INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 12
Informativa sulle partecipazioni in altre entità
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente IFRS è richiedere all'entità di indicare le informazioni che permettono agli
utilizzatori del bilancio di valutare:
a)
la natura e i rischi derivanti dalle sue
partecipazioni in altre entità
; e
b)
gli effetti di tali partecipazioni sulla
sua
situazione
patrimoniale-finanziaria,
sul
risultato
economico
e
sui flussi finanziari.
Conseguimento dell'obiettivo
2
Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'entità deve indicare:
a)
le valutazioni e le ipotesi significative adottate nel determinare:
i)
la natura della propria partecipazione in un'altra entità o accordo;
ii)
il tipo di accordo a controllo congiunto in cui detiene una partecipazione (paragrafi 79);
iii)
che soddisfa la definizione di entità d'investimento,
se applicabile
(paragrafo 9A); e
b)
le informazioni sulle partecipazioni in:
i)
controllate (paragrafi 10-19);
ii)
accordi a controllo congiunto e società collegate (paragrafi 2023); e
iii)
entità strutturate
non controllate dall'entità (entità strutturate non consolidate) (paragrafi 2431).
3
Se le informazioni integrative richieste dal presente IFRS, unitamente alle informazioni richieste da altri IFRS, non
soddisfano l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'entità deve indicare qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a
soddisfare tale finalità.
4
L'entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l'obiettivo informativo e l'enfasi da porre su
ciascuno degli obblighi informativi stabiliti nel presente IFRS. Deve aggregare o disaggregare le informazioni in
maniera tale da evitare che informazioni utili siano oscurate includendo una profusione di dettagli irrilevanti o
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
aggregando elementi aventi caratteristiche diverse (vedere paragrafi B2B6).
AMBITO DI APPLICAZIONE
5
Il presente IFRS deve essere applicato dall'entità che detiene una partecipazione in:
a)
controllate;
b)
accordi a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o joint venture);
c)
collegate;
d)
entità strutturate non consolidate.
5A Ad eccezione di quanto descritto nel paragrafo B17, le disposizioni del presente IFRS si applicano alle partecipa-
zioni
dell'entità elencate al paragrafo 5 che sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo
in
dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) ovvero come attività operative cessate in con
formità
all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate.
6
Il presente IFRS non si applica:
a)
piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o altri piani di benefici a lungo termine per i
dipendenti ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.
b)
bilanci separati dell'entità a cui si applica lo IAS 27
Bilancio separato
. Tuttavia:
i)
se l'enti detiene partecipazioni in enti strutturate non consolidate e redige unicamente il bilancio
separato, nel redigere tale bilancio separato deve applicare le disposizioni dei paragrafi 2431;
ii)
l'entità d'investimento che redige un bilancio in cui tutte le sue controllate sono valutate al fair value
rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità con il paragrafo 31 dell'IFRS 10 è tenuta a presentare
l'informativa
relativa alle entid'investimento richiesta dal presente IFRS;
c)
una partecipazione detenuta dall'entità che partecipa a un accordo a controllo congiunto, senza detenere il
controllo congiunto, a meno che non comporti un'influenza notevole sull'accordo o sia una partecipazione in
un'entità strutturata;
d)
una partecipazione in un'altra entità contabilizzata in conformità all'IFRS 9
Strumenti finanziari
. Tuttavia l'entità
deve
applicare il presente IFRS:
i)
quando la partecipazione è una partecipazione in una società collegata o joint venture che, in conformità
allo
IAS 28
Partecipazioni in società collegate e joint venture
, è valutata al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile
(perdita) d'esercizio; o
ii)
quando la partecipazione
è una
partecipazione
in un'entità
strutturata
non consolidata.
VALUTAZIONI E ASSUNZIONI SIGNIFICATIVE
7
L'entità deve
presentare
informazioni
integrative
sulle
valutazioni
e
le
assunzioni
significative
sulle
quali
si è basata (e sui cambiamenti apportati a tali valutazioni e assunzioni) per stabilire:
a)
che detiene il controllo di un'altra entità, ossia un'entità partecipata secondo quanto descritto ai paragrafi 5 e 6
dell'IFRS 10 Bilancio consolidato;
b)
che detiene il controllo congiunto di un accordo o che esercita un'influenza notevole
su
un'altra
entità;
e
c)
il tipo di accordo a controllo congiunto (ossia attività a controllo congiunto o joint venture) allorché
l'accordo sia stato strutturato attraverso un veicolo separato.
8
Le valutazioni e le assunzioni significative indicate in conformità al paragrafo 7 includono quelle adottate dal-
l'entità qualora i cambiamenti nei fatti e nelle circostanze sono tali che la valutazione in merito alla detenzione di
controllo, di controllo congiunto, o di influenza notevole, cambia nel corso dell'esercizio.
9
Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 7, l'entità deve indicare, per esempio, le valutazioni e le
assunzioni significative sulle quali si è basata nel determinare che:
a)
non controlla un'altra entità sebbene detenga oltre la metà dei diritti di voto;
b)
controlla un'altra entità sebbene detenga meno della metà dei diritti di voto;
c)
è un agente o un
"
principal
"
(vedere paragrafi B58B72 dell'IFRS 10);
d)
non esercita un'influenza notevole, sebbene detenga il 20 per cento o p dei diritti di voto di un'altra entità;
e)
esercita un'influenza notevole sebbene detenga meno del 20 per cento dei diritti di voto di un'altra entità.
Stato delle enti d'investimento
9A Quando una controllante stabilisce che è una entità d'investimento in conformità al paragrafo 27 dell'IFRS
10, essa deve fornire un'informativa in merito alle valutazioni e alle ipotesi significative adottate nel
determinare che è una entità d'investimento. Se l'entità d'investimento non possiede una o più delle
caratteristiche tipiche di una entità d'investimento (vedere il paragrafo 28 dell'IFRS 10), deve indicare i
motivi per cui è giunta alla conclusione di essere comunque una entità d'investimento.
9B Quando l'entità diventa un'entità d'investimento, o cessa di esserlo, deve indicare tale cambio di stato e le motivazioni
del cambiamento. Inoltre, l'entiche diventa un'entità d'investimento deve indicare l'effetto del
cambio di stato
sul bilancio per l'esercizio presentato, inclusi:
a)
il fair value complessivo, alla data del cambio di stato, delle controllate che cessano di essere consolidate;
b)
gli eventuali utili o perdite totali calcolati in conformi al paragrafo B101 dell'IFRS 10; e
c)
la(e) voce(i) dell'utile (perdita) d'esercizio in cui sono rilevati l'utile o la perdita (se non esposti separatamente).
PARTECIPAZIONI IN
SOCIETÀ
CONTROLLATE
10
L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio consolidato:
a)
di comprendere:
i)
la composizione del gruppo; e
ii)
l'interessenza delle partecipazioni di minoranza nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo
(paragrafo 12); e
b)
di valutare:
i)
la natura e la misura di restrizioni significative alla propria capaci di accedere alle attività, o di
utilizzarle, e di estinguere le passività, del gruppo (paragrafo 13);
ii)
la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle proprie interessenze in entistrutturate
conso
lidate (paragrafi 1417);
iii)
le conseguenze delle variazioni della sua partecipazione in una controllata non risultanti in una
perdita del controllo (paragrafo 18); e
iv)
le conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio
(paragrafo 19).
11
Quando il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data o a
un periodo diverso da quello del bilancio consolidato (vedere paragrafi B92 e B93 dell'IFRS 10), l'entità deve
indicare:
a)
la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella controllata; e
b)
il motivo dell'utilizzo di una data o di un esercizio diverso;
L'interessenza che le partecipazioni di minoranza hanno nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo
12
Per ciascuna delle sue controllate con partecipazioni di minoranza rilevanti per l'entità che redige il bilancio,
l'entità deve indicare:
a)
la ragione sociale della controllata;
b)
la sede operativa principale (e la sede legale, se diversa dalla sede operativa principale) della controllata;
c)
la quota delle interessenze partecipative
detenuta dalle partecipazioni
di minoranza;
d)
la quota parte dei diritti di voto detenuta dalle partecipazioni di minoranza, se diversa dalla quota di
interes
senze partecipative detenuta;
e)
l'utile o perdita attribuito alle partecipazioni
di minoranza
della controllata
nel corso dell'esercizio;
f)
le partecipazioni di minoranza
della controllata
accumulate
alla data di chiusura
dell'esercizio;
g)
un riepilogo dei dati economico-finanziari
della controllata
(vedere
paragrafo
B10).
La natura e la misura di restrizioni significative
13
L'entità deve indicare:
a)
le restrizioni significative (per esempio restrizioni
legali, contrattuali
e normative)
alla sua capacità di accedere
alle
attività o di utilizzarle e di estinguere le passività del gruppo, quali:
i)
quelle che limitano la capacità di una controllante o delle sue controllate di trasferire disponibilità liquide o
altre attività ad (oppure da) altre enti nel gruppo;
ii)
garanzie o altre disposizioni che possono limitare i dividendi e le altre distribuzioni di capitale corrisposte,
oppure i prestiti e le anticipazioni concessi o rimborsati ad (o da) altre entità nel gruppo;
b)
la natura e la misura in cui i diritti di protezione di partecipazioni di minoranza possono limitare
significa
tivamente la capacità dell'entità di accedere alle attività, o di utilizzarle, e di estinguere le passività
del gruppo
(come quando una controllante è tenuta ad estinguere le passività di una controllata prima di estinguere le
proprie passività, oppure è necessaria l'approvazione da parte dei possessori di partecipazioni di minoranza per
accedere alle attività o estinguere le passività di una controllata);
c)
i valori contabili nel bilancio consolidato delle attività e delle passivi a cui si applicano tali restrizioni.
Natura dei rischi associati
alle partecipazioni
dell'entità
in entità
strutturate
consolidate
14
L'entità deve indicare i termini degli accordi contrattuali che potrebbero prevedere che la controllante o le sue
controllate forniscano sostegno finanziario all'entità strutturata consolidata, inclusi gli eventi o le circostanze che
potrebbero esporre l'entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio, condizioni di liquidità o rating di
credito associati ad obbligazioni per l'acquisto di attività dell'entità strutturata o il fornire sostegno finanziario).
15
Se, nel corso dell'esercizio, una controllante o una delle sue controllate, senza essere obbligata dal contratto, abbia
fornito
sostegno finanziario o di altro tipo all'entità strutturata consolidata (per esempio acquisto di attività o di
strumenti
emessi dall'entità strutturata), l'entità deve indicare:
a)
il tipo e l'entità del sostegno fornito, incluse le situazioni in cui la controllante o le sue controllate abbiano
assistito l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario; e
b)
i motivi per aver fornito tale sostegno.
16
Se, nel corso dell'esercizio, una controllante o una delle sue controllate ha, senza essere obbligata dal contratto,
fornito sostegno finanziario o di altro tipo all'entità strutturata precedentemente non consolidata e tale sostegno ha
determinato il controllo dell'entità strutturata da parte dell'entità, l'entità deve fornire una spiegazione dei fattori
determinanti per addivenire a tale decisione.
17
L'enti deve indicare l'attuale intenzione di fornire sostegno finanziario o di altro tipo all'entità strutturata
consolidata, inclusa l'intenzione di assistere l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario.
Conseguenze delle variazioni della partecipazione della controllante in una controllata che non compor-
tino una perdita del controllo
18
L'enti deve presentare un prospetto che illustri gli effetti sul patrimonio netto attribuibile ai soci della con-
trollante, di qualsiasi variazione della propria partecipazione in una controllata che non comporti la perdita del
controllo.
Conseguenze derivanti dalla perdita del controllo di una controllata nel corso dell'esercizio
19
L'entità deve indicare l'utile o la perdita d'esercizio
calcolati
secondo
quanto
previsto
nel paragrafo
25 dell'IFRS
10,
e:
a)
la parte di tale utile o perdita attribuibile a qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata al rispettivo
fair value (valore equo) alla data della perdita del controllo; e
b)
la(e) voce(i) dell'utile (perdita) d'esercizio in cui sono rilevati l'utile o la perdita (se non esposti separatamente).
PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE
NON CONSOLIDATE
(ENTITÀ
D'INVESTIMENTO)
19A Un'enti d'investimento che, in conformità all'IFRS 10, deve applicare l'eccezione al consolidamento e invece
contabilizza la propria partecipazione in una controllata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio deve
indicare
tale fatto.
19B Per ciascuna controllata
non consolidata,
l'entità d'investimento
deve indicare:
a)
la denominazione della
controllata;
b)
la sede
operativa
principale
(e
la
sede
legale,
se
diversa
dalla
sede
operativa
principale)
della
controllata;
e
c)
la quota parte di interessenza partecipativa posseduta dall'entità d'investimento e, se diversa, la quota parte dei
diritti
di voto posseduti.
19C Se l'entità d'investimento è la controllante di un'altra entità d'investimento, la controllante deve anche fornire
l'informativa prevista dai paragrafi 19B(a)(c) per gli investimenti controllati dall'entità d'investimento controllata.
L'informativa può essere presentata inserendo nel bilancio della controllante il bilancio della controllata (o delle
controllate) che contiene le informazioni suddette.
19D L'entità d'investimento
deve indicare:
a)
la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (derivante, per esempio, da accordi di finanziamento,
disposizioni regolamentari o accordi contrattuali)
alla capacità di una controllata
non consolidata
di trasferire
fondi
all'enti d'investimento sotto forma di dividendi o di rimborsarle prestiti o anticipi ricevuti; e
b)
qualsiasi impegno o intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo a una controllata non
consolidata, inclusi gli impegni o le intenzioni di assistere la controllata nell'ottenere sostegno finanziario.
19E Se, durante l'esercizio di riferimento, l'enti d'investimento o una qualsiasi sua controllata ha fornito sostegno
finanziario o di altro tipo a una controllata non consolidata (per esempio, acquisendo attividella controllata o
strumenti emessi dalla stessa, o assistendo la controllata nell'ottenere sostegno finanziario), senza avere alcuna
obbligazione contrattuale a farlo, l'entità deve indicare:
a)
la tipologia e l'importo del sostegno fornito a ciascuna controllata non consolidata; e
b)
i motivi per aver fornito tale sostegno.
19F Un'entità d'investimento deve indicare i termini
degli accordi
contrattuali
che potrebbero
prevedere
che l'entità
o le sue
controllate non consolidate forniscano sostegno finanziario all'entità strutturata
controllata
non
consolidata,
inclusi gli
eventi o le circostanze che potrebbero esporre l'entità che redige il bilancio a una perdita (per esempio,
accordi di
liquidità, variazioni dei rating di credito associati all'obbligo di acquistare attività dell'entità strutturata o
di fornire
sostegno finanziario).
19G Se, durante l'esercizio di riferimento, l'entità d'investimento o una qualsiasi sua controllata non consolidata ha
fornito sostegno finanziario o di altro tipo a una entità strutturata non consolidata che l'entità d'investimento non
controllava, senza avere alcuna obbligazione contrattuale a farlo, e se tale sostegno ha comportato il controllo
dell'entità strutturata da parte dell'enti d'investimento, quest'ultima deve spiegare i fattori rilevanti che hanno
determinato la decisione di fornire tale sostegno.
PARTECIPAZIONI IN ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO E SOCIETÀ COLLEGATE
20
L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio di valutare:
a)
la natura, la misura e gli effetti economico-finanziari delle proprie partecipazioni in accordi a controllo
congiunto e in società collegate, inclusi la natura e gli effetti della propria relazione contrattuale
con gli
altri investitori che esercitano il controllo congiunto, o un'influenza notevole, su un'attività eco- nomica
nell'ambito di un accordo congiunto o su una società collegata (paragrafi 21 e 22); e
b)
la natura e le variazioni dei rischi associati alle proprie interessenze in joint venture e società collegate
(paragrafo 23).
Natura, misura ed effetti economico-finanziari delle partecipazioni dell'entità in accordi a controllo con-
giunto e società collegate
21
L'entità deve indicare:
a)
per ciascun accordo a controllo congiunto e società collegata che siano rilevanti per l'entità che redige il
bilancio:
i)
la ragione sociale dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata;
ii)
la natura della relazione dell'entità con l'accordo a controllo congiunto o società collegata (descrivendo, per
esempio, la natura delle attività dell'accordo a controllo congiunto o della sociecollegata e se essi sono
strategici per le attività dell'entità);
iii)
la sede operativa principale (e la sede legale, se applicabile e se diversa dalla sede operativa principale)
dell'accordo a controllo congiunto o della società collegata;
iv)
la quota parte di interessenza partecipativa o la quota partecipativa detenuta dall'entità e, se diversa, la
quota
parte dei diritti di voto detenuti (se applicabile);
b)
per ciascuna joint venture e società collegata rilevante per l'entiche redige il bilancio:
i)
se la partecipazione nella joint venture o società collegata è valutata applicando il metodo del patrimonio
netto o al fair value (valore equo);
ii)
un riepilogo dei dati economico-finanziari
sulla joint venture
o società collegata
secondo
quanto specificato
nei
paragrafi B12 e B13;
iii)
se la joint venture o la società collegata sono contabilizzate con il metodo
del patrimonio
netto, il fair value
(valore equo) della partecipazione nella joint venture o società collegata, se esiste un prezzo di
mercato
quotato per la partecipazione;
c)
le informazioni economico-finanziarie secondo quanto specificato nel paragrafo B16 sulle partecipazioni
dell'entità in joint venture e società collegate non rilevanti singolarmente:
i)
cumulativamente, nel caso di joint venture irrilevanti singolarmente
e, separatamente,
ii)
cumulativamente per tutte le società collegate irrilevanti singolarmente.
21A Un'entità
d'investimento
non deve fornire le informazioni
integrative
richieste dai paragrafi
21(b)21(c).
22
L'entità deve inoltre indicare:
a)
la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanzia-
mento, disposizioni regolamentari o accordi contrattuali tra investitori con controllo congiunto o influenza
notevole su una joint venture o una società collegata) alla capacità delle joint venture o delle società collegate
di trasferire fondi all'entità sotto forma di dividendi, di rimborsi di prestiti o di anticipazioni effettuati
dall'entità;
b)
quando il bilancio di una joint venture o società collegata utilizzato nell'applicazione del metodo del patri
monio
netto è riferito a un esercizio diverso da quello dell'entità:
i)
la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di quella joint venture o società collegata; e
ii)
il motivo dell'utilizzo di una data o di un esercizio diverso;
c)
la quota non rilevata delle perdite di una joint venture o società collegata, relative all'esercizio e cumulative, se
l'entità
ha cessato di rilevare la propria quota di perdite della joint venture o della società collegata quando
applica il
metodo del patrimonio netto.
Rischi associati alle interessenze dell'entità in joint venture e società collegate
23
L'entità deve indicare:
a)
i propri impegni nelle joint venture separatamente dall'ammontare di tutti gli altri impegni, secondo quanto
specificato nei paragrafi B18B20;
b)
in conformità allo IAS 37
Accantonamenti, passività
e attivi
potenziali
, a meno
che la probabilità
di perdita
non sia
remota, le passività potenziali relative alle proprie interessenze in joint venture o società collegate (inclusa la
propria
quota di passività potenziali condivise con altri investitori aventi il controllo congiunto o influenza notevole
sulle joint venture o società collegate), separatamente dall'importo di altre passività potenziali.
INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE
NON CONSOLIDATE
24
L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio:
a)
di comprendere la natura e la misura delle sue interessenze in entità strutturate non consolidate
(paragrafi 26-28); e
b)
di valutare la natura, e le variazioni, dei rischi associati alle sue interessenze in entità strutturate non
consolidate (paragrafi 29-31).
25
Le informazioni richieste dal paragrafo 24(b) comprendono informazioni sull'esposizione dell'enti ai rischi
derivanti dal coinvolgimento in entità strutturate non consolidate negli esercizi precedenti (per esempio, sponso
rizzando
l'entità strutturata), anche se, alla data di riferimento del bilancio, l'entità non ha più alcun tipo di
coinvolgimento
contrattuale con l'entità strutturata.
25A L'entità d'investimento non è tenuta a fornire le informazioni integrative richieste dal paragrafo 24 per un'entità
strutturata non consolidata che essa controlla e per la quale presenta le informazioni integrative richieste dai
paragrafi 19A19G.
Natura delle interessenze
26
L'entità deve fornire informazioni di carattere qualitativo e quantitativo
sulle proprie interessenze
in entità strut
turate
non consolidate tra cui, a titolo esemplificativo, la natura, lo scopo, le dimensioni e le attività dell'entità
strutturata,
nonché le sue modalità di finanziamento.
27
Se l'entità ha sponsorizzato un'entità
strutturata
non consolidata
per la quale non fornisce
le informazioni
richieste
dal
paragrafo 29 (per esempio, perché alla data di riferimento del bilancio non detiene una partecipazione
nell'entità),
deve indicare:
a)
le modalità con cui ha stabilito quali entità strutturate sponsorizzare;
b)
i
ricavi percepiti da tali entità strutturate
nel corso dell'esercizio di riferimento, inclusa una descrizione delle
tipologie
di ricavi presentate; e
c)
il valore contabile (al momento del trasferimento) di tutte le attività trasferite a tali entità strutturate nel corso
dell'esercizio di riferimento.
28
L'entità deve esporre le informazioni di cui ai paragrafi 27(b) e (c) in formato tabellare, sempre che un formato
diverso non sia più idoneo, e classificare le proprie attività di sponsorizzazione in categorie pertinenti (vedere
paragrafi B2B6).
Natura dei rischi
29
L'entideve indicare in formato tabellare, sempre che non sia più idoneo un altro formato, un riepilogo:
a)
dei valori contabili delle attività e passività rilevate in bilancio, relativi alle proprie partecipazioni in entità
strutturate non consolidate;
b)
delle voci
in cui
sono
rilevate,
nel prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria,
tali
attività
e passività;
c)
dell'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione dell'entità alla perdita derivante dalle sue
interessenze in entità strutturate non consolidate, incluse le modalità di determinazione della massima
espo
sizione
al rischio di perdita. Se l'entità non riesce a quantificare la propria esposizione massima al rischio di
perdita
derivante dalle proprie interessenze in entità strutturate non consolidate, deve indicare tale fatto e le
ragioni;
d)
di un confronto dei valori contabili delle attività e passività dell'entità relativi alle proprie interessenze in entità
strutturate non consolidate e l'esposizione massima dell'entità al rischio di perdita derivante da tali entità.
30
Se, nel corso dell'esercizio di riferimento, un'enti ha fornito sostegno finanziario o di altro tipo all'entità
strutturata non consolidata, senza avere alcuna obbligazione contrattuale in tal senso, e in tale entità deteneva
o detiene una interessenza (per esempio, acquisto di attività dell'entità strutturata o strumenti emessi dalla stessa),
deve
indicare:
a)
la tipologia e l'ammontare del sostegno fornito, incluse le situazioni in cui l'entità abbia assistito l'entità
strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario; e
b)
i motivi per aver fornito tale sostegno.
31
L'entità deve indicare l'intenzione attuale di fornire sostegno finanziario o di altro tipo all'entità strutturata non
consolidata, inclusa l'intenzione di assistere l'entità strutturata nell'ottenimento del sostegno finanziario.
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
risultato economico
dell'entità
strutturata
Ai fini del presente IFRS il risultato economico dell'
entità strutturata
comprende,
a titolo esemplificativo, commissioni ricorrenti e non, interessi, dividendi, utili o
perdite dalla rimisurazione o dalla eliminazione contabile di interessenze in entità
strutturate e utili o perdite derivanti dal trasferimento
di attività e passività
all'en
tità
strutturata.
partecipazione in un'altra
entità
Ai fini del presente IFRS, una partecipazione in un'altra entifa riferimento a un
coinvolgimento
contrattuale
e non contrattuale,
che espone
un'entità
alla variabilità
dei rendimenti derivanti dai risultati economici dell'altra entità.
Una
interes
senza in
un'altra entità può, per esempio, essere evidenziata dal possesso di strumenti
rappresentativi di capitale o di debito nonc da altre forme di coinvolgimento,
quali l'erogazione di finanziamenti o di disponibilità liquide o la fornitura di
supporti creditizi e di garanzie. Essa comprende tutti i mezzi attra-
verso cui
l'entità ha il controllo o il controllo congiunto di un'altra entità, o
un'influenza
notevole su di essa. Una entità non detiene necessariamente una interessenza in
un'altra entità soltanto a seguito di una tipica relazione commer
ciale tra clienti e
fornitori.
I paragrafi B7B9 forniscono ulteriori informazioni sulle partecipazioni in altre
entità.
I paragrafi B55B57 dell'IFRS
10 illustrano
la variabilità
dei rendimenti.
entità strutturata
Entità configurata in modo che i diritti di voto, o diritti similari, non siano il
fattore preponderante per stabilire chi controlla l'entità, come nel caso in cui i
diritti di voto si riferiscano solo ad attività amministrative e le relative attività
operative siano dirette mediante accordi contrattuali.
I paragrafi B22B24 forniscono
ulteriori
informazioni
sulle entità
strutturate.
I termini seguenti sono definiti nello IAS 27 (come modificato nel 2011), nello IAS 28 (come modificato nel 2011),
nell'IFRS 10 e IFRS 11
Accordi a controllo congiunto
, e sono utilizzati
nel presente
IFRS con i significati
specificati
in tali
IFRS:
società collegata
bilancio consolidato
controllo di un'entità
metodo del patrimonio netto
gruppo
entità d'investimento
accordo a controllo congiunto
controllo congiunto
attività a controllo congiunto
joint venture
partecipazione di
minoranza
controllante
diritti di protezione
attività rilevanti
bilancio separato
veicolo separato
influenza
notevole
società controllata.
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 1-31 e ha lo stesso carattere
vincolante delle altre parti dell'IFRS.
B1
Gli esempi riportati nella presente appendice rappresentano situazioni ipotetiche. Benché alcuni aspetti degli
esempi
possano essere rinvenibili in fattispecie
effettive, quando si applica l'IFRS 12 si dovrebbero
valutare tutti i
fatti e le
circostanze reali di una particolare fattispecie.
AGGREGAZIONE (PARAGRAFO 4)
B2 L'entità deve decidere, alla luce della propria situazione specifica, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare le
esigenze informative
degli utilizzatori,
il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e le modalità di aggregazione
delle
informazioni. È necessario trovare un equilibrio, evitando di caricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono
non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni a causa di
aggregazioni
eccessive.
B3
L'entità può aggregare le informazioni integrative richieste dal presente IFRS per partecipazioni in entità similari se
l'aggregazione è coerente con l'obiettivo informativo
e con le disposizioni
di cui al paragrafo
B4, e non
occulta le
informazioni fornite. L'entità deve indicare le modalità di aggregazione delle proprie partecipazioni
in
entità similari.
B4
L'entità deve esporre le informazioni separatamente per partecipazioni
in:
a)
controllate;
b)
joint venture;
c)
attività a controllo congiunto
d)
società collegate; e
e)
entità strutturate non consolidate.
B5 Nel determinare se aggregare le informazioni, l'entità deve considerare le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo
relative alle caratteristiche di rischio e rendimento di ciascuna entità che sta prendendo
in conside
razione al fine
dell'aggregazione, nonché la rilevanza di ognuna di tali entiper l'entità che redige il bilancio.
L'entità
deve
presentare
le informazioni
integrative
illustrando
chiaramente
agli utilizzatori
del bilancio
la natura
e la misura
delle proprie partecipazioni in tali entità.
B6 Esempi di livelli di aggregazione nelle classi di entità fissate nel paragrafo B4 che potrebbero essere appropriati
sono:
a)
natura delle attivi (per esempio, un'entità di ricerca e sviluppo, un'enti di cartolarizzazione di carte
revolving);
b)
classificazione industriale;
c)
aree geografiche (per esempio, paese o regione).
PARTECIPAZIONI IN ALTRE ENTITÀ
B7 Una partecipazione in un'altra entità fa riferimento a un'implicazione contrattuale e non contrattuale, che espone
l'entità che redige il bilancio alla variabilità dei rendimenti derivanti dai risultati economici dell'altra entità. La
considerazione dello scopo e della struttura dell'altra entità può assistere l'entità che redige il bilancio nel valutare
se ha una partecipazione in quell'entità e, pertanto, se è tenuta a fornire le informazioni integrative indicate nel
presente
IFRS. Tale valutazione
deve prendere
in esame i rischi che strutturalmente
l'altra entità deve creare e
quelli
che deve invece trasferire all'entità che redige il bilancio e alle altre parti.
B8 Un'entiche redige il bilancio è generalmente esposta alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato
economico
di un'altra
entità
attraverso
la detenzione
di strumenti
finanziari
(come
gli strumenti
rappresentativi
di capitale o
di debito emessi dall'altra entità) o altro tipo di coinvolgimento che esponga a tale variabilità. Per
esempio,
ipotizziamo che un'entità strutturata detenga un portafoglio di finanziamenti. L'entità strutturata ottiene
un
contratto di credit default swap da un'altra enti (l'entità che redige il bilancio), per tutelarsi contro
l'inadempimento nel pagamento
di interessi
e quota capitale sui finanziamenti.
Il coinvolgimento
dell'entità che
redige il bilancio la espone alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico dell'entità strutturata
perché il credit default swap assorbe la variabilità dei rendimenti dell'entità strutturata.
B9
Alcuni strumenti finanziari sono strutturati per trasferire il rischio dall'entità che redige il bilancio a un'altra
entità.
Tali strumenti creano variabilità dei rendimenti
per l'altra entità ma, generalmente,
non espongono
l'entità che redige
il bilancio alla variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato economico dell'altra entità. Per esempio, supponiamo
che un'entità strutturata venga costituita per fornire opportunità di investimento a investitori che
desiderano avere
esposizione al rischio di credito dell'entiZ (l'entità Z non è correlata a nessuna delle parti
dell'accordo). L'entità
strutturata ottiene fondi dagli investitori attraverso l'emissione di obbligazioni collegate al
rischio di credito dell'entità
Z (obbligazioni collegate a titoli di credito) e utilizza tali fondi investendo in un portafoglio di attività senza rischio.
L'entità strutturata ottiene l'esposizione al rischio di credito dell'entità Z stipulando un contratto di credit default
swap (CDS) con una determinata controparte. Il CDS trasferisce il rischio di credito dell'entità Z all'entità
strutturata in cambio di una commissione pagata dalla controparte del contratto di swap. Gli investitori nell'entità
strutturata ricevono un rendimento maggiore che riflette sia il rendimento dell'entità strutturata derivante dal
proprio portafoglio di attività, sia la commissione sul CDS. La
controparte del contratto di swap non
ha
un
coinvolgimento
nell'entità
strutturata
che
la espone
alla
variabilità dei rendimenti derivanti dal risultato
economico
dell'entità
strutturata,
in quanto
il CDS
trasferisce
la variabilità
dei rendimenti all'entità strutturata, piuttosto
che assorbirla dalla stessa.
RIEPILOGO DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI PER CONTROLLATE, JOINT VENTURE E COLLEGATE (PARAGRAFI 12 E 21)
B10
Per ciascuna controllata che detiene partecipazioni di minoranza rilevanti per l'entità che redige il bilancio,
l'entità
deve indicare:
a)
i dividendi corrisposti
alle
partecipazioni
di minoranza;
b)
un riepilogo dei dati economico-finanziari relativi ad attività, passività, utile o perdita d'esercizio e flussi
finanziari della controllata, che
consenta
agli
utilizzatori
di
comprendere
l'interessenza
che
le
partecipazioni
di
minoranza hanno nelle attività e nei flussi finanziari del gruppo. Tali informazioni potrebbero comprendere,
per esempio, le attività e le passività correnti e non correnti, i ricavi, l'utile o la perdita d'esercizio e il
totale
conto economico complessivo.
B11 Il riepilogo dei dati economico-finanziari richiesto dal paragrafo B10(b) deve considerare gli importi prima delle
elisioni infragruppo.
B12
Per ciascuna joint venture e società collegata rilevante per l'entità che redige il bilancio, l'entità deve indicare:
a)
i dividendi percepiti dalla joint venture o società collegata;
b)
un riepilogo dei dati economico-finanziari della joint venture
o società collegata
(vedere paragrafi
B14 e B15)
che
comprenda, a titolo esemplificativo:
i)
attività correnti;
ii)
attività non correnti;
iii)
passività correnti;
iv)
passività non correnti;
v)
ricavi;
vi)
utile (perdita) derivante da attività operative in esercizio;
vii)
plusvalenza o minusvalenza,
al netto degli oneri fiscali, delle attività operative
cessate;
viii)
altre componenti di conto economico complessivo;
ix)
totale conto economico complessivo.
B13 Oltre al riepilogo dei dati economico-finanziari disposto dal paragrafo B12, per ciascuna joint venture relativa
all'entità che redige il bilancio, l'entità deve indicare l'ammontare di:
a)
disponibilità liquide e mezzi equivalenti inclusi nel paragrafo B12(b)(i);
b)
passività finanziarie correnti (esclusi debiti commerciali e altri debiti e accantonamenti) incluse nel paragrafo B12
(b)(iii);
c)
passività finanziarie non correnti (esclusi debiti commerciali e altri debiti e accantonamenti) incluse nel
paragrafo B12(b)(iv);
d)
svalutazioni e
ammortamenti;
e)
interessi attivi;
f)
interessi passivi;
g)
oneri o proventi per imposte sul reddito.
B14
Il riepilogo dei dati economico-finanziari
presentato secondo quanto disposto dai paragrafi B12 e B13 riguarda
gli importi inclusi nel bilancio redatto in conformità agli IFRS della joint venture o società collegata (e non la
quota
di tali importi posseduta dall'entità). Se l'entità contabilizza la propria partecipazione nella joint venture o
società
collegata applicando il metodo del patrimonio netto:
a)
gli importi inclusi nel bilancio della joint venture o società collegata redatto in conformiagli IFRS devono
essere rettificati per riflettere le rettifiche apportate dall'entità quando applica il metodo del patrimonio netto,
come
per esempio le rettifiche del fair value (valore equo) apportate al momento dell'acquisizione e le
rettifiche
dovute a differenze nei principi contabili;
b)
l'entità deve fornire una riconciliazione tra il riepilogo dei dati economico-finanziari presentato e il valore
contabile della propria partecipazione nella joint venture o società collegata.
B15 L'entità può presentare il riepilogo dei dati economico-finanziari richiesto dai paragrafi B12 e B13 sulla base del
bilancio della joint venture o società collegata se:
a)
l'entità valuta al fair value (valore equo) la propria partecipazione nella joint venture o società collegata,
secondo quanto disposto dallo IAS 28 (come modificato nel 2011); e
b)
la joint venture o società collegata non redige il bilancio in base agli IFRS e una tale redazione del bilancio
non
sarebbe fattibile o determinerebbe costi non dovuti.
In tal caso, l'entità deve indicare il criterio in base al quale è stato predisposto il riepilogo dei dati economico-
finanziari.
B16
L'entità deve indicare il valore contabile complessivo delle proprie partecipazioni
in tutte le joint venture o società
collegate singolarmente irrilevanti e contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. L'entità deve anche
indicare separatamente l'importo aggregato della propria quota di tali joint venture o società collegate:
a)
utile (perdita) derivante da attività operative in esercizio;
b)
plusvalenza o minusvalenza,
al netto degli oneri fiscali, delle attività operative
cessate;
c)
altre componenti di conto economico complessivo;
d)
totale conto economico complessivo.
L'entità fornisce le informazioni integrative separatamente
per le joint venture e per le società collegate.
B17 Quando la partecipazione dell'enti in una controllata, joint venture o società collegata (o una parte della
partecipazione in una joint
venture o società collegata)
è classificata
come posseduta
per la vendita (o inclusa
in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto stabilito dall'IFRS
5, l'entinon è tenuta ad esporre in bilancio il riepilogo dei dati economico-finanziari per tale controllata, joint
venture o società collegata in conformità ai paragrafi B10B16.
IMPEGNI PER JOINT VENTURE (PARAGRAFO 23(a))
B18 L'entità deve indicare gli impegni totali assunti ma non rilevati alla data di riferimento del bilancio (inclusa la propria
parte di impegni presi congiuntamente con altri investitori aventi il controllo congiunto di una joint
venture)
relativi alle proprie partecipazioni in joint venture. Gli impegni sono quelli che possono determinare un
flusso futuro
in uscita di disponibilità liquide o di altre risorse.
B19
Gli impegni non rilevati che possono determinare un flusso futuro in uscita di disponibili liquide o di altre
risorse
comprendono:
a)
gli impegni non rilevati per assicurare fondi o risorse in conseguenza, per esempio, di:
i)
costituzione o di accordi di acquisizione di una joint venture (che, per esempio richiedono all'entidi
conferire fondi per un periodo predeterminato);
ii)
progetti ad alta intensità di capitale intrapresi da una joint venture;
iii)
obbligazioni di acquisto incondizionate, comprendenti approvvigionamento di attrezzature, rimanenze o
servizi che l'entità è tenuta ad acquistare da una joint venture, o per conto di essa;
iv)
impegni non rilevati per erogare finanziamenti o assicurare altra tipologia di sostegno finanziario a una
joint venture;
v)
impegni non rilevati per conferire risorse in una joint venture, quali attività o servizi;
vi)
altri impegni non rilevati non annullabili relativi a una joint venture;
b)
impegni non rilevati per acquisire un'interessenza partecipativa di un'altra parte (o una parte di tale
interes
senza partecipativa) in una joint venture, se un particolare evento si verifica o non si verifica in
futuro.
B20 I requisiti e gli esempi di cui ai paragrafi B18 e B19 illustrano alcune tipologie dell'informativa richiesta dal
paragrafo 18 dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.
PARTECIPAZIONI IN ENTITÀ
STRUTTURATE
NON CONSOLIDATE
(PARAGRAFI
2431)
Entità strutturate
B21 L'entità strutturata è un'entità configurata in modo tale che i diritti di voto o diritti similari non rappresentano il
fattore preponderante per stabilire chi controlla l'entità, come nel caso in cui i diritti di voto facciano soltanto
riferimento ad attività amministrative e le attività rilevanti siano condotte attraverso accordi contrattuali.
B22
Un'entità strutturata spesso presenta alcune o tutte le seguenti caratteristiche o attributi:
a)
attività limitate;
b)
un obiettivo limitato e ben definito, come stipulare un contratto di leasing che comporti risparmi fiscali,
svolgere attivi di ricerca e sviluppo, reperire fonti di capitale o finanziamenti per un'entità o fornire
opportunità d'investimento per gli investitori trasferendo loro i rischi e i benefici correlati alle attività
dell'entità strutturata;
c)
patrimonio netto insufficiente per consentire all'entità strutturata di finanziare le proprie attività senza
sostegno finanziario subordinato;
d)
finanziamenti, sotto forma di strumenti multipli legati contrattualmente, a quegli investitori che creano
concentrazioni di rischio di credito o di altri rischi (tranche).
B23
A titolo esemplificativo, di riportano alcuni casi di entità considerate
entità strutturate:
a)
società veicolo
per le cartolarizzazioni;
b)
finanziamenti garantiti da attività;
c)
alcune tipologie di fondi comuni di investimento.
B24 L'entità controllata attraverso diritti di voto non è un'entità strutturata semplicemente perché, per esempio, riceve
finanziamenti da terzi a seguito di una ristrutturazione.
Natura dei rischi
derivanti
da partecipazioni
in entità strutturate
non consolidate
(paragrafi
29-31)
B25 Oltre alle informazioni richieste dai paragrafi 2931, l'entità deve fornire ulteriori informazioni necessarie per
soddisfare il requisito informativo di cui al paragrafo 24(b).
B26 Esempi di informazioni aggiuntive che, a seconda delle circostanze, potrebbero essere rilevanti per una valuta-
zione
dei rischi a cui l'entità è esposta quando detiene una partecipazione in un'entità strutturata non consolidata
sono:
a)
i termini di un accordo che potrebbe richiedere all'entità
di fornire
sostegno
finanziario
all'entità
strutturata non
consolidata (per esempio, accordi per la fornitura di liquidità o eventi creditizi che determinato il rating
associati a
obbligazioni per l'acquisto di attività dell'entità strutturata o per la fornitura di sostegno finan
ziario), tra cui:
i)
una descrizione degli eventi o circostanze che potrebbero esporre a una perdita l'entità che redige il
bilancio;
ii)
se sussistono clausole che limiterebbero l'obbligazione;
iii)
se vi sono altre parti che forniscono un supporto finanziario e, in tal caso, qual è il grado di
subordinazione dell'obbligazione dell'entità che redige il bilancio rispetto a quello delle altre parti;
b)
perdite subite dall'entità durante l'esercizio di riferimento, relativamente alle proprie partecipazioni in entità
strutturate non consolidate;
c)
i tipi di ricavi percepiti dall'entità, nel corso dell'esercizio di riferimento, dalle proprie partecipazioni in entità
strutturate non consolidate;
d)
se l'entità deve assorbire le perdite dell'entità strutturata non consolidata prima di altre parti, il limite
massimo di tali perdite per l'entità, e (se rilevante) la classificazione e la misura delle perdite potenziali
sostenute da parti le cui partecipazioni siano di rango inferiore rispetto alle partecipazioni che l'entità detiene
nell'entità strutturata non consolidata;
e)
informazioni in merito a linee di liquidità, garanzie o altri impegni con terzi che possono incidere sul fair value
(valore equo) o sul rischio delle partecipazioni dell'entità in entità strutturate non consolidate;
f)
le difficoltà che l'entità strutturata non consolidata ha incontrato nel finanziare le proprie attività nel corso
dell'esercizio di riferimento;
g)
in relazione al finanziamento
dell'entità strutturata non consolidata, le forme di finanziamento
(per esempio,
carta
commerciale o titoli a medio termine) e la loro vita media ponderata. Tali informazioni potrebbero
comprendere analisi delle scadenze delle attività e delle passività dell'entità strutturata non consolidata, se
l'entità
strutturata detiene attività a lungo termine finanziate con passività a breve termine.
Appendice C
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS e ha lo stesso carattere vincolante delle altre parti dell'IFRS.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
C1 L'entità deve applicare il presente IFRS ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data
successiva.
È consentita l'applicazione anticipata.
C1A
Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni
transitorie
(Modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha aggiunto i paragrafi C2AC2B.
L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in
data successiva.
Se l'entità applica l'IFRS 12 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere
applicate a partire da
tale esercizio precedente.
C1B
Enti d'investimento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato il
paragrafo 2 e l'Appendice A, e ha aggiunto i paragrafi 9A9B, 19A19G, 21A e 25A. L'enti deve applicare tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2014 o in data successiva. È consentita
l'applicazione anticipata. Se applica
tali modifiche
a partire
da un periodo
precedente,
l'entità deve indicare
tale
fatto e applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento.
C1C
Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28),
pubblicato
a dicembre 2014, ha modificato il paragrafo 6. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno
inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità
applica questa
modifica a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
C1D
Il
Ciclo annuale di miglioramenti
agli IFRS 2014-2016
, pubblicato a dicembre 2016, ha aggiunto il paragrafo 5A e ha
modificato il paragrafo B17. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi
contabili, cambiamenti nelle stime contabili
ed errori
ai bilanci
degli esercizi
che hanno inizio il 1
o
gennaio
2017 o in
data successiva.
C2
L'entità è incoraggiata a fornire le informazioni richieste dal presente IFRS in anticipo sugli esercizi aventi inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. L'entità pfornire alcune delle informazioni richieste dal presente IFRS
senza
essere tenuta ad ottemperare a tutte le disposizioni
del presente
IFRS ad applicare
l'IFRS
10, l'IFRS
11, lo
IAS 27
(come modificato nel 2011) e lo IAS 28 (come modificato nel 2011) in anticipo.
C2A Non è necessario applicare le disposizioni sull'informativa del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è
anteriore all'esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è applicato l'IFRS 12.
C2B Non è necessario applicare le disposizioni sull'informativa di cui ai paragrafi 2431 e la relativa guida di cui ai paragrafi
B21B26 del presente IFRS per gli esercizi presentati il cui inizio è anteriore al primo esercizio per il
quale è
applicato l'IFRS 12.
RIFERIMENTI ALL'IFRS 9
C3 Se l'entità applica il presente IFRS ma non applica ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere
interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
-BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO