INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 8
Settori operativi
PRINCIPIO BASE
1
L'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura
e gli effetti finanziari delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Il presente IFRS si applica a:
a)
il bilancio separato o individuale dell'entità:
i)
i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa
valori nazionale o estera ovvero un mercato
"
over-the-counter
"
, compresi i mercati locali e regionali); o
ii)
che deposita il proprio bilancio, o è in procinto di farlo, presso una Commissione per la Borsa valori o altro
organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari in un mercato
pubblico; e
b)
il bilancio consolidato di un gruppo avente una capogruppo:
i)
i cui titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato pubblico (una borsa
valori nazionale o estera ovvero un mercato
"
over-the-counter
"
, compresi i mercati locali e regionali); o
ii)
che deposita il bilancio consolidato, o è in procinto di farlo, presso una Commissione per la Borsa valori o altro
organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari in un
mercato
pubblico.
3
Se l'entità che non è tenuta ad applicare il presente IFRS decide di fornire informazioni sui settori che non sono
conformi al presente IFRS, non deve definire tali informazioni come informativa di settore.
4
Se il fascicolo di bilancio contiene sia il bilancio consolidato di una controllante che rientra nell'ambito di
applicazione del presente IFRS, sia il bilancio separato di tale controllante, l'informativa di settore deve essere
presentata solo con riferimento al bilancio consolidato.
SETTORI OPERATIVI
5
Un settore operativo
è una componente
dell'entità:
a)
Che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti
operazioni con altre componenti della medesima entità);
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
b)
i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al p alto livello decisionale operativo dell'enti ai fini
dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; e
c)
per la quale sono disponibili informazioni
finanziarie
separate.
Un settore operativo p intraprendere attività imprenditoriali dalle quali non ha ancora ottenuto ricavi: le attività
in
fase
di
avviamento
(start-up)
possono
essere,
ad
esempio,
settori
operativi
prima
della
generazione
di
ricavi.
6
Ciascuna parte dell'entità non è necessariamente un settore operativo o parte di un settore operativo. Ad esempio,
la direzione di una società o alcune divisioni funzionali possono non conseguire ricavi o possono conseguire ricavi
che sono solo accessori rispetto alle attività dell'entità e non sarebbero settori operativi.
Ai fini del presente
IFRS, i
piani
per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro dell'entità non sono settori operativi.
7
L'espressione
"
più alto livello
decisionale
operativo
"
identifica
una
funzione,
non necessariamente
un manager
con un
titolo specifico. Tale funzione consiste nell'allocare le risorse ai settori operativi dell'entità e valutarne i risultati.
Spesso
essa compete all'amministratore delegato, ma potrebbe spettare, ad esempio, ad un gruppo di ammini
stratori
esecutivi o ad altri.
8
Per molte entità, le tre caratteristiche dei settori operativi descritte al paragrafo
5 identificano
chiaramente
i loro settori
operativi. Tuttavia, l'entità può presentare dei rendiconti interni nei quali le sue attività imprenditoriali sono
descritte in
una variedi modi. Se il più alto livello decisionale operativo utilizza più di un set di informativa di
settore, altri
fattori possono identificare un unico gruppo di componenti come rappresentativo dei settori operativi dell'entità, tra cui
la natura delle attività imprenditoriali di ciascuna componente, l'esistenza di manager per esse
responsabili e le
informazioni presentate al consiglio di amministrazione.
9
Generalmente un settore operativo ha un manager di settore che risponde direttamente al più alto livello deci
sionale
operativo e mantiene contatti periodici con esso per discutere le attività operative, i risultati di bilancio, le
previsioni o i
piani per il settore. Il termine
"
manager di settore
"
identifica una funzione, non necessariamente un manager con un
titolo specifico. Il palto livello decisionale operativo pessere altresì il manager di settore per taluni settori
operativi. Un unico manager pessere il manager di settore di più settori operativi. Se le caratteristiche di cui al
paragrafo 5 portano ad identificare più di un gruppo di componenti
di un'organizzazione
ma vi è un unico gruppo
per il quale i manager di settore sono considerati responsabili, quest'ultimo gruppo di compo
nenti costituisce il
settore operativo.
10
Le caratteristiche di cui al paragrafo 5 possono essere riconducibili a due o pgruppi di componenti coincidenti la
cui responsabilità spetta a manager di settore. Tale struttura viene talvolta definita come forma di organizzazione a
matrice. Ad esempio, in talune entità alcuni manager di settore sono responsabili di diverse linee di prodotto e di
servizi a livello mondiale, mentre altri sono responsabili per determinate aree geografiche. Il più alto livello
decisionale
operativo rivede periodicamente
i risultati operativi di entrambi i gruppi di componenti
e per entrambi sono
disponibili informazioni economico-finanziarie. In tal caso, facendo riferimento al principio base, l'enti deve
determinare quale gruppo di componenti individua i vari settori operativi.
SETTORI OGGETTO DI INFORMATIVA
11
L'entità deve fornire informazioni separate in merito a ciascun settore operativo che:
a)
sia stato identificato conformemente ai paragrafi da 5 a 10 o derivi dall'aggregazione di due o più di tali settori
conformemente al paragrafo 12; e
b)
superi le soglie quantitative di cui al paragrafo 13.
I paragrafi da 14 a 19 indicano altre situazioni in cui devono essere fornite informazioni separate in merito a un
settore operativo.
Criteri di aggregazione
12
I settori operativi presentano spesso risultati economici similari nel lungo periodo se hanno caratteristiche eco-
nomiche similari. Per esempio, da due settori operativi con caratteristiche economiche similari ci si dovrebbero
attendere dei margini lordi medi di lungo
termine
analoghi.
Due o più settori
operativi
possono
essere
aggregati
in
un
unico settore operativo se l'aggregazione è coerente con il principio base del presente IFRS, se i settori hanno
caratteristiche economiche similari e se i settori sono similari per quanto riguarda ciascuno dei seguenti aspetti:
a)
natura dei prodotti e dei servizi;
b)
la natura dei processi produttivi;
c)
tipologia o classe di clientela per i loro prodotti e servizi;
d)
metodi utilizzati per distribuire i propri prodotti o fornire i propri servizi; e
e)
natura del contesto normativo, se applicabile, per esempio bancario, assicurativo o dei servizi pubblici.
Soglie quantitative
13
L'enti deve fornire informazioni separate in merito ad un settore operativo che soddisfi una qualsiasi delle
seguenti soglie quantitative:
a)
i ricavi oggetto di informativa, comprese sia le vendite a clienti terzi sia le vendite o i trasferimenti tra settori,
sono almeno il 10 % dei ricavi complessivi, interni ed esterni, di tutti i settori operativi;
b)
l'ammontare in valore assoluto del relativo utile o perdita è almeno il 10 % del maggiore, in valore assoluto, tra
i seguenti importi: i) l'utile complessivo relativo a tutti i settori operativi in utile e ii) la perdita complessiva
relativa a tutti i settori operativi in perdita;
c)
le sue attivisono almeno il 10 % delle attività complessive di tutti i settori operativi.
I settori operativi che non soddisfano alcuna delle soglie quantitative possono essere considerati oggetto di
informativa separata se la direzione aziendale ritiene che le informazioni relative al settore siano utili per gli
utilizzatori del bilancio.
14
L'enti può aggregare informazioni relative a settori operativi che non soddisfano le soglie quantitative ed
informazioni relative ad altri settori operativi che non soddisfano tali soglie in modo da ottenere un settore oggetto
di informativa solo se i settori operativi hanno caratteristiche economiche similari e condividono la
maggior parte
dei criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12.
15
Se il totale dei ricavi esterni presentati dai settori operativi rappresenta meno del 75 % dei ricavi dell'entità, devono essere
identificati ulteriori settori operativi come settori oggetto di informativa (anche se non soddisfano i criteri di
cui al
paragrafo 13) fino a che almeno il 75 % dei ricavi dell'entità non sia incluso nei settori oggetto di informativa.
16
Le informazioni relative ad altre attiviimprenditoriali e settori operativi che non sono oggetto di informativa
devono essere aggregate e presentate
nella
categoria
"
altri settori
"
separatamente
dalle
altre
voci di riconciliazione
tra
le riconciliazioni previste dal paragrafo 28. Le fonti dei ricavi compresi nella categoria
"
altri settori
"
devono
essere
descritte.
17
Se la direzione aziendale ritiene che un settore operativo identificato come settore oggetto di informativa nel-
l'esercizio immediatamente precedente continui a essere rilevante, le informazioni relative a tale settore devono
continuare ad essere presentate separatamente nell'esercizio in corso anche se il settore non soddisfa più i criteri di
rilevanza di cui al paragrafo 13.
18
Se un settore operativo è identificato come settore oggetto di informativa
nell'esercizio
in corso perché rispetta
le
soglie
quantitative, i dati del settore di un esercizio precedente presentati a fini comparativi devono essere
rideterminati
per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa
come
un
settore
separato,
anche
se tale
settore
non rispettava,
nell'esercizio precedente, i criteri di rilevanza di cui al paragrafo 13, a meno che le informazioni
necessarie non
siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa.
19
Vi può essere un limite pratico
al numero
di settori
oggetto
di informativa
che l'entità
presenta
separatamente,
al di
là del quale le informazioni di settore potrebbero diventare troppo dettagliate. Sebbene non sia stato definito alcun
limite
preciso, quando il numero dei settori oggetto di informativa conformemente ai paragrafi da 13 a 18 è
superiore a
dieci, l'entità dovrebbe considerare se un limite pratico sia stato raggiunto.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
20
L'entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura
e gli effetti finanziari delle attività imprenditoriali che intraprende e i contesti economici nei quali opera.
21
Per conferire efficacia al principio
di cui al paragrafo
20, l'entità
deve fornire
quanto
segue
per ciascun
esercizio
per
il
quale venga presentato un prospetto di conto economico complessivo:
a)
le informazioni generali di cui al paragrafo 22;
b)
le informazioni in merito all'utile o alla perdita di settore presentati, compresi i ricavi e le spese specificati
inclusi
nell'utile o nella perdita di settore presentati, alle attività di settore, alle passività di settore e alla base di
valutazione,
come descritto ai paragrafi da 23 a 27; e
c)
le riconciliazioni dei totali dei ricavi di settore, dell'utile
o perdita
di settore
presentati,
delle attività
di settore, delle
passività di settore e di altre voci di settore rilevanti con i corrispondenti importi dell'entità come descritto
al
paragrafo 28.
Le riconciliazioni degli ammontari presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria relativi ai
settori oggetto di informativa con quelli riportati nel prospetto
della situazione
patrimoniale-finanziaria
dell'entità
sono
necessarie per ciascuna data di presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Le
informazioni per gli esercizi precedenti devono essere rideterminate come descritto ai paragrafi 29 e 30.
Informazioni generali
22
L'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:
a)
i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa dell'entità, compreso il criterio di
organiz
zazione
(ad esempio,
se la direzione
aziendale
abbia
scelto di organizzare
l'entità
in funzione
delle
differenze
dei prodotti e servizi, delle aree geografiche, del contesto normativo o di una combinazione di fattori
e se i
settori operativi siano stati aggregati);
aa)
le valutazioni
effettuate
dalla direzione
aziendale
nell'applicare
i criteri di aggregazione
di cui al paragrafo
12.
Ciò
include una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati secondo tali criteri e gli indicatori
economici che sono stati oggetto di valutazione nello stabilire che i settori operativi aggregati
hanno
caratteristiche economiche similari; e
b)
i tipi di prodotti e servizi da cui ciascun settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi.
Informazioni in merito a utili o perdite, attività e passività
23
L'entità deve fornire una valutazione dell'utile
o della
perdita
per
ciascun
settore
oggetto
di informativa.
L'entità deve
fornire una valutazione delle attività e passività totali di ciascun settore oggetto di informativa se tali importi
vengono
forniti periodicamente al più alto livello decisionale operativo. L'entità deve inoltre fornire i seguenti elementi in
merito a ciascun settore oggetto di informativa se gli importi specificati sono inclusi nella valutazione dell'utile o
della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti periodi
camente al p
alto livello decisionale operativo, anche se non inclusi in tale valutazione dell'utile o della perdita di
settore:
a)
ricavi da clienti terzi;
b)
ricavi da operazioni con altri settori operativi
della medesima entità;
c)
interessi attivi;
d)
interessi passivi;
e)
svalutazioni e
ammortamenti;
f)
voci rilevanti di ricavo e di costo presentate conformemente al paragrafo 97 dello IAS 1
Presentazione del bilancio
(rivisto nella sostanza nel 2007);
g)
quota di pertinenza dell'entità nell'utile o nella perdita di società collegate e joint venture contabilizzate con il
metodo del patrimonio netto;
h)
oneri o proventi per imposte sul reddito; e
i)
elementi non monetari
rilevanti
diversi
da svalutazioni
e ammortamenti.
L'entità deve indicare separatamente
interessi attivi e interessi passivi per ciascun settore oggetto di informativa
a meno che la maggior parte
dei ricavi del settore provengano
da interessi
e il più alto livello decisionale
operativo
si basi
principalmente sugli interessi attivi netti per valutare i risultati del settore e prendere decisioni in merito
alle
risorse da allocare al settore. In tal caso l'entipuò indicare gli interessi attivi del settore al netto
degli interessi
passivi purché lo specifichi.
24
L'entità deve fornire i seguenti elementi in merito a ciascun
settore oggetto
di informativa
se gli importi
specificati sono
inclusi nella valutazione delle attività di settore esaminate dal più alto livello decisionale operativo o vengono forniti
periodicamente al più alto livello decisionale operativo anche se non inclusi nella valutazione delle attività di
settore:
a)
l'importo delle partecipazioni in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio
netto; e
b)
gli importi sommati alle attività non correnti (
48
) diverse da strumenti finanziari,
attività fiscali differite,
attività nette
per benefici definiti (vedere IAS 19
Benefici per i dipendenti
) e diritti derivanti da contratti assicurativi.
VALUTAZIONE
25
L'ammontare di ciascuna voce di settore presentata deve corrispondere alla valutazione fornita al più alto livello
decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni
in merito
all'allocazione
di risorse
al settore
e della
valuta-
zione
dei suoi risultati. Le rettifiche e le eliminazioni operate nella preparazione del bilancio e nelle allocazioni di ricavi,
costi, utili o perdite dell'entità devono essere incluse nella determinazione dell'utile o perdita di settore presentata
soltanto se sono incluse nella valutazione dell'utile o perdita di settore utilizzata dal più alto livello decisionale
operativo. Analogamente, solo le attività e passività che sono incluse nelle valutazioni delle attività e passività di
settore che sono utilizzate dal più alto livello decisionale operativo devono essere indicate per tale
settore. Se importi
sono allocati all'utile o perdita di settore, alle attività o passività presentati, tali importi devono
essere allocati su base
ragionevole.
26
Se il più alto
livello
decisionale
operativo
utilizza
un'unica
valutazione
dell'utile
o perdita,
delle
attività
o passività
di un settore operativo per valutare i risultati di settore e decidere come allocare le risorse, devono essere
presentate
tali valutazioni di utile o perdita, attività e passividi settore. Se il più alto livello decisionale operativo
utilizza più di una
valutazione di utile o perdita, attività o passività di settore operativo, le valutazioni fornite sono
quelle che la
direzione aziendale ritiene siano determinate conformemente ai principi di valutazione maggiormente
coerenti con
quelli utilizzati nella valutazione degli importi corrispondenti nel bilancio dell'entità.
27
L'entità deve fornire una spiegazione delle valutazioni
di utile o perdita, attività e passività di settore per ciascun
settore
oggetto di informativa. Come minimo, l'entità deve indicare quanto segue:
a)
il criterio di contabilizzazione di qualsiasi operazione tra settori oggetto di informativa;
b)
la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni degli utili o perdite di settori oggetto di informativa e l'utile o
la perdita dell'entità ante oneri o proventi per imposte sul reddito e attività operative cessate (qualora non sia evidente
dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero includere i principi contabili e i principi per
l'allocazione di costi sostenuti a livello centrale che sono necessari per la comprensione dell'infor
mativa di settore
presentata;
c)
la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle attività dei settori oggetto di informativa e delle attività
dell'entità (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze potrebbero
includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di attività utilizzate congiuntamente che sono
necessari
per la comprensione dell'informativa di settore presentata;
d)
la natura di qualsiasi differenza tra le valutazioni delle passività dei settori oggetto di informativa e delle
passività dell'enti (qualora non sia evidente dalle riconciliazioni di cui al paragrafo 28). Tali differenze
potrebbero includere i principi contabili e i principi per l'allocazione di passivi
utilizzate
congiuntamente
che
sono necessari per la comprensione dell'informativa di settore presentata.
(1)
Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si
ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.
e)
la natura di qualsiasi cambiamento rispetto ad esercizi precedenti nei metodi di valutazione utilizzati per
determinare utile o perdita di settore presentato
e l'eventuale
effetto
di
tali
cambiamenti
sulla
valutazione
di
utile
o perdita di settore;
f)
la natura e l'effetto di qualsiasi allocazione asimmetrica rispetto ai settori oggetto di informativa. Ad esempio,
l'entità potrebbe allocare l'ammortamento a un settore senza allocare le relative attività a tale settore.
Riconciliazioni
28
L'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:
a)
il totale dei ricavi dei settori oggetto di informativa rispetto ai ricavi dell'entità;
b)
il totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita dell'entiante onere
(provento) fiscale e attività operative cessate. Tuttavia, se l'entità alloca a settori oggetto di informativa voci
come
onere (provento) fiscale, l'entità può riconciliare il totale delle valutazioni
di utile o perdita di settore con
l'utile o
perdita dell'entità al netto di tali voci;
c)
il totale delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attividell'entità se le attività di settore sono
presentate conformemente al paragrafo 23;
d)
il totale delle passività dei settori oggetto di informativa rispetto alle passività dell'entità se le passività di settore
sono
presentate conformemente al paragrafo 23;
e)
il totale degli importi di qualsiasi altro elemento informativo rilevante presentato per i settori oggetto di
informativa rispetto al corrispondente importo per l'entità.
Tutti gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente. Ad esempio,
l'importo di ciascuna rettifica rilevante necessaria per riconciliare
l'utile o la perdita
del settore
oggetto
di informativa
con l'utile o la perdita dell'entità derivante da diversi principi contabili deve essere identificato e descritto
separatamente.
Rideterminazione dei valori di informazioni fornite in precedenza
29
Se l'entità modifica la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei suoi
settori oggetto di informativa, le informazioni corrispondenti per gli esercizi precedenti, inclusi i periodi intermedi,
devono essere rideterminate a meno che le informazioni non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe
eccessivamente onerosa. Per stabilire se le informazioni non siano disponibili e se la loro elaborazione sarebbe
eccessivamente onerosa, si deve esaminare individualmente ciascuna voce. In seguito ad una modifica della
composizione dei suoi settori oggetto di informativa,
l'entità deve indicare se abbia rideterminato
le corrispondenti
voci
delle informazioni di settore per gli esercizi precedenti.
30
Se l'entità ha modificato la struttura della sua organizzazione interna in modo da modificare la composizione dei
suoi settori oggetto di informativa e se le informazioni di settore per gli esercizi precedenti, compresi i periodi
intermedi, non vengono rideterminate
per
riflettere
la modifica,
l'entità
deve
fornire,
nell'esercizio
in cui
si verifica
la
modifica, l'informativa di settore per l'esercizio in corso in base sia alla vecchia che alla nuova suddivisione
settoriale, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessiva-
mente onerosa.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI
L'ENTITÀ
NEL SUO INSIEME
31
I paragrafi da 32 a 34 si applicano a tutte le entità soggette al presente IFRS, comprese quelle che hanno un unico
settore oggetto di informativa. Le attività imprenditoriali di talune entinon sono organizzate in funzione delle
differenze nei relativi prodotti e servizi o delle differenze nelle aree geografiche di attività. I settori oggetto di
informativa
di tali entità possono
presentare
ricavi da un'ampia
gamma
di prodotti
e servizi sostanzialmente
diversi
o
più di uno dei suoi settori oggetto di informativa p fornire essenzialmente gli stessi prodotti e servizi.
Analogamente, i settori oggetto di informativa dell'entità possono detenere attività in diverse aree geografiche e
presentare ricavi da clienti di diverse aree geografiche o p di uno dei suoi settori oggetto di informativa può
operare nella stessa area geografica. Le informazioni richieste dai paragrafi da 32 a 34 devono essere fornite
soltanto se non sono già contenute nell'informativa di settore richiesta dal presente IFRS.
Informazioni in merito ai prodotti e ai servizi
32
L'entideve indicare i ricavi da clienti terzi per ciascun prodotto e servizio, o per ciascun gruppo di prodotti e
servizi similari, a meno che le informazioni necessarie non siano disponibili e la loro elaborazione sarebbe
eccessivamente onerosa, nel qual caso tale fatto deve essere indicato. Gli importi dei ricavi presentati devono
essere
basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio dell'entità.
Informazioni in merito alle aree geografiche
33
L'enti deve indicare le seguenti informazioni geografiche, a meno che le informazioni necessarie non siano
disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente onerosa:
a)
i ricavi da clienti terzi attribuiti i) al paese in cui ha sede l'entità e ii) a tutti i paesi esteri, in totale, da cui l'entità
ottiene ricavi. Se i ricavi da clienti terzi attribuiti ad un singolo paese estero sono rilevanti, tali ricavi devono
essere indicati separatamente. L'entità deve indicare la base per l'attribuzione dei ricavi da clienti terzi ai singoli
paesi;
b)
le attività non correnti (
49
) diverse da strumenti finanziari, attività fiscali differite, attività relative a benefici
successivi alla fine del rapporto di lavoro e diritti derivanti da contratti assicurativi
i) presenti nel paese in cui ha sede
l'entità e ii) presenti in tutti i paesi esteri, in totale, in cui l'entità detiene attività. Se le attività di un singolo
paese
estero sono rilevanti, tali attività devono essere indicate separatamente.
Gli importi presentati devono essere basati sulle informazioni di bilancio utilizzate per produrre il bilancio
dell'entità. Se le informazioni necessarie non sono disponibili e la loro elaborazione sarebbe eccessivamente
onerosa, tale fatto deve essere indicato. L'entità può fornire, oltre alle informazioni richieste dal presente paragrafo,
subtotali per le informazioni geografiche relative a gruppi di paesi.
Informazioni in merito ai principali clienti
34
L'entità deve fornire informazioni in merito
al grado
di dipendenza
dai suoi
principali
clienti.
Se i ricavi
provenienti da
operazioni con un singolo cliente esterno sono pari o superiori
al 10 % dei ricavi complessivi
dell'entità,
l'entità
deve
indicare tale fatto, l'importo totale dei ricavi da ciascuno di tali clienti e l'identità del settore o dei settori che
presentano i ricavi. L'entità non è tenuta a comunicare l'identità di un cliente importante o l'importo dei ricavi che
ciascun settore ottiene da tale cliente. Ai fini del presente IFRS, un gruppo di entità che l'entità che redige il bilancio
sa essere soggette a un controllo comune deve essere considerato come un cliente unico. Tuttavia è
necessaria una
valutazione soggettiva per determinare se un'amministrazione pubblica (incluse
le
agenzie
gover
native ed enti simili
locali, nazionali o internazionali) e quelle entità che l'entità che redige il bilancio sa essere soggette al controllo di
tale amministrazione pubblica sono considerate come un cliente unico. Nel valutare ciò,
l'entità che redige il
bilancio deve valutare la misura dell'integrazione economica tra tali entità.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
35
L'entideve applicare il presente IFRS nei bilanci annuali degli esercizi aventi inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi
il presente
IFRS per un esercizio
che ha
inizio
prima del 1o gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato.
35A Il paragrafo 23 è stato modificato da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tale
modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2010 o in data successiva. È consentita l'ap
plicazione
anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere
indicato.
36
Le informazioni di settore per esercizi precedenti che sono presentate come informazioni comparative nell'esercizio della
prima applicazione (inclusa l'applicazione della modifica al paragrafo 23 apportata nell'aprile
2009)
devono essere
rideterminate alla luce delle disposizioni del presente IFRS, a meno che le informazioni necessarie non siano
disponibili
e la loro elaborazione fosse troppo onerosa.
36A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre
modificato il paragrafo 23(f). L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un
esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
(2)
Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si
ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio.
36B Lo IAS 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
(rivisto nella sostanza nel 2009) ha modificato il
paragrafo 34 per gli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2011 o in data successiva. Se una entità applica lo IAS
24 (rivisto nella sostanza nel 2009) a partire da un esercizio precedente, deve applicare la modifica al paragrafo 34
a partire da quell'esercizio precedente.
36C
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012
, pubblicato nel dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 22 e
28. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2014 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato.
RITIRO DELLO IAS 14
37
Il presente IFRS sostituisce lo IAS 14
Informativa di settore
.
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
Settore operativo
Un settore operativo
è una componente
dell'entità:
a)
Che intraprende
attività imprenditoriali
generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i
costi
riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità);
b)
i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo
dell'entità ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della
valutazione dei risultati; e
per la quale sono disponibili
informazioni
finanziarie
separate
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
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