INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 11
Accordo a controllo congiunto
OBIETTIVO
1
L'obiettivo del presente IFRS è definire i principi di rendicontazione contabile per le entità che sono parti di accordi
relativi ad attività controllate congiuntamente (ossia, accordi a controllo congiunto).
Conseguimento dell'obiettivo
2
Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il presente
IFRS dà una definizione
di
controllo
congiunto
e stabilisce che
una entità che è
parte di un accordo a controllo congiunto
deve determinare il tipo di accordo in cui è coinvolta,
valutando
i propri diritti e le proprie obbligazioni, e deve contabilizzare tali diritti e obbligazioni in conformialla
tipologia
di accordo di cui fa parte.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3
Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità che partecipano a un accordo a controllo con-
giunto.
ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO
4
Un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o p parti detengono il controllo
congiunto dell'attività economica oggetto dell'accordo.
5
Un accordo a controllo congiunto possiede le seguenti caratteristiche:
a)
le parti sono
vincolate
da
un
accordo
contrattuale
(vedere
paragrafi
B2B4);
b)
l'accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell'accordo (vedere paragrafi
713).
6
Un accordo a controllo congiunto può essere una
attività a controllo congiunto
o una
joint venture
.
Controllo congiunto
7
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che
esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di
tutte le
parti che condividono il controllo.
8
Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti,
o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo
collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti
dell'accordo
(ossia,
le attività rilevanti).
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
9
Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l'accordo, il controllo congiunto
esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano
l'accordo collettivamente.
10
In un accordo a controllo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il
controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di
controllare
l'accordo.
11
Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto
dell'accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell'accordo
(
partecipanti ad attività a controllo congiunto
o a
joint venture
) e le parti che partecipano a un accordo a controllo
congiunto ma non detengono il controllo.
12
Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il
controllo congiunto dell'accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione
prendendo in considerazione
tutti i fatti e
le circostanze (vedere paragrafi B5-B11).
13
Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto
dell'accordo.
Tipologie di accordi a controllo congiunto
14
Una entità deve determinare il tipo di accordo a controllo congiunto nel quale è coinvolta. La classifica-
zione di un accordo a controllo congiunto come attività a controllo congiunto o come joint venture
dipende
dai diritti e dalle obbligazioni delle parti nell'ambito dell'accordo.
15
Un'attività a controllo congiunto è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il
controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obbligazioni
per le passività relative all'accordo.
Tali parti
sono
definite gestori congiunti.
16
Una joint venture è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto
vantano diritti sulle attività nette dell'accordo. Tali parti sono definite joint venturer.
17
Una entità deve esercitare il proprio giudizio nel valutare se un accordo a controllo congiunto rappresenta una
attività a controllo congiunto o una joint venture. Una entità deve determinare il tipo di accordo a controllo
congiunto nel quale è coinvolta considerando i diritti e le obbligazioni generati dall'accordo. Una entità valuta i
propri diritti e obbligazioni considerando la struttura e la forma giuridica dell'accordo, i termini concordati dalle
parti nell'accordo contrattuale e, se rilevanti, altri fatti e circostanze (vedere paragrafi B12-B33).
18
Talvolta, le parti sono vincolate da un accordo-quadro che definisce le disposizioni contrattuali generali per
intraprendere una o più attività. L'accordo-quadro potrebbe stabilire che le parti definiscono diversi accordi a
controllo congiunto per trattare le attività specifiche rientranti nell'accordo-quadro. Sebbene tali accordi a controllo
congiunto facciano riferimento a uno stesso accordo-quadro, la loro tipologia potrebbe essere diversa se i diritti e
le obbligazioni delle parti sono diversi a seconda delle differenti attività intraprese rientranti nell'accordo-quadro. Di
conseguenza, le attività a controllo congiunto e le joint venture possono coesistere se le parti intraprendono attività
diverse che fanno parte dello stesso accordo-quadro.
19
Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se la tipologia di accordo a controllo
congiunto nella quale è coinvolta è cambiata.
BILANCIO DELLE PARTI DI UN ACCORDO A CONTROLLO CONGIUNTO
Attività a controllo congiunto
20
Un gestore congiunto deve rilevare, con riferimento alla propria partecipazione in una attività a controllo
congiunto, quanto segue:
a)
le proprie
attività,
inclusa
la quota
delle
attività
possedute
congiuntamente;
b)
le proprie passività,
inclusa la quota delle passività
assunte congiuntamente;
c)
i ricavi dalla vendita della propria quota di produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto;
d)
la propria quota dei ricavi dalla vendita della produzione riveniente dall'attività a controllo congiunto;
e
e)
i suoi costi, inclusa la quota dei costi sostenuti congiuntamente.
21
Un gestore congiunto deve rilevare le attività, le passività, i costi e i ricavi relativi alla propria interessenza in
un'attività a controllo congiunto in conformità agli IFRS applicabili alle specifiche attività, passività, costi e ricavi.
21A
Quando
l'entità
acquisisce
un'interessenza
in una
attività
a controllo
congiunto
che costituisce
un'attività
aziendale
ai sensi dell'IFRS 3
Aggregazioni aziendali
applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i
principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto
con le indicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste in tali IFRS
in
relazione alle
aggregazioni aziendali. Ciò vale sia per l'acquisizione dell'interessenza iniziale sia per le successive acquisizioni in una
attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale. La contabilizzazione dell'ac
quisizione di
un'interessenza in tale attività a controllo congiunto è definita nei paragrafi B33 A-B33D.
22
La contabilizzazione di operazioni quali la vendita, il conferimento o l'acquisto di attività tra una entità e una attività
a controllo congiunto in cui la stessa enti è un gestore congiunto è definita nei paragrafi B34-B37.
23
Una parte che partecipa a una attività a controllo congiunto senza detenere il controllo congiunto, deve rilevare la
propria interessenza nell'accordo a controllo congiunto
in conformità
ai paragrafi
20-22 se la stessa parte ha diritti sulle
attività e obbligazioni per le passività relativi all'attività a controllo congiunto. Se la parte che partecipa a una
attività a
controllo congiunto senza detenere il controllo congiunto non ha diritti sulle attività e obbligazioni per le passività
relativi all'attività a controllo congiunto, deve rilevare la propria interessenza nell'attività a controllo
congiunto in
conformità agli IFRS applicabili a tale interessenza.
Joint venture
24
Un joint venturer deve rilevare la propria interessenza nella joint venture come una partecipazione e deve
contabilizzarla seguendo il metodo del patrimonio netto in conformità allo IAS 28
Partecipazioni in società collegate
e joint venture
, a meno che l'entità non sia esentata dall'applicazione del metodo del patrimonio netto secondo
quanto specificato in tale Principio.
25
Una parte che partecipa a una joint venture senza detenerne il controllo congiunto deve contabilizzare la propria
interessenza nell'accordo congiunto in conformità all'IFRS 9
Strumenti finanziari
, a meno che non eserciti una
influenza notevole sulla joint venture, nel qual caso deve contabilizzarla in conformità allo IAS 28 (come modi-
ficato
nel 2011).
BILANCIO SEPARATO
26
Nel proprio bilancio separato, un gestore congiunto o un joint venturer deve contabilizzare la propria
interessenza in:
a)
una attività a controllo congiunto, in conformità ai paragrafi 20-22;
b)
una joint venture, in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27
Bilancio separato
.
27
Nel proprio bilancio separato, una parte che partecipa a un accordo a controllo congiunto senza detenerne
il controllo congiunto, deve contabilizzare la propria interessenza in:
a)
una attività a controllo congiunto, in conformità al paragrafo 23;
b)
una joint venture, in conformità all'IFRS 9, a meno che l'entità non eserciti
una influenza
notevole sulla
joint venture, nel qual caso deve applicare il paragrafo 10 dello IAS 27 (come modificato nel
2011).
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
accordo a controllo congiunto Un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto.
controllo congiunto
La condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unica-
mente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso
unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
attività a controllo congiunto Un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il
controllo congiunto
hanno diritti sulle attivie obbligazioni per le passività rela
tive
all'accordo.
gestore congiunto
Un partecipante a una
attivi a controllo congiunto
che abbia il
controllo
congiunto di tale attività.
joint venture
Un accordo a controllo congiunto in base al quale le parti che detengono il
controllo congiunto
vantano
diritti
sulle
attività
nette
dell'accordo.
joint venturer
Un partecipante a una
joint venture
che abbia il
controllo congiunto
su quella
joint
venture.
parte di un accordo a
controllo congiunto
L'entità che partecipa a un
accordo a controllo congiunto
, indipendentemente dal
fatto che abbia il controllo congiunto dell'accordo.
veicolo separato
Una struttura finanziaria identificabile separatamente, comprese le entità legali di- stinte
o le entità
riconosciute
dallo
statuto,
indipendentemente
dal
fatto
che abbiano
o meno
personalità giuridica.
I seguenti termini sono definiti nello IAS 27 (come modificato nel 2011), nello IAS 28 (come modificato nel 2011) o
nell'IFRS 10
Bilancio consolidato
e sono utilizzati nel presente IFRS con i significati specificati in tali IFRS:
controllo di un'entità
partecipata
metodo del patrimonio netto
potere
diritti di protezione
attività rilevanti
bilancio separato
influenza notevole.
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 1-27 e ha lo stesso carattere
vincolante delle altri parti dell'IFRS.
B1
Gli esempi riportati nella presente appendice rappresentano situazioni ipotetiche. Benché alcuni
aspetti
degli esempi
possano essere rinvenibili in fattispecie effettive, quando si applica l'IFRS 11 si dovrebbero valutare tutti
i fatti e
le circostanze reali di una particolare fattispecie.
ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO
Accordi contrattuali
(paragrafo
5)
B2
Gli accordi contrattuali possono manifestarsi in diversi modi. Un accordo contrattuale legalmente esercitabile è
spesso, ma non sempre, redatto per iscritto, solitamente nella forma di un contratto o di una serie
di
discussioni
documentate tra le parti. Possono anche sussistere meccanismi statutari che creano
accordi
legal
mente esercitabili,
sia autonomamente, sia in combinazione con contratti stipulati tra le parti.
B3
Se gli accordi a controllo congiunto sono strutturati attraverso un
veicolo separato
(vedere paragrafi B19-B33),
l'accordo contrattuale, o soltanto alcuni
aspetti
dello stesso,
sarà in alcuni
casi incorporato
nello statuto
sociale
del
veicolo.
B4
L'accordo contrattuale definisce i termini che disciplinano la partecipazione delle parti all'attività oggetto
dell'accordo. L'accordo contrattuale generalmente tratta argomenti quali:
a)
lo scopo, l'attività e la durata dell'accordo a controllo congiunto;
b)
le modalità con cui vengono nominati i membri del consiglio di amministrazione, o un organo di governo
equivalente, dell'accordo a controllo congiunto;
c)
il processo decisionale: le materie che richiedono decisioni da entrambe le parti, i diritti di voto delle parti e
il livello necessario di supporto per tali materie. Il processo decisionale riflesso nell'accordo contrattuale
istituisce il controllo congiunto dell'accordo (vedere paragrafi B5-B11);
d)
il capitale sociale o i conferimenti richiesti alle parti;
e)
il modo in cui le parti condividono le attività, le passività, i ricavi, i costi o l'utile o la perdita relativa
all'accordo a controllo congiunto.
Controllo congiunto
(paragrafi
713)
B5
Nel valutare se una enti abbia il controllo congiunto di un accordo a controllo congiunto, l'entità deve
innanzitutto stabilire se tutte le parti, o se soltanto un gruppo di esse, detengono il controllo dell'accordo. L'IFRS
10 definisce il controllo e deve essere utilizzato per determinare se tutte le parti, o un gruppo di parti, sono
esposte, ovvero vantano dei diritti, ai rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento nell'accordo a controllo
congiunto, e per determinare se hanno la capacità di incidere su tali rendimenti attraverso i poteri esercitati
sull'accordo. Se tutte le parti, o un gruppo di parti, considerate collettivamente, hanno la capacità di
dirigere le
attività che incidono
significativamente
sui rendimenti
dell'accordo
(ossia,
le attività
rilevanti),
allora
le parti
controllano l'accordo collettivamente.
B6
Dopo aver stabilito che tutte le parti, o che un gruppo di parti, controlla l'accordo a controllo congiunto
collettivamente, l'entità deve valutare se ha il controllo congiunto dell'accordo. Il controllo congiunto esiste
soltanto nel momento in cui le decisioni in merito alle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle
parti che collettivamente controllano
l'accordo.
Per stabilire
se l'accordo
sia controllato
congiuntamente
da tutte
le
parti o da un gruppo di parti, o se sia soltanto controllato da una delle parti, può essere necessario del
giudizio.
B7
Talvolta, il processo decisionale concordato dalle parti nell'accordo contrattuale implica la presenza di un
controllo congiunto. Per esempio, si ipotizzi il caso in cui due parti stipulino un accordo in base al quale ciascuna
delle parti detenga il 50 per cento dei diritti di voto e in cui l'accordo contrattuale stabilisce che sia
necessario
almeno il 51 per cento
dei diritti di voto
per poter
assumere
decisioni
in merito
alle attività
rilevanti.
In tal caso,
le parti hanno implicitamente concordato di avere il controllo congiunto dell'accordo in quanto le decisioni in
merito alle attività rilevanti non possono essere assunte senza il consenso di entrambe le parti.
B8
In altre circostanze, l'accordo contrattuale stabilisce una quota minima dei diritti di voto per poter assumere
decisioni in merito alle attività rilevanti. Se tale quota minima dei diritti di voto può essere ottenuta attraverso
diverse
combinazioni
di accordo tra le parti, allora tale accordo non è un accordo a controllo congiunto,
a meno che
l'accordo contrattuale non specifichi quali sono le parti (ovvero qual è la combinazione di parti) alle quali sia
richiesto il consenso unanime per poter assumere decisioni in merito alle attivirilevanti oggetto
dell'accordo.
E s e m p i d i
a p p l i c a z i o n e
Esempio 1
Si ipotizzi che tre parti stipulino un accordo in cui A detiene il 50 per cento dei diritti di voto nell'ambito
dell'accordo,
B detiene il 30 per cento e C detiene il 20 per cento. L'accordo contrattuale
tra A, B e C specifica
che è necessario almeno il 75 per cento dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito
alle attività
rilevanti oggetto
dell'accordo.
Sebbene
A può bloccare
qualsiasi
decisione,
non controlla
l'accordo in quanto
necessita del consenso di B. I termini dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti prevedono che
almeno il 75
per cento dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito alle attività rilevanti implicano che A e B
hanno il controllo congiunto dell'accordo in quanto le decisioni in merito alle attivi
rilevanti dell'accordo
non possono essere assunte senza il consenso di entrambi A e B.
Esempio 2
Si ipotizzi che tre parti stipulino un accordo in cui A detiene il 50 per cento dei diritti di voto nell'ambito
dell'accordo, mentre B e C detengono entrambe il 25 per cento. L'accordo contrattuale tra A, B e C specifica
che è necessario almeno il 75 per cento dei diritti di voto per poter assumere decisioni in merito alle attività
rilevanti oggetto dell'accordo. Sebbene A può bloccare qualsiasi decisione, non controlla l'accordo in quanto
necessita del consenso di B o di C. In questo esempio A, B e C controllano collettivamente l'accordo. Tuttavia
esistono diverse combinazioni di consenso tra le parti che permettono di raggiungere il 75 per cento dei diritti
di voto necessari (ossia, il consenso di A e di B, oppure di A e di C). In tale situazione, per poter essere definito
come accordo a controllo congiunto, l'accordo contrattuale tra le parti dovrebbe specificare quale
combinazione di consenso unanime tra le parti permette di assumere decisioni in merito alle attività rilevanti
dell'accordo.
Esempio 3
Si ipotizzi un accordo in cui A e B detengono ciascuno il 35 per cento dei diritti di voto nell'ambito
dell'accordo, mentre il restante 30 per cento è ampiamente ripartito. Le decisioni in merito alle attività
rilevanti richiedono l'approvazione della maggioranza dei diritti di voto. A e B detengono il controllo
congiunto nell'ambito dell'accordo soltanto se l'accordo contrattuale
specifica
che le decisioni
in merito
alle
attività rilevanti dell'accordo richiedono il consenso di entrambi A e B.
B9
Il requisito dell'unanimità del consenso comporta che qualsiasi parte che detiene il controllo congiunto
nell'ambito di un accordo può impedire a una qualsiasi altra parte, o a un gruppo di parti,
di assumere decisioni
unilaterali
(in merito alle attività rilevanti)
senza il proprio consenso.
Se il requisito di unanimità del consenso
fa riferimento soltanto a quelle decisioni che concedono a una parte diritti di protezione e non l'accesso alle
decisioni in merito alle attivi rilevanti di un accordo, tale parte non è una parte che detiene il
controllo
congiunto nell'ambito di un accordo contrattuale.
B10 Un accordo contrattuale potrebbe prevedere delle clausole relative alla risoluzione di controversie,
come
l'arbitrato.
Tali clausole possono consentire che le decisioni vengano
assunte
in assenza
del consenso
unanime
delle parti che
detengono il controllo congiunto. L'esistenza di tali clausole non impedisce che l'accordo sia
controllato
congiuntamente e, di conseguenza, che sia un accordo a controllo congiunto.
Valutazione del controllo congiunto
B11 Se un accordo non rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 11, una entità deve contabilizzare la propria
interessenza nell'accordo in conformità agli IFRS rilevanti, quali l'IFRS 10, lo IAS 28 (come modificato nel
2011)
o l'IFRS 9.
TIPOLOGIE DI ACCORDI A CONTROLLO CONGIUNTO (PARAGRAFI 1419)
B12
Gli accordi a controllo
congiunto
vengono
contratti
per diverse finalità (per esempio,
come un modo per le
parti di condividere costi e rischi, ovvero per garantire alle parti l'accesso a nuove tecnologie o nuovi mercati), e
possono essere costituiti utilizzando strutture e forme giuridiche diverse.
B13 Taluni accordi non richiedono che l'attività economica oggetto dell'accordo sia condotta utilizzando un veicolo
separato. Tuttavia altri accordi richiedono la costituzione di un veicolo separato.
B14 La classificazione degli accordi a controllo congiunto richiesta dal presente IFRS dipende dai diritti e dalle
obbligazioni
delle parti, che rivengono dall'accordo
nel normale svolgimento
dell'attività.
Il presente IFRS opera
una
classificazione degli accordi a controllo congiunto tra attività a controllo congiunto e joint venture. Se una
entità
ha dei diritti sulle attività, o delle obbligazioni da passività, relative all'accordo, l'accordo è una attività a
controllo
congiunto. Se una entità vanta dei diritti sulle attività nette dell'accordo, allora l'accordo è una joint
venture. I
paragrafi B16B33 illustrano la valutazione che una entità deve effettuare per determinare se ha una
interessenza
in una attività a controllo congiunto o in una joint venture.
Classificazione di un accordo a controllo congiunto
B15 Come dichiarato nel paragrafo B14, la classificazione degli accordi a controllo congiunto stabilisce che le parti devono
valutare i diritti e le obbligazioni che rivengono dall'accordo. Nel compiere tale valutazione, una entità
deve
considerare quanto segue:
a)
la struttura dell'accordo a controllo congiunto
(vedere paragrafi B16B21);
b)
se l'accordo a controllo congiunto è strutturato attraverso un veicolo separato:
i)
la forma giuridica del veicolo separato (vedere paragrafi B22-B24);
ii)
i termini dell'accordo contrattuale (vedere paragrafi B25B28); e
iii)
se rilevanti, gli altri fatti e circostanze (vedere paragrafi B29-B33).
Struttura dell'accordo a controllo congiunto
Accordi a controllo congiunto non strutturati attraverso un veicolo separato
B16 Un accordo a controllo congiunto che non è strutturato attraverso un veicolo separato è una attività a
controllo
congiunto.
In tali casi, l'accordo contrattuale
definisce i diritti delle parti sulle attività e le obbligazioni
dalle passività,
relative all'accordo, e i diritti delle parti ai corrispondenti ricavi e alle obbligazioni relative ai
costi
corrispondenti.
B17 L'accordo contrattuale spesso descrive la natura delle attività soggette all'accordo e le modalità con cui le parti
intendono condurre insieme tali attività. Per esempio, le parti di un accordo a controllo congiunto potrebbero
decidere insieme di produrre un prodotto, e ciascuna parte si assume la responsabilità di un compito specifico
utilizzando le proprie attività e sostenendo le proprie passività.
L'accordo
contrattuale
potrebbe
anche
speci
ficare
il modo in cui le parti devono condividere
i ricavi e i costi comuni a entrambe.
In tal caso, ciascun gestore
congiunto rileva nel proprio bilancio le attività e le passività utilizzate per uno specifico compito, e
rileva la
propria quota di ricavi e di costi in conformità all'accordo contrattuale.
B18
In altri casi, le parti di un accordo a controllo congiunto possono concordare, per esempio, di condividere e
gestire
insieme una attività. In tale caso, l'accordo contrattuale definisce i diritti delle parti all'attivigestita
congiuntamente,
e il modo in cui la produzione o i ricavi dall'attività e i costi operativi devono essere ripartiti tra le parti. Ciascun
gestore congiunto deve contabilizzare la propria parte dell'attività congiunta e delle passività condivise, e deve
rilevare la propria parte della produzione, dei ricavi e dei costi in conformità
all'accordo contrattuale.
Accordi a controllo congiunto strutturati attraverso un veicolo separato
B19 Un accordo a controllo congiunto in cui le attività e le passività relative all'accordo sono detenute in un veicolo
separato può essere sia una joint venture, sia una attività a controllo congiunto.
B20 Il fatto che una parte possa essere un gestore congiunto o un joint venturer dipende dai diritti della parte sulle
attività, e dalle obbligazioni dalle passività, relative all'accordo e che sono detenute in un veicolo separato.
B21 Come stabilito nel paragrafo B15, se le parti hanno strutturato un accordo a controllo congiunto in un veicolo
separato, le parti devono determinare se la forma giuridica del veicolo separato, i termini dell'accordo
con
trattuale e, se rilevanti, qualsiasi altro fatto o circostanza, danno loro:
a)
dei diritti sulle attività, o delle obbligazioni da passività, relative all'accordo (ossia l'accordo è una attività a
controllo congiunto); o
b)
dei diritti sulle attività nette dell'entità oggetto dell'accordo (ossia, l'accordo è una joint venture).
Classificazione di un accordo a controllo congiunto: valutazione dei diritti e delle obbligazioni delle
parti rivenienti dall'accordo
La forma giuridica del veicolo separato
B22 La forma giuridica del veicolo separato è importante per determinare la tipologia di
accordo
a
controllo congiunto.
La forma giuridica è utile nella valutazione iniziale dei diritti delle parti sulle attività, e delle obbligazioni dalle
passività, detenute nel veicolo separato; ad esempio per verificare se le parti hanno delle
interessenze nelle
attività detenute nel veicolo separato e se hanno delle obbligazioni derivanti dalle passività
detenute nel veicolo
separato.
B23 Per esempio, le parti potrebbero gestire l'accordo a controllo congiunto su un'attività economica attraverso un
veicolo separato la cui forma giuridica comporta che il veicolo sia considerato un'entità autonoma (ossia, le
attività e le passività detenute nel veicolo separato rappresentano attività e passività del veicolo separato e non attività
e passività delle parti). In tal caso, la valutazione dei diritti e delle obbligazioni
conferite
alle parti dalla
forma
giuridica del veicolo separato indica che l'accordo riguarda una joint venture. Tuttavia i termini con-
cordati dalle
parti nell'accordo contrattuale (vedere paragrafi B25-B28) e, se rilevanti, gli altri fatti e circostanze (vedere paragrafi
B29-B33) possono sostituire
la valutazione
dei diritti
e delle obbligazioni
conferiti
alle parti
dalla forma giuridica
del veicolo separato.
B24 La valutazione dei diritti e delle obbligazioni conferiti alle parti dalla forma giuridica del veicolo separato è
sufficiente
per concludere che l'accordo riguarda una attività a controllo congiunto soltanto se le parti attuano
l'accordo a
controllo congiunto attraverso un veicolo separato la cui forma giuridica non conferisce una separazione tra le
parti e il veicolo separato (ossia, le attività e le passività detenute nel veicolo separato
rappresentano attività
e passività delle parti).
Valutazione
dei
termini
dell'accordo
contrattuale
B25
In molti casi, i diritti e le obbligazioni
concordati
dalle parti nell'accordo
contrattuale
sono coerenti,
o non sono
in conflitto, e i diritti e le obbligazioni vengono conferiti alle parti in base alla forma giuridica del veicolo
separato in cui l'accordo è stato strutturato.
B26
In altri casi, le parti utilizzano l'accordo contrattuale per stornare o modificare i diritti e le obbligazioni
conferite dalla forma giuridica del veicolo separato in cui l'accordo è stato strutturato.
B27
La tabella che segue raffronta i termini più comuni negli accordi contrattuali
tra le parti di una attività a controllo
congiunto e i termini più comuni negli accordi contrattuali tra le parti di una joint venture.
Gli
esempi di
disposizioni contrattuali previsti nella tabella seguente non sono esaustivi.
Valutazione dei
termini
dell'accordo
contrattuale
Attività a controllo congiunto
Joint venture
I termini dell'ac-
cordo contrattuale
L'accordo contrattuale prevede che le parti
dell'accordo a controllo congiunto ab-
biano diritti sulle attività e obbligazioni
dalle passività relative all'accordo.
L'accordo contrattuale prevede che le parti
dell'accordo a controllo congiunto abbiano
diritti sulle attività nette dell'accordo
(ossia,
è il veicolo separato, e non le parti, ad
avere diritti sulle attività e obbligazioni
dalle passività, relative all'accordo).
Diritti sulle attività
L'accordo contrattuale stabilisce che le
parti dell'accordo a controllo congiunto
condividono tutte le interessenze (per
esempio, i diritti, i titoli o la proprietà)
delle attività relative all'accordo in una
determinata proporzione
(per
esempio,
in proporzione alla partecipazione delle
parti nell'accordo ovvero in proporzione
all'attività condotta
attraverso
l'accordo
che è direttamente attribuibile ad esse).
L'accordo contrattuale stabilisce che le atti-
vità rientranti nell'accordo ovvero successi-
vamente acquisite dall'accordo a controllo
congiunto rappresentino attivi dell'ac-
cordo stesso. Le parti non detengono al-
cuna interessenza (ossia, nessun diritto, ti-
tolo o proprietà) nelle attività dell'accordo.
Obbligazioni dalle
passività
L'accordo contrattuale stabilisce che le
parti dell'accordo a controllo congiunto
condividono tutte le passività, le obbliga-
zioni, i costi e le spese in una determinata
proporzione (per esempio, proporzionata-
mente alle interessenze partecipative delle
parti nell'accordo o in proporzione all'at-
tività condotta che, grazie all'accordo, è
direttamente attribuibile alle parti stesse).
L'accordo contrattuale stabilisce che l'ac-
cordo a controllo congiunto è soggetto ai
debiti e alle obbligazioni dell'accordo.
E s e m p i o d i
a p p l i c a z i o n e
Esempio 4
Si ipotizzi che due parti strutturano un accordo a controllo congiunto su una società di capitali. Ciascuna parte
possiede il 50 per cento della partecipazione nella società. La forma giuridica di costituzione della entità
consente la separazione della entità dai soci e di conseguenza le attività e le passività detenute nella entità
rappresentano attività e le passività della entità stessa. In tal caso, la valutazione dei diritti e delle
obbligazioni
conferite alle parti dalla forma giuridica del veicolo separato indica
che le parti hanno
dei diritti
sulle attività
nette dell'accordo.
Tuttavia, le parti modificano le caratteristiche della società attraverso il loro accordo contrattuale in modo
tale
che ciascuna di esse abbia una interessenza nelle attività della entità e che ciascuna parte sia responsabile di una
determinata proporzione
delle passività della entità. Tali modifiche contrattuali
delle caratteristiche
di
una
società possono comportare che l'accordo diventi una attività a controllo congiunto.
Attività a controllo congiunto
Joint venture
L'accordo contrattuale stabilisce che le parti
dell'accordo a controllo congiunto sono
soggette all'accordo soltanto nella misura
dei propri investimenti nell'accordo ovvero
delle proprie obbligazioni a conferire
l'eventuale capitale non pagato o aggiun-
tivo nell'accordo, o entrambi.
L'accordo contrattuale stabilisce che le
parti dell'accordo a controllo congiunto
sono soggette a diritti vantati da terzi.
L'accordo contrattuale stabilisce che i cre-
ditori dell'accordo a controllo congiunto
non vantano diritti
Ricavi, costi, utile
o perdita
L'accordo contrattuale stabilisce l'alloca-
zione dei ricavi e dei costi in base ai ri-
sultati relative a ciascuna parte dell'ac-
cordo a controllo congiunto. Per esempio,
l'accordo contrattuale potrebbe
stabilire
che i ricavi e i costi siano allocati in
base
alla capacità produttiva utilizzata da
ciascuna parte di un impianto gestito con-
giuntamente, che potrebbe differire dal-
l'ammontare dell'interessenza detenuta
nell'accordo a controllo congiunto. In al-
tre circostanze le parti potrebbero aver
concordato di condividere gli utili o le
perdite relativi all'accordo in base a una
determinata proporzione, come per esem-
pio l'ammontare delle interessenze delle
parti nell'accordo. Ciò non impedirebbe
all'accordo di essere una attività a con-
trollo congiunto se da tale accordo deri-
vano, per le parti, diritti sulle attività e
obbligazioni dalle passività.
L'accordo contrattuale definisce la quota
dell'utile o perdita relativa alle attività del-
l'accordo congiunto che deve essere allo-
cata a ciascuna delle parti.
Garanzie
Le parti degli accordi a controllo congiunto devono spesso garantire ai terzi che, per
esempio, dall'accordo stesso ricevano un servizio o che assicurino fonti di finanzia-
mento. Tali garanzie, o l'impegno delle parti ad offrire tali garanzie, di per sé non
determina che l'accordo a controllo congiunto sia una attività a controllo congiunto.
La caratteristica che determina se l'accordo a controllo congiunto sia una attività a
controllo congiunto o una joint venture è rappresentata dal fatto che le parti abbiano
o meno delle obbligazioni derivanti dalle passività relative all'accordo (per alcune delle
quali le parti potrebbero o meno aver fornito una garanzia).
B28 Quando l'accordo contrattuale specifica che le parti hanno dei diritti sulle attività, e delle obbligazioni dalle passività,
relative all'accordo, allora esse sono parti di una attività a controllo congiunto e non devono considerare altri
fatti e circostanze (paragrafi B29B33) ai fini della classificazione dell'accordo a controllo
congiunto.
Valutazione di altri fatti e circostanze
B29 Se i termini dell'accordo contrattuale non specificano che le parti hanno dei diritti sulle attività,
e
delle obbligazioni
dalle passività, relative all'accordo, le parti devono valutare gli altri fatti e circostanze al fine di
determinare se
l'accordo è una attività a controllo congiunto o una joint venture.
B30
Un accordo a controllo congiunto potrebbe essere strutturato in un veicolo separato la cui forma giuridica assicura
la separazione tra le parti e il veicolo separato. Le disposizioni contrattuali concordate dalle parti potrebbero
non aver specificato i diritti delle parti sulle attività o le obbligazioni dalle passività, sebbene la valutazione degli
altri fatti e circostanze possano indurre a classificare tale accordo come una attività a controllo congiunto. Ciò si
verifica per
esempio
nel caso
in cui gli altri fatti
e circostanze
concedono
alle
parti dei diritti sulle attivi
e delle obbligazioni dalle passività relative all'accordo.
B31
Quando le attività di un accordo sono principalmente destinate alla produzione a favore delle parti, ciò indica
che le parti vantano dei diritti su tutti i benefici economici derivanti dalle attività dell'accordo. Le parti di tali
accordi spesso assicurano l'accesso alla produzione derivante dall'accordo impedendo che le attività economiche
soggette all'accordo a controllo congiunto possano vendere la produzione a terzi.
B32
L'effetto di un accordo a controllo congiunto avente tale destinazione e tale finalità consiste nel fatto che le
passività
sostenute dall'accordo sono, nella sostanza, soddisfatte dai flussi
finanziari
ricevuti
dalle
parti
attra- verso gli
acquisti della produzione. Se le parti rappresentano nella sostanza l'unica fonte di flussi finanziari che
contribuisce
alla continuità della gestione dell'accordo a controllo congiunto, ciò indica che le parti hanno
un'obbligazione
per le passività relative all'accordo.
E s e m p i o d i
a p p l i c a z i o n e
Esempio 5
Si ipotizzi che due parti strutturino un accordo a controllo congiunto nella entidi capitali (entità C) in cui
ciascuna delle parti detenga una partecipazione del 50 per cento. L'obiettivo di tale accordo è quello di
produrre i materiali necessari per i processi produttivi di ciascuna delle singole parti. L'accordo garantisce che
le parti gestiscono la struttura che produce i materiali in base alla quantità e alla qualità specificate dalle
parti.
La forma giuridica della entità C (una entità di capitali) attraverso cui le attività sono condotte inizialmente
denota che le attività e le passivi detenute nella entità C siano attivi e passività della stessa entità C.
L'accordo contrattuale tra le parti non specifica che le parti abbiano dei diritti sulle attività o delle obbligazioni
dalle passività della entità C. Di conseguenza, la forma giuridica della entità C e i termini dell'accordo
contrattuale indicano che l'accordo contrattuale è una joint venture.
Tuttavia le parti considerano
anche gli aspetti seguenti dell'accordo:
Ciascuna delle parti ha concordato di acquistare il 50 per cento di tutta la produzione prodotta dall'enti
C. L'entità C non può vendere alcuna parte della produzione
a terzi, a meno che ciò non sia autorizzato da
entrambi le parti dell'accordo. Poiché in questo caso la finalità dell'accordo è quella di garantire alle
parti
la produzione di cui necessitano, tali vendite risulterebbero insolite e non rilevanti.
Il prezzo della produzione venduta alle parti è determinato da entrambe le parti a un livello concepito per
coprire i costi della produzione e le spese amministrative sostenute dalla entiC. Sulla base di tale modello
operativo, l'accordo intende gestire l'attività economica mantenendola a un livello di pareggio.
In base al modello concepito sopra, i fatti e le circostanze rilevanti sono i seguenti:
B33
Il diagramma di flusso riportato di seguito riflette la valutazione che una entità deve seguire per classificare un
accordo a controllo congiunto nel caso in cui esso sia strutturato attraverso un veicolo separato:
Classificazione di un accordo a controllo congiunto strutturato attraverso un veicolo separato
BILANCIO DELLE PARTI DI UN ACCORDO A CONTROLLO CONGIUNTO (PARAGRAFI 21 A-22)
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto
B33A Quando l'entità acquisisce un'interessenza in una attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale
ai sensi dell'IFRS 3 applica, nella misura della sua quota in conformità al paragrafo 20, tutti i principi per la
contabilizzazione delle aggregazioni aziendali dell'IFRS 3 e degli altri IFRS che non siano in contrasto
l'obbligo di finanziare il regolamento delle passività della entità C.
C.
propria quota di produzione impiegandola nel proprio processo produttivo, la vendessero a terzi.
Tali
fatti e circostanze indicano che l'accordo è una joint venture.
con lindicazione contenute nel presente IFRS e fornisce le informazioni richieste da tali IFRS in relazione alle
aggregazioni aziendali. I principi per la contabilizzazione delle aggregazioni aziendali che non sono in con-
trasto con le indicazioni contenute nel presente IFRS includono, tra l'altro:
a)
la valutazione delle attività e passiviidentificabili al fair value, tranne per gli elementi per i quali sono
previste eccezioni nell'IFRS 3 e in altri IFRS;
b)
la rilevazione dei costi correlati all'acquisizione come spese nei periodi in cui i costi sono sostenuti e i servizi
sono ricevuti, ad eccezione dei costi di emissione di titoli di debito o di titoli partecipativi che sono rilevati in
conformità allo IAS 32
Strumenti finanziari
:
esposizione nel bilancio
e all'IFRS 9 (
56
);
c)
la rilevazione di attività e passività per imposte differite derivanti dalla rilevazione iniziale di attività o
passività, ad eccezione delle passivifiscali differite derivanti dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, come
richiesto dall'IFRS 3 e dallo IAS 12 Imposte sul reddito per le aggregazioni aziendali;
d)
la rilevazione dell'eccedenza del corrispettivo trasferito rispetto al valore netto degli importi, alla data di
acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili, qualora ve ne siano, come l'av
viamento;
e
e)
la verifica
per riduzione
di valore
di un'unità
generatrice
di flussi finanziari
cui è stato allocato
l'avviamento, da
effettuarsi almeno annualmente e ogniqualvolta vi sia un'indicazione che l'unità possa avere subito una riduzione
di valore, come disposto dallo IAS 36
Riduzione di valore delle attivi
per l'avviamento acquisito in
una
aggregazione aziendale.
B33B I paragrafi 21 A e B33 A si applicano anche alla costituzione di una attività a controllo congiunto se, e solo se,
l'attività aziendale esistente, come definita nell'IFRS 3, è conferita
all'attività
a controllo
congiunto
al momento
della
sua costituzione da una delle parti che vi partecipano. Tali paragrafi non si applicano tuttavia alla costituzione
di una attività a controllo
congiunto
se tutte
le parti
che
vi
partecipano
conferiscono
per
la
sua costituzione
solo attività o gruppi di attività che non costituiscono attività aziendali.
B33C Un gestore congiunto potrebbe aumentare la propria interessenza in una attività a controllo congiunto che
costituisce un'attività aziendale ai sensi dell'IFRS 3 acquisendo un'ulteriore interessenza nell'attività a controllo
congiunto. In tali casi, le interessenze precedentemente possedute nell'attività a controllo congiunto non sono
rideterminate se il gestore congiunto conserva il controllo congiunto.
B33CA Una parte che partecipa a un'attività a controllo congiunto senza detenerne il controllo congiunto può ottenere
il controllo congiunto dell'attività a controllo congiunto che costituisce un'attività aziendale quale definita
nell'IFRS 3. In tal caso non sono ricalcolate le interessenze che deteneva in precedenza nell'attività a controllo
congiunto.
B33D I paragrafi 21 A e B33 A-B33C non si applicano all'acquisizione di un'interessenza in una attività a controllo
congiunto quando le parti che condividono il controllo congiunto, compresa l'entità che acquisisce l'interessenza
nell'attività a controllo congiunto, sono sotto il controllo comune della stessa o delle stesse controllanti
ultime,
sia prima che dopo l'acquisizione, e tale controllo non è transitorio.
(1)
Qualora l'entità applichi le presenti modifiche ma non applichi ancora l'IFRS 9, il riferimento all'IFRS 9 nelle presenti modifiche
dovrà essere interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
Contabilizzazione delle vendite o dei conferimenti
di attività in una attività a controllo congiunto
B34
Una entità che partecipa a una attività a controllo congiunto in qualità di gestore congiunto, per esempio attraverso
una vendita o un conferimento di attività, conduce l'operazione con le altre parti partecipanti all'attività a
controllo congiunto e, pertanto, deve rilevare gli utili e le perdite risultanti da tale operazione
soltanto nella
misura delle partecipazioni delle altre parti nell'attività a controllo congiunto.
B35 Se tali operazioni evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da vendere o da conferire
nell'attività a controllo congiunto, ovvero di una perdita per riduzione di valore di tali attività, tali perdite
devono essere rilevate in toto dal gestore congiunto.
Contabilizzazione degli acquisti di attività da una attività a controllo congiunto
B36 Quando una entità partecipa a una attività a controllo congiunto in qualità di gestore congiunto, per esempio
attraverso l'acquisto di attività, essa non deve rilevare la propria quota
di utili e perdite
a meno
che
non rivenda
tali
attività a terzi.
B37
Se tali operazioni evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da acquistare, ovvero di
una perdita per riduzione di valore di tali attività, il gestore congiunto deve rilevare la propria quota parte di
tali
perdite.
Appendice C
Data di entrata in vigore, disposizioni transitorie e ritiro di altri IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS e ha lo stesso carattere vincolante delle altre parti dell'IFRS.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
C1 L'entità deve applicare il presente IFRS ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data
successiva.
È consentita l'applicazione anticipata. Qualora l'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio
precedente, deve indicare tale fatto e applicare
contemporaneamente
l'IFRS
10,
l'IFRS
12
Informativa
sulle
partecipazioni in altre entità
, lo IAS 27 (come modificato nel 2011) e lo IAS 28 (come modificato nel 2011).
C1A
Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni
transitorie
(Modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato i paragrafi
C2
C5, C7C10 e C12 e ha aggiunto i paragrafi C1B e C13AC13B. L'entità deve applicare tali modifiche
ai bilanci
degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. Se l'entità applica l'IFRS 11 a
partire da un
esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate
a partire
da tale
esercizio
prece-
dente.
C1AA
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto
(Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a
maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33 A-B33D e
C14
A e i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente
ai bilanci degli esercizi che hanno
inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste
modifiche a
un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
C1AB
Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017
, pubblicato a dicembre 2017, ha aggiunto il paragrafo B33CA.
L'entideve applicare tali modifiche ad operazioni in cui ottiene il controllo congiunto all'inizio o dopo l'inizio
del primo esercizio con decorrenza il 1
o
gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata.
Se l'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.
Disposizioni transitorie
C1B
In deroga alle disposizioni
del paragrafo 28 dello IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle stime contabili ed errori
,
alla prima applicazione del presente IFRS, l'enti deve solo presentare le informazioni quantitative richieste dal
paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 per l'esercizio immediatamente precedente il primo esercizio per il quale è
applicato l'IFRS 11 (l'
"
esercizio immediatamente precedente
"
). L'entità può anche presentare tali informazioni per
l'esercizio corrente o per esercizi comparativi precedenti, ma non è tenuta a farlo.
Joint venture - passaggio dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto
C2 Nel passaggio dal metodo del consolidamento
proporzionale
al
metodo
del
patrimonio
netto,
l'entità
deve
rilevare
la propria partecipazione nella joint venture all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente. Tale partecipazione
iniziale deve essere calcolata come l'ammontare complessivo
dei
valori
contabili
delle
attività
e delle passività che
l'entità aveva in precedenza consolidato proporzionalmente, incluso qualsiasi avviamento derivante dall'acquisizione.
Se l'avviamento precedentemente
apparteneva a una unità generatrice di flussi finan
ziari di dimensioni maggiori, o
a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari, l'entità deve attribuire l'avviamento alla joint venture in base
ai relativi valori contabili della joint venture e dell'unità generatrice di
flussi finanziari, o del gruppo di unità
generatrici di flussi finanziari, di appartenenza.
C3 Il saldo di apertura della partecipazione determinato in conformità al paragrafo C2 viene considerato come il
sostituto
del costo della partecipazione al momento della rilevazione iniziale. L'entità
deve applicare
i paragrafi
40-43 dello IAS
28 (come modificato nel 2011) al saldo di apertura della partecipazione per valutare se la
partecipazione abbia
subito una perdita per riduzione di valore e deve rilevare qualsiasi perdita per riduzione di valore come una rettifica
degli utili portati a nuovo all'inizio
dell'esercizio
immediatamente
precedente.
L'ecce-
zione della rilevazione iniziale
di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12
Imposte sul reddito
non si applica nel caso in cui l'entità rilevi una
partecipazione in una joint venture risultante dall'applicazione delle disposizioni
transitorie alle joint venture
precedentemente consolidate proporzionalmente.
C4
Se l'aggregazione di tutte le attività e passività precedentemente consolidate proporzionalmente risulta in un attivo
netto negativo, l'entità deve valutare se abbia contratto obbligazioni legali o implicite relative all'attivo netto
negativo e, nel caso, l'entità deve rilevare la passività corrispondente. Se l'entità stabilisce di non aver contratto
obbligazioni legali o implicite relative all'attivo netto negativo, non deve rilevare la passività corri
spondente ma
deve rettificare gli utili portati a nuovo rilevati all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente.
L'entità deve
indicare tale fatto, insieme alla quota parte delle perdite cumulate non rilevate delle sue joint
venture, all'inizio
dell'esercizio immediatamente
precedente e alla data in cui il presente IFRS è applicato per la
prima volta.
C5
L'entideve riportare una ripartizione delle attività e delle passività che sono state aggregate nell'unico saldo
della voce di bilancio delle partecipazioni all'inizio
dell'esercizio
immediatamente
precedente.
Tale
informativa deve
essere predisposta in modo aggregato per tutte le joint venture per le quali l'entità applica le disposizioni
transitorie
di cui ai paragrafi C2-C6.
C6 Successivamente alla rilevazione iniziale, l'entità deve contabilizzare la propria partecipazione nella joint venture
utilizzando il metodo del patrimonio netto, in conformità allo IAS 28 (come modificato nel 2011).
Attività a controllo congiunto passaggio dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione di
attività e passività
C7 Quando l'entità passa dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione delle attività e delle passività nel
rilevare
contabilmente la propria partecipazione in un'attività a controllo congiunto deve, all'inizio dell'esercizio
immediatamente precedente, eliminare contabilmente la partecipazione precedentemente contabilizzata con il
metodo
del patrimonio netto e qualsiasi altra voce che faceva parte dell'investimento netto dell'entità nell'accordo per il
controllo congiunto, in conformità al paragrafo 38 dello IAS 28 (come modificato nel 2011), e
rilevare la propria
quota di ciascuna delle attività e delle passività di pertinenza della propria partecipazione nell'attività a controllo
congiunto, incluso qualsiasi avviamento che potrebbe aver fatto parte del valore contabile
dell'investimento.
C8 L'entità deve determinare la propria partecipazione nelle attività e nelle passività relative all'attivi a controllo
congiunto sulla base di una determinata
proporzione
dei propri diritti e delle proprie
obbligazioni,
in conformità
con
l'accordo contrattuale. L'entità deve determinare i valori contabili iniziali delle attività e delle passività
disaggregandoli rispetto al valore contabile dell'investimento all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente
sulla
base delle informazioni utilizzate dall'entità nell'applicare il metodo del patrimonio netto.
C9
Qualsiasi differenza derivante dall'investimento precedentemente contabilizzato con il metodo del patrimonio netto,
e qualsiasi altra voce che faceva parte dell'investimento netto nell'accordo in conformità al paragrafo 38 dello IAS
28 (come modificato nel 2011), e l'ammontare netto rilevato delle attività e delle passività, incluso
l'avviamento,
deve essere:
a)
compensata a fronte dell'avviamento relativo all'investimento con qualsiasi differenza residua rettificata per gli utili
portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente, se l'ammontare netto rilevato delle attività e
delle passività, incluso l'avviamento, è maggiore dell'importo dell'investimento (e di qualsiasi altro
elemento che
faceva parte dell'investimento netto dell'entità) eliminato contabilmente;
b)
compensata a fronte degli utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio immediatamente precedente, se l'ammontare
netto rilevato delle attività e delle passività, incluso l'avviamento, è minore dell'importo dell'investimento (e di
qualsiasi altro elemento che faceva parte dell'investimento netto dell'entità) eliminato conta
bilmente.
C10 L'entità che passa dal metodo del patrimonio netto alla contabilizzazione delle attività e delle passività deve
presentare una riconciliazione tra l'investimento eliminato contabilmente e le attività e passività rilevate, oltre a
qualsiasi altra differenza residua rettificata a fronte degli utili portati a nuovo, all'inizio dell'esercizio immedia
tamente
precedente.
C11 L'eccezione al principio della rilevazione iniziale di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 non si applica quando l'entità
rileva attività e passività relative alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto.
Disposizioni transitorie
nel
bilancio
separato
dell'entità
C12 L'entità che, in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27, precedentemente contabilizzava nel proprio bilancio separato
la partecipazione in un'attività a controllo congiunto come un investimento valutato al costo o in
conformità
all'IFRS 9 deve:
a)
eliminare contabilmente l'investimento e rilevare le attività e le passività relative alla propria partecipazione
nell'attività a controllo congiunto in base agli importi determinati in conformità ai paragrafi C7C9;
b)
presentare una riconciliazione tra l'investimento
eliminato
contabilmente
e le attività
e le passività
rilevate, oltre a
qualsiasi altra differenza residua rettificata per gli utili portati a nuovo, all'inizio dell'esercizio imme
diatamente
precedente.
C13 L'eccezione al principio della rilevazione iniziale di cui ai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 non si applica quando l'entità
rileva attività e passività relative alla propria partecipazione in una attività a controllo congiunto nel proprio
bilancio separato risultante dall'applicazione delle disposizioni transitorie per le attività a controllo
congiunto cui
si è fatto riferimento nel paragrafo C12.
Riferimenti all'
"
esercizio
immediatamente
precedente
"
C13A Nonostante i riferimenti all'
"
esercizio immediatamente precedente
"
nei paragrafi C2C12, un'enti può anche
presentare informazioni comparative rettificate per eventuali esercizi precedenti
presentati,
ma non
è tenuta
a
farlo.
Se l'entità non presenta informazioni comparative adeguate per eventuali esercizi precedenti, tutti i
riferimenti
all'
"
esercizio immediatamente precedente
"
nei paragrafi C2C12 vanno letti come al
"
primo esercizio
comparativo
rettificato presentato".
C13B Se presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, l'entità deve chiaramente
identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri
diversi e spiegare tali criteri.
Riferimenti all'IFRS 9
C14 Se l'enti applica il presente IFRS ma non applica ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere
interpretato come un riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto
C14A
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto
(Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a
maggio 2014, ha modificato il titolo successivo al paragrafo B33 e ha aggiunto i paragrafi 21 A, B33A-B33D,
C1AA e
i relativi titoli. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente per le acquisizioni di interessenze in attività a
controllo congiunto che costituiscono attività aziendali ai sensi dell'IFRS 3 che si verificano a partire
dall'inizio del primo
esercizio di applicazione di tali modifiche. Pertanto gli importi rilevati per le acquisizioni di interessenze in attività
a controllo congiunto negli esercizi precedenti non devono essere rettificati.
RITIRO DI ALTRI IFRS
C15
Il presente IFRS sostituisce anche i seguenti IFRS:
a)
IAS 31
Partecipazioni in joint venture
; e
b)
SIC-13
Entità
a
controllo
congiunto
Conferimenti
in
natura
da
parte
dei
partecipanti
al controllo
.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO