asimmetria contabile non è causata
unicamente dal metodo di valutazione che l'entità utilizza per determinare gli effetti delle variazioni del
rischio
di credito della passività. Un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio si configurerebbe solo
quando si
ritenga che gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (secondo la definizione dell'IFRS 7)
siano compensati da variazioni del fair value (valore equo) di un altro strumento finanziario. Un'asimmetria
derivante dal solo metodo di valutazione (per esempio, l'entità non isola le variazioni del
rischio di credito della
passività da talune altre variazioni del suo fair value (valore equo)) non influisce sulla
determinazione disposta dai
paragrafi 5.7.7 e 5.7.8. Per esempio, l'entità può non isolare le variazioni del
rischio di credito della passività
dalle
variazioni
del rischio
di liquidità.
Se l'entità
presenta
l'effetto
combinato di questi due fattori nelle altre
componenti di conto economico complessivo, pverificarsi un'asimmetria in
quanto le variazioni del rischio di
liquidità possono essere incluse nella valutazione del fair value (valore
equo) delle attività
finanziarie
dell'entità
e la variazione
complessiva
del fair value
(valore
equo)
di tali attività è presentata nell'utile (perdita) d'esercizio.
Tuttavia tale asimmetria è causata dall'imprecisione
della valuta- zione, non dalla compensazione descritta nel
paragrafo B5.7.6 e, pertanto, non influisce sulla determinazione
disposta dai paragrafi 5.7.7 e 5.7.8.
S i g n i f i c a t o d i
«
r i s c h i o d i c r e d i t o
»
(
p a r a g r a f i 5 . 7 . 7 e 5 . 7 . 8
)
B5.7.13
L'IFRS 7 definisce il rischio di credito come
"
il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi
una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione
"
. Il requisito di cui al paragrafo 5.7.7,
lettera a), si riferisce al rischio che l'emittente non riesca ad adempiere ai suoi obblighi su una
determinata
passività, non necessariamente correlato all'affidabilità creditizia dell'emittente. Per esempio, se l'entità emette una
passività assistita da garanzia reale e una non assistita da garanzia reale, che sarebbero altrimenti identiche, il
rischio di credito
delle due passività
sarà diverso,
anche
se sono emesse
dalla stessa entità. Il rischio di credito
delle passività assistite da garanzia
reale sarà inferiore
rispetto al rischio di credito delle passività non assistite da
garanzia reale. Il rischio di credito della passività assistita da garanzia reale può
essere prossimo allo zero.
B5.7.14 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), il rischio di credito si distingue dal
rischio
correlato al risultato specifico dell'attività. Il rischio correlato al risultato specifico dell'attività non è
connesso al
rischio che l'entità non adempia a una determinata obbligazione, ma piuttosto al rischio che una
singola
attività o un gruppo di attività rendano poco (o niente).
B5.7.15
Di seguito sono riportati esempi di rischio correlato al risultato specifico dell'attività:
a)
la passività con un elemento valutativo in unità (unit-linking feature), secondo il quale l'importo dovuto
agli
investitori è contrattualmente determinato
sulla base del rendimento
di specifiche
attività. L'effetto
di tale
elemento valutativo in unità sul fair value (valore equo) della passività è il rischio correlato al risultato
specifico
dell'attività, non il rischio di credito;
b)
la passività emessa dall'entità strutturata con le seguenti caratteristiche: l'entità è isolata giuridicamente, per
cui
le sue attività sono separate a esclusivo beneficio dei suoi investitori, anche in caso di fallimento; l'entità
non intraprende altre operazioni e le sue attività non possono essere ipotecate; gli importi sono
dovuti agli
investitori dell'entità
solo se le attività separate
generano
flussi finanziari;
pertanto
le variazioni di fair value
(valore equo) della passività riflettono principalmente le variazioni del fair value (valore equo) delle attività;
l'effetto del rendimento delle attività sul fair value (valore equo) della passivi è il rischio
correlato al risultato
specifico dell'attività, non il rischio di credito.
D e t e r m i n a z i o n e d e g l i
e f f e t t i
d e l l e
v a r i a z i o n i
d e l
r i s c h i o
d i
c r e d i t o
B5.7.16 Ai fini dell'applicazione del requisito di cui al paragrafo 5.7.7, lettera a), l'entità deve determinare l'ammontare
della variazione di fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di
credito
della passività finanziaria o:
a)
come l'ammontare
della variazione
di fair value (valore
equo)
non attribuibile
a variazioni
delle condizioni
di
mercato che danno origine a rischio di mercato (cfr. paragrafi B5.7.17 e B5.7.18); o
IT
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b)
utilizzando un metodo alternativo che l'enti ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della
variazione di fair value (valore equo) della passività attribuibile a variazioni del rischio di credito di
quest'ultima.
B5.7.17
Le variazioni delle condizioni
di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono
le variazioni
di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo dello strumento finanziario di un'altra entità, del prezzo di
una merce, del tasso di cambio di una valuta o di un indice di prezzi o di tassi.
B5.7.18 Se le uniche variazioni rilevanti significative delle condizioni di mercato della passivisono le variazioni del
tasso
di interesse (di riferimento) osservato, l'ammontare di cui al paragrafo B.5.7.16, lettera a), può essere
stimato
come segue:
a)
l'entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all'inizio dell'esercizio, utilizzando il fair value
(valore equo) della passività e i flussi finanziari contrattuali della passività all'inizio dell'esercizio. Essa deduce
da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento)
osservato all'inizio dell'esercizio,
per
arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;
b)
poi, l'entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari
contrattuali della stessa alla fine dell'esercizio e un tasso di attualizzazione pari alla somma i) del tasso di
interesse (di riferimento) osservato alla fine dell'esercizio e ii) della componente del tasso interno di
rendimento specifica dello strumento determinata alla lettera a);
c)
la differenza tra il fair value (valore equo) della passività alla fine dell'esercizio e l'importo determinato alla
lettera b) è la variazione di fair value (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di
riferimento) osservato. Questo è l'importo da presentare nelle altre componenti di conto economico
complessivo conformemente al paragrafo 5.7.7, lettera a).
B5.7.19
L'esempio di cui al paragrafo B5.7.18 parte dall'ipotesi
che le variazioni di fair value (valore equo) derivanti
da fattori
diversi dalle
variazioni
del rischio
di credito
dello strumento
o dalle variazioni
dei tassi di interesse (di
riferimento) osservati siano non significative.
Tale metodo non sarebbe appropriato se le variazioni di fair value
(valore equo) derivanti da altri fattori fossero significative. In questi casi, l'entità è tenuta a utilizzare un
metodo
alternativo che valuti più fedelmente gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passivi
(cfr.
paragrafo B5.7.16,
lettera
b)). Ad esempio,
se lo strumento
considerato
contiene
un derivato
incorporato,
la
variazione di fair value (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell'importo da
presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo
5.7.7, lettera a).
B5.7.20 Come per tutte le valutazioni del fair value (valore equo), il metodo di valutazione adottato dall'entità per
determinare la parte di cambiamento nel fair value della passività attribuibile alle variazioni del suo rischio di
credito deve massimizzare l'utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo gli input non osservabili.
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (CAPITOLO 6)
Strumenti di copertura (sezione 6.2)
Strumenti ammissibili
B6.2.1
I derivati incorporati in contratti ibridi ma non contabilizzati separatamente non possono essere designati
come
strumenti di copertura distinti.
B6.2.2 Gli strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità non sono attività finanziarie o passività finanziarie
dell'entità e quindi non possono essere designati come strumenti di copertura.
B6.2.3
Per le coperture del rischio di cambio, la componente di rischio di cambio degli strumenti finanziari non
derivati
è determinata in conformità allo IAS 21.
IT
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L 237/639
O p z i o n i v e n d u t e
B6.2.4
Ad eccezione dell'ipotesi di alcune opzioni vendute, il presente Principio non limita le circostanze in cui il
derivato
valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio può essere designato come
strumento di
copertura. L'opzione venduta non è ammissibile come strumento di copertura a meno che sia designata a
compensazione di un'opzione acquistata, inclusa quella che è incorporata in un altro strumento
finanziario
(ad esempio un'opzione call usata per coprire un'obbligazione redimibile).
Designazione di strumenti di copertura
B6.2.5 Per le coperture diverse dalle coperture del rischio di cambio, quando designa come strumento di copertura
un'attività o passività finanziaria non derivata valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, l'entità può solo designare lo strumento finanziario non derivato nella sua totalità oppure una sua
quota.
B6.2.6
Uno strumento di copertura unico può essere designato come strumento di copertura di p di un tipo di rischio,
a condizione che ci sia una designazione specifica dello strumento di copertura e delle diverse posizioni di
rischio come elementi coperti. Tali elementi coperti possono trovarsi in relazioni di copertura
diverse.
Elementi coperti (sezione 6.3)
Elementi ammissibili
B6.3.1 L'impegno irrevocabile ad acquistare un'impresa in un'aggregazione aziendale non p essere un elemento
coperto tranne che per il rischio di cambio, poiché gli altri rischi oggetto di copertura non possono essere
specificatamente identificati e valutati. Detti altri rischi sono rischi generali di impresa.
B6.3.2
La partecipazione
valutata
con il metodo
del patrimonio
netto non pcostituire
un elemento
coperto
in
una copertura del fair value (valore equo). La ragione è che il metodo del patrimonio netto rileva nell'utile
(perdita) d'esercizio la quota di pertinenza dell'investitore dell'utile (perdita) maturato dall'entità partecipata
piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. Per motivi analoghi, la partecipazione
in una controllata consolidata non pessere un elemento coperto in una copertura del fair value (valore
equo). La ragione è che il consolidamento rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile (perdita) maturato dalla
controllata piuttosto che le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento. La copertura di un
investimento netto in una gestione estera è diversa perché è la copertura dell'esposizione
in valuta estera,
non
la copertura del fair value (valore equo) della variazione di valore dell'investimento.
B6.3.3 Il paragrafo 6.3.4 permette all'entità di designare come elementi coperti le esposizioni aggregate che sono la
combinazione di un'esposizione e di un derivato. Per designare tale elemento coperto l'enti valuta se
l'esposizione aggregata combina un'esposizione con un derivato così da creare un'esposizione aggregata
diversa, gestita come esposizione unica a uno o più rischi specifici. In tal caso l'entità può designare
l'elemento
coperto in base all'esposizione aggregata. Per esempio:
a)
l'entità può utilizzare un contratto future a 15 mesi sul caffè per coprire contro il rischio di prezzo (in USD)
gli acquisti di una certa quantidi caffè che effettuerà molto probabilmente dopo 15 mesi. Ai fini della
gestione del rischio, la combinazione degli acquisti altamente probabili di caffè con il contratto future sul
caffè pessere considerata un'esposizione di 15 mesi al rischio di cambio per un importo fisso in USD (alla
stregua di qualsiasi flusso finanziario in uscita per un importo fisso in USD dopo 15 mesi);
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b)
l'entità può coprire il rischio di cambio per l'intera durata di un debito decennale a tasso fisso denominato
in valuta estera. L'entità richiede tuttavia un'esposizione a tasso fisso nella sua valuta funzionale solo nel breve-
medio periodo
(ad esempio,
due anni) e un'esposizione
a tasso variabile
nella sua valuta
funzionale
per il
periodo restante fino alla scadenza. Al termine di ciascun intervallo di due anni (ossia su base
rotativa
(rolling) biennale) l'entità fissa
l'esposizione
ai tassi di interesse
per i due anni
successivi
(se il
livello
dell'interesse è tale da indurre l'entità a fissare i tassi di interesse). In questo tipo di situazione, l'entità può
stipulare uno swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni che permuta il
debito a tasso
fisso in valuta estera con un'esposizione a tasso variabile nella valuta funzionale. A questo si sovrappone un
interest rate swap a due anni che, sulla base della valuta funzionale, permuta debito a tasso
variabile con debito
a tasso fisso. Ai fini della gestione del rischio, la combinazione del debito a tasso fisso
in valuta estera con lo
swap multivaluta fisso-variabile su tassi di interesse a 10 anni è considerata di fatto
un'esposizione a un
debito a tasso variabile a 10 anni nella valuta funzionale.
B6.3.4
Per designare l'elemento coperto in base all'esposizione
aggregata, l'entità considera l'effetto combinato degli elementi
che costituiscono l'esposizione aggregata ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura e della
determinazione dell'inefficacia della copertura. Tuttavia gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata
continuano ad essere contabilizzati separatamente. Questo significa, ad esempio, che:
a)
i derivati che fanno parte di un'esposizione aggregata sono rilevati come attività o passività distinte
valutate al fair value (valore equo); e
b)
se è designata una relazione di copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, il modo
in cui il derivato è incluso come parte dell'esposizione aggregata deve essere coerente con la sua
designazione come strumento di copertura a livello dell'esposizione aggregata. Per esempio, se esclude
l'elemento forward di un derivato dalla designazione come strumento di copertura per la relazione di
copertura tra gli elementi che costituiscono l'esposizione aggregata, l'enti lo deve escludere anche
quando include il derivato come elemento coperto nell'esposizione aggregata. L'esposizione aggregata
deve
altrimenti includere il derivato, nella sua totalità o in parte.
B6.3.5 Il paragrafo 6.3.6 stabilisce che nel bilancio consolidato il rischio di cambio di un'operazione infragruppo
programmata altamente probabile è ammissibile come elemento
coperto
in
un'operazione
di
copertura
dei
flussi
finanziari, a condizione che l'operazione sia denominata in una valuta diversa dalla valuta funzionale
dell'entità
che effettua tale operazione e che il rischio di cambio influisca sull'utile (perdita) consolidato. A tale
scopo, l'entità
può essere una controllante, una controllata, una collegata, un accordo a controllo congiunto o una filiale. Se il
rischio di cambio di un'operazione infragruppo programmata non influisce sull'utile o sulla perdita
consolidati, l'operazione infragruppo non è ammissibile come elemento coperto. Ciò si verifica solitamente nel
caso di pagamenti per royalty, interessi o costi di gestione tra componenti di uno stesso gruppo, a meno che si
tratti di un'operazione con terzi correlati. Tuttavia quando il rischio di cambio di
un'operazione infragruppo
programmata influisce sull'utile o sulla perdita
consolidati,
l'operazione
in
que
stione può qualificarsi come
elemento coperto. Un esempio è quello delle vendite o degli acquisti programmati di rimanenze tra
componenti di uno stesso gruppo se vi è una rivendita delle rimanenze ad una parte
esterna
al gruppo.
Analogamente,
una vendita
infragruppo
programmata
di impianti
e macchinari
dall'entità
del gruppo che li ha
fabbricati ad un'entità del gruppo che li utilizzerà nella sua attività può influire sull'utile o sulla perdita
consolidati. Ciò può verificarsi, ad esempio, poiché gli impianti e i macchinari verranno ammortizzati
dall'entità che li ha acquistati e l'importo inizialmente rilevato per gli impianti e i macchinari può cambiare se
l'operazione infragruppo programmata è denominata in una valuta diversa da quella
funzionale dell'entità
che li ha acquistati.
B6.3.6 Se la copertura di un'operazione infragruppo programmata soddisfa i criteri di ammissibilità per la
conta
bilizzazione delle operazioni di copertura, l'utile (perdita) è rilevato nelle eliminato dalle) altre
componenti
di conto economico complessivo, in conformità al paragrafo 6.5.11. Il rischio di cambio
dell'operazione
coperta incide sull'utile (perdita) d'esercizio nel periodo o nei periodi in cui incide sull'utile
(perdita)
conso
lidato.
Designazione degli elementi coperti
B6.3.7
Una componente è un elemento coperto che è meno dell'elemento intero. Di conseguenza, la componente riflette
soltanto una parte dei rischi dell'elemento di cui è parte o riflette i rischi limitatamente a un certo
grado (ad
esempio, nella designazione di una quota dell'elemento).
IT
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C o m p o n e n t i d i r i s c h i o
B6.3.8 Per essere ammissibile alla designazione come elemento coperto, la componente di rischio deve essere una
componente identificabile separatamente dell'elemento finanziario o non finanziario e le variazioni dei flussi
finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento attribuibili alle variazioni di tale componente di rischio
devono poter essere valutate attendibilmente.
B6.3.9 Per determinare quali componenti di rischio soddisfino i criteri di ammissibilità per la designazione come
elemento
coperto,
l'entità
valuta
le componenti
di rischio
nel contesto
della
particolare
struttura
del
mercato
a cui sono
collegati il rischio o i rischi e in cui è svolta l'attività di copertura. La determinazione implica una valutazione
dei fatti e delle circostanze del caso, che differiscono secondo il rischio e secondo il mercato.
B6.3.10 Per designare le componenti di rischio come elementi coperti, l'entità valuta se esse siano indicate esplici
tamente
in un contratto (componenti di rischio definite contrattualmente)
o se risultino
invece
implicitamente
dal fair
value (valore equo) o dai flussi finanziari dell'elemento di cui fanno parte (componenti di rischio non definite
contrattualmente). Le componenti di rischio non definite contrattualmente possono collegarsi a elementi che
non sono un contratto (ad esempio, operazioni programmate) o a contratti che non definiscono
esplicitamente
la componente (ad esempio, un impegno irrevocabile che comprende soltanto un prezzo unico
anziché una
formula di determinazione del prezzo legata a sottostanti diversi). Per esempio:
a)
l'entità A ha un contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale il cui prezzo è
determinato mediante
applicazione
di una formula definita contrattualmente
che è legata alle merci e a altri fattori (ad esempio,
gasolio, olio combustibile e altre componenti, quali le spese di trasporto). L'entità A copre la componente di
gasolio di tale contratto di fornitura con un contratto forward sul gasolio. Essendo definita nei termini e
condizioni del contratto di fornitura, la componente di gasolio è una componente di rischio
definita
contrattualmente. Pertanto, data la formula di determinazione del prezzo, l'entità A conclude che l'esposizione al
prezzo del gasolio è identificabile separatamente. Allo stesso tempo esiste un mercato dei
contratti forward sul
gasolio. Pertanto l'entità A conclude che l'esposizione al prezzo del gasolio è valutabile
attendibilmente.
Di
conseguenza,
l'esposizione
al prezzo del gasolio nel contratto di fornitura
è una componente di rischio
ammissibile alla designazione come elemento coperto;
b)
l'entità B copre i suoi acquisti futuri di caffè in base alle previsioni di produzione. La copertura ha inizio
fino a 15 mesi prima della consegna per una parte del volume degli acquisti programmati. L'entità B
aumenta via via il volume coperto (in funzione dell'approssimarsi della data di consegna). L'entità B
gestisce il rischio di prezzo sul caffè mediante due tipi diversi di contratto:
i)
contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori; e
ii)
contratti di fornitura di cafdella varietà Arabica dalla Colombia con consegna in uno specifico luogo
di produzione. In questi contratti il prezzo della tonnellata di caffè risulta dall'applicazione di una
formula di determinazione del prezzo, basata sul prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una
borsa valori più un differenziale di prezzo fisso più una retribuzione variabile dei servizi logistici. Il
contratto di fornitura di caffè è un contratto non (pienamente) eseguito in base al quale l'entità B
ottiene l'effettiva consegna del caffè.
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L 237/642
Per le consegne
relative
al raccolto
corrente,
la stipula
dei
contratti
di fornitura
di caffè
consente
all'entità
B di fissare il differenziale di prezzo tra l'effettiva qualità del caffè acquistato (Arabica della Colombia) e la qualità
di riferimento che costituisce il sottostante del contratto future negoziato in una borsa valori. Per le consegne
relative al raccolto successivo, tuttavia, il differenziale di prezzo non può essere fissato perché i
contratti di
fornitura di caffè non sono ancora disponibili. Per coprire la componente
"
qualità di riferimento
"
del rischio
di prezzo sul caffè, l'entità B utilizza contratti future sul caffè negoziati in una borsa
valori, e questo per le
consegne relative
sia al raccolto
corrente
sia a quello
successivo.
L'entità
B considera
di essere esposta a tre
rischi diversi: rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di riferimento, rischio di prezzo sul caffè
in funzione del differenziale tra il prezzo del caffè della qualidi riferimento e il prezzo del particolare
caffè Arabica della Colombia che di fatto l'entità riceve e rischio legato ai costi logistici variabili. Per le
consegne relative al raccolto corrente, una volta che l'entità B ha concluso un contratto di fornitura di caffè,
il rischio di prezzo sul cafin funzione della qualità di riferimento costituisce una componente
di rischio
definita contrattualmente,
perché la formula
di determinazione del prezzo include l'indicizzazione al
prezzo dei contratti future sul caffè negoziati in una borsa valori.
L'entità B conclude che questa componente
di rischio è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente.
Per le consegne
relative al raccolto
successivo
l'entità B non ha ancora
stipulato
nessun contratto
di fornitura di caf (vale a dire che tali
consegne sono operazioni programmate). Di conseguenza, il rischio di prezzo sul cafin funzione della
qualità di riferimento è una componente
di rischio
non definita contrattualmente. Nell'analisi della
struttura del mercato l'enti B tiene conto del modo in cui è
determinato il prezzo delle consegne del
particolare caffè in definitiva ricevute. In base a detta analisi della
struttura del mercato, l'entità B conclude
quindi che le operazioni programmate implicano anche un rischio di prezzo sul caf in funzione della
qualità di riferimento, che costituisce una componente di
rischio identificabile separatamente e valutabile
attendibilmente seppur non definita contrattualmente. Di
conseguenza, l'entità B può designare le relazioni di
copertura in base alle componenti di rischio (per il rischio di prezzo sul caffè in funzione della qualità di
riferimento)
sia per i contratti di fornitura di caf
sia per le operazioni programmate;
c)
l'entità C comincia a coprire parte degli acquisti futuri di carburante avio fino a 24 mesi prima della
consegna in base alle previsioni di consumo e aumenta via via il volume coperto. L'enti C copre
quest'esposizione con tipi diversi di contratto secondo l'orizzonte temporale della copertura, con
riper
cussioni sulla liquidità di mercato dei derivati. Per gli orizzonti temporali p lontani (12-24 mesi)
l'entità
C utilizza i contratti sul petrolio greggio perché sono i soli ad avere liquididi mercato sufficiente.
Per gli orizzonti temporali di 6-12 mesi, l'entità C utilizza derivati sul gasolio perché hanno liquidi
sufficiente. Per gli orizzonti temporali fino a sei mesi, l'entità C utilizza i contratti sul carburante avio.
L'analisi della
struttura del mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi
e la valutazione
dei fatti e delle
circostanze
del
caso portano l'entità C a concludere quanto segue:
i)
l'entità C opera in una zona geografica in cui il parametro di riferimento per il petrolio greggio è il Brent.
Il petrolio greggio è una materia prima di riferimento che, in quanto fattore di produzione fondamentale,
incide sul prezzo di vari prodotti petroliferi raffinati. Il gasolio è un parametro di riferimento per i
prodotti petroliferi raffinati, utilizzato più in generale per la determinazione dei prezzi dei distillati di
petrolio. Questo stato di cose si rispecchia anche nelle tipologie di strumenti finanziari derivati per i
mercati del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati esistenti nel
contesto in cui opera
l'entità C, ad esempio:
il contratto future sul petrolio greggio di riferimento, ossia per il greggio Brent;
il contratto future sul gasolio di riferimento, che è utilizzato per la determinazione del prezzo dei
distillati: i derivati sullo spread per il carburante avio, ad esempio, coprono la differenza di prezzo
tra il carburante avio e tale gasolio di riferimento; e
il derivato crack spread sul gasolio di riferimento (ossia il derivato sulla differenza di prezzo tra
petrolio greggio e gasolio margine di raffinazione), che è indicizzato sul petrolio greggio Brent;
IT
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L 237/643
ii)
il prezzo dei prodotti petroliferi raffinati non dipende dal particolare petrolio greggio lavorato in una
data raffineria, perché i prodotti di questo tipo (ad esempio, gasolio o carburante avio) sono prodotti
standardizzati.
L'entità C considera pertanto che, sebbene nessun accordo contrattuale definisca il petrolio greggio o il
gasolio, il rischio di prezzo sui suoi acquisti di carburante avio comprenda una componente di rischio di
prezzo sul petrolio greggio basata sul Brent e una componente di rischio di prezzo sul gasolio. L'entità C
conclude che queste due componenti di rischio sono identificabili separatamente e valutabili
attendibilmente seppur non definite contrattualmente. Di conseguenza, l'entiC può designare le relazioni
di copertura per gli acquisti di carburante avio programmati in base alle componenti di rischio (per il
petrolio greggio o per il gasolio). Da quest'analisi discende anche che, se l'entità C utilizza, ad esempio,
derivati sul petrolio greggio basati
sul greggio
West Texas Intermediate
(WTI),
le variazioni
della differenza
di
prezzo tra il Brent e il WTI determinerebbero l'inefficacia della copertura;
d)
l'entità D possiede uno strumento di debito a tasso fisso. Lo strumento è emesso in un contesto
caratterizzato da un mercato in cui un'ampia gamma di analoghi strumenti di debito è raffrontata a un tasso
di riferimento (ad esempio al LIBOR) in termini di spread e in cui gli strumenti a tasso variabile sono
solitamente indicizzati a tale tasso di riferimento. Per gestire il rischio di tasso di interesse sono spesso
usati
interest rate swap in base a tale tasso di riferimento, a prescindere dallo spread tra quest'ultimo e gli
strumenti
di debito. Al variare del tasso di riferimento il prezzo degli strumenti di debito a tasso fisso subisce una
variazione diretta e contestuale. L'entità D conclude che il tasso di riferimento è una com
ponente
identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Di conseguenza,
per
lo
strumento
di
debito a tasso
fisso l'entità D pdesignare le relazioni di copertura in base alla componente di rischio
per il rischio di
tasso di interesse di riferimento.
B6.3.11
Quando una componente di rischio è designata come elemento coperto, ad essa si applicano le disposizioni
in
materia di contabilizzazione
delle operazioni
di copertura
così come si applicano
agli altri elementi
coperti
che
non sono componenti di rischio. Si applicano ad esempio i criteri di ammissibilità, compreso quello che vuole
che la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura e che qualsiasi inefficacia
della
copertura sia valutata e rilevata.
B6.3.12 L'entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value (valore equo) dell'elemento
coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il
valore intrinseco di un'opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse
condizioni principali del rischio designato),
ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in
un
elemento coperto.
Per esempio,
l'entità
può designare
la variabilità
dei flussi finanziari
futuri derivante
da
un
aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione l'entità designa unicamente le
perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio
coperto non comprende il valore temporale dell'opzione acquistata perché il valore temporale non è una
componente dell'operazione programmata che incide sull'utile (perdita) d'esercizio.
B6.3.13 Esiste la presunzione relativa che, a meno di essere definito contrattualmente, il rischio d'inflazione non è
identificabile separatamente valutabile attendibilmente e non può quindi
essere
designato
come
compo
nente
di rischio di uno strumento finanziario. Limitatamente a pochi casi, date le circostanze specifiche del contesto
inflazionistico e visto il pertinente mercato del debito, è tuttavia possibile individuare una componente di
rischio per il rischio d'inflazione che è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente.
IT
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L 237/644
B6.3.14 Per esempio, l'entità emette strumenti di debito in un contesto in cui i titoli obbligazionari collegati all'in
flazione
presentano un volume e una struttura per scadenza tali da determinare un mercato sufficientemente liquido che
permette di realizzare una struttura per scadenza dei
tassi
di
interesse
reali
per
le
obbligazioni
prive di cedola
(zero-coupon). Questo implica che l'inflazione costituisce, per la rispettiva valuta, un fattore rilevante
considerato separatamente dai mercati del debito. In tali circostanze la componente di rischio
d'inflazione
potrebbe essere determinata attualizzando i flussi finanziari dello strumento di debito coperto mediante la struttura
per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive
di cedola
(zero-coupon),
vale a dire analogamente
al modo di determinare una componente di tasso di interesse (nominale) senza rischio. In molti casi, invece,
la componente di rischio d'inflazione non è identificabile separatamente
valutabile attendibilmente. Per
esempio, l'entità emette solo obbligazioni a tasso d'interesse nominale in un
contesto in cui il mercato dei titoli
obbligazionari collegati all'inflazione non è sufficientemente liquido da
permettere la realizzazione di una
struttura per scadenza dei tassi di interesse reali delle obbligazioni prive di
cedola (zero-coupon). In tale
situazione, l'analisi della struttura del mercato e la valutazione dei fatti e delle
circostanze non permettono
all'entità di concludere che l'inflazione è un fattore rilevante considerato sepa
ratamente dai mercati del debito.
L'enti non p quindi confutare la presunzione relativa che il rischio
d'inflazione
non definito
contrattualmente
non sia identificabile
separatamente
valutabile
attendibilmente.
Di conseguenza, la
componente di rischio d'inflazione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto. Questo
criterio si applica a prescindere dal fatto che l'entità abbia effettivamente sottoscritto uno
strumento di
copertura dell'inflazione. In particolare
l'entità
non
può
semplicemente
attribuire
all'obbliga-
zione a tasso
d'interesse nominale i termini e le condizioni dello strumento effettivamente utilizzato per
coprire il rischio
d'inflazione.
B6.3.15
La componente di rischio d'inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazio
nario
collegato all'inflazione rilevato (supponendo che non sia obbligatoria la contabilizzazione separata del derivato
incorporato) è identificabile
separatamente
e valutabile attendibilmente
purché gli altri flussi finan
ziari dello
strumento non siano interessati dalla componente di rischio d'inflazione.
C o m p o n e n t i d i u n i m p o r t o n o m i n a l e
B6.3.16 In una relazione di copertura possono essere designati come elemento coperto due tipi di componenti di importi
nominali: la componente che costituisce una quota di un elemento intero e la componente strato. Il tipo di
componente cambia il risultato contabile. L'enti deve designare la componente ai fini contabili
coerentemente con l'obiettivo di gestione del rischio.
B6.3.17 Un esempio di componente che costituisce una quota è il 50 per cento dei flussi finanziari contrattuali di un
prestito.
B6.3.18 La componente strato può essere individuata a partire da una popolazione definita ma aperta oppure da un
importo nominale determinato. Alcuni esempi sono:
a)
parte del volume di un'operazione monetaria, ad esempio i flussi finanziari per FC10 derivanti da vendite
denominate in valuta estera immediatamente successivi ai primi FC20 del marzo 201X (54);
b)
parte di un volume fisico, ad esempio lo strato inferiore, pari a 5 milioni di metri cubi, del gas naturale
immagazzinato nel deposito XYZ;
c)
parte del volume di un'operazione fisica o di altro tipo, ad esempio i primi 100 barili di petrolio acquistati
a giugno 201X oppure i primi 100 MWh di energia elettrica venduti a giugno 201X; o
(5)
Nel presente Principio gli importi monetari sono denominati in
"
currency units
"
(unità di moneta) (CU) e in
"
foreign currency
units" (unità di valuta estera) (FC).
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L 237/645
d)
strato dell'importo nominale dell'elemento coperto, ad esempio: gli ultimi CU80 milioni di un impegno
irrevocabile di CU100 milioni,
lo strato inferiore di CU20 milioni di un'obbligazione
a tasso fisso di
CU100
milioni o lo strato superiore di CU30 milioni di un importo totale di CU100 milioni di uno
strumento di
debito a tasso fisso prepagabile al fair value (valore equo) (l'importo nominale determinato è
CU100 milioni).
B6.3.19 L'entità deve definire in funzione di un importo nominale determinato la componente strato designata in
un'operazione di copertura del fair value (valore equo). Per soddisfare le condizioni di ammissibilità per le
operazioni di copertura del fair value (valore equo), l'entità deve effettuare
una
nuova
valutazione
dell'ele
mento
coperto in termini di variazioni del fair value (valore equo) (ossia ricalcolare l'elemento in termini di
variazioni
del fair value (valore equo) attribuibili al rischio coperto). La rettifica della copertura del fair value (valore equo)
deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio al più tardi al momento dell'eliminazione contabile dell'elemento.
È pertanto necessario tracciare l'elemento cui si riferisce la rettifica della copertura del fair value (valore equo). Nel
caso della componente strato in un'operazione di copertura del fair value (valore equo), questo implica che l'entità
deve tracciare l'importo nominale secondo il quale è definita. Nel paragrafo
B6.3.18, lettera d), per esempio,
occorre tracciare l'importo nominale totale determinato di CU100 milioni
per poter tracciare lo strato
inferiore di CU20 milioni oppure lo strato superiore di CU30 milioni.
B6.3.20
Se le variazioni del rischio coperto incidono sul fair value (valore equo) dell'opzione di pagamento anticipato, la
componente strato che comprende tale opzione non è ammissibile alla designazione come elemento coperto
in un'operazione
di copertura
del fair value (valore equo), a meno che, al momento
di determinare la
variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto, lo strato designato includa l'effetto della
relativa
opzione di pagamento anticipato.
R e l a z i o n e t r a c o m p o n e n t i e f l u s s i f i n a n z i a r i t o t a l i d i u n e l e m e n t o
B6.3.21 La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto
dev'essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento. Tuttavia tutti i flussi finanziari
dell'intero elemento possono essere designati come elemento coperto e coperti soltanto per un rischio
particolare (per esempio solo per i cambiamenti attribuibili a variazioni del LIBOR o del prezzo di una
merce
di riferimento).
B6.3.22
Per esempio, nel caso di una passività finanziaria il cui tasso di interesse effettivo è al di sotto del LIBOR,
l'entità
non può designare:
a)
una componente della passività uguale all'interesse al LIBOR (più l'importo del capitale in caso di
operazioni di copertura del fair value (valore equo)); e
b)
una componente
residua
negativa.
B6.3.23
Tuttavia, nel caso di una passività finanziaria a tasso fisso il cui tasso di interesse effettivo è (per esempio)
100 punti base sotto il LIBOR, l'entità può designare come elemento coperto la variazione di
valore dell'intera
passività (ossia l'importo capitale più gli interessi al LIBOR meno 100 punti base) attribuibile ai cambiamenti
del LIBOR. Se uno strumento finanziario a tasso fisso è coperto qualche tempo dopo la sua creazione e nel
frattempo i tassi di interesse sono variati, l'entità può designare una componente di rischio
uguale a un tasso di
riferimento
maggiore
del tasso
contrattuale
pagato
sull'elemento.
L'entità
può
procedere
in questo senso a
condizione che il tasso di riferimento sia inferiore al tasso di interesse effettivo calcolato
muovendo dall'ipotesi
che l'entità abbia acquistato lo strumento il giorno di prima designazione dell'elemento
coperto. Per esempio, si
supponga che l'entità origini un'attività finanziaria a tasso fisso di CU100 che ha un tasso di interesse effettivo
del 6 per cento in un periodo in cui il LIBOR è 4 per cento. L'entità inizia a coprire tale attività qualche tempo
dopo, quando il LIBOR è salito all'8 per cento e il fair value (valore equo) dell'attiviè diminuito a CU90.
L'enticalcola che, se avesse acquistato l'attività alla data di prima designazione del relativo rischio di tasso
di interesse sul LIBOR come elemento coperto, il rendimento effettivo dell'attività, basato sul fair value (valore
equo) di CU90 di quella data, sarebbe stato del 9,5 per cento. Poiché il LIBOR è inferiore a detto rendimento
effettivo, l'entità può designare una componente di LIBOR pari all'8
per cento rappresentata in parte da flussi
finanziari
relativi
a interessi
contrattuali
e in parte
dalla
differenza
tra il fair value (valore equo) corrente
(ossia CU90) e l'importo rimborsabile a scadenza (ossia CU100).
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L 237/646
B6.3.24 Nel caso di una passività finanziaria a tasso variabile con un interesse di (ad esempio) 20 punti base sotto il LIBOR
a tre mesi (con floor a zero punti base), l'entità può designare come elemento coperto
la variazione dei flussi
finanziari dell'intera passività (ossia l'interesse LIBOR a tre mesi meno 20 punti base floor incluso)
attribuibile ai cambiamenti del LIBOR. Pertanto, finché la curva prospettica del LIBOR a tre mesi non
scende al
di sotto di 20 punti base per la vita residua della
passività,
l'elemento
coperto
ha la stessa
variabilità
dei flussi
finanziari di una passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo.
Tuttavia, se la curva prospettica del LIBOR a tre mesi scende al di sotto di 20 punti base per la vita
residua della
passività (o per parte di essa), l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore di
quella di una
passività con un interesse al LIBOR a tre mesi che presenta un differenziale nullo o positivo.
B6.3.25
Analogo esempio di elemento non finanziario è quello di un dato tipo di petrolio greggio proveniente da un dato
giacimento, il cui prezzo è determinato in base al pertinente greggio di riferimento. Se vende quel greggio in
virtù di un contratto in cui è stabilita una formula di determinazione del prezzo che tariffa il barile
a CU10
sotto il prezzo del greggio di riferimento, con un floor di CU15, l'entità può designare come
elemento
coperto
nell'ambito
del contratto
la variabilità
totale dei flussi finanziari
attribuibile
alla variazione
del prezzo
del greggio di riferimento. L'enti non p tuttavia designare una componente che sia uguale a tutta la
variazione del prezzo del greggio di riferimento. Pertanto, finché (per ciascuna consegna) il prezzo forward
non scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha la stessa variabilità dei flussi finanziari di una vendita di
greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale
positivo). Tuttavia, se per una o più consegne
il prezzo forward scende al di sotto di CU25, l'elemento coperto ha una variabilità dei flussi finanziari minore
di quella di una vendita di greggio al prezzo del greggio di riferimento (o con differenziale
positivo).
Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (sezione 6.4)
Efficacia della
copertura
B6.4.1 L'efficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dello
strumento di copertura compensano le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'ele
mento
coperto (ad esempio, quando
l'elemento
coperto
è una componente
di rischio,
la pertinente
variazione
del fair
value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento è quella attribuibile al rischio coperto). L'inefficacia
della copertura è il grado in cui le variazioni del fair value (valore equo) o dei flussi finanziari
dello strumento
di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.
B6.4.2 Al momento della designazione di una relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve condurre
un'analisi delle fonti di inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel
corso della sua durata. L'analisi (compresi gli aggiornamenti di cui al paragrafo B6.5.21 dovuti al riequilibrio
della relazione di copertura) è la base su cui si fonda la valutazione dell'entità quanto al
soddisfacimento dei
requisiti di efficacia della copertura.
B6.4.3 Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, gli effetti della sostituzione della controparte originaria con una con
troparte
di compensazione e dei cambiamenti apportati, descritti nel paragrafo 6.5.6, devono riflettersi nella
valutazione
dello strumento di copertura e quindi nella valutazione e nella misurazione dell'efficacia della
copertura.
Relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura
B6.4.4 La condizione che impone l'esistenza di una relazione economica implica che il valore dello strumento di copertura
evolva, in genere, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio,
che è il rischio coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di
copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso
sottostante
ovvero
di
sottostanti
uniti da una relazione
economica
tale da determinarne
una reazione
analoga
al rischio che viene
coperto (ad esempio, greggio Brent e WTI).
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B6.4.5 In presenza non dello stesso sottostante ma di sottostanti uniti
da
una
relazione
economica,
possono verificarsi
situazioni in cui il valore dello strumento di copertura evolve nella stessa direzione di quello dell'elemento
coperto, ad esempio perché la differenza di prezzo tra i due sottostanti uniti dalla relazione varia anche in
mancanza di un'evoluzione significativa dei sottostanti stessi. La coerenza con una relazione economica tra lo
strumento di copertura e l'elemento coperto resta assicurata se ci si può comunque
attendere che, all'evolvere
dei sottostanti,
il valore dello strumento
di copertura
continui,
in genere, a evolvere
in direzione contraria di
quello dell'elemento coperto.
B6.4.6 Nel valutare se esista o no una relazione economica occorre analizzare, tra l'altro, il possibile andamento della
relazione di copertura nel corso della sua durata per stabilire se ci si possa attendere che consegua l'obiettivo
di gestione del rischio. La mera esistenza di una correlazione statistica fra due variabili non corrobora di per
la conclusione che esista una relazione economica.
Effetto del rischio di credito
B6.4.7 Poiché il modello di contabilizzazione delle operazioni di copertura si basa su un principio generale di
compensazione tra utili e perdite sullo strumento di copertura e sull'elemento coperto, l'efficacia della
copertura dipende non soltanto dalla relazione economica tra questi elementi (ossia dall'evoluzione dei
rispettivi sottostanti),
ma
anche
dall'effetto
del
rischio
di credito
sul valore
sia dello
strumento
di copertura
sia
dell'elemento coperto. L'effetto del rischio di credito implica che, anche in presenza di una relazione
economica tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto, il livello di compensazione può risultare
discontinuo. La ragione può risiedere in una variazione del rischio di credito dello strumento di copertura
oppure dell'elemento coperto di dimensione tale che il rischio di credito prevale sulle variazioni di valore
determinate dalla relazione economica (ossia l'effetto delle variazioni dei sottostanti). La dimensione è tale da
determinare una prevalenza quando, per suo effetto, la perdita (l'utile) derivante dal rischio di credito vanifica
l'effetto delle variazioni, anche consistenti, dei sottostanti sul valore dello strumento
di copertura
o dell'ele
mento
coperto. Se in un dato periodo i sottostanti evolvono solo modestamente, non si crea invece prevalenza per il
fatto che variazioni di valore, anche modeste, legate al rischio di credito che interessano lo
strumento di
copertura o l'elemento coperto possano incidere sul valore più dei sottostanti.
B6.4.8 Esempio di rischio di credito che prevale in una relazione di copertura è il caso in cui l'entità copre con un derivato
non assistito da garanzia reale un'esposizione
al rischio di prezzo su una merce. Se la controparte del derivato
subisce un grave deterioramento del merito creditizio, gli effetti di tale evoluzione potrebbero
risultare
preponderanti
rispetto all'effetto
delle variazioni
del prezzo della merce sul fair value (valore equo)
dello
strumento di copertura, mentre le variazioni del valore dell'elemento coperto dipendono in ampia
misura
dalle variazioni del prezzo della merce.
Rapporto di copertura
B6.4.9 Nel rispetto dei requisiti di efficacia della copertura, il rapporto di copertura della relazione di copertura
dev'essere
lo stesso di quello risultante dalla quantità dell'elemento coperto che l'entità copre effettivamente e
dalla quantità
dello strumento di copertura che l'entità utilizza effettivamente per coprire tale quantità di elemento coperto.
Se copre meno del 100 per cento dell'esposizione su un elemento, ad esempio l'85 per cento, l'entità deve
designare quindi la relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dall'85 per cento
dell'esposizione e dalla quantità dello strumento di copertura che utilizza effettivamente per coprire tale 85 per
cento. Analogamente, se, per esempio, copre un'esposizione mediante un importo nominale di 40 unità di un
dato strumento finanziario, l'entideve designare la relazione di
copertura mediante lo
stesso
rapporto
di
copertura
risultante
da
tale
quantità
di 40 unità
(questo
significa
che non può usare un rapporto di copertura
basato su una quantità di unimaggiore di quella che possiede in totale su una minore) e dalla quantità
dell'elemento coperto che copre effettivamente con tali 40 unità.
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B6.4.10 Tuttavia la designazione della relazione di copertura mediante lo stesso rapporto di copertura risultante dalle
quantità
dell'elemento coperto e dello strumento di copertura che l'entiutilizza effettivamente non deve
riflettere uno
squilibrio tra le ponderazioni dell'elemento
coperto
e dello
strumento
di copertura
che deter
mini, a sua volta,
un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un
risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura. Se necessario
per evitare tale squilibrio, ai fini della designazione della relazione di copertura
l'entità deve quindi rettificare
il rapporto di copertura risultante dalle quantidell'elemento coperto e dello
strumento di copertura che
utilizza effettivamente.
B6.4.11 Esempi di considerazioni pertinenti ai fini della valutazione della non conformità del risultato contabile allo
scopo della contabilizzazione delle operazioni di copertura:
a)
eventualità che il rapporto di copertura previsto sia fissato in modo da non rilevare l'inefficacia della
copertura in termini di coperture dei flussi finanziari o da poter rettificare la copertura del fair value (valore
equo) per un numero maggiore di elementi coperti, al fine di incrementare l'uso della contabilizzazione al
fair value (valore equo), senza tuttavia compensare le variazioni del fair value (valore equo)
dello
strumento di copertura; e
b)
eventualità che, pur determinando l'inefficacia della copertura, le particolari ponderazioni dell'elemento
coperto
e dello strumento di copertura abbiano una motivazione commerciale. Ad esempio, l'entisottoscrive e
designa una quantità dello strumento di copertura che non è la quanti che ha stabilito costituire la
copertura migliore dell'elemento coperto, percil volume standard degli strumenti di
copertura non le
permette di sottoscrivere quella
quantità
esatta
di
strumento
di
copertura
(
"
problema
della dimensione dei
lotti
"
). Un esempio è dato dall'entità che intende coprire l'acquisto di 100 tonnellate di caffè con contratti
future standard sul caffè la cui dimensione contrattuale è di 37500 libbre: le 100
tonnellate acquistate
possono essere coperte o da cinque o da sei contratti,
equivalenti,
rispettivamente,
a
85,0 e a 102,1 tonnellate.
In questo caso l'entità designa la relazione di copertura mediante il rapporto di
copertura risultante dal
numero di contratti future sul caffè che utilizza effettivamente,
perché
l'inefficacia della copertura derivante
dall'asimmetria tra le ponderazioni dell'elemento coperto e dello strumento di
copertura non luogo a un
risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle
operazioni di copertura.
Frequenza con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura
B6.4.12 All'inizio della relazione di copertura e quindi su base continuativa, l'entità deve valutare se tale relazione
soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. L'entità deve procedere a tale valutazione, come minimo, a
ciascuna data di riferimento del bilancio o, se precedente, alla variazione rilevante delle circostanze che
influiscono sui requisiti di efficacia della copertura. La valutazione verte sulle aspettative riguardo all'efficacia
della
copertura ed è quindi solo indicativa degli sviluppi attesi.
Metodi con cui valutare il soddisfacimento dei requisiti di efficacia della copertura
B6.4.13 Il presente Principio non indica un metodo per valutare se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di
efficacia
della copertura. Tuttavia, l'entità deve seguire un metodo che inglobi le caratteristiche rilevanti della
relazione di
copertura, comprese le fonti di inefficacia della copertura. In funzione di detti fattori, il metodo
può consistere
in una valutazione qualitativa o quantitativa.
B6.4.14
Per esempio, quando gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento
di
copertura
e dell'elemento
coperto corrispondono
o sono allineati, l'entità potrebbe
concludere,
alla luce di
una
valutazione qualitativa di tali elementi portanti, che, in genere, il valore dello strumento di copertura evolve
nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio e che,
quindi, tra
elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4
B6.4.6).
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L 237/649
B6.4.15
Il fatto che un derivato sia in o out of the money quando è designato come strumento
di copertura
non implica
di per l'inadeguatezza di una valutazione qualitativa; sono le circostanze a determinare se la
risultante
inefficacia
della copertura
può assumere
dimensioni
che una valutazione
qualitativa
non riuscirebbe
a inglobare
adeguatamente.
B6.4.16 Per converso, se manca l'allineamento tra gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento
coperto, aumenta l'incertezza circa l'entità della compensazione. Di conseguenza, è più difficile prevedere
l'efficacia della copertura nel corso della relazione di copertura. In tal caso, è possibile che solo una
valutazione
quantitativa permetta all'entità di concludere che tra elemento coperto e strumento
di copertura
esiste una
relazione economica (cfr. paragrafi B6.4.4B6.4.6). In determinate situazioni è possibile che sia necessaria una
valutazione quantitativa anche per stabilire se il rapporto di copertura mediante il quale è designata la
relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (cfr. paragrafi B6.4.9
B6.4.11). Per
queste due diverse finalil'entità può seguire lo stesso metodo o metodi diversi.
B6.4.17
Se variano le circostanze che influiscono sull'efficacia della copertura, l'entipuò dover cambiare il metodo
con
cui valuta se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura, così da assicurare che
continuino ad esservi inglobate le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, comprese le fonti di
inefficacia della copertura.
B6.4.18 La gestione del rischio da parte dell'entità è la principale fonte di informazioni per valutare se la relazione di
copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura. Questo significa che le informazioni (o l'analisi) che il
management utilizza nel processo decisionale possono costituire la base per valutare se la relazione di
copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.
B6.4.19 La documentazione dell'entità riguardo alla relazione di copertura
comprende
le modalità
con cui sono valutati
i requisiti di efficacia della copertura, compresi il o i metodi seguiti. La documentazione sulla relazione di
copertura deve essere aggiornata ad ogni modifica del o dei metodi (cfr. paragrafo B6.4.17).
Contabilizzazione delle relazioni di copertura che soddisfano i criteri di ammissibili(sezione 6.5)
B6.5.1
Un esempio di copertura del fair value (valore equo) è la copertura dell'esposizione alle variazioni del fair
value
(valore equo) di uno strumento di debito a tasso fisso indotti dai cambiamenti dei tassi di interesse. Tale
copertura
potrebbe essere effettuata dall'emittente o dal possessore.
B6.5.2
Lo scopo della copertura dei flussi finanziari è differire l'utile (perdita) sullo strumento di copertura a un
periodo
o periodi
in cui i flussi finanziari
futuri attesi
coperti
hanno
un effetto sull'utile
(perdita)
d'esercizio.
Un esempio
di copertura dei flussi finanziari è l'utilizzo di uno swap per cambiare il debito a tasso variabile (sia esso
valutato al costo ammortizzato o al fair value (valore equo)) in un debito a tasso fisso (ossia la
copertura di
un'operazione futura
in cui i futuri flussi
finanziari
coperti
sono
i futuri
pagamenti
di interesse). Per converso,
l'acquisto
programmato
di uno strumento
rappresentativo
di capitale
che, una volta acquisito, sarà contabilizzato
al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio
è un esempio
di elemento
che non può costituire
l'elemento coperto in una copertura dei flussi finanziari, perché l'eventuale utile
(perdita) differito sullo
strumento di copertura non potrebbe essere riclassificato opportunamente nell'utile
(perdita) d'esercizio nel
corso del periodo in cui si avrebbe compensazione. Per lo stesso motivo, non p costituire l'elemento coperto
in una copertura dei flussi finanziari nemmeno l'acquisto programmato di uno
strumento rappresentativo di
capitale che, una volta acquisito, sarà contabilizzato al fair value (valore equo) e
le variazioni del fair value
(valore equo) saranno presentate nelle altre componenti di conto economico
complessivo.
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L 237/650
B6.5.3 La copertura di un impegno irrevocabile (per esempio, la copertura
di
una
variazione
del
prezzo
del
carburante
relativa
all'impegno
contrattuale
non
rilevato
di
un'impresa
elettrica
di
acquistare
carburante
a
un prezzo
fisso) è una copertura di un'esposizione a una variazione di fair value (valore equo). Di conseguenza tale
copertura è una copertura del fair value (valore equo). Tuttavia, secondo il paragrafo 6.5.4 la
copertura del
rischio di cambio di un impegno irrevocabile potrebbe
alternativamente
essere
contabilizzata
come copertura
dei flussi finanziari.
Valutazione dell'inefficacia della copertura
B6.5.4
Per valutare l'inefficacia della copertura l'entità deve considerare il valore temporale del denaro. Questo significa
che l'entità
determina
il valore
dell'elemento
coperto al valore attuale e, quindi, che la variazione
di valore
dell'elemento coperto comprende anche l'effetto del valore temporale del denaro.
B6.5.5
Per calcolare la variazione di valore dell'elemento coperto al fine di valutare l'inefficacia della copertura,
l'entità può usare un derivato che abbia caratteristiche corrispondenti agli elementi
portanti
dell'elemento coperto
(il cosiddetto
"
derivato
ipotetico
"
) e che, ad esempio
per la copertura
di un'operazione
programmata,
sia calibrato
in base al livello di prezzo (o tasso) coperto. Per la copertura di un rischio bilaterale all'attuale
livello
di mercato,
ad esempio,
il derivato
ipotetico
rappresenterebbe
un ipotetico
contratto
forward
calibrato
a un valore nullo al
momento della designazione della relazione di copertura. Per la copertura di un rischio
unilaterale, invece, il
derivato ipotetico rappresenterebbe il valore intrinseco di un'ipotetica opzione che, al
momento della designazione
della relazione di copertura, si situa at the money, se il livello di prezzo coperto è il livello corrente di mercato,
oppure out of the money, se il livello di prezzo coperto è superiore
(o, nel caso della copertura di una posizione
lunga, inferiore) al livello corrente di mercato. Il ricorso al derivato ipotetico è uno dei possibili modi per
determinare la variazione di valore dell'elemento coperto. Replicando
l'elemento coperto, il derivato ipotetico
produce lo stesso risultato che si otterrebbe se la variazione
di valore
fosse calcolata con un metodo diverso. Il
ricorso al derivato ipotetico non è quindi un metodo in sé, bensì un
espediente matematico utilizzabile
solo per
calcolare
il valore dell'elemento
coperto. Il derivato ipotetico
non può pertanto essere usato per incorporare
nel
valore dell'elemento
coperto caratteristiche
che esistono
solo nello strumento di copertura (ma non nell'elemento
coperto). Costituisce un esempio il debito denominato in
valuta estera (sia esso a tasso fisso o a tasso variabile).
Se usato per calcolare la variazione di valore di tale debito o il valore attuale della variazione cumulata dei
relativi flussi finanziari, il derivato ipotetico non può
semplicemente prevedere un costo per il cambio tra valute
diverse, sebbene tale costo possa essere incluso nei derivati reali che implicano il cambio tra valute diverse (ad
esempio, swap multivaluta su tassi di interesse).
B6.5.6
È possibile usare la variazione del valore dell'elemento coperto determinata mediante il derivato ipotetico
anche
per valutare se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura.
Riequilibrio della relazione di copertura e variazioni del rapporto di copertura
B6.5.7 Il riequilibrio indica le rettifiche delle quantidesignate dell'elemento coperto o dello strumento di copertura
apportate in una relazione di copertura esistente per mantenere un rapporto di copertura conforme ai
requisiti di efficacia della copertura. La modifica delle quantità designate dell'elemento coperto o dello
strumento di copertura apportata per scopi diversi non costituisce un riequilibrio ai fini del presente Prin
cipio.
B6.5.8 Il riequilibrio è contabilizzato come una prosecuzione della relazione di copertura ai sensi dei paragrafi
B6.5.9
B6.5.21. All'atto del riequilibrio è determinata l'inefficacia
della copertura
della relazione
di copertura,
che è
rilevata immediatamente prima della rettifica di tale relazione.
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B6.5.9
La rettifica
del rapporto
di copertura
permette
all'entità
di reagire
alle variazioni
della relazione
tra strumento
di copertura e elemento coperto indotte dai sottostanti
o dalle
variabili
di rischio.
La relazione
di copertura
in cui
lo strumento di copertura e l'elemento coperto hanno sottostanti diversi ma collegati, ad esempio, varia al
variare
della relazione tra tali due sottostanti (ad esempio, indici, tassi o prezzi di riferimento diversi ma collegati). Il
riequilibrio permette quindi la prosecuzione della relazione di copertura in situazioni in cui la relazione fra lo
strumento di copertura e l'elemento coperto varia in un modo che può essere compensato
con una rettifica
del rapporto di copertura.
B6.5.10 Per esempio, l'entità copre un'esposizione alla valuta estera A con un derivato su valute riferito alla valuta estera
B; le valute A e B sono ancorate, vale a dire che il loro tasso di cambio è mantenuto entro una banda di
oscillazione o al tasso fissato da una banca centrale o altra autorità. In caso di variazione del tasso di cambio
fra le valute estere A e B (perché è stabilita una nuova banda di oscillazione o fissato un nuovo tasso), il
riequilibrio della relazione di copertura in considerazione del nuovo tasso di cambio assicura che la relazione
di copertura continui a soddisfare, anche nella nuova situazione, il requisito di efficacia della copertura relativo
al rapporto di copertura. In caso di inadempimento riguardo al derivato su valute, invece, la variazione del
rapporto di cambio non potrebbe assicurare che la relazione di copertura continui a
soddisfare tale requisito di
efficacia della copertura. Il riequilibrio non favorisce quindi la prosecuzione della relazione di copertura
in situazioni
in cui la relazione
fra lo strumento
di copertura
e l'elemento
coperto
varia
in un modo che non può essere
compensato con una rettifica del rapporto di copertura.
B6.5.11 Non tutti i cambiamenti della portata della compensazione tra le variazioni del fair value (valore equo) dello
strumento di copertura e il fair value (valore equo) o i flussi finanziari dell'elemento coperto comportano una
variazione della relazione fra strumento di copertura e elemento coperto. L'entità conduce un'analisi delle
fonti
di inefficacia della copertura che prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata
e
valuta se i cambiamenti della portata della compensazione costituiscano:
a)
fluttuazioni attorno al rapporto di copertura, che resta valido (ossia continua a riflettere adeguatamente la
relazione fra strumento di copertura e elemento coperto), o
b)
un'indicazione del fatto che il rapporto di copertura non riflette più adeguatamente la relazione fra
strumento di copertura e elemento coperto.
L'enti effettua detta valutazione in base al requisito di efficacia della copertura relativo al rapporto di
copertura, ossia assicurando che la relazione di copertura non rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni
dell'elemento coperto e dello strumento di copertura
che determini
un'inefficacia
della copertura
(a prescin
dere
dal fatto che sia rilevata o meno) in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo
della
contabilizzazione delle operazioni di copertura.
Tale
valutazione
implica
quindi
una
certa
discreziona
lità.
B6.5.12
La fluttuazione attorno a un rapporto di copertura costante (e quindi la collegata inefficacia della copertura) non
può essere ridotta rettificando il rapporto di copertura in risposta a ciascun risultato specifico. In tale
situazione, pertanto, la variazione della portata della compensazione comporta la valutazione e la rilevazione
dell'inefficacia della copertura, ma non impone un riequilibrio.
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B6.5.13 Per converso, se le variazioni della compensazione indicano una fluttuazione attorno a un rapporto
di copertura
diverso da quello usato al momento per la relazione di copertura, ovvero una tendenza all'allon
tanamento da
tale rapporto,
l'inefficacia
della copertura
può essere
ridotta
rettificando
il rapporto
di copertura (mentre
mantenerlo inalterato aumenterebbe l'inefficacia della copertura). In tale situazione l'entità deve quindi valutare se
la relazione di copertura rifletta uno squilibrio tra le ponderazioni
dell'elemento
coperto
e
dello strumento di
copertura che determina un'inefficacia della copertura (a prescindere dal fatto che sia rilevata o meno) in grado
di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabiliz
zazione delle operazioni di
copertura.
La rettifica del rapporto di copertura influisce anche sulla valutazione
e sulla rilevazione dell'inefficacia
della copertura, perché all'atto del riequilibrio dev'essere determinata l'ineffi
cacia della copertura della relazione
di copertura, che, conformemente al paragrafo B6.5.8, deve essere
rilevata immediatamente prima di
rettificare tale relazione.
B6.5.14 Il riequilibrio implica che, ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura, una volta avviata la
relazione di copertura l'entità rettifica le quantità dello strumento di copertura o dell'elemento coperto al
variare delle circostanze che influiscono sul rapporto di copertura di detta relazione. In genere la rettifica
dovrebbe riflettere le rettifiche delle quantità di strumento di copertura e di elemento coperto effettivamente
utilizzate. L'entità deve tuttavia rettificare il rapporto di copertura risultante dalle quantità di strumento di
copertura e di elemento coperto effettivamente utilizzate nei due casi seguenti:
a)
il rapporto di copertura risultante da una variazione della quantità di strumento di copertura o di
elemento
coperto effettivamente utilizzata
riflette uno squilibrio
che determina
un'inefficacia
della coper
tura in grado
di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo della contabilizzazione delle
operazioni di
copertura; o
b)
l'entità mantiene la quantità dello strumento di copertura e dell'elemento
coperto effettivamente
utilizzata,
con
un conseguente rapporto di copertura che, nella nuova situazione, riflette uno squilibrio che determina
un'inefficacia della copertura in grado di dar luogo a un risultato contabile non conforme allo scopo
della
contabilizzazione delle operazioni di copertura (vale a dire che l'entità non può creare uno squilibrio
omettendo
di rettificare il rapporto di copertura).
B6.5.15 Il riequilibrio non si applica se è cambiato l'obiettivo di gestione del rischio
relativo
alla
relazione
di copertura.
La contabilizzazione delle operazioni di copertura deve invece cessare per tale relazione di copertura
(nonostante che l'entità possa designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di
copertura o l'elemento coperto della precedente, secondo quanto descritto al paragrafo B6.5.28).
B6.5.16
In caso di riequilibrio della relazione di copertura, la rettifica del rapporto di copertura è possibile in vari
modi:
a)
può aumentare la ponderazione dell'elemento coperto (con contemporanea riduzione
della
ponderazione
dello
strumento di copertura) tramite:
i)
un aumento del volume dell'elemento coperto o
ii)
una riduzione del volume dello strumento di copertura;
b)
può aumentare la ponderazione dello strumento di copertura (con contemporanea riduzione della
pon
derazione dell'elemento coperto) tramite:
i)
un aumento del volume dello strumento di copertura o
ii)
una riduzione del volume dell'elemento coperto.
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L 237/653
Le variazioni del volume si riferiscono alle quantiche fanno parte della relazione di copertura. Una riduzione
del volume non implica
quindi necessariamente
che l'elemento
o l'operazione
non esistono
più o non è più
previsto che si verifichino, bensì che non fanno parte della relazione di copertura.
La riduzione
del volume
dello strumento di copertura, per esempio, può avere come conseguenza che l'entità mantenga un
derivato, ma che
solo parte di esso continui a costituire uno strumento di copertura nella relazione di
copertura. Questa
situazione potrebbe verificarsi soltanto in caso di riequilibrio
tramite riduzione
del volume
dello strumento di
copertura nella relazione di copertura, ma sempre con il mantenimento, da parte del- l'entità, del volume non
più necessario. In tal caso la quota non designata del derivato sarebbe contabilizzata
al fair value (valore equo)
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
a meno che
sia designata
come
strumento
di copertura in una
diversa relazione di copertura.
B6.5.17 La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dell'elemento coperto non influisce sul metodo
di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta impregiudicata
anche la valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto relativo al volume designato in
precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono
anche la variazione del valore del volume supplementare di elemento coperto. Tali variazioni
sono valutate a
partire dalla e con riferimento
alla data del riequilibrio
piuttosto che alla data di designazione
della relazione di
copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto un volume di 100 tonnellate di merce
al prezzo forward di CU80 (prezzo forward all'inizio della relazione di copertura) e vi abbia poi aggiunto, in
sede di riequilibrio, un volume
di 10 tonnellate
in un momento
in cui il prezzo forward era di CU90, l'elemento
coperto post-riequilibrio comprende due strati: 100 tonnellate coperte a
CU80 e 10 tonnellate coperte a
CU90.
B6.5.18
La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dello strumento di copertura non influisce sul
metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la
valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume che
resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto lo strumento di copertura
cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto
il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di copertura e
abbia poi ridotto tale volume di 10 tonnellate in sede di riequilibrio, resta un importo nominale di 90 tonnellate
di volume dello strumento di copertura (cfr. paragrafo B6.5.16 per le conseguenze sul volume in
derivati -
ossia le 10 tonnellate- non che fa più parte della relazione di copertura).
B6.5.19
La rettifica del rapporto di copertura tramite aumento del volume dello strumento di copertura non influisce sul
metodo di valutazione delle variazioni del valore dell'elemento coperto. Resta impregiudicata anche la
valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura relativo al volume
designato in precedenza. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, le variazioni del fair value (valore equo) dello
strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore del volume supplementare di strumento
di copertura. Le variazioni sono valutate a partire dalla e con riferimento alla data del riequilibrio piuttosto che
alla data di designazione della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente
coperto il rischio di prezzo di una merce con un volume in derivati di 100 tonnellate come strumento di
copertura e vi abbia poi aggiunto 10 tonnellate in sede di riequilibrio, lo strumento di copertura post-
riequilibrio comprende un volume totale in derivati di 110 tonnellate. La variazione del fair value (valore
equo)
dello strumento di copertura è la variazione totale del fair value (valore equo) dei derivati che formano il volume
totale di 110 tonnellate. Questi derivati possono avere (e probabilmente hanno) elementi
portanti
diversi (ad
esempio i tassi forward) perché sono stati sottoscritti in momenti diversi (compresa la loro
possibile
designazione nella relazione di copertura dopo la rilevazione iniziale).
B6.5.20 La rettifica del rapporto di copertura tramite riduzione del volume dell'elemento coperto non influisce sul
metodo di valutazione delle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura. Resta
impregiudicata
anche la valutazione
delle variazioni
del valore dell'elemento
coperto relativo al volume che
resta designato. Dalla data del riequilibrio, tuttavia, il volume di cui è stato ridotto l'elemento coperto
cessa di
far parte della relazione di copertura. Per esempio, nel caso in cui l'entità abbia inizialmente coperto
un volume
di 100 tonnellate di merce al prezzo forward di CU80 e abbia poi, in sede di riequilibrio, ridotto tale volume di
10 tonnellate, l'elemento coperto post-riequilibrio è costituito da 90 tonnellate coperte a CU80. Le 10
tonnellate dell'elemento coperto che non fanno p parte della relazione di copertura sono
contabilizzate
conformemente
ai requisiti per la cessazione
della contabilizzazione
delle operazioni
di coper
tura (cfr. paragrafi
6.5.66.5.7 e B6.5.22B6.5.28).
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B6.5.21 Al momento del riequilibrio di una relazione di copertura, l'enti deve aggiornare l'analisi delle fonti di
inefficacia della copertura che si prevede incidano sulla relazione di copertura nel corso della sua durata
(residua) (cfr. paragrafo B6.4.2). La documentazione sulla relazione di copertura deve essere aggiornata di
conseguenza.
Cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura
B6.5.22
La cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura si applica prospettivamente dalla data in
cui
non sono più soddisfatti i criteri di ammissibilità.
B6.5.23
L'entità non deve riclassificare, e quindi non deve cessare, una relazione di copertura che:
a)
risponde ancora all'obiettivo
di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa
alla contabilizzazione
delle
operazioni di copertura (ossia l'enti persegue ancora detto obiettivo di gestione del rischio); e
b)
continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un eventuale
riequilibrio della relazione di copertura, se del caso).
B6.5.24
Ai fini del presente Principio la strategia di gestione del rischio dell'entità è distinta dagli obiettivi di gestione del
rischio che essa persegue. La strategia di gestione del rischio è stabilità al livello più alto a cui l'entità imposta
le modalità di gestione del rischio. In genere la strategia di gestione del rischio individua i rischi ai quali è
esposta l'entità e stabilisce come questa vi risponde. Una strategia di gestione del rischio resta in genere in
vigore per un periodo prolungato e può prevedere una certa flessibilità di risposta alle mutate circostanze che
si verificano durante la sua vigenza (ad esempio, differenze nei livelli dei tassi di interesse o nei prezzi delle
merci che determinano una portata diversa della copertura). È di norma riportata in un
documento generale
che si riversa sui vari livelli dell'entità
mediante
linee politiche
articolate
in orientamenti
più specifici. L'obiettivo
di gestione del rischio per una data relazione di copertura si applica invece solo al livello della relazione stessa
e riguarda il modo in cui lo specifico strumento di copertura designato è usato
per coprire la specifica
esposizione
designata come elemento coperto. Pertanto una strategia di gestione del rischio può comprendere
molte relazioni di copertura diverse, i cui obiettivi di gestione del rischio riguardano
l'esecuzione di tale strategia
globale di gestione del rischio. Per esempio:
a)
l'entità gestisce
l'esposizione
ai tassi
di interesse
sul finanziamento
del debito
attenendosi
a una strategia che
fissa, per l'entità nel suo complesso, le forcelle applicabili alla combinazione di finanziamenti tra tasso variabile
e tasso fisso. La strategia prevede
di mantenere
il debito a tasso fisso a una percentuale
compresa
tra il 20 e il
40 per cento. L'entità decide, secondo una certa frequenza, come
dare esecuzione
alla
strategia (ossia dove
situarsi all'interno della forcella compresa tra il 20 e il 40 per cento per l'esposizione al tasso di interesse
fisso)
in funzione
del livello
dei tassi di interesse.
Se questi
sono
bassi, l'entità
opta
per
il tasso fisso per un
volume di debito maggiore a quello che caratterizza i periodi di tassi di interesse elevati. L'entità ha un
debito di CU100 a tasso variabile di cui permuta CU30 con un'esposizione a tasso
fisso. L'entità approfitta
dei bassi tassi di interesse per emettere,
sotto
forma di obbligazione
a tasso
fisso,
altri CU50 di debito per
finanziare un grande investimento. Dati i bassi tassi di interesse, l'entità decide di mantenere un'esposizione
a tasso fisso pari al 40 per cento del debito totale, diminuendo di CU20 la misura in cui copriva in
precedenza l'esposizione a tasso variabile e ottenendo quindi un'esposizione a tasso fisso pari a CU60. In
quest'ipotesi la strategia di gestione del rischio resta di per sé invariata. Quel che cambia è invece
l'esecuzione di tale strategia da parte dell'entità, il che significa che per i CU20 di
esposizione a tasso variabile
coperti in precedenza è cambiato
l'obiettivo
di gestione
del rischio
(al livello
della relazione di copertura). In
questo caso, quindi, deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura per i CU20
dell'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza. Ne potrebbe conseguire la riduzione, di un importo
nominale di CU20, della posizione swap ma, secondo le circostanze, l'entità
potrebbe decidere di conservare
il volume di swap, usandolo, ad esempio, per coprire un'altra esposizione, oppure potrebbe inserirlo in un
portafoglio di negoziazione. Per converso, se permutasse invece parte del debito a tasso fisso con un'esposizione
a tasso variabile,
l'entità dovrebbe mantenere
la contabilizzazione
delle operazioni di copertura per
l'esposizione a tasso variabile coperta in precedenza;
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L 237/655
b)
alcune esposizioni
derivano da posizioni che cambiano spesso, ad esempio il rischio di tasso di interesse di
un portafoglio aperto di strumenti di debito. L'aggiunta di nuovi strumenti di debito e l'eliminazione
contabile di altri modificano continuamente questo tipo di esposizione (in modo diverso dalla liquidazione
di una posizione giunta a scadenza). Si tratta di un processo dinamico in cui sia l'esposizione sia gli
strumenti
di copertura
usati per gestirla
non restano
gli stessi
a lungo.
Se ha un'esposizione
di questo
tipo,
al variare dell'esposizione l'entità rettifica quindi spesso gli strumenti di copertura usati per gestire il rischio
di tasso di interesse. Gli strumenti di debito con 24 mesi di vita residua, ad esempio,
sono designati come
elemento coperto per il rischio di tasso di interesse a 24 mesi. La stessa procedura si applica ad altri
intervalli temporali o scadenze. Trascorso un breve periodo, l'entità cessa le relazioni di
copertura designate
in precedenza per scadenza (tutte, alcune o parte di una o più relazioni) e ne designa di nuove, sempre per
scadenza, in funzione delle loro dimensioni e degli strumenti di copertura esistenti al
momento. In quest'ipotesi
la cessazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura implica che per tali relazioni di copertura
l'entità fa riferimento al nuovo strumento di copertura e al nuovo elemento coperto anziché a quelli
designati in precedenza. La strategia di gestione del rischio resta invariata, ma viene a mancare l'obiettivo
di gestione del rischio per le relazioni di copertura designate in precedenza, che in quanto tali non esistono
più. In questa situazione la cessazione della contabilizzazione delle
operazioni di copertura si applica nella
misura in cui è cambiato l'obiettivo
di gestione del rischio: dipende dalla situazione dell'entità e potrebbe
riguardare, ad esempio, tutte le relazioni di copertura per una data
scadenza, solo alcune di esse oppure
solo parte di una di tali relazioni;
c)
l'entità conduce una strategia di gestione del rischio con cui gestisce il rischio di cambio delle vendite
programmate e i crediti che ne derivano. Secondo tale strategia l'entigestisce il rischio di cambio come
relazione specifica di copertura soltanto fino alla rilevazione del credito. Dopo quel momento,
non gestisce
più il rischio di cambio
in base a tale relazione
specifica
di copertura;
invece,
gestisce
assieme il rischio
di cambio dei crediti, debiti e derivati (non collegati alle operazioni programmate in sospeso) denominati
nella stessa valuta estera. Ai fini contabili, il sistema funziona come una copertura
"
naturale
"
,
perché l'utile
(perdita) derivante dal rischio di cambio su tutti questi elementi è rilevato immediatamente
nell'utile (perdita)
d'esercizio. Ai fini contabili, quindi, se è designata per il periodo fino alla data di pagamento, la relazione
di
copertura
deve cessare al momento
della rilevazione
del credito, perché non si applica più l'obiettivo di
gestione del rischio della relazione di copertura originaria. Il rischio di cambio è ora gestito secondo la
stessa strategia ma su una base diversa. Se invece l'entità ha un diverso obiettivo di gestione del rischio e
gestisce il rischio di cambio come una singola relazione di copertura continuativa, specificamente per le
vendite programmate e per il credito che ne deriva, fino alla data di regolamento, la
contabilizzazione delle
operazioni di copertura continua fino a tale data.
B6.5.25
La cessazione della
contabilizzazione
delle operazioni
di copertura
può incidere:
a)
sulla relazione di copertura nel suo complesso o
b)
su parte della relazione di copertura (nel qual caso la contabilizzazione delle operazioni di copertura
continua per la parte restante).
B6.5.26
La relazione di copertura cessa integralmente quando cessa, nel suo complesso, di soddisfare i criteri di
ammissibilità. Per esempio:
a)
la relazione di copertura non risponde p all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata
ammessa
alla contabilizzazione
delle operazioni
di copertura
(ossia l'entità non persegue
più detto obiet
tivo
di gestione del rischio);
b)
è venduto o cessa lo strumento di copertura (per tutto il volume che era parte della relazione di
copertura);
o
c)
viene a mancare la relazione economica tra l'elemento
coperto
e lo strumento
di copertura
ovvero
l'effetto del
rischio di credito assume prevalenza sulle variazioni
di valore determinate
da detta
relazione
econo
mica.
IT
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B6.5.27
La relazione di copertura cessa in parte (mentre la contabilizzazione delle operazioni di copertura continua
per la restante parte) quando solo una sua parte cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità. Per esempio:
a)
al riequilibrio della relazione di copertura il rapporto di copertura
può essere
rettificato
in modo
che parte
del
volume dell'elemento coperto sia esclusa dalla relazione di copertura (cfr. paragrafo B6.5.20); la
contabilizzazione delle operazioni di copertura
cessa quindi solo per il volume
dell'elemento
coperto
che
non fa più parte della relazione di copertura; o
b)
quando il verificarsi della parte del volume dell'elemento
coperto che costituisce
un'operazione
program
mata
(o una sua componente) non è più altamente probabile, la contabilizzazione delle operazioni di
copertura
cessa
solo per il volume
dell'elemento
coperto
il cui verificarsi
non è più altamente
probabile.
Se in passato
l'entità ha tuttavia designato
coperture
di operazioni
programmate
per poi stabilire
che non era
più previsto
che queste si verificassero, ne viene messa in discussione la capacità di prevedere con
accuratezza le
operazioni programmate nei casi che implicano operazioni programmate analoghe. Questo influisce sulla
valutazione dell'alta probabilità di operazioni programmate analoghe (cfr. paragrafo 6.3.3) e
quindi della loro
eventuale ammissibilità come elementi coperti.
B6.5.28 L'entipuò designare una nuova relazione di copertura che implichi lo strumento di copertura o l'elemento
coperto di una precedente relazione
per la quale
è cessata
(totalmente
o parzialmente)
la contabilizzazione
come
operazione di copertura. Questa situazione non costituisce la prosecuzione di una relazione di coper
tura
bensì un nuovo inizio. Per esempio:
a)
uno strumento di copertura subisce un tale deterioramento del credito che l'entilo sostituisce con un
altro. Questo
significa
che la relazione
di copertura
originaria
ha mancato
l'obiettivo
di gestione
del
rischio
e cessa quindi totalmente. Il nuovo strumento di copertura è designato come copertura della stessa
esposizione coperta in precedenza e forma una relazione di copertura
nuova. Pertanto le variazioni del fair
value (valore equo) o dei flussi finanziari dell'elemento coperto sono valutate a partire dalla data di
designazione della nuova relazione di copertura e in riferimento ad essa, piuttosto che alla data di
designazione della relazione di copertura originaria;
b)
la relazione di copertura cessa prima della scadenza. Lo strumento di copertura di tale relazione di
copertura può essere designato come strumento di copertura di un'altra relazione (ad esempio quando,
al momento del riequilibrio, il rapporto di copertura è rettificato con un aumento del volume dello
strumento di copertura oppure quando è designata una relazione di copertura completamente nuova).
Contabilizzazione del valore temporale delle opzioni
B6.5.29
Un'opzione può essere considerata legata a un periodo di tempo quando il suo valore temporale rappresenta
il costo della prestazione di protezione al possessore su un dato arco di tempo. L'aspetto pertinente per
valutare se l'opzione copra un elemento relativo a un'operazione o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le
caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio.
Pertanto l'entità deve valutare il tipo di elemento coperto (cfr. paragrafo 6.5.15, lettera a)) secondo la sua
natura (sia la relazione di copertura una copertura dei flussi finanziari o una copertura del fair value (valore
equo)).
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a)
Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la natura
dell'elemento coperto è un'operazione di cui il valore temporale si configura come costo. Il caso si verifica,
per esempio, quando il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto che determina la
rilevazione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi di transazione (ad esempio, l'entità
copre un acquisto di merce, sia esso un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, contro il
rischio di prezzo sulla merce e include i costi di transazione nella valutazione iniziale delle rimanenze).
Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, il valore temporale dell'op-
zione influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto.
Analogamente,
l'entità
che copre una vendita di merce, sia essa un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include il
valore temporale dell'opzione nel costo della vendita (il valore temporale è quindi rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è rilevato il ricavo della vendita coperta).
b)
Il valore temporale dell'opzione riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo se la natura
dell'elemento coperto è tale che il valore temporale si configura come costo dell'ottenimento della
protezione
dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento
coperto non determina
un'operazione che
implica il concetto di costo di transazione in conformità alla lettera a)). Ad esempio, se le rimanenze di
merci sono coperte per sei mesi contro un calo del fair value (valore equo) con un'opzione su merci
della
stessa durata, il valore temporale dell'opzione è assegnato all'utile (perdita) d'esercizio (ossia ammor
tizzato in
modo sistematico e razionale) sull'arco di tale periodo di sei mesi. Costituisce un altro esempio la copertura
di un investimento
netto in una gestione estera coperto per 18 mesi con un'opzione
su
cambi, da cui
scaturirebbe l'assegnazione
del valore temporale dell'opzione
sull'arco di tale periodo di 18
mesi.
B6.5.30 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio,
influiscono anche sul periodo di ammortamento del valore temporale di un'opzione che copre un elemento
relativo a un periodo di tempo, il quale coincide con il periodo in cui, secondo la contabilizzazione delle
operazioni di copertura, il valore intrinseco dell'opzione può incidere sull'utile (perdita) d'esercizio. Ad
esempio, se
è
usata
un'opzione
su
tassi
di
interesse
(cap)
per
tutelare
dagli
aumenti
dell'interesse
passivo
su
un'obbligazione a tasso variabile, il valore temporale di tale cap è ammortizzato nell'utile (perdita)
d'esercizio
sull'arco dello stesso periodo durante il quale il suo valore intrinseco inciderebbe sull'utile (perdita)
d'esercizio,
vale a dire:
a)
se il cap copre gli aumenti dei tassi di interesse durante i primi tre dei cinque anni di vita totale
dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore temporale è ammortizzato nell'arco dei primi tre anni; o
b)
se il cap è un'opzione con decorrenza posticipata (forward start option) che copre gli aumenti dei tassi di
interesse per gli anni due e tre dei cinque di vita totale dell'obbligazione a tasso variabile, il suo valore
temporale è ammortizzato negli anni due e tre.
B6.5.31
La contabilizzazione
del valore temporale
delle opzioni in conformi
al paragrafo
6.5.15 si applica anche
alla combinazione di un'opzione acquistata e una venduta (ossia, opzione put e opzione call) che alla data di
designazione come strumento di copertura ha valore temporale netto nullo (comunemente:
"
collar a costo
zero
"
). In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del valore temporale nelle altre componenti di conto
economico complessivo, e questo anche se la variazione cumulata del valore temporale nell'arco dell'intero
periodo della relazione di copertura è nulla. Pertanto, se il valore temporale dell'opzione riguarda:
a)
un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo del valore temporale al termine della relazione di
copertura, che rettifica l'elemento coperto o che è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo
6.5.15, lettera b)), è nullo;
b)
un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'ammortamento relativo al valore temporale è nullo.
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B6.5.32 La contabilizzazione del valore temporale delle opzioni in conformità al paragrafo 6.5.15 si applica solo se il
valore
temporale riguarda l'elemento coperto (valore temporale allineato). Il valore temporale di un'opzione riguarda
l'elemento coperto se gli elementi portanti dell'opzione
(quali importo
nominale,
vita e sottostante)
sono allineati
all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allineamento tra gli elementi portanti
dell'opzione e
l'elemento coperto, l'entità deve determinare il valore
temporale
allineato,
ossia
la quota
del valore temporale
inclusa nel premio (valore temporale effettivo) che riguarda
l'elemento
coperto
(e
che
va quindi trattata
conformemente al paragrafo 6.5.15). L'entità determina
il valore temporale
allineato ricorrendo alla valutazione
dell'opzione che ha elementi portanti perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.
B6.5.33 Se valore temporale effettivo e valore temporale allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo
accumulato in una componente separata di patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.15, come segue:
a)
se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è superiore al valore temporale
allineato, l'entità deve:
i)
determinare l'importo accumulato in una componente separata di patrimonio netto in base al valore
temporale allineato; e
ii)
contabilizzare le differenze tra i due valori temporali nelle variazioni del fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
b)
se all'inizio della relazione di copertura il valore temporale effettivo è inferiore al valore temporale
allineato, l'entità deve determinare
l'importo accumulato
in una componente
separata di patrimonio
netto
con
riferimento alla variazione cumulata di fair value (valore equo):
i)
del valore temporale effettivo o, se inferiore,
ii)
del valore temporale allineato.
L'eventuale parte restante della variazione di fair value (valore equo) del valore temporale effettivo deve essere
rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
Contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti
finanziari
B6.5.34 Un contratto forward può essere considerato relativo a un periodo di tempo perché il suo elemento forward
rappresenta una remunerazione per un periodo di tempo (ovvero la durata per la quale è determinato).
Tuttavia l'aspetto pertinente per valutare se lo strumento di copertura copra un elemento relativo a un'ope
razione
o a un periodo di tempo riguarda tuttavia le caratteristiche di detto elemento coperto, tra cui modi e
tempi in
cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio. L'entità deve quindi valutare il tipo di elemento coperto (cfr.
paragrafi
6.5.16 e 6.5.15, lettera a)) in base alla natura di tale elemento (sia la relazione di copertura una
copertura dei
flussi finanziari o una copertura del fair value (valore equo)).
a)
L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un'operazione se la
natura dell'elemento coperto è un'operazione di cui l'elemento forward si configura come costo. Il caso si
verifica, per esempio, quando l'elemento forward riguarda un elemento coperto che determina la rileva-
zione di un elemento la cui valutazione iniziale include i costi di transazione (ad esempio, l'entità copre un
acquisto di rimanenze denominato in valuta estera, sia esso un'operazione programmata o un impegno
irrevocabile, contro il rischio di cambio e include i costi di transazione nella valutazione iniziale delle
rimanenze). Poiché compreso nella valutazione iniziale dello specifico elemento coperto, l'elemento for
ward
influisce sull'utile (perdita) d'esercizio contemporaneamente all'elemento coperto.
Analogamente,
l'entità che
copre contro il rischio
di cambio
una
vendita
di merce
denominata
in valuta
estera,
sia essa
un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, include l'elemento forward nel costo della
vendita
(l'elemento forward è quindi rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio nello stesso periodo in cui è
rilevato il
ricavo della vendita coperta).
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b)
L'elemento forward di un contratto forward riguarda un elemento coperto relativo a un periodo di tempo
se
la natura dell'elemento coperto
è tale che l'elemento
forward
si configura
come costo dell'ottenimento
della
protezione dal rischio su un dato arco di tempo (ma l'elemento coperto non determina un'opera- zione che
implica il concetto di costo di transazione in conformità alla lettera a)). Ad esempio, se le rimanenze di
merci sono coperte per sei mesi contro le variazioni del fair value (valore equo) con un contratto forward
su merci della stessa durata, l'elemento forward del contratto forward è assegnato
all'utile (perdita)
d'esercizio (ossia
ammortizzato
in modo
sistematico
e razionale)
sull'arco
di tale periodo
di sei mesi.
Costituisce un altro esempio la copertura di un investimento netto in una gestione estera coperto per 18
mesi con un contratto forward su cambi, da cui scaturirebbe l'assegnazione dell'elemento
forward del
contratto forward sull'arco di tale periodo di 18 mesi.
B6.5.35 Le caratteristiche dell'elemento coperto, tra cui modi e tempi in cui incide sull'utile (perdita) d'esercizio,
influiscono anche sul periodo di ammortamento dell'elemento forward di un contratto forward che copre un
elemento relativo a un periodo di tempo, ossia sull'arco del periodo cui si riferisce l'elemento forward. Per
esempio, se il contratto forward copre l'esposizione alla variabilità dei tassi di interesse a tre mesi per un
periodo di tre mesi con inizio tra sei mesi, l'elemento forward è ammortizzato
sull'arco del periodo che va
dal
mese sette al mese nove.
B6.5.36 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward conformemente
al
paragrafo
6.5.16
si applica
anche se l'elemento forward è nullo alla data in cui il contratto forward è designato come strumento
di
copertura. In tal caso l'entità deve rilevare le variazioni del fair value (valore equo) attribuibili all'elemento
forward
nelle altre componenti di conto economico complessivo,
e questo anche se la variazione cumulata
del fair value
(valore equo) attribuibile all'elemento forward nell'arco dell'intero periodo della relazione di
copertura è nullo.
Quindi, se l'elemento forward di un contratto forward riguarda:
a)
un elemento coperto relativo a un'operazione, l'importo relativo all'elemento forward al termine della
relazione di copertura, che rettifica l'elemento coperto
o che è riclassificato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
(cfr.
paragrafi 6.5.15, lettera b), e 6.5.16), è nullo;
b)
un elemento coperto relativo a un periodo di tempo, l'importo per l'ammortamento relativo all'elemento
forward è nullo.
B6.5.37 La contabilizzazione dell'elemento forward dei contratti forward in conformità al paragrafo 6.5.16 si applica
solo
se l'elemento forward riguarda l'elemento coperto (elemento forward allineato). L'elemento forward di un contratto
forward riguarda l'elemento coperto se gli elementi portanti del contratto forward (quali importo
nominale, vita e
sottostante) sono allineati all'elemento coperto. Di conseguenza, se manca il pieno allinea- mento tra gli
elementi portanti del contratto forward e l'elemento coperto, l'entità deve determinare l'ele- mento forward
allineato, ossia la quota dell'elemento forward inclusa nel contratto forward (elemento forward effettivo) che
riguarda l'elemento coperto (e che va quindi trattata conformemente al paragrafo 6.5.16). L'entità determina
l'elemento forward allineato
ricorrendo
alla valutazione
del contratto forward
che ha elementi portanti
perfettamente corrispondenti all'elemento coperto.
B6.5.38 Se elemento forward effettivo e elemento forward allineato divergono, l'entità deve determinare l'importo
accumulato in una componente separata di patrimonio netto in base al paragrafo 6.5.16, come segue:
a)
se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è
superiore a quello dell'elemento forward allineato, l'enti deve:
i)
determinare l'importo accumulato in una componente separata di patrimonio netto in base
all'ele
mento forward allineato; e
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ii)
contabilizzare le differenze tra i due elementi forward nelle variazioni del fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
b)
se all'inizio della relazione di copertura l'importo in valore assoluto dell'elemento forward effettivo è
inferiore a quello dell'elemento forward allineato, l'entità deve determinare l'importo accumulato in una
componente separata di patrimonio netto con riferimento alla variazione cumulata del fair value (valore
equo):
i)
dell'importo in valore assoluto dell'elemento
forward effettivo o, se inferiore,
ii)
dell'importo in valore assoluto dell'elemento
forward allineato.
L'eventuale parte restante della variazione di fair value (valore equo) dell'elemento forward effettivo dev'essere
rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio.
B6.5.39 Quando l'entità separa il differenziale dovuto alla valuta estera dallo strumento finanziario e lo esclude dalla
designazione di tale strumento come strumento di copertura (cfr. paragrafo 6.2.4, lettera b)), la guida
operativa si applica, nei paragrafi B6.5.34B6.5.38, al differenziale dovuto alla valuta estera esattamente
come
si applica all'elemento forward di un contratto forward.
Copertura di un gruppo di elementi (sezione 6.6)
Copertura di una posizione netta
A m m i s s i b i l i t à a l l a c o n t a b i l i z z a z i o n e d e l l e o p e r a z i o n i d i c o p e r t u r a e d e s i -
g n a z i o n e d e l l e p o s i z i o n i n e t t e
B6.6.1
Le posizioni nette sono ammissibili alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se l'entità applica
la copertura su base netta ai fini della gestione del rischio. Il fatto che l'entità usi tale tipo di copertura risulta
dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione.
L'entità non può quindi
applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta solo per ottenere un
determinato
risultato contabile se questa pratica non è seguita nella gestione del rischio. La copertura delle
posizioni nette deve
essere uno degli elementi di una strategia ben consolidata di gestione del rischio. A tal fine è di norma
necessaria l'approvazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di cui allo IAS 24.
B6.6.2
Per esempio, l'entità A, la cui valuta funzionale
è la sua moneta locale, assume l'impegno
irrevocabile
di pagare
tra nove mesi FC150000 per spese pubblicitarie e l'impegno irrevocabile di vendere tra 15 mesi prodotti finiti
per FC150000. L'entità A sottoscrive un derivato in valuta estera con regolamento a nove mesi, tramite il quale
riceve FC100 e paga CU70. L'entità A non ha altre esposizioni
verso FC. L'entiA non gestisce il rischio di
cambio su base netta. L'entità A non può quindi applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura
alla relazione tra il derivato in valuta estera e la posizione netta di FC100 (ottenuta con gli FC150000
dell'impegno irrevocabile di acquisto (i servizi pubblicitari) e gli FC149900 (degli
FC150000) dell'impegno
irrevocabile di vendita) per un periodo di nove mesi.
B6.6.3
Se effettivamente gestisce il rischio di cambio su base netta e non sottoscrive il derivato in valuta estera (perché
aumenta la sua esposizione al rischio di cambio anzic ridurla), l'entità A si trova per nove mesi in una
posizione coperta naturale. Di regola questa posizione coperta non si riflette nel bilancio, perché le operazioni
sono rilevate in esercizi futuri diversi. La posizione netta pari a zero è ammissibile alla contabilizzazione delle
operazioni di copertura solo in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 6.6.6.
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B6.6.4
Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, l'entità deve
designare tutto il gruppo di elementi che comprende gli elementi che vanno a formare la posizione netta.
L'entità non può designare un importo astratto indefinito di una posizione netta. Per esempio, l'enti assume
un insieme di impegni irrevocabili di vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni irrevocabili di
acquisto tra 18 mesi per FC120. L'entinon può designare un importo astratto di una posizione netta per
FC20.
Deve invece
designare
un importo
lordo
per l'acquisto
e un importo
lordo
per
la vendita che, insieme,
determinano la posizione netta coperta. L'entità deve designare posizioni lorde da cui
derivi la posizione netta in
modo da essere in grado di rispettare le disposizioni in materia di contabilizza-
zione delle relazioni di
copertura che soddisfano i criteri di ammissibilità.
A p p l i c a z i o n e d e l l e
d i s p o s i z i o n i
s u l l ' e f f i c a c i a
d e l l a
c o p e r t u r a
a l l a
c o p e r t u r a
d e l l e p o s i z i o n i n e t t e
B6.6.5
Per determinare se siano rispettate le disposizioni
sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1,
lettera c), quando copre una posizione netta, l'entità
deve
prendere
in considerazione
le variazioni
di valore
degli
elementi della posizione netta che hanno sullo strumento di copertura un effetto analogo a quello dello
strumento di copertura stesso in combinazione con la variazione di fair value (valore equo). Per esempio,
l'entità assume un insieme di impegni irrevocabili di vendita tra nove mesi per FC100 e un insieme di impegni
irrevocabili di acquisto tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di FC20 con un
contratto forward su cambi per FC20. Per determinare se siano rispettate le disposizioni sull'efficacia della
copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità deve prendere in considerazione la
relazione tra:
a)
la variazione di fair value (valore equo) sul contratto forward su cambi, assieme alle variazioni legate al
rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di vendita; e
b)
le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni irrevocabili di acquisto.
B6.6.6
Analogamente, se nell'esempio del paragrafo B6.6.5 ha una posizione netta pari a zero, per determinare se
siano
rispettate le disposizioni sull'efficacia della copertura, di cui al paragrafo 6.4.1, lettera c), l'entità prende
in
considerazione la relazione tra le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli impegni
irrevocabili di vendita e le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli
impegni
irrevocabili di acquisto.
C o p e r t u r e d e i f l u s s i f i n a n z i a r i c h e c o s t i t u i s c o n o u n a p o s i z i o n e n e t t a
B6.6.7 Quando l'entità copre un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (ossia una posizione
netta),
l'ammissibilità della contabilizzazione delle operazioni di copertura dipende dal tipo di copertura. Se si tratta
di una
copertura
del fair value
(valore
equo),
la posizione
netta
è ammissibile
come
elemento
coperto.
Se si tratta
invece della copertura dei flussi finanziari, la posizione netta è ammissibile come elemento coperto solo se
copre un rischio di
cambio
e se
la sua
designazione
indica
l'esercizio
in
cui
si
prevede
che le operazioni
programmate incidano sull'utile (perdita) e ne precisa natura e volume.
B6.6.8 Per esempio, l'entità ha una posizione netta che consiste in uno strato inferiore di FC100 di vendite e in uno strato
superiore di FC150 di acquisti. Vendite e acquisti sono denominati nella stessa valuta estera. Per
specificare a
sufficienza la designazione della posizione netta coperta, l'entità precisa nella documentazione
originaria della
relazione di copertura che le vendite possono riguardare il prodotto A o il prodotto B, e gli acquisti il
macchinario di tipo A, il macchinario di tipo B o la materia prima A. L'entità indica altresì, per
ciascuna natura,
i volumi delle operazioni. L'entità documenta che lo strato inferiore delle vendite (FC100) si
compone di un volume
di vendite programmate dei primi FC70 di prodotto A e dei primi FC30 di prodotto
B. Se prevede che tali volumi di vendite incidano sull'utile (perdita) in esercizi diversi, l'entità lo specifica nella
documentazione indicando, ad esempio, i primi FC70 ottenuti con le vendite del prodotto A che si prevede
incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 1 e i primi FC30 ottenuti con le vendite del prodotto B che si
prevede
incidano sull'utile (perdita) nell'esercizio 2. L'entità documenta inoltre che lo strato inferiore degli
acquisti (FC150)
si compone degli acquisti dei primi FC60 di macchinari di tipo A, dei primi FC40 di macchinari di tipo B e dei
primi FC50 di materia prima A. Se prevede che tali volumi di acquisti incidano
sull'utile (perdita) in esercizi
diversi, l'entità specifica nella documentazione una disaggregazione dei volumi di acquisti secondo l'esercizio in cui
si prevede incidano sull'utile (perdita) (analogamente a come documenta i
volumi delle vendite). Per esempio,
l'operazione programmata è specificata come segue:
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a)
i primi FC60 di acquisti di macchinari di tipo A che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei
prossimi 10 esercizi a partire dall'esercizio 3;
b)
i primi FC40 di acquisti di macchinari di tipo B che si prevede incidano sull'utile (perdita) sull'arco dei
prossimi 20 esercizi a partire dall'esercizio 4; e
c)
i primi FC50 di acquisti di materia prima A il cui ricevimento è previsto nell'esercizio 3 e che si prevede
siano venduti (ossia che incidano sull'utile (perdita)) in quello stesso esercizio o in quello successivo.
L'indicazione della natura dei volumi delle operazioni programmate comprende aspetti quali l'andamento
dell'ammortamento di elementi degli immobili, impianti e macchinari dello stesso tipo, qualora tali elementi abbiano
natura tale da far variare l'andamento dell'ammortamento in funzione dell'uso che l'entità fa di detti
elementi. Per
esempio, se l'entità usa gli elementi dei macchinari di tipo A in due processi produttivi diversi, dai quali
derivano, rispettivamente, un ammortamento a quote costanti sull'arco di 10 esercizi e il metodo per unità di
prodotto, la documentazione relativa al volume degli acquisti programmati di macchinari di tipo
A disaggrega
tale volume in base all'andamento dell'ammortamento applicabile.
B6.6.9 Ai fini della copertura dei flussi finanziari di una posizione netta, gli importi determinati in conformità al paragrafo
6.5.11 devono comprendere le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che hanno sullo
strumento di copertura un effetto analogo a quello dello strumento di copertura stesso in combinazione con la
variazione di fair value (valore equo). Tuttavia le variazioni di valore degli elementi della posizione netta che
hanno un effetto analogo allo strumento di copertura sono rilevate solo quando sono rilevate le operazioni a
cui si riferiscono, ad esempio quando la vendita programmata è rilevata come ricavo. Per esempio, l'entità ha
un insieme
di vendite
programmate
altamente
probabili
tra nove
mesi
per FC100
e un insieme di acquisti
programmati altamente probabili tra 18 mesi per FC120. Copre il rischio di cambio della posizione netta di
FC20 con un contratto forward su cambi per FC20. Per determinare gli importi da
rilevare nella riserva per la
copertura dei flussi finanziari conformemente al paragrafo 6.5.11, lettere a) e b),
l'entità confronta
a)
la variazione di fair value (valore equo) sul contratto forward su cambi assieme alle variazioni legate al
rischio di cambio che interessano il valore delle vendite programmate altamente probabili; e
b)
le variazioni legate al rischio di cambio che interessano il valore degli acquisti programmati altamente
probabili.
L'enti rileva tuttavia soltanto gli importi collegati al contratto forward su cambi fino al momento della
rilevazione a bilancio delle operazioni relative alle vendite programmate altamente probabili, quando è
rilevato l'utile (perdita) tratto dalle operazioni programmate (ossia la variazione di valore attribuibile alla
variazione del tasso di cambio tra la designazione della relazione di copertura e la rilevazione dei ricavi).
B6.6.10
Analogamente, se nell'esempio ha una posizione netta pari a zero, l'entità confronta le variazioni legate al
rischio
di cambio
del valore
delle
vendite
programmate
altamente
probabili
con le variazioni
legate
al rischio
di cambio
del valore degli acquisti programmati altamente probabili. Questi importi sono comunque rilevati
solo quando
sono rilevate a bilancio le collegate operazioni programmate.
Strati dei gruppi di elementi designati come elemento coperto
B6.6.11 Per gli stessi motivi indicati al paragrafo B6.3.19, la designazione
delle componenti
strato dei gruppi di
elementi
esistenti implica l'individuazione specifica dell'importo nominale del gruppo di elementi a partire dal
quale è
definita la componente strato coperta.
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B6.6.12 Una stessa relazione di copertura può comprendere strati di vari gruppi diversi di elementi. Ad esempio, nella
copertura di una posizione netta di un gruppo di attività e un gruppo di passività, la relazione di copertura p
combinare una componente strato del gruppo di attività e una componente strato del gruppo di
passività.
Presentazione dell'utile (perdita) sullo strumento di copertura
B6.6.13 Se sono coperti collettivamente in una copertura dei flussi finanziari, gli elementi possono riguardare voci
diverse
del prospetto dell'utile (perdita)
d'esercizio
e delle
altre componenti
di conto
economico
complessivo.
La
presentazione dell'utile (perdita) di copertura in detto prospetto dipende dal gruppo di elementi.
B6.6.14 Se il gruppo di elementi è privo di posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di spese di
cambio che riguardano voci diverse del prospetto dell'utile
(perdita)
d'esercizio
e delle
altre componenti
di conto
economico complessivo, coperte per il rischio di cambio), l'utile (perdita) sullo strumento di copertura
riclassificato
deve essere suddiviso tra le diverse voci su cui incidono gli elementi coperti. La suddivisione
dev'essere
effettuata in modo sistematico e razionale e non può aumentare
l'utile (perdita)
netto derivante
da
uno strumento
di copertura unico.
B6.6.15
Se il gruppo di elementi invece ha posizioni di rischio che si compensano (ad esempio, un gruppo di vendite
e di spese denominate in valuta estera che sono coperte assieme contro il rischio di cambio), l'entideve
presentare l'utile (perdita) di copertura in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle
altre
componenti di conto economico complessivo. Citiamo ad esempio la copertura del rischio di cambio di una
posizione netta di vendita in valuta estera per FC100 e di spesa in valuta estera per FC80 mediante un
contratto
forward su cambi di FC20. L'utile (perdita) sul contratto forward su cambi che (quando
la posizione
netta incide
sull'utile (perdita)) è riclassificato dalla riserva per la copertura dei flussi finanziari all'utile
(perdita) d'esercizio
dev'essere
presentato
in
una
voce
distinta
dalla
vendita
e
dalla
spesa
coperte.
Inoltre,
se la vendita è effettuata
in un periodo precedente a quello della spesa, il ricavo che ne deriva è, in conformità allo IAS 21, ancora
valutato al tasso di cambio a pronti. Il collegato utile (perdita) di copertura è presentato in una voce distinta,
in modo che l'utile (perdita) rifletta l'effetto della copertura della posizione netta, ed è
apportata una rettifica
corrispondente alla riserva per la copertura dei flussi finanziari. Se le spese coperte incidono sull'utile (perdita) in
un periodo successivo,
l'utile (perdita)
di copertura
precedentemente
rilevato nella riserva per la copertura dei
flussi finanziari sulle vendite è riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio e
presentato come voce distinta dalle
voci relative alle spese coperte, che, in conformità allo IAS 21, sono
valutate al tasso di cambio a pronti.
B6.6.16 In alcuni tipi di copertura del fair value (valore equo), l'obiettivo principale della copertura non è tanto
compensare la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto quanto trasformare i flussi
finanziari dell'elemento
coperto. Ad esempio, l'entità copre il rischio di tasso di interesse di fair value (valore
equo)
di uno strumento di debito a tasso fisso mediante un interest rate swap. L'obiettivo della copertura
attuata
dall'entità è trasformare i flussi finanziari relativi a interessi fissi in flussi finanziari relativi a interessi variabili.
Quest'obiettivo si riflette nella contabilizzazione della relazione di copertura mediante assegnazione all'utile
(perdita) d'esercizio dell'interesse netto maturato sull'interest rate swap. In caso di copertura di una
posizione
netta (ad esempio, una posizione netta di un'attività a tasso fisso e una passività a tasso fisso),
l'interesse netto
maturato deve essere presentato in una voce distinta del prospetto dell'utile (perdita)
d'eser
cizio e delle altre
componenti di conto economico complessivo. La ragione è che bisogna evitare di rap-
presentare con importi
lordi che si compensano e che sarebbero rilevati in voci distinte l'utile (perdita) netto
di uno strumento unico
(ad esempio, non rappresentare con un interesse attivo lordo e un interesse passivo
lordo il flusso d'interessi
netto su un singolo interest rate swap).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CAPITOLO 7)
Disposizioni transitorie
(sezione
7.2)
Attivi finanziarie possedute per negoziazione
B7.2.1 Alla data della prima applicazione del presente Principio l'entità deve stabilire se l'obiettivo del modello di
business cui si attiene per la gestione di una o p delle sue attività finanziarie soddisfi la condizione del
paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione del paragrafo 4.1.2A, lettera a), oppure se una data attività
finanziaria sia ammissibile alla scelta di cui al paragrafo 5.7.5. A tal fine l'entità deve stabilire se le attività
finanziarie rispondano alla definizione di
"
possedute
per negoziazione
"
come se le avesse acquistate
alla data
della
prima applicazione.
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L 237/664
Riduzione di valore
B7.2.2 All'atto della transizione l'entità dovrebbe cercare di approssimare il rischio di credito alla rilevazione iniziale
considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza costi o sforzi
eccessivi. L'entità non deve effettuare una ricerca approfondita di informazioni per determinare, alla data
della
transizione, se dalla rilevazione iniziale vi sia stato un aumento
sensibile
del rischio di credito.
Se l'entità
non è in
grado di determinare senza costi o sforzi eccessivi se ciò sia avvenuto, si applica il paragrafo 7.2.20.
B7.2.3 Per determinare il fondo a copertura perdite sugli strumenti finanziari rilevati inizialmente (o gli impegni
all'erogazione di finanziamenti o i contratti di garanzia finanziaria con cui l'entità è diventata parte del
contratto) prima della data della prima applicazione, sia all'atto della transizione sia fino all'eliminazione
contabile degli elementi in questione l'entità deve prendere in considerazione le informazioni rilevanti per
determinare o approssimare il rischio di credito all'atto della rilevazione iniziale. Per determinare o appros
simare
il rischio di credito iniziale, in conformità ai paragrafi B5.5.1B5.5.6 l'entità pprendere in consi
derazione
informazioni interne e esterne, comprese informazioni sul portafoglio.
B7.2.4 L'entiche dispone di scarsi dati storici pusare informazioni tratte dai rapporti e dalle statistiche interni
(eventualmente generati per decidere se lanciare un nuovo prodotto), informazioni su prodotti analoghi
oppure, se pertinenti, le esperienze maturate da gruppi di pari con strumenti finanziari analoghi.
DEFINIZIONI (APPENDICE A)
Derivati
BA.1
Esempi tipici di contratti derivati sono i future e i contratti forward, swap e di opzione. Il derivato ha
solitamente un valore nominale, rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di
unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto. Tuttavia lo strumento derivato non richiede
al possessore o all'emittente di investire o di ricevere il valore nominale alla stipula del contratto.
Alternativamente, il derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può
variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento
futuro che non è collegato ad un importo nozionale. Per esempio, un contratto prichiedere
un pagamento
fisso di CU1,000 se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contratto è un derivato anche se non è
specificato un importo nozionale.
BA.2
La definizione di derivato nel presente Principio include i contratti che sono regolati al lordo con la consegna
dell'elemento sottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso
fisso). L'entità può avere un contratto per acquistare o vendere un elemento non finanziario che può essere
regolato al netto in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari
(ad esempio un contratto per l'acquisto o la vendita di una merce a prezzo fisso in data futura).
Tale contratto
rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che esso sia stato sottoscritto e continui ad
essere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le previste disposizioni
d'acquisto, vendita o uso dell'entità. Il presente Principio si applica tuttavia a tali contratti per le
esigenze di
acquisto, vendita o uso previste se l'entità procede a una designazione in conformità al paragrafo
2.5 (cfr. paragrafi 2.42.7).
BA.3
Una delle caratteristiche del derivato è che ha un investimento netto iniziale minore rispetto a quanto sarebbe
richiesto per altri tipi di contratti di cui è prevedibile una reazione simile alle variazioni dei fattori di mercato.
Il contratto di opzione soddisfa tale definizione poic il premio è inferiore all'investimento che sarebbe
richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Il currency
swap che richiede
uno scambio
iniziale
di valute
diverse di pari fair value (valore
equo) soddisfa
la
definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.
BA.4
L'acquisto o vendita standardizzato origine ad un impegno a pagare un prezzo fisso tra la data di
negoziazione e la data di regolamento che soddisfa la definizione di derivato. Tuttavia, a causa della breve
durata dell'impegno contrattuale non è rilevato come strumento finanziario derivato. Il presente Principio
richiede invece un'apposita contabilizzazione di tali contratti standardizzati (cfr. paragrafi 3.1.2 e B3.1.3
B3.1.6).
IT
26.9.2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 237/665
BA.5
La definizione di derivato fa riferimento a variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte
contrattuale. Queste includono un indice delle perdite da terremoti in una particolare regione e un indice delle
temperature in una particolare città. Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono il
verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga un'attività di tale parte contrattuale. La variazione del
fair value (valore equo) di un'attività non finanziaria è specifica del proprietario se il fair value (valore equo)
riflette non soltanto le variazioni dei prezzi di mercato di tale attivi (variabile finan
ziaria) ma anche la
condizione della specifica attività non finanziaria posseduta (variabile non finanziaria). Per
esempio, se la garanzia
del valore residuo di una particolare automobile espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione
fisica dell'auto stessa, la variazione di tale valore residuo è specifica del
proprietario dell'auto.
Attività e passività finanziarie possedute per negoziazione
BA.6
Generalmente la negoziazione riflette un'attiva e frequente attività di acquisto e vendita e gli strumenti
finanziari posseduti per negoziazione che sono generalmente utilizzati al fine di generare un utile da
fluttuazioni di prezzo a breve termine o dal profitto dell'operatore.
BA.7
Le passività finanziarie
possedute
per negoziazione
includono:
a)
passività derivate che non sono contabilizzate come strumenti di copertura;
b)
obbligazioni a consegnare attività finanziarie prese a prestito
da un venditore
allo scoperto (ossia un'entità
che
vende attività finanziarie prese a prestito e non ancora possedute);
c)
passività finanziarie che sono sostenute con l'intenzione di acquistarle a breve termine (ossia uno stru
mento
di debito quotato che l'emittente può riacquistare a breve termine a seconda delle variazioni del fair
value (valore
equo)); e
d)
passività finanziarie che sono parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti
insieme e per i quali esistono evidenze di un recente andamento di profitti nel breve periodo.
BA.8
Il fatto che una passività sia utilizzata per finanziare attività di negoziazione non qualifica di per la
passività
come posseduta per negoziazione.
SISTEMA IAS-IFRS
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