B17 Il paragrafo 40, lettera a), richiede un'analisi di sensitività per ciascun tipo di rischio di mercato al quale l'entità è
esposta. In conformità al paragrafo B3, l'entità decide in che modo aggregare le informazioni
per fornire il
quadro
generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda
l'esposizione
al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:
a)
l'entità che negozia strumenti finanziari potrebbe indicare separatamente le
informazioni
relative
agli
stru
menti
finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per
negoziazione;
b)
l'entità non aggregherebbe le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione e le esposizioni agli
stessi
rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.
Se l'entità detiene esposizioni a un unico tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, non
fornirebbe
informazioni disaggregate.
B18 Il paragrafo 40, lettera a); richiede che l'analisi di sensitività mostri gli effetti sull'utile (perdita) d'esercizio e sul patrimonio
netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio (per esempio, tassi di
interesse prevalenti
sul mercato, tassi di cambio, prezzi di strumenti rappresentativi di capitale o prezzi delle
merci). A questo scopo:
a)
l'entità non è tenuta a determinare quale sarebbe stato l'utile (perdita) dell'esercizio se le variabili rilevanti di rischio
fossero state diverse. L'entità invece presenta gli effetti sull'utile (perdita) d'esercizio
e sul patrimonio
netto alla data
di chiusura dell'esercizio, ipotizzando che in detta data si sia prodotta una variazione ragio
nevolmente possibile
della variabile
rilevante
di rischio e che detta variazione
sia stata applicata
alle esposi-
zioni al rischio in essere a
quella data. Per esempio, se alla fine dell'esercizio l'entità detiene una passività
finanziaria a tasso variabile, essa
deve indicare gli effetti sull'utile
(perdita)
d'esercizio
(ossia
gli
interessi
passivi) per l'esercizio in corso se i tassi
di interesse hanno subito variazioni di importo ragionevolmente
possibile;
b)
l'entità non è tenuta a indicare gli effetti sull'utile (perdita) d'esercizio e sul patrimonio netto per ogni singola
variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio.
Sarebbe
sufficiente che indicasse
gli effetti
delle variazioni
agli estremi
della gamma
ragionevolmente
possi-
bile.
B19
Nel determinare che cosa costituisce una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio,
l'entità
dovrebbe considerare:
a)
il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere
prospettive remote o
"
peggiori
"
o
"
test di stress
"
. Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio
sottostante
è stabile,
l'entità
non è tenuta
a modificare
la variazione
ragionevolmente
possibile
della variabile
di
rischio da essa scelta. Per esempio, nell'ipotesi che i tassi di interesse siano pari al 5 % e che l'entità abbia stabilito
che una fluttuazione dei tassi di interesse di ± 50 punti base sia ragionevolmente possibile, l'entità indicherà gli
effetti sull'utile (perdita) d'esercizio e sul patrimonio netto, se i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5 % o
salire al 5,5 %. Nell'esercizio successivo i tassi di interesse sono aumentati al 5,5 %.
L'entità continuerà a ritenere
che i tassi di interesse possano fluttuare di ± 50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia
stabile). L'entità indicherà gli effetti sull'utile (perdita) d'esercizio e sul
patrimonio netto se i tassi di interesse
dovessero scendere al 5 % o salire al 6 %. L'entità non è tenuta a
rivedere la propria valutazione secondo la quale
i tassi di interesse potrebbero ragionevolmente fluttuare di
± 50 punti base, salvo il caso in cui si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati notevolmente
più
volatili;
b)
il periodo per il quale effettua la valutazione. L'analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni considerate
ragionevolmente possibili nel corso
del
periodo
che
intercorre
fino
alla
presentazione
successiva
da parte
dell'entità delle relative informazioni, che di norma è il successivo esercizio annuale.
B20
Il paragrafo
41 permette
all'entità
di utilizzare
un'analisi
di sensitività
che
rifletta
le interdipendenze
tra variabili
di
rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni
ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita
potenziale e non l'utile
potenziale.
In questo
caso,
l'entità
può
soddisfare
le disposizioni
del paragrafo
41, lettera
a), indicando il tipo di
modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni Monte Carlo), fornendo
una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e
l'intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni
applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei
calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni
di probabilità secondo le
simulazioni Monte Carlo) utilizzate.