un'attività immateriale precedentemente inclusa nell'avviamento (si vedano i punti (g)(i) seguenti).
c)
Il neo-utilizzatore deve escludere dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in
conformità agli IFRS qualsiasi voce rilevata in base ai precedenti Principi contabili che non soddisfi le condizioni
previste dagli IFRS per essere iscritta come attività o passività in conformità agli IFRS. Il neo-
utilizzatore deve
contabilizzare le conseguenti variazioni come segue:
i)
il neo-utilizzatore può aver classificato una pregressa
aggregazione
aziendale
come
un'acquisizione
e può
aver
rilevato come un'attività immateriale
un elemento che non soddisfa le condizioni previste dallo IAS
38
Attività
immateriali
per essere rilevato come un'attività. Il neo utilizzatore deve
riclassificare
tale
ele
mento (e, se del
caso, le relative imposte differite e le partecipazioni di minoranza) come parte dell'avviamento (a meno che
lo stesso non abbia portato l'avviamento direttamente in detrazione al patrimonio netto in conformità ai
precedenti Principi contabili, si vedano di seguito i punti (g)(i) ed (i) seguenti);
ii)
il neo-utilizzatore deve imputare tutte le conseguenti variazioni agli utili portati a nuovo (
32
).
d)
Gli IFRS prevedono che la successiva valutazione di alcune attività e passività sia effettuata seguendo criteri valutativi
diversi dal costo storico, quali il fair value (valore equo). Il neo-utilizzatore deve valutare tali attività e passività
adottando tale criterio nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in
conformità agli
IFRS, anche nel caso in cui queste ultime fossero state acquisite o assunte in una pregressa
aggregazione aziendale.
L'entità deve rilevare qualsiasi conseguente variazione apportata al valore contabile
imputandola agli utili portati a
nuovo (o, ove opportuno, a un'altra voce del patrimonio netto) invece che
all'avviamento.
e)
Immediatamente dopo l'aggregazione aziendale, il valore contabile determinato in conformità ai
precedenti Principi
contabili delle attività acquisite e delle passività assunte in tale aggregazione aziendale costituirà il
sostituto del costo
in conformità agli IFRS a tale data. Se gli IFRS prevedono una valutazione di tali attività e passività in base al
costo a una data successiva, il valore che rappresenta il sostituto del costo di cui in
precedenza rappresenta la base
per l'ammortamento in base al costo a partire dalla data dell'aggregazione
aziendale.
f)
Se, in conformità ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un'attività acquisita o una passività
assunta in una pregressa aggregazione aziendale, tali elementi
non possono
avere un sostituto
del costo pari a zero
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli
IFRS.
Per
contro,
l'acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio prospetto della situazione
patrimoniale-
finanziaria consolidato al valore che sarebbe emerso
dall'applicazione
degli
IFRS
nel
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria dell'acquisita. Per esempio: se l'acquirente non aveva capitalizzato, in
conformità ai
precedenti Principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing acquisite per mezzo di una
pregressa
aggregazione aziendale in cui l'acquirente era il locatario, lo stesso deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato,
considerato che l'IFRS 16
Leasing
prevede che l'acquisita debba effettuare tale capitaliz
zazione nel proprio prospetto
della situazione patrimoniale-finanziaria redatto in conformità agli IFRS.
Analogamente, se l'acquirente non aveva
rilevato, in conformità ai precedenti Principi contabili, una passività potenziale ancora esistente alla
data di passaggio
agli IFRS,
lo stesso
deve
rilevare
tale passività
potenziale
a tale data, a meno che lo IAS 37
Accantonamenti, passività
e attività potenziali
non ne vieti
la rilevazione
nel bilancio dell'acquisita. Per contro, se un'attività o una passività è
stata inclusa nell'avviamento in conformità ai
precedenti Principi contabili, pur potendo essere rilevata
separatamente in base all'IFRS 3, tale attività o passività continua a far parte dell'avviamento, a meno che gli IFRS
non ne richiedano l'iscrizione nel bilancio
della società acquisita.
g)
Il valore contabile dell'avviamento
nel
prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
di
apertura
redatto in
conformità agli IFRS deve essere il valore contabile dell'avviamento stesso determinato in base ai precedenti
Principi
contabili alla data di passaggio agli IFRS, una volta effettuate le seguenti due rettifiche:
i)
se richiesto dai punti (c)(i) di cui sopra, il neo-utilizzatore deve aumentare il valore contabile dell'avvia- mento
quando riclassifica una voce che aveva rilevato come un'attività immateriale in conformità ai
precedenti
Principi contabili. Analogamente, se il precedente punto (f) prevede che il neo-utilizzatore rilevi un'attività
immateriale
che, in conformità
ai precedenti
Principi
contabili,
era stata inclusa nell'avviamento, lo stesso deve
diminuire conseguentemente il valore contabile dell'avviamento nella dovuta misura (e, se
opportuno, rettificare
le imposte differite e le partecipazioni di minoranza);
ii)
Indipendentemente dalle eventuali indicazioni dell'esistenza di una perdita per riduzione di valore
dell'av
viamento, il neo-utilizzatore deve applicare lo IAS 36 nel verificare se l'avviamento ha subito una
perdita per riduzione di valore alla data di passaggio agli IFRS e nell'imputare eventuali perdite per riduzione
di valore agli utili portati a nuovo (o, se così previsto dallo IAS 36, alla riserva di rivalutazione). La verifica
per riduzione di valore deve essere riferita alle condizioni esistenti alla data di passaggio agli IFRS.
(2)
Tali variazioni comprendono riclassificazioni dalle o nelle attività
immateriali,
se l'avviamento
non è stato rilevato come attività
in
base ai
precedenti Principi contabili. Ciò si verifica se, in conformità ai precedenti Principi contabili, l'entità (a) ha detratto l'avviamento
direttamente dal patrimonio netto o (b) non ha classificato l'aggregazione aziendale come un'acquisizione.