INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
OBIETTIVO
1
Il presente IFRS ha lo scopo di garantire che
il primo bilancio redatto in conformi agli IFRS
e i bilanci intermedi
relativi
all'esercizio di riferimento di tale primo bilancio contengano informazioni di alta quali che:
a)
siano trasparenti per gli utilizzatori
e comparabili
per tutti i periodi presentati;
b)
costituiscano un punto di partenza adeguato per una contabilizzazione in conformi agli
International
Financial
Reporting Standard (IFRS); e
c)
possano essere prodotte ad un costo non superiore ai benefici.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2
L'entità deve applicare il presente IFRS:
a)
nella redazione del suo primo bilancio in conformi agli IFRS; e
b)
nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi, che essa presenta conformemente allo IAS 34
Bilanci intermedi
relativi a parte dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
3
Il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio annuale in cui l'entità adotta gli IFRS
con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve posta all'interno di tale bilancio. Un bilancio
redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS se, per
esempio, tale
entità:
a)
ha presentato
il bilancio precedente:
i)
secondo la disciplina nazionale che non è conforme agli IFRS per tutti gli aspetti;
ii)
in conformità agli IFRS per tutti gli aspetti, salvo che il bilancio non conteneva una dichiarazione di
conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;
iii)
con una dichiarazione esplicita di conformi ad alcuni IFRS ma non a tutti;
iv)
secondo la disciplina nazionale non conforme agli IFRS, utilizzando alcuni IFRS per contabilizzare
elementi non considerati dalla disciplina nazionale; o
v)
in conformità alla disciplina nazionale, con una riconciliazione tra alcuni valori e i valori determinati in
conformità agli IFRS;
b)
ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della
proprietà o di utilizzatori esterni;
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
c)
ha preparato una rendicontazione contabile conforme agli IFRS ai soli fini del consolidamento, senza redigere
un'informativa di bilancio completa secondo la definizione dello IAS 1
Presentazione del bilancio
(rivisto nella
sostanza
nel 2007); o
d)
non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti.
4
Il presente IFRS si applica quando l'entiadotta gli IFRS per la prima volta. Non si applica quando, per esempio,
l'entità:
a)
sospende la presentazione del bilancio redatto secondo la disciplina nazionale, avendolo presentato in
precedenza unitamente a un altro bilancio che conteneva una dichiarazione di conformiagli IFRS esplicita e
senza riserve;
b)
ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio in conformità alla disciplina nazionale e tale bilancio
conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve; o
c)
ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio con una dichiarazione di conformità agli IFRS
esplicita
e senza riserve, anche
se i revisori
contabili
hanno
espresso
rilievi
nella
loro
relazione
(di revisione)
su tale
bilancio.
4A Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, un'entità che abbia applicato gli IFRS per un esercizio precedente,
ma il cui bilancio annuale più recente non contenga una dichiarazione di conformiagli IFRS
esplicita e senza riserve,
deve applicare il presente IFRS o deve applicare gli IFRS retroattivamente in base alle disposizioni dello IAS 8
Principi
contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
come se l'entità non avesse mai
smesso di applicare gli IFRS.
4B Se l'entità decide di non applicare il presente IFRS in conformità
al
paragrafo
4A,
l'enti
deve
comunque applicare
le disposizioni informative di cui ai paragrafi 23A23B dell'IFRS 1 in aggiunta alle disposizioni
informative di cui
allo IAS 8.
5
Il presente IFRS non si applica ai cambiamenti dei principi contabili effettuati dall'entità che già applica gli IFRS.
Tali
cambiamenti sono soggetti:
a)
alle disposizioni sui cambiamenti dei principi contabili previsti dallo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle
stime
contabili ed errori; e
b)
alle specifiche disposizioni transitorie previste dagli altri IFRS.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Prospetto della
situazione
patrimoniale-finanziaria
di
apertura
redatto
in
conformità
agli
IFRS
6
L'entità deve predisporre e presentare un
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
di apertura redatto in
conformità
agli IFRS
alla
data di passaggio agli IFRS
. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in conformità agli
IFRS.
Principi contabili
7
L'entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di
apertura
redatto in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformi agli IFRS. Tali
principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di chiusura del
primo esercizio redatto
in base agli IFRS
, salvo quanto specificato nei paragrafi 1319 e nelle Appendici BE.
8
L'entità non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti. L'entità può applicare un
nuovo
IFRS che non sia ancora obbligatorio, se esso permette una applicazione anticipata.
Esempio: Applicazione uniforme all'ultima versione degli IFRS
Premessa
La data di chiusura del primo esercizio redatto in base agli IFRS dell'enti
A è il 31 dicembre 20X5. L'entità A decide
di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (si veda il paragrafo 21). Pertanto il
passaggio agli IFRS avviene all'apertura dell'esercizio che ha inizio il 1
o
gennaio 20X4 (o, il che è lo stesso, alla
chiusura dell'esercizio che ha termine il 31 dicembre 20X3). L'entità A ha
presentato il bilancio d'esercizio al 31
dicembre di ogni anno in conformità ai
precedenti Principi contabili
,
incluso il 31 dicembre 20X4.
Applicazione delle disposizioni
L'entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 20X5
per:
a) la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in
conformità agli IFRS al 1o gennaio 20X4; e
b) la preparazione e la presentazione del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre
20X5
(compresi gli importi comparativi per il 20X4), del prospetto
di conto economico
complessivo, del prospetto
delle variazioni di patrimonio netto e del rendiconto finanziario per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 20X5
(compresi gli importi comparativi per il 20X4) nonché delle note illu
strative (comprese le informazioni
comparative per il 20X4).
L'entiA può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio ma di cui è consentita l'applica-
zione
anticipata per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
9
Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati
dall'entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un
neo-utilizzatore
, ad
eccezione di quanto previsto nelle Appendici BE.
10
Salvo quanto illustrato nei paragrafi 1319 e nelle Appendici BE, nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS, l'enti deve:
a)
rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;
b)
non rilevare come attività o come passivielementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;
c)
riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in conformi
ai precedenti Principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o
componente del
patrimonio netto in conformità agli IFRS; e patrimonio netto in conformità agli IFRS; e
d)
applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.
11
I principi contabili che
l'entità
utilizza
nel
prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
di apertura
redatto in
conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi
contabili.
Le rettifiche che ne conseguono derivano da eventi e operazioni riferiti a una data precedente a quella
di passaggio
agli IFRS. Pertanto,
alla data di passaggio
agli IFRS, l'entità deve imputare
tali rettifiche
direttamente
agli utili portati
a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto).
12
Il presente IFRS definisce due tipologie di eccezioni al principio che il prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria di apertura dell'entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:
a)
i paragrafi 14-17 e l'Appendice B proibiscono l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS;
b)
le Appendici CE prevedono delle esenzioni dall'applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.
Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS
13
Il presente IFRS proibisce l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS. Tali eccezioni sono illustrate nei
paragrafi 1417 e nell'Appendice B.
Stime
14
Le stime effettuate dall'entità in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere
conformi
alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche
necessarie per
riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano evidenze
obiettive che tali
stime erano errate.
15
L'entità pricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato
secondo i precedenti
Principi
contabili.
In conformità
al paragrafo
14, l'entità
deve considerare
il ricevimento
di tali
informazioni alla stregua dei fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica,
conformemente allo IAS 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
. Per esempio,
si ipotizzi
che la data di passaggio agli IFRS dell'enti sia il 1
o
gennaio 20X4 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio
20X4 richiedano la revisione di una stima effettuata in conformità ai precedenti Principi contabili al
31 dicembre
20X3.
L'entità
non
deve
modificare
le stime
nel
prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
di apertura
redatto in conformità agli IFRS in base alle nuove informazioni (a meno che le stime debbano essere rettificate a
causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano evidenze obiettive che tali stime erano
errate). Invece,
l'entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni nell'utile (perdita) d'esercizio (o, se
opportuno, nelle altre
componenti di conto economico complessivo) dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre
20X4.
16
In conformità agli IFRS, l'entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era
tenuta
a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime
effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di
passaggio
agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse
o tassi di
cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.
17
I paragrafi 14-16 si applicano al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in
conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel
primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli
IFRS
sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.
Esenzioni da altri IFRS
18
L'enti p scegliere di utilizzare una o più delle esenzioni contenute nelle Appendici CE. L'entità non deve
applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
19
[Eliminato]
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
E INFORMAZIONI
INTEGRATIVE
20
Il presente IFRS non prevede alcuna esenzione dalle disposizioni in merito all'esposizione nel bilancio e alle
informazioni integrative incluse in altri IFRS.
Informazioni comparative
21
Il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione
patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico
complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentato), due rendiconti finanziari e due
prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative per tutti i
prospetti presentati.
Informazioni comparative
e riepiloghi
storici
non secondo
gli IFRS
22
Alcune entità presentano un riepilogo storico di dati salienti per periodi antecedenti il primo esercizio per il quale
tali entità presentano informazioni comparative complete in conformità agli IFRS. Il presente IFRS non richiede che
tali riepiloghi siano conformi alle disposizioni contenute negli IFRS in materia di rilevazione e
valutazione. Inoltre,
alcune entità presentano sia le informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi
contabili, sia le
informazioni comparative previste dallo IAS 1. In ciascun bilancio che contenga un riepilogo di dati storici o
informazioni comparative in conformità ai precedenti Principi contabili, l'entità deve:
a)
indicare chiaramente già nell'intestazione che le informazioni redatte
in
base
ai
precedenti
Principi
contabili
non
sono state elaborate in conformità agli IFRS; e
b)
illustrare la natura delle principali rettifiche che
renderebbero tali
informazioni
conformi
agli
IFRS.
L'entità
non
è tenuta a quantificare tali rettifiche.
Spiegazione del passaggio agli IFRS
23
L'entità deve illustrare come il passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla
situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari presentati.
23A
L'entità che abbia applicato gli IFRS a un esercizio precedente, come descritto nel paragrafo 4A, deve indicare:
a)
le motivazioni per cui ha smesso di applicare gli IFRS; e
b)
le motivazioni per cui ha ripreso ad applicare gli IFRS.
23B
Se l'entità, in conformità al paragrafo 4A, decide di non applicare l'IFRS 1, deve illustrare le ragioni per cui ha
scelto di applicare gli IFRS come se non avesse mai smesso di applicarli.
Riconciliazioni
24
Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 23, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS
deve
contenere:
a)
le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato
in
conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:
i)
la data di passaggio agli IFRS; e
ii)
la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio annuale in conformità ai
precedenti Principi contabili.
b)
una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per
l'ultimo
bilancio annuale redatto dall'entità.
Il punto
di partenza
per tale riconciliazione
deve essere il totale
conto
economico complessivo determinato in conformiai precedenti Principi contabili per il medesimo esercizio o,
se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai
precedenti
Principi contabili.
c)
nel caso in cui l'entità ha rilevato o annullato perdite per riduzione di valore per la prima volta quando redige il
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura in conformità agli IFRS, l'informativa che
sarebbe
stata richiesta dallo IAS 36
Riduzione di valore delle attività
se l'entità avesse rilevato tali perdite per
riduzione di
valore o tali annullamenti nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.
25
Le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b) devono contenere dettagli sufficienti
a permettere
all'utilizzatore del
bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e al
prospetto di
conto economico complessivo. Se l'enti ha presentato un rendiconto finanziario in base ai
precedenti Principi
contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche rilevanti apportate al rendiconto finanziario.
26
Se l'entità rileva di aver commesso errori in base ai precedenti Principi contabili, le riconciliazioni di cui al paragrafo
24(a) e (b) devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.
27
Lo IAS 8 non si applica ai cambiamenti di principi contabili apportati dall'entità quando adotta gli IFRS, né ai
cambiamenti di tali principi finc essa non avrà presentato il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.
Pertanto le disposizioni di cui allo IAS 8 relative ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo
bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS.
27A
Se, nel corso dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, l'entità cambia i
propri
principi contabili o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, essa deve spiegare i cambiamenti
intercorsi tra
il primo bilancio intermedio redatto in conformiagli IFRS e il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità
agli IFRS, secondo quanto disposto dal paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste
dal paragrafo
24(a) e (b).
28
Se l'entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo
bilancio
redatto in conformità agli IFRS.
Designazione di attività
o passività
finanziarie
29
L'entità pdesignare l'attività finanziaria precedentemente rilevata come attività finanziaria valutata al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità al paragrafo D19A. L'entità deve indicare il fair value (valore
equo) delle attività finanziarie così designate
alla
data della designazione
oltre
alla loro classifica-
zione e al valore
contabile riportati nel bilancio precedente.
29A L'entità può designare la passività finanziaria precedentemente rilevata come passività finanziaria al fair value
(valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformial paragrafo D19.
L'entità
deve indicare
il fair value (valore
equo) delle passività finanziarie così designate alla data della designazione oltre alla loro classifi
cazione e al valore
contabile riportati nel bilancio precedente.
Utilizzo del fair value (valore equo) come sostituto del costo
30
Se l'entità, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza
il fair value (valore equo) come
sostituto del costo
di un elemento di immobili, impianti e macchinari, un investimento
immobiliare, un'attività immateriale o un'attività consistente nel diritto di utilizzo (si vedano i paragrafi D5 e D7),
la stessa deve indicare, nel suo primo
bilancio
redatto
in conformità
agli
IFRS, per ogni voce del prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS:
a)
l'importo complessivo di tali fair value (valori equi); e
b)
l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi
contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per le partecipazioni in controllate, joint venture e società collegate
31
Analogamente, se l'entità utilizza il sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di
apertura
redatto in conformità agli IFRS relativamente a una partecipazione in una controllata, in una joint venture o in una
società collegata nel proprio bilancio separato (vedere paragrafo D15), il primo bilancio
separato dell'entità
redatto in conformità agli IFRS deve indicare:
a)
il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali il sostituto del costo è rappresentato dal
valore
contabile secondo i precedenti Principi contabili;
b)
il sostituto del costo complessivo di quelle partecipazioni per le quali
il sostituto
del costo
è rappresentato
dal
fair
value (valore equo); e
c)
l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi
contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per le attività relative a petrolio e gas
31A
Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) per le attività relative a petrolio e gas, essa deve indicare
tale fatto e il criterio di allocazione dei valori contabili determinati in base ai precedenti Principi
Contabili.
Utilizzo del sostituto del costo per attività soggette a regolamentazione delle tariffe
31B Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8B per attività soggette a regolamentazione delle tariffe, tale fatto
e il criterio di determinazione dei valori contabili adottato in base ai precedenti Principi Contabili devono
essere
indicati.
Utilizzo del sostituto del costo dopo una grave iperinflazione
31C Se l'entità decide di valutare attività e passività al fair value (valore equo) e, a causa di una grave iperinflazione, di
utilizzare tale fair value (valore equo) come sostituto del costo nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria di apertura redatto in conformità
agli IFRS (vedere paragrafi D26D30), il primo bilancio che l'entità
redige
in conformità agli IFRS deve spiegare come e perché l'entità aveva una valuta funzionale che presentava
entrambe
le seguenti caratteristiche, e perché poi ha cessato di averla:
a)
non è disponibile per tutte le entità con operazioni e saldi nella valuta un indice generale dei prezzi
attendibile;
b)
non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.
Bilanci intermedi
32
Per rispettare quanto previsto
dal paragrafo
23, se l'entità
presenta
un bilancio
intermedio
in conformità
allo IAS
34
per la parte dell'esercizio in cui redige il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa
deve
rispettare le seguenti disposizioni, oltre a quelle previste dallo IAS 34:
a)
Se l'entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente,
ciascun bilancio intermedio deve contenere:
i)
una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di
tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformiagli IFRS a tale data; e
ii)
una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per tale
analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall'inizio dell'esercizio). Il punto di partenza
per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai
precedenti Principi contabili per il medesimo periodo o, se l'entità non ha riportato tale totale,
l'utile
(perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.
b)
Oltre alle riconciliazioni richieste
dal punto
(a), il primo
bilancio
intermedio
redatto
dall'entità
in conformità
allo
IAS 34 deve comprendere, per la parte dell'esercizio in cui si redige il primo bilancio redatto in conformità agli
IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi
25 e 26), o un
rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.
c)
Se una entità cambia i principi contabili adottati o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, deve
spiegare
tali cambiamenti
in ciascuno
dei bilanci
intermedi,
conformemente
al paragrafo 23, e deve aggiornare
le
riconciliazioni richieste ai punti (a) e (b).
33
Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all'assunto che gli utilizzatori del bilancio inter- medio
abbiano accesso anche all'ultimo bilancio annuale. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l'entità debba
rendere noto
"
ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di
riferimento
"
.
Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni rilevanti per la comprensione del corrente periodo
intermedio nel più recente bilancio annuale redatto in conformità ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve,
nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro docu-
mento pubblicato che
contenga tali informazioni.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
34
L'entità deve applicare il presente IFRS se il suo primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS si riferisce a un
esercizio che inizia il 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
35
L'entideve applicare le modifiche di cui ai paragrafi D1(n) e D23 per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Se l'entiapplica lo IAS 23
Oneri finanziari
(rivisto nella sostanza nel 2007)
a
partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
36
L'IFRS 3
Aggregazioni aziendali
(rivisto nella sostanza nel 2008) ha modificato i paragrafi 19, C1 e C4(f) e (g). Se l'entità
applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche le modifiche
devono essere
applicate a partire da tale esercizio precedente.
37
Lo IAS 27
Bilancio consolidato e separato
(come modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi B1 e B7. Se l'entità
applica
lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere
applicate a
partire da quell'esercizio precedente.
38
Il
Costo di una partecipazione
in una controllata,
entità
a controllo
congiunto
o società
collegata
(Modifiche
all'IFRS
1 e
allo
IAS 27), pubblicato
nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 31, D1(g), D14 e D15. L'entità deve applicare tali
paragrafi ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. È consentita
l'applicazione
anticipata. Se l'entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere
indicato.
39
Il paragrafo B7 è stato modificato
dai
Miglioramenti
agli IFRS
pubblicato
nel maggio
2008. L'entità
deve applicare
tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2009 o in data successiva. Se l'entità applica lo IAS
27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a
partire da
quell'esercizio precedente.
39A
Esenzioni aggiuntive per le entità che adottano per la prima volta gli IFRS
(Modifiche all'IFRS 1), pubblicato nel luglio
2009,
ha aggiunto i paragrafi 31A, D8A, D9A e D21A e ha modificato il paragrafo D1(c), (d) e (l). L'entità deve applicare
tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2010 o in data successiva. È
consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche
a partire da un esercizio precedente,
tale
fatto deve essere
indicato.
39B [Eliminato]
39C L'IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale ha aggiunto il paragrafo
D25.
L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 19.
39D [Eliminato]
39E
Miglioramenti agli IFRS
pubblicato nel maggio 2010 ha aggiunto
i paragrafi
27A, 31B e D8B e modificato
i paragrafi
27, 32, D1(c) e D8. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2011
o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a
partire da un
esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Le entità che hanno adottato gli IFRS in esercizi
precedenti alla data
di entrata in vigore dell'IFRS 1 o hanno applicato l'IFRS 1 in un esercizio precedente, possono applicare la modifica
al paragrafo
D8 retroattivamente
nel primo
esercizio
dopo
l'entrata
in vigore
di detta modifica. Una entità che
applica il paragrafo D8 retroattivamente deve indicare tale fatto.
39F
[Eliminato]
39G
[Eliminato]
39H
Grave iperinflazione ed eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori
(Modifiche all'IFRS 1), pubblicato a dicembre
2010,
ha modificato i paragrafi B2, D1 e D20 e ha aggiunto i paragrafi
31C e D26D30. L'entità deve applicare tali
modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2011 o in data successiva. È consentita
l'applicazione
anticipata.
39I l'IFRS 10
Bilancio consolidato
e l'IFRS 11
Accordi a controllo congiunto
, pubblicati nel maggio 2011, hanno
modificato
i paragrafi 31, B7, C1, D1, D14 e D15 e aggiunto il paragrafo D31. L'entità deve applicare tali modifiche quando
applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11.
39J L'IFRS 13
Valutazione del fair value
, pubblicato nel maggio 2011, ha eliminato il paragrafo 19, ha modificato la
definizione di fair value dell'Appendice A e ha modificato i paragrafi D15 e D20. L'entità deve applicare tali
modifiche quando applica l'IFRS 13.
39K
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo
(Modifiche allo IAS 1),
pubblicato nel giugno 2011, ha modificato il paragrafo 21. L'entideve applicare tale modifica quando applica
lo
IAS 1 come modificato nel giugno 2011.
39L Lo IAS 19
Benefici per i dipendenti
(come modificato nel giugno
2011)
ha modificato
il paragrafo
D1
e ha eliminato i
paragrafi D10 e D11. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (come
modificato nel giugno
2011).
39M
L'IFRIC
n. 20
Costi
di sbancamento
nella fase di produzione
di una miniera
a cielo aperto
ha aggiunto
il paragrafo
D32
e
ha modificato il paragrafo D1. L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 20.
39N
Finanziamenti pubblici
(Modifiche all'IFRS 1), pubblicato a marzo 2012, ha aggiunto i paragrafi B1(f) e B10B12.
L'entità deve applicare tali paragrafi ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data
successiva.
È consentita l'applicazione anticipata.
39O
I paragrafi
B10 e B11 fanno riferimento
all'IFRS 9. Se l'entità applica il presente
IFRS ma non applica ancora l'IFRS
9, i riferimenti dei paragrafi B10 e B11 all'IFRS 9 devono essere interpretati come riferiti allo IAS 39
Strumenti
finanziari: Rilevazione e valutazione.
39P
Il Ciclo annuale di miglioramenti
2009-2011
, pubblicato
a maggio 2012, ha aggiunto i paragrafi
4A4B e 23A
23B.
L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti
nelle stime
contabili ed errori
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. È
consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica
questa modifica
a partire
da un esercizio
precedente,
tale
fatto deve essere
indicato.
39Q Il
Ciclo annuale di miglioramenti 2009-2011
, pubblicato nel maggio 2012, ha modificato il paragrafo D23. L'entità
deve
applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime
contabili ed
errori
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. È consentita
l'applicazione
anticipata.
Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente,
tale fatto deve
essere indicato.
39R
Ciclo annuale di miglioramenti
2009-2011
, pubblicato
nel maggio 2012, ha modificato
il paragrafo
21. L'entità
deve
applicare tale modifica retroattivamente in conformità allo IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime
contabili ed
errori
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2013 o in data successiva. È consentita
l'applicazione
anticipata.
Se l'entità applica questa modifica a partire da un esercizio precedente,
tale fatto deve
essere indicato.
39S
Bilancio consolidato, Accordi a controllo congiunto e Informativa sulle partecipazioni in altre entità: Guida alle disposizioni
transitorie
(Modifiche all'IFRS 10, all'IFRS 11 e all'IFRS 12), pubblicato nel giugno 2012, ha modificato il paragrafo D31. L'entità
deve applicare tale modifica quando applica l'IFRS 11 (come modificato nel giugno
2012).
39T
Entità d'investimento
(Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre 2012, ha modificato i paragrafi
D16, D17 e l'Appendice C. L'entità deve applicare tali modifiche per i bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2014 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata di
Enti d'investimento
. Se applica tali
modifiche a partire da un periodo precedente, l'entità deve applicare contestualmente tutte le
modifiche comprese
in Entità d'investimento.
39U [Eliminato]
39V L'IFRS 14
Regulatory Deferral Accounts
, pubblicato nel gennaio 2014, ha modificato il paragrafo D8B. L'entità deve
applicare
tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È
consentita
l'applicazione anticipata. Se l'entità applica l'IFRS 14 a partire da un esercizio precedente, tale modifica
deve essere
applicata a partire da quell'esercizio precedente.
39W
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attivi a controllo congiunto
(Modifiche all'IFRS 11), pubblicato a
maggio 2014, ha modificato il paragrafo C5. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno
inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. Se l'entità applica le relative
modifiche
all'IFRS
11
introdotte dalla
Contabilizzazione delle
acquisizioni
di
interessenze
in
attività
a
controllo
congiunto
(Modifiche
all'IFRS
11) a partire da un
esercizio precedente, la modifica al paragrafo C5 deve essere applicata a partire dallo stesso
esercizio precedente.
39X L'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
, pubblicato nel maggio 2014, ha modificato il paragrafo D1, ha
eliminato
il paragrafo D24 e il relativo titolo e ha aggiunto i paragrafi D34D35 e il relativo titolo. L'entità deve
applicare tali
modifiche quando applica l'IFRS 15.
39Y L'IFRS 9
Strumenti finanziari
, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 29, B1-B6, D1,
D14,
D15, D19 e D20, ha eliminato i paragrafi 39B, 39G e 39U e ha aggiunto i paragrafi 29A, B8-B8G, B9, D19A-
D19C, D33, E1 ed E2. L'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 9.
39Z
Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato
(Modifiche allo IAS 27), pubblicato ad agosto 2014, ha modificato
il
paragrafo D14 e ha aggiunto il paragrafo D15A. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che
hanno inizio il 1
o
gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica
queste
modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39AA [Eliminato]
39AB
L'IFRS
16
Leasing
, pubblicato
a gennaio
2016,
ha modificato
i paragrafi
30, C4, D1, D7, D8B e D9, ha eliminato il
paragrafo D9A e ha aggiunto i paragrafi D9B-D9E. L'entità deve applicare
tali modifiche
quando
applica
l'IFRS 16.
39AC L'IFRIC 22
Operazioni in valuta estera e anticipi
ha aggiunto il paragrafo D36 e ha modificato il paragrafo D1.
L'entità deve applicare tale modifica quando applica l'IFRIC 22.
39AD Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016
, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 39L e
39T e ha eliminato i paragrafi 39D, 39F, 39AA ed E3-E7. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli
esercizi
che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.
39AE L'IFRS 17
Contratti assicurativi
, pubblicato a maggio 2017,
ha modificato
i paragrafi
B1 e D1, ha eliminato
il titolo
prima del paragrafo
D4 e il paragrafo
D4, e dopo il paragrafo
B12 ha aggiunto
un titolo e il paragrafo
B13. L'entità
deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 17.
39AF L'IFRIC 23
Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito
ha aggiunto il paragrafo E8. L'entità deve applicare
tale
modifica quando applica l'IFRIC 23.
39AG Il
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020
, pubblicato nel maggio 2020, ha modificato il paragrafo D1,
lettera f), e aggiunto il paragrafo D13A. L'entità deve applicare tale modifica ai bilanci degli esercizi che hanno inizio
il 1
o
gennaio 2022 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la
modifica a
partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
39AH
Imposte differite relative ad attivi e passività derivanti da una singola operazione
, pubblicato nel maggio 2021, ha
modificato il paragrafo B1 e aggiunto il paragrafo B14. L'enti deve applicare tali modifiche per i bilanci degli
esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l'applicazione
anticipata.
Se l'entità
applica queste modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
RITIRO DELL'IFRS 1 (PUBBLICATO NEL 2003)
40
Il presente IFRS sostituisce l'IFRS 1 (pubblicato nel 2003 e modificato nel maggio 2008).
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
data di passaggio agli IFRS
La data di apertura del primo esercizio nel quale l'entità presenta
una completa informativa comparativa in base a quanto previsto dagli
IFRS
nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS
.
sostituto del costo
L'importo utilizzato come sostituto del costo o del costo
ammor
tizzato ad una data predeterminata. I successivi ammortamenti
de
vono essere calcolati in base alla presunzione che l'entità aveva
inizialmente rilevato l'attività o la passività a tale
data
predetermi
nata e
che il costo coincideva,
sempre in tale data, con il sostituto
del costo.
fair value (valore equo)
è il prezzo che si percepirebbe
per
la vendita
dell'attività
ovvero
che
si
pagherebbe per il trasferimento della passivi in una regolare
operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (cfr.
IFRS
13.)
primo bilancio redatto in
conformità agli IFRS
Il primo bilancio annuale in cui l'entità adotta gli
International
Financial Reporting Standard (IFRS)
con una dichiarazione di
conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.
primo esercizio redatto in base
agli IFRS
L'esercizio in cui l'entità presenta il primo bilancio redatto in
con
formità agli IFRS.
neo-utilizzatore
L'entità che presenta il
primo bilancio redatto in conformi agli
IFRS.
International Financial
Reporting
Standard (IFRS)
I Principi e le Interpretazioni pubblicati dall'International Accounting
Standards Board (IASB). Essi comprendono:
a)
gli International Financial
Reporting
Standard;
b)
i Principi contabili internazionali (IAS);
c)
Interpretazioni IFRIC; e
d)
Interpretazioni SIC (
31
).
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria di
apertura redatto in
conformità agli IFRS
Il prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
dell'entità
alla
data di passaggio agli IFRS
precedenti
Principi
contabili
L'insieme dei principi contabili che il
neo-utilizzatore
usava
immediatamente prima del passaggio agli IFRS.
(1)
Definizione degli IFRS modificata dopo i cambiamenti di nomi introdotti dalla revisione dello Statuto della Fondazione IFRS del
2010.
Appendice B
Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
B1
L'entità deve applicare le seguenti eccezioni:
a)
eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie (paragrafi B2 e B3);
b)
contabilizzazione delle operazioni
di copertura
(paragrafi
B4B6);
c)
partecipazioni di minoranza
(paragrafo
B7);
d)
classificazione e valutazione delle attività finanziarie (paragrafi B8-B8C);
e)
riduzione di valore delle attività finanziarie (paragrafi B8D-B8G);
f)
derivati incorporati (paragrafo B9);
g)
finanziamenti pubblici
(paragrafi
B10-B12);
h)
contratti assicurativi (paragrafo B13); e
i)
imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari (paragrafo B14).
Eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie
B2 A eccezione di quanto consentito dal paragrafo B3, il neo-utilizzatore deve applicare prospetticamente le disposizioni
sull'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 per le operazioni verificatesi a partire dalla data di
passaggio agli IFRS.
Per esempio,
se il neo-utilizzatore
ha eliminato
contabilmente
attività
o passività
finanziarie non derivate in conformità
ai Principi contabili
precedenti
come risultato
di un'operazione
avvenuta
prima della
data di passaggio agli IFRS,
questi non deve rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che esse
soddisfino i requisiti per essere
rilevate a seguito di un'operazione o di un evento successivo).
B3 Nonostante quanto disposto al paragrafo B2, l'enti p applicare retroattivamente le disposizioni relative
all'eliminazione contabile di cui all'IFRS 9 a partire da una data a scelta dell'entità, a condizione che le informazioni
necessarie per applicare l'IFRS 9 alle attivi e passività finanziarie eliminate contabilmente come
risultato di
operazioni passate siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale delle operazioni.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
B4
Secondo quanto richiesto dall'IFRS 9, alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve:
a)
valutare tutti i derivati al fair value (valore equo); e
b)
eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se
fossero attività o passività.
B5
L'entità non deve esporre nel prospetto
della situazione
patrimoniale-finanziaria
di apertura redatto in conformi
agli
IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni
di
copertura
secondo
l'IFRS 9 (per esempio,
molte relazioni
di copertura
nelle quali lo strumento di copertura è
un'opzione venduta a se stante o un'opzione venduta netta, o quando l'elemento coperto è una posizione netta in
una copertura dei flussi finanziari per un rischio diverso dal rischio di cambio). Tuttavia, se
l'entità ha designato
la
posizione
netta come elemento
di copertura
in base ai precedenti
Principi
contabili,
essa
può designare come elemento
di copertura conformemente agli IFRS un singolo elemento all'interno della posizione netta o la posizione netta
stessa se soddisfa le disposizioni
di cui al paragrafo
6.6.1 dell'IFRS
9,
purché ciò avvenga entro la data di
passaggio agli IFRS.
B6
Se prima della data di passaggio agli IFRS l'entità ha classificato come operazione di copertura un'operazione che
non
soddisfa i requisiti per essere contabilizzata come operazione di copertura ai sensi dell'IFRS 9, l'entità deve
applicare i
paragrafi 6.5.6 e 6.5.7 dell'IFRS 9 per sospendere la contabilizzazione
delle operazioni di copertura.
Le operazioni
svolte prima della data di passaggio agli IFRS non devono essere classificate retroattivamente come
di copertura.
Partecipazioni di
minoranza
B7 Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dell'IFRS 10 prospetticamente, a partire dalla data di
passaggio agli IFRS:
a)
la disposizione di cui al paragrafo B94, secondo cui il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci
della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di
minoranza
abbiano un saldo negativo.
b)
le disposizioni di cui ai paragrafi 23 e B96 per la contabilizzazione delle variazioni della partecipazione della
controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo; e
c)
le disposizioni dei paragrafi B97-B99 in merito alla contabilizzazione della perdita del controllo di una
controllata, e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell'IFRS 5
Attività non correnti possedute per la vendita
e
attività operative cessate.
Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l'IFRS 3 retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali,
deve
anche applicare l'IFRS 10 secondo quanto previsto dal paragrafo C1 del presente IFRS.
Classificazione e
valutazione
degli
strumenti
finanziari
B8 L'entità deve valutare, in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data di passaggio agli IFRS, se l'attività
finanziaria
soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4.1.2 o 4.1.2A dell'IFRS 9.
B8A Se non è fattibile valutare il valore temporale del denaro modificato conformemente ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D
dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le
caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività finanziaria sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti
alla data del passaggio agli IFRS senza tener conto delle disposizioni relative alla modifica del valore temporale del
denaro di cui ai paragrafi B4.1.9B-B4.1.9D dell'IFRS 9 (in tal caso l'entità deve anche applicare il paragrafo 42R
dell'IFRS 7, ma il riferimento al
"
paragrafo 7.2.4 dell'IFRS 9
"
deve essere inteso come riferito al presente paragrafo
e il riferimento alla
"
rilevazione iniziale dell'attività finanziaria
"
deve essere inteso come
riferito "alla data di
passaggio agli IFRS").
B8B Se non è fattibile valutare se il fair value (valore equo) dell'elemento di pagamento anticipato è insignificante
conformemente al paragrafo B4.1.12, lettera c), dell'IFRS 9 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla
data
del passaggio agli IFRS, l'entità deve valutare le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali dell'attività
finanziaria
sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS, senza tener conto dell'eccezione per
gli elementi di pagamento anticipato di cui al paragrafo B4.1.12 dell'IFRS 9 (in tal caso l'entità deve anche applicare
il paragrafo 42S dell'IFRS 7, ma il riferimento al
"
paragrafo 7.2.5 dell'IFRS 9
"
deve essere
inteso come riferito al
presente paragrafo e il riferimento alla
"
rilevazione iniziale
dell'attività
finanziaria
"
deve
essere inteso come riferito
"alla data di passaggio agli IFRS").
B8C Se non è fattibile (secondo la definizione dello IAS 8) per l'entità applicare retroattivamente il criterio dell'interesse
effettivo di cui all'IFRS 9, il fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria alla data di passaggio agli
IFRS deve essere il nuovo valore contabile lordo dell'attività finanziaria o il nuovo costo ammor
tizzato della
passività finanziaria alla data di passaggio agli IFRS.
Riduzione di valore delle attività finanziarie
B8D L'entità deve applicare retroattivamente le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui alla sezione 5.5
dell'IFRS 9, fatti salvi i paragrafi B8E-B8G e E1-E2.
B8E Alla data di passaggio agli IFRS l'entità deve utilizzare informazioni ragionevoli, dimostrabili e disponibili senza costi
o sforzi eccessivi per determinare il rischio di credito alla data in cui gli strumenti finanziari sono stati
inizialmente
rilevati (o per gli impegni all'erogazione di finanziamenti e per i contratti
di garanzia
finanziaria,
alla data in cui l'entità
è diventata parte dell'impegno irrevocabile conformemente al paragrafo 5.5.6 dell'IFRS 9) e per
compararlo al rischio di
credito alla data del passaggio agli IFRS (cfr. anche paragrafi B7.2.2-B7.2.3 dell'IFRS 9).
B8F Per determinare se dopo la rilevazione iniziale vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito, l'entità
può
applicare:
a)
le disposizioni di cui ai paragrafi 5.5.10 e B5.5.22-B5.5.24 dell'IFRS 9 e
b)
la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11 dell'IFRS 9 per i pagamenti contrattuali scaduti da più di 30
giorni, se l'entità applica le disposizioni in materia di riduzione di valore individuando
aumenti significativi del
rischio di credito dopo la rilevazione iniziale per tali strumenti finanziari sulla base di informazioni sul
livello
dello scaduto.
B8G
Se alla data di passaggio agli IFRS determinare
se vi è stato un aumento
significativo
del rischio di credito dopo la
rilevazione iniziale dello strumento finanziario richiederebbe costi o sforzi eccessivi, l'entità deve rilevare il fondo a
copertura perdite a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ciascuna data di riferimento
del bilancio finché lo strumento finanziario è eliminato contabilmente (a meno che lo strumento finanziario sia a
basso rischio di credito alla data di riferimento del bilancio, nel qual caso si applica il paragrafo
B8F, lettera a)).
Derivati incorporati
B9
Il neo-utilizzatore degli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e
contabilizzato come derivato sulla
base
delle
condizioni
che
esistevano
alla data
più recente
tra le due seguenti:
la data
in cui è diventato parte del contratto o la data per la quale è richiesta la rideterminazione del valore
conformemente
al paragrafo B4.3.11 dell'IFRS 9.
Finanziamenti pubblici
B10 Un neo-utilizzatore deve classificare tutti i finanziamenti pubblici ricevuti come passività finanziarie o come
strumenti
rappresentativi di capitale in conformità allo IAS 32
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
. Ad
eccezione di quanto
consentito dal paragrafo B11, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9
Strumenti finanziari
e dello
IAS 20
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
prospetticamente ai finanziamenti
pubblici in essere alla data di
passaggio
agli
IFRS,
e
non
deve
rilevare come un contributo pubblico il beneficio
relativo al tasso d'interesse del finanziamento pubblico inferiore a quello di mercato. Di conseguenza se un neo-
utilizzatore, in base ai propri Principi contabili precedenti, non rilevava e non valutava un finanziamento pubblico
a un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato in conformità alle disposizioni
degli IFRS, allora
dovrà
utilizzare
il valore
contabile
del finanziamento
alla data
di passaggio agli IFRS,
rilevato
in base ai Principi
contabili
precedenti,
come
il valore
contabile
del finanziamento da indicare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura
redatto in
conformità
agli
IFRS. L'entità deve applicare l'IFRS 9 nella valutazione di tali finanziamenti successivamente
alla data del passaggio agli
IFRS.
B11 Nonostante le disposizioni del paragrafo B10, l'entità può applicare i requisiti dell'IFRS 9 e dello IAS 20
retroattivamente a qualsiasi finanziamento pubblico originato prima della data del passaggio agli IFRS, a con-
dizione che le informazioni necessarie siano state ottenute al momento della contabilizzazione iniziale del
finanziamento.
B12 I requisiti e la guida operativa di cui ai paragrafi B10 e B11 non precludono a una entità di adottare le esenzioni
descritte
nei paragrafi D19D19C relative alla designazione
al
fair
value
rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio
degli strumenti
finanziari rilevati in precedenza.
Contratti assicurativi
B13
L'entideve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C1C24 e C28 dell'Appendice
C dell'IFRS 17
ai
contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 17. I riferimenti in tali paragrafi dell'IFRS 17 alla data
di
transizione devono essere intesi come la data di passaggio agli IFRS.
Imposte differite
relative
a leasing
e smantellamenti,
ripristini
e passività
similari
B14 I paragrafi 15 e 24 dello IAS 12
Imposte sul reddito
esentano l'entità dalla rilevazione di un'attività o una passivi fiscale
differita in circostanze particolari. Nonostante tale esenzione, alla data di passaggio agli IFRS il neo-
utilizzatore deve
rilevare l'attività fiscale differita, se è probabile
che sarà realizzato
un reddito imponibile
a fronte
del quale potrà essere
utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le
differenze temporanee
deducibili e imponibili associate a:
a)
attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e
b)
smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della
relativa attività.
Appendice C
Esenzioni per le aggregazioni aziendali
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. L'entideve applicare le disposizioni seguenti alle aggregazioni aziendali che
ha rilevato prima della data di passaggio agli IFRS. La presente Appendice dovrebbe essere applicata soltanto alle aggregazioni
aziendali
rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3
Aggregazioni aziendali.
C1 Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente l'IFRS 3 alle pregresse aggregazioni aziendali
(aggregazioni aziendali avvenute
prima della data di passaggio
agli IFRS). Tuttavia,
se il neo-utilizzatore
ridete mina una
qualsiasi aggregazione
aziendale
per uniformarsi
all'IFRS
3, esso deve rideterminare
tutte le aggrega-
zioni aziendali
successive e deve anche applicare l'IFRS 10 a partire dalla stessa data. Per esempio, se il neo-
utilizzatore sceglie di
rideterminare
un'aggregazione
aziendale verificatasi il 30 giugno 20X6, deve rideterminare
tutte le aggregazioni
aziendali che hanno avuto luogo tra il 30 giugno 20X6 e la data di passaggio agli IFRS, e
deve inoltre applicare
l'IFRS 10 a partire dal 30 giugno 20X6.
C2
L'entità non deve applicare lo IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
retroattivamente alle
rettifiche
del fair value (valore equo) e dell'avviamento
derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificate
prima della data
del passaggio agli IFRS. Se l'entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair
value (valore equo)
e dell'avviamento, deve trattarli come attività e passività dell'entità piuttosto che come attività
e passività della società
acquisita. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) sono già espresse nelle valute funzionali
dell'entità o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti
utilizzando il tasso di cambio applicato
in conformità ai precedenti Principi contabili.
C3 L'entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e dell'avviamento
derivanti
da:
a)
tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data di passaggio agli IFRS; o
b)
tutte le aggregazioni aziendali che l'entità sceglie di rideterminare per essere conforme all'IFRS 3, come
consentito dal paragrafo C1 sopra.
C4 La mancata applicazione retroattiva dell'IFRS 3 a una pregressa aggregazione aziendale comporta che il neo-
utilizzatore debba con riferimento a tale aggregazione aziendale:
a)
mantenere la stessa classificazione (come un'acquisizione da parte della legittima società acquirente, un'ac
quisizione
inversa da parte della legittima società acquisita, o di un'unione di imprese) utilizzata nei bilanci
redatti in
conformità ai precedenti Principi contabili.
b)
rilevare, alla data di passaggio agli IFRS, tutte le attività e le passività acquisite o assunte in una pregressa
aggregazione aziendale salvo:
i)
alcune attività e passività finanziarie eliminate
contabilmente
in conformità
ai precedenti
Principi
contabili
(si
veda il paragrafo B2); e
ii)
le attività, compreso l'avviamento, e le passivi che non erano iscritte nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria consolidato della società acquirente redatto in conformità ai precedenti Principi contabili
e che non soddisferebbero le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritte nel prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria individuale della società acquisita (si vedano i punti (f) - (i) seguenti).
Il neo-utilizzatore deve rilevare qualsiasi conseguente cambiamento rettificando gli utili portati a nuovo (o, ove
opportuno, un'altra voce del patrimonio netto), a meno che il cambiamento non derivi dall'iscrizione di
un'attività immateriale precedentemente inclusa nell'avviamento (si vedano i punti (g)(i) seguenti).
c)
Il neo-utilizzatore deve escludere dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in
conformità agli IFRS qualsiasi voce rilevata in base ai precedenti Principi contabili che non soddisfi le condizioni
previste dagli IFRS per essere iscritta come attività o passività in conformità agli IFRS. Il neo-
utilizzatore deve
contabilizzare le conseguenti variazioni come segue:
i)
il neo-utilizzatore può aver classificato una pregressa
aggregazione
aziendale
come
un'acquisizione
e può
aver
rilevato come un'attività immateriale
un elemento che non soddisfa le condizioni previste dallo IAS
38
Attivi
immateriali
per essere rilevato come un'attività. Il neo utilizzatore deve
riclassificare
tale
ele
mento (e, se del
caso, le relative imposte differite e le partecipazioni di minoranza) come parte dell'avviamento (a meno che
lo stesso non abbia portato l'avviamento direttamente in detrazione al patrimonio netto in conformità ai
precedenti Principi contabili, si vedano di seguito i punti (g)(i) ed (i) seguenti);
ii)
il neo-utilizzatore deve imputare tutte le conseguenti variazioni agli utili portati a nuovo (
32
).
d)
Gli IFRS prevedono che la successiva valutazione di alcune attività e passività sia effettuata seguendo criteri valutativi
diversi dal costo storico, quali il fair value (valore equo). Il neo-utilizzatore deve valutare tali attività e passività
adottando tale criterio nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in
conformità agli
IFRS, anche nel caso in cui queste ultime fossero state acquisite o assunte in una pregressa
aggregazione aziendale.
L'entità deve rilevare qualsiasi conseguente variazione apportata al valore contabile
imputandola agli utili portati a
nuovo (o, ove opportuno, a un'altra voce del patrimonio netto) invece che
all'avviamento.
e)
Immediatamente dopo l'aggregazione aziendale, il valore contabile determinato in conformità ai
precedenti Principi
contabili delle attività acquisite e delle passività assunte in tale aggregazione aziendale costituirà il
sostituto del costo
in conformità agli IFRS a tale data. Se gli IFRS prevedono una valutazione di tali attività e passività in base al
costo a una data successiva, il valore che rappresenta il sostituto del costo di cui in
precedenza rappresenta la base
per l'ammortamento in base al costo a partire dalla data dell'aggregazione
aziendale.
f)
Se, in conformità ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un'attività acquisita o una passivi
assunta in una pregressa aggregazione aziendale, tali elementi
non possono
avere un sostituto
del costo pari a zero
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli
IFRS.
Per
contro,
l'acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio prospetto della situazione
patrimoniale-
finanziaria consolidato al valore che sarebbe emerso
dall'applicazione
degli
IFRS
nel
prospetto della situazione
patrimoniale-finanziaria dell'acquisita. Per esempio: se l'acquirente non aveva capitalizzato, in
conformità ai
precedenti Principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing acquisite per mezzo di una
pregressa
aggregazione aziendale in cui l'acquirente era il locatario, lo stesso deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato,
considerato che l'IFRS 16
Leasing
prevede che l'acquisita debba effettuare tale capitaliz
zazione nel proprio prospetto
della situazione patrimoniale-finanziaria redatto in conformità agli IFRS.
Analogamente, se l'acquirente non aveva
rilevato, in conformità ai precedenti Principi contabili, una passività potenziale ancora esistente alla
data di passaggio
agli IFRS,
lo stesso
deve
rilevare
tale passività
potenziale
a tale data, a meno che lo IAS 37
Accantonamenti, passività
e attivi potenziali
non ne vieti
la rilevazione
nel bilancio dell'acquisita. Per contro, se un'attività o una passività è
stata inclusa nell'avviamento in conformità ai
precedenti Principi contabili, pur potendo essere rilevata
separatamente in base all'IFRS 3, tale attività o passività continua a far parte dell'avviamento, a meno che gli IFRS
non ne richiedano l'iscrizione nel bilancio
della società acquisita.
g)
Il valore contabile dell'avviamento
nel
prospetto
della
situazione
patrimoniale-finanziaria
di
apertura
redatto in
conformità agli IFRS deve essere il valore contabile dell'avviamento stesso determinato in base ai precedenti
Principi
contabili alla data di passaggio agli IFRS, una volta effettuate le seguenti due rettifiche:
i)
se richiesto dai punti (c)(i) di cui sopra, il neo-utilizzatore deve aumentare il valore contabile dell'avvia- mento
quando riclassifica una voce che aveva rilevato come un'attività immateriale in conformità ai
precedenti
Principi contabili. Analogamente, se il precedente punto (f) prevede che il neo-utilizzatore rilevi un'attività
immateriale
che, in conformità
ai precedenti
Principi
contabili,
era stata inclusa nell'avviamento, lo stesso deve
diminuire conseguentemente il valore contabile dell'avviamento nella dovuta misura (e, se
opportuno, rettificare
le imposte differite e le partecipazioni di minoranza);
ii)
Indipendentemente dalle eventuali indicazioni dell'esistenza di una perdita per riduzione di valore
dell'av
viamento, il neo-utilizzatore deve applicare lo IAS 36 nel verificare se l'avviamento ha subito una
perdita per riduzione di valore alla data di passaggio agli IFRS e nell'imputare eventuali perdite per riduzione
di valore agli utili portati a nuovo (o, se coprevisto dallo IAS 36, alla riserva di rivalutazione). La verifica
per riduzione di valore deve essere riferita alle condizioni esistenti alla data di passaggio agli IFRS.
(2)
Tali variazioni comprendono riclassificazioni dalle o nelle attività
immateriali,
se l'avviamento
non è stato rilevato come attivi
in
base ai
precedenti Principi contabili. Ciò si verifica se, in conformiai precedenti Principi contabili, l'entità (a) ha detratto l'avviamento
direttamente dal patrimonio netto o (b) non ha classificato l'aggregazione aziendale come un'acquisizione.
h)
Non saranno effettuate altre rettifiche al valore contabile dell'avviamento alla data di passaggio agli IFRS. Per
esempio,
il neo-utilizzatore non deve rideterminare il valore contabile dell'avviamento per:
i)
escludere attività di ricerca e sviluppo in corso acquisite nell'aggregazione aziendale (a meno che le relative
attività immateriali non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 38 per la rilevazione nel prospetto
della
situazione patrimoniale-finanziaria della società acquisita);
ii)
rettificare il precedente ammortamento dell'avviamento;
iii)
annullare gli effetti delle rettifiche dell'avviamento non consentite dallo IFRS 3, ma effettuate in confor
mità ai
precedenti Principi contabili
come
conseguenza
delle rettifiche
alle attività
e alle passività
appor-
tate nel
periodo che intercorre fra la data dell'aggregazione aziendale e la data di passaggio agli IFRS.
i)
Se il neo-utilizzatore aveva dedotto dal patrimonio netto l'avviamento in conformità ai precedenti Principi
contabili:
i)
lo stesso non deve rilevare tale avviamento nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
di
apertura redatto in conformità agli IFRS. Inoltre, la medesima entità non deve riclassificare tale avvia- mento
nell'utile (perdita) d'esercizio, nel caso in cui ceda la controllata o nel caso in cui la partecipazione
nella
controllata subisca una perdita per riduzione di valore;
ii)
le rettifiche risultanti dalla risoluzione di una condizione di incertezza che influisce sul corrispettivo
d'acquisto devono essere imputate agli utili portati a nuovo.
j)
In conformità ai precedenti Principi contabili, il neo-utilizzatore può non aver consolidato una società controllata
acquisita in una pregressa aggregazione aziendale (per esempio, o perché la controllante non lo considerava una
controllata in conformità ai precedenti Principi contabili o perc la controllante non redigeva il bilancio
consolidato). Il neo-utilizzatore deve rettificare i valori contabili delle attività e delle passività della controllata
per far coincidere questi ultimi con gli importi che risulterebbero nel prospetto
della situazione patrimoniale-
finanziaria della controllata stessa redatto in conformità agli IFRS. Il sostituto del
costo dell'avviamento alla data
di passaggio agli IFRS è pari alla differenza fra:
i)
la quota della controllante di tali valori contabili rettificati; e
ii)
il costo della partecipazione nella controllata
iscritto
nel bilancio
separato
della controllante.
k)
La valutazione delle partecipazioni di minoranza e delle imposte differite è conseguente alla valutazione di altre
attività e passività. Pertanto le rettifiche di cui sopra alle attività e passività rilevate hanno un impatto
sulle
partecipazioni di minoranza e sulle imposte differite.
C5 L'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali si applica anche ad acquisizioni passate di partecipazioni in
collegate, di interessenze in joint venture e di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono attività
aziendali ai sensi dell'IFRS 3. Inoltre, la data scelta ai fini del paragrafo C1 si applica ugualmente a tutte
queste
acquisizioni.
Appendice D
Esenzioni da altri IFRS
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
D1
L'entità pscegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
a)
operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi D2 e D3);
b)
[Eliminato]
c)
sostituto del costo (paragrafi D5D8 B);
d)
leasing (paragrafi D9 e D9B-D9E);
f)
differenze cumulative
di
conversione
(paragrafi
D12D13A);
g)
partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate (paragrafi D14 e D15A);
h)
attività e passività di controllate, collegate e joint venture (paragrafi D16 e D17);
i)
strumenti finanziari
composti
(paragrafo
D18);
j)
designazione di strumenti finanziari
precedentemente
rilevati (paragrafi
D19-D19C);
k)
valutazione del fair value (valore equo) di attivi o passività finanziarie al momento della rilevazione
iniziale (paragrafo D20);
l)
passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafi D21 e D21A);
m)
attività finanziarie o attività immateriali contabilizzate in conformità all'IFRIC 12
Accordi per servizi in
concessione (paragrafo D22);
n)
oneri finanziari (paragrafo D23);
o)
[Eliminato]
p)
estinguere passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafo D25);
q)
grave iperinflazione
(paragrafi
D26D30);
r)
accordi a controllo congiunto (paragrafo D31);
s)
costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto (paragrafo D32);
t)
designazione di contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari (paragrafo D33);
u)
ricavi (paragrafi D34 e D35); e
v)
operazioni in valuta estera e anticipi (paragrafo D36).
L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.
Operazioni con pagamento basato su azioni
D2
Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2
Pagamenti basati su azioni
agli
strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è
inoltre
incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo
il
7 novembre
2002
e maturati
prima
della
data più recente
tra (a) la data
di passaggio agli IFRS e (b) il 1
o
gennaio 2005. Tuttavia, se un neo-utilizzatore opta per l'applicazione dell'IFRS 2 a tali
strumenti
rappresentativi
di capitale,
può farlo soltanto
se l'entità ha provveduto
a indicare pubblicamente
il
fair value (valore equo) di tali
strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di valutazione, secondo quanto definito nell'IFRS 2.
Un neo-utilizzatore deve comunque fornire tutte le informazioni richie
ste nei paragrafi 44 e 45 dell'IFRS 2 per tutte
le assegnazioni di strumenti
rappresentativi
di capitale
alle quali non sia stato applicato l'IFRS 2 (per esempio, gli
strumenti rappresentativi
di capitale assegnati il 7 novembre
2002 o in data precedente). Se un neo-utilizzatore
modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è
stato applicato l'IFRS 2, l'entità non è obbligata ad applicare i paragrafi 26-29 dell'IFRS 2 se la modifica si è
verificata prima della data di passaggio agli IFRS.
D3
Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 alle passività originate da opera- zioni
con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di passaggio agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre
incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l'IFRS 2 alle passività estinte prima del 1
o
gennaio 2005. Nel caso
di passività alle quali è applicato l'IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l'informativa
comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data
antecedente il 7
novembre 2002.
D4 [Eliminato]
Sostituto del costo
D5
L'entità può scegliere di valutare un elemento di immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli
IFRS
al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.
D6
Il neo-utilizzatore p scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento di immobili, impianti e
macchinari, alla data di passaggio agli IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti
Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rivalutazione, se tale rivalutazione, alla data in cui è
stata effettuata, era nel complesso paragonabile:
a)
fair value (valore equo); o
b)
al costo o al costo ammortizzato in conformità agli IFRS, rettificato per riflettere, per esempio, le
variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.
D7
Le opzioni nei paragrafi D5 e D6 sono applicabili anche a:
a)
gli investimenti immobiliari, se l'enti sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40
Investimenti immobiliari
;
aa) attività consistenti nel diritto di utilizzo (IFRS 16
Leasing
); e
b)
le attività immateriali che soddisfano:
i)
i criteri di rilevazione di cui allo IAS 38 (compresa una valutazione attendibile del costo originario); e
ii)
le condizioni previste dallo IAS 38 per la rivalutazione (inclusa l'esistenza di un mercato attivo).
L'entità non deve utilizzare tali opzioni per altre attività o passività.
D8
Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per
alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a
seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. It
a)
Se la data di valutazione
coincide o è antecedente
alla data di passaggio agli IFRS, l'entità può utilizzare il fair
value
(valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale
valutazione.
b)
Se la data di valutazione
è
successiva
alla data di passaggio
agli IFRS, ma rientra nell'esercizio
di riferimento
del
primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto può
essere utilizzato come sostituto del costo quando si verifica l'evento. Alla data di valutazione, l'entità deve
rilevare le conseguenti rettifiche direttamente negli utili portati a nuovo (o, se del caso, in
un'altra voce del
patrimonio
netto).
Alla
data
di passaggio
agli IFRS,
l'entità
deve determinare
il sostituto
del costo applicando
i criteri di cui ai paragrafi D5D7 oppure deve valutare le attività e le passività
secondo quanto previsto
nel presente IFRS.
D8A
Alcuni principi contabili nazionali stabiliscono che i costi di esplorazione e sviluppo di impianti petroliferi e del
gas nelle fasi di sviluppo o di produzione devono essere contabilizzati in centri di costo che comprendono tutti
gli impianti appartenenti a una vasta area geografica. Una entità che adotta per la prima volta gli IFRS e che
utilizza tale trattamento contabile in base ai precedenti Principi Contabili può scegliere di determinare il valore
delle attività relative a petrolio e gas alla data di passaggio agli IFRS in base ai criteri
seguenti:
a)
le attività di esplorazione e di valutazione, in base all'ammontare determinato dall'enti secondo i
precedenti Principi Contabili; e
b)
le attività relative alle fasi di sviluppo o produzione in base all'ammontare determinato per il centro di
costo
secondo i precedenti Principi Contabili dell'entità. L'entità deve allocare tale ammontare alle attività
sottostanti al
centro di costo in misura proporzionale, utilizzando i volumi o i valori delle riserve a tale
data.
Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve effettuare le verifiche a fini di riduzione del valore delle attivi di
esplorazione e valutazione e delle attivi nelle fasi di sviluppo e produzione, in conformità all'IFRS 6
Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
o allo IAS 36 rispettivamente e, se necessario, ridurre l'ammontare
determinato in base alle lettere (a) e (b) di cui sopra. Ai fini del presente paragrafo, le attività relative a
petrolio e gas
includono soltanto quelle attività utilizzate nella esplorazione, valutazione, sviluppo e produ
zione del petrolio
e del gas.
D8B
Alcune entità posseggono elementi di immobili, impianti e macchinari, attività consistenti nel diritto di utilizzo
o attività
immateriali
che sono utilizzate,
o sono state utilizzate
in precedenza,
in attività
soggette
a
regolamentazione delle tariffe. Il valore
contabile
di tali elementi
potrebbe
comprendere
importi
determinati
in
base ai precedenti Principi Contabili ma che non giustificano una loro capitalizzazione in base agli IFRS. In tal
caso, alla data di passaggio agli IFRS, un neo-utilizzatore pscegliere di utilizzare come sostituto del costo il
valore contabile di tale elemento determinato in base ai precedenti Principi Contabili. Se l'entità applica questa
esenzione a un elemento, essa non deve necessariamente applicarla a tutti gli elementi. Alla
data di passaggio agli
IFRS, l'entità deve verificare
ai fini di un'eventuale
riduzione
di valore
ciascun
elemento
per il quale è stata
utilizzata l'esenzione, in conformità con le disposizioni dello IAS 36. Ai fini del presente paragrafo, le attività sono
soggette a regolamentazione delle tariffe se sono disciplinate da un quadro per la fissazione dei prezzi che
possono essere addebitati ai clienti per i beni o i servizi e il quadro è soggetto alla vigilanza e/o all'approvazione
dell'autorità di regolamentazione delle tariffe (come definita nell'IFRS 14
Regulatory Deferral Accounts).
Leasing
D9
Il neo-utilizzatore pvalutare se un contratto in essere alla data di passaggio agli IFRS contiene un leasing
applicando al contratto i paragrafi 9-11 dell'IFRS 16 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale
data.
D9A [Eliminato]
D9B
Il neo-utilizzatore che è un locatario, quando rileva le passività del leasing e le attività consistenti nel diritto di
utilizzo,
può applicare il seguente approccio a tutti i suoi leasing (fatti salvi gli espedienti pratici di cui al
paragrafo D9D):
a)
valutare la passividel leasing alla data di passaggio agli IFRS. Seguendo questo approccio il locatario
deve
valutare la passività del leasing al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti per il leasing (vedere paragrafo
D9E),
attualizzati
utilizzando
il tasso
di finanziamento
marginale
del locatario
(vedere
paragra
fo D9E) alla
data di passaggio agli IFRS;
b)
valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS. Il locatario deve scegliere
per ogni leasing di valutare l'attività consistente nel diritto di utilizzo alternativamente:
i)
al valore contabile, come se l'IFRS 16 fosse stato applicato fin dalla data di decorrenza del leasing (vedere
paragrafo D9E), ma attualizzato utilizzando il tasso di finanziamento marginale del locatario
alla data del
passaggio agli IFRS; o
ii)
all'importo pari alla passività del leasing rettificato per l'importo di eventuali risconti passivi o ratei
attivi
relativi al leasing rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria immediatamente
prima della
data del passaggio agli IFRS;
c)
applicare lo IAS 36 alle attività consistenti nel diritto di utilizzo alla data di passaggio agli IFRS.
D9C
Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo D9B, il neo-utilizzatore che è un locatario deve valutare l'attività
consistente nel diritto di utilizzo al fair value (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS per i leasing che
soddisfano la definizione di investimento immobiliare di cui allo IAS 40 e che sono valutati utilizzando il modello
del fair value (valore equo) di cui allo IAS 40 a partire dalla data di passaggio agli IFRS.
D9D
Alla data di passaggio agli IFRS il neo-utilizzatore che è un locatario può applicare uno o più dei seguenti
metodi,
decidendo leasing per leasing:
a)
applicare un unico tasso di attualizzazione ad un portafoglio di leasing con caratteristiche ragionevolmente
simili
(per esempio, una durata residua simile per una classe di attività sottostante simile in un contesto
economico
simile);
b)
scegliere di non applicare le disposizioni
di cui al paragrafo D9B ai leasing la cui durata (vedere para-
grafo
D9E) termina entro 12 mesi dalla data di passaggio agli IFRS). Invece, l'entità deve contabilizzare (e pubblicare le
relative informazioni) questi leasing come se fossero leasing a breve termine contabilizzati
conformemente al
paragrafo 6 dell'IFRS 16;
c)
scegliere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo D9B ai leasing nei quali l'attività sottostante è
di
modesto valore (come descritto nei paragrafi B3-B8 dell'IFRS 16). Invece, l'entità deve contabilizzare (e
pubblicare
le relative informazioni) questi leasing conformemente al paragrafo 6 dell'IFRS 16;
d)
escludere i costi diretti iniziali (vedere paragrafo D9E) dalla valutazione dell'attività consistente nel diritto
di
utilizzo alla data del passaggio agli IFRS;
e)
basarsi sulle esperienze acquisite, per esempio nel determinare la durata del leasing se il contratto contiene
un'opzione di proroga o di risoluzione del leasing.
D9E
Pagamenti dovuti per il leasing, tasso di finanziamento marginale del locatario, data di decorrenza
del leasing,
costi
diretti iniziali e durata del leasing sono termini definiti nell'IFRS 16 e sono utilizzati nel presente
Principio con
lo stesso significato.
D10-D11 [Eliminato]
Differenze cumulative di conversione
D12
Lo IAS 21 dispone che una entità:
a)
rilevi alcune differenze di conversione tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo e le imputi ad una componente separata di patrimonio netto; e
b)
riclassifichi, a seguito della dismissione di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione
relative
a tale gestione (compresi gli eventuali utili e perdite sulle relative coperture) dal patrimonio netto all'utile (perdita)
d'esercizio come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.
D13
Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a ottemperare a questi obblighi per le differenze cumulative di
conversione esistenti alla data di passaggio agli IFRS. Se esso si avvale di questa esenzione:
a)
le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni estere si presumono pari a zero alla data di
passaggio agli IFRS; e
b)
la plusvalenza
o la minusvalenza
derivante dalla successiva
dismissione
a terzi di una gestione estera non deve
comprendere le differenze di conversione determinatesi prima della data di passaggio agli IFRS e deve
comprendere le differenze di conversione determinatesi dopo.
D13A Invece di applicare il paragrafo D12 o il paragrafo D13, una controllata che si avvale dell'esenzione di cui al paragrafo
D16, lettera a), può scegliere, nel proprio bilancio, di valutare le differenze cumulative di conversione per tutte
le gestioni estere al valore contabile che sarebbe iscritto nel bilancio consolidato della controllante, alla data di
passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui
non
fossero
effettuate rettifiche dovute al
metodo
di
consolidamento
e
agli
effetti
dell'aggregazione
aziendale
nella
quale
la controllante ha acquisito il controllo.
Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che si
avvalgono dell'esenzione di cui al paragrafo
D16, lettera a).
Partecipazioni in controllate, in joint venture e in sociecollegate
D14
Quando l'enti redige il proprio bilancio separato, lo IAS 27 dispone che essa deve rilevare le proprie
partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:
a)
al costo;
b)
in conformità all'IFRS 9; o
c)
con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.
D15
Se il neo-utilizzatore valuta tale partecipazione al costo in conformità allo IAS 27, esso deve valutare tale
partecipazione sulla base di uno dei seguenti importi nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di
apertura separato redatto in conformità agli IFRS:
a)
al costo determinato in conformità allo IAS 27, o
b)
al sostituto del costo. Il sostituto del costo di tale partecipazione deve essere:
i)
il fair value (valore equo) alla data di passaggio agli IFRS dell'entità nel suo bilancio separato, o
ii)
il valore contabile secondo i precedenti Principi contabili a tale data.
Il neo-utilizzatore può scegliere il criterio i) o ii) di cui sopra per valutare la propria partecipazione in
ciascuna controllata, joint venture o società collegata che decide di valutare utilizzando il sostituto del costo.
D15A
Il neo-utilizzatore che rileva detta partecipazione seguendo le procedure relative al metodo del patrimonio
netto
descritte nello IAS 28:
a)
applica all'acquisizione della partecipazione
l'esenzione
per le pregresse aggregazioni
aziendali (Appendice
C);
b)
se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS per il bilancio separato prima che per il proprio bilancio
consolidato e:
i)
dopo la sua controllante, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D16;
ii)
dopo la sua controllata, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D17.
Attività e passività di controllate, collegate e joint venture
D16
Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio,
valutare le attività e le passività alternativamente:
a)
ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli
IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di
consolidamento e agli effetti dell'aggregazione
aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo
(tale
alternativa non è consentita nel caso di una controllata di una entità d'investimento, come definita nell'IFRS
10, che deve invece essere valutata al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio); o
b)
ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della
controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:
i)
le esenzioni previste dal presente IFRS comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio
agli
IFRS;
ii)
i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio
consolidato. Per esempio, la controllata p utilizzare come proprio principio contabile il modello del
costo dello IAS 16
Immobili, impianti e macchinari
, mentre il gruppo può utilizzare il modello della
rideterminazione del valore.
Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IFRS dopo
l'entità
che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.
D17
Tuttavia, se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture),
essa
deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato
agli stessi valori contabili
riportati
nel bilancio
della controllata
(o collegata
o joint venture),
dopo
le rettifiche per
il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti
dell'aggregazione aziendale nella quale la controllante ha acquisito il controllo. A prescin
dere da tale disposizione,
una controllante che non è una entità d'investimento non deve applicare l'eccezione
al consolidamento utilizzata
da una entità d'investimento controllata. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS
per il proprio bilancio separato prima o dopo che per il proprio bilancio
consolidato, essa deve
iscrivere
le attività
e le passività
agli
stessi
importi
in entrambi
i bilanci,
salvo
che
per
le rettifiche dovute al consolidamento.
Strumenti finanziari composti
D18
IAS 32
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
dispone che l'entità suddivida, all'inizio, uno strumento
finanziario
composto in componenti
di passività e di capitale distinte. Se la componente
di passività non è più sussistente,
l'applicazione retroattiva dello IAS 32 prevede la separazione in due parti del capitale. La prima è negli utili
portati a nuovo e rappresenta gli interessi cumulativi maturati sulla componente di
passività. L'altra parte
rappresenta la componente di capitale
originaria.
Tuttavia,
in
conformità
al
presente
IFRS, il neo-utilizzatore non
è tenuto a separare queste due parti se la componente di passività non è più
sussistente prima della data di
passaggio agli IFRS.
Designazione degli
strumenti
finanziari
rilevati
precedentemente
D19
L'IFRS 9 consente di designare la passività finanziaria (a condizione che soddisfi determinati criteri) come
passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio. Nonostante detta dispo
sizione,
alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito designare tutte le passività finanziarie al fair value (valore
equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, a condizione che soddisfino i criteri di cui al
paragrafo 4.2.2
dell'IFRS 9 a tale data.
D19A L'entità può designare l'attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio
conformemente al paragrafo 4.1.5 dell'IFRS 9 in base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data
del passaggio
agli IFRS.
D19B L'entità può designare l'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale come rilevato al fair value (valore
equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo conformemente al paragrafo 5.7.5
dell'IFRS 9 in
base ai fatti e alle circostanze esistenti alla data del passaggio agli IFRS.
D19C Per la passività finanziaria designata come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita)
d'esercizio,
l'entità deve determinare se il trattamento di cui al paragrafo 5.7.7 dell'IFRS 9 creerebbe un'asimmetria contabile
nell'utile (perdita) d'esercizio sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data del
passaggio agli IFRS.
Valutazione del fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione
iniziale
D20
Nonostante le disposizioni dei paragrafi 7 e 9, l'entità può applicare prospetticamente le disposizioni del
paragrafo B5.1.2A, lettera b), dell'IFRS 9 alle operazioni effettuate alla data del passaggio agli IFRS o dopo di
essa.
Passività per
smantellamenti
incluse
nel
costo
di
immobili,
impianti
e
macchinari
D21
L'IFRIC 1
Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passivi similari
richiede che le
modifiche
di uno smantellamento, di un ripristino
o di una passività
similare
siano
rilevate
ad incremento o a riduzione
del costo dell'attività a cui si riferiscono; il valore ammortizzabile rideterminato
dell'attività è poi ammortizzato
prospetticamente nell'arco della sua vita utile residua. Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare queste
disposizioni per le modifiche di tali passività verificatesi precedentemente alla data di
passaggio agli IFRS. Se
si avvale di questa esenzione, si deve:
a)
misurare la passività alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto previsto dallo IAS 37;
b)
stimare, nella misura in cui la passività rientra nell'ambito
applicativo
dell'IFRIC
1, l'importo
che sarebbe
stato
incluso nel costo della relativa attività nel momento in cui la passività è sorta, attualizzando la
passività a
quella data utilizzando
la propria
migliore
stima del tasso(i) di attualizzazione
storico,
corretto
per il rischio,
che sarebbe stato applicato a quella passività nel periodo specificato; e
c)
calcolare l'ammortamento accumulato su tale importo, alla data di passaggio agli IFRS, in base alla stima
corrente della vita utile dell'attività, utilizzando il metodo di ammortamento adottato dall'entità in
con
formità agli IFRS.
D21A
Una entiche utilizza l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) (per le attività relative a petrolio e gas nelle fasi di
sviluppo o di produzione contabilizzate nei centri di costo che comprendono tutti gli impianti apparte
nenti a una
vasta area geografica in base ai precedenti Principi Contabili) deve, invece di applicare
il paragrafo
D21 o l'IFRIC 1:
a)
misurare gli smantellamenti, ripristini e passività similari alla data di passaggio agli IFRS secondo quanto
previsto
dallo IAS 37; e
b)
rilevare direttamente negli utili portati a nuovo qualsiasi differenza tra tale ammontare e il valore contabile
di
tali passivi alla data di passaggio agli IFRS determinato in base ai precedenti Principi Contabili
applicati
dall'entità.
Attività finanziarie o attività immateriali rilevate in conformità all'IFRIC 12
D22
Il neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRIC 12.
Oneri finanziari
D23
Un neo-utilizzatore può scegliere di applicare le disposizioni dello IAS 23 a partire dalla data di entrata in vigore
o da una data precedente come consentito dal paragrafo 28 dello IAS 23. A partire dalla data in cui
l'entità che
applica la presente esenzione inizia ad applicare lo IAS 23, l'entità:
a)
non deve rideterminare la parte degli oneri finanziari capitalizzata
in base ai precedenti
principi contabili e
che
era stata inclusa nel valore contabile delle attività a tale data; e
b)
deve considerare gli oneri finanziari sostenuti a partire da tale data in conformità allo IAS 23, com
prendendo
gli oneri finanziari sostenuti a partire
da tale data e relativi
ad attività
che soddisfano
i requisiti
già in corso di
costruzione.
D24 [Eliminato]
Estinzione di
passività
finanziarie
con
strumenti
rappresentativi
di
capitale
D25
Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie contenute nell'IFRIC 19
Estinzione di passività
finanziarie
con strumenti rappresentativi di capitale.
Grave iperinflazione
D26
Se l'entità ha una valuta funzionale che era, o è, la valuta di un'economia iperinflazionata, deve stabilire se è stata
soggetta a grave iperinflazione prima della data del passaggio agli IFRS. Questa disposizione si applica alle entità
che adottano gli IFRS per la prima volta e anche alle entità che hanno applicato gli IFRS in
precedenza.
D27
La valuta di un'economia iperinflazionata è soggetta a grave iperinflazione se presenta entrambe le seguenti
caratteristiche:
a)
non è disponibile per tutte le enti con operazioni e saldi nella valuta un indice generale dei prezzi
attendibile;
b)
non esiste possibilità di cambio tra la valuta e una valuta estera relativamente stabile.
D28
La valuta funzionale di un'entità cessa di essere soggetta a grave iperinflazione alla data di normalizzazione della
valuta funzionale, ossia alla data in cui la valuta funzionale non presenta più una o entrambe le caratteristiche
indicate nel paragrafo D27, oppure quando la valuta funzionale dell'entità viene cambiata in
una valuta non
soggetta a grave iperinflazione.
D29
Quando la data di passaggio agli IFRS dell'entità coincide con la data di normalizzazione della valuta funzionale,
o è successiva a essa, l'entipuò scegliere di valutare al fair value (valore equo) rilevato alla
data di passaggio
agli IFRS tutte le attività e le passività possedute
prima
della data di normalizzazione
della valuta funzionale.
L'entità
può
utilizzare
detto
fair value
(valore
equo)
come
sostituto
del costo
di tali attività e passività nel prospetto della
situazione patrimoniale-finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS.
D30
Quando la data di normalizzazione della valuta funzionale cade in un esercizio comparativo di 12 mesi,
l'esercizio comparativo p essere inferiore a 12 mesi purché per tale esercizio ridotto sia disponibile
un'informativa di bilancio completa (secondo quanto disposto dal paragrafo 10 dello IAS 1).
Accordi a controllo congiunto
D31
Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie dell'IFRS 11 con le seguenti eccezioni.
a)
Quando si applicano le disposizioni transitorie dell'IFRS 11, un neo-utilizzatore deve applicare tali di-
sposizioni alla data di transizione agli IFRS.
b)
Nel passare dal consolidamento proporzionale al metodo del patrimonio netto, un neo-utilizzatore deve
verificare l'investimento a fini di riduzione del valore in conformità allo IAS 36 alla data di transizione agli
IFRS, indipendentemente dal fatto che vi sia una qualsiasi
indicazione
che l'investimento
possa
aver subito una
riduzione di valore. Eventuali perdite di valore risultanti devono essere rilevate come rettifica agli utili
portati a
nuovo alla data di passaggio agli IFRS.
Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
D32
Un neo-utilizzatore può applicare le disposizioni transitorie esposte nei paragrafi da A1 ad A4 dell'IFRIC 20
Costi
di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto
. In tale paragrafo il riferimento alla data
di entrata
in vigore deve essere interpretato come il 1
o
gennaio 2013 o l'inizio del primo esercizio redatto in
base agli
IFRS, a seconda di quale sia la data più recente.
Designazione dei contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari
D33
L'IFRS 9 consente di designare al momento dell'emissione taluni contratti per l'acquisto o la vendita di un
elemento non finanziario come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio (cfr. il
paragrafo 2.5 dell'IFRS 9). Nonostante questa disposizione, alla data di passaggio agli IFRS all'entità è consentito
designare i contratti già esistenti a tale data come valutati al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile
(perdita)
d'esercizio,
ma solo se a tale data
soddisfano
le disposizioni
di cui
al paragrafo
2.5 dell'IFRS
9 e l'entità designa
tutti i contratti analoghi.
Ricavi
D34
Il neo-utilizzatore p applicare le disposizioni transitorie esposte nel paragrafo C5 dell'IFRS 15. In tale
paragrafo il riferimento alla
"
data della prima applicazione
"
deve intendersi come riferito all'inizio del primo esercizio
redatto in base agli IFRS. Se decide di applicare le predette disposizioni transitorie, il neo-utilizzatore
deve anche
applicare il paragrafo C6 dell'IFRS 15.
D35
Il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare i contratti
completati
prima
del primo
esercizio
presentato.
Un
contratto completato è un contratto per il quale l'entità ha trasferito la totalità dei beni o servizi
individuati in
conformità a precedenti Principi contabili.
Operazioni in valuta estera e anticipi
D36
Il neo-utilizzatore non è tenuto ad applicare l'IFRIC 22
Operazioni in valuta estera e anticipi
alle attività, ai costi e
ai ricavi che rientrano nell'ambito di applicazione della predetta Interpretazione la cui rilevazione iniziale è
avvenuta
prima della data di passaggio agli IFRS.
Appendice E
Esenzioni dagli IFRS applicabili a breve termine
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.
Esenzione dall'obbligo di rideterminare i valori delle informazioni comparative ai fini dell'IFRS 9
E1
Se il primo esercizio dell'entità redatto in conformi agli IFRS inizia prima del 1
o
gennaio 2019 e l'entità applica
la versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), le informazioni comparative nel primo bilancio
dell'entità redatto in base agli IFRS non devono essere conformi all'IFRS 7
Strumenti finanziari
:
informazioni
integrative
o alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014), nella misura in cui le informazioni integrative
richieste dall'IFRS 7 si riferiscono a elementi rientranti nell'ambito di applicazione
dell'IFRS 9. Per detta entità, il
riferimento alla
"
data di passaggio agli IFRS
"
deve essere inteso, solo nel caso dell'IFRS 7 e dell'IFRS 9 (2014),
come riferito all'inizio del primo esercizio redatto in base agli IFRS.
E2
L'entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi all'IFRS 7 e alla versione completata
dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014) nel primo anno di passaggio deve:
a)
applicare le disposizioni dei precedenti principi contabili in luogo delle disposizioni dell'IFRS 9 alle
informazioni comparative riguardanti gli elementi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9;
b)
rendere nota tale circostanza,
nonché
il criterio
adottato
nella redazione
delle informazioni;
c)
trattare qualsiasi rettifica del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di riferimento del
bilancio dell'esercizio comparativo (ossia il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria in cui sono incluse
le informazioni comparative redatte in base a
precedenti
Principi
contabili)
rispetto
al
prospetto
della situazione
patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio redatto in base agli IFRS (ossia il primo esercizio che
include informazioni conformi all'IFRS 7 e alla versione completata dell'IFRS 9 (pubblicata nel 2014)) dovuto
al cambiamento di principio contabile e fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 28, lettere
a)-e) e lettera f), punto i), dello IAS 8. Il paragrafo 28, lettera f), punto i), si applica solo agli importi esposti
nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla data di
riferimento del bilancio dell'esercizio
comparativo;
d)
applicare il paragrafo 17, lettera c), dello IAS 1 per fornire informazioni integrative aggiuntive, quando la
conformità
alle specifiche
disposizioni
degli IFRS è insufficiente
per permettere
agli utilizzatori
del bilancio di
comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri eventi e circostanze sulla situazione patrimoniale-
finanziaria e sul risultato economico dell'entità.
E3 E7 [Eliminato]
Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito
E8
Un neo-utilizzatore la cui data di passaggio agli IFRS è anteriore al 1
o
luglio 2017 può scegliere di non tener
conto
dell'applicazione dell'IFRIC 23
Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito
nell'informativa
comparativa
contenuta nel suo primo bilancio redatto in conformità
agli IFRS. L'entità che opera questa scelta deve rilevare
l'effetto cumulativo dell'applicazione dell'IFRIC 23 come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo
(o, se opportuno, altra componente del patrimonio netto) all'inizio del primo
esercizio redatto in base agli
IFRS.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO