Appendice C
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante del Principio e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
C1
L'entità deve applicare il presente Principio ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2019 o in data
successiva. L'applicazione anticipata è consentita alle entità che alla data o prima della data della prima
applicazione del presente Principio applicano l'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con
i
clienti
.
Se
l'entità
applica
il presente Principio a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
C1A
Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19
, pubblicato
nel maggio 2020, ha aggiunto i paragrafi 46A, 46B, 60A,
C20A e C20B. Il locatario deve applicare tale modifica per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
giugno
2020 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata, anche per i bilanci non autorizzati alla
pubblicazione al 28 maggio 2020.
C1B
Riforma degli indici di riferimento
per la determinazione
dei tassi di interesse — fase 2
, che ha modificato
l'IFRS 9, lo
IAS
39, l'IFRS 7, l'IFRS 4 e l'IFRS 16, pubblicato ad agosto
2020,
ha aggiunto
i paragrafi
104-106
e C20C- C20D.
L'entità deve applicare tali modifiche
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio
2021 o in
data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica dette modifiche a partire da un esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato.
C1C
Concessioni sui canoni connesse alla COVID-19 dopo il 30 giugno 2021
, pubblicato nel marzo 2021, ha modificato
il paragrafo 46B e ha aggiunto i paragrafi C20BA–C20BC. Il locatario deve applicare tale modifica
per gli esercizi
che hanno inizio il 1
o
aprile 2021 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata, anche per
i bilanci
non autorizzati alla pubblicazione al 31 marzo 2021.
C1D
Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione
, pubblicato nel settembre 2022, ha modificato il
paragrafo
C2 e ha aggiunto i paragrafi 102 A e C20E. Il locatario venditore deve applicare tali modifiche per
gli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2024 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se
il locatario venditore applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere
indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
C2 Ai
fini delle disposizioni di cui ai paragrafi C1–C20E, la data della prima applicazione è la data di inizio dell’esercizio
in
cui l’entità applica per la prima volta il presente Principio.
Definizione di leasing
C3
Come espediente pratico, l'entità non è tenuta a rideterminare se il contratto è, o contiene, un leasing alla data
della prima applicazione. L'entità può invece:
a)
applicare
il presente
Principio
ai contratti
che erano
stati individuati
in precedenza
come
leasing
applicando lo
IAS 17
Leasing
e l'IFRIC 4
Determinare se un accordo contiene un leasing
. A detti leasing l'entità deve applicare
le
disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C5-C18;
b)
non applicare il presente Principio ai contratti che non erano stati identificati come contenenti un leasing
applicando lo IAS 17 e l'IFRIC 4.
C4 Se sceglie di utilizzare l'espediente pratico di cui al paragrafo C3, l'entità deve indicare tale fatto e applicare
l'espediente
pratico a tutti i suoi contratti.
Di conseguenza,
l'entità
deve
applicare
le disposizioni
dei paragrafi 9-
11 solo ai
contratti conclusi (o modificati) alla data della prima applicazione o successivamente.
Locatari
C5
Il locatario deve applicare il presente Principio ai suoi leasing:
a)
retroattivamente a ciascun esercizio precedente presentato applicando lo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle stime contabili ed errori, o