Appendice C
Data di entrata in vigore, disposizioni transitorie e ritiro di altri IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS e ha lo stesso carattere vincolante delle altre parti dell'IFRS.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
C1 L'entità deve applicare il presente IFRS ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data
successiva.
È consentita l'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio
precedente, deve indicare tale fatto e applicare
contemporaneamente
l'IFRS
10,
l'IFRS
12
Informativa
sulle
partecipazioni in altre entità
, lo IAS 27 (come modificato nel 2011) e lo IAS 28 (come modificato nel 2011).
C1A
Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni
transitorie
(Modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi
C2–
C5, C7–C10 e C12 e ha aggiunto i paragrafi C1B e C13A–C13B. L'entità deve applicare tali modifiche
ai bilanci
degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 11 a
partire da un
esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate
a partire
da tale
esercizio
prece-
dente.
C1AA
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto
(Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a
maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D e
C14
A e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente
ai bilanci degli esercizi che hanno
inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste
modifiche a
un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
C1AB
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017
, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo B33CA.
L'entità deve applicare tali modifiche ad operazioni in cui ottiene il controllo congiunto all'inizio o dopo l'inizio
del primo esercizio con decorrenza il 1
o
gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata.
Se l'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.
Disposizioni transitorie
C1B
In deroga alle disposizioni
del paragrafo 28 dello IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle stime contabili ed errori
,
alla prima applicazione del presente IFRS, l'entità deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal
paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è
applicato l'IFRS 11 (l'
"
esercizio immediatamente precedente
"
). L'entità può anche presentare tali informazioni per
l'esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.
Joint venture - passaggio dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto
C2 Nel passaggio dal metodo del consolidamento
proporzionale
al
metodo
del
patrimonio
netto,
l'entità
deve
rilevare
la propria partecipazione nella joint venture all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente. Tale partecipazione
iniziale deve essere calcolata come l'ammontare complessivo
dei
valori
contabili
delle
attività
e delle passività che
l'entità aveva in precedenza consolidato proporzionalmente, incluso qualsiasi avviamento derivante dall'acquisizione.
Se l'avviamento precedentemente
apparteneva a una unità generatrice di flussi finan
ziari di dimensioni maggiori, o
a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, l'entità deve attribuire l'avviamento alla joint venture in base
ai relativi valori contabili della joint venture e dell'unità generatrice di
flussi finanziari, o del gruppo di unità
generatrici di flussi finanziari, di appartenenza.
C3 Il saldo di apertura della partecipazione determinato in conformità al paragrafo C2 viene considerato come il
sostituto
del costo della partecipazione al momento della rilevazione iniziale. L'entità
deve applicare
i paragrafi
40-43 dello IAS
28 (come modificato nel 2011) al saldo di apertura della partecipazione per valutare se la
partecipazione abbia
subito una perdita per riduzione di valore e deve rilevare qualsiasi perdita per riduzione di valore come una rettifica
degli utili portati a nuovo all'inizio
dell'esercizio
immediatamente
precedente.
L'ecce-
zione della rilevazione iniziale
di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12
Imposte sul reddito
non si applica nel caso in cui l'entità rilevi una
partecipazione in una joint venture risultante dall'applicazione delle disposizioni
transitorie alle joint venture
precedentemente consolidate proporzionalmente.