INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 7
Strumenti finanziari: Informazioni integrative
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente IFRS è prevedere che le entità forniscano nel bilancio informazioni integrative che
consentano agli utilizzatori di valutare:
a)
la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato
economico dell'entità; e
b)
la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'enti è esposta nel corso
dell'esercizio e alla data di chiusura dell'esercizio, e il modo in cui l'entità li gestisce.
2
Le disposizioni
contenute
nel presente IFRS integrano
i criteri per la rilevazione,
la valutazione
e l'esposizione nel
bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32
Strumenti finanziari
:
esposizione nel
bilancio
e nell'IFRS 9 Strumenti finanziari.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3
Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:
a)
le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni
dell'IFRS 10
Bilancio consolidato
, dello IAS 27
Bilancio separato
o dello IAS 28
Partecipazioni
in
società
collegate
e joint venture
. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o lo IAS 28 richiedono o consentono all'entità di
contabilizzare la partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in
tali casi, le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS e, per quanto
riguarda gli interessi
calcolati al fair value, le disposizioni dell'IFRS 13
Valutazione del fair value (valore equo)
.
Le entità devono inoltre
applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi a interessenze in una controllata, collegata o joint
venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rap-
presentativo di capitale di cui
allo IAS 32;
b)
i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani di benefici per i dipendenti, ai quali si
applica
lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
d)
i contratti assicurativi come definiti dall'IFRS 17
Contratti assicurativi
o i contratti di investimento con
elementi di partecipazione discrezionali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Tuttavia il
presente IFRS si applica a:
i)
i derivati incorporati
in contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17, se l'IFRS 9 richiede
che
l'entità li contabilizzi separatamente;
ii)
le componenti di investimento che sono separate dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 17, se l'IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento
separata
sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali;
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
iii)
i diritti e le obbligazioni dell'emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la definizione
di
contratti di garanzia
finanziaria
, se l'emittente
applica
l'IFRS 9 in sede di rilevazione
e valutazione dei
contratti. Tuttavia l'emittente deve applicare l'IFRS 17 se sceglie di applicarlo per la rilevazione e la
valutazione dei contratti a norma del paragrafo 7, lettera e), dello stesso Principio;
iv)
i diritti e le obbligazioni dell'entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di
credito o contratti analoghi emessi dall'entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che
soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se l'entità applica l'IFRS 9 a detti diritti e dette
obbligazioni in conformità all'IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), e all'IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e),
punto iv);
v)
i diritti e le obbligazioni dell'entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi
emessi dall'entità che limitano il risarcimento per gli eventi
assicurati
all'importo
altrimenti
necessario per
estinguere l'obbligazione dell'assicurato derivante dal contratto, se conformemente all'IFRS 17,
paragrafo
8 A, l'entità sceglie di applicare a tali contratti l'IFRS 9 invece dell'IFRS 17;
e)
gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni
alle quali si applica l'IFRS 2
Pagamenti basati su azioni
, a eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 9, ai quali si applica il presente IFRS;
f)
gli strumenti che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei
paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.
4
Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati
includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9. Gli
strumenti finanziari
non rilevati includono
alcuni strumenti
finanziari
che, sebbene al di fuori dell'ambito
di
applicazione dell'IFRS 9, rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS.
5
Il presente IFRS si applica ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9.
5A
Le disposizioni in materia di informazioni integrative sul rischio di credito di cui ai paragrafi 35A-35N si
applicano ai diritti che l'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
prevede siano contabilizzati
conformemente all'IFRS 9 ai fini della rilevazione degli utili o delle perdite per riduzione di valore. Ogni
riferimento a attività finanziarie o strumenti finanziari nei predetti paragrafi si intende riferito anche ai
suddetti diritti, se non altrimenti specificato.
CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI
E LIVELLO DI INFORMATIVA
6
Quando il presente IFRS prescrive di fornire informazioni integrative
per classi di strumenti finanziari, l'entità
deve
raggruppare gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni integrative
fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. L'entità deve fornire
informazioni sufficienti per permettere la riconciliazione con le voci esposte nel prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISUL-
TATO ECONOMICO
7
L'entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di
valutare la rilevanza degli strumenti
finanziari
con
riferimento
alla
situazione
patrimoniale-finanzia-
ria
e al risultato economico dell'entità.
Prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria
Categorie di attività e di passività finanziarie
8
Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, specificate nell'IFRS 9, deve essere indicato o nel
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:
a)
attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, indicando
separatamente i) quelle designate come tali in sede di rilevazione iniziale o successivamente
confor
memente al paragrafo 6.7.1. dell'IFRS 9; ii) quelle valutate come tali in applicazione della scelta
di cui al paragrafo 3.3.5 dell'IFRS 9; iii) quelle valutate come tali in applicazione della scelta di cui al
paragrafo 33A dello IAS 32 e iv) quelle obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9;
b)
d) [Eliminato]
e)
passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio,
indicando
separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale o successi
vamente in
conformità al paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9 e ii) quelle che rientrano nella definizione di
possedute per
negoziazione di cui all'IFRS 9;
f)
attività finanziarie
valutate
al
costo
ammortizzato;
g)
passività finanziarie
valutate
al costo
ammortizzato;
h)
attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico
com
plessivo, indicando separatamente: i) le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2A
dell'IFRS 9 e ii) gli investimenti
in strumenti
rappresentativi
di capitale
designati
come tali al
momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9.
Attivi o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
9
Se l'entità ha designato come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio l'attività
finanziaria (o un gruppo di attività finanziarie) che sarebbe altrimenti valutata al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato, essa deve indicare:
a)
la massima esposizione al
rischio di credito
(cfr. paragrafo 36, lettera
a))
dell'attività
finanziaria
(o
del
gruppo
di attività finanziarie) alla data di chiusura dell'esercizio;
b)
l'importo per il quale qualsiasi derivato su crediti correlato o strumento similare attenua la massima
esposizione al rischio di credito (cfr. paragrafo 36, lettera b));
c)
l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo)
dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie) attribuibile alle variazioni del rischio di credito
dell'attività finanziaria determinato o:
i)
come l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle
condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato; o
ii)
utilizzando un metodo alternativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della
variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito dell'attività.
Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono
le
variazioni
di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, del prezzo di una merce, del tasso di cambio
di una
valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi;
d)
l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) di qualsiasi derivato su credito correlato o
strumento
similare
indicando
sia la variazione
verificatasi
nel corso
dell'esercizio
sia
il valore
complessivo
a partire da quando l'attività finanziaria è stata designata.
10
Se l'entità ha designato la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di
credito della passività nelle altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 5.7.7 dell'IFRS
9),
deve indicare:
a)
cumulativamente, l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria
attribuibile alle variazioni del rischio
di
credito
della
passività
(cfr.
paragrafi
B5.7.13-B5.7.20
dell'IFRS
9
per
indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività);
b)
la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla
scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto;
c)
i trasferimenti dell'utile o della perdita complessivo nell'ambito
del patrimonio
netto
nel corso
dell'eser
cizio,
indicandone i motivi;
d)
se la passività è eliminata contabilmente nel corso dell'esercizio, l'importo (eventuale) esposto nelle altre
componenti di conto economico complessivo realizzato con l'eliminazione contabile.
10A
Se l'entità ha designato la passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
in conformità al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 ed è tenuta a presentare tutte le variazioni del fair value (valore
equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile
(perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi 5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9), deve indicare:
a)
l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente,
del fair value (valore equo) della
passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passivi finanziaria (cfr. paragrafi
B5.7.13-B5.7.20 dell'IFRS 9 per indicazioni sulla determinazione degli effetti delle variazioni del
rischio di
credito della passività); e
b)
la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'enti dovrebbe pagare alla
scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.
11
L'entità deve inoltre fornire:
a)
la descrizione
dettagliata
dei metodi
utilizzati
per conformarsi
alle disposizioni
del paragrafo
9, lettera c),
del
paragrafo 10, lettera a), del paragrafo 10 A, lettera a), e del paragrafo 5.7.7, lettera a), dell'IFRS 9, ivi
compresa la spiegazione del perché il metodo è appropriato;
b)
se l'entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite, nel prospetto della situazione patrimo
niale-
finanziaria o nelle note, per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 9, lettera c), del paragrafo 10,
lettera a),
o del paragrafo 10 A, lettera a), o del paragrafo 5.7.7., lettera a), dell'IFRS 9 non rappresentino
fedelmente
la variazione del fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle
variazioni del
rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'enti ritiene rilevanti;
c)
la descrizione dettagliata della metodologia o delle metodologie utilizzate per determinare se la
presen
tazione
degli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività nelle altre componenti di conto
economico
complessivo crei o ampli un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafi
5.7.7 e 5.7.8 dell'IFRS 9). Se l'entità è tenuta a presentare gli effetti delle variazioni del rischio di credito
della passività nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. paragrafo 5.7.8 dell'IFRS 9), tra le informazioni integrative
deve essere inclusa la descrizione dettagliata delle relazioni economiche descritte nel paragrafo B5.7.6
dell'IFRS 9.
Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di
conto economico complessivo
11A
Se l'entità
ha designato
gli investimenti
in strumenti
rappresentativi
di capitale
come investimenti
da valutare
al
fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, come consentito
dal
paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9, essa deve indicare:
a)
quali investimenti in strumenti rappresentativi di capitale sono stati designati come investimenti da
valutare al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;
b)
i motivi dell'utilizzo di questa presentazione
alternativa;
c)
il fair value (valore equo) di ognuno di tali investimenti alla data di chiusura dell'esercizio;
d)
i dividendi
rilevati nel corso dell'esercizio,
indicando
separatamente
quelli relativi agli investimenti
elimi- nati
contabilmente nel corso dell'esercizio e quelli relativi agli investimenti posseduti alla data di chiusura
dell'esercizio;
e)
i trasferimenti dell'utile o della perdita complessivo nell'ambito
del patrimonio
netto
nel corso
dell'eser
cizio,
indicandone i motivi.
11B
Se l'entità ha eliminato contabilmente
gli investimenti
in strumenti rappresentativi
di capitale valutati al fair value
(valore equo) rilevato nelle altre componenti
di conto
economico
complessivo
nel corso
dell'esercizio,
essa deve
indicare:
a)
i motivi della dismissione degli investimenti;
b)
il fair value (valore equo) degli investimenti alla data dell'eliminazione contabile;
c)
l'utile o la perdita complessivo derivante dalla dismissione.
Riclassificazione
1212A [Eliminato]
12B
L'entità deve indicare se nell'esercizio corrente o in esercizi precedenti ha riclassificato attività finanziarie in
conformità al paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9. Per ciascuno di tali eventi l'entità deve indicare:
a)
la data della riclassificazione;
b)
la spiegazione dettagliata del cambiamento di modello di business e la descrizione qualitativa del relativo
effetto
sul bilancio dell'entità;
c)
l'importo riclassificato da e verso ogni categoria.
12C
Per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione fino all'eliminazione contabile, per le attività riclassificate
spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a quella del costo
ammortizzato o del fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo
quanto
previsto dal paragrafo 4.4.1 dell'IFRS 9, l'entità deve indicare:
a)
il tasso di interesse effettivo determinato alla data della riclassificazione; e
b)
gli interessi attivi rilevati.
12D
Se dopo la data di chiusura dell'ultimo esercizio l'entità ha riclassificato attività finanziarie spostandole dalla
categoria
del fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti
di conto economico
complessivo
a quella del
costo ammortizzato
o dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a
quella del
costo ammortizzato o del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico
complessivo, essa deve indicare:
a)
il fair value (valore equo) delle attività finanziarie alla data di chiusura dell'esercizio; e
b)
l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita)
d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività
finanziarie non fossero state riclassificate.
13
[Eliminato]
Compensazione di attività e passivi finanziarie
13A
L'informativa di cui ai paragrafi 13B13E integra le altre disposizioni informative del presente IFRS ed è
richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformial paragrafo 42 dello
IAS 32. Tale informativa si applica anche agli strumenti finanziari rilevati soggetti ad accordi-quadro di
compensazione
legalmente
esercitabili
ovvero
ad accordi
similari,
indipendentemente
dal fatto
che
essi
siano
o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32.
13B
Una entità deve fornire un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di valutare gli
effetti reali o potenziali di accordi di compensazione sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità. Ciò
include
anche l'effetto reale o potenziale dei diritti di compensazione associati alle attività e passività
finanziarie
rilevate dell'entità che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A.
13C
Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 13B, una entità deve indicare, alla data di chiusura dell'esercizio di
riferimento, le seguenti informazioni quantitative separatamente per le attività e le passività finanziarie
rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A:
a)
gli importi lordi di tali attività e passività finanziarie rilevate;
b)
gli importi che sono stati compensati in conformità ai criteri esposti nel paragrafo 42 dello IAS 32 nel
determinare i saldi netti esposti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria;
c)
i saldi netti rilevati nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria.
d)
gli importi soggetti ad accordi-quadro
di compensazione
legalmente
esercitabili
o ad accordi
similari
che
non
sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b), inclusi:
i)
gli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri per la
compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32; e
ii)
gli importi relativi a garanzie reali finanziarie (incluse le garanzie in disponibilità liquide); e
e)
il saldo netto risultante dopo aver dedotto gli importi di cui al punto (d) dagli importi di cui al punto (c)
riportati in precedenza.
Le informazioni richieste dal presente paragrafo devono essere presentate in formato tabellare,
separatamente
per le attività finanziarie e per le passività finanziarie, a meno che non sia più idoneo un formato diverso.
13D
L'importo totale indicato per uno strumento in conformità al paragrafo 13C(d) deve essere limitato all'im
porto
di cui al paragrafo 13C(c) per quello stesso strumento.
13E
Una entità deve fornire una descrizione dei diritti di compensazione associati alle attività e alle passività
finanziarie rilevate dall'entità e soggette ad accordi-quadro di compensazione
legalmente
esercitabili
e
ad
accordi
similari che sono indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di tali diritti.
13F
Se le informazioni richieste dai paragrafi 13B-13E sono riportate in più di una nota al bilancio di una entità,
ciascuna nota deve rinviare alle altre note.
Garanzie reali
14
L'entità deve indicare:
a)
il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali,
inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.23, lettera a), dell'IFRS 9; e
b)
le clausole e condizioni della garanzia.
15
Quando l'entità detiene attività a titolo di garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che le è consentito di
vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del proprietario dell'attività, essa deve
indicare:
a)
il fair value (valore equo) dell'attività detenuta in garanzia;
b)
il fair value (valore equo) di qualsiasi attività in garanzia venduta o ridata in garanzia e se l'entità è
obbligata a restituirla; e
c)
le clausole e condizioni
associate
all'utilizzo
dell'attività
in garanzia.
Accantonamento per perdite su crediti
16
[Eliminato]
16A
Il valore contabile delle attività
finanziarie
valutate
al fair value
(valore
equo)
rilevato
nelle
altre
componenti
di
conto economico complessivo
secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2A dell'IFRS 9 non è ridotto da un
fondo a copertura perdite e l'entità non deve presentare il fondo a copertura perdite separatamente nel
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria come riduzione del valore contabile dell'attività finanziaria.
Tuttavia, l'entità deve indicare il fondo a copertura perdite nelle note al bilancio.
Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli
17
Qualora l'entità abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente
di capitale (cfr. paragrafo 28 dello IAS 32) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono
interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve
indicare
l'esistenza di tali caratteristiche.
Inadempimenti e violazioni
18
Per i
finanziamenti passivi
rilevati alla data di chiusura dell'esercizio, l'entità deve indicare:
a)
i dettagli di qualsiasi inadempimento nel corso dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli
interessi, i fondi di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;
b)
il valore
contabile
dei finanziamenti
passivi
oggetto
dell'inadempimento
alla data di chiusura
dell'esercizio;
e
c)
se l'inadempimento sia stato sanato o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate
prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.
19
Se durante l'esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle
indicate al paragrafo 18, l'entità deve presentare le stesse informazioni previste al paragrafo 18 quando dette
violazioni permettono al finanziatore di richiedere anticipatamente il rimborso (eccetto per violazioni che sono
sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate alla, o prima della, data
di
chiusura dell'esercizio).
Prospetto di conto economico complessivo
Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite
20
L'entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto
economico
complessivo o nelle note:
a)
gli utili o le perdite netti generati da:
i)
attività o passività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio, indicando
separatamente
quelli
sulle
attività
o
passività
finanziarie
designate
come
tali
al momento della rilevazione iniziale o successivamente in conformità al paragrafo 6.7.1
dell'IFRS
9, e quelli sulle attività o passività finanziarie che sono obbligatoriamente valutate al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9 (per esempio, le passività
finanziarie che soddisfano la definizione
di possedute
per negoziazione
di cui all'IFRS 9). Per le
passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità
deve indicare separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di
conto economico complessivo
e l'ammontare
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'eserci
zio;
ii)
iv) [Eliminato]
v)
passività finanziarie
valutate
al costo
ammortizzato;
vi)
attività finanziarie
valutate
al
costo
ammortizzato;
vii)
investimenti
in strumenti rappresentativi
di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato
nelle
altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5
dell'IFRS 9;
viii)
attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2A dell'IFRS 9, indicando
separatamente l'ammontare degli utili o delle perdite rilevati nelle altre componenti di conto
economico complessivo nel corso dell'esercizio e l'ammontare che nell'esercizio
è
stato
riclassi-
ficato
all'atto dell'eliminazione contabile, da altre componenti di conto economico complessivo
accumulate all'utile (perdita) d'esercizio;
b)
il totale degli interessi attivi e il totale degli interessi passivi (calcolati utilizzando il criterio dell'interesse
effettivo) delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o valutate al fair value (valore equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dal paragrafo
4.1.2A dell'IFRS 9 (indicando gli importi separatamente); o passività finanziarie non valutate al fair value
(valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;
c)
ricavi e costi provenienti da commissioni (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse
effettivo) derivanti da:
i)
attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'eser
cizio; e
ii)
gestione fiduciaria e altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività
per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, fondi pensione e altre istituzioni;
d)
[Eliminato]
e)
[Eliminato]
20A
L'entità deve fornire l'analisi dell'utile o della perdita rilevati nel prospetto di conto economico complessivo
derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, indicando separatamente
gli utili e le perdite derivanti dall'eliminazione contabile delle attività finanziarie. Tra le informazioni
integrative
rientrano i motivi dell'eliminazione contabile delle attività finanziarie.
Altre informazioni integrative
Principi contabili
21
In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1
Presentazione del bilancio
(rivisto nella sostanza nel 2007), l'entità
indica
le informazioni rilevanti sui principi contabili. Le informazioni sul criterio (sui criteri) base di valu
tazione degli
strumenti finanziari utilizzato nella preparazione del bilancio dovrebbero essere informazioni
rilevanti sui
principi contabili.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
21A
L'entità deve applicare le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 21B-24F per le
esposizioni al rischio che l'entità copre e per le quali sceglie di applicare la contabilizzazione delle operazioni
di copertura. Sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura devono essere fornite informazioni
inte
grative concernenti:
a)
la strategia di gestione del rischio dell'entità e il modo in cui viene applicata per gestire il rischio;
b)
il modo in cui le attività di copertura dell'entipossono influenzare l'importo, la tempistica e il grado di
incertezza dei suoi flussi finanziari futuri; e
c)
l'effetto che la contabilizzazione delle operazioni di copertura ha avuto sul prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria dell'entità, sul prospetto di conto economico complessivo e sul prospetto delle
variazioni di patrimonio netto.
21B
L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste in un'unica nota o in una sezione distinta nel
bilancio. Tuttavia, l'entità non deve duplicare le informazioni già presentate altrove, purché dette informazioni
siano
fornite tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione
aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli
stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è
incompleto.
21C
Quando i paragrafi 22 A-24F impongono di separare per categoria di rischio le informazioni da comunicare,
l'entità deve determinare ciascuna categoria di rischio sulla base delle esposizioni al rischio che l'entità decide
di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. L'entità deve determinare le
categorie di rischio in modo coerente per tutte le informazioni integrative sulla contabilizzazione delle
operazioni di copertura.
21D
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 21 A, l'entità deve (salvo altrimenti specificato in seguito)
determinare il grado di dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle
disposizioni in materia di informazioni integrative, il livello appropriato di aggregazione o di disaggregazione
e se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative
fornite. Tuttavia l'entità deve utilizzare lo stesso livello di aggregazione o di disaggregazione utilizzato per
rispettare le disposizioni in materia di comunicazione di informazioni collegate di cui al presente IFRS e
all'IFRS 13 Valutazione del fair value (valore equo).
S t r a t e g i a d i
g e s t i o n e
d e l
r i s c h i o
22
[Eliminato]
22A
L'entità
deve spiegare
la sua strategia
di gestione
del rischio per ciascuna
categoria
di rischio
delle esposizioni
al rischio che decide di coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura. La
spiegazione dovrebbe consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare (per esempio):
a)
in che modo sorgono i singoli rischi;
b)
in che modo l'entità gestisce ogni rischio; ciò deve consentire di valutare anche se l'enti copre un
elemento
nella sua interezza
contro tutti i rischi o se copre la componente
(o le componenti)
di rischio
di
un elemento e perché;
c)
l'entità delle esposizioni al rischio che l'entità gestisce.
22B
Ai fini del paragrafo 22 A, le informazioni dovrebbero includere tra l'altro la descrizione:
a)
degli strumenti di copertura utilizzati a copertura delle esposizioni al rischio (e delle modalità di
utiliz
zazione);
b)
del modo in cui l'entità determina la relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di
copertura ai fini della valutazione dell'efficacia della copertura; e
c)
del modo in cui l'entità definisce il rapporto di copertura e quali sono le fonti di inefficacia della
copertura.
22C
Se l'entità designa una specifica componente di rischio come elemento coperto (cfr. paragrafo 6.3.7 dell'IFRS 9)
essa deve fornire, oltre alle informazioni previste ai paragrafi 22 A e 22B, informazioni qualitative o
quantitative riguardanti:
a)
il modo in cui l'entità ha determinato la componente di rischio designata come elemento coperto (compresa
la descrizione della natura della relazione tra la componente di rischio e l'elemento nel suo com
plesso); e
b)
il modo in cui la componente di rischio è correlata all'elemento nel suo complesso (per esempio, la
componente di rischio designata ha coperto storicamente in media l'80 per cento delle variazioni del fair
value (valore equo) dell'elemento nel suo complesso).
A m m o n t a r e , t e m p i s t i c a e g r a d o d i i n c e r t e z z a d e i f u t u r i f l u s s i f i n a n z i a r i
23
[Eliminato]
23A
A meno che sia esentata dal paragrafo 23C, l'entità deve fornire informazioni quantitative per categoria di
rischio per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i termini e le condizioni degli strumenti di
copertura e il modo in cui questi influenzano l'ammontare, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi
finanziari futuri dell'entità.
23B
Ai fini del paragrafo 23 A, l'entideve fornire una ripartizione indicante:
a)
il profilo della tempistica del valore nominale dello strumento di copertura; e
b)
se applicabile, il prezzo o il tasso medi (per esempio il prezzo strike o forward ecc.) dello strumento di
copertura.
23C
Nei casi in cui l'entità ridetermina spesso (ossia pone termine e riavvia) le relazioni di copertura, perché sia lo
strumento di copertura
che l'elemento
coperto
cambiano
spesso
(ossia
l'entità
utilizza
un processo
dinamico
in
cui sia l'esposizione che gli strumenti di copertura utilizzati per gestire l'esposizione non rimangono gli stessi
a lungo, come nell'esempio riportato nel paragrafo B6.5.24, lettera b), dell'IFRS 9), l'entità:
a)
è esentata dal fornire le informazioni integrative richieste dai paragrafi 23 A e 23B;
b)
comunica:
i)
informazioni sulla strategia ultima di gestione del rischio in relazione
alle predette
relazioni
di coper
tura;
ii)
la descrizione del modo in cui tiene conto della sua strategia di gestione del rischio nell'utilizzo della
contabilizzazione delle operazioni di copertura e nella designazione di dette particolari relazioni di
copertura; e
iii)
l'indicazione della frequenza alla quale le relazioni di copertura cessano o riprendono nel quadro del
processo dell'entità relativo alle relazioni di copertura.
23D
L'entità deve fornire per categoria di rischio la descrizione delle fonti dell'inefficacia della copertura che si
prevede modifichino la relazione di copertura durante il relativo periodo di validità.
23E
Se nella relazione di copertura emergono altre fonti di inefficacia della copertura,
l'entità
deve indicare
dette
fonti
per categoria di rischio e spiegare l'inefficacia della copertura che ne risulta.
23F
Per le coperture dei flussi finanziari,
l'entità deve fornire la descrizione
delle operazioni
programmate
per le quali
la contabilizzazione delle operazioni di copertura, sebbene utilizzata nell'esercizio precedente, non è più
prevista.
E f f e t t i d e l l a
c o n t a b i l i z z a z i o n e
d e l l e
o p e r a z i o n i
d i
c o p e r t u r a
s u l l a
s i t u a z i o n e
p a t r i m o n i a l e - f i n a n z i a r i a e s u l l ' a n d a m e n t o e c o n o m i c o
24
[Eliminato]
24A
L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti importi relativi agli elementi designati come strumenti
di copertura separatamente per categoria di rischio per ogni tipo di copertura (copertura del fair value (valore
equo), copertura dei flussi finanziari o copertura di un investimento netto in una gestione estera):
a)
il valore contabile degli strumenti di copertura (presentando separatamente le attività finanziarie e le
passività finanziarie);
b)
la voce del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria che include lo strumento di copertura;
c)
la variazione del fair value (valore equo) dello strumento di copertura utilizzata come base per il rileva-
mento dell'inefficacia della copertura nell'esercizio; e
d)
i valori nominali (comprese le quantità, in tonnellate o metri cubi) degli strumenti di copertura.
24B
L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti
importi
relativi
agli elementi
coperti,
separatamente
per
categoria di rischio per ogni tipo di copertura, come segue:
a)
per le coperture di fair value (valore equo):
i)
il valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
(presentando separatamente le attività e le passività);
ii)
l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di fair value (valore equo) sull'elemento coperto
incluso nel valore contabile dell'elemento coperto rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria (presentando separatamente le attività e le passività);
iii)
la voce del prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
che include
l'elemento
coperto;
iv)
la variazione del fair value (valore equo) dell'elemento coperto utilizzata come base per il rilevamento
dell'inefficacia della copertura nell'esercizio; e
v)
l'importo cumulato delle rettifiche delle coperture di fair value
(valore
equo)
rimanenti
nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria per gli elementi
coperti
che hanno cessato
di essere rettificati
per gli
utili e le perdite di copertura in conformità al paragrafo 6.5.10 dell'IFRS 9;
b)
per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:
i)
la variazione del valore dell'elemento coperto utilizzata
come
base
per
il
rilevamento
dell'inefficacia
della
copertura nell'esercizio (ossia per le coperture dei flussi finanziari la variazione del valore
utilizzato per
determinare la parte inefficace della copertura da rilevare conformemente al paragrafo
6.5.11, lettera c),
dell'IFRS 9);
ii)
i saldi della riserva per la copertura
dei flussi
finanziari
e della
riserva
di conversione
di valuta
estera
per
le coperture continue contabilizzate conformemente al paragrafo 6.5.11 e al paragrafo 6.5.13,
lettera
a), dell'IFRS 9; e
iii)
i saldi della riserva di copertura dei flussi finanziari e della riserva di conversione di valuta estera
rimanenti dalle relazioni di copertura alle quali non si applica più la contabilizzazione delle operazioni
di copertura.
24C
L'entità deve presentare, in formato tabellare, i seguenti
importi,
separatamente
per categoria
di rischio
per
ogni
tipo di copertura, come segue:
a)
per le coperture di fair value (valore equo):
i)
l'inefficacia della copertura, ossia la differenza tra l'utile o la perdita di copertura dello strumento di
copertura e l'elemento coperto, rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio (o nelle altre componenti di conto
economico
complessivo
per le coperture di strumenti rappresentativi
di capitale per i quali l'entità ha scelto
di presentare le variazioni del fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico
complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9); e
ii)
la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della coper
tura;
b)
per le coperture dei flussi finanziari e per le coperture dell'investimento netto in una gestione estera:
i)
gli utili o le perdite di copertura dell'esercizio che sono stati rilevati nelle altre componenti di conto
economico complessivo;
ii)
l'inefficacia della copertura rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio;
iii)
la voce del prospetto di conto economico complessivo in cui è stata rilevata l'inefficacia della coper
tura;
iv)
l'ammontare riclassificato dalla riserva di copertura dei flussi finanziari o dalla riserva di conversione di
valuta estera nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr.
lo
IAS
1)
(distinguendo
fra importi per i quali in precedenza era stata utilizzata la contabilizzazione delle operazioni di
copertura ma
per i quali non sono più previsti flussi finanziari futuri coperti, e gli importi che sono
stati trasferiti
perché l'elemento coperto ha inciso sull'utile o sulla perdita);
v)
la voce del prospetto di conto economico complessivo che include la rettifica da riclassificazione (cfr.
IAS 1); e
vi)
per le coperture di posizioni nette, gli utili e le perdite di copertura rilevati in una voce distinta del
prospetto di conto economico complessivo (cfr. il paragrafo 6.6.4 dell'IFRS 9).
24D
Quando il volume delle relazioni di copertura a cui si applica l'esenzione di cui al paragrafo 23C non è
rappresentativa dei volumi normali nel corso dell'esercizio (ossia il volume alla data di riferimento del bilancio
non riflette i volumi nel corso dell'esercizio) l'entideve indicare tale fatto e il motivo per cui
ritiene che i
volumi non siano rappresentativi.
24E
L'enti deve fornire la riconciliazione di ciascuna componente del patrimonio netto e l'analisi delle altre
componenti di conto economico complessivo secondo quanto previsto dallo IAS 1 che nell'insieme:
a)
opera una distinzione, come minimo, tra gli importi che si riferiscono alle informazioni integrative di cui
al paragrafo 24C, lettera b), punti i) e iv), e gli importi contabilizzati conformemente al paragrafo 6.5.11,
lettera d), punti i) e iii), dell'IFRS 9;
b)
opera una distinzione tra gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono elementi
coperti relativi a un'operazione e gli importi connessi con il valore temporale delle opzioni che coprono
elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza il valore temporale dell'opzione in
conformità al paragrafo 6.5.15 dell'IFRS 9; e
c)
opera una distinzione tra gli importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali
dovuti alla valuta estera di strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un'operazione e gli
importi associati a elementi forward di contratti forward e ai differenziali dovuti alla valuta estera di
strumenti finanziari che coprono elementi coperti relativi a un periodo quando l'entità contabilizza tali
importi in conformità al paragrafo 6.5.16 dell'IFRS 9.
24F
L'enti deve fornire le informazioni di cui al paragrafo 24E separatamente per categoria di rischio. La
disaggregazione in base al rischio può essere fornita nelle note al bilancio.
O p z i o n e d i d e s i g n a r e l ' e s p o s i z i o n e c r e d i t i z i a c o m e v a l u t a t a a l f a i r v a l u e
(v a l o r e e q u o) r i l e v a t o n e l l ' u t i l e (p e r d i t a) d ' e s e r c i z i o
24G
Se l'entità ha designato uno strumento finanziario, o parte di esso, come valutato al fair value (valore equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, perché
utilizza
un derivato
su crediti
per
gestire
il rischio
di credito
dello
strumento finanziario, essa deve indicare:
a)
per i derivati su crediti che sono stati utilizzati per gestire il rischio di credito degli strumenti finanziari
designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al
paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9, la riconciliazione di ciascun valore nominale e del fair value (valore equo)
all'inizio e alla fine dell'esercizio;
b)
l'utile o la perdita rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio alla data
di designazione
dello
strumento
finanziario,
o di parte di esso, come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
secondo
quanto previsto dal paragrafo 6.7.1 dell'IFRS 9; e
c)
alla data in cui cessa la valutazione dello strumento finanziario, o di parte di esso, al fair value (valore
equo)
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario che è
diventato il
nuovo valore contabile conformemente al paragrafo 6.7.4, lettera b), dell'IFRS 9 e il valore nominale o
l'importo del capitale relativi (l'entità non è tenuta a comunicare questa informazione integrativa negli
esercizi successivi, se non per fornire informazioni comparative secondo quanto previsto
dallo IAS 1).
I n c e r t e z z a d e r i v a n t e
d a l l a
r i f o r m a
d e g l i
i n d i c i
d i
r i f e r i m e n t o
p e r
l a
d e t e r m i -
n a z i o n e d e i t a s s i d i i n t e r e s s e
24H
Per le relazioni di copertura alle quali l'entità applica le deroghe di cui ai paragrafi 6.8.46.8.12 dell'IFRS 9 o
ai
paragrafi 102D102N dello IAS 39, l'entità deve indicare:
a)
gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse significativi ai quali sono esposte le
relazioni di copertura dell'entità;
b)
la misura dell'esposizione al rischio che l'entità gestisce che è direttamente interessata dalla riforma degli
indici
di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse;
c)
il modo in cui l'entità gestisce il processo di transizione a tassi di riferimento alternativi;
d)
la descrizione delle valutazioni
o delle ipotesi significative formulate dall'entità nell'applicare
tali paragrafi
(per
esempio, le valutazioni o le ipotesi in merito al momento in cui non sussiste più l'incertezza derivante
dalla
riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse per quanto concerne la tempistica
e l'importo
dei flussi finanziari
correlati
agli indici di riferimento
per la determinazione
dei tassi
di interesse);
e
e)
il valore nominale degli strumenti di copertura in tali relazioni di copertura.
Informazioni integrative aggiuntive relative alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di
interesse
24I
Per consentire agli utilizzatori del bilancio
di comprendere
l'effetto
della riforma
degli indici di riferimento
per
la
determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari e la strategia di gestione del rischio
dell'entità,
l'entità deve fornire informazioni integrative riguardanti:
a)
la natura e la portata dei rischi ai quali l'entità è esposta derivanti dagli strumenti finanziari soggetti alla
riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse e il modo in cui l'entità
gestisce tali rischi; e
b)
i progressi compiuti dall'entità nel completamento della transizione verso tassi di riferimento alternativi e
il modo in cui l'entità gestisce la transizione.
24J
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 24I, l'entità deve indicare:
a)
il modo in cui l'entità gestisce la transizione
verso tassi di riferimento
alternativi,
i progressi
compiuti alla
data
di riferimento del bilancio e i rischi, derivanti dagli strumenti finanziari, ai quali è esposta a causa
della
transizione;
b)
informazioni quantitative sugli strumenti finanziari che devono ancora passare a un tasso di riferimento
alternativo
alla data di chiusura
dell'esercizio,
disaggregate
per indici di riferimento
per la determinazione dei
tassi di interesse significativi
soggetti alla riforma degli indici di riferimento
per la determinazione
dei
tassi di
interesse, indicando separatamente:
i)
attività finanziarie non derivate;
ii)
passività finanziarie non derivate; e
iii)
derivati; e
c)
se i rischi individuati al paragrafo 24J, lettera a), hanno comportato variazioni della strategia di gestione
del
rischio dell'entità (cfr. paragrafo 22A), una descrizione di tali variazioni.
Fair value (valore equo)
25
Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 29, per ogni classe di attività e passività finanziarie (cfr.
paragrafo 6) l'entità deve indicare il fair value (valore equo) della classe di attività e passività in modo che sia
possibile confrontarlo con il suo valore contabile.
26
Nell'indicare i fair value (valori equi), l'entità deve raggruppare le attività e le passività finanziarie in classi, ma
deve
compensarle soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria.
27-27B [Eliminato]
28
In alcuni casi, l'entità
non rileva l'utile
o la perdita
al momento
della rilevazione
iniziale
dell'attività
finanziaria
o della passivifinanziaria, perché il fair value (valore equo) non è attestato da un prezzo quotato in un
mercato attivo per un'attività o una passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) è basato su una
tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (cfr. paragrafo B5.1.2A dell'IFRS 9). In tali
casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l'entità deve indicare:
a)
i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio la differenza tra il fair value
(valore
equo) al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione per riflettere un cambia- mento nei
fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il
prezzo dell'attivio della passività (cfr. paragrafo B5.1.2A, lettera b), dell'IFRS 9);
b)
la differenza complessiva ancora da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio all'inizio e alla fine dell'esercizio e
la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza;
c)
il motivo per cui l'entità ha concluso che il prezzo dell'operazione non era la prova migliore del fair value
(valore equo), inclusa la descrizione dell'evidenza a supporto del fair value (valore equo).
29
L'indicazione del fair value non è necessaria:
a)
quando il valore contabile è un'approssimazione ragionevole del fair value (valore
equo),
per esempio
nel
caso
di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine; o
b)
[Eliminato]
c)
[Eliminato]
d)
per le passività del leasing.
30
[Eliminato]
NATURA ED ENTITÀ
DEI RISCHI DERIVANTI
DAGLI STRUMENTI
FINANZIARI
31
L'entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e
l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'entità è esposta alla data di chiusura
dell'esercizio.
32
Le informazioni richieste ai paragrafi da 33 a 42 riguardano i rischi derivanti dagli strumenti finanziari e il
modo in cui sono gestiti. Si tratta di norma, ma non unicamente, del rischio di credito, del
rischio di liquidità
e
del rischio di mercato.
32A
Le informazioni qualitative fornite nel contesto delle informazioni quantitative consentono agli utilizzatori di
collegare le informazioni correlate e quindi di rappresentare
un quadro generale della natura e dell'entità dei rischi
derivanti dagli strumenti finanziari. L'interazione tra informazioni qualitative e quantitative consente di
rappresentare le informazioni in un modo che meglio consenta agli utilizzatori di valutare l'esposizione ai
rischi dell'entità.
Informazioni qualitative
33
Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:
a)
le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;
b)
gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutarli; e
c)
qualsiasi variazione di a) o b) rispetto all'esercizio precedente.
Informazioni quantitative
34
Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:
a)
i dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità (secondo la definizione dello IAS 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti
correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato;
b)
le informazioni richieste dai paragrafi 35A42, nella misura in cui non siano già indicate tra quelle
previste
alla lettera a);
c)
le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità ad (a) e (b).
35
Se i dati quantitativi forniti alla data di chiusura dell'esercizio
non
sono
rappresentativi
dell'esposizione
al rischio
dell'entità nel corso dell'esercizio, l'entità deve fornire ulteriori informazioni che siano rappresentative.
Rischio di credito
A m b i t o d i a p p l i c a z i o n e e o b i e t t i v i
35A
L'entiapplica le disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 35F-35N agli strumenti
finanziari ai quali si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9.
Tuttavia:
a)
per i crediti commerciali, le attividerivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing, il
paragrafo 35J, lettera a), si applica ai crediti commerciali, alle attività derivanti da contratto e ai crediti
impliciti nei contratti di leasing per i quali le perdite attese lungo tutta la vita del credito sono rilevate
conformemente al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, se dette attività finanziarie sono modificate quando sono
scadute da più di 30 giorni e
b)
il paragrafo 35K, lettera b), non si applica ai crediti impliciti nei contratti di leasing.
35B
Le informazioni integrative sul rischio di credito fornite ai sensi dei paragrafi 35F-35N devono consentire agli
utilizzatori
del bilancio
di comprendere
l'effetto
del rischio di credito
sull'importo,
sulla tempistica
e sul grado
di incertezza dei flussi finanziari futuri. Per soddisfare questa finalità, le informazioni integrative sul rischio di
credito devono comprendere:
a)
informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito dell'entità e sul modo in cui dette pratiche sono
in relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti, compresi i metodi, le
ipotesi
e le informazioni utilizzati per valutare le perdite attese;
b)
informazioni quantitative e qualitative che consentano
agli utilizzatori
del bilancio di valutare gli importi
in
bilancio derivanti da perdite attese su crediti, inclusi le variazioni dell'importo delle
perdite
attese
su
crediti
e i relativi motivi; e
c)
informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entità (ossia il rischio di credito insito nelle attività
finanziarie e negli impegni dell'entità all'erogazione di crediti), comprese le concentrazioni significative del
rischio di credito.
35C
L'entità non deve ripetere informazioni già fornite altrove, purché dette informazioni siano fornite tramite
rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazione
sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi
tempi del
bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.
35D
Per soddisfare le finalità
di cui al paragrafo
35B, l'entità deve (salvo altrimenti
specificato)
considerare
il grado di
dettaglio delle informazioni da comunicare, l'enfasi da dare ai diversi aspetti delle disposizioni in materia di
pubblicità,
il livello
adeguato
di aggregazione
o di disaggregazione
e se gli
utilizzatori
del bilancio
necessitano
di ulteriori spiegazioni per valutare le informazioni quantitative fornite.
35E
Se le informazioni integrative fornite in conformità ai paragrafi 35F-35N sono insufficienti a soddisfare le
finalità di cui al paragrafo 35B, l'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali
finalità.
P r a t i c h e d i
g e s t i o n e
d e l
r i s c h i o
d i
c r e d i t o
35F
L'entità deve illustrare le sue pratiche di gestione del rischio di credito e il modo in cui dette pratiche sono in
relazione con la rilevazione e la valutazione delle perdite attese su crediti. Per soddisfare questa finalità l'entità
deve
comunicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di comprendere e valutare:
a)
il modo in cui l'entiha stabilito se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari è aumentato in
misura significativa dopo la rilevazione iniziale, se e in che modo:
i)
si ritiene che gli strumenti finanziari
abbiano
un
basso
rischio
di credito
in conformità
al paragrafo
5.5.10 dell'IFRS 9, comprese le categorie di strumenti finanziari ai quali si applica; e
ii)
sia stata confutata la presunzione, di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9, che vi siano stati aumenti
significativi del rischio di credito
dopo la rilevazione
iniziale
quando
le attività
finanziarie
sono scadute
da
più di 30 giorni;
b)
le definizioni di inadempimento dell'entità, compresi i motivi per la scelta delle definizioni;
c)
il modo in cui gli strumenti sono stati raggruppati, se le perdite attese su crediti sono state valutate su
base
collettiva;
d)
il modo in cui l'entità ha determinato che le attività finanziarie sono deteriorate;
e)
i principi in materia di svalutazione seguiti dall'entità, compresi gli indicatori dell'assenza di una
ragionevole aspettativa di recupero e informazioni sui principi seguiti per le attività finanziarie che sebbene
totalmente svalutate sono ancora soggette a esecuzione forzata; e
f)
il modo in cui sono state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 5.5.12 dell'IFRS 9 in materia di modifica
dei flussi finanziari contrattuali delle attività finanziarie, compreso il modo in cui l'entità:
i)
determina se il rischio di credito dell'attività finanziaria che è stato modificato mentre il fondo a
copertura perdite era valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito è
migliorato al punto che il fondo a copertura perdite torna a essere valutato a un importo pari alle perdite
attese su crediti nei 12 mesi successivi in conformità al paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9; e
ii)
sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite per le attività finanziarie che soddisfano i criteri
di cui al punto i) è successivamente nuovamente valutato a un importo pari alle perdite attese lungo
tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9.
35G
L'entità deve illustrare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni di cui
alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. A tal fine, l'entità indica:
a)
la base degli input, delle ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per:
i)
valutare le perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi e le perdite attese lungo tutta la vita del
credito;
ii)
determinare se il rischio di credito relativo agli strumenti finanziari sia aumentato in misura
signif
icativa dopo la rilevazione iniziale e
iii)
determinare se l'attività finanziaria è deteriorata;
b)
il modo in cui nella determinazione delle perdite attese su crediti si è tenuto conto di informazioni
indicative degli sviluppi attesi, comprese informazioni macroeconomiche; e
c)
le modifiche delle tecniche di stima o delle ipotesi significative formulate nel corso dell'esercizio e le
ragioni di tali modifiche.
I n f o r m a z i o n i q u a n t i t a t i v e
e
q u a l i t a t i v e
s u g l i
i m p o r t i
d e r i v a n t i
d a l l e
p e r d i t e
a t t e s e s u c r e d i t i
35H
Per spiegare le variazioni del fondo a copertura perdite e le relative ragioni, l'entità deve fornire, in una tabella,
per ciascuna classe di strumenti finanziari, la riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di
chiusura del
fondo a copertura perdite, indicando separatamente le variazioni avvenute nel corso dell'esercizio
per:
a)
il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi
successivi;
b)
il fondo a copertura perdite valutato ad un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito
per:
i)
strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la
rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
ii)
attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate
acquistate o originate) e
iii)
crediti commerciali, attività derivanti da contratto e crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il
fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;
c)
le attività finanziarie che sono attività deteriorate acquistate
o originate.
Oltre
alla riconciliazione,
l'entità deve
indicare l'importo totale delle perdite attese su crediti non attualizzate al momento della rilevazione
iniziale
delle attività finanziarie inizialmente rilevate nel corso dell'esercizio.
35I
Per consentire
agli utilizzatori
del bilancio
di comprendere
le variazioni
del fondo a copertura
perdite indicato in
conformità al paragrafo 35H, l'entità deve spiegare in che modo variazioni significative
del valore contabile lordo
degli strumenti finanziari nel corso dell'esercizio hanno contribuito alle variazioni del fondo a copertura perdite. Le
informazioni devono essere fornite separatamente per gli strumenti finanziari che rappresentano il fondo a
copertura perdite di cui al paragrafo 35H, lettere a)-c), e comprendere anche pertinenti informazioni qualitative e
quantitative. Tra gli esempi di variazioni del valore contabile lordo degli strumenti finanziari che
possono
contribuire alle variazioni del fondo a copertura perdite si possono citare:
a)
variazioni dovute a strumenti
finanziari
originati o acquistati
nel corso dell'esercizio;
b)
la modifica dei flussi finanziari contrattuali su attivi finanziarie che non determinano l'eliminazione
contabile di tali attività finanziarie in conformità all'IFRS 9;
c)
variazioni dovute a strumenti finanziari che sono stati eliminati contabilmente (compresi quelli che sono
stati svalutati totalmente) nel corso dell'esercizio; e
d)
variazioni dovute alla valutazione del fondo a copertura perdite ad un importo pari alle perdite attese su
crediti nei 12 mesi successivi o alle perdite attese lungo tutta la vita del credito.
35J
Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l'effetto delle modifiche dei flussi
finanziari
contrattuali
sulle attività
finanziarie
che non hanno
determinano
l'eliminazione
contabile
e l'effetto
di
tali modifiche sulla valutazione delle perdite attese su crediti, l'entità deve indicare:
a)
il costo ammortizzato prima della modifica e l'utile o la perdita netti derivanti dalla modifica rilevati per le
attività
finanziarie per le quali i flussi finanziari contrattuali sono stati modificati nel corso dell'esercizio
mentre il
relativo fondo a copertura perdite
era valutato
a un importo
pari alle perdite attese lungo tutta la
vita del
credito; e
b)
il valore contabile lordo, alla data di chiusura dell'esercizio, delle attività finanziarie che hanno subito
modifiche dopo la rilevazione iniziale quando il fondo a copertura perdite era valutato a un importo pari
alle perdite attese lungo tutta la vita del credito e per le quali il fondo a copertura perdite è cambiato nel
corso dell'esercizio in un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi.
35K
Per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle garanzie reali e di altri strumenti di
attenuazione del rischio di credito sugli importi derivanti da perdite attese su crediti, per ogni classe di
strumenti finanziari l'entità deve indicare:
a)
l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima
esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di
attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le con-
dizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
b)
la descrizione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, tra cui:
i)
la descrizione della natura e della qualità della garanzia reale posseduta;
ii)
la spiegazione di ogni variazione significativa della qualità della garanzia reale o degli strumenti di
attenuazione del rischio di credito dovuta a deterioramento o modifiche dei principi dell'entità in
materia di garanzie reali nel corso dell'esercizio; e
iii)
informazioni sugli strumenti finanziari per i quali l'entità non ha rilevato un fondo a copertura perdite
in ragione della garanzia reale;
c)
informazioni quantitative sulla
garanzia
reale
posseduta
e sugli
altri
strumenti
di attenuazione
del
rischio
di
credito (per esempio, la quantificazione della misura in cui la garanzia reale e gli altri strumenti di
attenuazione del rischio di credito attenuano il rischio di credito) per le attività finanziarie
deteriorate
alla
data
di riferimento del bilancio.
35L
L'entità deve indicare l'importo contrattuale in essere delle attività finanziarie che pur essendo state svalutate
totalmente nel corso dell'esercizio sono ancora oggetto di esecuzione forzata.
E s p o s i z i o n e a l r i s c h i o d i c r e d i t o
35M
Per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare l'esposizione al rischio di credito dell'entità e di
comprendere le
sue
concentrazioni
significative
del
rischio
di
credito,
l'entità
deve
indicare,
per
ogni
grado di
rating del rischio di credito
, il valore contabile lordo delle attività finanziarie
e
l'esposizione
al
rischio
di
credito
su impegni all'erogazione di finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria. Tali informazioni sono
fornite
separatamente per gli strumenti finanziari:
a)
per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12
mesi
successivi;
b)
per i quali il fondo a copertura perdite è valutato a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita
del
credito e che sono:
i)
strumenti finanziari per i quali il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la
rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
ii)
attività finanziarie deteriorate alla data di riferimento del bilancio (ma che non sono attività deteriorate
acquistate o originate) e
iii)
crediti commerciali, attività derivanti da contratto e crediti impliciti nei contratti di leasing per i quali il
fondo a copertura perdite è valutato in conformità al paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9;
c)
che sono attività finanziarie deteriorate
acquistate o originate.
35N
Per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali
l'entità applica il paragrafo 5.5.15 dell'IFRS 9, le informazioni fornite a norma del paragrafo 35M possono
basarsi su una matrice di accantonamento (cfr. paragrafo B5.5.35 dell'IFRS 9).
36
Per tutti gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS, ma ai quali non
si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui all'IFRS 9, l'entità deve indicare per ogni
classe di strumenti finanziari:
a)
l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima
esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di
attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le con-
dizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32); Queste informazioni non sono
richieste per gli strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al
rischio
di credito;
b)
la descrizione delle garanzie reali possedute
e degli
altri
strumenti
di attenuazione
del rischio
di credito
e
del
loro effetto finanziario (per esempio, la quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle
garanzie reali e dagli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che
meglio
rappresenta
la massima
esposizione
al rischio
di credito
(rappresentata
secondo
le indicazioni
di
cui
alla lettera a) o dal valore contabile dello strumento finanziario);
c)
[Eliminato]
d)
[Eliminato]
37
[Eliminato]
G a r a n z i e e a l t r i s t r u m e n t i d i a t t e n u a z i o n e d e l r i s c h i o d i c r e d i t o o t t e n u t i
38
Quando nel corso dell'esercizio l'entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie acquisendo il possesso di
garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio,
garanzie personali), e tali attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri IFRS, l'entità deve indicare
per tali attività detenute alla chiusura dell'esercizio:
a)
la natura e il valore contabile delle attività; e
b)
quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette
attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.
Rischio di liquidità
39
L'entità deve indicare:
a)
un'analisi delle scadenze per le passività finanziarie diverse dai derivati (compresi i contratti di garanzia
finanziaria emessi) che illustri le scadenze contrattuali residue.
b)
un'analisi delle scadenze per le passività finanziarie derivate. L'analisi delle scadenze deve comprendere le
scadenze contrattuali residue di quelle
passività
finanziarie
derivate
per le quali le scadenze
contrattuali
sono
essenziali per comprendere la tempistica dei flussi finanziari (vedere paragrafo B11B).
c)
una descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente ad (a) e (b).
Rischio di mercato
A n a l i s i d i
s e n s i t i v i t à
40
Tranne il caso in cui soddisfi le disposizioni di cui al paragrafo 41, l'entità deve indicare:
a)
un'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l'entiè esposta alla data di chiusura
dell'esercizio, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati
sull'utile
(perdita)
d'esercizio
e
sul
patrimonio netto
a seguito delle variazioni della variabile rilevante
di rischio
ragionevolmente
possibili
alla predetta
data;
b)
i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell'analisi di sensitività; e
c)
le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati rispetto all'esercizio precedente, e le ragioni di dette
modifiche.
41
Se l'entità prepara un'analisi di sensitività, come nel caso dell'analisi del valore a rischio, che riflette le
interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e la utilizza per
gestire
i rischi finanziari, può utilizzare detta analisi di sensitività in luogo dell'analisi specificata al paragrafo
40. L'enti deve inoltre fornire:
a)
la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell'analisi di sensitività e un'illustrazione dei
parametri e delle ipotesi principali alla base dei dati forniti; e
b)
la spiegazione dell'obiettivo del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero
risultarne
nelle
informazioni,
che
non
rifletterebbero
pienamente
il fair
value
(valore
equo)
delle
attività
e delle passività in oggetto.
A l t r a i n f o r m a t i v a s u l r i s c h i o d i m e r c a t o
42
Quando le analisi di sensitività indicate in conformità al paragrafo 40 o al paragrafo 41 non sono rap-
presentative del rischio inerente allo strumento finanziario (per esempio, perché l'esposizione alla fine
dell'anno non riflette l'esposizione nel corso
dell'anno),
l'entità
deve
presentare
il fatto
e illustrare
le ragioni
per
le quali ritiene che le analisi di sensitività non siano rappresentative.
TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
42A
Le disposizioni informative di cui ai paragrafi 42B42H relative ai trasferimenti di attività finanziarie inte-
grano le altre disposizioni informative del presente IFRS. L'entità deve presentare le informazioni integrative
richieste nei paragrafi 42B42H in un'unica nota integrativa del proprio bilancio. L'entità deve fornire le
informazioni integrative richieste per tutte le attività finanziarie trasferite che non sono state eliminate
contabilmente e per qualsiasi
coinvolgimento
residuo
in un'attività
trasferita
in essere alla data di riferimento del
bilancio, indipendentemente
da quando
ha avuto
luogo
la corrispondente
operazione
di trasferimento.
Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni informative richieste in tali paragrafi, l'entità trasferisce integralmente
o
parzialmente un'attività finanziaria (l'attività finanziaria trasferita) se, e solo se, essa:
a)
trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quella attività finanziaria; o
b)
mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quell'attività finanziaria, ma assume
un'ob
bligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in base a un accordo.
42B
L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori
del bilancio:
a)
di comprendere la relazione tra attività finanziarie trasferite non eliminate contabilmente nella loro
interezza e le passività correlate; e
b)
di valutare la natura, e i rischi correlati, del coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie
eliminate contabilmente.
42C
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E42H,
l'entità ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, essa
mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita oppure acquisisce nuovi diritti
od obbligazioni
contrattuali
relativi
all'attività
finanziaria
trasferita.
Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni
in
materia di informazioni integrative di cui ai paragrafi 42E-42H, quanto segue non comporta un
coinvol
gimento residuo:
a)
normali osservazioni e garanzie relative
al trasferimento
fraudolento
e concetti
di ragionevolezza,
buona
fede
e trattamento equo che potrebbero invalidare un trasferimento a seguito di un'azione legale;
b)
contratti forward, di opzione e di altro tipo per riacquistare l'attività finanziaria trasferita per la quale il
prezzo contrattuale (o prezzo di esercizio) è il fair value (valore equo) dell'attivi finanziaria trasferita; o
c)
l'accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività
finanziaria ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono
soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.2.5, lettere a)-c), dell'IFRS 9.
Attività finanziarie
trasferite
non
eliminate
contabilmente
nella
loro
interezza
42D
L'entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie
trasferite,
o parte
di esse, non ammissibili per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B,
lettera a),
alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non
eliminate
contabilmente nella loro interezza, l'entità deve indicare:
a)
la natura delle attività trasferite;
b)
la natura dei rischi e dei benefici della proprietà ai quali l'entiè esposta;
c)
una descrizione della natura della relazione tra le attività trasferite e le passività correlate, incluse le
restrizioni,
derivanti
dal
trasferimento,
gravanti
sull'utilizzo
delle
attività
trasferite
da
parte
dell'entità
che
redige il bilancio;
d)
se la controparte (o le controparti) delle passività correlate ha (hanno) rivalsa solo sulle attività trasferite,
un piano che illustri il fair value (valore equo) delle attività trasferite, il fair value (valore equo) delle
passività correlate e la posizione netta (la differenza tra il fair value (valore equo) delle attività trasferite e le
passività correlate);
e)
quando l'entità continua a rilevare tutte le attività trasferite, i valori contabili delle attività trasferite e delle
passività correlate;
f)
quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del proprio coinvolgimento residuo (cfr. para-
grafo 3.2.6, lettera c), punto ii), e paragrafo 3.2.16 dell'IFRS 9), il valore contabile complessivo
delle
attività
originarie prima del trasferimento, il valore contabile delle attività che l'entità continua a rilevare e
il valore
contabile delle passività correlate.
Attività finanziarie
trasferite
eliminate
contabilmente
nella
loro
interezza
42E
Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B, lettera b), quando l'entità elimina contabilmente nella loro
interezza le attività finanziarie trasferite (cfr. paragrafo 3.2.6, lettera a), e lettera c), punto i), dell'IFRS 9) pur
conservando un coinvolgimento residuo, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a
ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue:
a)
il valore contabile delle attività e passività che sono rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria dell'entità e che rappresentano il coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie
eliminate contabilmente, nonché le voci in cui viene rilevato il valore contabile di tali attività e passività;
b)
il fair value (valore equo) delle attività e passività che rappresentano
il coinvolgimento
residuo dell'entità
nelle
attività finanziarie eliminate contabilmente;
c)
l'ammontare che meglio rappresenta l'esposizione massima dell'entità al rischio di perdita derivante dal
proprio
coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate contabilmente e le informazioni che
indicano
come viene determinata l'esposizione massima al rischio di perdita;
d)
i flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività
finanziarie
eliminate
contabilmente
(per
esempio
il prezzo
di esercizio
in un
contratto
di
opzione) o altri
importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite. Se il flusso finanziario in uscita è
variabile,
l'ammontare indicato dovrebbe essere basato sulle condizioni in essere a ciascuna data di
riferimento del
bilancio;
e)
un'analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere
necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario
relativamente alle attività trasferite, che indichi le scadenze residue contrattuali del coinvolgimento residuo
dell'entità;
f)
le informazioni qualitative che illustrino e supportino le informazioni quantitative richieste ai punti da (a)
a (e).
42F
L'entità può aggregare le informazioni richieste dal paragrafo 42E relativamente a
una
particolare
attività
qualora
abbia più tipi di coinvolgimento residuo in tale attività finanziaria eliminata contabilmente e pre-
sentarle
come un unico tipo di coinvolgimento residuo.
42G
Inoltre, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo, l'entità deve indicare:
a)
l'utile o la perdita rilevati alla data del trasferimento delle attività;
b)
i ricavi e i costi rilevati nell'esercizio
e cumulativamente,
derivanti
dal coinvolgimento
residuo
dell'entità nelle
attività finanziarie eliminate contabilmente (per esempio variazioni del fair value (valore equo) in
strumenti
derivati);
c)
se l'ammontare complessivo dei proventi rivenienti dal trasferimento (che è ammissibile per l'eliminazione
contabile) in un esercizio non è distribuito
uniformemente
nel corso dell'intero
esercizio
(per esempio,
se una
parte consistente dell'ammontare complessivo del trasferimento avviene nei giorni di chiusura di un
esercizio):
i)
quando la maggior parte dell'attività di trasferimento si è verificata in quell'esercizio (per esempio,
negli ultimi cinque giorni prima della data di chiusura dell'esercizio);
ii)
l'importo (per esempio, gli utili o le perdite correlate) rilevato dal trasferimento in quella parte
dell'esercizio; e
iii)
l'importo totale del corrispettivo derivante dal trasferimento in quella parte dell'esercizio.
L'entità deve fornire questa informativa per ciascun esercizio per il quale viene presentato un prospetto di
conto economico complessivo.
Informativa supplementare
42H
L'entità deve fornire tutta l'informativa supplementare che considera necessaria per soddisfare gli obiettivi
informativi descritti nel paragrafo 42B.
PRIMA APPLICAZIONE DELL'IFRS 9
42I
Nell'esercizio che include la data della prima applicazione dell'IFRS 9 l'entità deve fornire le seguenti
informazioni per ciascuna classe di attività e passività finanziarie con riferimento alla data della prima applica-
zione:
a)
la categoria di valutazione originaria e il valore contabile determinati conformemente allo IAS 39 o
conformemente a una versione precedente dell'IFRS 9 (se l'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione
dell'IFRS 9 comporta più di una data della prima applicazione per disposizioni diverse);
b)
la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi determinati in conformità all'IFRS 9;
c)
l'importo delle attività e passivi finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio
ma
che non sono più designate in tal modo, distinguendo tra quelle per le quali l'IFRS 9 impone la
riclas
sificazione e quelle che l'entità sceglie di riclassificare alla data della prima applicazione.
In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entità per l'applicazione
dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di prima applicazione. Pertanto il presente paragrafo
può portare all'obbligo di fornire informazioni integrative a p date di prima applicazione. L'entità deve
presentare dette informazioni quantitative in una tabella, a meno che sia più idoneo un formato diverso.
42J
Nell'esercizio che include la data della prima applicazione dell'IFRS 9, l'entità deve fornire informazioni
qualitative per permettere agli utilizzatori di comprendere:
a)
in che modo ha applicato le disposizioni in materia di classificazione di cui all'IFRS 9 alle attività
finanziarie
la cui classificazione è cambiata in seguito all'applicazione dell'IFRS 9;
b)
i motivi dell'eventuale designazione o non designazione delle attività finanziarie o passività finanziarie come
valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio alla data della prima
applicazione.
In conformità al paragrafo 7.2.2 dell'IFRS 9, a seconda dell'approccio prescelto dall'entiper l'applicazione
dell'IFRS 9, il passaggio può richiedere più di una data di prima applicazione. Pertanto il presente paragrafo
può portare all'obbligo di fornire informazioni integrative a più date di prima applicazione.
42K
Nell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valuta-
zione
delle attivi
finanziarie
di cui all'IFRS
9 (ossia
quando
l'entità
realizza
il passaggio
dallo
IAS 39 all'IFRS
9 per le attività finanziarie) essa deve fornire le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42L-42O del
presente IFRS come previsto dal paragrafo 7.2.15 dell'IFRS 9.
42L
Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve indicare le modifiche delle classificazioni delle attivi e
passività finanziarie alla data della prima applicazione dell'IFRS 9, indicando separatamente:
a)
le modifiche del valore contabile sulla base della rispettiva categoria di valutazione secondo quanto
previsto dallo IAS 39 (ossia non derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di
passaggio all'IFRS 9); e
b)
le modifiche del valore contabile derivanti da un cambiamento del criterio di valutazione nella fase di
passaggio all'IFRS 9.
Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui
l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività
finanziarie di cui all'IFRS 9.
42M
Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attivie passività
finanziarie che sono state riclassificate per essere valutate al costo ammortizzato e, nel caso delle attività
finanziarie, che sono state riclassificate dal fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio al fair
value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, a seguito del passaggio
all'IFRS 9:
a)
il fair value (valore equo) delle attività finanziarie o delle passività finanziarie alla data di chiusura
dell'esercizio; e
b)
l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita)
d'esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell'esercizio se le attività
o le passività finanziarie non fossero state riclassificate.
Le informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo l'esercizio in cui
l'entità applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività
finanziarie di cui all'IFRS 9.
42N
Nei casi previsti dal paragrafo 42K, l'entità deve fornire le seguenti informazioni per le attività e le passività
finanziarie che sono state riclassificate spostandole dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio a seguito del passaggio all'IFRS 9:
a)
il tasso di interesse effettivo determinato alla data della prima applicazione;
e
b)
gli interessi attivi o passivi rilevati.
Se l'entità tratta il fair value (valore equo)
dell'attività
o passività
finanziaria
come il nuovo
valore contabile
lordo
alla data della prima applicazione (cfr. il paragrafo 7.2.11 dell'IFRS 9), le informazioni integrative di cui al
presente paragrafo sono comunicate per ciascun esercizio fino all'eliminazione contabile. Altrimenti le
informazioni integrative previste dal presente paragrafo non devono essere indicate dopo
l'esercizio
in
cui
l'entità
applica per la prima volta le disposizioni in materia di classificazione e valutazione delle attività
finanziarie
di cui all'IFRS 9.
42O
Quando l'entità presenta le informazioni integrative di cui ai paragrafi 42K-42N, dette informazioni integrative
e le informazioni integrative di cui al paragrafo 25 del presente IFRS devono permettere la riconci
liazione tra:
a)
le categorie di valutazione presentate in conformità allo IAS 39 e all'IFRS 9; e
b)
la classe dello strumento finanziario
alla data della prima applicazione.
42P
Alla data della prima applicazione della sezione 5.5 dell'IFRS 9, l'entità è tenuta a comunicare informazioni
integrative che permettano la riconciliazione tra il saldo di chiusura del fondo a copertura riduzioni di valore di
cui allo IAS 39 e gli accantonamenti di cui allo IAS 37 e il saldo di apertura del fondo a copertura perdite
determinato in conformità
all'IFRS
9. Per le attività
finanziarie,
le informazioni
devono
essere
fornite
secondo
la categoria di valutazione correlata delle attività finanziarie conformemente allo IAS 39 e all'IFRS 9, e deve
essere indicato separatamente l'effetto delle variazioni della categoria di valutazione sul fondo a
copertura
perdite
a tale data.
42Q
Nell'esercizio che include la data della prima applicazione dell'IFRS 9, l'entità non è tenuta a presentare gli
importi
delle
singole
voci di bilancio
che sarebbero
state
indicate
conformemente
alle disposizioni
in materia
di classificazione e valutazione (che comprendono le disposizioni relative alla valutazione al costo
ammortizzato delle attività finanziarie e relative alla riduzione di valore, di cui alle sezioni 5.4 e 5.5 dell'IFRS
9) di
cui:
a)
all'IFRS 9 per gli esercizi precedenti; e
b)
allo IAS 39 per l'esercizio in corso.
42R
Conformemente al paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9, se alla data della prima applicazione dell'IFRS 9 non è fattibile
(secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità valutare il valore temporale del denaro modificato
confor
memente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D
dell'IFRS
9 sulla base dei fatti e delle circostanze
esistenti
al momento
della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari
contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione
iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale
del denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D
dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore contabile, alla data
di
riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche
dei flussi finanziari
contrattuali
sono state
valutate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria,
senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del denaro di cui ai
paragrafi
B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 fino a quando le attivifinanziarie non sono eliminate contabilmente.
42S
Conformemente al paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9, se alla data della prima applicazione non è fattibile (secondo la
definizione dello IAS 8) per l'entità valutare se il fair value (valore equo) di un elemento di pagamento
anticipato era insignificante ai sensi del paragrafo B4.1.12, lettera d), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle
circostanze esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria, l'entità deve valutare le
caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti
al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria senza tener conto delle eccezioni per gli
elementi di
pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9. L'entità deve indicare il valore
contabile, alla data
di riferimento del bilancio, delle attività finanziarie le cui caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali
sono state
valutate sulla base dei fatti e delle circostanze
esistenti al momento della rilevazione iniziale dell'attività finanziaria,
senza
tener
conto
delle
eccezioni
per gli
elementi
di pagamento
anticipato
di
cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS
9 fino a quando le attivifinanziarie non sono eliminate contabilmente.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
43
L'entideve applicare il presente IFRS ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2007 o in data
successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS a partire da un esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato.
44
Se l'entità applica il presente IFRS a esercizi antecedenti il 1
o
gennaio 2006, non deve presentare le
informazioni comparative sulla natura e sull'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari previste dai
paragrafi da 31 a 42.
44A
Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre
modificato i paragrafi 20, 21, 23(c) e (d), 27(c) e B5 dell'Appendice B. L'entideve applicare tali modifiche
per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS
1 (rivisto nella sostanza
nel 2007)
a partire
da un esercizio
precedente,
tali modifiche
devono
essere
applicate
a partire da quell'esercizio precedente.
44B
L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 3(c). L'entità deve applicare tale modifica
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 3
(rivisto
nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la modifica deve essere applicata a partire
da tale esercizio
precedente.
Tuttavia
la modifica
non si applica
al corrispettivo
potenziale
derivante da una
aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel
2008). L'entità deve invece contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi
65A65E
dell'IFRS 3 (come modificato nel 2010).
44C
L'entideve applicare la modifica di cui al paragrafo 3 ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2009 o in data successiva. Se l'entità applica
Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di
liquidazione
(Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, a partire da un esercizio
precedente, a partire da tale esercizio essa deve applicare la modifica al paragrafo 3.
44D
Il paragrafo 3(a) è stato modificato da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2008. L'entità deve
applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. È
consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica questa
modifica
a
partire
da
un
esercizio
precedente,
essa
deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale esercizio le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28, al
paragrafo 1 dello IAS 31 e al paragrafo 4 dello IAS 32 pubblicate nel maggio 2008. L'entità può applicare la
modifica prospetticamente.
44E [Eliminato]
44F [Eliminato]
44G
Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari
(Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha
modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11AB11F. L'enti deve
applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva.
L'entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:
a)
qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi
prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanzia-
ria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009, o
b)
qualsiasi prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria
all'inizio
del
primo
esercizio
comparativo
a
una data antecedente il 31 dicembre 2009.
È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche
a partire da un esercizio precedente,
tale
fatto deve essere indicato (47).
44H44J
[Eliminato]
44K
Il paragrafo 44 B è stato modificato da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve
applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2010 o in data successiva. È
consentita l'applicazione anticipata.
44L
Miglioramenti agli IFRS
, pubblicato nel maggio 2010, ha aggiunto il paragrafo 32A e modificato i paragrafi 34
e 3638. L'entideve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2011 o
in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un
esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
44M
Informazioni integrativeTrasferimenti di attività finanziarie
(Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a ottobre 2010, ha
eliminato il paragrafo 13 e aggiunto i paragrafi 42A42H e B29B39. L'entità deve applicare tali modifiche ai
bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2011 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata. Se l'entità
applica le modifiche
a partire da un esercizio
precedente,
tale fatto deve essere indicato.
Non
è necessario che l'entità fornisca le informazioni integrative richieste da tali modifiche per gli esercizi
esposti
in bilancio che abbiano inizio prima della data della prima applicazione delle modifiche.
44N [Eliminato]
44O
L'IFRS 10 e l'IFRS 11
Accordi a controllo congiunto
, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato il paragrafo
3. L'entideve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
44P
L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 3, 28 e 29 e l'Appendice A e ha eliminato i
paragrafi 2727B. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
44Q
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo
(Modifiche allo IAS 1),
pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 27B. L'enti deve applicare tale modifica quando
applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
44R
Informazioni integrativeCompensazione di attività e passività finanziarie
(Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a
dicembre 2011, ha aggiunto i paragrafi 13A13F e B40B53. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci
degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. L'entideve fornire le informazioni
integrative richieste da tali modifiche retroattivamente.
44S-44W [Eliminato]
44X
Enti d'investimento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato nell'ottobre 2012, ha
modificato il paragrafo
3. L'entità
deve applicare
tale modifica
ai bilanci
degli esercizi
che hanno
inizio il
1
o
gennaio 2014 o in data successiva.
È consentita
l'applicazione
anticipata
di
Entità d'investimento
. Se applica tale
modifica a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le modifiche
comprese
in Entità d'investimento.
44Y [Eliminato]
44Z
L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 2-5, 8-11, 14, 20, 28-30, 36, 42C-
42E,
l'Appendice
A e i paragrafi
B1, B5, B9, B10, B22 e B27, ha eliminato
i paragrafi
12, 12A, 16, 22-
24, 37,
44E, 44F, 44H-44J, 44N, 44S-44 W, 44Y, B4 e l'Appendice D e ha aggiunto i paragrafi 5A, 10A, 11A, 11B,
12B-12D, 16A, 20A, 21A-21D, 22A-22C, 23A-23F, 24A-24G, 35A-35N, 42I-42S, 44ZA e B8A-
B8J. L'entità deve applicare tali modifiche quando
applica
l'IFRS
9. Le modifiche
non devono
essere
applicate
alle
informazioni comparative fornite per esercizi antecedenti la data della prima applicazione dell'IFRS 9.
(1)
Il paragrafo 44G è stato modificato come conseguenza dell'
Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per i neo-
utilizzatori
(Modifica all'IFRS 1) pubblicato a gennaio 2010. Il Board ha modificato il paragrafo 44G per chiarire le proprie
conclusioni e il periodo transitorio inteso nel
Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari
(Modifiche all'IFRS 7).
44ZA Conformemente al paragrafo 7.1.2 dell'IFRS 9, per
gli
esercizi
anteriori
al 1
o
gennaio
2018,
l'enti
può
scegliere
di applicare anticipatamente solo le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività
finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente
ai paragrafi
5.7.1, lettera c), 5.7.7-5.7.9, 7.2.14 e B5.7.5-B5.7.20 dell'IFRS 9, senza applicare le altre disposizioni dell'IFRS
9. Se l'enti sceglie di applicare solo detti paragrafi dell'IFRS 9, deve indicare tale fatto e fornire su base
continuativa le relative informazioni integrative di cui ai paragrafi 10-11 del presente IFRS
(come modificato
dall'IFRS 9 (2010)).
44AA
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014
, pubblicato a settembre 2014, ha modificato il paragrafo 44R
e B30 e ha aggiunto il paragrafo B30A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in
conformità
allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle stime contabili ed errori
ai bilanci degli esercizi che
hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva, tranne quando non sia necessario che l'entità applichi le modifiche ai
paragrafi B30 e B30A per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il quale l'entità
applica tali modifiche. È consentita l'applicazione anticipata delle modifiche ai paragrafi 44R, B30 e B30A. Se
l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere
indicato.
44BB
Iniziativa di informativa
(Modifiche allo IAS 1), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 21 e B5.
L'entideve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata di tali modifiche.
44CC
L'IFRS 16
Leasing
, pubblicato
a gennaio
2016, ha modificato
i paragrafi
29 e B11D. L'entità deve applicare
tali
modifiche quando applica l'IFRS 16.
44DD L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 3, 8 e 29 e ha eliminato il paragrafo 30.
Modifiche all'IFRS 17
, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 3. L'enti deve
applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
44EE
La
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse
, che ha modificato
l'IFRS
9, lo IAS
39
e l'IFRS 7, pubblicato a settembre 2019, ha aggiunto i paragrafi 24H e 44FF. L'entità deve applicare tali
modifiche quando applica le modifiche all'IFRS 9 o allo IAS 39.
44FF
Nell'esercizio in cui applica per la prima volta la
Riforma
degli indici di riferimento
per la determinazione
dei tassi di
interesse
, pubblicato
nel settembre
2019,
l'entità
non è tenuta
a presentare
le informazioni
quantitative
di
cui al
paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
.
44GG
Riforma degli indici di riferimento per la determinazione
dei tassi di interesse fase 2
, che ha modificato l'IFRS 9, lo
IAS
39, l'IFRS 7, l'IFRS 4 e l'IFRS 16, pubblicato ad agosto 2020, ha aggiunto i paragrafi 24I - 24J e 44HH. L'enti
deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39,
all'IFRS
4
o
all'IFRS 16.
44HH
Nell'esercizio
in cui applica
per la prima
volta
la
Riforma
degli indici
di riferimento
per la determinazione
dei tassi
di interesse fase 2
, l'enti non è tenuta a fornire le informazioni integrative che sarebbero comunque
richieste secondo quanto previsto al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8.
44II
Informativa sui principi contabili
, che modifica lo IAS 1 e l'IFRS Practice Statement 2
Making Materiality
Judgements
, è stato pubblicato nel febbraio 2021 e ha modificato i paragrafi 21 e B5. L'entità deve applicare
tale modifica per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. È consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve
essere indicato.
RITIRO DELLO IAS 30
45
Il presente IFRS sostituisce lo IAS 30
Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari
.
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
Rischio di credito
Il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria
all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione.
Grado di rating del rischio
di credito
Rating del rischio di credito basato sul rischio di inadempimento relativo allo
stru
mento finanziario.
Rischio di valuta
Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento
finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di cambio.
Rischio di tasso di interesse
Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento
finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.
Rischio di liquidità
Il rischio che l'entità incontrerà delle difficoltà nell'adempiere alle obbligazioni relative
a passività finanziarie regolate con la consegna di disponibilità liquide o di altra attività
finanziaria.
Finanziamenti
passivi
I finanziamenti passivi sono passività finanziarie, diverse da debiti commerciali a breve
termine in condizioni di credito normali.
Rischio di mercato
Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento
finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato
comprende tre tipi di rischio:
il rischio di valuta
,
il rischio di tasso di interesse
e
altro rischio di prezzo.
Altro rischio di prezzo
Il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino
in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal
rischio di tasso di interesse
o dal
rischio di valuta
), sia che le variazioni siano
determinate da fattori specifici del singolo strumento finanziario o del suo emittente,
sia che esse siano dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti
finanziari similari
negoziati sul mercato.
I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32, nel paragrafo 9 dello IAS 39, nell'Appendice A
dell'IFRS 9 o nell'Appendice A dell'IFRS 13 e sono utilizzati nel presente IFRS nel significato specificato nello IAS 32,
nello
IAS 39, nell'IFRS 9 e nell'IFRS 13:
costo ammortizzato
dell'attività
o passività
finanziaria
attività derivante da contratto
attività finanziarie deteriorate
eliminazione contabile
derivato
dividendi
criterio dell'interesse effettivo
strumento rappresentativo di capitale
perdite attese su crediti
fair value (valore equo)
attività finanziaria
contratto di garanzia
finanziaria
strumento finanziario
passività finanziaria
passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
operazione programmata
valore contabile lordo di un'attività finanziaria
strumento di copertura
posseduta per
negoziazione
utili o perdite per riduzione di valore
fondo a copertura perdite
scaduta
attività finanziarie deteriorate acquistate o originate
data di riclassificazione
acquisto o vendita
standardizzato.
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (PARAGRAFO 6)
B1 Il paragrafo 6 dispone che l'entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle
informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui
al paragrafo 6 sono determinate dall'entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari
specificate nell'IFRS 9 (che stabilisce
le modalità
di valutazione
degli strumenti
finanziari
e dove sono rilevate
le variazioni del fair value (valore equo)).
B2
Nella determinazione delle classi di strumenti finanziari, l'entità deve almeno:
a)
distinguere
gli strumenti
valutati
al costo
ammortizzato
dagli strumenti
valutati
al fair
value
(valore
equo);
b)
trattare come classi distinte gli strumenti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione del presente IFRS.
B3 L'entità decide, alla luce della propria situazione, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare le disposizioni del
presente IFRS, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro
generale, evitando di aggregare
informazioni
che presentano
caratteristiche
diverse.
È necessario
trovare
un
equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli
utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per
esempio, l'entità non deve occultare informazioni importanti includendole in una grande massa di dettagli
insignificanti. Analogamente, l'entità non deve fornire informazioni aggregate in maniera tale da occultare
differenze importanti tra singole operazioni o tra i rischi associati.
B4 [Eliminato]
Altre informazioni
integrative
Principi
contabili
(paragrafo
21)
B5 Il paragrafo 21 impone di indicare le informazioni rilevanti sui principi contabili, che dovrebbero includere
informazioni sul criterio (sui criteri)
base
di valutazione
degli
strumenti
finanziari
utilizzato
nella
preparazione
del
bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:
a)
per le passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio:
i)
la natura delle passività finanziarie che l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio;
ii)
i criteri sulla base dei quali dette passivifinanziarie sono state designate come tali al momento della
rilevazione iniziale; e
iii)
in che modo l'entiha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 4.2.2 dell'IFRS 9 per una tale
designazione.
aa) Per le attività finanziarie designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio:
i)
la natura delle attività finanziarie che l'entità ha designato come valutate al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio; e
ii)
in che modo l'entiha soddisfatto i criteri di cui al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 per una tale designazione;
b)
[Eliminato]
c)
se gli acquisti e le vendite standardizzati delle attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione
o alla data di regolamento (cfr. paragrafo 3.1.2 dell'IFRS 9);
d)
[Eliminato]
e)
in che modo sono determinati gli utili o le perdite netti su ogni singola categoria di strumenti finanziari (cfr.
paragrafo 20, lettera a)), per esempio, se gli utili o le perdite netti su voci al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio includano interessi o dividendi attivi;
f)
[Eliminato]
g)
[Eliminato]
Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino unitamente
alle informazioni rilevanti sui principi contabili o ad altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano
le stime, che la direzione aziendale
ha preso
durante
il processo
di applicazione
dei principi
contabili
dell'entità
che
hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio.
NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI
FINANZIARI
(PARAGRAFI
31-42)
B6 Le informazioni integrative previste ai paragrafi 31-42 devono essere fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite
rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul
rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi
del bilancio.
Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.
Informazioni quantitative
(paragrafo
34)
B7 Il paragrafo 34, lettera a), dispone che siano indicati dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio dell'entità
basati
sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità. Se utilizza vari
metodi per
la gestione di un'esposizione al rischio, l'entità deve indicare le informazioni utilizzando il metodo o i
metodi che
forniscono le informazioni
più rilevanti e attendibili.
Nello IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle
stime contabili
ed errori sono illustrate le nozioni di rilevanza e di attendibilità.
B8 Il paragrafo 34, lettera c), richiede informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi. Le concentrazioni dei rischi
derivano da strumenti finanziari che presentano caratteristiche similari e sono influenzati in maniera analoga
dalle variazioni
delle condizioni
economiche
o di altra natura. L'identificazione
delle concentrazioni dei rischi
richiede un giudizio che consideri le circostanze dell'entità. Le informazioni integrative sulle concen
trazioni dei
rischi includono:
a)
la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni;
b)
la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, controparte, area
geografica, valuta o mercato); e
c)
l'importo dell'esposizione al rischio associata a tutti gli strumenti finanziari che presentano quella stessa
caratteristica.
Pratiche di gestione
del rischio di credito (paragrafi
35F-35G)
B8A
Il paragrafo 35F, lettera b), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entiha
definito
l'inadempimento
per
i diversi
strumenti
finanziari
e i motivi
della
scelta
della
definizione.
In conformità al paragrafo
5.5.9 dell'IFRS 9, per determinare se debbano essere rilevate le perdite attese lungo tutta la vita del
credito occorre
basarsi sull'aumento del rischio di inadempimento dopo la rilevazione iniziale. Tra le informa- zioni sulla
definizione di inadempimento utilizzata dall'entità che possa aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire in che
modo l'entiha applicato le disposizioni in materia di perdite attese su crediti dell'IFRS 9
rientrano:
a)
i fattori qualitativi e quantitativi presi in considerazione per definire l'inadempimento;
b)
se sono state applicate definizioni diverse per tipi diversi di strumenti finanziari; e
c)
le ipotesi sul tasso di miglioramento (ossia il numero di attività finanziarie tornate a essere in bonis) dopo il
verificarsi di un inadempimento sull'attività finanziaria.
B8B Per aiutare gli utilizzatori del bilancio a valutare i principi in materia di ristrutturazione e modifica seguiti dall'entità,
il paragrafo 35F, lettera f), punto i), impone la comunicazione di informazioni integrative sul modo in cui l'entità
sorveglia la misura in cui il fondo a copertura perdite sulle attività finanziarie precedentemente comunicato in
conformità al paragrafo 35F, lettera f), punto i), venga successivamente
valutato a un importo pari alle perdite
attese lungo tutta la vita del credito in conformità al paragrafo 5.5.3 dell'IFRS 9. Le informazioni quantitative che
possano aiutare gli utilizzatori a comprendere il successivo aumento del rischio di credito di
attività finanziarie
modificate possono includere informazioni sulle attività finanziarie modificate rispondenti
ai
criteri di cui al paragrafo
35F, lettera f), punto i), per le quali il fondo a copertura perdite è tornato a essere valutato ad un importo pari alle
perdite attese lungo tutta la vita del credito (ossia un tasso di deterioramento).
B8C
Il paragrafo 35G, lettera a), impone la comunicazione di informazioni integrative relative alle basi degli input, delle
ipotesi e delle tecniche di stima utilizzati per applicare le disposizioni
in materia di riduzione di valore di
cui
all'IFRS 9. Le ipotesi e gli input utilizzati dall'entità per valutare le perdite attese su crediti o per determinare la
misura dell'aumento del rischio
di credito
dopo la rilevazione
iniziale
possono
includere
informazioni
ottenute
da
dati storici interni o da relazioni di rating e ipotesi sulla vita attesa degli strumenti finanziari e la tempistica
della
vendita della garanzia reale.
Variazioni del fondo a copertura perdite (paragrafo 35H)
B8D
In conformial paragrafo 35H, l'entità è tenuta a spiegare le ragioni delle modifiche del fondo a copertura perdite
nel corso dell'esercizio. Oltre alla riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura del fondo a copertura
perdite, può essere necessario fornire una spiegazione dettagliata delle modifiche. La spiegazione dettagliata può
includere l'analisi dei motivi delle modifiche del fondo a copertura perdite nell'esercizio, ivi
compresi:
a)
la composizione del portafoglio;
b)
il volume di strumenti finanziari acquistati o originati; e
c)
la gravi delle perdite attese su crediti.
B8E
Per gli impegni all'erogazione
di finanziamenti
e per i contratti di garanzia finanziaria il fondo a copertura perdite
è rilevato come accantonamento. L'entideve comunicare le informazioni integrative concernenti le
modifiche
del fondo a copertura perdite per le attività finanziarie separatamente dalle informazioni integrative
concernenti gli
impegni all'erogazione di finanziamenti e i contratti di garanzia finanziaria. Tuttavia, se uno strumento finanziario
include sia una componente di finanziamento (ossia un'attivi finanziaria) che una componente di impegno
(ossia un impegno all'erogazione di finanziamenti) non utilizzato e l'entità non è in grado di separare le perdite
attese su crediti sulla componente di impegno all'erogazione di finanziamenti da
quelle sulla componente di attività
finanziaria, le perdite attese su crediti sull'impegno all'erogazione di
finanziamenti dovrebbero essere rilevate
insieme
al fondo a copertura
perdite
dell'attività
finanziaria.
Nella misura in
cui la somma delle perdite attese su crediti
supera il valore contabile lordo dell'attività finanziaria, le perdite
attese su crediti dovrebbero essere rilevate
come accantonamento.
Garanzie reali
(paragrafo
35K)
B8F Il paragrafo 35K impone la comunicazione di informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di
comprendere
l'effetto
delle garanzie
reali e di altri strumenti
di attenuazione
del rischio
di credito
sull'importo delle
perdite attese su crediti. L'entità non è tenuta a comunicare le informazioni sul fair value (valore equo) delle
garanzie reali e degli
altri strumenti
di attenuazione
del rischio
di credito
a quantificare
l'esatto
valore delle
garanzie reali incluso nel calcolo delle perdite attese su crediti (ossia la perdita in caso di inadempimento).
B8G La descrizione dettagliata delle garanzie reali e del loro effetto sull'importo delle perdite attese su crediti potrebbe
includere informazioni riguardanti:
a)
le principali tipologie di garanzie reali possedute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (come
esempi di questi ultimi si possono citare le garanzie personali, i derivati su credito, gli accordi di
compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo
IAS 32);
b)
il volume delle garanzie reali possedute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e della
loro
importanza ai fini del fondo a copertura perdite;
c)
i principi e i processi di valutazione e gestione delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del
rischio di credito;
d)
le principali tipologie di controparti delle garanzie reali e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di
credito e il loro merito di credito; e
e)
informazioni sulle concentrazioni del rischio nell'ambito delle garanzie reali e degli altri strumenti di
atte
nuazione del rischio di credito.
Esposizione al rischio di credito (paragrafi 35M-35N)
B8H Il paragrafo 35M richiede la comunicazione di informazioni sull'esposizione al rischio di credito dell'entie sulle
concentrazioni significative del rischio di credito alla data di riferimento del bilancio. Si ha concentrazione del
rischio di credito quando un certo numero di controparti è situato in una stessa regione geografica o è impegnato
in attività simili e presenta
caratteristiche
economiche
simili, per cui la loro capacità
a far fronte
alle obbligazioni
contrattuali verrebbe compromessa in misura analoga da cambiamenti
delle condizioni
econo
miche o di altre
condizioni. L'entità dovrebbe fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di capire se vi sono
gruppi o portafogli di strumenti finanziari con particolari caratteristiche che potrebbero incidere
su un'ampia
parte del gruppo
di strumenti
finanziari,
come la concentrazione
di particolari
rischi.
Ciò potrebbe includere, per
esempio, raggruppamenti
in base al rapporto
loan-to-value
(prestito
concesso/valore
del bene), concentrazioni
geografiche, settoriali o per tipo di emittente.
B8I Il numero di gradi di rating del rischio di credito utilizzati per comunicare le informazioni conformemente al
paragrafo
35M deve
essere
conforme
al numero
che
l'entità
comunica
ai dirigenti
con
responsabilità
strategiche
ai fini della
gestione del rischio di credito. Se le nformazione sul livello dello scaduto sono le uniche informa-
zioni disponibili
sul mutuatario
e l'entità
utilizza
le informazioni
sul livello
dello scaduto
per valutare
se il rischio
di credito è
aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale conformemente al paragrafo 5.5.11
dell'IFRS 9,
l'entità deve fornire l'analisi delle attività finanziarie per livello dello scaduto.
B8J Quando ha valutato le perdite attese su crediti su base collettiva, l'entità pnon essere in grado di assegnare il
valore
contabile
lordo
di singole
attività
finanziarie
o l'esposizione
al rischio
di credito
su impegni
all'erogazione
di
finanziamenti e contratti di garanzia finanziaria al grado di rating del rischio di credito per il quale sono
rilevate
le perdite attese lungo tutta la vita del credito. In tal caso l'entità dovrebbe applicare le disposizioni di cui
al
paragrafo 35M agli strumenti finanziari che possono essere direttamente assegnati a un grado di rating del
rischio
di credito e indicare separatamente il valore contabile lordo degli strumenti finanziari per i quali le perdite
attese lungo
tutta la vita del credito sono state valutate su base collettiva.
Massima esposizione
al rischio di credito (paragrafo
36, lettera a))
B9 Il paragrafo 35K, lettera a), e il paragrafo 36, lettera a), richiedono informazioni integrative sull'ammontare che
meglio
rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell'entità. Nel caso di un'attività finanziaria, ciò è
costituito
di norma dal valore contabile lordo, al netto di:
a)
qualsiasi importo compensato secondo quanto previsto dallo IAS 32; e
b)
eventuali fondi a copertura perdite rilevati secondo quanto previsto dall'IFRS 9.
B10 Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al
rischio
di
credito
associata
includono
i seguenti elementi, ma non si limitato ad essi:
a)
la concessione di finanziamenti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la
massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;
b)
la stipula di contratti derivati, per esempio, contratti in valuta estera, swap su tassi di interessi e derivati su
crediti. Quando l'attività risultante è valutata al fair value (valore equo), la massima esposizione al rischio di
credito
alla data di chiusura dell'esercizio sarà pari al valore contabile;
c)
la concessione di garanzie finanziarie. In questo caso, la massima esposizione al rischio di credito è rap-
presentata dall'ammontare massimo che l'entità dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa, il quale potrebbe
essere notevolmente maggiore dell'ammontare riconosciuto come passività;
d)
l'assunzione di un impegno all'erogazione di finanziamenti che sia irrevocabile per la durata della linea di
credito o che sia revocabile solo in caso di variazione negativa rilevante. Se il finanziatore non può regolare
l'impegno all'erogazione di finanziamenti in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario, la mas-
sima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall'ammontare complessivo dell'impegno. Ciò in quanto
non si sa se l'ammontare di eventuali quote non utilizzate verrà utilizzato in futuro. Quest'ultimo
potrebbe
essere notevolmente più elevato dell'ammontare rilevato come passività.
Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))
B10A In conformità al paragrafo 34(a) l'entità fornisce informazioni quantitative riepilogative in merito alla propria
esposizione al rischio di liquidità in base alle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità
strategiche. L'entità deve spiegare le modalità con cui tali dati sono
stati determinati.
Se gli esborsi
di cassa
(o di
altra
attività finanziaria) compresi in tali dati potrebbero:
a)
verificarsi significativamente prima delle scadenze indicate in tali dati; o
b)
essere di importo significativamente diverso da quelli indicati in tali dati (per esempio, nel caso di un derivato
incluso
in tali dati in base al regolamento netto, ma per il quale la controparte ha l'opzione di richiedere il
regolamento
lordo),
l'entità deve dichiarare tale fatto e deve fornire informazioni quantitative tali da consentire agli utilizzatori
del
proprio
bilancio di determinare la portata di tale rischio a meno che tali informazioni non siano incluse nelle
analisi delle
scadenze contrattuali richieste nel paragrafo 39(a) o (b).
B11
Nella preparazione delle analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) l'entità utilizza il proprio
giudizio
nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l'entità potrebbe considerare
appropriate le
seguenti fasce temporali:
a)
fino a un mese;
b)
da uno a tre mesi;
c)
oltre tre mesi e fino a un anno; e
d)
oltre uno e fino a cinque anni.
B11A Nell'uniformarsi al paragrafo 39(a) e (b), l'entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento
finanziario ibrido (composto). Per tale strumento finanziario, l'entità deve applicare il paragrafo 39(a).
B11B Il paragrafo 39(b) stabilisce che l'entità deve fornire un'analisi quantitativa delle scadenze per le passività
finanziarie
derivate che illustri le
scadenze
contrattuali
residue
se
le
scadenze
contrattuali
sono
essenziali
per
una comprensione
della tempistica dei flussi finanziari. Per esempio, questo potrebbe verificarsi nel caso di:
a)
uno swap su tassi d'interesse con una vita residua di cinque anni nell'ambito di una copertura di flussi
finanziari
di un'attività o una passività a tasso variabile.
b)
tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti.
B11C Il paragrafo
39(a) e (b) stabilisce
che l'entità debba presentare
un'analisi
delle scadenze
delle passività
finanziarie
che
illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa:
a)
quando una controparte ha la possibilità di decidere quando un determinato importo deve essere pagato, la
passività viene attribuita al primo periodo utile in cui all'entità pessere richiesto di pagare. Per esempio, le passività
finanziarie che l'entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio,
i depositi
a vista)
sono incluse
nella prima fascia temporale.
b)
quando l'entità si è impegnata a rendere disponibili importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in
cui l'entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all'erogazione di finanziamenti
viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.
c)
relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l'ammontare massimo della garanzia viene allocato al
primo
periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa.
B11D Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo 39(a) e (b), rappre
sentano
i flussi finanziari contrattuali non attualizzati, come ad esempio:
a)
le passività lorde del leasing (al lordo degli oneri finanziari);
b)
i prezzi specificati nei contratti a termine per l'acquisto di attività finanziarie in contante;
c)
gli importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile e si riceve il tasso fisso, per i
quali vengono scambiati flussi finanziari netti;
d)
gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno swap su valuta)
per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e
e)
gli impegni all'erogazione di finanziamenti lordi.
Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall'importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria, dato che quest'ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. Quando l'ammontare dovuto non è fisso,
l'ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio
di riferimento. Per esempio, se l'ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l'ammontare
indicato potrà essere basato sul livello dell'indice alla data di chiusura dell'esercizio.
B11E Il paragrafo 39(c) stabilisce che l'entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi
presentati nell'informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). L'entità deve esporre in bilancio
un'analisi
delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio
di liquidità
(per esempio,
attività finanziarie
che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in
entrata tali da coprire i
flussi finanziari in uscita
legati
alle passività
finanziarie),
se tale
informativa
è necessaria
per consentire agli
utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità.
B11F
Altri fattori che l'entità potrebbe considerare
al fine di fornire l'informativa
richiesta nel paragrafo
39(c) riguar
dano,
tra l'altro, il fatto che l'entità:
a)
abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per
esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;
b)
detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità;
c)
abbia fonti di finanziamento molto differenziate;
d)
abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;
e)
abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;
f)
abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio, a seguito di un ribasso del merito
creditizio dell'entità);
g)
abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio, le chiamate di
margine per i derivati);
h)
abbia strumenti che consentono all'entità di decidere
se regolare
le passività
finanziarie
consegnando
contanti
(o
altra attività finanziaria) oppure consegnando le proprie azioni; o
i)
abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione.
Rischio di mercato Analisi di sensitività (paragrafi 40 e 41)
B17 Il paragrafo 40, lettera a), richiede un'analisi di sensitività per ciascun tipo di rischio di mercato al quale l'entità è
esposta. In conformità al paragrafo B3, l'entità decide in che modo aggregare le informazioni
per fornire il
quadro
generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda
l'esposizione
al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:
a)
l'entità che negozia strumenti finanziari potrebbe indicare separatamente le
informazioni
relative
agli
stru
menti
finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per
negoziazione;
b)
l'entità non aggregherebbe le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione e le esposizioni agli
stessi
rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.
Se l'entidetiene esposizioni a un unico tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, non
fornirebbe
informazioni disaggregate.
B18 Il paragrafo 40, lettera a); richiede che l'analisi di sensitività mostri gli effetti sull'utile (perdita) d'esercizio e sul patrimonio
netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio (per esempio, tassi di
interesse prevalenti
sul mercato, tassi di cambio, prezzi di strumenti rappresentativi di capitale o prezzi delle
merci). A questo scopo:
a)
l'entità non è tenuta a determinare quale sarebbe stato l'utile (perdita) dell'esercizio se le variabili rilevanti di rischio
fossero state diverse. L'entità invece presenta gli effetti sull'utile (perdita) d'esercizio
e sul patrimonio
netto alla data
di chiusura dell'esercizio, ipotizzando che in detta data si sia prodotta una variazione ragio
nevolmente possibile
della variabile
rilevante
di rischio e che detta variazione
sia stata applicata
alle esposi-
zioni al rischio in essere a
quella data. Per esempio, se alla fine dell'esercizio l'entidetiene una passivi
finanziaria a tasso variabile, essa
deve indicare gli effetti sull'utile
(perdita)
d'esercizio
(ossia
gli
interessi
passivi) per l'esercizio in corso se i tassi
di interesse hanno subito variazioni di importo ragionevolmente
possibile;
b)
l'entità non è tenuta a indicare gli effetti sull'utile (perdita) d'esercizio e sul patrimonio netto per ogni singola
variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio.
Sarebbe
sufficiente che indicasse
gli effetti
delle variazioni
agli estremi
della gamma
ragionevolmente
possi-
bile.
B19
Nel determinare che cosa costituisce una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio,
l'entità
dovrebbe considerare:
a)
il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere
prospettive remote o
"
peggiori
"
o
"
test di stress
"
. Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio
sottostante
è stabile,
l'entità
non è tenuta
a modificare
la variazione
ragionevolmente
possibile
della variabile
di
rischio da essa scelta. Per esempio, nell'ipotesi che i tassi di interesse siano pari al 5 % e che l'entiabbia stabilito
che una fluttuazione dei tassi di interesse di ± 50 punti base sia ragionevolmente possibile, l'entità indicherà gli
effetti sull'utile (perdita) d'esercizio e sul patrimonio netto, se i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5 % o
salire al 5,5 %. Nell'esercizio successivo i tassi di interesse sono aumentati al 5,5 %.
L'entità continuerà a ritenere
che i tassi di interesse possano fluttuare di ± 50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia
stabile). L'entità indicherà gli effetti sull'utile (perdita) d'esercizio e sul
patrimonio netto se i tassi di interesse
dovessero scendere al 5 % o salire al 6 %. L'entità non è tenuta a
rivedere la propria valutazione secondo la quale
i tassi di interesse potrebbero ragionevolmente fluttuare di
± 50 punti base, salvo il caso in cui si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati notevolmente
più
volatili;
b)
il periodo per il quale effettua la valutazione. L'analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni considerate
ragionevolmente possibili nel corso
del
periodo
che
intercorre
fino
alla
presentazione
successiva
da parte
dell'entità delle relative informazioni, che di norma è il successivo esercizio annuale.
B20
Il paragrafo
41 permette
all'entità
di utilizzare
un'analisi
di sensitività
che
rifletta
le interdipendenze
tra variabili
di
rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni
ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita
potenziale e non l'utile
potenziale.
In questo
caso,
l'entità
può
soddisfare
le disposizioni
del paragrafo
41, lettera
a), indicando il tipo di
modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni Monte Carlo), fornendo
una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e
l'intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni
applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei
calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni
di probabilità secondo le
simulazioni Monte Carlo) utilizzate.
B21 L'entità deve fornire
analisi
di sensitivi
per tutte
le sue attività;
essa può
tuttavia
fornire
analisi
di sensitività
di
tipo
diverso per classi di strumenti finanziari diverse.
Rischio di tasso di interesse
B22 Il
rischio di tasso di interesse
deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nel prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria (per esempio, strumenti di debito acquisiti o emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (per esempio taluni impegni all'ero
gazione di finanziamenti).
Rischio di valuta
B23 Il
rischio di valuta
(o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta
diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Ai fini del presente IFRS, il rischio di valuta non
deriva da
strumenti finanziari che sono elementi non monetari o da strumenti finanziari denominati nella valuta
funzionale.
B24
Un'analisi di sensitività viene fornita per ciascuna valuta nella quale l'entità ha un'esposizione significativa.
Altro rischio di prezzo
B25
Altro rischio di prezzo
deriva dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o
dei
prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Per rispettare quanto disposto dal paragrafo 40, l'entità può
indicare
l'effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di
rischio. Per esempio, se fornisce garanzie sul valore residuo che si configurano come strumenti finanziari, l'entità
indica l'aumento o la diminuzione del valore dell'attività a cui la garanzia si applica.
B26
Due esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono
a) il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità e b) la partecipazione in una gestione
fiduciaria
che
detenga,
a sua
volta,
partecipazioni
in strumenti
rappresentativi
di capitale.
Altri
esempi
includono
i
contratti forward e le opzioni per l'acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento rappresen
tativo
di capitale, e gli swap indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Il fair value (valore equo) di tali
strumenti finanziari risente delle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi
di
capitale.
B27 In conformità al paragrafo 40, lettera a), la sensitività dell'utile (perdita) d'esercizio (che deriva, per esempio, da strumenti
valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio) deve essere comunicata separatamente dalla
sensitività delle altre componenti di conto economico complessivo (che deriva, per esempio, da investimenti in
strumenti rappresentativi
di capitale le cui variazioni del fair value (valore equo) sono esposte
nelle altre componenti
di conto economico complessivo).
B28 Gli strumenti finanziari che l'entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati. Né l'utile
(perdita) d'esercizio il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di detti strumenti. Di
conseguenza,
non è richiesta un'analisi di sensitività.
ELIMINAZIONE CONTABILE (PARAGRAFI 42C42H)
Coinvolgimento residuo
(paragrafo
42C)
B29 La valutazione del coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni informative
contenute nei paragrafi 42E42H viene effettuata al livello dell'entità che redige il bilancio. Per esempio, se una
controllata trasferisce a una terza parte non correlata un'attività finanziaria in cui la propria controllante ha un
coinvolgimento residuo, tale entità non deve considerare, nella valutazione dell'esistenza di un
coinvolgimento residuo
nell'attività trasferita ai fini della redazione del proprio bilancio separato o individuale (se la controllata è l'entità che
redige il bilancio), il coinvolgimento della controllante. Tuttavia, nel proprio bilancio consolidato, una
controllante
dovrebbe considerare il proprio coinvolgimento residuo (o quello di un'altra entità del gruppo) in
un'attività
finanziaria trasferita dalla propria controllata nel determinare l'esistenza di un proprio coinvolgimento
residuo
nell'attività trasferita (se l'entità che redige il bilancio è il gruppo).
B30
L'entità non ha un coinvolgimento
residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, non
mantiene i diritti o gli obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita, né acquisisce nuovi
diritti o
obblighi contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività
finanziaria
trasferita
se non ha un interesse
nel rendimento
futuro
dell'attività
finanziaria
trasferita
la
responsabilità di effettuare in futuro, in qualsiasi circostanza, dei pagamenti relativi all'attività finanziaria
trasferita.
Il termine pagamento in questo contesto non include i flussi finanziari
dell'attività
finanziaria
trasferita
che l'entità
incassa ed è tenuta a trasferire al cessionario.
B30A Quando l'entità trasferisce un'attività finanziaria, essa può mantenere il diritto a rendere servizi all'attività
finanziaria in cambio di un corrispettivo che è previsto, per esempio, nel contratto di servizio. L'entità valuta il
contratto di servizio in conformità alle indicazioni di cui ai paragrafi 42C e B30 per decidere se essa ha un
coinvolgimento
residuo
a seguito
del contratto
di servizio
ai fini delle disposizioni
sulle informazioni
integrative. Ad
esempio, un gestore (servicer) avrà un coinvolgimento residuo nell'attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni
sulle informazioni integrative se il corrispettivo del servizio dipende dal valore o dalla tempistica
dei flussi finanziari
incassati dall'attività finanziaria trasferita. Analogamente,
un gestore (servicer) ha un coinvolgi-
mento residuo ai fini
delle disposizioni sulle informazioni integrative nel caso in cui un corrispettivo fisso non
venga versato integralmente
a causa del mancato rendimento dell'attività finanziaria trasferita. In questi esempi il gestore (servicer) ha un interesse
nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita. Questa valutazione non dipende dalla presunzione che il
corrispettivo che deve essere ricevuto compensi l'entità adeguatamente per la
gestione del servizio.
B31 Il coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita può risultare da disposizioni contrattuali contenute
nell'accordo di trasferimento
o in un accordo
separato
relativo
al trasferimento
stipulato
con il cessionario
o con
un
terzo.
Attività finanziarie
trasferite
non
eliminate
contabilmente
nella
loro
interezza
(paragrafo
42D)
B32 Il paragrafo 42D richiede informazioni integrative nel caso in cui tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di
esse,
non sono ammissibili per l'eliminazione
contabile.
Tali informazioni
integrative
sono richieste per ciascuna data di
riferimento del bilancio in cui l'entità continua a rilevare le attività
finanziarie
trasferite,
indipendente-
mente dal
momento in cui si sono verificati i trasferimenti.
Tipi di coinvolgimento residuo (paragrafi da 42E a 42H)
B33 I paragrafi 42E42H richiedono informazioni integrative di carattere qualitativo e quantitativo per ciascun tipo di
coinvolgimento residuo in attività finanziarie eliminate contabilmente. L'entità deve aggregare il proprio coinvolgimento
residuo in tipologie che siano rappresentative dell'esposizione ai rischi dell'entità. Per esempio, l'entità
può aggregare il
proprio coinvolgimento residuo in base alla tipologia degli strumenti finanziari (per esempio,
garanzie od opzioni
call) o dei trasferimenti (per esempio, factoring di crediti, cartolarizzazioni e prestiti di titoli).
Analisi delle scadenze di flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività trasferite
(paragrafo 42E(e))
B34
Il paragrafo
42E(e)
richiede
all'entità
di esporre
in bilancio
un'analisi
delle scadenze
dei flussi
finanziari
in uscita non
attualizzati per riacquistare attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario
relativamente alle attività eliminate, indicando le scadenze contrattuali residue del coinvolgimento residuo
dell'entità. Tale analisi distingue tra flussi finanziari
che
è
necessario
pagare
(per
esempio,
contratti
forward), flussi
finanziari che l'entità può essere tenuta a pagare (per esempio, opzioni put emesse) e flussi finanziari che
l'entità
potrebbe scegliere di pagare (per esempio, opzioni call acquistate).
B35 Nella preparazione dell'analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l'entità deve utilizzare il proprio
giudizio
nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l'entità potrebbe considerare
appropriate le
seguenti fasce temporali di scadenza:
a)
fino a un mese;
b)
da uno a tre mesi;
c)
da tre a sei mesi;
d)
da sei mesi a un anno;
e)
da uno a tre anni;
f)
da tre a cinque anni; e
g)
oltre cinque anni.
B36
Qualora vi sia una gamma di scadenze possibili, i flussi finanziari sono inclusi in base alla prima data in cui
l'entità
può essere tenuta o autorizzata a pagare.
Informazioni qualitative
(paragrafo
42E(f))
B37 Le informazioni qualitative richieste dal paragrafo 42E(f) comprendono una descrizione delle attività finanziarie
eliminate
contabilmente nonché la natura e lo scopo del coinvolgimento residuo mantenuto dopo il trasferimento di tali
attività. Esse comprendono anche una descrizione dei rischi a cui l'entità è esposta, tra cui:
a)
una descrizione di come l'entità gestisce il rischio inerente al proprio coinvolgimento residuo nelle attività
finanziarie eliminate contabilmente;
b)
se l'entità deve sostenere delle perdite prima di altre parti, nonché la classificazione e gli importi delle perdite
sostenute da parti i cui interessi sono considerati di grado inferiore rispetto agli interessi che l'entità detiene
nell'attività (ossia, il proprio coinvolgimento residuo nell'attività);
c)
una descrizione degli eventi che determinano l'insorgere di obbligazioni a fornire un supporto finanziario
oppure a riacquistare un'attività finanziaria trasferita.
Utile o perdita derivante
dall'eliminazione
contabile
(paragrafo
42G(a))
B38
Il paragrafo
42G(a)
richiede
a una entità di indicare
l'utile o la perdita
derivanti
dall'eliminazione
contabile
relativi
ad
attività finanziarie in cui l'entità ha un coinvolgimento residuo. L'entità deve indicare se l'utile o la perdita
derivanti
dall'eliminazione contabile si sono verificati perché
i fair value
(valori
equi)
delle
componenti
dell'attività rilevata in
precedenza (ossia, l'interesse nell'attività eliminata contabilmente e l'interesse mantenuto dal-
l'entità) differivano dal
fair value (valore equo) dell'attività rilevata in precedenza nel suo insieme. In tale
situazione l'entità deve anche
indicare
se le valutazioni
del fair value (valore
equo) contenevano
dati significativi
non basati su dati di mercato
osservabili, secondo quanto descritto nel paragrafo 27A.
Informativa supplementare
(paragrafo
42H)
B39 L'informativa supplementare richiesta nei paragrafi 42D42G può non essere sufficiente a soddisfare gli obiettivi
informativi di cui al paragrafo 42B. In tal caso, l'entità deve esporre tutta l'informativa supplementare necessaria
a
soddisfare gli obiettivi informativi. L'enti deve stabilire, alla luce delle proprie circostanze, la quanti di
informazioni supplementari che deve fornire per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori e quanta
enfasi
deve porre sui diversi aspetti delle informazioni
supplementari.
È necessario
trovare
un equilibrio,
evitando
di caricare
il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza
tuttavia occultare
informazioni a causa di aggregazioni eccessive.
Compensazione di attività
e passività
finanziarie
(paragrafi
13A-13F)
A m b i t o d i a p p l i c a z i o n e (p a r a g r a f o 1 3 A)
B40 L'informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione
in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Inoltre, l'informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per gli
strumenti finanziari che sono soggetti a un accordo-quadro di compensazione legalmente
esercitabile o a un
accordo
similare
che
riguardi
strumenti
finanziari
e
operazioni
similari,
indipendentemente
dal fatto che gli strumenti
finanziari siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32.
B41 Gli accordi similari cui si fa riferimento nei paragrafi 13A e B40 comprendono gli accordi di compensazione su derivati,
le operazioni di pronti contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global
master
repurchase agreements), le operazioni di prestito
titoli che rispettano
gli standard
internazionali
TBMA/ ISDA (global
master securities lending agreements), e tutti i diritti sulle garanzie reali finanziarie a essi correlati.
Gli strumenti e
le operazioni finanziarie similari citate nel paragrafo B40 comprendono i derivati, i pronti contro termine passivi e
attivi e i prestiti titoli attivi e passivi. Esempi di strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione
del paragrafo 13A sono i finanziamenti
e i depositi a clientela presso lo stesso istituto (a meno che essi non siano
compensati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria), e gli
strumenti finanziari che sono soggetti
soltanto a un accordo di garanzia reale.
Informativa su dati quantitativi relativi ad attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del
paragrafo 13A (paragrafo 13C)
B42 Gli strumenti finanziari presentati in conformità al paragrafo 13C possono essere soggetti a diverse disposizioni
valutative (per esempio, una passività relativa a un contratto di pronti contro termine può essere valutata al costo
ammortizzato, mentre un derivato savalutato al fair value). Una entità deve includere gli strumenti in
base agli
importi rilevati e descrivere qualsiasi differenza di valutazione risultante nella relativa informativa.
Informativa sugli importi lordi delle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del
paragrafo
13A (paragrafo 13C(a))
B43
Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) si riferiscono agli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in
conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) fanno inoltre riferimento a
strumenti finanziari rilevati che sono soggetti ad accordi-quadro di compensazione legalmente esercitabili
o ad accordi
similari indipendentemente dal fatto che essi soddisfino o meno i criteri per la compensazione. Tuttavia, l'informativa
richiesta
dal
paragrafo
13C(a)
non
fa riferimento
agli importi
rilevati
come
conseguenza
di accordi
di garanzie reali
che non soddisfano i criteri per la compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Tali
importi, invece, devono
essere rappresentati in conformità al paragrafo 13C(d).
Informativa sugli importi compensati in conformità ai criteri di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (paragrafo 13C(b))
B44 Il paragrafo 13C(b) richiede che le entità debbano indicare gli importi compensati in conformità al paragrafo 42 dello
IAS 32 nel determinare i saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Gli
importi
delle attività finanziarie e delle passività finanziarie rilevate soggette a compensazione
per effetto di uno stesso accordo,
devono essere riportati nell'informativa fornita sia per l'attivisia per la passività finanziaria.
Tuttavia, gli importi
indicati (per esempio, in una tabella) devono essere limitati agli importi soggetti a com
pensazione. Per esempio, una
entità può
avere
un'attività
in derivati
rilevata
e una
passività
in
derivati
rilevata
che soddisfano i criteri di
compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Se l'importo lordo dell'attività in
derivati è maggiore dell'importo
lordo della passività in derivati, la tabella informativa dell'attività finanziaria deve comprendere l'intero ammontare
dell'attività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)) e l'intero ammontare
della passività in derivati (in conformità
al paragrafo 13C(b)). Tuttavia, mentre la tabella informativa della passività finanziaria comprenderà l'intero
ammontare della passiviin derivati (in conformità al paragrafo
13C(a)), l'importo dell'attività in derivati riportato
nella stessa tabella dovrà essere uguale all'ammontare della
passività in derivati (in conformità al paragrafo
13C(b)).
Informativa sui saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria (paragrafo 13C(c))
B45 Se una entità possiede strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente informativa (come
specificato nel paragrafo 13A), ma che non soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32,
gli importi da indicare ai sensi del paragrafo 13C(c) sarebbero uguali agli importi da indicare
secondo il paragrafo
13C(a).
B46
Gli importi da indicare in conformità al paragrafo 13C(c) devono essere riconciliati con gli importi delle singole
voci
presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Per esempio, se una entità ritiene che
l'aggregazione
o la disaggregazione degli importi delle singole voci di bilancio fornisce informazioni più significative, essa deve
riconciliare gli importi aggregati o disaggregati indicati nel paragrafo 13C(c) con gli importi
delle singole voci
presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Informativa sugli importi soggetti ad accordi quadro di compensazione legalmente esercitabili o ad accordi similari che non
sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b) (paragrafo 13C(d))
B47 Il paragrafo 13C(d) stabilisce che le entità devono indicare gli importi soggetti ad accordi-quadro di compen
sazione
legalmente esercitabili
o ad accordi
similari
che non
sono stati altrimenti
contemplati
nel paragrafo
13C (b). Il paragrafo
13C(d)(i) fa riferimento agli importi relativi a strumenti
finanziari
rilevati
che
non
soddisfano
alcuni o tutti i criteri di
compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (per esempio, i diritti effettivi di compensazione che non
soddisfano i criteri di cui al paragrafo 42(b) dello IAS 32, oppure i diritti di compensazione vincolati che sono
esercitabili, anche legalmente, soltanto in caso di inadempimento,
o soltanto in caso
di insolvenza o fallimento
di una qualsiasi controparte).
B48 Il paragrafo 13C(d)(ii) fa riferimento agli importi relativi a garanzie reali finanziarie ricevute e concesse, incluse le
garanzie
in disponibilità liquide. Una entità deve indicare il fair value degli strumenti finanziari che sono stati concessi o
ricevuti come garanzie reali. Gli importi indicati in conformità al paragrafo 13C(d)(ii) dovrebbero far
riferimento
all'effettiva garanzia reale ricevuta
o concessa
e non ad eventuali
crediti o debiti rilevati
per conse
gnare o ricevere
indietro tale garanzia reale.
Limiti agli importi indicati nel paragrafo 13C(d) (paragrafo 13D)
B49 Nell'indicare gli importi di cui al paragrafo 13C(d), una entità deve considerare gli effetti derivanti da uno strumento
finanziario in garanzia il cui valore è maggiore degli importi garantiti. A tal fine, l'entità deve
innanzitutto dedurre
gli importi indicati in base al paragrafo 13C(d)(i) dall'importo indicato in base al paragrafo 13C(c). L'entità deve quindi
limitare gli importi indicati secondo il paragrafo 13C(d)(ii) all'ammontare residuo del relativo strumento finanziario in
conformità al paragrafo 13C(c). Tuttavia, se i diritti sulla garanzia reale possono essere estesi
ad altri strumenti
finanziari,
tali diritti
possono
essere
inclusi
nell'informativa
fornita
in conformità
al paragrafo 13D.
Descrizione dei diritti di compensazione soggetti ad accordi-quadro di compensazione legalmente esercitabili e ad accordi
similari (paragrafo 13E)
B50 Una entità deve descrivere i tipi di diritti di compensazione e di accordi
similari
indicati
in conformi
al paragrafo
13C(d), inclusa la natura di quei diritti. Per esempio, una entità deve descrivere i diritti vincolati di cui è titolare.
Relativamente agli strumenti soggetti a diritti di compensazione che non sono condizionati a un evento futuro ma
che non soddisfano gli altri criteri disposti dal paragrafo 42 dello IAS 32, l'entità deve
descrivere le motivazioni per
cui tali criteri non sono soddisfatti. L'entità deve descrivere i termini dell'accordo relativo alla garanzia reale per
qualsiasi garanzia reale finanziaria ricevuta o concessa (per esempio, nel caso in
cui la garanzia reale è soggetta
a restrizioni).
Informativa per tipo di strumento finanziario o per controparte
B51 Le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(a)-(e) possono essere raggruppate per tipo di strumento
finanziario
o per operazione (per esempio, derivati, pronti contro termine attivi e passivi o accordi di prestito
titoli attivi e
passivi).
B52
In alternativa,
una entità
può
raggruppare
le informazioni
quantitative
richieste
dal paragrafo
13C(a)-(c)
per
tipo di
strumento finanziario, e le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(c)-(e) per controparte. Se una entità
fornisce le informazioni richieste per controparte, l'entità non deve identificare le controparti indicando la
denominazione. Tuttavia, la designazione delle controparti (Controparte A, Controparte B, Controparte C, ecc.) deve
rimanere costante di anno in anno, per tutti gli anni esposti in bilancio, al fine di garantire la comparabilità. Devono
essere prese in considerazione anche informazioni qualitative, in modo tale che sia possibile fornire
ulteriori
informazioni in merito alle tipologie di controparti. Quando l'informativa disposta dal paragrafo 13C(c)
(e) è fornita per controparte, gli importi che sono singolarmente significativi rispetto all'importo totale di una
controparte saranno indicati separatamente, mentre
gli importi
residuali
singolarmente
non significativi
relativi
alla
controparte saranno aggregati in un'unica voce.
Altro
B53 L'informativa specifica richiesta dai paragrafi 13C-13E è da considerarsi quali disposizioni minime. Per soddisfare
l'obiettivo
di cui al paragrafo 13B, una entità potrebbe dover integrare tale informativa con informazioni
aggiuntive
(qualitative), a seconda
dei
termini
degli
accordi-quadro
di
compensazione
legalmente
esercitabili
e
dei relativi
contratti, incluse le informazioni sulla natura dei diritti di compensazione e sul loro effetto reale o
potenziale sulla
situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.
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