INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 13
Valutazione del fair value (valore equo)
OBIETTIVO
1
Il presente IFRS:
a)
definisce il
fair value (valore equo)
;
b)
definisce in un unico IFRS un quadro di riferimento per la valutazione del fair value (valore equo); e
c)
richiede informazioni
integrative
sulle
valutazioni
del
fair
value
(valore
equo).
2
Il fair value (valore equo) è un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell'entità. Mentre per alcune attività
e passività, potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre attività e
passività tali informazioni potrebbero non essere disponibili. Tuttavia la finalità della valutazione del fair value
(valore equo) è la stessa in entrambi i casi: stimare il prezzo al quale una
regolare operazione
per la vendita dell'attività
o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli
operatori di mercato
alla data di valutazione alle condizioni di mercato
correnti (ossia un
prezzo di chiusura
alla data di valutazione dal punto di vista dell'operatore di mercato che
detiene
l'attività o la passività).
3
Quando non è rilevabile un prezzo per un'attività o una passività identica, l'entità deve valutare il fair value (valore
equo) applicando un'altra tecnica di valutazione che massimizzi l'utilizzo di
input osservabili
rilevanti e riduca al
minimo l'utilizzo di
input non osservabili
. Poiché il fair value (valore equo) è un criterio di valutazione di mercato,
esso
viene determinato sulla base di quelle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il
prezzo
dell'attività o della passività, incluse le assunzioni circa i rischi. Di conseguenza, l'intenzione dell'entità di detenere
un'attività o di estinguere una passività (o di adempiere in altro modo) non è rilevante ai fini della
valutazione del
fair value (valore equo).
4
La definizione
di fair value (valore equo) riguarda
principalmente
attività e passività,
in quanto
queste rappresentano
un
elemento primario della valutazione contabile. Inoltre, il presente IFRS deve essere applicato agli strumenti
rappresentativi di capitale dell'entità valutati al fair value (valore equo).
AMBITO DI APPLICAZIONE
5
Il presente IFRS si applica quando un altro IFRS richiede o consente valutazioni del fair value (valore equo)
o informazioni integrative sulle valutazioni del fair value (e valutazioni, come il fair value al netto dei costi
di vendita, basate sul fair value o sulle informazioni integrative relative a tali valutazioni), a eccezione di
quanto specificato nei paragrafi 6 e 7.
6
Le disposizioni sulla valutazione e sull'informativa da fornire in base al presente IFRS non si applicano a:
a)
operazioni con pagamento basato su azioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 2
Pagamenti basati su
azioni;
b)
operazioni di leasing
contabilizzate
conformemente
all'IFRS
16
Leasing
; e
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
c)
valutazioni che presentano alcune similarità con il fair value (valore equo) ma non lo sono, quali il valore netto
di realizzo di cui allo IAS 2
Rimanenze
o il valore d'uso di cui allo IAS 36
Riduzione di valore delle attivi
.
7
Le informazioni integrative richieste dal presente IFRS non sono necessarie per:
a)
attività a servizio del piano valutate al fair value (valore equo) in conformità allo IAS 19
Benefici per i dipendenti
;
b)
fondi pensione valutati al fair value (valore equo) in conformiallo IAS 26
Rilevazione e
rappresentazione
in
bilancio dei fondi pensione
; e
c)
attività per le quali il valore recuperabile è il fair value (valore equo) al netto dei costi di dismissione in
conformità allo IAS 36.
8
Il quadro di riferimento per la valutazione del fair value (valore equo) descritto nel presente IFRS si applica sia alla
valutazione iniziale, sia a quella successiva se il fair value è richiesto o consentito da altri IFRS.
VALUTAZIONE
Definizione di fair value (valore equo)
9
Il presente IFRS definisce il fair value (valore equo) come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di
un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra
operatori di mercato alla data di valutazione.
10
Il paragrafo B2 descrive l'approccio generale per la valutazione del fair value (valore equo).
L'attività o passività
11
Una valutazione del fair value (valore equo) è riferita a una particolare attività o passività. Pertanto, quando valuta
il fair value (valore equo), l'entità deve considerare le caratteristiche di quell'attività o passività se gli
operatori
di mercato tengono conto di tali caratteristiche per determinare il prezzo dell'attivio della
passività alla
data di valutazione. A titolo esemplificativo, tali caratteristiche comprendono:
a)
la condizione o l'ubicazione dell'attività; e
b)
le eventuali
limitazioni
alla
vendita
o
all'uso
dell'attività.
12
L'effetto sulla valutazione derivante da una particolare caratteristica sarà diverso a seconda del modo in cui quella
caratteristica viene considerata o meno dagli operatori di mercato.
13
L'attività o passivi valutata al fair value (valore equo) potrebbe essere:
a)
un'attività o passivi presa a stante (per esempio uno strumento finanziario o un'attività non finanziaria); o
b)
un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passività (per esempio, un'unità generatrice
di flussi finanziari o un'attività aziendale).
14
Per determinare se, ai fini della rilevazione o dell'informativa di bilancio, l'attività o la passivi sia un'attività o una
passività a stante, un gruppo di attività, un gruppo di passività o un gruppo di attività e passivi bisogna
considerare la
base di determinazione del valore
. La base
di determinazione
del valore
per l'attività
o per la passività deve
essere determinata in conformità all'IFRS
che
richiede
o consente
la valutazione
del fair
value
(valore
equo),
fatta
eccezione per quanto previsto nel presente IFRS.
L'operazione
15
Una valutazione del fair value (valore equo) suppone che l'attivi o passività venga scambiata in una
regolare operazione tra operatori di mercato per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività
alla
data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato.
16
Una valutazione del fair value (valore equo) suppone che l'operazione di vendita dell'attività o di
trasfe
rimento della passività abbia luogo:
a)
nel
mercato principale
dell'attività o passività; o
b)
in assenza di un mercato principale, nel
mercato p vantaggioso
per l'attività o passività.
17
In assenza di un mercato principale, l'entità non deve effettuare una ricerca approfondita
di tutti i mercati
possibili
al
fine
di identificare il mercato principale o il mercato più vantaggioso, ma deve prendere in considerazione tutte le
informazioni ragionevolmente disponibili. Salvo prova contraria, si presume che il mercato principale o il mercato più
vantaggioso, in assenza di un mercato principale, sia il mercato in cui l'entità normalmente effettuerebbe
un'operazione di vendita dell'attività o di trasferimento della passività.
18
In presenza di un mercato principale per l'attività o passività, la valutazione del fair value (valore equo) deve
rappresentare il prezzo in quel mercato (sia che il prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utiliz
zando
un'altra
tecnica
di valutazione)
anche
se, alla data
di valutazione,
il prezzo
potrebbe
risultare
più vantaggioso
in un
mercato diverso.
19
Alla data di valutazione, l'entità deve avere accesso al mercato principale (o più vantaggioso). Poiché entità diverse (e
le attività aziendali nell'ambito di tali entità) con attività operative diverse possono avere accesso a mercati diversi, il
mercato principale (o più vantaggioso) per la stessa attività o passività potrebbe essere diverso per entità diverse (e le
attività aziendali nell'ambito di tali entità). Pertanto il mercato principale o più vantaggioso (e quindi gli operatori di
mercato) deve essere considerato dal punto di vista dell'entità, considerando pertanto le differenze
tra
entità
con
attività
operative diverse.
20
Benché l'entità debba
essere
in grado
di accedere
al mercato,
non deve necessariamente
essere
in grado
di vendere una
particolare attività o trasferire una particolare passività alla data di valutazione per poter misurare il fair value
(valore
equo) sulla base del prezzo in quel mercato.
21
Anche in mancanza di un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi di vendita di un'attività o di
trasferimento di una passività alla data di valutazione, una valutazione del fair value (valore equo) deve presumere
che in quella data abbia luogo una transazione, considerata dal punto di vista di un operatore di mercato che
possiede
l'attività o la passività. Tale presunta transazione rappresenta una base per la stima del prezzo di vendita
dell'attività o
di trasferimento della passività.
Operatori di mercato
22
L'entità deve valutare il fair value (valore equo) di un'attività o passività sulla base delle assunzioni che gli
operatori di mercato utilizzerebbero
nella
determinazione
del
prezzo
dell'attività
o
passività,
presumendo
che
gli operatori di mercato agiscano per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.
23
Nello sviluppare tali assunzioni, l'entità non deve necessariamente
individuare
operatori
di mercato
specifici.
Piutto
sto,
essa deve identificare delle caratteristiche che in genere distinguono gli operatori di mercato, considerando
fattori
specifici per:
a)
l'attività o passività;
b)
il mercato principale (o più vantaggioso) per l'attività o passività; e
c)
gli operatori di mercato con i quali l'entità effettuerebbe un'operazione in quel mercato.
Il prezzo
24
Il fair value (valore equo) è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si
pagherebbe per il trasferimento di una passivi
in una
regolare
operazione
nel mercato
principale
(o più
vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato (ossia un prezzo di chiusura),
indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando
un'altra tecnica di valutazione.
25
Il prezzo nel mercato principale (o più vantaggioso) utilizzato per valutare il fair value (valore equo) dell'attività o
passività
non deve essere
rettificato
in virtù dei
costi di transazione
. I costi di transazione
devono
essere
contabilizzati
in conformità ad altri IFRS. I costi di transazione non sono una caratteristica
di un'attività
o passività;
piuttosto,
essi sono
specifici dell'operazione e varieranno a seconda delle modalità con cui l'entità effettua un'operazione relativa
all'attività
o alla passività.
26
I costi di transazione non includono i
costi di trasporto
. Se l'ubicazione è una caratteristica dell'attività (come,
per
esempio,
nel caso di una merce), il prezzo nel mercato principale (o pvantaggioso) sarà rettificato in virtù degli
eventuali
costi da sostenere per trasportare l'attività dalla sua attuale ubicazione a quel mercato.
Applicazione ad attività non finanziarie
Massimo e miglior utilizzo di attività non finanziarie
27
Una valutazione del fair value (valore equo) di un'attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di
mercato di generare benefici economici impiegando
l'attività
nel suo
massimo
e migliore utilizzo
o vendendola
a un
altro
operatore di mercato che la impiegherebbe nel suo massimo e miglior utilizzo.
28
Il massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria considera l'utilizzo dell'attività fisicamente possibile,
legalmente consentito e finanziariamente fattibile:
a)
un utilizzo fisicamente possibile considera le caratteristiche fisiche dell'attività che gli operatori di mercato
prenderebbero
in
considerazione
ai
fini
della
determinazione
del
prezzo
dell'attività
(per
esempio,
l'ubicazione
o le dimensioni di un immobile);
b)
un utilizzo legalmente consentito considera le restrizioni legali all'utilizzo dell'attività che gli operatori di mercato
prenderebbero in considerazione ai fini della determinazione del prezzo dell'attività (per esempio, le normative
riguardanti piani urbanistici e territoriali applicabili a un immobile);
c)
un utilizzo finanziariamente fattibile considera se l'utilizzo dell'attività fisicamente
possibile
e
legalmente
con- sentito
genera
reddito
o flussi finanziari
adeguati
(considerando
i costi
di conversione
dell'attività
a quell'utilizzo)
a
produrre il rendimento che gli operatori di mercato si aspetterebbero da un investimento in quell'attivi
utilizzata in quel modo specifico.
29
Il massimo e migliore utilizzo viene determinato dal punto di vista degli operatori di mercato, anche se l'enti
propone un utilizzo diverso. Tuttavia, si presume che l'utilizzo corrente di un'attivi non finanziaria da parte
dell'entità rappresenti il massimo e migliore utilizzo, a meno che il mercato o altri fattori non suggeriscano che
un utilizzo diverso da parte degli operatori di mercato massimizzerebbe il valore dell'attività.
30
Per tutelare la propria posizione competitiva, o per altre ragioni, l'enti può voler non utilizzare attivamente
un'attività non finanziaria acquisita o non impiegare l'attività in linea con il suo massimo e migliore utilizzo. Per
esempio, questo potrebbe avvenire nel caso di un'attività immateriale acquisita
che l'entità pianifica
di utilizzare
in
modo
difensivo, impedendo ad altri di utilizzarla. Ciò nonostante, l'entità deve valutare il fair value (valore equo) di
un'attività non finanziaria ipotizzando il suo massimo e migliore utilizzo da parte degli operatori di mercato.
Presupposti di valutazione per attività non finanziarie
31
Il massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria individua dei presupposti di valutazione, utilizzati per
valutare il fair value (valore equo) dell'attività, nel seguente modo:
a)
il massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria potrebbe garantire il massimo valore agli operatori di
mercato se essa viene utilizzata in un gruppo di altre attività (in quanto installata o altrimenti configurata per
l'utilizzo), o in combinazione con altre attività e passività (per esempio, un'attività aziendale);
i)
se il massimo e migliore utilizzo dell'attività è costituito dall'utilizzo dell'attività in combinazione con altre
attività o con altre attività e passività, il fair value (valore equo) dell'attivi è il prezzo che si percepirebbe in
un'operazione corrente di vendita
dell'attività,
ipotizzando
che l'attività
sia utilizzata
con altre attività
o con
altre
attività e passività e che tali attività e passività (ossia le sue attività complementari e le passività
correlate)
siano disponibili agli operatori di mercato;
ii)
le passività correlate all'attività e alle attività complementari includono le passività che finanziano il capitale di
funzionamento ma non le passività utilizzate per finanziarie attività diverse da quelle presenti nel gruppo di
attività;
iii)
le assunzioni sul massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria devono essere coerenti per tutte le
attività
(per le quali è rilevante il massimo e migliore utilizzo) del gruppo di attività, o del gruppo di attività e
passività
all'interno del quale l'attività verrebbe utilizzata;
b)
il massimo e migliore utilizzo di un'attività non finanziaria potrebbe garantire il massimo valore agli operatori di
mercato se utilizzata singolarmente. Se il massimo e migliore utilizzo dell'attività è il suo utilizzo autonomo,
il
fair
value (valore equo) dell'attività è il prezzo che si percepirebbe in un'operazione corrente di vendita dell'attività
agli
operatori di mercato che la utilizzerebbero singolarmente.
32
La valutazione del fair value (valore equo) di un'attività non finanziaria presume che l'attività sia venduta in modo
coerente con la base di determinazione del valore specificata in altri IFRS (che può essere una singola attività). Questo
si verifica anche quando la valutazione del fair value (valore equo) ipotizza
che il massimo
e migliore
utilizzo
dell'attività
consista
nell'utilizzarla
in combinazione
con altre attività
o con altre attività
e passività,
poiché
una
valutazione del fair value presume che l'operatore di mercato già possieda le attività complementari e le
passività
correlate.
33
Il paragrafo B3 descrive
l'applicazione
del dei presupposti
di valutazione
per attività non finanziarie.
Applicazione a passività
e a
strumenti
rappresentativi
di
capitale
propri
dell'entità
Principi generali
34
Una valutazione del fair value (valore
equo) presume
che una passività
finanziaria
o non finanziaria
oppure uno
strumento rappresentativo di capitale
dell'entità
(per esempio,
le interessenze
emesse
come corrispet
tivo
nell'ambito di un'aggregazione aziendale) vengano trasferiti a un operatore di mercato alla data di
valutazione. Il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità
presuppone quanto segue:
a)
la passività rimarrebbe in essere e all'operatore di mercato cessionario verrebbe chiesto di adempiere
all'obbligazione. Alla data di valutazione, la passività con la controparte non verrebbe regolata
altrimenti estinta;
b)
lo strumento rappresentativo di capitale dell'entità rimarrebbe in essere e l'operatore di mercato
cessionario
assumerebbe i rischi e le responsabilità correlati a tale strumento. Lo strumento non verrebbe
annullato
altrimenti estinto alla data di valutazione.
35
Anche nel caso in cui non vi sia un mercato osservabile che fornisca informazioni sui prezzi inerenti al trasferimento
di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità (per esempio, perché vincoli
contrattuali
o
legali
ne impediscono
il trasferimento),
per
tali
elementi
potrebbe
sussistere
un
mercato
osservabile
se sono posseduti
da terzi come attività (per esempio, un titolo obbligazionario o un'opzione call sulle azioni
dell'entità).
36
In tutti i casi l'entità deve massimizzare l'utilizzo di input osservabili rilevanti e ridurre al minimo l'utilizzo di input
non osservabili, al fine di soddisfare la finalità di valutare il fair value (valore equo), ossia stimare il prezzo a cui
avrebbe luogo una regolare operazione per il trasferimento della passività o dello strumento rappresentativo di
capitale tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti.
Passività e strumenti rappresentativi di capitale posseduti da terzi come attivi
37
Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività identica
o similare, oppure
di uno strumento rappresentativo di capitale dell'enti identico o similare, l'entità deve valutare
il fair
value (valore equo) della passività o dello strumento rappresentativo di capitale dal punto di vista di
un
operatore di mercato che possiede l'elemento identico come attività alla data di valutazione.
38
In tali casi, l'entità deve valutare il fair value (valore equo) della passività o dello strumento rappresentativo di
capitale nel seguente modo:
a)
utilizzando il prezzo quotato in un
mercato attivo
per l'elemento
identico
posseduto
da un terzo
come
attività,
se
tale
prezzo è disponibile;
b)
se tale prezzo non è disponibile, utilizzando altri input osservabili, quali il prezzo quotato in un mercato non
attivo
per l'elemento identico posseduto da un terzo come attività;
c)
se i prezzi osservabili in (a) e (b) non sono disponibili, utilizzando un'altra tecnica di valutazione, quale:
i)
un
metodo reddituale
(per esempio,
una tecnica
del valore attuale che tenga conto dei futuri flussi finanziari
che un
operatore
di mercato si aspetterebbe
di percepire
dal possedere
la passività
o lo strumento
rappresentativo
di
capitale come un'attività; vedere paragrafi B10 e B11);
ii)
un
metodo basato sulla valutazione di mercato
(per esempio, utilizzando i prezzi quotati per passività o strumenti
rappresentativi di capitale similari posseduti da terzi come attività; vedere paragrafi B5B7).
39
L'entità deve rettificare il prezzo quotato di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'enti
posseduti
da un terzo come attività solo in presenza di fattori specifici dell'attività non applicabili alla valutazione
del
fair value (valore equo) della passività o dello strumento rappresentativo di capitale. L'entità deve assicurare che il
prezzo
dell'attività non rifletta l'effetto di una restrizione che ne impedisca la vendita. Tra i fattori che possono
indicare la
necessità di rettificare il prezzo quotato dell'attività vi sono:
a)
il prezzo quotato per l'attività fa riferimento a una passività o a uno strumento rappresentativo di capitale similari
(ma non identici) posseduti da un terzo come attività. Per esempio, la passività o lo strumento rap-
presentativo di
capitale possono avere una caratteristica particolare (quale la
qualità
creditizia
dell'emittente) diversa da quella
riflessa nel fair value (valore equo) della passività o dello strumento di capitale similari posseduti
come attività;
b)
la base di determinazione del valore dell'attività non è uguale a quella della passività o dello strumento rap-
presentativo di capitale. Per esempio, nel caso delle passività, talvolta il prezzo di un'attività riflette un prezzo
composto relativo a un pacchetto comprendente sia gli importi dovuti dall'emittente, sia uno strumento di
attenuazione del rischio di credito concesso da un terzo. Se la base di determinazione del valore per la passivi
non riguarda l'intero pacchetto, la finalità è valutare solo il fair value (valore
equo)
della passività
dell'emittente
e non
il fair value del pacchetto. Pertanto, in tali casi, l'entità rettificherebbe il prezzo osservato per l'attività al fine
di
escludere l'effetto dello strumento di attenuazione del rischio di credito concesso da un terzo.
Passività e strumenti rappresentativi di capitale non posseduti da terzi come attività
40
Quando non è disponibile un prezzo quotato per il trasferimento di una passività o di uno strumento
rappresentativo di capitale dell'entità identici o similari, e l'elemento identico non è posseduto da un terzo
come attività, l'entità deve valutare il fair value (valore equo)
della passività
o dello
strumento
rappresen
tativo
di capitale utilizzando una tecnica di valutazione dalla prospettiva di un operatore di mercato che
detiene
la passività o che ha emesso il titolo partecipativo.
41
Per esempio, nell'applicazione di una tecnica del valore attuale, l'entità dovrebbe tenere conto di uno dei seguenti
elementi:
a)
i futuri flussi finanziari in uscita che un operatore di mercato si aspetterebbe di sostenere per adempiere
all'obbligazione, incluso il compenso richiesto da un operatore di mercato per l'assunzione dell'obbligazione
(vedere paragrafi B31B33);
b)
l'importo che un operatore di mercato percepirebbe per contrarre o emettere una passivio uno strumento
rappresentativo di capitale identici, basandosi sulle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per
determinare il prezzo dell'elemento identico (per esempio, avente le stesse caratteristiche creditizie) nel mercato
principale (o più vantaggioso) per l'emissione di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale
avente le stesse disposizioni contrattuali.
Rischio di
inadempimento
42
Il fair value (valore equo) di una passività riflette l'effetto di
un rischio di inadempimento
. Il rischio di inadempimento
comprende anche, tra l'altro, il rischio di credito dell'entità stessa (come definito nell'IFRS 7
Strumenti finanziari:
informazioni integrative
). Si presume che il rischio di inadempimento sia uguale prima e dopo il trasferimento della
passività.
43
Nel valutare il fair value (valore equo) di una passività, l'entità deve considerare l'effetto del proprio rischio di credito
(merito creditizio) e qualsiasi altro fattore che potrebbe influenzare la probabilità
di adempiere
o meno all'obbliga-
zione.
Tale effetto può variare a seconda della passività; per esempio:
a)
se la passività è un'obbligazione a consegnare disponibilità liquide (una passività finanziaria) o un'obbligazione a
fornire beni o servizi (una passività non finanziaria);
b)
le condizioni degli eventuali
strumenti
di attenuazione
del rischio di credito correlati alla passività.
44
Il fair value (valore equo) di una passività riflette l'effetto del rischio di inadempimento a seconda della propria base
di determinazione del valore. L'emittente di una passività emessa con uno strumento di attenuazione del rischio di
credito di terzi non separabile, contabilizzato separatamente dalla passività, non deve includere l'effetto dello
strumento di attenuazione del rischio di credito (per esempio, una garanzia di credito erogata da terzi) nella
valutazione del fair value (valore equo) della passività. Se lo strumento di attenuazione del rischio di credito viene
contabilizzato separatamente dalla passività, ai fini della valutazione del fair value (valore equo) della passività
l'emittente deve considerare il proprio merito creditizio e non quello del terzo garante.
Restrizione che impedisce il trasferimento di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità
45
Nel valutare il fair value (valore equo) di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità,
quest'ultima non deve tener conto
di input
distinti,
o di rettifiche
di altri
input
, derivanti
dall'esistenza
di restrizioni
che
impediscono il trasferimento dell'elemento. L'effetto di una restrizione che impedisce il trasferimento di una
passività
o di uno strumento
rappresentativo
di capitale dell'entità
è incluso, implicitamente
o esplicitamente,
negli
altri input
per la valutazione del fair value (valore equo).
46
Per esempio, alla data dell'operazione, il
creditore
e
il
debitore
hanno
entrambi
accettato
il
prezzo
dell'operazione
per
la passività, nella piena consapevolezza che l'obbligazione comprende una restrizione che ne impedisce il
trasferimento. A seguito dell'inclusione della restrizione nel prezzo dell'operazione, alla
data
dell'operazione
non saranno
necessari input distinti, o rettifiche di input esistenti, per riflettere l'effetto della restrizione sul trasferimento.
Analogamente, alle date di valutazione successive, non saranno necessari un input separato o una rettifica di un
input
esistente per riflettere l'effetto della restrizione sul trasferimento.
Passivi finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta
47
Il fair value (valore equo) di una passività finanziaria con una caratteristica di esigibilità a richiesta (per esempio un
deposito a vista), non è inferiore all'importo esigibile a richiesta, attualizzato a partire dalla prima data in cui ne
potrebbe essere richiesto il pagamento.
Applicazione ad attività e passività finanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o del
rischio di credito della controparte
48
Una entità che possiede un gruppo di attività e passività finanziarie è esposta a rischi di mercato (come definito
nell'IFRS 7) e al rischio di credito (come definito nell'IFRS 7) di ciascuna delle controparti. Se l'entità gestisce quel
gruppo di attività e passività finanziarie sulla base della propria esposizione netta ai rischi di mercato o al rischio di
credito, le è consentito fare un'eccezione al presente IFRS per valutare il fair value (valore equo). Tale eccezione
consente all'entità di valutare il fair value (valore equo) di un gruppo di attività e passività finanziarie sulla base del
prezzo
che si percepirebbe dalla vendita di una posizione netta lunga (ossia un'attività) per una particolare esposizione al
rischio o che si pagherebbe per il trasferimento di una posizione netta corta (ossia una passività) per una particolare
esposizione al rischio in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle
condizioni
di
mercato
correnti.
Di conseguenza,
l'entità
deve valutare
il fair value
(valore
equo)
del gruppo
di attività
e passività
finanziarie in modo coerente con le modalità con cui gli operatori di mercato determinerebbero il prezzo
dell'esposizione netta al rischio alla data di valutazione.
49
L'entità ha facoltà di avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo 48 solo se soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a)
gestisce il gruppo di attività e passivifinanziarie sulla base della propria esposizione netta a un particolare
rischio (o rischi) di mercato, oppure al rischio di credito di una particolare controparte, in conformi alla
strategia documentata di gestione del rischio o d'investimento della entità;
b)
su tale base, fornisce informazioni sul gruppo di attività e passività finanziarie ai dirigenti con responsabilità
strategiche dell'entità, secondo quanto definito nello IAS 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
;
e
c)
è obbligata a valutare dette attività e passività finanziarie al fair value (valore equo) nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura di ciascun esercizio, o ha scelto di farlo.
50
L'eccezione di cui al paragrafo 48 non attiene alla presentazione del bilancio. In alcuni casi, il criterio per l'espo
sizione
degli strumenti finanziari nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è diverso dal criterio per la
valutazione
degli strumenti finanziari, per esempio, nei casi in cui un IFRS non richieda o non consenta l'esposizione di strumenti
finanziari su base netta. In tali casi, l'entità può dover attribuire le rettifiche determinate a livello di
portafoglio (vedere
paragrafi 5356) alle singole attività o passività che costituiscono il gruppo di attività e passività
finanziarie la cui
esposizione al rischio è gestita su base netta. L'entità deve effettuare tale allocazione in base a un
criterio ragionevole
e coerente, utilizzando una metodologia appropriata alle circostanze.
51
Per avvalersi dell'eccezione di cui al paragrafo
48, l'entità
deve
decidere
la politica
contabile
da adottare
in conformità
allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
. L'entità che si avvale dell'eccezione deve applicare
tale principio contabile, incluso quello
relativo
alla
ripartizione
delle
rettifiche
denaro-lettera
(bid-ask, vedere paragrafi
5355) e le rettifiche di credito (vedere paragrafo 56) se applicabile, in modo uniforme tra i diversi
esercizi per un
determinato portafoglio.
52
L'eccezione di cui al paragrafo 48 si applica esclusivamente alle attivie passivifinanziarie e agli altri contratti
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9
Strumenti finanziari
(o dello IAS 39
Strumenti finanziari: rilevazione e
valutazione
, se l'IFRS 9 non è stato
ancora
adottato).
I riferimenti
alle attività
e passività
finanziarie
nei paragrafi
48- 51
e 53-56 dovrebbero essere interpretati come riferimenti che si applicano a tutti i contratti rientranti nell'ambito
di
applicazione dell'IFRS 9 (o dello IAS 39, se l'IFRS 9 non è stato ancora adottato) o contabilizzati conformemente ad
esso, a prescindere dal fatto che rispettino le definizioni di attività o passività finanziarie dello IAS 32
Strumenti
finanziari: esposizione nel bilancio.
Esposizione ai rischi di mercato
53
Quando applica l'eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value (valore equo) di un gruppo di attività e
passività finanziarie gestite sulla base della propria esposizione
netta a un particolare
rischio (o rischi) di mercato, l'entità
deve applicare all'esposizione netta dell'entità a tali rischi di mercato (vedere paragrafi 70 e 71) il prezzo, compreso nello
scarto tra i valori denaro-lettera (bid-ask spread), che sia più rappresentativo del fair value in quelle
circostanze.
54
Quando applica l'eccezione di cui al paragrafo 48, l'entità deve assicurare che il rischio (o i rischi) di mercato a cui è
esposta, nell'ambito di quel gruppo di attività e passivi finanziarie, sia sostanzialmente lo stesso. Per esempio,
l'entità non deve aggregare il rischio di tasso d'interesse
associato
a un'attivi
finanziaria
con il rischio relativo al prezzo
delle merci correlato a una passività finanziaria, in quanto ciò non mitiga l'esposizione
dell'entità
al rischio di tasso di
interesse o al rischio di prezzo delle merci. Nell'applicare
l'eccezione
di cui al paragrafo
48, qualsiasi
rischio
base
risultante dal fatto che i parametri del rischio di mercato non sono identici dovranno essere presi in considerazione
ai fini della valutazione del fair value (valore equo) delle attività e passività finanziarie all'interno del
gruppo.
55
Analogamente, la durata dell'esposizione dell'entità a un particolare rischio (o rischi) di mercato derivante dalle
attività e passività finanziarie deve essere sostanzialmente la stessa.
Per esempio,
l'entità
che utilizza
un contratto
future
con scadenza tra 12 mesi a copertura dei flussi finanziari associati a un'esposizione al rischio di tasso di interesse per
un periodo di 12 mesi su uno strumento finanziario di durata quinquennale, nell'ambito di un gruppo
costituito
soltanto da quelle attività e passività finanziarie,
valuta su base netta il fair value (valore equo) dell'espo
sizione al rischio
di tasso di interesse su 12 mesi e su base lorda quello relativo all'esposizione residua al rischio di
tasso di interesse
(ossia 2-5 anni).
Esposizione al rischio di credito di una particolare controparte
56
Quando applica l'eccezione di cui al paragrafo 48 per valutare il fair value di un gruppo di attivi e passività
finanziarie contratte con una particolare controparte,
l'entità deve includere
nella valutazione
del fair value (valore equo)
l'effetto della propria esposizione netta al rischio di credito di quella controparte, oppure dell'esposizione netta
della
controparte al proprio rischio di credito, come se gli operatori di mercato avessero preso in considerazione tutti gli
accordi in essere che mitigano l'esposizione al rischio di credito in caso di inadempimento (per esempio, un accordo-
quadro di compensazione delle partite con la controparte ovvero un accordo che richieda lo scambio di
garanzie reali
sulla base dell'esposizione netta di ciascuna parte al rischio di credito dell'altra parte). La valutazione del fair value
deve riflettere le aspettative degli operatori di mercato sulla probabilità che tale accordo possa essere
legalmente
esercitabile in caso di inadempimento.
Fair value al momento della rilevazione iniziale
57
Quando si acquisisce un'attività o si assume una passività in un'operazione di scambio, il prezzo dell'operazione è il
prezzo pagato per acquisire l'attività o percepito per assumere la passività (
prezzo di entrata
). Al contrario, il fair value
dell'attività o passività è il prezzo
che si percepirebbe
dalla vendita
dell'attività
o si pagherebbe
per il trasferimento della
passività (prezzo di chiusura). Le entità non vendono necessariamente le attività al prezzo pagato per acquisirle.
Analogamente, le entità non trasferiscono necessariamente le passività ai prezzi percepiti per assumerle.
58
In molti casi, il prezzo dell'operazione equivarrà al fair value (per esempio nel caso in cui, alla data dell'operazione,
l'operazione per l'acquisto di un'attività ha luogo nel mercato in cui tale attività sarebbe venduta).
59
Nel determinare se il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell'operazione,
l'entità deve prendere in considerazione
i fattori
specifici
dell'operazione
e dell'attività
o della
passività.
Il paragrafo
B4
descrive situazioni in cui il prezzo dell'operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un'attività o
passività
al momento della rilevazione iniziale.
60
Se un altro IFRS richiede o permette che l'entità valuti una attività o passività inizialmente al fair value e il prezzo
dell'operazione differisce dal fair value, l'entità deve rilevare l'utile o la perdita risultante nell'utile (perdita) d'esercizio,
a meno che lo stesso IFRS non disponga diversamente.
Tecniche di valutazione
61
L'entità deve utilizzare tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali siano disponibili dati
sufficienti per valutare il fair value, massimizzando l'utilizzo di input osservabili rilevanti e riducendo al
minimo l'utilizzo di input non osservabili.
62
L'utilizzo di una tecnica di valutazione ha l'obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione
di vendita di una attività o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle
condizioni di mercato correnti. Tre tecniche di valutazione ampiamente utilizzate sono il metodo
basato sulla
valutazione di mercato, il
metodo del costo
e il metodo
reddituale.
Gli aspetti
principali
di questi metodi
sono riepilogati
nei paragrafi B5B11. L'entità deve utilizzare tecniche di valutazione coerenti con uno o più di
questi metodi per
valutare il fair value.
63
In alcuni casi sa appropriata un'unica tecnica di valutazione (per esempio, quando si valuta un'attività o una
passività utilizzando prezzi quotati in un mercato attivo per attivi o passività identiche). In altri casi, sarà
appropriato l'utilizzo di tecniche di valutazione multiple (per esempio, quando si valuta un'unità generatrice di flussi
finanziari). Se per la valutazione del fair value sono utilizzate più tecniche di valutazione, i risultati (ossia le
rispettive
indicazioni del fair value), dovranno essere valutati considerando la ragionevolezza della gamma di valori indicata da tali
risultati. Una valutazione del fair value è il valore più rappresentativo del fair value nell'ambito di tale
gamma di valori,
in quelle circostanze specifiche.
64
Se il prezzo dell'operazione è il fair value al momento della rilevazione iniziale, e per valutare il fair value in periodi
successivi sarà impiegata una tecnica di valutazione che utilizza input non osservabili, quest'ultima dovrà essere
calibrata in modo che, al momento della rilevazione iniziale, il risultato della tecnica di valutazione equivalga al
prezzo
dell'operazione. La calibratura assicura che la tecnica di valutazione rifletta le condizioni di mercato correnti
e aiuta
l'entità a determinare se è necessario rettificare la tecnica di valutazione (per esempio, potrebbe essere presente una
caratteristica dell'attività o della passività non considerata dalla tecnica di valutazione). Dopo la rilevazione iniziale,
quando si valuta il fair value impiegando
una
o più
tecniche
di valutazione
che
utilizzano
input non osservabili,
l'entità deve assicurare che tali
tecniche
di
valutazione
riflettano
dati
di
mercato
osservabili
(per esempio, il prezzo
di un'attività o di una passività similari) alla data di valutazione.
65
Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono essere applicate in maniera uniforme. Tuttavia è
opportuno apportare un cambiamento a una tecnica di valutazione o alla sua applicazione (per esempio, un
cambiamento della ponderazione
nel caso di utilizzo di diverse tecniche di valutazione oppure una variazione di una
rettifica applicata a una tecnica di valutazione) se comporta una valutazione esatta o comunque più rappresentativa
del fair value in quelle circostanze specifiche. Cpotrebbe accadere se, per esempio, si verifica uno dei
seguenti
eventi:
a)
sviluppo di nuovi mercati;
b)
disponibilità di nuove informazioni;
c)
sopraggiunta indisponibilità
di
informazioni
utilizzate
in
precedenza;
d)
miglioramento delle tecniche di valutazione; o
e)
mutamento delle condizioni di mercato.
66
Le revisioni risultanti da un cambiamento nella tecnica di valutazione o nella sua applicazione saranno contabilizzate
come
un cambiamento nella stima contabile, secondo quanto disposto dallo IAS 8. Tuttavia le informazioni integrative di
cui allo IAS 8 relativamente a cambiamenti nella stima contabile non sono richieste per revisioni
risultanti da un
cambiamento in una tecnica di valutazione o nella sua applicazione.
Input per le tecniche di valutazione
Principi generali
67
Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il fair value devono massimizzare l'utilizzo di input
osservabili rilevanti e ridurre al minimo l'utilizzo di input non osservabili.
68
Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio,
per gli strumenti finanziari) rientrano i mercati mobiliari, i mercati a scambi diretti e assistiti, il mercato a scambi
intermediati e i mercati a scambi diretti e autonomi (vedere paragrafo B34).
69
L'entità deve scegliere input coerenti con le caratteristiche dell'attività o passività che gli operatori di mercato
prenderebbero in considerazione
in un'operazione
relativa all'attività o passività (vedere paragrafi 11 e 12). In alcuni
casi,
tali caratteristiche comportano l'applicazione di una rettifica, come un premio o uno sconto (per esempio, un premio
di controllo o uno sconto su una partecipazione di minoranza). Tuttavia una valutazione del fair value non deve
incorporare un premio o uno sconto non coerente con la base di determinazione del valore stabilita nell'IFRS che
richiede o permette la valutazione del fair value (vedere paragrafi 13 e 14). In una valutazione del fair value, i premi
o gli sconti che riflettano la dimensione come una caratteristica della partecipazione della entità (in partico- lare, un
fattore di blocco che rettifica il prezzo quotato di un'attività o passività perché il normale volume
giornaliero delle negoziazioni di mercato non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta dall'entità, come
descritto nel paragrafo 80) piuttosto che come
una caratteristica
dell'attività
o passività
(per esempio,
un premio di
controllo nella valutazione del fair value di una partecipazione di maggioranza) non sono consentiti. In tutti i casi, se
per un'attività o passività è presente un prezzo quotato in un mercato attivo (ossia un
input di Livello 1
), quando valuta
il fair value l'entità deve utilizzare quel prezzo senza rettifica, ad eccezione di quanto specificato nel
paragrafo 79.
Input basati sui prezzi denaro e lettera
70
Se un'attivi o passività valutata al fair value ha un prezzo denaro e un prezzo lettera (per esempio un dato
proveniente da un mercato a scambi diretti e assistiti), per valutare il fair value deve essere utilizzato il prezzo
rientrante nello scarto denaro-lettera
(bid-ask spread) più rappresentativo
del fair value in quelle circostanze specifi
che,
indipendentemente da come tale dato è classificato nella gerarchia del fair value (Livello 1, 2 o 3; vedere
paragrafi
7290). È consentito
l'utilizzo
di prezzi denaro per posizioni
attive e di prezzi
lettera per posizioni
passive,
ma non è
obbligatorio.
71
Il presente IFRS non preclude l'utilizzo dei prezzi medi di mercato, di altre convenzioni di prezzo rientranti nello
scarto denaro-lettera (bid-ask spread), utilizzate dagli operatori di mercato
come espediente
pratico per le valutazioni
del
fair value.
Gerarchia del fair value
72
Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle valutazioni del fair value e delle relative informazioni integrative,
il
presente IFRS stabilisce una gerarchia del fair value che classifica in tre livelli (vedere paragrafi 7690) gli input delle
tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. La gerarchia del fair value attribuisce la massima priorità ai
prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (input di Livello 1) e la
priorità
minima agli input non osservabili (input di Livello 3).
73
In alcuni casi, i dati utilizzati per valutare il fair value di un'attività o passività potrebbero essere classificati in diversi
livelli
della gerarchia del fair value. In tali casi, la valutazione del fair value è classificata interamente nello stesso livello della
gerarchia del fair value in cui è classificato l'input di più basso livello di gerarchia utilizzato per la
valutazione. La
valutazione
dell'importanza
di un particolare
input per l'intera valutazione
richiede un giudizio che tenga conto di fattori
specifici dell'attivi
o passività.
Le rettifiche
per pervenire
a valutazioni
basate sul fair value,
come i costi di vendita
quando si valuta il fair value al netto dei costi di vendita, non devono essere prese in
considerazione nel determinare il
livello della gerarchia del fair value in cui viene classificata una valutazione del fair
value.
74
La disponibilità di input rilevanti e la loro soggettività potrebbero
influire sulla scelta delle tecniche di valutazione più
appropriate (vedere paragrafo 61). Tuttavia la gerarchia del fair value priori agli input delle tecniche di
valutazione e non alle tecniche di valutazione adottate per valutare il fair value. Per esempio, una valutazione
del fair
value
sviluppata utilizzando una tecnica del valore attuale potrebbe essere classificata nel Livello 2 o 3, a seconda degli
input significativi per l'intera valutazione e del livello della gerarchia del fair value in cui tali dati sono
classificati.
75
Se un input osservabile
richiede
una rettifica
dovuta all'utilizzo
di un input non osservabile,
e tale rettifica
comporta una
valutazione del fair value significativamente maggiore o minore, tale valutazione sarebbe classificata nel Livello
3 della
gerarchia del fair value. Per esempio, se un operatore di mercato, nello stimare il prezzo di una attività, prendesse in
considerazione l'effetto di una limitazione alla vendita di tale attività, l'entità dovrebbe rettificare il prezzo quotato
per riflettere l'effetto di tale limitazione. Se tale prezzo quotato è un
input di Livello 2
e la rettifica è un input non
osservabile ma significativo per l'intera valutazione, la valutazione sarebbe classificata nel Livello 3
della gerarchia
del fair value.
Input di Livello 1
76
Gli input di Livello 1 sono prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui
l'entità
può accedere alla data di valutazione.
77
Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve
essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value, ad eccezione di quanto specificato nel paragrafo 79.
78
Un input di Livello 1 sa disponibile per molte attività e passività finanziarie, alcune delle quali potrebbero essere
scambiate in diversi mercati attivi (per esempio, in borse valori diverse). Pertanto nel Livello 1 l'enfasi è posta sulla
determinazione dei seguenti elementi:
a)
il mercato principale dell'attività o della passività o, in assenza di un mercato principale, il mercato più
vantag
gioso dell'attività o della passività; e
b)
la possibilità per l'entità di effettuare un'operazione
con l'attività
o con la passività
al prezzo di quel mercato
alla
data
di valutazione.
79
Una entità non deve apportare una rettifica a un input di Livello 1, a eccezione che nelle seguenti circostanze:
a)
quando una entità detiene un ampio numero di attività o passività similari (ma non identiche) (per esempio, titoli
di debito) valutate al fair value ed è disponibile un prezzo quotato in un mercato attivo, ma non immediatamente
accessibile, per ciascuna di tali attività o passività (ossia, visto il grande numero di attività o passivisimilari
detenute dall'entità, sarebbe difficile ottenere informazioni sulla determinazione del prezzo per ogni singola
attività o passività alla data di valutazione).
In tal caso, come espediente
pratico, l'entità può valutare il fair value
utilizzando un metodo alternativo di determinazione del prezzo, non basato esclusivamente sui prezzi quotati (per
esempio, determinazione di prezzi a matrice). Tuttavia l'utilizzo di un metodo alternativo di determinazione del
prezzo comporta che la valutazione del fair value venga classificata in un livello inferiore
della gerarchia del fair
value;
b)
quando un prezzo quotato in un mercato attivo non rappresenta il fair value alla data di valutazione. Questo
potrebbe accadere nel caso in cui, per esempio, eventi significativi (come le negoziazioni in un mercato a scambi
diretti e autonomi, ovvero le negoziazioni o gli annunci su un mercato a scambi intermediati) si verificano dopo la
chiusura di un mercato ma prima della data di valutazione. Una entità deve definire e applicare in maniera
uniforme un principio per l'identificazione degli eventi che potrebbero influenzare le valutazioni del fair value.
Tuttavia, se il prezzo quotato è rettificato in funzione di nuove informazioni, la rettifica comporta una classi-
ficazione della valutazione del fair value a un livello inferiore della gerarchia del fair value;
c)
quando valuta il fair value di una passività o di uno strumento rappresentativo di capitale dell'entità utilizzando il
prezzo
quotato per l'elemento identico negoziato come attività in un mercato attivo, e quel prezzo deve essere
rettificato
per la presenza di fattori specifici dell'elemento o dell'attivi(vedere paragrafo 39). Se non è necessario rettificare il
prezzo quotato dell'attività, ne risulta che la valutazione del fair value è classificata al Livello 1 della gerarchia del fair
value. Tuttavia qualsiasi
rettifica del prezzo quotato
dell'attività
determina
una classificazione
della valutazione del
fair value in un livello inferiore della gerarchia del fair value;
80
Se una entità detiene una posizione in una singola attività o passività (inclusa una posizione che comprende un ampio
numero di attività o passività identiche, come il possesso di strumenti finanziari) e l'attività o passività è negoziata in
un mercato attivo, il fair value di quella attività o passività deve essere calcolato come il prodotto del prezzo quotato
per la singola attività o passività per la quantità posseduta dall'entità ed è classificato nel Livello 1. Ciò avviene anche
se il normale volume giornaliero di negoziazioni non è sufficiente ad assorbire la quantità posseduta e il collocamento
di ordini per vendere la posizione con un'unica operazione potrebbe influire sul prezzo
quotato.
Input di Livello 2
81
Gli input di Livello 2 sono input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili direttamente o
indiret
tamente per l'attivi o per la passività.
82
Se l'attività o passivi ha una determinata durata (contrattuale), un input di Livello 2 deve essere osservabile
sostanzialmente per l'intera durata dell'attività o della passività. Gli input di Livello 2 comprendono:
a)
prezzi quotati per attività o passività similari in mercati attivi;
b)
prezzi quotati per attività o passività identiche o similari in mercati non attivi;
c)
dati diversi dai prezzi quotati osservabili per l'attività o passività, per esempio:
i)
tassi di interesse e curve dei rendimenti osservabili a intervalli comunemente quotati;
ii)
volatilità implicite; e
iii)
spread creditizi;
d)
input corroborati dal mercato.
83
Le rettifiche agli input di Livello 2 varieranno in funzione di fattori specifici dell'attività o della passività. Tali fattori
comprendono i seguenti elementi:
a)
la condizione o l'ubicazione
dell'attività;
b)
la misura in cui gli input fanno riferimento a elementi comparabili all'attività o alla passivi(inclusi i fattori
descritti nel paragrafo 39); e
c)
il volume o il livello di attività nei mercati in cui gli input sono osservati.
84
Se utilizza input non osservabili significativi, una rettifica di un input di Livello 2 significativo per l'intera valuta- zione
potrebbe comportare che la valutazione del fair value venga classificata nel Livello 3 della gerarchia del fair
value.
85
Il paragrafo B35 descrive l'utilizzo degli input di Livello 2 per attività e passività particolari.
Input di Livello 3
86
Gli input di Livello 3 sono input non osservabili per l'attività o per la passività.
87
Gli input non osservabili devono essere utilizzati per valutare il fair value nella misura in cui gli input osservabili
rilevanti non siano disponibili, consentendo pertanto
situazioni
di scarsa attività
del mercato
per l'attività
o passività alla
data di valutazione. Tuttavia la finalità della valutazione del
fair value
resta
la stessa,
ossia
un prezzo
di chiusura alla data
di valutazione
dal punto di vista di un operatore di mercato che possiede l'attività o la passività. Pertanto gli input non
osservabili devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare
il
prezzo
dell'attività o passività, incluse le assunzioni circa il rischio.
88
Le assunzioni circa il rischio comprendono i rischi inerenti a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per
valutare il fair value (come un modello di determinazione del prezzo) e il rischio inerente gli input della tecnica di
valutazione. Una valutazione che non comprenda una rettifica per il rischio non rappresenterebbe una valutazione del
fair value nel caso in cui gli operatori di mercato includerebbero una tale rettifica nella determinazione del prezzo
dell'attività o della passività. Per esempio, potrebbe essere necessario inserire una rettifica per il rischio laddove
sussista una significativa incertezza della valutazione (per esempio, qualora vi sia stata una significativa
riduzione del
volume o del livello di attività rispetto
alla normale
attività
di mercato
per l'attività
o passività,
oppure
per attività o
passività similari, e l'entiabbia stabilito che il prezzo dell'operazione o il prezzo quotato non
rappresentano il fair
value, come descritto nei paragrafi B37B47).
89
L'enti deve elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze
specifiche, che potrebbero anche includere i dati propri della entità. Nell'elaborare
input non osservabili,
l'entità può
iniziare dai dati propri, ma deve rettificarli se informazioni ragionevolmente disponibili indicano che altri operatori
di mercato utilizzerebbero dati diversi
o se sono
presenti
elementi
specifici
dell'entità
non disponibili ad altri
operatori di mercato (per esempio, una sinergia specifica dell'entità). L'entità non è tenuta a compiere
ricerche
approfondite per ottenere informazioni sulle assunzioni degli operatori di mercato. Tuttavia l'entità deve
prendere in
considerazione tutte le informazioni ragionevolmente disponibili in merito a tali assunzioni. Gli input non osservabili
elaborati nella maniera sopra descritta sono considerati assunzioni degli operatori di mercato e
soddisfano la
finalità della valutazione del fair value.
90
Il paragrafo B36 descrive l'utilizzo degli input di Livello 3 per attività e passività particolari.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
91
L'entità deve fornire informazioni integrative tali da aiutare gli utilizzatori del suo bilancio a valutare
quanto
segue:
a)
per le attività e le passività valutate al fair value su base ricorrente o non ricorrente nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria dopo la rilevazione iniziale, le tecniche di valutazione e gli input
utilizzati per elaborare tali valutazioni;
b)
per valutazioni ricorrenti del
fair
value
attraverso
l'utilizzo
di input
non
osservabili
significativi
(Livello
3),
l'effetto delle valutazioni sull'utile (perdita) d'esercizio o sulle altre componenti di conto economico
complessivo per quell'esercizio.
92
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 91, l'entità deve considerare:
a)
il livello di dettaglio necessario per soddisfare le disposizioni informative;
b)
l'enfasi da riporre su ciascuna delle diverse disposizioni;
c)
il livello di aggregazione o disaggregazione da considerare; e
d)
se gli utilizzatori del bilancio necessitano di ulteriori informazioni per valutare le informazioni quantitative
fornite.
Se le informazioni integrative fornite in conformi al presente e ad altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le
finalità di cui al paragrafo 91, l'entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità.
93
Per soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 91, l'entità deve fornire, per ciascuna classe di attività e passività e
successivamente alla rilevazione iniziale, almeno le seguenti informazioni nel prospetto della situazione patrimo
niale-
finanziaria (vedere paragrafo 94 per le informazioni sulla determinazione delle classi di attività e passività più adeguate)
valutate al fair value (incluse le valutazioni basate sul fair
value
che
rientrano
nell'ambito
del
presente
IFRS):
a)
per valutazione del fair value ricorrenti e non ricorrenti, la valutazione del fair value alla data di chiusura
dell'esercizio nonché, per valutazione del fair value non ricorrenti, le motivazioni della valutazione. Le valutazioni
ricorrenti del fair value di attività o passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o permettono nel
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di chiusura di ogni esercizio. Le valutazioni non
ricorrenti del fair value delle attività o delle passività sono quelle valutazioni che altri IFRS richiedono o
permettono nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in particolari circostanze (per esempio,
quando l'entità valuta un'attività posseduta per la vendita al fair value al netto dei costi di vendita, in conformi
all'IFRS 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
, percil fair value al netto dei costi
di vendita dell'attività è inferiore al suo valore contabile);
b)
per valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti, il livello della gerarchia del fair value in cui sono
classificate le valutazioni del fair value nella loro interezza (Livello 1, 2 o 3);
c)
per attività e passività possedute alla data di chiusura dell'esercizio e valutate al fair value su base ricorrente, gli
importi
dei trasferimenti tra il Livello 1 e il Livello 2 della gerarchia del fair value, le motivazioni di tali
trasferimenti e la
procedura adottata dall'entità per stabilire le circostanze in cui tali trasferimenti tra livelli si verificano (vedere
paragrafo 95). I trasferimenti verso ciascun livello devono essere indicati e discussi separata-
mente dai trasferimenti
da ciascun livello;
d)
per valutazione
del fair value ricorrenti
e non ricorrenti
classificate
nei Livelli
2 e 3 della gerarchia
del fair value,
una
descrizione delle tecniche di valutazione e degli input utilizzati nella valutazione del fair value. Se è intervenuto
un cambiamento nella tecnica di valutazione (per esempio, dal metodo basato sulla valutazione di mercato si è
passati al metodo reddituale o viene utilizzata un'ulteriore tecnica di valutazione), l'entità deve indicare tale
cambiamento e descriverne le motivazioni. Per le valutazioni dei fair value classificati nel Livello 3
della gerarchia
del fair value, l'entità deve fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili che sono significativi utilizzati
nella
valutazione
del fair value.
L'entità
non
è tenuta
a elaborare
informazioni
quantitative
per uniformarsi alla
presente disposizione informativa se, nel valutare il fair value, non elabora input non
osservabili di
carattere
quantitativo
(per
esempio,
quando
l'entità
utilizza
prezzi
tratti
da
operazioni
precedenti o informazioni sulla
determinazione del prezzo fornite da terzi senza apportare ulteriori rettifiche). Tuttavia, nel
fornire tale informativa,
l'entità non può ignorare gli input non osservabili di carattere quantitativo che sono
significativi per la
valutazione del fair value e di cui essa dispone in maniera ragionevole;
e)
per valutazioni del fair value ricorrenti,
classificate
nel Livello
3 della
gerarchia
del fair value,
una
riconciliazione dei
saldi di
apertura
e di chiusura,
indicando
separatamente
i cambiamenti
intervenuti
nell'esercizio
e attribuibili
a:
i)
utili o perdite totali rilevati nell'utile (perdita) d'esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui tali utili o perdite
sono stati rilevati;
ii)
utili o perdite totali dell'esercizio rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, e la relativa
voce (o le voci) in cui tali utili o perdite sono stati rilevati;
iii)
acquisti, vendite, emissioni ed estinzioni (ciascuna di tali tipologie di cambiamenti deve essere indicata
separatamente);
iv)
gli importi dei trasferimenti nel Livello 3 della gerarchia del fair value o fuori dallo stesso, le motivazioni di
tali
trasferimenti e i principi adottati dall'entità per stabilire quando si verificano i trasferimenti
tra i livelli
(vedere
paragrafo 95). I trasferimenti nel Livello 3 devono essere indicati e discussi separatamente dai
trasferimenti
fuori dal Livello 3;
f)
per le valutazioni del fair value ricorrenti classificate
nel Livello 3 della gerarchia
del fair value, l'ammontare
degli utili
o delle perdite totali per l'esercizio di cui al punto (e)(i) incluso nell'utile (perdita) d'esercizio attribuibile al
cambiamento intervenuto negli utili o nelle perdite non realizzati
relativamente
alle attività
e passività
possedute
alla
data di chiusura dell'esercizio, e la relativa voce (o le voci) in cui sono rilevati tali utili o perdite non
realizzati;
g)
per valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una
descrizione dei processi di valutazione
utilizzati dall'entità
(incluso, per esempio, come l'entità definisce i propri criteri
e le procedure di valutazione e come analizza i cambiamenti intervenuti nelle valutazioni del fair value tra
i vari
esercizi);
h)
per valutazioni del fair value ricorrenti classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value:
i)
per tutte le valutazioni suddette, una descrizione narrativa della sensitività della valutazione del fair value ai
cambiamenti che intervengono negli input non osservabili, qualora un cambiamento di tali input, che determini
un importo
diverso, potrebbe
comportare
una valutazione
del fair value notevolmente
superiore
o inferiore;
se sono presenti interrelazioni tra tali input e altri input non osservabili utilizzati nella valutazione
del fair value,
l'entità deve anche fornire una descrizione di tali interrelazioni e del modo in cui esse potrebbero amplificare
o attenuare
l'effetto
dei cambiamenti
negli input non osservabili
sulla valutazione del fair value. Per
uniformarsi a tale disposizione informativa, la descrizione narrativa della sensitività ai cambiamenti negli input
non osservabili
deve includere
almeno quelli non osservabili indicati in conformità
al punto (d);
ii) per le attività e le passivifinanziarie, se il cambiamento di uno o più input non osservabili apportato per
riflettere assunzioni alternative ragionevolmente
possibili
modificherebbe
significativamente
il fair value, l'en- tità
deve indicare tale fatto e fornire informazioni sull'effetto di tali cambiamenti.
L'entità deve indicare come è stato
calcolato l'effetto di un cambiamento apportato per riflettere un'assunzione alternativa ragionevolmente possibile.
A tale scopo, la rilevanza deve essere valutata facendo riferimento all'utile (perdita) d'esercizio e alle
attività o
passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value siano rilevate nelle altre componenti di
conto
economico complessivo, al patrimonio netto complessivo;
i) per le valutazioni del fair value ricorrenti e non ricorrenti, se il massimo e miglior utilizzo di un'attività non
finanziaria differisce dal suo utilizzo corrente, l'entideve indicare tale fatto e il motivo per cui l'attività non
finanziaria viene utilizzata in modo diverso dal suo massimo e miglior utilizzo.
94
L'enti deve determinare le classi di attività e passivi più appropriate in base a quanto di seguito riportato:
a)
la natura, le caratteristiche e i rischi dell'attività o della passività; e
b)
il livello della gerarchia del fair value entro il quale è classificata la valutazione del fair value.
Il numero
di classi potrebbe
essere
maggiore
per le valutazioni
del fair value classificate
nel Livello
3 della gerarchia del
fair value, perché
tali valutazioni
presentano
un maggiore
grado di incertezza
e soggettività.
La determinazione
delle
classi di attività e passività più appropriate per le quali devono essere fornite informazioni integrative sulle valutazioni
del fair value richiede un giudizio soggettivo. Spesso, una classe di attivi e di passività richiederà una
maggiore
disaggregazione
delle voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
Tuttavia l'entità
deve fornire
informazioni sufficienti per consentire la riconciliazione con le voci esposte nel prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria. Se un altro IFRS specifica la classe di un'attivi o passività, e tale classe soddisfa
i requisiti
di cui al presente paragrafo, l'entità p utilizzare tale classe per fornire le informazioni integrative
previste dal
presente IFRS.
95
L'entità deve indicare i principi adottati per stabilire quando si verificano
i trasferimenti
tra i livelli della gerarchia
del fair
value, secondo quanto stabilito dal paragrafo 93(c) ed (e)(iv), e deve costantemente
attenersi
a tali
principi.
I principi
relativi ai tempi di rilevazione dei trasferimenti devono essere gli stessi per i trasferimenti tra i vari livelli.
Esempi di
principi per la determinazione della tempistica dei trasferimenti includono:
a)
la data dell'evento o del cambiamento
delle circostanze
che ha determinato
il trasferimento;
b)
l'inizio dell'esercizio di riferimento;
c)
la data di chiusura dell'esercizio di riferimento.
96
Se l'entidecide come principio contabile di utilizzare l'eccezione di cui al paragrafo 48, deve indicare tale fatto.
97
Per ciascuna classe di attivi e passività non valutata al fair value nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria, ma per la quale il fair value è indicato, l'entità deve fornire le informazioni richieste dal paragrafo 93(b),
(d) e (i). Tuttavia l'entità non è tenuta a fornire informazioni quantitative sugli input non osservabili significativi
utilizzati nelle valutazioni del fair value classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value secondo quanto
richiesto dal paragrafo 93(d). Per tali attività e passività, l'entità non è tenuta a fornire le altre informazioni
integrative richieste dal presente IFRS.
98
Nel caso di una passività valutata al fair value ed emessa con uno strumento di terzi per la mitigazione del rischio di
credito non separabile, l'emittente deve indicare l'esistenza di tale strumento di mitigazione
del rischio di credito e se
esso
si riflette nella valutazione del fair value della passività.
99
L'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste
dal presente
IFRS in formato
tabellare,
a meno che non
sia
ù idoneo un formato diverso.
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
mercato attivo
Un mercato in cui le operazioni relative all'attività o alla passività si verificano
con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la
determinazione del prezzo su base continuativa.
metodo del costo
Una tecnica di valutazione che riflette l'importo che sarebbe attualmente richiesto
per sostituire la capacità di servizio di un'attività (spesso indicato come costo di
sostituzione corrente).
prezzo di entrata
Il prezzo pagato per acquisire un'attività o percepito per assumere una passività in
un'operazione di scambio.
prezzo di chiusura
Il prezzo che sarebbe percepito per vendere un'attività o pagato per trasferire una
passività.
flussi finanziari attesi
La media ponderata in base alle probabilità (ossia la media della distribuzione) dei
possibili flussi finanziari
futuri.
fair value (valore equo)
Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe
per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di
mercato alla data di valutazione.
massimo e miglior utilizzo
L'utilizzo
di
un'attività
non
finanziaria
da
parte
di operatori
di mercato
che
massimizzerebbe il valore dell'attività o del gruppo di attività o passivi (per
esempio,
un'attività
aziendale)
nell'ambito
del
quale
l'attività
sarebbe
utilizzata.
metodo reddituale
Tecniche di valutazione
che convertono importi futuri (per esempio, flussi
finanziari oppure ricavi e costi) in un unico importo corrente (attualizzato). La
valu
tazione del fair value è determinata sulla base del valore indicato dalle aspettative
attuali del mercato rispetto a tali importi futuri.
input
Le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il
prezzo dell'attività o della passività,
incluse
le assunzioni
circa il rischio quali,
ad
esempio:
a)
il rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per
misurare il fair value (come un modello per la determinazione del prezzo);
e
b)
il rischio inerente agli input della tecnica di valutazione.
Gli input possono essere osservabili o non osservabili.
Input di Livello 1
I prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a
cui l'entità può accedere alla data di valutazione.
Input di Livello 2
Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel Livello 1, osservabili direttamente o
indirettamente per l'attività o per la passività.
Input di Livello 3
Dati di input non osservabili per l'attività o per la passività.
metodo basato
sulla
valutazione di mercato
Una tecnica di valutazione che utilizza i prezzi e le altre informazioni rilevanti
generati da operazioni di mercato riguardanti attività, passivio un gruppo di
attività e passivi (come un'attività aziendale), identiche o comparabili (ossia
similari).
Input corroborati dal mercato
Input che derivano prevalentemente da dati di mercato osservabili o che sono da
questi corroborati attraverso analisi di correlazione o altre tecniche.
operatori di mercato
Compratori e venditori
sul
mercato
principale
(o
su
quello
più
vantaggioso)
dell'attività o della passività che presentano tutte le caratteristiche seguenti:
a)
sono indipendenti l'uno dall'altro, ossia non sono parti correlate ai sensi dello
IAS 24; è tuttavia possibile utilizzare il prezzo in un'operazione con parti
correlate come dato di input di una valutazione del fair value se l'entità
comprova che l'operazione è stata effettuata alle condizioni di mercato;
b)
sono ben informati, poiché hanno una ragionevole conoscenza dell'attività o
della passività e dell'operazione utilizzando tutte le informazioni disponibili,
comprese quelle informazioni eventualmente ottenibili attraverso ordinarie
attività di due diligence;
c)
hanno la capacità di effettuare un'operazione relativa all'attività o alla passività;
d)
sono disponibili a effettuare un'operazione relativa all'attività o alla passività,
ossia
sono motivati ma non forzati costretti in altro modo a effettuarla.
mercato più vantaggioso
Il mercato che massimizza l'ammontare che si percepirebbe per la vendita del-
l'attività o che riduce al minimo l'ammontare che si pagherebbe per il
trasferimento della passività, dopo aver considerato i costi di transazione e i costi
di
trasporto.
rischio di inadempimento
Il rischio che una entità non adempia a un'obbligazione. Il rischio di
inadempimento include, tra l'altro, il rischio di credito dell'entità stessa.
Input osservabili
Input elaborati utilizzando dati di mercato, come le informazioni disponibili al
pubblico su operazioni o fatti effettivi, e che riflettono le assunzioni che gli
operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della
passività.
regolare
operazione
Una operazione che ipotizza una esposizione al mercato per un periodo
antecedente la data di valutazione, tale da consentire quelle attività di marketing
che sono usuali per operazioni transazioni riguardanti tali attività e passività; non
è un'operazione forzata (per esempio, una liquidazione forzata o una vendita
sot
tocosto).
mercato principale
Il mercato con il maggior volume e il massimo livello di attiviper l'attività o
per la passività.
premio per il rischio
Compenso richiesto da operatori di mercato avversi al rischio per tollerare
l’incertezza inerente ai flussi finanziari di un'attività o di una passività. Definito
anche come "rettifica per il rischio".
costi di transazione
I costi per vendere un'attività o trasferire una passività nel mercato principale (o
più vantaggioso) dell'attività o della passività, attribuibili direttamente alla
dismis
sione dell'attività o al trasferimento della passività e che soddisfano
entrambi i
criteri seguenti:
a)
sono direttamente collegati all'operazione
e sono per essa essenziali;
b)
non sarebbero stati sostenuti se l'entità non avesse deciso di vendere l'attività o
di trasferire la passività (analoghi ai costi di vendita definiti nell'IFRS 5).
costi di trasporto
I costi da sostenere per trasportare un'attività dall'attuale
ubicazione
al mercato
principale (o
più
vantaggioso).
base di
determinazione
del valore
Il livello al quale un'attività o una passività viene aggregata o disaggregata in un
IFRS ai fini della rilevazione.
Input non osservabili
Input per i quali non sono disponibili informazioni di mercato e che sono
elaborati utilizzando le migliori informazioni disponibili in merito a assunzioni
che
gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell'attività
o
della passività.
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 1-99 e ha lo stesso carattere
vincolante delle altre parti dell'IFRS.
B1
I giudizi applicati in circostanze di valutazione diverse possono differire. La presente appendice descrive i giudizi che
potrebbero essere applicati quando l'entità valuta il fair value in circostanze di valutazione diverse.
IL METODO DELLA VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE
B2 La valutazione del fair value ha l'obiettivo di stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione per la
vendita dell'attività o il trasferimento della passività tra gli operatori di mercato alla data di valutazione, alle
condizioni di mercato correnti. Una valutazione del fair value richiede all'entità di determinare:
a)
la particolare attività o passività oggetto della valutazione (in linea con la propria base di determinazione del
valore);
b)
nel caso di un'attività non finanziaria, il presupposto di valutazione appropriato per la valutazione (in linea
con
il suo massimo e migliore utilizzo);
c)
il mercato principale (o più vantaggioso)
per l'attività o passività;
d)
le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione, considerando la disponibilità dei dati con cui
elaborare input che rappresentano le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare
il prezzo dell'attività o della passività e il livello della gerarchia del fair value in cui sono classificati gli input.
PRESUPPOSTO DI VALUTAZIONE
PER ATTIVITÀ
NON FINANZIARIE
(PARAGRAFI
3133)
B3 Quando si valuta il fair value di un'attività non finanziaria utilizzata in combinazione con altre attività come un gruppo
(come installata o altrimenti configurata per l'utilizzo), ovvero in combinazione con altre attività e
passività (per
esempio, un'attività
aziendale),
l'effetto
del presupposto
di valutazione
dipende
dalle
circostanze.
Per esempio:
a)
il fair value dell'attività potrebbe essere uguale sia che
l'attività
sia
utilizzata
singolarmente,
sia in combina-
zione
con altre attività ovvero con altre attività e passività. Ciò potrebbe accadere se l'attività è un'attività aziendale
che gli operatori di mercato continuerebbero a gestire. In tal caso, l'operazione implicherebbe la valutazione
dell'attività aziendale nella sua interezza. L'utilizzo delle attività come un gruppo, in un'attività
aziendale
operante su base continuativa, genererebbe sinergie disponibili agli
operatori
di
mercato
(ossia
sinergie
tra gli
operatori
di mercato
che, pertanto,
inciderebbero
sul fair value dell'attività
singolarmente,
in combinazione
con altre attività o con altre attività e passività);
b)
l'utilizzo di un'attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere
incorporato nella valutazione del fair value rettificando il valore dell'attività utilizzata singolarmente. Ciò
potrebbe accadere se l'attività è una macchina e la valutazione del fair value è determinata utilizzando un
prezzo osservato per una macchina analoga (non
installata
o altrimenti
configurata
per l'utilizzo),
rettificato
sulla
base dei costi di trasporto e di installazione, in modo che la valutazione del fair value rifletta le
condizioni e
l'ubicazione attuali della macchina (installata e configurata per l'utilizzo);
c)
l'utilizzo di un'attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere
incorporato nella valutazione del fair value attraverso le assunzioni adottate dagli operatori di mercato per
valutare
il fair value dell'attività. Per esempio, se l'attività è costituita da rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione
esclusive dell'attività, e gli operatori di mercato convertirebbero
tali rimanenze
in prodotti
finiti, il
fair value delle
rimanenze presumerebbe che gli operatori di mercato abbiano acquisito o acquisirebbero
qualsiasi
macchinario specializzato necessario per convertire le rimanenze in prodotti finiti;
d)
l'utilizzo di un'attività in combinazione con altre attività, ovvero con altre attività e passività, potrebbe essere
incorporato nella tecnica di valutazione utilizzata per valutare il fair value dell'attività. Ciò potrebbe accadere
quando si utilizza il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli per valutare il fair value di un'attivi
immateriale, perché la tecnica di valutazione considera espressamente il contributo di qualsiasi attività
com
plementare, e delle passivicorrelate, nel gruppo in cui tale attività immateriale verrebbe utilizzata;
e)
in alcune circostanze più specifiche, nel caso in cui l'enti utilizza un'attività nell'ambito di un gruppo di
attività, nel ripartire il fair value del gruppo di attività tra le singole attività individuali, essa potrebbe
determinare un ammontare dell'attivi che sia prossimo al suo fair value. Ciò potrebbe verificarsi se la
valutazione riguarda una proprietà immobiliare e il fair value della proprietà migliorata (ossia un gruppo
di attività) viene attribuito alle sue componenti di attività (come il terreno e i miglioramenti).
IL FAIR VALUE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE
INIZIALE
(PARAGRAFI
5760)
B4 Nel determinare se il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale equivale al prezzo dell'ope
razione,
l'entità deve prendere
in considerazione
i fattori
specifici
dell'operazione
e dell'attività
o della passività. Per esempio,
il prezzo dell'operazione potrebbe non rappresentare il fair value di un'attività o di una passività al
momento della
rilevazione iniziale se si verifica una qualsiasi delle condizioni seguenti:
a)
l'operazione è tra parti correlate,
benché in un'operazione
con parti correlate il prezzo possa essere utilizzato come
input da inserire nella valutazione del fair value
se l'entità
comprova
che
l'operazione
è stata
effettuata
alle
condizioni di mercato;
b)
l'operazione ha luogo sotto coercizione o il venditore è costretto ad accettare il prezzo dell'operazione. Per
esempio, ciò potrebbe verificarsi se il venditore sta attraversando difficoltà finanziarie;
c)
la base di determinazione del valore rappresentata dal prezzo dell'operazione differisce dalla base di determinazione
del valore
dell'attività
o della
passività
valutata
al fair
value.
Per esempio,
ciò potrebbe
verificarsi
nel caso in
cui l'attività o la passività valutata al fair value rappresenta soltanto uno degli elementi dell'ope
razione (per
esempio, di un'aggregazione
aziendale),
se l'operazione
comprende
diritti
e privilegi
non dichia
rati valutati
separatamente in conformità a un altro IFRS, oppure se il prezzo dell'operazione comprende i
costi di
transazione;
d)
il mercato in cui l'operazione ha luogo è diverso dal mercato principale (o più vantaggioso). Per esempio, quei
mercati potrebbero essere diversi se l'entiè un intermediario che effettua operazioni con clienti del mercato retail,
ma il mercato principale (o più vantaggioso) per l'operazione di chiusura è il mercato a scambi diretti e
assistiti.
TECNICHE DI VALUTAZIONE
(PARAGRAFI
6166)
Metodo basato sulla valutazione di mercato
B5 Il metodo basato sulla valutazione di mercato utilizza i prezzi e le altre informazioni
rilevanti
generati
da operazioni
di mercato riguardanti attivi e passività identiche o comparabili (ossia similari), o un gruppo di
attività e
passività, come un'attività aziendale.
B6 Per esempio, le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla
valutazione
di
mercato
spesso utilizzano
multipli di mercato tratti da una serie di valori di mercato comparabili. I multipli di mercato potrebbero essere
compresi in intervalli di valori con un multiplo diverso per ciascun valore comparabile. La scelta del multiplo
corretto appartenente all'intervallo di valori richiede un giudizio che tenga conto di fattori
qualitativi e
quantitativi specifici della misurazione.
B7
Le tecniche di valutazione coerenti con il metodo basato sulla valutazione di mercato comprende la determinazione
di prezzi a matrice. La determinazione di prezzi a matrice è una tecnica matematica utilizzata princi
palmente per
valutare alcuni tipi di strumenti finanziari, come i titoli di debito, non basandosi esclusivamente sui
prezzi quotati per
i titoli specifici ma, piuttosto, basandosi sulla relazione tra quei titoli e altri titoli quotati di
riferimento.
Metodo del costo
B8 Il metodo del costo riflette l'ammontare che sarebbe richiesto al momento per sostituire la capacità di servizio di
un'attività (spesso indicato come costo di sostituzione corrente).
B9
Dalla prospettiva di un operatore di mercato nel ruolo di venditore, il prezzo che si percepirebbe per l'attività si
basa
sul costo che un operatore di mercato acquirente dovrebbe sostenere per acquisire o costruire un'attività
sostitutiva di
utilità comparabile, rettificata per tener conto del livello di obsolescenza. Ciò in quanto un operatore di mercato
acquirente non sarebbe disposto a pagare, per un'attività, un importo maggiore di quello
al quale potrebbe
sostituire la capacidi servizio di tale attività. Per obsolescenza si intendono il deterioramento fisico, l'obsolescenza
funzionale (tecnologica) e l'obsolescenza economica (esterna), con un'accezione più ampia
rispetto al concetto di
ammortamento utilizzato ai fini dell'esposizione in bilancio (un'allocazione al costo storico) o ai fini fiscali
(utilizzando periodi di permanenza in servizio specifici).
In molti
casi,
il metodo
del
costo di sostituzione corrente
è utilizzato
per valutare
il fair value di attività
materiali
utilizzate
in combinazione
con altre attività, ovvero con
altre attività e passività.
Metodo reddituale
B10 Il metodo reddituale converte importi futuri (per esempio, flussi finanziari o ricavi e costi) in un unico importo
corrente (ossia attualizzato). Quando si utilizza il metodo reddituale, la valutazione del fair value riflette le attuali
aspettative del mercato su tali importi futuri.
B11
A titolo esemplificativo, tali tecniche di valutazione comprendono:
a)
tecniche del valore attuale (vedere paragrafi B12B30);
b)
modelli di misurazione del prezzo delle opzioni, quali la formula di Black-Scholes-Merton o il modello degli
alberi binomiali, che incorporano tecniche di calcolo del valore attuale e riflettono sia il valore temporale, sia
il valore intrinseco di un'opzione; e
c)
il metodo degli utili in eccesso per esercizi multipli, utilizzato per valutare il fair value di alcune attività
immateriali.
Tecniche del valore attuale
B12
I paragrafi B13B30 descrivono l'utilizzo delle tecniche del valore attuale per la valutazione del fair value. I
suddetti
paragrafi analizzano la tecnica di rettifica
del tasso
di attualizzazione
e la tecnica
del
flusso finanziario
atteso
(valore
attuale atteso). Essi non prescrivono l'utilizzo di una singola tecnica specifica per il calcolo del valore attuale, né
limitano l'utilizzo delle tecniche del valore attuale alla valutazione del fair value soltanto a quelle trattate. La
tecnica del valore attuale utilizzata per valutare il fair value dipende da fatti e circostanze specifici dell'attività o
della passività da valutare (per esempio, se i prezzi per attività o passività comparabili
possono essere osservati
nel mercato) e dalla disponibilità di dati sufficienti.
Le componenti della determinazione del valore attuale
B13
Il valore attuale (ossia un'applicazione del metodo reddituale) è uno strumento utilizzato per collegare gli importi
futuri
(per esempio, flussi finanziari o valori) a un importo attuale utilizzando un tasso di attualizzazione. La valutazione
del fair value di un'attività o di una passività attraverso l'utilizzo di una tecnica del valore attuale incorpora, dal
punto di vista degli operatori di mercato alla data di valutazione, tutti gli elementi seguenti:
a)
una stima dei flussi finanziari futuri per l'attività o la passivida valutare;
b)
le aspettative in merito alle possibili variazioni dell'ammontare e della tempistica dei flussi finanziari che
rappresentano l'incertezza inerente ai flussi finanziari;
c)
il valore temporale del denaro,
rappresentato
dal tasso applicato
alle attività
monetarie
senza
rischio
con date
di
scadenza o durate che coincidono con il periodo coperto dai flussi finanziari e il cui detentore non ha
incertezze
in merito alla tempistica, al rischio di inadempimento (ossia un tasso di interesse senza rischio);
d)
il prezzo richiesto per tollerare l'incertezza inerente ai flussi finanziari (ossia il
premio per il rischio
);
e)
altri fattori che gli operatori di mercato
prenderebbero
in considerazione
secondo
le circostanze;
f)
per una passività, il rischio di inadempimento relativo a tale passività, incluso il rischio di credito dell'entità
stessa (ossia del debitore).
Principi generali
B14 Le tecniche del valore attuale differiscono a seconda del modo in cui incorporano gli elementi di cui al paragrafo B13.
Tuttavia i seguenti principi generali disciplinano l'applicazione di qualsiasi tecnica del valore attuale
utilizzata
per valutare il fair value:
a)
i flussi finanziari e i tassi di attualizzazione devono riflettere le assunzioni che gli operatori di mercato
utilizzerebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività;
b)
i flussi finanziari e i tassi di attualizzazione devono considerare soltanto i fattori attribuibili all'attività o alla
passività da valutare;
c)
onde evitare duplicazioni ovvero l'omissione degli effetti dei fattori di rischio, i tassi di attualizzazione devono
riflettere
assunzioni
coerenti
con quelle
inerenti
ai flussi
finanziari.
Per esempio,
un tasso
di attualizzazione
che
rifletta l'incertezza nelle previsioni di inadempimento future è appropriato se utilizza i flussi finanziari
contrattuali di un finanziamento (ossia una tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione).
Lo stesso tasso non
deve
essere considerato se si utilizzano i flussi finanziari attesi (ossia, ponderati in base alle probabilie applicando
una tecnica del valore attuale atteso) perché i flussi finanziari attesi già riflettono le ipotesi sull'incertezza
riguardo a inadempimenti futuri; si deve invece utilizzare un tasso di attualizzazione commi
surato al rischio
inerente ai flussi finanziari attesi;
d)
le assunzioni sui flussi finanziari e sui tassi di attualizzazione devono essere internamente coerenti. Per
esempio, i flussi finanziari nominali,
che comprendono
l'effetto dell'inflazione,
devono essere attualizzati a un
tasso che includa l'effetto dell'inflazione. Il tasso di interesse nominale privo di rischio include l'effetto
dell'inflazione. I flussi finanziari reali, che escludono l'effetto dell'inflazione, devono essere attualizzati a un
tasso che escluda l'effetto dell'inflazione. Analogamente, i flussi finanziari al netto delle imposte devono essere
attualizzati utilizzando un tasso di attualizzazione al netto delle imposte. I flussi finanziari al lordo delle
imposte devono essere attualizzati a un tasso coerente con tali flussi finanziari.
e)
I tassi di attualizzazione devono essere coerenti con i fattori economici sottostanti dell'unità monetaria in cui i
flussi
finanziari sono denominati.
Rischi e incertezze
B15 Le valutazioni del fair value che adottano le tecniche del valore attuale sono effettuate in condizioni di incertezza,
poiché i flussi finanziari utilizzati sono importi stimati. In molti casi, l'ammontare e la tempistica dei flussi
finanziari sono incerti. Persino gli importi stabiliti contrattualmente, come i pagamenti a fronte di un finanzia-
mento, sono incerti se sussiste il rischio di inadempimento.
B16 Gli operatori di mercato generalmente richiedono un compenso (ossia un premio per il rischio) a fronte
dell'incertezza che devono tollerare relativamente ai flussi finanziari di un'attività o di una passività. Una
valutazione del fair value deve includere un premio per il rischio che rifletta l'importo che gli operatori di mercato
richiederebbero a titolo di compenso per l'incertezza inerente ai flussi finanziari. Altrimenti, la misu
razione non
rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, potrebbe risultare difficile
determinare
il
premio per il rischio
più appropriato. Tuttavia, da solo, il grado di difficoltà non è un motivo sufficiente per
escludere un premio per
il rischio.
B17 Le tecniche del valore attuale differiscono per il modo in cui vengono corrette in base al rischio e alla tipologia di
flussi finanziari che utilizzano. Per esempio:
a)
la tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione (vedere paragrafi B18B22) utilizza un tasso di attualizza-
zione corretto per il rischio e i flussi finanziari stabili contrattualmente, promessi o altamente probabili;
b)
il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso (vedere paragrafo B25) utilizza dei flussi finanziari attesi
corretti per il rischio e un tasso senza rischio;
c)
il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso (vedere paragrafo B26) utilizza flussi finanziari attesi non
corretti per il rischio e un tasso di attualizzazione corretto in base al premio per il rischio richiesto dagli
operatori di mercato. Tale tasso è diverso da quello utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di
attualizzazion
e.
Tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione
B18 La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione utilizza un'unica serie di flussi finanziari appartenente
all'intervallo degli importi stimati possibili, sia che si tratti di flussi finanziari stabiliti contrattualmente, promessi
(come
nel caso di un'obbligazione) o altamente probabili. In tutti i casi tali flussi finanziari sono condizionati al
verificarsi
o meno
di eventi
specifici
(per esempio,
i flussi
finanziari
stabiliti
contrattualmente
o promessi
relativi
a una
obbligazione sono condizionati al fatto che il debitore non risulti inadempiente). Il tasso di attualizzazione
utilizzato nella tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione deriva dai rendimenti osservati per attività o
passività comparabili negoziate sul mercato. Di conseguenza, i flussi finanziari stabiliti contrattualmente, pro-
messi o altamente probabili sono attualizzati a un tasso di mercato osservato o stimato per tali flussi finanziari
condizionati (ossia in base a un rendimento di mercato).
B19 La tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione richiede un'analisi dei dati di mercato per attività o passivi
comparabili). La comparabilità viene stabilita considerando la natura dei flussi finanziari (per esempio, se i flussi
finanziari sono stabiliti contrattualmente o meno e se è probabile che essi rispondano in modo analogo a
cambiamenti delle condizioni economiche), in aggiunta ad altri fattori (per esempio, il merito creditizio, le
garanzie reali, la durata, eventuali clausole restrittive e la liquidità). In alternativa, se una singola attività o
passività comparabile non riflette adeguatamente
il rischio inerente
ai flussi finanziari
dell'attività
o della passività
da
valutare, può essere possibile derivare un tasso di attualizzazione utilizzando dati per diverse attività o passività
comparabili in combinazione con la curva dei rendimenti senza rischio (ossia utilizzando un approccio
"a
blocchi").
B20 Per illustrare l'approccio
"
a blocchi
"
, si supponga che l'Attività A sia rappresentata da un diritto contrattuale a
percepire CU800 (
57
) in un anno (questo significa che non vi è incertezza sui tempi). È presente un mercato
regolamentato per attività comparabili e sono disponibili informazioni su tali attività, incluse quelle relative ai
prezzi. Di tali attività comparabili:
a)
l'Attività B è un diritto contrattuale a percepire CU1,200 in un anno e ha un prezzo di mercato di CU1,083.
Pertanto il rendimento implicito annualizzato (ossia il rendimento di mercato in un anno) è del 10,8 per
cento
[(CU1,200/CU1,083) - 1];
b)
l'Attività C è un diritto contrattuale a percepire CU700 tra due anni e ha un prezzo di mercato di CU566.
Pertanto il rendimento implicito annualizzato (ossia il rendimento di mercato a due anni) è dell'11,2 per
cento
[(CU700/CU566)^0,5 1];
c)
Le tre attività sono comparabili per quanto riguarda gli aspetti di rischio (ossia dispersione di possibili
guadagni e crediti).
B21 In base alla tempistica dei pagamenti contrattuali da percepire per l'Attività A relativamente alla tempistica per
l'Attività B e l'Attività C (ossia un anno per l'Attività B e due anni per l'Attività C), l'AttiviB è considerata p
comparabile all'Attività A. Utilizzando il pagamento contrattuale da percepire per l'Attività A (CU800) e il tasso
di
mercato a un anno derivato dall'Attività B (10,8 per cento), il fair value dell'Attività A è di CU722
(CU800/1,108). In alternativa, in assenza di informazioni di mercato disponibili per l'Attività B, il rendimento
di mercato a un anno potrebbe essere derivato dall'Attività C utilizzando l'approccio
"
a blocchi
"
. In tal caso, il tasso
di mercato a due anni indicato dall'Attività C (11,2 per cento) sarebbe ricondotto a un tasso di mercato a
un anno
utilizzando la struttura dei tassi a termine della curva dei rendimenti senza rischio. Potrebbero essere
necessarie
ulteriori informazioni e analisi per stabilire se il premio per il rischio per le attività a un anno e a due anni sono
uguali. Se si stabilisce che il premio per il rischio per le attivia un anno
e a due anni
non sono
uguali, il
rendimento di mercato a due anni dovrà essere ulteriormente corretto.
B22 Quando la tecnica della rettifica del tasso di attualizzazione è applicata a incassi o a pagamenti predeterminati, la
rettifica relativa al rischio inerente ai flussi finanziari dell'attività o della passività da valutare è inclusa nel tasso di
attualizzazione. In alcune applicazioni della tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione a flussi finanziari che
non siano incassi o pagamenti
predeterminati,
può
rendersi
necessario
apportare
una
rettifica
ai flussi
finanziari
al
fine di ottenere una comparabilità con l'attività o la passività osservata da cui è stato derivato il tasso di
attualizzazione.
(1)
Nel presente IFRS gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).
probabilità
Tecnica del valore attuale atteso
B23
La tecnica del valore attuale atteso utilizza come punto di partenza una serie di flussi finanziari che rappresenta
la media ponderata in base alle probabilità di tutti i possibili flussi finanziari futuri (ossia, i flussi finanziari attesi).
La stima risultante è identica al valore atteso che, in termini statistici, è la media ponderata dei possibili valori,
ponderati in base alle probabilità, di una variabile casuale discreta. Poiché tutti i possibili flussi finanziari sono
ponderati in base alle probabilità, il flusso finanziario atteso risultante non è condizionato al verificarsi di eventi
specifici (a differenza dei flussi finanziari utilizzati nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione).
B24
Nell'assumere una decisione di investimento, gli operatori di mercato avversi al rischio valuterebbero il rischio che
i flussi finanziari effettivi possano differire dai flussi finanziari attesi. La teoria delle scelte di portafoglio
distingue
tra due tipi di rischio:
a)
rischio non sistemico o idiosincratico (diversificabile), ovvero il rischio specifico di una particolare attività o
passività;
b)
rischio sistemico (non diversificabile), ovvero il rischio comune condiviso da un'attivi o da una passività con
gli altri elementi di un portafoglio diversificato.
La teoria delle scelte di portafoglio sostiene che, in un mercato in equilibrio, gli operatori di mercato saranno
compensati soltanto per l'assunzione del rischio sistemico relativo ai flussi finanziari. (In mercati inefficienti,
ovvero non in equilibrio, potrebbero essere disponibili altre forme di rendimento o compenso.)
B25 Il Metodo 1 della tecnica del valore attuale atteso rettifica i flussi finanziari attesi di un'attività per tener conto del
rischio sistemico (ossia di mercato) sottraendo un premio per il rischio in disponibili liquide (ossia i flussi
finanziari attesi corretti per il rischio). Tali flussi finanziari attesi corretti per il rischio rappresentano l'equivalente
di un flusso finanziario certo, attualizzato a un tasso di interesse senza rischio. Per equivalente di un flusso
finanziario certo si intende un flusso finanziario atteso (come definito) corretto per il rischio, in modo che per un
operatore di mercato sia indifferente negoziare un flusso finanziario certo per un flusso finanziario atteso. Per
esempio, se un operatore di mercato intendeva negoziare un flusso finanziario atteso di CU1,200 per un flusso
finanziario certo di CU1,000, CU1,000 è l'equivalente di un flusso finanziario certo di CU1,200 (ossia CU200
rappresenterebbe il premio per il rischio in disponibilità liquide). In tal caso, l'operatore di mercato non avrebbe
preferenze in merito all'attività posseduta.
B26 Per contro, il Metodo 2 della tecnica del valore attuale atteso apporta una rettifica per il rischio sistemico (di
mercato)
applicando un premio per il rischio al tasso di interesse senza rischio. Di conseguenza,
i flussi finanziari
attesi sono
attualizzati a un tasso corrispondente a un tasso atteso associato ai flussi finanziari ponderati per le probabilità
(ossia un rendimento atteso). I modelli utilizzati per la determinazione del prezzo delle attività rischiose, come il
Capital Asset Pricing Model, possono essere utilizzati per stimare il rendimento atteso. Poiché
il tasso di
attualizzazione utilizzato nella tecnica di rettifica del tasso di attualizzazione è un rendimento relativo
a flussi
finanziari condizionati, è probabile che sia superiore al tasso di attualizzazione utilizzato nel Metodo 2
della tecnica
del valore attuale atteso, che è un rendimento atteso relativo a flussi finanziari attesi o ponderati per
le probabilità.
B27 Per illustrare i Metodi 1 e 2, si ipotizzi che un'attività abbia flussi finanziari attesi di CU780 in un anno
determinati sulla base dei flussi finanziari possibili e delle probabilità
sotto indicate.
Il tasso di interesse
senza
rischio
applicabile a flussi finanziari con orizzonte temporale
di un anno è il 5 per cento, e il premio
per il
rischio
sistemico per un'attività con lo stesso profilo di rischio è del 3 per cento.
Flussi finanziari possibili
Probabilità
Flussi finanziari ponderati per le
CU500 15 % CU75
CU800 60 % CU480
CU900 25 % CU225
Flussi finanziari attesi
CU780
B28 In questa semplice rappresentazione, i flussi finanziari attesi (CU780) rappresentano la media dei tre risultati
possibili ponderati in base alle probabilità. In situazioni più realistiche, potrebbero esservi molti risultati possibili.
Tuttavia, per applicare la tecnica del valore attuale atteso, non è sempre necessario considerare
le distribuzioni
di
tutti
i flussi finanziari possibili utilizzando modelli e tecniche complessi. Piuttosto, potrebbe essere possibile sviluppare
un numero limitato di scenari e probabilità discreti che riescano a catturare la serie di tutti i flussi
finanziari
possibili. Per esempio, l'entità potrebbe utilizzare flussi finanziari realizzati per un certo periodo storico rilevante,
rettificati per tener conto dei cambiamenti nelle circostanze intervenute successivamente (per esempio,
cambiamenti
di fattori esterni, incluse le condizioni economiche o di mercato, tendenze di settore e concorrenza,
nonché
cambiamenti di fattori interni che interessano più specificamente l'entità), prendendo in considerazione le
ipotesi
degli operatori di mercato.
B29 In teoria, il valore attuale (ossia il fair value) dei flussi finanziari dell'attività dovrebbe essere uguale, sia che lo si
determini con il Metodo 1 o con il Metodo 2, come evidenziato di seguito:
a)
utilizzando il Metodo 1, i flussi finanziari attesi sono corretti per il rischio sistemico (di mercato). In assenza
di dati di mercato che indichino direttamente l'ammontare della rettifica per il rischio, si potrebbe derivare tale
rettifica da un modello di determinazione del prezzo di un'attività utilizzando il concetto di equivalenza di un
flusso finanziario certo. Per esempio, la rettifica per il rischio (ossia il premio per il rischio in disponibilità
liquide di CU22) potrebbe essere determinata utilizzando il premio per il rischio sistemico del 3 per cento
(CU780 [CU780 × (1,05/1,08)]), risultante in flussi finanziari attesi corretti per il rischio di CU758 (CU780
CU22). CU758 è l'equivalente
del flusso finanziario
certo di CU780
ed è attualizzato
al tasso di interesse senza
rischio (5 per cento). Il valore attuale (ossia il fair value) dell'attività è di CU722
(CU758/1,05).
b)
utilizzando il Metodo 2, i flussi finanziari attesi non sono corretti per il rischio sistemico (di mercato). Piuttosto,
la correzione per tale rischio è incorporata nel tasso di attualizzazione. Pertanto i flussi finanziari attesi sono
attualizzati a un rendimento atteso dell'8 per cento (ossia il tasso di interesse senza rischio del 5
per cento più
il premio per il rischio sistemico del 3 per cento). Il valore attuale (ossia il fair value) dell'attività
è di CU722
(CU780/1,08).
B30
Quando, per misurare il fair value, si applica una tecnica del valore attuale atteso, è possibile utilizzare il Metodo
1 o il Metodo 2. La scelta del Metodo 1 o del Metodo 2 dipende dai fatti e dalle circostanze specifiche dell'attività
o della passività da valutare, nella misura in cui siano disponibili dati sufficienti e i giudizi applicati.
APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DEL VALORE ATTUALE A PASSIVITÀ E A STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE
PROPRIO DI UN'ENTITÀ NON POSSEDUTI DA TERZI COME ATTIVITÀ (PARAGRAFI 40 E 41)
B31 Quando utilizza la tecnica del valore attuale per misurare il fair value di una passivinon posseduta da un terzo
come attività (per esempio, una passività per smantellamenti), l'entità deve, tra l'altro, stimare i futuri flussi
finanziari in uscita che gli operatori di mercato prevedrebbero
di sostenere
nell'adempiere
all'obbligazione.
Tali flussi
finanziari futuri in uscita devono includere le aspettative degli operatori di mercato relativamente ai costi necessari per
adempiere all'obbligazione e il compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere
l'obbligazione. Tale
compenso comprende la remunerazione che un operatore di mercato richiederebbe per:
a)
intraprendere l'attività (ossia il valore dell'adempimento all'obbligazione per esempio utilizzando risorse che
potrebbero essere utilizzate per altre attività) e
b)
assumere il rischio associato all'obbligazione (ossia un premio per il rischio che rifletta il rischio che gli effettivi
flussi finanziari in uscita potrebbero differire da quelli attesi; vedere paragrafo B33).
B32
Per esempio, una passività non finanziaria non contiene un rendimento contrattuale e, per tale passività, non esiste
un rendimento di mercato osservabile. In alcuni casi, non sarà possibile distinguere le componenti della
remunerazione
richiesta dagli operatori di mercato (per esempio,
quando utilizzano
il prezzo che un appaltatore terzo
applicherebbe su una base tariffaria prefissata). In altri casi, l'entità deve stimare tali componenti separa
tamente (per
esempio, quando si utilizza il prezzo che un terzo appaltatore praticherebbe garantendosi un margine aggiuntivo
rispetto al costo, poiché in tal caso esso non sosterrebbe il rischio di future variazioni dei
costi).
B33
Nella valutazione del fair value di una passività oppure di uno strumento rappresentativo di capitale dell'enti non
posseduto da un terzo come attività, l'entità può includere un premio per il rischio
in uno dei seguenti
modi:
a)
rettificando i flussi finanziari
(ossia come aumento
nell'ammontare
dei flussi finanziari
in uscita); o
b)
rettificando il tasso utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri ai rispettivi valori attuali (ossia come
riduzione del tasso di attualizzazione).
L'entità deve assicurarsi di evitare duplicazioni o l'omissione di correzioni per il rischio. Per esempio, se i flussi
finanziari stimati vengono aumentati per considerare il compenso per l'assunzione del rischio associato
all'ob
bligazione, il tasso di attualizzazione non deve essere rettificato per riflettere tale rischio.
INPUT DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE (PARAGRAFI 6771)
B34 Tra gli esempi di mercati in cui gli input potrebbero essere osservabili per alcune attività e passività (per esempio,
strumenti finanziari) si includono:
a)
i mercati dei valori mobiliari
. In un mercato dei valori mobiliari, i prezzi di chiusura sono prontamente
disponibili e generalmente rappresentativi del fair value. Un esempio di tale mercato è la Borsa Valori di
Londra (London Stock Exchange);
b)
i mercati a scambi diretti e assistiti
. Su tali mercati
le negoziazioni
si svolgono
tra gli intermediari
finanziari (dealer
- che acquistano o vendono per proprio conto), fornendo così liquidità attraverso l'utilizzo del proprio capitale per
tenere in magazzino determinate quantità degli elementi per i quali assicurano l'esistenza di un
mercato.
Tipicamente, i prezzi denaro e lettera (che rappresentano, rispettivamente, il prezzo al quale l'in
termediario
intende acquistare e il prezzo al quale l'intermediario è disposto a vendere) sono più prontamente
disponibili dei
prezzi di chiusura. I mercati over-the-counter (i cui prezzi sono pubblici) sono mercati a
scambi diretti e assistiti.
Esistono mercati a scambi diretti e assistiti anche per altre attività e passività, inclusi
alcuni strumenti finanziari,
merci e attività fisiche (per esempio, macchinari di seconda mano);
c)
i mercati a scambi intermediati
. In un mercato a scambi intermediati, i broker mettono in contatto acquirenti e
compratori ma non possono negoziare per conto proprio. In altri termini, i broker non utilizzano capitale
proprio per tenere in magazzino quanti degli elementi per i quali devono assicurare la presenza di un
mercato. Il broker conosce i prezzi offerti e richiesti dalle rispettive parti, ma generalmente le parti non
conoscono i prezzi delle controparti. Talvolta sono disponibili i prezzi delle operazioni concluse. I mercati a
scambi intermediati includono le piattaforme elettroniche di negoziazione, sulle quali vengono associati gli
ordini di acquisto e di vendita, e i mercati immobiliari commerciali e residenziali;
d)
i mercati a scambi diretti e autonomi
. In un mercato a scambi diretti e autonomi, le operazioni, le emissioni e le
rivendite sono negoziate autonomamente, senza intermediari. È possibile
rendere
pubbliche
poche
informa-
zioni
su tali operazioni.
GERARCHIA DEL FAIR VALUE (PARAGRAFI
7290)
Input di Livello 2 (paragrafi 81-85)
B35
Esempi di input di Livello 2 per particolari attività e passività includono:
a)
un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap LIBOR (London Interbank
Offered
Rate)
. Un input di Livello 2 sarebbe il tasso LIBOR se tale tasso è osservabile a intervalli normalmente
quotati per
l'intera durata dello swap;
b)
un interest rate swap che riceve
un tasso
fisso e paga
un tasso
variabile
basato
su una curva
dei rendimenti
denominata
in
una valuta estera
. Un input di Livello 2 sarebbe il tasso swap basato su una curva dei rendimenti denominata in
una valuta estera osservabile a intervalli
normalmente
quotati
per l'intera
durata
dello
swap.
Ciò
si verifica
se la
durata dello swap è di 10 anni e tale tasso è osservabile a intervalli normalmente quotati per un periodo di 9
anni, a condizione che qualsiasi ragionevole estrapolazione della curva dei rendimenti per il decimo anno
non
sia significativa per la valutazione del fair value dello swap nella sua interezza;
c)
un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso applicato alla clientela primaria
da una banca specifica
. Un input di Livello 2 sarebbe
il tasso applicato
alla clientela
primaria
da parte di una banca,
derivato
tramite
estrapolazione
se i valori
estrapolati
sono
supportati
da dati
di mercato
osservabili, per
esempio, attraverso una correlazione con un tasso di interesse osservabile per l'intera durata dello swap;
d)
opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori
. Un input di Livello 2 sarebbe la volatilità
implicita delle azioni derivata attraverso una estrapolazione fino all'anno 3 se sussistono entrambe le con-
dizioni seguenti:
i)
sono osservabili prezzi per le opzioni su azioni con scadenza a uno e a due anni;
ii)
la volatilità implicita estrapolata di un'opzione con scadenza a tre anni è supportata da dati di mercato
osservabili per l'intera durata dell'opzione.
In tal caso, la volatilità implicita potrebbe essere derivata attraverso una estrapolazione dalla volatilità
implicita delle opzioni
sulle azioni
con scadenza
a uno e due anni e supportata
dalla volatilità
implicita delle
opzioni con scadenza a tre anni su azioni dell'entità comparabili, a condizione che venga stabilita una
correlazione con le volatilità implicite con scadenza a uno e due anni;
e)
contratto di concessione di licenza
. Per un contratto di concessione di licenza acquisito
in
un'aggregazione aziendale
e di recente negoziato con una parte non correlata dall'entità acquisita (una delle parti del contratto
di
concessione di licenza), un input di Livello 2 sarebbe la percentuale della royalty stabilita nel contratto con
la
parte non correlata all'inizio dell'accordo;
f)
rimanenze di prodotti finiti presso un punto vendita al dettaglio
. Per quanto riguarda le rimanenze di prodotti finiti
acquisiti in un'aggregazione aziendale, un input di Livello 2 sarebbe un prezzo praticato a clienti in un mercato
al dettaglio o un prezzo praticato ai commercianti al dettaglio in un mercato all'ingrosso, rettificato per
riflettere le differenze tra la condizione e la localizzazione dell'elemento delle rimanenze e gli elementi delle
rimanenze comparabili (ossia similari), in modo che la valutazione del fair value rifletta il prezzo che si
percepirebbe in un'operazione per la vendita delle rimanenze a
un
altro
dettagliante
che
completerebbe
gli sforzi
di vendita necessari. Concettualmente, la valutazione del fair value sarebbe la stessa, sia che le rettifiche
vengano
apportate a un prezzo al dettaglio (verso il basso), sia a un prezzo all'ingrosso (verso l'alto).
Generalmente, per
la valutazione del fair value
deve
essere
utilizzato
il prezzo
che richiede
la quantità
minima
di rettifiche
soggettive.
g)
un edificio posseduto e utilizzato
. Un input di Livello 2 sarebbe il prezzo per metro quadro dell'edificio (un
multiplo di valutazione) derivato da dati di mercato osservabili, per esempio, multipli derivati dai prezzi
praticati in operazioni osservate che interessano edifici comparabili (ossia similari) in località similari;
h)
Unità generatrice di flussi finanziari
. Un input di livello 2 sarebbe un multiplo di valutazione (per esempio, un
multiplo degli utili o dei ricavi o una misura di rendimento analoga) derivato da dati di mercato osservabili
(per esempio, multipli derivati da prezzi in operazioni osservate che interessano attività aziendali comparabili
(ossia
similari), prendendo in considerazione fattori operativi, di mercato, finanziari e non finanziari.
Input di Livello 3 (paragrafi 86-90)
B36
Esempi di input di Livello 3 per particolari attività e passività includono:
a)
swap su valute a lungo
termine
. Un input
di Livello
3 sarebbe
un tasso
di interesse
in una valuta
specifica
che non
è osservabile
e non può essere
supportata
da dati di mercato
osservabili
a intervalli
normalmente
quotati,
o in
altro modo, per l'intera durata del contratto di swap su valute. I tassi di interesse in uno swap su valute
sono
i tassi swap calcolati in base alle curve dei rendimenti dei rispettivi paesi;
b)
opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori
. Un input di Livello 3 sarebbe la volatilità storica,
ossia la volatilità delle azioni derivata dai prezzi
storici delle azioni.
Generalmente,
la volatilità
storica
non
rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla volatili futura, anche se è l'unica
informazione disponibile per determinare il prezzo di un'opzione;
c)
interest rate swap
. Un input di Livello 3 sarebbe una rettifica di un prezzo consensuale medio di mercato (non
vincolante) per lo swap sviluppato utilizzando dati non direttamente osservabili e che non possono essere
altrimenti supportati da dati di mercato osservabili;
d)
passività per smantellamento assunta in un'aggregazione aziendale
. Un input di Livello 3 sarebbe una stima corrente
utilizzando i dati propri dell'entità relativi ai futuri flussi finanziari in uscita da corrispondere per adempiere
all'obbligazione (incluse le aspettative degli operatori di mercato in merito ai costi di adempimento
dell'ob
bligazione e al compenso che un operatore di mercato richiederebbe per assumere l'obbligazione di
sman
tellare
l'attività)
qualora
non vi siano informazioni
ragionevolmente
disponibili
che indichino
che gli
operatori
di mercato utilizzerebbero ipotesi diverse. Tale input di Livello 3 sarebbe utilizzato in una tecnica del
valore attuale in combinazione con altri dati, per esempio un tasso di interesse corrente senza rischio o un
tasso senza rischio corretto per il merito creditizio, se l'impatto del merito di credito dell'entità sul fair value
della passività si riflette nel tasso di attualizzazione piuttosto che nella stima dei futuri flussi finanziari in
uscita;
e)
unità generatrice di flussi finanziari
. Un input di Livello 3 sarebbe una previsione
finanziaria
(per esempio, dei flussi
finanziari o dell'utile (perdita) d'esercizio) sviluppata utilizzando i dati propri dell'entità in mancanza di
informazioni ragionevolmente disponibili che indichino che gli operatori di mercato adotterebbero ipotesi
diverse.
VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE NEI CASI IN CUI I VOLUMI O I LIVELLI DI ATTIVITÀ DI UNA ATTIVITÀ O DI UNA PASSIVITÀ
SI SONO NOTEVOLMENTE RIDOTTI
B37
Il fair value di un'attività o di una passività potrebbe essere influenzato da una riduzione significativa dei volumi o
del livello di attività rispetto alla loro normale attività di mercato (oppure a quella di attività o passività
similari).
Per stabilire se, in base alle evidenze disponibili,
si sia verificata
una riduzione
significativa
dei volumi
o dei livelli di
attività relativamente a tali attività o passività, l'entità
deve valutare
l'importanza
e la rilevanza
di
fattori quali:
a)
presenza di un numero esiguo di operazioni concluse di recente;
b)
le quotazioni dei prezzi non sono elaborate utilizzando le informazioni correnti;
c)
le quotazioni dei prezzi variano in misura consistente nel tempo o tra i diversi
"
market-maker
"
(per esempio,
in alcuni mercato a scambi intermediati);
d)
è dimostrabile che gli indici che in precedenza erano altamente correlati ai fair value (valori equi) dell'attività o
della
passività sono ora non più correlati in base alle recenti indicazioni di fair value di quell'attività o
passività;
e)
presenza di un incremento significativo dei premi impliciti per il rischio di liquidità, dei rendimenti o degli
indicatori di performance (come i tassi di insolvenza o la gravità delle perdite) delle operazioni osservate o dei
prezzi
quotati rispetto alla stima dell'entità in merito ai flussi finanziari attesi, considerando tutti i dati di mercato
disponibili sui rischi di credito e sugli altri rischi di inadempimento dell'attività o della passività;
f)
presenza di un ampio scarto denaro-lettera (bid-ask spread) o di un aumento significativo
dello stesso;
g)
un significativo ridimensionamento del livello delle attività del mercato, o addirittura una totale assenza di
operatività, per nuove emissioni (ossia un mercato primario) dell'attività o della passività, ovvero di attività o
passività similari;
h)
scarsità di informazioni pubbliche disponibili (per esempio, nel caso di operazioni che hanno luogo in un
mercato a scambi diretti e autonomi).
B38 Se una entità stabilisce che si è verificata una riduzione significativa del volume o del livello di operatività
dell'attività
o della passività in relazione alla normale operativi
del mercato per quell'attività
o passività (oppure
per attivio
passività similari), è necessario analizzare ulteriormente le operazioni o i prezzi quotati. Una riduzione del
volume o del livello di operatività di per può non essere indicativa del fatto che un prezzo di un'operazione
o un prezzo quotato non siano rappresentativi del fair value, né del fatto che un'operazione in quel mercato non
sia regolare. Tuttavia, se l'entità stabilisce che un prezzo di un'operazione o un prezzo quotato
non rappresenta il
fair value (per esempio, possono esservi operazioni che non sono regolari), sarà necessaria una rettifica delle operazioni,
ovvero dei prezzi
quotati,
se l'entità
utilizza
tali prezzi
come base per la valutazione
del fair value, e tale rettifica può
essere significativa per la valutazione del fair value nella sua interezza. Le rettifiche
possono essere necessarie anche
in altre circostanze (per esempio, quando un prezzo per un'attività similare necessita di una rettifica significativa
per essere comparabile all'attività da valutare o quando il prezzo è
obsoleto).
B39
Il presente IFRS non prescrive una metodologia per apportare rettifiche significative a prezzi di operazioni o prezzi
quotati. Vedere i paragrafi 6166 e B5B11 per una discussione sull'utilizzo delle tecniche di valutazione
del fair
value. Indipendentemente dalla tecnica di valutazione utilizzata, l'entità deve applicare le correzioni per il
rischio p
appropriate, incluso un premio per il rischio che rifletta l'importo che gli operatori di mercato
richiederebbero a
titolo di compenso per l'incertezza inerente ai flussi finanziari di un'attività o passività (vedere
paragrafo B17).
Altrimenti, la valutazione non rappresenterebbe fedelmente il fair value. In alcuni casi, può
risultare difficile
determinare una correzione per il rischio appropriata. Tuttavia il grado di difficoltà di per non è un motivo
sufficiente per escludere una correzione per il rischio. La correzione per il rischio deve riflettere una
regolare
operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle condizioni di mercato correnti.
B40 Se si è verificata una riduzione significativa
del volume
o del livello di operatività
dell'attività
o della passività, può
essere opportuno cambiare la tecnica di valutazione o utilizzare ptecniche di valutazione (per esempio,
l'utilizzo
congiunto del metodo basato sulla valutazione di mercato e della tecnica del valore attuale). Nel valutare
le
indicazioni del fair value risultanti dall'utilizzo di p tecniche di valutazione, l'entità deve considerare la
ragionevolezza dell'intervallo di valori
relativi
alle valutazioni
del fair
value.
La finalità
è di determinare
il punto
più
rappresentativo del fair value all'interno dell'intervallo di valori, alle condizioni di mercato correnti. Un
intervallo
molto ampio di valori relativi alle valutazioni del fair value può denotare la necessità di ulteriori analisi.
B41 La finalità di una valutazione del fair value resta la stessa anche in presenza di una riduzione significativa dei volumi
o del livello di operativi di un'attività o di una passività.
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe
dalla vendita
di un'attività
o si pagherebbe
per il trasferimento
di una passività in una regolare operazione
(ossia
non in una
liquidazione forzosa o una vendita sottocosto) tra operatori di mercato alla data di valutazione alle
condizioni di
mercato correnti.
B42 La stima del prezzo al quale gli operatori di mercato sarebbero disposti a effettuare un'operazione alla data di
valutazione, nelle condizioni di mercato correnti, se si è verificata una riduzione significativa dei volumi o del
livello di operatività dell'attività o della passività, dipende dai fatti e dalle circostanze alla data di valutazione e
richiede un giudizio. L'intenzione dell'entità di detenere l'attività oppure di estinguere o altrimenti adempiere alla
passività non è rilevante ai fini della valutazione del fair value, poiché il fair value è una valutazione basata su
dati
di mercato, non una valutazione specifica dell'entità.
Identificazione di operazioni non regolari
B43
È più difficile determinare se un'operazione è regolare (o non regolare) se si è verificata una riduzione signifi
cativa
dei volumi o del livello di operatività dell'attività o della passività relativamente alla normale
attività del mercato per
quell'attivio passività (oppure per attivio passività similari). In tali circostanze, non è opportuno
concludere che
tutte le operazioni effettuate in quel mercato non sono regolari (ossia sono liquidazioni forzose o vendite
sottocosto). Le circostanze che possono indicare che un'operazione non è regolare possono essere:
a)
l'assenza di un'adeguata esposizione al mercato per un periodo antecedente alla data di valutazione, tale da
consentire quelle attività di marketing che sono d'uso e consuetudine per operazioni riguardanti tali attività e
passività, alle condizioni di mercato correnti;
b)
nonostante la presenza di un periodo di attività di marketing che sono d'uso e consuetudine, il venditore ha
commercializzato l'attività o la passività a un unico operatore di mercato;
c)
il venditore è in bancarotta o amministrazione controllata, o vi si sta approssimando (ossia, il venditore è
insolvente);
d)
al venditore ha dovuto vendere per soddisfare requisiti normativi o legislativi (ossia, il venditore è stato
costretto);
e)
il prezzo dell'operazione è significativamente
diverso
da quello
di altre
operazioni
recenti
per
la stessa
attività
o
passività, o per un'attività o passività similare.
L'entità deve valutare tutte le circostanze per determinare se, in base alle evidenze disponibili, l'operazione è
regolare.
B44 Nel valutare il fair value o nello stimare i premi per il rischio di mercato, l'entità deve considerare tutti i fattori
seguenti:
a)
se l'evidenza indica che un'operazione non è regolare l'entità
deve
attribuire
un peso
irrilevante
(rispetto
ad
altri
indicatori del fair value), se non addirittura nullo, al prezzo dell'operazione;
b)
se l'evidenza indica che un'operazione è regolare, l'entità deve prendere in considerazione il prezzo dell'ope-
razione. L'entità del peso attribuito al prezzo dell'operazione rispetto ad altre indicazioni del fair value
dipenderà dai fatti e dalle circostanze seguenti:
i)
il volume dell'operazione;
ii)
la comparabilità dell'operazione
con l'attività o passività da valutare;
iii)
la prossimità dell'operazione
alla data di valutazione;
c)
se l'entità non dispone di informazioni sufficienti per definire se un'operazione è regolare, deve prendere in
considerazione il prezzo dell'operazione. Tuttavia il prezzo dell'operazione può non rappresentare il fair value (ossia,
il prezzo dell'operazione non
è necessariamente
l'unico
criterio,
il più importante,
per la valutazione
del fair
value o per la stima dei premi per il rischio di mercato). Se l'entità non dispone di informazioni
sufficienti per
stabilire se particolari operazioni sono regolari, deve attribuire un peso minore a tali operazioni
rispetto ad altre
operazioni palesemente regolari.
L'entità non deve effettuare ricerche approfondite per stabilire se un'operazione è regolare, ma non deve neanche
ignorare le informazioni ragionevolmente disponibili. Quando l'enti è una delle parti di un'operazione, si
presume che disponga di informazioni sufficienti per stabilire se l'operazione è regolare.
Utilizzo di prezzi quotati
forniti da terzi
B45
Il presente IFRS non preclude l'utilizzo di prezzi quotati forniti da terzi, come i servizi di determinazione dei prezzi
o i broker, se l'entità ha stabilito che i prezzi quotati forniti da tali terzi sono determinati in conformità al
presente
IFRS.
B46 Qualora si sia verificata una riduzione significativa dei volumi o del livello di operatività dell'attività o della
passività,
l'entità deve valutare se i prezzi quotati forniti da terzi sono stati determinati utilizzando informazioni
correnti che
riflettano regolari operazioni di mercato o una tecnica di valutazione che rifletta le ipotesi degli operatori di
mercato (incluse le ipotesi sui rischi). Nell'attribuzione di un peso a un prezzo quotato come input
per la
valutazione del fair value, l'entità
ripone
un'importanza
minore
(rispetto
ad altre indicazioni
del fair value
che
riflettono i risultati delle operazioni) alle quotazioni che non riflettono il risultato delle operazioni.
B47 Inoltre, la natura di una quotazione (per esempio, se la quotazione è un prezzo indicativo o un'offerta vincolante)
dovrà essere presa in considerazione nel ponderare le evidenze disponibili, dando maggiore importanza alle
quotazioni fornite da terzi che rappresentano offerte vincolanti.
Appendice C
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS e ha lo stesso carattere vincolante delle altre parti dell'IFRS.
C1 L'entità deve applicare il presente IFRS ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva.
È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS a partire da un esercizio
precedente, tale
fatto deve essere indicato.
C2
Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente, dall'inizio del primo esercizio in cui esso è applicato per
la
prima volta.
C3
Le disposizioni informative del presente IFRS non devono essere applicate alle informazioni comparative fornite
per
esercizi antecedenti alla prima applicazione del presente IFRS.
C4
Il
Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013
, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve
applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2014
o in data successiva.
L'entità deve
applicare tale modifica prospetticamente a partire dall'inizio dell'esercizio in cui l'IFRS 13 era stato applicato per la prima
volta. È consentita l'applicazione anticipata.
Se l'entità
applica
questa
modifica
a partire
da
un esercizio precedente,
tale fatto deve essere indicato.
C5 L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato il paragrafo 52. L'entità deve applicare tale
modifica
quando applica l'IFRS 9.
C6 L'IFRS 16
Leasing
, pubblicato nel gennaio 2016, ha
modificato
il
paragrafo
6.
L'enti
deve
applicare
tale
modifica
quando applica l'IFRS 16.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO