INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
OBIETTIVO
1
Il presente IFRS ha l'obiettivo di definire la contabilizzazione delle attività possedute per la vendita e le modalità di
esposizione in bilancio delle
attivioperative cessate
e le relative informazioni integrative. In particolare, il presente
IFRS
richiede:
a)
che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, siano valutate al
minore tra il valore contabile e il
fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita
, e che l'ammortamento su tali
attività cessi; e
b)
che le attività che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita siano esposte
separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, e che i risultati delle attività operative
cessate
siano esposti separatamente nel prospetto di conto economico complessivo.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
Le disposizioni per la classificazione ed esposizione in bilancio previste dal presente IFRS si applicano a tutte le
attività non correnti
(
41
) rilevate e a tutti i
gruppi in dismissione
dell'entità. Le disposizioni relative alla valutazione
contenute nel presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti e a tutti i gruppi in dismissione rilevati
(come indicati nel paragrafo 4), a eccezione di quelle attività, elencate nel paragrafo 5, che continueranno a essere
valutate in conformità al Principio di riferimento ivi indicato.
3
Le attività classificate come non correnti, in conformità allo IAS 1
Presentazione del bilancio
, non devono essere
riclassificate tra le
attività correnti
finché non soddisfano i criteri per
essere
classificate
come
possedute
per
la vendita
in conformità al presente IFRS. Le attività appartenenti a una classe
che
l'entità
considererebbe
normal
mente come
non correnti, acquisite esclusivamente al fine della loro vendita, non devono essere considerate correnti a meno
che non soddisfino i criteri per essere classificate
come possedute
per la vendita,
in conformi
al presente IFRS.
4
Talvolta l'entità dismette un gruppo di attività, insieme ad alcune passività direttamente correlate, con un'unica
operazione. Tale gruppo in dismissione può essere un
gruppo di unità generatrici di flussi finanziari
, un'unica uni
generatrice di flussi finanziari o una parte di un'unità generatrice di flussi finanziari (
42
). Il gruppo pincludere
qualsiasi attività e passività dell'entità, comprese le attività correnti, le passività correnti e le attività escluse in base
al paragrafo 5 dalle disposizioni
di valutazione
del presente
IFRS.
Se un'attività
non corrente
rientrante
nell'ambito
di
applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS fa parte di un gruppo in dismissione, i requisiti di
valutazione del presente IFRS si applicano al gruppo nel suo insieme, così che il gruppo è valutato al minore tra il
valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le disposizioni per la valutazione delle
singole attività e passivi nell'ambito di un gruppo in dismissione sono esposte nei paragrafi 18, 19 e 23.
5
Le disposizioni in materia di valutazione di cui al presente IFRS (
43
) non si applicano alle seguenti attività,
disciplinate invece dagli IFRS indicati, come attività singole come parte di un gruppo in dismissione:
a)
attività fiscali differite (IAS 12
Imposte sul reddito
);
b)
attività derivanti da benefici per i dipendenti (vedere IAS 19
Benefici per i dipendenti
);
c)
attività finanziarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9
Strumenti finanziari
;
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
d)
attività non correnti contabilizzate in conformità al modello del fair value (valore equo) nello IAS 40
Inve
stimenti immobiliari;
e)
attività non correnti valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita secondo le disposizioni
dello
IAS 41 Agricoltura;
f)
gruppi di contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17
Contratti assicurativi
.
(1)
Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attivinon correnti sono attiviche comprendono somme che si
ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dopo la data di chiusura del bilancio. Alla classificazione di tali attività si applica il
paragrafo 3.
(2)
Tuttavia, una volta che si prevede che i flussi finanziari di una attivio di un gruppo di attività derivino principalmente dalla
dismissione piuttosto che dall'uso continuativo, tali flussi diventano meno dipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività, e
un gruppo in dismissione appartenente a una unità generatrice di flussi finanziari diventa una unità generatrice di flussi finanziari
distinta.
(3)
Salvo i paragrafi 18 e 19, a norma dei quali le attività in questione devono essere valutate conformemente agli altri IFRS applicabili.
5A
Le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili a un'attivi non
corrente (o a un gruppo in dismissione) che è classificata come posseduta per la vendita si applicano anche a una
attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la distribuzione ai soci nella
loro
capacità di azionisti (posseduta per la distribuzione ai soci).
5B Il presente IFRS specifica l'informativa richiesta relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione)
classificate come possedute per la vendita ovvero come
attività
operative
cessate.
L'informativa
richiesta
in
altri
IFRS
non si applica a tali attività (o gruppi in dismissione) a meno che gli stessi IFRS non richiedano:
a)
informazioni specifiche relativamente alle attività non correnti (o ai gruppi in dismissione) classificate come
possedute per la vendita ovvero come attività operative cessate; o
b)
informazioni in merito alla valutazione di attivie passività in un gruppo in dismissione che non rientrano
nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione dell'IFRS 5 e tali informazioni non siano già
previste
nelle altre note al bilancio.
Informazioni aggiuntive
in merito alle attività
non correnti
(o ai gruppi in dismissione)
classificate
come possedute per
la vendita o come attività operative cessate possono essere necessarie per conformarsi alle disposizioni generali
dello
IAS 1, in particolare dei paragrafi 15 e 125 di tale Principio.
CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA O COME
POSSEDUTE PER LA DISTRIBUZIONE AI SOCI
6
L'entità deve classificare un'attività non corrente
(o un gruppo
in dismissione)
come posseduta
per la vendita,
se il
suo
valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché con il suo uso conti
nuativo.
7
Perché ciò si verifichi, l'attività (o gruppo in dismissione) deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua
condizione attuale, soggetta a condizioni, che sono d'uso e consuetudine, per la vendita di tali attivi(o gruppi in
dismissione) e la vendita deve essere altamente probabile.
8
Perché la vendita sia altamente probabile, la Direzione ad un adeguato livello deve essersi impegnata in un
programma per la dismissione
dell'attività
(o del
gruppo
in dismissione),
e devono
essere
state
avviate
le attività per
individuare un acquirente e completare il programma. Inoltre, l'attività (o gruppo in dismissione) deve essere
attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value
(valore equo) corrente. Inoltre il completamento della vendita dovrebbe essere
contabilizzato
entro
un anno
dalla
data
della classificazione, a eccezione di quanto consentito dalle disposizioni del paragrafo 9, e le azioni richieste
per
completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l'improbabilità che il programma possa essere
significativamente modificato o annullato. La probabilità di approvazione da parte dei soci (se prevista dall'ordi
namento
giuridico) dovrebbe essere considerata parte della valutazione in merito al fatto che la vendita sia
altamente
probabile.
8A L'entità che intraprenda un programma di vendita che comporta la perdita del controllo di una controllata deve
classificare tutte le attività e le passività di detta controllata come possedute per la vendita se sono soddisfatti i
criteri enunciati nei paragrafi 68, prescindendo dal fatto che, dopo la vendita, essa conservi una partecipazione di
minoranza nell'ex controllata.
9
Gli eventi o le circostanze
possono
estendere
il periodo
di completamento
della vendita oltre un anno. L'estensione
del
periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un'attività (o gruppo in dismissione) sia
classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori del controllo
dell'entità e se vi sono sufficienti evidenze che l'enti resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione
dell'attività (o del gruppo in dismissione). Ciò avviene quando si verificano le condizioni esposte nell'appendice B.
10
Le operazioni di vendita comprendono gli scambi di attività non correnti con altre attività non correnti laddove lo
scambio ha sostanza commerciale, in conformità allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
11
Se l'entità acquisisce un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) esclusivamente al fine della sua successiva
vendita, deve classificare l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita alla data
dell'acquisizione soltanto se è soddisfatta la condizione dell'anno di cui al paragrafo 8 (a eccezione di quanto
consentito dal paragrafo 9) e se è altamente probabile che qualsiasi altro criterio di cui ai paragrafi 7 e 8, non
soddisfatto in quel momento, sia rispettato entro un breve lasso di tempo dall'acquisizione
(solitamente entro tre
mesi).
12
Se i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 vengono soddisfatti dopo la data di chiusura del bilancio, nel redigere quel bilancio
l'entità non deve classificare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita.
Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura del bilancio ma prima
dell'autorizzazione della pubblicazione, l'entità deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi 41, lettere a), b) e
d) nelle note.
12A Una attività non corrente (o gruppo in dismissione) è classificata come posseduta per la distribuzione ai soci quando
l'entità si è impegnata a distribuire l'attività (o il gruppo in dismissione) ai soci. Affinché ciò si verifichi, le attività
devono essere disponibili per la distribuzione immediata nella loro condizione attuale e la distribuzione
deve essere
altamente probabile. Affinché la distribuzione
sia
altamente
probabile,
devono
essere
state
avviate
azioni per
completare la distribuzione e ci si attende che tali azioni siano completate
entro un anno dalla data
della
classificazione. Le azioni richieste per completare la distribuzione dovrebbero indicare che è improbabile che saranno
apportate variazioni significative alla distribuzione o che la distribuzione sarà annullata. La probabilità di approvazione
da parte dei soci (se prevista dall'ordinamento giuridico) dovrebbe essere considerata parte della
valutazione in
merito al fatto che la distribuzione sia altamente probabile.
Attività non correnti da abbandonare
13
L'entità non deve classificare come posseduta per la vendita un'attività non corrente (o gruppo in dismissione)
destinata ad essere abbandonata. Ciò perché il valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso
continuativo. Tuttavia, se il gruppo in dismissione da abbandonare soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 32,
lettere da a) a c), l'entità deve presentare in bilancio i risultati e i flussi finanziari del gruppo in dismissione come
attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33 e 34, alla data in cui esso cessa di essere utilizzato. Le attività
non correnti (o gruppi in dismissione) da abbandonare includono le attività non correnti (o gruppi in dismissione)
da utilizzare fino al termine della propria vita economica e le attività non correnti (o gruppi in
dismissione)
destinate a essere dismesse dall'uso piuttosto che vendute.
14
L'entità non deve contabilizzare
come abbandonata
un'attività
non corrente
temporaneamente
inutilizzata.
VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA
Valutazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione)
15
L'entità deve valutare
un'attività
non corrente
(o gruppo
in dismissione)
classificata
come posseduta
per la vendita
al
minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
15A L'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la
distribuzione ai soci al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di
distribuzione (44).
16
Se una attività (o gruppo in dismissione) neo-acquisita soddisfa i criteri per la classificazione come posseduta per
la vendita (cfr. paragrafo 11), l'applicazione del paragrafo 15 comporterà che l'attività (o gruppo in dismissione) sarà
valutata, al momento della rilevazione iniziale, al minore tra il valore contabile se non fosse stata classificata
come posseduta per la vendita (per esempio, al costo) e il fair value (valore equo) al netto dei costi di
vendita. Pertanto, se l'attività (o gruppo in dismissione) è acquisita come parte di una aggregazione
aziendale, deve
essere valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
17
Se è previsto che la vendita si concluderà tra più di un anno, l'entità deve valutare i costi di vendita al loro valore
attuale. Qualsiasi incremento nel valore attuale dei costi di vendita derivante dal trascorrere del tempo deve essere
rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio come onere finanziario.
18
Immediatamente prima della classificazione iniziale dell'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la
vendita,
i valori contabili dell'attività (o di tutte le attività e passività del gruppo) devono essere valutati in
conformità agli
IFRS applicabili.
19
Al momento della successiva rimisurazione di un gruppo in dismissione, i valori contabili di ogni attività e passività
che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione
del presente
IFRS, ma che sono
incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, devono essere rideter
minati in
conformità agli IFRS applicabili prima che sia rideterminato il fair value (valore equo) al netto dei costi di
vendita del
gruppo in dismissione.
(4)
I costi di distribuzione sono i costi incrementali direttamente attribuibili alla distribuzione, esclusi gli oneri finanziari e per imposte
sul reddito.
Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei relativi annullamenti
20
L'entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva
dell'attività (o del gruppo in dismissione) al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, nella misura
in cui essa non sia stata già rilevata in conformità al paragrafo 19.
21
L'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento
successivo
del fair value (valore equo) di un'attività
al
netto
dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata in
conformità al presente IFRS o precedentemente in conformità allo IAS 36
Riduzione di valore delle attivi
.
22
L'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un gruppo in
dismissione, al netto dei costi di vendita:
a)
nella misura in cui non sia stata rilevata in conformità al paragrafo 19; ma
b)
solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata, in conformità al presente IFRS
o, precedentemente, in conformità allo IAS 36, sulle attivi non correnti che rientrano nell'ambito di
applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS.
23
La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione ridurrà
(o incrementerà)
il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell'ambito
di applicazione delle
disposizioni di valutazione del presente IFRS, nell'ordine di ripartizione esposto nei paragrafi 104, lettere a) e
b) e 122 dello IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004).
24
Una plusvalenza o minusvalenza non già rilevata alla data di vendita di un'attivinon corrente (o di un gruppo in
dismissione), deve essere rilevata entro la data di eliminazione contabile. Le disposizioni per l'eliminazione
contabile sono esposte:
a)
nei paragrafi da 67 a 72 dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) per gli immobili, impianti e macchinari;
e
b)
nei paragrafi da 112 a 117 dello IAS 38
Attività immateriali
(rivisto nella sostanza nel 2004) per le attività
immateriali.
25
L'entità non deve ammortizzare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita o che fa parte
di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita. Gli oneri finanziari e le altre spese
attribuibili
alle passività di un gruppo in dismissione
classificato
come
posseduto
per la vendita
devono
continuare
ad essere
rilevati.
Modifiche a un programma di vendita o a un programma di distribuzione ai soci
26
Se l'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione)
come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti
nei
paragrafi 7-9 (posseduta per la vendita) e nel paragrafo 12 A (posseduta per la distribuzione ai soci) non sono
più
soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) rispettivamente come posseduta
per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci. In tali casi l'entità deve seguire le indicazioni
di cui ai
paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica, tranne quando si applica il paragrafo 26 A.
26A
Se l'entità riclassifica
un'attività
(o gruppo in dismissione)
direttamente
da posseduta
per la vendita a posseduta
per
la
distribuzione ai soci, o direttamente da posseduta per la distribuzione ai soci a posseduta per la vendita, la
variazione della classificazione è considerata una continuazione del programma iniziale di dismissione. L'entità:
a)
non deve seguire le indicazioni di cui ai paragrafi 27-29 per contabilizzare tale modifica. L'entità deve applicare
le disposizioni relative alla classificazione, presentazione e valutazione del presente IFRS applicabili al nuovo
metodo
di dismissione;
b)
deve valutare l'attività non corrente (o gruppo in dismissione) seguendo le disposizioni di cui al paragrafo 15 (se
riclassificata come posseduta per la vendita) o al paragrafo 15 A (se riclassificata come posseduta per la
distribuzione ai soci) e rileva ogni riduzione o incremento del fair value (valore equo) al netto dei costi di
vendita/costi
di distribuzione
dell'attività
non corrente (o gruppo in dismissione)
seguendo le disposizioni
di cui
ai
paragrafi 20-25;
c)
non deve modificare la data della classificazione in conformità ai paragrafi 8 e 12 A. C non impedisce
l'estensione del periodo richiesto per completare
una vendita o una distribuzione
ai soci, se le condizioni di
cui
al paragrafo 9 sono soddisfatte.
27
L'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) che cessa di essere classificata come
posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci (o cessa di far parte di un gruppo in dismissione
classificato come posseduto per la vendita o posseduto per la distribuzione ai soci) al minore tra:
a)
il valore contabile prima
che l'attività
(o gruppo
in dismissione)
fosse
classificata
come
posseduta
per la vendita
o
posseduta per la distribuzione ai soci, rettificato per tutti gli ammortamenti, svalutazioni o rivalutazioni che
sarebbero stati altrimenti rilevati se l'attività (o il gruppo in dismissione) non fosse stata classificata come
posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci;
b)
il
valore recuperabile
calcolato alla data in cui è stata presa la decisione successiva di non vendere o non
distribuire (45).
28
L'entità deve includere qualsiasi rettifica necessaria del valore contabile di un'attività
non
corrente
che
cessa
di
essere
classificata come posseduta per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci nell'utile (perdita)
d'esercizio (
46
)
derivante dalle attivioperative in esercizio nel periodo in cui le condizioni specificate, rispettivamente,-nei
paragrafi
7-9 o 12A non sono più soddisfatte. I bilanci degli esercizi successivi alla classificazione dell'attività come posseduta
per la vendita o posseduta per la distribuzione ai soci devono essere modificati di conseguenza se il gruppo in
dismissione o l'attività non corrente che cessa di essere classificata
come posseduta per la vendita o posseduta per
la distribuzione ai soci è una controllata, un'attività a controllo congiunto, una joint venture, una collegata o una
parte di un'interessenza in una joint venture o in una collegata. L'entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa
voce del prospetto di conto economico complessivo utilizzata per esporre le plu
svalenze o le minusvalenze, se
esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.
29
Se l'entirimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la
vendita,
le rimanenti
attività
e passività
del gruppo
in dismissione
da vendere
continuano
a essere
valutate
come
un
unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Se l'entità rimuove una singola attività o
passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la distribuzione ai soci, le rimanenti attività
e passività del gruppo in dismissione da distribuire continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se
esso soddisfa i criteri esposti nel paragrafo 12 A. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che
singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (o come possedute per la
distribuzione ai soci) devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value (valore
equo) al netto dei costi di vendita (o distribuzione) a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le
condizioni di attività possedute per la vendita non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in
conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26. Tutte le attività non correnti che non soddisfano le condizioni di
attività possedute per la distribuzione ai soci non devono più essere classificate
come possedute per la
distribuzione ai soci, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
E INFORMAZIONI
INTEGRATIVE
30
L'entità deve esporre e illustrare tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli
effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attivi non correnti (o gruppi in
dismis
sione).
Presentazione di attività
operative
cessate
31
Una
componente di un'entità
comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia
operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché una componente dell'entiè
mantenuta operativa, sa una uni generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi
finanziari.
32
Una attività operativa cessata
è una componente
dell'entità
che
è stata
dismessa
o classificata
come
posseduta
per
la
vendita, e
a)
rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività;
b)
fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un importante ramo autonomo di attività o area
geografica di attività; o
c)
è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.
33
L'entità deve indicare:
(5)
Se l'attivinon corrente fa parte di una unità generatrice di flussi finanziari, il suo valore recuperabile è rappresentato dal valore contabile
che sarebbe stato rilevato dopo l'allocazione
delle perdite per riduzione di valore derivanti da quella unità generatrice
di
flussi finanziari
in conformità con lo IAS 36.
(6)
A meno che non si tratti di immobili, impianti e macchinari, o di un'attività immateriale rivalutata in conformità con lo IAS 16 o
lo IAS 38 prima di essere classificata come posseduta per la vendita, nel qual caso la rettifica deve essere considerata come un
incremento o una riduzione derivante dalla rivalutazione.
a)
un unico importo da esporre nel prospetto di conto economico complessivo rappresentato dal totale:
i)
degli utili o delle perdite delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali; e
ii)
dalla plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value
(valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione
delle
attività
o del(i)
gruppo(i)
in dismissione
che
costituiscono l'attività operativa cessata;
b)
un'analisi dell'unico importo di cui al punto a) suddivisa in:
i)
i ricavi, i costi e gli utili o perdite derivanti da attività operative cessate, al lordo degli effetti fiscali;
ii)
il relativo onere per imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81, lettera h) dello IAS 12;
iii)
la plusvalenza o la minusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei
costi di vendita o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività
operativa cessata; e
iv)
il relativo onere per imposte sul reddito, come richiesto dal paragrafo 81, lettera h), dello IAS 12.
L'analisi
può essere presentata
nelle note o inclusa
nel prospetto
di conto economico
complessivo.
Se è esposta
nel
prospetto di conto economico complessivo, deve comparire in una sezione identificata come relativa alle
attività
operative cessate, ossia distintamente dalle
attività
operative
in esercizio.
L'analisi
non
è richiesta
nel
caso di
gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione
soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita (cfr. paragrafo 11);
c)
i flussi finanziari netti attribuibili all'attività operativa, di investimento e di finanziamento dell'attivi operativa
cessata. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel bilancio. Tali informazioni non sono richieste nel caso
di gruppi in dismissione rappresentati da controllate di recente acquisizione che al momento dell'acquisizione
hanno
i requisiti per essere classificate come possedute per la vendita (cfr. paragrafo 11);
d)
l'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative in esercizio e dalle attività operative cessate attribuibili
ai soci della controllante. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel prospetto di conto economico
complessivo.
33A Se l'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio
in un prospetto
distinto
come descritto
nel paragrafo
10A
dello
IAS 1 (come modificato nel 2011), una sezione identificata come relativa alle attivioperative cessate è
presentata
in tale prospetto.
34
L'entità
deve
ripresentare
l'informativa
di cui al paragrafo
33 per i periodi
precedenti
presentati
in bilancio,
così
che
l'informativa si riferisca a tutte le attivioperative cessate entro la data di chiusura dell'ultimo bilancio
presentato.
35
Le rettifiche apportate nell'esercizio corrente agli importi
precedentemente
classificati
tra
le
attività
operative cessate
e direttamente correlate alla dismissione in un esercizio precedente di una attività operativa cessata devono essere
classificate separatamente tra le attivi operative cessate. La natura e
l'importo
di
tali
rettifiche
devono
essere
indicati. Esempi di circostanze in cui possono sorgere tali rettifiche comprendono:
a)
la risoluzione di incertezze derivanti dalle condizioni dell'operazione di dismissione, come la risoluzione di
rettifiche del prezzo di acquisto e le questioni di indennizzo con l'acquirente;
b)
la risoluzione di incertezze direttamente collegate e derivanti da operazioni del componente antecedenti la sua
dismissione, come le obbligazioni per la tutela ambientale e le garanzie sui prodotti rimaste a carico del
venditore;
c)
l'estinzione di obbligazioni relative a piani di benefici per i dipendenti, a condizione che l'estinzione sia
direttamente connessa all'operazione di dismissione.
36
Se l'entità cessa di classificare una componente dell'entità come posseduta per la vendita, i risultati dell'attività della
componente precedentemente esposti in bilancio
tra le attività operative
cessate,
in conformità
ai paragrafi
da 33 a
35,
devono essere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi
presentati
in bilancio. È necessario indicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati
riclassificati.
36A L'entità che intraprenda un programma di vendita che comporta
la perdita del controllo di una controllata,
nel caso
in cui quest'ultima sia un gruppo in dismissione che soddisfa la definizione di attività operativa cessata di cui
al
paragrafo 32, deve fornire le informazioni richieste nei paragrafi 33-36.
Plusvalenze
o
minusvalenze
relative
ad
attività
operative
in
esercizio
37
Tutte le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla rideterminazione di un'attività non corrente (o gruppo in
dismissione) classificata come posseduta per la vendita che non risponde alla definizione di attività operativa
cessata devono essere incluse nel risultato delle attività operative in esercizio.
Presentazione di un'attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la
vendita
38
L'entideve presentare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un
gruppo
in dismissione classificato come posseduto per
la vendita
separatamente
dalle
altre
attività del
prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria.
Le passività
di un gruppo
in dismissione
classificato
come
posseduto
per la
vendita devono essere presentate separatamente dalle altre passività del prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria. Tali attività e passività non devono essere compensate ed esposte in bilancio come un importo netto.
Le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nella nota integrativa, a eccezione di quanto consentito dal
paragrafo 39. L'entità deve esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente -
rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo relativo a un'attività non corrente (o gruppo in
dismissione)
classificata come posseduta per la vendita.
39
Se il gruppo in dismissione è costituito da una controllata acquisita, che all'acquisizione già soddisfa i criteri per
essere classificata come posseduta per la vendita
(cfr. paragrafo
11), non è richiesta
l'indicazione
delle principali
classi
di attività e passività.
40
L'entità non deve riclassificare o ripresentare gli importi in precedenza classificati come attivinon correnti, o
come
attività e passività appartenenti a gruppi in dismissione, classificati come posseduti per la vendita, negli stati patrimoniali
degli esercizi precedenti presentati a fini comparativi per uniformarsi alla classificazione nel prospetto
della situazione
patrimoniale-finanziaria dell'ultimo esercizio presentato.
Informazioni integrative
aggiuntive
41
L'entità deve fornire le seguenti informative nella nota integrativa dell'esercizio in cui un'attività non corrente (o un
gruppo in dismissione) è stata classificata come posseduta per la vendita oppure venduta:
a)
una descrizione dell'attività non corrente (o del gruppo in dismissione);
b)
una descrizione dei fatti e delle circostanze della vendita,
o che facciano
riferimento
alla prevista
dismissione,
e
alle
relative modalità e tempi attesi;
c)
la plusvalenza o la minusvalenza rilevata in conformità ai paragrafi da 20 a 22 e, se non esposta distintamente
nel prospetto di conto economico complessivo, la voce di prospetto di conto economico complessivo che
include
tale plusvalenza o minusvalenza;
d)
se applicabile, il settore oggetto di informativa di appartenenza dell'attività non corrente (o del gruppo in
dismissione) in conformità allo IFRS 8 Settori operativi.
42
Se sono applicabili il paragrafo 26 o il paragrafo 29, l'entità deve indicare, nell'esercizio in cui decide di modificare
il programma di cessione dell'attività non corrente (o il gruppo in dismissione), una descrizione dei fatti e delle
circostanze che hanno condotto a quella decisione e l'effetto di tale decisione sul risultato dell'esercizio e di tutti gli
esercizi precedenti presentati in bilancio.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
43
Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che
soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le
condizioni per essere classificati come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore del presente IFRS.
L'entità può applicare le disposizioni del presente IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismis
sione) che
soddisfano
i criteri
per essere
classificate
come
possedute
per la vendita
e ai componenti
che soddisfano le condizioni
per essere classificati come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore del presente IFRS, a
condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare il presente IFRS siano
state ottenute al
momento in cui detti criteri sono stati originariamente soddisfatti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
44
L'enti deve applicare il presente IFRS ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2005 o in data
successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio
prima
del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre, ha
modificato i paragrafi 3 e 38 e ha aggiunto il paragrafo 33A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli
esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza
nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio
precedente.
44B
Lo IAS 27
Bilancio consolidato
e separato
(come modificato
nel 2008) ha aggiunto il paragrafo
33, lettera d). L'entità
deve
applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità
applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a
partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.
44C I paragrafi 8A e 36A sono stati aggiunti dai
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2008. L'enti deve
applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o luglio 2009 o in data successiva. È
consentita l'applicazione anticipata. Tuttavia l'entità non deve applicare le modifiche agli esercizi che hanno inizio
prima
del 1o luglio 2009, a meno che non applichi anche lo IAS 27 (come modificato nel gennaio 2008). Se
l'enti
applica le modifiche prima del 1
o
luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare le
modifiche
prospetticamente a partire dalla data della prima applicazione dell'IFRS 5, ferme restando le disposizioni
transitorie di
cui al paragrafo 45 dello IAS 27 (come modificato nel gennaio 2008).
44D I paragrafi 5A, 12A e 15A sono stati aggiunti
e il paragrafo
8 è stato modificato
dall'IFRIC
17
Distribuzioni
ai soci
di
attività non rappresentate da disponibilità liquide
del novembre 2008. Tali modifiche devono applicarsi prospetticamente
alle attività non correnti
(o gruppi
in dismissione)
classificate
come possedute
per la distribuzione
ai soci
per i bilanci
degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Non è consentita l'applicazione retroattiva. È
consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1
o
luglio
2009, tale fatto deve essere indicato e l'entideve applicare anche l'IFRS 3 Aggregazioni
aziendali (rivisto nella
sostanza nel 2008), lo IAS 27 (come modificato nel gennaio 2008) e l'IFRIC 17.
44E Il paragrafo 5B è stato aggiunto da
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nell'aprile 2009. L'entità deve applicare tale
modifica
prospetticamente ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2010 o in data successiva. È
consentita
l'applicazione
anticipata.
Se l'entità applica queste modifiche
a partire da un esercizio
precedente,
tale
fatto deve
essere indicato.
44F
[Eliminato]
44G L'IFRS 11
Accordi a controllo congiunto
, pubblicato a maggio 2011, ha modificato il paragrafo 28. L'enti deve
applicare tale modifica quando applica l'IFRS 11.
44H L'IFRS 13
Valutazione del fair value
(valore
equo)
, pubblicato
nel maggio
2011,
ha modificato
la definizione
di fair value
(valore equo) e di valore recuperabile dell'Appendice A. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica
l'IFRS 13.
44I
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo
(Modifiche allo IAS 1),
pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 33A. L'entità deve applicare tale modifica quando applica
lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
44K L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato
il paragrafo
5 e ha eliminato
i paragrafi 44F e
44J.
L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
44L
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014
, pubblicato a settembre 2014, ha modificato i paragrafi 26-29 e
ha aggiunto il paragrafo 26A. L'enti deve applicare tali modifiche prospetticamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
alle modifiche del metodo di dismissione che si verificano
nei
bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata.
Se l'entità applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
44M L'IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 5. L'entità deve applicare tale modifica quando
applica l'IFRS 17.
RITIRO DELLO IAS 35
45
Il presente IFRS sostituisce lo IAS 35
Attività destinate a cessare
.
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
Unità generatrice di flussi finanziari
Il ppiccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari in
entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata
generati da altre attività o gruppi di attività.
Componente dell'entità
Operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia
operativamente, sia a fini del bilancio, dal resto della entità.
Costi di vendita
I costi incrementali direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività (o
gruppo in dismissione
), esclusi gli oneri finanziari e per imposte sul reddito.
Attività corrente
L'entità deve classificare un'attività come corrente quando:
a)
si attende di realizzare l'attività,
oppure
intende
venderla
o
consumarla,
nel
normale svolgimento del suo ciclo operativo;
b)
la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
c)
si attende di realizzare l'attività entro dodici mesi dalla data di chiusura
dell'esercizio; o
d)
l'attività è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come
definiti nello IAS 7) a meno che non sia vietato scambiarla
o utilizzarla
per
estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura
dell'esercizio.
Attività operativa cessata
Una
componente
di
un'entità
che
è
stata
dismessa
o
classificata
come
posseduta per la vendita e:
a)
rappresenta un importante ramo autonomo di attività o area geografica di
attività;
b)
fa parte di un unico programma coordinato di dismissione di un
impor
tante ramo autonomo di attività o area geografica di attività; o
c)
è una controllata acquisita esclusivamente in funzione di una rivendita.
Gruppo in dismissione
Un gruppo di attività da dismettere assieme, attraverso la vendita o altro, in
un'unica operazione, e di passività direttamente connesse a tali attività, che
saranno trasferite nel corso dell'operazione. Il gruppo comprende l'avvia-
mento acquisito in una aggregazione aziendale se il gruppo è una
unità
generatrice di flussi finanziari
a cui è stato allocato l'avviamento in
conformità alle disposizioni dei paragrafi 80-87 dello IAS 36
Riduzione di
valore
delle attivi
(rivisto nella sostanza nel 2004) o se rappresenta un'attività
nell'ambito di tale unità generatrice di flussi finanziari.
Fair value (valore equo)
Il
fair value
(valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita
dell'attività ovvero che si pagherebbe
per
il
trasferimento
della
passività
in una
regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (cfr.
IFRS
13.)
Impegno irrevocabile di acquisto
Un accordo con un soggetto
terzo, vincolante per entrambe
le parti e di
solito legalmente esercitabile, che a) definisce tutte le condizioni rilevanti,
inclusi il prezzo e il momento delle operazioni, e b) contiene dei disincentivi
all'inadempimento delle prestazioni, sufficientemente elevati da rendere
alta-
mente probabile l'adempimento.
Altamente probabile
Significativamente più
che
probabile
.
Attività non corrente
Un'attività che non soddisfa la definizione di
attività corrente
.
Probabile
Più verosimile che non.
Valore
recuperabile
Il maggiore tra il
fair value (valore equo) di un'attività al netto dei costi
di vendita e il suo valore d'uso.
Valore d'uso
Il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende derive-
ranno dall'uso continuativo di un'attività e dalla dismissione alla fine della sua
vita
utile.
Appendice B
Applicazioni supplementari
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
ESTENSIONE DEL PERIODO RICHIESTO PER COMPLETARE UNA VENDITA
B1
Come evidenziato nel paragrafo 9, l'estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che
un'attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, nel caso in cui il ritardo sia
causato da eventi o da circostanze al di fuori del controllo dell'entità e nel caso in cui esistano sufficienti evidenze
che l'entità mantenga il proprio impegno ad attuare il programma di dismissione dell'attività (o del gruppo in
dismissione). Pertanto una eccezione al requisito di un anno previsto nel paragrafo 8 si applicherà
nelle seguenti
situazioni nelle quali si verificano gli eventi e le circostanze indicati:
a)
alla data in cui l'entità si impegna ad attuare un programma di vendita di un'attività non corrente (o di un
gruppo
in dismissione), essa ritiene ragionevolmente che terze parti (non un acquirente) imporranno delle condizioni al
trasferimento
della attività
(o del gruppo
in dismissione)
tali da estendere
il periodo
necessario
per completare
la vendita; e:
i)
le azioni necessarie per rispondere a tali condizioni non possono essere avviate fino a quando non sarà
ottenuto un impegno irrevocabile di acquisto; e
ii)
un impegno irrevocabile di acquisto è altamente probabile entro un anno;
b)
l'entità ottiene un impegno irrevocabile di acquisto e, in conseguenza dello stesso, un acquirente o terze parti
impongono inaspettatamente condizioni al trasferimento di un'attività non corrente (o di un gruppo in
dismissione), precedentemente classificata
come posseduta
per la vendita, tali da estendere il periodo richiesto
per
completare la vendita; e:
i)
siano state intraprese delle azioni tempestive per soddisfare tali condizioni; e
ii)
si attende una risoluzione favorevole dei fattori di ritardo;
c)
nel corso
del periodo
iniziale
di un anno,
si verificano
condizioni
precedentemente
considerate
improbabili
e,
di
conseguenza, un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) precedentemente classificata come
posseduta per la vendita sia venduta entro tale periodo; e:
i)
nel corso del periodo iniziale di un anno l'entiha intrapreso le azioni necessarie a rispondere al
cambiamento delle condizioni;
ii)
l'attività non corrente (o il gruppo in dismissione) è attivamente scambiata sul mercato a un prezzo
ragionevole, considerato il cambiamento delle condizioni; e
iii)
sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO