INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 17
Contratti assicurativi
OBIETTIVO
1
L'IFRS 17
Contratti assicurativi
stabilisce
i principi
per la rilevazione,
la valutazione,
la presentazione
e l'informativa
in relazione ai
contratti assicurativi
rientranti nell'ambito di applicazione
del
Principio
stesso.
Obiettivo
dell'IFRS 17
è garantire che l'entità
fornisca
informazioni
pertinenti
che diano un quadro fedele dei contratti.
Le informazioni
forniscono agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l'effetto dei contratti assicurativi
sulla situazione
patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità.
2
L'enti deve applicare l'IFRS 17 tenendo conto dei suoi diritti e delle sue obbligazioni sostanziali, siano essi
derivanti da contratto, legge o regolamento. Per contratto si intende l'accordo tra due o pparti che crea diritti e
obbligazioni legalmente esercitabili. L'esigibilità dei diritti e delle obbligazioni
nel
contratto
è
disciplinata
dalla legge.
Il contratto può essere scritto, orale
o derivare
implicitamente
dalle pratiche
commerciali
abituali
dell'en
tità. Per
disposizioni contrattuali si intendono tutte le disposizioni del contratto, esplicite o implicite, ma l'entità non deve
tener conto delle disposizioni prive di sostanza commerciale (ossia, che non hanno alcun effetto
identificabile sulla
componente
economica
del contratto).
Per
termini
contrattuali
impliciti
si intendono
tra l'altro
i termini imposti
per legge o regolamento. Le pratiche e le procedure di conclusione dei contratti con i clienti
variano da una
giurisdizione all'altra, da un settore all'altro e da un'entità all'altra. Possono inoltre variare anche
all'interno della stessa
entità (per esempio in funzione della categoria di clienti o dalla natura dei beni o servizi
promessi).
AMBITO DI APPLICAZIONE
3
L'entità deve applicare l'IFRS 17 ai seguenti contratti:
a)
i contratti assicurativi, inclusi i
contratti di riassicurazione
, che emette;
b)
i contratti di riassicurazione che detiene; e
c)
i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali
che emette, purché l'entità emetta anche
contratti assicurativi.
4
Ogni riferimento ai contratti assicurativi contenuto nell'IFRS 17 si applica anche ai seguenti contratti:
a)
i contratti di riassicurazione detenuti, tranne nei casi seguenti:
i)
quando il riferimento riguarda i contratti assicurativi emessi; e
ii)
nei casi di cui ai paragrafi 60-70A;
b)
i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali di cui al paragrafo 3, lettera c), ad
eccezione del riferimento ai contratti assicurativi di cui al paragrafo 3, lettera c), e nel caso descritto al
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
paragrafo 71.
5
Ogni riferimento ai contratti assicurativi emessi contenuto nell'IFRS 17 si applica anche ai contratti assicurativi acquisiti
dall'entità in un trasferimento di contratti
assicurativi
o in un'aggregazione
aziendale,
diversi
dai con-
tratti di
riassicurazione detenuti.
6
La definizione di contratto assicurativo è contenuta nell'appendice A e ulteriormente precisata nell'appendice B,
paragrafi B2-B30.
7
L'entità non deve applicare l'IFRS 17 agli elementi seguenti:
a)
le garanzie fornite al cliente dal produttore, dal commerciante
o dal dettagliante in relazione alla vendita di un
bene
o alla prestazione di un servizio (cfr. IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
);
b)
le attività e le passività del datore di lavoro derivanti da piani di benefici per i dipendenti (cfr. lo IAS 19
Benefici
per i dipendenti
e l'IFRS 2
Pagamenti basati su azioni
) e le obbligazioni per benefici pensionistici
rilevate dai piani
pensionistici a benefici definiti (cfr. lo IAS 26
Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei
fondi
pensione
);
c)
i diritti o le obbligazioni
contrattuali dipendenti
dall'utilizzo futuro o dal diritto di utilizzo di un elemento non
finanziario (per esempio, taluni tipi di diritti di licenza, royalties, pagamenti variabili per leasing e altri canoni
potenziali di locazione ed elementi simili: cfr. l'IFRS 15, lo IAS 38
Attività immateriali
e l'IFRS 16
Leasing);
d)
le garanzie sul valore residuo concesse dal produttore, dal commerciante o dal dettagliante e le garanzie sul
valore residuo concesse dal locatario, quando sono incorporate in un leasing (cfr. IFRS 15 e IFRS 16);
e)
i contratti di garanzia finanziaria, a meno che l'emittente abbia precedentemente dichiarato espressamente di
considerarli contratti assicurativi e abbia applicato loro il trattamento contabile previsto per i contratti
assicurativi. L'emittente deve scegliere se applicare a tali contratti di garanzia finanziaria l'IFRS 17 o lo IAS
32
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
, l'IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
e l'IFRS 9
Strumenti finanziari
. L'emittente può effettuare tale scelta per ogni singolo contratto, ma la scelta fatta è poi
irrevocabile;
f)
i corrispettivi potenziali da pagare o da ricevere in un'operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3
Aggregazioni aziendali
);
g)
i contratti
assicurativi
in cui l'entità
è
l'assicurato
, a meno
che si tratti di contratti
di riassicurazione
detenuti
(cfr.
paragrafo 3, lettera b));
h)
i contratti di carta di credito o contratti analoghi, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che
soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se, e solo se, l'entità non riflette la valutazione del
rischio
assicurativo
associato al singolo cliente nella determinazione
del
prezzo
del
contratto
con
detto
cliente
(cfr.
IFRS
9 e altri IFRS applicabili). Tuttavia, se, e solo se, l'IFRS 9 impone all'entità di separare la componente di
copertura assicurativa (cfr. paragrafo
2.1, lettera
e), punto
iv), dell'IFRS 9) incorporata
nel contratto,
l'entità
deve
applicare l'IFRS 17 a detta componente.
8
Alcuni contratti soddisfano la definizione di contratto assicurativo, sebbene il loro obiettivo primario sia la
fornitura di servizi a un prezzo fisso. L'entità che emette tali contratti può scegliere di applicare loro l'IFRS 15
invece dell'IFRS 17 se, e solo se, sono soddisfatte specifiche condizioni. L'entità p effettuare tale scelta per ogni
singolo contratto, ma la scelta fatta è poi irrevocabile. Le condizioni sono le seguenti:
a)
il prezzo fissato dall'entità per il contratto concluso con il cliente non riflette una valutazione del rischio
associato a detto cliente;
b)
il contratto prevede come corrispettivo per il cliente la prestazione di servizi, anziché il pagamento in
contanti;
e
c)
il rischio assicurativo trasferito dal contratto deriva principalmente dall'utilizzo dei servizi da parte del cliente,
anziché dall'incertezza sul costo di tali servizi.
8A Alcuni contratti rientrano nella definizione di contratto assicurativo, ma limitano il risarcimento per gli
eventi
assicurati
all'importo altrimenti necessario per estinguere l'obbligazione dell'assicurato creata dal contratto (ad
esempio prestiti con rinuncia in caso di morte). L'entideve scegliere di applicare l'IFRS 17 o l'IFRS 9 a detti
contratti che emette a meno che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17 a norma del paragrafo 7.
L'entità deve compiere detta scelta per ogni
portafoglio di contratti assicurativi
e la scelta è irrevocabile.
Combinazione di contratti assicurativi
9
Un insieme o una serie di contratti assicurativi conclusi con la stessa controparte o con una controparte ad essa
collegata p conseguire, o p essere destinato a conseguire, un effetto commerciale complessivo. Per rap-
presentare la sostanza di tali contratti, può essere necessario considerare l'insieme o la serie di contratti nel loro
complesso. Per esempio, se i diritti o le obbligazioni di un contratto non fanno che annullare integralmente i diritti
o le obbligazioni di un altro contratto concluso contestualmente con la stessa controparte, l'effetto
combinato
dei due contratti è l'inesistenza dei diritti o delle obbligazioni.
Separazione delle
componenti
del
contratto
assicurativo
(paragrafi
B31-B35)
10
Il contratto assicurativo può contenere una o più componenti che rientrerebbero nell'ambito di applicazione di un
altro Principio se costituissero contratti distinti. Per esempio, il contratto assicurativo p includere una
componente di investimento
o una componente di servizi diversi dai
servizi assicurativi
(o entrambe). Per determinare
e contabilizzare le componenti del contratto, l'entità deve applicare i paragrafi 11-13.
11
L'entità deve:
a)
applicare l'IFRS 9 per determinare se vi è un derivato incorporato da separare e, in caso affermativo, in che
modo contabilizzarlo;
b)
separare la componente di investimento dal contratto assicurativo primario se, e solo se, si tratta di una
componente distinta (cfr. paragrafi B31-B32). L'entità deve applicare l'IFRS 9 per contabilizzare la componente
di investimento separata, a meno che si tratti di contratto di investimento con elementi di partecipa- zione
discrezionali rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 (cfr. paragrafo 3, lettera c)).
12
Dopo aver applicato il paragrafo 11 per separare eventuali flussi finanziari legati a derivati incorporati e a
componenti di investimento distinte, l'entità deve separare dal contratto assicurativo primario gli impegni di
trasferire all'assicurato beni o servizi distinti diversi dai servizi assicurativi, applicando il paragrafo 7 dell'IFRS 15.
L'enti deve contabilizzare gli impegni applicando l'IFRS 15. Per separare gli impegni, in applicazione del
paragrafo 7 dell'IFRS 15, l'entità deve applicare i paragrafi B33-B35 dell'IFRS 17 e, in sede di rilevazione
iniziale,
deve:
a)
applicare l'IFRS 15 per ripartire i flussi finanziari in entrata tra la componente assicurativa e gli impegni di
fornire beni o servizi distinti diversi dai servizi assicurativi; e
b)
ripartire i flussi finanziari in uscita tra la componente
assicurativa e i beni per cui vi è l'impegno o i servizi per
cui vi è l'impegno diversi dai servizi assicurativi, contabilizzati applicando l'IFRS 15, in modo che:
i)
i flussi finanziari in uscita correlati direttamente a ciascuna componente siano a questa attribuiti; e
ii)
i flussi finanziari in uscita restanti siano attribuiti secondo modalità sistematiche e razionali che riflettano i
flussi finanziari in uscita che l'entità si aspetterebbe se la componente costituisse un contratto distinto.
13
Dopo aver applicato i paragrafi 11-12, l'entità deve applicare l'IFRS 17 a tutte le restanti componenti del contratto
assicurativo primario. Di seguito, tutti i riferimenti contenuti nell'IFRS 17 ai derivati incorporati si applicano ai
derivati che non sono stati separati dal contratto assicurativo primario e tutti i riferimenti alle componenti di
investimento si applicano alle componenti di investimento che non sono state separate dal
contratto assicurativo
primario (tranne nei paragrafi B31-B32).
LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
14
L'entità deve individuare i portafogli di contratti assicurativi. Un portafoglio comprende i contratti
soggetti a rischi simili e gestiti congiuntamente. Si presume che i contratti appartenenti alla stessa linea
di prodotti comportino rischi analoghi e debbano pertanto far parte dello stesso portafoglio se gestiti
congiuntamente. I contratti appartenenti a linee di prodotti diverse (per esempio, una rendita fissa a
premio unico rispetto a un'assicurazione vita temporanea classica)
non
dovrebbero
comportare
rischi
simili
e dovrebbero pertanto far parte di portafogli diversi.
15
I paragrafi 16-24 si applicano ai contratti assicurativi emessi. Le disposizioni relative al livello di aggre
gazione
dei contratti di riassicurazione detenuti sono stabilite al paragrafo 61.
16
L'entità deve
suddividere
il
portafoglio
di
contratti
assicurativi
emessi
almeno
nei
gruppi
seguenti:
a)
il gruppo dei contratti che al momento della rilevazione iniziale sono onerosi, se ne esistono;
b)
il gruppo dei contratti che al momento della rilevazione iniziale non hanno alcuna possibilità
signi
ficativa di diventare onerosi in seguito, se ne esistono; e
c)
il gruppo costituito dagli altri contratti del portafoglio, se ne esistono.
17
Se dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili che le consentano di concludere che un insieme di contratti
sarà tutto classificato nello stesso gruppo, in applicazione del paragrafo 16, l'entità può valutare l'insieme per
determinare se i contratti sono onerosi (cfr. il paragrafo 47) o se non hanno alcuna possibilità significativa di
diventare onerosi in seguito (cfr. paragrafo 19). Se non dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili che le
consentano di concludere che un insieme di contratti sarà tutto classificato nello stesso gruppo, l'entità deve
determinare il gruppo di appartenenza dei contratti considerandoli singolarmente.
18
Per i contratti emessi ai quali l'entità applica il metodo della ripartizione dei premi
(cfr.
paragrafi 53-59),
l'entità
deve
supporre che nessuno dei contratti del portafoglio sia oneroso al momento della rilevazione iniziale, a meno che
i fatti e le circostanze indichino il contrario. L'entideve valutare se i contratti che non sono onerosi
al momento
della rilevazione iniziale non abbiano alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito
valutando la
probabilità di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze applicabili.
19
Per i contratti emessi ai quali l'entità non applica il metodo della ripartizione dei premi (cfr. paragrafi 53-54), per
valutare se i contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale non abbiano alcuna possibilità
significativa di diventarlo in seguito, l'entità deve basarsi su quanto segue:
a)
la probabilità di cambiamenti delle ipotesi tali che, qualora si verifichino, i contratti diventerebbero
onerosi;
b)
le informazioni sulle stime fornite nell'informativa
interna
dell'entità.
Pertanto,
nel valutare
se i contratti
che
non
sono onerosi al momento della rilevazione iniziale non hanno alcuna possibilità significativa di diven
tarlo in
seguito:
i)
l'entità non deve tralasciare le informazioni fornite nella sua informativa interna circa l'effetto dei
cambiamenti delle ipotesi relative ai diversi contratti sulla possibilità che diventino onerosi; tuttavia
ii)
l'entità non è tenuta a raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nell'informativa
interna
circa l'effetto dei cambiamenti delle ipotesi relative ai diversi contratti.
20
Se, in applicazione dei paragrafi 14-19, i contratti di uno stesso portafoglio rientrano in gruppi diversi solo perc
leggi o regolamenti limitano specificamente la capacità dell'entità di fissare un prezzo o un livello di
prestazioni
diversi in funzione delle caratteristiche dell'assicurato, l'entità può includere tali contratti nello stesso
gruppo. L'entità
non deve applicare per analogia questo paragrafo ad altri elementi.
21
L'enti può suddividere i gruppi di cui al paragrafo 16. Per esempio, l'enti può decidere di suddividere i
portafogli in:
a)
vari gruppi di contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale, se l'informativa interna
dell'entità fornisce informazioni che consentono di distinguere:
i)
livelli diversi di reddittività; o
ii)
differenze nella possibilità che i contratti diventino onerosi dopo la rilevazione iniziale; e
b)
più di un gruppo di contratti onerosi al momento della rilevazione iniziale, se l'informativa interna dell'entità
fornisce informazioni aventi un livello di dettaglio maggiore circa la misura dell'onerosità dei contratti.
22
L'entità non deve classificare nello stesso gruppo i contratti emessi a più di un anno di distanza. L'entità
deve pertanto, se necessario, suddividere ulteriormente i gruppi di cui ai paragrafi 16-21.
23
Un
gruppo di contratti assicurativi
deve comprendere un unico contratto se ciò risulta dall'applicazione dei
paragrafi 14-22.
24
L'enti deve applicare ai gruppi di contratti determinati applicando i paragrafi 14-23 le disposizioni sulla
rilevazione e sulla valutazione dell'IFRS 17. L'entità deve costituire i gruppi al momento della rilevazione iniziale
e
aggiungere contratti ai gruppi applicando il paragrafo 28. L'entità non deve rivalutare successivamente la
composizione dei gruppi. Per valutare un gruppo di contratti, l'entità può stimare i
flussi finanziari di adempimento
a un livello di aggregazione
superiore al gruppo o al portafoglio,
purché l'entità sia in grado di includere in modo
appropriato nella valutazione del gruppo i flussi finanziari di adempimento, in applicazione del paragrafo 32,
lettera a), del paragrafo 40, lettera a), punto i), e del paragrafo 40, lettera b), attraverso la ripartizione delle
stime
tra i gruppi di contratti.
RILEVAZIONE
25
L'entità deve rilevare il gruppo di contratti assicurativi che essa emette a partire dalla prima delle
seguenti date:
a)
la data d'inizio del
periodo di copertura
del gruppo di contratti;
b)
la data alla quale è dovuto il primo pagamento da parte di un assicurato titolare di un contratto
compreso nel gruppo; e
c)
in caso di gruppo di contratti onerosi, la data alla quale il gruppo diventa oneroso.
26
Se il contratto non stabilisce una data di pagamento, si considera che il primo pagamento dell'assicurato
è dovuto
alla data in cui è ricevuto. L'entità è tenuta a determinare se vi sono contratti che costituiscono
un gruppo di
contratti onerosi, applicando il paragrafo 16 prima della prima delle date indicate al paragrafo 25,
lettere a) e b),
se i fatti e le circostanze indicano che un tale gruppo esiste.
27
[Eliminato]
28
Per rilevare un gruppo di contratti assicurativi in un periodo di riferimento, l'entità deve tener conto solo dei
contratti che individualmente soddisfano uno dei criteri di cui al paragrafo 25 e deve stimare i tassi di
attualizzazione alla data della rilevazione iniziale (cfr. paragrafo B73) e le unità di copertura fornite nel periodo
di riferimento (cfr. paragrafo B119). Fatti salvi i paragrafi 14-22, l'entità pincludere altri contratti nel gruppo
dopo la fine del periodo di riferimento. L'entità deve aggiungere un contratto al gruppo nel periodo di riferimento
in cui il contratto soddisfa uno dei criteri di cui al paragrafo 25. Ciò può comportare un cambiamento dei
tassi di
attualizzazione
determinati
alla data della rilevazione
iniziale in applicazione
del paragrafo B73. L'entità
deve
applicare i tassi rivisti a partire dall'inizio del periodo di riferimento nel quale i nuovi contratti sono
aggiunti al
gruppo.
Flussi finanziari
connessi
all'acquisizione
dei
contratti
assicurativi
(paragrafi
B35AB35D)
28A L'entità deve ripartire i
flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi
tra i gruppi di contratti
assicurativi secondo un metodo sistematico e razionale applicando i paragrafi B35A-B35B, a meno che scelga
di considerarli come costi applicando il paragrafo 59, lettera a).
28B L'entità che non applica il paragrafo 59, lettera a), deve rilevare come attivi i flussi finanziari connessi
all'acquisizione
dei contratti assicurativi pagati (o i flussi finanziari connessi all'acquisizione
dei contratti assicu
rativi
per i quali è stata rilevata una passività applicando un altro IFRS) prima che sia rilevato il relativo gruppo
di
contratti assicurativi. L'entità deve rilevare detta attività per ogni gruppo di contratti assicurativi collegati.
28C L'entità deve eliminare contabilmente l'attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assi-
curativi quando questi sono inclusi nella valutazione del rispettivo
gruppo
di contratti
assicurativi
in applicazione
del
paragrafo 38, lettera c), punto i), o del paragrafo 55, lettera a), punto iii).
28D
Se applica il paragrafo 28, l'entità deve applicare i paragrafi 28B-28C conformemente al paragrafo B35C.
28E Alla fine di ciascun periodo di riferimento l'entità deve valutare la recuperabilità dell'attività per i flussi finanziari connessi
all'acquisizione dei contratti assicurativi se i fatti e le circostanze indicano
che l'attività
potrebbe
aver
subito una
riduzione di valore (cfr. paragrafo B35D). Se individua una perdita per riduzione di valore, l'entità
deve rettificare
il valore contabile dell'attività e rilevare la perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita)
d'esercizio.
28F L'entideve rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio l'annullamento di parte o della totalità della perdita per
riduzione
di valore precedentemente rilevata in applicazione del paragrafo 28E e aumentare il valore contabile
dell'attività,
qualora le condizioni all'origine della riduzione di valore non sussistano più o siano migliorate.
VALUTAZIONE (PARAGRAFI B36-B119F)
29
L'enti deve applicare i paragrafi 30-52 a tutti i gruppi di contratti assicurativi che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17, con le seguenti eccezioni:
a)
per i gruppi di contratti assicurativi che soddisfano uno dei criteri di cui al paragrafo 53, l'entità p
semplificare la valutazione del gruppo utilizzando il metodo della ripartizione dei premi descritto ai para-
grafi
55-59;
b)
per i gruppi di contratti di riassicurazione detenuti, l'entità deve applicare i paragrafi 32-46 come prescritto ai
paragrafi 63-70A. Il paragrafo 45 (sui
contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta
) e i paragrafi 47-
52 (sui contratti onerosi) non si applicano ai gruppi di contratti di riassicurazione detenuti;
c)
per i gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali, l'entità deve applicare i
paragrafi 32-52 con le modifiche di cui al paragrafo 71.
30
Ai fini dell'applicazione dello IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
a un gruppo di contratti
assicurativi che generano flussi finanziari in valuta estera, l'entità deve trattare il gruppo di contratti, compreso il
margine sui servizi contrattuali, come elemento monetario.
31
Nel bilancio dell'entità che emette contratti assicurativi, i flussi finanziari di adempimento non devono riflettere il rischio
di inadempimento da parte dell'entità
(il rischio di inadempimento
è definito
nell'IFRS 13
Valutazione
del
fair value).
Valutazione in sede
di rilevazione
iniziale
(paragrafi
B36-B95F)
32
In sede di rilevazione iniziale l'entità deve valutare il gruppo di contratti assicurativi al totale dei due
importi seguenti:
a)
i flussi finanziari di adempimento, che comprendono i seguenti elementi:
i)
le stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi 33-35);
ii)
una rettifica per tener conto del valore temporale del denaro e dei
rischi finanziari
connessi con i flussi
finanziari futuri, nella misura in cui tali rischi finanziari non sono inclusi nelle stime dei flussi finanziari
futuri (paragrafo 36); e
iii)
un
aggiustamento per il rischio non finanziario
(paragrafo 37);
b)
il margine
sui
servizi
contrattuali,
valutato
applicando
i paragrafi 38-39.
Stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi B36-B71)
33
Nella valutazione del gruppo di contratti assicurativi l'entità deve includere tutti i flussi finanziari futuri
compresi entro il limite
di ciascun
contratto
del gruppo
(cfr. paragrafo
34). In applicazione
del paragrafo
24,
l'entipuò stimare i flussi finanziari futuri a un livello di aggregazione superiore e ripartire poi i flussi
finanziari di adempimento risultanti tra i singoli gruppi di contratti. Le stime dei flussi finanziari
futuri
devono:
a)
includere, in maniera
oggettiva,
tutte
le
informazioni
ragionevoli
e
dimostrabili,
ottenibili
senza
costi
o
sforzi eccessivi, sull'importo, sulla tempistica e sull'incertezza dei flussi finanziari futuri (cfr. paragrafi
B37-B41). A tal fine, l'entità deve stimare il valore atteso (ossia la media ponderata per la
probabilità)
di tutta la gamma di risultati possibili;
b)
rispecchiare il punto di vista dell'entità, purché le stime delle variabili di mercato pertinenti siano
coerenti con i prezzi di mercato osservabili per tali variabili (cfr. paragrafi B42-B53);
c)
essere aggiornate:
le stime
devono
riflettere
le condizioni
esistenti
alla
data
di valutazione,
comprese
le
ipotesi sul futuro a quella data (cfr. paragrafi B54-B60);
d)
essere esplicite: l'entità
deve
stimare
l'aggiustamento
per
il
rischio
non
finanziario
separatamente dalle
altre stime (cfr. paragrafo B90). L'entità deve anche stimare i flussi finanziari separatamente dalla
rettifica
per il valore temporale del denaro e dal rischio finanziario, a meno che la tecnica di
valutazione più
appropriata combini queste stime (cfr. paragrafo B46).
34
I flussi finanziari rientrano nel limite del contratto assicurativo se derivano dai diritti e dalle obbligazioni
sostanziali esistenti nel periodo di riferimento nel quale l'entità può costringere l'assicurato a pagare i premi
o nel quale l'entità ha un'obbligazione sostanziale a fornirgli servizi assicurativi (cfr. paragrafi B61-B71).
L'ob
bligazione sostanziale a fornire servizi assicurativi si estingue quando:
a)
l'entità è in grado di valutare nuovamente i rischi dell'assicurato e può, di conseguenza, fissare un prezzo o un
livello di prestazioni che riflette pienamente tali rischi; o
b)
sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri:
i)
l'entità è in grado di valutare nuovamente i rischi del portafoglio di contratti assicurativi in cui è incluso il
contratto in oggetto e può, di conseguenza, fissare un prezzo o un livello di prestazioni che riflette
pienamente il rischio del portafoglio; e
ii)
la determinazione dei premi fino alla data in cui i rischi sono nuovamente valutati non tiene conto dei
rischi
relativi ai periodi successivi alla data della nuova valutazione.
35
L'entità non deve rilevare come passività o come attività gli importi relativi a premi o sinistri attesi non rientranti
nel limite del contratto assicurativo. Tali importi si riferiscono a contratti assicurativi futuri.
Tassi di
attualizzazione
(paragrafi
B72-B85)
36
L'entità deve rettificare le stime dei flussi finanziari futuri per riflettere il valore temporale del denaro e
i rischi finanziari
connessi ai flussi finanziari futuri, nella misura in cui i rischi finanziari non sono inclusi
nelle stime dei flussi finanziari futuri. I tassi di attualizzazione applicati alle stime dei flussi
finanziari
futuri di cui al paragrafo 33 devono:
a)
riflettere il valore temporale del denaro, le caratteristiche dei flussi finanziari e le caratteristiche di
liquidità dei contratti assicurativi;
b)
essere coerenti con i prezzi correnti di mercato osservabili (se ve ne sono) degli strumenti finanziari i
cui flussi finanziari hanno caratteristiche corrispondenti a quelle dei contratti assicurativi, per
esempio, in termini di scadenze, valuta e liquidità; e
c)
escludere l'effetto di fattori che pur influenzando i prezzi di mercato osservabili non influenzano i
flussi finanziari futuri dei contratti assicurativi.
Aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafi B86-B92)
37
L'entità deve rettificare la stima del valore attuale dei flussi finanziari futuri per rispecchiare la
remu
nerazione che l'entità esige per assumere l'incertezza sull'importo e sulla tempistica dei flussi finanziari
dovuta al rischio non finanziario.
Margine sui servizi contrattuali
38
Il margine sui servizi contrattuali è una componente dell'attività o della passività del gruppo di contratti
assicurativi che rappresenta l'utile non realizzato che l'enti rileverà nel futuro al momento della
prestazione dei servizi assicurativi. L'entità deve valutare il margine sui servizi contrattuali in sede di
rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi a un importo che, a meno che si applichi il
paragrafo 47 (sui contratti onerosi)
o il paragrafo
B123 A (sui ricavi assicurativi
in relazione
al paragrafo
38,
lettera c), punto ii)), non determini proventi o costi derivanti:
a)
dalla rilevazione iniziale di un importo per i flussi finanziari di adempimento, valutati applicando i
paragrafi 32-37;
b)
dai flussi finanziari derivanti dai contratti inclusi nel gruppo a quella data;
c)
dall'eliminazione contabile
alla
data
di
rilevazione
iniziale
di:
i)
eventuali attività per flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi applicando
il paragrafo 28C; e
ii)
qualsiasi altra attività o passività precedentemente rilevata per flussi finanziari connessi al gruppo
di contratti come specificato al paragrafo B66A.
39
Per i contratti assicurativi acquisiti nell'ambito di una cessione di contratti assicurativi o di un'aggregazione
aziendale rientrante
nell'ambito
di applicazione
dell'IFRS
3, l'entità deve applicare
il paragrafo
38 conformemente
ai paragrafi B93-B95F.
Valutazioni successive
40
Alla fine di ciascun periodo di riferimento il valore contabile del gruppo di contratti assicurativi deve
essere pari alla somma:
a)
della
passività per residua copertura
comprendente i seguenti elementi:
i)
i flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi futuri attribuiti al gruppo a tale data, valutati
applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92;
ii)
il margine sui servizi contrattuali del gruppo a tale data, valutato applicando i paragrafi 43-46; e
b)
la
passività per sinistri accaduti
, comprendente i flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi passati
attribuiti al gruppo a tale data, valutati applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92.
41
L'entità deve rilevare proventi e costi per le seguenti variazioni del valore contabile della passività per
residua copertura:
a)
ricavi assicurativi: per la riduzione della passività per residua copertura in ragione dei servizi prestati
nel corso del periodo, valutati applicando i paragrafi B120-B124;
b)
costi per servizi assicurativi: per le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli annullamenti di tali
perdite (cfr. paragrafi 47-52); e
c)
proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi: per l'effetto del valore
temporale del denaro e per l'effetto del rischio finanziario, come specificato al paragrafo 87.
42
L'entità deve rilevare proventi e costi per le seguenti variazioni del valore contabile della passività per
sinistri accaduti:
a)
costi per servizi assicurativi: per l'aumento della passività a causa di sinistri accaduti e per i costi
sostenuti nel periodo, escluse le componenti di investimento;
b)
costi per servizi assicurativi: per le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento relativi
ai
sinistri accaduti e ai costi sostenuti; e
c)
proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi: per l'effetto del valore
temporale del denaro e per l'effetto del rischio finanziario, come specificato al paragrafo 87.
Margine sui
servizi
contrattuali
(paragrafi
B96-B119B)
43
Il margine sui servizi contrattuali alla data di chiusura dell'esercizio
di riferimento
rappresenta
il profitto
del
gruppo di contratti assicurativi non ancora rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in quanto si
riferisce
al servizio che sarà prestato in futuro in base ai contratti del gruppo.
44
Per i
contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta
, il valore contabile del margine sui servizi con
trattuali
del gruppo di contratti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento è pari al valore contabile
all'inizio del
periodo di riferimento rettificato per gli elementi seguenti:
a)
l'effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b)
l'interesse maturato sul valore contabile del margine sui servizi contrattuali nel periodo di riferimento,
valutato ai tassi di attualizzazione specificati al paragrafo B72, lettera b);
c)
le variazioni dei flussi finanziari di adempimento
relativi ai servizi futuri, come specificato nei paragrafi B96-
B100,
a meno che:
i)
l'aumento dei flussi finanziari di adempimento ecceda il valore contabile del margine sui servizi
contrat
tuali, dando luogo ad una perdita (cfr. paragrafo 48, lettera a)); o
ii)
la diminuzione dei flussi finanziari di adempimento sia attribuita alla componente di perdita della passività
per residua copertura in applicazione del paragrafo 50, lettera b);
d)
l'effetto delle differenze di cambio sul margine sui servizi contrattuali; e
e)
l'importo rilevato come ricavi assicurativi in ragione della prestazione nel periodo di servizi assicurativi,
determinato mediante ripartizione del margine
sui servizi contrattuali
restante alla data di chiusura
dell'esercizio
di riferimento
(prima
della
ripartizione)
al periodo
di copertura
corrente
e a quello
restante,
applicando
il
paragrafo B119.
45
Per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta (cfr. paragrafi B101-B118), il valore contabile del
margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti alla data di chiusura dell'esercizio
di riferimento
è pari al valore
contabile all'inizio del periodo di riferimento rettificato per gli elementi specificati alle successive lettere da
a)
a e). L'entità non è tenuta a presentare le rettifiche separatamente, ma per alcune di esse, o per la totalità, può
invece
determinare un importo complessivo. Le rettifiche si riferiscono ai seguenti elementi:
a)
l'effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b)
la variazione dell'importo della quota di pertinenza dell'entità del fair value (valore equo) degli
elementi
sottostanti (cfr. paragrafo B104, lettera b), punto i)), a meno che:
i)
si applichi il paragrafo B115 (sull'attenuazione
del rischio);
ii)
la diminuzione dell'importo della quota di pertinenza dell'entità del fair value (valore equo) degli elementi
sottostanti ecceda il valore contabile del margine sui servizi contrattuali, dando luogo ad una perdita (cfr.
paragrafo 48); o
iii)
l'aumento dell'importo della quota di pertinenza dell'entità del fair value (valore equo) degli elementi
sottostanti annulli l'importo di cui al punto ii);
c)
le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi futuri, come specificato nei paragrafi B101-
B118,
a meno che:
i)
si applichi il paragrafo B115 (sull'attenuazione del rischio);
ii)
l'aumento dei flussi finanziari di adempimento ecceda il valore contabile del margine sui servizi
con
trattuali, dando luogo ad una perdita (cfr. paragrafo 48); o
iii)
la diminuzione dei flussi finanziari di adempimento sia attribuita alla componente di perdita della
passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 50, lettera b);
d)
l'effetto delle differenze di cambio derivanti dal margine sui servizi contrattuali; e
e)
l'importo rilevato come ricavi assicurativi in ragione della prestazione nel periodo di servizi assicurativi,
determinato mediante ripartizione del margine
sui servizi contrattuali
restante alla data di chiusura
dell'esercizio
di riferimento
(prima
della
ripartizione)
al periodo
di copertura
corrente
e a quello
restante,
applicando
il
paragrafo B119.
46
Alcune variazioni del margine sui servizi contrattuali compensano le variazioni dei flussi finanziari di adempi-
mento relativi alla passività per residua copertura, il che lascia invariato il valore contabile
totale di quest'ultima.
Nella
misura in cui le variazioni del margine sui servizi contrattuali non compensano le variazioni dei flussi
finanziari di
adempimento
relativi alla passività
per residua copertura,
l'entità deve, in applicazione
del paragrafo
41, rilevare
ricavi e costi per dette variazioni.
Contratti onerosi
47
Il contratto assicurativo è oneroso alla data della rilevazione iniziale se la somma dei flussi finanziari di
adempimento attribuiti
al contratto,
dei flussi finanziari
connessi
all'acquisizione
dei contratti
assicurativi
rilevati
in precedenza e dei flussi finanziari derivanti dal contratto alla data della rilevazione iniziale costituisce un flusso
in uscita netto. L'entità deve raggruppare tali contratti separatamente dai contratti che non sono onerosi, in
applicazione del paragrafo 16, lettera a). Se si applica il paragrafo 17, l'entità può definire il gruppo di contratti
onerosi valutando l'insieme dei contratti piuttosto che i singoli contratti. L'entità deve rilevare nell'utile (perdita)
d'esercizio la perdita per il flusso netto in uscita per il gruppo di contratti onerosi, con conseguente valore
contabile della passività per il gruppo pari ai flussi finanziari di adempimento e margine sui servizi contrattuali
del
gruppo pari a zero.
48
Il gruppo di contratti assicurativi diventa oneroso (o più oneroso) in sede di valutazione successiva se i seguenti
importi
superano il valore contabile del margine sui servizi contrattuali:
a)
le variazioni sfavorevoli relative a servizi futuri dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo
derivanti da variazioni
delle stime
dei flussi
finanziari
futuri
e dall'aggiustamento
per il rischio
non finanziario;
e
b)
per i gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione
diretta, la diminuzione
dell'importo della
quota
di pertinenza dell'entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.
In applicazione del paragrafo 44, lettera c), punto i), del paragrafo 45, lettera b), punto ii), e del paragrafo 45,
lettera c), punto ii), l'entità deve rilevare una perdita nell'utile (perdita) d'esercizio pari all'entità dell'eccedenza.
49
L'entità deve determinare (o aumentare) la componente di perdita della passività per
residua
copertura
per
il
gruppo
oneroso in modo da rispecchiare le perdite rilevate applicando i paragrafi 47-48. La componente di
perdita
determina gli importi presentati nell'utile (perdita) d'esercizio come annullamenti di perdite sui gruppi
onerosi e, di
conseguenza, esclusi dalla determinazione dei ricavi assicurativi.
50
Dopo aver rilevato la perdita sul gruppo oneroso di contratti assicurativi, l'entità deve:
a)
ripartire su base sistematica le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento della passività per
residua
copertura specificate al paragrafo 51 tra:
i)
la componente di perdita della passività per residua copertura; e
ii)
la passività per residua copertura, ad esclusione della componente di perdita;
b)
unicamente la componente di perdita fino a che tale componente sia ridotta a zero:
i)
le eventuali diminuzioni successive relative a servizi futuri dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al
gruppo derivanti da variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri e l'aggiustamento per il rischio non
finanziario; e
ii)
gli eventuali aumenti successivi dell'importo della quota di pertinenza dell'entidel fair value (valore equo)
degli elementi sottostanti.
Nell'applicare il paragrafo 44, lettera c), punto ii), il paragrafo 45, lettera b), punto iii), e il paragrafo 45, lettera c),
punto iii), l'entità deve rettificare il margine sui servizi contrattuali solo per l'eccesso della diminuzione
rispetto
all'importo attribuito alla componente di perdita.
51
Le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento della passività per residua copertura da attribuire in
applicazione del paragrafo 50, lettera a), sono le seguenti:
a)
le stime del valore attuale dei flussi finanziari futuri per sinistri e costi svincolati dalla passività per residua
copertura a causa dei costi per servizi assicurativi sostenuti;
b)
le variazioni dell'aggiustamento
per il rischio non finanziario rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio in ragione
della
riduzione dal rischio; e
c)
i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi.
52
La ripartizione sistematica di cui al paragrafo 50, lettera a), determina importi totali attribuiti alla componente di
perdita conformemente ai paragrafi 48-50 pari a zero alla scadenza del periodo di copertura di un gruppo di
contratti.
Metodo dell'allocazione dei premi
53
L'entità può semplificare
la valutazione
del gruppo di contratti
assicurativi
utilizzando
il metodo
dell'allocazione
dei
premi descritto ai paragrafi 55-59 se, e solo se, alla creazione del gruppo:
a)
l'entità ritiene ragionevolmente che la valutazione della passività per residua copertura risultante da tale
semplificazione non sarebbe
significativamente
diversa
da quella
che si otterrebbe
applicando
le disposizioni
dei
paragrafi 32-52; o
b)
il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo (compresi i servizi assicurativi derivanti da tutti i premi
compresi entro il limite contrattuale determinato a detta data applicando il paragrafo 34) non supera
un anno.
54
Il criterio di cui al paragrafo 53, lettera a), non è soddisfatto se alla creazione del gruppo l'enti si aspetta,
nell'intervallo di tempo prima del verificarsi del sinistro, una variabilità significativa dei flussi finanziari di
adempimento
che
avrebbe
un'incidenza
sulla
valutazione
della
passività
per
residua
copertura.
La
variabilità
dei
flussi finanziari di adempimento aumenta, per esempio, in funzione dei seguenti fattori:
a)
l'entità dei flussi finanziari futuri relativi ai derivati eventualmente incorporati nei contratti; e
b)
la durata del periodo di copertura del gruppo di contratti.
55
Quando utilizza il metodo dell'allocazione dei premi, l'entità deve valutare la passività per residua copertura
come
segue:
a)
in sede di rilevazione iniziale il valore contabile della passività è pari ai seguenti elementi:
i)
i premi eventualmente ricevuti
al momento
della rilevazione
iniziale;
ii)
meno eventuali flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi a detta data, a meno che
l'entità scelga di rilevare i pagamenti come costi in applicazione del paragrafo 59, lettera a); e
iii)
più o meno eventuali importi derivanti dall'eliminazione contabile a detta data di:
1.
eventuali attività per flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi applicando il
paragrafo 28C; e
2.
qualsiasi altra attività o passività precedentemente rilevata per flussi finanziari connessi al gruppo di
contratti come specificato al paragrafo B66A;
b)
alla fine di ogni successivo periodo di riferimento il valore contabile della passività è pari al valore contabile
all'inizio del periodo di riferimento:
i)
più i premi ricevuti nel corso del periodo;
ii)
meno i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi, a meno che l'entità scelga di
rilevare i pagamenti come costi applicando il paragrafo 59, lettera a);
iii)
più eventuali importi relativi all'ammortamento dei flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti
assicurativi rilevati come costi nel periodo di riferimento, a meno che l'entità scelga di rilevare i flussi
finanziari
connessi
all'acquisizione
dei contratti
assicurativi
come costi applicando
il paragrafo
59, lettera
a);
iv)
più eventuali rettifiche della componente di finanziamento, applicando il paragrafo 56;
v)
meno l'importo rilevato come ricavi assicurativi per servizi forniti in detto periodo (cfr. paragrafo B126); e
vi)
meno eventuali componenti
di investimento
pagate o trasferite alla passività
per sinistri accaduti.
56
Se i contratti assicurativi del gruppo hanno una componente di finanziamento significativa, l'entità deve rettificare
il valore contabile della passività per residua copertura per riflettere il valore temporale del denaro e l'effetto del
rischio finanziario utilizzando i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo 36 come determinati in sede di
rilevazione iniziale. L'entità non è tenuta a rettificare il valore contabile della passività per residua copertura per
riflettere il valore temporale del denaro e l'effetto del rischio finanziario, se al momento della
rilevazione iniziale
l'entità si aspetta che l'intervallo di tempo tra la fornitura di ciascuna parte dei servizi e la data
di pagamento del
relativo premio non superi un anno.
57
Se in un qualsiasi momento durante il periodo di copertura i fatti e le circostanze indicano che un gruppo di
contratti assicurativi è oneroso, l'entità deve calcolare la differenza tra i due elementi seguenti:
a)
il valore contabile della passività
per residua copertura
determinato
applicando
il paragrafo
55; e
b)
i flussi finanziari di adempimento relativi alla residua copertura del gruppo, applicando i paragrafi 33-37 e
B36-B92. Tuttavia, se in applicazione del paragrafo
59, lettera
b), non rettifica
la passività
per sinistri
accaduti per
il valore temporale del denaro e per l'effetto del rischio finanziario, l'entità non include
detta
rettifica
nei
flussi
finanziari di adempimento.
58
Nella misura in cui i flussi finanziari di adempimento di cui al paragrafo 57, lettera b), superano il valore
contabile
di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo,
l'entità deve rilevare una perdita nell'utile
(perdita)
d'esercizio
e
aumentare la passività per residua copertura.
59
Nell'applicare il metodo dell'allocazione
dei premi l'entità:
a)
può scegliere di rilevare gli eventuali flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti
assicurativi
come
costi,
nel momento in cui sostiene detti costi, purché al momento della rilevazione iniziale il periodo di
copertura
di ciascun contratto del gruppo non superi un anno;
b)
deve valutare la passività per sinistri accaduti per il gruppo di contratti assicurativi all'importo dei flussi
finanziari di adempimento relativi ai sinistri accaduti, applicando
i paragrafi 33-37 e B36-B92.
Tuttavia l'entità
non
è tenuta a rettificare i flussi finanziari futuri per il valore temporale del denaro e per l'effetto del rischio
finanziario, se si prevede che tali flussi finanziari saranno pagati o ricevuti entro un termine non superiore a
un
anno a decorrere dalla data in cui il sinistro si è verificato.
Contratti di
riassicurazione
detenuti
60
Per i contratti di riassicurazione detenuti le disposizioni dell'IFRS 17 sono modificate come indicato nei para-
grafi
61-70A.
61
L'entità
deve
dividere
i portafogli
di contratti
di riassicurazione
detenuti
applicando
i paragrafi 14-24,
tranne
che
i riferimenti ai contratti onerosi in detti paragrafi sono sostituiti dal riferimento ai contratti per i quali esiste un
guadagno netto al momento della rilevazione iniziale. Per alcuni
contratti
di
riassicurazione
detenuti,
l'applica-
zione
dei paragrafi 14-24 darà come risultato un gruppo comprendente un unico contratto.
Rilevazione
62
Invece di applicare il paragrafo 25, l'entità deve rilevare il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti a partire
dalla
prima delle seguenti date:
a)
la data d'inizio del periodo di copertura del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti; e
b)
la data in cui l'entità rileva un sottostante gruppo oneroso di contratti assicurativi applicando il paragrafo 25,
lettera
c), se l'enti ha stipulato il relativo contratto di riassicurazione detenuto nel gruppo di contratti di
riassicurazione detenuti a tale data o prima di essa.
62A
Nonostante il paragrafo 62, lettera a), l'entità deve rinviare la rilevazione del gruppo di contratti di riassicura- zione
detenuti che offrono una copertura proporzionata fino alla data in cui sia inizialmente rilevato ogni contratto
assicurativo sottostante, se tale data è successiva all'inizio del periodo di copertura del gruppo di
contratti di
riassicurazione detenuti.
Valutazione
63
Nell'applicare le disposizioni relative alla valutazione di cui ai paragrafi 32-36 ai contratti di riassicurazione
detenuti, nella misura in cui anche i contratti sottostanti sono valutati secondo gli stessi paragrafi, l'entità ai fini
della stima del valore attuale dei flussi finanziari futuri
relativi
al gruppo
di contratti
di riassicurazione
detenuti deve
utilizzare ipotesi coerenti con quelle utilizzate
per stimare il valore attuale dei flussi finanziari
futuri relativi al/ai
gruppo/i di contratti assicurativi sottostanti. Inoltre, l'entità deve includere nelle stime del valore attuale dei flussi
finanziari futuri relativi al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti
l'effetto
del rischio
di inadempi
mento
dell'emittente del contratto di riassicurazione, compresi gli effetti di garanzie reali e di perdite dovute a
controversie.
64
Invece di applicare il paragrafo 37, l'entità deve determinare l'aggiustamento per il rischio non finanziario in modo
che corrisponda all'importo del rischio trasferito dal titolare del gruppo di contratti di riassicurazione
all'emittente di tali contratti.
65
Le disposizioni del paragrafo 38, relative alla determinazione del margine sui servizi contrattuali in sede di
rilevazione iniziale, sono modificate per tener conto del fatto che nel caso di un gruppo di contratti di
riassicurazione detenuti non vi sono utili non realizzati, quanto piuttosto un costo netto o un utile netto per
l'acquisto della riassicurazione. Pertanto, a meno che si applichi il paragrafo 65A, al momento della rilevazione
iniziale l'entità deve rilevare il costo netto o l'utile netto per l'acquisto del gruppo di contratti di riassicurazione
detenuti come margine sui servizi contrattuali valutato a un importo pari alla somma:
a)
dei flussi finanziari
di adempimento;
b)
dell'importo eliminato contabilmente a tale data delle attività o passività rilevate in precedenza per i flussi
finanziari relativi al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti;
c)
dei flussi finanziari che sorgono a tale data; e
d)
dei proventi rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio in applicazione del paragrafo 66A.
65A Se il costo netto di acquisizione della copertura riassicurativa si riferisce a eventi accaduti prima dell'acquisto del
gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo B5, l'entità deve
rilevare detto costo immediatamente nell'utile (perdita) d'esercizio come costo.
66
Invece di applicare il paragrafo 44, per un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti l'entità deve valutare il
margine sui servizi contrattuali alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento come pari al valore contabile
determinato all'inizio dell'esercizio di riferimento, rettificato per:
a)
l'effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b)
l'interesse accreditato sul valore contabile del margine sui servizi contrattuali, valutato ai tassi di attualiz
zazione
specificati al paragrafo B72, lettera b);
ba)
i proventi
rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio
nel periodo di riferimento
applicando
il paragrafo 66A;
bb) gli annullamenti di una componente di recupero delle perdite rilevata applicando il paragrafo 66B (cfr.
paragrafo B119F) nella misura in cui tali annullamenti non consistano in variazioni dei flussi finanziari di
adempimento del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti;
c)
le variazioni dei flussi finanziari di adempimento, valutate ai tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72,
lettera c), nella misura in cui la variazione si riferisca a servizi futuri, a meno che:
i)
la variazione derivi da una variazione dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo di contratti
assicurativi sottostanti che non determina una rettifica del margine sui servizi contrattuali per detto
gruppo di contratti assicurativi sottostanti; o
ii)
la variazione derivi dall'applicazione dei paragrafi 57-58 (sui contratti
onerosi),
se l'entità
valuta
il gruppo
di
contratti assicurativi sottostanti applicando il metodo dell'allocazione dei premi;
d)
l'effetto delle differenze di cambio derivanti dal margine sui servizi contrattuali; e
e)
l'importo rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in ragione dei servizi ricevuti nel periodo, determinato
mediante ripartizione del margine sui servizi contrattuali restante alla data di chiusura dell'esercizio di
riferimento
(prima
della
ripartizione),
relativo
al gruppo
di contratti
di
riassicurazione
detenuti,
al periodo
di copertura corrente e a quello restante, applicando il paragrafo B119.
66A L'entità deve rettificare il margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti e, di
conseguenza, rilevare i proventi, quando l'entità rileva una perdita al momento della rilevazione iniziale del
gruppo oneroso di contratti assicurativi sottostanti o dell'aggiunta di contratti di assicurazione onerosi a un
gruppo (cfr. paragrafi B119C-B119E).
66B
L'entità deve determinare
(o rettificare) la componente
di recupero delle perdite dell'attività per copertura restante
per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti in modo da rispecchiare il recupero delle perdite rilevate
applicando il paragrafo 66, lettera c), punti i)-ii), e il paragrafo 66A. La componente di recupero delle perdite
determina gli importi presentati nell'utile (perdita) d'esercizio come annullamenti di recuperi di perdite sui gruppi
di contratti di riassicurazione detenuti e, di conseguenza,
esclusi dalla ripartizione
dei premi versati al riassicu
ratore
(cfr. paragrafo B119F).
67
Le variazioni dei flussi finanziari
di adempimento
dovute alle variazioni
del rischio di inadempimento
dell'emit
tente
del contratto di riassicurazione detenuto non si riferiscono ai servizi futuri e non rettificano il margine sui
servizi
contrattuali.
68
I contratti di riassicurazione detenuti non possono essere onerosi. Di conseguenza, non si applicano le
dispo
sizioni dei paragrafi 47-52.
Metodo dell'allocazione dei premi per i contratti di riassicurazione detenuti
69
L'entip utilizzare il metodo dell'allocazione dei premi di cui ai paragrafi 55-56 e 59 (adattato in modo da
riflettere le caratteristiche dei contratti di riassicurazione detenuti che differiscono da quelle dei contratti
assi-
curativi
emessi, per esempio il fatto che generano costi o riduzioni di costi piuttosto che ricavi) per semplificare
la
valutazione del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, se alla creazione del gruppo:
a)
l'entità ritiene ragionevolmente che la conseguente valutazione non
produrrebbe
un
risultato
significativa-
mente
diverso da quello che si otterrebbe applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 63-68; o
b)
il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti (compresa la
copertura assicurativa derivante da tutti i premi compresi entro il limite contrattuale determinato a detta data
applicando il paragrafo 34) non supera un anno.
70
La condizione di cui al paragrafo 69, lettera a), non può essere soddisfatta, se alla creazione del gruppo l'entità si
aspetta, nell'intervallo di tempo prima del verificarsi del sinistro, una variabilità significativa dei flussi finanziari di
adempimento che avrebbe un'incidenza sulla valutazione
dell'attività
per
residua
copertura.
La
variabilità
dei
flussi
finanziari di adempimento aumenta, per esempio, in funzione dei seguenti fattori:
a)
l'entità dei flussi finanziari futuri relativi ai derivati eventualmente incorporati nei contratti; e
b)
la durata del periodo di copertura del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
70A
Se valuta un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti applicando il metodo dell'allocazione dei premi, l'entità
applica il paragrafo 66A rettificando il valore contabile dell'attività per residua copertura invece di
rettificare il
margine sui servizi contrattuali.
Contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali
71
Il contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali non include il trasferimento di un
rischio
assicurativo significativo. Di conseguenza, per i contratti di investimento con elementi di partecipazione
discrezionali
le disposizioni dell'IFRS 17 relative ai contratti assicurativi sono modificate come segue:
a)
la data della rilevazione iniziale (cfr. paragrafi 25 e 28) è la data in cui l'entidiventa parte del contratto;
b)
il limite contrattuale (cfr. paragrafo 34) è modificato in modo che nel limite contrattuale ricadano flussi
finanziari derivanti dall'obbligazione sostanziale dell'entità di consegnare disponibilità liquide a una data
presente o futura. L'entità non ha l'obbligazione sostanziale di consegnare disponibilità liquide se ha la
capacità
pratica di fissare, per l'impegno di consegnare disponibilità liquide, un prezzo che rifletta pienamente
l'importo per
cui vi è l'impegno e i relativi rischi;
c)
la ripartizione del margine sui servizi contrattuali (cfr. paragrafo 44, lettera e), e paragrafo 45, lettera e)) è
modificata in modo tale che l'entità rilevi il margine sui servizi contrattuali per tutta la durata del gruppo di
contratti in modo sistematico co da riflettere il trasferimento dei servizi di investimento nel quadro del
contratto.
MODIFICA ED
ELIMINAZIONE
CONTABILE
Modifica del contratto assicurativo
72
Se i termini del contratto assicurativo sono modificati, per esempio mediante accordo tra le parti del contratto o
a seguito
di modifica
della
regolamentazione,
l'entità
deve
eliminare
contabilmente
il contratto
iniziale
e rilevare
il contratto modificato come nuovo contratto, applicando l'IFRS 17 o altri Principi applicabili se, e solo se, è
soddisfatta una delle condizioni di cui alle lettere da a) a c). L'esercizio di un diritto previsto dai termini del
contratto non costituisce modifica. Le condizioni sono le seguenti:
a)
se i termini modificati fossero stati inclusi alla stipula del contratto:
i)
il contratto modificato sarebbe stato escluso dall'ambito di applicazione dell'IFRS 17, in applicazione dei
paragrafi 3-8A;
ii)
l'entità avrebbe separato componenti diverse del contratto assicurativo primario in applicazione dei
paragrafi 10-13, per cui avrebbe applicato l'IFRS 17 a un diverso contratto assicurativo;
iii)
il contratto modificato avrebbe avuto un limite contrattuale sostanzialmente diverso applicando il para-
grafo 34; o
iv)
il contratto modificato sarebbe stato incluso in un gruppo di contratti diverso in applicazione dei
paragrafi 14-24;
b)
il contratto iniziale soddisfaceva la definizione di
contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta
, ma il
contratto modificato non soddisfa più tale definizione, o viceversa; o
c)
l'entità ha applicato il metodo dell'allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o 69-70
al
contratto iniziale,
ma a causa delle modifiche il contratto non soddisfa pi criteri di ammissibilità per detto metodo
di cui al
paragrafo 53 o al paragrafo 69.
73
Se la modifica del contratto non soddisfa nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 72, l'entideve trattare le
variazioni dei flussi finanziari dovute alla modifica come variazioni delle stime dei flussi finanziari di adempi-
mento applicando i paragrafi 40-52.
Eliminazione contabile
74
L'entità deve eliminare contabilmente il contratto assicurativo quando, e solo quando:
a)
il contratto è estinto, ossia quando l'obbligazione specificata nel contratto assicurativo è scaduta,
adempiuta o cancellata; o
b)
è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 72.
75
Quando il contratto assicurativo è estinto, l'entità non è più esposta al rischio e non è quindi più tenuta a
trasferire
risorse economiche per soddisfare il contratto assicurativo. Per esempio, quando acquista una riassicurazione, l'entità
deve eliminare contabilmente il/i contratto/i assicurativo/i sottostante/i se, e solo se, il/i
contratto/i assicurativo/i
sottostante/i è/sono estinto/i.
76
L'entità elimina contabilmente il contratto assicurativo dal gruppo di contratti, applicando le seguenti disposi-
zioni dell'IFRS 17:
a)
i flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo sono rettificati per eliminare il valore attuale dei flussi
finanziari futuri e l'aggiustamento per il rischio non finanziario relativo ai diritti e alle obbligazioni che sono
stati eliminati contabilmente dal gruppo, applicando il paragrafo 40, lettera a), punto i), e lettera b);
b)
il margine sui servizi
contrattuali
del gruppo
è rettificato
per le variazioni
dei flussi
finanziari
di adempimento
di
cui alla lettera a), nella misura di quanto disposto dal paragrafo 44, lettera c), e dal paragrafo 45, lettera c),
a
meno che si applichi il paragrafo 77; e
c)
il numero di unità di copertura per i servizi assicurativi è rettificato in modo da riflettere le unità di copertura
eliminate contabilmente dal gruppo e l'importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio nel periodo di riferimento si basa sul numero rettificato applicando il paragrafo B119.
77
Quando elimina contabilmente il contratto assicurativo, perché lo trasferisce a un terzo o per rilevare un nuovo
contratto in applicazione del paragrafo 72, invece di applicare il paragrafo 76, lettera b), l'entità deve:
a)
rettificare il margine sui servizi contrattuali del gruppo al quale apparteneva il contratto
eliminato
contabil
mente,
nella misura di quanto disposto dal paragrafo 44, lettera c), e dal paragrafo 45, lettera c), per la differenza tra
l'elemento di cui al punto i) e l'elemento di cui al punto ii), per i contratti trasferiti a terzi, o l'elemento di cui
al punto iii) per i contratti eliminati contabilmente in applicazione del paragrafo 72:
i)
la variazione del valore contabile del gruppo
di contratti
assicurativi
derivante
dall'eliminazione
contabile
del
contratto, in applicazione del paragrafo 76, lettera a);
ii)
il premio richiesto dal terzo;
iii)
il premio che l'entità avrebbe applicato se alla data della modifica del contratto avesse stipulato un
contratto con termini equivalenti a quelli del nuovo contratto, al netto di eventuali premi aggiuntivi
applicati per la modifica;
b)
valutare il nuovo contratto rilevato applicando il paragrafo 72, ipotizzando che l'entità abbia ricevuto il
premio
di cui alla lettera a), punto iii), alla data della modifica.
PRESENTAZIONE NEL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
78
L'entità deve presentare separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria il valore
contabile dei portafogli di:
a)
contratti assicurativi
emessi
che
sono
attività;
b)
contratti assicurativi
emessi
che sono
passività;
c)
contratti di riassicurazione detenuti che sono attività; e
d)
contratti di
riassicurazione
detenuti
che
costituiscono
passività.
79
L'entità deve includere eventuali attività per flussi finanziari connessi all'acquisizione
dei
contratti
assicurativi rilevati
applicando il paragrafo 28B nel valore contabile dei relativi portafogli di contratti assicurativi emessi, ed eventuali
attività o passività per flussi finanziari relativi a portafogli di contratti di riassicurazione detenuti (cfr.
paragrafo 65,
lettera b)) nel valore contabile dei portafogli di contratti di riassicurazione detenuti.
RILEVAZIONE E PRESENTAZIONE
NEL PROSPETTO DEL RISULTATO
ECONOMICO (PARAGRAFI B120-B136)
80
In applicazione dei paragrafi 41 e 42, l'entità deve disaggregare nelle seguenti voci gli importi rilevati nel
prospetto
(nei prospetti) dell'utile
(perdita)
d'esercizio
e delle altre componenti
di conto
economico
complessivo
(di seguito
«prospetto/i del risultato economico»):
a)
il risultato dei servizi assicurativi (paragrafi 83-86), comprendente i ricavi assicurativi e i costi per
servizi assicurativi; e
b)
i proventi o costi di natura
finanziaria
derivanti
da contratti
assicurativi
(paragrafi
87-92).
81
L'entità
non
è tenuta
a disaggregare
la variazione
dell'aggiustamento
per il rischio
non finanziario
tra il risultato dei
servizi assicurativi e i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi. Se non effettua
questa
disaggregazione, l'entità deve includere per intero la variazione dell'aggiustamento per il rischio non
finanziario
nel risultato dei servizi assicurativi.
82
L'entità deve presentare i proventi o costi relativi ai contratti di riassicurazione detenuti separandoli dai
proventi o costi relativi ai contratti assicurativi emessi.
Risultato dei
servizi
assicurativi
83
L'entità deve presentare nell'utile (perdita) d'esercizio i ricavi
assicurativi
derivanti
dai
gruppi
di
con- tratti
assicurativi emessi. I ricavi
assicurativi
devono
riflettere
la fornitura
di servizi
derivanti
dal gruppo
di
contratti assicurativi per un importo che rispecchia il corrispettivo a cui l'entità si aspetta di avere diritto
in cambio di tali servizi. I paragrafi B120-B127 specificano come l'entità deve valutare i ricavi
assicurativi.
84
L'entità deve presentare nell'utile (perdita) d'esercizio i costi per servizi assicurativi derivanti da un
gruppo di contratti assicurativi
emessi,
comprendenti
i sinistri
accaduti
(esclusi
i rimborsi
di componenti di
investimento),
altri costi per servizi assicurativi
sostenuti
e altri importi,
come descritto
al paragrafo
103,
lettera b).
85
I ricavi assicurativi e i costi per servizi assicurativi presentati nell'utile (perdita) d'esercizio devono
escludere le componenti di investimento. L'enti non p presentare le informazioni sui premi nel-
l'utile (perdita) d'esercizio se tali informazioni non sono conformi al paragrafo 83.
86
L'entipuò presentare un importo unico per i proventi e i costi derivanti dal gruppo di contratti di riassicurazione
detenuti (cfr. paragrafi 60-70A), diversi dai proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti
assicurativi;
oppure l'entipuò presentare separatamente gli importi recuperati dal riassicuratore
e la ripartizione
dei premi
versati che in totale danno un importo netto pari all'importo unico. Se presenta separatamente gli
importi
recuperati dal riassicuratore e l'allocazione dei premi pagati, l'entità deve:
a)
trattare i flussi finanziari derivanti dalla riassicurazione subordinati al verificarsi dei sinistri coperti dai
contratti sottostanti come parte dei sinistri di cui il contratto di riassicurazione detenuto prevede il rim
borso;
b)
portare gli importi che prevede di ricevere dal riassicuratore
non subordinati
al verificarsi
dei sinistri coperti
dai
contratti sottostanti (per esempio, alcuni tipi di commissioni di cessione) a riduzione dei premi da
pagare al
riassicuratore;
ba)
trattare gli importi relativi al recupero delle perdite rilevati applicando il paragrafo 66, lettera c), punti i)-ii),
e i paragrafi 66A-66B come importi recuperati dal riassicuratore; e
c)
non presentare l'allocazione
dei premi versati come riduzione
dei ricavi.
Proventi o costi di natura
finanziaria
derivanti
da contratti
assicurativi
(cfr. paragrafi
B128-B136)
87
I proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi comprendono la variazione del
valore contabile del gruppo di contratti assicurativi dovuta ai seguenti elementi:
a)
l'effetto del valore temporale del denaro e delle sue variazioni; e
b)
l'effetto del rischio finanziario e delle sue variazioni, ma
c)
ad eccezione, per i gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, delle
variazioni che determinerebbero una rettifica del margine sui servizi contrattuali, ma non hanno detto
effetto se si applica il paragrafo 45, lettera b), punto ii), o punto iii), lettera c), punto ii) o punto
iii).
Queste sono incluse nei costi per servizi assicurativi.
87A
L'entità deve applicare:
a)
il paragrafo B117A ai proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi dovuti
all'applicazione del paragrafo B115 (attenuazione del rischio); e
b)
i paragrafi 88 e 89 a tutti gli altri proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti
assicu
rativi.
88
Nell'applicare il paragrafo 87A, lettera b), a meno che si applichi il paragrafo 89, l'entità deve scegliere se
applicare l'uno o l'altro dei seguenti principi contabili:
a)
includere nell'utile (perdita) d'esercizio i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti
assicurativi relativi al periodo di riferimento; o
b)
disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi del periodo di
riferimento per includere nell'utile (perdita) d'esercizio un importo determinato mediante
la riparti-
zione
sistematica del totale atteso dei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi
per tutta la durata del gruppo di contratti, applicando i paragrafi B130-B133.
89
In applicazione del paragrafo 87A, lettera b), per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione
diretta di cui detiene gli elementi sottostanti, l'entità deve scegliere se applicare l'uno o l'altro dei
seguenti principi contabili:
a)
includere nell'utile (perdita) d'esercizio i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti
assicurativi relativi al periodo di riferimento; o
b)
disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi per il periodo per
includere nell'utile (perdita) d'esercizio un importo che elimini i disallineamenti contabili con i
proventi o
i
costi
inclusi
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
sugli
elementi
sottostanti
detenuti,
applicando
i
paragrafi B134-B136.
90
Se sceglie il principio contabile di cui al paragrafo 88, lettera b), o quello di cui al paragrafo
89, lettera b),
l'entità deve includere nelle altre componenti di conto economico complessivo la differenza tra i proventi
o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi, valutati sulla base delle disposizioni degli
stessi paragrafi, e il totale dei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti
assicurativi del
periodo.
91
Se trasferisce il gruppo di contratti assicurativi o elimina contabilmente un contratto assicurativo
applicando il paragrafo 77, l'entità:
a)
deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1
Presentazione del
bilancio
) gli eventuali importi residui relativi al gruppo (o al contratto) precedentemente rilevati nelle altre
componenti di conto economico complessivo, perc l'entità aveva scelto il principio contabile di cui al
paragrafo 88, lettera b);
b)
non deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) gli
eventuali importi residui relativi al gruppo (o al contratto) precedentemente rilevati nelle altre
componenti di conto economico complessivo,
perché l'entità
aveva scelto il principio
contabile
di
cui
al paragrafo 89, lettera b).
92
Il paragrafo 30 impone all'entità di trattare il contratto assicurativo come elemento monetario ai sensi dello IAS
21, ai fini della conversione degli elementi in valuta estera nella valuta funzionale dell'entità. L'entità include le
differenze di cambio sulle variazioni del valore contabile dei gruppi di contratti assicurativi nel prospetto
dell'utile
(perdita) d'esercizio, a meno che esse riguardino variazioni del valore contabile di gruppi di contratti
assicurativi
inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 90, nel
qual caso
sono incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo.
INFORMATIVA
93
Le disposizioni in materia di informativa mirano
a far sì che nelle note l'entità fornisca
informazioni che,
assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel pro- spetto
(nei prospetti) del risultato economico e nel rendiconto finanziario, diano agli utilizzatori del
bilancio gli
elementi per
valutare
l'effetto
che
i
contratti
rientranti
nell'ambito
di
applicazione
dell'IFRS 17 hanno sulla
situazione patrimoniale-finanziaria,
sul risultato
economico
e sui flussi finanziari
dell'en
tità. A questo scopo,
l'entideve fornire informazioni quantitative e qualitative su tutti gli elementi
seguenti:
a)
importi rilevati nel bilancio per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 (cfr.
paragrafi 97-116);
b)
i giudizi significativi formulati e le relative modifiche in sede di applicazione dell'IFRS 17 (cfr.
paragrafi 117-120); e
c)
la natura e l'entità dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell'ambito
di applicazione
dell'IFRS
17
(cfr.
paragrafi 121-132).
94
L'entità deve considerare
il livello di dettaglio
necessario
per soddisfare
l'obiettivo
informativo
e l'enfasi da porre
su
ciascuno degli obblighi informativi. Se le informazioni fornite in applicazione dei paragrafi 97-132 non sono
sufficienti per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 93, l'entità deve fornire le informazioni integrative
necessarie per realizzarlo.
95
L'entità deve aggregare o disaggregare le informazioni in maniera tale da evitare che informazioni utili siano
oscurate includendo una profusione di dettagli irrilevanti o aggregando elementi aventi caratteristiche diverse.
96
I paragrafi 29-31 dello IAS 1 stabiliscono le disposizioni relative alla rilevanza e all'aggregazione delle informa-
zioni. Come basi appropriate di aggregazione delle informazioni sui contratti assicurativi si possono considerare
a titolo di esempio:
a)
il tipo di contratto (per esempio, le principali linee di prodotti);
b)
la zona geografica (per esempio, paesi o regioni); o
c)
il settore oggetto di informativa ai sensi dell'IFRS 8
Settori operativi
.
Spiegazione degli importi rilevati
97
Tra le informazioni
previste
dai paragrafi 98-109A,
solo quelle
di cui ai paragrafi 98-100,
102-103,
105-105B
e 109A si applicano ai contratti ai quali è stato applicato il metodo dell'allocazione dei premi. Se utilizza il
metodo
dell'allocazione dei premi, l'entità deve anche indicare:
a)
quale dei criteri di cui ai paragrafi 53 e 69 ha soddisfatto;
b)
se ha effettuato una rettifica per il valore temporale del denaro e per l'effetto del rischio finanziario in
applicazione del paragrafo 56, del paragrafo 57, lettera b), e del paragrafo 59, lettera b); e
c)
il metodo scelto per rilevare i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi applicando il
paragrafo 59, lettera a).
98
L'enti deve presentare le riconciliazioni che mostrano in che modo il valore contabile netto dei contratti
rientranti nell'ambito
di applicazione
dell'IFRS
17 è variato
nel
periodo
di riferimento
a causa
dei flussi
finanziari
e dei proventi e costi rilevati nel prospetto del risultato economico. Devono essere presentate riconciliazioni
separate per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti. L'entità deve adattare le
disposizioni dei paragrafi 100-109 per tener
conto
delle
caratteristiche
dei
contratti
di
riassicurazione
detenuti
che
differiscono da quelle dei contratti assicurativi emessi, per esempio, il fatto di generare costi o riduzioni di
costi
piuttosto che ricavi.
99
Nelle riconciliazioni l'entità deve fornire informazioni sufficienti in modo da permettere agli utilizzatori del
bilancio di individuare le variazioni dei flussi finanziari e degli importi rilevati nel prospetto del risultato
economico. Per rispettare questa disposizione, l'entità deve:
a)
presentare, in forma tabellare, le riconciliazioni di cui ai paragrafi 100-105B; e
b)
presentare per ciascuna riconciliazione il valore contabile netto all'inizio e alla fine del periodo di riferimento,
disaggregato in un totale per i portafogli di contratti che costituiscono attività e in un totale per i portafogli di
contratti che costituiscono passività, pari agli importi presentati nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria in applicazione del paragrafo 78.
100
L'entità deve presentare le riconciliazioni tra i saldi di apertura e di chiusura separatamente per ciascuno dei
seguenti elementi:
a)
le passività (o attività) nette per la componente della residua copertura, escludendo la componente di perdita;
b)
la componente di perdita (cfr. paragrafi 47-52 e 57-58);
c)
le passività per sinistri
accaduti.
Per i contratti
assicurativi
ai quali è stato applicato
il metodo
dell'allocazione dei
premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70A, l'entità deve presentare riconciliazioni separate per
gli
elementi seguenti:
i)
le stime del valore attuale dei flussi finanziari futuri; e
ii)
l'aggiustamento per il rischio non finanziario.
101
Per i contratti
assicurativi
ai quali non è stato applicato
il metodo
dell'allocazione
dei premi di cui ai para- grafi
53-59 o ai paragrafi 69-70A, l'entità deve ugualmente presentare le riconciliazioni dei saldi di apertura e di
chiusura separatamente per ognuno dei seguenti elementi:
a)
le stime del valore attuale dei flussi finanziari futuri;
b)
l'aggiustamento per il rischio non finanziario; e
c)
il margine sui servizi contrattuali.
102
L'obiettivo delle riconciliazioni di cui ai paragrafi 100 e 101 è fornire diversi tipi di informazioni sul risultato dei
servizi assicurativi.
103
Nelle riconciliazioni richieste dal paragrafo 100 l'entità deve presentare separatamente, se del caso, ciascuno dei
seguenti importi in relazione ai servizi:
a)
i ricavi assicurativi;
b)
i costi per servizi assicurativi, presentando separatamente;
i)
i sinistri accaduti (ad esclusione delle componenti di investimento) e gli altri costi per servizi assicurativi
sostenuti;
ii)
l'ammortamento dei flussi finanziari connessi all'acquisizione
dei contratti assicurativi;
iii)
le variazioni riferite ai servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi alle
passività per sinistri accaduti; e
iv)
le variazioni riferite ai servizi futuri, ossia le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli annullamenti di
tali perdite;
c)
le componenti di investimento escluse dai ricavi e costi per servizi assicurativi (combinate ai rimborsi dei
premi, a meno che detti rimborsi siano presentati come parte dei flussi finanziari nel periodo come descritto
al paragrafo 105, lettera a), punto i)).
104
Nelle riconciliazioni richieste dal paragrafo 101 l'entità deve presentare separatamente, se del caso, ciascuno dei
seguenti importi in relazione ai servizi:
a)
le variazioni riferite ai servizi futuri, in applicazione dei paragrafi B96-B118, presentando separatamente:
i)
le variazioni delle stime che rettificano il margine sui servizi contrattuali;
ii)
le variazioni delle stime che non rettificano il margine sui servizi contrattuali, ossia le perdite sui gruppi
di contratti onerosi e gli annullamenti di tali perdite; e
iii)
l'effetto dei contratti inizialmente rilevati nel periodo di riferimento;
b)
le variazioni riferite ai servizi attuali, ossia:
i)
l'importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio per rispecchiare il
trasferimento dei servizi;
ii)
la variazione dell'aggiustamento
per
il rischio
non finanziario
che non
si riferisce
ai servizi
futuri
o passati;
e
iii)
le
rettifiche basate sull'esperienza
(cfr. paragrafo B97, lettera c), e paragrafo B113, lettera a)), esclusi gli
importi relativi all'aggiustamento per il rischio non finanziario di cui al punto ii);
c)
le variazioni riferite ai servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi ai sinistri
accaduti (cfr. paragrafo B97, lettera b), e paragrafo B113, lettera a)).
105
Per completare le riconciliazioni di cui ai paragrafi 100-101, l'entità deve anche presentare, se del caso,
separatamente ciascuno dei seguenti importi non riferiti ai servizi prestati nel periodo di riferimento:
a)
i flussi finanziari nel periodo di riferimento, tra cui:
i)
i premi ricevuti per contratti assicurativi emessi (o pagati per i contratti di riassicurazione detenuti);
ii)
i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi;
e
iii)
i pagamenti effettuati per i sinistri accaduti e gli altri costi per servizi assicurativi sostenuti per i contratti
assicurativi emessi (o recuperati in virtù di contratti di riassicurazione detenuti), esclusi i flussi finanziari
connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi;
b)
l'effetto delle variazioni del rischio di inadempimento dell'emittente dei contratti di riassicurazione detenuti;
c)
i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi; e
d)
ogni altra voce aggiuntiva necessaria per comprendere la variazione del valore contabile netto dei contratti
assicurativi.
105A L'entità deve presentare la riconciliazione del saldo di apertura e di chiusura dei flussi finanziari connessi
all'acquisizione dei contratti assicurativi rilevati applicando
il paragrafo
28B. L'entità deve aggregare
le informa-
zioni
per la riconciliazione a un livello coerente con quello per la riconciliazione dei contratti assicurativi,
applicando
il paragrafo 98.
105B L'entità deve indicare separatamente nella riconciliazione richiesta dal paragrafo 105A tutte le perdite per
riduzione di valore e i relativi annullamenti applicando i paragrafi 28E-28F.
106
Per i contratti assicurativi emessi ai quali non è stato applicato il metodo dell'allocazione dei premi di cui ai
paragrafi 53-59, l'enti deve presentare l'analisi dei ricavi assicurativi rilevati nel periodo di riferimento, tra cui:
a)
gli importi delle variazioni della passività per residua copertura, come specificato al paragrafo B124,
presen
tando separatamente:
i)
i costi per servizi assicurativi sostenuti nel periodo di riferimento, come specificato al paragrafo B124,
lettera a);
ii)
la variazione dell'aggiustamento per il rischio non
finanziario,
come
specificato
al
paragrafo B124,
lettera
b);
iii)
l'importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in ragione del trasferimento
di servizi assicurativi
nel periodo
di riferimento,
come
specificato
al paragrafo B124,
lettera
c);
e
iv)
altri importi, se del caso, per esempio,
le rettifiche
basate sull'esperienza
per incassi di premi diversi da
quelli
relativi a servizi futuri, come specificato al paragrafo B124, lettera d);
b)
l'importo della quota dei premi attribuiti al recupero dei flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti
assicurativi (cfr. paragrafo B125).
107
Per i contratti assicurativi ai quali non è stato
applicato
il metodo
dell'allocazione
dei
premi
di cui ai para-
grafi
53-59 o ai paragrafi 69-70A, l'entità deve presentare separatamente l'effetto sul prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria dei contratti assicurativi emessi e dei contratti di riassicurazione detenuti inizialmente
rilevati
nel periodo di riferimento, indicando il loro effetto al momento della rilevazione iniziale sugli elementi
seguenti:
a)
le stime del valore attuale dei futuri flussi finanziari in uscita, indicando separatamente l'importo dei flussi
finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi;
b)
le stime del valore attuale dei futuri flussi finanziari in entrata;
c)
l'aggiustamento per il rischio non finanziario; e
d)
il margine sui servizi contrattuali.
108
Quando presenta le informazioni richieste dal paragrafo 107, l'enti deve indicare separatamente gli importi
risultanti dagli elementi seguenti:
a)
i contratti che ha acquisito da altre entità nel quadro del trasferimento di contratti assicurativi o di
aggre
gazioni aziendali; e
b)
i gruppi di contratti che sono onerosi.
109
Per i contratti
assicurativi
ai quali non è stato applicato
il metodo
dell'allocazione
dei premi di cui ai para- grafi
53-59 o ai paragrafi 69-70A, l'entità deve indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando
prevede
di rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio il margine sui servizi contrattuali che residua alla data di chiusura dell'esercizio
di riferimento. Le informazioni devono essere presentate separatamente per i contratti assicurativi
emessi e per i
contratti di riassicurazione detenuti.
109A L'entità deve indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di eliminare contabilmente
l'attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi applicando il paragrafo 28C.
Proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi
110
L'entità deve indicare e spiegare l'importo totale dei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti
assicurativi nel periodo di riferimento. In particolare, l'entideve spiegare il rapporto tra i proventi o costi di
natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi e il rendimento degli investimenti sulle sue attività, per
consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le fonti dei proventi o costi di natura finanziaria rilevati
nell'utile (perdita) d'esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo.
111
Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, l'entità deve descrivere la composizione degli elementi
sottostanti e indicare il loro fair value (valore equo).
112
Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, se sceglie di non rettificare
il margine
sui servizi
contrattuali
per
alcune variazioni dei flussi finanziari di adempimento, in applicazione del paragrafo B115, l'entità deve indicare
l'effetto di tale scelta sulla rettifica del margine sui servizi contrattuali nel periodo di riferimento in
corso.
113
Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, se modifica la base di disaggregazione
dei proventi o costi
di
natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi tra
l'utile
(perdita)
d'esercizio
e
le
altre
componenti
di conto
economico complessivo, in applicazione del paragrafo B135, l'entità deve indicare gli elementi seguenti per
il
periodo nel quale è introdotta la modifica:
a)
il motivo per cui l'entità ha dovuto modificare la base di disaggregazione;
b)
l'importo di ogni rettifica operata, distintamente per ogni voce del bilancio interessata; e
c)
il valore contabile, alla data della modifica, del gruppo di contratti assicurativi a cui la modifica è stata
applicata.
Importi transitori
114
L'entità
deve
fornire
informazioni
che
consentano
agli
utilizzatori
del bilancio
di individuare
l'effetto
dei gruppi di
contratti assicurativi valutati alla data di transizione applicando il metodo
dell'applicazione
retroattiva
modi-
ficata
(cfr. paragrafi C6-C19A) o il metodo del fair value (valore equo) (cfr. paragrafi C20-C24B) sul margine sui
servizi
contrattuali e sui ricavi assicurativi in periodi successivi. Pertanto
l'entità deve presentare
la riconciliazione
del
margine sui servizi contrattuali di cui al paragrafo 101, lettera c), e l'ammontare dei ricavi assicurativi di cui al
paragrafo 103, lettera a), separatamente per ciascuno dei tipi di contratti assicurativi seguenti:
a)
i contratti assicurativi in essere alla data di transizione ai quali l'entità ha applicato il metodo dell'applicazione
retroattiva modificata;
b)
i contratti assicurativi in essere alla data di transizione ai quali l'entità ha applicato il metodo del fair value
(valore equo); e
c)
tutti gli altri contratti assicurativi.
115
Per tutti i periodi di riferimento per i quali l'entità fornisce, in applicazione del paragrafo 114, lettere a) o b),
informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l'importanza dei metodi
utilizzati e dei giudizi formulati per determinare gli importi transitori, essa deve spiegare in che modo ha
determinato la valutazione dei contratti assicurativi alla data di transizione.
116
Se sceglie di disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi tra l'utile
(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo, l'enti applica il paragrafo C18,
lettera b), il paragrafo
C19,
lettera
b), e il paragrafo
C24,
lettere
b) e c), per determinare
la differenza
cumulativa tra
i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi che sarebbero stati rilevati nell'utile (perdita)
d'esercizio e il totale dei proventi o costi
di natura
finanziaria
derivanti
da contratti
assicurativi
alla data
di
transizione per i gruppi di contratti assicurativi ai quali si applica la disaggregazione. Per tutti i periodi di
riferimento in cui sono disponibili importi determinati applicando i predetti paragrafi, l'entità deve presentare la
riconciliazione del saldo di apertura e di chiusura degli importi cumulati inclusi nelle altre componenti di conto
economico complessivo per le attività
finanziarie
valutate
al fair value (valore
equo) rilevato
nelle altre compo
nenti
di conto economico complessivo correlate ai gruppi di contratti assicurativi. La riconciliazione deve includere, per
esempio,
gli utili o le perdite
rilevati
nelle altre componenti
di conto
economico
complessivo nel periodo di
riferimento e gli utili o le perdite rilevati in precedenza nelle altre componenti di conto economico
complessivo
ma riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio nel periodo di riferimento.
Giudizi significativi formulati ai fini dell'applicazione dell'IFRS 17
117
L'enti deve indicare i giudizi significativi formulati ai fini dell'applicazione dell'IFRS 17, nonché i relativi
cambiamenti. In particolare, l'entità deve presentare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati, tra cui:
a)
i metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17 e i
processi per stimare gli input di tali metodi. Se fattibile,
l'entità
deve anche fornire
informazioni
quantitative
sugli
input;
b)
le eventuali modifiche dei metodi e dei processi per la stima degli input utilizzati per valutare i contratti, la
ragione di ogni modifica e il tipo di contratti interessati;
c)
se non già indicato in applicazione della lettera a), il metodo utilizzato:
i)
per distinguere le variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri derivanti dall'esercizio del potere
discrezionale dalle altre variazioni delle stesse stime, per i contratti senza elementi di partecipazione
diretta (cfr. paragrafo B98);
ii)
per determinare l'aggiustamento per il rischio non finanziario, anche al fine di decidere se presentare le
variazioni dell'aggiustamento per il rischio non finanziario disaggregate tra la componente di servizi
assicurativi e la componente di finanziamento
assicurativo,
o se presentarle
nella loro totalità nel risultato
dei
servizi assicurativi;
iii)
per determinare i tassi di attualizzazione;
iv)
per determinare le componenti
di investimento;
e
v)
per determinare la ponderazione relativa
delle prestazioni
fornite
dal servizio
di copertura
assicurativa
e dai
servizi collegati al rendimento degli investimenti o dal servizio di copertura assicurativa e dal servizio
relativo
agli investimenti (cfr. paragrafi B119-B119B).
118
Se, applicando il paragrafo 88, lettera b), o il paragrafo 89, lettera b), l'entità sceglie di disaggregare i proventi o
costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi in importi presentati nell'utile (perdita) d'esercizio e in
importi presentati nelle
altre
componenti
di conto
economico
complessivo,
l'entità
deve fornire
una spiegazione
dei
metodi utilizzati per determinare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi
rilevati
nell'utile (perdita) d'esercizio.
119
L'entità deve indicare l'intervallo di confidenza utilizzato per determinare l'aggiustamento per il rischio non
finanziario.
Se applica una tecnica diversa da quella degli intervalli di confidenza
per determinare
l'aggiustamento
per
il rischio non finanziario, l'entità deve indicare la tecnica utilizzata e l'intervallo di confidenza al quale
corrisponde il risultato della tecnica utilizzata.
120
L'entità deve indicare la curva dei rendimenti (o la serie di curve dei rendimenti) utilizzata, in applicazione del
paragrafo 36, per attualizzare i flussi finanziari che non variano in base ai rendimenti degli elementi sottostanti.
Quando presenta questa informazione in forma aggregata per diversi gruppi di contratti assicurativi, l'entità deve
comunicarla in forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.
Natura ed entità dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17
121
L'enti deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura,
l'importo, la tempistica e l'incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti dai contratti rientranti nell'ambito di
applicazione dell'IFRS 17. I paragrafi 122-132 specificano le informazioni che l'entisarebbe di norma tenuta a
fornire per soddisfare tale condizione.
122
Tali informazioni riguardano in particolare
i rischi assicurativi
e i rischi finanziari
derivanti
dai contratti assicu
rativi
e il modo in cui sono gestiti. Per rischi finanziari si intendono di norma, ma non unicamente, il rischio di
credito,
il rischio di liquidità e il rischio di mercato.
123
Se le informazioni fornite dall'entità sulla
sua esposizione
al rischio
data
di chiusura
dell'esercizio
di riferimento non
sono rappresentative
della sua esposizione
al
rischio
durante
l'esercizio
di riferimento,
l'entità
deve indicarlo e
precisare le ragioni della non rappresentatività, oltre a fornire informazioni supplementari
rappresentative
della
sua
esposizione al rischio durante l'esercizio.
124
Per ogni tipo di rischio derivante dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, l'entità deve
fornire:
a)
le esposizioni al rischio e la loro origine;
b)
gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutare i rischi; e
c)
qualsiasi variazione di a) o b) rispetto all'esercizio precedente.
125
Per ogni tipo di rischio derivante dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, l'entità deve
fornire:
a)
informazioni quantitative sintetiche sulla sua esposizione al rischio data di chiusura dell'esercizio di riferi
mento.
Le informazioni devono basarsi sulle informazioni comunicate internamente ai dirigenti dell'enti con
responsabilità strategiche;
b)
le informazioni richieste dai paragrafi 127-132, nella misura in cui non siano già state fornite in applicazione
della lettera a).
126
L'entità deve fornire informazioni sugli effetti del quadro normativo che disciplina la sua attività, per esempio, i
requisiti patrimoniali minimi o le garanzie sui tassi di interesse richieste. Se l'entiapplica il paragrafo 20 per
determinare i gruppi di contratti assicurativi ai quali applica le disposizioni sulla rilevazione e sulla valutazione
dell'IFRS 17, tale fatto deve essere indicato.
Tutti i tipi di rischio - concentrazione
del rischio
127
L'entità deve presentare informazioni
sulle
concentrazioni
dei rischi
derivanti
dai
contratti
rientranti
nell'ambito
di
applicazione dell'IFRS 17, precisando in che modo determina le concentrazioni e quale è la caratteristica comune
che distingue ogni concentrazione (per esempio, il tipo di evento assicurato, il settore di attività, la zona
geografica
o la valuta). Per esempio, la concentrazione
del rischio
finanziario
potrebbe
derivare
da garanzie
sui
tassi d'interesse
che si attivano allo stesso livello per un gran numero di contratti. Ma potrebbe anche essere dovuta a una
concentrazione del rischio non finanziario, per esempio, se l'entità che assicura le società farma
ceutiche contro
la responsabilicivile prodotti detiene anche investimenti nelle stesse società.
Rischio assicurativo e rischio di mercato - analisi di sensitività
128
L'entità deve fornire informazioni sulla sensitività alle variazioni delle variabili di rischio derivanti dai contratti
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Per rispettare questa disposizione, l'entità deve presentare:
a)
un'analisi di sensitività che mostri quale sarebbe stato l'effetto sull'utile (perdita)
d'esercizio
e sul patrimonio netto
di cambiamenti delle variabili di rischio ragionevolmente possibili alla data di chiusura dell'esercizio di
riferimento:
i)
per il rischio assicurativo: in modo da mostrare l'effetto sui contratti assicurativi emessi, prima e dopo
l'attenuazione del rischio mediante i contratti di riassicurazione detenuti; e
ii)
per ogni tipo di rischio di mercato: in modo da spiegare il rapporto esistente tra la sensitività alle variazioni
delle variabili di rischio derivanti dai contratti assicurativi e quelle derivanti dalle attività
finanziarie
detenute dall'entità;
b)
i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell'analisi di sensitività; e
c)
le modifiche dei metodi e delle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto al
periodo precedente, e le ragioni di dette modifiche.
129
Se prepara un'analisi di sensitività che dimostra l'effetto delle variazioni delle variabili di rischio su importi diversi
da quelli specificati al paragrafo 128,
lettera
a), e se utilizza
tale analisi
di sensitività
per gestire
i rischi
derivanti dai
contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, l'entità può
utilizzare
l'analisi
di sensitività
invece
dell'analisi specificata al paragrafo 128, lettera a). L'entità deve inoltre fornire:
a)
la spiegazione del metodo
utilizzato
per
la preparazione
dell'analisi
di sensitività
e l'illustrazione
dei parametri
e
delle ipotesi principali alla base delle informazioni fornite; e
b)
la spiegazione dell'obiettivo del metodo utilizzato e la descrizione degli eventuali limiti che possono risultarne
nelle
informazioni fornite.
Rischio assicurativo
- andamento
dei sinistri
130
L'entità deve fornire informazioni
sui sinistri
effettivi
rispetto
alle stime precedenti
dell'importo
non attualizzato dei
sinistri (ossia l'andamento dei sinistri). Le informazioni sull'andamento dei sinistri devono risalire al primo
periodo nel
corso del quale si è verificato un sinistro rilevante per il quale data di chiusura dell'esercizio di riferimento vi è
ancora incertezza sull'importo e sulla tempistica dei pagamenti; non è però obbligatorio che le informazioni
risalgano a oltre 10 anni prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento. L'entità non è
tenuta a fornire
informazioni
relative all'andamento
dei sinistri per i sinistri
nei quali l'incertezza
sull'importo
e
sulla tempistica dei
pagamenti è risolta di norma entro un anno. L'entità deve riconciliare le informazioni sull'andamento dei sinistri
con il valore contabile aggregato dei gruppi di contratti assicurativi, che l'entità
comunica in applicazione del
paragrafo 100, lettera c).
Rischio di credito
- altre
informazioni
131
Per il rischio di credito derivante dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, l'entideve
fornire:
a)
l'importo che rappresenta meglio la sua massima esposizione al rischio di credito alla data di chiusura
dell'esercizio di riferimento, separatamente per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione
detenuti; e
b)
informazioni sulla qualità creditizia dei contratti di riassicurazione
detenuti che costituiscono
attività.
Rischio di liquidità - altre informazioni
132
Per il rischio di liquidità derivante dai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, l'entità deve
fornire:
a)
la descrizione delle modalità di gestione del rischio di liquidità;
b)
analisi separate delle scadenze
per portafogli
di contratti
assicurativi
emessi che sono passività
e per portafogli
di
cessioni in riassicurazione che costituiscono passività che riportano, come minimo, i flussi finanziari netti dei
portafogli per ciascuno dei primi cinque anni dopo la data di riferimento del bilancio e in aggregato nel
periodo
successivo ai primi cinque anni. L'entità non è tenuta a includere in tali analisi le passività per residua
copertura
valutate applicando i paragrafi 55-59 e paragrafi 69-70A. L'analisi può assumere la forma di:
i)
un'analisi, basata sulla tempistica stimata, dei residui flussi finanziari netti non attualizzati contrattuali; o
ii)
un'analisi, basata sulla tempistica stimata, delle stime del valore attuale dei flussi finanziari futuri;
c)
gli importi
pagabili
a richiesta,
spiegando
il rapporto
tra tali importi
e il valore contabile
dei relativi
portafogli
di contratti, se questa informazione non è stata fornita in applicazione della lettera b).
Appendice A
Definizione dei termini
La presente
appendice
costituisce
parte
integrante
dell'IFRS
17
Contratti
assicurativi.
Margine sui servizi contrattuali
Componente del valore contabile dell'attività o della passivi relativa a un
gruppo di contratti assicurativi
che rappresenta l'utile non realizzato che
l'entità rileverà una volta che avrà fornito i
servizi assicurativi
previsti dai
contratti assicurativi inclusi nel gruppo.
Periodo di copertura
Periodo durante il quale l'entità fornisce
servizi assicurativi
. Il periodo include
i
servizi assicurativi
riferiti a tutti i premi rientranti nel perimetro del
con-
tratto assicurativo.
Rettifica
basata
sull'esperienza
Differenza:
(a)
per gli incassi di premi (e i relativi flussi finanziari, quali i
flussi finanziari
connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi
e le imposte sui premi
assicurativi): tra la stima all'inizio del periodo
degli importi attesi
nel
periodo e i flussi finanziari effettivi nel periodo; o
(b)
per i costi per servizi assicurativi (esclusi i costi di acquisizione
dell'assicu
razione): tra la stima all'inizio del periodo dei costi attesi che
saranno sostenuti nel periodo e i costi effettivamente sostenuti nel
periodo.
Rischio finanziario
Il rischio di una possibile variazione futura di una o pdelle seguenti variabili
specificate: tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci,
tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito
o altra variabile specificata, purché, nel caso di variabili non finanziarie, la
variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali.
Flussi finanziari di adempimento
Stima esplicita, obiettiva e ponderata per la probabilità (ossia valore atteso) del
valore attuale dei futuri flussi finanziari in uscita meno il valore attuale dei
futuri
flussi finanziari in entrata che si realizzeranno quando l'entità adempierà ai
contratti assicurativi
, compreso
l'aggiustamento per il rischio non finan
ziario.
Gruppo di contratti assicurativi
Un insieme di
contratti assicurativi
derivanti dalla ripartizione di un
portafoglio di contratti assicurativi
, come minimo, in contratti emessi
nell'arco di un periodo non superiore a un anno e che, al momento della
rilevazione iniziale:
(a)
sono onerosi, se ne esistono;
(b)
non hanno alcuna possibilità significativa di diventare
onerosi
in seguito,
se
ne
esistono; o
(c)
non rientrano nella lettera a) nella lettera b), se ne esistono.
Flussi finanziari connessi
all'acquisizione dei
contratti
assicurativi
Flussi finanziari derivanti dai costi per la vendita, la sottoscrizione e l'avvio di
un
gruppo di contratti assicurativi
(emessi o di cui si prevede l'emissione)
direttamente attribuibili al
portafoglio di contratti assicurativi
a cui il gruppo
appartiene. Tali flussi finanziari comprendono i flussi finanziari che non sono
direttamente imputabili a singoli contratti o
gruppi di contratti assicurativi
nel
portafoglio.
Contratto assicurativo
Contratto in base al quale una delle parti (l'emittente) accetta un
rischio assi-
curativo
significativo da un'altra parte (
l'assicurato
) concordando di indenniz
zare
l'assicurato
nel caso in cui lo stesso subisca danni conseguenti a uno
specifico
evento futuro incerto (l'evento assicurato).
Servizi assicurativi
I seguenti servizi che l'entità fornisce all'
assicurato
di un
contratto
assicura-
tivo:
(a)
copertura di un
evento assicurato
(copertura assicurativa);
(b)
per i
contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta
, la
creazione di un rendimento degli investimenti per l'assicurato, se del caso
(servizi collegati al rendimento degli investimenti); e
(c)
per i
contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta
, la
gestione degli elementi sottostanti per conto dell'
assicurato
(servizio
rela
tivo
agli investimenti).
Contratto assicurativo con
elementi
di
partecipazione
diretta
Contratto assicurativo
per il quale, alla stipula:
(a)
le disposizioni contrattuali specificano che l'
assicurato
partecipa a una
quota di un pool chiaramente definito di elementi sottostanti;
(b)
l'entità si attende di pagare all'
assicurato
un importo pari a una quota
considerevole dei rendimenti derivanti dal fair value (valore equo) degli
elementi sottostanti; e
(c)
l'entità si attende che una percentuale considerevole di ogni variazione degli
importi da pagare all'
assicurato
dipenderà dal variare del fair value (valore
equo) degli elementi sottostanti.
Contratto assicurativo senza
elementi
di
partecipazione
diretta
Contratto assicurativo
che non è un
contratto assicurativo con elementi di
partecipazione diretta
.
Rischio assicurativo
Rischio, diverso
dal
rischio
finanziario
,
trasferito
dall'assicurato
all'emittente
del contratto assicurativo.
Evento assicurato
Evento futuro incerto, coperto da un
contratto assicurativo
che genera un
rischio assicurativo
.
Componente di investimento
Gli importi che, ai sensi del
contratto assicurativo
, l'entità è tenuta a
corrispondere in ogni circostanza all'
assicurato
, indipendentemente dal verificarsi
dell'evento assicurato.
Contratto di investimento
con elementi di
partecipazione
discrezionali
Strumento finanziario che riconosce contrattualmente a un determinato
investitore il diritto di ricevere, a integrazione di un importo non soggetto
alla
discrezionalità dell'emittente, importi supplementari:
(a)
che si prevede rappresentino una quota significativa dei benefici contrattuali
totali;
(b)
la cui tempistica o il cui importo sono contrattualmente soggetti alla
di
screzionalità dell'emittente; e
(c)
che sono contrattualmente basati:
(i)
sul rendimento di uno specifico pool di contratti o di uno specifico
tipo di contratto;
(ii)
il rendimento, realizzato e/o non realizzato, del capitale investito su un
gruppo specifico di attività gestite dall'emittente; o
(iii)
sull'utile o sulla perdita dell'entio del fondo che emette il contratto.
Passività per sinistri accaduti
L'obbligazione dell'entità di:
(a)
accertare e di pagare richieste valide di indennizzo per gli
eventi assicurati
che
si sono già verificati, compresi gli eventi accaduti ma per i quali la richiesta
di indennizzo non è stata presentata, e altri costi assicurativi
sostenuti; e
(b)
gli importi che non sono inclusi alla lettera a) e che sono relativi a:
(i)
i servizi assicurativi
che sono già stati prestati; oppure
(ii)
eventuali
componenti di investimento
o altri importi non collegati alla
prestazione di
servizi assicurativi
e che non rientrano nella
pass
ività
per residua copertura.
Passività per residua copertura
L'obbligazione dell'entità di:
(a)
accertare e pagare richieste valide di indennizzo a norma di
contratti
assicurativi
vigenti per gli
eventi assicurati
che si sono già verificati (ossia
l'obbligo che si riferisce alla quota non scaduta della copertura assicurativa);
e
(b)
pagare gli importi nel quadro di
contratti assicurativi
vigenti che non
sono
inclusi alla lettera a) e che riguardano:
(i)
i
servizi assicurativi n
on ancora prestati (ossia le obbligazioni corre-
late alla prestazione futura di servizi assicurativi); oppure
(ii)
eventuali
componenti di investimento
o altri importi non collegati alla
prestazione di
servizi assicurativi
e che non sono stati trasferiti
alle
passività per sinistri accaduti.
Assicurato
La parte contrattuale che, in base a un
contratto assicurativo
, ha diritto ad
essere indennizzata nel caso si verifichi un evento assicurato.
Portafoglio di contratti
assicurativi Contratti assicurativi
soggetti a rischi simili e gestiti congiuntamente.
Contratto di riassicurazione
Contratto assicurativo
emesso da un'entità (il riassicuratore) al fine di
Indennizzare un'altra entità per le richieste di indennizzo derivanti da uno o più
contratti assicurativi
emessi da quest'ultima (contratti sottostanti).
Aggiustamento per il
rischio non finanziario
La remunerazione richiesta dall'entità per sopportare l'incertezza relativa all'
importo e alla tempistica dei flussi finanziari derivante dal rischio non finanziario
nel momento in cui l'entità adempierà a contratti assicurativi.
Elementi sottostanti
Gli elementi che determinano una parte degli importi da corrispondere all
assicurato
. Gli
elementi sottostanti
possono essere di qualunque tipo, ad
esem
pio un portafoglio di attività di riferimento, le attività nette dell'entità o un dato
sottoinsieme delle attività nette dell'entità.
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante
dell'IFRS
17
Contratti
assicurativi.
B1 La presente appendice fornisce una guida su quanto segue:
(a)
la definizione di contratto
assicurativo
(cfr. paragrafi
B2-B30);
b)
la separazione delle componenti
del contratto
assicurativo
(paragrafi
B31-B35);
ba)
le attività per flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi B35AB35D);
c)
la valutazione (cfr. paragrafi
B36-B119F);
d)
i ricavi assicurativi (cfr. paragrafi
B120B127);
e)
i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi (cfr. paragrafi B128-B136) e
f)
il bilancio intermedio (cfr. paragrafo B137).
DEFINIZIONE DI CONTRATTO
ASSICURATIVO
(APPENDICE
A)
B2
La presente sezione fornisce una guida sulla definizione di contratto assicurativo di cui all'Appendice A, e tratta
gli argomenti seguenti:
a)
evento futuro incerto (cfr. paragrafi B3-B5);
b)
pagamenti in natura (cfr. paragrafo
B6);
c)
distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi (cfr. paragrafi B7-B16);
d)
rischio assicurativo significativo
(cfr. paragrafi
B17-B23);
e)
variazioni del livello di rischio assicurativo
(cfr. paragrafi
B24-B25);
e
f)
esempi di contratti assicurativi (cfr. paragrafi
B26-B30).
Evento futuro incerto
B3
L'incertezza (o rischio) è l'essenza di un contratto assicurativo. Di conseguenza, al momento della stipula di un
contratto assicurativo, almeno uno dei seguenti elementi è incerto:
a)
la probabilità che l'evento
assicurato
si verifichi;
b)
il momento in cui l'evento assicurato si verificherà; o
c)
l'importo che l'entità dovrà pagare se l'evento assicurato si verifica.
B4 In alcuni contratti assicurativi, l'evento assicurato è costituito dalla scoperta di una perdita nel corso della durata
contrattuale, anche se tale perdita è dovuta a un evento verificatosi prima della stipula del contratto. In altri
contratti assicurativi, l'evento assicurato è costituito da un evento che si verifica nel corso della durata
contrattuale, anche se la conseguente perdita viene scoperta successivamente alla scadenza contrattuale.
B5
Alcuni
contratti
assicurativi
coprono
eventi
che si sono
già verificati
ma il cui effetto
finanziario
è ancora
incerto.
Si pensi per esempio ai contratti assicurativi che forniscono la copertura assicurativa contro gli sviluppi
avversi di un
evento che si è già verificato. In tali contratti, l'evento assicurato è la determinazione del costo
complessivo di
tali sinistri.
Pagamenti in natura
B6
Alcuni contratti assicurativi prevedono o consentono pagamenti in natura. In tali casi l'entità estingue l'ob
bligazione
di risarcire l'assicurato
per gli eventi
assicurati
fornendogli
beni o servizi.
Si pensi
per esempio
al caso in cui l'entità
sostituisce un articolo rubato invece di rimborsare
all'assicurato
l'importo
della perdita subita. Un
altro esempio è
quando l'entità utilizza i propri ospedali e il proprio personale medico per fornire l'assistenza medica coperta dal
contratto assicurativo. Tali contratti sono contratti assicurativi, anche se i sinistri sono liquidati in natura. I
contratti di servizi a tariffa fissa che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8 sono anch'essi contratti
assicurativi, ma, in applicazione del paragrafo 8, l'entità può scegliere di contabilizzarli
applicando l'IFRS 17 o
l'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
Distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi
B7
Per definizione, il contratto assicurativo implica che una parte accetti un rischio assicurativo significativo da
un'altra
parte. L'IFRS 17 definisce il rischio assicurativo come
"
rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall'assicurato
all'emittente del contratto assicurativo
"
. Un contratto che
espone
l'emittente
a un rischio
finan
ziario senza un
rischio assicurativo significativo non può essere considerato un contratto assicurativo.
B8 La definizione di rischio finanziario di cui all'Appendice A fa riferimento a variabili sia finanziarie che non finanziarie.
Tra gli esempi di variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale si possono citare
l'indice relativo alle perdite dovute ai terremoti in una particolare regione o l'indice delle temperature in una
particolare città. Dai rischi finanziari sono da escludere i rischi derivanti da variabili non finanziarie specifiche di
una parte contrattuale, come il verificarsi o il non verificarsi di un incendio che danneggi o distrugga un'attività
di detta parte. Inoltre, il rischio di variazioni del fair value (valore equo) di
un'attività non finanziaria non
costituisce rischio finanziario se il fair value (valore equo) riflette le variazioni dei
prezzi di mercato di tali attività
(ossia una variabile finanziaria) e la condizione di una specifica attività non finanziaria posseduta da una delle
parti contrattuali (ossia una variabile non finanziaria). Per esempio, se la
garanzia del valore residuo di uno
specifico autoveicolo, rispetto al quale l'assicurato ha un interesse assicurabile,
espone il garante al rischio di
cambiamenti nella condizione fisica dell'autoveicolo, tale rischio costituisce un
rischio assicurativo e non un
rischio finanziario.
B9 Alcuni contratti espongono l'emittente al rischio finanziario oltre che a un rischio assicurativo significativo. Per
esempio, molti contratti di assicurazione vita garantiscono agli assicurati un tasso di rendimento minimo, il che
crea un rischio finanziario, e allo stesso tempo garantiscono benefici in caso di morte che possono eccedere in
misura significativa il saldo del conto dell'assicurato, il che crea un rischio assicurativo nella forma di rischio di
mortalità. Tali contratti sono contratti assicurativi.
B10 In base ad alcuni contratti, un evento assicurato determina il pagamento di una somma collegata a un indice di
prezzo.
Tali contratti sono contratti
assicurativi,
purché
il pagamento
dovuto
a seguito
dell'evento
assicurato
sia di importo
significativo. Per esempio, una rendita condizionata all'esistenza in vita del beneficiario collegata a un indice del costo
della vita trasferisce il rischio assicurativo, perché il pagamento scaturisce da un evento futuro
incerto: la
sopravvivenza del beneficiario della rendita. Il collegamento all'indice dei prezzi è un derivato, ma trasferisce
anche un rischio assicurativo, in quanto il numero dei pagamenti ai quali si applica l'indice dipende dalla
sopravvivenza del beneficiario. Se il conseguente trasferimento del rischio assicurativo è significativo, il derivato
soddisfa la definizione di contratto assicurativo, e quindi non deve essere separato dal contratto
primario (cfr.
paragrafo 11, lettera a)).
B11 Il rischio assicurativo è il rischio che l'entità accetta dall'assicurato. Ciò significa che l'entità deve accettare
dall'assicurato un rischio al quale l'assicurato è già esposto. I nuovi rischi creati dal contratto a carico dell'entità
o dell'assicurato non sono rischi assicurativi.
B12 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un effetto avverso per l'assicurato. Detta definizione non
limita la somma pagata dall'entità ad un importo pari all'effetto finanziario dell'evento avverso. Per esempio, la
definizione include la copertura assicurativa
"
valore a nuovo
"
, che prevede un risarcimento dell'assicurato pari
all'importo necessario per la sostituzione di un'attività usata e danneggiata con una nuova attività. Analoga-
mente, la definizione non limita il pagamento previsto dal contratto di assicurazione vita alla perdita finanziaria
subita
dalle persone che sono a carico del deceduto, né esclude i contratti che prevedono il pagamento di
importi
predeterminati per quantificare la perdita provocata dal decesso o da un incidente.
B13
Alcuni contratti prevedono un pagamento al verificarsi di uno specifico evento futuro incerto, ma non impongono
come condizione del pagamento che l'assicurato abbia subito un evento avverso. Un tale contratto non è
un
contratto assicurativo, anche se l'assicurato lo utilizza per attenuare la sottostante esposizione al rischio. Per
esempio,
se l'assicurato utilizza un derivato per coprire una sottostante variabile finanziaria o non finanziaria
correlata ai
flussi finanziari derivanti da un'attività
dell'entità,
il derivato
non costituisce
un contratto
assicura
tivo, in quanto il
pagamento non è condizionato al fatto che l'assicurato abbia subito un evento avverso
conseguente alla riduzione
dei flussi finanziari generati dall'attività. La definizione di contratto assicurativo fa
riferimento a un evento futuro
incerto in cui la condizione contrattuale per il pagamento è costituita dal verificarsi di un effetto avverso per
l'assicurato. Una pre-condizione contrattuale non impone all'entità di
condurre un'indagine per verificare che
l'evento abbia effettivamente causato un effetto avverso, ma consente all'entità di rifiutare il pagamento se non è
convinta che l'evento abbia effettivamente causato un effetto avverso.
B14 Il rischio di estinzione anticipata o il rischio di permanenza (ossia il rischio che l'assicurato possa estinguere il
contratto a una data anteriore o posteriore
alla data prevista dall'emittente
al momento
della definizione
delle tariffe
contrattuali) non costituiscono rischio assicurativo, in quanto la conseguente variabilità del pagamento a
favore
dell'assicurato non dipende da un evento futuro incerto avente un effetto avverso sull'assicurato. Analogamente,
il rischio di costo (ossia, il rischio di incrementi inattesi dei costi amministrativi associati alla gestione di un
contratto piuttosto che dei costi
associati
agli eventi
assicurati)
non
è un rischio
assicurativo
in quanto un
incremento inatteso dei costi non ha un effetto avverso sulla controparte.
B15 Di conseguenza, il contratto che espone l'entità al rischio di estinzione anticipata, al rischio di permanenza o al rischio
di costo non è un contratto assicurativo a meno che esponga l'entità anche a un rischio assicurativo
significativo.
Tuttavia, se l'entità attenua il rischio utilizzando un secondo contratto per trasferire a un terzo una
parte del rischio
non assicurativo, il secondo contratto espone il terzo a un rischio assicurativo.
B16
L'entità può accettare un rischio assicurativo
significativo
dall'assicurato
soltanto se è distinta da quest'ultimo.
In
caso
di entità di tipo mutualistico, l'entità accetta il rischio da ciascun assicurato e raggruppa tale rischio. Anche se gli
assicurati sopportano collettivamente i rischi messi in comune, in quanto detengono un'interessenza
residua
nell'entità di tipo mutualistico, quest'ultima è un'entità distinta che ha accettato i rischi.
Rischio assicurativo
significativo
B17 Un contratto è definito contratto assicurativo solo se trasferisce un rischio assicurativo significativo. I paragrafi
B7-
B16 trattano il rischio assicurativo. I paragrafi B18-B23 trattano invece
la valutazione
del carattere
signifi
cativo del
rischio assicurativo.
B18 Il rischio assicurativo è significativo se, e solo se, un evento assicurato potrebbe costringere l'emittente a
corrispondere importi aggiuntivi significativi in qualsiasi scenario, ad esclusione degli scenari privi di sostanza
commerciale (ossia che
non
hanno
alcun
effetto
identificabile
sull'aspetto
economico
dell'operazione).
Qualora
un
evento assicurato dovesse comportare che sarebbero pagabili significativi importi aggiuntivi in ogni circo- stanza
con sostanza commerciale, la condizione di cui alla frase precedente pessere soddisfatta anche se
l'evento
assicurato è estremamente
improbabile
o se il valore attuale atteso (ossia, pesato in base alle probabilità) dei
potenziali flussi finanziari costituisce una parte esigua del valore attuale atteso dei flussi finanziari residui
derivanti
dal contratto assicurativo.
B19 Inoltre, un contratto trasferisce un rischio assicurativo significativo solo in uno scenario avente sostanza
commerciale in cui vi è la possibilità che l'emittente subisca una perdita sulla base del valore attuale. Tuttavia,
anche se un contratto di riassicurazione non espone l'emittente alla possibilità di una perdita significativa, si
ritiene che il contratto trasferisca un rischio assicurativo significativo
se in sostanza
trasferisce
al riassicuratore
tutti
i rischi assicurativi relativi alle quote riassicurate dei contratti assicurativi sottostanti.
B20 Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo B18 sono determinati sulla base del valore attuale. Se un contratto
assicurativo richiede il pagamento quando si verifica un evento avente tempi incerti e se il pagamento non è
rettificato per il valore temporale del denaro, vi possono essere situazioni in cui il valore attuale del pagamento
aumenta, anche se il suo valore nominale è fisso. Come esempio si p citare l'assicurazione che prevede il
pagamento di benefici fissi in caso di morte dell'assicurato, senza data di scadenza della copertura (denominata
assicurazione caso morte a vita intera a premio unico). La morte dell'assicurato è certa ma non la data della
morte.
È possibile che debbano essere effettuati pagamenti qualora
l'assicurato
muoia prima
del previsto.
Poiché
tali
pagamenti non vengono rettificati per il valore temporale del denaro, potrebbe esistere un rischio assicurativo
significativo anche in assenza di perdita complessiva sul portafoglio di contratti. Analogamente, le
disposizioni
contrattuali che rinviano il rimborso tempestivo all'assicurato possono
eliminare
il rischio
assicu
rativo significativo.
L'entideve utilizzare i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo 36 per determinare il
valore attuale degli
importi aggiuntivi.
B21
Gli importi aggiuntivi
di cui al paragrafo
B18 fanno riferimento
al valore attuale degli importi che eccedono quelli
pagabili nel caso in cui l'evento assicurato non si fosse verificato (esclusi gli scenari privi di sostanza
commerciale). Tali importi aggiuntivi includono i costi di gestione e di valutazione dei sinistri, ma escludono gli
elementi seguenti:
a)
la perdita della capacità di fatturare all'assicurato servizi futuri. Per esempio, in un contratto assicurativo
sulla vita
legato a un investimento, la morte dell'assicurato comporta che l'entità non potrà più prestare servizi di gestione
degli investimenti e pretendere delle commissioni
per tale attività. Tuttavia questa perdita economica
per l'entità
non deriva da un rischio assicurativo, allo stesso modo in cui il gestore di un fondo comune non assume un
rischio assicurativo in relazione al possibile decesso di un cliente. Di conseguenza, la perdita potenziale di
commissioni future per la gestione degli investimenti non è rilevante ai fini della valutazione
della quantità
di rischio assicurativo trasferita da un contratto;
b)
la rinuncia, in caso di morte, alle commissioni che sarebbero state addebitate in caso di annullamento o
riscatto. Poiché è il contratto che genera tali commissioni, la rinuncia a tali commissioni non indennizza
l'assicurato per un rischio preesistente. Di conseguenza, esse non sono rilevanti ai fini della valutazione della
quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;
c)
un pagamento condizionato a un evento che non determina una perdita significativa per l'assicurato. Per
esempio, si consideri un contratto che obblighi l'emittente a pagare un milione di CU (
58
) se un'attività subisce
un danno fisico che determina una perdita economica non significativa per l'assicurato, pari a una CU. In tale
contratto l'assicurato trasferisce all'emittente il rischio non significativo di perdere una CU. Allo stesso tempo,
il contratto genera per l'emittente il rischio, che non è un rischio assicurativo, di dover pagare 999,999 CU
qualora si verifichi l'evento specificato. Dato che non esiste alcuno scenario in cui l'evento
assicurato determina
una perdita significativa per l'assicurato, l'emittente non accetta un rischio assicurativo
significativo
dall'assicurato e pertanto il contratto non è un contratto assicurativo;
d)
i possibili recuperi riassicurativi. L'entità li contabilizza separatamente.
B22
L'entità deve valutare il carattere significativo del rischio assicurativo per ogni singolo contratto. Di conseguenza,
il rischio assicurativo può essere significativo anche nel caso in cui la probabili di perdite significative sul
portafoglio o gruppo di contratti è minima.
B23
Da quanto esposto nei paragrafi B18-B22, consegue che se il contratto prevede un beneficio economico in caso di
morte superiore all'importo pagabile in caso di sopravvivenza, il contratto è un contratto assicurativo, a meno
che l'importo maggiore del beneficio economico in caso di morte sia un importo non significativo (valutato con
riferimento al contratto stesso anzicall'intero portafoglio di contratti). Come evidenziato al paragrafo B21,
lettera b), la rinuncia, in caso di morte, alle commissioni di annullamento o di riscatto non è
compresa nella
valutazione se la rinuncia non indennizza l'assicurato per un rischio preesistente. Analogamen
te, un contratto di
rendita che liquida regolarmente delle somme per tutta la vita residua di un assicurato
costituisce un contratto
assicurativo,
salvo
che il valore
complessivo
dei pagamenti
subordinati
all'esistenza
in
vita siano irrilevanti.
Cambiamenti nel livello di rischio assicurativo
B24 Alcuni contratti trasferiscono il rischio assicurativo all'emittente dopo un dato periodo di tempo. Per esempio, si
consideri un contratto che assicuri un rendimento specifico dell'investimento e che comprenda un'opzione che
consenta all'assicurato di utilizzare i proventi dell'investimento alla scadenza per acquistare un contratto di
rendita subordinata all'esistenza in vita agli stessi prezzi applicati dall'entità agli altri nuovi beneficiari al
momento in cui l'assicurato esercita
l'opzione.
Un
tale
contratto
trasferisce
il rischio
assicurativo
all'emittente solo
dopo l'esercizio dell'opzione, in quanto l'entità rimane libera di stabilire il prezzo della rendita secondo una
formula
che rifletterà il rischio assicurativo che le verrà trasferito a quella data. Di conseguenza, i flussi
(1)
Currency
Unit (unità di moneta).
finanziari che deriverebbero dall'esercizio dell'opzione non rientrano nel limite contrattuale e prima di
detto esercizio
non vi sono flussi finanziari assicurativi rientranti nel limite contrattuale. Tuttavia, se specifica i tassi di rendita (o una
base diversa dai prezzi di mercato per fissare i tassi di rendita), il contratto trasferisce un rischio assicurativo
all'emittente,
dato
che
quest'ultimo
è esposto
al rischio
di tassi
di rendita
sfavorevoli
nel momento in cui l'assicurato
eserciterà l'opzione. In tal caso, i flussi finanziari che deriverebbero dall'esercizio dell'opzione
ricadono nel
perimetro del contratto.
B25 Il contratto che rientra nella definizione di contratto assicurativo rimane un contratto assicurativo fino a quando tutti
i diritti e tutte le obbligazioni sono estinti (ossia, adempiuti, cancellati o scaduti), a meno che il contratto
sia
eliminato contabilmente in applicazione dei paragrafi 74-77, in ragione di una sua modifica.
Esempi di
contratti
assicurativi
B26 Si riportano di seguito esempi di contratti che sono contratti assicurativi se il rischio assicurativo trasferito è
significativo:
a)
assicurazione contro furto o danni ai beni;
b)
assicurazione di responsabilità civile prodotti, responsabilità civile professionale, responsabilità civile o spese
legali;
c)
assicurazione vita e piani prepagati per spese funerarie (sebbene la morte sia un evento certo, incerto è il
momento dell'evento ovvero, per alcuni tipi di assicurazione vita, è incerto se l'evento si verificherà nel
periodo coperto dal contratto assicurativo);
d)
rendite condizionate all'esistenza in vita del beneficiario e pensioni, ossia contratti che prevedono dei
compensi per eventi futuri incerti come la sopravvivenza del beneficiario o del pensionato al fine di
assicurare al beneficiario o al pensionato un livello di reddito che altrimenti subirebbe un effetto avverso a
seguito della sua sopravvivenza. (In applicazione del paragrafo 7, lettera b), le passività del datore di lavoro
derivanti dai piani di benefici per i dipendenti e dalle obbligazioni per prestazioni pensionistiche dei piani
pensionistici a benefici definiti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17);
e)
assicurazione di invalidità e per spese mediche;
f)
fideiussione, assicurazione contro i danni causati dalla disonestà altrui, garanzia di buona esecuzione e
garanzia di offerta, ossia, contratti che assicurano un indennizzo all'assicurato qualora un terzo non adempia
un'obbligazione contrattuale, per esempio, l'obbligazione di costruire un edificio;
g)
garanzie sul prodotto. Le garanzie sul prodotto emesse da un terzo su beni venduti dal produttore,
commerciante o dettagliante rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Tuttavia, in applicazione del
paragrafo 7, lettera a), le garanzie sul prodotto emesse direttamente dal produttore, commerciante
o detta
gliante
non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, ma rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15
o dello IAS 37
Accantonamenti, passivi e attività potenziali
;
h)
assicurazione sul titolo (ossia, l'assicurazione contro
la scoperta,
nel titolo
di proprietà
di terreni
o edifici,
di
vizi
non evidenti al momento in cui il contratto assicurativo è stato emesso). In tal caso, l'evento assicurato è
la
scoperta di un difetto nel titolo di proprietà, non il difetto stesso;
i)
assicurazione di viaggio (indennizzo in contanti o in natura all'assicurato per la perdita subita prima o
durante il viaggio);
j)
obbligazioni legate a eventi catastrofici che prevedono una riduzione del pagamento del capitale, degli
interessi o di entrambi se uno specifico evento ha un effetto avverso sull'emittente dell'obbligazione
(a meno
che l'evento specifico non comporti un rischio assicurativo significativo; per esempio se l'evento è
costituito
dalla variazione di un tasso d'interesse o di un tasso di cambio);
k)
swap assicurativi e altri contratti che prevedono un pagamento in funzione dell'evoluzione di variabili
climatiche, geologiche o di altre variabili fisiche che sono specifiche di una delle parti contrattuali.
B27
Gli esempi seguenti sono voci che non rientrano tra i contratti assicurativi:
a)
contratti di investimento che hanno la forma giuridica di un contratto assicurativo ma che non trasferiscono
un rischio assicurativo
significativo
all'emittente.
Per esempio,
i contratti
di assicurazione
vita in cui l'entità
non
sopporta alcun rischio significativo di mortalità o di morbilità non sono contratti assicurativi, ma piuttosto
strumenti finanziari o contratti di servizio (cfr. paragrafo B28). I contratti di investimento con
elementi di
partecipazione discrezionali non rientrano nella definizione di contratti assicurativi; rientrano,
tuttavia,
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, se emessi da un'entità che emette anche contratti assicu
rativi, in
applicazione del paragrafo 3, lettera c);
b)
contratti che hanno la forma giuridica dell'assicurazione ma che retrocedono tutti i rischi assicurativi
significativi all'assicurato
mediante
meccanismi
legalmente
esercitabili
non
cancellabili
che
hanno
l'effetto
di rettificare, direttamente in funzione delle perdite assicurate, i pagamenti futuri che l'assicurato verserà
all'emittente. Per esempio, alcuni contratti di riassicurazione finanziaria o alcuni contratti di un gruppo
retrocedono tutto il rischio assicurativo significativo all'assicurato; tali contratti sono di norma strumenti
finanziari o contratti di servizio (cfr. paragrafo B28);
c)
l'autoassicurazione (ossia il fatto di conservare un rischio che avrebbe potuto essere coperto da un'assicur
azione).
In questi casi, non vi è contratto assicurativo perché non vi è accordo con un'altra parte. Pertanto il
contratto
assicurativo concluso dall'entità con la società madre, una controllata o una società consorella
non
figura nel
bilancio consolidato, perché non vi è contratto con un'altra parte. Il contratto assicurativo figura
però nel
bilancio separato o individuale dell'emittente o del titolare;
d)
contratti (come i contratti nel gioco d'azzardo) che impongono un pagamento al verificarsi di uno specifico
evento futuro incerto, ma che non richiedono, come condizione contrattuale per il pagamento, che l'evento
determini un effetto avverso per l'assicurato. Tuttavia ciò non
esclude
dalla definizione
di contratto
assicu
rativo
i contratti che prevedono il pagamento di un importo prestabilito per quantificare la perdita causata
da uno
specifico evento, quale la morte o un incidente (cfr. anche paragrafo B12);
e)
derivati che espongono una parte a un rischio finanziario ma non a un rischio assicurativo, in quanto
impongono alla parte di effettuare (o le attribuiscono il diritto di ricevere) un pagamento basato esclusiva-
mente sulle variazioni di uno o più dei seguenti elementi: tasso di interesse, prezzo di uno strumento
finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito
o altra variabile, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di
una delle
parti contrattuali;
f)
garanzie relative al credito che prevedono il pagamento anche se l'assicurato non ha subito perdite per il
mancato pagamento da parte del debitore alla data prevista; tali contratti sono contabilizzati conformemente
all'IFRS 9 Strumenti finanziari (cfr. paragrafo B29);
g)
contratti che prevedono un pagamento sulla base di variabili climatiche, geologiche o di altre variabili fisiche,
quando non sono specifiche di una delle parti contrattuali (generalmente noti come derivati climatici);
h)
contratti che prevedono una riduzione dei pagamenti del capitale, degli interessi o di entrambi, che dipendono
da variabili climatiche o geologiche o da qualsiasi altra variabile fisica, il cui effetto non è specifico per
una
parte del contratto (comunemente dette obbligazioni catastrofe).
B28
Ai contratti descritti al paragrafo B27 l'entità deve applicare altri Principi pertinenti, per esempio l'IFRS 9 e
l'IFRS 15.
B29 Le garanzie relative al credito e i contratti di assicurazione del credito di cui al paragrafo B27, lettera f), possono
assumere diverse forme giuridiche, per esempio quella della garanzia, di alcuni tipi di lettera di credito, del
contratto di default del credito o del contratto assicurativo. Tali contratti sono contratti assicurativi, se impon
gono
all'emittente di effettuare pagamenti prestabiliti per risarcire l'assicurato di una perdita subita perché uno
specifico
debitore non lo paga alla scadenza prevista dai termini contrattuali iniziali o modificati dello stru
mento di debito.
Tuttavia tali contratti
assicurativi
sono esclusi
dall'ambito
di applicazione
dell'IFRS
17, a meno che l'emittente abbia
precedentemente dichiarato espressamente di considerarli contratti assicurativi e abbia
applicato loro il trattamento
contabile previsto per i contratti assicurativi (cfr. paragrafo 7, lettera e)).
B30 Le garanzie relative al credito e i contratti di assicurazione del credito che prevedono il pagamento, anche se
l'assicurato non ha subito perdite per il mancato pagamento da parte del debitore alla data prevista, non
rientrano
nell'ambito
di applicazione
dell'IFRS 17, perché non trasferiscono
un rischio assicurativo
significativo.
Tra tali
contratti rientrano quelli che prevedono il pagamento:
a)
a prescindere dal fatto che la controparte detenga lo strumento di debito sottostante; o
b)
in caso di variazione del rating o dell'indice di credito, piuttosto che in caso di incapacidi un determinato
debitore a effettuare pagamenti quando dovuto.
SEPARAZIONE DELLE
COMPONENTI
DEL
CONTRATTO
ASSICURATIVO
(PARAGRAFI
10-13)
Componenti di
investimento
(paragrafo
11,
lettera
b))
B31
Secondo il paragrafo 11, lettera b), l'entità è tenuta a separare la componente di investimento distinta dal contratto
assicurativo primario. La componente di investimento è distinta se, e solo se, sono soddisfatte
entrambe le
seguenti condizioni:
a)
la componente di investimento
e la componente
assicurativa
non sono strettamente
interconnesse;
b)
un contratto avente termini equivalenti è venduto, o potrebbe essere venduto, separatamente sullo
stesso
mercato
o nella stessa giurisdizione da entità che emettono contratti assicurativi o da altre parti. A tal fine l'entità deve
tener conto di tutte le informazioni ragionevolmente disponibili. L'entità non è tenuta ad
effettuare una ricerca
approfondita per individuare se un componente di investimento sia venduta separa
tamente.
B32
La componente di investimento e la componente assicurativa sono strettamente interconnesse se, e solo se:
a)
l'entità non è in grado di valutare una componente senza prendere in considerazione l'altra. Pertanto, se il
valore di una componente varia in funzione del valore dell'altra, l'enti deve applicare l'IFRS 17 per
contabilizzare insieme la componente di investimento e la componente assicurativa; o
b)
l'assicurato non p beneficiare di una componente se l'altra non è presente. Pertanto, se l'estinzione
anticipata o la scadenza di una componente del contratto determina l'estinzione anticipata o la scadenza
dell'altra, l'entità deve applicare l'IFRS 17 per contabilizzare insieme la componente di investimento e la
componente assicurativa.
Impegni a trasferire
beni
distinti
o servizi
diversi
dai
servizi
assicurativi
(paragrafo
12)
B33
Il paragrafo 12 impone all'entità di separare dal contratto assicurativo gli impegni di trasferire all'assicurato beni distinti
o servizi assicurativi. Ai fini della separazione, l'entità
non
deve considerare
le attività
che
deve
svolgere per
adempiere al contratto, a meno che l'entità trasferisca all'assicurato un bene o servizio diverso dai servizi assicurativi
nel corso di tali attività. Per esempio,
l'entità
può
dover
assolvere
vari
adempimenti
amministrativi
per predisporre
il contratto. L'assolvimento degli adempimenti non comporta il trasferimento di un servizio
all'assicurato.
B34 Il bene o il servizio diverso dai servizi assicurativi di cui vi è l'impegno verso l'assicurato è distinto se l'assicurato
può
trarre beneficio
dal bene o servizio
preso
singolarmente
o insieme
ad altre risorse
prontamente
disponibili per
l'assicurato. Risorse facilmente disponibili sono beni o servizi venduti separatamente (dall'entità stessa o da
un'altra
entità) o risorse che l'assicurato ha già ottenuto (dall'entio a seguito di altre operazioni o eventi).
B35
Il bene o il servizio diverso dai servizi assicurativi per cui vi è l'impegno verso l'assicurato non è distinto se:
a)
i flussi finanziari e i rischi associati al bene o servizio sono altamente interconnessi con i flussi finanziari e i
rischi associati alle componenti assicurative nel contratto; e
b)
l'entità fornisce un servizio significativo di integrazione del bene o del servizio con le componenti
assicu
rative.
FLUSSI FINANZIARI
CONNESSI
ALL'ACQUISIZIONE
DEI CONTRATTI
ASSICURATIVI
(PARAGRAFI 28A-28F)
B35A
Per applicare il paragrafo
28A, l'entità
deve utilizzare
un metodo
sistematico
e razionale
per attribuire:
a)
i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi direttamente attribuibili a un gruppo di
contratti assicurativi:
i)
a detto gruppo; e
ii)
a gruppi che includeranno contratti assicurativi che si prevede deriveranno dal rinnovo dei contratti
assicurativi del gruppo;
b)
i flussi finanziari
connessi
all'acquisizione
dei
contratti
assicurativi
direttamente
attribuibili
a un
portafoglio
di contratti assicurativi, diversi da quelli di cui alla lettera a), a gruppi di contratti nel portafoglio.
B35B Alla fine di ciascun periodo di riferimento l'entità deve rivedere gli importi attribuiti come specificato
al paragrafo
B35A per tener conto di eventuali
cambiamenti
nelle ipotesi
che determinano
gli input al metodo
di ripartizione
utilizzato. L'entinon deve modificare gli importi
attribuiti
a un gruppo di contratti
assicurativi
dopo che tutti i
contratti sono stati aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo B35C).
B35C L'entità può aggiungere contratti assicurativi a un gruppo di contratti assicurativi in più di un periodo (cfr.
paragrafo 28). In tal caso l'entità deve eliminare contabilmente la quota dell'attiviper i flussi finanziari connessi
all'acquisizione
dei contratti
assicurativi
che si riferisce ai contratti assicurativi
aggiunti al gruppo nel periodo
in questione e continuare a rilevare l'attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei
contratti
assicurativi nella misura
in cui l'attività
si riferisce
a contratti
assicurativi
che
si prevede
siano
aggiunti
al gruppo
in un futuro periodo di riferimento.
B35D
Per applicare il paragrafo 28E:
a)
l'entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore nell'utile (perdita) d'esercizio e deve ridurre il valore
contabile dell'attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti
assicurativi
in modo che il
valore
contabile dell'attività non superi i flussi finanziari netti attesi in entrata per il relativo gruppo di
contratti
assicurativi, determinati applicando il paragrafo 32, lettera a);
b)
quando l'entità attribuisce i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi a
gruppi
di contratti
assicurativi
in applicazione
del paragrafo
B35A, lettera a), punto ii), l'entità deve rilevare una perdita per riduzione
di valore nell'utile (perdita) d'esercizio e deve ridurre il valore contabile delle relative attività per
i flussi
finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi nella misura in cui:
i)
l'entità si aspetta che detti flussi finanziari connessi all'acquisizione dei
contratti
assicurativi
superino
i
flussi finanziari netti in entrata per i rinnovi previsti, determinati applicando il paragrafo 32, lettera a); e
ii)
l'eccesso determinato applicando la lettera b), punto i), non è già stato rilevato come perdita per riduzione
di valore in applicazione della lettera a).
VALUTAZIONE (PARAGRAFI
29-71)
Stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi
33-35)
B36
La presente sezione disciplina:
a)
l'uso obiettivo di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi eccessivi (cfr.
paragrafi B37B41);
b)
le variabili di mercato e le variabili non di mercato (cfr. paragrafi B42 B53);
c)
l'utilizzo delle stime attuali (cfr. paragrafi
B54B60); e
d)
i flussi finanziari compresi
nel limite contrattuale
(cfr. paragrafi
B61B71).
Uso obiettivo di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi eccessivi (cfr. paragrafo 33,
lettera a))
B37 L'obiettivo della stima dei flussi finanziari futuri è determinare il valore atteso, ossia la media ponderata per la
probabilità, dell'intera gamma di risultati possibili, considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili
disponibili alla data di riferimento del bilancio senza costi o sforzi eccessivi. Tra le informazioni ragionevoli e
dimostrabili disponibili alla data di riferimento del bilancio senza costi o sforzi eccessivi rientrano le informa-
zioni sugli eventi passati e sulle condizioni attuali e le previsioni sulle condizioni future (cfr. paragrafo B41). Le
informazioni ricavate dai sistemi informativi dell'entità sono considerate informazioni
disponibili
senza costi o
sforzi
eccessivi.
B38 Il punto di partenza per la stima dei flussi finanziari è una serie di scenari che rifletta l'intera gamma di risultati
possibili. Ciascuno scenario indica l'importo e la tempistica dei flussi finanziari relativi a un particolare risultato
e la probabilità stimata di quest'ultimo. I flussi finanziari derivanti da ciascuno scenario vengono attualizzati e
ponderati per la probabilità stimata
di tale risultato
ottenendo
così
il valore
attuale
atteso.
Pertanto
l'obiettivo
non
è determinare il risultato più probabile o il risultato più probabile che improbabile per i flussi finanziari
futuri.
B39 L'obiettivo di considerare l'intera gamma di risultati possibili consiste non già nel determinare ogni possibile
scenario, bensì nell'incorporare, in maniera oggettiva, tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili
senza
costi o sforzi eccessivi. In pratica, non è necessario elaborare scenari espliciti se la stima che si ricava è
coerente
con l'obiettivo della valutazione consistente nel considerare, nella determinazione della media, tutte le informazioni
ragionevoli
e dimostrabili
disponibili
senza
costi o sforzi
eccessivi.
Per esempio,
se l'entità
ritiene che la
distribuzione di probabilità
dei
risultati
è sostanzialmente
coerente
con
una
distribuzione
di probabilità
che p
essere definita perfettamente con un numero limitato di parametri, sarà sufficiente stimare il numero
limitato di
parametri. Analogamente, in alcuni casi, una modellizzazione relativamente semplice può fornire una risposta con
un
margine
di precisione
accettabile,
senza
bisogno
di
numerose
simulazioni
dettagliate.
Tuttavia, in alcuni casi, può
accadere che i flussi finanziari siano determinati da fattori sottostanti complessi e rispondano
in modo non lineare
ai cambiamenti delle condizioni economiche. Ciò può succedere, per esempio, se i flussi finanziari riflettono una
serie di opzioni implicite o esplicite tra loro correlate. In tali casi sarà probabilmente necessario ricorrere a
modelli stocastici più sofisticati per raggiungere l'obiettivo della valutazione.
B40 Gli scenari elaborati devono comprendere stime oggettive della probabilità di danni catastrofali
coperti da
contratti
in essere, prescindendo da possibili sinistri sulla base di possibili contratti futuri.
B41 L'entità deve stimare le probabilità e gli importi dei pagamenti futuri nell'ambito
dei
contratti
in
essere
basandosi
sulle informazioni ottenute, tra cui:
a)
le informazioni sui sinistri già denunciati
dagli assicurati;
b)
le altre informazioni sulle caratteristiche
note o stimate dei contratti assicurativi;
c)
i dati storici relativi all'esperienza dell'entità, integrati, se necessario, con
i
dati
storici
provenienti
da
altre
fonti. L'entirettifica i dati storici affinché riflettano le condizioni attuali, per esempio, nei seguenti casi:
i)
le caratteristiche della popolazione assicurata differiscono (o differiranno, per esempio, per effetto della
selezione avversa) da quelle della popolazione sulla quale si basano i dati storici;
ii)
vi sono indicazioni del fatto che i trend storici non si manterranno, che nuove tendenze emergeranno o
che cambiamenti economici, demografici e di altra natura potrebbero avere un'incidenza sui flussi
finanziari derivanti dai contratti assicurativi in essere; o
iii)
vi sono stati cambiamenti, per esempio nelle procedure di sottoscrizione o nelle procedure di gestione dei
sinistri, che potrebbero incidere sulla pertinenza dei dati storici per i contratti assicurativi;
d)
le informazioni disponibili sui prezzi correnti dei contratti di riassicurazione o di altri strumenti finanziari (se
esistenti) che coprono rischi simili, quali le obbligazioni legate a eventi catastrofici o i derivati climatici, e sui
prezzi di mercato recenti delle cessioni di contratti assicurativi. L'entità deve rettificare tali informazioni per tenere
conto delle differenze tra i flussi finanziari derivanti da tali contratti di riassicurazione o altri strumenti finanziari e
i flussi finanziari che proverrebbero dall'adempimento, da parte
dell'entità,
dei
contratti
sotto-
stanti stipulati
con l'assicurato.
Variabili di mercato e variabili non di mercato
B42
L'IFRS 17 distingue due tipi di variabili:
a)
le variabili di mercato: variabili che possono essere osservate sui mercati
o dedotte
direttamente
dai mercati
(per
esempio i prezzi dei titoli quotati e i tassi di interesse); e
b)
le variabili non di mercato: tutte le altre variabili (per esempio la frequenza o la gravità dei sinistri e la
mortalità).
B43 Le variabili di mercato (per esempio i tassi di interesse osservabili) danno luogo generalmente a un rischio
finanziario, mentre le variabili non di mercato (per esempio i tassi di mortalità) danno luogo generalmente a un
rischio
non finanziario. Tuttavia, non sempre è così. Per esempio, vi possono essere ipotesi concernenti rischi
finanziari
per i quali non possono essere osservate variabili sui mercati o esserne direttamente
dedotte
(per
esempio tassi di
interesse che non possono essere osservati sui mercati o essere direttamente dedotti dai
mercati).
V a r i a b i l i d i
m e r c a t o
( p a r a g r a f o
3 3 ,
l e t t e r a
b ) )
B44 Le stime delle variabili di mercato devono essere coerenti con i prezzi di mercato osservabili alla data di
valutazione.
L'entità
deve massimizzare
l'utilizzazione
di input
osservabili
e non deve sostituire
le proprie
stime ai dati di
mercato osservabili, ad eccezione
di quanto
disposto
al paragrafo
79 dell'IFRS 13
Valutazione
del fair value
. In linea
con l'IFRS 13, le variabili che devono essere dedotte (per esempio perché non esistono variabili di
mercato
osservabili) devono essere per quanto possibile coerenti con le variabili di mercato osservabili.
B45 I prezzi di mercato incorporano una gamma di opinioni sui possibili risultati futuri e rispecchiano anche le preferenze
degli operatori di mercato in materia di rischio. Di conseguenza, non costituiscono una previsione puntuale del
risultato futuro. Se il risultato effettivo differisce dal prezzo di mercato precedente, questo non
significa che il
prezzo di mercato era «errato».
B46 Il concetto di attività di replica o portafoglio di attività di replica è un'applicazione importante delle variabili di
mercato. Un'attività di replica è un'attività i cui flussi finanziari corrispondono
esattamente
, in tutti gli scenari, ai flussi
finanziari
contrattuali
di un
gruppo
di contratti
assicurativi
in termini
di importo,
tempistica
e incertezza. In alcuni
casi, può esistere un'attività di replica per alcuni dei flussi finanziari derivanti da un gruppo di contratti assicurativi. Il
fair value (valore equo) di tale attività riflette sia il valore attuale atteso dei suoi flussi finanziari sia
il rischio ad
essi connesso. Se esiste un portafoglio di attività di replica per alcuni dei flussi finanziari derivanti
da un gruppo
di contratti assicurativi, l'entità può utilizzare il fair value (valore equo) di tali attività per valutare
i flussi finanziari
di adempimento pertinenti, anziché stimare esplicitamente tali flussi finanziari e il tasso di
attualizzazione.
B47 L'IFRS 17 non impone all'entità di utilizzare la tecnica del portafoglio di replica. Tuttavia l'entità che sceglie di
utilizzare un'altra tecnica, sebbene esista un'attività di replica o un portafoglio di replica per alcuni dei flussi
finanziari derivanti da contratti assicurativi, deve accertarsi che è improbabile che la tecnica del portafoglio
di
replica
determinerebbe una valutazione dei flussi finanziari sostanzialmente diversa.
B48
Se esistono interdipendenze significative tra i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti delle attività
e gli altri flussi finanziari, tecniche diverse da quella del portafoglio di replica, per esempio la modellizzazione
stocastica, possono essere più affidabili o di più semplice attuazione. Occorre determinare secondo giudizio la
tecnica che meglio risponde all'obiettivo di coerenza con le variabili di mercato osservabili nelle specifiche
circostanze. In particolare, la tecnica utilizzata deve consentire una valutazione delle opzioni e delle
garanzie
incluse nei contratti assicurativi che sia coerente con i prezzi di mercato osservabili (se esistenti) per tali
opzioni e
garanzie.
V a r i a b i l i n o n d i m e r c a t o
B49 Le stime delle variabili non di mercato devono riflettere tutte le informazioni ragionevoli e
dimostrabili,
disponibili
senza costi o sforzi eccessivi, sia interne che esterne.
B50 A seconda delle circostanze, i dati esterni diversi da quelli di mercato (per esempio le statistiche nazionali sulla
mortalità) possono avere maggiore o minore pertinenza dei dati interni (per esempio le statistiche sulla mortalità
elaborate internamente). Per esempio, per
stimare
con
obiettività
la probabilità
dei
diversi
scenari
di mortalità per
i propri contratti assicurativi,
l'entità che emette contratti di assicurazione
vita non deve basarsi esclusiva-
mente
sulle statistiche nazionali sulla mortalità, bensì deve tenere conto anche di tutte le altre informazioni ragionevoli
e dimostrabili, di fonte interna o esterna, che sono disponibili senza costi o sforzi eccessivi. Quando
stima tali
probabilità, l'entità deve attribuire
maggiore
importanza
alle informazioni
più convincenti.
Per esem
pio:
a)
le statistiche interne sulla mortalità possono essere più convincenti dei dati nazionali sulla mortalità se i dati
nazionali
sono desunti da una popolazione
numerosa
che non è rappresentativa
della popolazione
assicurata.
Un
tale risultato potrebbe essere dovuto, per esempio, al fatto che le caratteristiche demografiche della
popolazione
assicurata
potrebbero
differire
significativamente
da
quelle
della
popolazione
nazionale,
per
cui
l'entità dovrebbe attribuire un peso maggiore ai dati interni e un peso minore alle statistiche nazionali;
b)
al contrario,
se le statistiche
interne
sono derivate
da una popolazione
ridotta le cui caratteristiche
dovrebbero
essere simili a quelle della popolazione nazionale e le statistiche nazionali sono aggiornate, l'entità deve
attribuire
maggiore peso alle statistiche nazionali.
B51
Le probabilità stimate delle variabili non di mercato non devono contraddire le variabili di mercato osservabili. Per
esempio, le probabilità stimate degli scenari relativi ai tassi di inflazione futuri devono essere per quanto
possibile coerenti con le probabilità desumibili dai tassi di interesse di mercato.
B52
In alcuni casi l'entità può concludere
che le variabili
di mercato variano
in modo indipendente
dalle variabili non
di mercato. In tal caso l'entideve prendere in considerazione gli scenari che riflettono la gamma dei risultati
possibili per le variabili non di mercato, utilizzando per ciascuno scenario lo stesso valore osservato
della
variabile di mercato.
B53
In altri casi le variabili di mercato e le variabili non di mercato possono essere correlate. Per esempio, l'entità
può constatare una correlazione tra i tassi di estinzione anticipata (una variabile non di mercato) e i tassi di
interesse (una variabile di mercato). Analogamente, può
constatare
una
correlazione
tra
gli
importi
dei
sinistri
per
le assicurazioni abitazione o automobile e il ciclo economico e quindi i tassi di interesse e gli importi dei
costi.
L'entità deve garantire che le probabilità
degli
scenari
e le rettifiche
per
il rischio
non
finanziario
relativo alle
variabili di mercato siano coerenti con i prezzi osservati sul mercato dipendenti da tali variabili di mercato.
Utilizzo delle stime attuali (paragrafo 33, lettera c))
B54 Per stimare i flussi finanziari legati ai diversi scenari e la probabilità di ciascuno scenario, l'entità deve utilizzare tutte
le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi eccessivi. L'entità deve riesami- nare e
aggiornare le stime elaborate alla fine del periodo di riferimento precedente. A tal fine l'entità deve
considerare
se:
a)
le stime aggiornate diano un quadro fedele delle condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio di
riferimento;
b)
i cambiamenti delle stime diano un quadro fedele delle variazioni delle condizioni durante il periodo di
riferimento. Supponiamo, per esempio, che all'inizio del periodo di riferimento le stime si collocavano
all'estremità di una gamma ragionevole. Se le condizioni non sono cambiate, modificare le stime spostandole
all'altra estremità della gamma alla fine del periodo di riferimento non darebbe un quadro fedele di quanto
avvenuto nel corso del periodo. Se le stime più recenti dell'entità sono diverse dalle sue stime precedenti, ma
le condizioni non sono cambiate, l'entità deve valutare se le nuove probabilità associate a ciascuno scenario
siano giustificate. Per aggiornare le sue stime di tali probabilità, l'entità deve tenere conto sia degli elementi a
sostegno delle sue stime precedenti sia di tutti i nuovi elementi disponibili, dando più peso agli elementi p
convincenti.
B55
La probabilità associata a ciascuno scenario deve riflettere le condizioni esistenti alla data di chiusura dell'eser
cizio.
Di conseguenza, conformemente allo IAS 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio
di
riferimento
, un
evento verificatosi
dopo la fine del periodo
di riferimento
che risolve un'incertezza
esistente
alla data di chiusura
dell'esercizio di riferimento non costituisce un elemento a riprova delle condizioni esistenti a tale data. Supponiamo,
per esempio,
che alla data di chiusura
dell'esercizio
di riferimento
vi sia una probabilità
del 20 per cento che si
verifichi una violenta tempesta durante il restante periodo di sei mesi di un contratto
assicurativo. Dopo la data di
chiusura
dell'esercizio
di riferimento,
ma prima
che sia autorizzata
la pubblicazione
del bilancio, si verifica una
violenta tempesta. Il verificarsi della tempesta è una conoscenza acquisita a po
steriori, che non deve essere presa
in considerazione
nei flussi finanziari di adempimento
relativi al contratto.
I
flussi finanziari inclusi nella valutazione
tengono invece conto della probabilità del 20 per cento esistente alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento
(l'entità comunica, in applicazione dello IAS 10, che un evento che
non comporta una rettifica si è verificato
dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento).
B56 Le stime attuali dei flussi finanziari attesi non corrispondono necessariamente alle esperienze più recenti. Si
supponga, per esempio, che l'esperienza di mortalità nel periodo di riferimento sia stata del 20 per cento
superiore rispetto alla precedente
esperienza
di mortalità e alle precedenti
aspettative
di esperienza
di mortalità.
Vi
sono diversi fattori che potrebbero aver causato l'improvviso cambiamento tra cui:
a)
variazioni durature della mortalità;
b)
variazioni delle caratteristiche della popolazione assicurata (per esempio, modifiche nella sottoscrizione o
distribuzione, estinzioni anticipate selettive da parte di assicurati la cui salute è eccezionalmente buona);
c)
fluttuazioni aleatorie;
o
d)
cause non ricorrenti determinate.
B57
L'entità deve esaminare le ragioni dei cambiamenti dell'esperienza di mortalità ed elaborare nuove stime dei
flussi
finanziari e delle probabilità alla luce dell'esperienza più recente, dell'esperienza precedente e di altre
informazioni.
Nell'esempio di cui al paragrafo B56, si arriverebbe di norma, come risultato, a una variazione del valore attuale
atteso del beneficio economico in caso di morte, ma non in misura pari al 20 per cento. Nell'esempio
di cui al
paragrafo
B56, se i tassi di mortalirestassero significativamente
più elevati rispetto
alle stime precedenti per
ragioni che si presume persisteranno, la stima della probabilità assegnata agli scenari ad
elevata mortalità
aumenterebbe.
B58 Le stime delle variabili non di mercato devono tenere conto delle informazioni sul livello corrente degli eventi
assicurati nonché delle informazioni sulle tendenze, per esempio il costante calo dei tassi di mortalità registrato
da molto tempo in numerosi paesi. I flussi finanziari di adempimento devono essere determinati riflettendo le
probabilità che verrebbero assegnate a ogni possibile scenario tendenziale, tenuto conto di tutte le informazioni
ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi eccessivi.
B59 Analogamente, se i flussi finanziari attribuiti a un gruppo di contratti assicurativi sono sensibili all'inflazione, la
determinazione dei flussi finanziari di adempimento deve riflettere le stime attuali dei possibili tassi di inflazione
futuri. Poiché i tassi di inflazione e i tassi di interesse sono verosimilmente correlati, la valutazione dei flussi
finanziari di adempimento deve riflettere le probabilità di ogni scenario di inflazione in modo che sia coerente
con le probabilità desumibili dai tassi di interesse di mercato utilizzati nella stima del tasso di attualizzazione
(cfr.
paragrafo B51).
B60 Quando stima i flussi finanziari, l'entità deve tener conto delle attuali aspettative in ordine ad eventi futuri che
potrebbero influenzare tali flussi finanziari. L'entità
deve
elaborare
scenari
di
flussi
finanziari
che
rispecchiano
tali
eventi futuri e stimare obiettivamente la probabilità di ciascuno di tali scenari. L'entinon deve tuttavia
tener
conto delle attuali aspettative in ordine a future modifiche della legislazione che potrebbero modificare o estinguere la
sua obbligazione attuale nell'ambito del contratto assicurativo
in
essere
o
creare
nuove
obbliga-
zioni, fino a
quando la modifica della legislazione sia in vigore nella sostanza.
Flussi finanziari compresi nel limite contrattuale (paragrafo 34)
B61 Le stime dei flussi finanziari di uno scenario devono tenere conto di tutti i flussi finanziari compresi nel limite
contrattuale in essere escludendo tutti gli altri flussi finanziari. Per determinare il limite contrattuale in essere,
l'entità
deve applicare il paragrafo 2.
B62 Molti contratti assicurativi presentano caratteristiche che consentono agli assicurati di agire per modificare
l'importo, la tempistica o la natura degli importi che riceveranno o l'incertezza di tali importi. Tali caratteristiche
comprendono in particolare le opzioni di rinnovo, di riscatto, di conversione e le opzioni di interrompere il
pagamento dei premi pur continuando a percepire le prestazioni previste dal contratto. La valutazione del
gruppo
di contratti assicurativi deve riflettere, secondo
il principio
del valore
atteso,
le stime
attuali
dell'entità
circa il modo
in cui gli assicurati del gruppo eserciteranno le opzioni disponibili, e l'aggiustamento per il rischio non finanziario
deve riflettere le stime attuali dell'entità in ordine alla misura in cui il comportamento effettivo
degli assicurati
potrebbe differire dal comportamento atteso. L'obbligo di determinare il valore atteso si applica
indipendentemente
dal numero di contratti del gruppo: per esempio, si applica anche se il gruppo è costituito
da un unico contratto.
La valutazione
di un gruppo
di contratti
assicurativi
non deve pertanto
basarsi
sull'ipotesi
di una probabilità del
100 per cento che gli assicurati:
a)
riscattino i loro contratti, se vi è una qualche probabilità che alcuni degli assicurati non lo facciano; o
b)
mantengano i loro contratti, se vi è una qualche probabilità che alcuni degli assicurati non lo facciano.
B63 L'emittente di un contratto assicurativo che è tenuto, ai sensi del contratto stesso, a rinnovarlo oppure a mantenerlo
in altro modo deve applicare il paragrafo 34 per determinare se i premi e i relativi flussi finanziari
derivanti dal
contratto rinnovato sono compresi nel limite contrattuale iniziale.
B64 Il paragrafo 34 fa riferimento alla capacità pratica dell'entità di fissare, a una data futura (data di rinnovo), un
prezzo
che riflette pienamente i rischi posti dal contratto a partire da tale data. L'entità ha tale capacità pratica
se non
è soggetta a vincoli che le impediscono di fissare lo stesso prezzo che applicherebbe
a un nuovo contratto con le
stesse caratteristiche
del contratto in essere emesso in tale data, o se può modificare il livello dei benefici in modo
che riflettano il prezzo fissato. Analogamente, l'entiha la capacità pratica di fissare un prezzo se può modificare
il prezzo del contratto in essere in funzione della variazione globale dei rischi posti dal portafoglio di contratti
assicurativi, anche se il prezzo stabilito per ogni singolo assicurato non riflette la
variazione
del rischio
posto
specificamente
da tale assicurato.
Quando
valuta
se ha la capacità
pratica
di fissare un prezzo che riflette pienamente
i rischi posti dal contratto oppure dal portafoglio,
l'entità
deve tenere
conto di
tutti i rischi che considererebbe se
sottoscrivesse, alla data di rinnovo, contratti equivalenti per il servizio restante. Quando determina le stime dei
flussi finanziari
futuri
alla fine del periodo
di riferimento,
l'entità
deve ridefinire il limite del contratto assicurativo
per tenere conto dell'effetto che i cambiamenti delle condizioni
esercitano sui diritti e sulle obbligazioni
sostanziali dell'entità.
B65 I flussi finanziari compresi nel perimetro del contratto assicurativo sono quelli direttamente connessi
all'adempimento del contratto, compresi i flussi finanziari per i quali l'entiha potere discrezionale in merito
all'im
porto o alla tempistica. I flussi finanziari compresi nel perimetro includono:
a)
i premi (comprese
le rettifiche
dei premi e i premi rateizzati)
versati dall'assicurato
ed eventuali ulteriori
flussi
finanziari derivanti da tali premi;
b)
i pagamenti all'assicurato (o per suo conto), compresi i sinistri denunciati ma non ancora liquidati (sinistri
denunciati), i sinistri accaduti ma non ancora denunciati e tutti i sinistri futuri per i quali l'enti ha
un'obbligazione sostanziale (cfr. paragrafo 34);
c)
i pagamenti all'assicurato (o per suo conto) che variano a seconda dei rendimenti degli elementi sottostanti;
d)
i pagamenti all'assicurato (o per suo conto) che risultano da derivati, per esempio da opzioni e garanzie
incorporate nel contratto, nella misura in cui tali opzioni e garanzie non siano separate dal contratto
assicurativo (cfr. paragrafo 11, lettera a));
e)
i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi attribuiti al portafoglio cui appartiene il
contratto;
f)
i costi di gestione dei sinistri (ossia i costi che l'enti sosterrà per l'accertamento, il trattamento e il
regolamento dei sinistri in forza dei contratti assicurativi in essere, incluse le spese legali, gli onorari dei
periti e i costi interni di accertamento e liquidazione dei sinistri);
g)
i costi che l'entità sosterrà per fornire le prestazioni in natura previste dal contratto;
h)
i costi di gestione e tenuta delle polizze, per esempio i costi di fatturazione dei premi e di trattamento delle
modifiche delle polizze (per esempio conversioni e reintegri). Tali costi comprendono anche le commissioni
ricorrenti che l'entità prevede di versare agli intermediari se un particolare assicurato continua
a pagare
i
premi
compresi nel perimetro del contratto assicurativo;
i)
le imposte basate sulle operazioni (per esempio l'imposta sui premi, l'imposta sul valore aggiunto o le
imposte su beni e servizi) e i tributi (per esempio i contributi per i vigili del fuoco e i contributi al fondo di
garanzia) che derivano direttamente dai contratti assicurativi in essere, o che possono essere loro imputati
secondo un criterio ragionevole e coerente;
j)
i pagamenti effettuati dall'assicuratore nella sua capacità di fiduciario per adempiere agli obblighi fiscali
dell'assicurato e i relativi introiti;
k)
i potenziali flussi finanziari in entrata derivanti dai recuperi (per esempio salvataggi e surrogazioni) su
sinistri futuri coperti dai contratti assicurativi in essere e, nella misura in cui non soddisfino le condizioni per
la rilevazione come attività distinte, i potenziali flussi finanziari in entrata derivanti dai recuperi sui
sinistri
pregressi;
ka) i costi che l'entità sosterrà:
i)
per svolgere attività di investimento, nella misura in cui l'entità svolga detta attività per aumentare i
benefici della copertura assicurativa
per gli assicurati.
Le attività di investimento
aumentano
i benefici della
copertura assicurativa se l'entità svolge le attività con l'aspettativa di generare un rendimento degli
investimenti di cui gli assicurati beneficerebbero qualora si verificasse l'evento assicurato;
ii)
per fornire agli assicurati i servizi collegati al rendimento degli
investimenti
nei
contratti
assicurativi
senza
elementi di partecipazione diretta (cfr. paragrafo B119B);
iii)
per fornire il servizio relativo agli investimenti agli assicurati nei contratti assicurativi con elementi di
partecipazione diretta;
l)
la ripartizione delle spese generali fisse e variabili (quali le spese per contabilità, risorse umane, tecnologie
dell'informazione e supporto tecnico, ammortamento degli edifici, canoni di locazione, manutenzione e
servizi di pubblica utilità) direttamente imputabili all'adempimento dei contratti assicurativi.
Tali
spese
generali
sono imputate ai gruppi di contratti impiegando metodi sistematici e razionali che sono applicati
coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili;
m)
qualunque altro costo che può essere specificatamente addebitato all'assicurato in base alle disposizioni
contrattuali.
B66
Nella stima dei flussi finanziari che deriveranno dall'adempimento di un contratto assicurativo in essere l'entità
non deve includere i seguenti flussi finanziari:
a)
i rendimenti di investimenti.
Gli investimenti sono rilevati, valutati e presentati separatamente;
b)
i flussi finanziari (in entrata e in uscita) derivanti da contratti di riassicurazione detenuti. I contratti di
riassicurazione detenuti sono rilevati, valutati e presentati separatamente;
c)
i flussi finanziari che possono derivare da contratti assicurativi futuri, ossia i flussi finanziari che non
rientrano nel limite dei contratti in essere (cfr. paragrafi 34-35);
d)
i flussi finanziari relativi a costi che non possono essere direttamente attribuiti al portafoglio di contratti
assicurativi cui appartiene il contratto, per esempio alcuni costi di sviluppo di prodotti e di formazione. Tali
costi sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio man mano che si verificano;
e)
i flussi finanziari derivanti da un volume anormale di sprechi in termini di lavoro odi altre risorse nel-
l'adempimento del contratto. Tali costi sono rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio man mano che si verifi
cano;
f)
le imposte sul reddito che l'assicuratore paga o incassa non nella sua qualità di fiduciario o che non sono
specificamente imputabili all'assicurato in base alle disposizioni contrattuali;
g)
i flussi finanziari tra le diverse componenti dell'enti che redige il bilancio, per esempio tra fondi degli
assicurati e fondi degli azionisti, se tali flussi finanziari non modificano l'importo che sarà versato agli
assicurati;
h)
i flussi finanziari derivanti da componenti separate dal contratto assicurativo e contabilizzate secondo altri
Principi
applicabili (cfr. paragrafi 10-13).
B66A Prima della rilevazione del gruppo di contratti assicurativi, l'entità può essere tenuta a rilevare un'attività o una passività
per i flussi finanziari connessi al gruppo di contratti assicurativi diversi dai flussi finanziari connessi all'acquisizione
dei contratti
assicurativi
in ragione
del verificarsi
dei flussi finanziari
o in forza delle disposizioni
di un altro IFRS. I
flussi finanziari sono correlati al gruppo di contratti assicurativi se sarebbero stati inclusi nei flussi finanziari di
adempimento alla data della rilevazione iniziale del gruppo se fossero stati pagati o ricevuti dopo tale data. Ai fini
dell'applicazione del paragrafo 38, lettera c), punto ii), l'enti deve eliminare contabil
mente detta attività o
passività, nella misura in cui l'attività o la passività non sarebbe rilevata separatamente dal gruppo di contratti
assicurativi se i flussi finanziari o l'applicazione dell'IFRS avvenissero alla data di rilevazione
iniziale del gruppo di
contratti assicurativi.
C o n t r a t t i i c u i f l u s s i f i n a n z i a r i i n f l u e n z a n o i f l u s s i f i n a n z i a r i d e s t i n a t i a g l i
a s s i c u r a t i t i t o l a r i d i a l t r i c o n t r a t t i o n e s o n o i n f l u e n z a t i
B67 Alcuni contratti assicurativi influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di altri contratti,
imponendo quanto segue:
a)
l'assicurato deve condividere con gli assicurati titolari di altri contratti i rendimenti di un determinato pool di
elementi sottostanti; e
b)
alternativamente:
i)
gli assicurati devono subire una riduzione della loro quota dei rendimenti degli elementi sottostanti a
causa
dei pagamenti agli assicurati titolari di altri contratti che partecipano al pool, compresi i pagamenti
derivanti
da garanzie date ai titolari di tali altri contratti; o
ii)
gli assicurati titolari di altri contratti devono subire una riduzione della loro quota dei rendimenti degli
elementi sottostanti a causa dei pagamenti agli assicurati, compresi i pagamenti derivanti da garanzie date
all'assicurato.
B68
Talvolta tali contratti influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di contratti di altri gruppi. I
flussi
finanziari di adempimento
di ciascun gruppo riflettono
la misura in cui l'entità risente dei flussi finanziari
attesi dai
contratti del gruppo, che i flussi siano destinati agli assicurati di tale gruppo o di un altro gruppo. Di
conseguenza
i flussi finanziari di adempimento del gruppo:
a)
comprendono i pagamenti in forza dei contratti in essere agli assicurati titolari di contratti di altri gruppi,
indipendentemente dal fatto che tali pagamenti siano destinati ad assicurati attuali o futuri; e
b)
escludono i pagamenti agli assicurati del gruppo che sono inclusi, in applicazione della lettera a), nei flussi
finanziari di adempimento di un altro gruppo.
B69 Per esempio, nella misura in cui i pagamenti agli assicurati di un gruppo consistenti nella ripartizione dei rendimenti
di elementi sottostanti passano da CU350 a CU250 a causa dei pagamenti di un importo garantito agli assicurati
di un altro gruppo, i CU100 versati a titolo di garanzia saranno inclusi nei flussi finanziari di
adempimento del
primo gruppo (che saranno pertanto di CU350), mentre saranno esclusi dai flussi finanziari di
adempimento del
secondo gruppo.
B70
In pratica possono essere utilizzati diversi metodi per determinare i flussi finanziari di adempimento dei gruppi
di contratti che influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di contratti appartenenti ad altri
gruppi o che ne sono influenzati. In alcuni casi può succedere che l'entità sia in grado di determinare le variazioni
degli elementi sottostanti e le conseguenti variazioni nei flussi finanziari solo a un livello di aggregazione
superiore a quello dei gruppi. In tali casi l'entità deve imputare l'effetto delle variazioni degli elementi
sottostanti
a ciascun gruppo in maniera sistematica e razionale.
B71 Dopo che tutti i servizi assicurativi sono stati prestati ai contratti
del
gruppo,
può
succedere
che
i
flussi finanziari
di adempimento includano ancora somme che debbono essere versate agli attuali assicurati di altri
gruppi o a
futuri assicurati. L'entità non è tenuta a continuare ad attribuire tali flussi finanziari di adempimento a gruppi
specifici ma può, al contrario, rilevare e valutare una passività per tali flussi finanziari di adempimento
derivanti da
tutti i gruppi.
Tassi di attualizzazione (paragrafo
36)
B72
Ai fini dell'applicazione dell'IFRS
17 l'entità deve utilizzare
i seguenti tassi di attualizzazione:
a)
per valutare i flussi finanziari di adempimento: i tassi di attualizzazione attuali determinati applicando il
paragrafo 36;
b)
per determinare l'interesse maturato sul margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi
senza
elementi
di partecipazione diretta in applicazione del paragrafo 44, lettera b): i tassi di attualizzazione determinati alla
data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti applicando il paragrafo 36 ai flussi
finanziari nominali
che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti;
c)
per valutare le variazioni del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi senza elementi di
partecipazione diretta in applicazione del paragrafo B96, lettere a), b) e d): i tassi di attualizzazione
deter
minati in sede di rilevazione iniziale applicando il paragrafo 36;
d)
per rettificare, in applicazione del paragrafo 56, il valore contabile della passività
per residua copertura
dei
gruppi
di contratti ai quali è applicato il metodo dell'allocazione dei premi e che comportano una componente di
finanziamento significativa: i tassi di attualizzazione determinati in sede di rilevazione iniziale
applicando il
paragrafo 36;
e)
se l'entità sceglie di disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi tra
l'utile
(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 88), al fine
di
determinare l'importo dei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi inclusi
nell'utile
(perdita) d'esercizio:
i)
per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni
nelle ipotesi
concernenti
il rischio
finanziario non
hanno
un effetto
considerevole
sugli
importi
pagati
all'assicurato
in applicazione
del paragrafo
B131: i tassi
di attualizzazione determinati alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti applicando
il
paragrafo 36 a flussi finanziari nominali che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi
sottostanti;
ii)
per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario
hanno
un effetto considerevole sugli importi pagati all'assicurato in applicazione del paragrafo B132,
lettera a),
punto i): i tassi di attualizzazione che ripartiscono a un tasso costante lungo la durata restante
del gruppo
di contratti l'importo atteso rivisto dei proventi o costi di natura finanziaria restanti; e
iii)
per i gruppi di contratti ai quali è applicato il metodo dell'allocazione dei premi in applicazione del
paragrafo 59, lettera b), e del paragrafo B133: i tassi di attualizzazione determinati alla data del sinistro
verificatosi applicando il paragrafo 36 a flussi finanziari nominali che non variano in funzione dei
rendimenti degli elementi sottostanti.
B73 Per determinare i tassi di attualizzazione alla data della rilevazione iniziale di un gruppo di contratti di cui al
paragrafo
B72,
lettere
da b) a e), l'entità
può utilizzare
tassi di attualizzazione
medi
ponderati
per
il periodo
per
il quale sono emessi i contratti del gruppo, che, in applicazione del paragrafo 22, non psuperare un anno.
B74
Al fine di evitare doppi conteggi o omissioni, le stime dei tassi di attualizzazione devono essere coerenti con le
altre
stime utilizzate per valutare i contratti assicurativi, per esempio:
a)
i flussi finanziari che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti devono essere
attualizzati a tassi che non tengono conto della variabilità di tali rendimenti;
b)
i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti degli elementi finanziari sottostanti devono essere:
i)
attualizzati a tassi che tengono conto di tale variabilità; o
ii)
rettificati per tenere conto di tale variabilità e attualizzati a un tasso che riflette la rettifica effettuata;
c)
i flussi finanziari nominali (ovvero quelli che incorporano l'effetto dell'inflazione) devono essere attualizzati a
tassi
che tengono conto dell'effetto dell'inflazione; e
d)
i flussi finanziari reali (ovvero quelli che non incorporano l'effetto dell'inflazione) devono essere attualizzati a
tassi
che non tengono conto dell'effetto dell'inflazione.
B75 Secondo il paragrafo B74, lettera b), i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti degli elementi
sottostanti devono
essere attualizzati
a tassi che tengono
conto di tale variabilità
o rettificati
per tenere conto di
tale
variabilità e attualizzati a un tasso che riflette la rettifica effettuata. La variabilità è un fattore rilevante, a
prescindere dal fatto che essa derivi dalle disposizioni contrattuali o
dall'esercizio
del
potere
discrezionale
da
parte
dell'entità, e a prescindere dal fatto che l'entità detenga o meno gli elementi sottostanti.
B76
I flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti
degli elementi sottostanti
aventi rendimenti
variabili, ma
che sono soggetti a una garanzia di rendimento minimo, non variano esclusivamente in funzione dei rendimenti
degli elementi sottostanti, anche quando il rendimento garantito è inferiore a quello atteso sugli elementi
sottostanti. Pertanto l'entità deve rettificare il tasso che riflette la variabilità dei rendimenti degli
elementi
sottostanti
per tenere conto dell'effetto
della garanzia,
anche quando
il rendimento
garantito
è inferiore
a quello
atteso sugli elementi sottostanti.
B77
L'IFRS 17 non impone all'entidi suddividere i flussi finanziari stimati a seconda che varino o no in funzione del
rendimento degli elementi sottostanti. Se non procede a tale suddivisione, l'entità deve applicare tassi di
attualizzazione appropriati all'insieme dei flussi finanziari stimati, per esempio utilizzando tecniche di
model
lizzazione stocastica o tecniche di valutazione neutre sotto il profilo del rischio.
B78 I tassi di attualizzazione devono tenere conto solo dei fattori rilevanti, ossia dei fattori che derivano dal valore
temporale del denaro, dalle caratteristiche dei flussi finanziari e dalle caratteristiche di liquidità dei contratti
assicurativi. Può accadere che tali tassi di attualizzazione non siano direttamente osservabili sul mercato.
Pertanto, se non sono disponibili tassi di mercato osservabili per uno strumento che presenta le medesime
caratteristiche dei contratti assicurativi o se i tassi di mercato
osservabili
per strumenti
simili,
sebbene
dispo
nibili,
non consentono di isolare i fattori che li distinguono dai contratti assicurativi, l'entità deve stimare i tassi
appropriati. L'IFRS 17 non impone una particolare tecnica di stima per la determinazione dei tassi di
attualiz
zazione. Quando applica una tecnica di stima, l'entità deve:
a)
massimizzare l'utilizzazione di input osservabili (cfr. paragrafo B44) e, per quanto riguarda le variabili non di
mercato, tener conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi
eccessivi, sia interne che esterne (cfr. paragrafo
B49).
In
particolare,
i tassi
di attualizzazione
utilizzati non
devono essere in contrasto con i dati di mercato pertinenti disponibili, e le variabili non di mercato
utilizzate
non devono essere in contrasto con le variabili di mercato osservabili;
b)
tener conto delle condizioni di mercato attuali dal punto di vista di un operatore di mercato;
c)
valutare secondo il proprio giudizio il grado di similarità tra le caratteristiche dei contratti assicurativi valutati
e quelle dello strumento per il quale sono disponibili prezzi di mercato osservabili e rettificare tali prezzi per
riflettere le differenze rilevate.
B79 Il tasso di attualizzazione applicato ai flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei
rendimenti degli elementi sottostanti deve riflettere la curva dei rendimenti, nella valuta appropriata, degli
strumenti che espongono il possessore a un rischio di credito nullo o trascurabile ed essere rettificato in funzione
delle caratteristiche di liquidità del gruppo di contratti assicurativi. Tale rettifica deve riflettere le
differenze tra le
caratteristiche di
liquidità
del
gruppo
di
contratti
assicurativi
e
quelle
delle
attività
utilizzate per determinare la
curva dei rendimenti.
Le curve dei rendimenti
sono fondate su attività negoziate
sui mercati
attivi che il possessore
può di norma vendere prontamente in qualsiasi momento senza dover sostenere costi
significativi. Al contrario,
nell'ambito di alcuni contratti assicurativi l'entità non può essere obbligata a effettuare
pagamenti prima del
verificarsi degli eventi assicurati o prima delle date specificate nel contratto.
B80 Nel caso dei flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi
sottostanti, l'entità può pertanto determinare i tassi di attualizzazione rettificando una curva dei rendimenti delle
attività prive di rischio liquide per rispecchiare le differenze tra le caratteristiche di liquidità degli strumenti
finanziari
sottostanti i tassi osservati sul mercato e quelle dei contratti assicurativi (metodo induttivo).
B81
In alternativa,
l'entità
può determinare
i tassi di attualizzazione
appropriati
per i contratti
assicurativi
basandosi
su
una curva dei rendimenti che tiene conto dei tassi di rendimento
attuali del mercato che sono impliciti in una
valutazione del fair value (valore equo) di un portafoglio di attività di riferimento (metodo deduttivo). L'enti
deve rettificare tale curva dei rendimenti al fine di eliminare i fattori che non sono rilevanti per i
contratti
assicurativi, ma non è tenuta a rettificare la curva dei rendimenti per tenere conto delle differenze tra le
caratteristiche di liquidità dei contratti assicurativi e quelle del portafoglio di riferimento.
B82
Ai fini della stima della curva dei rendimenti di cui al paragrafo B81 l'entità deve:
a)
se, per le attività del portafoglio di riferimento, vi sono prezzi di mercato osservabili in mercati attivi,
utilizzare tali prezzi (conformemente al paragrafo 69 dell'IFRS 13);
b)
se il mercato non è attivo, rettificare i prezzi di mercato osservabili di attività similari per renderli comparabili
ai prezzi di mercato delle attività da valutare (conformemente al paragrafo 83 dell'IFRS 13);
c)
se non esiste un mercato per le attività del portafoglio di riferimento, ricorrere a una tecnica di stima. Per
queste attività, l'enti deve fare quanto segue (conformemente al paragrafo 89 dell'IFRS 13):
i)
elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze in
questione. Tra gli input, l'entità può includere i propri dati e, nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17,
accordare maggiore importanza alle stime a lungo termine che non alle fluttuazioni a breve termine; e
ii)
rettificare tali dati per tenere conto di tutte le informazioni ragionevolmente disponibili in merito alle
ipotesi degli operatori di mercato.
B83 Ai fini della rettifica della curva dei rendimenti l'entità deve rettificare i tassi di mercato osservati in operazioni
recenti su strumenti aventi caratteristiche simili per tener conto delle oscillazioni dei fattori di mercato dalla data
dell'operazione, e deve rettificare i tassi di mercato osservati per tenere conto del grado di differenza tra lo
strumento oggetto della valutazione e quello per cui sono osservabili i prezzi delle operazioni. Per i flussi
finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti delle attività del portafoglio di
riferimento, tali rettifiche consistono in particolare:
a)
nel tenere conto delle differenze tra l'importo, la tempistica e l'incertezza dei flussi finanziari delle attività del
portafoglio e l'importo, la tempistica e l'incertezza dei flussi finanziari dei contratti assicurativi; e
b)
nell'escludere i premi di rischio di mercato per il rischio di credito che riguardano esclusivamente le attività
comprese nel portafoglio di riferimento.
B84
In linea di principio, per i flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti
delle
attività del portafoglio di riferimento, vi dovrebbe essere un'unica curva dei rendimenti delle attivi prive
di
rischio illiquide che consente di eliminare qualsiasi incertezza circa l'importo e la tempistica di tali flussi.
Tuttavia
nella pratica il metodo deduttivo e induttivo
possono
determinare
curve dei rendimenti
diverse, anche nella stessa
valuta. Le differenze possono essere dovute al fatto che la stima delle rettifiche nell'ambito di ciascun metodo presenta
limiti intrinseci e alla possibile mancanza,
nel metodo deduttivo,
di una rettifica per caratteri
stiche di liquidità
diverse. L'entità non è tenuta a riconciliare il tasso di attualizzazione determinato secondo il metodo scelto e il
tasso di attualizzazione che sarebbe stato determinato in caso di utilizzo dell'altro metodo.
B85 L'IFRS 17 non impone restrizioni per quanto riguarda il portafoglio di attivi di riferimento utilizzato per
l'applicazione del paragrafo B81. Tuttavia l'entità dovrebbe apportare meno rettifiche per eliminare i fattori non
pertinenti per i contratti assicurativi se utilizzasse un portafoglio costituito da attivi di riferimento aventi
caratteristiche simili a quelle dei contratti assicurativi. Per esempio, per i flussi finanziari derivanti dai contratti
assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti sarebbero necessarie meno rettifiche
se l'entità utilizzasse come punto di partenza strumenti di debito anziché strumenti rappresentativi di capitale. Per gli
strumenti di debito,
le rettifiche
mirerebbero
ad escludere
dal rendimento
totale delle obbliga-
zioni l'effetto del
rischio di credito e degli altri fattori che non sono rilevanti per i contratti assicurativi.
Un modo per stimare
l'effetto del rischio di credito è utilizzare il prezzo di mercato di un derivato su crediti come
punto di
riferimento.
Aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafo 37)
B86 L'aggiustamento per il rischio non finanziario riguarda il rischio derivante dai contratti assicurativi diverso dal
rischio finanziario. Quest'ultimo è preso in considerazione nelle stime dei flussi finanziari futuri o nel tasso di
attualizzazione utilizzato per rettificare i flussi finanziari. I rischi coperti dall'aggiustamento per il rischio non
finanziario sono il rischio assicurativo e gli altri rischi non finanziari, come il rischio di estinzione anticipata e il
rischio di costo (cfr. paragrafo B14).
B87 L'aggiustamento per il rischio non finanziario derivante dai contratti assicurativi corrisponde alla remunerazione
richiesta
dall'entità affinché le sia indifferente scegliere l'una o l'altra delle opzioni seguenti:
a)
adempiere a una passività che ha una gamma di risultati possibili derivanti dal rischio non finanziario; e
b)
adempiere a una passività che genererà flussi finanziari fissi il cui valore attuale atteso è lo stesso di quello
dei contratti assicurativi.
Per esempio, l'aggiustamento per il rischio non finanziario corrisponderebbe alla remunerazione richiesta
dall'entità affinché le sia indifferente, da un lato, adempiere a una passività il cui importo, a causa del rischio non
finanziario, ha una probabilità del 50 per cento di essere di CU90 e una probabilidel 50 per cento di essere di
CU110, o, dall'altro, adempiere a una passività fissata a CU100. Di conseguenza l'aggiustamento per il rischio non
finanziario fornisce agli utilizzatori del bilancio informazioni sull'importo chiesto dall'entità per
l'incertezza
circa l'importo e la tempistica dei flussi finanziari dovuta al rischio non finanziario.
B88 Poiché l'aggiustamento per il rischio non finanziario corrisponde alla remunerazione richiesta dall'entità per
assumersi il rischio non finanziario
derivante
dall'incertezza
circa l'importo
e la tempistica
dei flussi finanziari,
esso
riflette altresì:
a)
il livello del vantaggio di diversificazione che l'entità include nella determinazione
di tale remunerazione;
e
b)
i risultati sia favorevoli che sfavorevoli, in modo da riflettere il grado di avversione al rischio dell'entità.
B89
L'aggiustamento per il rischio non finanziario mira a valutare l'effetto dell'incertezza, diversa da quella relativa al rischio
finanziario, che grava sui flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi. Deve pertanto riflettere tutti
i rischi
non finanziari connessi ai contratti assicurativi, ma non i rischi non derivanti dai contratti assicurativi,
per
esempio il rischio operativo generale.
B90
L'aggiustamento per il rischio non finanziario deve essere incluso nella valutazione in modo esplicito, in quanto
è concettualmente
distinto dalle stime dei flussi finanziari futuri e dai relativi tassi di attualizzazione. L'enti
non
deve contabilizzarlo due
volte,
per
esempio
includendolo
implicitamente
nella
determinazione
delle
stime
dei
flussi finanziari futuri o dei tassi di attualizzazione. I tassi di attualizzazione che sono comunicati conformemente
al paragrafo 120 non devono includere alcun aggiustamento implicito per il rischio non finanziario.
B91 L'IFRS 17 non specifica la tecnica di stima da utilizzare per determinare l'aggiustamento per il rischio non
finanziario.
Tuttavia, affinché possa riflettere la remunerazione che l'entità richiederebbe
per assumersi il rischio
non
finanziario, tale aggiustamento deve presentare le caratteristiche seguenti:
a)
sarà p elevato se i rischi sono a bassa frequenza ed elevata gravità che non in caso contrario (rischi
frequenti e di modesta gravità);
b)
per rischi simili sarà più elevato se i contratti sono di lunga durata anziché brevi;
c)
sarà più elevato, se la distribuzione di probabilità dei rischi è ampia anziché stretta;
d)
sarà tanto più elevato quanto pla stima corrente e il suo andamento presentano incognite; e
e)
sarà tanto meno elevato quanto più le esperienze recenti
riducono
l'incertezza
circa
l'importo
e la tempistica
dei flussi finanziari e viceversa.
B92 L'entità deve determinare, secondo il proprio giudizio, la tecnica di stima appropriata per l'aggiustamento per il
rischio non finanziario. A tal fine, l'entità deve anche considerare se la tecnica fornisce informazioni concise e
istruttive che consentano agli utilizzatori del bilancio di raffrontare la prestazione dell'entità e quella di altre
entità. Conformemente al paragrafo 119, se applica una tecnica diversa da quella degli intervalli di confidenza per
determinare l'aggiustamento per il rischio non finanziario, l'entità deve comunicare la tecnica utilizzata e
l'intervallo di confidenza al quale corrisponde il risultato della tecnica utilizzata.
Rilevazione iniziale dei contratti assicurativi
acquisiti
nell'ambito
di cessioni
di contratti
assicurativi
o
di aggregazioni aziendali (paragrafo 39)
B93 Quando, nell'ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un'impresa o nell'ambito di
un'aggregazione aziendale nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, acquisisce contratti assicurativi emessi o
contratti di riassicurazione detenuti, per definire i gruppi di contratti acquisiti, l'entità deve applicare i para-
grafi
14-24 come se avesse concluso tali contratti alla data dell'operazione.
B94 L'entità deve utilizzare il corrispettivo ricevuto o pagato
per
i
contratti
come
approssimazione
dei
premi
ricevuti.
Questo corrispettivo non include il corrispettivo
ricevuto o pagato per altre attività o passività acquisite
nella stessa
operazione. Nel caso di un'aggregazione aziendale nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, il corrispettivo ricevuto
o pagato è il fair value (valore equo) dei contratti a tale data. Al fine di determinare tale fair value (valore equo),
l'entità non deve applicare il paragrafo 47 dell'IFRS 13 (relativo alle caratteristiche di
esigibilità a richiesta).
B95
Salvo se applica
alla passività
per residua copertura
il metodo
dell'allocazione
dei premi a norma dei para- grafi
55-59 e 6970A, in sede di rilevazione iniziale l'entità calcola il margine sui servizi contrattuali applicando il
paragrafo 38, per i contratti assicurativi emessi acquisiti, e il paragrafo 65, per i contratti di riassicurazione
detenuti acquisiti, utilizzando il corrispettivo ricevuto o pagato per i contratti come approssimazione dei premi
ricevuti o pagati alla data della rilevazione iniziale.
B95A Se i contratti assicurativi emessi acquisiti risultano onerosi in applicazione del paragrafo 47, l'eccesso dei flussi
finanziari di adempimento rispetto al corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato nel quadro dell'avvia-
mento
o dell'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli, per i contratti acquisiti in un'aggregazione
aziendale
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3, o come perdita nell'utile (perdita) d'esercizio per i
contratti acquisiti
nell'ambito di una cessione. L'entità deve determinare una componente di perdita della passività
per
residua
copertura per render conto di tale eccesso e applicare i paragrafi 49-52 per attribuire le successive
variazioni
dei flussi finanziari di adempimento a tale componente di perdita.
B95B Per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti ai quali si applicano i paragrafi 66A-66B, l'enti deve
determinare la componente di recupero delle perdite dell'attività per residua copertura alla data dell'operazione
moltiplicando:
a)
la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data
dell'operazione; e
b)
la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che alla data
dell'operazione
l'entità
prevede
di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
B95C
L'entità deve rilevare l'importo
della componente
di recupero delle perdite determinato
applicando
il paragrafo
B95B
nel quadro dell'avviamento o dell'utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli per i contratti di
riassicurazione detenuti acquisiti nell'ambito di un'aggregazione aziendale rientrante nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 3, o come perdita nell'utile (perdita) d'esercizio per i contratti acquisiti nell'ambito di una cessione.
B95D Applicando i paragrafi 14-22, alla data dell'operazione l'entità p includere in un gruppo oneroso di contratti
assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia
contratti onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione
detenuti. Per applicare il paragrafo B95B
in tali casi, l'entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica e razionale per determinare la quota della
componente di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi
coperti dal
gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
Attivi per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi
B95E Quando acquisisce contratti assicurativi emessi nell'ambito di una cessione di contratti assicurativi che non
costituiscono un'impresa o di un'aggregazione aziendale rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3,
l'entità deve rilevare al fair value (valore equo) l'attivi per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei
contratti assicurativi alla data dell'operazione per il diritto di ottenere:
a)
contratti assicurativi futuri che siano rinnovi di contratti assicurativi rilevati alla data dell'operazione; e
b)
contratti assicurativi futuri, diversi da quelli di cui alla lettera a), dopo la data dell'operazione, senza pagare
nuovamente i flussi finanziari connessi
all'acquisizione
dei contratti
assicurativi
che l'acquisita
ha già pagato
che
sono direttamente attribuibili al portafoglio di contratti assicurativi connesso.
B95F Alla data dell'operazione l'ammontare di tutte le attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti
assicurativi non deve essere incluso nella valutazione del gruppo acquisito di contratti assicurativi
in
applicazione dei paragrafi B93-B95A.
Variazioni del valore contabile del margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi senza
elementi di partecipazione diretta (paragrafo 44)
B96
Per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, il paragrafo 44, lettera c), impone la rettifica
del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi per tenere conto delle variazioni dei flussi
finanziari di adempimento relative ai servizi futuri. Tali variazioni comprendono:
a)
le rettifiche basate sull'esperienza derivanti da premi ricevuti nel periodo di riferimento per servizi futuri e relativi
flussi finanziari,
come flussi
finanziari
connessi
all'acquisizione
dei contratti
assicurativi
e imposte
sui premi,
valutate con i tassi di attualizzazione specificati al paragrafo B72, lettera c);
b)
le variazioni delle stime del valore attuale dei flussi finanziari futuri della passività per residua copertura, ad
eccezione di quelle descritte al paragrafo B97, lettera a), valutate con i tassi di attualizzazione di cui al
paragrafo B72, lettera c);
c)
le differenze tra le componenti di investimento che si prevede diventino esigibili nel corso del periodo di
riferimento e le effettive componenti di investimento che diventano esigibili nel corso del periodo. Tali
differenze sono determinate dal
confronto
tra
i)
l'effettiva
componente
di
investimento
divenuta
esigibile
nel
corso del periodo e ii) il pagamento
nel periodo che era atteso all'inizio del periodo più i proventi o costi di
natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi connessi con il pagamento atteso prima che
diventi
esigibile;
ca) le differenze tra il prestito all'assicurato che si prevede diventi rimborsabile nel periodo e il prestito
all'assicurato che diventa effettivamente rimborsabile nel periodo. Tali differenze sono determinate con
frontando
i) il prestito effettivo all'assicurato che diventa rimborsabile nel periodo con ii) il rimborso nel periodo atteso
all'inizio del periodo più i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti
assicurativi relativi a
detto rimborso atteso prima che diventi rimborsabile;
d)
le variazioni dell'aggiustamento per il rischio non finanziario relative ai servizi futuri. L'entità non è tenuta a
disaggregare la variazione dell'aggiustamento per il rischio non finanziario tra i) una variazione relativa al rischio
non finanziario e ii) l'effetto del valore temporale del denaro e le variazioni del valore temporale del denaro. Se
effettua tale disaggregazione, l'entità rettifica il margine sui servizi contrattuali per la variazione
relativa al
rischio non finanziario, valutata ai tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera c).
B97
L'entità non deve rettificare il margine sui servizi contrattuali per un gruppo di contratti assicurativi senza
elementi
di partecipazione
diretta
per
le seguenti
variazioni
dei
flussi
finanziari
di adempimento,
in quanto
non
si
riferiscono a servizi futuri:
a)
l'effetto del valore temporale del denaro e delle variazioni del valore temporale del denaro e dell'effetto del
rischio finanziario e delle variazioni del rischio finanziario. Questi effetti comprendono:
i)
l'eventuale effetto sui flussi finanziari futuri stimati;
ii)
l'effetto, se disaggregato, sull'aggiustamento
per il rischio non finanziario;
e
iii)
l'effetto della variazione del tasso di attualizzazione;
b)
le variazioni nelle stime dei flussi finanziari
di adempimento
della passività per sinistri accaduti;
c)
le rettifiche basate sull'esperienza, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo B96, lettera a).
B98 Le disposizioni di taluni contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta conferiscono all'entità un
potere discrezionale sui flussi finanziari da versare agli assicurati.
Le variazioni
dei flussi finanziari discrezionali
sono
considerate relative ai servizi futuri e pertanto comportano una rettifica del margine sui servizi contrattuali. Al
fine di determinare come individuare le variazioni dei flussi finanziari discrezionali, alla stipula del contratto
l'entità deve specificare la base su cui prevede di determinare il proprio impegno in forza del contratto, per
esempio un tasso di interesse fisso o un rendimento che varia in funzione dei rendimenti di
determinate attività.
B99 L'entità deve utilizzare la base specificata per distinguere l'effetto che le variazioni delle ipotesi riguardanti il rischio
finanziario esercitano sul suo impegno (effetto che non si traduce in una rettifica del margine sui servizi
contrattuali) dall'effetto delle variazioni discrezionali di tale impegno (effetto che si traduce in una rettifica del
margine sui servizi contrattuali).
B100
Se, alla stipula del contratto non è in grado di precisare ciò che considera il suo impegno in forza del contratto
e ciò che considera discrezionale, l'entità deve considerare che il suo impegno corrisponde al rendimento
implicito nella stima dei flussi finanziari di adempimento alla stipula del contratto, aggiornato per tenere conto
delle ipotesi attuali relative al rischio finanziario.
Variazioni del valore contabile del margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi con
elementi di partecipazione diretta (paragrafo 45)
B101 I contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta sono contratti assicurativi che costituiscono
sostanzialmente contratti di servizi
relativi
agli
investimenti,
nell'ambito
dei
quali
l'entità
si
impegna
a
fornire
un
rendimento dell'investimento in funzione di elementi sottostanti. Di conseguenza, sono definiti contratti
assicurativi per i quali:
a)
le disposizioni contrattuali specificano che
l'assicurato
partecipa
a una
quota
di un pool
chiaramente
definito
di elementi sottostanti (cfr. paragrafi B105-B106);
b)
l'entità si attende di pagare all'assicurato
un importo
pari a una quota considerevole
dei rendimenti
derivanti
dal
fair value (valore equo) degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B107); e
c)
l'entità si attende che ogni variazione
degli
importi
da pagare
all'assicurato
sia attribuibile
per una percentuale
considerevole alla variazione del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B107).
B102 L'entità deve determinare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo B101 basandosi sulle
sue
aspettative
alla stipula del contratto e non deve successivamente
valutare
nuovamente
il
rispetto
delle
condi
zioni, a meno
che il contratto sia modificato (cfr. paragrafo 72).
B103 Nella misura in cui i contratti assicurativi di un gruppo influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati
titolari
di contratti di altri gruppi
(cfr. paragrafi
B67B71), l'entità
deve valutare
se sono
soddisfatte
le condizioni
di cui al
paragrafo B101 prendendo in considerazione i flussi finanziari che l'entità si aspetta di pagare agli
assicurati,
determinati applicando i paragrafi B68B70.
B104 Le condizioni di cui al paragrafo B101 garantiscono che i contratti assicurativi con elementi di partecipazione
diretta sono contratti in forza dei quali l'obbligazione dell'entità nei confronti dell'assicurato corrisponde alla
differenza tra gli elementi seguenti:
a)
l'obbligazione di versare all'assicurato un importo corrispondente al fair value (valore equo) degli elementi
sottostanti; e
b)
le commissioni variabili (cfr. paragrafi B110B118)
che l'entità deduce
dalla lettera a) in cambio
dei servizi
futuri
previsti dal contratto assicurativo e che corrispondono a quanto segue:
i)
l'importo della quota di pertinenza dell'entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; meno
ii)
i flussi finanziari di adempimento che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti.
B105 La partecipazione alla quota di cui al paragrafo B101, lettera a), non preclude la possibilità per l'entità di
modificare
discrezionalmente
gli importi da corrispondere
all'assicurato.
Deve tuttavia esistere un collegamento
che possa
essere fatto valere legalmente tra questi importi e gli elementi sottostanti (cfr. paragrafo 2).
B106 Il pool di elementi sottostanti di cui al paragrafo B101, lettera a), può comprendere qualsiasi elemento, per esempio
un portafoglio di attività di riferimento, l'attivo netto dell'entità o un determinato sottoinsieme del-
l'attivo netto
dell'entità, a condizione che sia chiaramente definito nel contratto. L'entità non è tenuta a detenere il pool
identificato di elementi
sottostanti.
Si considera,
tuttavia,
che
non
esiste
un pool
chiaramente
identificato
di
elementi sottostanti quando:
a)
l'entità può modificare con effetto retroattivo gli elementi sottostanti che determinano l'importo
dell'ob
bligazione dell'entità; o
b)
non vi sono elementi sottostanti identificati, anche se all'assicurato può essere corrisposto un rendimento che
rispecchia in generale la performance e le aspettative globali dell'entio la performance e le aspettative di un
sottoinsieme di attività detenuto dall'entità. Tale rendimento può consistere, per esempio, in un tasso
accreditato
oppure
nel pagamento
di un dividendo
definito
alla fine
del periodo
cui si riferisce.
In tal caso
l'obbligazione nei confronti dell'assicurato riflette il tasso accreditato o il dividendo che l'enti ha
determinato e non è riferita a identificati elementi sottostanti.
B107 Secondo il paragrafo B101, lettera b), l'entità si attende di corrispondere all'assicurato una quota sostanziale dei
rendimenti derivanti dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti e secondo il paragrafo B101, lettera c)
l'entità si attende che una percentuale sostanziale di ogni variazione degli importi da corrispondere all'assicurato
dipenderà dai cambiamenti del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti. L'enti deve:
a)
interpretare il termine
"
sostanziale
"
in entrambi i predetti paragrafi nel contesto dell'obiettivo dei contratti
assicurativi con elementi di partecipazione diretta, che sono contratti in base ai quali l'entità fornisce servizi
relativi
agli investimenti in cambio di commissioni determinate in funzione degli elementi sottostanti; e
b)
valutare la variabilità degli importi di cui ai paragrafi B101, lettere b), e c):
i)
lungo la durata del contratto assicurativo; e
ii)
sulla base della media ponderata per la probabili dei valori attuali, e non sulla base del risultato più
ottimistico o più pessimistico (cfr. paragrafi B37B38).
B108 Per esempio, se l'entità si attende di pagare una quota considerevole del rendimento derivante dal fair value (valore
equo) degli elementi sottostanti e si applica una garanzia di rendimento minimo, vi saranno scenari in
cui:
a)
i flussi finanziari che l'entità si attende di pagare all'assicurato variano in funzione delle variazioni del fair
value (valore equo) degli elementi sottostanti, in quanto il rendimento
garantito
e gli altri flussi finanziari
che
non
variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti non superano il rendimento derivante dal
fair
value (valore equo) degli elementi sottostanti; e
b)
i flussi finanziari che l'entità si attende di pagare all'assicurato non variano in funzione delle variazioni del
fair
value (valore equo) degli elementi
sottostanti,
in quanto il rendimento
garantito
e gli altri flussi finanziari
che
non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti superano il rendimento derivante dal
fair
value (valore equo) degli elementi sottostanti.
In questo esempio la valutazione, da parte dell'entità, della variabilità di cui al paragrafo B101, lettera c),
rispecchierà la media ponderata per la probabilità dei valori attuali di tutti questi scenari.
B109 Ai fini dell'IFRS 17 i contratti di riassicurazione emessi e i contratti di riassicurazione detenuti non possono
essere
contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta.
B110 Nel caso dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, il margine sui servizi contrattuali è
rettificato in modo da riflettere la natura variabile della commissione richiesta dall'entità. Di conseguenza, le
variazioni degli importi di cui al paragrafo B104 sono trattate come previsto nei paragrafi B111B114.
B111 Le variazioni riguardanti l'obbligazione di pagare all'assicurato un importo corrispondente al fair value (valore equo)
degli elementi sottostanti (paragrafo B104, lettera a)) non sono collegate ai servizi futuri e non compor-
tano una
rettifica del margine sui servizi contrattuali.
B112 Le variazioni dell'importo della quota spettante all'entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti
(paragrafo
B104, lettera b), punto i)) sono collegate ai servizi futuri e comportano pertanto una rettifica del
margine sui
servizi contrattuali in applicazione del paragrafo 45, lettera b).
B113 Le variazioni dei flussi finanziari di adempimento che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi
sottostanti (paragrafo B104, lettera b), punto ii)) comprendono:
a)
le variazioni dei flussi finanziari di adempimento diverse da quelle di cui alla lettera b). Come per i contratti
assicurativi
senza elementi di partecipazione
diretta, l'entità deve applicare i paragrafi B96-B97 per determi
nare
in che misura tali variazioni siano collegate ai servizi futuri e comportino, in applicazione del paragrafo 45,
lettera c), la rettifica del margine sui servizi contrattuali. Tutte le rettifiche sono valutate utilizzando i
tassi di
attualizzazione attuali;
b)
le variazioni dell'effetto del valore temporale del denaro e dei rischi finanziari non derivanti dagli elementi
sottostanti, per esempio l'effetto delle garanzie finanziarie. Tali variazioni sono collegate ai servizi futuri e
comportano, in applicazione
del paragrafo 45, lettera c), la rettifica del margine sui servizi contrattuali,
salvo
nella
misura in cui si applica il paragrafo B115.
B114 L'entinon è tenuta a indicare separatamente le rettifiche del margine sui servizi contrattuali previste dai paragrafi
B112 e B113, ma per alcune di esse, o per la totalità, può invece determinare un importo complessivo.
A t t e n u a z i o n e d e l r i s c h i o
B115 Nella misura in cui soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B116, l'entità può scegliere di non rilevare una
variazione del margine sui servizi contrattuali per tener conto di alcune o di tutte le variazioni dell'effetto del
valore temporale del denaro e del rischio finanziario:
a)
sull'importo della quota di pertinenza dell'entità degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B112) se
l'entità
attenua
l'effetto del rischio finanziario su tale importo utilizzando derivati o contratti di riassicurazione
detenuti; e
b)
sui flussi finanziari di adempimento di cui al paragrafo B113, lettera b), se l'entità attenua l'effetto del rischio
finanziario sui flussi finanziari
di adempimento
utilizzando
derivati,
strumenti
finanziari
non derivati
valutati
al
fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, o contratti di riassicurazione detenuti.
B116 Per applicare il paragrafo B115, l'entità deve avere un obiettivo di gestione del rischio e una strategia per
attenuare
il rischio finanziario come descritta al paragrafo B115, precedentemente documentati. Nell'applicare
l'obiettivo e la
strategia:
a)
esiste una compensazione economica tra i contratti assicurativi e il derivato, lo strumento finanziario non
derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio o il contratto di riassicurazione
detenuto (ossia il valore dei contratti assicurativi e detti elementi di attenuazione del rischio variano
generalmente
in senso opposto, in quanto reagiscono in modo analogo alle variazioni del rischio che si
intende attenuare).
L'entità non deve tenere conto delle differenze di
valutazione
contabile
nel
valutare
se
esiste la compensazione
economica;
b)
il rischio di credito non prevale sulla compensazione economica.
B117 L'entità deve determinare i flussi finanziari di adempimento del gruppo al quale si applica il paragrafo B115 in
modo uniforme in ogni periodo di riferimento.
B117A Se attenua l'effetto del rischio finanziario utilizzando derivati o strumenti finanziari non derivati valutati al fair
value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità include nell'utile (perdita) d'esercizio i proventi
o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi per il periodo che derivano dall'applicazione del
paragrafo B115. Se attenua l'effetto del rischio finanziario utilizzando contratti di riassicurazione detenuti,
l'entità applica lo stesso principio contabile per la presentazione dei proventi o costi di natura finanziaria
derivanti da contratti assicurativi dovuti all'applicazione del paragrafo B115 che l'entità applica ai contratti di
riassicurazione detenuti in applicazione dei paragrafi 88 e 90.
B118 Se, e solo se, una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo B116 cessa di essere soddisfatta, l'entità cessa di
applicare il paragrafo B115 a decorrere dalla stessa data. L'entità non deve apportare alcuna rettifica per
variazioni precedentemente rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio.
Rilevazione del
margine
sui
servizi
contrattuali
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
B119 In ogni periodo di riferimento l'enti rileva nell'utile (perdita) d'esercizio un importo del margine sui servizi
contrattuali del gruppo di contratti assicurativi per riflettere i servizi
assicurativi,
rientrante
nell'ambito
del
gruppo,
prestati in quel periodo (cfr. paragrafo 44, lettera e), paragrafo
45, lettera e), e paragrafo
66, lettera
e)). Per
determinare tale importo l'entità:
a)
definisce le unità di copertura del gruppo. Il numero delle unidi copertura di un gruppo corrisponde alla
quantità di servizi inclusi in un contratto assicurativo previsti dai contratti del gruppo, determinata prendendo
in considerazione, per ciascun contratto, la quantità di prestazioni previste dal contratto e il relativo
periodo
di copertura atteso;
b)
ripartisce il margine sui servizi contrattuali alla fine del periodo di riferimento (prima di rilevare
eventuali importi
nell'utile (perdita) d'esercizio per riflettere i servizi assicurativi forniti nel periodo) equamente tra
ciascuna unità
di copertura fornita nel periodo corrente e quelle attese di essere fornite in futuro;
c)
rileva nell'utile (perdita) d'esercizio l'importo attribuito alle unità di copertura fornite nel periodo considerato.
B119A Per applicare il paragrafo B119, il periodo dei servizi collegati al rendimento degli investimenti o del servizio
relativo agli investimenti termina prima della o alla data in cui sono stati versati tutti gli importi dovuti agli
attuali
assicurati in relazione a detti servizi, senza considerare i pagamenti ai futuri assicurati inclusi nei flussi
finanziari di
adempimento in applicazione del paragrafo B68.
B119B
I contratti assicurativi
senza elementi
di partecipazione
diretta possono
fornire i servizi collegati al rendimento
degli
investimenti se, e solo se:
a)
esiste una componente di investimento o l'assicurato ha il diritto di ritirare un dato importo;
b)
l'entità si aspetta che la componente di investimento o l'importo dell'investimento che l'assicurato ha il diritto
di ritirare includa un rendimento degli investimenti (per esempio, il rendimento degli investimenti
potrebbe
essere inferiore a zero in un contesto di tassi di interesse negativi); e
c)
l'entità prevede di svolgere attività di investimento per generare i rendimenti degli investimenti.
Contratti di riassicurazione detenuti - rilevazione del recupero di perdite su contratti assicurativi
sottostanti (paragrafi 66A-66B)
B119C
Il paragrafo 66A si applica se, e solo se, il contratto di riassicurazione detenuto è stipulato prima o al momento
in
cui sono rilevati i contratti assicurativi onerosi sottostanti.
B119D Per applicare il paragrafo 66A, l'entità deve determinare la rettifica del margine sui servizi contrattuali del
gruppo
di contratti di riassicurazione detenuti e i proventi risultanti moltiplicando:
a)
la perdita rilevata sui contratti assicurativi sottostanti; e
b)
la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l'entità prevede di recuperare
dal
gruppo
di contratti di riassicurazione detenuti.
B119E Applicando i paragrafi 14-22 l'entipuò includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti
assicurativi onerosi coperti
dal gruppo
di contratti
di riassicurazione
detenuti
sia contratti
assicurativi
onerosi non
coperti
dal gruppo
di contratti
di riassicurazione
detenuti.
Per applicare
il paragrafo
66, lettera
c), punti
i)-
ii), e il
paragrafo 66A in tali casi, l'entità deve utilizzare un metodo di ripartizione sistematico e razionale per
determinare la quota delle perdite rilevate sul gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti
assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
B119F Dopo che ha determinato la componente di recupero delle perdite applicando il paragrafo 66B, l'enti deve
rettificarla in modo da riflettere le variazioni della componente di perdita del gruppo oneroso di contratti
assicurativi sottostanti (cfr. paragrafi 50-52). Il valore contabile della componente di recupero delle perdite non
supera
la quota del valore contabile della componente di perdita del gruppo oneroso dei contratti assicurativi sottostanti
che l'entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
RICAVI ASSICURATIVI (PARAGRAFI
83 E 85)
B120 Il totale dei ricavi assicurativi per un gruppo di contratti assicurativi corrisponde al corrispettivo per i contratti,
ossia all'importo dei premi versati all'entità:
a)
rettificato per tenere conto dell'effetto del finanziamento; e
b)
ad esclusione delle componenti di investimento.
B121 Il paragrafo 83 prevede che l'importo dei ricavi assicurativi rilevati nel periodo di riferimento rappresenti il
trasferimento dei servizi verso cui vi è l'impegno per un importo che corrisponde al corrispettivo al quale l'enti
si aspetta di avere diritto in cambio di tali servizi. Il corrispettivo totale per un gruppo di contratti
incorpora i
seguenti importi:
a)
gli importi relativi alla prestazione dei servizi, in particolare:
i)
i costi per servizi assicurativi, esclusi gli importi relativi all'aggiustamento
per il rischio non finanziario,
inclusi
in ii) e gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura;
ia) gli importi relativi all'imposta sul reddito specificamente imputabili all'assicurato;
ii)
l'aggiustamento per il rischio non finanziario, esclusi gli importi attribuiti alla componente di perdita
della passività per residua copertura; e
iii)
il margine sui servizi contrattuali.
b)
gli importi relativi ai flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi.
B122 I ricavi assicurativi per un periodo
di riferimento
che corrispondono
agli importi
di cui al paragrafo
B121,
lettera
a), sono determinati come indicato ai paragrafi B123B124. I ricavi assicurativi del periodo di riferimento
che
corrispondono agli importi di cui al paragrafo B121, lettera b), sono determinati come indicato al paragrafo
B125.
B123 In applicazione dell'IFRS 15, quando fornisce servizi, l'entità elimina contabilmente l'obbligazione di
fare connessa
a tali servizi e rileva
un ricavo.
Coerentemente,
in conformi
all'IFRS
17, quando
fornisce
servizi
in un periodo
di riferimento, l'entità riduce la passività per residua copertura relativa ai servizi forniti e rileva un
ricavo assicurativo.
La riduzione della passività per residua copertura che luogo alla rilevazione del ricavo assicurativo non tiene
conto delle variazioni di tale passività che non sono legate ai servizi che dovrebbero
essere coperti dal
corrispettivo ricevuto dall'entità. Si tratta delle variazioni seguenti:
a)
le variazioni che non sono legate ai servizi forniti nel periodo di riferimento, per esempio:
i)
le variazioni derivanti dai flussi finanziari in entrata provenienti
da premi ricevuti;
ii)
le variazioni nel periodo di riferimento che sono legate alle componenti di investimento;
iia) le variazioni dovute ai flussi finanziari derivanti da prestiti all'assicurato;
iii)
le variazioni che sono legate alle imposte basate sulle operazioni riscosse per conto di terzi (quali
l'imposta sui premi, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte su beni e servizi) (cfr. paragrafo B65,
lettera i));
iv)
i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi;
v)
i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi
(cfr. paragrafo
B125); e
vi)
l'eliminazione contabile delle passività cedute a terzi;
b)
le variazioni che sono legate a servizi in cambio dei quali l'entità non si aspetta di ricevere alcun corri
spettivo,
ossia gli aumenti e le diminuzioni
della componente
di perdita della passività
per residua copertura
(cfr.
paragrafi 47-52).
B123A Nella misura in cui elimina contabilmente l'attività per flussi finanziari diversi dai flussi finanziari connessi
all'acquisizione dei contratti assicurativi alla data di rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (cfr.
paragrafo 38, lettera c), punto ii), e paragrafo B66 A), l'entità deve rilevare i ricavi e i costi assicurativi per
l'importo eliminato contabilmente alla stessa data.
B124
Di conseguenza, i ricavi assicurativi del periodo di riferimento possono essere altresì analizzati come il totale per
il periodo delle variazioni della passività per residua copertura che sono legate ai servizi in cambio dei quali
l'entità si aspetta di ricevere un corrispettivo. Si tratta delle variazioni seguenti:
a)
i costi per servizi assicurativi sostenuti nel periodo di riferimento (valutati in base agli importi attesi all'inizio
del periodo), ad eccezione degli elementi seguenti:
i)
gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del
paragrafo 51, lettera a);
ii)
i rimborsi delle componenti di investimento;
iii)
gli importi che sono legati alle imposte basate sulle operazioni riscosse per conto di terzi (quali l'imposta
sui premi, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte su beni e servizi) (cfr. paragrafo B65, lettera i));
iv)
i costi di acquisizione dell'assicurazione
(cfr. paragrafo
B125); e
v)
l'importo relativo all'aggiustamento per il rischio non finanziario
(cfr. b));
b)
la variazione dell'aggiustamento
per il rischio non finanziario,
ad esclusione
degli elementi
seguenti:
i)
le variazioni incluse nei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi in
applicazione del paragrafo 87;
ii)
le variazioni che, essendo legate ai servizi futuri, comportano una rettifica del margine sui servizi
contrattuali in applicazione del paragrafo 44, lettera c), e del paragrafo 45, lettera c); e
iii)
gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del
paragrafo 51, lettera b);
c)
l'importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, in applicazione del
paragrafo 44, lettera e), e del paragrafo 45, lettera e).
d)
altri importi, se del caso, per esempio, le rettifiche basate sull'esperienza per incassi di premi diversi da quelli
relativi a servizi futuri (cfr. paragrafo B96, lettera a)).
B125 L'entità deve determinare i ricavi assicurativi relativi ai flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti
assicurativi ripartendo la porzione dei premi imputata al recupero di tali flussi finanziari a ciascun periodo di
riferimento in modo sistematico sulla base del passare del tempo. Essa deve rilevare lo stesso importo come
costi
per servizi assicurativi.
B126 Quando l'entità applica il metodo dell'allocazione dei premi di cui ai paragrafi 55-58, l'importo dei ricavi
assicurativi
per il periodo di riferimento corrisponde all'importo degli incassi di premi attesi attribuiti al periodo
(escluse le
componenti di investimento e rettificato, in applicazione del paragrafo 56, per tenere conto del
valore temporale
del denaro e dell'effetto
del rischio
finanziario,
se del caso).
L'entità
deve ripartire
l'importo
degli incassi di premi
attesi tra i periodi dei servizi assicurativi:
a)
sulla base del passaggio del tempo; ma
b)
se il ritmo atteso di riduzione del rischio durante il periodo di copertura è significativamente diverso dal ritmo
del passare del tempo, sulla base della tempistica secondo la quale si aspetta di sostenere i costi per
servizi
assicurativi.
B127 Se i fatti e le circostanze cambiano, l'entità deve modificare il criterio di ripartizione, se necessario, scegliendo il
metodo appropriato tra quelli esposti al paragrafo B126, lettere a) e b).
PROVENTI O COSTI DI NATURA FINANZIARIA DERIVANTI DA CONTRATTI ASSICURATIVI (PARAGRAFI 87-92)
B128 Conformemente al paragrafo 87 l'entità deve includere nei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da
contratti assicurativi l'effetto del valore
temporale
del denaro
e del rischio
finanziario
e delle
relative
variazioni.
Ai
fini dell'applicazione dell'IFRS 17:
a)
le ipotesi sull'inflazione che sono fondate su un indice di prezzi o di tassi o sui prezzi di attivi i cui
rendimenti sono legati all'inflazione costituiscono ipotesi concernenti il rischio finanziario;
b)
le ipotesi sull'inflazione che sono fondate sull'aspettativa dell'entità di specifiche variazioni dei prezzi non
costituiscono ipotesi concernenti il rischio finanziario; e
c)
le variazioni della valutazione del gruppo di contratti assicurativi dovute a variazioni del valore degli
elementi
sottostanti (escluse
le aggiunte
e i ritiri)
sono
variazioni
derivanti
dall'effetto
del valore
temporale
del denaro
e dal rischio finanziario e relative variazioni.
B129 Conformemente ai paragrafi 88-89 l'entità deve scegliere se disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria
derivanti da contratti
assicurativi
del periodo
di riferimento
tra l'utile
(perdita)
d'esercizio
e le altre componenti
di
conto economico complessivo. L'enti deve applicare la propria scelta di principio contabile ai portafogli di
contratti assicurativi. Quando determina, in applicazione
del paragrafo
13 dello IAS 8
Principi contabili, cambia- menti
nelle stime contabili ed errori
, quale è il principio contabile più appropriato per il portafoglio di contratti assicurativi,
l'entità deve prendere in considerazione le attività che detiene in tale portafoglio e il modo in cui le
contabilizza.
B130
Se applica il paragrafo 88, lettera b), l'entità deve includere
nell'utile (perdita) d'esercizio
un importo determinato
con una ripartizione sistematica dei proventi o costi di natura finanziaria totali attesi lungo la durata del gruppo
di contratti assicurativi. In tale contesto la ripartizione sistematica dei proventi o costi di natura finanziaria totali
attesi
del gruppo di contratti assicurativi lungo la durata del gruppo è sistematica se:
a)
si basa sulle caratteristiche dei contratti, prescindendo
dai fattori
che non
influenzano
i flussi
finanziari
attesi
da
tali contratti. Per esempio, la ripartizione dei proventi o costi di natura finanziaria non deve basarsi sui
rendimenti che l'entità si attende di rilevare relativamente a tali attività se detti rendimenti non influenzano i
flussi
finanziari dei contratti del gruppo;
b)
fa che la somma degli importi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo lungo la
durata del gruppo di contratti sia pari a zero. L'importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo corrisponde, a qualsiasi data, alla differenza tra il valore contabile del gruppo di
contratti e l'importo al quale il gruppo sarebbe valutato applicando la ripartizione sistematica.
B131 Per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario non hanno
un effetto considerevole sugli importi pagati all'assicurato, la ripartizione sistematica è determinata
utilizzando
i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto i).
B132
Per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario hanno
un
effetto sostanziale sugli importi pagati all'assicurato:
a)
la ripartizione sistematica dei proventi o costi di natura finanziaria
derivanti
dalle stime dei flussi finanziari
futuri
può essere determinata in uno dei modi seguenti:
i)
utilizzando un tasso costante per ripartire l'importo atteso rivisto dei rimanenti proventi o costi di natura
finanziaria lungo la durata restante del gruppo di contratti; o
ii)
in caso di contratti che utilizzano un tasso di accreditamento per determinare gli importi dovuti agli
assicurati, utilizzando un'allocazione basata sugli importi accreditati nel periodo di riferimento e sugli
importi che l'entità si attende di accreditare nei periodi di riferimento futuri;
b)
la ripartizione sistematica dei proventi o costi di natura finanziaria
derivanti
dall'aggiustamento
per il rischio
non
finanziario, se disaggregati separatamente da altre variazioni degli aggiustamenti per il rischio non finanziario
in applicazione del paragrafo 81, è determinata in modo coerente con la ripartizione dei proventi
o costi di
natura finanziaria derivanti dai flussi finanziari futuri;
c)
la ripartizione sistematica dei proventi o costi di natura finanziaria derivanti dal margine sui servizi
con
trattuali è determinata come segue:
i)
per i contratti assicurativi senza elementi
di partecipazione
diretta,
utilizzando
i tassi di attualizzazione
di
cui
al paragrafo B72, lettera b); e
ii)
per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, in modo coerente con la ripartizione dei
proventi o costi di natura finanziaria derivanti dai flussi finanziari futuri.
B133
È possibile che, nell'applicare ai contratti assicurativi il metodo dell'allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53- 59,
l'entità sia tenuta ad attualizzare la passività per sinistri accaduti o scelga di farlo. In tal caso, pscegliere di
disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi in applicazione del
paragrafo 88, lettera b), e dovrà quindi determinare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti
assicurativi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio utilizzando
il
tasso
di
attualizzazione
di
cui
al
paragrafo
B72,
lettera e), punto iii).
B134 Il paragrafo 89 si applica se l'entità, o per scelta o per obbligo, detiene gli elementi sottostanti dei contratti
assicurativi con elementi di partecipazione diretta. Se sceglie, in applicazione del paragrafo 89, lettera b), di
disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi, l'entità
deve
includere nell'utile
(perdita) d'esercizio proventi o costi che corrispondono esattamente ai proventi o costi inclusi nell'utile (perdita)
d'esercizio per gli elementi
sottostanti,
in modo che la somma
degli elementi
presentati
separatamente
sia pari a
zero.
B135 È possibile che all'entità spetti scegliere il principio contabile come previsto al paragrafo 89 in alcuni periodi di
riferimento ma non in altri, a causa di un cambiamento del fatto che detenga o meno gli elementi sottostanti. Se
si verifica tale cambiamento, la scelta di principio contabile che l'entità può compiere non è pquella di cui al
paragrafo 88 ma quella di cui al paragrafo 89 o viceversa. Di conseguenza l'entità potrebbe passare dal principio
contabile di cui al paragrafo 88, lettera b), a quello di cui al paragrafo 89, lettera b), o viceversa. Se procede a
tale
cambiamento, l'entità deve fare quanto segue:
a)
riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio nel periodo in cui si verifica il cambiamento e nei periodi successivi
l'importo
cumulativo
precedentemente
incluso
nelle altre componenti
di conto economico
complessivo
entro
la
data del cambiamento procedendo come segue:
i)
se precedentemente applicava il paragrafo 88, lettera b), deve includere nell'utile (perdita) d'esercizio
l'importo
cumulativo incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo prima del cambia- mento come
se mantenesse il metodo di cui al paragrafo 88, lettera b), in funzione delle ipotesi che si
applicavano
immediatamente prima del cambiamento; e
ii)
se precedentemente applicava il paragrafo 89, lettera b), deve includere nell'utile (perdita) d'esercizio
l'importo
cumulativo incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo prima del cambia- mento come
se mantenesse il metodo di cui al paragrafo 89, lettera b), in funzione delle ipotesi che si
applicavano
immediatamente prima del cambiamento;
b)
non rideterminare le informazioni
comparative
dei periodi di riferimento
precedenti.
B136
Quando applica il paragrafo B135, lettera a), l'entità non deve ricalcolare l'importo cumulativo precedentemente
incluso
nelle altre componenti di conto economico complessivo come se la nuova disaggregazione fosse stata
sempre
applicata; e le ipotesi utilizzate per la riclassificazione nei periodi futuri
non possono
essere
aggiornate
dopo la data
del cambiamento.
L'EFFETTO DELLE STIME CONTABILI FORMULATE NEI BILANCI INTERMEDI
B137 Se redige il bilancio intermedio in applicazione dello IAS 34
Bilanci intermedi
, l'entità deve compiere la scelta di
principio contabile se modificare il trattamento delle stime contabili formulate in precedenti bilanci intermedi
quando
applica l'IFRS 17 nei bilanci intermedi successivi e nel periodo di riferimento annuale. L'entità deve applicare la
sua scelta di principio contabile a tutti i gruppi di contratti assicurativi da essa emessi e a tutti i
gruppi di
contratti di riassicurazione da essa detenuti.
Appendice C
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente
appendice
costituisce
parte
integrante
dell'IFRS
17
Contratti
assicurativi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
C1
L'entideve applicare l'IFRS 17 ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. Se
l'entità applica l'IFRS 17 a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L'applicazione
anticipata
è consentita alle entità che applicano l'IFRS 9
Strumenti finanziari
alla
data
o
prima
della
data
della
prima
applicazione dell'IFRS 17.
C2
Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C1 e C3C33:
a)
la data della prima applicazione è la data di inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta l'IFRS
17;
e
b)
la data di transizione è la data di inizio dell'esercizio immediatamente precedente la data della prima
applicazione.
C2A
Prima applicazione dell'IFRS 17 e dell'IFRS 9 Informazioni comparative
, pubblicato nel dicembre 2021, ha aggiunto i
paragrafi C28A-C28E e
C33A.
L'enti
che
sceglie
di
applicare
i
paragrafi
C28A-C28E
e
C33A
deve applicarli
al momento della prima applicazione dell'IFRS 17.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
C3
A meno che sia impossibile farlo, o si applichi il paragrafo C5A, si applica l'IFRS 17 retroattivamente, tranne nei
casi
seguenti:
a)
l'entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
; e
b)
l'entità non deve applicare l'opzione di cui al paragrafo B115 per esercizi antecedenti la data di transizione.
L'entità può applicare l'opzione di cui al paragrafo B115 prospettivamente alla data di transizione o
successivamente se, e solo se, l'entidesigna le relazioni di attenuazione del rischio entro la data in cui applica
l'opzione.
C4
Per applicare retroattivamente l'IFRS 17, alla data di transizione l'entità deve:
a)
identificare, rilevare e valutare ciascun gruppo di contratti assicurativi come se l'IFRS 17 fosse sempre stato
applicato;
aa)
identificare,
rilevare e valutare le attività per i flussi finanziari
connessi all'acquisizione
dei contratti assicu
rativi
come se l'IFRS 17 fosse sempre stato applicato (tranne che l'entità non è tenuta ad applicare la
valutazione di
recuperabilità di cui al paragrafo 28E prima della data di transizione);
b)
eliminare contabilmente i saldi che non esisterebbero se si fosse sempre applicato l'IFRS 17; e
c)
rilevare l'eventuale differenza netta nel patrimonio netto.
C5
Se, e solo se, non è possibile per l'entità applicare il paragrafo C3 per un gruppo di contratti assicurativi, l'entità
deve
applicare i seguenti metodi invece di applicare il paragrafo C4, lettera a):
a)
il metodo dell'applicazione retroattiva modificata di cui ai paragrafi C6C19A, fatto salvo il paragrafo C6,
lettera
a); o
b)
il metodo del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi C20C24B.
C5A Nonostante il paragrafo C5, l'entità può scegliere di applicare il metodo del fair value (valore equo) conforme- mente
ai paragrafi C20-C24B per il gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta cui
potrebbe
applicare l'IFRS 17 retroattivamente se, e solo se:
a)
l'entità sceglie di applicare l'opzione di attenuazione del rischio di cui al paragrafo B115 al gruppo di
contratti
assicurativi prospettivamente dalla data di transizione; e
b)
l'entità ha utilizzato derivati, strumenti finanziari non derivati valutati al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile
(perdita) d'esercizio, o contratti di riassicurazione detenuti per attenuare il rischio
finanziario
derivante dal gruppo
di contratti assicurativi, come specificato al paragrafo B115, prima della data di transizione.
C5B
Se, e solo se, per l'entità non è fattibile applicare il paragrafo C4, lettera aa) all'attività per i flussi finanziari
connessi
all'acquisizione dei contratti assicurativi, l'entità
deve applicare
i seguenti
metodi
per valutare
l'attività
per i flussi
finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi:
a)
il metodo dell'applicazione retroattiva modificata di cui ai paragrafi C14BC14D e C17A, fatto salvo il
paragrafo
C6, lettera a); o
b)
il metodo del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi C24AC24B.
Metodo dell'applicazione
retroattiva
modificata
C6
Il metodo dell'applicazione retroattiva modificata mira a consentire all'entità di arrivare a un risultato il più possibile
vicino a quello che avrebbe ottenuto con l'applicazione retroattiva, basandosi sulle informazioni ragionevoli e
dimostrabili disponibili senza costi o sforzi eccessivi. Di conseguenza l'entità che applica questo
metodo deve:
a)
utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili. In caso di impossibilità di ottenere tali informazioni
l'entità
deve
applicare il metodo del fair value (valore equo);
b)
utilizzare il più possibile informazioni che avrebbe utilizzato in caso di applicazione retroattiva integrale,
nella
misura in cui può ottenerle senza costi o sforzi eccessivi.
C7 Le modifiche che possono essere apportate all'applicazione retroattiva esposte ai paragrafi C9C19A riguardano i
seguenti ambiti:
a)
le valutazioni che sarebbero state fatte sui contratti assicurativi o gruppi di contratti assicurativi alla data di
stipula
o di rilevazione iniziale;
b)
gli importi relativi al margine sui servizi contrattuali o alla componente di perdita dei contratti assicurativi
senza
elementi di partecipazione diretta;
c)
gli importi relativi al margine sui servizi contrattuali o alla componente di perdita dei contratti assicurativi
con
elementi di partecipazione diretta; e
d)
i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi.
C8
Per raggiungere l'obiettivo perseguito dal metodo dell'applicazione retroattiva modificata, l'entità pricorrere a
ciascuna
delle modifiche di cui ai paragrafi C9C19A soltanto nella misura in cui non disponga delle informa-
zioni
ragionevoli e dimostrabili necessarie per l'applicazione retroattiva.
Valutazioni alla data della stipula o alla data della rilevazione iniziale
C9 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l'entideve determinare le questioni seguenti, utilizzando le infor
mazioni
disponibili alla data di transizione:
a)
come individuare i gruppi di contratti assicurativi, in applicazione dei paragrafi 14-24;
b)
se il contratto assicurativo rientra nella definizione di contratto assicurativo con elementi di
partecipazione
diretta
in applicazione dei paragrafi B101B109;
c)
come individuare i flussi finanziari discrezionali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione
diretta
in applicazione dei paragrafi B98B100; e
d)
se il contratto di investimento rientra nella definizione di contratto di investimento con elementi di
partecipazione discrezionale rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, applicando il paragrafo 71.
C9A Nella misura consentita dal paragrafo C8, l'entità deve classificare come passività per
sinistri
accaduti
una
passività
per il regolamento dei sinistri accaduti prima che sia stato acquisito il contratto assicurativo nell'ambito
di una
cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un'impresa o di una aggregazione aziendale
rientrante
nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3.
C10
Nella misura consentita dal paragrafo C8, l'entità non è tenuta a dividere i gruppi affinché non includano i
contratti
emessi a più di un anno di distanza, compre previsto al paragrafo 22.
Determinazione del margine sui servizi contrattuali o della componente di perdita dei gruppi di contratti assicurativi senza
elementi di partecipazione diretta
C11 Nella misura consentita dal paragrafo C8, per i contratti senza elementi di partecipazione diretta l'entità deve
determinare il margine
sui servizi
contrattuali
o la componente
di perdita
della passività
per residua
copertura
(cfr.
paragrafi 49-52) alla data di transizione applicando i paragrafi C12C16C.
C12 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l'entità deve stimare i flussi finanziari futuri alla data della rilevazione iniziale
del gruppo di contratti assicurativi come l'importo dei flussi finanziari futuri alla data di transizione (o a
una data
anteriore se, in applicazione del paragrafo C4, lettera a), è possibile determinarli
retroattivamente
a tale
data anteriore),
rettificato in base ai flussi finanziari di cui si sa che si sono verificati tra la data della rilevazione
iniziale del gruppo di
contratti
assicurativi
e la data
di transizione
(o la data
anteriore).
I flussi
finanziari
che si sa si sono verificati
comprendono
i flussi finanziari
derivanti
da contratti
che hanno cessato
di esistere prima della
data di transizione.
C13
Nella misura consentita dal paragrafo C8, l'entità deve determinare i tassi di attualizzazione che si applicavano
alla
data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (o successivamente):
a)
utilizzando una curva dei rendimenti osservabili che, per almeno tre anni immediatamente prima della data di
transizione,
corrisponda
approssimativamente
alla
curva
dei
rendimenti
stimata
in applicazione
dei
paragra
fi 36
e B72B85, se tale curva esiste;
b)
se la curva dei rendimenti osservabili di cui al paragrafo a) non esiste, stimando i tassi di attualizzazione che
si
applicavano alla data della rilevazione iniziale (o successivamente), determinando un differenziale medio tra
la
curva dei rendimenti osservabili e la curva dei rendimenti stimata in applicazione dei paragrafi 36 e B72 B85, e
applicando tale differenziale a detta curva dei rendimenti osservabili. Tale differenziale deve corri
spondere alla
media di almeno tre anni immediatamente prima della data di transizione.
C14
Nella misura consentita dal paragrafo C8, l'entità deve determinare l'aggiustamento per il rischio non finanziario
alla
data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (o successivamente) adeguando l'aggiu
stamento per il
rischio non finanziario alla data di transizione in funzione della prevista riduzione del rischio prima della data di
transizione. La prevista riduzione del rischio deve essere determinata con riferimento alla
riduzione del rischio per
i contratti assicurativi simili che l'entità emette alla data di transizione.
C14A Applicando il paragrafo B137, l'entità p scegliere di non modificare il trattamento delle stime contabili
formulate
nei
bilanci
intermedi
precedenti.
Nella
misura
consentita
dal
paragrafo
C8,
l'entità
deve
determinare
il margine sui
servizi contrattuali o la componente di perdita alla data di transizione come se l'entità non avesse
redatto bilanci
intermedi prima della data di transizione.
C14B Nella misura consentita dal paragrafo C8, l'entità deve utilizzare lo stesso metodo sistematico e ragionevole che
prevede di utilizzare dopo la data di transizione quando applica il paragrafo 28A per ripartire eventuali flussi
finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi pagati (o per i quali una passività è stata rilevata
applicando
un altro IFRS) prima della data di transizione (escludendo eventuali importi relativi a contratti
assicurativi che
hanno cessato di esistere prima della data di transizione):
a)
ai gruppi di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione; e
b)
ai gruppi di contratti assicurativi che si prevede saranno rilevati dopo la data di transizione.
C14C
I flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi versati prima della data di transizione che
sono
attribuiti al gruppo di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione rettificano il margine sui servizi
contrattuali
del gruppo, nella misura in cui i contratti assicurativi che si prevede rientreranno nel gruppo siano
stati rilevati a
detta data (cfr. paragrafi 28C e B35C). Altri flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi
pagati prima
della data di transizione,
compresi
quelli attribuiti
al gruppo
di contratti
assicurativi
che
si prevede saranno rilevati
dopo la data di transizione, sono rilevati come attività, applicando il paragrafo 28B.
C14D Se l'entinon dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili necessarie per l'applicazione del paragrafo
C14B,
l'entità deve determinare i seguenti importi come pari a zero alla data di transizione:
a)
la rettifica del margine sui servizi
contrattuali
del gruppo
di contratti
assicurativi
rilevati
alla data di transi- zione
e le attivi per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi relativi al gruppo; e
b)
l'attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi per i gruppi di contratti
assicurativi che dovrebbero essere rilevati dopo la data di transizione.
C15 Quando l'applicazione dei paragrafi C12C14D comporta un margine sui servizi contrattuali alla data della
rilevazione
iniziale, l'entità deve fare ciò che segue per determinare il margine sui servizi contrattuali alla data di
transizione:
a)
se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione applicabili in sede di rilevazione iniziale,
utilizzare tali tassi per calcolare gli interessi capitalizzati sul margine sui servizi contrattuali; e
b)
nella misura consentita dal paragrafo C8, determinare l'importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio a causa del trasferimento dei servizi prima
della
data
di transizione,
confron
tando le uni di
copertura restanti a tale data con le unità di copertura fornite in forza del gruppo di
contratti prima della data
di transizione (cfr. paragrafo B119).
C16 Quando l'applicazione dei paragrafi C12C14D determina una componente di perdita della passività per residua
copertura alla data della rilevazione iniziale, l'entità deve determinare gli
importi
attribuiti
a
tale
componente
prima
della data di transizione applicando i paragrafi C12C14D e ripartendo tali importi su base sistematica.
C16A Per un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti che fornisce copertura a un gruppo oneroso di contratti
assicurativi stipulati prima o al momento dell'emissione
dei contratti assicurativi,
alla data di transizione
l'entità deve
determinare una componente di recupero delle perdite dell'attività per residua copertura (cfr. paragrafi 66A- 66B). Nella
misura consentita dal paragrafo C8, l'entità deve determinare la componente di recupero delle perdite
moltiplicando:
a)
la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data di
transizione (cfr. paragrafi C16 e C20); e
b)
la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l'entità prevede di recuperare dal
gruppo
di contratti di riassicurazione detenuti.
C16B Applicando i paragrafi 14-22, alla data di transizione l'entità può includere in un gruppo oneroso di contratti
assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti
dal
gruppo
di contratti
di riassicurazione
detenuti
sia con- tratti
assicurativi onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo C16A in tali
casi, l'entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica
e razionale
per determinare
la quota della componente
di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal
gruppo di contratti di
riassicurazione detenuti.
C16C Se non dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili necessarie per l'applicazione del paragrafo C16A, l'entità
non deve individuare una componente di recupero delle perdite per il gruppo di contratti di riassicura-
zione
detenuti.
Determinazione del margine sui servizi contrattuali o della componente di perdita dei gruppi di contratti assicurativi con
elementi di partecipazione diretta
C17 Nella misura consentita dal paragrafo C8, per i contratti con elementi di partecipazione diretta l'entità deve
determinare
il margine
sui servizi
contrattuali
o la componente
di perdita
della passività
per residua
copertura
alla data di
transizione come:
a)
il fair value (valore equo) complessivo degli elementi sottostanti a tale data; meno
b)
i flussi finanziari di adempimento a tale data; più o meno
c)
la rettifica per
i)
gli importi addebitati dall'entità agli assicurati (compresi gli importi
dedotti
dagli
elementi
sottostanti)
prima
di tale data;
ii)
gli importi versati prima di tale data che non sarebbero variati sulla base degli elementi sottostanti;
iii)
la variazione dell'aggiustamento per il rischio non finanziario attribuibile alla riduzione del rischio per
l'entità
prima di tale data. L'entità deve stimare tale variazione basandosi sulla riduzione del rischio per i
contratti
assicurativi simili che l'entità emette alla data di transizione;
iv)
i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi pagati (o per i quali è stata rilevata una
passività in applicazione di un altro IFRS) prima della data di transizione che sono attribuiti al gruppo
(cfr.
paragrafo C17A);
d)
se le operazioni di cui alle lettere da a) a c) danno luogo a un margine sui servizi contrattuali, sottrarre l'importo
del margine sui servizi contrattuali che si riferisce ai servizi prestati anteriormente a tale data. Il risultato delle
operazioni di cui alle lettere da a) a c) funge da approssimazione per il margine totale sui servizi contrattuali
per tutti i servizi che devono essere forniti in forza del gruppo di contratti, ossia prima
che un importo sia rilevato
nell'utile (perdita)
d'esercizio
per i servizi forniti.
L'entità
deve stimare
gli importi che sarebbero stati rilevati
nell'utile (perdita) d'esercizio per i servizi forniti confrontando le unità di copertura
restanti alla data di transizione
con le unità di copertura fornite in forza del gruppo di contratti prima di tale
data; o
e)
se le operazioni di cui alle lettere da a) a c) danno luogo a una componente di perdita, azzerare tale
componente
e aumentare dell'importo in
questione
la
passività
per
residua
copertura
esclusa
la
componente
di perdita.
C17A Nella misura consentita dal paragrafo C8, l'entità deve applicare i paragrafi C14B-C14D per rilevare l'attiviper i
flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi e qualsiasi rettifica del margine sui servizi
contrattuali del gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta per i flussi finanziari
connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafo C17, lettera c), punto iv)).
Proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi
C18 Le disposizioni seguenti si applicano per i gruppi di contratti assicurativi che, in applicazione del paragrafo C10,
includono contratti emessi a più di un anno di distanza:
a)
all'entità è consentito determinare i tassi di attualizzazione dei gruppi di cui al paragrafo B72, da lettera b) a
lettera e), punto ii), alla data di transizione piuttosto che alla data della rilevazione iniziale e i tassi di
attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto iii), alla data di transizione anziché alla data di
verifica
del sinistro;
b)
se sceglie di disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi tra gli importi
rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio e quelli rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, in
applicazione del paragrafo 88, lettera b), o del paragrafo 89, lettera b), l'enti deve determinare l'importo
cumulativo dei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi rilevati nelle altre
componenti
di conto
economico
complessivo
alla data di transizione
al fine di applicare
il paragrafo 91, lettera
a), nei periodi di riferimento futuri. L'entità può determinare tale importo cumulativo
applicando il paragrafo C19,
lettera b), oppure considerandolo come segue:
i)
pari a zero, a meno che si applichi il punto ii); e
ii)
per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134, pari
all'importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per gli elementi
sottostanti.
C19 Le disposizioni
seguenti si applicano
per i gruppi di contratti assicurativi
che non includono
contratti emessi a
più
di un anno di distanza:
a)
se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione che si applicavano al momento della
rilevazione
iniziale (o successivamente), l'entità deve altresì determinare i tassi di attualizzazione di cui al
paragrafo B72,
lettere b)e), in applicazione del paragrafo C13; e
b)
se sceglie di disaggregare i proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi tra gli importi
rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio e quelli rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, in
applicazione del paragrafo 88, lettera b), o del paragrafo 89, lettera b), l'enti deve determinare l'importo
cumulativo dei proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi rilevati nelle altre
componenti
di conto
economico
complessivo
alla data di transizione
al fine di applicare
il paragrafo 91, lettera
a), nei periodi di riferimento futuri. L'entità deve determinare tale importo cumulativo
come segue:
i)
per i contratti assicurativi per i quali l'entità applica i metodi di ripartizione sistematica di cui al paragrafo
B131,
se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione al momento della rilevazione iniziale,
utilizzando i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data della rilevazione iniziale, an-
ch'essi
determinati applicando il paragrafo C13;
ii)
per i contratti assicurativi per i quali l'entità applica i metodi di ripartizione sistematica di cui al paragrafo
B132,
sulla base del fatto che le ipotesi relative al rischio finanziario che si applicavano alla data della rilevazione
iniziale sono quelle che si applicano alla data di transizione, ossia considerando la differenza
pari a zero;
iii)
per i contratti assicurativi per i quali l'entità applica il metodo di ripartizione sistematica di cui al paragrafo
B133, se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione al momento della rilevazione iniziale
(o successivamente), utilizzando
i tassi di attualizzazione
che si applicavano
alla
data di verifica del
sinistro, anch'essi determinati applicando il paragrafo C13; e
iv)
per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134,
considerando la differenza pari all'importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo per gli elementi sottostanti.
C19A Applicando il paragrafo B137, l'entità può scegliere di non modificare il trattamento delle stime
contabili
formulate
nei bilanci
intermedi
precedenti.
Nella
misura
consentita
dal
paragrafo
C8,
l'entità
deve
determinare
gli importi
relativi ai proventi o costi di natura finanziaria derivanti da contratti assicurativi alla data di
transizione come se
non avesse redatto bilanci intermedi prima della data di transizione.
Metodo del fair value (valore equo)
C20
Per applicare il metodo del fair value (valore equo), l'entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la
componente di perdita della passività per residua copertura alla data di transizione come la differenza tra il fair
value (valore equo) del gruppo di contratti assicurativi in tale data e i flussi finanziari di adempimento
valutati a tale
data. Al fine di determinare tale fair value (valore equo), l'entità non deve applicare il paragrafo 47
dell'IFRS 13
Valutazione del fair value (relativo alle caratteristiche di esigibilità a richiesta).
C20A Per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti ai quali si applicano i paragrafi 66A-66B (senza che vi sia bisogno
di soddisfare la condizione di cui al paragrafo B119C) l'entideve determinare la componente di recupero delle
perdite dell'attività per residua copertura alla data di transizione moltiplicando:
a)
la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data di
transizione (cfr. paragrafi C16 e C20); e
b)
la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l'entità prevede di recuperare dal
gruppo
di contratti di riassicurazione detenuti.
C20B Applicando i paragrafi 14-22, alla data di transizione l'entità può includere in un gruppo oneroso di contratti
assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti
dal
gruppo
di contratti
di riassicurazione
detenuti
sia con- tratti
assicurativi onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo C20A in tali
casi, l'entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica
e razionale
per determinare
la quota della componente
di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal
gruppo di contratti di
riassicurazione detenuti.
C21
Nell'applicazione del metodo del fair value (valore equo), l'entità può applicare il paragrafo C22 per determinare:
a)
come individuare i gruppi di contratti assicurativi, in applicazione dei paragrafi 14-24;
b)
se il contratto assicurativo rientra nella definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione
diretta in applicazione dei paragrafi B101B109;
c)
come individuare i flussi finanziari discrezionali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione
diretta
in applicazione dei paragrafi B98B100; e
d)
se il contratto di investimento rientra nella definizione di contratto di investimento con elementi di
partecipazione discrezionale rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17, applicando il paragrafo 71.
C22
L'entità può scegliere di determinare le questioni di cui al paragrafo C21 utilizzando:
a)
informazioni ragionevoli e dimostrabili
in relazione
a quanto l'entità avrebbe
determinato
in considerazione
delle
disposizioni contrattuali e delle condizioni di mercato alla data di stipula o rilevazione iniziale, se del
caso; o
b)
informazioni ragionevoli
e dimostrabili
disponibili
alla data
di transizione.
C22A Nell'applicare il metodo del fair value (valore equo), l'entità può scegliere di classificare come passività per sinistri
accaduti
una passività per il regolamento dei sinistri accaduti prima che sia stato acquisito il contratto assicu- rativo
nell'ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un'impresa o di una aggrega-
zione
aziendale rientrante nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3.
C23 Nell'applicazione del metodo del fair value (valore equo), l'entità non è tenuta ad applicare il paragrafo 22 e può
pertanto includere nel gruppo contratti emessi a più di un anno di distanza. L'entità deve suddividere
i gruppi in
modo
che contengano unicamente contratti emessi a un anno (o meno) di distanza solo se dispone di informazioni
ragionevoli e dimostrabili per effettuare la divisione. A prescindere dal fatto che applichi o meno il paragrafo 22,
l'entità può determinare i tassi di attualizzazione dei gruppi di cui ai paragrafi B72, da lettera b) a
lettera e), punto
ii), alla data di transizione anziché alla data della rilevazione iniziale e i tassi di attualizzazione di
cui al paragrafo
B72, lettera e), punto iii), alla data di transizione anzic alla data di verifica del sinistro.
C24 Nell'applicazione del metodo del fair value (valore equo), l'entità che sceglie di disaggregare i proventi o costi di
natura
finanziaria derivanti da contratti assicurativi tra l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto
economico
complessivo può determinare come segue l'importo cumulativo dei proventi o costi di natura finanziaria
derivanti
da contratti assicurativi
rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo
alla data di transizione:
a)
retroattivamente, ma solo se dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili per farlo; o
b)
considerando l'importo pari a zero, a meno che si applichi la lettera c); e
c)
per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134,
considerando l'importo pari all'importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico
complessivo per gli elementi sottostanti.
Attivi per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi
C24A Nell'applicare il metodo del fair value (valore equo) all'attività per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti
assicurativi (cfr. paragrafo C5B, lettera b)), alla data di transizione, l'enti deve determinare l'attività per i flussi
finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi a un importo pari ai flussi finanziari connessi all'acquisizione
dei contratti assicurativi che l'entità sosterrebbe alla data di transizione per il diritto di ottenere:
a)
recuperi di flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi derivanti dai premi di contratti
assicurativi emessi prima della data di transizione ma non rilevati alla data di transizione;
b)
contratti assicurativi futuri che siano rinnovi di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione e i
contratti
assicurativi di cui alla lettera a); e
c)
contratti assicurativi futuri, diversi da quelli di cui alla lettera b), dopo la data di transizione, senza pagare
nuovamente i flussi finanziari connessi all'acquisizione
dei contratti assicurativi
che l'entiha già pagato che
sono
direttamente attribuibili al portafoglio di contratti assicurativi connesso.
C24B Alla data di transizione l'entità deve escludere dalla valutazione dei gruppi di contratti assicurativi l'importo delle
attività
per i flussi finanziari connessi all'acquisizione dei contratti assicurativi.
Informazioni comparative
C25 A prescindere dal riferimento all'esercizio immediatamente antecedente la data della prima applicazione di cui al
paragrafo
C2, lettera b), l'entità può altresì presentare, ai fini dell'applicazione dell'IFRS 17, informazioni com
parative rettificate
per qualsiasi periodo di riferimento precedente
presentato,
anche se non è tenuta a farlo. Se l'enti presenta
informazioni comparative rettificate per un periodo di riferimento precedente, il riferimento alla
"
data di inizio
dell'esercizio immediatamente precedente la data della prima applicazione
"
di cui al paragrafo C2,
lettera b), va letto
come "data di inizio del primo esercizio comparativo rettificato presentato".
C26 L'entità non è tenuta a fornire le informazioni di cui ai paragrafi 93-132 per ogni
periodo
di
riferimento presentato
prima dell'inizio dell'esercizio immediatamente precedente la data della prima applicazione.
C27 Se presenta informazioni comparative non rettificate relative a esercizi precedenti, l'entità deve chiaramente
identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri
diversi
e spiegare tali criteri.
C28 L'entità non è tenuta a presentare informazioni non pubblicate in precedenza relative all'andamento dei sinistri
accaduti oltre cinque anni prima della fine dell'esercizio nel quale applica per la prima volta l'IFRS 17. Tuttavia,
se
non presenta tali informazioni deve indicarlo.
Entità che applicano per la prima volta l'IFRS 17 e l'IFRS 9 contemporaneamente
C28A L'entità che applica per la prima volta l'IFRS 17 e l'IFRS 9 contemporaneamente è autorizzata ad applicare i
paragrafi
C28B-C28E (
classification overlay
) al fine di presentare informazioni
comparative su un'attività finanziaria se le
informazioni comparative per tale attività finanziaria non sono state rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9.
Le informazioni comparative per un'attività finanziaria non saranno rideterminate secondo quanto disposto dall'IFRS 9
se l'entità sceglie di non rideterminare esercizi precedenti (cfr. paragrafo 7.2.15 dell'IFRS 9) o se l'entità ridetermina
esercizi precedenti ma l'attivi finanziaria è stata eliminata contabilmente durante
tali
esercizi precedenti (cfr.
paragrafo 7.2.1 dell'IFRS 9).
C28B
L'entità che applica il
classification
overlay
a un'attività
finanziaria
deve presentare
informazioni
comparative
come se
le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 fossero state applicate a tale attività finanziaria.
L'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di transizione (cfr. paragrafo C2,
lettera b)) per determinare in che modo l'entità prevede che l'attività finanziaria sarà classificata e valutata al momento
della prima applicazione dell'IFRS 9 (per esempio, l'entità potrebbe utilizzare valutazioni
preliminari effettuate per
preparare la prima applicazione dell'IFRS 9).
C28C Nell'applicare il
classification overlay
a un'attività finanziaria,
l'entità non è tenuta ad applicare le disposizioni
in
materia
di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5 dell'IFRS 9. Se, sulla base della classificazione determinata applicando il
paragrafo C28B, l'attività finanziaria risulta soggetta alle disposizioni in materia di riduzione di
valore di cui alla
sezione 5.5 dell'IFRS 9, ma l'entità non applica tali disposizioni in applicazione del
classification overlay
, l'entità deve
continuare a presentare gli importi rilevati in relazione alla riduzione di valore nell'esercizio precedente in conformità
allo IAS 39
Strumenti finanziari
:
rilevazione e valutazione
. In caso contrario tali importi
devono essere stornati.
C28D Qualsiasi differenza tra il precedente valore contabile di un'attività finanziaria e il valore contabile alla data di
transizione
risultante
dall'applicazione
dei paragrafi
C28B-C28C
deve essere rilevata nel saldo di apertura
degli
utili
portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) alla data di transizione.
C28E
L'enti che applica i paragrafi C28B-C28D deve:
a)
comunicare informazioni
qualitative
che
permettano
agli utilizzatori
del bilancio
di comprendere:
i)
la misura in cui è stato applicato il
classification overlay
(per esempio, se è stato applicato a tutte le attività
finanziarie eliminate contabilmente nell'esercizio comparativo);
ii)
se e in che misura sono state applicate le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione
5.5 dell'IFRS 9 (cfr. paragrafo C28C);
b)
applicare tali paragrafi solo alle informazioni comparative per gli esercizi compresi tra la data di transizione
all'IFRS
17 e la data della prima applicazione dell'IFRS 17 (cfr. paragrafi C2 e C25); e
c)
alla data della prima applicazione dell'IFRS 9, applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 (cfr. sezione
7.2 dell'IFRS 9).
Ridesignazione delle
attività
finanziarie
C29
Alla data della prima applicazione dell'IFRS 17, l'entità che ha applicato l'IFRS 9 ad esercizi anteriori a tale data:
a)
può rivalutare se un'attività finanziaria ammissibile soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a),
o
al paragrafo 4.1.2A, lettera a), dell'IFRS 9. Un'attivifinanziaria è ammissibile solo se non è detenuta ai fini di
un'attività che non presenta alcun nesso con i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. Esempi
di attività finanziarie che non sarebbero ammissibili alla rivalutazione sono le attività finanziarie detenute in
relazione all'attivibancaria o le attività finanziarie detenute in fondi relativi a contratti di
investimento che
non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17;
b)
deve annullare la designazione precedente dell'attività finanziaria come valutata al fair value
(valore
equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio se l'attività finanziaria non soddisfa pla condizione di cui al paragrafo
4.1.5 dell'IFRS 9 a causa dell'applicazione dell'IFRS 17;
c)
può designare l'attività finanziaria
come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'eser
cizio se
la condizione di cui al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 è soddisfatta;
d)
può designare l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come valutato al fair value (valore
equo)
rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 5.7.5
dell'IFRS 9;
e)
può annullare la sua designazione anteriore dell'investimento in
uno
strumento
rappresentativo
di
capitale
come
valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in
applicazione del paragrafo 5.7.5 dell'IFRS 9.
C30 L'entideve applicare il paragrafo C29 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data della prima
applicazione
dell'IFRS 17. Essa deve applicare tali designazioni e classificazioni retroattivamente. A tal fine deve
applicare le
disposizioni transitorie pertinenti dell'IFRS 9. La data della prima applicazione per tale scopo è la
data della prima
applicazione dell'IFRS 17.
C31 L'entità che applica il paragrafo C29 non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti al fine di riflettere tali
modifiche
delle designazioni o classificazioni. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se cè possibile senza l'uso di
elementi noti successivamente. Se l'entità ridetermina
esercizi precedenti,
il bilancio rideterminato deve rispettare tutte
le disposizioni dell'IFRS 9 riguardanti le attività finanziarie interessate. Se non ridetermina
esercizi precedenti, l'entità
deve rilevare, in apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patri
monio netto, a seconda del caso)
alla data della prima applicazione, qualsiasi differenza tra:
a)
il valore contabile precedente di tali attività finanziarie; e
b)
il valore contabile di tali attività finanziarie alla data della prima applicazione.
C32
Quando applica il paragrafo C29, l'entità deve indicare nell'esercizio
in oggetto quanto segue per ogni categoria
di
tali attività finanziarie:
a)
se si applica il paragrafo C29, lettera a) i criteri sui quali si è basata per determinare le attività finanziarie
ammissibili;
b)
se si applica uno dei paragrafi C29, lettere da a) a e):
i)
la categoria di valutazione e il valore contabile delle attività finanziarie interessate determinati immedia
tamente
prima della data della prima applicazione dell'IFRS 17; e
ii)
la nuova categoria di valutazione e il nuovo valore contabile
delle
attività
finanziarie
interessate
determi
nati
dopo l'applicazione del paragrafo C29;
c)
se si applica il paragrafo C29, lettera b), il valore contabile delle attività finanziarie nel prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria precedentemente
designate
come valutate
al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio in applicazione del paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 che non sono più designate
in tal modo.
C33 Quando applica il paragrafo C29, l'enti deve fornire, nell'esercizio in questione, informazioni qualitative che
consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere:
a)
in che modo ha applicato il paragrafo C29 alle attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in sede di
prima applicazione dell'IFRS 17;
b)
per quali motivi ha designato le attività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile
(perdita) d'esercizio in applicazione del paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 o ha annullato tale designazione; e
c)
per quale motivo la sua nuova valutazione in applicazione dei paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2A, lettera a),
dell'IFRS 9 l'ha portata a conclusioni diverse.
C33A Per un'attività finanziaria eliminata contabilmente tra la data di transizione e la data della prima applicazione
dell'IFRS 17, l'entità può applicare i paragrafi C28B-C28E (
classification overlay
) al fine di presentare informazioni
comparative come se il paragrafo C29 fosse stato applicato a tale attività. Tale entità deve adeguare le dispo
sizioni
dei paragrafi C28B-C28E in modo che il
classification overlay
sia
fondato
sul
modo
in
cui
l'entità
prevede
che l'attività
finanziaria sarebbe designata applicando il paragrafo C29 alla data della prima applicazione del-
l'IFRS 17.
RITIRO DI ALTRI IFRS
C34
L'IFRS 17 sostituisce l'IFRS 4
Contratti assicurativi
, come modificato nel 2020.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO